|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 21 giugno 2010 da
|
|
RI 1
|
|||
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 19 maggio 2010 dal giudice della Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
processo verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PI 1 ha appurato che RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________,
tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale
di 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per
complessivi 2'720 litri di olio), RI 1 è stato fermato dalle guardie di confine
ed è stato punito con delle multe.
B. In data 1. novembre 2007, la PI 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha ritenuto RI 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni
d’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore
fino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla
statistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il
periodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia
480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione.
In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480
multe (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di fr. 10.-) per un totale di fr.
52'300.-.
C. Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione
penale 17 dicembre 2008, la PI 1 ha confermato l’imputazione figurante nel
decreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr.
40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate
con una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr.
10.-.
Con scritto 8 aprile 2008, RI 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale
e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.
D. Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore
ha dichiarato RI 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine
giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione
della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento
delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 4’930.-.
E. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 25
maggio 2010.
RI 1, nella sua motivazione scritta presentata il 21 giugno 2010, postula, in
via principale, l’annullamento della sentenza impugnata ed il suo
proscioglimento da ogni accusa e, in subordine, una riduzione della multa
inflittagli a complessivi fr. 1'520.-.
F. Il Ministero pubblico della Confederazione, con scritto 2 luglio 2010, ha comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
Con scritto 9 luglio 2010 il procuratore pubblico, senza formulare particolari
osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 26 luglio 2010 - di cui si dirà nei considerandi di diritto - la
PI 1 postula la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. RI
1 sostiene, innanzitutto, che il giudice della Pretura penale ha erroneamente
deciso di applicare alla fattispecie il previgente art. 104 vLD invece del
corrispondente nuovo art. 127 LD - secondo cui egli non è più punibile - e che,
pertanto, rappresenta lex mitior per rapporto alla vecchia normativa.
In particolare, il ricorrente rileva che l’applicazione del nuovo art. 127 LD,
contrariamente al previgente art. 104 vLD, presuppone espressamente che un atto
legislativo dichiari punibile l’inosservanza commessa dall’accusato. Ritenuto
che l’OStat - continua il ricorrente - non prevede la punibilità per
inosservanza a prescrizioni d’ordine, nessuna sanzione gli può essere inflitta
per evidente assenza di una base legale (ricorso, pto. 2.1 pag. 5-6).
1.1.a) L’art. 104 cpv. 1 della Legge federale sulle dogane del 1° ottobre
1925 (vLD) - sotto il titolo marginale “Inosservanza di prescrizioni d’ordine” -
prevedeva che “chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una
norma della legislazione doganale, di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale
in materia doganale o un’istruzione di carattere generale emanata in base a
norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della
pena contemplata nel presente articolo, è punito, in quanto la sua azione non
costituisca un’infrazione doganale, con la multa fino a 2'000 franchi”.
Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la nuova Legge sulle dogane (RS 631.0).
Nel nuovo ordinamento le conseguenze dell’inosservanza di prescrizioni d’ordine
sono regolate all’art. 127 il cui cpv. 1 dispone quanto segue:
“sempre che non sia adempita la fattispecie legale di un’infrazione
doganale, è punito con la multa fino a 5'000 franchi chiunque viola
intenzionalmente o per negligenza grave:
a. una norma della legislazione doganale, di un trattato internazionale oppure una delle sue disposizioni d’esecuzione, nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione di tali norme; oppure
b. una
decisone notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata dal presente
articolo”.
b) L’Ordinanza sulla statistica del commercio esterno (OStat, RS
632.14) concretizza l’art. 8 della Legge federale sulla tariffa doganale (LTD; RS 632.10) che prevede l’allestimento di una
statistica sull’importazione,
l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera
(statistica del commercio esterno). L’ordinanza stabilisce che la statistica
del commercio esterno è fondata sulle dichiarazioni doganali (art. 3) che
devono essere firmate dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
rispettivamente, per le dichiarazioni d’esportazione, dall’esportatore (art. 4)
e che devono indicare i dati relativi al destinatario, all’importatore e
all’esportatore (art. 6), la designazione della merce (art. 7) nonché la
quantità e il valore in franchi svizzeri della stessa (art. 8 e 9). Inoltre la
dichiarazione deve indicare i paesi interessati dall’importazione,
dall’esportazione o dal transito della merce (art. 10) nonché il modo di
trasporto utilizzato all’atto del passaggio della frontiera (art. 11).
1.2. Nelle sue osservazioni la PI 1, determinandosi sul diritto applicabile alla fattispecie in virtù
del principio della lex mitior - dopo aver
riconosciuto che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD con la formulazione “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la
violazione di tali norme” contiene una nuova condizione di punibilità per l’inosservanza di
prescrizioni d’ordine - rileva che dal messaggio relativo alla nuova Legge
sulle dogane “non emerge tuttavia che il legislatore auspicava cambiare
qualcosa nell’applicazione dell’art. 104 vLD” se non l’aumento dell’importo
massimo della multa.
L’Amministrazione sostiene, poi, che, sino al 1° febbraio 2000, la punibilità
per l’inosservanze all’OStat era prevista dall’art. 16 della stessa ordinanza e
che il disposto è stato abrogato perché “è stato giudicato che l’art. 104
vLD costituiva una norma sufficiente per fondare il perseguimento penale delle
inosservanze all’ordinanza”. Da quanto precede, l’Amministrazione conclude
che l’art. 127 cpv. 1 lett. a LD “sembra aver creato una lacuna che il
giudice deve colmare” e che l’applicazione letterale della norma alla
fattispecie rappresenterebbe un abuso palese (osservazioni, pag. 2-3).
La PI 1 rimarca, altresì, come
il ricorrente potrebbe essere comunque perseguito anche ai sensi dell’art. 127
cpv. 1 lett. b LD (caso previsto anche dall’art. 104 vCP) ritenuto come allo
stesso, nel 2004 e dunque prima delle infrazioni sanzionate con la decisone
pretorile, era già stato notificato un decreto penale che gli infliggeva una
multa di fr. 200.- per avere esportato in due occasioni olio da riscaldamento e
come, dunque, l’Amministrazione gli aveva chiaramente comunicato le conseguenze
di una violazione delle disposizioni dell’ordinanza (osservazioni, pag. 3).
1.3. Giusta l’art.
1 CP, una pena può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.
La legge s’interpreta in primo luogo secondo il suo tenore letterale. Solo
nell’ipotesi in cui il testo di legge non è chiaro e si presta a più
interpretazioni occorre determinarne la portata prendendo in considerazione
tutti gli elementi d’interpretazione e meglio i lavori preparatori, lo scopo
della legge, il suo senso, i valori sui quali la stessa poggia nonché la sua
relazione con altre disposizioni legali (DTF del 20 settembre 2002 6S.280/2002
consid. 2; DTF 120 V 95 consid. 4b; DTF 117 Ia 328 consid. 3a).
1.4.a) Contrariamente a quanto
sostenuto dalla PI 1, appare evidente che il legislatore, con il nuovo art. 127
LD, ha inteso porre un preciso limite alla punibilità delle inosservanze di
prescrizioni d’ordine previste dalla legislazione doganale.
Tale limitazione è deducibile già solo dal chiaro tenore letterale del nuovo
disposto che, a differenza della vecchia normativa, prevede esplicitamente che
la violazione di una norma della legislazione doganale, di un trattato
internazionale oppure di una delle sue disposizioni d’esecuzione è sanzionabile
solo “nella misura in cui un atto legislativo dichiari punibile la violazione
di tali norme” (si confronti anche la versione tedesca e francese del
disposto : “soweit ein Erlass die Übertretung diesere Vorschrift für
strafbar erklärt”, “si la violation de ces dispositions est declarée
punissable par un acte législatif”).
La volontà del legislatore risulta, peraltro, dai protocolli dei lavori
assembleari durante i quali è stato posto in evidenza come le inosservanze di
prescrizioni d’ordine rappresentino il livello più basso delle disposizioni
penali previste dalla LD e come le stesse, per ragioni d’opportunità, non
debbano di regola essere sanzionate (cfr. BU 2004 S 431).
Conformemente al chiaro tenore letterale dell’art. 127 cpv. 1 lett. a LD,
l’inosservanza di una prescrizione d’ordine può essere dunque sanzionata
soltanto nella misura in cui la stessa è esplicitamente dichiarata punibile da
un atto legislativo.
Nella versione attualmente in vigore l’OStat non prevede più che la violazione
di sue disposizioni debba essere punita, ritenuto come il Consiglio federale,
con modifica del 19 gennaio 2000, ha proceduto ad abrogarne l’art. 16 che
prevedeva esplicitamente che chi disattende le disposizioni dell’ordinanza o
fornisce un’informazione inesatta è punito secondo l’art. 104 della (vecchia)
legge sulle dogane, sempreché non si tratti di infrazione doganale (RU 1988 p.
2051). Del tutto ininfluente è qui l’osservazione della PI 1 secondo cui l’art.
16 OStat è stato abrogato perché è stato ritenuto che l’art. 104 vLD costituiva
una norma sufficiente per perseguire penalmente le inosservanze all’ordinanza.
Considerato, infatti, che il Consiglio federale, dopo l’entrata in vigore del
nuovo art. 127 cpv.1 lett. a LD, non ha provveduto a reinserire nell’OStat una
norma che dichiara punibile l’inosservanza alle sue disposizioni, forza è
concludere che, con il nuovo ordinamento, le omissioni delle dichiarazioni
doganali ai sensi degli art. 4-11 OStat non possono più essere sanzionate.
b) Contrariamente a quanto sostenuto
con le osservazioni dalla PI 1,
il ricorrente non può essere punito nemmeno giusta l’art. 127 cpv. 1 lett. b LD
(caso previsto anche dall’art. 104 vLD), ritenuto come non gli sia stato
imputato di avere violato una decisione notificatagli sotto comminatoria della
pena contemplata nello stesso articolo bensì di avere violato le disposizioni
di cui all’OStat (cfr. l’imputazione contenuta nel rinvio a giudizio 3 giugno
2009, pag. 2).
A titolo abbondanziale si osserva comunque che il decreto penale notificato ad RI
1 nel corso del 2004 (cfr. decreto penale del 17 ottobre 2004 allegato all’AI
3) non rappresenta una decisione ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 lett. b LD, ma
una semplice sanzione a carico del ricorrente emanata giusta il diritto
previgente (art. 104 vLD in combinazione con gli art. 3-11 OStat).
Da quanto precede discende che, in applicazione del principio della lex
mitior (art. 2 cpv. 2 e art. 333 cpv. 1 CP), le esportazioni in Italia di
olio combustibile effettuate da RI 1 tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre
2006 devono essere giudicate secondo il nuovo ordinamento con la conseguenza
che, difettando una base legale per la sua condanna, egli deve essere assolto
dalle imputazioni.
2.Visto l’esito della presente
procedura, gli oneri processuali sono posti a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP) che rifonderà al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e RI 1 è prosciolto dall’imputazione d’inosservanza a prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad RI 1
fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione a:
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
P_GLOSS_TERZI |
|
|
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.