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Incarto n. |
Locarno 18 gennaio 2012/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 settembre 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata il 15 settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1 e IM 2 |
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richiamata la dichiarazione di appello 12 dicembre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che - Con sentenza del 15 settembre 2011, la Corte delle assise criminali ha ritenuto AP 1 (di seguito AP 1) autore colpevole di:
- infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
· nel periodo ottobre 2010/30 ottobre 2010, in correità con IM 2 (di seguito IM 2) e M. (di seguito M.), trasportato dalla __________ ed importato in Svizzera 8’202 grammi netti di cocaina;
· nel periodo giugno 2009/settembre 2010, a __________ ed in altre località del bellinzonese, venduto a consumatori locali 340 grammi lordi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa 30/2011 e precisato nei considerandi.
- Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto:
- IM 1 (di seguito IM 1) autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto negli atti d’accusa 30/2011 e 47/2011 nonché precisato nei considerandi;
- IM 2 autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e meglio come descritto nell’atto d’accusa 59/2011 e precisato nei considerandi.
- I primi giudici hanno invece prosciolto IM 1 dalle imputazioni d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011 e di riciclaggio di denaro limitatamente al punto C.4.2 dell’atto d‘accusa 30/2011.
- In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
- AP 1 alla pena detentiva di 5 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- IM 1 alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- IM 2 alla pena detentiva di 6 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto.
- La Corte delle assise criminali ha, inoltre, disposto per IM 1 e per IM 2 il mantenimento della carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).
- I primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese procedurali a carico di AP 1 in ragione di 7/20, di IM 1 in ragione di 5/20 e di IM 2 in ragione di 4/20, accollando la rimanenza di 4/20 a carico dello Stato.
preso atto che - Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 12 dicembre 2011, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, postulando che la condanna a suo carico venga ridotta a 3 anni di pena detentiva sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.
- Il 9 gennaio 2012 l’appellante ha presentato istanza probatoria chiedendo l’audizione dell’ispettore TE 1 della Polizia cantonale.
L’istanza è stata accolta.
esperito il pubblico dibattimento in data 18 gennaio 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza impugnata;
- l’appellante ha postulato la riduzione della sua pena a 3 anni di detenzione sospesa condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 15 settembre 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV
191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e
riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767
e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:
“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa
opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag.
1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e
cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et
leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del
controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est
intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte
est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
L’accusato e i suoi precedenti penali
4. AP 1, interrogato sulla sua vita, ha dichiarato in sede d’istruttoria (verbale PS AP 1 31.10.2010 pag. 3-5; verbale PP AP 1 15.02.2011 pag. 5-6) nonché al dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento 12.09.2011 all. 1 pag. 2-3 e pag. 19-20) quanto segue:
- di essere nato il 13.01.1983 a __________, di essere figlio di genitori divorziati e di avere una sorella;
- di esser padre di un bambino di 3 anni, avuto a __________ prima di venire in Svizzera, e di non essere in grado di provvedere al mantenimento di quest’ultimo;
- di avere frequentato le scuole dell’obbligo ed il liceo e di avere conseguito la maturità;
- di avere praticato, durante gli studi liceali, l’attività sportiva del baseball raggiungendo un alto livello che gli ha permesso di essere selezionato per far parte della squadra nazionale;
- di essersi iscritto all’età di 18 anni all’università (facoltà di pubblicità);
- di avere subìto, poco dopo l’iscrizione universitaria, in ottobre del 2005, un grave incidente della circolazione stradale a seguito del quale è stato in coma per tre giorni e, poi, per un mese, in uno stato di amnesia totale (AI 126);
- di avere ripreso a studiare, malgrado forti attacchi di emicrania e problemi di concentrazione conseguenti all’incidente stradale, limitando la frequenza ad alcuni corsi;
- di avere abbandonato l’attività di studio e sportiva e di essersi dedicato a quella di modello, vincendo il concorso di Mister __________ del 2007/2008 e partecipando, nello stesso periodo, al concorso di Mister Universo (doc. TPC 67);
- di essersi trasferito da __________ in Svizzera nel 2008 e di avere contratto matrimonio nel luglio di quell’anno (recte il 13 giugno 2008 AI 86) con Mz, ragazza svizzera di origini dominicane (recte Mz, cittadina dominicana al beneficio nel Canton Ticino di un permesso di domicilio C - AI 86), ottenendo così un permesso di dimora annuale (permesso B);
- che la moglie ha presentato istanza di divorzio nell’estate del 2009 mentre egli, ignaro della richiesta, era all’estero (AI 86 e AI 111 pag. 2);
- di essere, di seguito, rientrato in Svizzera dopo avere ottenuto il relativo visto dalle autorità consolari elvetiche e di avere a quel punto scoperto che sua moglie aveva già una relazione con altro uomo;
- di essersi trasferito dal 18 giugno 2010 a __________, presso l’appartamento della zia e di avere vissuto grazie all’aiuto di questa e della madre, N., residente a __________;
- di avere attraversato un periodo difficile, senza attività lavorativa;
- nel mese di settembre 2010, quando S., titolare del salone di bellezza “__________” , lo aveva assunto in prova come aiuto parrucchiere, il suo matrimonio è stato sciolto per divorzio;
- di avere ricevuto, a seguito del divorzio, la revoca del permesso B un paio di settimane prima della sua partenza, ciò che lo avrebbe ulteriormente “frastornato” (ordine di partenza per il 30.11.2010 giusta scritto 30.09.2010 della Sezione della popolazione, __________; suo ultimo permesso B scadeva il 18.08.2010; AI 86);
- di essere attualmente legato affettivamente a R., modella conosciuta nel 2008 partecipando ad un reality show a __________.
5. Con riferimento allo stato di salute, al momento dell’arresto AP 1, risultato negativo all’esame tossicologico delle urine (rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.02.2011 classificatore A all. 10), non ha mostrato particolari malesseri e non ha pertanto necessitato di alcuna visita medica (verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2). Nel corso dell’istruttoria (verbale PP AP 1 15.02.2011 pag. 5) e, da ultimo, in occasione del dibattimento di prima sede (verbale del dibattimento 12.09.2011 all. 1 pag. 19-20), egli ha tuttavia asserito di patire, a seguito dell’incidente stradale di cui s’è detto, problemi mnemonici e persistenti disturbi cerebrali indicati nel certificato medico 20 gennaio 2011 (AI 126 doc. 4).
Risulta, poi, dagli atti che l’appellante ha sofferto di un disturbo di adattamento alle condizioni carcerarie che gli ha fatto sviluppare una sintomatologia ansiosa con una lieve deflessione del tono d’umore. Le sue condizioni sono, tuttavia, ben presto migliorate grazie ad un trattamento ansiolitico ed antidepressivo e con il suo trasferimento al PCT (AI 132).
6. Con riferimento alla situazione economica di AP 1, agli atti risulta ch’egli è soggetto fiscalmente esente (doc. TPC 11) e che, prima dell’arresto, percepiva un salario mensile netto di fr. 2’000.- lavorando come aiuto parrucchiere presso il salone di bellezza “__________” , gestito da S. (verbale PS 31.10.2010 pag. 3-5; AI 86).
L’estratto 27 aprile 2011 dell’ufficio esecuzione e fallimenti indica 3 procedure esecutive a suo carico per complessivi fr. 1'650,10.
Non risultano attestati di carenza beni che lo riguardano (doc. TPC 14).
7. AP 1 é incensurato in Svizzera (doc. TPC 15) ed in __________ (doc. TPC 23).
Fatti accertati in prima sede e non contestati
8. In data 30 ottobre 2010, verso le ore 20.15, nei pressi della dogana di __________, AP 1 e L., che viaggiavano a bordo dell’autovettura VW Golf targata provenienti dalla città catalana di __________, sono stati fermati per un controllo dalle guardie di confine. Sull’autovettura, di proprietà dell’appellante, le autorità hanno rinvenuto, nascosti lungo le fiancate posteriori del veicolo, nell’intercapedine retrostante al rivestimento in tappezzeria, 8 pacchetti contenenti degli ovuli di cocaina per complessivi 8 chili e 202 grammi.
Il grado di purezza dello stupefacente variava tra il 25,9% e il 43,4% (AI 1, punto A.1. dell’AA 30/2011).
Posto in stato di arresto per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 LStup), AP 1 è stato oggetto dell’ulteriore imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011 con conseguente estensione dell’accusa promossa a suo carico per avere acquistato, detenuto e venduto a __________ e in altre località del bellinzonese almeno 340 grammi lordi di cocaina la cui purezza non è stata precisata (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 10).
Dal 16 febbraio 2011 l’appellante è in esecuzione anticipata della pena ai sensi dell’art. 236 cpv. 1 CPP (AI 112).
Nei confronti di L. era stato avviato un procedimento penale per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 LStup) e falsità in certificati (art. 252 CP e doc. TPC 132) poi abbandonato con riferimento al reato di cui all’art. 19 LStup per insufficienza di prove (doc. TPC 134).
9. Dopo essersi avvalso in un primo tempo del diritto di non rispondere (verbale PS AP 1 31.10.2010 e verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2), AP 1 fin dall’interrogatorio di polizia del 3 novembre 2010 ha indicato IM 2 e M., detti anche __________, come fornitori della cocaina da lui trasportata nel nostro paese e oggetto dell’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4 e 9; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 23.11.2010 pag. 1).
L’appellante ha, poi, precisato di essere andato in __________ soltanto per vagliare eventuali possibilità di trasferirvisi e non con l’intento di trafficare stupefacente (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 3 e verbale dibattimento di primo grado all. 1 pag. 12 R V). Ha dichiarato di essere stato convinto solo al suo arrivo nella città di __________ da IM 2 e M. a trasportare la cocaina in Svizzera (verbale dibattimento di primo grado all. 1 pag. 12 R VII) in quanto in ristrettezze economiche (verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2 e verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
AP 1 ha, poi, ancora dichiarato di non essere stato al corrente del quantitativo di stupefacente trasportato (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5) e di avere pensato che si trattasse, al massimo, di 2 kg (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5).
Secondo le dichiarazioni dell’appellante, il compenso promessogli da IM 2 e M. - ma mai corrisposto - era di Euro 3000.- (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5, 6 e 9; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
Sempre secondo il suo dire, per convincerlo, i due gli hanno proposto di vendere un kg della cocaina giunta a destinazione, proposta a cui l’insorgente non ha aderito in quanto non in grado di smerciare un quantitativo così rilevante di droga (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5 e 6; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
Queste dichiarazioni sono state confermate nella sostanza dall’appellante anche durante il confronto avuto con IM 2 (verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 6-8) che, dal canto suo, ha negato qualsiasi addebito, proclamandosi innocente. In particolare, pur ammettendo di conoscere AP 1 e IM 1, di avere pernottato in Ticino presso ciascuno di loro, e di essersi impegnato a trovare al primo una fidanzata con cui sposarsi in __________ poiché sapeva che AP 1 avrebbe dovuto a breve lasciare la Svizzera, IM 2 ha recisamente negato la veridicità delle dichiarazioni a suo carico rilasciate da AP 1.
AP 1 ha inoltre indicato IM 1 come destinatario della cocaina da lui trasportata di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011. Questa chiamata in correità è stata verbalizzata dalla polizia il 9 novembre 2010 ovvero a pochi giorni dall’arresto dell’appellante avvenuto la sera del 30 ottobre 2010 nei pressi della dogana di Pizzamiglio (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1) ed è stata confermata e precisata nel corso dei successivi verbali di interrogatorio davanti alle autorità inquirenti (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1 29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1/IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP AP 1 15.2.2011 pag. 3). In particolare l’appellante ha dichiarato che, ancor prima di partire da __________ per il Ticino, egli sapeva che la droga era per IM 1 pur non essendo al corrente di cosa quest’ultimo avrebbe fatto con lo stupefacente.
10. Sulla base della chiamata di correo di AP 1 a carico di IM 1, il GIAR, con decisione 18 novembre 2010, ha autorizzato l’acquisizione dei tabulati telefonici dal 14 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 nonché l’ascolto in diretta fino all’8 dicembre 2010 (AI 33, 34, 36 e 37) dell’utenza 076/6192900 in uso al chiamato.
Il 9 dicembre 2010, l’autorità inquirente ha, poi, proceduto all’arresto di IM 1 per titolo d’infrazione aggravata alla LStup (AI 3, 5 e 7), misura confermata il 10 dicembre 2010 dal GIAR (AI 8).
Parimenti, a seguito delle chiamate di correo di AP 1 a carico di IM 2 e di M. (verbale PS AP 1 3.11.2010; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PP AP 1 11.11.2010; verbale PS AP 1 23.11.2010; verbale PS AP 1 24.11.2010; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4 e verbale PS AP 1 7.2.2011 pag. 2) - chiamate in cui questi ultimi sono indicati come i fornitori della cocaina di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 - l’autorità inquirente ha emesso a loro carico un mandato di cattura internazionale per titolo d’infrazione aggravata alla LStup in relazione principalmente ai fatti di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 (AI da 117 a 120).
Ciò ha portato, in data 24 marzo 2011, all’arresto di IM 2 all’aeroporto di Madrid, in provenienza da __________ (AI 71) e, quindi, in data 15 giugno 2011, alla sua estradizione in Ticino (AI 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 36 e 38 Inc. MP 2011.4573 e doc. TPC 37, 44, 71, 72) con conseguente rinvio del processo a carico di AP 1 e IM 1 previsto dal 15 al 22 giugno 2011 (doc. TPC 9, 10, 36, 39, 42, 47, 55, 74 e 77).
Dagli atti risulta, invece, ancora senza esito positivo la richiesta di cattura internazionale emessa a carico di M..
Appello
11. Nel suo appello AP 1 contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi giudici.
In particolare, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante specifica del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP).
Egli sostiene, poi, che i primi giudici, nel determinarsi sulla pena, non hanno considerato il suo deficitario stato di salute ed il conseguente stato di angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP) né, più genericamente, “alcun altro fattore di riduzione”.
In ragione di quanto sopra, l’insorgente postula la diminuzione della pena a 3 anni di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.
12. La Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP.
a) In particolare, i primi giudici, pur dando atto all’appellante di avere fatto i nomi dei mandanti del carico che egli trasportava, gli hanno rimproverato che “in merito alle loro successive discussioni a __________ non ha, a mente della Corte, raccontato tutta la verità né è stato completamente trasparente preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi”. Pertanto, non essendo le sue dichiarazioni complete, la collaborazione prestata non realizza l’attenuante specifica del sincero pentimento.
A mente dei primi giudici, inoltre, all’applicazione dell’art. 48 lett. d CP si oppone anche il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 dovuto, in parte, alle “molte contraddizioni” di cui è “infarcita “ la relativa chiamata in correità di AP 1.
I giudici di prima sede hanno, poi, ritenuto che AP 1 non ha detto tutto in relazione all’imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011, non avendo egli fatto i nomi di tutti i suoi acquirenti di cocaina “per oggettivare correttamente tutte le sue vendite di cocaina, e questo forse anche oltre il comunque riconosciuto quantitativo di 340 grammi di cocaina”.
Al riguardo, in particolare i primi giudici hanno rimproverato a AP 1 di essersi trincerato, allorquando gli sono stati sottoposti 53 nomi registrati nell’agenda del suo telefono portatile con i rispettivi numeri d’utenza (verbale PS AP 1 2.12.2010 pag. 5-8), dietro stringati e per nulla credibili “non mi dice nulla”, “non mi ricorda nulla” assumendo, con ciò, un comportamento che “non corrisponde per nulla a quello che ci si dovrebbe aspettare da chi sostiene di essere sinceramente pentito del proprio agire e vuole attivamente collaborare”. La Corte delle assise criminali ha concluso che i presupposti del sincero pentimento non erano dati e che la collaborazione di AP 1 andava considerata, come attenuante generica, nell’ambito della commisurazione della pena ex art. 47 CP (sentenza impugnata consid. 37 pag. 47-48).
b) Nessuna riduzione della pena è stata apportata dai giudici di prima sede né come attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP, né come specifica giusta l’art. 48 lett. a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente patito dall’appellante con conseguente stato di angustia. Al riguardo, i primi giudici hanno sottolineato che “l’incidente stradale che ne fu la causa primaria trovasi già datato nel tempo” e che le conseguenze fisiche e psichiche patite a suo tempo “non gli hanno assolutamente impedito di venire in Svizzera, di sposarsi e di cercare di cominciare una nuova esistenza” (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54-55).
c)La Corte delle assise criminali ha qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1. dell’AA 30/2011), per avere agito con mero scopo di lucro non essendo egli consumatore, nonché per avere accettato senza esitazione la proposta fattagli da IM 2 e da M. di trasportare lo stupefacente dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Per i primi giudici, aggrava la colpa dell’appellante l’escalation fatta nell’ambiente del traffico di stupefacenti essendo egli passato da piccolo venditore locale (punto B.2. dell’AA 30/2011) a remunerato trasportatore di svariati chili di droga attraverso più Stati con la prospettiva, non realizzatasi per mancanza di sufficienti clienti, di tenersene un chilo per spacciarlo privatamente (punto A.1. dell’AA 30/2011).
Infine, per la Corte di prima istanza, aggrava la colpa di AP 1 il concorso di reati dato dalle ripetute vendite di cocaina per complessivi 340 grammi (punto B.2. dell’AA 30/2011) effettuate, peraltro, nel lasso di tempo relativamente breve di 16 mesi (sentenza impugnata consid. 45 pag. 53-54).
d) Sulla scorta di tali considerazioni, i primi giudici hanno determinato la pena base in complessivi 7 anni/7 anni e 6 mesi di pena detentiva, di cui 6 anni/6 anni e 6 mesi di detenzione unicamente per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 31/2011 e la parte restante per quello di cui al punto B.2. del predetto AA.
La prima Corte ha, infine, ridotto la suddetta sanzione a 5 anni di pena detentiva da espiare tenuto conto della confessione di AP 1, della sua collaborazione, non assurta tuttavia a sincero pentimento, della sua incensuratezza, del lungo periodo di detenzione preventiva patito in minima parte in regime straordinario e del fatto che il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 sia stato perpetrato con dolo eventuale per la maggior parte del quantitativo trasportato (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54).
13. a) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d), soltanto atti particolarmente meritori giustificano l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3.).
In effetti, il sincero pentimento presuppone che l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole: al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente, ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF del 1° dicembre 2011, inc. 6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B.265/2010, consid. 1.1).
Con riferimento al sincero pentimento che si concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé, particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a; STF del 10.8.2009, inc. 6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può, invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet, Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486 che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma, costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre, casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed., Losanna 2007, ad art. 48, n. 1.12, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n. 11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei presupposti del sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del risarcimento del danno, cfr. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II ed., Basilea 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non può non sottolineare come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici rimasti sin lì sconosciuti dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così, concretamente il suo sincero pentimento.
b) Giusta l’art. 48 lett. a cifra 2 CP il giudice attenua la pena se l’attore ha agito in stato di grave angustia.
Questa circostanza si realizza quando l'autore è spinto a trasgredire la legge da una situazione prossima allo stato di necessità, vale a dire sotto l'impulso di un'angustia particolarmente grave che lo porta a ritenere che la commissione dell'infrazione sia la sola via di uscita. La grave angustia può essere di natura morale o materiale. In quest’ultimo caso la mera difficoltà materiale non è sufficiente, dovendo sussistere un particolare nesso causale con uno stato psichico di angustia molto grave. Inoltre, il beneficio di questa circostanza attenuante è dato solo se può essere ritenuta una certa proporzionalità tra i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e l'importanza del bene leso. Ciò rende, in definitiva, assai raro il riconoscimento di questa attenuante (DTF 110 IV 9 consid. 2; DTF 107 IV 94 consid. 4a; STF del 26 marzo 2009, inc. 6B_963/2008, consid. 2; STF del 9 febbraio 2009, inc. 6B_13/2009, consid. 4; STF del 19 giugno 2007, inc. 6S.496/2006, consid. 3; Wiprächtiger in Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, 2. ed., ad art. 48 CP n. 13-15, pag. 889 seg.; Pellet, in Commentaire romand, Basilea 2009, ad art. 48 CP, n. 14-19, pag. 481-483).
c) L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 48 CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena. Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art. 48a CP. A condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena. Rientra, infatti, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le conseguenze sulla pena di tale attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d; DTF 117 IV 112 consid. 1; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc. 6S.17/2003, consid. 2.3).
Così, un sincero pentimento poco caratterizzato (ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) può comportare soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario, cioè il risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (DTF 129 IV 61; DTF 121 IV 202 consid. cc a cui rinvia la sentenza CCRP 17.3.2005 in re G.A. consid. 11 d; STF del 7 gennaio 2009, inc. 6B_827/2008, consid. 2.2.2).
d) Al riguardo, occorre sottolineare come il TF abbia già avuto modo di precisare (pur se nell’ambito dell’art. 47 CP) che:
“ In presenza di una criminalità viepiù organizzata, in particolare nell’ambito degli stupefacenti, laddove la cooperazione delle persone arrestate è essenziale per determinare l’estensione di un traffico e smantellare, anche solo in parte, una rete, la collaborazione di un accusato deve essere un fattore attenuante importante nell’ambito della commisurazione della pena. Questa è la volontà del legislatore che ha creato un caso particolare di attenuazione libera della pena se un accusato si sforza, segnatamente con le proprie dichiarazioni, di impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione (art. 260ter cpv. 2 CP). Il legislatore, nel corso dell’elaborazione del codice di procedura penale svizzero (CPP), ha sottolineato che la presa in considerazione accresciuta dell’aiuto apportato dagli indagati nell’accertamento dei fatti, di rilievo dal profilo del diritto materiale, è stata giudicata degna d’interesse (FF 2006 pag. 1087), ciò che ha portato, soprattutto, all’instaurazione nel nuovo CPP, che entrerà in vigore nel 2011, di una procedura abbreviata che permetterà all’accusato ed al Ministero pubblico di negoziare in modo informale i fatti determinanti e l’entità della pena (art. 358 segg. CPP), anche se in quest’ultimo caso, l‘autorità di giudizio chiamata a ratificare questo accordo potrà rinviare le parti alla procedura ordinaria, nella quale (n.d.r. nella successiva procedura ordinaria) tuttavia le ammissioni del prevenuto ottenute nell’ambito della procedura abbreviata non potranno essere utilizzate”
(STF del 13 agosto 2010 inc. 6B_265/2010 consid. 3.3; cfr. art. 362 cpv. 4 CPP).
14. a) In concreto, sulla collaborazione prestata agli inquirenti, al dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ In relazione alla mia collaborazione con la polizia, preciso che, se è vero che non ho raccontato quel che era successo agli inquirenti nel corso del mio primo interrogatorio avvenuto verso l’una del 31 ottobre, è anche vero che se non l’ho fatto è perché in quel momento ero troppo agitato ed è soprattutto anche vero che ho comunque subito detto alla polizia che avrei collaborato non appena fossi stato in grado di farlo. Preciso che, già nel viaggio dalla __________ sin qui, io mi ero pentito di quello che stavo facendo: sapevo che non era giusto ed avevo paura di essere preso dalla polizia. Ero in generale pentito anche di avere in precedenza spacciato cocaina e volevo smettere. Di questo, cioè del mio pentimento di avere in precedenza spacciato cocaina, ho anche parlato con la mia compagna di viaggio. Ribadisco che lei non sapeva nulla della droga che c’era in macchina. Come ho già detto in precedenza, io le dissi della cosa solo dopo il nostro arresto.
A domanda del mio avvocato ribadisco che al momento della partenza dalla __________ e sino all’incontro con i due di cui ho parlato non sapevo nulla della droga da trasportare e non era assolutamente mia intenzione tornare con dello stupefacente.
Torno a dire di avere subito, non appena sono stato in grado di farlo, detto tutto alla polizia. Preciso che questa mia collaborazione mi è costata molto perché avevo ed ho paura sia di IM 1 che di IM 2. Di M. non posso dire di avere paura perché praticamente non lo conosco. Ho invece paura degli altri due. Penso che in Ticino non faranno nulla, ma, se vogliono, a __________ possono fare del male a me e alla mia famiglia. Ho paura perché so che sono in grado di fare del male perché hanno i soldi e il potere e conoscono le persone giuste. Cioè conoscono le persone che possono fare del male a pagamento.
Quando io ero già alla __________ e gli altri due ancora al __________ , alcuni compagni di prigione mi hanno fatto arrivare all’orecchio la voce secondo cui i due, una volta a __________ , me l’avrebbero fatta pagare.
Preciso però che, di persona, i due – che adesso incontro alla Stampa – non mi hanno mai minacciato.
Preciso di aver raccontato delle mie vendite di cocaina rispondendo ad una domanda del poliziotto. Preciso che il poliziotto non aveva niente che indicasse che io avevo venduto. Ho parlato di queste vendite perché volevo vuotare il sacco, volevo liberarmi”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).
b) Le dichiarazioni dell’appellante sono state confermate dall’ispettore TE 1 - responsabile dell’inchiesta - che, sentito come teste al dibattimento d’appello, ha dichiarato:
“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua collaborazione è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio che lui aveva paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello stupefacente sia dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva collaborare con noi ma aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei suoi famigliari. Di questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti ritenevamo fondata questa sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________ e noi conosciamo l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per come ci è stato descritto e per come è risaputo. Del resto devo dire che noi abbiamo trattato diverse persone di __________ ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché tutte hanno o avevano il timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro paese.
Tornando a AP 1 ribadisco che era chiara la sua intenzione di collaborare. Perciò, abbiamo trovato l’espediente di impostare il verbale facendo credere che egli faceva il nome perché obbligato dalle risultanze dell’inchiesta che in realtà non c’erano. Noi non avevamo nessun elemento sulla cui base identificare sia il fornitore che il destinatario. Abbiamo potuto procedere a questa identificazione soltanto in base alle rivelazioni di AP 1. AP 1 ci ha da subito fatto il nome di IM 1. Invece per gli altri due ci ha all’inizio dato degli elementi per risalire alla loro identità. Ricordo che ci aveva detto che si trattava di due persone con le quali era stato controllato durante un normale controllo della circolazione. Noi abbiamo perciò facilmente identificato i due risalendo a questo controllo. Dopo AP 1 ha subito confermato che si trattava effettivamente dei due.
Anche in relazione alle vendite di cocaina si può dire che la collaborazione di AP 1 è stata spontanea, nel senso che lui ha ammesso questa sua attività di spaccio su semplice domanda senza che vi fosse obbligato da elementi in nostro possesso. Noi avevamo semplicemente raccolto delle voci secondo cui lui qualcosa faceva. Ma si trattava di semplici voci. Nulla di più. In particolare non avevamo nessuna dichiarazione di acquirenti che lo chiamavano in causa.
A domanda dell’avvocato dell’appellante rispondo che è estremamente difficile che capiti che un dominicano collabori con noi senza esservi obbligato da nostre precedenti risultanze. Tante volte non collaborano nemmeno quando queste risultanze ci sono.
A domanda dell’avvocato dell’appellante preciso, in relazione alla prima domanda del verbale 9.11.2010, che la risposta registrata è appunto l’espediente di cui ho parlato prima. In realtà AP 1 ci aveva già fatto prima il nome di IM 1. L’aveva detto fuori verbale. Lui non voleva verbalizzarlo per la paura di cui ho detto prima e allora noi abbiamo trovato questo espediente.
(…)
A domanda del procuratore pubblico, ribadisco che da subito AP 1 era intenzionato a parlare. Visto i suoi timori, noi gli abbiamo anche detto che di una sua collaborazione la Corte avrebbe tenuto conto. Preciso però che non è che gli abbiamo promesso chissà quali sconti di pena. Però la mia impressione è che non è stato quello a farlo decidere a parlare o che comunque non ha confessato solo per quello. Perché si vedeva e si capiva che lui da subito era intenzionato a parlare. Continuava a dire “vorrei ma non posso” per la paura di cui ho detto sopra”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 3-4).
c) Le dichiarazioni dell’ispettore TE 1 provano, anzitutto, la spontaneità della collaborazione offerta da AP 1.
Questi era - l’ispettore l’ha più volte ribadito nel corso della sua audizione - da subito intenzionato a collaborare e soltanto la paura per l’incolumità sua e dei suoi familiari lo ha inizialmente trattenuto dal mettere in atto tale suo proposito: l’iniziale appello al suo diritto di tacere era dovuto allo stato di estrema confusione e paura a seguito dell’arresto.
Non solo. Dalla deposizione dell’ispettore TE 1 emerge pure chiaramente che la decisione di collaborare non fu il frutto di una valutazione di tattica processuale.
d) Non vi sono elementi per ritenere che, ricostruendo l’accaduto, AP 1 abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo nei fatti di cui al punto A. 1. dell’AA 30/2011. La versione dei fatti ritenuta dalla prima Corte è quella che lui ha, da subito, dato agli inquirenti e non vi sono, in atti, elementi che possano in qualche modo sostanziare l’ipotesi formulata dai primi giudici secondo cui egli avrebbe mentito affermando di non conoscere esattamente il peso della droga trasportata e affermando che il compenso promessogli era di 3.000.- Euro.
Del resto, se vi fossero stati elementi in tal senso, la prima Corte lo avrebbe condannato per avere agito con dolo diretto - e non eventuale - e percependo un compenso maggiore.
In queste condizioni, sostenere - come ha fatto la prima Corte - che non gli può essere riconosciuta la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP poiché egli, parlando di questi fatti, non ha “raccontato tutta la verità (…) preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 47) è arbitrario poiché, così argomentando, la prima Corte ha confuso sensazioni soggettive con fatti accertati. Soltanto l’accertamento di un compenso davvero superiore a quello indicato e dell’effettiva consapevolezza di AP 1 del quantitativo trasportato, infatti, avrebbero giustificato le considerazioni negative formulate dalla prima Corte.
e) Nemmeno può essere condivisa l’opinione secondo cui al riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento per la collaborazione prestata si oppone il fatto che, in relazione a IM 1, la chiamata di correo di AP 1 è “infarcita di molte contraddizioni”, che hanno causato il proscioglimento del chiamato.
In realtà, contrariamente all’assunto della prima Corte, riguardo al coinvolgimento di IM 1, le dichiarazioni di AP 1 sono sempre state più che lineari. Egli ha, infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1 29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1 / IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP AP 1 15.2.2011 pag. 3).
Smentita dalle dichiarazioni dell’ispettore TE 1 è anche la tesi dell’inverosimiglianza delle dichiarazioni di AP 1 sui dettagli della consegna dello stupefacente a IM 1:
“ A domanda del procuratore pubblico, rispondo che AP 1 non ha indicato alcune cose. In particolare ricordo che non è stato in grado di precisare come sarebbe avvenuta la consegna a IM 1 e che non era in grado di precisare se IM 1 avrebbe dovuto chiamarlo e altri dettagli. Tuttavia non posso escludere che, se non l’ha fatto, è perché non lo sapeva” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).
Va, infine, detto che l’eventuale assenza di elementi oggettivi atti a vestire la chiamata di correo non può essere addebitata all’autore della chiamata (come, invece, hanno fatto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 31 pag. 41 in fine e 42).
Questo principio generale vale tanto più in concreto visto che, per tutto il resto, le diverse chiamate di correo effettuate da AP 1 hanno portato alla condanna di tutti i chiamati.
f) Sulla tempestività della collaborazione di AP 1 questa Corte non può che sottolineare che la deposizione dell’ispettore TE 1 smentisce la tesi della prima Corte.
E’, dunque, accertato che, al di là di quanto risulta dal materiale processuale - che, comunque, attesta di una sostanzialmente tempestiva collaborazione dell’appellante (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4) - AP 1 ha da subito collaborato con gli inquirenti, fornendo loro in modo più che tempestivo tutte le informazioni di cui egli era in possesso in relazione alla droga trasportata.
AP 1 ha, infatti, da subito, fatto i nomi dei correi e se tale collaborazione non è stata prontamente registrata a verbale è solo perché si è voluto, con uno stratagemma, permettergli di sostenere, per sfuggire ad eventuali ritorsioni, che egli aveva parlato soltanto al momento in cui era stato costretto dall’evidenza probatoria.
g) Nemmeno possono essere condivise le pesanti riserve espresse dalla prima Corte sulla collaborazione di AP 1 in relazione alle vendite di cocaina (punto B.2. dell’AA 30/2011).
Quel che emerge dagli atti - e che è stato confermato in aula sia dall’ispettore che dal procuratore pubblico - è che AP 1, a pochi giorni dall’arresto, ha confessato la sua attività di spaccio (precedente al trasporto di stupefacente) praticamente spontaneamente, confermando le ipotesi formulate dall’interrogante che non aveva, al riguardo, alcun elemento indiziante e che aveva formulato l’ipotesi indicata sulla semplice e sola scorta della conoscenza fra l’interrogato ed alcuni tossicomani, già conosciuti dagli inquirenti.
Ne consegue che AP 1 ha ammesso tale sua attività delittuosa del tutto spontaneamente, senza, cioè, che vi fosse in qualche modo indotto od obbligato da risultanze istruttorie precedenti e da lui indipendenti.
L’infondatezza dei rimproveri rivoltigli al riguardo dalla prima Corte è dimostrata, da un lato, dagli atti istruttori da cui risulta che egli ha, da subito, riconosciuto alcuni acquirenti e circostanziato le vendite (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 3-4; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 7-8; verbale PS AP 1 2.12.2010 pag. 4 e 8-9; verbale PS AP 1 13.01.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 7.02.2011 pag. 2; verbale PS AP 1 18.02.2011 pag. 2; acquirenti che, peraltro, hanno confermato le sue dichiarazioni: cfr. verbale PS S. 17.11.2010 per 1 grammo; verbale PS Alessandro Rigitano 21.12.2010 per 35 grammi; verbale PS Luca Cimmino 27.12.2010 per 10 grammi; verbale PS Pasquale Romaniello 3.11.2011 per 50 grammi e verbale PS Dionisio Ricardo Da Silva 12.1.2011 per 30 grammi). Ma, soprattutto, l’infondatezza delle riserve espresse al riguardo dalla prima Corte è dimostrata dalla deposizione dell’ispettore TE 1:
“ A domanda dell’avvocato dell’appellante, in relazione al verbale 2.12.2010 dichiaro che noi abbiamo pensato che, dichiarando di non conoscere le persone di cui gli contestavamo il nome, AP 1 dicesse il vero. Al proposito bisogna considerare che non sappiamo chi avesse avuto in precedenza in uso il telefonino da cui noi abbiamo estratto i numeri e soprattutto bisogna considerare che su 50 e passa numeri considerati, ce n’erano soltanto 2 o 3 corrispondenti a persone conosciute come consumatori. Ricordo che per esempio c’erano diversi numeri relativi ad artigiani. Inoltre bisogna considerare che i numeri contestati a AP 1 non figuravano sui tabulati retroattivi delle sue telefonate: fossero stati suoi clienti, almeno un contatto l’avrebbe avuto. È per questi motivi che noi abbiamo considerato che lui dicesse il vero anche in quell’occasione. Del resto lui il suo spaccio lo aveva confessato da solo”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).
h) Oggettivamente, dunque, la collaborazione che AP 1 ha, da subito, prestato ha permesso:
1. agli inquirenti di:
- identificare i mandanti/organizzatori del traffico di più di 8 kg di cocaina, di emettere a loro carico due mandati d’arresto internazionali che hanno portato all’arresto di uno di loro e alla sua estradizione nel nostro paese e, infine, alla sua messa in stato d’accusa per tale traffico;
- identificare, arrestare e mettere in stato d’accusa il destinatario in Ticino degli 8 kg di cocaina da lui trasportati dalla __________ ;
- scoprire la sua attività di spaccio e mettere, per tali fatti, in stato d’accusa sia lui che IM 1, suo fornitore di cocaina;
2. alle autorità giudicanti di pronunciare - per tutte le imputazioni formulate a conclusione dell’inchiesta cui egli ha fattivamente contribuito (con l’eccezione del punto A.1. dell’AA 30/2011 in relazione a IM 1) - dei giudizi di condanna.
La collaborazione prestata da AP 1 si è, dunque, rivelata preziosa poiché determinante per il buon esito dell’inchiesta non soltanto nei suoi confronti - l’imputato ha confessato anche reati di cui gli inquirenti non avevano alcuna conoscenza - ma pure nei confronti di altri autori, del tutto ignoti a chi conduceva l’inchiesta (così come confermato esplicitamente dall’ispettore TE 1).
i) Va, poi, sottolineato che AP 1 ha prestato tale sua collaborazione nonostante temesse che ciò avrebbe esposto lui e la sua famiglia a pesanti ritorsioni.
Al riguardo, significativo è quanto registrato nel verbale 3.11.2010:
“ Io sono pronto a collaborare dicendo i nomi delle persone coinvolte in questo traffico di cocaina. Ma voglio delle garanzie. Ho paura per la mia famiglia ossia mia mamma che abita qua, mia zia a _________ , uno zio pure a __________ ed altri parenti a me cari. Io so di cosa è capace questa gente. La mia vita come pure quella dei miei cari, se parlo non vale assolutamente niente. So di persone colpite (non so se ferite o ammazzate) da parte di sicari di questi personaggi. Questo è avvenuto a __________ qualche tempo fa. Preferisco parlare con il Magistrato e spero che lui mi garantisca che il mio nome non venga fatto alle persone coinvolte. Non è che non voglio collaborare ma la paura è tanta. Io voglio aiutare gli inquirenti ma non voglio che le persone coinvolte sappiano che io ho parlato. Mi spiace tanto di non poter raccontare liberamente quanto so ma ho paura” (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 6).
Le dichiarazioni di AP 1 sono state, tutte, confermate dall’ispettore TE 1 che, non solo ha testimoniato della profonda paura che l’appellante ha dovuto superare per collaborare, ma ha, pure, dato atto della fondatezza di tale paura:
“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua collaborazione è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio che lui aveva paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello stupefacente sia dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva collaborare con noi ma aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei suoi famigliari. Di questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti ritenevamo fondata questa sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________ e noi conosciamo l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per come ci è stato descritto e per come è risaputo” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).
l) Infine, va ancora sottolineato che l’ispettore TE 1 ha parlato del carattere eccezionale della collaborazione prestata da AP 1:
“ Del resto devo dire che noi abbiamo trattato diverse persone di __________ ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché tutte hanno o avevano il timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro paese” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).
m) In queste condizioni, gli estremi del sincero pentimento sono tutti ampiamente realizzati: nonostante il grave rischio di ritorsioni di cui egli era ben cosciente, AP 1 ha collaborato in modo tempestivo e completo con gli inquirenti, non soltanto ammettendo le proprie responsabilità in merito al trasporto di stupefacente ed aggravando la propria posizione con l’ammissione spontanea della sua attività di spaccio di cui essi erano all’oscuro, ma anche coinvolgendo gli altri autori la cui identità e responsabilità era del tutto ignota alla polizia e permettendo, così, lo smantellamento di una rete di trafficanti che agivano a livello internazionale.
15. Gli atti istruttori dimostrano che, al momento dei fatti, lo stato di salute di AP 1 non era tale da configurare grave angustia.
Al momento dell’arresto, l’appellante non ha mostrato particolari malesseri e non ha pertanto necessitato di alcuna visita medica (verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2). È pur vero che nel corso dell’istruttoria (verbale PP AP 1 15.02.2011 pag. 5) e nel corso del dibattimento di prima sede (verbale dibattimento di primo grado 12.09.2011 all. 1 pag. 19-20), egli ha asserito che a seguito di un grave incidente stradale patisce problemi mnemonici e persistenti disturbi cerebrali di cui al certificato medico 20 gennaio 2011 (AI 126 doc. 4), tuttavia è altrettanto vero che, come da lui stesso ammesso, i presunti problemi di emicrania e, più in generale, i disturbi alla testa non gli hanno impedito di condurre una vita normale.
L’argomentazione ha, pertanto, evidente carattere strumentale.
Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che lo stato di salute di AP 1, a detta di questa Corte, non comporta nemmeno il riconoscimento di una scemata responsabilità. La giurisprudenza del TF ha infatti stabilito che non giustifica l’ammissione di una limitazione della responsabilità, in assenza di circostanze particolari, né la presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b).
16. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
a) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente;
DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno
2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.
6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127
IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
17. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
Qualificante la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione (8'202 grammi netti di cocaina con purezza tra il 25,9% e il 43,4% trasportati e 340 grammi lordi di cocaina con purezza non precisata venduti). Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, supera di oltre 100 volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Va sottolineato che la quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che, secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid. 2b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata dall’estensione geografica del traffico di stupefacente, avendo egli trasportato la cocaina dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi confini (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2 luglio 2010, inc. 6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1). Non può, invece, essere chiamata ad aggravare la colpa di AP 1 la circostanza - ritenuta dai primi giudici - dell’offerta fatta da IM 2 e M. a AP 1 di trattenere un chilo dello stupefacente trasportato per poi spacciarlo privatamente poiché - contrariamente a quanto considerato in prima sede - tale offerta non è mai stata accettata dal qui appellante.
Al riguardo, infatti, negli atti si legge quanto segue:
“ (…) voglio precisare che della possibilità di vendere un kg di droga a credito è stato solo accennato e poi non se n’è più parlato, anche perché io ho subito detto di no”
(verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 7).
Al proposito, è irrilevante la motivazione del rifiuto (cioè, la mancanza di una clientela sufficientemente grande). Quel che conta è che AP 1 non ha mai preso in considerazione la proposta.
Va, poi, rilevato, come fattore oggettivo ridimensionante la colpa, il ruolo di puro trasportatore ricoperto da AP 1 nei fatti di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011. Egli non ha avuto, in relazione a questo trasporto, alcuna funzione organizzativa - nemmeno la più piccola - essendosi limitato a guidare l’autovettura al cui interno gli altri, in sua assenza, avevano nascosto lo stupefacente. Anche per la consegna egli avrebbe unicamente dovuto seguire le istruzioni che i due mandanti avrebbero dovuto dargli al suo arrivo in Svizzera. La controprova della marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso.
Va, poi, ancora considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che egli ha agito, in relazione al quantitativo trasportato, con dolo eventuale (STF del 26 aprile 2011, inc. 6B_611/2010, consid. 3.3; STF dell’8 marzo 2010, inc. 6B_238/2009, consid. 5.6; STF del 4 novembre 2003, inc. 6S.233/2003, consid. 4.3, con specifico riferimento al trasporto di droga cfr. STF del 3 novembre 1995, inc. 6S.676/1994 consid. 1 e/cc, citata in CCRP del 6 maggio 2003, inc. 17.2002.56, consid. 22 lett. h. nonché in Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, I ed., Basilea 2003, ad art. 48 CP, n. 30, in cui il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente eventuale, non diretto).
In relazione alle vendite di stupefacente, va considerato che l’appellante ha dimostrato una discreta efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a spacciare, con più vendite in un periodo relativamente ristretto, tra giugno 2009 e settembre 2010, 340 grammi lordi di cocaina a consumatori nel bellinzonese. Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c).
Dal profilo soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122 IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc. 6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore di stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e non per garantirsi il fabbisogno di droga.
Con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, appesantisce la colpa di AP 1 il fatto che egli ha avuto, allorquando si è trasferito in Ticino nel 2008, la possibilità di costruirsi una vita onesta offertagli dal matrimonio contratto lo stesso anno con Mz (AI 86), cittadina dominicana al beneficio di un permesso di domicilio C e dal conseguente ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B). In relazione a questo criterio, va, tuttavia, considerato, a parziale attenuazione della sua colpa, che, a seguito dell’incidente, AP 1 ha sviluppato una sorta di debolezza di carattere - riconosciuta al dibattimento d’appello anche dal procuratore pubblico - che lo ha reso più fragile della norma poiché facilmente influenzabile: la circostanza va considerata, in particolare, in relazione al trasporto di stupefacente ritenuto come sia accertato che non è stato lui a chiedere di poterlo eseguire ma che egli ha aderito ad una proposta di terzi.
In considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e il concorso di reati di cui deve rispondere, adeguata sia una pena detentiva di 6 anni, di cui 5 per il trasporto ed 1 per le vendite (per trasporti, cfr., a titolo indicativo, STF del 13 agosto 2010, inc. 6B_265/2010; STF del 7 agosto 2008, inc. 6B_508/2008; STF del 4 agosto 2008, inc. 6B_380/2008; STF del 19 giugno 2007, inc. 6S.496/2006; STF del 23 gennaio 2001, inc. 6S.492/2000).
Va, qui, di transenna, osservato che la pena base di 6 anni e 6 mesi stabilita dalla prima Corte per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 non risulta in linea con la prassi delle Corti ticinesi che, per quanto risulta, riserva pene superiori ai 5 anni a trasportatori di quantitativi di molto superiori a quello in esame e/o a casi in cui gli autori presentano coinvolgimenti più pesanti rispetto a quello avuto da AP 1 oppure, ancora, si sono resi autori colpevoli anche di altri reati (cfr., per esempio, sentenza TPC del 15.12.2003, inc. 72.2003.61; sentenza TPC del 16.03.2007, inc. 72.2006.156, confermata in sentenza CCRP dell’8.06.2007, inc. 17.2007.23, e in STF 6B_370/2007 del 12.3.2008; sentenza TPC del 13.11.2008 inc. 72.2008.98; sentenza TPC del 17.11.2004, inc. 72.2004.84, confermata in sentenza CCRP del 5.09.2005, inc. 17.2005.1), mentre ai semplici trasportatori di quantitativi di stupefacente analoghi o superiori a quello ora in esame ha, sin qui, riservato pene detentive varianti fra i 4 e i 5 anni (cfr., per esempio, sentenza TPC del 17.01.2001, inc. 72.2000.245; sentenza TPC del 19.12.2003, inc. 72.2003.128, confermata dalla sentenza CCRP del 18.02.2004, inc. 17.2004.7; sentenza TPC del 26.08.2005, inc. 72.2005.60; sentenza TPC del 13.12.2005, inc. 72.2005.139, confermata in sentenza CCRP del 16.05.2006, inc. 17.2006.4, e in STF 1P.355/2006 del 14.12.2006; sentenza TPC del 7.07.2009, inc. 72.2009.61; sentenza TPC del 3.03.2010, inc. 72.2009.153; sentenza TPC dell’1.09.2010, inc. 72.2010.52, confermata dalla sentenza CCRP del 10.02.2011, inc. 17.2010.52-53; sentenza TPC del 6.05.2011, inc. 72.2011.23).
La pena di 1 anno per lo spaccio è, invece, stata determinata, in applicazione dell’art. 49 cpv. 1 CP (fosse stato giudicato per il solo spaccio di 340 gr di cocaina, a AP 1 sarebbe stata inflitta una pena detentiva variante fra i 18 e i 24 mesi).
La pena di 6 anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui deve rispondere va, però, diminuita in considerazione non tanto dell’incensuratezza di AP 1 (DTF 136 IV 1 in cui il TF ha di molto relativizzato se non annullato il valore attenuante di tale circostanza) o del periodo di detenzione preventiva patito, che non risulta essere stato particolarmente pesante, quanto del sincero pentimento dimostrato con la collaborazione prestata agli inquirenti.
Al proposito, va sottolineato come la collaborazione prestata dall’appellante sia stata spontanea, sostanzialmente disinteressata e non strumentale, ampia e come essa abbia permesso agli inquirenti di sgominare una, pur piccola, rete di trafficanti internazionali che, senza la decisione di AP 1, probabilmente oggi sarebbero ancora attivi. Inoltre, non può essere misconosciuto che tale collaborazione è costata a AP 1 l’esposizione a rischio dell’incolumità sua e della sua famiglia. In questo senso, la sua collaborazione non può - a pena di violazione del diritto federale - non essere riconosciuta come l’espressione di un ampio sincero pentimento.
Ciò detto, va rilevato che il pentimento dimostrato non è, tuttavia, sufficiente a compensare la colpa dell’appellante nei limiti che sono il presupposto dell’applicazione dell’art. 48a CP. Esso impone, tuttavia, una congrua riduzione della pena che, tutto ben considerato, questa Corte determina in quasi il 50% fissando la pena detentiva a carico di AP 1 in soli 3 anni e 6 mesi.
Altre riduzioni non sono possibili. In particolare, si rileva che l’entità della pena non influisce sulle possibilità dell’appellante di permanere in Svizzera vicino a sua madre, essendo queste ultime già compromesse alla luce della revoca del permesso B (con conseguente ordine di partenza previsto per il 30.11.2010) disposta dalla Sezione della popolazione, __________ con scritto 30.09.2010 per la sopravvenuta decadenza dei motivi di ricongiungimento familiare (AI 86). In ogni caso, anche in presenza di un rischio di revoca del permesso di dimora, per il TF quest’ultimo non è un fattore da tenere imperativamente in considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta la sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc. 6B_459/2011, consid. 6.3; STF del 22 dicembre 2010, inc. 6B_892/2010, consid. 3.3).
Non ravvedendo altri motivi di attenuazione, è in tale entità che viene fissata la pena a carico dell’appellante (STF 16 settembre 2009, inc. 6B_289/2009, consid. 2.4; STF 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2).
In definitiva, questa Corte, alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina trasportato (8’202 grammi netti) e spacciato (340 grammi lordi) da AP 1, considerate le circostanze aggravanti ed attenuanti suesposte, ritenuto che lo stesso art. 19 cpv. 2 LStup punisce l’autore con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere cumulata con una pena pecuniaria, visto il concorso di reati ex art. art. 49 CP, infligge all’appellante la pena detentiva di 3 anni e sei mesi.
Trattasi di pena da espiare non essendo realizzati i presupposti applicativi degli art. 42 e 43 CP.
18. AP 1, in carcerazione preventiva dal 30 ottobre 2010 al 15 febbraio 2011, è stato posto, su sua richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 16 febbraio 2011.
Non mette conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
19. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello Stato.
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, consistenti in fr. 1000.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato che
rifonderà all’appellante fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1
CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP
12, 40, 47, 48 lett. d, 49, 51 CP
19 cpv. 1 e 2 LStup
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero 1., 2., 3., 4., 5.2., 5.3, 8., 9., 10., 11., 12., 13. della sentenza 15 settembre 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
2. AP 1, avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello Stato.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante
fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.