Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_406/2025  
 
 
Sentenza del 28 ottobre 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente, 
Parrino, Bollinger, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato da Patronato INAS, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità 
del Cantone Ticino, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 giugno 2025 (32.2025.29). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato neI 1978, di professione meccanico e da ultimo attivo come magazziniere, ha presentato nel settembre 2021 all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) una domanda di prestazioni AI, lamentando una lombosciatalgia bilaterale iniziata nell'estate 2016 con una conseguente inabilità lavorativa da aprile 2021. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l'UAI con un primo progetto di decisione del 16 agosto 2023 ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità dal 1° aprile al 31 agosto 2022 e una mezza rendita d'invalidità in seguito. Nel settembre 2023 l'UAI si è costituito accusatore privato nel procedimento penale per titolo di truffa avviato dall'assicuratore perdita di guadagno per malattia dell'ultimo datore di lavoro di A.________, ovvero da B.________ SA. Dopo aver visionato gli atti penali e avere aggiornato quelli degli altri assicuratori coinvolti - in particolare quelli di B.________ e quelli dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni INSAI/SUVA (di seguito Suva) - l'UAI preso atto delle risultanze del proprio Servizio Medico Regionale (SMR), con nuovo progetto del 22 ottobre 2024 e decisione del 18 febbraio 2025 ha riconosciuto a A.________ il diritto a una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° aprile al 31 maggio 2022, considerata una capacità lavorativa completa dal 1° giugno 2022 sia nell'attività abituale che in una adeguata. 
 
B.  
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro tale decisione amministrativa, chiedendo il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità intera anche dopo il 31 maggio 2022. 
Con sentenza del 20 giugno 2025, il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato la decisione del 18 febbraio 2025 dell'UAI. 
 
C.  
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 22 luglio 2025 (timbro postale) con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, in via principale che gli sia riconosciuta una rendita d'invalidità anche dopo il 31 maggio 2022 e, in via eventuale, il rinvio degli atti all'amministrazione per riesame della documentazione medica e assegnazione di una rendita d'invalidità. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, segnatamente a una rendita d'invalidità, a seguito della domanda inoltrata nel settembre 2021 anche successivamente al 31 maggio 2022.  
 
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme legali e la prassi in materia, rammentando la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-8 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), come pure in particolare il ruolo dei medici (DTF 140 V 193 consid. 3.2; 132 V 93 consid. 4), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (DTF 143 V 124 consid. 2.2.2). Sono pure state rammentate le regole applicabili nel caso in cui, con un'unica decisione, viene attribuita una rendita limitata nel tempo, situazione che di principio è sottoposta, in via analogica, a quelle sulla revisione nel senso dell'art. 17 LPGA (DTF 133 V 263 consid. 6.1; 131 V 164 consid. 2.2). Infine è stata altresì indicata l'evoluzione della prassi relativa all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica (DTF 145 V 215; 143 V 409 e 417 e 141 V 281). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Da un punto di vista temporale, il diritto applicabile è determinato dalle norme in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti giuridicamente decisivi (sul tema cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1). La decisione dell'UAI qui contestata è stata emessa il 18 febbraio 2025 e concerne il diritto alla rendita richiesta nel settembre 2021 relativa a un'incapacità lavorativa dall'aprile 2021. Il diritto alla rendita di A.________ sarebbe potuto nascere dall'aprile 2022 (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e dunque, conformemente ai principi generali del diritto intertemporale (DTF 148 V 162 consid. 3.2.1) e ai fatti rilevanti del caso, le disposizioni della LAI e quelle dell'OAI così come la LPGA sono quindi applicabili nelle versioni in vigore dal 1° gennaio 2022.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale è giunto alla conclusione che il ricorrente ha diritto a una rendita d'invalidità dal 1° aprile al 31 maggio 2022 ma che dal 1° giugno 2022 una prestazione non era più giustificata in considerazione degli accertamenti medici - con riferimento sia alle affezioni somatiche che a quelle psichiche - che hanno permesso di determinare una sua capacità lavorativa al 100% sia nella precedente attività che in una adeguata, che comporta un grado d'invalidità nullo. L'UAI ha valutato lo stato di salute e la conseguente ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente sulla base di tutta la documentazione medica agli atti aggiornata, ovvero inclusa quella derivante dalle risultanze della sorveglianza effettuata da B.________ e dall'istruttoria penale che ne è seguita, come pure quella degli altri assicuratori coinvolti (segnatamente la Suva), la quale è stata sottoposta al vaglio dei medici del suo SMR, ai cui referti è stato riconosciuto pieno valore probatorio. In particolare la valutazione dei medici del SMR ha considerato le contraddizioni relative allo stato di salute emerse in sede penale, con fondamenti oggettivabili e non solo derivanti da dichiarazioni soggettive.  
 
3.2. Il ricorrente censura all'autorità giudiziaria precedente l'apprezzamento del suo stato valetudinario, in particolare adducendo che i medici curanti avrebbero affermato l'opposto, ossia in sostanza un'incapacità lavorativa al 100% in ogni attività lavorativa abituale e/o esigibile.  
 
4.  
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alle sue limitazioni funzionali sulla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti). Lo stesso vale per la valutazione concreta delle prove (sul tema cfr. DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimento). Non spetta al Tribunale federale rivalutare le prove addotte, ma al ricorrente stabilire per quale motivo quanto operato dall'autorità giudiziaria inferiore sia manifestamente inesatto o incompleto. 
 
5.  
Il ricorrente non merita tutela nelle sue censure e nemmeno nelle sue conclusioni per i motivi che seguono. 
 
5.1. Sull'aspetto valetudinario, dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che l'insorgente ha presentato la domanda AI nel settembre 2021 a causa di dolori agli arti inferiori - soprattutto alle ginocchia, causati da traumi passati (di rilievo un infortunio nel 2005) -e di una lombosciatalgia bilaterale su osteocondrosi L5-S1 iniziata nel 2016, che ha condotto all'incapacità lavorativa dall'aprile 2021. Inoltre il ricorrente è stato in cura dallo psichiatra dott. C.________ da gennaio ad aprile 2017 (durante il periodo d'incarcerazione) e da marzo a maggio 2021 (per "F43.2 Disturbi adattivi") mentre da dicembre 2022 egli è seguito dallo psichiatra dott. D.________. L'autorità giudiziaria precedente ha pure constatato che l'UAI ha modificato la sua prima presa di posizione del 16 agosto 2023 dopo avere completato e vagliato la nuova documentazione medica, ovvero anche quella degli altri assicuratori coinvolti - in particolare Suva e B.________ ma anche dell'assicurazione disoccupazione - inclusa quella relativa alla denuncia penale per titolo di truffa promossa da B.________ il 16 dicembre 2022 (l'UAI si è allora costituito accusatore privato nel settembre 2023, ricevendo così visione di tutti gli atti; cfr. A). Nell'ambito di questa procedura era stata effettuata una sorveglianza dal 30 settembre al 4 novembre 2022 successivamente a una segnalazione anonima ricevuta nel settembre 2022 in virtù della quale il ricorrente avrebbe esercitato un'attività lavorativa in ambito edilizio malgrado i certificati di inabilità lavorativa da lui prodotti. Dall'analisi della documentazione acquisita è emerso che vi erano molteplici incongruenze - elencate in modo dettagliato in un rapporto allestito il 27 agosto 2024 da un consulente dell'UAI - rispetto a quanto dichiarato in precedenza dal ricorrente e a quanto poteva essere dedotto dalle attestazioni dei suoi medici curanti, nonché dagli esiti della sorveglianza medesima. In due specifiche occasioni il medico curante dott. E.________ aveva altresì attestato una capacità lavorativa piena senza però che i relativi certificati siano mai stati trasmessi all'UAI. Sulla base della nuova documentazione il dott. F.________ del SMR (valutazione del 10 ottobre e dell'11 dicembre 2024) è potuto giungere alla conclusione che il progetto di decisione del 16 agosto 2023 doveva essere modificato, come pure il rapporto finale del SMR dell'11 maggio 2023 integrato dei nuovi riscontri. Non erano più giustificate limitazioni né d'ordine psichico né d'ordine fisico oggettivabili dal 1° giugno 2022, con la conseguenza che l'insorgente era da considerare da tale data abile al lavoro, sia in attività abituale che adeguata. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nel suo gravame, nessun medico ha mai parlato di "guarigione a tempo di record" (memoriale di ricorso, pag. 6). Le certificazioni del dott. F.________ del SMR adempiono i requisiti giurisprudenziali per accordare loro piena valenza probatoria (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) : egli si è infatti determinato dopo analisi di tutta la documentazione agli atti, incluse le molteplici valutazioni dei medici curanti. A tal proposito il dott. F.________ ha pure precisato i motivi per i quali le certificazioni dei medici curanti D.________ e E.________ sono inidonee a conclusioni differenti, evidenziando in particolare che essi non si sono nemmeno confrontati con le risultanze della sorveglianza né con quelle dell'istruttoria penale, come nemmeno è stata data una spiegazione sul perché vi erano certificazioni mai trasmesse all'UAI, rispettivamente perché il dott. E.________ avesse certificato ai diversi assicuratori coinvolti abilità/inabilità al lavoro diametralmente opposte.  
Il Tribunale cantonale ha inoltre rilevato che negli elementi di valutazione determinanti vi sono anche la circostanza che, B.________ con pronuncia del 25 gennaio 2023 ha confermato la sua precedente risoluzione del 16 novembre 2022 con cui ha predisposto la cessazione al 31 maggio 2022 delle indennità giornaliere per perdita di guadagno erogate dal 12 aprile 2021, considerata la capacità lavorativa completa dal 1° giugno 2022 (chiedendo nel contempo il rimborso di fr. 71'207.75 per le indennità così percepite in modo indebito dal 1° giugno 2022). Inoltre, la Suva - a cui il ricorrente aveva chiesto prestazioni dal 16 maggio 2022 - con decisione su opposizione del 22 maggio 2023, cresciuta nel frattempo in giudicato, preso atto dei fatti nuovi - ovvero del dossier relativo alla sorveglianza/denuncia penale - ha revocato il diritto a prestazioni d'indennità giornaliera e chiesto la restituzione delle prestazioni erogate dal 16 maggio 2022 (per un importo totale di fr. 32'715.60). Infine va altresì evidenziato che l'insorgente si era anche iscritto alla disoccupazione dal 1° dicembre 2022 ed avrebbe percepito le relative indennità, apparentemente con capacità di collocamento. 
 
5.2. Il ricorrente si limita per lo più a indicare l'opinione dei medici curanti, conferendo particolare attenzione al fatto che lo seguirebbero da molti anni e i cui certificati si fonderebbero su visite mediche effettive. Il fatto però che i medici curanti lo assistano da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare diversamente il valore probatorio di un rapporto valetudinario. Al contrario, la prassi prevede che, di principio, l'avviso dei medici curanti deve essere considerato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/cc), come pure in relazione allo scopo di trattamento del medico curante rispetto a quello di un medico perito (cfr. sentenza 9C_662/2021 del 2 agosto 2022 consid. 5.2.1), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. Inoltre l'opinione dei medici curanti, anche se divergente, non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Nemmeno infine la circostanza che il ricorrente non sarebbe stato visitato dai medici dell'AI (sul tema cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3) permette d'inficiare le conclusioni dei medici del SMR che, come visto al precedente consid. 5.1, meritano piena conferma.  
 
5.3. Da ultimo, il certificato medico del 19 luglio 2025 del dott. D.________ trasmesso con il gravame non supporta il ricorrente in quanto è d'acchito inammissibile perché costituisce un novum in senso proprio, ovvero un nuovo mezzo di prova successivo alla sentenza del Tribunale cantonale del 20 giugno 2025 impugnata (art. 99 LTF; DTF 143 V 19 consid. 1.2).  
 
5.4. In concreto, il ricorrente non ha apportato alcun elemento oggettivo idoneo a mettere in dubbio l'affidabilità degli accertamenti operati dall'UAI, che adempiono tutti i requisiti giurisprudenziali per riconoscerne pieno valore probatorio. Non vi è dunque alcun argomento di rilievo per concludere che il Tribunale cantonale abbia agito in modo arbitrario nel ritenere che dal 1° giugno 2022 il ricorrente sia abile al lavoro al 100% in ogni attività lavorativa, con la conseguenza che a giusto titolo la rendita d'invalidità andava limitata nel tempo, ovvero da aprile a maggio 2022.  
 
6.  
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. Viste le peculiarità del caso si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria, limitata alla dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, è pertanto priva d'oggetto (art. 64 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 ottobre 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Moser-Szeless 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi