Incarto n.
17.2011.133

Locarno

30 maggio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 dicembre 2011 da

 

 

 AP 1

 

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 14 dicembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 10 gennaio 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza del 14 dicembre 2011 il presidente della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

 

-  ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

   per avere ripetutamente condotto l’autovettura Mercedes targata  sebbene la licenza di condurre fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 9 febbraio 2010 per un periodo indeterminato;

   fatti avvenuti a __________ il 21 maggio 2010 e in altre imprecisate località e date precedenti;

 

   reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

 

e meglio come descritto nel decreto d'accusa del 21 luglio 2010 n. 3112/2010 del procuratore pubblico.

 

In applicazione della pena, il giudice di prime cure ha condannato l’accusato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 190.- ciascuna, per un totale di fr. 17'100.-, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni (disp. 1.), oltre alla multa di fr. 1'000.- corrispondenti a 6 giorni di pena detentiva sostitutiva (disp. 2) e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (disp. 3).

Nel medesimo giudizio il primo giudice ha deciso di non revocare la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna, per complessivi fr. 15'300.-, decretata a carico del condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009, ma ne ha prolungato il periodo di prova di due anni.

La prima istanza, sempre nella sentenza qui impugnata, ha infine dichiarato irricevibile la domanda di dissequestro della patente di guida italiana n.  rilasciata all’appellante il 31 agosto 2004 dalla __________ (di seguito __________), licenza trasmessa dalla polizia all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione.

 

preso atto che             contro la sentenza della Pretura penale AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

 

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 10 gennaio 2012, l’appellante ha chiesto il proscioglimento dall’accusa di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ed il dissequestro della licenza di condurre italiana, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                         In data 13 febbraio 2012 l'appellante ha inoltre presentato istanza probatoria richiamando, “se del caso in via rogatoriale”, dalla __________ la documentazione sottoscritta da AP 1 relativa al conseguimento della licenza di condurre italiana n°  rilasciata al ricorrente in data 31 agosto 2004. Con decreto 5 aprile 2012 la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.

                                         Visto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 16 aprile 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 4 maggio 2012.

                                         Con scritto 8 maggio 2012, la Pretura penale si è rimessa alla decisione di questa Corte.

         In pari data, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

 

ritenuto                      

 

Potere cognitivo della Corte d’appello penale

 

                                   1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 14 dicembre 2011 del presidente della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   3.   AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure ritenendo non applicabile al caso di specie l’art. 42 cpv. 4 OAC e, di riflesso, l’art. 95 cifra 2 LCStr (cfr. dal 01.01.2012 vigente art. 95 cpv. 1 lett. b) LCStr). In particolare, l’appellante contesta di avere conseguito surrettiziamente la licenza di condurre italiana eludendo le normative svizzere o estere, non essendogli in tale occasione mai stata chiesta alcuna informazione su eventuali patenti conseguite all’estero. Per l’appellante, l’art. 42 cpv. 4 OAC - norma a lui “non necessariamente nota” - “vieta di fatto l’utilizzo in Svizzera di una licenza estera soltanto se questa è stata ottenuta in elusione delle disposizioni per l’ottenimento di una licenza svizzera o estera, ma non regola affatto la questione del possesso di due o più licenze”. Per l’insorgente, gli art. 42 cpv. 2 e cpv. 3bis, 45 cpv. 2 e 46 cpv. 4 OAC suffragano la legittimità del simultaneo possesso della licenza di condurre svizzera e di quella estera non esistendo, come vorrebbe il primo giudice, un silenzio qualificato che induca a ritenere il contrario, né nell’ordinamento svizzero né in quello italiano. Per l’appellante, in Svizzera, non essendo essa Stato membro dell’UE, non trova applicazione la Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, richiamata a torto dal giudice di prime cure, direttiva secondo cui si può essere titolari di una sola patente di guida rilasciata da uno Stato membro. Non avendo, sempre a dire del ricorrente, l’autorità amministrativa svizzera disposto a suo carico ai sensi dell’art. 45 cpv. 2 OAC un divieto generalizzato di circolazione con veicoli a motore o, quanto meno, un divieto d’uso della licenza di condurre italiana, egli era, in virtù del principio dell’affidamento, in diritto di avvalersi di quest’ultima per potere circolare con la propria autovettura sul territorio elvetico.

Per l’appellante, il suo comportamento è in ogni caso viziato da errore sui fatti, in quanto era pienamente convinto di fare uso di un titolo valido, subordinatamente da errore sull’illiceità, in quanto riteneva che condurre con licenza estera in costanza della revoca di quella svizzera configurasse tutt’al più una contravvenzione.

In ragione di tutto quanto sopra, l’insorgente chiede il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.

L’appellante - ricordato infine che la patente di guida italiana n.  rilasciatagli il 31 agosto 2004 dalla __________ è stata sequestrata dalla Polizia in corso d’inchiesta e che, con decisione 10 maggio 2011, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione si è limitato a vietarne l’uso a tempo indeterminato sul territorio svizzero - ritiene che la relativa richiesta di dissequestro debba essere dichiarata ricevibile ed accolta nel merito in questa sede (motivazione d’appello pag. 2-14; dichiarazione d’appello pag. 2 e 3).

 

                               3.1.   Il giudice della Pretura penale, dopo avere ricordato che, con decisione 9 febbraio 2010, l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione aveva sanzionato AP 1 per guida in stato di inattitudine accertata il 30 luglio 2009 disponendo la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore e dell’eventuale licenza internazionale in suo possesso, si è soffermato sui fatti avvenuti il 21 maggio 2010 e posti a base del decreto d’accusa 21 luglio 2010 n. 3112/2010 (sentenza impugnata consid. 1-4). A detta del primo giudice, l’appellante, circolando in pieno periodo di revoca con un veicolo a motore avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso, ha disatteso quanto sancito nella predetta decisione emessa dall’autorità amministrativa svizzera, violando l’art. 42 cpv. 4 OAC e l’art. 95 cifra 2 LCStr. In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l’ordinamento svizzero non consente il contemporaneo possesso di più licenze di condurre per la medesima categoria di veicoli a motore”. Pur non esistendo al riguardo nell’OAC un esplicito divieto prescritto da una disposizione legale, il vuoto normativo va interpretato, a detta della prima istanza, come “silenzio qualificato, ovvero come una possibilità che la legge non menziona perché non vuole consentire” (sentenza impugnata consid. 6-9). Del tutto simile è, secondo il primo giudice, l’ordinamento italiano (cfr. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4586/M340 del 2 novembre 2004). Per la prima istanza, un’interpretazione contraria al cumulo di licenze di condurre è suggerita dalla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/439 del 29 luglio 1991, applicabile all’Italia, secondo cui è possibile essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro, restrizione che comprende anche le patenti ritirate (cfr. http://ec.europa.eu/transport/road_safety/faq/driving-license/index_it.htm#25). Per il giudice di prime cure, nel 2004 l’appellante ha conseguito la patente di guida italiana contravvenendo alle disposizioni dello Stato italiano sulla competenza di quest’ultimo a rilasciare la licenza di circolazione e violando l’art. 42 cpv. 4 OAC. La prima istanza ritiene inoltre che AP 1 ha ottenuto il rilascio della licenza di condurre italiana “durante un periodo in cui vigeva il divieto di condurre veicoli a motore, sancito dall’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione a seguito della precedente condanna pronunciata (anche) per ebrietà alla guida” e che ciò ha potuto verificarsi in quanto l’appellante ha celato la sua condanna alle autorità italiane per non insinuare dubbi sulla sua idoneità psicofisica (sentenza impugnata consid. 10).

È sulla base delle suddette argomentazioni che, con sentenza 14 dicembre 2011, la Pretura penale ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca ex art. 95 cifra 2 LCStr. La prima istanza ha, infine, dichiarato irricevibile l’istanza di dissequestro, in quanto di competenza dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione (sentenza impugnata consid. 13).

 

                           3.2. a)   L’art. 95 cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463), ripropone il suddetto disposto anteponendone la comminatoria di pena, ma ne lascia immutato il tenore normativo.

L’art. 95 cifra 2 LCStr è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95 LCStr, n. 2, pag. 300).

                                     

                                  b)   La fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a delitto nel 2005, avendo il legislatore allora ritenuto grave il comportamento del conducente che disattende una decisione di revoca della licenza di condurre disposta dalla competente autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in modo più severo rispetto alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore ha inasprito la repressione della guida malgrado la revoca per ovviare all’effetto poco dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e della multa prevista in precedenza (FF 1999 3871; Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).

                                    Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011 3267; FF 2010 3453 3463).

 

                                  c)   Nell’uno come nell’altro caso, l’art. 95 LCStr, nel riferirsi alla nozione di licenza di condurre, allude alla decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto di guidare e non al documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 67, pag. 319). Di modo che un conducente può rimettersi al volante al termine del periodo di revoca, indipendentemente dalla restituzione effettiva del documento da parte dell’autorità, potendo egli essere sanzionato, qualora ne fosse privo, tutt’al più ai sensi dell’art. 99 cifra 3 LCStr (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 70, pag. 320 con rinvio a nota 110).

 

                                  d)   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LCStr, le licenze sono rilasciate e revocate dall’autorità amministrativa. La competenza spetta al Cantone di stanza per i veicoli e al Cantone di domicilio per i conducenti. La Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 (RS 0.741.10 di seguito Convenzione di Vienna), vigente per la Svizzera dall’11 dicembre 1992, dispone all’art. 41 cpv. 6 lett. b che le parti contraenti non sono obbligate a riconoscere la validità delle patenti nazionali rilasciate a conducenti la cui residenza abituale al momento del rilascio non si trovava sul territorio in cui la patente è stata rilasciata o la cui residenza è stata trasferita, dopo tale rilascio, in un altro territorio.

L’art. 23 cpv. 1 CCS prevede che il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente, precisando al cpv. 2 che nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.

L’art. 42 cpv. 4 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC) del 27 ottobre 1976 prevede che la licenza di condurre straniera ottenuta dal conducente eludendo le disposizioni della stessa sull’ottenimento della licenza svizzera o quelle di competenza dello Stato dove è domiciliato non può essere utilizzata in Svizzera. Giusta l’art. 45 cpv. 1 OAC l’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera (cfr. anche Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 16 LCStr, n. 7.9, pag. 217). Per la predetta norma, inoltre, l’uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza.

 

                                  e)   Giusta l’art. 45 cpv. 2 OAC, “con la revoca della licenza di condurre svizzera, deve sempre essere vietato l’uso di una eventuale licenza di condurre straniera”.

La decisione che ordina la revoca di una licenza di condurre non può essere riesaminata dal giudice penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un grave vizio di nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323; Schultz, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über den Strassenverkehr vom 19. Dezember 1958, Berna 1964, pag. 260; cfr., per analogia, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi oggettivi del previgente art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 78, pag. 323).

 

                                   f)   Le norme svizzere in materia di competenza autorizzano una persona domiciliata in Svizzera a ottenere una licenza di condurre all’estero, utilizzabile all’estero. Qualora se ne avvalga in Svizzera eludendo le disposizioni svizzere di competenza, si giustifica il divieto d’uso. Il mero possesso di una licenza estera non è contrario al diritto svizzero e non giustifica alcun divieto di farne uso, fintanto che non è provato che il titolare ne abbia fruito in Svizzera o abbia intenzione farlo. Per queste ultime ipotesi esistono tuttavia delle difficoltà di ordine pratico per le autorità svizzere a far rispettare la legge dal momento che, nella maggioranza dei casi, esse non sono a conoscenza che l’interessato è titolare di una licenza di condurre straniera in aggiunta a quella svizzera (DTF 108 Ib 61 consid. 3 lett. a; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, Losanna 1996, ad art. 45 OAC, n. 4., pag. 1173 s.).

 

                                  g)   Dal profilo soggettivo, in applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche l’agire con mera negligenza è punibile.

Il Tribunale federale ha finanche ritenuto ininfluente che le norme sulla competenza siano state raggirate intenzionalmente o meno, comportando già solo la loro oggettiva elusione (pur in assenza di consapevolezza e volontà dell’autore) l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC, sono eluse già solo se sussistono circostanze oggettive dalle quali arguire che il titolare della licenza di condurre straniera possa utilizzarla in Svizzera violandone l’ordinamento (DTF 129 II 175 consid. 5).

L’errore sui fatti giusta l’art. 13 CP si verifica qualora il titolare della licenza agisca per effetto di una supposizione erronea delle circostanze a lui più favorevole. Con riferimento all’art. 95 cifra 2 LCStr, ciò si verifica, in particolare, qualora egli non è a conoscenza della decisione che ordina la revoca della licenza o confida, a torto, di potere avvalersi di un valido titolo per poter circolare (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 83, pag. 325).

L’errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP potrà configurarsi molto difficilmente nell’ambito dell’art. 95 cifra 2 LCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), vista la natura del reato. Tutt’al più si potrebbe ravvisare qualora l’autore ritenga, a torto, che un veicolo appartenga ad una categoria non interessata dalla revoca. Nondimeno, anche in questa ipotesi ci si deve attendere da ognuno che, in caso di dubbio, s’informi presso l’autorità, ciò che esclude l’errore sull’illiceità a meno che quest’ultima fornisca rassicurazioni erronee che l’amministrato può legittimamente ritenere esatte (Jeanneret, op. cit., ad art. 95 LCStr, n. 84, pag. 325).

 

                               3.3.

                            3.3.1.   Dagli atti emerge che l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione ha sanzionato dal profilo amministrativo l’appellante per guida in stato di inattitudine avvenuta il 30 luglio 2009, già perseguita penalmente dal Ministero pubblico con decreto d’accusa 19 ottobre 2009 n. 4383/2009 passato in giudicato, emanando la risoluzione del 9 febbraio 2010 il cui dispositivo recita tra l’altro:

 

“1. A AP 1, 15.01.1965, domiciliato a 6963 __________ è revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato con effetto immediato.

1.1. Nessun riesame verrà concesso prima del mese di agosto 2012.

1.2. La riammissione alla guida è tuttavia subordinata alle seguenti condizioni:

1.3. Al superamento di un esame-psicotecnico a cura dello psicologo del traffico.

1.4. Alla presentazione dell’attestato comprovante la partecipazione al corso di educazione stradale (guida sicura 3) erogato da __________.

1.5. Per egual periodo è parimenti revocata l’eventuale licenza di

        condurre internazionale.”

 (…)

“3.              L’inosservanza del provvedimento comporta l’adozione di una severa misura amministrativa aggiuntiva di revoca (art. 16c cpv. 1 lett. f LCStr) e la pena della detenzione o della multa (art. 95 n. 2 LCStr).”

(…)

 

                                         Ora, in primis, si rileva che AP 1 non contesta il fatto di avere reiteratamente condotto un veicolo a motore dopo e malgrado il citato provvedimento dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione avvalendosi della licenza di condurre italiana ancora in suo possesso.

 

È pur vero che la risoluzione dipartimentale non ha affiancato, alla revoca della licenza svizzera, il divieto di usare un’eventuale licenza di condurre straniera come previsto dall’art. 45 cpv. 2 OAC. Tuttavia è altrettanto vero che la Sezione della circolazione non è mai stata resa edotta del fatto che l’appellante fosse titolare anche di una licenza di condurre italiana.

 

Sia come sia, la stessa decisione amministrativa di revoca subordina al soddisfacimento di determinate condizioni “la riammissione alla guida”, usando pertanto una formula omnicomprensiva con il chiaro intento di vietare all’interessato la conduzione sul territorio svizzero di veicoli a motore a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore licenza di condurre straniera. Ciò, del resto, non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’utilizzo in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata quella svizzera.

 

D’altronde non occorre essere giuristi per comprendere che la revoca della licenza di condurre, soprattutto se ordinata a seguito della commissione di un reato della circolazione, ha lo scopo di impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento. Una diversa interpretazione è possibile solo se viziata da malafede.

 

Già solo per questi motivi, con il proprio agire l’appellante ha leso entrambi i beni giuridici tutelati dall’art. 95 cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 b LCStr) ovvero sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto di una decisione dell’autorità. La censura di AP 1 è pertanto da ritenersi infondata e l’appello è da respingere.

 

                            3.3.2.   Ma vi è di più, la volontà del legislatore di evitare che chi è oggetto di revoca della licenza di condurre svizzera possa avvalersi sul territorio elvetico di una licenza di condurre straniera, con fini elusivi della normativa svizzera, emerge con chiarezza su più fronti.

 

                                  a)   Come visto, in Svizzera l’autorità amministrativa competente a rilasciare la licenza di condurre è quella del cantone di domicilio (art. 22 cpv. 1 LCStr), potendo la validità di una licenza straniera essere negata giusta l’art. 41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna. Invero, le disposizioni svizzere di competenza, cui si rifanno gli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC, non impediscono ai domiciliati in Svizzera di conseguire in uno Stato straniero una licenza di condurre veicoli a motore da utilizzare unicamente all’estero. Il mero possesso di una licenza di condurre straniera non viola l’ordinamento elvetico e in sé non giustifica alcun divieto d’uso. Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che si realizza un’elusione delle disposizioni di competenza ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 frase 2 OAC qualora la licenza di condurre ottenuta all’estero dal domiciliato in Svizzera venga usata per condurre veicoli a motore sul territorio elvetico e finanche quando, sulla base di circostanze obiettive, sussista la possibilità che il titolare la utilizzi in Svizzera in modo contrario alla legge (DTF 129 II 175 consid. 2.3 - 2.5; DTF 109 Ib 205 consid. 4a; DTF 108 Ib 57 consid. 3a; DTF del 22 dicembre 2011 inc. 1C_372/2011 consid. 2.2; STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2a; STF del 26 settembre 1997 inc. 2A.485/1996 consid. 4a e STF del 10 maggio 1989 inc. 2A.275/1988 consid. 2b).

                                       Nel caso di specie, AP 1, al momento del conseguimento della licenza di condurre italiana, aveva il proprio domicilio in Svizzera, avendovi stabilito durevolmente la propria dimora dal 1970 e vivendoci con la propria famiglia (verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 1). Preposta ad autorizzarlo a guidare sul suolo elvetico era, pertanto, l’autorità svizzera che, del resto, gli aveva rilasciato la licenza di condurre nel 1983. L’appellante ha, ciononostante, pure conseguito la licenza di condurre italiana con l’intento, poi messo in atto, di avvalersene aggirando l’ordinamento svizzero ed in particolare eludendo eventuali misure amministrative poste a suo carico dalle autorità elvetiche. La licenza di condurre italiana di cui AP 1 si è avvalso in Svizzera nonostante la risoluzione di revoca emanata in data 9 febbraio 2010 dall’autorità svizzera (risoluzione la cui ampiezza, come visto al consid. 3.3.1., impedisce invero già di per sé l’uso sul territorio svizzero di una licenza straniera), in quanto conseguita in violazione del principio del domicilio e pertanto eludendo le disposizioni di competenza di cui all’art. 42 cpv. 4 OAC e all’art. 45 cpv. 1 seconda frase OAC, non avrebbe potuto essere utilizzata sul territorio elvetico essendo ivi priva di validità giuridica. Anche per questo motivo, la censura dell’appellante è da ritenersi infondata ed il ricorso va respinto.

 

                                  b)   Pur concernendo una fattispecie diversa da quella in esame, la volontà legislativa di impedire atti in frode alla legge avvalendosi di più licenze di condurre è confermata dal disposto degli art. 42 cpv. 3bis OAC e dell’art. 44 cpv. 4 OAC.

                                       Chi proviene dall’estero e risiede in Svizzera da almeno 12 mesi ha l’obbligo di dotarsi di una licenza di condurre svizzera qualora non abbia soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero. Tuttavia, al rilascio di quest’ultima le autorità ritirano le licenze concesse dagli Stati dell’UE o dell’AELS e le restituiscono all’autorità di emissione. Esse annotano nelle licenze rilasciate da altri Stati la non validità per la Svizzera. Questo procedimento è eloquente della volontà del legislatore di impedire al titolare di licenze svizzere ed estere di avvalersi di queste ultime sul territorio elvetico per eludere la normativa svizzera. Esso conferma pertanto che l’utilizzo in Svizzera della licenza di condurre italiana, così come avvenuto in concreto, è illegale e che le censure di controparte volte a sostenere il contrario vanno respinte nel merito.

 

                            3.3.3.   Dal profilo soggettivo lo stesso appellante, riferendosi al suo comportamento successivo alla revoca, ha ammesso dinanzi alla polizia di avere agito con dolo, consapevole del carattere illecito della propria condotta, e di averlo fatto per necessità lavorative. Riferendosi al momento della revoca egli ha infatti asserito:

 

“Da quel giorno, essendo appunto in possesso pure della patente di guida italiana, ho continuato a condurre veicoli a motore sia in Italia che in Svizzera. Chiaramente consapevole del fatto che sul territorio svizzero non ne ero autorizzato.

D: Per quale motivo ha continuato a condurre veicoli a motore sul

nostro territorio pur sapendo di non poterlo fare?

R: Siccome lavoro in qualità di broker assicurativo presso la __________ mi necessitava la vettura per tutti i miei

spostamenti, sia in Italia che in Svizzera. Per tale motivo ho

continuato a condurre la mia vettura. Infatti sarei stato di certo

licenziato se mi fossi trovato senza poter condurre veicoli a motore.”

(verbale PS AP 1 del 21 maggio 2010 pag. 2).

L’intenzione delittuosa, apertamente riconosciuta dall’appellante, nonché la sua consapevolezza che la patente di guida italiana non costituiva valido titolo per autorizzarlo a circolare sul territorio svizzero, esclude sia che egli abbia agito secondo una supposizione erronea delle circostanze di fatto ovvero l’errore sui fatti ex art. 13 CP, sia che egli abbia commesso il reato non sapendo, né potendo sapere, di agire illecitamente ovvero l’errore sull’illiceità ex art. 21 CP (del resto, un eventuale e ipotetico errore avrebbe potuto facilmente essere evitato chiedendo informazioni alle preposte autorità).

Anche su questo punto le censure dell’appellante risultano pertanto prive di fondamento.

 

                            3.3.4.   La pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 190.- ciascuna, sospesa condizionalmente per 5 anni, e della multa di fr. 1'000.- inflitta dal primo giudice - non contestata nella sua commisurazione dall’appellante - appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo. Pure da confermare, tenuto conto del rischio di recidiva concretamente dimostrata, il prolungamento di 2 (due) anni del periodo di prova concernente la sospensione condizionale concessa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009 (inc.2009.7460).

 

                            3.3.5.   La richiesta di dissequestro della licenza di condurre italiana n.  rilasciata all’appellante in data 31 agosto 2005 dalla __________ e revocata a tempo indeterminato giusta risoluzione 9 febbraio 2010 dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione è irricevibile in quanto afferente al procedimento amministrativo e non a quello penale.

 

                                   4.   Sulla tassa di giustizia e sulle spese di secondo grado

 

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

previo esame del fatto e del diritto,

 

visti gli art.                       77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,

34, 42, 44, 46, 47 e segg., 106 CP

22 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), 42, 44 cpv. 4 e 45 OAC,

41 cpv. 6 lett. b della Convenzione di Vienna,

23 cpv. 1 e 2 CCS,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3112/2010 del 21 luglio 2010.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) ciascuna, per un totale di fr. 17'100.- (diciassettemilacento); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata a 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta) per il procedimento di primo grado.

 

                               1.3.   Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 170.- ciascuna per complessivi fr. 15'300.- decretata nei confronti di AP 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 19 ottobre 2009 non è revocato, ma è prolungato il relativo periodo di prova di 2 (due) anni.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            700.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.            900.-          

 

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.