Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9F_2/2011 {T 0/2} 
 
Sentenza del 29 settembre 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Pfiffner Rauber, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, 
istante, 
 
contro 
 
Cassa federale di compensazione, 
Holzikofenweg 36, 3003 Berna, 
controparte. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011. 
 
Vista: 
l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS, 
 
considerando: 
che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana; 
che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco; 
che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano; 
che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF; 
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione; 
che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF); 
che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata; 
che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile; 
che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 29 settembre 2011 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Grisanti