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Incarto n. |
Lugano 11 gennaio 2011 |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dei giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.), quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 30 settembre 2010 da
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RI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 2 settembre 2010 dal giudice della Pretura penale |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Secondo il rapporto di constatazione 5 agosto 2009 della Polizia
comunale di __________ (AI 1), RI 1, alle 13.04.25 del 4 agosto 2009,
rientrando al proprio domicilio dopo una seduta di radioterapia presso
l’Ospedale di __________, alla guida della propria vettura, ha circolato sulla
strada che dal nosocomio scende verso la città (__________) alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza).
B. Con
decreto d’accusa 19 ottobre 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1
autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,
il 4 agosto 2009 a __________ , circolato con la vettura BMW targata __________
alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di fr. 2’600.-
(corrispondente a 20 aliquote da fr. 130.-) e ad una multa di fr. 500.-.
Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo
il dibattimento, con sentenza del 2 settembre 2010, il giudice della Pretura
penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel
decreto d’accusa.
In applicazione della pena, egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’400.-
(corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 140.-), ad una multa di fr.
300.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva
sostitutiva di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di
complessivi fr. 800.-.
D. Avverso
la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale di data 6 settembre 2010.
Egli, nella motivazione scritta, presentata il 30 settembre 2010, postula l’annullamento
del giudizio impugnato.
E. Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore pubblico chiede la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. Ribadendo la tesi sostenuta al dibattimento secondo cui non v’è prova che lui abbia davvero circolato alla velocità indicata nel DA poiché l’apparecchio tecnico con cui è stata accertata la velocità “non era correttamente regolato”, RI 1 sostiene che non vi è spazio per una sua condanna: nella misura in cui essa è fondata “su un apparecchio tecnico, è assolutamente necessario che detto apparecchio tecnico non lasci alcun dubbio sulle effettive misurazioni eseguite”, ciò che non è il caso in concreto (ricorso pag. 3)
2.1. Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto accertato che RI 1 ha circolato alla velocità indicata nel DA non considerando fondata la tesi difensiva secondo cui l’apparecchio radar con cui essa è stata accertata avesse registrato un’ora sbagliata ciò che dimostrerebbe che esso non era correttamente regolato e, dunque, non affidabile nelle sue registrazioni.
Pronunciandosi sulla dichiarazione 20 agosto 2009
del primario di radio-oncologia, dott. __________ - prodotta al dibattimento
dall’imputato - secondo cui, alle ore 13.00 del 4 agosto 2009, questi “si
trovava presso il nostro reparto per effettuare un trattamento radioterapico”, il
primo giudice ha sottolineato che essa “non ha alcun valore probatorio
assoluto” poiché “da sola non serve a dimostrare alcunché” .
Spiegando tale suo pensiero, il pretore ha precisato che lo scritto in
questione nulla dice sull’ora in cui era prevista la seduta di radioterapia.
Nemmeno dice - continua il pretore - se la seduta è stata eseguita all’ora
prevista (che, peraltro, come detto, non è indicata) o se, invece, essa è stata
anticipata “per qualche motivo come può facilmente accadere”. Neppure -
continua il pretore - si sa “in base a quali elementi il primario ha potuto
assicurare che il signor RI 1 si trovava presso il suo reparto alle 13.00” .Trattandosi di fatti avvenuti un paio di settimane prima dalla data in cui è stata
rilasciata - continua il primo giudice - non si capisce poi se l’attestazione “si
fonda su una constatazione diretta della dr.ssa __________ oppure su quanto
riferitole da colleghi o, addirittura, solo sulla scorta della registrazione
dell’appuntamento in agenda” ciò che “appare più probabile , visto che
in sala di radioterapia sono di norma presenti solo i tecnici addetti al
macchinario”. Sempre con riferimento alla citata dichiarazione, il primo
giudice ha ancora rimarcato come la dott. __________ non abbia precisato se il
trattamento era previsto proprio alle ore 13.00 oppure se a quell’ora era già
terminato e RI 1 in procinto di partire. In quest’ultima evenienza - continua
il pretore - “l’infrazione sarebbe addirittura compatibile con la tempistica
fornita dalla difesa, ritenuto che il luogo in cui era stato posizionato il
radar si trova a pochi secondi dal parcheggio del policlinico”. A detta del
pretore, infine, la portata della dichiarazione è pure relativizzata dal fatto
che non è chiaro in riferimento a quale orologio il primario abbia indicato
l’orario (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5).
Sulla scorta di queste argomentazioni, il primo giudice ha concluso che non si
può ritenere sufficientemente provato che all’orario indicato nel rapporto di constatazione
della polizia comunale di __________ - ovvero alle 13.04.25 (AI 1) - il signor
RI 1 “si trovasse al centro oncologico e non già sulla via del ritorno”
così che non vi sono sufficienti elementi per concludere che l’apparecchio di
rilevazione della velocità non fosse correttamente regolato.
2.2. Riproponendo la tesi secondo cui l’apparecchio radar non era regolato correttamente, il ricorrente rimarca come la dichiarazione del primario di radio-oncologia non lasci dubbi in merito al fatto che alle ore 13.00 egli si trovava ancora presso il reparto di oncologia. Ciò posto, egli rileva che, anche volendo ammettere che egli sia partito dall’ospedale subito dopo le 13.00, non è “materialmente possibile” giungere in 4 minuti e 25 secondi dal reparto di oncologia al luogo in cui è avvenuta la misurazione radar, considerato come egli avrebbe dovuto “pagare il parcheggio dell’autosilo, riprendere la vettura al relativo piano, partire, lasciare l’autosilo e scendere verso __________ ”. Per questo - conclude il ricorrente - “la conclusione del primo giudice secondo cui vi è stata concreta possibilità che alle ore 13.04.25 il ricorrente fosse già in strada non è sostenibile in quanto manifestamente contraria alla concreta realtà dei fatti” (ricorso, pto. 3-4 pag. 2-3).
2.3. Nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio
potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF
30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente
criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa
versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’,
invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove
fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro
contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo
urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale
federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener
conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,
quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
2.4. Le argomentazioni ricorsuali non
bastano a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio dando scarsa
rilevanza alla dichiarazione della dott. __________ . In particolare il
ricorrente, nel suo esposto, non si è confrontato con la considerazione del
primo giudice secondo cui, vista la sommarietà della dichiarazione, da essa non
poteva essere dedotta una tempistica precisa in merito allo svolgimento della
sua seduta di radioterapia e alla sua partenza dall’ospedale e secondo cui,
pertanto, essa non permetteva di ritenere che all’orario indicato nel rapporto
di constatazione egli non potesse trovarsi sul luogo in cui era posizionato il
radar.
Nel suo allegato, infatti, il ricorrente si è limitato a confrontarsi con
l’argomentazione del primo giudice secondo cui, nell’ipotesi in cui egli fosse
partito dall’ospedale alle 13.00, “l’infrazione sarebbe addirittura
compatibile con la tempistica fornita dalla difesa” (sentenza impugnata,
consid 7, pag. 5), spiegando come sia “materialmente impossibile”
portarsi in 4 minuti 25 secondi dal reparto di oncologia al punto in cui è
avvenuta la misurazione radar. Quand’anche con le sue argomentazioni sulla
questione il ricorrente avesse dimostrato l’arbitrarietà della conclusione
appena citata del primo giudice (e meglio, “l’infrazione sarebbe addirittura
compatibile con la tempistica fornita dalla difesa”), ciò non gioverebbe
alla sua tesi (e meglio, non basterebbe per un accoglimento del gravame) nella
misura in cui egli ha del tutto dimenticato di confrontarsi con le altre
argomentazioni - esplicitate nel consid. 7 della sentenza impugnata e qui
riportate al consid. 2.1. - che hanno portato il primo giudice a concludere che
dalla dichiarazione prodotta al dibattimento non poteva essere dedotto, con
sufficiente tranquillità, che egli non potesse trovarsi in __________ all’ora
indicata dal rilevatore di velocità.
Motivato impropriamente, dunque, il ricorso è inammissibile.
3. Visto
che in assenza di una corretta censura d’arbitrio non può essere posto in
dubbio l’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1, alle 13:04:25 del 4
agosto 2009, stava già circolando su __________ e, perciò, non vi sia motivo
di dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio radar, non occorre
entrare nel merito dell’ulteriore doglianza del ricorrente con la quale egli
censura d’arbitrio la constatazione del primo giudice, formulata a titolo
abbondanziale, secondo cui “un’errata indicazione dell’orario
sull’apparecchio radar non sarebbe da sola in grado di inficiare il rilevamento
della velocità” (ricorso, pag. 3-4).
4. In
data 28/29 ottobre 2010 RI 1 ha inviato a questa Corte uno scritto in cui il
primario dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana ha precisato il
proprio precedente scritto indicando che l’apparecchio sul quale egli aveva
effettuato, il 4 agosto 2009, la radioterapia indica come orario di fine seduta
le 12:58 e rilevando come non vi siano dubbi in merito alla presenza del
ricorrente nel reparto di radioterapia all’ora precisata.
Da parte sua, il ricorrente ha aggiunto che va, poi, ancora considerato, dopo
la fine della seduta, il tempo necessario per rimuovere la maschera, il tempo di
riposo sul lettino, per l’uscita dalla sala irradiazione, per fissare
l’appuntamento successivo, per l’attesa nello spogliatoio entrata pazienti, per
l’uscita dal reparto e, infine, per raggiungere e lasciare l’autosilo.
5. In sede di cassazione non è possibile mutare il materiale
processuale (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 7 aprile 2010 consid.
1.3 e rif.) né fornire nuove allegazioni di fatto (sentenza CCRP del 12 maggio
2010, inc. 17.2010.7 consid. 3.4; del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17 consid.
2a e rif.). Lo scritto prodotto il 28/29 ottobre 2010 dal ricorrente nonché le
nuove circostanze di fatto da lui allegate non possono, pertanto, essere
ritenute da questa Corte.
6. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 700.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.