Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_209/2025
Sentenza del 30 dicembre 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2016-2018,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 6 marzo 2025 (80.2024.180, 80.2024.181).
Fatti:
A.
A.a. L'ing. A.________ è domiciliato a U.________ (TI). Tra il 2015 e il 2018 era dipendente di B.________, V.________ (TI), di sua proprietà, che aveva fra i suoi scopi attività nel campo...
Per il periodo fiscale 2015, egli ha tra l'altro dichiarato alle autorità ticinesi, quale partecipazione qualificata nella sostanza privata, una partecipazione dell'82% in C.________, W.________ (valore fiscale indicato di fr. 8'285.-), che alla fine del 2016 sarebbe stata assorbita da D.________.
A.b. Nella dichiarazione inoltrata alle autorità ticinesi per il 2016, A.________ ha notificato un reddito di fr. 6'171.- ed una sostanza di fr. 1'454'113.-, indicando di detenere il 100% del capitale sociale di B.________ SA, V.________, il 5% di E.________, V.________, e il 99.39% di D.________, W.________ (valore fiscale dichiarato di fr. 1'612'150.-). Sotto il titolo "informazioni aggiuntive riguardo la partecipazione in C.________ (esposta nel 2015) sostituita nel 2016 da D.________" ha osservato: "Nel 2015 il contribuente possedeva una partecipazione dell'82% nella società italiana C.________ a cui aveva nel contempo effettuato un prestito di CHF 100'000. Nel corso del 2016, il contribuente ha effettuato altri prestiti alla società per CHF 110'000 e USD 100'000. Il totale dei prestiti, ossia CHF 210'000 e USD 100'000 sono stati convertiti in capitale. II capitale di C.________ è passato da EUR 10'000 a EUR 294'000. La partecipazione del contribuente nella società è passata da 82% a 99.39%. A fine 2016, C.________ ha rivalutato dei crediti presenti in bilancio e poi è stata incorporata tramite fusione da D.________ in data 15.12.2016. D.________ è una società con capitale EUR 10'000 costituita il 12.10.2016, posseduta al 100% dal contribuente. D.________ dopo la fusione ha un capitale di EUR 1'500'000 di cui il contribuente possiede il 99.39%. Nel corso della fusione non sono stati effettuati versamenti in denaro".
Con decisione del 26 ottobre 2022, l'autorità fiscale ticinese ha notificato al contribuente la tassazione 2016, commisurando il reddito imponibile in fr. 770'700.- per l'imposta cantonale e in fr. 776'000.- per l'imposta federale diretta e la sostanza imponibile in fr. 2'318'000.-. Rispetto a quanto dichiarato, ha in particolare aggiunto fr. 764'573.- a titolo di "altri redditi della sostanza mobiliare", osservando che essi erano relativi all'imposizione dell'aumento gratuito del capitale sociale di D.________ avvenuto con la fusione. In parallelo, ha modificato il valore delle quote sociali di D.________ (in fr. 2'519'202.-).
A.c. Nella dichiarazione inoltrata alle autorità ticinesi per il 2017, A.________ ha notificato un reddito di fr. 69'875.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'572'392.-, indicando di detenere il 100% del capitale di B.________ SA, V.________, il 5% di E.________, V.________, il 100% di F.________ SA, X.________, e il 100% di D.________, W.________.
Con decisione del 26 ottobre 2022, l'autorità fiscale ticinese ha notificato al contribuente la tassazione 2017, commisurando il reddito imponibile in fr. 51'900.- per l'imposta cantonale e in fr. 55'900.- per l'imposta federale diretta e la sostanza imponibile in fr. 2'916'000.-. Rispetto a quanto dichiarato, ha modificato anche il valore delle quote sociali di D.________ (in fr. 3'139'730.-).
A.d. Nella dichiarazione inoltrata alle autorità ticinesi per il 2018, A.________ ha notificato un reddito di fr. 72'959.- ed una sostanza imponibile di fr. 1'644'310.-, indicando di detenere il 100% del capitale di B.________ SA, V.________, il 5% di E.________, V.________, il 100% di F.________ SA, X.________, e il 100% di D.________, W.________.
Con decisione del 26 ottobre 2022, l'autorità fiscale ticinese ha notificato al contribuente la tassazione 2018, commisurando il reddito imponibile in fr. 54'600.- per l'imposta cantonale e in fr. 58'500.- per l'imposta federale diretta e la sostanza imponibile in fr. 3'116'000.-. Rispetto a quanto dichiarato, ha modificato anche il valore delle quote sociali di D.________ (in fr. 3'031'631.-).
B.
B.a. Con unico reclamo del 25/26 novembre 2022, A.________, ha impugnato le decisioni di tassazione 2016-2018, contestando la prestazione valutabile in denaro di fr. 764'573.- (2016) e la mancata riduzione del valore di sostanza di D.________ all'ammontare effettivamente pagato di EUR 10'000 (2016-2018).
B.b. Con tre separate decisioni su reclamo del 17 luglio 2024, l'autorità fiscale ticinese ha però respinto il gravame e confermato le tassazioni indicando: "Secondo giurisprudenza del Tribunale federale l'elemento determinante per attribuire una partecipazione alla sostanza aziendale è la volontà, del contribuente, di mettere concretamente a profitto i suoi diritti di partecipazione per migliorare il risultato commerciale della sua attività aziendale. Una partecipazione è aziendale nel caso in cui un contribuente con un'attività indipendente di lungo corso acquisisce una partecipazione per aumentare la cifra d'affari della propria ditta individuale. Nella fattispecie il contribuente non svolge un'attività aziendale. Gli apporti effettuati nel 2016 dal contribuente alla società C.________ sono stati finanziati dal padre e non possono essere considerati come finanziamento da terzi. Nei precedenti periodi fiscali il contribuente ha sempre dichiarato la partecipazione nella sostanza privata. Non vi è nessuna rilevante modifica della situazione e dell'attività del contribuente nell'anno 2016 che possano giustificare il passaggio alla sostanza aziendale".
B.c. Su ricorso di A.________, le tassazioni 2016-2018 sono state condivise anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 6 marzo 2025. Nel suo giudizio, essa ha confermato che la partecipazione in D.________ doveva essere considerata parte della sostanza privata e che erano dati sia i presupposti per l'imposizione di un reddito della sostanza di fr. 764'573 (periodo fiscale 2016), sia i presupposti per la "valorizzazione" della partecipazione ai fini dell'imposta sulla sostanza (periodi fiscali 2016-2018).
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale al Tribunale federale, domandando che le decisioni di tassazione 2016-2018 in materia di imposta federale diretta e di imposta cantonale siano dichiarate nulle o annullate e si proceda a nuove tassazioni, che fissino il reddito tenendo conto del fatto che le partecipazioni in D.________ rientrano nella sostanza commerciale, non in quella privata.
L'autorità fiscale ticinese e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno domandato il rigetto del gravame. In replica, il ricorrente ha confermato la propria posizione.
Diritto:
I. Aspetti procedurali e oggetto del litigio
1.
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame dev'essere esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.
1.2. Le conclusioni presentate mirano solo ad un ricalcolo del reddito (imposta federale diretta e imposta cantonale), non della sostanza (imposta cantonale). Nella misura in cui dai p.ti 1.3, 2 e 47 del gravame emerge che, oltre a quanto indicato nelle conclusioni formali, il ricorso domanda anche la modifica degli elementi di sostanza in materia di imposta cantonale 2016-2018, bisogna ad ogni modo constatare che questa ulteriore "conclusione" è inammissibile, in assenza di una motivazione minima a sostegno della stessa (art. 42 cpv. 2 LTF; successivo consid. 2.1).
2.
2.1. ll Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.2. Il ricorso rispetta le condizioni di motivazione esposte solo in parte. Nella misura in cui le disattende, non può essere approfondito. Inoltre, le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per fare riferimento a dei nuovi fatti e a delle nuove prove non sono date rispettivamente dimostrate, ragione per la quale i documenti acclusi al ricorso e relativi al merito che non si trovino già agli atti non possono essere esaminati.
3.
O ggetto di disputa era ed è la qualifica della partecipazione detenuta dal contribuente in D.________ (giudizio impugnato, consid. 1).
3.1. Richiamandosi alla giurisprudenza in ambito di commercio a titolo professionale di partecipazioni, il ricorrente sosteneva davanti all'istanza inferiore che la partecipazione in D.________ rientrasse nella sua sostanza commerciale. Con l'attribuzione della partecipazione alla sostanza commerciale del contribuente e la conseguente applicazione del principio del valore contabile, anziché del valore nominale previsto dall'art. 20 cpv 1 lett. c LIFD (RS 642.11) e dall'art. 19 cpv. 1 lett. c della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100), venivano a suo avviso a cadere anche i presupposti per l'imposizione del reddito della sostanza di fr. 764'573.- per l'anno 2016, nonché i presupposti per la "valorizzazione" della partecipazione ai fini dell'imposta sulla sostanza, per gli anni 2016-2018.
3.2. La Corte cantonale si è però mostrata di opinione differente, giungendo alla conclusione che il contribuente detenesse le partecipazioni in discussione nella sostanza privata. Nel giudizio cantonale, ha esposto il quadro legale di riferimento e preso atto del fatto che l'aumento gratuito del valore nominale della partecipazione detenuta in D.________ non era contestato (giudizio impugnato, consid. 2 e 3). Di seguito, ha confermato che la partecipazione faceva parte della sostanza privata, con applicazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e dell'art. 19 cpv. 1 lett c LT/TI, che si basano sul principio del valore nominale e che prevedono l'imposizione di vantaggi valutabili in denaro come quello riscontrato nella fattispecie. Contrariamente a quanto sostenuto, le condizioni per ammettere un commercio professionale di partecipazioni, da cui l'insorgente faceva dipendere l'attribuzione alla sostanza commerciale della partecipazione in D.________ e l'inapplicabilità delle norme citate all'aumento gratuito del valore della partecipazione, non erano date (giudizio impugnato, consid. 4 e 5).
II. Imposta federale diretta
4.
4.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, sono imponibili quali redditi della sostanza mobiliare, segnatamente, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
La Camera di diritto tributario ha esposto genesi ed estremi dell'applicazione di questa norma, basata sul principio del valore nominale, che non sono contestati (art. 42 cpv. 2 LTF; giudizio impugnato, consid. 2). Tra gli aspetti indicati vi è anche quello secondo cui, se la partecipazione fosse da attribuire alla sostanza commerciale del ricorrente, sarebbe determinante il principio del valore contabile anziché quello del valore nominale e le condizioni per applicare l'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD non sarebbero adempiute (nel medesimo senso, cfr. FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 4a ed. 2023, n. 3 ad art. 20 LIFD; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 5a ed. 2021, n. 144 segg., 152 ad art. 20 LIFD).
4.2. Affinché una persona fisica possa disporre di sostanza commerciale è di principio necessario che la stessa eserciti un'attività lucrativa indipendente. Un'eccezione è riconosciuta in presenza di partecipazioni qualificate, che il proprietario ha dichiarato come sostanza commerciale all'acquisto. Il resto della sostanza del contribuente che non esercita un'attività lucrativa a carattere indipendente rientra nella sua sostanza privata (DTF 147 V 114 consid. 3.3.1.3; sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021 consid. 2.2.1).
Per l'attribuzione di un determinato bene alla sostanza privata o alla sostanza commerciale è decisivo l'insieme delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, anche se alla funzione tecnico-economica dell'oggetto occorre dare maggiore peso (sentenze 9C_719/2022 del 4 aprile 2024 consid. 3.2; 2C_390/2020, citata, consid. 2.2.1). Quando dei beni che per loro natura possono appartenere sia alla sostanza privata che alla sostanza commerciale sono utilizzati in maniera in parte commerciale in parte privata, occorre applicare il metodo della preponderanza (sentenza 9C_719/2022, citata, consid. 3.2).
4.3. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente si caratterizza per lo svolgimento da parte di una persona fisica di un'attività economica a proprio rischio, mediante l'investimento di lavoro e capitale, per conseguire dei profitti (sentenza 2C_317/2021 dell'8 aprile 2022 consid. 3.1.2). Nel caso di persone fisiche attive professionalmente a titolo dipendente, l'esercizio di un'attività accessoria indipendente non può essere esclusa (sentenza 9C_263/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 5.3.3) e può essere ad esempio data nel commercio di partecipazioni.
Sempre secondo giurisprudenza, una simile attività è riconosciuta in casi particolari, anche se già la compravendita di una sola partecipazione può bastare. Indizi in tal senso possono essere la vicinanza alla professione, l'utilizzo di conoscenze specialistiche, un eventuale finanziamento da parte di terzi, l'assunzione di un rischio d'impresa o un modo di procedere particolarmente pianificato e sistematico (sentenza 2C_758/2020 del 29 luglio 2021 consid. 5).
5.
5.1. Tra i casi di reddito da sostanza mobiliare indicati nell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD rientrano gli aumenti gratuiti del valore nominale di partecipazioni e, come detto, nessuno contesta che un simile aumento sia dato anche in relazione alle partecipazione detenuta dal ricorrente in D.________ (art. 42 cpv. 2 LTF; giudizio impugnato consid. 3).
Davanti al Tribunale federale, il ricorrente sostiene però che l'aumento non possa portare alla tassazione di un reddito in base a questa norma perché, alla luce di una sua attività indipendente come commerciante professionale di partecipazioni, la partecipazione in D.________ costituisce sostanza commerciale. Contrariamente a quanto concluso dall'istanza inferiore, in base a un apprezzamento arbitrario di fatti e prove, le condizioni per riconoscere un commercio in tal senso sarebbero rispettate. Un'attività imprenditoriale andrebbe inoltre ammessa a prescindere dall'esistenza di tali condizioni, per il suo coinvolgimento nell'attività di D.________.
5.2. Ora, l'insorgente ritene innanzitutto che il mancato riconoscimento degli estremi per ammettere un commercio a titolo professionale di partecipazioni risulti da un accertamento dei fatti e da un apprezzamento delle prove insostenibile - relativo ai criteri della vicinanza alla professione, dell'utilizzo di conoscenze specialistiche, del finanziamento di terzi e del rischio d'impresa assunto, nonché del modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato (precedente consid. 4.3) - con conseguente lesione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost.
5.2.1. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato quando l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, o ha tratto deduzioni insostenibili. Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio nel suo complesso (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1).
Una critica in tal senso non viene però fornita. In effetti, in relazione ai criteri indicati (vicinanza alla professione, utilizzo di conoscenze specialistiche, finanziamento di terzi e rischio d'impresa assunto, modo di procedere particolarmente sistematico e pianificato) il ricorrente denuncia "lacune", "incompletezze" ed "errori", limitandosi in sostanza a fornire una propria lettura di fatti e prove assunte o che non sarebbero state a torto assunte, e ciò non basta.
5.2.2. Indipendentemente da ciò va rilevato che egli non dimostra nemmeno l'impatto sull'esito del litigio delle correzioni richieste.
Prima di esprimersi su taluni degli aspetti evocati, l'istanza inferiore ha infatti rilevato che per ammettere un commercio professionale di partecipazioni mancava un'operazione di compravendita, perché le citate partecipazioni di D.________ erano (ancora) detenute dall'insorgente. Siccome manca "a monte" una compravendita non deve essere verificato se gli altri criteri sopra menzionati sono stati correttamente esaminati dalla Corte cantonale.
5.3. D'altra parte, il ricorso non può essere condiviso nemmeno nella misura in cui considera che un'attività indipendente, in relazione alle partecipazioni detenute in D.________, avrebbe dovuto essere ammessa a prescindere dall'esistenza delle condizioni richieste per il commercio professionale di partecipazioni.
5.3.1. Caratteristico dell'esercizio di un'attività lucrativa indipendente è infatti lo svolgimento da parte di una persona fisica di un'attività economica a proprio rischio, mediante l'investimento di lavoro e capitale, per conseguire dei profitti (precedente consid. 4.3). In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 LTF), l'esistenza di questi differenti aspetti non è però dimostrata.
5.3.2. Nel contempo, va rammentato che nel periodo fiscale 2016 il contribuente era dipendente di B.________ SA e che, dichiarando le proprie partecipazioni in D.________, ha indicato che esse facevano parte della sua sostanza privata (precedente consid. A; giudizio impugnato, consid. 3.1 e 4.5). Ora, è vero che quanto notificato nella dichiarazione non è di per sé risolutivo (sentenza 9C_263/2023, citata, consid. 5.4.3). Anche vero è tuttavia che queste indicazioni appaiono significative, in quanto segnalano un intento che è ben differente da quello qui sostenuto.
5.4. Infine, al ricorrente non giova nemmeno invocare un'eventuale nullità delle tassazioni (precedente consid. C). La nullità di un atto è data solo se esso soffre di un vizio particolarmente grave, che sia riconoscibile con evidenza (DTF 138 II 501 consid. 3.1). Vizi di questo genere non vengono però segnalati e la loro esistenza non salta altrimenti all'occhio, sì che il Tribunale federale ne debba tenere conto d'ufficio (sentenza 2C_240/2022 del 1 ottobre 2022 consid. 7.2).
III. Imposte cantonali
6.
6.1. All'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD corrisponde il citato art. 19 cpv. 1 lett. c LT/TI, in conformità a quanto previsto anche dall'art. 7 cpv. 1 LAID (RS 642.14; sentenza 2C_1071/2020 del 19 febbraio 2021 consid. 3.4). D'altra parte, le critiche dell'insorgente, che sono relative principalmente a fatti e prove, sono formulate sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali, senza fare distinzioni.
6.2. Nella misura in cui è ammissibile (precedente consid. 1.2), il ricorso è pertanto infondato anche in questo secondo ambito.
IV. Spese e ripetibili
7.
Nella misura in cui è ammissibile (precedente consid. 1.2), il ricorso dev'essere respinto sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto
2.
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 30 dicembre 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli