Incarto n.
17.2011.113

Locarno

2 febbraio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Sara Lavizzari, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata l’8 ottobre 2011 da

 

 

 AP 1

         

 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 aprile 2009 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 24 aprile 2009, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di favoreggiamento per avere, il 2 maggio 2007, a __________, sottratto una persona ad atti di un procedimento penale, e meglio, per avere commesso atti di favoreggiamento in favore di P., suo conoscente da lunga data allora detenuto in carcerazione preventiva presso il Carcere giudiziario, ovvero, seguendo istruzioni telefoniche del di lui difensore avv. __________, preso in consegna, trafugandolo dal domicilio di P. in __________ ed occultandolo presso la sua abitazione di __________, un armadietto chiuso a chiave, contenente documentazione probatoria e banconote in varie valute per un controvalore di ca. 80'000.--, allo scopo di occultare mezzi di prova e denaro contante, rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti.

 

Il pretore ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, di 60 aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna, per un totale di fr. 6'000.--, oltre che alla multa di fr. 1'500.-- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

                                  B.   La sentenza è stata impugnata da AP 1 alla Corte di cassazione e revisione penale con ricorso del 1° giugno 2009, con il quale, senza contestare la condanna per favoreggiamento pronunciata nei suoi confronti, ha chiesto in nome del suo profondo e pluridecennale legame di amicizia con P., di essere mandato esente da pena in applicazione dell’art. 305 cpv. 2 CP.

Con giudizio del 13 gennaio 2010, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso, pronunciandosi in favore di un’attenuazione della pena decisa dal primo giudice, concretizzatasi nell’annullamento della multa inflitta al condannato.

La sentenza è passata, incontestata, in giudicato.

 

                                  C.   Con allegato scritto dell’8 ottobre 2011, AP 1 si è rivolto a questa Corte postulando la revisione della decisione 24 aprile 2009 della Pretura penale e, di conseguenza, la sua assoluzione dall’accusa di favoreggiamento, sostenendo che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti è inconciliabile con la sentenza del 20 maggio 2011 del Tribunale federale che ha confermato l’assoluzione dell’avv.  __________ dall’imputazione di istigazione a favoreggiamento. A mente dell’istante, il fatto che l’avv. __________sia stata dichiarata non colpevole di averlo istigato al reato di favoreggiamento, poiché la stessa non era a conoscenza del contenuto dell’armadietto del quale ha chiesto l’asportazione dal domicilio di P. e, date le circostanze, poteva legittimamente credere che vi fosse custodita documentazione personale del suo cliente che non doveva cadere nelle mani della consorte, deve comportare anche la sua assoluzione. Nemmeno lui sapeva infatti - continua l’istante - quale fosse il contenuto dell’armadietto, ma sapeva però che P. custodiva a casa un ““tesoro” che non voleva cadesse in mano alla moglie” (istanza, pag. 3). Egli si è, pure, fidato delle indicazioni dell’avvocato ed ha agito con il solo scopo di aiutare l’amico P. a difendersi dalla moglie. Non certo per ostacolare il corso della giustizia.

Al di là delle dichiarazioni da lui rese sotto pressione a verbale - continua - egli ha agito perché convinto che l’avv. __________ non gli avrebbe mai chiesto di commettere un’azione illegale: al massimo, quindi, gli si può rimproverare un comportamento negligente. Non di certo la commissione del reato di favoreggiamento per dolo o dolo eventuale.

 

                                  D.   Con osservazioni 8 novembre 2011, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’istanza di revisione, sostenendo che l’assoluzione dell’avv. __________ per carenza del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento non ha nessuna rilevanza diretta sulla sentenza di condanna di AP 1, che ha esplicitamente ammesso di essere stato consapevole che l’asportazione dell’armadietto era volta a occultare documenti o oggetti rilevanti per il procedimento penale. Ciò che realizza l’elemento costitutivo soggettivo del reato.

 

                                  E.   Con scritto di data 12 ottobre 2011 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da proporre.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   In parziale accoglimento delle richieste probatorie formulate da AP 1 con la presente istanza di revisione, è stato richiamato l’incarto 10.2008.124 della Pretura penale e le sentenze CCRP n. 17.2009.59 e STF 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010 emanate nei confronti dell’avv.  __________.

Non si è, invece, fatto luogo al richiamo dell’intero incarto concernente il procedimento penale a carico di quest’ultima non essendo esso necessario ai fini del giudizio che occupa la scrivente Corte.

 

                                   2.   Considerato che la domanda di revisione è stata inoltrata da AP 1 l’8 ottobre 2011, e dunque dopo l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP), a questo procedimento si applicano le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).

I motivi di revisione applicabili, che sono per contro determinati dal diritto applicabile al momento in cui è stata emessa la decisione di cui è chiesta la revisione, sono invece quelli previsti all’art. 299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (cfr. STF 30 maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 453 CPP n. 5).

 

                               3.a.   Giusta l’art. 299 lett. b CPP - Ti la revisione del processo ha luogo, in caso di condanna, quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata un’altra, inconciliabile con essa.

Con il termine di “sentenza” va intesa ogni decisione presa da un’autorità cantonale - giudiziaria o no - competente per pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni, Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP pag. 473).

Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385 CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n. 3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami). L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, pag. 752 n. 3503).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai medesimi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi diversi, non sono idonei, per ciò soltanto, a confortare un giudizio di inconciliabilità (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).

 

                                  b.   Il medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui commentatori è dunque possibile riferirsi per leggere il previgente, e in concreto applicabile, art. 299 lett. b del CPP–Ti.

I principali autori confermano che, per ammettere il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 9 ad art 410). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 92 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410; Mini, op. cit., n. 9 ad art. 410).

La revisione della sentenza penale deve, dunque, essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore, viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 90 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 28). In tutti questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non può esserlo quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di scrupoli, l’imputabilità (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 90 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410).

Essendo il motivo di revisione dovuto alla contraddittorietà tra due sentenze di carattere assoluto, l’accoglimento dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza nessun esame del merito da parte dell’autorità competente a decidere della revisione, che deve accertare unicamente se vi è l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 88 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 29; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410).

Se ritiene che il motivo di revisione non sia dato, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione (art. 413 cpv. 1 CPP) e la sentenza impugnata resta valida (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224). Se ritiene invece il motivo di revisione fondato, il tribunale d’appello annulla in tutto o in parte la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità da esso designata per nuovo esame e giudizio o emana esso stesso una nuova decisione, in quanto lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv. 2 CPP). Quando è possibile, questo effetto devolutivo e riformatore è preferibile in applicazione del principio della celerità e dell’efficacia della giustizia (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224).

 

                                   c.   Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una domanda di revisione lacunosa: la responsabilità per il recupero del materiale e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 412 CPP). In particolare l’istante deve comprovare il motivo di revisione invocato, allegando, ad esempio, per quanto concerne l’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, il giudizio successivo che contraddice la sentenza impugnata (Mini, op. cit., n. 4 ad art. 411 CPP; Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 270).

 

Se l’istanza di revisione non soddisfa i requisiti indicati, l’autorità competente lo rinvia al mittente cui viene assegnato un termine per rimediare alle lacune. Decorso infruttuoso tale termine, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

                                        

                                   4.   AP 1 chiede la revisione della sentenza di condanna del 24 aprile 2009 pronunciata nei suoi confronti dal giudice della Pretura penale pretendendo che essa è inconciliabile con la sentenza di assoluzione dell’avv.  __________, pronunciata posteriormente dalla CCRP e, poi, confermata dal TF.

 

                                   a.   Come esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art. 299 lett. b CPP–Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di fatti inconciliabile.

Occorre dunque, esaminare se tra l’accertamento dei fatti di cui alla sentenza pronunciata il 24 aprile 2009 nei confronti di AP 1 e quello alla base della sentenza 21 maggio 2011 del Tribunale federale riguardante  __________ vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare con evidenza l’erroneità della condanna dell’istante.

 

                                  b.   Con sentenza del 24 aprile 2009 il giudice della Pretura penale ha accertato che il 2 maggio 2007, in seguito ad una richiesta telefonica dell’avv.  __________, AP 1 si è recato presso il domicilio di P. a __________ ed ha asportato un armadietto di ca. 100x120 cm, trasportandolo presso il suo domicilio di __________ (sentenza 24 aprile 2009, consid. 6, pag. 5). Tale armadietto è stato poi recuperato dalla Polizia presso l’abitazione di AP 1, e conteneva, tra le altre cose, sia documentazione personale (fotografie, lettere) che documentazione di tipo professionale e commerciale (contratti, polizze assicurative, tessere bancarie, carte di credito, documenti e permessi riferiti ai soggiorni e alle occupazioni che P. ha svolto fin dal suo arrivo nell’ovest europeo, corrispondenza medica, certificati medici, fatture, ricevute di pagamento, indirizzi, numeri di conti correnti bancari, numeri di telefono, un cellulare, fr. 80'000.-- in contanti, cfr. sentenza 24 aprile 2009, consid. 6-7, pagg. 5-6).

Sulla base di questi accertamenti il pretore ha ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento.

Il giudice di prime cure ha, poi, ritenuto adempiuto l’elemento costitutivo soggettivo del reato di favoreggiamento alla luce dell’ammissione di AP 1 che, davanti al PP (verbale 9 maggio 2007, AI 1, pag. 4), ha ammesso di avere agito con dolo diretto dichiarando quanto segue:

 

“Sapevo del procedimento penale a carico di P. (…). Era evidente che si trattava di occultare documentazione o oggetti che potevano essere di interesse per la Magistratura anche se, ribadisco, non so cosa contenga esattamente l’armadietto. So che l’ho fatto, visto lo stretto legame che mi unisce a P. e nella convinzione della sua innocenza”

(verbale 9 maggio 2007, AI, pag. 4).

 

L’elemento soggettivo del reato, come detto accertato principalmente sulla scorta di quest’ammissione, è, poi, stato corroborato da una serie di altre considerazioni esposte dal primo giudice al consid. 9 della sentenza di cui oggi si chiede la revisione (sentenza 24 aprile 2009, consid. 9, pag. 8).

 

                                   c.   Con sentenza del 20 maggio 2011, il Tribunale federale ha confermato la decisione del 9 giugno 2010 della CCRP (inc. 17.2009.59), con cui l’avv.  __________ è stata prosciolta dal reato di istigazione a favoreggiamento per la mancata realizzazione dell’elemento costitutivo soggettivo.

Il TF ha dapprima confermato, anche a carico dell’avv.  __________, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi del reato di favoreggiamento, affermando che tale realizzazione è “pacifica” (STF del 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).

Il TF ha, invece, negato - in relazione a __________ - la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato, confermando quanto già accertato dalla CCRP, e meglio che l’avv. __________, per una serie di argomentazioni che non è necessario riprendere in questa sede, non aveva motivi di ritenere che quanto contenuto nell’armadietto fosse di qualche interesse per il procedimento penale in corso a carico di P. (sentenza CCRP inc. 17.2009.59 del 9 giugno 2010; STF del 20 maggio 2011 inc. 6B_621/2010).

 

                                  d.   Ne deriva che la sentenza di assoluzione non è inconciliabile con quella di condanna del qui istante, ritenuto come - data per acquisita la realizzazione dei presupposti oggettivi del reato - essa sia stata determinata da accertamenti riguardo la consapevolezza che aveva l’avv. __________ dell’interesse dell’armadietto per il procedimento penale.

Tale consapevolezza è stata negata sulla scorta di accertamenti la cui irrilevanza per il giudizio nei confronti di AP 1 - di principio data poiché attinenti ad un aspetto soggettivo di un terzo - è confermata e confortata insindacabilmente dall’ammissione contraria fatta dal qui istante che, con la dichiarazione surriportata, ha ammesso di avere avuto piena consapevolezza di stare sottraendo agli inquirenti del materiale rilevante per l’inchiesta a carico di P. e, dunque, di avere commesso favoreggiamento con dolo diretto (vedi sopra).

 

Ricordato come una conclusione diversa, sulla base dei medesimi fatti, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti soggettivi del medesimo reato, non è un motivo di revisione (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 89 ad art. 410; Schmid, op. cit., n. 16 ad. art. 410), non è dato, in concreto, il motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP–Ti.

 

                                   5.   Riguardo le pretese pressioni che avrebbero determinato l’istante ad ammettere di avere agito consapevolmente, si rileva che non vi sono elementi che possano anche solo far sospettare che - pur se ammessa - la situazione descritta dall’istante realizzi  il motivo di revisione di cui all’art. 299 lett. a CPP (che, peraltro, l’istante nemmeno invoca).

Si osserva infine che, in questa sede, non può essere rimessa in questione la realizzazione del presupposto soggettivo del reato di favoreggiamento: l’istituto della revisione, che è un rimedio straordinario, non può, infatti, essere utilizzata per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti di una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad art. 410).

L’istante avrebbe dovuto far valere le contestazioni relative all’accertamento della sua consapevolezza sull’importanza per il procedimento penale dell’armadietto sottratto (o, meglio, del suo contenuto) nell’ambito di un ricorso presentato contro la sentenza che ne accertava la realizzazione.

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      81, 385, 410 segg., 428 CPP, 24 cpv. 1, 305 CP;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’istanza di revisione è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            600.-          

-  spese complessive                fr.            200.-          

                                                     fr.            800.-          

 

sono posti a carico dell’istante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

-      

-     

-      

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.