Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_467/2011 {T 0/2} 
 
Sentenza del 18 luglio 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa federale di compensazione, 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2011. 
 
Visto: 
il ricorso del 7 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 9 giugno 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare 14 giugno 2011 di M.________, 
considerando: 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana), 
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente; 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), 
che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, 
che nel caso di specie né l'allegato del 7 giugno 2011 né l'atto completivo del 14 giugno 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni, 
che il ricorrente - che anche in questa sede contesta l'applicazione della scala di rendita 43 anziché di quella 44 e che, invocando il principio della parità di trattamento, pretende di farsi computare, al pari della sua defunta prima moglie, il pagamento completo dei contributi anche per gli anni 1998 e 1999 - non si confronta infatti minimamente con la motivazione della pronuncia impugnata che ha spiegato come, a causa del suo domicilio all'estero, un eventuale pagamento di contributi da parte della defunta moglie non possa essergli di aiuto e non espone dunque le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici, 
che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 18 luglio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti