Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_635/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 31 agosto 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
R.________, patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente, 
 
G.________, patrocinato dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, Via Canonica 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 luglio 2010. 
 
Visto: 
il ricorso presentato il 5 agosto 2010 (timbro postale) da R.________ - con il patrocinio dall'avv. Stefano Zanetti - contro il giudizio 5 luglio 2010 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, 
il decreto del 6 agosto 2010 con cui il Presidente della Seconda Corte di diritto sociale del Tribunale federale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2010, l'anticipo delle spese giudiziarie di fr. 1900.-, 
lo scritto del 23 agosto 2010 con cui, tramite il suo patrocinatore, R.________ ha sostanzialmente ritirato il ricorso, osservando in definitiva di "rinunciare a far valere i suoi diritti", 
 
considerando: 
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF), 
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF), 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali (cfr. decreto 9C_7/2007 del 21 febbraio 2007), 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, a G.________, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 31 agosto 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti