Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_484/2025
Sentenza del 16 ottobre 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Beusch, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 agosto 2025 (30.2025.14).
Visto:
la sentenza del 7 agosto 2025, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso del 1/5 agosto 2025 inoltrato da A.________ contro la comunicazione del 3 luglio 2025 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (di seguito: Cassa) in materia di rendita vedovile,
il ricorso presentato al Tribunale federale da A.________ l'8 settembre 2025 (timbro postale), con domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, inclusa la nomina di un avvocato,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto ( art. 95 e 96 LTF ; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3),
che la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 139 II 233 consid. 3.2, 123 V 335 consid. 1a; sentenza 8C_413/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 7),
che in particolare il ricorso contro una decisione di irricevibilità deve contenere l'indicazione della specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità (DTF 144 II 184 consid. 1.1), ritenuto che un gravame con censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 183 consid. 3.3),
che con "ricorso" del 1/5 agosto 2025 A.________ ha impugnato la decisione del Servizio Rendite del 27 febbraio 2024 e la comunicazione del 3 luglio 2025 "con nuovi fatti che non sono in conformità con la legge RS 831.10 art. 23 cpv. 3 invocando una pretesa disparità tra moglie divorziata e vedova",
che l'autorità giudiziaria precedente ha accertato che le domande di riesame e di revisione della decisione su opposizione della Cassa del 27 febbraio 2024, con cui era stata riconosciuta a A.________ una rendita di superstite e la relativa retroattività con la compensazione di un determinato importo con prestazioni assistenziali - nel frattempo cresciuta incontestata in giudicato - erano state escluse dall'amministrazione con la comunicazione del 3 luglio 2025,
che il Tribunale cantonale, considerata l'assenza di una decisione impugnabile dinnanzi ad esso nel senso dell'art. 56 LPGA, ha di conseguenza dichiarato irricevibile il gravame dell'1/5 agosto 2025 contro tale comunicazione,
che in concreto il Tribunale cantonale non ha esaminato il ricorso nel merito e dunque dinnanzi al Tribunale federale l'oggetto della lite può essere unicamente la questione dell'irricevibilità,
che la ricorrente in questa sede si limita ad esprimersi sul merito, ovvero sulla pretesa disparità di trattamento tra vedova e donna divorziata, senza alcuna censura sui motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità dichiarata dall'autorità giudiziaria precedente, ovvero omettendo di dimostrare con precisione dove e perché ritenga che il Tribunale cantonale abbia violato il diritto o sia incorso in accertamenti manifestamente inesatti, dichiarando irricevibile il suo gravame contro la comunicazione della Cassa del 3 luglio 2025, in luogo di una decisione nel senso dell'art. 56 LPGA,
che, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni formali della sentenza del Tribunale cantonale, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte,
che il ricorso si rileva manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, è respinta data l'assenza di ogni probabilità di successo del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 16 ottobre 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Beusch
La Cancelliera: Cometta Rizzi