Incarto n.
17.2011.117

Locarno

24 aprile 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
1. settembre 2011 da

 

 

 AP 1

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 agosto 2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 10 novembre 2011;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                      -   Con sentenza del 23 agosto 2011, la Corte delle assise correzionali di __________ ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

·        tentata coazione, ripetuta  (in 7 episodi) per avere, nel periodo da gennaio 2009 al 24 luglio 2010, ad __________, usando minaccia di grave danno e intralciandone in altro modo la libertà d’agire, tentato di costringere la figlia ACPR 2 (19.12.1998) a fare, omettere o tollerare un atto e, meglio, per avere:

-  in data 26/27 gennaio 2009, minacciato la figlia ACPR 2 dicendole, con riferimento alla nonna materna, “tu non vieni più a dormire da me e non vai più da quella puttana”;

-  nel periodo gennaio 2009 / maggio 2010 ripetutamente citofonato, urlato e picchiato contro la porta di casa dell’ex moglie al fine di ottenere che la figlia si recasse da lui;

-  in data 12 ottobre 2009, presso il __________, minacciato la figlia ACPR 2 con l’espressione “se tu vieni ancora a scuola da sola io faccio del male a te e a tua madre”;

-  in data 13 ottobre 2009, minacciato la figlia ACPR 2 dicendole “se tu vai a scuola da sola non andrai a scuola al __________, se tu dici a tutti che vieni da me volentieri a dormire io non faccio più del male alla mamma”;

-  in data 11 marzo 2010 riferito telefonicamente alla figlia ACPR 2 la minaccia che, se non si fosse recata da lui, sarebbe andato a scuola e le avrebbe spaccato le gambe, e successivamente ricordandole come lui già si trovasse a scuola;

-  in data 14 maggio 2010, appreso della decisione del pretore della giurisdizione di __________ di data 12 maggio 2010 secondo cui il diritto di visita, anziché la sera del 15/16 maggio 2010 (sabato sulla domenica), sarebbe stato esercitato la domenica, minacciato telefonicamente la figlia ACPR 2 riferendole “se tu domani sera non vieni da me, io vengo lunedì a scuola e con un coltello ti taglio i capelli” nonché in data 15 maggio 2010 riferendole che avrebbe potuto ridere giusto fino a lunedì e poi non avrebbe più riso;

-  in data 24 luglio 2010 riferito alla figlia ACPR 2 “i cuginetti verranno a trovarti solo se vieni da me senza __________ ”;

·        minaccia, consumata e tentata per avere, ad __________:

-  il 27 agosto 2010, minacciandola con l’espressione “lunedì vengo a scuola e ti spacco la faccia”, tentato di incutere timore alla figlia ACPR 2 (nell’AA questo episodio era stato imputato come un episodio di coazione);

-  il 14 maggio 2010, minacciandola con l’espressione “ti ammazzo”, incusso timore all’ex moglie ACPR 1;

·        ingiuria, ripetuta per avere:

-  nel periodo da luglio 2010 al 2 agosto 2010, ad __________, offeso l’onore dell’ex moglie ACPR 1 tacciandola ripetutamente di “puttana” e “maiale”;

-  il 7 luglio 2010, a __________, offeso l’onore del pretore tacciandolo di “stronzo” e “figlio di puttana”;

·        danneggiamento per avere, il 1° maggio 2010, in __________, danneggiato la porta e il telaio della cassetta delle lettere nonché graffiato la fiancata destra della vettura Hyundai Atos Prime targata  dell’ex moglie ACPR 1;

·        violazione di domicilio per essersi, il 7 luglio 2010, a __________, introdotto indebitamente e contro volontà del pretore  nel palazzo della Pretura e nell’ufficio dello stesso giudice.

AP 1 è stato invece assolto dall’accusa di coazione e di abuso di impianti di telecomunicazione di cui ai punti 1.8 e 5 dell’atto di accusa dell’8 novembre 2010 nonché dall’accusa di minaccia ai danni del pretore  di cui all’atto d’accusa aggiuntivo del 16 agosto 2011.

In applicazione della pena, la Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 - che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 3 mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto) a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al decreto d’accusa 29 aprile 2009.
Il primo giudice ha, inoltre, revocato la sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006 nonché della pena detentiva di 90 giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006.
La prima Corte ha altresì condannato AP 1 al versamento di fr. 1'844,55 a titolo di risarcimento del danno materiale agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, di fr. 500.- a titolo d’indennità per torto morale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1 e di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale alla figlia ACPR 2. Per il rimanente delle loro pretese, gli accusatori privati sono stati rinviati al competente foro civile.
La Corte delle assise correzionali ha, infine, posto la tassa e le spese di giustizia a carico di AP 1 in ragione di 4/5 e per il rimanente a carico dello Stato.

 

preso atto che         -   Con scritto 1° settembre 2011 il condannato ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di __________.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 10 novembre 2011, l’appellante ha precisato di impugnare la commisurazione della pena operata dal primo giudice, la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene relative alle sue precedenti condanne nonché le indennità per torto morale assegnate dal primo giudice.
In particolare, egli chiede che
la sua pena venga ridotta a due mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e che non sia revocata la sospensione condizionale delle sue precedenti condanne. In merito alle indennità per torto morale, l’appellante chiede che quella a favore della moglie venga ridotta a fr. 200.- e quella a favore della figlia venga ridotta a fr. 800.-.

 

                                     -   L’appellante non ha presentato istanze probatorie.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento il 24 aprile 2012 durante il quale:

                                       

                                         -  il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio;

                                         -  il patrocinatore dell’appellante ha chiesto alla Corte di non revocare il beneficio della sospensione condizionale concesso al suo assistito per le pene inflittegli nel 2006 e di concedere tale beneficio anche nel presente procedimento;

 

 

ritenuto                      

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).

 

                                   2.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien
Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol.
II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Questa Corte condivide l’opinione della dottrina maggioritaria.

                                         L’accusato e i suoi precedenti penali

 

                                   3.   AP 1 è nato in __________, nella provincia di __________, il 10 marzo 1968. All’età di due anni, con la madre e i fratelli, raggiunse il padre che già da tempo viveva nella __________, dove lavorava come operaio per la __________.
Terminate le scuole dell’obbligo, l’appellante frequentò la “__________” che, tuttavia, abbandonò dopo soli due mesi per seguire, dapprima, un anno di avviamento professionale e, in seguito, una formazione professionale come tornitore/fresatore presso la ditta __________.
Concluso l’apprendistato lavorò inizialmente per alcune imprese e, in seguito, nel 1997, trovò impiego in una ditta di computer a __________, non lontano da __________. Qui AP 1 conobbe la ticinese ACPR 1 che, a quell’epoca, si trovava a __________ come ragazza alla pari e con la quale iniziò una relazione sentimentale. Ad inizio 1998 ACPR 1 rimase incinta e, il 12 dicembre 1998, a __________, diede alla luce la figlia ACPR 2.
AP 1 - trasferitosi in Ticino a fine 1999 - e ACPR 1 si sposarono a __________ il 28 gennaio 2000.
In Ticino AP 1 trovò un primo impiego nella ditta di giardinaggio di uno zio della moglie che lasciò dopo quattro mesi per un posto come tornitore presso la __________. Anche qui l’appellante rimase pochi mesi: trovava troppo lungo il tragitto casa-lavoro. Nell’agosto del 2000 egli entrò quindi alle dipendenze della __________ dalla quale si licenziò dopo all’incirca un anno: egli ha motivato tale ennesimo abbandono del posto di lavoro affermando che un dirigente, anziché accordargli, al termine del periodo di prova, il promesso aumento di salario, gli ha proposto una retribuzione inferiore a quella fin lì percepita. Ammesso alla disoccupazione, AP 1 seguì, tra dicembre 2001 e luglio 2002, un corso di programmatore organizzato dall’Ufficio del lavoro che, però, non gli permise di trovare facilmente un nuovo impiego per cui egli lavorò, per un periodo, per una ditta di lavori temporanei. Nell’aprile 2004 egli reperì un impiego presso “__________” a __________ dove, pur trovandosi bene, rimase ancora una volta solo un anno. AP 1 trovò, quindi, un posto quale ricezionista presso il __________ che, però, dovette lasciare dopo soli 3 mesi quando venne licenziato a seguito di una lite con un collega.

Dopo aver esaurito il diritto alla disoccupazione e dopo un periodo a beneficio dell’assistenza, l’appellante, nel mese di novembre 2009, ha trovato un posto quale imbianchino presso la società di amministrazione immobiliare __________, per la quale (fatta eccezione per i periodi in cui è stato incarcerato) ha lavorato fino al dibattimento di primo grado, percependo un salario mensile lordo di fr. 3'896.-.
Al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato di lavorare, in prova, in una ditta di pittura: per tale lavoro, sarebbe stato concordato uno stipendio mensile di fr. 4’500.- (non è ancora stato allestito un contratto scritto, cfr. verb. dib. pag. 2).

Per quanto attiene alla situazione economica dell’appellante si segnala l’esistenza, a suo carico, di 5 procedimenti esecutivi per complessivi fr. 23'353,60 oltre che di 41 atti di carenza beni per un totale di fr. 54'964,40 (cfr. doc. TPC 10). Egli è, in particolare, debitore nei confronti dell’ex moglie di fr. 20'080.- a titolo di contributi alimentari a favore della figlia nonché di fr. 4'000.- a titolo di risarcimento per torto morale, importo riconosciuto all’ex coniuge con sentenza del 6 ottobre 2006 della Corte delle assise correzionali di __________ (cfr. doc. TPC 4, pag. 2).
Risulta inoltre dagli atti che, tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre 2010, AP 1 ha percepito dallo Stato del Cantone Ticino sussidi assistenziali per complessivi fr. 90'216.15 (cfr. allegato 24 al doc. TPC 4).

Riguardo la sua situazione personale, AP 1, terminata la sua relazione con una ragazza rumena di 26 anni che studiava economia a __________ e viveva praticamente con lui, ha dichiarato durante il dibattimento di primo grado di avere, da 4 o 5 mesi, una relazione con una donna che risiede a __________ e che ha una bambina di tre anni. Egli ha spiegato d’incontrarsi regolarmente con la compagna che, peraltro, ha già avuto modo di conoscere ACPR 2 (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 1-2 e AI 6 in inc. MP 2011.6407, pag. 6).

 

                                   4.   AP 1 ha, alle spalle, cinque condanne per reati commessi, tutti, nell’ambito della vertenza famigliare di cui si dirà al considerando seguente.

Con decreto d’accusa 23 maggio 2005 (allegato a doc. 14 TPC) egli è stato dapprima ritenuto autore colpevole di minaccia, ingiuria e vie di fatto ripetute, reati tutti commessi ai danni della moglie, e condannato alla pena detentiva di 3 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Con decreto d’accusa 14 luglio 2005 (allegato a doc. 14 TPC) egli è poi stato condannato alla pena detentiva di 20 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per:

-  lesioni semplici,

-  vie di fatto ripetute,

-  danneggiamento ripetuto,

-  ingiuria,

-  minaccia ripetuta, reati tutti commessi ai danni della moglie e parzialmente ai danni del suocero  (danneggiamento),

 

nonché

-  disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta.

 

Il 6 ottobre 2006 AP 1 è poi stato ritenuto dalla Corte delle assise correzionali di __________ autore colpevole di:

-  coazione ripetuta, in parte mancata,

-  lesioni semplici ripetute,

-  danneggiamento ripetuto,

-  ingiuria ripetuta,

-  vie di fatto ripetute, reati tutti commessi ai danni della moglie e parzialmente ai danni del direttore della scuola frequentata dalla figlia, __________ (coazione) nonché della suocera  (vie di fatto),

oltre che di:

-  minaccia ai danni della suocera __________,

-  disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta e

-  abuso di impianti di telecomunicazioni.

Per questi reati l’appellante è stato condannato alla pena detentiva di 18 mesi (espiati nella misura di 214 giorni di detenzione preventiva) - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni - a valere parzialmente quale pena aggiuntiva a quella di 20 giorni di detenzione inflittagli il 14 luglio 2005. La Corte delle assise correzionali ha inoltre revocato la sospensione condizionale alla pena inflitta a AP 1 il 23 maggio 2005 e ha prolungato di un anno il periodo di prova della sospensione condizionale della pena inflittagli il 14 luglio 2005 (cfr. decisione allegata a AI 11 in inc. MP 2010.2192).

Con decreto d’accusa 11 dicembre 2006 (allegato a AI 11 in inc. MP 2010.2192), AP 1 è stato nuovamente condannato alla pena detentiva di 90 giorni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni per coazione ripetuta, in parte mancata, commessa mediante stalking ai danni della moglie oltre che per disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta e per abuso di impianti di telecomunicazione ripetuto.

Infine, con decreto d’accusa 29 aprile 2009 (allegato a AI 11 in inc. MP 2010.2192), AP 1 è stato ritenuto autore colpevole di:
- coazione mediante stalking, in parte mancata,

-  minaccia ripetuta,

-  ingiuria ripetuta

-  vie di fatto, reati tutti commessi ai danni della moglie e parzialmente ai danni della figlia (coazione), della suocera  (ingiuria) e del pretore della giurisdizione di __________  (ingiuria),

oltre che di:

-  danneggiamento ai danni dei coniugi

-  violazione di domicilio ripetuta e

-  disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta,

Per questi reati AP 1 è stato condannato al lavoro di pubblica utilità di 360 ore a valere quale pena unica comprensiva, in applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CP, della pena di 20 giorni di detenzione di cui al DA del 14 luglio 2005 revocata dal procuratore pubblico. Con decisione 18 giugno 2010, il giudice dell’applicazione della pena ha poi commutato il lavoro di pubblica utilità in una pena detentiva di 90 giorni (cfr. AI 11 in inc. MP 2010.2192), interamente espiata dall’appellante nel periodo dal 14 settembre al 13 novembre 2010 (cfr. doc. TPC 2).

                                   5.   I reati di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole col giudizio impugnato sono stati, per la maggior parte, commessi a danno della ex moglie e della figlia e si inseriscono, tutti, nella vertenza di natura famigliare qui di seguito esposta.

                                   a.   Dall’unione tra AP 1 e ACPR 1 è nata, il 12 dicembre 1998, la figlia ACPR 2.
I coniugi vivono separati dal 1° febbraio 2005: la moglie e la figlia sono rimaste nell’appartamento coniugale ad __________, mentre il marito si è trasferito in un appartamento di __________.
Con decreto supercautelare 11 maggio 2005 il pretore della giurisdizione di __________ ha attribuito la custodia della figlia alla madre. Per quanto riguarda il diritto di visita del padre si sono susseguite diverse decisioni del pretore che lo ha, per finire, limitato ad una visita sorvegliata alla settimana.

                                  b.   Facendo seguito all’azione unilaterale di divorzio presentata da ACPR 1 il 15 marzo 2007, il pretore di __________, con sentenza 12 dicembre 2008, ha pronunciato il divorzio dei coniugi.
ACPR 2 è stata affidata alla madre alla quale è stato conferito l’esercizio dell’autorità parentale.
Al padre è stato invece riconosciuto, inizialmente, “un diritto di visita sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14’00 alle ore 17’00, ad eccezione dei periodi di chiusura del __________  e dei periodi di vacanza di madre e figlia, da esercitare secondo le modalità che saranno indicate dalla CTR n. 11 (…), con facoltà per il curatore ed il personale del __________  di eventualmente prevedere all’interno del diritto di visita stabilito momenti in cui esso non viene esercitato in modo sorvegliato, in ogni caso previo deposito del passaporto del padre presso il __________ ”.
In seguito, con decreto supercautelare 2 dicembre 2009, il pretore ha ampliato tale diritto ad una visita ogni due settimane dalle ore 17’30 del sabato alle ore 17’30 della domenica (con pernottamento presso l’abitazione del padre) e a una visita ogni mercoledì sera dalle ore 18’00 alle ore 20’15.

                                   c.   Come attestato dalle sue precedenti condanne (cfr. consid. 4), in questo contesto di profonda conflittualità con la moglie, AP 1 ha iniziato ad assumere, nei suoi confronti e in quelli della figlia, un comportamento persecutorio.

                                  d.   Il 12 marzo 2010 ACPR 1 ha presentato querela al Ministero pubblico contro l’ex marito per “ingiuria, minaccia, disturbo della quiete pubblica, coazione, menzogna e terrorizzare il prossimo”.
L’11 maggio 2010 la donna ha nuovamente querelato AP 1 per danneggiamento alla bucalettere e alla fiancata della sua automobile. Inoltre, con scritto 16 maggio 2010, essa ha segnalato al SPP alcune minacce proferite dall’ex marito contro di lei e contro la figlia.

                                   e.   Il 17 maggio 2010, dopo essersi presentato presso la scuola frequentata dalla figlia per parlare con lei e dopo che la direzione dell’istituto aveva chiesto l’intervento della polizia, AP 1 è stato arrestato dal SPP.
L’appellante è stato scarcerato il 25 giugno 2010. Quali misure sostitutive dell’arresto il SPP gli ha, tra l’altro, impartito il divieto assoluto di importunare/disturbare direttamente o indirettamente l’ex moglie nonché il divieto di presentarsi presso la scuola frequentata dalla figlia senza preavviso e contro la volontà di quest’ultima.

                                    f.   Pochi giorni dopo la sua scarcerazione, il 7 luglio 2010, AP 1, nonostante la diffida emanata dal pretore nei suoi confronti il 13 novembre 2007, si è introdotto nei locali della Pretura di __________ per chiedere al pretore quando avrebbe potuto incontrare la figlia che, visto il suo periodo di carcerazione, non vedeva da alcuni mesi. Ritenuto come il magistrato lo ha subito invitato ad uscire dal tribunale, egli lo ha ingiuriato, prima di essere allontanato da due agenti di Polizia intervenuti sul posto.
Lo stesso giorno il pretore - considerato il disagio che il pernottamento presso il padre arrecava a ACPR 2 - ha emanato un decreto supercautelare con il quale limitava il diritto di visita dell’appellante ad una visita ogni due settimane dalle ore 10’00 alle ore 17’00 del sabato e a una visita ogni mercoledì sera dalle ore 18’00 alle ore 20’00.

                                  g.   Il 3 agosto 2010 ACPR 1 ha nuovamente denunciato l’ex marito per “stalking tramite minaccia, insulto, tentativo di coazione, sfruttamento di impianti di telecomunicazione e disobbedienza a decisioni delle autorità”.
Il 1° settembre 2010 la donna, per il tramite del suo patrocinatore, ha inoltrato al Ministero pubblico un’ulteriore denuncia (rispettivamente querela) contro AP 1 “per minaccia, tentativo di coazione e sfruttamento di impianto di telecomunicazione”, segnalando in particolare che l’appellante, oltre ad avere minacciato ACPR 2, aveva ripetutamente e incessantemente tentato di raggiungerla sul suo cellulare.

                                  h.   In data 3 settembre 2010 AP 1 è stato nuovamente arrestato dal SPP ritenuto come egli, nonostante le chiare norme di condotta sostitutive dell’arresto, aveva “reiterato nel corso degli ultimi due mesi negli illeciti”.
Il giorno successivo il GIAR non ha, tuttavia, confermato l’arresto spiegando che si sarebbe potuto ovviare al pericolo di recidiva “mantenendo in vigore le misure sostitutive dell’arresto già ordinate dal SPP in occasione del verbale di scarcerazione del 25 giugno 2010”.
L’appellante è stato, pertanto, scarcerato il 4 settembre 2010.

                                   i.     Il 4 ottobre 2010, la Sezione della popolazione - preso atto del fatto che, nonostante i suoi ammonimenti di data 20 settembre 2005 e 10 gennaio 2007, AP 1 “ha continuato ad interessare le Autorità di polizia e giudiziarie, venendo altresì condannato” - ha proceduto alla revoca del suo permesso di domicilio (cfr. AI 85 in MP 2010.2192).
Il termine per lasciare la Svizzera, inizialmente fissato al 30 novembre 2010, è stato posticipato dapprima al 15 agosto 2011 e poi, su richiesta del primo giudice, al 15 settembre 2011 al fine di permettere la celebrazione del processo di primo grado (cfr. scritto del 21 luglio 2007 della Sezione della popolazione al Tribunale penale cantonale, allegato al doc. TPC 27).
L’appellante, in occasione del dibattimento di primo grado, ha poi comunicato alla Corte che la domanda di riesame del suo caso era stata respinta dalla Sezione della popolazione il giorno prima (cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).
Secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello dal suo patrocinatore, in realtà l’Ufficio competente non ha ancora chiesto l’esecuzione dell’ordine di partenza, tanto che il suo patrocinato risiede ancora nel nostro paese.
Sempre secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello, AP 1 beneficia, invece, di un permesso di residenza in __________ a tempo indeterminato (cfr. verb. dib. pag. 2).

 

                                   6.   I fatti e le relative qualifiche giuridiche posti a base della condanna del primo giudice non sono stati impugnati dall’appellante e non sono pertanto oggetto del presente giudizio.
Al riguardo si rinvia a quanto indicato dalla presidente della Corte delle assise correzionali di __________ ai consid. 5-9 pag. 14-21 del giudizio impugnato.

 

                                          Appello

 

                                   7.   AP 1 contesta la commisurazione della pena operata dal giudice di prime cure chiedendo che essa venga ridotta a due mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                               7.1.   Nel commisurare la pena da infliggere all’appellante, la Corte delle assise correzionali di __________ ha innanzitutto evidenziato che la sua colpa è “oggettivamente e soggettivamente grave”.
Per quanto riguarda la gravità oggettiva, il primo giudice ha rilevato come AP 1 abbia costretto la figlia ACPR 2 “a vivere in uno stato di pressione psicologica fatta di paura e timore nei confronti delle reazioni del padre, minandone la libertà” e provocandole la sofferenza “che emerge tangibilmente dalle sue audizioni”. Anche nei confronti dell’ex moglie e del pretore , ha continuato il primo giudice, AP 1 ha assunto “atteggiamenti prepotenti, rivendicativi ed ingiuriosi, volti ad imporre il suo personale punto di vista e le sue personali convinzioni in materia di diritti e doveri” e dimostrando di non avere nessun senso del rispetto delle persone e delle regole. Dal profilo soggettivo la prima Corte ha rimarcato come AP 1 abbia agito “nel solo ed unico intento di far prevalere la sua volontà” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 23-24).
La Corte, dopo aver evidenziato come AP 1 non abbia mai saputo trovare una stabilità professionale, ha posto poi l’accento sui suoi precedenti penali, rilevando come l’appellante abbia recidivato per più anni nei medesimi comportamenti e come egli abbia delinquito durante il periodo di prova di due delle sue pregresse condanne sospese condizionalmente. A detta del primo giudice ciò evidenzia chiaramente che l’appellante “è sordo ad ogni monito e che non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi giudiziari”. Inoltre, ad ulteriore prova della sua irriducibilità, la prima Corte ha rimarcato come l’appellante abbia, in due occasioni (la prima dopo la sua condanna del 6 ottobre 2006 e la seconda in pendenza di procedimento) ricominciato a delinquere non appena scarcerato e come, dunque, “nemmeno la privazione della libertà ha per lui valenza educativa” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 24-25).
Ciò posto la Corte delle assise correzionali, dopo avere ancora evidenziato la totale mancanza di ravvedimento e l’alto rischio di ricaduta dell’appellante nonché, quale circostanza attenuante, la sua parziale collaborazione con gli inquirenti e le ammissioni fatte in aula, ha per finire spiegato che il fatto che la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è da ricondurre, da un lato, allo stato di lieve scemata imputabilità in cui ha agito l’appellante e, dall’altro, alla circostanza secondo cui la misura della pena inflitta “corrisponde al margine residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è stata adita, ritenuta la revoca della sospensione condizionale delle due precedenti condanne” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 25).

 

                               7.2.   Imputabilità

Già nel 2006, nell’ambito del procedimento penale sfociato nella sua condanna del 6 ottobre 2006, il dr. C., incaricato dal sostituto procuratore pubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’appellante, aveva formulato la diagnosi di “disturbo di personalità misto (…) con tratti paranoidi e antisociali”, rilevando come tale affezione fosse, all’epoca, “un disturbo ancora in evoluzione, anche se certi tratti (…) son ben installati e probabilmente immutabili” e come fosse, in particolare, “in evoluzione la tendenza persecutoria/paranoide e il suo correlato di aggressività che potrebbero sfociare (se non già avvenuto) in una sindrome delirante” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 36-37).
Dal profilo dell’art. 11 (ora art. 19) CP il perito aveva rilevato che, al momento dei fatti oggetto di quel procedimento, “globalmente (…) non erano scemate né la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto, né quella di conseguentemente agire”. Egli aveva tuttavia precisato che, in alcune occasioni in cui AP 1 è stato travolto dalla rabbia, “è verosimile una diminuzione della sua capacità di agire in accordo con la consapevolezza del carattere illecito dell’atto”, per cui si può ammettere, per quelle situazioni, “una diminuzione della responsabilità di grado lieve” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 39).
Determinandosi, infine, sul rischio di recidiva, il dr. C. aveva evidenziato che esso era “così elevato da costituire più una certezza che una possibilità” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 40).
Nell’ambito del presente procedimento penale, il PP ha chiesto al dr. C. di procedere ad un aggiornamento della perizia. L’esperto ha, pertanto, allestito un complemento peritale nel quale ha sostanzialmente confermato le considerazioni già esposte nel suo primo rapporto. In particolare il perito ha confermato che “non v’è motivo di ritenere che fossero scemate la capacità di valutare il carattere illecito degli atti né quella di conseguentemente agire, anche se la fragile struttura di personalità non lo pone in condizione di controllare la rabbia e l’aggressività a cui la stessa organizzazione di personalità lo predispone e che qualche piccola contrarietà o frustrazione sono sufficienti a scatenare”. A detta del perito questo elemento fa sorgere il dubbio che, in alcuni casi, la sua capacità di agire conformemente alla consapevolezza del carattere illecito degli atti fosse lievemente scemata (cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).
Quanto al pericolo di recidiva, il dr. C., ha rilevato che “il peritando non mostra più l’antica possessività nei confronti della ex-moglie” ciò che riduce la sua pericolosità nei suoi confronti. Anche nei confronti di ACPR 2, ha spiegato l’esperto, il peritando non sembra costituire un pericolo “poiché alla bambina egli è (…) sinceramente attaccato”. Ciononostante, il perito ha concluso che, “data la frustrabilità del peritando e la sua intolleranza alle provocazioni, la sua tendenza a ricadere in comportamenti analoghi a quelli già mostrati è tuttora da ritenere molto elevata” (cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12).

                            7.3.a.   Come già l’art. 63 vCP, l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid.
5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

                                  b.   Giusta l’art. 181 CP chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di minaccia (art. 180 CP), di danneggiamento (art. 144 CP) nonché di violazione di domicilio (art. 186 CP). Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).

                               7.4.   Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione al/ai reato/i di cui l’autore è stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In concreto, per quanto riguarda innanzitutto il reato di tentata coazione ripetuta, qualifica negativamente la colpa dell’appellante, dal profilo oggettivo, l’entità delle minacce proferite nei confronti di ACPR 2 (“faccio del male a te e a tua madre”, “ti spacco le gambe”, “con un coltello ti taglio i capelli”) per tentare di costringerla a conformarsi alla sua volontà nonché la circostanza secondo cui la stessa, all’epoca dei fatti, era una bambina di 9-10 anni e dunque un soggetto particolarmente sensibile a quelle intimidazioni. Va, comunque, qui considerato, ad attenuazione della gravità oggettiva dei reati di cui AP 1 deve rispondere, che la coazione, nei diversi episodi per cui egli è stato ritenuto autore colpevole, è soltanto tentata anche se va ritenuto che con essi, soprattutto se si considera che si inseriscono in un ormai lungo passato di intimidazioni e soprusi, AP 1 ha influenzato negativamente la qualità di vita dei suoi familiari. Ne discende che, tutto ben considerato, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 in relazione ai 7 episodi di tentata coazione è, dal profilo oggettivo, di media gravità.

Di gravità oggettiva lieve sono le minacce rivolte all’ex moglie e alla figlia: se è vero che il loro contenuto è, in sé, particolarmente intimidatorio (“ti ammazzo”, “ti spacco la faccia”), è anche vero che, in concreto, esse sono state relativizzate dai destinatari ritenuto come, la figlia abbia detto di avere provato soltanto un limitato timore.
Non banalizzabili sono, poi, le ingiurie rivolte alla ex moglie e al pretore , così come la violazione di domicilio: si tratta di reati qualificabili, dal profilo oggettivo, come di gravità da lieve a media.
Il danneggiamento della cassetta delle lettere nonché della vettura dell’ex moglie deve essere ritenuto di gravità oggettiva bassa, ritenute le limitate conseguenze dannose (riconosciute dalla prima Corte nella misura di fr. 1'844,55).
Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la propria volontà alla figlia è anche vero che il suo agire deve, in parte, essere ricondotto ad un - certamente malinteso e mal interpretato - sentimento paterno e, in particolare, alla sua soggettiva convinzione che il diritto di visita, così come regolato dal pretore, non gli permetteva di passare abbastanza tempo con la figlia e, soprattutto, non gli permetteva di convenientemente partecipare alla sua educazione. Sempre dal profilo soggettivo, e in particolare riguardo al criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, va poi anche considerato che - come accertato  dal perito giudiziario - la fragile struttura di personalità dell’appellante gli impediva di controllare “la rabbia e l’aggressività (…) che qualche piccola contrarietà o frustrazione erano sufficienti a scatenare” cosicché, in alcuni episodi, la sua capacità di agire conformemente alla consapevolezza del carattere illecito dei suoi gesti era - verosimilmente - lievemente scemata (cfr. 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).
Ora, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei suoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come di gravità da lieve a media. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione della parziale scemata imputabilità accertata dal perito, ad una colpa di gravità lieve.

Per il resto, si osserva che i fattori legati all’autore sono per lo più negativi: al riguardo, infatti, occorre considerare i suoi numerosi precedenti penali (specifici), l’alto rischio di recidiva accertato dal perito C. e confermato dall’esperienza concreta degli ultimi 7 anni nonché la totale mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora pochi giorni prima del dibattimento di primo grado (cfr. verbale di AP 1 dell’11 agosto 2011, AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5 in cui ammette di aver detto alla sua terapeuta famigliare A. che qualcuno deve pagare per quanto egli ha sofferto a causa dei diritti di visita della figlia e che il vero responsabile è il pretore ) e al dibattimento d’appello dove, pur ammettendo, a domanda della presidente, genericamente e brevemente di avere sbagliato, ha lungamente e ripetutamente precisato di non avere fatto altro che tentare di esercitare i suoi diritti di padre.
Ne segue che, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, cfr. art. 49 cpv. 1 in combinazione con gli art. 144, 180, 181, 186 CP), la pena di tre mesi di detenzione, irrogata dalla Corte delle assise correzionali, non è, certamente, severa. Con ogni evidenza, il primo giudice, considerati i limiti di cui all’art. 19 cpv. 2 lett. b CPP, ha voluto - in un giudizio di opportunità che questa Corte non intende ribaltare - evitare il rinvio ad una Corte competente per irrogare una pena più severa.

Ne consegue che, sulla questione, l’appello deve essere respinto.

 

                               7.5.   Come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato dall’appellante, la pena inflitta va interamente scontata, non sussistendo gli estremi definiti dall’art. 42 cpv. 2 CP per una sua sospensione condizionale.

 

                                   8.   AP 1 contesta la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflittegli precedentemente i fatti in discussione.

                            8.1.a.   In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal condannato dopo la condanna.

Se egli supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).

Se, invece, durante il periodo di prova, il condannato commette  un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione condizionale (art. 46. cpv. 1 CP) oppure, in luogo della revoca, lo può ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP).

                                  b.   Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare dev’essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP).

Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro che può essere tratta dalla circostanza secondo cui l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2).

                                   c.   Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale  presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo di credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP). In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid. 1).

Con il nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.

Questo cambiamento si riflette sulla questione della revoca del beneficio della sospensione condizionale: in altre parole, la sospensione condizionale di una pena (o di parte di una pena) può essere revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero quando la ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140 consid. 4.3).
Per la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi, per stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura condotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da sostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della decisione.

È illecito attribuire ad alcune circostanze un peso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

                                  d.   Nella disamina delle prospettive della condotta futura in relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva, occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della sospensione condizionale o meno.

Il giudice potrà, ad esempio, ritenere che l’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il condannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della sospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid. 4.5; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011 6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).

                                8.2.   I reati per i quali AP 1 è stato condannato col giudizio impugnato sono stati commessi sia durante il periodo di prova relativo alla pena di 18 mesi di detenzione inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 6 ottobre 2006 sia durante quello relativo alla pena di 90 giorni di detenzione inflittagli dal procuratore pubblico con decreto d’accusa 11 dicembre 2006.
Avuto riguardo alla sua situazione complessiva, le prospettive di condotta futura dell’autore sono pessime.
Al riguardo, va innanzitutto considerato che la determinazione di AP 1 nell’imporre la propria volontà alla figlia e nell’accanirsi contro chiunque (ex moglie, ex suocera, pretore, curatore educativo, CTR) cerchi d’interferire nel suo rapporto con lei appare profondamente radicata. I reati di cui egli è stato ritenuto colpevole con il giudizio impugnato sono, infatti, solo gli ultimi di una lunga serie che lo ha visto delinquere, con un’intensità impressionante, su un periodo prolungato che va da aprile 2005 a luglio 2010. In questo lasso di tempo AP 1 ha continuato a delinquere nonostante i quattro arresti (due in occasione del procedimento sfociato nella sua condanna del 6 ottobre 2006 e due nel corso del presente procedimento) e le cinque condanne per reati analoghi a quelli qui in discussione e nonostante fosse perfettamente conscio - oltre che del rischio di vedersi revocata la sospensione condizionale delle pene subite nel 2006 - anche del rischio che, persistendo in tali comportamenti, egli metteva seriamente in forse la sua autorizzazione a risiedere nel nostro paese (la Sezione della popolazione lo aveva più volte ammonito in tal senso).
Inoltre, dal dibattimento d’appello è emerso che nemmeno il procedimento penale in corso ha spinto AP 1 a modificare il proprio comportamento: basta, al riguardo, considerare quanto da lui ammesso riguardo i comportamenti tenuti nei confronti del curatore educativo il 31 marzo e il 10 aprile scorsi (cfr. verb. dib. pag. 3).
Vista la sua indomita propensione a reiterare sempre nei medesimi comportamenti, il pericolo di recidiva attestato dal perito giudiziario (“data la frustrabilità del peritando e la sua intolleranza alle provocazioni, la sua tendenza a ricadere in comportamenti analoghi a quelli già mostrati è tuttora da ritenere molto elevata”; cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12) e considerata, ancora, la mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora nel suo interrogatorio dell’11 agosto 2011 (cfr. AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5, cfr. anche consid. 8.4) e al dibattimento d’appello dove altro non ha fatto che dimostrare di essere convinto di non avere sbagliato in nulla e di essere vittima di un sistema ingiusto che gli nega i suoi diritti di padre, non si può, con un minimo di serietà, ipotizzare che l’appellante possa, in futuro, trattenersi dal commettere ancora gesti di rilevanza penale ai danni della moglie e della figlia o di altre persone che egli riterrà intralciare il suo rapporto con quest’ultima.
Non permette di giungere ad una conclusione più favorevole all’appellante la circostanza secondo cui egli, attualmente, lavorerebbe presso una ditta di pittura. Anche volendo far astrazione dalla sua situazione irregolare dal profilo della LStr, al riguardo non v’è nulla di nuovo se non l’ennesima dimostrazione della sua irrequietezza professionale (secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello egli ha, infatti, lasciato anche il posto che occupava presso la società di amministrazione immobiliare __________, cfr. verb. dib., pag. 2).

Nemmeno suscettibile di migliorare la prognosi dell’appellante appare, infine, la circostanza secondo cui la nuova pena è stata irrogata senza il beneficio della sospensione condizionale. La stessa, come visto, è infatti di entità irrisoria per cui il suo effetto deterrente non appare sufficiente a trattenere l’appellante dal nuovamente accanirsi contro i suoi congiunti. Del resto l’appellante, ricominciando a delinquere dopo aver passato dei lunghi periodi di carcerazione (dal 23 febbraio al 22 maggio e dal 2 giugno al 6 ottobre 2006 o ancora, più recentemente, dal 17 maggio al 25 giugno 2010) ha già dimostrato di non essere particolarmente sensibile alla privazione della libertà.

In queste circostanze, vista l’irriducibilità dimostrata dall’appellante, la revoca del beneficio della sospensione condizionale accordata alle pene inflittegli nel 2006 altro non è che un atto dovuto, non avendo l’appellante risposto in modo positivo alla fiducia che, in quelle occasioni, gli era stata dimostrata da chi l’aveva giudicato.

Da quanto precede, discende che il primo giudice, nel disporre la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006 nonché della pena detentiva di 90 giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006, non ha violato il diritto federale.

                                   9.   Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità definita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 14 della sentenza impugnata cui si rinvia.

                                10.   Tassa di giustizia e spese

 

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                       77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

                                         144, 177, 180, 181 e 186 CP,
42 e segg. e 47 e segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 2 della sentenza 23 agosto 2011 della Corte delle assise correzionali di __________ sono passati in giudicato.

 

                               1.1.   AP 1 è condannato:

 

                            1.1.1.   alla pena detentiva di 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                            1.1.2.   al versamento di fr. 1'844,55 a titolo di risarcimento del danno materiale agli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, di fr. 500.- a titolo d’indennità per torto morale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1 e di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale alla figlia ACPR 2. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile.

                               1.2.   È revocata la sospensione condizionale:

                            1.2.1.   della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006.

 

                            1.2.2.   della pena detentiva di 90 (novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006.

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del giudizio di primo grado sono posti a carico del condannato in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico dello Stato.

 

                                   2.   Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.        1’000.-          

-  spese                                       fr.           200 .-

                                                     fr.        1’200.-          

 

sono posti a carico di AP 1.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.