Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_341/2025  
 
 
Sentenza del 30 settembre 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Parrino, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2011-2015, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 23 aprile 2025 (80.2024.86 - 80.2024.87). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, economista SUPSI, è dipendente della B.________ SA, società di cui è azionista e amministratore unico, e negli anni 2011 e 2012 esercitava anche un'attività indipendente.  
 
A.b. Con decisione del 21 dicembre 2016, l'autorità fiscale gli ha notificato la tassazione 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 45'900.- (imposta cantonale) e in fr. 49'900.- (imposta federale diretta) e la sostanza imponibile in fr. 208'000.-.  
 
A.c. Esprimendosi su reclamo del contribuente del 6 febbraio 2017, con decisione del 18 settembre 2019 l'autorità fiscale ha proceduto a una reformatio in peius, commisurando il reddito imponibile 2011 in fr. 221'000.- (imposta cantonale) e in fr. 225'000.- (imposta federale diretta) e la sostanza imponibile in fr. 675'000.-.  
 
A.d. Pronunciandosi su ricorso del contribuente, con sentenza del 9 gennaio 2020 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato la decisione su reclamo 2011 e rinviato l'incarto all'Ufficio di tassazione per accertamenti.  
 
A.e. Con decisioni del 18 settembre 2019, l'autorità fiscale ha notificato al contribuente le tassazioni 2012-2015, dopo avere accertato i seguenti fattori imponibili:  
 
 
2012  
2013  
2014  
2015  
reddito imponibile IC  
529'900.-  
827'900.-  
90'400.-  
60'100.-  
reddito imponibile IFD  
533'900.-  
831'900.-  
94'400.-  
64'100.-  
sostanza imponibile  
973'000.-  
973'000.-  
1'146'000.-  
989'000.-  
 
 
 
A.f. Il 17 ottobre 2019 il contribuente ha reclamato anche contro le decisioni di tassazione 2012-2015. Questi reclami si sono aggiunti a quello contro la tassazione 2011, sul quale l'autorità doveva esprimersi una seconda volta, dopo che l'incarto le era stato rinviato dalla Camera di diritto tributario (precedente consid. A.d).  
 
B.  
 
B.a. Con decisione del 20 marzo 2024, l'autorità fiscale ha notificato al contribuente una nuova decisione su reclamo 2011, commisurando il reddito imponibile in fr. 147'000.- (imposta cantonale) e in fr. 151'000.- (imposta federale diretta) e la sostanza imponibile in fr. 675'000.-.  
 
B.b. Con decisioni del 27 marzo 2024, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo del contribuente contro le tassazioni 2012-2015, accertando i seguenti fattori imponibili:  
 
 
2012  
2013  
2014  
2015  
reddito imponibile IC  
301'900.-  
480'400.-  
43'600.-  
37'000.-  
reddito imponibile IFD  
305'900.-  
484'400.-  
47'600.-  
41'000.-  
sostanza imponibile  
823'000.-  
872'000.-  
851'000.-  
625'000.-  
 
 
 
B.c. Esprimendosi sul ricorso del contribuente del 18 aprile 2024, con sentenza del 23 aprile 2025 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto, confermando le decisioni di tassazione su reclamo del 20 e del 27 marzo 2024.  
 
C.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico dell'11 giugno 2025, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento a causa della violazione del suo diritto di essere sentito. Il Tribunale federale ha domandato all'autorità inferiore di trasmettergli l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatta nei termini (art. 44 cpv. 2 e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).  
 
1.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, salvo in caso di violazioni evidenti, si confronta di regola solo con gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 274 consid. 1.6). La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF. La presentazione di fatti relativi al merito avveratisi dopo la pronuncia del giudizio impugnato è esclusa (nova in senso proprio; DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
2.  
 
2.1. Oggetto di litigio è l'imposizione del ricorrente nei periodi fiscali 2011-2015 da parte delle autorità ticinesi. Esprimendosi sulla fattispecie, relativa a prestazioni valutabili in denaro ottenute dalla B.________ SA e dalla C.________ SA, la Camera di diritto tributario ha condiviso la quantificazione degli elementi imponibili contenuta nelle decisioni su reclamo del 20 e del 27 marzo 2024 (precedente consid. B). In questo contesto, si è tra l'altro riferita al rapporto reso il 18 settembre 2017 dall'ispettorato fiscale.  
 
2.2. Con l'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale, che contiene un'unica censura, il ricorrente sostiene che ciò non fosse lecito, perché il rapporto del 18 settembre 2017 non sarebbe stato portato a sua conoscenza e non gli sarebbe stata data la possibilità di esercitare il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Egli avrebbe ricevuto copia di questo documento solo il 21 maggio 2025, ovvero successivamente all'emanazione della sentenza impugnata, dopo averne fatta richiesta all'autorità fiscale.  
 
3.  
 
3.1. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino le facoltà necessarie a permettergli di fare valere la sua posizione in procedura. Tra queste facoltà vi sono quella di esprimersi prima che sia presa una decisione che tocca la sua situazione giuridica, quella di fornire prove sui fatti rilevanti e quella di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 142 I 86 consid. 2.2; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'esame degli atti dev'essere richiesto e presuppone un'informazione delle parti qualora nuovi documenti, che esse non conoscono e non possono conoscere, vengano acquisiti agli atti (DTF 132 V 387 consid. 6.2; sentenza 2C_444/2017 del 19 febbraio 2018 consid. 4.3).  
 
3.2. Una lesione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., che tutela il diritto di essere sentiti, non è però dimostrata.  
In effetti, al rapporto dell'ispettorato fiscale del 18 settembre 2017 si riferiva già la sentenza del 9 gennaio 2020 (precedente consid. A.d), della quale il ricorrente ha preso certamente conoscenza (al riguardo cfr. ad esempio lo scritto che egli rivolge all'autorità fiscale il 1° marzo 2020), e questo rapporto faceva quindi - da tempo - anche parte dell'incarto, come verificato dal Tribunale federale consultando gli atti ricevuti dall'istanza inferiore. 
In parallelo, il ricorrente non sostiene di avere domandato un accesso all'incarto in possesso della Camera di diritto tributario e che quest'ultima glielo abbia negato, di modo che una violazione del diritto di essere sentiti non è data nemmeno sotto questo profilo. 
 
4.  
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 30 settembre 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
Il Cancelliere: Savoldelli