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Incarto n. |
Locarno 2 febbraio 2012/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 8 settembre 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 5 settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali |
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richiamata la dichiarazione di appello 22 novembre 2011;
ritenuto che - Con sentenza 3 settembre 2010 la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
· coazione ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________, nel periodo da luglio 2008 al 27 gennaio 2010, usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 3 (04.06.1996), ACPR 2 (15.09.1999), ACPR 1 e M., intralciato rispettivamente tentato di intralciare, in 57 occasioni, la loro libertà di agire;
· sottrazione di minorenne ripetuta per avere, a __________, sottratto o rifiutato di restituire alla persona che ne esercita l’autorità parentale:
- l’11 ottobre 2008, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
- il 14 gennaio 2009, i minorenni ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999);
- il 27 gennaio 2010, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
· minaccia per avere, il 9 luglio 2009, a __________, minacciato la moglie ACPR 1 di gettarle addosso benzina e di darle fuoco;
· lesioni semplici per avere, il 6 novembre 2009, a __________, intenzionalmente colpito, a due riprese, con pugni al volto e calci la moglie ACPR 1 provocandole le lesioni di cui al certificato medico 7 novembre 2009 agli atti;
· vie di fatto ripetute per avere, a __________, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1 e meglio:
- nel corso del mese di luglio 2008 mediante un calcio ad una gamba;
- l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare contro la bucalettere;
- all’inizio del 2009 colpendola al volto e spintonandola;
- l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;
- il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;
·
disobbedienza a decisioni d’autorità ripetuta per avere, nel periodo marzo 2009/27 gennaio 2010, a __________, in 38 occasioni, ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni 19 (recte
16) gennaio 2009 della Pretura di __________ nonché 1° settembre 2009 della CTR
di __________ a lui intimate sotto comminatoria della pena prevista dall’art.
292 CP.
In applicazione della pena, il presidente della Corte delle assise correzionali ha condannato AP 1 - che ha agito in stato di lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 24 mesi e ad una multa di fr. 2'000.- (da sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di 40 giorni).
La pena detentiva è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 anni.
Il presidente della Corte ha, inoltre, condannato
AP 1 al versamento a ACPR 1 di fr. 6’000.- per spese legali e di fr. 2'000.-
per torto morale e a ACPR 2 e ACPR 3 di fr. 1'000.- ciascuno per torto morale
nonché al pagamento della tassa e delle spese di giustizia per complessivi fr.
16'968,55.
Il primo giudice ha, poi, imposto al condannato di sottoporsi ad un trattamento
ambulatoriale e, quale norma di condotta, gli ha fatto divieto di avvicinarsi a
meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli, di avvicinarli all’infuori dei
diritti di visita stabiliti dalle autorità competenti nonché di scrivere,
telefonare o importunarli in altro modo.
- Con
sentenza 14 marzo 2011, la CCRP, constatata una violazione del diritto di
essere sentito dell’accusato, ha annullato la citata sentenza ed ha rinviato
gli atti ad una nuova Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio.
- Con sentenza 5 settembre 2011 la Corte delle assise criminali - investita del procedimento in ragione di un atto d’accusa aggiuntivo a quello alla base della prima condanna - ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:
· coazione ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________ e in altre località non meglio precisate, nei periodi da luglio 2008 al 27 gennaio 2010, dal 4 al 28 settembre 2010 e dal febbraio 2011 al 14 aprile 2011, usando violenza e minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 3 (04.06.1996), ACPR 2 (15.09.1999), ACPR 1 e M., intralciando la loro libertà di agire, ripetutamente costretto, in diverse occasioni, le predette persone a fare, omettere o tollerare atti;
· sottrazione di minorenne ripetuta per avere, a __________, sottratto o rifiutato di restituire alla persona che ne esercita l’autorità parentale:
- l’11 ottobre 2008, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
- il 14 gennaio 2009, i minorenni ACPR 3 (04.06.1996) e N.S.Y. (15.09.1999);
- il 27 gennaio 2010, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
· minaccia ripetuta per avere:
- il 9 luglio 2009, a __________, minacciato la moglie ACPR 1 di gettarle addosso benzina e di darle fuoco;
- il 7 aprile 2011, a __________, incusso timore alla moglie ACPR 1 minacciandola con la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte”;
- il 12 aprile 2011, a __________, incusso timore al Dr. ACPR 4 minacciando, durante un colloquio telefonico con A. e per il tramite di quest’ultima, di “fargliela pagare e di aspettarlo fuori”;
· lesioni semplici per avere, il 6 novembre 2009, a __________, intenzionalmente colpito, a due riprese, con pugni al volto e calci la moglie ACPR 1 provocandole le lesioni di cui al certificato medico 7 novembre 2009 agli atti;
· vie di fatto ripetute per avere, a __________, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1 e meglio:
- l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare contro la bucalettere;
- all’inizio del 2009 colpendola al volto e spintonandola;
- l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;
- il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;
· disobbedienza a decisioni d’autorità ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal marzo 2009 al 27 gennaio 2010 e nel periodo dal 4 settembre 2010 al 14 aprile 2011 ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni 31 luglio 2008 e 19 (recte 16) gennaio 2009 della Pretura di __________ nonché alla decisione 1° settembre 2009 della CTR di __________ a lui intimate sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP;
· ingiuria per avere, a __________, il 7 aprile 2011, offeso l’onore della moglie ACPR 1 tacciandola di “bastarda”;
· guida senza l’assicurazione di responsabilità civile ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal 24 al 26 settembre 2010, ripetutamente condotto il veicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , malgrado fosse a conoscenza che lo stesso era sprovvisto della prescritta assicurazione di responsabilità civile;
·
inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, a __________, il 25/26 settembre 2010, alla guida del
veicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , urtato l’autovettura
marca Toyota modello Starlet targata di proprietà di B., regolarmente
posteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla Legge federale
sulla circolazione stradale, segnatamente omettendo di avvisare il danneggiato
o la polizia.
In applicazione della pena, la Corte delle assise
criminali ha condannato AP 1 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di
lieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 3 anni da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
Essa ha altresì disposto il suo mantenimento in carcerazione di sicurezza per
garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura
d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).
I primi giudici hanno inoltre condannato AP 1 al versamento di fr. 5'000.-
all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo d’indennità per torto morale nonché al
pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.
I primi giudici hanno poi riconosciuto il principio della riparazione per torto
morale in favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.061996) e ACPR 2
(15.09.1999) e hanno rinviato i medesimi al competente foro civile per la
determinazione dell’indennità.
Quanto alle spese legali sostenute dagli accusatori privati ACPR 1, ACPR 3 e ACPR
2, i primi giudici hanno condannato lo Stato a rifondere loro l’importo di fr.
4'833.- (corrispondenti alle spese relative al primo procedimento, annullato
dalla CCRP) e l’appellante ad un risarcimento da quantificare con decisione
separata e garantito dallo Stato.
preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione
di appello 22 novembre 2011, l’appellante ha chiesto di essere prosciolto dai
reati addebitatigli - eccettuati quelli ammessi e di cui si dirà più avanti - e
di essere, di conseguenza, condannato ad una pena pecuniaria.
Egli ha, inoltre, postulato la reiezione delle pretese civili degli accusatori
privati ed ha protestato tasse, spese e ripetibili.
L’appellante ha chiesto l’audizione dei figli. La richiesta è stata respinta da questa Corte con decisione 12 dicembre 2011 per evitare ai ragazzi di vivere una situazione penosa ritenuto come il giudizio possa essere reso facendo astrazione dalle dichiarazioni dei minori.
esperito il pubblico dibattimento il 20 gennaio 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio, opponendosi ad una sospensione, anche solo parziale, della pena;
- l’appellante ha chiesto di essere condannato ad una pena
detentiva sospesa condizionalmente e, in via subordinata, di essere condannato
ad una pena detentiva non sospesa la cui durata gli permetta l’immediata
scarcerazione tenuto conto del carcere preventivo sofferto.
Egli ha chiesto, inoltre, che non siano riconosciute le pretese civili dei
figli.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato
ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore
del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 5 settembre 2011
della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art.
398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento
cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare
l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio
(art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per esteso
(“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i
punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di
esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e
nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio
giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura
penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art. 157 e seg), dei testi (162 e seg), delle persone informate sui fatti, le
perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma
sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono
idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non
disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore
probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza
(Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297;
Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.
139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di
fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione
condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro
valutazione d’insieme, una
conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi. nella misura in cui, (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980,
147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e
sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più
indizi - cioè fatti certi - che, correlati
logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da
far concludere che
l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder,
Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione
delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon
volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,
invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte
riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di
un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli
elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza
essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di
prova (Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;
Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72;
DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il
principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una
gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,
di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui
fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag.
472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. , 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62;
STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF del
28 giugno 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio
convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in
modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in
Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische
StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare
conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il
giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale
precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.
2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006), nel senso sopra
indicato.
6. Secondo i principi sviluppati nei giudizi per reati sessuali ma applicabili anche a quelli che, come in concreto, si consumano all’interno delle mura domestiche e che sono, per loro natura, intrinsecamente caratterizzati da difficoltà probatorie, decisive diventano le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Pertanto - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (STF del 2 dicembre 2010 6B_705/2010; STF del 30 luglio 2002 1P.19/2002, consid. 3.3; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506).
Il giudice deve procedere all’esame
dell’attendibilità delle dichiarazioni con estremo rigore sulla base di
convincenti basi metodologiche (DTF 129 I 49; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006
consid. 3.4.2.2; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.3).
Rilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la
costanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro
verosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle
parti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto dello stato d’animo in cui
versavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in
particolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e
di dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La
credibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua
univocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di
principio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che
inseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è,
pure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia
durante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. e STF 17 gennaio 2005 in re A. c. B.; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006). Da
considerare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti
sono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (STF del
30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005
1P.57/2005 consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg).
Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non
determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai
fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella
loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e
possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole,
sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di
una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25
novembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF
del 16 aprile 2009 6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004
1P.380/2004 consid. 5.2).
L’accusato e i suoi precedenti penali
7. AP 1 è nato a __________ il 26 luglio 1960, secondo di nove fratelli
germani, concepiti dalla seconda di quattro mogli di un patriarca che ha
generato, complessivamente, 36 figli. La sua famiglia era (ed è ancora stando a
quanto da lui dichiarato al dibattimento di primo grado, cfr. verbale pag. 7)
di condizioni agiate, essendo stato il padre titolare di un’impresa di
coloranti chimici.
Dopo un soggiorno di studio di un paio di anni a __________ - durante il quale
frequentò un istituto di commercio senza, tuttavia, diplomarsi - l’appellante,
a 20 anni, rientrò a __________ dove lavorò per l’impresa di famiglia fino al
1985.
Alla morte del padre - avvenuta nel 1981 - sorsero problemi legati all’eredità.
Non volendo essere coinvolto in queste controversie, l’appellante - che si
definisce uno “spirito libero” ed una “mente indipendente” -
decise nel 1985 di lasciare la sua parte di eredità alla madre e di partire
alla volta dell’Europa.
Dopo aver inizialmente raggiunto un fratello a __________, egli si recò dapprima
a __________ dove lavorò, per due anni, in un negozio di articoli per turisti e
in seguito, nel 1988, attratto dalle opportunità che offriva la città, decise
di stabilirsi a __________ dove iniziò a lavorare come magazziniere a __________,
presso la ditta che produce il tonno __________. In quel periodo, egli cominciò
anche a fare politica con i Verdi, occupandosi di volantinaggio e
dell’organizzazione di manifestazioni.
In quegli anni l’appellante, durante una serata in discoteca, conobbe ACPR 1
con cui iniziò una relazione sentimentale. Per stare vicino alla nuova compagna,
egli lasciò il suo lavoro a __________ e si spostò nel __________, dove trovò
un impiego come magazziniere presso la ditta di metallurgia __________.
Nel 1991 AP 1 e ACPR 1 si sposarono e l’appellante raggiunse la moglie al suo
domicilio di __________, dove la donna viveva con C., il figlio nato il 18
gennaio 1984 dal suo primo matrimonio.
In Ticino AP 1 trovò lavoro presso __________, dove fu attivo come magazziniere
per due anni prima di iniziare, nel 1993, l’attività di venditore ambulante di
articoli africani. A detta di AP 1 tale sua attività era però osteggiata dalle
autorità e dagli organizzatori dei mercati che “gli facevano la guerra, lo
boicottavano e lo discriminavano” per cui, nel 2001, decise di cercare
nuovamente un impiego quale dipendente. Trovò lavoro presso la __________,
ditta che produce dentifrici e collutori. Vi lavorò fino al 2003 quando venne licenziato
a causa di contrasti venutisi a creare con il magazziniere della ditta.
Successivamente, tra il 2003 e il 2006, AP 1 ha svolto dei lavori temporanei come magazziniere nel campo della farmaceutica, intercalando periodi di lavoro a
periodi di disoccupazione in cui percepiva le relative indennità.
Nel 2005 l’appellante ha avuto modo di conseguire l’attestato federale di
capacità quale impiegato in logistica (cfr. attestato allegato allo scritto 18
novembre 2009 allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008).
Dal 2006 al 2008 l’appellante ha lavorato presso la __________ che ha lasciato
quando un’amica della moglie, a capo del personale della ditta __________, lo
ha assunto come impiegato della logistica. A detta dell’appellante, egli è
stato licenziato dalla ditta a seguito delle pressioni della moglie sull’amica
dopo l’insorgere della loro vertenza famigliare (di cui si dirà al consid. 10).
AP 1 ha, quindi, ancora lavorato presso __________ e, infine, presso la __________,
impiego che ha perso a seguito del suo arresto avvenuto il 27 gennaio 2010.
Dopo la sua scarcerazione, avvenuta, il 3 settembre 2010, AP 1 si è iscritto
alla disoccupazione (AI 29 in inc. MP 8397/2010, pag. 6) e, dopo il suo successivo
periodo di carcerazione (tra il 28 settembre e il 28 dicembre 2010, cfr.
consid. 10), è stato impiegato come magazziniere per __________ nell’ambito di
una misura attiva dell’Ufficio assistenza di __________.
Per quanto attiene alla situazione economica dell’appellante si segnala
l’esistenza, a suo carico, di 7 procedimenti esecutivi per complessivi fr.
5'198,60 oltre che di 23 atti di carenza beni per complessivi fr. 15'695.-
(cfr. estratto dell’UFE di __________ del 25 maggio 2010, in classificatore 1/4 relativo a inc. MP 711/2010).
8. AP 1 ha, alle spalle, tre
condanne per reati penali minori.
Il 28 giugno 2000 egli è stato condannato dal pretore della giurisdizione di __________
al pagamento di una multa di fr. 100.- per i reati di vie di fatto e ingiuria
ai danni del capo-dicastero polizia del comune di __________ che intendeva
riscuotere da lui la tassa per la posa di bancarelle su suolo pubblico.
Con decreto d’accusa 4 febbraio 2002, l’appellante è poi stato condannato al
pagamento di una multa di fr. 200.- per ingiuria ai danni del portiere della
discoteca __________ e, infine, con decreto d’accusa 17 aprile 2004, egli è
stato ritenuto nuovamente colpevole di ingiuria, oltre che di minaccia, ai
danni di un agente della polizia comunale di __________ ed è stato condannato
ad una multa di fr. 300.-.
Imputazioni contenute nell’atto di accusa del 21 luglio 2010 e nell’atto di accusa aggiuntivo del 5 luglio 2011
9. Complessivamente con l’atto d’accusa del 21 luglio 2010 (di seguito AA) e con l’atto d’accusa aggiuntivo del 5 luglio 2011 (di seguito AA agg.) sono stati messi a carico di AP 1:
- 70 episodi di coazione;
- 3 episodi di sottrazione di minorenne;
- 3 episodi di minaccia;
- 1 episodio di lesioni semplici;
- 5 episodi di vie di fatto;
- 55 episodi di disobbedienza a decisioni dell’autorità;
- 1 episodio di ingiuria;
- ripetuti episodi di guida senza l’assicurazione di responsabilità civile;
- 1 episodio di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio.
Tutte le summenzionate imputazioni si sono risolte in condanna, fatta eccezione
per gli episodi di cui ai punti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.60 (coazione), 5.1, 5.3
(vie di fatto), 6.1-8 nonché 6.46 (disobbedienza a decisioni dell’autorità)
dell’atto di accusa del 21 luglio 2010, dai quali l’appellante è stato
prosciolto.
In particolare la prima Corte ha ritenuto che gli episodi di cui ai punti n.
1.1, 1.2, 1.3 e 1.60 AA non sono stati sufficientemente provati e che quelli di
cui ai punti n. 6.1-8 nonché 6.46 AA non sono costitutivi di reato. I primi
giudici hanno, inoltre, rilevato come i fatti di cui al punto n. 5.3 AA sono
gli stessi di quelli descritti al punto n. 5.4 AA.
L’appellante è stato, infine, assolto dall’imputazione descritta al punto n.
5.1 AA per intervenuta prescrizione dell’azione penale.
10. I
reati di cui AP 1 è stato ritenuto colpevole col giudizio impugnato sono stati,
per la maggior parte, commessi a danno della moglie e dei figli e si inseriscono
tutti nella vertenza di natura famigliare qui di seguito esposta.
a. Dall’unione tra AP 1 e ACPR 1 sono nati due figli: ACPR 3
(4.6.1996) e ACPR 2 (15.11.1999).
Il rapporto tra i coniugi AP 1 e ACPR 1, già problematico prima della nascita
della secondogenita, è andato viepiù deteriorandosi tanto che la moglie, ad
inizio 2008, ha deciso di separarsi dal marito.
b. Determinandosi sulla richiesta di misure a protezione dell’unione
coniugale presentata dalla moglie, il pretore, con decreto supercautelare del
18 gennaio 2008, ha intimato al marito di lasciare l’abitazione coniugale ed ha
attribuito i figli alla custodia della madre. Il pretore ha inizialmente
garantito a AP 1 un ampio diritto di visita. Tuttavia, in seguito, con decreto
supercautelare del 13 ottobre 2008, il pretore ha limitato tale diritto ad una
visita sorvegliata ogni 15 giorni.
L’assetto cautelare è stato confermato dal pretore con sentenza 16 gennaio
2009, con cui egli ha diffidato AP 1, sotto comminatoria dell’art. 292 CP,
dall’avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e
figli.
Il divieto è, poi, stato ribadito, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP,
dalla Commissione tutoria regionale di __________ in data 1° settembre 2009.
c. Il 27 gennaio 2010 AP 1 è stato arrestato.
d. Il 3 settembre 2010, al termine del processo a suo carico dinanzi
la Corte delle assise correzionali di __________ - in esito al quale era stata
emanata la sua condanna alla pena detentiva di 24 mesi sospesi
condizionalmente, condanna poi annullata dalla CCRP - AP 1 è stato scarcerato.
In data 28 settembre 2010 egli è stato tuttavia nuovamente posto in stato
d’arresto.
e. AP 1 è poi stato nuovamente scarcerato il 28 dicembre 2010. Quali misure
sostitutive dell’arresto il sostituto procuratore pubblico gli ha, tra l’altro,
ribadito il divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli all’infuori degli eventuali diritti di visita stabiliti dalle
autorità competenti nonché il divieto di avvicinarsi a moglie e figli in
qualsiasi altra circostanza, come pure di scrivere, telefonare o importunarli
in altro modo.
f. Il 14 aprile 2011 l’appellante è stato ancora una volta arrestato
dal procuratore pubblico. Egli è poi stato mantenuto in carcerazione preventiva
fino alla nuova sentenza del 5 settembre 2011 della Corte delle assise
criminali.
Da quella data egli si trova in carcerazione di sicurezza in attesa del
giudizio di questa Corte.
Appello
11. AP 1
ammette gli episodi di cui ai punti n. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.14, 1.15,
1.18, 1.19, 1.21, 1.24, 1.29, 1.38, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51, 1.52 AA (cfr.
dichiarazione d’appello, pag. 4).
Contesta, invece, tutti gli altri.
Credibilità
generale delle parti
12. Accusatore privato
Così come già ritenuto dai primi giudici, le dichiarazioni dell’accusatrice
privata ACPR 1 risultano del tutto credibili.
Da un lato, perché esse, spogliate, quando necessario, di una comprensibile
emotività, risultano del tutto lineari.
D’altro lato, perché la donna riferisce di episodi che sono coerenti con la
situazione descritta al considerando 10 e perché i fatti di cui la donna
riferisce sono del tutto compatibili con l’immagine che dell’appellante
forniscono, dapprima, gli amici e i vicini di casa sentiti come testi, poi
l’avvocato che ha patrocinato la donna nella procedura di divorzio, quindi il
dott. ACPR 4 e la sua segretaria - pure, tutti, sentiti come testi - nonché,
infine, il perito giudiziario nella sua perizia (cfr. dichiarazioni dei testi e
del perito giudiziario dott. F. riprodotte a pag. 39-41 rispettivamente pag.
41-42 della sentenza impugnata, verbali d’interrogatorio dei testimoni allegati
al verbale del dibattimento).
D’altro lato ancora, perché alle dichiarazioni della donna conferisce lo
spessore della realtà la sofferenza che il comportamento del marito provoca a
lei ed ai figli, così come emerge, in particolare, dai verbali del 9 settembre
2008, del 14 gennaio 2009, dell’8 novembre 2009, del 15 aprile 2010, del 22
aprile 2010 (citati a pag. 37-38 della sentenza impugnata) oltre che dai
verbali del 14 ottobre 2008 e del 10 gennaio 2009 (entrambi allegati all’AI 1 in incarto MP 10325/2008), del 27 gennaio 2010 (allegato all’AI 1 in incarto MP 711/2010), del 27 settembre 2010 (AI 1 in incarto MP 8397/2010) e del 12 aprile 2011
(AI 82 in incarto MP 8397/2010) nonché dalle deposizioni rilasciate dalla
stessa accusatrice privata al dibattimento di primo grado (cfr. verbale
d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale
del dibattimento 2 settembre 2011, in part. pag. 5).
D’altro lato ancora, perché le dichiarazioni della donna sui comportamenti del
marito sono confortate, quando possibile, da quelle dei testi.
E, infine, perché esse sono, pur se solo indirettamente, confortate dal numero
impressionante di segnalazioni e/o interventi della polizia che, già solo per i
fatti relativi al primo atto d’accusa, supera i 30 episodi (cfr. sentenza
impugnata, pag. 41; cfr. anche AI 127 in incarto MP 711/2010) cui si aggiungono le segnalazioni e gli interventi per i fatti relativi all’atto d’accusa
aggiuntivo (cfr. in part. AI 64 e AI 90 in incarto MP 8397/2010).
13. Appellante
La scrivente Corte condivide pure la valutazione
dei primi giudici secondo cui non può essere data credibilità alle
dichiarazioni dell’appellante. L’immagine di persona poco attendibile che
emerge dalle valutazioni peritali riprodotte a pag. 41 e seg. della sentenza di
prime cure - che poggiano in modo indiscutibile sulla storia dell’appellante
così come essa emerge dagli atti dell’incarto - è, infatti, confortata dalla perseveranza
di quest’ultimo nel negare situazioni e circostanze che, invece, risultano
provate da elementi oggettivi.
Fra queste, ad esempio, l’episodio di cui al punto 1.53 AA provato dal
certificato medico e dalle fotografie in atti (cfr. consid. 14.32), o gli
episodi di cui ai punti 1.11, 1.26, 1.31 AA, 1.1, 1.2, 1.7 AA agg. confermati
dai testi __________ (cfr. consid. 14.5, 14.17, 14.22, 14.40 e 14.46) o ancora
l’episodio di cui al punto 1.39 AA in cui l’appellante ha negato di avere
richiesto l’intervento della polizia, nonostante tale circostanza emerga
chiaramente dal rapporto di segnalazione della polizia cantonale del 19 ottobre
2009 (cfr. consid. 14.27).
14. Ne discende che questa Corte - così come quella di primo grado -
procede all’accertamento dei fatti sulla scorta delle dichiarazioni della
moglie, di quelle dei testi e degli elementi probatori oggettivi in atti.
Fatti relativi alle imputazioni contenute
nell’AA del 21 luglio 2010
14.1. Ricordata
l’assoluzione dell’appellante dalle imputazioni di cui agli punti 1.1, 1.2 e
1.3 AA, il primo episodio di coazione di cui egli è stato ritenuto autore
colpevole dalla Corte delle assise criminali è quello, risalente al mese di
luglio del 2008, in cui egli ha raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli
e, al rifiuto della stessa di farlo accedere nell’appartamento, ha trascinato
il figlio ACPR 3 per le scale e ha colpito con un calcio ad una gamba la
moglie, intervenuta per difendere il minore (punto 1.4 AA).
L’episodio è stato, dapprima, così descritto alla polizia da ACPR 1:
“ AP 1 in seguito al mio rifiuto di farlo entrare in casa mia, ha trascinato per il collo ACPR 3 giù dalle scale del condominio. Da parte mia nell’oppormi alla sua azione, AP 1 ha lasciato il ragazzo e mi ha colpita dandomi un calcio” (cfr. verbale 9 settembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 3).
Davanti al SPP l’accusatrice privata ha, poi, fornito la seguente versione:
“ Mi ricordo che all’inizio di luglio 2008 mio marito aveva trascinato ACPR 3 giù dalle scale dell’immobile dove abitiamo prendendolo per il collo. Io sono saltata addosso a mio marito per fargli mollare la presa su ACPR 3. Lo colpivo alla cieca fin quando ha lasciato il ragazzo. A quel momento si è rivolto verso di me per cui io sono scappata in casa e mio marito ha tentato di colpirmi con una pedata, ma ha preso solo la porta sulla quale vi è ancora il segno” (verbale d’interrogatorio del 22 aprile 2010, AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 2).
Dal canto suo l’appellante, pur riconoscendo che “quella
sera, sulle scale, vi è stata una discussione con la moglie” ha negato di
averle messo le mani addosso e ha negato di avere trascinato il figlio per il
collo (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 3; verbale
d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale
del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).
Per quanto sopra indicato, questa Corte ritiene di dover accertare l’episodio
sulla scorta delle deposizioni rese dall’AP, con la correzione fatta nella
seconda occasione quando la donna ha rettificato parzialmente il suo dire
precisando che la pedata del marito non era andata a segno ma aveva colpito la
porta lasciandovi un segno.
Il segno che la donna ha spiegato essere ancora impresso sulla porta conforta in particolare la sua seconda versione secondo cui il calcio di AP 1 ha centrato l’uscio dietro al quale era riuscita a ripararsi. La parziale discordanza fra le due versioni della donna - lungi dal minarne la credibilità - è spiegabile dalla comprensibile difficoltà di ricordare esattamente gli eventi (la prima versione è stata data due mesi dopo i fatti) in una situazione di permanente conflittualità qual’era quella vissuta dai coniugi AP 1.
14.2. L’appellante è poi stato condannato per avere, il 30 luglio 2008,
omesso di riportare il figlio ACPR 3 al termine del diritto di visita (ore
20’00) per poi accompagnarlo dalla madre solo dopo l’ordine della polizia
(punto 1.5 AA).
Questa circostanza è stata estrapolata dal rapporto d’esecuzione 27 maggio 2010 in cui la polizia cantonale ha elencato tutte le segnalazioni e gli interventi riferiti ai
coniugi AP 1 e dal quale emerge, in particolare, che alle ore 20’30 del 30
luglio 2008 “la moglie aveva chiesto l’intervento perché il marito non aveva
riportato a casa il figlio ACPR 3 all’orario stabilito (ore 20’00) dopo il
diritto di visita. Rintracciato nella sua abitazione di __________, il padre
aveva poi riaccompagnato il figlio a __________, dalla madre” (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 2).
In occasione del dibattimento del 2/3 settembre 2010, AP 1 ha cercato di giustificare il suo operato sostenendo che, quel giorno, egli si era accordato con la
moglie nel senso che egli avrebbe riaccompagnato ACPR 3 a casa dopo la trasmissione televisiva __________ (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre
2010, pag. 4).
Questa Corte, così come quella di prime cure (sentenza impugnata, pag. 45) non
ha creduto alla giustificazione addotta dall’appellante, ritenuto che, se egli
si fosse veramente accordato con la moglie sulla riconsegna del figlio, questa
non avrebbe di certo allertato la polizia, come invece è stato il caso.
Anche questo episodio è, dunque, da considerarsi accertato.
14.3. I fatti relativi alle imputazione di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8 e
1.9 AA possono essere dati per accertati in questa sede ritenuto che gli stessi
- parzialmente riferiti dall’AP e dalla teste D. agli inquirenti (cfr. per il
punto 1.6 AA l’AI 90, pag. 2 e l’AI 124, pag. 3 entrambi in incarto MP 711/2010
e per il punto 1.9 AA il verbale 9 settembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 2) - sono anche stati ammessi dall’appellante.
14.4. I primi giudici hanno poi ritenuto a carico di AP 1 l’episodio,
risalente all’8 ottobre 2008, in cui egli ha raggiunto l’abitazione della
moglie e dei figli per tentare di estrarre dalla bucalettere la corrispondenza
ivi riposta dando poi una manata sulla spalla della coniuge che gli aveva
chiesto di allontanarsi, tanto da farla urtare contro la bucalettere e far
temere alla figlia ACPR 2 per l’incolumità fisica della madre (punto 1.10 AA).
Questo episodio è pure alla base dell’imputazione del reato di vie di fatto
(punto 5.2 AA).
Dalle dichiarazioni rilasciate da ACPR 1 alla polizia risulta che:
“ giunta davanti all’entrata del condominio dove abito ho trovato AP 1 che stava cercando di estrarre della corrispondenza con l’aiuto di un pezzo di legno. Dapprima gli ho fatto notare che non poteva fare ciò. Per tutta risposta AP 1 mi ha insultato dicendomi <<vaffanculo>>. In seguito ho provveduto ad aprire la bucalettere ed ho buttato addosso a AP 1 una lettera indirizzata a lui. Quale reazione AP 1 ha avuto quella di darmi una forte manata sulla spalla destra tanto da scaraventarmi contro la bucalettere. Alla scena ha naturalmente assistito mia figlia ACPR 2 la quale dopo il colpo che ho ricevuto mi ha subito chiesto se il papà mi aveva fatto tanto male” (cfr. verbale 9 settembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 2).
Questa versione è stata quasi integralmente confermata
dall’accusatrice privata anche dinanzi al SPP.
L’attendibilità delle dichiarazioni della donna non è scalfita dal fatto che,
innanzi al SPP, ella ha dichiarato di “non ricordare se mio marito mi ha
colpito o meno con una manata” (AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 1-2). Al contrario. Questa dichiarazione aggiunge credibilità alla donna ritenuto come
sia del tutto naturale che, dopo un anno e mezzo dai fatti e in un contesto
tribolato poiché caratterizzato da innumerevoli dissidi, ella non ricordi il dettaglio
della “manata”.
Ciò posto e ritenuto come la versione dell’appellante - che ammette di essersi
recato presso l’abitazione della moglie per ritirare una lettere importante, ma
nega di avere spintonato la moglie (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre
2010, pag. 6) - non è invece credibile per i motivi di cui si è detto,
l’episodio di cui ai punti 1.10 e 5.2 AA deve essere confermato anche in questa
sede.
14.5. La pubblica accusa imputa, poi, all’appellante di avere, il 26
settembre 2008 a __________, inseguito con la propria vettura l’auto della
moglie sino a riuscire a superarla e a bloccarne la marcia per poi prendere a
manate il veicolo della coniuge facendole così temere per l’incolumità sua e
della figlia ACPR 2 e ciò allo scopo di essere chiamato telefonicamente dai figli
(punto 1.11 AA).
Questi fatti, riferiti alla polizia da ACPR 1 e dalla stessa confermati dinanzi
al SPP (cfr. verbale 14 ottobre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 2-3; AI 90 in incarto MP 711/2010, pag. 4-5), trovano riscontro
anche nelle parole della teste G. che ha dichiarato di avere visto sulla strada
davanti casa sua “un uomo molto alto che parlava animatamente con una donna
che si trovava al volante di una macchina, chiusa dentro” e che “a un
certo momento l’uomo ha dato un colpo sulla vettura della donna ribadendo che
voleva vedere i bambini e che questa donna non glielo poteva impedire”
(cfr. AI 121 in incarto MP 711/2010, pag. 1-2).
L’appellante, interrogato dal SPP, ha dal canto suo parzialmente ammesso i
fatti, dichiarando di avere seguito la moglie con la sua auto, di essere
riuscito a “bloccarla sulla strada mettendomi davanti a lei per impedirle di
continuare la sua marcia” e di averle detto “Iva tu non ti sposti di qua
fino a quando io non ho parlato con mia figlia”. Egli ha, invece, negato di
avere alzato la voce e di avere dato colpi alla macchina (cfr. AI 112 in incarto MP 711/2010, pag. 6; AI 149 in incarto MP 711/2010, pag. 17).
Ciò detto, ritenuto come la deposizione della teste dimostri che l’appellante
ha mentito, questa Corte non può che accertare i fatti così come descritti
nell’AA: l’episodio deve, pertanto, essere confermato nei termini indicati
dalla pubblica accusa.
14.6. A confermare i fatti relativi all’imputazione di cui al punto 1.12 AA vi sono, oltre alla segnalazione dell’episodio alla polizia da parte dell’AP (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 2), anche le ammissioni dell’appellante.
14.7. La
lista delle imputazioni per coazione a carico di AP 1 menziona poi un episodio
dell’11 ottobre 2008 in cui l’appellante, dopo aver raggiunto l’abitazione
della moglie e dei figli, ha fatto salire la figlia sulla sua vettura e si è
allontanato, rendendosi irreperibile sino al giorno successivo quando ha
riconsegnato la figlia alla madre (punto 1.13 AA).
I medesimi fatti hanno valso all’appellante un’imputazione per sottrazione
di minorenne (punto 2.1 AA).
L’episodio, per cui l’AP ha immediatamente allarmato la polizia, è stato
descritto dalla donna agli inquirenti nei termini riportati nell’AA nel verbale
14 ottobre 2008 (cfr. verbale citato allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 1-2).
L’appellante ha, dal canto suo, ammesso di avere, quel giorno, preso con sé la
figlia, precisando tuttavia di avere agito con il consenso della madre (cfr.
verbale 4 novembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 3-4).
Questa Corte (come già le precedenti) non crede all’appellante. Toglie
credibilità al suo dire, infatti, non soltanto la generale credibilità della
moglie - e il fatto che non si comprende come mai, se davvero avesse dato il
suo consenso, ella avrebbe immediatamente allertato la polizia (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 3) - ma anche l’inverosimiglianza di quel che egli pretende. Non è,
infatti, credibile che, a quel momento, quando fra i coniugi vi era un’aperta
conflittualità che rifletteva sui figli al punto che le autorità competenti
erano già intervenute a regolare rigidamente il diritto di visita la donna
abbia permesso al marito di derogare al regime stabilito su sua richiesta (cfr.
a proposito l’assetto previsto dalla decisione della Pretura del distretto di __________
del 25 luglio 2008, cfr. anche la decisione del 31 luglio 2008 dalla quale
risulta che il weekend 11/12 ottobre 2008 ACPR 2 e ACPR 3 dovevano passarlo con
la madre).
Si segnala che il decreto supercautelare che limitava il diritto di visita di AP
1 a una visita sorvegliata ogni 15 giorni è stato emanato due giorni dopo, il
13 ottobre 2008.
Ciò detto, risulta dalle dichiarazioni dell’appellante - non contraddette da
diverse risultanze istruttorie - che egli, l’11 ottobre 2008, si è recato con
la figlia dapprima al bowling di __________ e, infine, presso un amico dal
quale hanno cenato. Dopo cena, ha spiegato AP 1, la figlia era talmente stanca
che si è addormentata in auto, cosicché egli, nonostante una chiamata della
polizia, ha deciso di tenerla con sé fino al giorno dopo quando ha riconsegnato
ACPR 2 alla madre (cfr. verbale 4 novembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 4).
Anche i
fatti descritti ai punti 1.13 e 2.1 AA sono, pertanto, accertati anche in
questa sede.
14.8. A conferma dei fatti relativi all’imputazione di cui ai punti 1.14 e
1.15 AA vi sono - oltre alla segnalazione alla polizia di uno dei due episodi
da parte dell’AP (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 3) - anche le
ammissioni dell’appellante.
14.9. Il punto 1.16 AA, fa carico all’appellante di avere, nel corso degli
anni 2009-2010, raggiunto in diverse occasioni l’abitazione della moglie e dei
figli per portare del cibo non richiesto quale kebab, riso e olio.
I fatti sono stati sostanzialmente ammessi dall’appellante. Tuttavia, egli, durante
il dibattimento 2/3 settembre 2010, ha dichiarato che, a suo parere, la moglie
era consenziente precisando che “citofonava, così la moglie sapeva della sua
presenza, depositava queste cose davanti la porta di casa e poi se ne andava”
(verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 8).
Che la versione di AP 1 sia una versione strumentale è provato
inconfutabilmente dal fatto che, già nel gennaio 2009, il pretore del Distretto
di __________ gli aveva fatto divieto di avvicinarsi, telefonare, scrivere o
importunare in altro modo moglie e figli con la comminatoria dell’art. 292 CP:
in queste circostanze, pretendere di avere creduto che la moglie - che aveva
richiesto l’ordine in questione - fosse consenziente alle sue visite significa
mentire.
Del resto, l’accusatrice privata ha riferito di non sapere come il marito
riuscisse ad entrare nel palazzo sino a giungere alla porta dell’appartamento
dove lasciava “un sacco di riso, del kebab per i bambini, una volta un
bidone d’olio” (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 4).
L’episodio deve, pertanto, essere dato per accertato da questa Corte così come
descritto nell’AA.
14.10. L’AA imputa, poi, a AP 1 di avere, l’8 gennaio 2009, raggiunto
l’abitazione della moglie e dei figli, tentato di far salire sulla sua vettura
la figlia ACPR 2 e, vistosi impedito dall’intervento della moglie, averla fatta
cadere a terra ed avere colpito al volto e spintonato ripetutamente la coniuge
(punto 1.17 AA).
Per gli stessi fatti, all’appellante è, pure, stato imputato il reato di vie di
fatto (punto 5.4 AA).
Questo episodio è stato riferito da ACPR 1 alla polizia e da lei confermato
dinanzi al SPP (cfr. verbale 10 gennaio 2009 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 2, AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 3) e, poi, durante il
confronto in aula (verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con
l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 2).
Dal canto suo, l’appellante ha dichiarato di essersi recato, quel giorno,
presso l’abitazione della moglie per consegnare a lei ed ai figli dei regali di
Natale. Sempre secondo la sua versione, egli avrebbe chiesto alla figlia di salire
sulla sua auto ma, vista l’opposizione della moglie, egli avrebbe deciso di
andarsene al che, girandosi per incamminarsi verso l’auto, avrebbe
inavvertitamente urtato ACPR 2 facendola cadere a terra. Egli ha, inoltre,
negato di avere messo le mani addosso alla moglie (cfr. verbale 21 gennaio 2009
allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 1-2).
Al dibattimento di primo grado AP 1 ha, poi, ribadito di non avere spinto la
figlia (verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,
allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 2).
Nemmeno in questa circostanza, la scrivente Corte ha creduto a AP 1. Non l’ha
fatto per le considerazioni generali già espresse e per la manifesta
pretestuosità del suo racconto. Per contro, ancora una volta, la versione
fornita ripetutamente agli inquirenti dalla moglie e confermata in sede di
contradditorio ben si inserisce nel contesto dei frequenti litigi - anche
violenti - tra le parti ed è coerente con l’atteggiamento generalmente tenuto
dall’appellante.
Ne discende che l’episodio di cui ai punti 1.17 e 5.4 AA deve essere dato per
accertato.
14.11. I fatti relativi alle imputazione di cui ai punti 1.18, 1.19 e 2.2
AA possono essere dati per accertati in questa sede ritenuto che gli stessi -
riferiti da ACPR 1 agli inquirenti (verbale 14 gennaio 2009 di ACPR 1 allegato
all’AI 1 in incarto MP 870/2009, pag. 2-3) - sono stati ammessi anche dall’appellante.
Per quanto attiene in particolare all’episodio di cui ai punti 1.19 e 2.2 AA,
può essere dato per accertato che l’appellante, il 14 gennaio 2009 verso le ore
12’00-12’40, a __________, presso la sede della scuola elementare, ha caricato
nella sua vettura la figlia ACPR 2 - che piangeva - e ha, in seguito, raggiunto
la stazione FLP per caricare in auto pure il figlio ACPR 3. Sfruttando la
fermata alla stazione, ACPR 2 è scesa dall’auto ed è fuggita presso un’amica
della madre. L’appellante, intenzionato a portare ACPR 3 presso il suo
domicilio di __________, ha poi rinunciato al suo intento, riaccompagnando il
figlio dalla madre.
14.12. È poi imputato all’appellante di avere, il 14 gennaio 2009 ,
raggiunto a __________ M. che passeggiava con la figlia ACPR 2, avere loro
bloccato il passaggio con la sua vettura per circa mezz’ora ed avere ingiunto
alla donna “tu di qui non ti muovi, ACPR 2 la prendo io, devi darmi ACPR 2” sino all’arrivo della polizia che lo ammanettava (punto 1.20 AA).
I fatti sono stati riferiti dalla teste M. nel suo verbale dinanzi al SPP (cfr.
AI 120 in incarto MP 711/2010, pag. 2-3) e confermati dalla stessa teste anche
in occasione del dibattimento di primo grado (verbale d’interrogatorio M.
allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 2).
Da parte sua, l’appellante ha ammesso dinanzi al SPP di aver bloccato M. e di
averle detto di non toccare sua figlia, negando tuttavia che egli intendesse
prendere ACPR 2 con sé (cfr. AI 149 in incarto MP 711/2010, pag. 15).
Al dibattimento del 2/3 settembre 2010 egli ha, invece, contestato di avere
bloccato la donna ed ha affermato di averla fermata “per parlare” (cfr.
verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 8).
Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che le dichiarazioni
dell’appellante sono smentite in modo chiaro, dapprima, da quelle - costanti e
credibili poiché coerenti con la situazione generale e totalmente
disinteressate - della teste, poi, dalle stesse sue modifiche e ritrattazioni
e, infine, dal fatto che la figlia e la sua accompagnatrice hanno potuto essere
liberate dalla presenza dell’appellante soltanto dall’intervento della polizia.
Anche questo episodio deve pertanto essere confermato così come descritto
nell’AA.
14.13. L’episodio di cui al punto 1.21 AA è stato ammesso dall’appellante.
14.14. I primi giudici hanno, poi, accertato che, così come indicato al
punto punto 1.22 AA, il 6 maggio 2009, AP 1 ha raggiunto il figlio ACPR 3 a __________ e lo ha obbligato a salire sulla sua vettura, trattenendolo con sé circa
due ore. Inoltre, i primi giudici hanno accertato che, lo stesso giorno,
l’appellante ha raggiunto a __________ anche la figlia ACPR 2 che, accortasi
del sopraggiungere della vettura del padre, è scappata trovando rifugio presso
un’amica (punto 1.23 AA).
Gli episodi sono stati descritti in questi termini a due riprese
dall’accusatrice privata: dapprima, lo stesso giorno, alla polizia cui ha segnalato
che il marito aveva preso con sé ACPR 3 e che la figlia era invece “riuscita
a recarsi presso degli amici” (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 3). Quindi, nello scritto indirizzato l’11 maggio 2009 alla Pretura
del Distretto di __________ (cfr. scritto 11 maggio 2009 allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008). Da parte sua l’appellante ha, in merito al punto 1.22 AA, unicamente
riconosciuto di essersi incontrato in più occasioni con ACPR 3 per discutere e
ha contestato di avere commesso i fatti di cui al punto 1.23 AA (cfr. verbale
del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 9).
Questa Corte, così come quella di prime cure (cfr. sentenza impugnata, pag.
53), è tuttavia convinta che, anche in questo caso, è più credibile la versione
della moglie per cui gli episodi di cui ai punti 1.22 e 1.23 AA - del tutto
coerenti con l’atteggiamento del
marito si qui delineatosi - devono essere
confermati.
14.15. I fatti di cui al punto 1.24 AA sono stati ammessi dall’appellante.
14.16. Il punto 1.25 dell’AA fa carico a AP 1 di avere, l’11 maggio 2009,
raggiunto a __________ la figlia ACPR 2 presso il parco delle scuole
elementari, di averla trattenuta sino alle ore 19’00 su un panchina contro la
sua volontà e di averle riferito che, contrariamente al vero, il sabato
precedente la madre era tornata a casa ubriaca ed aveva vomitato.
Questi fatti sono stati riferiti al SPP da ACPR 1 che ha, in particolare,
spiegato al magistrato come la figlia le avesse detto che “il papà non la
lasciava tornare a casa” (cfr. AI 90 in incarto MP 711/2010, pag. 5).
Dal canto suo, l’appellante ha riconosciuto di essersi quel giorno intrattenuto
con la figlia, ma ha contestato di averla trattenuta e di avere parlato male
della madre (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 9, cfr.
anche verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,
allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).
Per le ragioni già menzionate, questa Corte, così come quella di prime cure,
ritiene più attendibile la versione della moglie, sicché anche i fatti di cui
al punto 1.25 AA devono essere dati per accertati.
14.17. All’appellante si addebita, poi, di avere, nel corso del mese di
maggio 2009, raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli citofonando e
telefonando, sia di giorno che di notte, al fine di poter parlare con i figli
senza riuscire nel suo intento (punto 1.26 AA).
Questi fatti emergono innanzitutto dalle dichiarazioni - credibili - rilasciate
dall’AP al SPP (cfr. AI 90 in incarto MP 711/2010, pag. 3) e sono, inoltre,
confortati dalle parole del teste E., coinquilino della moglie e dei figli
dell’appellante che, con riferimento all’anno 2009, ha dichiarato di avere sempre visto AP 1 “la sera ed anche di notte. Succedeva che lui
arrivava presso l’immobile di __________ anche alla 1’00 o alle 2’00 di notte”
impedendogli di riposare (cfr. AI 151 in incarto MP 711/2010, pag. 2; dichiarazioni confermate anche in occasione del dibattimento di primo grado, cfr.
verbale d’interrogatorio E. allegato al verbale del dibattimento 2 settembre
2011).
Anche questo episodio è pertanto da ritenersi acclarato e ciò nonostante
l’appellante - sulla cui inattendibilità già si è detto - abbia ammesso di
avere unicamente telefonato, durante il giorno, a ACPR 3 (cfr. verbale del
dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 9; cfr. anche verbale d’interrogatorio di
ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2
settembre 2011, pag. 3 in cui AP 1 nega di avere suonato il campanello
dell’abitazione della moglie e dei figli durante la notte).
14.18. Il punto 1.27 AA imputa all’appellante di avere, l’8 giugno 2009,
obbligato il figlio ACPR 3 a redigere lo scritto del seguente tenore “Io ACPR
3 vorrei vedere di più mio padre a casa e non a casa __________. Il mio papà
non ha mai fatto violenza; voglio abitare anche a casa di papà”, scritto
poi trasmesso dall’allora patrocinatore dell’appellante, avv. __________, alla
CTR __________.
AP 1 ha
dichiarato che il figlio ha allestito lo scritto in questione (cfr. scritto
allegato alla lettera 25 giugno 2009 allegata all’AI 21 in incarto MP 10325/2008) in sua presenza senza esservi costretto (cfr. AI 149 in incarto MP 711/2010, pag. 4; verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 9).
Agli atti vi è però una lettera del 12 giugno 2009 con cui la moglie riferiva
alla CTR che il figlio ACPR 3 le aveva raccontato che, in occasione dell’ultimo
incontro col padre, questi “lo aveva fatto parlare al telefono con un
signore, a dire di mio figlio era l’avvocato di suo padre (…), il quale gli ha
posto domande, naturalmente in presenza del padre sul suo desiderio di
incontrarlo, in seguito ha poi dovuto scrivere una lettera dove si dichiarava
intenzionato a far visita al padre”. Allegato alla suddetta lettera la
moglie ha trasmesso alla CTR uno scritto del figlio, pure di data 8 giugno
2009, nel quale lo stesso dichiarava di non voler incontrare il padre a casa
sua, ma solo a casa __________ e nel quale riferiva che “oggi ho dovuto
scrivere una lettera come questa davanti a lui e quindi vorrei che fosse
considerata non valida” (cfr. scritto 12 giugno 2009 allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008, cfr. anche le dichiarazioni della moglie al SPP in AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 4 riferite allo stesso episodio nonostante si faccia riferimento ad
uno scritto di ACPR 3 del 22 settembre 2008 all’attenzione del pretore).
Pertanto, ritenuto come il dire della moglie dell’appellante sia confortato
dallo scritto del figlio, questa Corte accerta che, l’8 giugno 2009, AP 1 ha costretto il figlio - che aveva raggiunto alla fermata del treno, quando questi rientrava da
scuola - a redigere lo scritto citato al punto 1.27 dell’AA (cfr. scritto 12
giugno 2009 allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008 e AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 4)
14.19. Il punto 1.28 AA imputa a AP 1 di avere, il 13 giugno 2009 a __________, alla presenza della figlia ACPR 2, colpito al volto con un pugno la moglie
facendole temere per la sua incolumità e facendo temere alla figlia per
l’incolumità della madre.
Questi fatti sono, pure, alla base dell’imputazione del reato di vie di fatto di
cui al punto 5.5 AA.
L’accaduto è stato evocato una prima volta dall’AP in un suo scritto
all’attenzione della Pretura di __________ (cfr. scritto 14 agosto 2009
allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008) ed è poi stato da lei confermato
dinanzi al SPP (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 2) e, poi, durante il
confronto in aula (verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con
l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).
Nonostante l’appellante abbia negato l’addebito (cfr. verbale del dibattimento
2/3 settembre 2010, pag. 9; cfr. anche verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di
confronto con l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre
2011, pag. 4), questa Corte ritiene, ancora una volta, di dare credito alla
versione della moglie, certamente coerente con il comportamento persecutorio di
cui l’appellante ha dato ripetutamente prova.
14.20. A dimostrazione dei fatti relativi all’imputazione di cui al punto
1.29 AA vi sono - oltre al rapporto d’esecuzione 27 maggio 2010 della polizia
cantonale che menziona l’episodio verificatosi il 22 giugno 2009 (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 3) - anche le ammissioni dell’appellante.
14.21. All’appellante viene, poi, rimproverato di avere, il 9 luglio 2009,
raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli e minacciato la prima, alla
presenza della figlia ACPR 2, di gettarle addosso della benzina e di darle
fuoco, facendole pertanto temere per la loro incolumità personale (punto 1.30
AA). Questi fatti sono valsi all’appellante anche un’imputazione per minaccia
(punto 3 AA).
Anche in questo caso l’episodio è stato dapprima segnalato dall’accusatrice
privata alla Pretura di __________ (cfr. scritto 14 agosto 2009 allegato all’AI
14 in incarto MP 10325/2008) e poi, il 22 aprile 2010, dalla stessa confermato
dinanzi al SPP (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 4) e, poi, confermato
anche dinanzi i primi giudici in occasione del confronto con l’appellante (cfr.
verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al
verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).
L’appellante ha, da parte sua, dichiarato al SPP che, quel giorno, era sorta
tra lui e la moglie una discussione durante la quale egli le ha detto “che i
pachistanesi buttano la benzina addosso alle mogli e gli danno fuoco, mentre
che tu sei fortunata perché io non sono fatto così” (cfr. AI 149 in incarto MP 711/2010, pag. 11, dichiarazioni poi confermate anche nel verbale del dibattimento
2/3 settembre 2010, pag. 10 e nel verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di
confronto con l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre
2011, pag. 4).
Ancora una volta, alle dichiarazioni della moglie l’appellante oppone
argomentazioni chiaramente pretestuose e strumentali con il solo effetto di
aumentare la credibilità dell’AP.
Pertanto, così come già i primi giudici, anche la scrivente Corte accerta che i
fatti si sono svolti così come indicato ai punti 1.30 e 3 AA.
14.22. All’appellante è, poi, addebitato di avere, il 31 luglio 2009,
raggiunto, a __________, la moglie e i figli, ingiuriando il figlio ACPR 3 con
l’epiteto “coglione” (punto 1.31 AA).
L’accaduto è stato riferito da ACPR 1 alla Pretura di __________ (cfr. scritto
14 agosto 2009 allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008) ed è stato da lei
confermato dinanzi al SPP (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 4).
A sostegno delle dichiarazioni dell’AP, vi sono poi quelle della teste D. che
si trovava, quel giorno, con l’accusatrice privata e i suoi figli (cfr. AI 124 in incarto MP 711/2010, pag. 3, dichiarazioni confermate anche durante il dibattimento di primo
grado, cfr. verbale d’interrogatorio D. allegato al verbale del dibattimento 2
settembre 2011).
Dunque, gli atti dimostrano come, negando di avere insultato ACPR 3 (cfr. AI 149 in incarto MP 711/2010, pag. 11; dichiarazioni poi confermate anche nel verbale del dibattimento
2/3 settembre 2010, pag. 10), l’appellante abbia, ancora una volta, mentito.
I fatti di cui al punto 1.31 AA sono, dunque, accertati così come descritti.
14.23. L’appellante è poi stato condannato dai primi giudici anche per
avere, anche nel corso del mese di agosto 2009, raggiunto più volte
l’abitazione della moglie e dei figli citofonando giorno e notte, senza
ottenere risposta da moglie e figli e senza pertanto riuscire nel suo intento
di parlare con i minori (punto 1.32 AA).
Questi fatti emergono da quanto riferito dall’accusatrice privata al pretore di
__________ (cfr. scritto 14 agosto 2009 allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008) e sono confortati dalle dichiarazioni del teste E. di cui già si è detto
al consid. 14.17 in relazione ai fatti di cui al punto 1.26 AA.
L’accertamento - indiscutibile - di quanto indicato al punto 1.32 AA dimostra
come, negando l’addebito (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010,
pag. 10 e verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,
allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4), l’appellante
abbia, ancora una volta, mentito.
I fatti di cui al punto 1.32 AA devono dunque essere confermati anche in questa
sede.
14.24. I punti 1.33, 1.34 e 1.35 AA fanno carico a AP 1 di avere, in occasione dei festeggiamenti del 1° agosto 2009 a __________:
- seguito e controllato la moglie facendo poi intervenire la polizia affinché procedesse ad un controllo della sua ebrietà;
- seguito e controllato la moglie che si trovava ad una festa campestre e chiesto l’intervento della polizia affinché accertasse che i figli erano stati lasciati a casa soli;
- verso le ore 5’00 del 2 agosto, raggiunto l’abitazione della
moglie e dei figli per verificare se la stessa aveva lasciato i figli da soli a
casa, per poi ripresentarsi poco dopo, malgrado l’ordine della polizia di
lasciare i luoghi.
Questi fatti sono stati riferiti da ACPR 1 alla Pretura di __________ (cfr. scritto 14 agosto 2009 allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008) e sono confermati dalle annotazioni della polizia cantonale inerenti il
suo intervento delle ore 4’40 del 2 agosto 2009 (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 3).
Essi devono dunque essere dati per assodati e ciò
nonostante l’appellante - confermando la sua non credibilità generale - abbia
negato di avere controllato la moglie (cfr. verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 10)
14.25. A queste imputazioni, segue quella del punto 1.37 dell’AA (che non contiene
un punto 1.36) secondo cui AP 1, il 4 agosto 2009 a __________, ha seguito e controllato la moglie e i figli che si trovavano __________.
Questi fatti, contestati dall’appellante (cfr. verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 10), sono stati descritti dall’accusatrice privata - in
modo certamente credibile e coerente con i comportamenti del marito sin qui
evidenziati - nel suo scritto 14 agosto 2009 all’attenzione della Pretura di __________
(allegato all’AI 14 in incarto MP 10325/2008).
Essi possono pertanto essere confermati anche in questa sede.
14.26. L’episodio di cui al punto 1.38 AA è stato ammesso dall’appellante.
14.27. La prima Corte ha, poi, confermato l’imputazione secondo cui, il 29
agosto 2009, AP 1 ha raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli e ha fatto
intervenire la polizia per controllare se i figli minorenni fossero presenti o
meno nell’appartamento, consegnando, nella medesima occasione, non richiesto,
una stampante a ACPR 2 ed il denaro per il contributo alimentare (punto 1.39 AA).
Durante il dibattimento del 2/3 settembre 2010, l’appellante ha ammesso i
fatti, salvo la richiesta d’intervento della polizia (cfr. verbale del
dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 10).
L’intervento delle forze dell’ordine è, però, attestato dal rapporto di
segnalazione della polizia cantonale del 19 ottobre 2009 (allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008, pag. 1) dal quale risulta che, in data 29 agosto 2009, alle ore 21’40,
l’appellante “chiedeva il nostro intervento per constatare se, presso il domicilio
della ex moglie (…) fossero presenti i figli”.
Ancora una volta, dunque, è dimostrata incontrovertibilmente la tendenza a
mentire dell’appellante.
14.28. Confermando i punti 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45 dell’AA, i
primi giudici hanno accertato che AP 1, nel settembre 2009, ha raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli ed ha consegnato, non richiesti, una borsa
da scuola alla figlia (punto 1.40 AA), dei cappelli di lana alla figlia e il
denaro per il contributo alimentare (punto 1.41 AA), un pacco di bignè (punto
1.42 AA), due panini di kebab alla figlia e il denaro per il contributo
alimentare (punto 1.43 AA), al figlio ACPR 3 un cappello e fr. 20.- da dividere
con la sorella (punto 1.44 AA) e una borsa per la scuola (punto 1.45 AA).
Questi fatti sono stati descritti dall’appellante nel suo scritto 19 novembre
2009 all’attenzione della CTR (allegato all’AI 21 in incarto MP 10325/2008) e sono stati dallo stesso confermati durante il dibattimento del 2/3
settembre 2010 in occasione del quale egli ha, tuttavia, precisato che “la
moglie era consenziente ai regali” (cfr. verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 11).
Che la moglie fosse consenziente è però sconfessato da quanto spiegato al
consid. 14.9 in relazione alla consegna di kebab, riso e olio di cui al punto
1.16 AA: l’esasperato rapporto tra le parti che ha motivato il divieto,
impartito all’appellante dal pretore e, poi, ribadito dalla CTR, di
avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli
prova senza dubbio alcuno che la moglie non era consenziente.
14.29. Il punto 1.46 AA, confermato dalla prima Corte, fa carico
all’appellante di avere, il 6 settembre 2009, a __________, raggiunto il figlio ACPR 3 alla fermata del trenino FLP e di averlo obbligato a salire sulla sua
vettura.
L’episodio, contestato dall’appellante (cfr. verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 11), è stato descritto dall’accusatrice privata nella sua
risposta di data 9 settembre 2009 allo scritto dell’avv. RAAP 1, allora
patrocinatore dell’appellante (allegata all’AI 16 in incarto MP 10325/2008). L’AP ha usato, nel riferire del mancato accordo del figlio a seguire il
padre, una formula dubitativa (“immagino contro la sua volontà”).
L’utilizzo di tale espressione dimostra la sostanziale sincerità della donna
poiché la formula usata è prova di uno sforzo di oggettività e del rifiuto di
qualsiasi esagerazione e forzatura.
Per quanto è qui di interesse, si rileva che le circostanze del caso concreto
depongono per la bontà della deduzione fatta dall’AP e permettono a questa
Corte - così come alle precedenti - di ritenere accertato anche in questo
episodio un intervento coercitivo dell’appellante.
L’episodio è, pertanto, accertato nei termini indicati nell’AA.
14.30. I fatti di cui ai punti 1.47-49, 1.51-52 nonché 1.21 AA sono stati ammessi dall’appellante.
14.31. Il punto 1.50 AA fa carico all’appellante di essersi, nel corso del
mese di novembre 2009, in due occasioni, avvicinato all’abitazione della moglie
e dei figli per scopi non meglio precisati.
Questi fatti, segnalati dall’accusatrice privata al SPP nel suo scritto del 27
settembre 2009 (allegato all’AI 16 in incarto MP 10325/2008), sono confortati
dalla circostanza - ammessa dall’appellante durante il dibattimento del 2/3
settembre 2010 - secondo cui egli, in un’occasione, ha “portato un letto a ACPR
2 che ho lasciato in garage” (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre
2010, pag. 11).
Essi possono, dunque, essere ritenuti acclarati anche in questa sede.
14.32. Il punto 1.53 AA - confermato dalla prima Corte - addebita all’appellante
anche di avere, il 6 novembre 2009, raggiunto verso le ore 23’25 l’abitazione
della moglie e dei figli allo scopo di attendere la coniuge, che, secondo lui,
aveva lasciato i figli soli in casa, per poi colpirla intenzionalmente, a due
riprese, con pugni al volto al fine di farla sottoporre a test alcolemico da
parte della polizia.
Questi fatti sono pure alla base dell’imputazione del reato di lesioni
semplici (punto 4 AA).
Al proposito, ACPR 1 alla polizia ha dichiarato quanto segue:
“ alle ore 23’15 sono giunta al mio domicilio da una cena nel __________. Sono stata accompagnata a casa da una mia collega di lavoro. I miei figli erano a dormire da conoscenti. Giunta al domicilio sono andata a prendere la mia automobile che avevo parcheggiato dalla mia vicina di casa. Ho spostato l’auto sino dinanzi al mio garage. Scesa dall’auto, ho avvertito la presenza di una persona che giungeva verso di me a corsa. Ho subito visto che trattavasi di mio marito AP 1. Da parte mia, impaurita poiché sapevo già che mi avrebbe messo le mani addosso, ho cercato di scappare chiudermi nel vano delle scale del palazzo in cui abito. Purtroppo non ho fatto in tempo e mio marito mi ha raggiunta. Lo stesso, senza proferire parola, mi ha preso a pugni in faccia. Da parte mia mi accasciavo per non prendere i pugni cercando di fuggire. La mia fuga ha avuto poco successo, infatti mio marito mi ha raggiunta nuovamente continuando con le botte. Io gridavo “lasciami stare” nella speranza che qualcuno mi sentisse. Sta di fatto che a un certo momento mio marito si allontanava lungo __________. Ho poi notato che lo stesso saliva sulla sua auto e se ne andava” (cfr. verbale 8 novembre 2009 allegato all’AI 1 in incarto MP 11144/2009, pag. 2).
Dal canto suo l’appellante, sentito dal SPP in merito a questi fatti, ha negato di avere picchiato la moglie e ha fornito la seguente versione:
“ Proprio mentre giungevo sotto casa di mia moglie, pure la stessa arrivava. Io ho visto che lei barcollava perché era ubriaca. Io sono rimasto in auto a guardarla. Mia moglie tentava di entrare in casa sua passando dalla porta di sotto. A quel momento sono uscito dalla macchina, l’ho raggiunta e l’ho presa per il cappuccio della giacca (quindi da dietro) dicendole “che adesso era fregata perché si era ubriacata” (…). Mentre tenevo mia moglie per il cappuccio della giacca la stessa ha cercato di liberarsi e ha sbattuto contro il muro. (...). Mia moglie mi ha supplicato di lasciarla andare e di lasciarla rientrare in casa. Io l’ho lasciata andare anche se avrei potuto vendicarmi trattenendola fino all’arrivo della polizia che avrebbe provveduto all’esame dell’alcol. Voglio anche precisare che mia moglie mi ha morso un dito dopo aver sbattuto contro il muro. Mia moglie voleva scappare per nascondere il fatto di essere ubriaca. Quando io ho visto il sangue sulla parte posteriore della giacca di mia moglie ho pensato che si trattasse del sangue che perdevo dal dito che mi era stato morso” (cfr. AI 25 in incarto MP 711/2010, pag. 2).
Messa a confronto con le dichiarazioni del marito, l’accusatrice privata ha
ribadito la propria versione, spiegando in particolare di avere, quella sera, “bevuto
una bottiglia da 0,75 in 5 ed un digestivo” e di non essersi dunque ubriacata
(cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 5).
La piena attendibilità di quanto riferito dalla moglie risulta già solo dal
certificato medico agli atti secondo cui la donna, visitata circa un’ora dopo i
fatti, presentava “un livido con ecchimosi e escoriazione a livello
temporale destro, una escoriazione con livido sulla piramide nasale con
dolorabilità alla struttura ossea” oltre che una “episatassi bilaterale”
ed “escoriazioni a livello delle dita delle mani e del ginocchio destro”.
Il certificato attestava inoltre che “un ematoma si sta formando livello
periorbitale e palpebrale bilateralmente” (cfr. AI 106 in incarto MP 711/2010). Una tale diagnosi - corredata dalle fotografie in atti (cfr. AI 1 in incarto MP 11144/2009) - si attaglia perfettamente ai pugni in faccia descritti dalla donna e
contrasta, invece, con l’ipotesi secondo cui la stessa avrebbe sbattuto contro
il muro, dovendo in quel caso le ferite essere concentrate in un’unica zona del
viso.
Ad ulteriore riprova del fatto che l’accusatrice privata, a differenza
dell’appellante, è credibile, si rileva che, la sera dei fatti, la stessa è
stata sottoposta al test dell’alcol che ha segnalato un alcolemia dello 0,12
g/Kg (cfr. verbale 8 novembre 2009 allegato all’AI 1 in incarto MP 11144/2009, pag. 2) ciò che, da un lato, conferma il consumo da lei dichiarato e,
dall’altro, sconfessa la tesi dell’appellante secondo cui la moglie barcollava
perché ubriaca.
Ancora una volta - è il caso di sottolinearlo - gli atti dell’incarto
dimostrano la tendenza alla menzogna dell’appellante che, ancora al
dibattimento del 2 settembre 2011, ha riproposto la propria versione (cfr.
verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al
verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).
14.33. I primi giudici, confermando i punti 1.54 e 1.55 AA, hanno accertato
che l’appellante ha lasciato nella bucalettere della moglie due scritti
minatori, e più precisamente, il 10 novembre 2009, lo scritto menzionato al punto
1.54 AA e, il 25 novembre 2009, lo scritto menzionato al punto 1.55 AA.
Durante il dibattimento del 2-3 settembre 2010, l’appellante ha ammesso di
avere personalmente recapitato gli scritti in questione alla moglie (cfr.
verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 12), cosicché anche questi
fatti possono essere dati per assodati.
Quanto al carattere minatorio degli scritti, si richiama quanto indicato a pag.
62-64 della sentenza impugnata.
14.34. Il punto 1.56 AA, confermato dalla prima Corte, fa poi carico a AP 1
di essersi recato, nel corso del mese di novembre 2009, alla fermata del
trenino FLP e di essersi avvicinato al figlio ACPR 3 che ha dovuto chiedere
l’aiuto di H. - un’amica della madre - per essere riaccompagnato a casa.
Il fatto è stato esposto dall’accusatrice privata nel suo scritto 27 novembre
2009 all’attenzione del SPP (allegato all’AI 16 in incarto MP 10325/2008).
Da parte sua, l’appellante, nonostante abbia genericamente riconosciuto di
avere più volte avvicinato il figlio (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre
2010, pag. 9), ha negato l’addebito puntuale (cfr. verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 12).
Non ha, a questo punto, più da essere spiegato per quale motivo la
negazione dell’appellante appaia del tutto inconsistente.
I fatti indicati al punto 1.56 AA sono, perciò, dati per accertati.
14.35. La prima Corte ha ancora confermato il punto 1.57 dell’AA che rimprovera
all’appellante di avere, nel periodo 16 novembre 2009 - 27 gennaio 2010, a __________, obbligato il figlio ACPR 3 a salire sulla sua vettura allo scopo di discutere
della perizia redatta dal dr. ACPR 4 e per obbligarlo a riferirgli che le
dichiarazioni di ACPR 2 erano state male interpretate dal perito.
L’episodio è stato sostanzialmente ammesso dall’appellante il quale ha,
tuttavia, negato di aver esercitato coercizione sul figlio (cfr. suo scritto 18
gennaio 2010 al MP, AI 14 in incarto MP 711/2010 e verbale del dibattimento 2/3
settembre 2010, pag. 12).
Viste le circostanze in cui s’inseriscono i fatti qui in discussione (in
particolare gli esasperati rapporti tra le parti) questa Corte, così come
quella di prime cure, è comunque convinta che i fatti si sono svolti così come
descritto nell’AA che, pertanto, deve essere confermato anche per quanto
concerne gli aspetti coercitivi.
14.36. Il punto 1.58 AA, ritenuto dai primi giudici, fa carico
all’appellante di avere, il 7 dicembre 2009, raggiunto l’abitazione della
moglie e dei figli per scopi non meglio precisati.
Nonostante l’appellante abbia contestato l’addebito (cfr. verbale del
dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 12), emerge dagli atti che, in quella
data, l’accusatrice privata aveva chiesto l’intervento della polizia “a
causa della presenza del marito fuori casa, ritenuto le minacce da lui espresse
qualche giorno prima” (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 4).
Visto che anche questi fatti s’inseriscono in modo coerente nel quadro
comportamentale dell’appellante sin qui delineatosi, essi possono essere
confermati da questa Corte.
14.37. Il punto 1.59 AA addebita all’appellante di avere, il 18 gennaio
2010, raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli e chiesto l’intervento
della polizia per problemi legati all’affidamento dei minori.
Questi fatti - di cui vi è menzione nell’elenco delle segnalazioni e degli
interventi della polizia riferite ai coniugi AP 1 (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 4) - sono stati per finire ammessi dall’appellante che ha dichiarato
di non ricordare l’episodio ma ha ammesso che “se la polizia lo scrive è
successo” (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 13).
Esso può dunque essere confermato anche in questa sede.
14.38. Considerata l’assoluzione di AP 1 dall’imputazione di cui al punto 1.60 AA, l’ultimo episodio di coazione accertato dai primi giudici è quello risalente al 27 gennaio 2010 in esito al quale egli è stato arrestato. A mente dei primi giudici, quel giorno l’appellante ha:
- raggiunto a __________ la scuola elementare frequentata dalla figlia ordinandole di prendere posto sulla di lui vettura, ordine che la figlia ha eseguito per non farlo arrabbiare (punto 1.61 AA);
- nella tratta __________ richiesto più volte in stato alterato alla figlia ACPR 2 di leggere alcuni passaggi della perizia resa dal dr. ACPR 4 allo scopo di farsi dire che non erano dichiarazioni rilasciate dalla minore (punto 1.62 AA);
- portato la figlia al Ministero pubblico a __________ allo scopo di farla ascoltare da un magistrato così da modificare le dichiarazioni rese dinanzi al dr. ACPR 4 (punto 1.63 AA).
L’episodio è, pure, alla base dell’imputazione -
confermata dalla prima Corte - di sottrazione di minorenne, per avere sottratto
la minorenne ACPR 2 alla di lei madre, che ne esercita l’autorità parentale,
portandola in Italia, raggiungendo __________, poiché intenzionato a lasciare
la minore a __________ presso delle di lui sorelle, desistendo nel suo intento
e accompagnando poi la minore al Ministero pubblico affinché fosse sentita da
un magistrato (punto 2.3 AA).
Questi fatti sono stati riferiti dall’accusatrice privata alla polizia e sono
stati sostanzialmente confermati dall’appellante che tuttavia ha negato di aver
esercitato coercizione sulla figlia (cfr. verbali di ACPR 1 e di AP 1 del 27
gennaio 2010 allegati all’AI 1 in incarto MP 711/2010 e verbale del
dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 13).
Anche qui, l’aspetto coercitivo dell’agire dell’appellante è insito e
dimostrato dalle circostanze stesse ed è, inoltre, indirettamente - e, forse,
involontariamente - confermato dalle dichiarazioni dello stesso appellante che,
al dibattimento, ha ammesso di avere agito “per vendetta” nei confronti
della moglie.
I fatti sono, così, accertati nei termini indicati ai punti 1.61, 1.62, 1.63 nonché
2.3 AA.
14.39. Per quanto concerne, infine, i fatti relativi alle imputazioni per
disobbedienza a decisioni dell’autorità ritenute dai primi giudici (punti
6.9-45 e 47 AA), si osserva innanzitutto che, come rilevato dai primi giudici,
il divieto di avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo
moglie e figli è stato impartito all’appellante sotto comminatoria dell’art.
292 CP al più tardi il 16 gennaio 2009 (cfr. sentenza della Pretura del
Distretto di __________ 16 gennaio 2009 allegata all’AI 14 in incarto MP 10325/2008). Ciò posto e ritenuto che gli episodi di disobbedienza corrispondono,
nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di
coazione descritte nei considerandi precedenti, gli stessi possono, tutti,
essere dati per accertati anche in questa sede.
Fatti
relativi alle imputazioni contenute nell’AA agg. del 5 luglio 2011
14.40. Ai punti 1.1. e 1.2. dell’atto d’accusa aggiuntivo all’appellante viene addebitato di avere, il 24/25 rispettivamente il 25/26 settembre 2010:
- raggiunto nottetempo l’abitazione della moglie e dei figli appostandosi nei posteggi dell’immobile di __________ e atteso l’uscita di I. per poi seguirla con la sua vettura Daewoo Tacuma targata sino al di lei domicilio, riuscendo di conseguenza nel suo intento di intimorire la moglie (punto 1.1 AA agg.);
- raggiunto nottetempo l’abitazione della moglie e dei figli appostandosi nei posteggi dell’immobile di __________ e atteso l’uscita di L. e I., che si erano recate in visita alla moglie, per poi seguirle con la sua vettura Daewoo Tacuma targata sino all’Osteria __________, riuscendo di conseguenza nel suo intento di intimorire la moglie (punto 1.2 AA agg.).
Questi fatti, riferiti dall’accusatrice privata
alla polizia (cfr. verbale 27 settembre 2010 allegato all’AI 126 in incarto MP 8397/2010), hanno trovato conferma nelle dettagliate deposizioni rilasciate al SPP
dalle testimoni L. (cfr. AI 57 in incarto MP 8397/2010) e I. (cfr. AI 63 in incarto MP 8397/2010).
L’appellante ha, dal canto suo, negato ogni addebito spiegando al SPP di avere
trascorso le serate del 24 e del 25 settembre 2020 in compagnia di O. e di tale N. e, dopo il rientro a casa, avvenuto non prima di mezzanotte,
lavorando al computer e guardando la televisione (cfr. AI 4, pag. 2-4; AI 68
pag. 3-4; AI 184, pag. 3, tutti in incarto MP 8397/2010). In aula l’appellante
ha poi sostenuto che le testi I. e L. hanno rilasciato false dichiarazioni
(cfr. verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,
allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).
Ancora una volta, tuttavia, la versione di AP 1 si rivela inconsistente e
menzognera.
Essa non è, innanzitutto, confortata dalle deposizioni di O. che ha unicamente
riferito come una sera egli si fosse recato, in compagnia dell’appellante,
presso tale N., senza tuttavia ricordare la data precisa (cfr. AI 53 in incarto MP 8397/2010, pag. 3).
La versione di AP 1 contrasta, poi, con la circostanza - emersa dall’analisi
del suo PC (cfr. rapporto di segnalazione 17 gennaio 2011 allegato all’AI 126 in incarto MP 8397/2010) - secondo cui il dispositivo è stato verosimilmente spento tra il 24
settembre 2010 alle ore 22:44:08 ed il 26 settembre 2010 alle ore 17:14:33, ciò
che sconfessa l’asserito utilizzo del computer nella notte tra il 24 e il 25
settembre e in quella tra il 25 e il 26 settembre 2010.
Ne discende che i fatti di cui al punto 1.1 e 1.2 AA agg. possono essere
confermati anche in questa sede.
14.41. Sempre in relazione al periodo tra il 24 e il 26 settembre 2010,
l’appellante è stato condannato per avere, in quei giorni, a __________,
ripetutamente condotto il veicolo a motore Daewoo Tacuma targato , malgrado
sapesse che esso era sprovvisto della necessaria assicurazione RC (punto 4 AA
agg.) e per avere, il 25/26 settembre 2010, alla guida del predetto veicolo
urtato la vettura Toyota Starlet targata di proprietà di B., regolarmente
posteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla LCStr, in
particolare per aver omesso di avvisare il detentore del veicolo danneggiato o
la polizia (punto 5 AA agg.).
I fatti relativi all’imputazione di cui al punto 5 AA agg., descritti nel
Rapporto di constatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010) sono stati ammessi dall’appellante in occasione del dibattimento (cfr.
verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al
verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 7) e possono dunque essere dati
per acquisiti.
Visti gli accertamenti relativi agli episodi cui ai punti 1.1 e 1.2 AA agg.
(cfr. considerando precedente) non può poi essere messo in dubbio che AP 1 sia
stato, tra il 24 e il 26 settembre 2010, ripetutamente alla guida della vettura
Daewoo Tacuma targata . L’assenza della copertura RC risulta dal Rapporto di
constatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010, pag. 2) ed è stata, per finire, ammessa anche dallo stesso appellante che
ha riferito al SPP di avere avuto dubbi in merito all’assicurazione della
macchina, ma di essersi comunque arrischiato ad utilizzarla (cfr. AI 68 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).
Anche i fatti alla base delle imputazioni di cui ai punti 4 e 5 AA agg. sono
dunque da ritenersi acclarati.
14.42. I primi giudici hanno accertato che l’appellante, nel periodo 4
settembre 2010 - 28 settembre 2010, in almeno in cinque occasioni, ha telefonato
al figlio ACPR 3 senza, tuttavia, riuscire a parlargli (punto 1.3 AA agg.).
Questi fatti - deducibili dai tabulati telefonici in atti (cfr. CD allegato a
AI 126 in incarto MP 8397/2010) - sono stati sostanzialmente ammessi
dall’insorgente che ha, tuttavia, negato di aver voluto contattare il figlio ACPR
3 alle ore 3:32 del 27 settembre 2010, spiegando al PP che, in quell’occasione,
egli, notando sul cellulare la chiamata persa di un amico di __________,
omonimo del figlio, avrebbe cercato di contattarlo e che, per errore, egli
avrebbe invece lanciato la chiamata al figlio (cfr. AI 184 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).
Ritenuto che la rubrica del suo cellulare contiene effettivamente il nominativo
“__________” (cfr. CD allegato a AI 126 in incarto MP 8397/2010) e considerato che un simile comportamento costituirebbe un atto isolato che non si concilia
con il comportamento solitamente tenuto dall’appellante, questa Corte ritiene
di poter dar seguito alla sua versione secondo cui la chiamata del 27 settembre
2010 sarebbe stata il frutto di un errore.
Ne discende che l’episodio di cui al punto 1.3 AA
agg. può essere confermato anche in questa sede limitatamente a quattro
telefonate.
14.43. Il punto 1.4 AA agg., confermato dalla prima Corte, fa carico
all’appellante di avere, nel periodo 28 dicembre 2010 - 14 aprile 2010, a __________, seguito il figlio ACPR 3 che ritornava da un incontro tra giovani organizzato
dalle scuole medie.
L’episodio, riconosciuto da AP 1 (cfr. AI 91 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3) e descritto dalla moglie (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato all’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 5-6), può pertanto essere dato per assodato anche in questa sede.
14.44. L’appellante è stato condannato anche per avere, nel periodo 31
marzo 2011/9 aprile 2011, in 3 occasioni, tentato di stabilire un contatto con
il figlio ACPR 3 tramite l’invio di messaggi SMS (punto 1.5 AA agg.).
Anche questi fatti, riferiti da ACPR 1 (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato
all’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 6-7), sono stati ammessi
dall’insorgente (cfr. AI 91 pag. 3 e AI 184 pag. 2 tutti in incarto MP
8397/2010) e sono dunque da ritenersi accertati.
14.45. A carico dell’appellante vi è, poi, l’episodio del 2 aprile 2011 in cui egli, a __________, ha seguito a bordo della sua vettura Daewoo Tacuma targata la moglie
e la figlia che da __________ si dirigevano al loro domicilio di __________,
intimorendo la moglie tanto da indurla ad affrettare il passo per entrare
nell’immobile da lei abitato (punto 1.6 AA agg.).
Questi fatti, riferiti alla polizia dall’accusatrice privata (cfr. verbale
d’interrogatorio del 12 aprile 2011 allegato all’AI 97 in incarto MP 8397/2010, pag. 6) e da lei confermati anche al dibattimento (cfr. verbale
d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale
del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6), appaiono, ancora una volta, del
tutto credibili e coerenti con il comportamento persecutorio del marito.
Nonostante AP 1, al dibattimento, abbia negato l’addebito (cfr. verbale
d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale
del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 7), essi possono dunque essere qui
confermati così come descritti nell’AA agg..
14.46. La prima Corte - confermando il punto punto 1.7 AA agg - ha, poi,
accertato che l’appellante, il 7 aprile 2011 a __________, dal finestrino della sua vettura, ha urlato alla moglie, che attraversava la strada per raggiungere
la __________, la frase “Bastarda, t’ammazzo, ti vedrò la notte” (fatti
alla base anche delle imputazioni per minaccia del punto 2.1 AA agg. e per
ingiuria del punto 3 AA agg.) e che, poi, l’insorgente ha raggiunto la moglie
all’interno degli spazi del negozio __________, avvicinandola con fare
minaccioso e gesticolando e intimorendola al punto che la donna si è difesa con
uno spray al pepe.
Questi fatti sono stati riferiti dall’accusatrice privata alla polizia il 12
aprile 2011 (cfr. verbale allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-4) e da lei confermati in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. verbale
d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale
del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).
Quanto avvenuto all’interno della __________ è poi avvalorato dalla testimonianza
di un’impiegata del negozio, P., che ha riferito di avere notato la mano
dell’appellante “portarsi in direzione della signora” che ha reagito
colpendo il marito “con il cestino della spesa” e poi mettendo mano ad
uno spray che la teste ha inizialmente creduto essere un deodorante (cfr.
verbale 14 aprile 2011 allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010).
AP 1 ha,
dal canto suo, negato l’addebito spiegando al PP di essersi, quel giorno, recato
a __________ dal parrucchiere e di essersi poi, per comodità, fermato alla __________
dello stesso comune dove, per caso, ha incontrato la moglie che l’ha aggredito
spruzzandogli lo spray al pepe sul viso e sui vestiti (cfr. AI 91, pag. 4-5 e
AI 184, pag. 3-6 tutti in incarto MP 8397/2010). Quanto alle minacce ed agli
insulti rivolti alla moglie, l’insorgente ha spiegato ai primi giudici che “l’alzavetri
non funzionava” e che i finestrini erano “bloccati e chiusi” e che è
pertanto “impossibile che abbia insultato la moglie dalla vettura” (cfr.
verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al
verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).
Per le considerazioni già esposte, questa Corte, ancora una volta, ritiene
credibile la versione fornita dall’accusatrice privata che - almeno per quanto
concerne i fatti avvenuti all’interno del negozio __________ - è peraltro confermata
dalla teste P..
Ne discende che anche i fatti verificatisi il 7 aprile 2011 devono essere
confermati in questa sede così come esposto nell’AA agg..
14.47. L’ultimo episodio di coazione rimproverato all’appellante gli fa
carico di avere, nel periodo marzo 2011/14 aprile 2011, a __________, in almeno due occasioni, raggiunto la figlia ACPR 2 che, impaurita, si nascondeva
per timore del padre (punto 1.8 AA agg.).
Anche questi fatti - descritti da ACPR 1 alla polizia e dalla stessa confermati
durante il dibattimento di primo grado (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato ad
AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 4-5; verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e
di confronto con l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre
2011, pag. 6-7) - sono del tutto coerenti con l’atteggiamento dell’appellante
sin qui delineatosi e pertanto - nonostante le contestazioni dello stesso (cfr.
AI 91 in incarto MP 8397/2010, pag. 3-4) - sono da ritenere appurati anche in
questa sede.
14.48. Addebitato a AP 1 vi è anche un episodio di minaccia a danno del
dott. ACPR 4 del servizio medico psicologico cantonale. Secondo l’AA agg.
l’insorgente, il 12 aprile 2011, a __________, durante un colloquio telefonico
con A. e per il suo tramite, ha incusso giustificato timore al dr. ACPR 4
minacciando “di fargliela pagare e di aspettarlo fuori” (punto 2.2 AA
agg.).
Questi fatti - riferiti dal dr. ACPR 4 al PP (cfr. AI 83 in incarto MP 8397/2010) e da lui ribaditi anche in occasione del dibattimento di primo grado
(cfr. verbale d’interrogatorio ACPR 4 allegato al verbale del dibattimento 2
settembre 2011) - trovano conferma nelle parole della segretaria del medico, A.,
che ha spiegato in modo circostanziato il contenuto e i toni del colloquio
telefonico intrattenuto con l’appellante (cfr. AI 101 in incarto MP 8397/2010; verbale d’interrogatorio A. allegato al verbale del dibattimento 2
settembre 2011).
Anche in questo caso, dunque - nonostante AP 1 abbia negato l’addebito (cfr. AI
91, pag. 5-6 e AI 184, pag. 5 tutti in incarto MP 8397/2010) - i fatti
descritti nell’AA agg. devono trovare piena conferma.
14.49. Per quanto attiene, infine, ai fatti relativi alle imputazioni per
disobbedienza a decisioni dell’autorità ritenute dai primi giudici (punti 6.1-8
AA agg.) si ribadisce che il divieto di avvicinarsi, telefonare, scrivere o
importunare in altro modo moglie e figli è stato impartito all’appellante sotto
comminatoria dell’art. 292 CP al più tardi il 16 gennaio 2009 (cfr. sentenza
della Pretura del Distretto di __________ 16 gennaio 2009 allegata all’AI 14 in incarto MP 10325/2008). Ciò posto e ritenuto che gli episodi di disobbedienza corrispondono,
nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di
coazione descritte nei punti 1.1-8 AA agg., gli stessi possono, tutti, essere
dati per accertati anche in questa sede.
15.a. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia
di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà
d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).
Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF
129 IV 6 consid. 2.1).
Il reato di coazione si perfeziona nel momento in
cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva,
cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha
influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).
b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel
prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF
117 IV 445 consid. 2b ; 106
IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in
pratica la sua minaccia (DTF
105 IV 120 consid. 2a).
Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima
può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale del
comportamento utilizzata dall'art. 181 CP
deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,
“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi
coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli
espressamente menzionati dalla legge (DTF
134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF
del 17 dicembre 2008 6B_477/2007; STF del 26 agosto 2003
6S.71/2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit
suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 CP n. 15).
c. La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il reato di coazione può essere
commesso anche da colui che, per un periodo prolungato, importuna ripetutamente
la sua vittima, anche soltanto con la sua presenza o con scritti o chiamate
telefoniche continue (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129 IV
262 consid. 2.3-2.5; Dontasch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag.
410; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP n. 16).
Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,
neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più
diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di
ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei
confronti della vittima (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129
IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a
edizione, Berna 2007, n. 26 ad art. 181 CP; Galeazzi/Curci, Sindrome del
molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: www.sopsi.archicoop.it/italiano/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm,
pag. 1). Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della
vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai
suoi danni.
Perché questo comportamento assurga a reato è necessario che le attenzioni non
gradite generino paura e preoccupazione nella vittima.
Il Tribunale federale ha, poi, precisato che quando, con la propria presenza,
l’autore importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, ogni
singola molestia diviene atta ad intralciarne la libertà d’agire (cfr. DTF 129
IV 262 consid. 2.3 e la letteratura ivi citata e consid. 2.5). Il fenomeno può
essere ricondotto a diverse cause. Spesso lo stalker mira alla vendetta per un
torto asseritamente subito, oppure ricerca la vicinanza, l’affetto e le
attenzioni dell’ex partner dopo la separazione o ancora persegue l’obiettivo di
mantenere il controllo su di esso o, perfino, di indurlo a riprendere il
rapporto (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid.
2.3).
Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento
dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della
vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini, segnatamente
gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV 262 consid.
2.5).
d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che
l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la
volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare
un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è
sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP).
e. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è
il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è
sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo
coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,
date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi
(Dontasch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., n. 19 e segg. ad art.
181 CP; DTF 129 IV 6 consid.
3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una
coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi
utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007
consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.
2.1 e rinvii).
15.1. Come correttamente rilevato dai primi giudici (sentenza impugnata,
pag. 79) è fuori dubbio che l’atteggiamento messo in atto dall’appellante a
danno dei congiunti è stato di un’intensità tale da influire in modo
significativo sulla loro libertà d’azione e di decisione e da generare in essi
un sentimento di grande sofferenza ed insicurezza. Al proposito, basti pensare
al numero e alla frequenza degli episodi (ben 66 sull’arco di quasi tre anni)
imputati a AP 1, caratterizzati da ripetute intrusioni nei più svariati ambiti
della vita privata (quali le frequenti apparizioni - indesiderate - presso la
loro abitazione, i pedinamenti, la ripetuta inosservanza della regolamentazione
del diritto di visita e le reiterate ed infondate richieste d’intervento della
polizia per asserite manchevolezze della moglie), ma anche da violenze e da
minacce (cfr. a proposito quanto accertato ai consid. 14.4, 14.10, 14.19,
14.21, 14.32 e 14.46 relativi agli atti di stalking costitutivi anche dei reati
di minacce, lesioni semplici e vie di fatto). In pratica, nel periodo
contemplato dall’AA e dall’AA agg. solo le carcerazioni dell’appellante (dal 27
gennaio al 3 settembre 2010 e dal 28 settembre al 28 dicembre 2010) hanno
permesso ai suoi congiunti di vivere momenti di tranquillità.
Il comportamento messo in atto da AP 1, oltre che aver ingenerato un sentimento
di paura e di insicurezza nella moglie e nei figli (si confronti a proposito le
loro dichiarazioni riportate nei verbali menzionati al consid. 12 che riferiscono
del timore provato per il comportamento del ricorrente), li ha di fatto
obbligati a modificare abitudini e comportamenti così come risulta dalle
dichiarazioni rilasciata al SPP da ACPR 1 secondo cui essa ha “messo un
catenaccio enorme alla porta di casa (…) ACPR 3 aveva smesso di uscire con i
suoi amici (…). Io giravo con lo spray al pepe che prendevo anche per andare in
lavanderia (…). Io andavo a piedi da casa alla fermata del trenino e viceversa
e, poi, per paura d’incrociarlo ho iniziato ad utilizzare la mia vettura
(pagando pure il posteggio) (…). Ho rinunciato a delle uscite con le mie
amiche” (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 5-6). In definitiva,
moglie e figli del ricorrente sono stati costretti a piegarsi alla volontà del
padre e marito che con il suo atteggiamento mirava essenzialmente ad imporre
loro la propria presenza così da mantenere il controllo su di essi - in
particolare, sui figli - nonostante i divieti delle autorità. Dal profilo
oggettivo, pertanto, l’atteggiamento assunto dal ricorrente nei confronti dei
congiunti configura il reato di coazione giusta l’art. 181 CP.
Il reato è, poi, pacificamente adempiuto anche dal profilo soggettivo.
L’appellante era, infatti, consapevole che le sue ripetute ed incessanti
intrusioni nella vita della moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro
libertà d’azione e di decisione. Del resto, come visto, lo scopo del suo agire
era proprio quello di tenere sotto controllo i suoi congiunti.
Da quanto precede - e considerato come sia per il resto pacifico che
l’atteggiamento messo in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenti
un mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto,
l’appello deve essere respinto.
16. Si rende colpevole di sottrazione di minorenne giusta l’art. 220 CP
chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che
esercita l’autorità parentale o la tutela.
La disposizione penale protegge il detentore dell’autorità penale (o il tutore)
nel suo diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le
condizioni di vita del minore posto sotto la sua responsabilità. Indirettamente
essa protegge pure la pace famigliare e il benessere del minore (DTF 128
IV 154 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 220 CP). La norma reprime
due tipi di comportamenti: da un lato, la sottrazione del minore e, dall’altro,
il rifiuto di restituire lo stesso (ad esempio allo scadere del diritto di
visita) alla persona che detiene su di esso l’autorità parentale.
La nozione di “sottrazione” presuppone che il minore sia stato allontanato dal
luogo di soggiorno deciso dal detentore dell’autorità parentale - o da colui
cui l’autorità competente ha affidato la custodia del minore - o ancora che il
detentore dell’autorità parentale o del diritto di custodia sia privato della
possibilità di incontrare liberamente il minore o di comunicare liberamente con
lui. L’atto punito dalla legge consiste, pertanto, nella separazione spaziale -
non autorizzata - del minore dal detentore dell’autorità o del diritto di
custodia. È ininfluente che il minore acconsenta alla sottrazione (DTF 101 IV
303 consid. 2; Eckert, in Basler Kommentar Strafrecht II, op.
cit., n. 20 e segg. ad art. 220 CP; Corboz, op. cit., n. 23 e seg. e 32
e seg. ad art. 220 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo
2004, pag. 25 e seg.). Il reato è realizzato quando, a causa
dell’allontanamento del minore, l’autorità parentale non può più essere
esercitata (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 220 CP, Hurtado Pozo, Droit pénal,
Partie spéciale, Ginevra 2009, n. 3558 ad art. 220 CP).
Si rende colpevole del reato di cui all’art. 220 CP anche la
persona che sottrae il proprio figlio all’altro genitore cui, nell’ambito di
una misura a protezione dell’unione coniugale o di una misura provvisionale in
una procedura di separazione o di divorzio, è stata attribuita la custodia del
minore. In questi casi, infatti, solo al detentore della custodia spetta il
diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le condizioni di
vita del minore (Eckert, in Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 13 ad
art. 220 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San
Gallo 2008, ad art. n. 2 ad art. 220 CP; DTF 128 IV 154 consid. 3.2, 110
IV 35 consid. 1c).
Dal profilo soggettivo il reato di sottrazione di minorenne presuppone
intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente. L’autore, pertanto, deve
sapere che la persona sottratta è minorenne e che si trova sotto autorità
parentale e, ciò nonostante, deve voler impedire al titolare della stessa
l’esercizio delle sue prerogative (Hurtado Pozo, op. cit., n. 3568 e seg. ad
art. 220 CP; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 220 CP; DTF 118 IV 61 consid. 2d).
16.1. Per quanto riguarda la realizzazione dei presupposti del reato di
cui all’art. 220 CP, si rileva, in primo luogo, che la Pretura del Distretto di
__________, con decreto supercautelare del 18 gennaio 2008 (poi confermato con
sentenza del 16 gennaio 2009, cfr. in part. dispositivo n. 6), ha affidato ACPR
2 e ACPR 3 alla madre per la cura e per l’educazione. Essa deteneva dunque la
custodia sui figli e aveva, pertanto, il diritto di prendere le decisioni
relative all’organizzazione della loro vita.
Ciò posto, non può essere messo in dubbio che il comportamento attuato dal
ricorrente in occasione dei tre episodi imputatigli (cfr. punti 2.1-3 AA) sia
stato tale da impedire alla moglie l’esercizio delle sue prerogative e tale da
configurare, pertanto, il reato di sottrazione di minorenne.
L’11 ottobre 2008, l’insorgente ha, infatti, prelevato la figlia dal giardino
di casa e si è poi dileguato con la stessa fino al giorno seguente allontanando
per una notte intera ACPR 2 dalla madre e impedendo di fatto a quest’ultima di
esercitare il controllo sulla minore.
AP 1 ha, poi, impedito alla moglie di esercitare il controllo su ACPR 2 anche
il 27 gennaio 2010, data alla quale il ricorrente ha addirittura espatriato la
figlia raggiungendo __________ intenzionato a portarla da parenti a __________.
L’episodio del 14 gennaio 2009 configura, per contro, solo un tentativo di
sottrazione di minorenne, ritenuto che l’appellante, quel giorno, dopo aver
fatto salire il figlio ACPR 3 sulla sua vettura con l’intenzione di portarlo al
suo domicilio di __________, ha subito rinunciato al suo intento, riaccompagnando
il figlio dalla madre. ACPR 2, pure fatta salire dal padre sulla sua vettura,
è, invece, scesa dalla stessa sfruttando la fermata del padre alla stazione di __________
(cfr. consid. 14.11).
Ne discende che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha, in due occasioni, di fatto causato e in una tentato di causare l’allontanamento dei minori dai luoghi in cui
essi si trovavano abitualmente, vanificando in tal modo la possibilità della
madre di esercitare il controllo su di loro.
Il reato è, poi, realizzato anche dal profilo soggettivo, ritenuto come il
ricorrente, nei tre episodi in esame ha consapevolmente agito per impedire alla
moglie di esercitare le prerogative derivantele dal suo statuto di detentrice
del diritto alla custodia dei figli.
Anche su questo punto l’appello deve, pertanto, essere disatteso.
17.a. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a
una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni
cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro,
il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212
consid. 1a).
È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il
timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La
gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla
sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF
del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV
211 consid. 1a; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime
circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media
sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 19 ad
art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n.
17.2006.19, consid. 3a con richiamo).
È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto
della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né
che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli
sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP; Dontasch, Strafrecht III,
op. cit., pag. 401).
La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti
o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il
tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 180 CP).
Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È
ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni
autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da
limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 180 CP).
Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di
sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della
volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit.,
n. 10 e 11 ad art. 180).
b. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche
solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento
o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe
comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale
effetto (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180; Corboz, op. cit., n. 16 ad
art. 180 CP).
17.1. In concreto si osserva, innanzitutto, che gli episodi di cui ai
punti 3 AA e 2.1 AA agg., verificatisi ai danni della moglie, sono certamente
costitutivi del reato di minaccia.
Dire alla moglie che le avrebbe gettato addosso della benzina e che
le avrebbe dato fuoco significa proferire un’affermazione certamente
suscettibile - soprattutto se formulata in un contesto di conflittualità quale
quello esistente fra i coniugi AP 1-ACPR 1 - di originare in
ogni persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche
nella signora ACPR 1 - il timore di un pregiudizio rilevante. Essa, pertanto,
configura una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.
Lo stesso vale per la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte” proferita
dall’appellante nei confronti della moglie il 7 aprile 2011. Il timore provato
dalla donna in quella circostanza emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni
secondo cui “sul momento ho fatto finta di non vederlo e di non sentirlo,
questo perché so che se gli do corda diventa una belva (…) io non ce la faccio
più perché ho sempre il terrore di vederlo ed incontrarlo e quando lui mi vede
gli scatta qualcosa nella testa e poi si comporta in questo modo (…). Avevo
paura di una sua reazione violenta, visto che in passato ci sono stati episodi
in cui mi ha picchiata. Avevo timore che potesse picchiarmi” (cfr. verbale
12 aprile 2011 allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3).
Realizza, poi, il reato di minaccia anche quanto proferito dall’appellante alla
segretaria del dr. ACPR 4 il 12 aprile 2011 (cfr. punto 2.2. AA agg.). Dire a
qualcuno, anche solo per interposta persona, di volergliela “fare pagare”
e di “aspettarlo fuori” è infatti certamente suscettibile di ingenerare
nella stessa un sentimento di turbamento e paura. Del resto il dr. ACPR 4 ha espressamente dichiarato che quanto detto dall’appellante alla sua segretaria gli ha incusso
timore tanto che, quel giorno, “tutte le porte del Servizio per il quale
lavoro sono state tenute chiuse” (cfr. AI 83 in incarto MP 8397/2010; cfr. anche verbale d’interrogatorio ACPR 4 allegato al verbale del
dibattimento 2 settembre 2011).
Ritenuto che chi esprime frasi come quelle surriferite non può che farlo con la
volontà d’incutere spavento alle sue vittime, le condanne
dell’appellante per il reato di minaccia devono senz’altro trovare conferma in
questa sede.
18. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di
una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.
Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la
sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici
protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la
rasatura totale e ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne
ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le
graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo
passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189
consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni
fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né
lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se
non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25
consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire
problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,
escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione
è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1);
analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza
contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con
violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella,
dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74
IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei
segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra
un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una
contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF
119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27). La giurisprudenza del TF ha anche avuto modo
di rilevare che un ematoma, in quanto risultato della
rottura di vasi sanguigni sottocutanei che lascia tracce per più giorni, deve
essere qualificato quale lesione corporale (DTF 119 IV
25 consid. 2a pag. 27; Corboz, op. cit., ad art. 123 n. 10).
Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore
provocato (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP;
Donatsch, Strafrecht III, op. cit., pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha
quali conseguenze dolori sotto gli occhi e sensazioni di vertigine, è
considerato costitutivo di lesioni semplici (Roth/Berkemeier, in Basler
Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le nozioni
di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione
degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la
giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al
giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione
della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale
federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta
dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.
27).
18.1. In concreto non può essere messo in dubbio che i pugni al
volto e i calci inferti da AP 1 alla moglie il 6 novembre 2009 (punto 3 AA) rappresentano - così come accertati da questa Corte (cfr.
consid. 14.32) - delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123
CP.
Una tale conclusione è innanzitutto confortata dal certificato medico in atti
dal quale emerge che l’accusatrice privata - oltre ad aver riportato
escoriazioni e lividi al viso alle mani e al ginocchio destro - presentava una
epistassi (ovvero un sanguinamento del naso) bilaterale nonché un ematoma che
si stava formando a livello periorbitale e palpebrale bilateralmente (cfr. AI 106 in incarto MP 711/2010). La rottura di altri vasi sanguigni superficiali è inoltre attestata
dalle fotografie in atti
(cfr. AI 1 in incarto MP 11144/2009) dalle quali emerge la presenza di altre due ferite con fuoriuscita di sangue, una accanto
all’occhio destro e l’altra sul setto nasale. Ad ulteriore riprova della
qualifica giuridica del reato, vi è inoltre la circostanza secondo cui la
donna, dopo le percosse, presentava una dolorabilità alla struttura ossea della
piramide nasale, ciò che corrobora la tesi secondo cui la sofferenza da lei
patita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto.
Ne segue che AP 1 si è reso autore colpevole del reato di lesioni semplici per
i fatti descritti al punto 3 AA.
19. Visti gli accertamenti di cui al considerando 14, non può
poi essere messo in dubbio la realizzazione degli altri reati imputati all’appellante.
Ricordato quanto esposto al considerando precedente è innanzitutto pacifico che
la manata alla spalla assestata dall’appellante alla moglie
l’8 settembre 2008 (punto 5.2 AA) nonché i colpi al volto e gli spintoni
infertile l’8 gennaio (punto 5.4 AA) rispettivamente il 13 giugno 2009 (punto
5.5 AA) realizzano il reato di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP.
Nemmeno può essere posto in dubbio che AP 1, in occasione degli episodi di cui ai punti 6.9-45 AA e 6.1-8 AA agg., ha disatteso gli ordini impartitigli, sotto la
comminatoria dell’art. 292 CP, dalla Pretura del distretto di __________ il 16
gennaio 2009 (che lo ha diffidato dall’“avvicinarsi, telefonare, scrivere o
importunare in altro modo moglie e figli”) e dalla CTR il 1° settembre 2009
(che gli ha fatto divieto di “avere un qualsiasi contato con i figli,
personale e telefonico, al di fuori del diritto di visita”) e che,
pertanto, egli si è reso colpevole del reato di disobbedienza a decisioni
dell’autorità.
L’appellante, rivolgendo l’epiteto “bastarda” alla moglie (punto 3 AA agg.) -
epiteto certamente suscettibile di offendere l’onore della stessa - ha altresì
realizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.
È, infine, evidente che AP 1 si è reso colpevole anche dei reati di cui ai
punti 4 e 5 AA agg.. In particolare egli, avendo condotto la sua vettura
nonostante fosse consapevole - o avesse perlomeno preso in considerazione - che
la stessa era sprovvista dell’assicurazione RC, ha realizzato il reato di cui
all’art. 96 cifra 2 LCStr. Visto inoltre l’accertamento secondo cui
l’appellante non ha proceduto ad avvisare del danno causato alla Toyota Starlet
targata né il proprietario della stessa né la polizia (cfr. consid. 14.41),
nessun appunto può essere mosso nemmeno alla sua condanna per il reato
d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr prevede, infatti, che chi, in occasione di un incidente
della circolazione stradale, causa danni materiali deve avvisare immediatamente il danneggiato
indicando il nome e l’indirizzo e, se ciò è impossibile, deve avvertire senza
indugio la polizia.
20. Imputabilità
Il dr. F., incaricato dal sostituto procuratore
pubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’appellante,
ha rilevato che se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva
essere classificato senza troppe perplessità come “sindrome di
disadattamento”, lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio
persecutorio del querulomane secondo Bleuler” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato
dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a
ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato
giudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha
specificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e ben poco
correggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che,
pertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il
peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse
addirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32).
Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato
di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di
valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di
agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore -
associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la
capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati”
(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32).
Nell’ambito del nuovo procedimento penale a carico dell’appellante (cfr. inc.
MP 8397/2010), il dr. F. ha poi allestito anche un secondo referto peritale nel
quale ha sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo
rapporto. In particolare il perito ha confermato l’esistenza di un delirio
persecutorio del querulomane “caratterizzato da un atteggiamento cocciuto di
conflittualità con la legge e con le sanzioni che gli sono state comminate
(ancorché poi annullate), accompagnato dalla sensazione di essere vittima
dell’ingiustizia a causa della sua condizione di straniero” (cfr. Ai 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 14-15) e di uno stato di leggera scemata imputabilità (cfr. Ai 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16). Inoltre il dr. F. ha spiegato come il peritando sia refrattario
alla terapia psicofarmacologica, da lui vissuta come una sanzione, e alla
psicoterapia (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 17) e ha ribadito il forte
rischio di recidiva insito nello stesso (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16).
Commisurazione della
pena
21. AP 1 contesta poi la commisurazione della pena operata dai primi
giudici.
21.1. In merito alla gravità oggettiva della colpa dell’appellante, la
Corte delle assise criminali ha evidenziato come egli abbia “pesantemente” prevaricato
i diritti dei familiari. Innanzitutto tramite il reato di coazione ripetuta con
il quale “ha posto in atto la frequente ripetizione di piccoli o grandi
comportamenti coercitivi, senza mai mostrare l’intenzione di porvi fine e
fermato (almeno una prima volta ndr.) solo dall’arresto dopo il
clamoroso grave episodio del 27 gennaio 2010”. A detta dei primi giudici appaiono poi “particolarmente gravi” gli episodi di lesioni semplici e di
sottrazione di minorenne del 27 gennaio 2010 e “particolarmente inquietante”
la minaccia di morte alla moglie (quella di cui al punto 3 AA, ndr.) “siccome
proveniente da un soggetto visibilmente instabile e disponibile al passaggio
all’atto e addirittura odiosa perché proferita in presenza della giovane
figlia” (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 83-84).
Dal profilo soggettivo i primi giudici hanno rilevato come AP 1 abbia
sostanzialmente agito per “semplice egoismo” e a causa delle sue ridotte
capacità di sopportare la frustrazione derivantegli dalla procedura giudiziaria
che lo opponeva alla moglie (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82-83).
Dopo aver posto l’accento anche sulla vita anteriore dell’appellante e sui suoi
precedenti penali (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82), la prima Corte
ha, poi, spiegato che ad aggravare la colpa dell’appellante contribuisce la sua
“indomita propensione”, nonostante le due carcerazioni subite, a
commettere sempre gli stessi reati e a ignorare sistematicamente le norme di
condotta impostegli dall’autorità (sentenza impugnata, consid. 10.b pag. 84).
Passando alle circostanze attenuanti i primi giudici hanno spiegato di avere
tenuto conto della lieve scemata imputabilità dell’appellante così come
accertata dal perito dr. F., della sua parziale ammissione dei fatti e della
circostanza secondo cui l’autorità amministrativa, una volta passata in
giudicato la sentenza penale, avrebbe con ogni probabilità proceduto a
revocargli il permesso di dimora (sentenza impugnata, consid. 10.e pag. 85).
Ciò posto la Corte delle assise criminali, “vista la colpa grave
dell’accusato, la sua parziale lieve scemata imputabilità, gli enormi rischi di
recidiva e le prospettive future”, ha ritenuto adeguata una pena detentiva
di tre anni interamente da espiare (sentenza impugnata, consid. 10.h pag. 86)
21.2. AP 1 chiede, in particolare, di essere condannato ad una pena detentiva
sospesa condizionalmente e, in via subordinata, di essere condannato ad una
pena detentiva non sospesa la cui durata gli permetta l’immediata scarcerazione
tenuto conto del carcere preventivo sofferto (verbale del dibattimento d’appello,
pag. 2).
21.3.a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV
191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e
riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento
all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid,
semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche
all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.
398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,
ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der
freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in
Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art.
393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella
stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in
Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la
seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit
administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
b. Come già l’art. 63 vCP, l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le
espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129
IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a
pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle
“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in
relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non
siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi
dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),
il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,
determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.
2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente
per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008,
inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;
127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008,
6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
c. Giusta l’art. 181 CP chi si rende autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di lesioni semplici (art. 123 CP), di minaccia (art. 180 CP), di sottrazione di minorenne (art. 220 CP) nonché di guida senza l’assicurazione di responsabilità civile (art. 96 cifra 2 LCStr).
Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è,
invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre
che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni
dell’autorità (art. 292 CP) e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio
(art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr) sono puniti con la
multa.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute
le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena
(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,
n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.
282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
21.4. Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle
circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le
circostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la
definizione dell’intensità della colpa in relazione al/ai reato/i di cui l’autore
è stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena
adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante
od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate all’autore
(DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, dal profilo oggettivo, al di là della gravità intrinseca dei singoli
episodi, qualifica negativamente la colpa dell’appellante la ripetitività dei
gesti aventi natura coattiva (66) - che l’appellante sapeva essere, non solo
indesiderati, ma quasi sempre contrari ad ordini impartiti dall’autorità ciò
che ne aggrava, oggettivamente, l’agire - e il lungo periodo in cui egli ha
agito (23 mesi) durante il quale, se vi sono state delle pause, è solo a
seguito della sua incarcerazione. Quanto fatto dall’appellante è, dunque, dal
profilo oggettivo, almeno mediamente grave, non tanto per le caratteristiche
intrinseche dei gesti (alcuni di loro sono, infatti, in sé, del tutto banali e,
se compiuti in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale), quanto per
la loro ripetitività in un periodo relativamente lungo.
Sempre dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti
conseguenze di tali gesti coercitivi sulla libertà dei familiari e delle altre
vittime che egli ha costretto a mutare abitudini e comportamenti e, comunque, a
convivere costantemente con il timore della sua presenza, sempre volta a
costringere la vittima di turno a piegarsi, in un modo o nell’altro, alla sua
volontà. Pertanto, pure mediamente grave è la lesione del bene giuridico
protetto dalla norma violata - la libertà - ritenuto che, come indicato negli
atti di accusa, con quanto fatto l’appellante ha costretto i familiari ad
organizzare la loro vita di tutti i giorni in modo da evitare il più possibile
i contatti con lui (modificando i percorsi giornalieri, disertando luoghi
normalmente frequentati, percorrendo in macchina anziché a piedi anche brevi
tragitti, cambiando le serrature, applicando un lucchetto alla porta di casa,
...) ed ha indotto un’amica della moglie a smettere di aiutarla nella cura dei
figli.
Vista, in particolare, la loro breve durata e il ridotto effetto dannoso per le
vittime, le sottrazioni di minore (due consumate ed una solo tentata) di cui l’appellante
deve rispondere sono da qualificare di gravità oggettiva da lieve a media
(gravità lieve l’episodio di cui al punto 2.2. dell’AA, gravità media gli altri
due). Da un lato, infatti, va considerato che le due sottrazioni consumate sono
state, entrambe, di breve durata (una notte, la prima, alcune ore l’ultima) e
che in entrambi i casi l’appellante ha spontaneamente riportato la figlia
mentre va, pure considerato che la sottrazione tentata non si è consumata per
la spontanea desistenza dell’autore intervenuta dopo un breve percorso in auto.
D’altro lato, va considerato, in relazione all’effetto dannoso, dapprima
che, sempre a causa della breve durata delle sottrazioni, l’impedimento creato
al genitore cui era conferita la custodia dei minori è pure stato di breve
durata e, poi, che non risulta che i figli abbiano particolarmente sofferto a
seguito di questi episodi: il disagio e la confusione causata loro è stata,
infatti e fortunatamente, presto superata tanto che entrambi hanno ancora
manifestato - in sedi protette - il desiderio di trascorrere del tempo con il
padre cui li lega, tuttora, un vivo sentimento d’affetto (cfr. in particolare,
documentazione prodotta da AP 1 prima del dibattimento d’appello).
Le vie di fatto e l’ingiuria di cui, pure,
risponde l’appellante, in sé piuttosto banali, aumentano di valenza lesiva se
contestualizzate - in specie, le vie di fatto - nella situazione generalmente
oppressiva posta in essere dall’autore. Il loro carattere lesivo di media
gravità è conseguente, dunque, non tanto ai gesti in sé, quanto al contesto
globalmente coattivo in cui essi sono stati realizzati.
Di gravità oggettiva piuttosto alta sono, invece, le minacce rivolte alla
moglie - in particolare, quella di cui al punto 3 AA anche perché espressa alla
presenza della figlia - mentre quella fatta al dott. ACPR 4, pur se non può
essere banalizzata, è di gravità oggettiva inferiore (medio-bassa) sia per il
suo contenuto sia perché espressa a persona con un buon grado di autonomia
personale e relazionale.
Nemmeno è banalizzabile dal profilo oggettivo l’episodio che configura il reato
di lesioni semplici anche se le comunque ridotte conseguenze dannose - livido
con ecchimosi, escoriazioni, sanguinamento dal naso, ematoma sull’occhio - lo
qualificano come un episodio di media/bassa gravità.
Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la
propria volontà ai familiari e, in particolare, alla moglie, è anche vero che
il suo agire deve, in parte, essere ricondotto ad un - certamente malinteso e
mal interpretato - sentimento paterno e ad una soggettiva convinzione -
certamente non condivisibile nella sua espressione - di dovere continuare ad
essere una presenza costante nella famiglia e ad avere un ruolo attivo
nell’educazione dei figli. Ma soprattutto, va considerata, riguardo al criterio
della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, la presenza - accertata
dal perito giudiziario - di una “sindrome di disadattamento” che ha assunto
le connotazioni di un “delirio persecutorio del querulomane secondo Bleuler”
(ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato dalla tendenza del
soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi la vittima di
continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato giudiziario) che,
a detta dello stesso perito giudiziario, insieme a “rabbia aggressività,
rancore - associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno
sopraffatto la capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere
i reati” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32). Va, perciò,
considerato che l’appellante ha agito in stato di scemata imputabilità: pur se
definita lieve dal perito, in concreto, proprio per la tipologia dei reati di
cui l’appellante risponde, tale stato non può non avere un effetto attenuante
sulla valutazione della sua colpa (DTF 136 IV 55).
Ora, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei
suoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come mediamente
grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione dell’accertato stato di
scemata imputabilità, ad una colpa di gravità medio/bassa. Ne segue che, tenuto
conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, art. 49 cpv. 1 CP in
combinazione con gli art. 123, 180, 181, 220 CP e 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr), adeguata
alla colpa dell’autore è una pena detentiva variante fra i 21 e i 24 mesi.
Tenuto conto che i fattori legati all’autore (Täterkomponente) - e meglio,
i suoi precedenti ma, soprattutto, l’alto rischio di recidiva, la sua totale
refrattarietà alla terapia psicofarmacologica propostagli a più riprese e il
comportamento tenuto dopo i fatti e nel corso del procedimento penale che
indica come egli non abbia nemmeno imboccato la via del cambiamento (DTF 136 IV
55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2;
cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5) - sono tutti
negativi, questa Corte ritiene di non poter scendere sotto i 24 mesi.
È di tale entità, quindi, la pena che viene inflitta a AP 1.
21.5. La pena va interamente scontata visto che la ripetitività degli
atti, la ripetizione dei reati dopo l’intervento delle autorità penali e dopo
le due liberazioni condizionali, il rischio di recidiva attestato dal dr. F.
(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16) e la sua refrattarietà a qualsiasi intervento terapeutico
impongono la formulazione di una prognosi sfavorevole.
22. Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità definita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 11 della sentenza impugnata cui si rinvia.
23. Per le ragioni indicate da questa Corte nella decisione del 12 dicembre 2011 (cfr. incarto CARP n. 17.2011.128 relativo all’istanza di scarcerazione dell’appellante), AP 1 è mantenuto in carcerazione di sicurezza.
24. Tassa di
giustizia e spese
Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di
primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nelle spese
procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti
per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico dello Stato. Non si
assegnano ripetibili.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello seguono la parziale soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico
dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per il
procedimento di secondo grado.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84,
348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
12, 19, 22, 23, 40, 47 e segg., 123, 126, 177, 180, 181, 220, 292 CP,
92 cpv. 1 in relazione con l’51 cpv. 3, 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di cui al dispositivo 2 del giudizio impugnato è passata in giudicato;
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. coazione,
ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________ e in altre località non
meglio precisate, nei periodi da luglio 2008 al 27 gennaio 2010, dal 4 al 28
settembre 2010 e dal febbraio 2011 al 14 aprile 2011, usando violenza e
minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 3 (04.06.1996), ACPR 2
(15.09.1999), ACPR 1 e M., intralciando la loro libertà di agire, ripetutamente
costretto, in 66 occasioni, le predette persone a fare, omettere o tollerare
atti;
1.1.2. sottrazione
di minorenne, ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________,
sottratto o rifiutato di restituire (rispettivamente tentato di sottrarre) a ACPR
1 che ne esercita l’autorità parentale:
1.1.2.1. l’11
ottobre 2008, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
1.1.2.2. il 14
gennaio 2009, i minorenni ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999);
1.1.2.3. il 27 gennaio 2010, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);
1.1.3. minaccia,
ripetuta per avere, in tre occasioni, usando grave minaccia, incusso
spavento o timore a una persona e meglio:
1.1.3.1. il 9 luglio 2009, a __________, minacciato la moglie ACPR 1 di
gettarle addosso benzina e di darle fuoco;
1.1.3.2. il 7 aprile 2011, a __________, incusso timore alla moglie AP 1
minacciandola con la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte”;
1.1.3.3. il 12 aprile 2011, a __________, incusso timore al Dr. ACPR 4
minacciando, durante un colloquio telefonico con A. e per il tramite di
quest’ultima, di “fargliela pagare e di aspettarlo fuori”;
1.1.4. lesioni semplici per avere, il 6
novembre 2009, a __________, intenzionalmente colpito, a due riprese, con pugni
al volto e calci la moglie ACPR 1 provocandole le lesioni di cui al certificato
medico 7 novembre 2009 del dr. med. __________ agli atti;
1.1.5. vie di fatto ripetute per avere, a __________,
intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1 e
meglio:
1.1.5.1. l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare
contro la bucalettere;
1.1.5.2. l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;
1.1.5.3. il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;
1.1.6. ingiuria per avere, a __________, il 7 aprile 2011, offeso l’onore della moglie ACPR 1 tacciandola di “bastarda”;
1.1.7. disobbedienza
a decisioni d’autorità, ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal
marzo 2009 al 27 gennaio 2010 e nel periodo dal 4 settembre 2010 al 14 aprile
2011 ripetutamente omesso, in 46 occasioni, di ottemperare alle decisioni 31
luglio 2008 e 19 gennaio 2009 della Pretura del Distretto di __________ nonché
alla decisione 1° settembre 2009 della CTR di __________ a lui intimate sotto
comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP e meglio come descritto
nell’AA e nell’AA agg. e precisato nei considerandi;
1.1.8. guida
senza l’assicurazione di responsabilità civile, ripetuta per avere, a __________,
nel periodo dal 24 al 26 settembre 2010, ripetutamente condotto il veicolo a
motore marca Daewoo modello Tacuma targato , malgrado fosse a conoscenza che lo
stesso era sprovvisto della prescritta assicurazione di responsabilità civile;
1.1.9. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, a __________, il 25/26 settembre 2010, alla guida del
veicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , urtato l’autovettura
marca Toyota modello Starlet targata di proprietà di B., regolarmente
posteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla Legge federale
sulla circolazione stradale, segnatamente omettendo di avvisare il danneggiato
o la polizia.
1.2. Pertanto, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AP 1 è
condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
1.2.2. a versare all’accusatrice privata ACPR 1, a ACPR 3 (04.06.1996) e a ACPR 2 (15.09.1999), a titolo di risarcimento danni per le spese legali,
un importo che verrà quantificato con decisione separata sulla tassazione della
nota professionale;
1.2.3. a versare all’accusatrice privata ACPR 1 l’importo di fr. 5'000.- a
titolo d’indennità per torto morale;
1.3. È riconosciuto il principio della riparazione per torto morale in
favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999) per
la cui quantificazione i medesimi sono rinviati al competente foro civile.
1.4. Lo Stato rifonderà l’importo di fr. 4'883.- a titolo di risarcimento
danni per le spese legali a ACPR 1, ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999).
1.5. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire
l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale
Federale.
1.6. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia
di fr. 2'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della
sentenza impugnata - sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico
dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà ad AP 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per il procedimento di secondo grado.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.