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Incarto n. |
Locarno 16 febbraio 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata a seguito dell'annuncio
9 agosto 2011 confermato con la dichiarazione di appello 18 ottobre 2011 da
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AP 1
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e dell’appello incidentale 28 ottobre 2011 presentato dal
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procuratore pubblico
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contro la sentenza emanata il 5 agosto 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti AP 1 |
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letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- tentato omicidio intenzionale, per avere, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, a __________, tentato di uccidere con un coltellino militare l'ex compagna ACPR 1 (disp. 1.1.);
- ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms (disp. 1.2.);
- ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1 tramite messaggi sms (disp. 1.3.);
- furto, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr. 5'000.– (disp. 1.4.);
- infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo 10 febbraio/5 aprile 2010, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, esercitato attività lucrativa di ausiliario di pulizia alle dipendenze della società A. (disp. 1.5.);
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo.
La Corte di prime cure ha invece prosciolto AP 1 dalle imputazioni di lesioni semplici qualificate e furto d'uso (disp. 2.).
In applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (disp. 3.).
L'imputato è stato condannato a versare all'accusatrice privata fr. 4'000.– per il furto dei gioielli, fr. 2'700.– a titolo di danno domestico, fr. 1'767.– a titolo di perdita di guadagno e fr. 30'000.– a risarcimento del torto morale, oltre all'importo per le spese legali riconosciute con decisione separata (disp. 4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.). E' stata ordinata la confisca di un coltellino Victorinox (rep. 12856), mentre tutti gli altri oggetti sequestrati sono stati dissequestrati in favore degli aventi diritto (disp. 6.). Le spese per la difesa d'ufficio, a carico dell'imputato, sono state accollate allo Stato, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP (disp. 7.), mentre la tassa di giustizia di fr. 2'000.– e i disborsi sono stati posti a carico del condannato (disp. 8.).
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 ottobre 2011, AP 1 ha precisato che l'impugnazione verte solo sulla commisurazione della pena e ha chiesto la modifica del dispositivo n. 3. della sentenza di primo grado nel senso di essere condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie.
Con dichiarazione d'appello incidentale 28 ottobre 2011, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare (in via adesiva) i dispositivi n. 1.1., 2. e 3. della sentenza di prime cure chiedendone la modifica nel senso, in via principale, di ritenere AP 1 autore colpevole di tentato assassinio, lesioni semplici qualificate e furto d'uso e condannarlo alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via subordinata, di ritenerlo autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo diretto - invece che per dolo eventuale, ritenuto dalla prima Corte - lesioni semplici qualificate e furto d'uso e condannarlo alla pena detentiva di 11 (undici) anni.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 24 gennaio 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale ha chiesto la modifica dei dispositivi n. 1.1., 2. e 3. della sentenza di prime cure, nel senso di imputare a AP 1, i reati di tentato assassinio, sub. tentato omicidio intenzionale per dolo diretto, lesioni semplici qualificate, sub. lesioni colpose e furto d'uso, condannandolo, in via principale, alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via subordinata, alla pena detentiva di 11 (undici) anni;
- il patrocinatore dell'accusatrice privata ha chiesto la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale presentato dal procuratore pubblico;
- il patrocinatore dell'imputato ha chiesto la reiezione dell'appello incidentale e l'accoglimento dell'appello principale, con il quale ha postulato la modifica del dispositivo n. 3. della sentenza di prime cure, nel senso di condannare AP 1 alla pena detentiva di 6 (sei) anni.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 5 agosto 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003, inc. 6P.37/2003, consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010, inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010, inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010, inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007, inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a, DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 2d; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13.06.2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 13.05.2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1: STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; STF del 19.04.2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag 73).
L'accusato AP 1 e i suoi precedenti penali
7. Per quanto concerne la vita e la personalità dell'imputato si può ritenere quanto segue.
7.1. AP 1 è nato il 26 aprile 1961, a __________. Dal matrimonio dei suoi genitori - il padre era muratore e la madre operaia di fabbrica - sono nate altre due figlie, una tuttora vivente. Sua madre è morta nel 1989. All'imputato non è nota la data della morte del padre che non ha praticamente conosciuto, avendo questi abbandonato la famiglia quando lui era piccolo.
Dopo le scuole dell'obbligo, AP 1 ha ottenuto in __________ il diploma di muratore lavorando, poi, come tale nel suo paese fino al 2001. In seguito, ha lavorato per un breve periodo in __________ e nel marzo 2002 si è trasferito in __________, dove ha lavorato pure quale muratore. Nel febbraio 2010 ha trovato impiego in __________.
AP 1 si è sposato una prima volta in __________ nel 1979. Questo matrimonio - da cui sono nati tre figli, un maschio e due femmine, che oggi hanno 31, 29 e 26 anni e che vivono con le rispettive famiglie in __________ e in __________ - è stato sciolto per divorzio nel 1990.
AP 1 si è, poi, sposato una seconda volta nel 1995-1996, sempre in __________. Da questo matrimonio non sono nati figli.
In costanza del secondo matrimonio, AP 1 allacciò una relazione con ACPR 1 (all’epoca, era sposata con un altro uomo da cui viveva separata sin dal 2000) che, nel 2002, lo seguì in __________.
Accortasi della relazione, l'allora moglie dell'imputato avviò le pratiche di divorzio che venne pronunciato nel 2009.
Anche ACPR 1 chiese ed ottenne il divorzio.
AP 1 e ACPR 1 hanno convissuto a __________ fino al febbraio 2010, quando i due sono giunti in __________, dove lui è stato assunto in una mensa come addetto alle pulizie delle stanze e della cucina, alla distribuzione dei pasti agli operai e come aiuto cucina mentre lei come aiuto cucina.
Dopo due settimane AP 1 è stato trasferito per una settimana in una mensa della stessa ditta a __________ e poi di nuovo alla mensa di __________, mentre ACPR 1 è stata distaccata per due settimane in una mensa di __________.
La prima settimana dopo Pasqua, entrambi sono stati spostati a __________ nella mensa del cantiere __________.
Il 3 maggio 2010 AP 1 ha lasciato il posto di lavoro in __________ per far rientro in __________.
8. L'imputato ha due precedenti penali risalenti all'epoca in cui egli ancora viveva in __________.
8.1. L'11 luglio 1990 AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 6 (sei) anni per avere causato la morte di B..
AP 1, la mattina del 20 febbraio 1990, in stato d'ebbrezza, si recò al Municipio della città di __________. Allontanato dagli addetti al servizio, AP 1 si diresse verso il centro città, dove si imbatté in B. (che attendeva, con altri, l’apertura di un negozio) cui chiese per quale partito avrebbe votato e che, poi, colpì con un pugno al volto. L’uomo perse l’equilibrio e cadde all’indietro. Picchiò la testa sull'asfalto, riportando gravi lesioni che ne hanno causato la morte.
Della pena inflittagli, AP 1 ha scontato 2 (due) anni e mezzo, il resto essendo stato sospeso condizionalmente.
8.2. Liberato nel settembre del 1992, AP 1 il 12 maggio 1993 è stato nuovamente processato per una serie di furti di generi alimentari commessi in cantine di case d'abitazione la notte del 13 marzo 1993. Per questi furti egli è stato condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e sei mesi, che ha espiato integralmente, senza che sia stata revocata la condizionale del residuo di pena della precedente condanna.
Accertamenti e qualifiche giuridiche della prima Corte
9. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che AP 1, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, a __________, si è reso autore colpevole di tentato omicidio intenzionale giusta l'art. 111 CP commesso per dolo eventuale, preferendo questa tesi a quella accusatoria di tentato assassinio ex art. 112 CP.
Gli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa qualifica giuridica non sono contestati dall'appellante principale (AP 1).
L'appellante incidentale (procuratore pubblico) contesta, invece, sia l'accertamento dei fatti, sia la qualifica giuridica del tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale.
10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che AP 1, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre località imprecisate, si è reso autore colpevole di:
- ripetuta minaccia per avere ripetutamente incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms e meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa 28 aprile 2011;
- ripetuta ingiuria per avere ripetutamente offeso l'onore di ACPR 1 tramite delle telefonate e con messaggi sms, e meglio come descritto al punto 4 dell'atto d'accusa del 28 aprile 2011;
- furto per avere sottratto a ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr. 5'000.–, e meglio come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011;
- infrazione alla LF sugli stranieri per avere esercitato, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, attività lucrative di ausiliario delle pulizie alle dipendenze della società A., e meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011.
Queste condanne non sono oggetto di contestazione.
11. L'atto d'accusa del 28 aprile 2011, al punto 2, imputa a AP 1 anche il reato di lesioni semplici qualificate per avere, a __________ in data 11 maggio 2010, impugnando un coltello durante una zuffa con C., fratello della vittima, colpito di striscio ACPR 1 all'addome con la suddetta arma bianca, cagionandole una lesione al corpo con conseguente perdita di una minima quantità di sangue.
La prima Corte ha prosciolto l'imputato dall'addebito per assenza dell’elemento soggettivo.
L'appellante incidentale contesta il proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga riconosciuto colpevole di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 CP) e, in via subordinata, di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP).
12. L'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011, al punto 2, imputa a AP 1 anche il reato di furto d'uso per avere, a __________ in data 8 maggio 2010, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________ per farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e ritorno. I primi giudici, pur accertando i fatti così come descritti nell’AA, non li hanno considerati un furto d'uso.
L'appellante incidentale contesta il proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga riconosciuto colpevole di furto d'uso (art. 94 cifra 1 LCStr).
13. Con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto e infrazione alla LF sugli stranieri e lo ha condannato alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e ai risarcimenti all'accusatrice privata ACPR 1.
La sentenza è stata, come detto, appellata dal condannato e, in via adesiva, dal procuratore pubblico.
Di qui la presente procedura.
Appelli
14. AP 1 non contesta di essersi reso autore colpevole dei reati ritenuti dalla sentenza di prime cure.
Il procuratore pubblico sostiene, invece, che, per i fatti avvenuti a __________ la sera del 12 giugno 2010, ricorrono gli estremi per dichiarare, in via principale, AP 1 autore colpevole di tentato assassinio e, in via subordinata, per dichiararlo autore colpevole di tentato omicidio per dolo diretto.
15. Prima di esaminare se ricorrano gli estremi per ritenere il tentato assassinio, occorre chinarsi sulla questione di sapere se AP 1, la sera del 12 giugno 2010, abbia agito per dolo diretto o per dolo eventuale.
L’intenzionalità è definita all’art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’autore, pur agendo con un intento primario diverso, ritiene possibile che un evento (diverso da quello per cui ha agito) si produca e, cionondimeno, agisce accettandone - pur non desiderandola - l’eventuale realizzazione (DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6).
15.1. AP 1 nega di avere voluto uccidere ACPR 1 per dolo diretto. Egli sostiene di avere voluto soltanto costringere l’ex compagna a partire e che, perciò, si è limitato ad appoggiarle il coltello sulla gola senza muoverlo. Le ferite alla gola - sostiene ancora l’appellante - la donna se le è procurate praticamente da sola, mentre si muoveva nel tentativo di liberarsi. Quelle al costato, invece, sono del tutto accidentali e sono dovute, in sostanza, al maldestro intervento dell’operaio che è corso in aiuto della donna.
a. I primi giudici hanno - in grande sintesi - dato credito alla versione dei fatti raccontata da AP 1 secondo cui fra lui e la compagna non vi è mai stata una discussione esaustiva e chiara - “tra persone adulte” - sulla fine del loro rapporto sentimentale e i motivi che avevano portato alla cessazione della coabitazione. La persistenza dell'imputato nel negare (anche contro ogni ragionevolezza) la fine della relazione si spiega, appunto - secondo i primi giudici - con il fatto che la donna non gli ha mai esplicitamente detto che la loro relazione era finita. Anche il successivo comportamento dell'imputato, secondo i giudici di prime cure, non è quello della persona che ha partecipato ad una civile discussione, questo non tanto per gli insulti e le minacce proferiti all'indirizzo della compagna (frammisti però a messaggi d'amore) ma - ancora il 12 giugno 2010, giorno del fatto di sangue - per il costante ma vano tentativo di ottenere udienza dalla donna.
Con riferimento agli sms rinvenuti nel telefono cellulare di ACPR 1, la prima Corte ha rilevato che la donna all'epoca era anche oggetto delle attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha poi sostituito l'imputato al suo fianco e che, conseguentemente, si è raffreddata nei confronti di quest'ultimo. Sicché - secondo i primi giudici - l'imputato si è anche sentito, non senza motivo, abbandonato sentimentalmente e - ciò che ha peggiorato la situazione - senza che sul tema gli fosse stato accordato un franco contraddittorio. Sempre secondo la Corte di prime cure, la data esatta d'inizio della nuova relazione è circostanza priva di rilievo.
Secondo la Corte di prime cure, il contraddittorio non c'è stato né il 3 maggio 2010 (quando l'imputato è tornato in __________ ), né in occasione dei successivi incontri dei due, l'8 maggio 2010 (quando AP 1 si è recato a __________ per il battesimo del nipotino della donna) e l'11 maggio 2010 (quando l'imputato si è introdotto nell'appartamento di ACPR 1, a suo dire, per poterla sorprendere in compagnia di un altro uomo e c'è stata una colluttazione con il fratello di lei). Per i primi giudici, solo il 22 maggio 2010 - quando la donna ha portato via i suoi effetti personali da __________ - l'imputato ha compreso che fra loro era finita.
Comprensione non significa però - hanno spiegato i primi giudici - accettazione o rassegnazione. Da ciò, il fittissimo traffico di sms con cui AP 1 ha bombardato la donna sino al giorno dell'aggressione, sms da cui traspaiono i vari stati d'animo di un imputato - a volte tenero e implorante, altre volte minaccioso e ingiurioso - ancora innamorato e speranzoso di riallacciare la relazione, ma geloso, ferito e viepiù frustrato dall'insuccesso dei suoi sforzi di riportare a sé la compagna.
b. Sempre secondo la prima Corte, gli stati d'animo sopra descritti si ritrovano anche negli sms spediti il giorno dell'aggressione: toni tranquillizzanti all'inizio del viaggio - da cui si deduce che AP 1 non era partito dal domicilio con l'intenzione di nuocere a ACPR 1, ma con lo scopo di andare a parlare con lei - e poi un brusco cambiamento in toni viepiù minacciosi.
Secondo la prima Corte, nei messaggi successivi traspaiono per finire la frustrazione per il fatto che la donna non gli rispondeva e la gelosia per la percepita presenza di un altro uomo. Stante il reiterato silenzio della donna, l’appellante - che la spiava attraverso la finestra della cucina della mensa e la vedeva intenta a pulire il bollitore della pasta - si è arrabbiato e si è deciso a entrare nel locale, ciò che ha portato al ferimento della donna.
c. Per la prima Corte, AP 1 non è, comunque, entrato in cucina determinato ad uccidere. L'accaduto non è, secondo i primi giudici, frutto di un disegno prestabilito - foss'anche nei minuti trascorsi fuori dalla cucina - ma di improvvisazione.
I primi giudici, pur rilevato che il medico legale Dr. O., nel referto 2 febbraio 2011, ha considerato le ferite inferte al collo e al costato di ACPR 1 incompatibili con la versione dell'imputato, hanno osservato che lo stesso medico, in occasione della sua audizione del 22 marzo 2011, è stato meno categorico nel ritenere le ferite al collo incompatibili con la versione dell'accusato, ammettendo che questa può essere sostenuta e non ha escluso la dinamica casuale addotta dall'imputato in merito alla ferita al torace.
La prima Corte ha, quindi, in definitiva ritenuto che l'imputato ha agito con modalità assurde assumendosi, con ciò, pur senza volere uccidere, il rischio enorme - legato all'atto di posare e mantenere premuta una lama affilata sul collo di una persona colta di sorpresa - di causare ferite a causa dell'istintiva reazione dell'aggredita. Da ciò il dolo eventuale accertato dai primi giudici. Dolo eventuale che regge, secondo la Corte di prime cure, anche avuto riguardo alla coltellata subita da ACPR 1 al torace.
15.2. La soluzione del quesito posto a questa Corte - dolo diretto o dolo eventuale - presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.
Infatti, quando è contestata, la volontà dell’interessato va dedotta dai fatti, cioè da indizi esteriori valutati secondo le regole di esperienza (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.; DTF 133 IV 1 consid. 4.1; DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF con sentenza del 20.05.2011, inc. 6B_621/2010).
16. Risulta dagli atti che l’impiego trovato in __________ non incontrò - e da subito - il gradimento di AP 1. Così, scontento della sua situazione professionale, AP 1 decise di tornare in __________.
Sempre dagli
atti risulta che la compagna tentò di dissuaderlo tanto che, in un primo
momento, l’uomo venne convinto a cambiare cantiere e spostarsi a __________.
Tuttavia, il cambiamento di sede non portò gli esiti sperati: nemmeno il nuovo
lavoro risultò gradito a AP 1 che se ne andò senza nemmeno avvertire il datore
di lavoro.
Al proposito, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue:
“ A __________ AP 1 non era contento. Non aveva amici e il lavoro non lo soddisfaceva perché doveva occuparsi di lavori di pulizia. Voleva quindi tornare in __________ ma attraverso mia sorella, che è sposata con M. che è un responsabile della ditta A., si è riusciti a convincerlo a spostarsi a lavorare presso il villaggio __________. Il trasferimento è avvenuto verso la metà di aprile 2010. Io e AP 1 ci siamo spostati assieme. Dormivamo nella stessa camera ma svolgevamo mansioni diverse. Io facevo l’aiuto-cuoca; invece lui si occupava delle pulizie del villaggio.
Io a __________ lavoravo ancora il giorno dei fatti, il 12.06.2010 e non avevo intenzione di smettere.
Invece AP 1 a __________ ci è rimasto solo due o tre settimane. Se ne è andato senza avvertire direttamente il datore di lavoro (…) ADR che AP 1 se ne è andato da __________ per gli stessi motivi che valevano a __________. Non gli piaceva il lavoro e si sentiva distante dai suoi amici che erano a __________” (AI 33 pag. 4; cfr., anche, AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto in cui la donna ha dichiarato: “AP 1 non era tanto contento di lavorare qui in __________. Non riusciva ad abituarsi al lavoro. E quindi sono iniziate un po’ delle discussioni, perché lui voleva rientrare in __________ a lavorare mentre io volevo stare qui, perché mi trovavo bene. Inoltre, per venire in __________, io avevo lasciato il mio lavoro in __________. Tant’è che gli dicevo che se lui voleva tornare in __________ poteva farlo, ma io sarei rimasta qui. Abbiamo avuto più volte delle discussioni su questo tema, ma senza mai litigare. Normali discussioni tra adulti” (AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 e 4).
Come visto, ACPR 1 ha dichiarato che AP 1 era scontento del lavoro essendo stato assunto per lavori di pulizia e non come muratore.
Il fratello della vittima ha dato una versione diversa, e meglio ha dichiarato che a AP 1 l’impiego non piaceva perché occorreva lavorare troppo e per troppi pochi soldi:
“ Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi pochi soldi. Diceva che i soldi non gli bastavano” (AI 143 pag. 3 verso il basso).
Infine, va sottolineato che M., uno dei titolari della ditta datrice di lavoro di AP 1, ha confermato che questi ha abbandonato il lavoro senza nemmeno avvertire:
“ ADR che AP 1 non si è licenziato in maniera ufficiale/formale. (…) Se ne è andato e basta” (AI 150 pag. 2).
Che sia stato lui a voler tornare in __________ è confermato, pur se indirettamente, dallo stesso AP 1 nel sms inviato alla donna il 6 giugno 2010, ore 10.14 (“ho commesso la stupidaggine di partire. Non pensavo di perderti. E’ stata E.. A momenti volevo ritornare ma non hai detto più nulla, amore ti prego perdonami una buona volta”).
17. Diversamente da quanto ritenuto dalla prima Corte, negli atti si trova conferma che il ritorno di AP 1 in __________ - situato dall'imputato in data 3 maggio 2010 (AI 176 pag. 3) - coincide con la fine della relazione con ACPR 1 e che la separazione è stata consensuale.
Le versioni di ACPR 1 e AP 1 sono, certo, molto divergenti.
La donna ha dichiarato che la sua convivenza con AP 1 era terminata con l'accompagnamento dell'imputato a __________, che lei stessa ha eseguito con la sua auto pochi giorni prima dell'8 maggio 2010:
“ Sta di fatto che quando lui ha lasciato __________ sono stata io ad accompagnarlo a __________ dove lui aveva già ripreso in affitto lo stesso appartamento di una volta. L’ho accompagnato con la mia macchina che ha una targa italiana (…) Da quando AP 1 se ne è andato da __________, la nostra relazione sentimentale si è conclusa. Avevamo deciso, come si fa fra persone adulte, di interrompere la relazione perché la distanza non ci avrebbe permesso di continuare seriamente. Ci siamo lasciati senza litigare tant’è che, come detto, l’ho accompagnato io a __________. Stimo che questo viaggio sia stato fatto a cavallo fra fine aprile e inizio maggio 2010”
(AI 33 pag. 5 in alto).
AP 1 sostiene invece che, quando la compagna l'ha riportato in __________ , la relazione non era finita tanto che erano rimasti intesi che avrebbero continuato a vedersi durante i fine settimana, o perché lei andava a __________ o perché lui saliva a __________ (AI 176 pag. 3 verso il basso e 4 in alto). Egli - continua - non era consapevole di tale fine neppure l'8 maggio 2010, quando, a __________, aveva avuto con la compagna uno scontro verbale a seguito del quale aveva deciso di disertare il battesimo della nipote di ACPR 1 e di andare a fare un giro con l'auto di lei (AI 176 pag. 5 verso il mezzo).
Al riguardo, risolutiva appare tuttavia la testimonianza di C., fratello di ACPR 1 - ignorata dalla prima Corte - rilasciata il 13 giugno 2010, un paio d'ore dopo il ferimento della sorella:
“ AP 1 e ACPR 1 hanno litigato perché ACPR 1 voleva rimanere a __________ mentre AP 1 no. Hanno litigato ma con “parole buone”, lui non l’ha minacciata. Hanno deciso insieme di lasciarsi. Io ero presente quando hanno litigato e confermo che si sono lasciati bene”
(cfr. RPG, allegato n. 22, pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto).
Questa dichiarazione è stata confermata il 14 gennaio 2011:
“ ADR: che quando AP 1 ha lasciato il cantiere di __________, tornando a vivere a __________, lui e ACPR 1 si sono lasciati, cioè hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Lui ha lasciato il lavoro perché era abituato ad un’altra professione, cioè la sua, ossia quella di muratore. Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi pochi soldi. Diceva che i soldi non gli bastavano. Sta di fatto che lasciando il lavoro ha lasciato anche ACPR 1.
ADR che ACPR 1 e AP 1 hanno interrotto la loro relazione senza litigare. Lo posso dire con sicurezza perché è stata addirittura lei a riaccompagnarlo con la sua (di lei) macchina fino a __________” (AI 143 pag. 3 verso il basso).
Questa deposizione - del tutto credibile, sia perché resa a poche ore dai fatti, sia per la pacatezza delle parole del teste, sia perché confermata integralmente a 6 mesi di distanza, sia, infine, per l’evidente disinteresse del teste a proporre una versione non conforme alla realtà - rende arbitrario l'avallo dato dai primi giudici alla tesi dell'imputato che ha parlato di una decisione di rottura presa unilateralmente dalla donna che non ha concesso al compagno che abbandonava nemmeno il diritto a spiegazioni chiare e risolutive.
Del resto, che le dichiarazioni rese a questo proposito da AP 1 - in sintesi, che egli non aveva capito, nemmeno l’8 maggio 2010, che la relazione era finita (AI 176 pag. 5 verso il mezzo) - non siano veritiere è dimostrato - ancorché tale dimostrazione sia superflua - anche dai suoi stessi comportamenti. Pur tralasciando le minacce rivolte alla donna nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio 2010 - di cui diremo dopo e che non sono propriamente tipiche di una persona che pensa di avere ancora una relazione con la donna che sta minacciando - il fatto che, subito dopo la lite avvenuta a __________ (di cui diremo più sotto), egli si è recato a Sigirino ed ha sottratto dalla camera della donna i gioielli e i documenti dimostra con chiarezza che egli ha mentito dicendo che, nemmeno quel giorno, lui aveva capito che la relazione era finita. Durante l’inchiesta, egli aveva detto di avere preso i gioielli perché non sopportava che lei li portasse mentre stava con un altro uomo (AI 176 pag. 8 in alto). Al dibattimento d’appello egli ha dichiarato di avere preso i gioielli perché erano tutti regali suoi: in ciò, è evidente l’ammissione della consapevolezza della rottura del legame sentimentale con la donna. Pari significato va dato alle motivazioni fornite per il furto dei documenti: come vedremo più sotto, egli ha dichiarato di averli presi per costringere la donna a tornare con lui. Non è necessario argomentare per dimostrare che chi agisce in questo modo è perfettamente consapevole dell’intervenuta fine del legame sentimentale.
In queste condizioni, ammettere i fatti così come descritti dall’imputato - che ha, peraltro, come vedremo anche sotto, costantemente dato prova di mentire - significa operare una valutazione unilaterale del materiale probatorio.
Al riguardo si osserva, ancora, che quello che la prima Corte ha considerato come un “costante tentativo di avere udienza dalla ACPR 1” che dimostrerebbe che fra i due ex conviventi non vi è stata nessuna discussione chiarificatrice (sentenza impugnata consid. 6 pag. 16) altro non è, come vedremo, che l’evidente persecuzione messa in atto dall’uomo - descritta, peraltro, non solo dalla donna ma anche da terzi e confermata dal tenore degli sms che lui stesso scriveva - che non sapeva accettare il chiaro rifiuto della donna che era stata sin lì la sua compagna.
In queste circostanze, il derivare da tale comportamento di AP 1 la conferma delle dichiarazioni di lui - chiaramente smentite da quelle contrarie rese da un teste la cui attendibilità è fuori discussione - è arbitrario.
18. Neppure la prima Corte può essere seguita là dove sostiene che contro l’ipotesi di una relazione “improvvisamente e consensualmente risoltasi dopo una tranquilla discussione” depone il fatto che, all’epoca, “la donna era oggetto delle attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha presto sostituito l’accusato al suo fianco ed è ancora oggi il suo compagno” (sentenza impugnata, consid 7, pag 16).
Nonostante il fatto che quanto riportato al considerando precedente dimostra che, invece, fra i due vi fu una chiara discussione sulla fine della relazione, le citate considerazioni della prima Corte impongono una precisazione.
Come visto sopra, la relazione fra l’imputato e l’accusatrice privata si è conclusa in modo chiaro il 3 maggio 2010 (giorno del rientro in __________ di AP 1).
Parlando di “attenzioni amorose”, la prima Corte fa riferimento ad alcuni sms inviati sul cellulare di ACPR 1 da O., prima, e Br., poi.
Risulta dagli atti che O., un collega della donna (lavorava, all’epoca, in cucina, addetto alla preparazione delle insalate ed altri compiti minori), ha inviato sul cellulare della donna 18 sms tra il 31 maggio e il 12 giugno 2010 (AI 199; allegato 73 al RPG).
Risulta parimenti dagli atti, tuttavia, che fra O. e la donna non vi è mai stata una relazione sentimentale. O. ha espressamente dichiarato che fra lui e la donna non vi fu mai nessuna relazione amorosa ma soltanto un’amicizia affettuosa fra colleghi come le tante che nascono in un ambiente particolare come quello dei grossi cantieri dove lavorano persone lontane dalla famiglia (AI 199 verbale d’interrogatorio PS di O. del 17.02.2011 pag. 4 verso l'alto). Lo stesso ha fatto ACPR 1:
“ Mi viene chiesto in che relazione ero con quest’uomo e io rispondo che inizialmente avevamo un normale rapporto fra colleghi di lavoro, quando poi AP 1 è partito per l’__________ , con questo O. è iniziata una relazione di amicizia. Non so dire se questo è avvenuto subito dopo la partenza di AP 1, posso dire che sicuramente non era il giorno dopo, ma non so dire se è passata una o due settimane dalla partenza. Con lui “è iniziata una relazione di amicizia” intendo dire che sul posto di lavoro, ci è capitato di parlare delle nostre cose personali, è possibile che una volta siamo usciti con colleghi a festeggiare un compleanno, rispettivamente mi è capitato di andare in posta da sola con lui. Posso dire che in un certo qual modo, mi è difficile definire il mio rapporto con questo signor O.. In quel periodo mi trovavo in una situazione difficile con AP 1 e O. era diventato una persona con la quale mi confidavo e che mi tranquillizzava. Per me era diventato una persona importante e poi ha iniziato ad inviarmi questi messaggi, ai quali io rispondevo. Tengo a precisare, così come anche rilevato dall’avvocatessa, che io mi confidavo con mio fratello, ma poi anche lui era toccato da tutta questa situazione, per cui mi sono legata a qualcuno di estraneo con il quale però lavoravo ed ero in contatto tutto il giorno. Ci fermavamo dopo il lavoro davanti al bar a bere un caffè oppure percorrevamo le scale insieme per salire in camera.
Preciso che io e O. non abbiamo avuto una relazione sentimentale, non siamo stati insieme, non ricordo chi ha iniziato ad inviare questi messaggi, ma io rispondevo con il medesimo tenore di parole. Adesso O. lavora sempre presso il cantiere a __________ ed io lo vedo sempre perché ho ricominciato a lavorare anche io. Ci salutiamo “ciao ciao come stai?”, ma tra di noi non c’è niente di più che un rapporto tra colleghi.
Per rispondere alle domande di chi mi interroga, posso dire che per me “stare insieme” significa vivere insieme, fare tutto insieme, quindi anche dormire, avere dei rapporti sessuali, ecc..
Preciso che con il signor O. non ho fatto nulla di ciò.
L’avvocato Corti chiede quanto tempo ho passato con O., se era tanto o era poco durante la giornata e io rispondo che passavamo del tempo insieme, ma eravamo insieme ad altre persone, altri colleghi, capitava come ho detto che lui mi accompagnasse su per le scale, ma sempre con altri. Può essere successo che mi fermassi un attimo al tavolo a parlare con lui, ma non ricordo episodi precisi. Quello che posso dire è che lui non è mai entrato nella mia camera, anche se passando sul corridoio, abbia bussato alla porta per salutare, come per contro facevano anche altri.”
(AI 199, verbale PS del 15 febbraio 2011 di ACPR 1, pag. 2 segg.; cfr. anche AI 33 pag. 9 in cui la donna ha precisato che “se lui ha scritto amore” (n.d.r.: in qualche sms) “non è perché io e lui avevamo una storia ma solo perché ci si chiamava così un po’ tutti in cucina”).
Queste dichiarazioni sono confermate anche dalla sorella della vittima:
“ ADR che dall’8.05.2010 al 12.6.2010, per quanto io ne sappia, ACPR 1 non ha avuto altre relazioni sentimentali dopo aver terminato quella con AP 1. Preciso che io e mia sorella, quando capita, parliamo delle nostre relazioni sentimentali” (AI 149 pag. 7).
Ciò detto, si sottolinea ancora una volta che é, comunque, certo che l’amicizia fra O. e ACPR 1 iniziò dopo la fine della convivenza della donna con l’imputato: le dichiarazioni succitate sono, infatti, confermate dal fatto che gli SMS di O. sono, tutti, situati fra il 31 maggio e il 12 giugno 2010. Essi sono, quindi, tutti posteriori, di almeno un mese, alla fine della relazione.
Relativamente, poi, ad Br. (registrato nel cellulare con il nome “Br.” perché così si faceva chiamare) occorre precisare che egli ha, sì, intrecciato una relazione sentimentale con l’accusatrice privata ma soltanto a far tempo da inizio luglio 2010. Nel suo interrogatorio del 14 gennaio 2011 egli, infatti, pur rilevando che la donna gli era simpatica, ha dichiarato di non avere inizialmente pensato ad una relazione e “già solo per l’evidente differenza d’età” (AI 144, deposizione Br. pag. 3 in basso e 4 verso l'alto; AI 149, pag. 7 nel mezzo):
“ Attualmente sono legato sentimentalmente a ACPR 1. Lo sono da inizio luglio 2010. Non da prima. Lo posso dire perché quando sono successi i fatti del 12.6.2010 io e lei ancora non eravamo assieme. Dopo i fatti lei è stata in ospedale per una settimana e poi per diversi giorni presso l’abitazione della sorella E. a __________, la quale con il marito si era recata in __________. Quando E. è tornata a casa a __________ io e ACPR 1 abbiamo soggiornato qualche giorno presso l’Albergo __________. E’ durante questo soggiorno che è nata la relazione sentimentale con ACPR 1” (AI 144 pag. 3 e seg.).
Di analogo tenore le dichiarazioni della donna:
“ Ripeto, si tratta solo di un’amicizia. E’ diventato un mio confidente. Detto chiaro: non sono mai andata a letto con lui. Con Br. sono uscita solo una volta a cena a __________ in un ristorante vicino alla stazione. Una seconda volta avrei dovuto uscire con lui la sera dei fatti (12.06.2010). Avremmo dovuto andare a mangiare un gelato ad __________ ma poi è successo quello che è successo” (AI 33 pag. 6)
Si tratta di due dichiarazioni del tutto credibili. Dapprima, perché esse si confortano a vicenda. Poi, perché non si vede perché i due debbano mentire su tale circostanza. Poi ancora perché, in particolare, la deposizione resa al riguardo dall’uomo appare del tutto attendibile anche soltanto per il modo in cui egli ha situato nel tempo l’inizio (partendo, cioè, da elementi esterni).
La veridicità di tali dichiarazioni concordanti e, in sé, verosimili è, poi, corroborata da altri elementi probatori.
Dapprima, dalla deposizione della sorella della vittima che, il 17 gennaio 2011, ha dichiarato quanto segue:
“ Questa relazione (n.d.r.: con Br. detto Br.) è iniziata poco dopo che ACPR 1 è uscita dall’ospedale, cioè verso fine giugno 2010. Non posso dire con precisione quando i due si sono effettivamente messi insieme. Il periodo comunque è quello. Sono invece sicura che la relazione è iniziata dopo l’uscita dall’ospedale di ACPR 1 per i fatti del 12.06.2010” (AI 149 pag. 7).
Infine, i tabulati telefonici in atti confermano la veridicità della dichiarazione secondo cui la relazione fra i due è iniziata ben dopo la fine della convivenza fra ACPR 1 e AP 1. Il primo SMS inviato da Br. alla donna, infatti, data del 3 giugno 2010. Quindi, anch’esso è di più di un mese posteriore alla fine della convivenza dell’imputato e dell’accusatrice privata.
In queste condizioni, la tesi della prima Corte secondo cui “la ACPR 1 non è rimasta indifferente al corteggiamento di colui che è ben presto diventato il suo nuovo compagno e che conseguentemente essa deve essersi raffreddata nei confronti dell’accusato che ha difatti lamentato che negli ultimi tempi non aveva più voluto avere rapporti sessuali con lui” (sentenza impugnata, consid 7, pag. 16) appare priva del benché minimo supporto fattuale. Dal materiale probatorio in atti emerge, infatti, che, il 3 maggio 2010 - cioè, il giorno in cui AP 1 è tornato in __________ - il preteso “corteggiamento di colui che è ben presto diventato il suo nuovo compagno” era ancora ben al di là da venire.
Si osserva infine che, quand’anche fosse accertato, il preteso raffreddamento sessuale lamentato da AP 1 è del tutto irrilevante e, in ogni caso, non assolutamente indiziante dell’interesse della donna per altri uomini. Non ha da essere dimostrato, infatti, che simili raffreddamenti possono avere - e nella stragrande maggioranza hanno - cause ben diverse da quella loro attribuita dai primi giudici.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro che non c’è in atti alcun elemento che possa fondare la tesi della prima Corte secondo cui, prima della fine della relazione, la donna avesse avuto interesse per altri uomini e che fu proprio tale interesse a causare la fine della relazione.
Ne consegue che, riguardo al motivo della fine relazione, l’unico accertamento possibile è che fu la scelta di AP 1 di tornare in __________ - decisione non condivisa dalla donna - a causare la rottura definitiva.
Che già prima del rientro di AP 1 in __________ la relazione fra i due non fosse più molto solida è ben possibile.
Tuttavia, nulla in atti permette di affermare che tale situazione fosse addebitabile all’interesse della donna per altri uomini.
19. Dagli atti risulta semmai che, poco dopo il suo arrivo in __________ , AP 1, non apprezzando il suo stato di single, ha voluto ricomporre a tutti i costi la frattura con l’ex compagna.
Al riguardo, la donna, il 1. luglio 2010, ha dichiarato quanto segue:
“ Per un paio di giorni (n.d.r.: dopo la partenza per __________) non l’ho più sentito. Si è però rifatto vivo ben presto al telefono. Durante le telefonate mi chiedeva di tornare in __________ da lui. Io non accettavo, gli dicevo che stavo bene a __________ perché il lavoro mi piaceva”
(AI 33 pag. 5).
Dal canto suo, AP 1 ha detto che “non sopportava” che la loro “relazione fosse finita” (AI 233, pag. 10 verso il mezzo; cfr. anche il messaggio sms 06.06.2010 ore 09:54:42 con cui chiede all'ex convivente di ritornare: “se mi hai amato veramente torna indietro ricordati del primo giorno quando sei venuta per ricominciare di nuovo gli attimi più belli … hai dimenticato tutto noi che eravamo un esempio amore calpesta il tuo orgoglio e torna indietro non posso senza di te e mi secco tutti sono andati alla grigliata io sto a casa senza di te non posso è come se mi avessi fatto qualcosa ti bacio amore della mia vita dammi una risposta, ti bacio dolcemente”).
Riguardo al grande amore dichiarato dall’appellante, non può, tuttavia, essere sottaciuto che gli atti sembrano indicare che il sentimento che egli nutriva per la donna avesse più le caratteristiche del possesso che quelle dell’amore.
Significativo per la reale natura del sentimento di AP 1 è quanto dichiarato da U., sentito come teste dal __________:
“ questa cosa mi diceva sempre che .. che non vuole stare più là perché non sta bene, che vuole tornare, che lui non lascia le cose così che così qualcosa fa perché lui ha portato ACPR 1 qua, lui ha aiutato, lui ha dato, ha aiutato con soldi, con macchina”.
(AI 227 pag. 7 verso l’alto)
20. AP 1 ha più volte - e ancora al dibattimento d’appello - dichiarato che pensava che l’ex compagna avesse un altro uomo (cfr., fra gli altri, verbale dibattimento pag. 2 verso il mezzo in cui si legge che egli era “molto geloso di ACPR 1” perché “pensava che avesse un altro uomo”).
Che AP 1 fosse geloso della donna è confermato - oltre che dagli sms in atti - anche dalle dichiarazioni del teste U. (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).
Che egli fosse davvero soggettivamente convinto che ACPR 1 avesse un altro uomo è cosa molto meno certa - e qui si usa un eufemismo - visto che sempre U. ha chiaramente dichiarato che AP 1 non era per nulla sicuro della presenza di un altro uomo - “lui non era sicuro, che posso dire io! non era sicuro, proprio” - e che il suo era solo un sospetto. Semplicemente, “lui pensa che ce l’ha” (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).
Risulta, quindi, evidente che il pensiero di un altro uomo non aveva raggiunto - come l’appellante ha tentato di far credere per evidenti fini difensivi - la forma di un soggettivo convincimento ma rimaneva una mera ipotesi. Ipotesi, del resto, tipica di quegli uomini completamente acritici con sé stessi che non possono (o non vogliono) spiegarsi la fine di una relazione se non con la tesi di un altro uomo cui la donna, per inclinazioni poco serie, abbia ceduto.
In realtà, come visto sopra, non è assolutamente provato né che ACPR 1 abbia dato motivo di gelosia con comportamenti discutibili né, tantomeno, che ella abbia intrattenuto relazioni sentimentali né prima della fine della convivenza con AP 1 né prima dell’inizio del rapporto affettivo con Br. che è ben successivo all'aggressione del 12 giugno 2010.
21. Dunque, sostanzialmente incapace di accettare la fine della sua relazione, AP 1 ha iniziato da subito dopo il suo rientro in __________ , ad assumere atteggiamenti tipici dello stalker violento.
21.1. In una data che non è stato possibile definire con esattezza, ma certamente poco dopo il suo ritorno a __________, AP 1 ha cominciato a minacciare - oltre che insultare pesantemente - l’ex compagna (AI 33 pag. 8).
Delle minacce hanno parlato concordemente e in modo del tutto credibile sia ACPR 1, sia la sorella, sia il fratello di lei.
Al riguardo, interrogata subito dopo l’aggressione, la vittima ha detto quanto segue:
“ … lui è rientrato in __________. E da lì ha cominciato a darmi fastidio. Mi ha anche minacciato più volte di farmi del male, perché lui voleva che io rientrassi con lui in __________ (…) Dopo che AP 1 aveva cominciato a minacciarmi, per telefono e via SMS, io non ho più risposto. Ma ero spaventata perché conosco AP 1 e se diventa nervoso non si controlla più e reagisce.
Sempre in quel periodo avevo iniziato a dormire nella camera con mio fratello (anche lui lavora al cantiere). Avevo paura che AP 1 potesse venire a farmi del male ” (AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 4).
Nel suo secondo interrogatorio - che data del 1. luglio 2010 - la donna ha dichiarato:
“ Per quanto riguarda le minacce, segnalo che nel periodo 8.5.2010-12.6.2010 ne ho ricevute veramente tante da parte di AP 1 attraverso il telefono, sia a voce sia via sms. Aggiungo che mi ha minacciata anche attraverso i miei genitori, che abitano in __________, attraverso amici e anche sul posto di lavoro, sempre tramite delle chiamate. All’interlocutore diceva che mi avrebbe ammazzata.
ADR che AP 1 mi ha minacciata perché ci eravamo lasciati e perché aveva capito che io non sarei tornata in __________ con lui, quando invece mi avrebbe voluta a __________ insieme a lui.
ADR che mi è difficile rispondere alla domanda a sapere quante volte sono stata personalmente minacciata al telefono a voce da AP 1. Posso solo fare una stima e indico che, in detto periodo, ho ricevuto telefonate di minaccia dove mi ha chiaramente detto che mi avrebbe ammazzata o rapita (per poi farmi sparire) in almeno 5 occasioni. (…) desidero dire che, prima dei fatti del 12.6.2010, ho cancellato tanti messaggi dal mio cellulare. Tanti di questi messaggi cancellati provenivano da AP 1 e si trattava di messaggi minacciosi e con i quali sono stata anche insultata. Avrò cancellato, stimo, almeno 50 sms di AP 1. Li ho cancellati perché la memoria era piena” (AI 33 pag. 8).
La sorella della vittima ha, al proposito, dichiarato che, ben presto dopo la sua partenza da __________, AP 1 cominciò a minacciare ACPR 1 e che, a partire dall’8 maggio 2010 (episodio di cui diremo in seguito), lui si fece più “duro”, con minacce di morte esplicite:
“ Posso dire che AP 1 minacciava mia sorella da diverso tempo. Posso dire che inizialmente non era tanto duro ma il peggio è cominciato il giorno 8 maggio 2010. Da quel giorno ha cominciato a dire che voleva ammazzare mia sorella ACPR 1 e pure che si sarebbe suicidato in seguito. Questo lo posso dire perché mi mandava dei messaggi SMS sul mio telefono cellulare e pure perché mi telefonava dicendomele direttamente a voce” (AI 111 verbale R. 16.06.2010 pag. 4; cfr., pure, AI 149 pag. 5-7 e AI 150 in cui il marito della sorella della vittima conferma che la moglie riceveva parecchie telefonate minatorie da AP 1 precisando che “ad un certo punto AP 1 è diventato insistente nel senso che ha iniziato a chiamare al telefono mia moglie anche di notte. A partire da un certo momento lei non ha più risposto” (AI 150 pag. 4).
Anche dalla deposizione del fratello dell’accusatrice privata emerge che AP 1 ha iniziato a formulare le sue minacce all’inizio del mese di maggio 2010, in ogni caso prima dell’11 maggio 2010. Da tale testimonianza emerge, inoltre, con chiarezza che le minacce proferite erano pesanti al punto che la donna, impaurita, aveva chiesto al fratello di non lasciarla sola:
“ Sta di fatto che quel giorno (n.d.r.: l’11 maggio 2010), verso le 23.00/23.30, dopo avere finito di lavorare, io e AP 1 ci siamo portati in camera per andare a dormire. Preciso che io ho proprio accompagnato ACPR 1 in camera perché lei sapeva che AP 1 era arrivato in cantiere e aveva paura. Mia sorella sapeva che AP 1 era arrivato perché le aveva telefonato. Lei aveva paura perché nei giorni precedenti era stata minacciata da AP 1 con messaggi sms. Io non mi ricordo le parole esatte dei messaggi. Mi ricordo comunque che le scriveva che voleva che lei tornasse a vivere in __________ con lui per poi scriverle anche che se no le faceva del male. Non sono proprio queste le parole, ma il senso era quello. Non ho in mente che l’abbia direttamente minacciata di morte. Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).
Della paura di AP 1 provata da ACPR 1 ha riferito anche C.M. - che, pure, lavorava nelle cucine del cantiere di __________ - parlando della sera del 12 giugno 2010:
“ ADR che io parlo poco con ACPR 1. Non mi ha mai parlato del suo ex compagno fino alla sera del 12.6.2010 quando, verso le 21.50, io e lei siamo andate al bar a bere un caffè. (…) Sta di fatto che in quell’occasione mi ha raccontato che aveva ricevuto dei messaggi sms dal suo ex compagno che lei aveva denominato “marito”(…). ACPR 1 non ha detto che era stata minacciata con gli sms; si è limitata a dire che aveva paura del suo “marito”. Diceva che pensava che lui fosse quella sera a __________ (…)
ADR che ACPR 1, al caffè, era nervosa. Si vedeva che aveva paura” (AI 145 pag. 3).
21.2. L’8 maggio 2010 i due ex conviventi si sono incontrati a __________ in occasione del battesimo della nipotina della donna. Dopo una breve discussione, AP 1 ha deciso di disertare la cerimonia. Nonostante fosse arrivato sin lì con la propria autovettura, l’appellante, all’insaputa della donna, ha preso l'automobile della compagna (di cui aveva conservato una chiave di riserva), per fare un giro. Dopo avere raggiunto __________, è tornato a __________ dove ha lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura era stata, in precedenza, parcheggiata dalla donna.
Al riguardo, ACPR 1 ha detto quanto segue:
“ Lui è arrivato prima di me a __________, è andato a trovare mia sorella e le ha consegnato un giocattolo per la bambina. Io e AP 1 ci siamo incontrati su un parcheggio comunale quando io sono arrivata. Mi ha detto che se ne sarebbe andato e che non sarebbe quindi venuto al battesimo, al quale io ho invece partecipato. Sta di fatto che, tornando al parcheggio per prendere la mia macchina per raggiungere la Chiesa, la stessa non c’era più. Con una chiave di riserva, che lui aveva, mi ha portato via l’automobile che ho ritrovato il giorno stesso in un altro parcheggio a __________.
ADR che lo spostamento della mia macchina lo definisco un dispetto. Mi sono inizialmente inquietata, fino a quando non l’ho ritrovata, ma non ho avuto dei danni particolari” (AI 33 pag. 5).
Sempre l’8 maggio 2010, ripresa la propria VW Polo, AP 1 ha lasciato __________ e si è diretto a __________. Raggiunto il cantiere dell’__________, è entrato nella camera occupata dalla ex-compagna e le ha sottratto gioielli e documenti:
“ …quando io ero al battesimo a __________, AP 1, con la sua VW Polo è andato presso il cantiere __________. La mia stanza era chiusa a chiave ma ha chiesto ad un certo D., che è un addetto alle pulizie, un passepartout. E’ così riuscito ad entrare nella mia stanza dove ha preso i miei documenti (passaporto, patente di guida, permesso di lavoro, carta di identità) e una scatola portagioie contenente diversi piccoli gioielli di oro e argento (in particolare: 4 paia di orecchini, 3 o 4 braccialetti, 2 collane grosse e 3 o 4 anelli). Non so dare un valore preciso di questi gioielli che comunque stimo del valore complessivo di fr. 5.000.-” (AI 33 pag. 5).
Circa una settimana dopo, ACPR 1 si è fatta accompagnare a __________ per riprendere i documenti e altre cose sue:
“ che probabilmente AP 1 mi ha portato via gioielli, documenti e soldi perché voleva che lo raggiungessi in __________ . Era infatti stato lui che mi aveva chiamato dicendomi di andare da lui per riprendere le cose. Sperava che, scesa da lui, rimanessi con lui. Mi aveva anche detto che mi avrebbe trovato un lavoro. Come ho detto, io l’ho effettivamente raggiunto con mio fratello ma sono rientrata subito a __________” (AI 33 pag. 6).
Non può essere sottaciuta la connotazione di stalking di questi episodi ritenuto come, peraltro, lo stesso AP 1 abbia ammesso che con essi - in particolare con il furto di documenti - voleva costringere la donna ad andare da lui in __________ (AI 233 pag. 4 in alto).
21.3. Da quanto in atti emerge, poi, che, dopo l’8 maggio e prima dell’11 maggio 2010 - probabilmente il 10 maggio - AP 1 è tornato al cantiere dando, in sintesi, in escandescenze e lasciando dietro di sé un messaggio chiaramente minaccioso, che, letto a posteriori, appare inquietantemente premonitore. Risulta, infatti, dall’interrogatorio di B., un tuttofare del cantiere, quanto segue:
“ Vorrei precisare che qualche giorno dopo che M. era stato ferito da AP 1, M. stesso mi ha raccontato che la sera precedente, AP 1 girava al cantiere. Era la notte precedente, che lui era stato chiamato da AP 1 al telefono, il quale cercava ACPR 1. Adesso non ricordo più tutti i dettagli, ma ACPR 1 aveva cambiato camera (ne aveva presa una con il bagno, nell’altra ala della baracca) e AP 1 era andato a rompere la porta d’entrata 125 che era quella che occupava con ACPR 1 a suo tempo. Trovandola vuota, ha iniziato a chiamarla sul telefonino, per identificare la camera in cui si trovava, ma non riuscendoci (perché lei aveva messo il telefonino sul silenzioso), ha cominciato a chiamare M. Gli diceva di andare da lui in una certa camera (non ricordo quale), ma M. non ci è andato. La mattina dopo, quando M. mi ha raccontato questa cosa, abbiamo deciso di andare a vedere in quella camera, che di fatto risultava libera. Quando siamo entrati, abbiamo trovato alcune bottiglie di birra vuote, mozziconi di sigaretta (non ho guardato la marca) e abbiamo anche visto che il cavo della lampadina da comodino era legato ad un tubo dell’acqua che sporgeva dall’alto a mo’ di cappio, ossia come una corda attraverso la quale qualcuno si impicca” (AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 5).
L’episodio spaventò non poco il fratello di ACPR 1:
“ Prima di concludere vorrei dire che M., dopo la notte in cui AP 1 girava nel corridoio, era spaventato. Prova ne è il fatto che per diversi giorni ha dormito con me, nella mia camera, dicendomi espressamente che aveva paura di dormire da solo”
(AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 6).
21.4. L’11 maggio 2010 vi è, poi, un’altra incursione di AP 1 nel cantiere in cui lavora l’ex compagna. Questa volta egli penetra nella camera della donna dalla finestra, si nasconde sotto il letto in attesa del suo rientro per poi mettere in atto un’aggressione sventata solo dall’intervento del fratello che si era frapposto fra lei e l’aggressore rimanendo, perciò, leggermente ferito.
Si tratta di un episodio importante per la comprensione dei fatti sottoposti a giudizio. Così come descritto dal fratello della vittima - la cui credibilità è palese e indiscussa - che conferma, peraltro, in modo puntuale le dichiarazioni della donna (allegato 1 a RPG pag. 4 e 5; AI 33 pag. 11), tale episodio dimostra che le minacce dell’imputato non erano, già a quel momento, soltanto mere dichiarazioni di intenti espresse per spaventare ma erano, invece, la manifestazione di una volontà seria cui egli cercava, non senza determinazione, di dare concretizzazione:
“
quando AP 1 è uscito dalla stanza, inizialmente
teneva il coltello nella sua mano destra, come ho già detto, con il braccio
piegato praticamente a 90 gradi verso l’alto e la lama all’altezza del suo
orecchio. La lama era rivolta in avanti. Io mi sono quindi subito messo fra lui
e mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è
che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui
tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con
il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro. A.d.r.
che quando io mi trovavo fra AP 1 e ACPR 1 sono stato leggermente ferito alla
mano sinistra dalla lama del coltello. Ho perso un po’ di sangue, ma poco. (…)
Sta di fatto che quando io ho visto un po’ di sangue sulla mia mano sinistra
(il teste mostra ai presenti il segno che ancora si vede fra il pollice e
l’indice) ho gridato in lingua romena a AP 1 quanto segue “N., cosa fai?”.
Subito AP 1 si è fermato e anche calmato“
(AI 143 pag. 6-7).
Da questa descrizione emerge, infatti, con evidenza come, già a quel momento, la volontà di fare del male di AP 1 avesse superato lo stadio del pensiero e come essa fosse già piuttosto consolidata visto che, anche dopo l’intervento del fratello che si era frapposto fra lui e la vittima, egli ha tentato comunque di colpirla.
A questo proposito, si osserva, poi, come sia del tutto certo che AP 1 ha mentito riferendo di questo episodio agli inquirenti (AI 180). Il fatto che egli ha detto il falso risulta non solo dalle concordi dichiarazioni di ACPR 1 e del fratello, ma anche dalla deposizione del teste G., un amico a cui l'imputato aveva raccontato il fatto dicendo, in particolare - e contrariamente a quanto da lui dichiarato agli inquirenti (AI 180 pag. 3 e 4) - che era lui ad avere avuto in mano, sin dall’inizio, il coltello (AI 227 pag. 30).
21.5. Risulta dagli atti che il 12 maggio 2010 ACPR 1, spaventata, si rivolge alla polizia:
“ ADR che io per i fatti di quella sera non ho fatto denuncia. Mi sono però presentata il mattino dopo dapprima presso il posto di polizia di __________ che mi ha indirizzata al Canton Ticino. Al che il giorno successivo mi sono presentata in polizia a __________. Sono andata da sola. A __________ l’agente mi ha detto che non potevano fare niente per me e che avrei dovuto andare in __________ per fare denuncia. Io avevo infatti solo raccontato delle minacce fatte con il telefono dall’__________ da AP 1. Ho anche raccontato che lui era venuto a __________ e che aveva rotto una porta. Al poliziotto non avevo però detto che lui mi aveva ferito alla pancia” (AI 33 pag. 11).
Così, al riguardo, si è espressa la sorella della vittima:
“
Visto che entrambe avevamo paura, un giorno ho
accompagnato ACPR 1 a __________ in polizia dove le hanno detto che avrebbe
dovuto sporgere querela in __________. So che lei è stata in polizia, se non
erro, a __________ e che è stata rassicurata. Non so se ha sporto una querela. ACPR
1 mi ha detto che il poliziotto le ha riferito di allertare subito la polizia
nel caso in cui il suo compagno l’avesse raggiunta”
(AI 149 pag. 6 e 7).
21.6. Nei giorni successivi, sono continuate le telefonate e i messaggi sms, pesantemente ingiuriosi (cfr. elenco in atto d’accusa) e altrettanto pesantemente minacciosi, che hanno comportato gli addebiti - incontestati - dei reati di ripetuta ingiuria e ripetuta minaccia.
Se è vero che dai messaggi spediti da AP 1 alla donna tra la seconda metà di maggio e inizio giugno 2010, traspare una certa ambivalenza di sentimenti - di amore e odio - e che in alcuni di essi egli parlava d’amore, è anche e soprattutto vero che nella maggior parte degli stessi egli ingiuriava pesantemente la donna e altrettanto pesantemente la minacciava.
Basta, al riguardo, citare gli sms del 24 e 25 maggio in cui AP 1 scrive:
“ Non risponde mi innervosisco ancora di più”
(24.05.2010 ore 17.32.30)
“ Oggi parto nel paese, vado a tagliare la gola ad A. (A., figlio di ACPR 1; n.d.r.) così tu soffri come soffro io”
(tel. 25.05.2010 ore 04.18.07)
“ Sono davanti alla porta, ti aspetto” (25.05.2010 ore 04.29.09)
“ Schifezza sono davanti alla porta” (25.05.2010 ore 04.40.15)
“ Ammazzo te e dopo io” (tel. 25.05.2010 ore 04.58.46)
“ Ti aspetto all’uscita” (25.05.2010 ore 23.59.34)
Oppure quelli del 26, 27 e del 28 maggio:
“ Sono vicino a te, ti bacio” (26.05.2010 ore 21.07.12)
“ Chiudi il telefono” (26.05.2010 ore 22.10.32)
“ Distruggo tuo figlio” (26.05.2010 ore 23.06.41)
“ Sono sopra di te, puttana” (27.05.2010 ore 00.02.07)
“ Ancora un giorno” (27.05.2010 ore 00.09.54)
“ Ammazzo tua madre e tuo padre” (27.05.2010 ore 00.21.19)
“ Sono alla porta” (27.05.2010 ore 01.24.10)
“ Sono su di te” (27.05.2010 ore 05.09.10)
“ Che FS” (27.05.2010 ore 06.20.26)
“ Perdonami” (27.05.2010 ore 06.31.22)
“ Vedrai cosa ti faccio, sono alla porta” (tel. 28.05.2010 ore 02.59.10)
“ Cristo Santo vedrai come soffrirai” (tel. 28.05.2010 ore 03.13.33)
“ Ti sei guardata in faccia rugosa con la tua pancia e con la figa larga da vacca” (28.05.2010 ore 04.27.23)
“Quando ti scopa quello li e ti vede le rughe ti lascia”
(28.05.2010 ore 5.03)
“ Qui eri una signora, sei diventata una puttana”
(28.05.2010 ore 13.42.27)
“Hai aperto la rugosa meglio farmi una sega”
(28.05.2010 ore 13.42.53)
“ Qui eri una signora, sei diventata una puttana ti conosce tutto il __________” (28.05.2010 ore 13.47.27)
O ancora quelli del 29, 30 e 31 maggio:
“
Non mi rendevo conto chi avevo accanto, rugosa”
(29.05.2010 ore 8.59.57)
“
Balena ti sei rimpicciolita la figa da vacca”
(29.05.2010 ore 09.04.53)
“
Rugosa, dove hai tenuto la testa tieni le
mutande”
(29.05.2010 ore 23.08.01)
“ Rugosa, hai traslocato con lui” (30.05.2010 ore 07.27.54)
“
Come scopa bene tua madre, è meglio di te”
(30.05.2010 ore 07.38.59)
“ Quando scopavo tua sorella lo succhiavi a Aldo chiedi a lei quando ha scopato con me” (30.05.2010 ore 07.48.49)
“ Non hai il coraggio di rispondere” (30.05.2010 ore 07.57.12)
“ Adesso ammazzo tua madre” (30.05.2010 ore 08.03.22)
“ Rugosa, chiedi a tua sorella, quando scopava con me io abitavo dall’altra parte, lei aveva la fighetta non come la tua da vacca, a te occorre un toro” (30.05.2010 ore 22.39.58)
“ Hai fatto quello che hai voluto, mi hai distrutto, non ti perdono” (31.05.2010 ore 00.22.08)
“ Non ti lascia rispondere, ti sistema N.”
(31.05.2010 ore 00.28.06)
“ Che Dio ti dia quello che ho patito io” (31.05.2010 ore 00.45.11)
“ Ti prego di rispondere per l’ultima volta” (31.05.2010 ore 00.51.42)
“ Ho voluto ammazzarmi durante questa sera, ma prima ti farò del male” (tel. 31.05.2010 ore 01.35.12)
“ Mi hai rovinato, rimpiangerai” (tel. 31.05.2010 ore 08.14.09)
“ M., non hai il coraggio di rispondere, vado a farmi i tuoi e dopo mi faccio te, N. ti ha detto tutto, gli è sfuggito, se hai sangue nella vescica rispondi” (31.05.2010 ore 15.03.09) nota del traduttore: “farmi i tuoi e mi faccio te” hanno il senso di voler ammazzare
“ Carogna me l’hai fatta” (31.05.2010 ore 16.17.40)
“ Brutta discendenza del cazzo scema” (31.05.2010 ore 16.17.40)
Chiaro proposito di uccidere è, poi, registrato anche nel messaggio spedito il 31 maggio 2010 alla sorella di ACPR 1:
“ L.” - soprannome di E., sorella di ACPR 1 - “tua sorella mi ha fatto perdere la qualità di uomo perché non mi riconosco più ma oggi le tolgo la vita e dopo la mia …”
(tel. 31.5.2010 ore 07.37/ cfr. AI 149 pag. 6 nel mezzo).
E identica e chiara intenzione è manifestata nelle telefonate fatte al fratello della vittima cui l’imputato ha più volte esplicitamente detto che avrebbe ammazzato ACPR 1:
“ Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).
Quanto ai messaggi ingiuriosi non si può non rilevare come essi non siano propriamente quelli che ci si aspetta da un uomo innamorato e col cuore spezzato che tenta di riconquistare la donna amata.
I messaggi minacciosi proseguono, poi, anche nei giorni successivi (cfr. elenco allegato 72 a RPG).
22. Semplicemente per mostrare come AP 1 abbia più volte mentito durante l’inchiesta, si osserva che, stando alle sue dichiarazioni, il 12 giugno 2010, AP 1 si sarebbe accordato, a __________, con U. per passare insieme il giorno successivo al mare a __________ con la sua famiglia (AI 233 pag. 9 in basso e pag. 10 in alto).
Il dire di AP 1 è, però, smentito da U. che, sentito come teste, ha dichiarato di essere “sicuro” che l'imputato non gli ha chiesto di andare al mare con lui (AI 227 pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo). Anche T., moglie di U., ha escluso che AP 1 dovesse andare al mare con loro (AI 227 pag. 17 verso il basso).
Al riguardo, ci si limita ad osservare come tale menzogna non possa avere alcun senso se non quello - strumentale alla tesi difensiva di AP 1 - di indicare che, contrariamente al vero, quel sabato 12 giugno 2010 l’appellante non aveva intenti delittuosi (chi ne ha, infatti, non prende accordi per passare una tranquilla giornata al mare).
23. Arrivando ai fatti di cui al punto 1. dell’AA, risulta dagli atti che il 12 giugno 2010 AP 1 telefonò all’ex compagna, che questa gli rispose e che, nel corso della telefonata, lei gli disse di smetterla di chiamarla, intendendo, con ciò, che non voleva più avere a che fare con lui (AI 233 pag. 10, verbale dibattimento d’appello pag. 2 in cui l’imputato ha ammesso che, quel giorno, la donna gli ha risposto “solo verso mezzogiorno”).
Risulta dalle stesse ammissioni dell’imputato che la richiesta della donna di essere lasciata in pace lo fece arrabbiare, o meglio lo fece arrabbiare di più di quanto già non fosse:
“ era meglio che non rispondevi, poiché allora mi sono arrabbiato di più, soprattutto quando mi hai detto ciao ciao” (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).
Questo essersi “arrabbiato di più” gli fece rispondere alla donna che gli chiedeva di essere lasciata in pace che, invece - e queste sono le parole della vittima - “veniva" e la “rapiva” (AI 111 verbale PS di ACPR 1 del 13.06.2010, pag. 3 nel mezzo; verbale dibattimento d’appello, pag. 2, in cui AP 1 ha dichiarato: “allora io le ho risposto che sarei arrivato in __________ e l’avrei portata via, in __________. ACPR 1 mi ha risposto che vedevo troppi film”).
Di transenna, non si può non rilevare l’arbitrarietà - dimostrata dal materiale probatorio citato - dell’accertamento della prima Corte secondo cui tra le 23.11.00 dell'11 giugno e le 18.04 del giorno successivo l'imputato ha tentato 19 volte di chiamare l’ex compagna senza ottenere risposta, provando frustrazione (cfr. sentenza impugnata, consid. 17 pag. 24).
24. Così, “arrabbiato di più”, AP 1 decise di raggiungere ACPR 1 a __________.
Secondo i primi giudici, “il prevenuto intendeva venire a parlare con la ACPR 1” e “non era perciò necessariamente partito dal domicilio con l’intenzione di nuocerle” (sentenza impugnata, consid. 16 pag. 22).
L’accertamento è, ancora una volta, in contrasto con le risultanze istruttorie. In particolare, è già in chiaro contrasto con le affermazioni dello stesso imputato - confermate su questo punto dalla vittima - secondo cui egli, al momento della partenza, era intenzionato almeno a “portare via, in __________“ la donna. Ritenuto come fosse evidente che ACPR 1 non voleva seguirlo, da tali suoi dichiarati propositi si deduce che egli era, cioè, in ogni caso almeno intenzionato ad esercitare sulla donna la violenza necessaria a portarla via con la forza.
Delle intenzioni pacifiche a lui attribuite dalla prima Corte non v’è traccia negli atti istruttori.
25. Dopo la conversazione telefonica, AP 1 è effettivamente partito da __________. Secondo le sue dichiarazioni, egli ha preso con sé una bottiglia di vino “ancora chiusa” per cui fu per poterla aprire che egli prese con se il coltellino Victorinox che “sino a lì tenevo sempre nel bauletto dello scooter perché mi serviva per pulire la candela”.
Il coltellino non è stato sottoposto ad accertamenti tecnici per verificare se, davvero, fosse stato usato anche allo scopo indicato e, quindi, per verificare l’attendibilità della dichiarazione.
Sta di fatto che - pur dovendo, in assenza di risultanze contrarie, ammettere che, davvero, il coltellino fosse già nel bauletto dello scooter - questa Corte non crede alla dichiarazione secondo cui AP 1, una volta arrivato alla stazione, si mise in tasca il coltellino per aprire la bottiglia di vino. Da un lato, è improbabile che, se davvero avesse deciso di bere durante il viaggio, egli non abbia aperto a casa (cioè con maggior agio) la bottiglia che egli dice di avere portato con sé. D’altro lato, è evidente la strategia difensiva che soggiace a tale dichiarazione.
I fatti accertati - le minacce, l’aggressione dell’11 maggio precedente, la dichiarata rabbia più forte del solito e l’intenzione, pure dichiarata, di costringere la donna ad andare con lui - indicano, invece, come molto più verosimile che AP 1 si sia armato di un coltello di quel tipo proprio per avere con sé un’arma facilmente celabile nelle tasche (non va dimenticato che doveva passare una dogana) che gli permettesse di raggiungere l’obiettivo, lo scopo per cui stava affrontando il viaggio (peraltro, non proprio comodo) da __________.
Al riguardo, si osserva come la considerazione della prima Corte riguardo alla ridotta pericolosità del coltellino Victorinox (sentenza impugnata, consid 16 pag. 22 in fondo) sia smentita già solo dalle ferite che con quell’arma sono state inferte e come risulti dagli atti che le lame di quel coltellino erano affilatissime e come risulti pure dagli atti che AP 1 era perfettamente consapevole di tale circostanza o, meglio, sapeva che “un coltello nuovo (n.d.r. e quello era nuovo) di solito dovrebbe tagliare bene” (AI 129 pag. 13).
26. AP 1 si è recato con il motorino alla stazione ferroviaria di __________ dove ha preso il treno per il __________.
Alle 21.00 circa, come accertato in base ai tabulati telefonici, l'imputato è transitato dalla stazione ferroviaria di __________. Alle 21.30 circa è giunto a __________ e alle 21.45 è sceso alla stazione di __________. Da lì - stando a quanto da lui stesso riferito - ha raggiunto a piedi la strada cantonale e si è diretto al __________.
Giunto al Villaggio, è rimasto all'esterno, sul retro, passeggiando e spiando, attraverso la finestra, ACPR 1 che stava lavorando in cucina.
27. Come visto sopra, AP 1 è partito da casa “arrabbiato” più del solito con la donna che gli aveva ancora una volta confermato la sua intenzione di non più vederlo (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).
Strada facendo, e poi ancora mentre era appostato fuori dalla cucina del villaggio, AP 1 ha inviato a ACPR 1 diversi messaggi sms, il cui esame è importante per valutare le intenzioni dell'imputato.
Nei primi tre sms, egli annuncia la propria venuta:
“ Son partito verso di te so dove dormi ci vediamo questa sera e vedremo se possiamo parlare” (tel. 12.06.2010 ore 16.19.56)
“ Tra un'ora e mezzo ci vediamo, chiama E., anche T. ha visto quando sono partito” (tel. 12.06.2010 ore 16.28.43)
“ Aspettami amore” (tel. 12.06.2010 ore 16.36.29)
Letti in relazione al precedente colloquio in cui la donna lo aveva pregato di lasciarla finalmente in pace e avuto riguardo alle numerosissime e pesanti minacce nonché all’aggressione dell’11 maggio precedente, questi messaggi sms risultano, al di là dell’apparente richiamo ad un sentimento amoroso, inquietanti.
La loro natura allarmante si esplicita meno di un'ora dopo quando gli sms assumono toni viepiù minacciosi.
Vi è, in primo luogo, un sms enigmatico ma chiaramente rivelatore di un intento bellicoso:
“
Come ridi te con F., così riderò anch'io presto”
(tel. 12.06.2010 ore
17.11.19).
Poi, un messaggio decisamente inquietante, con riferimento ad E., un'avvocatessa sparita nel nulla in __________:
“ Hai deciso di aspettare una settimana ed io aspetterò meno di una settimana e ti sputtanerò, giorno e notte sono accanto a te dopo parleremo così come voglio io, comunque scomparirai come E.,
vedrai come ci si sente ad essere presi in giro, alla fine riderò io”
(tel. 12.06.2010 ore 17.51.14).
Nel successivo sms, AP 1 ribadisce l'intenzione di rapire la donna. Ma non per amore. Per fargliela pagare:
“ Ad ogni modo ti rapisco e vedrai com'è prendersi gioco di qualcuno riderò io” (tel. 12.06.2010 ore 17.51.16).
L'imputato diventa, poi, ancora più esplicito nelle sue minacce.
Invia, dapprima, due volte il medesimo messaggio:
“ Comunque sono vicino a te” (tel. 12.06.2010 ore 18.02.16 e 18.03.10).
Poi, altri in cui riconferma la sua rabbia e l’intento di farla pagare pesantemente alla donna:
“ Vedrai che ciao ciao ti darò puttana, ti conosce tutta __________”
(tel. 12.06.2010 ore 18.39.36)
“ …puttana…” (12.06.2010 ore 18.39.36)
“ Ti farò quando non te l'aspetti adesso non sono più gentile”,
o secondo un'altra traduzione,
“ Ti prenderò quando meno te l'aspetti, non sono stupido adesso”
(tel. 12.06.2010 ore 18.43.43)
“ Vedrai che film ho visto io” (tel. 12.06.2010 ore 18.53.45)
“ Come pagherai, ciu, ciu” (tel. 12.06.2010 ore 19.25.33).
Dopo circa mezz'ora di silenzio, l'imputato scrive nuovamente esplicitando non solo l'intento di rapire ACPR 1 ma anche e nuovamente quello di fargliela pagare:
“ (Quello che ti darò) te lo ricorderai mi hai fatto troppo arrabbiare ad ogni modo ti prendo e ti porto da me”
o secondo un'altra traduzione,
“
Ricorderai anche il seno di tua madre quando ti
allattava, mi hai innervosito troppo, comunque ti prendo e ti porto da me”
(tel. 12.06.2010 ore
19.53.19).
L’accusato scrive, poi, un sms in cui si dice intenzionato a riservare alla donna un trattamento peggiore di quello dei precedenti mariti:
“ Tu pensavi che io sono joji o lorentiu almeno lui te le dava sulla bocca vedrai quello che ti dò io” (12.06.2010 ore 20.02.10)
o, secondo un'altra traduzione,
“ Pensavi che io sia joji o laurentiu, almeno quello ti dava da mangiare, vedrai quello che ti do io”.
L'imputato scrive, poi, un sms inequivocabile che, come considerato anche dai primi giudici - che non ne hanno, però, tratto le debite conclusioni - indizia il dolo diretto mirato all'uccisione di ACPR 1, ritenuto ciò che è accaduto circa due ore più tardi:
“
Non vedo l'ora di giocare con il tuo sangue”
(tel. 12.06.2010 ore
20.22.29).
Dai messaggi successivi continuano a trasparire astio, frustrazione, gelosia e, ancora, aggressività e desiderio di fare del male:
“
Vorrei vederti come piangi non con quel riso
perverso”
(tel. 12.06.2010 ore
20.45.10)
“
Carogna non mi dai nessun segno cazzo”
(tel. 12.06.2010 ore
21.34.02)
“ Schifezza, non dai più nessun segno..”
(12.06.2010 ore 21.34.02)
“
Scopati quel ragazzo nuovo da te”
(tel. 12.06.2010 ore
21.45.30).
28. AP 1 ha sostenuto di avere visto, mentre era appostato in osservazione della donna, un uomo entrare in cucina, avvicinarsi a ACPR 1 e baciarla sulla bocca. Poi, ha detto, l’uomo ha lasciato la cucina dirigendosi “nel locale dove vengono lavati i piatti” (AI 129 pag. 9).
Quella visione - ha dichiarato AP 1 - l'ha fatto molto arrabbiare inducendolo ad entrare coltello alla mano, a suo dire, per spaventare la donna.
La donna ha negato categoricamente l’episodio riferito da AP 1 (AI 211 pag. 7 in basso).
La negazione della vittima è, peraltro, confortata dalle altre risultanze istruttorie.
Infatti, C.B. che, quella sera, stava appunto lavando i piatti nel locale attiguo alla cucina, sentita come teste ha smentito l'imputato dichiarando di non avere “visto/notato” alcun uomo nel locale in cui si trovava e precisando che “nel lasso di tempo intercorso fra il termine del servizio cena alla seconda squadra e il ferimento di ACPR 1, io non ho sentito uomini parlare in cucina dove lavorava ACPR 1” (AI 145 pag. 5 verso il mezzo).
Forza è concludere, dunque, che ancora una volta AP 1 ha mentito.
29. Dopo avere spiato dall’esterno, AP 1, ha preso il coltellino Victorinox dalla tasca del giubbotto, lo ha aperto estraendone la lama, è entrato in cucina e, da dietro ha immobilizzato la donna che, in quel momento, era china, intenta a lavare il bollitore.
Con la mano sinistra le ha chiuso la bocca e con l’altra le ha appoggiato il coltello alla gola.
Quando l’operaio corso in aiuto della donna è riuscito a liberarla, ACPR 1 presentava due ferite al collo - provocate da due azioni distinte, per una lunghezza di circa 8 centimetri la prima e 6 centimetri la seconda (AI 23 pag. 3-5) - una ferita al torace e la frattura di una costola - descritte dal perito, la prima, come “caratteristica per l'essere stata prodotta da un'azione da punta e taglio” e la seconda, come provocata da mezzo compatibile con quello che ha causato la ferita al torace (AI 190 pag. 10-11) - e, infine, una ferita al dito mignolo della mano sinistra (che la donna si è procurata nel tentativo di liberarsi dalla lama che le premeva sul collo (AI 23 pag. 5-6; AI 190 pag. 4-5).
Riguardo alle ferite al collo, il perito medico legale, dott. Antonio Osculati, sentito il 22 marzo 2011, ha precisato che “solo il caso non ha tramutato le lesioni effettivamente riscontrate in lesioni letali”, in quanto, “nel distretto corporeo lesionato, fra l'altro” si trovano “grossi vasi sanguigni (arterie carotidi, vene giugulari), grossi nervi del collo (nervo vago) e le vie aeree superiori; organi, quelli appena menzionati, che se lesionati, portano a morte” - con riferimento soprattutto alle arterie carotidi - “in brevissimo tempo” (AI 229 pag. 4 verso il mezzo).
D’altro canto, con riferimento alle lesioni al torace e alla costola il perito ha precisato che “se la lama … avesse per accidente, intercettato lo spazio intercostale (avendo la pressione sufficiente a fratturare la costola), avrebbe, con ogni probabilità, perforato la parete toracica affondando ulteriormente”, potendo causare, “lesioni polmonari e/o arteriose” che “avrebbero potuto essere letali se la donna non avesse potuto accedere a cure mediche per un certo tempo” (AI 190 pag. 13).
Già nel primo referto, il medico legale aveva, peraltro, indicato che:
“ le regioni corporee sedi delle lesioni, il mezzo utilizzato per produrle e le modalità messe in atto erano sicuramente idonei a cagionare danni assai più gravi e potenzialmente letali. Ciò non si verificò, con una verosimiglianza che rasenta la certezza, solo per caso”
(cfr. AI 23 pag. 6).
30. Sui fatti va rilevato quanto segue.
30.1. AP 1 si è silenziosamente portato, con in mano il coltellino aperto, dietro ACPR 1 - ricurva sul bollitore, intenta a pulirlo - senza essere da lei notato, l'ha immobilizzata e le ha messo la mano sinistra sulla bocca e ha posto la lama del coltello, impugnato con la mano destra, al collo.
AP 1 sostiene di averle, in quel frangente, parlato, invitandola ad uscire.
ACPR 1 nega che l’uomo abbia parlato. Fin dalle prime dichiarazioni - rilasciate a caldo, poche ore dopo l’aggressione - ha sostenuto, non solo di non avere visto in faccia il suo aggressore e di aver ricavato la certezza della sua identità soltanto collegando quanto stava capitando con le minacce ricevute nei giorni e nelle ore precedenti al fatto, ma anche che questi nulla ha detto:
“ Devo dire che io non ho visto in faccia chi mi ha aggredita, né questa persona mi ha detto qualcosa. Nulla mi ha detto. Ma è lui, il mio ex-compagno, AP 1. Posso dirlo con sicurezza perché lui mi ha minacciata tante volte” (all. 1 RPG, verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010 pag. 3; cfr., pure, AI 33 pag. 14 e 15 in cui l’AP ha ribadito le sue prime dichiarazioni, in particolare che il suo aggressore non ha parlato).
La versione della donna appare del tutto credibile.
Essa è spontanea, essendo stata resa per la prima volta a poche ore dai fatti. Il dettaglio sul silenzio dell’aggressore è, peraltro, in sé, del tutto verosimile ritenuto come esso si inserisca, non solo in un racconto sorprendentemente pacato ed equilibrato, ma anche e soprattutto in una descrizione articolata, circostanziata e in cui l’interrogata dà conto delle motivazioni per cui ha, comunque, riconosciuto l’aggressore e lo fa con argomentazioni più che sostenibili. Infine, le dichiarazioni della donna sono credibili poiché non si ravvisano motivi che avrebbero potuto indurla a deporre il falso.
Per contro, un interesse a mentire esiste per AP 1 ritenuto come l’affermare di avere chiesto alla donna di seguirlo è essenziale per la sua tesi difensiva.
Viene, qui, pertanto accertato che, durante tutta l’aggressione, AP 1 non ha parlato.
Non ha da essere spiegato il motivo per cui tale suo silenzio smentisce la sua versione secondo cui egli voleva soltanto rapire la donna.
Del resto, a smentire la tesi secondo cui AP 1 voleva solo spaventare la donna per costringerla a seguirlo concorre anche il fatto che, durante tutta l’aggressione, egli l’ha mantenuta immobile contro il bollitore.
Lo ha detto la vittima:
“ Ebbene, questa persona non appena ho sentito la sua presenza - ribadisco, senza vederla in faccia e senza che abbia parlato - mi ha afferrato con le mani al collo, senza stringere. Io mi sono quindi raddrizzata e ho urlato. In quell’istante ho capito che era AP 1. L’ho capito perché quel giorno mi aveva scritto che stava arrivando da me e poi perché ho proprio sentito che erano le sue mani.
Dopo che mi sono raddrizzata ho urlato e ho subito sentito come se avessi la pressione di un filo (…) al collo. Ho reagito mettendo la mia mano sinistra come a voler togliere questo filo e, in quell’istante, ho sentito un bruciore al mignolo della mano sinistra, quello che è poi risultato tagliato. Immediatamente dopo ho sentito anche un bruciore al collo e ho cominciato a veder uscire del sangue. Sono quindi andata in panico ma lui mi teneva schiacciata contro il bollitore”
(AI 33 pag. 14 e 15).
Ma non solo. La dichiarazione resa al riguardo da ACPR 1 è, infatti, confermata da quella dell’operaio intervenuto in suo soccorso che ha dichiarato di avere visto che AP 1 teneva ferma la donna contro il bollitore:
“ non appena ho gettato uno sguardo all’interno della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non avevo mai visto nella mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR 1 si trovava davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva contro il bollitore medesimo” (AI 48 pag. 2 verso il mezzo).
Non occorrono molte parole per dimostrare che chi vuole portare via con sé qualcuno non lo immobilizza contro con oggetto ma cerca di trascinarlo via.
30.2. AP 1 - pur se con esitazioni e tentennamenti ritenuto come, in alcuni momenti, probabilmente perché conscio delle conseguenze, ha negato di avere esercitato pressione (AI 129 pag. 10 in alto e pag. 12 verso il mezzo) - ha ammesso di aver premuto con forza la lama (affilatissima) del coltello sul collo della donna:
“
io facevo pressione con il coltello”
(AI 111 verbale PS AP 1 23
dicembre 2010 pag. 6)
“ io facevo pressione con la lama sul suo collo, verso di me…”
(AI 111 verbale PS AP 1 23 dicembre 2010 pag. 15)
“ ammetto comunque che io ho sempre tenuto la lama del coltello premuta sulla gola di ACPR 1, sia quando lei si è mossa, sia quando sono stato afferrato dall’operaio” (AI 203 pag. 3).
Va, qui, precisato, a scanso di equivoci, che R. è intervenuto afferrando AP 1 dopo avere visto che la donna perdeva sangue, cioè dopo che, già, il collo era stato ferito:
“ sta di fatto che non appena ho gettato uno sguardo all’interno della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non avevo mai visto nella mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR 1 si trovava davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva contro il bollitore medesimo. (…) Pensavo che stessero scherzando all’inizio. (…) Quando però (…) io ho visto che aveva del sangue all’altezza della gola. In quell’istante ho capito che non stavano scherzando e che ACPR 1 era quindi in pericolo. Io istintivamente mi sono lanciato contro l’uomo per liberare ACPR 1” (AI 48 pag. 2).
30.3. AP 1 ha negato anche di avere mosso il coltello mentre lo teneva premuto sul collo, sostenendo che la vittima è rimasta ferita a causa del suo tentativo istintivo di liberarsi.
La tesi dell’imputato (fatta propria dai primi giudici) è smentita dalle risultanze istruttorie.
30.3.1. Dapprima, essa è smentita dalla deposizione - ignorata su questo punto dalla prima Corte - del teste R., l'operaio presente quella sera nella mensa attigua alla cucina intervenuto in soccorso di ACPR 1. Questi ha, infatti, dichiarato che, guardando all'interno della cucina, ha visto la donna davanti al bollitore con alle spalle un uomo che la teneva contro il bollitore medesimo.
Secondo il teste, l’uomo “aveva le sue braccia sulle spalle di ACPR 1 con le mani davanti al collo di lei” e “con la mano destra l'uomo faceva dei piccoli movimenti” (AI 48 pag. 2 verso il mezzo).
Ritenuto che, per ammissione di AP 1, quella era la mano con la quale impugnava il coltello (AI 129 pag. 12 verso il basso), forza è concludere che l’appellante - contrariamente alle sue dichiarazioni - ha mosso l’arma.
Ma c’è di più.
30.3.2. La dinamica sostenuta dall'imputato - e avallata dai primi giudici - è smentita anche dagli accertamenti del medico legale Dr. O., secondo cui le lesioni al collo sono state prodotte da “almeno due azioni distinte” - e meglio, una “provocata da uno scorrimento della lama dal basso verso l'alto leggermente da sinistra a destra” e ”l'altra da sinistra verso destra leggermente verso il basso” (AI 190 pag. 7; cfr. anche AI 229 pag. 3) - che, vista la profondità delle ferite causate, non possono che essere volontarie (AI 229 pag. 3).
Al riguardo, il medico legale ha, pure, dichiarato quanto segue:
“ la ferita al collo è certamente il frutto di più azioni condotte con modalità chiaramente idonee a determinare lesioni estremamente profonde” (AI 190 pag. 8).
“ ribadiamo che trattasi di almeno due azioni distinte che hanno provocato ferite ad andamento chiaramente differente l’una dall’altra” (AI 190 pag. 10).
ed ha precisato che:
“ La dinamica descritta dall’aggressore non è compatibile con le ferite prodotte. La lesione è stata il frutto dello scorrimento in almeno due momenti distinti della lama sul collo. Scorrimento che ha certamente necessitato in entrambi i casi un movimento relativo tra lama e collo di numerosi centimetri. Per queste ragioni la ricostruzione di un evento accidentale determinato da un inconsulto movimento della vittima appare del tutto insufficiente a produrre lesioni come quelle osservate. Appare del tutto evidente che l’unica spiegazione possibile comprenda una chiara volontà lesiva dell’autore” (AI 190 pag. 9 e 10).
La conclusione della prima Corte secondo cui il medico legale avrebbe, in un secondo tempo, ammesso la compatibilità delle ferite con la versione data da AP 1 è frutto di una lettura soltanto parziale delle argomentazioni peritali e, quindi, è come tale arbitraria.
Infatti, rispondendo alla domanda volta a sapere se la dinamica descritta dall’imputato è compatibile con le ferite subite al collo dalla vittima, il perito ha, in realtà, affermato che tale compatibilità può essere sostenuta unicamente a livello teorico ritenuto che una ferita da taglio si produce quando è il coltello a scorrere sia quando a scorrere è, invece, il distretto corporeo interessato ed ha ribadito, invece, che, nel caso concreto, la profondità delle ferite riportate dalla donna è prova che “l’autore ha esercitato un’azione volontaria”:
“ io posso oggi con sicurezza sostenere che la lesione al collo è stata procurata tramite almeno due azioni distinte. Lo posso dire con sicurezza perché le caratteristiche della lesività e l’angolatura degli estremi della soluzione di continuo della cute sono incompatibili con un’azione continua operata con una lama di coltello.
Per quanto riguarda la compatibilità della dinamica descritta dall’imputato rispetto alle lesioni riscontrate su ACPR 1 osservo che la stessa (la compatibilità) può essere sostenuta con la seguente considerazione: sotto il profilo medico-legale una ferita da taglio si opera allorquando un distretto corporeo scorra reciprocamente con il filo di una lama. Il prodotto di questa azione è identico sia che a muoversi sia la lama sia il distretto corporeo. Si tratta di un movimento relativo.
Aggiungo nondimeno, pur non essendo un quesito a me demandato, che sotto il profilo muscolare e/o meccanico, se un individuo mantiene un coltello impugnato nonché la relativa lama premuta contro un distretto corporeo, provocando le lesioni oggettivamente riscontrate al collo di ACPR 1, significa che l'attore opera un'azione muscolare volontaria” (AI 229 pag. 3 verso il basso).
Inoltre, il perito medico legale sconfessa la versione di AP 1 anche laddove afferma che:
“ non è plausibile che l'autore, indipendentemente dalla costituzione di ACPR 1, non si sia accorto di aver provocato la lesione al collo, in quanto la stessa (lesione) ha una soluzione di continuo di diversi centimetri di lunghezza e di diversi centimetri di profondità”
e che
“ se dopo un istante da un eventuale movimento della vittima, l'autore abbandonasse la presa del collo e/o rilasciasse la pressione muscolare, si potrebbe cagionare una lesione della cute molto meno profonda e molto meno lunga di ciascuna di quelle osservate.”
e, infine:
“ rispondo, facendo riferimento alla (temporalmente) seconda parte della lesione al collo, che la presenza di una terza persona che afferra l’autore da tergo non modifica le considerazioni fisiologiche e meccaniche relative alla mano armata di coltello, a meno che la mano della terza persona vada a sovrapporsi a quella dell’aggressore e che il braccio (del terzo) non costringa quello dell’aggressore contro il bersaglio” (AI 229 pag. 3 in basso e pag. 4 in alto).
30.3.3. L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è, infine, dimostrata con estrema chiarezza dalle foto in atti (allegato 8 RPG e allegato all’AI 120) che ritraggono due tagli con direzioni fra loro completamente diverse tanto da formare un angolo acuto.
Anche per un profano è evidente che si tratta di ferite che non possono essere state provocate dal tentativo della vittima di sfuggire alla presa.
30.3.4. Quanto alla ferita da taglio al torace con frattura costale (procurate entrambe dalla penetrazione del coltello), AP 1 sostiene di non essersi neppure accorto di aver inferto una coltellata al torace di ACPR 1. In corso d'inchiesta, egli ha ipotizzato che tale ferita possa essere stata prodotta nella fase in cui lottava con l'operaio T. tentando di liberarsi. E', a suo dire, possibile che mentre T. lo tirava via, lui (AP 1) “abbia inavvertitamente toccato ACPR 1 con la lama del coltello sul torace” (AI 233 pag. 13 verso l'alto).
a. Al riguardo, subito dopo i fatti, ACPR 1 ha detto quanto segue:
“ ...io ho urlato, sì, ho urlato e a quel punto la persona mi ha ferita alla schiena. Ricordo che dal mio collo, a quel punto, saliva il sangue… questo mi ricordo”
(verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010, pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto).
In seguito, la donna ha detto:
“ dopo essere stata ferita al mignolo della mano sinistra e alla gola, ho sentito anche un dolore forse 20 cm sotto l’ascella sul costato a destra” (AI 33 pag. 15).
T. non ha visto l'imputato colpire ACPR 1 al torace:
“ ACPR 1 si trovava davanti al bollitore ed aveva alle spalle l’uomo che la teneva contro il bollitore medesimo. L’uomo aveva le sue braccia sulle spalle di ACPR 1 (...). Io istintivamente mi sono lanciato contro l’uomo per liberare ACPR 1. In particolare, ho infilato le mie braccia sotto le ascelle dell’uomo, unendo poi le mie mani dietro la sua nuca. Quest’uomo aveva una forza bestiale e mi ha trascinato per la cucina in direzione della porta d’uscita d’emergenza. Aggiungo che non appena ho liberato ACPR 1 le ho gridato “vai via, vai via” (…)
ADR che quando io ho infilato le mie braccia sotto le ascelle dell’uomo per liberare ACPR 1 sono sicuro che lui aveva ancora le mani al collo di lei. Sennò non sarei riuscito a infilargli le braccia sotto le ascelle per poi riunirle dietro alla sua nuca. Correggo pertanto quanto è stato verbalizzato in polizia il 13.06.2010: io non ho visto l’uomo spostare le mani all’altezza della cintura di ACPR 1”
(AI 48 pag. 2 verso il basso).
La deposizione di T. - secondo cui egli ha liberato la donna infilando le sue braccia sotto le ascelle dell'imputato, unendo poi le sue (di T.) mani dietro la nuca dell'aggressore e strappandolo all’indietro - è confermata da quella di C.B. che, accorsa sulla porta della cucina perché allarmata dalle urla di ACPR 1, ha visto “che un uomo (che successivamente al 12.06.2010 ho saputo essere un operaio che ancora oggi lavora a __________) ne aveva afferrato un altro da tergo infilandogli le braccia da sotto le ascelle” (AI 145 pag. 4).
b. Questa Corte ha provveduto, in camera di consiglio, ad una ricostruzione del fatto mimandolo secondo la descrizione data dal teste, convincendosi che la posizione assunta dalle braccia dell'imputato a seguito dell’intervento di T. - che, oltretutto, strappava all’indietro l’imputato per liberare la donna - ha reso impossibile, in quella fase, una penetrazione del corpo di ACPR 1 con il coltello.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dall'imputato - e avallato erroneamente dai primi giudici - la ferita al torace non può essere stata inferta nella fase dell'intervento liberatorio di T..
Ma anche qui c’è di più.
c. Diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, anche le considerazioni del perito medico legale escludono la dinamica casuale addotta dall'imputato:
“ La lesione osservata al costato della vittima non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione dell’imputato. (..) D’altra parte, l’ipotesi di un colpo brandito volontariamente è perfettamente coerente con la regione attinta e le lesioni prodottesi. In ogni caso, chi impugnasse il coltello non potrebbe non accorgersi dell’evento”
(AI 190 pag. 13; cfr., anche, AI 229 pag. 6).
Il perito ha anche precisato che l’intervenuta frattura costale prova che “la forza con cui il colpo fu portato (in rapporto anche con la tipologia dell'arma) fu di intensità consistente” (AI 190 pag. 12) ciò che esclude, già di per sé, la tesi difensiva di un colpo inferto accidentalmente, mentre l’autore veniva allontanato dalla vittima.
Per dirla con parole povere, basta l’accertamento della forza con cui il colpo è stato inferto a rendere arbitraria la tesi dei primi giudici secondo cui la coltellata al torace fu un gesto involontario.
Non bisogna, infatti, dimenticare che quella pugnalata è stata tanto forte da causare la frattura della vertebra. Non c’è chi non veda che un tale colpo non può essere stato inferto inavvertitamente mentre T. strappava via l’imputato dalla vittima.
d. Questa Corte ha anche formulato due ipotesi sul momento in cui, cronologicamente, potrebbero essere state provocate le lesioni al collo, al torace e alla costola.
Secondo la prima ipotesi, vi sarebbe stato un primo taglio al collo, poi la ferita al torace e, per finire, un secondo taglio al collo (così come sembra indicare la vittima).
Nella seconda ipotesi, prima ci sarebbe stata la coltellata al torace e poi i tagli al collo. Entrambe le ipotesi sono compatibili con quanto ha visto l'operaio T. quando è entrato nel locale cucina, e meglio, la posizione delle mani di AP 1 davanti al collo della vittima e i piccoli movimenti della mano destra.
Non vi sono, tuttavia, sufficienti elementi per dire con certezza se sia valida la prima o la seconda ipotesi.
Comunque sia - in assenza di altre ipotesi plausibili - si può ritenere che, sia nella prima che nella seconda ipotesi, gli accertamenti del perito medico legale letti insieme alle altre risultanze evidenziano in modo inconfutabile la volontarietà dei gesti compiuti da AP 1.
31. Nell'accertamento dei fatti va, per finire, anche evidenziato che R., padre della vittima, ha fatto pervenire agli inquirenti una dichiarazione da cui risulta che - poche ore dopo i fatti - egli è stato più volte contattato telefonicamente da AP 1 che, a più riprese, gli ha ripetuto il seguente messaggio:
“ mi conosci, sai chi sono. Devi sapere che ho ucciso la tua figlia, l’hanno portata all’ospedale con l’ambulanza e io la guardo. Se non muore vado da lei all’ospedale e l’uccido. So nascondermi e la polizia non mi catturerà. Dopo che finisco con la tua figlia, vengo e uccido anche voi” (AI 217, dichiarazione 16.02.2011 di R.).
E’ certo che AP 1 fece quella telefonata in __________ poco dopo i fatti. La cosa è confermata dalle deposizioni della sorella e del cognato di ACPR 1 ed è ammessa anche da AP 1 (AI 129 pag. 20: “è vero che ho telefonato ai genitori di ACPR 1 in __________ quando sono fuggito da __________”; cfr., pure, verbale dibattimento d’appello pag. 3 dove AP 1 ha confermato di avere, quella sera, non appena giunto in stazione a __________, telefonato ai genitori di ACPR 1 in __________).
Su quanto AP 1 disse al padre della vittima, le dichiarazioni di quest’ultimo sono confermate, pur se indirettamente, da quelle della sorella della vittima che ha dichiarato quanto segue:
“ La notte dei fatti ho ricevuto una chiamata da una delle mie zie che vive a __________. Lei mi ha detto che i miei genitori avevano saputo che AP 1 aveva accoltellato ACPR 1. Mi ha detto che erano preoccupati ma non riuscivano a contattarmi in quanto non trovavano il mio numero di telefono. Fu così che telefonai a mia mamma per tranquillizzarli. Devo dire che prima di questa telefonata avevo pensato di non dire loro nulla per non farli preoccupare.
I miei genitori mi hanno detto che AP 1 gli ha telefonato poco prima dicendogli che lui non poteva vivere senza di lei e che lui era geloso perché diceva che mia sorella ACPR 1 era una puttana. Gli ha inoltre detto che ormai la cosa era a posto perché gli aveva tagliato la gola. Ha detto però che ACPR 1 non era morta e che l’ambulanza l’aveva accompagnata all’ospedale. Lui ha pure detto ai miei genitori che lui sarebbe andato in ospedale a ammazzarla per finire il lavoro. Sempre nella medesima conversazione telefonica, gli ha detto che dopo sarebbe sparito per 20 anni”
(AI 111 verbale PS di R.M. del 16.06.2010, pag. 2; cfr. AI 150 pag. 5 in cui M., marito della sorella, conferma le telefonate).
Se è vero che la sorella della vittima riporta le parole del padre, è anche vero che, non avendo ella alcun motivo di mentire su quanto il padre le riferì, il fatto che la sua dichiarazione sia del tutto concordante con lo scritto del genitore ne conforta la veridicità ritenuto come, d’altra parte, non si vedano motivi per cui quest’ultimo abbia raccontato alla figlia cose non dette da AP 1.
Dal canto suo, AP 1 sostiene che il padre della vittima ha travisato le sue parole:
“ io ho solo detto a suo papà che avevo tagliato la gola a ACPR 1 ma non sapevo come stava (…) non è quindi vero che gli ho detto al telefono che sarei andato all’ospedale a finire il lavoro. Non ho nemmeno detto che sarei sparito per 20 anni” (AI 129 pag. 20).
Al dibattimento d’appello, AP 1 ha aggiunto di avere detto, non che avrebbe finito la donna, ma che si sarebbe ucciso:
“ non ho detto che avrei finito ACPR 1 ma ho detto che l’avrei fatta finita io, cioè che mi sarei ucciso” (verbale dibattimento d’appello pag. 3).
Pur non essendo determinante sapere se AP 1 manifestò davvero al padre della vittima l’intenzione di “finire il lavoro” - anche alla luce delle numerose bugie dette da AP 1, del fatto che quanto riferito dal padre della vittima sia del tutto coerente con il comportamento tenuto da AP 1 in questa vicenda e, infine, dell’evidente tentativo di sostenere la tesi dell’equivoco del padre fatto al dibattimento d’appello con l’aggiunta di cui s’è detto - questa Corte crede che AP 1 disse al padre della sua vittima quanto questi ha riferito sin dall’inizio all’altra figlia.
Si osserva che, comunque, la circostanza non sarebbe meno inquietante anche se si dovesse ritenere - come sostiene AP 1 - che in quella telefonata lui disse soltanto di “avere tagliato la gola a ACPR 1”. Rimarrebbe sempre che l’appellante ha telefonato nel cuore della notte a due persone anziane, lontane migliaia di chilometri dal __________, dicendo loro che aveva appena tagliato la gola alla figlia.
32. Sempre in questo contesto, va rilevato che, circa 10-15 giorni dopo l’aggressione (AI 33 pag. 16), dal carcere AP 1 ha inviato a ACPR 1 una lettera in cui, oltre a ribadire il suo amore per la donna, ha scritto quanto segue:
“ Comunque, 10-15 anni sarai libera, ma comunque torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la denuncia. Dì che ho voluto spaventarti e tu hai girato la testa e un operaio mi ha spinto e ti ho toccato col coltello. Io dico che è meglio per te e per M.
Ho troppe prove e fotocopie che posso chiudere
tutta la Beretta e non vorrei: (…) ma al bisogno devo farlo. Allora parla con M.
e ritira la denuncia. Comunque non faccio la prigione in __________ che do una
cosa e vado in __________, ma dopo sarà peggio per te (…) Tu fai come credi
adesso, dichiari quello che vuoi e io quello che voglio. Ma ti dico ancora per
una volta: pensa a M. L’avvocato dice che dipende tutto da te, se no lui tira
fuori il dossier e chiude tutta la ditta”
(lettera indirizzata a “Ma.”,
allegata a AI 33).
33. Poco dopo, verosimilmente nel mese d’agosto successivo, AP 1 ha scritto nuovamente alla donna dal carcere. Anche in questa nuova lettera, fra le espressioni d’amore ve ne sono altre, decisamente inquietanti perché rivelatrici di un intento che poco ha a che fare con l’amore:
“ penso sempre di uccidermi, ma credo che sconterò tutta la pena e che moriremo entrambi” (allegato B all’AI 72).
Al riguardo, vale la pena annotare la reazione dell’interprete che ha tradotto la lettera:
“ confesso che quando ho letto queste parole mi sono un po’ spaventato in quanto da una parte scrive di essere innamorato e dall’altra spera che lei possa pagare per le sofferenze che l’ha costretto a subire” (AI 72 pag. 2).
34. In questo contesto non è fuori luogo ricordare che la sorella della vittima ha dichiarato quanto segue:
“ AD dell’avv. RAAP 1 rispondo che recentemente i miei genitori e anche mia zia __________ al telefono mi hanno detto che una loro conoscente (di cui io non conosco le generalità) avrebbe loro riferito di aver ricevuto una telefonata anonima durante la quale l’interlocutore avrebbe detto che AP 1, se ACPR 1 non avesse ritirato la denuncia, avrebbe fatto bruciare la casa dei miei genitori e avrebbe fatto ammazzare mia zia da un suo ex compagno di prigione in __________ ” (AI 149 pag. 7).
La circostanza non è stata ulteriormente indagata. Essa appare, comunque, verosimile ritenuto come una simile minaccia risulta del tutto coerente con il modo di pensare dell’accusato (si ricordi che nella prima lettera di cui s’è detto sopra, per ottenere il ritiro della denuncia, egli ha minacciato non solo l’ex-compagna ma anche il cognato di lei).
35. Va, infine, ricordato che, nel dibattimento d’appello, è emerso che AP 1 - scoperto il nuovo numero di telefono della ex compagna - l’ha chiamata dal carcere con il pretesto di augurarle buon compleanno. La chiamata ha gettato nel terrore la donna (che, peraltro, ha deciso di non comparire al dibattimento d’appello per paura di AP 1).
Non pago di questa chiamata e dei suoi evidenti effetti, AP 1 - che, lo si noti, non ha mai chiesto scusa per quanto fatto (cfr. verbale dibattimento d’appello pag. 3 in fondo) - ha spedito alla donna un biglietto in cui si legge “ACPR 1 un semplice gesto ma un eterno ricordo. Tanti auguri” (cfr. traduzione prodotta al dibattimento d’appello dal procuratore pubblico).
Il significato reale di questa frase è evidente.
Tanto più se si considera che è stata scritta da un uomo che ha fatto quel che fatto, che non ha mai pensato di scusarsi e che era ben cosciente che la donna cui scriveva e telefonava aveva paura di lui:
“ sapevo che ACPR 1 aveva paura di me e non voleva più che la contattassi. Ciò nonostante ho voluto farmi vivo con lei per farle una sorpresa” (verbale dibattimento d’appello pag. 4)
36. Dai fatti accertati da questa Corte emerge, senza ombra di dubbio, che l'imputato ha ferito la donna con l'intenzione di ucciderla.
L’intenzione
di fare del male traspare, in filigrana, da quasi tutti i gesti compiuti
dall’imputato dopo la fine della sua relazione, in particolare dalle minacce
fatte a ACPR 1 da inizio maggio in poi (minacce di cui hanno riferito la donna
e i familiari di lei) e dagli episodi del 10 e dell’11 maggio.
La finalità di fare del male acquista forma sempre più definita con il passare
dei giorni per diventare vera e propria intenzione di uccidere nelle esplicite
minacce di morte formulate nelle telefonate al fratello della donna e nei
messaggi sms inviati all'ex compagna almeno (non si ha il testo di tutti gli
sms inviati) dal 25 maggio 2010 (per tutti: “ammazzo te e dopo io”
inviato il 25.05.2010 ore 04.58.46) e ancora nei giorni precedenti al fatto e
di cui si ha traccia poiché salvati dalla destinataria.
Il proposito di togliere la vita alla donna assume valenza risoluta soprattutto nelle ultime cinque ore prima dell’aggressione così come emerge in modo chiarissimo da almeno due elementi. Dapprima, dal fatto che, partendo da casa “arrabbiato di più” (del solito) per l’ennesima richiesta della donna di lasciarla in pace, AP 1 si è armato di un coltellino affilatissimo, cioè di un’arma del tutto atta ad uccidere così come indicato dal medico legale e così come i fatti hanno dimostrato ritenuto che soltanto per un caso fortunato non siamo, qui, ora a discutere di un reato consumato.
E, poi, dai messaggi spediti quel fine pomeriggio alla donna (per tutti: “… scomparirai come E., vedrai come ci si sente ad essere presi in giro, alla fine riderò io” 12.06.2010 ore 17.51.14; “Non vedo l'ora di giocare con il tuo sangue” 12.06.2010 ore 20.22.29) in cui è registrato a chiare lettere il disegno omicida. Pretendere, in questo contesto, che si sia trattato di esternazioni dimostrative, non indicative di una reale intenzione significa sostenere la tesi più inverosimile. Non è soltanto la chiarezza delle minacce a renderle reali. Non è soltanto la loro ripetizione su un tempo relativamente lungo. Non è soltanto il loro inserimento in un contesto fatto di violenza non solo verbale. E’ anche il fatto che ad esse è seguito a due riprese, appunto, il passaggio all’atto che dà loro il pesante spessore della realtà.
L'intenzione di uccidere - che trova la sua origine nell’incapacità dell’uomo di accettare il rifiuto della donna di tornare con lui e in un’ingiustificata gelosia, nonché in un egoismo esasperato - si concretizza, poi, ed è provata al di là di ogni dubbio dalle modalità con cui AP 1 ha agito.
Infatti, soltanto chi ha intenzione di uccidere, dopo avere immobilizzato la propria vittima, fa scorrere sul suo collo in due direzioni diverse una lama affilatissima cui ha impresso una pressione sufficiente a causare una lesione che, solo per un caso estremamente fortunato, non ha causato la morte della vittima.
Soltanto chi ha intenzione di uccidere mantiene premuta la lama - affilatissima - del coltello sulla gola della vittima anche quando un soccorritore interviene e cerca di allontanarlo dalla vittima.
Soltanto chi ha intenzione di uccidere colpisce il costato di una persona con un colpo di coltello inferto con violenza sufficiente a causare la rottura di una vertebra.
Infine, soltanto chi ha intenzione di uccidere colpisce la propria vittima ripetutamente e in due punti diversi ma caratterizzati entrambi dalla presenza di organi vitali con violenza tale da causare lesioni tutte potenzialmente letali. E’, qui, appena il caso di sottolineare che AP 1 non si è “limitato” (si fa per dire) a tagliare il collo della sua vittima. Egli, alle due ferite impressionanti al collo, ha aggiunto un colpo inferto con forza altrettanto impressionante al costato, cioè ad un’altra zona, pure notoriamente sede di organi vitali (oppure, nell’altra ipotesi che qui entra in linea di conto, a questo colpo ha aggiunto quelli al collo). Tale successione di colpi nelle due zone indicate non può che essere vista come la manifestazione concreta non solo della volontà di uccidere ma anche di determinazione nel perseguire il proprio scopo.
A titolo puramente abbondanziale, si rileva ancora che l’intenzione di uccidere - o meglio, l’inverosimiglianza della versione dell’imputato - è confermata anche dal contenuto della lettera inviata dal carcere e con cui AP 1 ha tentato, con le minacce, di convincere la vittima a mentire a suo favore affermando, appunto, che le ferite erano il frutto di una fatalità e non di una sua volontà. Di particolare significato, in tal senso, le seguenti frasi di AP 1:
“ … comunque torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la denuncia. Dì che ho voluto spaventarti e tu hai girato la testa e un operaio mi ha spinto e ti ho toccato col coltello. Io dico che è meglio per te e per M.”
(AI 62, lettera indirizzata a “Ma.”).
Così come i precedenti sms, questa lettera, correttamente letta, è conferma inequivocabile del fatto che AP 1 ha agito per uccidere e che il suo tentativo di eliminare l’ex compagna è andato a vuoto soltanto grazie all’intervento dell’operaio che è corso in soccorso della donna.
Infatti, minacciando la donna (“è meglio per te e per M.” perché “comunque torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia”) affinché dicesse che lui voleva solo spaventarla e che le ferite erano dovute a lei che aveva girato la testa e all’intervento dell’operaio, AP 1 dimostra che le cose non sono andate così.
Fossero andate così, sarebbe bastata un’esortazione a dire la verità.
Non sarebbe stata necessaria né la minaccia né il suggerimento di che cosa dire.
37. Nella misura in cui mira al riconoscimento del dolo diretto di AP 1 nel tentativo di uccidere ACPR 1, l'appello del procuratore pubblico merita, dunque, di essere accolto.
38. Secondo il procuratore pubblico ricorrono gli estremi per imputare a AP 1 il tentato assassinio.
38.1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).
L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n. 3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF 127 IV 10 consid. 1a, DTF 115 IV 8 consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del 17 maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna 2003, pag. 27 n. 19).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 1b, DTF 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006], consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; DTF 77 IV 64; DTF 70 IV 8).
Il TF ha ancora avuto modo di stabilire che l’autore che uccide la moglie o la compagna perché non accetta di essere abbandonato agisce per un movente particolarmente odioso e futile (STF 24.01.2012 inc. 6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.08.2006 inc. 6P.46/2006 e inc. 6S.94/2006 consid. 9.3; STF 16.02.2006 inc. 6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc. 6S.21/2003 consid. 2.2; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (v. anche Corboz, op. cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 10.01.2002, inc. 6S.400/2001, consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth, Strafrecht, BT I., § 1 n. 20 pag. 28).
Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; DTF 117 IV 369 consid. 17; STF 01.02.2001, inc. 6P.252/2006, consid. 9.1; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 6 ad art. 112).
La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.
Come detto, quanto distingue l'assassinio (art. 112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001, inc. 6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006, inc. 6S.435/2005 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).
Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad art. 112 CP con numerosi riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB I, edizione 2007, n. 7 segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).
Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF 106 IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV 10; DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005 [6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004], consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid. 5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit., n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed, Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP).
La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).
In questo senso, è ammissibile l’errore sui fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato per altre persone.
Non è, per contro, ammissibile un errore sui fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di interesse, poco importa che l’autore, in presenza di un movente particolarmente odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del 20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.).
Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., n. 25, ad art. 112).
38.2. Come visto sopra, è accertato che AP 1 ha deciso di uccidere l’ex compagna perché incapace di accettare il rifiuto della donna di tornare con lui dopo che la loro convivenza aveva preso fine a causa della sua decisione - non condivisa da lei - di lasciare il lavoro in __________ e tornare in __________. Il movente è quindi da individuare, più che nell’amore per la compagna, in un sentimento di estremo egoismo che ha trasformato la ACPR 1 in un oggetto da possedere o da distruggere (cosiddetta reificazione della vittima).
Egli ha, dunque, palesemente agito per un motivo che - così come più volte indicato dal TF in casi analoghi (STF 24.1.2012 inc. 6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.8.2006 inc. 6P.46/2006 e 6S.94/2006 consid. 9.3; STF 16.2.2006 inc. 6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.3.2003 inc. 6S.21/2003 consid. 2.2 cit. anche da Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n.10 e 11 ad art. 112 ) - è talmente futile ed egoistico da risultare odioso al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art 112 CP (cfr. anche DTF 127 IV 20 in cui il TF ha stabilito che commette assassinio il padre che uccide la figlia perché questa non si piega alla sua volontà).
Al riguardo, occorre evidenziare che la vittima nulla aveva fatto per oggettivamente giustificare la rabbia e la reazione violenta dell’uomo. Il loro rapporto si era concluso dopo che la donna aveva rifiutato di seguirlo in __________ e tale fine era stata sancita in una discussione che si era conclusa in modo pacifico tant’è che fu la stessa donna ad accompagnare l’uomo in __________ .
Infine, è opportuno aggiungere, per sgombrare il campo da equivoci, che gli atti smentiscono la tesi secondo cui la rottura fosse da addebitare ad un’altra relazione della donna. Altrettanto sconfessata dagli atti è l’ipotesi di comportamenti irriguardosi o offensivi della donna che avrebbero potuto provocare particolari sofferenze all’ex compagno. Al contrario. Risulta dagli atti, da un lato, che la donna ha cercato di convincere l’uomo a non lasciare il lavoro e a rimanere in __________ e, dall’altro, che ella tenne un comportamento più che dignitoso e, infine, che ella dimostrò grande equilibrio, grande tolleranza e pacatezza nonché una non comune capacità di comprensione visto che, nonostante la paura che provava, non reagì in modo scomposto né alle sottrazioni dell’automobile e, poi, dei gioielli e dei documenti, né agli episodi di violenza del 10 e 11 maggio 2010, né alle pesanti minacce ricevute.
Se ne deduce che la decisione di uccidere è maturata in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima ritenuto come la degenerazione del comportamento di AP 1 e degli eventi sia attribuibile unicamente all’uomo e alla sua incapacità di accettare il rifiuto della ex compagna di riprendere la convivenza (STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc. 6S.21/2003 consid. 2.2).
La particolare perversione indiziata dal movente odioso è, poi, confermata sia dal modo in cui egli ha agito sia dal comportamento precedente sia, infine, da quello tenuto successivamente ai fatti.
Dapprima, il modo d’agire - e meglio, l’avere, in un brevissimo, tempo, ripetutamente colpito la vittima in due parti del corpo tutte sedi di organi vitali - dimostra una tale determinazione nel perseguire l'intento omicida da evidenziare particolare perversione (cfr. STF 11.3.2003 inc. 6S.21/2003 in cui il TF ha ritenuto denotante freddezza affettiva e assenza totale di scrupoli a distruggere una vita umana il fatto che l’autore ha sparato alla vittima che fuggiva 7 colpi d’arma da fuoco). Parimenti indiziante di grande freddezza affettiva - e, quindi, della particolare perversione di cui all’art 112 CP - è il fatto che AP 1, dopo avere inferto le gravi ferite di cui s’è detto, ha lasciato la vittima grondante sangue e se ne è andato, senza preoccuparsi del suo stato (STF 11.3.2003 cit; cfr., anche, STF 20.10.2004 inc. 6S.357/2004 in cui il TF ha ritenuto, a conferma del carattere particolarmente odioso dell’assassino dimostrato dal movente particolarmente odioso, il fatto che l’autore ha colpito con più colpi di coltello la propria vittima per fermarsi soltanto una volta che questa cadde a terra mostrando così determinazione e grande freddezza).
AP 1 ha, poi, dimostrato particolare crudeltà telefonando, subito dopo i fatti, nel cuore della notte al padre della vittima che l’autore sapeva essere, non solo anziano e lontano, ma anche malato. Tale telefonata non aveva altro scopo se non quello di terrorizzare i familiari della vittima - che, peraltro, nulla potevano fare anche a causa della lontananza - e proseguire, così, in quel piano di farla pagare alla donna e ai suoi familiari - intenzione più volte annunciata nei suoi sms.
Queste caratteristiche - presupposto dell’art 112 CP - sono, poi, ulteriormente confermate dalla lettera con cui l’autore ha cercato, con la minaccia (“è meglio per te …..”), di costringere la vittima a deporre il falso per confermare la sua versione (lettera di cui s’è detto al consid. 32).
Esse sono, poi, ancora confermate dalle successive minacce fatte alla vittima dal carcere (consid. 33-35). Evidente e preoccupante significato minatorio va dato al biglietto - da leggersi avuto riguardo al fatto che la donna non ha dato seguito all’ingiunzione di mentire di cui s’è appena detto - e alla telefonata fatta dal carcere alla donna in occasione del suo compleanno. Come rilevato in precedenza, non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare il vero senso della frase “un semplice gesto ma un eterno ricordo”. Ritenuto come la minaccia contenuta in questo biglietto non possa non essere legata alle precedenti, lo scritto dell’appellante non può non essere visto come un’ulteriore conferma anche della persistenza di una volontà omicida e del desiderio di mantenere la vittima nel terrore che, in queste circostanze, sono conferma di una particolare perversione. Particolare perversione è, infine, dimostrata anche dal comportamento tenuto da AP 1 da inizio maggio 2010: non è necessario argomentare a lungo per dimostrare come gli sms ingiuriosi e di minaccia che AP 1 inviava alla donna che ancor oggi pretende di amare siano indicativi di una personalità primitiva, gretta, incapace di empatia e violenta e, come tali, confermino la particolare perversione che emerge già da quanto sin qui indicato. Altrettanto è per gli episodi violenti del 10 e 11 maggio 2010 in cui AP 1 ha dimostrato di non sapere adottare, quando è frustrato nei suoi desideri, altri comportamenti che non siano quelli della prevaricazione e della violenza bruta.
Non bastano - e di lunga - a disegnare un quadro diverso della personalità di AP 1 i tentativi di suicidio: si è trattato di atti meramente dimostrativi così come indicato nella perizia (AI 219 pag. 37) e evidentemente strumentali ad una strategia difensiva in cui egli cerca di proporsi a chi lo deve giudicare come il povero amante disperato. La realtà è, come ampiamente visto, ben diversa. Tanto che egli ancora non ha ritenuto nemmeno di doversi scusare per quanto fatto.
Ritenuto come l’assassinio sia dato già per quanto sin qui evidenziato, può rimanere irrisolta la questione a sapere se vi è assassinio anche per le modalità di esecuzione così come ritenuto dalla pubblica accusa.
39. Ne consegue che l'appello del procuratore pubblico deve essere accolto anche relativamente alla qualifica giuridica dei fatti del 12 giugno 2010.
40. Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di lesioni semplici qualificate, di cui al punto 2 dell'atto d'accusa 28 aprile 2011, in relazione ai fatti avvenuti a __________ in data 11 maggio 2010 e postula che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di lesioni semplici qualificate, subordinatamente di lesioni colpose.
40.1. Secondo l'art. 123 cifra 1 CP, chiunque intenzionalmente cagiona lesioni semplici ad una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se le lesioni semplici sono qualificate, in quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto pericoloso, il colpevole è perseguito d'ufficio (art. 123 cifra 2 CP). L'intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 2 consid. 5a).
Secondo l'art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (cpv. 2).
40.2. Le concordanti dichiarazioni rese riguardo all’episodio del 11 maggio 2010 disegnano una situazione in cui è evidente l’intenzione di AP 1 di - almeno - ferire ACPR 1. Null’altro può essere seriamente dedotto dalla situazione in cui AP 1, armato di coltello, cerca di colpire la ex compagna e lo fa passando con il braccio oltre il corpo del fratello di lei che si era frapposto fra i due per difendere la sorella:
“ (..) Io mi sono quindi subito messo fra lui e mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro…”
(AI 143 pag. 6; AI 33 pag. 10 e 11).
Lesione ai sensi dell’art 123 CP vi è, poi, stata.
Indipendentemente dal fatto che per essa non è stato fatto ricorso a cure mediche, la lesione causata non è, peraltro, irrilevante. Infatti, la donna, al riguardo, ha dichiarato quanto segue:
“ Mi ricordo che quella sera sono stata colpita anch’io con il coltello da AP 1, alla pancia. Non ho subito un taglio profondo; sarà stato lungo circa 2 cm” (AI 33 pag. 11).
“ ADR che la ferita che mi è stata procurata non era un graffio. Ho perso un po’ di sangue. Nei giorni seguenti si è anche formato un livido. Non sono comunque andata da un dottore. Alla pancia mi è comunque rimasto un segno” (AI 211 pag 7).
In queste circostanze, non v’è dubbio che, per quanto fatto a __________ l’11 maggio 2010, AP 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni qualificate, in quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto pericoloso.
41. Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento dell'imputato dall'accusa di furto d'uso per avere, a __________ in data 8 maggio 2010, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________ per farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e ritorno.
Nella sentenza impugnata (considerando n. 8 pag. 17) la Corte di prime cure non ha speso parola alcuna per motivare il proscioglimento dall’accusa di furto d’uso, così come prospettata al punto n. 2 dell’AA aggiuntivo (cfr. art. 82 cpv. 2 lett. d e 399 cpv. 2 CPP per obbligo di motivazione). Di per sé, su questo punto, si renderebbe necessario, in applicazione dell’art. 409 CPP, annullare questo dispositivo e rinviare i relativi atti al tribunale di prima sede per sanare la carenza. Trattandosi tuttavia di una lacuna su un elemento marginale della procedura ed essendo la stessa riparabile in questa sede, si prescinde dal procedere in tal senso.
41.1. Secondo l'art. 94 cifra 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se uno degli autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa (cpv. 2).
Per membri della comunione domestica s'intendono persone conviventi nella medesima economia domestica ai sensi dell’art. art. 110 cpv. 2 CP. Tale presupposto deve essere dato al momento della commissione dell’atto (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routère, Berna 2007, n. 51 ad art. 94 LCR). Un’eventuale separazione della vittima e dell’autore, che li porta a cessare la convivenza, intervenuta dopo i fatti è pertanto ininfluente (Niklaus Oberholzer, in Basler Kommentar, vol. 1, Basilea 2003, n. 7 ad art. 110 Abs. 3). Una parte della dottrina (Trechsel, Schwerizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 9 ad art. 110) ritiene tuttavia che qualora la comunione domestica viene interrotta immediatamente dopo la commissione del reato, i privilegi che la stessa garantisce vengono meno (SJZ 39, 1942/1943, n. 175).
41.2. L’oggetto dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto che, non proteggendo l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire se esso appartenga ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il proprietario stesso possa essere autore di furto d’uso (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 6 e n. 20 ad art. 94 LCR: ad esempio la società di leasing, oppure il datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera disposizione del dipendente).
Il comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Il termine sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato di furto di cui all’art. 139 CP, così che esso implica la rottura del possesso altrui - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - e la creazione di uno nuovo a favore dell’autore.
La dottrina e la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada sottostia al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se ha perduto le chiavi (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 94 LCR). L’avente diritto resta privo per contro del possesso del veicolo quando non sa più dove questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP.
La sottrazione si concretizza di norma con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere nel rendere quest’ultimo inaccessibile all’avente diritto.
La creazione del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla manifestazione della volontà di disporre del mezzo.
Il possesso di una delle chiavi di un’automobile è un indizio dell’esistenza di un potere di fatto di disporne (DTF 101 IV 33 consid. 2b). Per contro la sottrazione della stessa non corrisponde ancora all’acquisto del dominio sul veicolo, fintanto che l’autore non l’abbia utilizzata (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 11 ad art. 94 LCR).
E’ parimenti stato riconosciuto che il possesso ai sensi della norma in questione possa essere condiviso da più persone allo stesso tempo. In una simile situazione è ipotizzabile che la sottrazione possa essere commessa non solo da un terzo estraneo agli aventi diritto, ma addirittura da parte di un co-possessore a danno del o degli altri suoi omologhi. Determinante per stabilire se sussiste reato o meno è, in tale contesto, stabilire se ci si trova di fronte ad un co-possesso paritario, di uguale intensità per tutti coloro che vi partecipano, o ad un co-possesso subordinato.
Per stabilire se il co-possesso è subordinato o meno bisogna accertare se sussiste una chiara suddivisione gerarchica del potere sul veicolo, se ed in quale misura i possessori possono disporre del bene autonomamente e se le responsabilità per quanto lo concerne sono equamente distribuite. In maniera più generale, quindi, occorre esaminare i rapporti esistenti tra coloro che possono disporre del veicolo (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 12 ad art. 94 LCR).
Dal punto di vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore abbia agito con l’intento di fare uso del veicolo.
41.3. Come visto sopra, l’8 maggio 2010 AP 1 era tornato in __________, per il battesimo della figlia della sorella di ACPR 1. Tuttavia, dopo avere deciso di disertare la cerimonia, nonostante fosse giunto a __________ con la sua autovettura, si è impossessato temporaneamente di quella di proprietà dell’ex compagna (usando una chiave di riserva) per farsi un giro, raggiungendo __________, e comperarsi delle birre per poi tornare a __________, dove ha lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura era stata, in precedenza, parcheggiata dalla donna.
Va anzitutto precisato che il possesso da parte del prevenuto della chiave di scorta del veicolo non permette di concludere a favore dell’esistenza di un co-possesso paritario dei due sullo stesso.
In primo luogo va rilevato che AP 1 aveva una sua automobile personale, una VW Polo grigia, e che proprio con questa era giunto a __________, proveniente da __________, quell’8 maggio 2010 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 8, RPG doc. 15; vedi anche verbale PP di ACPR 1 del 1. luglio 2010, pag. 12, RPG doc. 3).
Secondariamente è pure accertato, poiché riconosciuto dallo stesso imputato, che l’Opel Meriva era di ACPR 1 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 8, RPG doc. 15).
La stessa ha poi precisato che:
“ (…) E’ invece corretto che la Opel Meriva era mia e che pagavo delle rate di leasing. Non è vero che AP 1 mi abbia aiutato a pagare le rate. Io ho sempre lavorato e ho sempre potuto pagare.
AP 1 ha potuto sì guidare la mia vettura, quando stavamo assieme, ma solo due o tre volte. Io non mi fidavo di lui perché lui aveva appena fatto la patente. Non mi ricordo se abbia guidato la Opel Meriva quando eravamo assieme a __________. Prima dell’8 maggio 2010, ma anche perché non avevo in mente la circostanza, non ho mai chiesto a AP 1 di ritornarmi la seconda chiave della vettura che era rimasta a __________” (AI 211 pag. 4).
Da quanto precede si può con tranquillità desumere che i rapporti sull’Opel Meriva, di proprietà dell’accusatore privato, non erano certamente paritari. Il dominio era, in maniera praticamente assoluta, di pieno appannaggio di ACPR 1, mentre l’accusato non poteva di certo disporre dell’auto a suo libero piacimento.
A maggior ragione questo valeva il giorno dei fatti: la donna in effetti era giunta a __________, provenendo da __________, che si trova ad oltre 30 chilometri di distanza, da sola, alla guida della sua vettura. Ella aveva tutto l’interesse di disporne in maniera esclusiva, anche perché senza di essa non sarebbe in seguito potuta tornare a casa autonomamente. Inoltre l’imputato si era recato nella località mesolcinese con la sua auto, per cui non è ipotizzabile alcun motivo che potesse giustificare, almeno in quella particolare situazione, un suo diritto di disporne (cosa che, al limite, con molta fantasia, si sarebbe potuta forse argomentare se i due fossero arrivati al battesimo a bordo di un’unica automobile).
Addirittura, si può legittimamente concludere che, nonostante la chiave di riserva si trovasse ancora nelle sue mani, AP 1 non aveva alcun co-possesso del veicolo, poiché questa situazione particolare è stata la conseguenza di una leggerezza, di una dimenticanza da parte dell’avente diritto. Non di una sua esplicita volontà. La suddivisione delle chiavi non assurge dunque, nella fattispecie, ad indizio di co-possesso dell’automezzo.
Utilizzare l’automobile per recarsi a prendere una birra senza alcuna autorizzazione e senza che ve ne fosse la necessità, visto che egli disponeva della sua VW, rappresenta un atto caratterizzabile come sottrazione ai sensi dell’art. 94 LCStr.
L’averla poi lasciata intenzionalmente in un altro luogo, diverso da quello ove era stata parcheggiata dalla proprietaria, costituisce un’indubbia aggravante, poiché segno evidente del proposito di nuocere alla donna.
Visto nel contesto di tutto quanto emerso, si tratta di un ennesimo atto di stalking. Prova ne è il fatto che anche il giorno seguente l’accusato ha aperto il veicolo per frugarvi con l’intento di trovare conferme alle sue allucinazioni da gelosia (verbale di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 9, RPG doc. 15).
Sulla scorta di tutto quanto precede, la sentenza della prima Corte va riformata anche in merito al proscioglimento dell’accusato dal reato di furto d’uso, reato per il quale egli deve essere invece condannato.
A titolo abbondanziale si osserva che, ritenuto come l’8 maggio 2010 la convivenza fra i due non fosse già più in essere (cfr. consid. precedenti), il reato è perseguibile d’ufficio.
41.4. Nella misura in cui mira al riconoscimento dell'imputazione di furto d'uso, l'appello del procuratore pubblico merita di essere accolto.
42. In conclusione, AP 1 va dunque ritenuto autore colpevole di tentato assassinio, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto, furto d'uso e infrazione alla LF sugli stranieri.
Commisurazione della pena
43. AP 1 ha censurato la commisurazione della pena detentiva chiedendone la riduzione a 6 anni.
Il procuratore pubblico ha a sua volta chiesto di ricommisurare la pena detentiva, con fissazione della stessa, in via principale, a 14 anni, nel caso del tentato assassinio e, in via subordinata, a 11 anni, nel caso del tentato omicidio intenzionale per dolo diretto.
43.1.a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
Come già l’art 63 v.CP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008 inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007 inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
c. Giusta l’art 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti. Per l’art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva non inferiore a 10 anni.
Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
Oltre che con una pena pecuniaria, chi si rende autore colpevole di furto, è punibile con una pena detentiva sino a cinque anni (art. 139 cpv. 1 CP), di furto d'uso, con una pena detentiva sino a tre anni (art. 94 cifra 1 LCStr), di ripetuta minaccia, con una pena detentiva sino a tre anni (art. 180 CP), di esercizio abusivo di attività lucrativa in __________ , con una pena detentiva sino a un anno (art. 115 cpv. 1 LStr) e di ripetuta ingiuria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere (art. 177 CP).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
43.2. Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In concreto, decisamente molto grave, dal profilo oggettivo, è il tentato assassinio. Si è trattato di un gesto di notevole intensità e determinazione, commesso da AP 1 infliggendo due pericolosissime lesioni da taglio al collo e un'ulteriore ferita al costato della donna e che ha mancato l'esito mortale solo per caso fortuito, ovvero per pochi millimetri e per l'intervento provvidenziale di un terzo, che l'ha strappato con la forza dalla vittima. Se è vero che AP 1 risponde solo di un tentato assassinio, è anche vero che egli deve ringraziare di ciò - poiché di ciò beneficia - da un lato, il caso che ha fatto sì che le ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali e, d’altra parte, T. che, intervenendo a soccorso della vittima, gli ha impedito di portare a termine il suo disegno omicida.
Sempre dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti conseguenze dell'agire di AP 1 sull'integrità fisica e psichica della vittima. Dalla documentazione prodotta dall’accusatrice privata emerge, infatti, la persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire ad opera di AP 1. Al collo vi è una vistosa cicatrice, fonte di fastidio e bruciore. La ferita al dito mignolo - conseguente alla reazione istintiva di liberarsi dal coltello messole al collo dall'imputato - ha comportato complesse sequele, un disturbo di sensibilità al mignolo stesso e dolori che dall'avambraccio vanno ad interessare la catena muscolare del sistema cervico-brachiale, come pure il braccio destro (cfr. doc. TPC 14). ACPR 1 soffre, pure, di dolori alla zona toracica in relazione alla ferita al costato. Sussistono anche disturbi di natura psicologica, essendole stata diagnosticata una “sindrome post-traumatica da stress”, con conseguenti “incubi notturni”, attacchi “d'ansia”, “crisi di panico”, “stanchezza” e paura di “rimanere sola” (cfr. doc. dib. 1: rapporto Dr. Br.; rapporto Dr. Z. e altri, Servizio psico-sociale). Pertanto, occorre considerare, quale elemento aggravante dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1, che, se morte non vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione grave dell’integrità della persona.
Pure a livello oggettivo, in relazione al reato in esame, occorre, poi, considerare che AP 1 ha adottato un modus operandi che denota spregiudicatezza e temerarietà - aggressione nella cucina di una mensa di cantiere, con andirivieni di persone - nonché brutalità laddove si consideri, da un lato, che egli ha usato un’arma bianca - che impone una notevole vicinanza con la vittima - e, dall’altro, che egli ha usato tale arma per “letteralmente” sgozzare la propria vittima (cfr. foto in atti).
In questo contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa, che AP 1 ha mostrato particolare determinazione a raggiungere il proprio scopo omicida colpendo con forza almeno tre volte la vittima in due parti del corpo, entrambi sede di organi vitali.
In relazione ai reati commessi prima del reato principale, si osserva, sempre dal profilo oggettivo, quanto segue.
Le ripetute minacce sono di gravità oggettiva molto alta sia per il loro contenuto, sia per la loro ripetitività, sia per i loro effetti ritenuto come esse abbiano costretto la vittima - ma anche terzi, in particolare il fratello di lei - a vivere in una condizione di giustificato terrore, limitandone fortemente e per più di un mese la libertà d'azione e peggiorandone sensibilmente la qualità di vita e considerato come gli effetti di tali minacce continuino a persistere nelle patologie psichiche accertate.
Estremamente gravi sono, poi, dal profilo oggettivo, le ripetute ingiurie. Al di là della palese volgarità e ripugnanza dei contenuti, esse mostrano la volontà dell'imputato, non solo di offendere la destinataria, ma anche di destabilizzarla negli affetti familiari nella misura in cui, in alcuni messaggi ingiuriosi, AP 1 riferisce di presunti suoi rapporti sessuali con la sorella.
Di gravità oggettiva medio-bassa è, invece, il reato di cui AP 1 deve rispondere per l’episodio dell’11 maggio 2010: se l’intento e il modo d’agire è deprecabile e, in sé, grave, riduce, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 la ridotta entità della lesione provocata.
Di gravità oggettiva media è invece il furto di gioielli commesso da AP 1 ai danni dell'ex compagna, sia per il valore della refurtiva, sia perché egli si è introdotto nella sua stanza, cioè nella sfera più intima della vittima, mentre il furto d'uso è di gravità da media a lieve e l'infrazione alla LF sugli stranieri è di lieve gravità.
Dal profilo soggettivo, per quanto riguarda il tentato assassinio, rilevante è il fatto che AP 1 ha agito spinto da un egoismo talmente crasso e primitivo da diventare egocentrismo puro quando ha deciso di eliminare la donna con cui aveva convissuto per anni, che lui aveva deciso di lasciare e che nulla - ma proprio nulla - gli aveva fatto di male (da un lato, non bisogna dimenticare che lei aveva tentato di convincerlo a rimanere e, d’altro lato, non va dimenticato l’atteggiamento comunque pacato tenuto dalla donna prima dei fatti e durante tutta l’inchiesta), soltanto perché questa non si piegava alla sua volontà (che, lo si noti, prevedeva che questa lasciasse il lavoro che svolgeva tornando a vivere in __________ con lui). L’intensità dell’egoismo che ha spinto il condannato ad agire raggiunge vette altissime se si lega - come deve essere - il tentato assassinio con le precedenti incursioni punitive al cantiere, le ripetute minacce e le ripetute ingiurie commesse prima dei fatti nonché le minacce formulate dal carcere dopo i fatti non solo alla donna ma anche al padre di lei, anziano, malato e lontano.
L’insieme dei gesti compiuti denota una brutalità e una cattiveria non comuni tanto che la particolare perversione di AP 1 si distingue per intensità nel panorama - già di per sé gravissimo - dell’art. 112 CP.
Ma soprattutto, va, dal profilo soggettivo, considerato, riguardo al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, l'assenza di impedimenti specifici. La perizia psichiatrica allestita in sede giudiziaria ha certo diagnosticato al prevenuto un disturbo di personalità antisociale (AI 219 pag. 48), ma il perito ha chiaramente precisato che tale disturbo non gli impediva di valutare il carattere illecito dei reati imputatigli, né inibiva la sua capacità di agire liberamente secondo la (corretta) valutazione della natura illecita dell'atto (pag. 46 e 47), per il che l'esperto ha concluso per l'assenza di una scemata imputabilità (AI 219 pag. 49).
Ora, tutto considerato, la colpa dell'imputato per il reato principale risulta essere - naturalmente riferita ai casi di assassinio - di intensità da mediamente grave a molto grave. Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, se l’assassinio si fosse consumato, adeguata alla colpa dell'autore sarebbe stata una pena variante fra i 16 e i 17 anni di detenzione (cfr., a titolo indicativo, DTF 106 IV 342; STF 31.08.2006 inc. 6.P46/2006 e 6S.94/2006; STF 16.02.2006 inc. 6S.435/2005; sentenza TPC 29.11.2006 inc. 99/06; sentenza TPC 16.09.1992 inc. 164/92).
Tenuto conto del fatto che l’assassinio non è consumato ma solo tentato, adeguata appare essere la pena di 12 anni cui va aggiunto, per gli altri reati di cui deve rispondere (ritenuto che ciò che ha pesato di più sono le ripetute e gravi minacce), un anno di detenzione.
I fattori legati all’autore (Täterkomponenten) sono pure tutti negativi. AP 1 non ha saputo trarre profitto né dalle due precedenti condanne in __________ - la prima delle quali (per aver causato la morte di una persona colpendola con un pugno) gli avrebbe dovuto insegnare che l'uso della violenza gratuita può avere conseguenze tragiche per la vita altrui - né dal carcere patito. Ciò pur dando atto che dette condanne ed espiazioni di pena sono lontane nel tempo e che, soprattutto durante la successiva permanenza in __________, AP 1 aveva saputo condurre una vita laboriosa e senza macchie dal profilo penale. Vi è poi anche un rischio di recidiva indicato dal perito medico psichiatra Dr. B.S. (AI 219 pag. 49; AI 248 pag. 3).
Dagli atti non emergono elementi attenuanti.
Non c’è l’ammissione del reato principale (circostanza attenuante ritenuta in prima sede) essendosi AP 1 limitato ad ammettere di aver posato il coltello sul collo della vittima, perorando l'accidentalità sia delle ferite al collo che di quella al costato, con ammissione strumentale solo dei presupposti del reato per dolo eventuale. Neppure si può parlare di collaborazione. AP 1 si è anzi distinto per avere assillato e vessato la propria vittima anche dal carcere, cercando di costringerla a mentire in suo favore con la minaccia. Nemmeno al dibattimento d’appello egli ha dimostrato di avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti: del resto, non va dimenticato che, ancora recentemente, egli ha rinverdito le proprie minacce con scritti e telefonate dal carcere. In queste condizioni, la frase di pentimento pronunciata alla fine del dibattimento d’appello risulta essere una semplice frase di circostanza, detta nella speranza di ottenere un po’ di benevolenza. Ne consegue che, ritenuto, peraltro, il grave rischio di recidiva attestato dal perito, dire che il condannato fatica a prendere coscienza e a dissociarsi dai reati perpetrati e che non ha imboccato la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc. 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc. 6B_585/2008 consid. 3.5) significa, purtroppo ancora oggi, a distanza di più di un anno dai fatti, usare un eufemismo.
Ritenuto,
dunque, che, ad eccezione del buon comportamento tenuto in __________ - che,
tuttavia, non ha alcun particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 seg. secondo cui
l’incensuratezza è, da questo profilo, neutra) - non vi sono circostanze
attenuanti la colpa da considerare, questa Corte infligge a AP 1 la pena
detentiva di 13 anni.
44. Il perito psichiatrico ha ritenuto “possibile che il periziando possa commettere nuovi reati”, in particolare nei confronti dell’ex compagna (AI 219 pag. 49) ed ha proposto un trattamento:
“ Ritengo che in questo caso ci sia una precisa indicazione per un trattamento specialistico consistente in una psicoterapia individuale volta alla ristrutturazione e al consolidamento della personalità emotiva del periziando, associato a misure educative tradizionali destinate a pazienti affetti da un disturbo di personalità antisociale volte a contenere i comportamenti impulsivi o aggressivi attraverso diversi mezzi (persuasione, inquadramento, repressione) in modo da privarli del loro solo modo d’espressione e mettere in questione la principale fonte di valorizzazione. (..) Non è necessaria l’introduzione di un trattamento psicofarmacologico a base antidepressiva o a base neurolettica, vista l’assenza di un episodio depressivo in corso e di un disturbo psicotico.
E’ da ritenere possibile che il trattamento indicato (…) consenta di evitare il rischio di nuovi reati (…) Tale trattamento ambulatoriale può essere organizzato presso i servizi psico-sociali presenti sul territorio del cantone __________, erogandolo già nel corso del regime carcerario” (AI 219 pag. 49 e 50).
Alla pena inflitta viene, dunque, associata una misura nel senso indicato dal perito psichiatra.
45. Viene mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di fuga già accertato nella decisione 4 maggio 2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. consid. 6 che rinvia alla precedente sentenza 22 marzo 2011 GPC, consid. 9 e 10) e confermato nella sentenza qui impugnata (cfr. consid. 33 che fa riferimento alla necessità di garantire l’esecuzione della pena).
46. Risarcimenti, confisca e dissequestri
I risarcimenti, la confisca del coltellino Victorinox (rep. 12856) e i dissequestri, decisi dai giudici di prima sede e, per altro, non oggetto di impugnativa, meritano di essere confermati anche in questa sede.
47.Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di AP 1 per l'appello principale, mentre per l'appello incidentale essi vanno posti interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP,
12, 19, 22, 30, 31, 40, 47, 48, 49, 51, 69, 110 cpv. 2, 111, 112, 123 cifra 2, 139, 177, 180 CP,
94 cifra 1 LCStr, 115 LStr
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale è respinto, mentre è accolto parzialmente l'appello incidentale.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentato assassinio, per avere, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, presso la cucina del villaggio __________, agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi, tentato di uccidere con un coltellino Victorinox l'ex compagna ACPR 1.
1.1.2. ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms.
1.1.3. ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1 tramite messaggi sms.
1.1.4. furto d'uso, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva, immatricolato in __________ , per farne uso, conducendolo sulla tratta __________ e ritorno.
1.1.5. furto, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr. 5'000.–.
1.1.6. lesioni semplici qualificate, per avere, l’11 maggio 2010, a __________, intenzionalmente cagionato con un coltello una ferita all’addome di ACPR 1 con conseguente perdita di una minima quantità di sangue.
1.1.7. infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo 10 febbraio/5 aprile 2010, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, esercitato attività lucrativa di ausiliario di pulizia alle dipendenze della società A..
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 13 (tredici) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2.2. a versare all'accusatrice privata ACPR 1:
1.2.2.1. fr. 4'000.– per il furto dei gioielli;
1.2.2.2. fr. 2'700.– a titolo di danno domestico;
1.2.2.3. fr. 1'767.– a titolo di perdita di guadagno;
1.2.2.4. fr. 30'000.– in risarcimento del torto morale;
1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.– e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.
1.3. È ordinato, quale misura ai sensi dell’art. 63 CP, il trattamento psicoterapeutico ambulatoriale, così come indicato dal perito giudiziario, da eseguirsi già durante la carcerazione.
1.4. Sono confermati la confisca di un coltellino Victorinox (rep. 12856) e il dissequestro di tutti gli altri oggetti sequestrati in favore degli aventi diritto.
1.5. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
2. Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico di AP 1. Non si accordano ripetibili.
3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono interamente posti a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.