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Incarto n. |
Locarno 15 giugno 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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assessori giurati: |
AS 1 AS 4 AS 5 AS 6 AS 2 (supplente) AS 3 (supplente) |
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segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 31 ottobre 2011 dal
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AP 1
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e con annuncio del 7 novembre 2011 dagli accusatori privati
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ACPR 1, ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 4 rappr. avv. RAAP 1
contro la sentenza emanata il 28 ottobre 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di
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IM 1
rappr. dall' DI 1 |
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richiamate le dichiarazioni di appello 16 e 23 gennaio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 28 ottobre 2011 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
- lesioni gravi, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, intenzionalmente messo in pericolo la vita di ACPR 1 e per avergli causato infermità, malattia mentale e incapacità permanente al lavoro (disp. 1.1);
- omissione di soccorso, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, omesso di prestare soccorso a ACPR 1, persona da lui gravemente ferita e posta in imminente pericolo di morte (disp. 1.2);
- rapina, per avere, il 12 novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J. e un’altra persona rimasta ignota, usando violenza, compiuto il furto del portamonete contenente fr. 130.- a danno di ACPR 8 (disp. 1.3);
- lesioni semplici ripetute, per avere,
• il 12 novembre 2006, a , presso la stazione FFS, in correità con J., intenzionalmente procurato a ACPR 8 le lesioni descritte nei certificati medici del 19 febbraio 2007 e del 13 marzo 2007 dell’Ospedale __________ (disp. 1.4.1);
• il 1. settembre 2007, a __________, intenzionalmente procurato a __________ le lesioni descritte nel certificato medico 1. settembre 2007 dell’Ospedale __________ (disp. 1.4.2);
- furto d’uso, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, in correità con D., sottratto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ) di ACPR 7, per farne uso (disp. 1.5);
- grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando serio pericolo per la sicurezza altrui (disp. 1.6);
- guida in stato di inettitudine (recte: inattitudine), per avere, il 4 marzo 2007, a __________, condotto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ) in pronunciato stato di ebrietà (disp. 1.7);
- elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, il 4 marzo 2007, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente da lui cagionato, sapendo o comunque dovendo presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova dell’alito o del sangue (disp. 1.8);
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, il 4 dicembre 2009, tra __________, usato minaccia e violenza nei confronti di due funzionari FFS impedendo loro di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni (disp. 1.9);
- infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, ceduto a G. 5 grammi di cocaina e offerto a R.B. 0.5 grammi di cocaina (disp. 1.10),
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, personalmente acquistato e consumato ca. 5 grammi di cocaina (disp. 1.11)
e meglio come descritto nell'atto d'accusa.
La Corte di prime cure ha invece prosciolto IM 1 dall’imputazione di tentato omicidio intenzionale (punto n. 1.1 dell’AA).
Ritenuti dati gli estremi per l’ammissione di una lieve scemata imputabilità, in applicazione della pena, la prima Corte ha condannato il prevenuto alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (disp. 3).
La Corte ha, poi, demandato al giudice unico ex art. 126 cpv. 4 CPP il giudizio sulle pretese civili degli accusatori privati (disp. 4).
preso atto che contro la sentenza della Corte delle assise criminali sia il procuratore pubblico che gli accusatori privati hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 16 gennaio 2012, il procuratore pubblico ha precisato che l'impugnazione concerne i dispositivi di condanna n. 1.1 e 1.2 della sentenza 28 ottobre 2011, che chiede vengano annullati, nonché quelli n. 2 e 3, che postula vengano modificati riconoscendo il prevenuto quale autore colpevole di tentato omicidio intenzionale e condannandolo ad una pena detentiva di almeno 10 (dieci) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L'accusa non ha presentato istanze probatorie.
Con dichiarazione d'appello 23 gennaio 2012, gli accusatori privati hanno, dal canto loro, pure impugnato i dispositivi n. 1.1, 1.2 e 3 della sentenza di prime cure, chiedendone la modifica nel senso di dichiarare l’imputato autore colpevole di tentato omicidio intenzionale ritenuto come sia ai suoi colpi che deve interamente essere ricondotta l’origine delle lesioni sofferte dal loro congiunto.
Essi hanno contestualmente chiesto, per sostenere la loro tesi, che venga nuovamente sentito in sede di appello il medico legale dott.ssa __________. L’istanza probatoria è stata accolta.
esperito il pubblico dibattimento il 14 e 15 giugno 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato l’accoglimento del suo appello e la condanna del prevenuto per il reato di tentato omicidio intenzionale, proponendo una pena detentiva di almeno 10 anni;
- il patrocinatore degli accusatori privati ha formulato analoga richiesta di condanna di IM 1 per tentato omicidio intenzionale;
- il patrocinatore dell'imputato ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli e la conferma della condanna secondo gli estremi della sentenza di primo grado, con l’imposizione di una pena adeguatamente commisurata alla fattispecie.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento processuale cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Bernasconi e altri, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, costruire un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice dispone, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L'accusato IM 1 e i suoi precedenti penali
7. Per quanto concerne la vita e la personalità dell'imputato si può ritenere quanto segue.
7.1. IM 1 (di seguito: IM 1) è nato il 27 maggio 1986, a __________.
I suoi genitori si sono sposati quando la madre aveva 17 anni. Il padre aveva già sei figli, tre (maschi) avuti dalla prima moglie, dalla quale aveva divorziato, ed altri tre (due femmine ed un maschio) da un’ulteriore relazione. Dall’unione dei genitori, oltre a lui, sono nate anche due figlie che attualmente risiedono in Ticino.
Dai 3 agli 8 anni l’accusato ha vissuto con i nonni materni, poiché la madre, separatasi dal coniuge, si era nel frattempo trasferita in Svizzera.
Il padre di IM 1 è deceduto il 19 aprile del 2001, quando lui aveva poco meno di 15 anni, per un tumore epatico. Era, secondo quanto detto dall’accusato alla perita psichiatra, di famiglia benestante, camionista di professione, ma proprietario di una ditta di autotrasporti e di una falegnameria (perizia psichiatrica, AI 234,pag. 20). Al procuratore pubblico, l’accusato aveva, invece, detto che il padre era un poliziotto.
Al dibattimento d’appello, IM 1 ha, più o meno, confermato la versione del padre imprenditore, affermando di avere mentito al PP in momenti di tensione (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Nel dicembre 1994 il prevenuto, che aveva allora 8 anni, è giunto in Svizzera per ricongiungersi con le sorelle e la madre che si era risposata nel maggio del 2000.
Nemmeno questo matrimonio ha avuto, però, lunga vita.
Dopo il divorzio, la madre di IM 1 ha avuto, da un’altra relazione, una figlia di nome Y., che attualmente ha 11 anni.
Al processo d’appello l’accusato ha dichiarato, per la prima volta, di avere 6 fratelli e 4 sorelle, quindi uno in più di quanto risultasse sino a quel momento (verb. dib. d’appello, pag. 2). In merito non ha saputo essere più preciso. Pur essendo la questione, di per sé, insignificante per il giudizio, è sintomatica di quanto la sua famiglia sia poco unita e, soprattutto, della scarsa affidabilità delle risposte che l’appellante ha dato agli inquirenti ed ai giudici in relazione a qualsiasi tipo di questione.
7.2. La formazione scolastica di IM 1 è ridotta all’osso. Dopo aver frequentato con discontinuità le scuole elementari a __________ - alla psichiatra ha detto che preferiva recarsi tutti i pomeriggi alla falegnameria del padre situata dietro la sua abitazione (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21), ma la cosa non è per nulla certa - una volta emigrato nel nostro Paese, ha dovuto ricominciarle da capo, non conoscendo l’italiano.
Terminate le scuole primarie senza particolari problemi, ha frequentato il primo anno di medie a __________.
A quel tempo la madre era rimasta incinta dell’ultimogenita e si recava spesso e per lunghi periodi a __________, ove risiedeva il padre della nascitura, lasciando - a dire di IM 1 - il ragazzo solo con le sorelle, che pure erano spesso fuori casa (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21).
La frequentazione della scuola media è stata singhiozzante sin da subito e al termine dell’anno scolastico, a 16 anni d’età, egli ha abbandonato gli studi.
Oltre a non aver conseguito nessun diploma di studio, se non la licenza di scuola elementare, IM 1 non ha nemmeno completato una formazione professionale. In effetti, dopo aver lasciato la scuola, ha iniziato degli apprendistati - nel laboratorio di cucina ed in quello di serigrafia del __________, struttura per l’integrazione sociale e professionale di persone con disagio psichico, sociale e psichiatrico - senza portarne a termine nessuno (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21). Egli ha pure - ma è una novità emersa solo al dibattimento d’appello - lavorato, per qualche mese, per il tramite di una ditta di lavori temporanei, alla __________ come magazziniere/tuttofare (verb. dib. d’appello, pag. 2).
Scontata la pena detentiva che gli è stata inflitta il 22 febbraio 2006 (quando aveva 20 anni) per reati di cui si dirà nel punto seguente, l’accusato si è inizialmente trasferito a __________ dove - secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello - si è limitato a fare vacanza. Da __________ si è, poi, trasferito in Spagna. Non vi è certezza alcuna sulle durate delle permanenze nei diversi Paesi. Si sa soltanto - ma si tratta di cose dette da IM 1 - che in Spagna ha lavorato dapprima come lattoniere e, poi, come operaio in una ditta di pizze surgelate.
Trasferitosi in Italia al seguito della madre e della sorellina, ha lavorato, dal giugno 2008 sino al febbraio 2010, quale addetto alla manutenzione di impianti di betonaggio per la ditta __________.
Le informazioni qui riportate non sono, tuttavia, sicure. Ne è prova il fatto che, al dibattimento d’appello, il racconto di IM 1 era pieno di “non ricordo” e di inesattezze rispetto alle dichiarazioni precedentemente rese. Ad esempio, sulla questione del soggiorno in Spagna che aveva totalmente omesso:
“ Nel 2006, con mia madre, ho lasciato la Svizzera per __________ dove sono rimasto fino al 2008. A __________ non ho fatto niente. Ero in vacanza e vivevo con la mia famiglia.
Nel 2008, con mia madre, siamo andati a vivere in Italia, a __________. Lì ho lavorato come metalmeccanico e manutenzione impianti di betonaggio per un anno e qualche mese.
Ricordo ora, perché la presidente me lo contesta, che nel 2007 sono andato in Spagna. Ci sono andato perché lì ho degli zii e lì ho lavorato in una fabbrica di pizze surgelate. Non ricordo per quanto tempo” (verb. dib. d’appello, pag. 2 e seg.).
In quel periodo egli ha pure, occasionalmente, lavorato nei finesettimana come addetto alla sicurezza nelle discoteche (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 21).
Al momento dell’arresto si trovava in cassa integrazione e percepiva un’indennità di € 1'200.- (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 8).
8. L'imputato ha numerosi precedenti penali che partono dal 2001, quando egli era ancora solo quindicenne. Buona parte di questi è costituita da atti di violenza fisica e prevaricazione.
8.1. In data 17 dicembre 2001, il Magistrato dei minorenni ha prolato a carico del prevenuto un decreto di sostegno educativo, avendolo ritenuto colpevole di lesioni intenzionali gravi, esposizione a pericolo della vita altrui, infrazione alla LF sulle armi, ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuto furto, consumato e tentato, furto di poca entità e ripetuto danneggiamento.
Per il presente giudizio è di particolare importanza conoscere gli estremi dei reati contro l’integrità delle persone: le lesioni di cui è stato ritenuto autore sono state commesse il 22 luglio 2001 a Tenero, quando egli, impugnando un coltello a serramanico con la mano destra, ha colpito due volte al fianco sinistro un altro giovane, procurandogli lesioni personali gravi (AI 96).
Con decreto 2 dicembre 2002, IM 1 è stato condannato a 5 giornate di prestazioni di lavoro, per avere circolato con un ciclomotore non conforme alle prescrizioni, privo dell’assicurazione RC, della licenza di circolazione e della licenza di condurre nonché per ingiuria ripetuta (AI 96).
8.2. Il 22 febbraio 2006 IM 1 è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di __________ ad una pena detentiva, da espiare, di 12 mesi per i reati di rapina, furto d’uso, furto, furto di poca entità, lesioni semplici ripetute (tentate e consumate), vie di fatto, danneggiamento, minaccia, delitto contro la LF sulle armi, delitto contro la LStup e contravvenzione alla LStup (AI 7).
La rapina in questione, avvenuta il 24 settembre 2004 ad __________, è stata commessa dopo avere bloccato e fatto cadere a terra dalla sua bicicletta la vittima che si stava recando al lavoro ed averla poi strattonata e colpita ripetutamente al volto, procurandole delle contusioni e delle ecchimosi al labbro superiore ed alla guancia sinistra, oltre che la rottura degli occhiali. Il tutto per una refurtiva del valore di complessivi fr. 340.-.
Le lesioni semplici ripetute rimproverategli sono state da lui perpetrate il 30 luglio 2005 ed il 3 novembre 2005. Nel primo caso egli ha, a __________, in zona stazione, tentato di ferire con un coltello da cucina la sua vittima, fortunatamente provocandole soltanto un’escoriazione superficiale al braccio destro. Nel secondo caso, egli ha, a __________, ripetutamente colpito con schiaffi, pugni e pedate, al volto, ai fianchi ed al resto del corpo la sua ragazza minorenne, mandandola all’ospedale.
Al riguardo è utile riprendere qui quanto pertinentemente rilevato dalla prima Corte:
“ In primo luogo, si evince come si sia giunti a processo in stato di detenzione e dopo ripetuti arresti (6/7 agosto 2004; 24 settembre/12 ottobre 2004; 30/31 luglio 2005; dal 3 novembre 2005 al processo del 22 febbraio 2006), ciò che è indicativo del fatto che nemmeno la carcerazione è riuscita a trattenerlo dal commettere nuovi reati. Impressiona inoltre la lunga lista di reati, si contano infatti 11 diversi capi di imputazione relativi al periodo luglio 2004-novembre 2005, tra cui spiccano una rapina, due episodi di lesioni semplici (uno dei quali commesso con coltello), uno di vie di fatto oltre a minacce, infrazione alla LF sulle armi, infrazione e contravvenzione alla LFStup, furto, furto d’uso, furto di poca entità, danneggiamento. Emblematico, infine, il fatto che in quella sede, attenuata la pena per una scemata imputabilità per abusi alcolici, gli sia stata inflitta una condanna da espiare, a riprova del fatto che già a quell’epoca veniva formulata per lui una prognosi negativa circa la condotta futura”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 14-15).
Con decreto di accusa 9 ottobre 2006, IM 1 è stato condannato di nuovo per i titoli di complicità in lesioni semplici e complicità in furto ad una pena di 7 giorni di detenzione per fatti commessi il 20 agosto 2006 (AI 7). Da rilevare che egli ha finito di scontare la pena inflittagli dalla Corte delle assise correzionali soltanto il 20 ottobre 2006: evidentemente, i reati per cui è stato giudicato con il DA in discussione sono stati perpetrati durante un congedo.
Riguardo all’attività delinquenziale di IM 1, è ancora una volta opportuno riprendere quando precisato dalla prima Corte:
“ La cronologia delle ipotesi di reato di cui all’odierno atto di accusa - già si può anticipare che esse hanno trovato conferma nel giudizio di questa Corte - dimostra come egli, a dispetto dei cennati precedenti, a ben vedere abbia delinquito per quasi un decennio senz’altra soluzione di continuità se non quella delle carcerazioni e dei periodi trascorsi all’estero.
Le imputazioni di rapina e lesioni semplici di cui ai punti 2 e 3 dell’atto di accusa datano infatti del 12 novembre 2006, quelle di furto d’uso, grave infrazione alla LCS, guida in stato di inattitudine ed elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida del 4 marzo 2007 (punti 5, 6, 7, 8 AA).
Per il 1° settembre 2007 gli viene addebitato un ulteriore episodio di lesioni semplici (punto 4 AA) e il 4 dicembre 2009 si rende protagonista di violenza o minaccia contro le autorità (punto 9 AA), mentre che per il periodo dicembre 2010 - gennaio 2011 si segnalano l’infrazione e la contravvenzione alla LFStup (punti 10 e 11 AA), per giungere ai gravissimi fatti del 28 gennaio 2011 che gli valgono le imputazioni di tentato omicidio intenzionale o in subordine lesioni gravi (punti 1.1 e 1.2 AA) ed omissione di soccorso in danno di ACPR 1 (punto 1.3 AA)”
(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 15).
8.3. Tirando le somme, si può dire - analizzando i suoi precedenti penali ed anche le sue prodezze con l’amica (di cui diremo in seguito) - che l’unica attività che IM 1 ha imparato è quella del picchiatore. In quest’attività egli vanta una buona specializzazione, come egli stesso ha pure riconosciuto di fronte agli inquirenti con una punta d’orgoglio:
“ Ho già però ammesso nei miei precedenti verbali che io ho lavorato anche in Italia come “buttafuori” in locali notturni. Non ho mai seguito corsi di box o “kick boxing”. Ho imparato a picchiare da solo nella vita. Ho preso tante botte prima di imparare”
(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 14).
Accertamenti e qualifiche giuridiche della prima Corte e appelli
9. La Corte delle assise criminali ha stabilito che IM 1, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, in __________, si è reso autore colpevole di lesioni gravi intenzionali, giusta l’art. 122 CP, ai danni di ACPR 1, preferendo questa tesi a quella accusatoria principale di tentato omicidio intenzionale ex art. 111 CP.
a. La Corte di prime cure, dopo aver precisato che può essere giuridicamente considerato pacifico che ACPR 1 ha subito delle lesioni oggettivamente gravi ai sensi dell’art. 122 CP (sia per essere stato in pericolo di vita, sia per avere riportato un’incapacità permanente al lavoro ed un’infermità mentale), ha ritenuto di non poter concludere con sufficiente certezza che l’accusato, aggredendo la vittima come ha fatto, avesse l’intenzione di ucciderla, rispettivamente abbia accettato, nella forma del dolo eventuale, che i suoi atti potessero cagionarne la morte.
In merito alla prima fase del pestaggio, i primi giudici hanno concluso che, benché il medico legale abbia precisato in aula che già durante questa prima aggressione, consistita in tre o quattro pugni al volto, ACPR 1 avrebbe potuto teoricamente riportare gravi lesioni cerebrali, e meglio un’emorragia che avrebbe necessitato di alcuni minuti per palesarsi nelle sue conseguenze nefaste, non è proponibile l’esistenza di un intento omicida per dolo eventuale. L’intensità dell’aggressione non è, a loro avviso, tale da indurre a reputare che l’autore abbia accettato l’eventualità dell’esito mortale:
“ La nozione di dolo eventuale non può infatti (…) essere estesa all’infinito e comunque non sono noti a questa Corte, né il procuratore ha saputo citarne, precedenti in cui l’avere sferrato 3 o 4 pugni all’antagonista - eretto, cosciente e apparentemente non menomato - sia stato considerato giuridicamente un tentato omicidio per dolo eventuale. Si ha piuttosto che l’esito mortale causato da un singolo pugno o colpo sferrato a mani nude è costantemente stato qualificato come omicidio colposo” (sentenza impugnata, consid. 23, pag. 26).
La qualificazione giuridica di quanto avvenuto nella seconda parte ha creato qualche difficoltà in più alla Corte delle assise criminali, poiché si è trattato di un vero e proprio assalto, perpetrato con modalità molto più violente. Ben ponderate tutte le circostanze, essa non ha tuttavia potuto maturare il convincimento che l’imputato poteva riconoscere, e perciò accettare, che i colpi da lui inferti alla vittima avrebbero potuto causarne la morte. Essa ha ritenuto che i pugni al volto devono essere valutati come quelli del primo attacco, mentre il calcio al capo, pur considerato che rappresenta un atto molto più virulento del pugno, anche per la forza impressa, appare di ardua valutazione, anche perché difficile da praticare e di incerta efficacia lesiva. A differenza di un calcio mirato alla testa di una vittima inerme a terra, questa modalità di aggressione non è - per la prima Corte - chiaro segno di volontà omicida (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 28).
Esclusa una condanna per tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, i primi giudici hanno considerato indubbiamente adempiuti i presupposti per quella per lesioni intenzionali gravi, giusta l’art. 122 CP, commesse con dolo eventuale, nonché per omissione di soccorso giusta l’art. 128 CP.
b. L’imputato ha accettato la sentenza 28 ottobre 2011 della Corte delle assise criminali.
Per contro, essa è stata appellata dal procuratore pubblico e dagli accusatori privati che hanno chiesto l’estensione della condanna al reato di tentato omicidio intenzionale.
Gli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa qualifica giuridica sono contestati da entrambi gli appellanti, che ripropongono la tesi presentata con l’atto d’accusa.
Gli accusatori privati hanno motivato la loro richiesta evidenziando come il tentato omicidio intenzionale sia riferito alla seconda parte dell’aggressione che, siccome già nella prima fase il prevenuto si era avventato sulla vittima, non trova più alcuna giustificazione se non nella volontà di causarle delle lesioni ancora più gravi e, eventualmente, la morte. In questo senso, a loro avviso, l’imputato, cercando la seconda aggressione, ha voluto colpire ancor più duramente ACPR 1, prendendo per lo meno in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un suo decesso (doc. CARP III, pag. 2). Pur non essendovi la prova certa che la vittima sia stata colpita con un colpo al capo quando era ormai a terra, il comprovato calcio al volto, violentissimo, inferto quando era ancora in piedi, ed il calcio al costato sono comparabili ad esso sia per gravità che per rischi.
Infine, essi hanno osservato che, nonostante il medico legale abbia dichiarato che anche la caduta sull’asfalto senza difesa con le mani sarebbe stata atta a procurare le ferite constatate, la questione rimane meramente dottrinale, poiché lo stesso perito ha asserito di non avere alcun riscontro di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, mentre le escoriazioni alle ginocchia del malcapitato consentono di ipotizzare piuttosto che egli sia caduto dapprima sulle stesse. Pertanto - a parer loro - le conseguenze riportate da ACPR 1 sono unicamente riconducibili ai pugni e calci infertigli dall’imputato, che non poteva non prendere in considerazione, accettandola, l’ipotesi di un decesso della vittima.
Infine essi ritengono confermata la volontà omicida del prevenuto dall’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti, cioè dall’essersi allontanato senza minimamente curarsi dell’uomo lasciato a terra inerme.
10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che IM 1, nei periodi e nelle circostanze indicate nell’atto d’accusa, si è reso autore colpevole degli altri reati indicati nella parte introduttiva della presente sentenza.
Queste condanne non sono oggetto di contestazione e sono così passate in giudicato.
I fatti e gli antefatti
A. I rapporti tra l’imputato e M.
11. Come avremo modo di illustrare in seguito, un ruolo fondamentale nella vicenda principale oggetto d’impugnazione è stato giocato, suo malgrado, da L. (detta L.).
La donna è una cittadina dominicana, nata il 2 marzo 1979 a __________ dove, il 30 agosto 1998, ha avuto un figlio (R.) nato da una relazione con un compaesano.
Nel 2002 la donna è giunta in Svizzera dove, il 29 agosto 2002, ha dato alla luce una bimba (Z.) e, nel 2003, si è sposata con M.
Il matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del 28 febbraio 2012 della Pretura di __________ ma i coniugi vivevano separati da molti anni.
Attualmente la donna è al beneficio di un permesso per stranieri di tipo “C” (di domicilio) che scadrà il 16 giugno 2013.
Da quanto risulta dagli atti, L. è professionalmente attiva quale cameriera.
La relazione tra L. e l’accusato è iniziata nel febbraio 2010, ma i due si erano già conosciuti in precedenza, nel novembre 2009, presso il bar __________, dove lei lavorava e lavora tutt’ora (verbali di interrogatorio di L. del 29 gennaio 2011, AI 2, pag. 2 e 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 4).
Nonostante l’imputato abbia iniziato a frequentare regolarmente la donna ed a soggiornare di tanto in tanto nel suo appartamento di __________, prima, e, dall’agosto 2010, in quello di __________ ove aveva traslocato, tra loro non vi è mai stata una convivenza vera e propria. In effetti, IM 1 continuava a fare la spola tra Verbania, dove viveva con la madre, ed il Ticino, restando a dormire dalla compagna per periodi più o meno lunghi. Talvolta egli soggiornava anche presso alberghi della zona o presso altre persone (verbale di interrogatorio di L. 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 3). Nei giorni in cui sono avvenuti i fatti in disamina, egli aveva preso una camera alla __________ (il ristorante cinese) di __________.
Nell’agosto del 2010 L. è rimasta incinta di una bimba, E., nata il 4 maggio 2011. Nonostante in alcuni verbali resi dopo i fatti (verbale di interrogatorio dell’imputato 17 marzo 2011, AI 6, pag. 15), IM 1 abbia messo in dubbio la questione e lasciato intendere di voler far esperire accertamenti genetici in merito, la paternità della piccola è da entrambi, ora, attribuita all’imputato.
Verso la fine dell’estate 2010 la relazione tra i due ha iniziato a degenerare, per rompersi definitivamente nel novembre seguente. La causa principale è stata la forte gelosia che l’uomo provava per la compagna che egli credeva lo tradisse con altri uomini cui forniva prestazioni sessuali in cambio di denaro:
“ Voglio dire subito che fra me e la “L.” da un po’ di tempo non va molto bene perché io ritengo che lei mi tradisca con altri uomini. Lei ha sempre negato questo fatto ma io sono sicuro che lei fa sesso con altri uomini facendosi pagare”
(verbale di interrogatorio dell’imputato 29 gennaio 2011, AI 4, pag. 3);
“ Preciso che da settembre in avanti fra di noi c’è stato un tira e molla continuo che è terminato definitivamente a novembre 2010. Il motivo della rottura era la sua continua gelosia poiché lui seguitava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo, bastava che io avessi solo un dialogo con qualcuno, che per lui era come un tradimento”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di L., AI 2, pag. 3);
“ Il motivo della rottura fra me e IM 1 è il fatto che lui quando beve diventa un po’ aggressivo. Se lui non beve, per me è la persona migliore del mondo. Lui è un po’ geloso e poi quando beve diventa ancora più geloso. Lui continuava a dire che io lo tradivo con tutti. IM 1 era convinto che io lo tradivo, ma non è vero. Era sufficiente che io avessi solo un dialogo con qualcuno e per lui era come un tradimento. Erano voci che la gente cattiva andava a dire a IM 1. Si tratta di gente invidiosa di me e forse anche di IM 1”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 4).
12. I contatti tra l’imputato e la futura madre di sua figlia non si sono tuttavia interrotti dopo la fine della relazione sentimentale in quanto tale, ma sono continuati, essendosi i due, oltre che sentiti regolarmente, ancora incontrati sporadicamente ed avendo pure avuto occasionali rapporti sessuali (verbale di interrogatorio di L. del 21 gennaio 2011, AI 111, pag. 2). I problemi all’origine della separazione non si sono, comunque sia, risolti. Anzi, a più riprese sono degenerati al punto da indurre la ragazza a sporgere querela contro di lui.
La prima querela risale al 6 settembre 2010, quando essi ancora si frequentavano, ed è stata presentata esplicitamente nei confronti dell’imputato, per i titoli di lesioni semplici, vie di fatto, minaccia e danneggiamento (AI 80).
A verbale reso il giorno stesso di fronte alla polizia, la vittima ha dichiarato:
“ All’esterno dell’__________ (ristorante ove lavorava, n.d.r.) incontravo un mio conoscente “Mo.” il quale gentilmente mi dava un passaggio fino al __________. Giunti all’esterno del citato bar, casualmente ad attendermi vi era IM 1, il quale mi vedeva scendere dalla vettura di Mo.. Subito lo stesso si arrabbiava, dicendomi di andare con Mo. e inscenandomi una scena di gelosia. (…)
In seguito IM 1, che aveva la chiave del mio appartamento, chiamava un taxi e lasciava il luogo. (…)
Ho quindi suonato più volte il campanello di casa senza che nessuno mi aprisse la porta. Per questo motivo mi sono recata al vicino Bar __________, proprietari del mio appartamento, e mi facevo consegnare una chiave dello stesso.
Aperta la porta dell’appartamento, con mia sorpresa constatavo che all’interno vi era anche IM 1 che non mi aveva aperto la porta malgrado ripetute volte che ho suonato il campanello. Di fatto credevo che all’interno lui non vi fosse. Fatto sta che appena entrata potevo costatare il danneggiamento di diverso mobilio, in particolare costatavo il televisore al plasma per terra, lo specchio dell’armadio rotto, il vetro del tavolino da sala rotto, altri due specchi rotti, il vetro della farmacia del bagno rotto, le tende delle finestre strappate dalla loro sede e altri danni come piatti rotti eccetera. In questo frangente IM 1 mi diceva di andarmene altrimenti avrebbe fatto la stessa cosa con me. Da parte mia vedendo la malparata dicevo a mio figlio di prendere subito le sue cose che l’avrei accompagnato a scuola. Per questo motivo salivamo al secondo piano per prendere gli oggetti che aveva bisogno R.. In questo frangente venivamo raggiunti da IM 1 il quale entrato in camera mi dava un pugno sullo zigomo sinistro. Contemporaneamente costatavo che teneva in mano un coltello da cucina. In questo frangente IM 1 mi minacciava dicendomi che mi avrebbe ammazzata visto che mi aveva telefonato per diverse volte senza trovarmi”
(verbale di interrogatorio 6 settembre 2010 di L., AI 80, pag. 2 e seg.).
L’accusato ha riconosciuto i danneggiamenti, ma ha negato qualsiasi tipo di violenza fisica, così come la minaccia con il coltello (verbale di interrogatorio 6 settembre 2010 dell’imputato, AI 80, pag. 2).
La seconda querela è quella del 24 novembre 2010 (AI 79), sporta contro ignoti per il titolo di furto (diversi gioielli di famiglia e regali, oltre al cellulare della figlia) e danneggiamento della porta d’entrata, dei relativi vetri, dei binari delle tende, della porta della camera da letto, del materasso, del comodino, del divano, del congelatore, di un mobile del bagno e del buffet dell’appartamento di via __________. Dopo essere venuta a conoscenza che l’autore dei reati era IM 1, la donna ha deciso di ritirare la querela poiché non voleva più avere “problemi con lui e con la polizia” (verbale di interrogatorio 26 gennaio 2011 di L., AI 79, pag. 3).
La terza querela, nei confronti di IM 1, è datata 30 novembre 2010 e concerne i reati di minaccia, ingiuria e danneggiamento. Anche’essa è stata oggetto di ritiro, il 26 gennaio 2011 (AI 81).
Un quarto episodio, che non ha tuttavia avuto alcun seguito per mancanza di querela, si è svolto il 21 gennaio 2011, allorquando è stato richiesto l’intervento della polizia poiché un ragazzo, poi identificato nell’IM 1, aveva aggredito una ragazza, risultata essere la L., colpendola con calci e pugni ed in seguito minacciandola con un coltello (AI 111).
L’accusato, a verbale, ha ammesso di aver spinto la vittima, contestando nondimeno di averla colpita con calci e sberle.
Due testi, del tutto credibili, hanno invece attestato che egli, oltre ad estrarre il coltello, ha colpito la ragazza (che, si ricorda, sapeva essere incinta) con un pugno al costato ed un calcio alla gamba (verbale di interrogatorio di S. 22 gennaio 2011, AI 111, pag. 2 e verbale di interrogatorio di F. 1. febbraio 2011, AI 111, pag. 2).
Il coltello da cucina è poi stato effettivamente trovato sul posto dagli agenti (AI 111).
A verbale 23 febbraio 2011 (AI 118, pag. 10), L. ha dichiarato agli agenti di voler ritirare tutte le querele da lei presentate nei confronti del prevenuto, comprese quelle del 6 settembre 2010 e quella, in realtà mai sporta, relativa ai fatti del 21 gennaio 2011.
Interrogato in merito a questi fatti in occasione del processo d’appello, IM 1 ha preferito trincerarsi dietro il suo diritto di non rispondere:
“ La presidente legge stralci dei verbali di interrogatorio 29.1.2011, 23.1.2011, 6.9.2010 di L.. Inoltre contesta all’accusato i fatti relativi alle querele del 24.11.2010 (AI 79), del 30.11.2010 (AI 81) nonché l’episodio del 21.1.2011 (AI 111).
L’imputato dichiara di volersi avvalere al riguardo del suo diritto di non rispondere, ritenuto in particolare che per tutti gli episodi la querela non è stata sporta o è stata ritirata” (verb. dib. d’appello, pag. 3).
13. Neppure nei suoi rapporti sentimentali, quindi, IM 1 ha fatto astrazione dalla violenza e dalla prevaricazione fisica, cioè da quegli elementi che hanno, sin dall’adolescenza, caratterizzato la sua vita.
Simili comportamenti non possono non avere generato nella compagna e madre della futura figlia, un sentimento di paura.
In questo contesto, si inseriscono verosimilmente i ritiri di querela e, anche, lo scritto inviato al Ministero Pubblico il 14 febbraio 2012, con il quale ella ritratta alcune dichiarazioni rese agli inquirenti, affermando di continuare a sentirsi, almeno finché lui rimarrà in carcere, la fidanzata dell’accusato, rilevando come la loro relazione non sia mai terminata (laddove lo stesso IM 1 ha riconosciuto che si era conclusa a novembre 2010, cfr. verbale di interrogatorio 21 gennaio 2011 dell’imputato, AI 111, pag. 2) e sostenendo, per la prima volta, che ACPR 1 le avrebbe offerto del denaro in cambio di prestazioni sessuali.
Già di primo acchito, considerati la sua tempistica - essa giunge ad oltre un anno dal suo ultimo verbale e ad oltre un mese dalla notifica della motivazione della sentenza di primo grado - ed i suoi contenuti - tutte le affermazioni sono palesemente intese a migliorare la posizione del prevenuto rispetto a quanto indicato in sentenza - la lettera appare un atto avente un fine meramente strumentale.
Il suo valore è, dunque, nullo.
Ciò vale, a maggior ragione, se si considera che, da un lato, la donna non ha nemmeno chiesto di essere nuovamente interrogata per formalizzare queste sue affermazioni e, dall’altro, neppure il prevenuto ha postulato una sua audizione in sede d’appello.
D’altronde - ed è un elemento in più che aiuta a comprendere la situazione - al dibattimento di secondo grado è emerso che la piccola E. (comparsa in aula tra il pubblico) vive ora con la madre di IM 1, mentre L. risulta (dall’indirizzo sulla lettera in questione) ancora domiciliata a __________.
Ad ogni buon conto, anche volendo per ipotesi ritenere veritiero quanto contenuto nella missiva, si tratterebbe di questioni del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio.
B. La vittima: ACPR 1
14. La vittima del reato più grave qui in disamina è ACPR 1, nato il 4 ottobre 1950 __________. Cittadino italiano con permesso C, domiciliato a __________, egli si è sposato nel 1975 a __________ con ACPR 2 dalla quale ha avuto due figlie, ora maggiorenni.
Professionalmente era, fino allo sfortunato incontro con IM 1, attivo quale direttore dell’officina meccanica __________, della quale era, ed è ancora come tale iscritto, membro del consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a due.
ACPR 1 non aveva mai incontrato né parlato con il suo aggressore prima dei fatti. Per contro, frequentando di tanto in tanto il bar __________, aveva fatto la conoscenza di L., con la quale era anche uscito in un paio di occasioni dopo il lavoro, senza però che - almeno stando alle dichiarazioni della donna - tra loro capitasse alcunché:
“ ACPR 1 è un cliente del bar dove lavoro, con il quale sono uscita un paio di volte a bere qualcosa. Tra di noi non c’è mai stato nulla di intimo o sentimentale, tantomeno la sera dei fatti (28 gennaio 2011). Sono a conoscenza che ACPR 1 è sposato e abitava a __________.
A me ACPR 1 non ha mai fatto delle “avances” o altre proposte.
Tranne che per pagare le consumazioni al bar dove lavoro, non mi ha mai dato denaro, capitava che mi offriva da bere nei bar dove andavamo assieme”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6).
I due non si conoscevano certamente in maniera approfondita, tant’è che la donna ha scoperto quale fosse il cognome di ACPR 1 solo in occasione del suo interrogatorio di polizia del 29 gennaio 2011 (AI 2), quando le è stato riferito dagli agenti.
Sotto l’aspetto clinico, la vittima, che al momento degli eventi aveva 60 anni, prima dell’aggressione aveva sofferto unicamente di una cardiopatia ischemica, a seguito della quale aveva subito un intervento coronarico ed era stata sottoposta a terapia antiaggregante (AI 239, pag. 25 e pag. 32).
ACPR 1, a causa del grave deficit cognitivo insorto a seguito delle lesioni cagionategli dal prevenuto, è stato considerato incapace di intendere e di volere e dichiarato interdetto dall’Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 26 settembre 2011 (doc. TPC 12). Vive, completamente dipendente dall’assistenza di terzi, in una casa per anziani.
C. Le fasi precedenti l’aggressione del 28 gennaio 2011
15.a. La mattina del 28 gennaio 2011 IM 1, che, come visto, alloggiava in quei giorni presso la __________, si è alzato verso le 10.00 per passare la mattinata a guardare la televisione. Nel pomeriggio è poi andato in giro per la città, a suo dire solo per bighellonare e non con lo scopo di cercare L..
Prima di rientrare all’albergo verso le 19.00/20.00, ha bevuto qualche birra (almeno quattro o cinque, ma forse anche di più) al __________. In seguito, è uscito di nuovo, per ritornare all’hotel verso le 22.00. Trovandovi un altro ospite di sua conoscenza, R.B. - al quale nei giorni precedenti aveva offerto delle strisce di cocaina (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di quest’ultimo, AI 136, pag. 11) - ha deciso di ritornare con lui al __________ per bere qualcosa e poi andare a mangiare una pizza nel vicino ristorante. Ha, quindi, ancora bevuto un paio di birre discutendo con l’amico sino ad accorgersi che era ormai troppo tardi per mangiare, visto che le cucine erano già state chiuse (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3).
b. Lasciato il __________, alle 23.30 circa, intenzionati a rincasare, i due amici si sono concessi una sigaretta, accesa dopo avere imboccato via __________, nelle adiacenze del ristorante __________.
Volgendo lo sguardo verso piazza __________, l’attenzione di R.B. è stata quasi immediatamente attratta da una coppia che si trovava all’altezza del bancomat della __________. L’uomo e la donna, a detta di R.B., si tenevano per mano e si stavano scambiando qualche bacio:
“ Volgendo lo sguardo verso destra, verso __________, ho notato all’altezza della __________ (dove c’è un bankomat) una donna in compagnia di un uomo. I due erano a manina e si sono fermati un attimo per sbaciucchiarsi”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).
c. La coppia che aveva attirato l’attenzione di R.B. era formata da ACPR 1 e da L. che, incontratisi al bar __________, avevano deciso, visto che lei aveva terminato di lavorare, di andare a bere qualcosa al bar __________ dove sono rimasti sino alle 23.00 circa, quando hanno deciso di continuare la serata in centro a __________. Dopo aver constatato che il locale __________ era chiuso, i due stavano camminando per raggiungere il bar __________, o il bar __________ (verbale di interrogatorio di L. del 23 febbraio 2011, AI 118, pag. 7).
d. La donna ha negato di avere, in quel frangente, scambiato effusioni con ACPR 1.
Tuttavia, ritenuto come le contrarie dichiarazioni di IM 1 siano confermate da quelle dell’amico, forza è constatare che quelle rese dalla donna non corrispondono al vero ma sono, verosimilmente, il frutto della paura che L. nutriva e nutre nei confronti di IM 1.
È dunque da ritenere accertato che lei e ACPR 1 si sono quantomeno tenuti per mano e dati dei bacetti. Che siano gli stessi stati amichevoli o dati con trasporto non riveste alcuna rilevanza.
e. Continuando nella ricostruzione di quanto avvenuto, si ha che R.B., vista la coppia, ha avuto la malaugurata idea di sottolineare le grazie della donna:
“ Ho commentato “…guarda che figa!...”.”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4; cfr. anche suo verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011, AI 56, pag. 2 e verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 3 e 4).
La raffinata esternazione di apprezzamento ha svegliato l’interesse di IM 1 che ha volto lo sguardo nella direzione dei due e ha immediatamente riconosciuto nella donna L..
16.a. La visione dei due ha fatto arrabbiare moltissimo IM 1:
“ Ribadisco (…) che quando ho visto ACPR 1 in compagnia di L., mi sono sentito preso in giro e ho perso il controllo. (…) Ribadisco che quando ho visto i due insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina in pancia che forse era mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho perso il controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo quello che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una donna incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una persona che non ha rispetto del prossimo”
(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).
b. Arrabbiato, IM 1 è scattato come un fulmine. Toltosi la giacca che ha abbandonato per terra, si è lanciato alla rincorsa dei due urlando frasi del tipo “vi prendo” o “li prendo” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 4):
“ IM 1 ha quindi osservato i due e come reazione, senza proferire parola si è immediatamente tolto la giacca buttandola per terra. Poi è partito come un treno. Io mi sono abbassato a raccogliere la sua giacca. Ho sentito qualcosa come “…vi prendo…” o “…li prendo”, non so meglio ricordare”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).
Il gesto di togliersi la giacca è chiara espressione di intenti più che bellicosi: esso indica in modo inequivocabile che, sin da subito, egli aveva intenzione di usare le mani.
L’accusato non è credibile quando afferma - in uno dei numerosi goffi tentativi di ridurre le proprie responsabilità - di essersi liberato della giacca per poter essere più sciolto nella corsa (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 5, pag. 4) e nemmeno quando sostiene di non sapere esattamente perché se l’è levata (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5). Ritenuto che, per il tipo di corsa in questione, avere le braccia libere non è di grande ausilio, poiché ci si muove pur sempre con le gambe, e considerato che il prevenuto stesso ha ammesso che il capo d’abbigliamento gli andava un po’ stretto (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5), la sola interpretazione plausibile è quella che egli abbia voluto, togliendoselo, essere meglio preparato allo scontro fisico al quale aveva intenzione di dare il via.
Da escludere senza remore è, poi, una qualsiasi volontà del prevenuto di discutere con la vittima o con la futura madre di sua figlia.
17. Visto IM 1, la ragazza si è immediatamente data alla fuga, iniziando a correre in direzione di __________, per poi imboccare la piccola galleria di __________, abbandonando senza molti scrupoli il suo accompagnatore che, con ogni evidenza, non aveva capito nulla di quanto stava succedendo e che ha tranquillamente continuato il suo cammino, intenzionato a percorrere lo stesso tragitto della donna:
“ Quando io e ACPR 1 siamo giunti in __________, ho visto da lontano IM 1 e invece di continuare nella mia direzione per raggiungere uno dei menzionati locali, ho iniziato a scappare di corsa. Sapevo che se IM 1 mi avrebbe vista con un altro uomo (ACPR 1) poteva succedere un casino, in quanto lui è geloso. (…) Ricordo che a ACPR 1 ho detto: “devo andare via di qua”, lui mi ha detto “vai pure”. In quel momento ci trovavamo all’altezza del negozio “__________” in __________. ACPR 1 in quel momento stava bene, era tranquillo.
Questa è l’ultima volta che ho visto ACPR 1. Non so dire se oltre a me, anche ACPR 1 è scappato. Quando io gli ho detto che dovevo andare via di li, lui è rimasto tranquillo e ha continuato a camminare. Non ho visto se anche il ACPR 1 si è messo anche a correre oppure no. Ripeto che dal momento in cui io me ne sono andata via di fretta, io il ACPR 1 non l’ho più visto”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 6-7).
18. Dunque, conoscendo bene il potenziale distruttivo di IM 1, L. ha reagito istantaneamente ed è riuscita a dileguarsi fiondandosi, in stato di visibile agitazione, all’interno del ristorante __________ dove ha consumato due bicchieri d’acqua prima di chiedere al cameriere di chiamare un taxi (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di Ge., AI 6, pag. 2), con il quale, dopo un quarto d’ora circa, ha raggiunto il proprio veicolo ed è tornata a casa.
Minor fortuna ha avuto, invece, il suo accompagnatore.
D. La prima fase dell’aggressione a ACPR 1
19. Quello che è accaduto non appena l’accusato è riuscito a raggiungere ACPR 1 nel corridoio di __________ (che, come visto, collega __________) ha potuto essere chiarito grazie alle immagini della telecamera di sorveglianza posta sullo stabile che ospita la Polizia Comunale di __________.
L’istruttoria di causa ha così permesso di appurare che, non appena raggiunto ACPR 1, IM 1 l’ha colpito violentemente, senza nemmeno lasciargli il tempo di capire cosa stesse succedendo. Solo l’intervento di R.B., che si è inserito tra loro ed è riuscito ad allontanare l’imputato, strappandolo letteralmente con la forza dalla sua “preda”, ha messo temporaneamente fine al pestaggio.
Dalle immagini video, molto eloquenti, si può desumere che il tutto è durato poco meno di un minuto.
In effetti, si vede dapprima una donna che, alle ore 23.33.39 dell’orologio della telecamera, fugge a passo di corsa. In seguito, alle 23.33.56 si nota distintamente il prevenuto, in maglietta a maniche corte, afferrare ACPR 1, colpirlo con dei pugni (almeno tre, come riconosciuto dall’autore stesso; verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5) ed un calcio e sbatterlo, sempre con estrema violenza, contro il muro di un edificio.
Come si vede distintamente, la vittima di quel brutale pestaggio non accenna neppure un tentativo di difesa: verosimilmente, la violenza dei colpi subiti rendeva impossibile qualsiasi gesto di difesa (“L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa; cfr. verbale di interrogatorio di R.B. 3 marzo 2011, AI 136, pag. 4 e seg.).
Alle 23.34.05 i due uomini vengono raggiunti da R.B. che afferra l’aggressore e lo allontana dalla vittima. ACPR 1 rimane praticamente fermo (sembrando quasi intontito dai colpi) a guardare IM 1 che cerca di sfuggire alla presa dell’amico per avventarsi di nuovo contro di lui, sino alle 23.34.21, quando riparte in direzione di __________.
Alle 23.34.50 nel video appare di nuovo IM 1 - che era scomparso dall’obiettivo poiché trascinato da R.B. verso __________ - che si rimette all’inseguimento di quella che non appare esagerato indicare come la sua preda. Dietro di lui, a pochi metri, vi è di nuovo l’amico.
Dalle immagini si ravvisa in maniera evidente la differenza di altezza tra il reo, piuttosto alto, e la vittima che, invece, è bassa.
20. R.B. ha così illustrato questi frangenti:
“ A passo spedito io ho seguito IM 1, però senza correre. Oltrepassata l’entrata del cortile del __________, raggiunto l’imbocco del successivo vicolo (…) dove c’è un breve cunicolo, un tunnel, ho sentito delle voci. Per la precisione io ho sentito provenire delle voci da questo vicolo di via __________ e quindi ho raggiunto questo luogo.
Giunto in questo luogo (…) ho visto IM 1 che stava raggiungendo l’uomo anziano. A me è sembrato che in quel momento l’anziano si stava per accendere una sigaretta o un movimento simile. IM 1 lo ha raggiunto e dicendo qualcosa lo ha subito colpito al volto con dei pugni. L’uomo aggredito ha detto “…cosa vuoi da me?...” o qualcosa di simile. (…)
L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa. Io mi sono avvicinato e ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione. Ho spinto indietro nel tunnel IM 1 per allontanarlo dall’uomo. Siamo giunti fino all’entrata del tunnel ancora su __________. Penso che l’aggredito si sia allontanato dalla parte opposta.
Dopo che l’ho spinto indietro verso il tunnel per distaccarlo dall’uomo aggredito, IM 1 mi ha minacciato dicendomi di lasciarlo stare. In quel momento ho intuito che arrischiavo di prenderle anch’io. Ho temuto per la mia incolumità, per cui l’ho lasciato. IM 1 mi diceva “lasciami stare!” ed io ho capito che c’era poco da scherzare perché era molto arrabbiato. Durante questa discussione con IM 1 la sua giacca è rimasta ancora nelle mie mani (…).
IM 1 ha preso un po’ di fiato (aveva un po’ di fiatone) ed è ripartito nuovamente attraverso il cunicolo, nella direzione dove l’aggredito si era diretto, raggiungendo i posteggi davanti alla Polizia Comunale. Io l’ho seguito camminando”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 4 e seg.).
Il teste ha pure precisato che l’aggredito, oltre a non essersi difeso, non era affatto minaccioso (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 6-7).
Questa ricostruzione è stata confermata anche dall’imputato, con la precisazione che lui avrebbe chiesto a ACPR 1, un istante prima di colpirlo, se non si vergognasse ad andare con una donna incinta, che questi gli avrebbe risposto “…che cazzo vuoi da me…” e che in seguito lui lo ha colpito con almeno tre pugni (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 5-7).
E. La seconda fase dell’aggressione a ACPR 1
21. La seconda parte del pestaggio non è stata immortalata da alcuna telecamera, per cui ha potuto essere ricostruita solo grazie alle dichiarazioni dell’imputato e delle persone coinvolte che, tuttavia, non hanno assistito direttamente a tutta la scena, ma unicamente all’ultima fase, quando la vittima già si trovava al suolo.
È assodato che l’imputato, non appena superato lo stabile del Municipio, si è rimesso a correre in direzione di ACPR 1, raggiungendolo in prossimità del locale notturno “__________”, per aggredirlo di nuovo in maniera selvaggia.
a. Per cercare di ricostruire la dinamica della colluttazione, appare opportuno riprendere, come fatto dalla Corte di prime cure, le dichiarazioni rese dall’accusato nei suoi verbali, poiché esse sono state modificate con il procedere dell’inchiesta.
In modo particolare, nel suo primo verbale, IM 1 ha parlato di una sola aggressione in cui avrebbe sferrato sia i pugni che il calcio al viso dello sventurato e ha avanzato la teoria, poi abbandonata, secondo cui gli era inizialmente sembrato che ACPR 1 avesse in mano un coltello:
“ A quel punto notavo l’uomo impugnare qualche cosa nella mano destra e indietreggiare. Non capivo cosa impugnava, pensavo un coltello. Io da questo non sono stato intimorito e mi sono avvicinato a lui dicendogli “cosa fai con una donna incinta, non ti vergogni”. Gli chiedevo pure “perché l’hai baciata un momento prima”. Lui mi rispondeva dicendomi dapprima “vai via” e poi in un secondo tempo dicendo “dai vieni”.
A questo mi sono innervosito e l’ho colpito con due pugni al costato. L’ho colpito dapprima con la mano destra sferrandogli un ulteriore pugno al costato. Subito gli ho poi pure sferrato un calcio con la gamba destra colpendolo proprio sulla faccia. L’uomo era di piccola statura e per questo l’ho colpito con il calcio proprio in faccia. Lui a quel punto è stramazzato a terra. Proprio in quel momento ho notato che in mano non aveva un coltello ma bensì degli occhiali.
Una volta a terra io non l’ho più colpito. Subito mi sono allontanato verso l’hotel dove alloggio”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 3).
Interrogato nel pomeriggio dello stesso giorno dal PP, egli ha sostanzialmente confermato la prima versione, omettendo di fare cenno a quanto avvenuto in __________, ma ribadendo di aver pensato, in un primo momento, che l’uomo avesse un coltello con sé, di non averlo colpito se non quando era in piedi e dovendo, infine, riconoscere di essersi ferito al piede destro a seguito della violenza con cui ha inferto il calcio al viso della vittima:
“ Nel frattempo la discussione si era spostata al punto n. 5 della planimetria, davanti al bar __________. (…) Ammetto che a quel punto ho quindi colpito questo uomo con dei pugni e calci. Dapprima l’ho colpito con dei pugni al costato, a destra e a sinistra e poi gli ho anche sferrato un calcio con la mia gamba destra colpendolo proprio sulla faccia, visto che lui era più piccolo di me e si trovava in una posizione leggermente laterale rispetto a me, dandomi la sua spalla destra. A quel momento, dopo aver ricevuto la pedata in faccia, l’uomo ha fatto ancora forse un passo ed è caduto in avanti, per terra, sulla pancia. E’ stato a quel momento che ho notato che in mano aveva un paio di occhiali. (…)
Una volta che è caduto a terra, io non l’ho più colpito. Magari lui si è fatto male cadendo a terra.
Il PP mi contesta che vi sono almeno 3 persone (2 testi e lo stesso R.B., quest’ultimo mentre stava giungendo sul luogo dell’aggressione) che affermano di avermi visto colpire con calci la vittima ACPR 1, mentre questo si trovava già a terra. (…)
Io dico di no, dico che non è vero. Ammetto che in precedenza ho preso questa persona a pugni nel costato e con un calcio in faccia, come ho già spiegato, ma quando è caduta per terra poi non l’ho più toccata. (…)
ADR che in effetti, stamattina verso le 11:00, sono stato visitato anche da un medico che ha confermato che il mio piede destro è gonfio e indolenzito. Confermo da parte mia che il piede destro mi fa male e attualmente porto una benda. Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo e meglio come ho già spiegato prima. Contesto però di aver sferrato calci quando l’uomo era a terra”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 4-7).
Nel verbale che fa seguito, l’imputato ha per la prima volta scisso gli eventi in due fasi distinte, ma solo dopo che gli è stato spiegato che nel video della telecamera della Polizia Comunale (che in quell’occasione gli agenti non sono riusciti a mostrargli a causa di problemi informatici) si vede chiaramente che egli ha sferrato dei pugni in faccia a ACPR 1 anche all’uscita del tunnel:
“ Esattamente non so quanti colpi gli ho dato, non è che li ho contati. Più o meno mi sembra un paio di pugni all’uscita del tunnel, ma potrebbe anche essere qualcuno di più, poi quando io l’ho nuovamente raggiunto lui ha estratto qualcosa di tasca e quindi l’ho colpito con un calcio in faccia, mi sembra con il mio piede destro, perché temevo ad avvicinarmi, mentre lui era in piedi ed a seguito di questo colpo lui dopo aver barcollato un attimo è caduto a terra. Come già dichiarato in precedenza dopo questo calcio non l’ho più colpito”
(verbale di interrogatorio 10 febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 4 e seg.).
Un paio di settimane dopo, il 25 febbraio 2011, IM 1 ha ammesso, oltre ad un secondo calcio, al ginocchio, che ha fatto seguito a quello alla testa, di aver picchiato la vittima anche quando questa si trovava a terra:
“ A questo punto vorrei dichiarare che dopo che ho raggiunto per la seconda volta ACPR 1 nella piazza del Municipio, vicino al locale __________ (punto C sulla planimetria), gli ho sferrato un calcio in faccia e uno poi successivo all’altezza del ginocchio, non ricordo se destro o sinistro. In quel momento ACPR 1 era ancora in piedi. Io ho calciato entrambe le volte con il mio piede destro, vale a dire il piede che è poi diventato gonfio. Sono riuscito a colpirlo in faccia mentre lui era in piedi, perché era più piccolo di me. Io sono alto circa 180 cm, mentre l’uomo sarà stato alto circa 160 cm.
ADR che devo pure ammettere che dopo che l’uomo ha barcollato ed è caduto per terra di fronte al bar __________, ha cercato di rialzarsi, mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. A quel punto io gli ho ancora sferrato un calcio con il mio piede destro nella zona del costato. Da quello che ricordo io in quel momento mi trovavo più vicino alla zona dell’arco d’uscita della piazza e l’ho quindi colpito sul costato destro, mentre si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi. Aveva la testa in direzione dell’arco dell’uscita su __________. Almeno così mi sembra di ricordare. Ammetto quindi di avere colpito effettivamente l’uomo mentre si trovava già a terra e cercava di rialzarsi.
ADR che mentre l’uomo si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi, ha pure detto qualcosa ma non ricordo più cosa. Prendo atto che nel verbale PG 10 febbraio 2011 (pag. 6) ho detto che quando lui era a terra in ginocchio tentando di rialzarsi gridava. Da parte mia torno a dire che non ricordo più cosa ha detto.
ADR che ribadisco che io con il mio piede destro ho colpito in faccia l’uomo quando era ancora in piedi. Quando poi è caduto per terra ed ha cercato di rialzarsi, mettendosi a gattoni, l’ho colpito ancora con il mio piede destro sul costato. Non l’ho invece colpito sulla testa, mentre era a terra, con il piede o con i pugni.
D: perché colpire un uomo di circa 60 anni, mentre è già a terra e cerca di rialzarsi?
R: In quel momento ero molto arrabbiato e nervoso”
(verbale di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag. 8).
Questa versione è stata, da quel momento in poi, confermata dall’imputato ogni qualvolta è stato chiamato ad esprimersi in merito (suoi verbali di interrogatorio 17 marzo 2011, AI 150, pag. 3 e segg. e 29 luglio 2011, AI 279, pag. 5; verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 8).
b. Dei testi sentiti, soltanto Gi. - una dei cinque ragazzi che, al momento dei fatti, transitavano in __________ a bordo di un’automobile - ha dichiarato di avere visto la vittima cadere al suolo. Secondo la sua deposizione, ACPR 1 sarebbe stato fatto cadere con un pugno. Tuttavia, la teste non ha saputo essere categorica al riguardo:
“ Difatti potevo notare che la persona, notata in precedenza nonché riconosciuta nella foto stava aggredendo una persona anziana di circa 65/70 anni. In particolar modo, credo con un pugno, l’abbia fatto rovinare al suolo. Non sono tuttavia in grado di dire esattamente con quale parte del corpo l’abbia colpita”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).
c. Di questa seconda fase dell’aggressione, R.B. ha visto unicamente IM 1 che sferrava il calcio al costato di ACPR 1, mentre questi si trovava già carponi al suolo:
“ Per il resto ribadisco quanto già spiegato sopra e cioè che io ho poi rivisto IM 1 (o meglio la sua parte superiore del corpo, visto che vi erano le auto parcheggiate in __________), quando lui si trovava già davanti al bar __________. Ho visto poi, avvicinandomi, che l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1 l’ha colpito con un nuovo calcio al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti alle scale del Municipio (…) vicino ad un bar che mi sembra essere il tea-room __________. (…) Ci saranno stati 10-15 m di distanza in quel momento. (…)
ADR che non ho invece visto IM 1 sferrare altri colpi mentre l’anziano era per terra a gattoni. In particolare non ho visto sferrare un calcio in testa in quel momento. Ripeto però che quando ho raggiunto di nuovo IM 1, l’anziano era già per terra e non so dire cosa sia successo prima”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9).
Che IM 1 abbia colpito la vittima con un calcio al torace quando questa era già a terra l’hanno dichiarato anche i testi A. e T. e Gi.:
“ ADR che questo calcio che io ho visto sferrare all’anziano, è stato inferto all’altezza del torace/petto ed è stato un calcio secondo me molto violento, poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”, nel senso che è stato come alzato di peso dal suolo”
(verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);
“ Mentre passavamo davanti al locale notavo il sopraggiungere di un anziano seguito ad una distanza di circa 20 metri da un individuo in maniche corte, entrambi diretti verso il Chupito. Dopo avere effettuato il giro del parcheggio, giunti all’uscita, notavo di fronte all’entrata del locale l’anziano a terra e l’individuo in maniche corte che lo colpiva con un calcio sul petto. (…) Non ho visto armi, ma unicamente quando l’uomo con le maniche corte colpiva l’anziano con un calcio sul petto mentre si trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto sferrare un calcio al torace che la vittima ha incassato con un sussulto del corpo”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di M.T., AI 50, pag. 3 e segg.);
“ Mentre la persona si trovava inerme a terra, il ragazzo gli sferrava un calcio all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il calcio era forte poiché l’ha fatto rimbalzare. (…) Preciso che a seguito del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del torace), la vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho fatto un’esclamazione di spavento”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4 e 6).
d. Un teste - Go. che era alla guida dell’autovettura - ha dichiarato di avere visto IM 1 colpire la propria vittima con un calcio diretto al viso quando questa già era a terra:
“ Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta (…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la pedata è stata violenta (come un calcio ad un pallone) ed è stata inferta sulla faccia dell’anziano. Da quello che ricordo la pedata è stata inferta sulla faccia dell’anziano. (…) Abbiamo discusso fra noi amici dopo i fatti, e so che Gi. e T. affermano che la pedata è stata inferta all’anziano sul costato, ma quello che io ricordo di aver visto è una pedata in pieno viso”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.).
Un altro teste - A.G. - ha situato il calcio nella zona torace/testa:
“ ho quindi visto una persona anziana, vestita con qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito con un calcio da questa persona di colore (…) ho visto chiaramente quindi questo uomo colpire con un calcio, non so dire se con la gamba destra o sinistra, questo anziano all’altezza del torace/testa. Non so dire esattamente se la pedata sia stata inferta sul torace o in testa, ma secondo me era la parte superiore del corpo, sopra il torace”
(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).
e. La circostanza non è, dunque, chiara: i testi sentiti hanno dato, al riguardo, versioni contrastanti o non completamente concordi.
In queste circostanze, si impone, in applicazione del principio in dubio pro reo, di accertare che IM 1 ha sferrato le pedate in testa e al ginocchio quando la sua vittima era ancora in piedi e che l’ha nuovamente colpita, quando già era a terra, con un calcio nella zona del costato.
22. Al dibattimento di primo grado, l’accusato ha poi dichiarato che la vittima dopo il calcio in faccia è caduta “con la faccia al suolo senza mettere in avanti le mani” (allegato 1 al verb. dib. TPC, pag. 1), confermando quanto dichiarato alla perita psichiatrica e da questa riportato nel suo referto:
“ Ricorda di avergli inferto nella prima aggressione tre pugni e nella seconda tre calci.
Riferisce alla perita di essersi reso conto di averlo ferito in maniera grave durante la seconda aggressione. Afferma che con il primo calcio lo colpì in faccia: ACPR 1 era “frastornato e stava cadendo all’indietro”. Lesse sul suo volto, dopo il primo calcio, la sofferenza per il dolore. Gli sferrò il secondo calcio al piede vedendolo cadere in avanti senza mettere in avanti le mani cadendo con la faccia al suolo. Gli inferse poi il calcio al costato (non ricorda se mentre lo stesso cadeva o quando lo stesso era già a terra)”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 30).
Questa versione non è credibile e non è suffragata da alcun elemento. Anzi, come vedremo, è esclusa dal materiale probatorio in atti.
In primo luogo, è stato lo stesso IM 1 ad avere detto, in corso d’inchiesta, che, quando lui lo ha sbattuto a terra, l’uomo non era disteso ma si reggeva sulle braccia e sulle ginocchia:
“ ADR che devo ammettere che dopo che l’uomo è barcollato ed è caduto per terra di fronte al bar Chupito ha cercato di rialzarsi mettendosi sulle ginocchia, a gattoni. (…) l’ho quindi colpito mentre si trovava a gattoni e cercava di rialzarsi”
(verbale di interrogatorio 25 febbraio 2011 dell’imputato, AI 125, pag. 8).
Inoltre, la tesi difensiva è esclusa dalle dichiarazioni dei ragazzi giunti sul posto che hanno riferito di avere visto ACPR 1 venire colpito con l’ultimo calcio quando questi era a terra in posizione carponi.
R.B., dal canto suo, ha dichiarato, d’aver perso di vista l’accusato per pochi secondi e di averlo poi rivisto accanto a ACPR 1 che in quel momento si trovava a terra carponi. Non disteso quindi:
“ In seguito si vede sul video che IM 1 esce dal tunnel sotto il portico di __________ e prosegue nella direzione dove si era allontanato l’uomo aggredito, verso piazza dei posteggi, svoltando a sinistra. Si vede pure che io seguo IM 1 a ca. 1 metro di distanza (…). Sono rimasto dietro, a distanza, perché avevo timore e poi, subito dopo avere svoltato l’angolo, IM 1 ha iniziato a correre nuovamente verso l’anziano. Io sono quindi rimasto un po’ indietro. (…) io ho poi rivisto IM 1 (o meglio la sua parte superiore del corpo, visto che vi erano le auto parcheggiate in __________), quando lui si trovava già davanti al bar __________. Ho visto poi, avvicinandomi, che l’uomo anziano era a terra, a gattoni, e IM 1 l’ha colpito con un nuovo calcio al costato destro. A quel punto mi trovavo davanti alle scale del __________, vicino ad un bar che mi sembra essere il tea room __________. (…) ci saranno stati circa 10-15 metri di distanza in quel momento”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8).
L’ipotesi di una caduta di faccia, “a piombo”, della vittima sull’asfalto senza adozione di alcuna misura che potesse attutire il colpo - quale ad esempio la difesa con le mani - è stata sottoposta al medico legale dott.ssa PE 1. Questa, pur premettendo che sia dei pugni che dei calci al volto, così come una caduta diretta sul suolo duro sono dei mezzi atti a procurare le ferite constatate - cioè il violento trauma cranio encefalico, come meglio vedremo in seguito - ha precisato di non avere alcun riscontro oggettivo di una caduta sull’asfalto a faccia in avanti, poiché in un simile caso si sarebbero dovute avere delle escoriazioni visibili. Escoriazioni che, invece, il volto di ACPR 1 non presentava.
Ma non solo. Il medico legale ha anche spiegato che le escoriazioni constatate sulle ginocchia della vittima depongono per la tesi secondo cui ACPR 1 è, dapprima, caduto sulle ginocchia (verbale di interrogatorio del perito, allegato 2 al verb. dib. TPC, pag. 2).
Al dibattimento d’appello il perito ha sgomberato il campo da ogni possibile dubbio, escludendo con fermezza l’esistenza di riscontri oggettivi che possano consentire di ipotizzare, anche solo teoricamente, che la vittima si sia provocata le lesioni battendo il capo dopo essere rovinata al suolo:
“ A domanda dell’avv. RAAP 1, la dott.ssa risponde di avere obiettivato, all’esame effettuato il 29.1.2011, alcune escoriazioni alle ginocchia. Simili escoriazioni sono compatibili con l’ipotesi di una caduta sulle ginocchia su una superficie abrasiva quale può essere l’asfalto. La dott.ssa dichiara di non avere obiettivato altre escoriazioni simili. In particolare di non averne obiettivate sul volto (ciò tenuto conto dei presidi presenti). Al volto non c’erano escoriazioni indicative di un contatto violento con una superficie abrasiva. (…)
La presidente legge stralci del verbale di interrogatorio reso dal perito davanti alla prima Corte, in particolare la frase registrata al secondo capoverso di pag. 2 (all. 2 al verb. dib. di prima sede). La dott.ssa spiega che la compatibilità tra le ferite constatate e una caduta frontale sull’asfalto senza difendersi di cui ha parlato è una compatibilità generica, ritenuto che teoricamente è possibile che una caduta come quella descritta provochi delle fratture craniche nella zona d’impatto. Nel caso concreto il perito esclude la compatibilità delle lesioni riportate dal signor ACPR 1 con una caduta frontale sull’asfalto ritenuto come non siano state rilevate sul volto del signor ACPR 1 le escoriazioni che avrebbero dovuto esserci se vi fosse stato un impatto del genere sull’asfalto” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Infine, la teoria difensiva può venire smentita a rigor di logica con una semplice analisi della dinamica dell’ultima fase dell’aggressione. In effetti, risulta essere praticamente impossibile che una persona, già chiaramente frastornata dalle botte al viso incassate in precedenza, venendo colpita con un brutale calcio al capo ed uno al ginocchio, cada a terra picchiando la testa in maniera così forte da provocarle delle fratture craniali serissime e, invece di rimanere sdraiata, si rialzi immediatamente sulle ginocchia. I secondi trascorsi tra le prime due pedate e l’ultima al costato, vista distintamente dai testi, sono troppo pochi per indurre anche solo a ipotizzare che ACPR 1, prima di ritrovarsi carponi, sia crollato di faccia (o anche in altro modo) sull’asfalto.
A ciò va aggiunto che un calcio al ginocchio, o in quella zona, comporta inevitabilmente un piegamento delle gambe e una perdita di equilibrio che fanno finire chi lo subisce proprio sulle ginocchia. È una tecnica di combattimento che serve a destabilizzare l’avversario. Ritenuta l’esperienza di picchiatore di IM 1, il colpo non è certamente stato inferto a caso.
Sulla scorta di queste emergenze istruttorie, può essere considerato accertato che le gravi lesioni subite da ACPR 1, a seguito delle quali ha patito danni cerebrali permanenti, non sono una conseguenza della sua caduta al suolo, ma sono tutte state causate dai colpi infertigli dal prevenuto.
L’applicazione del principio in dubio pro reo (consid. 18 e 24 della sentenza impugnata) fatta al riguardo dai primi giudici è, dunque, un errore.
F. Della forza dei colpi inferti alla vittima
23.a. Della violenza con cui IM 1 ha colpito la sua vittima durante la prima fase dell’aggressione è attestazione inconfutabile la registrazione video in atti.
Da essa, infatti, oltre alle evidenti disparità fisiche fra aggressore e vittima, traspaiono, non solo la durezza dei colpi inferti, ma anche le loro conseguenze, già pesanti. Il video evidenzia come la vittima non abbia nemmeno tentato un gesto di difesa e come essa, dopo le botte, non si sia subito allontanata, ma sia rimasta ferma un attimo - quasi fosse intontita - e, poi, si sia incamminata soltanto lentamente e barcollando.
Le riprese, poi, consentono di vedere come IM 1 abbia costantemente trattenuto il suo antagonista, afferrandolo per la camicia (o la giacca) all’altezza del collo con il suo braccio sinistro, impedendogli così di sottrarsi, fuggendo, ai suoi colpi. Nel contempo questa mossa gli ha consentito di prendere sempre con precisione la mira ad ogni pugno, facendolo risultare ancor più efficace.
Della violenza di questo primo attacco ha, poi, parlato anche R.B.:
“ L’uomo che è stato colpito non ha fatto nessun gesto di difesa. E’ rimasto come impassibile, come se fosse stato inutile fare qualcosa. Io mi sono avvicinato ed ho preso per gli stracci IM 1 distaccandolo dall’aggredito, altrimenti ritengo che avrebbe continuato a picchiarlo. In quel momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 5).
b. Nella seconda parte dell’aggressione, IM 1 ha colpito la propria vittima ancor più barbaramente di quanto fatto in precedenza.
Lo ha fatto, dapprima, colpendo ACPR 1 con un calcio al capo tanto forte che, subito dopo, il piede ha cominciato a fargli male:
“ Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).
Poi, dopo l’ulteriore colpo al ginocchio, lo ha ancora colpito brutalmente quando già era a terra, come tutti i testi hanno dichiarato:
“ ADR che quando l’anziano era per terra a gattoni che cercava di rialzarsi, io ho visto che IM 1 gli ha sferrato questo violento calcio sul costato, tanto da far sobbalzare l’anziano. Dopo questo calcio l’anziano è rimasto immobile disteso immobile sulla pancia (sott. del redattore). In quel momento non mi sembra proprio che per terra vi fosse del sangue. Il sangue l’ho rivisto quando sono poi ritornato per sincerarmi delle condizioni dell’anziano”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9);
“ ADR che questo calcio che io ho visto sferrare all’anziano, è stato inferto all’altezza del torace/petto ed è stato un calcio secondo me molto violento, poiché l’anziano è praticamente “sobbalzato”, nel senso che è stato come alzato di peso dal suolo (sott. del redattore). (…) Mi sembra che l’abbia colpito proprio con il piede, proprio come un calcio ad un pallone (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4);
“ Non ho visto armi, ma unicamente quando l’uomo con le maniche corte colpiva l’anziano con un calcio sul petto mentre si trovava a terra. (…) Ribadisco che ho visto sferrare un calcio al torace che la vittima ha incassato con un sussulto del corpo (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di T., AI 50, pag. 3 segg.);
“ Mentre la persona si trovava inerme a terra, il ragazzo gli sferrava un calcio all’altezza delle costole. Vorrei precisare che il calcio era forte poiché l’ha fatto rimbalzare. (…) Preciso che a seguito del calcio sferrato all’altezza delle costole (lato destro del torace), la vittima ha rimbalzato da terra. Ricordo che in quel momento ho fatto un’esclamazione di spavento (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4 e 6);
“ Ad un certo punto l’uomo con la maglietta corta (…) è ritornato ed ha inferto un calcio all’anziano che era a terra, sulla pancia e cercava di rialzarsi con le braccia. Da quello che ricordo io la pedata è stata violenta (come un calcio ad un pallone) (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.);
“ ho quindi visto una persona anziana, vestita con qualcosa di chiaro, che era a terra, sulla pancia, sdraiato, che veniva colpito con un calcio da questa persona di colore (… ) ADR che il calcio che quest’uomo ha tirato all’anziano è stato molto violento. Ricordo che ha preso un po’ la “rincorsa”, ha fatto 2 passi per un paio di metri prima di tirargli questo bel calcione, mentre l’anziano era a terra. Un po’ come calciare a un pallone di calcio, nel senso che è stata una pedata secca (sott. del redattore)”
(verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).
c. La prova della brutalità dei calci inferti (al capo e al costato) è, poi, data dal fatto che, a seguito di quei colpi, il piede destro del prevenuto si è gonfiato. Tale circostanza è stata da lui stesso riconosciuta (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11) ed è stata constatata dal medico legale, dott.ssa PE 1, che lo ha visitato in carcere il giorno stesso (AI 24).
d. Ma, soprattutto, la prova cardine della violenza con cui i colpi sono stati inferti è offerta dall’entità stessa delle ferite riportate dalla vittima. Soltanto percosse particolarmente violente sono atte a provocare le lesioni constatate dai medici e meglio:
- frattura cranica frontale bilaterale;
- frattura temporale bilaterale;
- frattura parietale sinistra;
- fratture multiple dei seni frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente;
- fratture delle cellule etmoidali;
- frattura del seno mascellare a destra;
- ematoma intrassiale frontale destro (5x3 cm);
- multiple zone di sanguinamento focale intraparenchimale;
- importante edema cerebrale, prevalentemente in sede frontale;
- ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro;
- ematoma frontale bilaterale;
- frattura dell’omero destro
(cfr. perizia medico legale, AI 239, pag. 9, 10 e 13; cfr., pure, consid. 29 di questa sentenza in cui vengono riportati stralci dei documenti medici).
In pratica, per usare termini comprensibili a tutti, l’accusato ha letteralmente spaccato la testa alla vittima:
“ A domanda della presidente, la dott.ssa risponde che della parte anteriore del capo soltanto la mandibola non era lesionata. Tutte le altre ossa dell’area facciale erano interessate da fratture. A livello della volta cranica, solo l’osso occipitale non era interessato da fratture” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
Il medico legale ha pure precisato che l’omero è una delle ossa più resistenti del corpo umano (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4), la cui rottura è possibile solo con un atto particolarmente vigoroso:
“ Confermo la frattura dell’omero destro procurata da un colpo ad alta energia data la robustezza dell’osso”
(allegato 2 al verb. dib. TPC, pag. 2);
“ A domanda del PP, la dott.ssa risponde che l’omero è una delle ossa del corpo più resistenti. La sua frattura necessita l’applicazione di una discreta/elevata energia” (verb. dib. d’appello, pag. 4).
G. Il secondo intervento di R.B.
24. Così come emerge dalla deposizione di R.B. - le cui dichiarazioni appaiono del tutto credibili essendo, in sostanza, confermate, laddove possibile, dal resto del materiale probatorio - anche il secondo violento assalto all’inerme ACPR 1 è stato interrotto soltanto dall’intervento dell’amico di IM 1 che lo ha afferrato per un braccio allontanandolo dalla sua vittima:
“ Ho quindi raggiunto IM 1 per separarlo dall’anziano dicendogli “…che cazzo stai facendo?...”. Ribadisco che la mia impressione è che se non l’avessi fermato, IM 1 avrebbe continuato a colpire l’anziano, anche se era a già terra. (…)
D: Come mai lei afferma che, se non fosse intervenuto per fermarlo, IM 1 sarebbe “andato avanti con la sua violenza”? Perché era arrabbiato con questo anziano?
R: Lo posso dire perché quando è ripartito nuovamente da __________, quando l’ho fermato la prima volta, si capiva che era intenzionato a raggiungere nuovamente l’anziano per aggredirlo di nuovo. IM 1 era veramente arrabbiato con questo uomo”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 8 e 9);
“ quando ho visto IM 1 tirare un calcio all’uomo per terra, sono partito per allontanarlo nuovamente dalla vittima. L’ho preso per un braccio, lasciandogli quasi anche l’impronta per la pressione. Sono sicuro di questo. A quel punto, effettivamente, l’IM 1 ha abbandonato lo ACPR 1 e ci siamo allontanati attraverso il portico della murata dei castelli (passaggio pedonale) su __________”
(verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Di mera natura difensiva è, evidentemente, la dichiarazione dell’imputato secondo cui egli avrebbe smesso spontaneamente di picchiare e avrebbe seguito l’amico, correndo via, semplicemente dopo averlo sentito pronunciare una frase del tipo “che cazzo hai fatto” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Non si vede, infatti, perché R.B. - che ha sempre reso dichiarazioni veritiere - avrebbe dovuto mentire su questo punto.
Per contro, evidente è l’interesse di IM 1 a dare una - per quanto possibile - migliore immagine di sé, mentendo.
D’altronde IM 1 stesso, al dibattimento d’appello, ha per la prima volta almeno riconosciuto che l’amico lo ha preso per un braccio con l’intento di allontanarlo:
“ IM 1 ammette che R.B. lo ha preso per un braccio anche nella seconda fase dell’aggressione, dopo che lui aveva colpito ACPR 1 a terra con la pedata.
Precisa però che lui già era intenzionato ad andarsene perché spaventato visto che il signor ACPR 1 non si muoveva più e visto che stava arrivando una macchina”
(verb. dib. d’appello, pag. 6).
H. Fatti avvenuti ad aggressione conclusa
25. R.B. ed IM 1 sono, quindi, scappati su __________, verso __________, l’uno intenzionato ad imboccare via __________ e l’altro a raggiungere il loro albergo. All’altezza del negozio di parrucchiere, o poco dopo, R.B., temendo che ACPR 1 fosse stato ferito in maniera seria e necessitasse di aiuto, ha proposto all’amico di tornare a sincerarsi delle condizioni della vittima:
“ …questo qua magari s’è fatto male…è meglio che andiamo a vedere…” (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
Nonostante avesse distintamente sentito l’esortazione dell’amico (come da lui stesso ammesso), IM 1 non lo ha seguito, ma ha continuato la sua fuga verso la __________.
Nel frattempo, la vittima, che sanguinava da orecchie e naso, era già stata soccorsa da cinque ragazzi che erano giunti sulla piazza a bordo della loro vettura in cerca di un parcheggio. I giovani si sono presi cura di ACPR 1 sino a quando sono arrivati i militi della croce verde, da loro stessi prontamente allertati e che avevano dato loro istruzioni telefoniche su come prestare i primi soccorsi:
“ Siamo subito scesi dando un’occhiata alla persona che si trovava a terra; si trovava sdraiata con la faccia rivolta verso la strada. Constatavo che perdeva sangue, da un orecchio e dal naso. Faceva fatica a respirare, lamentandosi. A quel punto ho provveduto ad allarmare l’ambulanza. La soccorritrice che mi ha risposto al telefono mi ha dato le indicazioni utili su come comportarmi. L’abbiamo così girato sulla schiena. In questo momento potevo notare che anche l’occhio, mi sembra sinistro, era ferito. Ho cercato più volte di chiedergli il nome ma non sono riuscita a comprendere ciò che diceva perché farfugliava; comunque è sempre stato cosciente.
Dopo alcuni minuti è arrivata l’ambulanza e la Polizia.
Credo che siamo gli unici ad aver visto parte dell’aggressione perché sul piazzale inizialmente non vi era altra gente”
(verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 4).
Dal canto suo, R.B. è riapparso sul luogo del misfatto, ha notato ACPR 1 ancora a terra e ha scambiato qualche frase con i ragazzi che lo stavano assistendo. Saputo che era stata chiamata l’ambulanza, ha ritenuto che ciò fosse sufficiente per la sua “coscienza” e si è sentito legittimato a ripartire, anche lui diretto alla __________.
26. Poco dopo essere rientrato alla pensione, R.B. è stato raggiunto, nella sua camera, da un IM 1 ancora furioso che si è messo ad inveire contro la compagna, senza accennare alcun tipo di pensiero o preoccupazione per la persona da lui selvaggiamente malmenata ed alla quale, è poi risultato, aveva in pratica distrutto la vita:
“ Passato il citato tempo sono stato raggiunto in camera mia da IM 1, lui ha bussato due volte e io ho aperto la porta.
E’ entrato nella stanza e mi ha detto di averlo gonfiato di botte, riferendosi all’anziano, mi ha altresì detto che aveva avuto quindi la conferma che la sua ragazza era una puttana e che gli faceva le corna. (…)
Dopo la lite di questa notte, quando mi ha raggiunto in camera, IM 1 ha continuato il discorso dicendomi “hai visto anche tu?” e spiegandomi che era quello che mi aveva raccontato martedì o lunedì sera. In quel momento era veramente furibondo, parlava in modo confuso e diceva che non voleva più il bambino, che avrebbe ammazzato tutti. (…)
Quando poi dopo 10 minuti al massimo è uscito dalla mia camera per andare in camera sua mi ha detto che avrebbe chiamato suo fratello e che avrebbe sistemato la cosa”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 di R.B., AI 3, pag. 6 e seg.);
“ ADR che in effetti, dopo l’aggressione all’anziano del 28 gennaio 2011, quando è poi ritornato in camera, confermo che IM 1 mi diceva “Hai visto che è vero che è una puttana? Che va con altri uomini?”. Era molto arrabbiato. Diceva che voleva ammazzare tutti e che voleva chiamare suo fratello per sistemare le cose. Da quello che mi risulta IM 1 dovrebbe avere dei fratelli in __________ e non in Svizzera”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 3).
Confrontato con questa versione, IM 1 ha ammesso di essere stato ancora molto arrabbiato ma ha contestato di aver asserito di voler ammazzare tutti e di voler chiamare i fratelli (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 12).
In quest’affermazione IM 1 ha nuovamente mentito. Infatti, le dichiarazioni di R.B. trovano piena conferma nel testo di un SMS da lui inviato, quella sera stessa, poco dopo il pestaggio, alle 01.44.35, alla donna che ha scatenato la sua gelosia:
“ ai finito di schersare se non ti trovo ti trova mio fratello la tua vita e in un filo”
(allegato n. 3 al verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4).
Pertanto, forza è accertare che a R.B. IM 1 ha effettivamente detto quanto da questi riferito, e meglio ha detto di essere intenzionato ad uccidere (in ogni caso la donna) e di volersi fare aiutare in ciò dal fratello.
27. Alle 00.31 L. ha ricevuto una telefonata da IM 1, effettuata da un telefono con il numero nascosto, durata 1 minuto e 16 secondi, durante la quale egli le ha espresso tutto il suo disprezzo, l’ha minacciata e le ha detto di abortire:
“ ho telefonato alla L. visto che ero molto arrabbiato, dicendole che non volevo più che lei tenesse nostra figlia in grembo, era meglio che abortisse visto che io provavo schifo nei suoi confronti. Ribadisco ancora una volta che a me questa storia faceva schifo perché la L. faceva sesso con altri uomini a pagamento. Nel corso di questa telefonata ho certamente minacciato la L., ma ora non ricordo più esattamente che cosa le ho detto. Ero ancora un po’ ubriaco”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 8);
“ Durante la telefonata che mi ha fatto IM 1 mi ha detto che era arrabbiato con me e che non voleva più il figlio che porto in grembo. In sostanza mi ha fatto capire che era meglio se abortivo. Mi ha detto testualmente “tirati fuori quella pancia”. A quel punto io gli ho detto di non darmi più fastidio e gli ho appeso il telefono”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 9).
In seguito il prevenuto ha inviato alla donna anche tre messaggi SMS con contenuti analoghi (allegato n. 3 al verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4):
- alle 01.29.45 dell’orologio del cellulare di L. è giunto un primo SMS in cui si legge: “spiegali perche successo”;
- alle 01.41.01 uno con cui IM 1 le ha comunicato: “tirati fuori quella pancia fai una con lui”;
- alle 01.44.35 quello citato al considerando precedente.
Le incongruenze tra l’orario di trasmissione degli SMS e quello dell’arresto hanno dato origine a disquisizioni che qui non appare necessario riprendere, essendo la questione, de facto, irrilevante.
I. Circostanze dell’arresto
28. Identificato facilmente quale autore dell’aggressione grazie alle dichiarazioni rese dai testimoni che si erano occupati del ferito rimasto a terra, alle ore 01.00 del 29 gennaio 2011 il prevenuto è stato raggiunto alla Locanda Marco dagli agenti di polizia che l’hanno tratto in arresto.
Alle 03.25 IM 1 è stato sottoposto al controllo del tasso alcolemico tramite etilometro, dal quale è risultato un tenore dello 0,63 ‰ (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 2). Egli ha, per contro, rifiutato di sottoporsi ad un esame del sangue e tossicologico, adducendo la scusa di aver paura degli aghi (verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 1, pag. 4).
Sulla scorta di questo dato, dando per acquisito che dalle 23.30 l’accusato non ha più bevuto, la Corte di prime cure ha ricostruito il tasso alcolemico al momento dell’aggressione con un calcolo a ritroso che utilizza quale base uno smaltimento dello 0,15 ‰ ogni ora e determinandone il tenore in circa 1,25 ‰ (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 17).
Questo calcolo non è propriamente corretto, poiché la velocità di eliminazione minima è fissata allo 0,1 ‰ e quella massima allo 0,2 ‰, per cui, in applicazione generica del principio in dubio pro reo, si dovrebbe far riferimento al valore maggiore, così che l’esito più favorevole al prevenuto è che egli, al momento dei fatti, aveva un tasso alcolemico dell’1,43 ‰ (utilizzando la percentuale minore il risultato sarebbe dell’1,03 ‰).
In realtà, la tematica è di natura squisitamente tecnica poiché, nei fatti, nulla cambia.
L. Conseguenze subite dalla vittima ed evoluzione del suo stato di salute
29.a. ACPR 1 è stato dapprima trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale __________, dal quale è stato successivamente condotto all’Ospedale __________ per essere ricoverato nel reparto di cure intense al fine di poter essere sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, resosi necessario a seguito della pesante emorragia cerebrale riportata nell’aggressione, ed essere, infine, posto in coma farmacologico.
La prima cartella clinica, quella del PS dell’Ospedale __________, riferisce di un
“ trauma cranico-facciale con: frattura cranica frontale bilaterale, temporale bilaterale, parietale sinistra; fratture multiple dei seni frontali e delle pareti delle orbite bilateralmente, fratture delle cellule etmoidali; frattura del seno mascellare a destra; ematoma intrassiale frontale destro (3x5 cm); multiple zone di sanguinamento focale intraparenchimale; edema frontale; ematoma dei seni frontali, sfenoidale e mascellare destro; ematoma frontale bilaterale; spalla dx plurifratture à da valutare TAC addome + torace”
(perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 9).
I medici del reparto di cure intense dell’Ospedale __________, dopo aver proceduto ad effettuare esami TAC e Scout sul paziente, hanno constatato quanto segue:
“ presenza di un importante ematoma intra-assiale in sede frontale a destra di dimensioni di ca 5x3 cm. Si notano multiple piccole emorragie intra-assiali in sede frontale bilateralmente. Presenza di emorragie subaracnoidali e sottodurali in sede frontale bilateralmente, con presenza di area a livello intra-cranico. Presenza di un edema cerebrale soprattutto in sede fronto-temporale con dei ventricoli di dimensioni ridotte. Non si evidenzia una deviazione della linea mediana. Presenza di sangue lungo la falce cerebri anche a livello parietale. Non si evidenziano sicure lesioni post-traumatiche nella fossa posteriore. Si nota la presenza di multiple fratture della calotta cranica in sede frontale bilateralmente con estensione a livello parietale a sinistra con lieve spostamento della calotta cranica in sede frontale alta sinistra. Presenza di complesse fratture dei seni frontali bilateralmente con comunicazione con lo spazio intra-cranico ed ematoseno. Si nota l’estensione delle fratture a livello delle celle etmoidali come pure delle orbite bilateralmente sia a livello della parete mediale che laterale. Si notano pure fratture a livello della parete superiore nelle orbite bilateralmente e una frattura della parete inferiore dell’orbita a destra senza infossamento. Presenza di fratture della parete mediale laterale e anteriore del seno mascellare a destra con ematoseno mascellare e ematoseno sfenoidale. Frattura delle ossa temporali bilateralmente. Ematomi extracranici in sede frontale e periorbitale. Non evidenti fratture delle rocche petrose. L’esame scout mette in evidenza il sospetto di una frattura sottocapitale dell’omero a destra. Conclusioni: presenza di multiple fratture a livello frontale con estensione in sede parietale a sinistra con multiple fratture in corrispondenza delle orbite bilateralmente dei seni frontali e del seno mascellare a destra con ematogeno. Si nota la presenza di emorragie intra-assiali bilateralmente in sede frontale, la più estesa a livello frontale a destra con ca. 5x3 cm di dimensioni massime. Presenza di un importante edema cerebrale prevalentemente in sede frontale. Sospetta frattura sottocapitale dell’omero destro”
(perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 12 e seg.).
Ancora il 29 gennaio 2011 la polizia scientifica cantonale ha incaricato il medico legale di sottoporre ad accertamenti, oltre che l’imputato e R.B., anche l’accusatore privato.
Su quest’ultimo, la dott.ssa PE 1 ha potuto procedere soltanto ad una visita parziale poiché il capo del paziente era fasciato. Oltre alle lesioni sopra riportate, ella ha potuto, comunque sia, riscontrare le già citate “minute alle ginocchia” che ella ha definito come “compatibili con una caduta a terra” (AI 24, pag. 3).
Sempre il 29 gennaio 2011 ACPR 1 è stato sottoposto a una craniectomia bi-frontale con evacuazione degli ematomi intracerebrale e sottodurale, decalottamento e cranializzazione del seno frontale con prelievo di fascia lata dalla coscia sinistra e plastica durale di allargamento (AI 193).
L’ematoma subdurale ha dovuto essere evacuato poiché il parenchima cerebrale (cervello) erniava sensibilmente.
Va, qui, sottolineato che, a causa del numero di fratture, i medici si sono trovati nell’impossibilità di procedere ad una rimozione “en bloc” dell’osso frontale e che una ricostruzione della calotta cranica con osso proprio è apparsa sin da subito improponibile, proprio a causa dello stato del cranio del paziente.
Nemmeno i medici hanno potuto procedere subito alla realizzazione di una cranioplastica a causa dell’importante edema cerebrale presente. La cranioplastica ha potuto venire effettuata solo in seguito: ACPR 1 è rimasto per lungo tempo decalottato e quindi soggetto ad evidenti rischi per la sua salute (cfr. perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 12 e 33).
Il 31 gennaio 2011 il dott. Ma., primario del dipartimento di medicina intensiva __________, ha trasmesso al procuratore pubblico un breve certificato medico in cui ha confermato la presenza di un politrauma maxillofacciale con emorragie cerebrali e fratture neurocraniche multiple, precisando che il paziente si trovava in quel momento ancora in pericolo di morte e che questo suo stato non era aggravato da malattie o lesioni preesistenti (AI 41).
Il 24 febbraio 2011 la vittima è stata sottoposta ad un’operazione di osteosintesi della testa omerale destra (AI 193).
Il 2 marzo 2011 ha subito un intervento maxillofacciale di ricostruzione dell’arcata zigomatica destra e del pavimento orbitario (AI 193).
Il 14 marzo 2011 la vittima è stata trasferita alla Clinica __________ per un periodo di riabilitazione intensiva multidisciplinare in regime stazionario. Nel referto medico del 6 aprile 2011 si può leggere che:
“ Dopo circa quattro settimane di trattamento riabilitativo multidisciplinare ACPR 1 è autonomo nel passaggio dalla posizione supina a quella prona e in decubito laterale nel letto, così come da supino a seduto.
Raggiunge la stazione eretta con supervisione e la mantiene con reazioni d’equilibrio ancora precarie, essendo in grado di deambulare e di percorrere un piano di scale anche senza mezzi ausiliari, ma con il costante accompagnamento del terapista (…).
Sebbene il paziente sia motoriamente in grado di svolgere tutti gli atti necessari per provvedere alla cura dell’igiene personale e per vestirsi, i deficit della sfera cognitiva impongono la costante presenza del personale d’assistenza per fornire una particolareggiata cura verbale.
Oltre a un grave rallentamento psico-motorio con apatia e deflessione del tono dell’umore, la valutazione neuropsicologica d’ingresso ha evidenziato disorientamento spazio-temporale, deficit medio-gravi della memoria autobiografica e dell’apprendimento verbale e visuo-spaziale, dell’attenzione selettiva e diffusa e una sindrome disesecutiva caratterizzata da disturbi di programmazione e tendenza alla perseverazione.
Ad aumentare la gravità del quadro clinico, si segnala che il signor ACPR 1 è completamente anosognosico rispetto ai propri deficit motori e cognitivi” (AI 198, pag. 2).
A partire dalla metà di maggio 2011 è insorto un progressivo peggioramento delle funzioni cognitive, comunque già seriamente compromesse:
“ Risultava presente disorientamento spazio-temporale, rallentamento psico-motorio e ridotta capacità di apprendere nuove informazioni (…). Ridotto l’eloquio, con comparsa di difficoltà espressive (parafasie semantiche e anomie), di comprensione (esecuzione di ordini semicomplessi) e di scrittura. Nettamente accentuata la sindrome apatico-abuica, la sindrome anessica e anosognosia.
Venivano pertanto escluse mediante esami ematici di routine, possibili cause metaboliche, endocrinologiche o infettive del declino cognitivo, esclusa la presenza di nuove lesioni cerebrali, tale peggioramento veniva interpretato come correlato con l’estensione della craniotomia, la conformazione del flap cutaneo e la variazione di alcuni parametri morfologici cerebrali, rendano verosimile la sindrome di “sinking skin flap syndrome” (SSFS)”
(certificato medico 27 luglio 2011 della __________, AI 280, pag. 2).
Il referto del medico legale del 12 maggio 2011 descrive come segue lo stato del paziente dopo le cure:
“ Ad oggi, le sequele delle lesioni subite il 29 gennaio 2011 si evidenziano in gravissimi deficit psichici quali principalmente: rallentamento psichico, disorientamento spazio-temporale, deficit della memoria, difetti dell’attenzione, mancata percezione del proprio stato di malattia e di alcuni bisogni fisiologici con incontinenza urinaria e fecale. Sono inoltre presenti deficit della masticazione e della deglutizione, generale difficoltà di movimento, di coordinazione e di equilibrio. (…) La gravità delle patologie rende, allo stato, il sig. ACPR 1 , completamente dipendente nell’espletamento delle attività della vita quotidiana e della cura della propria persona, bisognevole di una continua supervisione nell’effettuazione di qualsiasi attività. (…) è assai probabile che i postumi saranno fortemente invalidanti sulla vita del soggetto, tanto da non renderlo più autosufficiente e bisognevole di strutture protette e assistenza continua”
(perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 32 e seg.).
La gravità del quadro clinico ha indotto i medici a considerare ACPR 1 incapace di intendere e di volere.
Di conseguenza, egli è stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 26 settembre 2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele e si è visto nominare un tutore nella persona di sua moglie (doc. TPC 12).
Vista l’irreversibilità del suo stato di salute, l’accusatore privato è stato collocato, a 61 anni, presso la casa per anziani __________, ove si trova attualmente.
Al dibattimento d’appello i famigliari hanno confermato che non vi è stato alcun miglioramento e che egli, addirittura, non riconosce sempre le figlie.
b. Dopo attenta analisi, il perito non ha potuto che confermare agli inquirenti che ACPR 1 ha concretamente corso il rischio di morire a seguito del pestaggio subito e che quella che gli è rimasta non può più essere considerata vita:
“ Le lesioni encefaliche riportate per estensione e localizzazione hanno messo concretamente in pericolo la vita del soggetto, tanto che sarebbero state sicuramente letali se non tempestivamente trattate. Anche dopo l’effettuazione dell’intervento chirurgico (corretto per modalità e tempistica d’esecuzione) e la messa in opera di presidi e farmaci per il sostegno delle attività cardio-respiratorie, le lesioni permanevano di estrema gravità e potenzialmente letali, tanto che anche nei giorni successivi la prognosi ad vitam non poteva essere sciolta.
Allo stato attuale l’evoluzione positiva delle lesioni non determina più un concreto pericolo di vita. Tuttavia, come già esposto, le lesioni cerebrali hanno determinato la perdita irreversibile di funzioni cerebrali superiori, producendo un drastico mutamento in senso negativo della qualità di vita del periziando, caratterizzata da gravissimi deficit psichici che rendono il paziente dipendente da terzi, non consapevole della propria situazione ed estremamente rallentato fisicamente, ma soprattutto psichicamente. Ad oggi inoltre, in seguito alle fratture maxillo-faciali, il soggetto presenta deficit della funzione masticatoria e della deglutizione.
Dunque il sig. ACPR 1, in seguito alle lesioni subite il 28 gennaio, presenta gravi e irreversibili danni dell’encefalo con conseguente perdita di funzioni cerebrali superiori”
(perizia medico legale 12 maggio 2011, AI 239, pag. 33 e seg.).
Appelli
30. Come già riferito in precedenza, l’appello del procuratore pubblico e quello degli accusatori privati sono convergenti poiché, sostanzialmente, entrambi chiedono una modifica della qualifica giuridica del reato principale di cui si è macchiato IM 1, con un annullamento della condanna per lesioni gravi ed omissione di soccorso di cui ai punti n. 1.1 e 1.2 del dispositivo della sentenza impugnata e contestuale conferma dell’accusa di tentato omicidio intenzionale prospettata in via principale con l’atto d’accusa del 2 settembre 2011.
Il procuratore pubblico ha pure chiesto di aumentare la pena detentiva a carico del prevenuto dai sette anni fissati in prima sede ad almeno dieci anni.
Omicidio intenzionale per dolo eventuale
31. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.
32.a. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
b. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62).
La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.
Come si è visto, vi è, per contro, dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che l’evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzasse, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
c. Ritenuto come, di regola, la volontà dell’interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l’autore aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
d. Nella nota sentenza della Corte delle assise criminali del 27 gennaio 2009 in re I.G./M.T./I.J. (inc. 72.2008.141, pag. 141) - confermata sia dalla CCRP che dal Tribunale federale - è stato accertato il dolo eventuale di uccidere in un caso in cui due autori avevano, uno dopo l’altro, colpito con un violento calcio alla testa la loro vittima che già giaceva inerme a terra.
La prima Corte ha citato questo precedente concludendo, tuttavia, di non poterlo applicare alla fattispecie ritenuto come, al momento del calcio alla testa, ACPR 1 non giacesse a terra ma fosse ancora in piedi (sentenza impugnata, consid. n. 17, pag. 21).
Tale opinione - troppo restrittiva - non può essere seguita.
In effetti, ad essere determinante per il dolo, non è la posizione della vittima (a terra o in piedi o in ginocchio).
Determinanti sono, piuttosto, oltre alla consapevolezza dell’autore, la parte del corpo che viene percossa, lo stato della persona al momento in cui subisce l’attacco, la violenza dei colpi e la facilità con cui essi possono venire portati a segno proprio nel punto voluto.
33. Inoltre, in concreto, contrariamente a quanto fatto dalla prima istanza, la valutazione dei fatti relativi all’aggressione subita dall’accusatore privato deve essere fatta nel suo complesso e non analizzando separatamente le sue due fasi - che sono, peraltro, temporalmente separate da appena un minuto (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9) - o, peggio ancora, analizzando separatamente i singoli colpi ricevuti.
Quanto accaduto in quei pochi minuti della sera del 28 gennaio 2011 deriva, infatti, da un’unica volontà delittuosa che non è stata portata a compimento in una sola fase soltanto per l’intervento di R.B. che, come visto, ha letteralmente strappato via IM 1 dalla sua vittima. Appena è riuscito a liberarsi dalla stretta dell’amico, infatti, l’imputato è partito all’inseguimento della sua vittima per concludere quanto aveva appena iniziato.
Partendo da questo presupposto, si può procedere a passare in rassegna i punti cardine della fattispecie.
a. L’esame approfondito della fattispecie porta a concludere che l’imputato ha aggredito ACPR 1 con l’intenzione, se non diretta (ipotesi esclusa solo per mancanza di prove, ma non così astrusa), almeno nella forma del dolo eventuale, di ucciderlo.
In effetti egli, picchiando ripetutamente al capo e con colpi di estrema ed inusitata brutalità la sua vittima, si è coscientemente assunto il rischio di cagionarne la morte.
È noto a tutti, persino ai bambini (e quindi, di riflesso, anche ad una persona non propriamente brillante come il prevenuto è stato definito dal difensore), che la testa è una delle parti più delicate e sensibili del corpo umano, nella quale si trovano importanti organi vitali. È altresì comunemente riconosciuto che forti colpi inferti al capo possono causare alla persona che li subisce, non solo seri danni alla salute, ma, addirittura, il decesso (come ad esempio esplicitamente riconosciuto in un commentario germanico: “Schon ein einziger gezielter wuchtiger Faustschlag genügt, um eine das Leben gefährdende Behandlung zu bejahen”, Tröndle/Fischer, StGB, § 224 Rdnr. 12; sentenza dell’Oberlandgericht Hamm del 7 agosto 2001, 3 Ss 623/01 OLG Hamm).
Sono, ad esempio, quotidiana espressione del riconoscimento unanime di questo importante rischio l’obbligo di portare il casco per attività a rischio di caduta o di forti impatti (motociclismo, ciclismo, hockey e via dicendo) oppure ancora quello di indossare i guantoni durante i combattimenti di boxe o di arti marziali.
Tutti, anche i bambini, sanno poi che i rischi di provocare la morte aumentano con l’amplificarsi della forza con cui la vittima viene colpita, rispettivamente con l’accrescersi del numero dei colpi inferti.
Vista questa generale consapevolezza, non può che essere accertato che IM 1 è sempre stato cosciente dell’effetto devastante dei suoi colpi, sia durante la prima fase dell’aggressione, che durante la seconda.
A modo suo, seppur a fatica, lo ha pure riconosciuto:
“ R: Quando si da un pugno o una pedata a una persona non si sa mai cosa può succedere. Mi rendo conto, ma questo solo oggi, che quando si danno pedate e calci ad una persona, per di più a terra, ci può scappare il ferito grave o il morto”
(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 5).
Quel “solo oggi” è evidentemente il frutto di una strategia difensiva, volta a diminuire le sue responsabilità. La consapevolezza della delicatezza del capo e del pericolo di morte insito nel colpire con violenza e ripetutamente tale parte del corpo è patrimonio di tutti, anche dei bambini. Quindi anche di IM 1 che, seppur non particolarmente intelligente, non è nemmeno al di sotto della norma.
b. Come esposto ai considerandi 19-23, può ritenersi assodato che l’accusato ha colpito ACPR 1, dapprima, con almeno tre o quattro forti pugni al volto, accompagnati da una pedata, assestati trattenendo la vittima con la mano sinistra e sbattendola contro il muro di un edificio, e poi, con tre calci, di cui il primo in faccia, il secondo al ginocchio, quando la vittima era ancora in piedi, ed il terzo al costato, quando ormai il malcapitato si trovava, per terra, carponi.
Si è trattato, come già più volte sottolineato, di colpi estremamente duri ed assestati intenzionalmente quasi tutti alla testa.
I primi (tre pugni, una pedata e lo spintonamento contro il muro), dati in prossimità del tunnel di __________, sono stati forti a tal punto da stordire la vittima. Oltre a quanto ricordato sopra, va al proposito rilevato che lo stesso accusato ha ammesso che essi sono stati “abbastanza violenti” (verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 5) e che R.B. ha esplicitamente dichiarato di avere avuto l’impressione che già i primi colpi avessero stordito la vittima:
“ Probabilmente, ma è solo una mia opinione, questo uomo è stato stordito dai colpi ricevuti dall’IM 1”
(verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 6)
e, addirittura, che, a quel momento, IM 1 aveva già il fiatone:
“ In quel momento IM 1 aveva già il fiatone sostenuto, probabilmente a seguito della corsa e dell’aggressione”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 5).
Supporta l’impressione ricavata da R.B. la totale passività di ACPR 1 che, come già visto sopra, non ha fatto nessun gesto di difesa ed è rimasto impassibile (verbale di interrogatorio 4 febbraio 2011 di R.B., AI 56, pag. 2). Le immagini video agli atti confermano che quest’ultimo ha assunto un comportamento anomalo poiché è rimasto come inebetito a guardare il suo aggressore che veniva strappato via dal compagno e, quando è ripartito, non lo ha fatto velocemente ma molto lentamente e con evidente difficoltà.
In una condizione di normalità, una persona nella stessa situazione dell’accusatore privato avrebbe almeno cercato di proteggersi il volto dai colpi e, non appena il suo assalitore fosse stato distratto dal collega, avrebbe tentato di fuggire o, meglio ancora, di ripararsi nell’adiacente posto di polizia.
La virulenza e la forza delle pedate assestate nella seconda fase, di fronte al bar ____________________, è indiscutibile. Già per la loro natura stessa, i colpi inferti con le gambe, sensibilmente più muscolose e robuste delle braccia, sono molto brutali e pericolosi, soprattutto se chi li attua è - come IM 1 - una persona che sa come e dove colpire. Per quanto riguarda le prime due pedate, poi, l’estrema violenza applicata è attestata dalle ammissioni dello stesso prevenuto che ha dichiarato che, dopo quella in faccia e quella immediatamente successiva all’altezza del ginocchio, la vittima ha barcollato ed è caduta a terra. L’ultimo colpo, dato al costato, è stato definito dal teste R.B. - e riconosciuto dall’accusato come tale, pur senza ricordare i dettagli - talmente violento che l’aggredito è sobbalzato da terra per poi ricadere a peso morto sulla pancia senza più muoversi (verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11). Significativa, a tal proposito, è la similitudine fatta da tre dei cinque ragazzi intervenuti a soccorrere lo sventurato ACPR 1: essi hanno parlato di un calcio come quelli che si danno ad un pallone (verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di Gi., AI 137, pag. 4 e seg.; verbale di interrogatorio 29 marzo 2011 di A., AI 176, pag. 4; verbale di interrogatorio 28 marzo 2011 di A.G., AI 171, pag. 4).
Un’altra di essi, poi, è stata talmente impressionata da tale colpo da “fare un’esclamazione di spavento” (verbale di interrogatorio 3 febbraio 2011 di Gi., AI 51, pag. 6).
L’inconfutabilità della brutalità dei colpi è rafforzata dall’accertamento del gonfiore al piede utilizzato dall’accusato per colpire l’accusatore privato. In effetti, una normale pedata con un piede calzato non provoca nessun ingrossamento dell’arto. Il gonfiore e la dolenzia dell’arto usato per calciare - va ricordato che IM 1 esigeva, per questa ragione, delle cure mediche - possono derivare soltanto da una forza eccezionale impressa al movimento.
Significativo è il fatto che IM 1 ha dichiarato che il dolore gli è insorto a causa del calcio dato al volto di ACPR 1, quindi proprio a causa del colpo vibrato nella parte del corpo più delicata e pericolosa tra quelle da lui raggiunte con le pedate:
“ Dichiaro che questo piede mi fa male a seguito del calcio che ho inferto in faccia all’uomo”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 6).
Invero, in occasione del verbale di confronto del 28 aprile 2011 (AI 227, pag. 10), IM 1 ha asserito di aver avuto l’intenzione di colpire ACPR 1 con una pedata all’altezza del petto, ma quest’ultimo si sarebbe abbassato per difendersi così che il calcio sarebbe arrivato, invece, a bersaglio sul capo. Si tratta di una descrizione che non era mai stata proposta in precedenza e nemmeno lo è stata in seguito. Con ogni evidenza, con tale versione l’accusato ha voluto, come in altre occasioni, sminuire le proprie colpe.
Ad ogni buon conto, anche volendo astrattamente prendere per buona una simile versione, essa non avrebbe alcun influsso sul giudizio e sulla gravità della colpa dell’accusato poiché, in primo luogo, un’eventuale reazione di difesa era per lui del tutto preventivabile vista la violenza dell’aggressione, e, in secondo luogo, poiché tirare un calcio non è un atto incontrollabile: fino all’ultimo istante ci si può fermare o quantomeno si può ridurre drasticamente la forza impressa. Pertanto, a fronte di una reazione di difesa come quella da lui descritta, egli avrebbe potuto benissimo arrestarsi così che, se il calcio è andato a segno sulla testa, è perché egli lo ha voluto. Non vi sono altre spiegazioni plausibili.
c. Degno di nota e rilevante per l’accertamento della volontà di IM 1 è, poi, lo svolgimento cronologico dell’aggressione. A balzare, in effetti, agli occhi è come, dopo un primo violentissimo attacco al malcapitato - preceduto tra l’altro dal gesto di togliersi la giacca che, come visto in precedenza, non si può che interpretare come chiara espressione della volontà di malmenare con forza qualcuno - e dopo essere stato fermato dall’amico che lo ha inseguito, IM 1 non si sia sentito pago ed abbia voluto inseguire la sua vittima - che sarebbe più corretto chiamare preda - e nuovamente infierire su di essa nonostante questa fosse ormai frastornata e ancor più inerme di quanto non fosse fino ad un istante prima. Evidentemente, il risultato lesivo dei suoi gesti non lo aveva soddisfatto ed egli voleva terminare quanto iniziato infliggendo una maggior sofferenza.
Questo atteggiamento - non giustificato in alcun modo dal comportamento di ACPR 1 che, oltre a non difendersi, nemmeno ha fatto gesti o proferito parole che in qualche modo, per una mente distorta come quella dell’imputato, avrebbero potuto rappresentare un’eventuale provocazione - svela un’inconsueta determinazione nel voler punire fino in fondo una persona la cui unica colpa è quella di essere uscita con la sua, a quel momento, ex compagna.
Alla dott.ssa F. - così come già al magistrato inquirente (verbale di interrogatorio del 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 7) - IM 1 ha in effetti dichiarato di aver voluto “dare una lezione” allo ACPR 1 perché si è “sentito preso in giro” (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 29; la dichiarazione resa al PP il 29 luglio 2011 non cambia la sostanza delle cose, trattandosi, palesemente, di un maldestro tentativo di ridimensionare un’affermazione di cui egli aveva, solo a quel momento, capito la portata).
Ritenuto che il suo perseverare - dopo il primo attacco - dimostra concretamente come egli non ritenesse sufficiente la già violenta lezione impartita nella prima fase dell’aggressione, forza è concludere che la lezione che lui aveva in mente consisteva in un pestaggio che va ben oltre il semplice ferimento dell’antagonista e che si sarebbe dovuto concludere piuttosto con il suo abbattimento, temporaneo o definitivo che fosse.
Non trascurabile è, proprio in questo senso, pure il fatto che ACPR 1 non solo non abbia nemmeno provato a restituire i pugni, ma addirittura non abbia neppure tentato di difendersi. D’altronde egli non ha nemmeno avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo poiché l’aggressore ha, scientemente, sfruttato l’effetto sorpresa per renderlo sin da subito inferiore a lui. Questo significa che si è trattato di un’aggressione nel vero senso della parola, coscientemente commessa ai danni di una persona, non solo in là con gli anni, ma completamente inerme. Soprattutto nelle ultime fasi del pestaggio, quando l’accusato aveva avuto modo di vedere quale era stata la (non) reazione dell’uomo e quando aveva capito - perché non può essere altrimenti, se solo si tien conto della sua esperienza criminale - di aver messo a segno dei colpi che già avevano quantomeno stordito e reso così ancor più vulnerabile la sua vittima.
IM 1 ha costantemente posto l’accento sul fatto che l’aver visto quella sera L. in compagnia di un uomo l’ha irritato al punto da fargli perdere il controllo:
“ In questi casi la rabbia è incontrollabile ed io in quel momento ero molto arrabbiato. (…) Non volevo dargli una lezione, ma trovandomi lì in quel momento, casualmente, vedendo che i due si baciavano, ho perso il controllo”
(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 6).
Così facendo, l’accusato ha ammesso di essersi scagliato contro la vittima con particolare aggressività.
Quella che lui definisce “perdita di controllo” non può essere considerata un atto involontario, al quale egli non ha potuto opporre resistenza (come vedremo in seguito, al momento dell’analisi dell’imputabilità del reato), ma piuttosto uno stato di rabbia estrema nel quale egli si è volontariamente posto e a cui egli ha deliberatamente dato sfogo con atti di straordinaria furia.
d. Assolutamente voluti (e non accidentali) devono essere considerati, con un minimo di serietà, il tipo di colpi inferti ed i punti del corpo della vittima raggiunti dagli stessi.
D’altronde il fatto di tirare dei calci alla parte superiore del corpo di un avversario in piedi non è per IM 1, picchiatore incallito, pluripregiudicato, con esperienza almeno decennale, una novità:
“ Da quanto ricordo, quando ho sferrato il calcio al ACPR 6, lui era in piedi, non a terra. Se non ricordo male, io ho colpito ACPR 6 alla zona costato/pancia. Ho dato il calcio portando la gamba dal dietro in avanti tenendola tesa ed alzandola sino al costato di ACPR 6”
(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 12).
Oltre alla dimestichezza con la violenza fisica, IM 1 può vantare dalla sua anche un’altezza di tutto riguardo - 180 cm - ed una corporatura piuttosto atletica e robusta, frutto di un’intensa attività fisica.
L’accusato è un uomo che quotidianamente faceva - e fa ancora oggi in prigione - esercizi fisici, non solo per mantenersi in forma, ma soprattutto per accrescere la propria muscolatura e la propria potenza fisica. Allo scopo, egli non disdegnava neppure i sussidi chimici, facendo ricorso a steroidi anabolizzanti:
“ Il PP mi contesta il fatto che nella camera __________ da me occupata prima dell’arresto (…) aveva rinvenuto un flaconcino con delle pillole blu, con l’etichetta steroidi anabolizzanti.
D: a cosa le servivano tali pillole?
R:Volevo fare un po’ di palestra in quel periodo lì, poi però non l’ho fatta. Ho ordinato queste pillole tramite internet, ma non ho fatto in tempo ad usarle”
(verbale di interrogatorio 17 marzo 2011 dell’imputato, AI 150, pag. 9 e seg.);
“ R: A me risulta che quando lui era stato in prigione alla __________, nel 2006, a seguito di una precedente condanna, si allenava in palestra, ma non so esattamente cosa facesse. Mi risulta che anche la mattina, quando si alza, ogni tanto fa le flessioni. (…) Lui ogni tanto mi diceva che voleva andare in palestra per mantenersi in forma. Mi diceva pure che avrei dovuto andarci anche io”
(verbale di interrogatorio 23 febbraio 2011 di L., AI 118, pag. 5).
La sua prestanza fisica assume, in concreto, ancora maggior rilievo tenuto conto della sproporzione che essa ha con quella della vittima che, come si vede dal video agli atti, è un uomo alto circa 160 cm e di corporatura piuttosto minuta. In simili condizioni, picchiare selvaggiamente ACPR 1 è stato per IM 1, anche da un punto di vista fisico, cosa semplice. Egli non è stato costretto a fare salti o mosse particolari, così che ogni pugno ed ogni calcio ha potuto essere vibrato con piena potenza e nella zona del corpo che egli voleva raggiungere.
e. Significativo per la valutazione delle intenzioni dell’autore è il fatto che questi abbia abbandonato senza alcuna remora la propria vittima dopo averla percossa sino al punto da ridurla inerme al suolo.
Egli aveva compreso di aver ferito seriamente ACPR 1, ma se ne è bellamente disinteressato, preferendo scappare per il timore di essere chiamato a risponderne, piuttosto che mostrare coraggio assumendosi la responsabilità dei propri atti e cercare di dare una mano alla persona che, per quanto lui sapeva a quel momento (della presenza dei cinque ragazzi è stato informato solo dopo), era rimasta sola, al suolo, immobile, apparentemente priva di sensi, in un mese dell’anno in cui di notte le temperature scendono costantemente a livelli tali da causare, da sole, un serio pericolo per la salute di chi si trova in quelle condizioni:
“ In seguito , dopo pochi metri, giunti ad una rotonda dove c’è l’obelisco è ritornato indietro dicendo che “… questo qua magari s’è fatto male … è meglio che andiamo a vedere…”. Lui è quindi tornato indietro mentre io sono andato via. Gli avevo detto di andare lui a vedere come stava. Io in quel momento ero spaventato, visto che effettivamente ho capito che potevo aver fatto del male allo ACPR 1.”
(verbale di confronto 28 aprile 2011, AI 227, pag. 11).
In una recentissima sentenza (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3.), il Tribunale Federale ha avuto modo di confermare che colui che, dopo avere colpito una persona, abbandona il luogo senza ragguagliarsi sullo stato di salute della persona lesa, mostra con il suo comportamento di non essere sorpreso o scosso da quanto appena commesso come, invece, di norma accade a chi agisce precipitosamente, senza prevedere le conseguenze del suo atto (vedi anche STF 6B_109/2009 del 9 aprile 2009 consid. 2.3.2).
Questo elemento costituisce, così, un ulteriore indizio a favore della tesi per la quale l’appellante era cosciente delle conseguenze del suo agire e le ha accettate per il caso in cui esse si fossero realizzate.
f. Assume rilevanza, in questo contesto, anche il fatto che, una volta rientrato in albergo, l’imputato ha detto a R.B. che avrebbe ammazzato tutti:
“ Mi ricordo che dopo i fatti, al nostro rientro in camera presso la __________, lui diceva che avrebbe ammazzato tutti, avrebbe chiamato il fratello da __________”
(verbale di interrogatorio 3 marzo 2011 di R.B., AI 136, pag. 9, confermato anche nel verbale di confronto del 28 aprile 2011, AI 227, pag. 12).
Sarebbe semplicistico affermare che si tratta di dichiarazioni non indizianti una reale volontà poiché proferite in preda all’ira.
In effetti, gli stessi propositi sono stati, come visto in precedenza, confermati anche alcune ore più tardi, quando l’imputato ha inviato un SMS dal tenore analogo a L. (cfr. consid. 26 di questa sentenza).
Se è vero che una simile affermazione va letta, comunque e sempre, con prudenza, è anche e soprattutto vero che la sua ripetizione, in contesti diversi e in momenti successivi - quando colui che la proferisce avrebbe avuto il tempo necessario per sbollire gli insani ardori - è certamente indicativa del fatto che il suo autore ha preso e continua a prendere in considerazione l’ipotesi di causare la morte di chi ha la sfortuna di mettersi sulla sua strada e di intralciarne, per motivi diversi, gli intendimenti.
In questo senso, l’interpretazione dei colpi selvaggiamente violenti inferti all’uomo che, nella mente deformata di IM 1, si metteva fra lui e la sua donna non può fare astrazione dai propositi di morte più volte, in seguito, ribaditi. Se essi non bastano a configurare un dolo diretto, è certo che essi sono altamente indizianti del fatto che IM 1 ha agito, forse non volendo come obiettivo diretto e primario la morte del rivale (cui voleva innanzitutto infliggere una lezione), ma indubbiamente prendendo in considerazione ed accettando tale esito per il caso in cui si fosse realizzato.
g. Pure sintomatico, in tal senso, è il fatto che l’accusato non ha mai avuto una sola parola di pentimento per quanto fatto, rispettivamente almeno di compassione per ACPR 1, se non quelle di circostanza, strappategli dall’interrogante di turno e certamente espresse con fini strumentali. Anzi, egli ha sempre sostenuto, anche al dibattimento d’appello, la tesi, inaccettabile, secondo cui, essendo il malcapitato stato cosciente di trovarsi con una donna incinta, se l’era cercata e quindi meritata:
“ Da parte mia dichiaro che non era mia intenzione di uccidere nessuno. La mia intenzione era di dargli una “lezione”, di dargli qualche pugno, visto che secondo me lui non aveva fatto qualcosa di bello. Dico questo perché lui usciva con una donna incinta”
(verbale di interrogatorio 29 gennaio 2011 dell’imputato, AI 4, pag. 7);
“ Ho reagito così comunque perché era assieme alla L. che è incinta da parte mia, e questo ho detto che lo trovo vergognoso. Per me è un fatto molto grave perché ci tenevo alla bambina che aveva in pancia”
(verbale di interrogatorio 10 febbraio 2011 dell’imputato, AI 70, pag. 6);
“ Ribadisco che quando ho visto i due che erano insieme, che si tenevano a manina e si baciavano con la bambina in pancia che forse era la mia, anzi ora ne sono sicuro che la bambina è mia, ho perso il controllo e sono partito in direzione di questo uomo e poi è successo quello che è successo. Ribadisco che io un uomo che va a fare sesso con una donna incinta di 6 mesi di un altro uomo, non lo accetto. Per me questa è una persona che non ha rispetto del prossimo”
(verbale di interrogatorio 29 luglio 2011 dell’imputato, AI 279, pag. 4).
Il perito giudiziario incaricato della valutazione dell’imputato ha riferito:
“ Non si sente colpevole né dispiaciuto per l’accaduto.
Ritiene che ACPR 1 “se l’è cercata: se fosse stato a casa con sua moglie e non andava a scoparsi in giro la L. incinta di me, non gli sarebbe capitato niente. (…) Ritiene responsabile di quanto accaduto il signor ACPR 1 sia perché fu lui ad averlo provocato offendendolo ed insultandolo, sia perché fu lui ad aver avuto la relazione con L. e “a scoparsi una donna incinta”. Riferisce inoltre: “uno che scopa una donna incinta non ha rispetto, è un po’ pedofilo perché si scopa quelli non ancora nati”.”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 31).
Di transenna appare opportuno osservare come i principi morali siano per l’imputato dei valori, oltre che astrusi, a senso unico. In effetti, egli reputa indegno avere una relazione con una signora incinta, ma non si fa problemi ad insultarla, minacciarla ed a metterle le mani addosso (verbale di interrogatorio 18 febbraio 2011 dell’imputato, allegato 4 al RPG 11 maggio 2011, pag. 9; cfr. inoltre incarti di cui agli AI 80, 81 e 111, relativi alle querele sporte dalla donna nei confronti dell’imputato ed in seguito ritirate). Eloquente è la frase utilizzata dalla donna in occasione del suo primo interrogatorio, il 29 gennaio 2011:
“ Gli interroganti mi chiedono se ho mai assistito ad atti di violenza contro altre persone ed io rispondo che non ho mai visto picchiare qualcuno, all’infuori di me” (AI 2, pag. 9).
34. Inoltre, in estrema sintesi, è con la riduzione della fattispecie ai suoi minimi termini che il dolo - almeno eventuale - di IM 1 di provocare la morte della sua vittima emerge con meridiana evidenza.
a. Come visto supra (consid. 29), i medici che si sono presi cura dell’uomo che, la sera del 28 gennaio 2011, ha avuto la sventura di incontrare IM 1 hanno dovuto constatare che (come ha precisato il medico legale al dibattimento d’appello) soltanto due ossa del suo capo erano ancora intatte. Eccezion fatta per la mandibola inferiore e per l’osso occipitale, tutte le altre ossa del capo erano - per usare l’espressione del medico legale - “interessate da fratture”. Ma non solo. Così come emerge dai documenti medici in atti, alcune di esse presentavano fratture talmente numerose da impedirne la rimozione “en bloc” (per esempio, l’osso frontale) e da rendere impensabile la ricostruzione del cranio con osso proprio. Quanto allo stato del cervello, esso era talmente compromesso che i medici hanno dovuto, in particolare, a causa dell’importantissimo edema cerebrale, rinunciare ad effettuare subito una cranioplastica tanto che, ancora mesi dopo, parte della calotta cranica era ancora assente (per necessità, date le condizioni del paziente).
b. Il medico legale sentito al dibattimento d’appello ha dimostrato che non c’è stata nessuna caduta a piombo a faccia in avanti - così come aveva, ad un certo punto, preteso IM 1 e ciò che la prima Corte ha ritenuto di non poter escludere - cui possa essere attribuita la paternità delle fratture e delle lesioni riportate dal signor ACPR 1.
Ne consegue che è certo che esse devono, tutte, essere ricondotte ai colpi inferti da IM 1.
c. È altrettanto certo che simili lesioni possono essere causate soltanto da colpi - siano essi pugni o calci - cui è stata impressa una forza rilevantissima.
Ne segue, dunque, che IM 1 ha ripetutamente colpito il signor ACPR 1 con una forza bestiale.
d. Come detto sopra, tutti sanno che la testa è una parte del corpo molto sensibile perché sede di delicati organi vitali. Tutti sanno che colpire con forza il capo di una persona è un comportamento suscettibile di causare - non solo seri danni - ma anche la morte della persona colpita.Tutti sanno che il rischio di causare la morte è altissimo quando il capo viene colpito, non solo ripetutamente, ma con un’energia elevata.
e. Agendo come ha fatto, cioè picchiando il signor ACPR 1 ripetutamente al capo e con colpi di una brutalità inusuale, IM 1 ha, dunque, coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocarne la morte e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale.
A fronte del riconoscimento del reato di omicidio intenzionale, l’ipotesi di condanna sussidiaria avanzata dall’accusa, per lesioni gravi ed omissione di soccorso, decade (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2010, ad art. 128 CP, n. 60, pag. 182). I reati si trovano in effetti in concorso ideale tra loro, con il tentato omicidio che assorbe gli altri (sul tema, relativamente al rapporto tra il tentato omicidio e le lesioni: DTF 137 IV 113).
In ossequio al divieto della reformatio in peius, ci si esime in questa sede dall’approfondire la questione dell’eventuale adempimento del reato di tentato assassinio ex art. 112 CP che entra in linea di conto segnatamente qualora il movente che ha spinto l’autore ad accanirsi sulla vittima sia particolarmente odioso e futile, come è il caso nella fattispecie (STF. 6B_429/2010 del 24 gennaio 2012 consid. 4.3; 6P.46/2006 e 6S.94/2006 del 31 agosto 2006 e consid. 9.3; 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 consid. 1.2; 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004 consid. 2.2; 6S.21/2003 dell’11 marzo 2003 consid. 2.2; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).
35. Ne consegue che gli appelli del procuratore pubblico e degli accusatori privati sulla qualifica giuridica dei fatti del 28 gennaio 2011 devono essere accolti.
In definitiva, quindi, tenuto conto dei reati per i quali è stato condannato con la sentenza impugnata e al riguardo dei quali nessuna delle parti ha interposto appello, IM 1 va ritenuto autore colpevole di:
- tentato omicidio intenzionale;
- rapina;
- lesioni semplici ripetute;
- furto d’uso;
- grave infrazione alle norme della circolazione;
- guida in stato di inattitudine;
- elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida;
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari;
- infrazione e contravvenzione alla LStup.
Imputabilità dell’autore
36. L’imputabilità del prevenuto non è stata fatta oggetto di impugnativa.
Nella sentenza in disamina, tuttavia, la Corte delle assise criminali ha, invero in maniera alquanto sbrigativa, precisato di aver considerato che il prevenuto ha agito in stato di parziale scemata imputabilità di grado lieve (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e 32). Pertanto appare opportuno chinarsi sulla questione.
37. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena (art. 19 cpv. 2 CP).
Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP, l’autorità istruttoria o il giudice devono ordinare una perizia.
38. Nel suo referto peritale del 6 maggio 2011 (AI 234) la dott.ssa F. ha diagnosticato al prevenuto un disturbo antisociale di personalità, mentre ha escluso che al momento dei fatti questi presentasse altre patologie psichiatriche o alterazioni dello stato di coscienza (pag. 38, risposta n. 1).
Per individuare il disturbo antisociale di cui IM 1 è affetto la psichiatra ha, tra l’altro, così evidenziato alcuni tratti della sua personalità:
“ Di sé ha una grande stima: si considera perfetto, bravo, intelligente, forte ma il suo Io è ancora poco solido e ancora troppo permeabile agli stimoli esterni.
Non ha identità storica (…) Del passato non fa tesoro né delle esperienze positive, né di quelle negative. (…)
La capacità relazionale del periziando risulta compromessa dalle sue difficoltà a strutturare una giusta distanza con l’altro. Vuole essere indipendente e teme la dipendenza dall’altro. Dietro a lui tutto scompare: in particolare l’altro di cui non immagina mai la posizione o la sofferenza.
Unico scopo della vita del periziando è il soddisfacimento di bisogni immediati con un’autocentralità e un’autoreferenzialità imponente. Esprime in maniera urgente bisogni imperiosi. Tutto ruota attorno a sé:c’è un solo “io”, il suo. (…)
Ha un modo intransigente e rigido di porsi con l’altro quando ritiene di essere trattato ingiustamente: se ostacolato o ripreso reagisce. Qualsiasi confronto con l’altro è vissuto come azione dell’altro potenzialmente diretta a lederlo. (…) Appare incapace di vero dialogo e di confronto con l’altro.
Lo sviluppo psico-emotivo carente lo trova incapace di tollerare frustrazione e sentimento di impotenza, lasciandolo alla mercé delle sue ansie che evacua poi nell’agito.
Non ha interiorizzato alcun codice di comportamento morale. L’etica non esiste perché non esiste il “noi”. Le leggi sono un insieme di regole prive di significato, non importanti, negate nella maggior parte dei casi, combattute se di ostacolo; sottostà semmai alle regole non sue solo per convenienza. (…) ogni suo agito è accettato.
Non fa differenza fra verità e menzogna. Tutto va bene purché serva a sé. Mente sapendo di mentire per ottenere un vantaggio sul momento. Preso con le “mani nel sacco” invoca ragionamenti semplicistici incolpando l’altro: “mi ha provocato, è quello che si merita, doveva starsene a casa sua, è un puttaniere, è una prostituta, ecc.”. La colpa è sempre attribuita all’esterno che aizza in lui una risposta” (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 33 e seg.).
Per concludere:
“ Il disturbo della personalità antisociale di cui è affetto è un quadro pervasivo di inosservanza, di violazione di diritti degli altri, di intolleranza alle frustrazioni. La menzogna, la disonestà, la manipolazione, l’incapacità di provare sentimenti di colpa sono caratteristiche di tale disturbo. (…)
Oltre al comportamento delinquenziale i soggetti affetti mostrano incapacità a mantenere ingaggi, manco di scrupoli nei confronti degli altri, disprezzo del pericolo per sé e per gli altri. Sono narcisisti, egoisti ed orgogliosi. Hanno assenza di rimorso e di empatia. Sono intolleranti alle frustrazioni. Hanno una grande facilità ad agire qualunque sia la richiesta di questa azione.
I soggetti con tale disturbo hanno un costante bisogno di affermarsi in maniera solitaria negando il dolore, l’emozione, l’introspezione, lasciando da parte i consigli degli altri. L’azione è per loro un’abitudine, un’ideologia. (…) Tendono ad affermarsi attraverso i mezzi più elementari cioè quelli fisici. Trasgrediscono volentieri le leggi senza farsi problemi”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 34).
39. Con riferimento allo stato psicofisico dell’accusato al momento della commissione dei fatti ed alla sua imputabilità, la perita ha concluso innanzitutto per una piena capacità di comprendere l’illiceità dei suoi gesti:
“ In merito alla capacità di essere in grado di valutare il carattere illecito degli atti di cui è accusato non vi sono dubbi che il periziando fosse in grado di considerarli nella loro pienezza.
L’intelligenza e la percezione (…) nel periziando non erano compromessi al momento degli agiti di cui è imputato. (…) Aveva la capacità di conoscere le regole di vita sociale in cui ha attuato i reati di cui è accusato. Possedeva l’idoneità psichica di rappresentarsi valide alternative, di risolversi in una scelta di condotta concreta (…) Da un punto di vista medico psichiatrico posso perciò affermare che il periziando al momento dei fatti di cui è imputato fosse in grado di valutare il carattere illecito dell’atto”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 36).
Per quanto concerne la capacità di determinarsi secondo tale consapevolezza, la psichiatra ha dichiarato:
“ Dall’esame delle modalità di comportamento del periziando si può affermare che nel momento della prima aggressione al signor ACPR 1 egli non fosse in grado di controllare correttamente i propri impulsi, sebbene l’esame della realtà non fosse compromesso. La prima volta lo aggredisce impulsivamente perché si sente offeso e provocato.
Il motore che ha portato il periziando a commettere la prima aggressione al signor ACPR 1 è la rabbia. Il suo comportamento era dettato da una spinta impulsiva che il periziando faceva fatica a controllare.
Il disturbo di personalità di cui soffre non gli impedisce mentalmente e cognitivamente di fare scelte differenti, è in grado di valutare l’adeguatezza dei suoi comportamenti, ma ha difficoltà a trattenere la propria impulsività per la rabbia, provata nei suoi confronti, al momento della prima aggressione.
Nella seconda aggressione allo stesso il periziando poteva agire diversamente: non era più nella necessità di agire ma voleva imporre la propria legge.
Smette quando ritiene di aver raggiunto lo scopo.
Tenendo conto di quanto discusso il perito è giunto alla conclusione che al momento dei fatti/reati di cui è imputato fosse lievemente scemata la sua capacità di agire”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 36 e seg.).
In conclusione, quindi, per il medico, la turba psichica che affligge il prevenuto ha inciso parzialmente sulla sua capacità d’azione al momento della prima aggressione in quanto egli non era completamente in grado di controllarsi e non ha saputo usare le controspinte inibitorie a causa della scarsa capacità di controllare i propri impulsi (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39). Il grado di scemata imputabilità è lieve.
Al momento della seconda parte dell’aggressione, per contro, la sua capacità di agire non era scemata: egli, pur potendo agire diversamente, ha voluto imporre la propria legge.
40. Questa Corte non può nascondere di avere forti dubbi circa l’automatica trasposizione del disturbo di personalità sull’imputabilità del reo.
In effetti, come precisato dalla giurisprudenza, la nozione di “normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo severo: una capacità delittuosa diminuita non deve essere ammessa in presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma soltanto nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale, non solo da quella delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1).
Ancora recentemente, il Tribunale Federale ha avuto modo di precisare che il giudice non è vincolato ad una perizia psichiatrica ritenuto come il compito dello psichiatra consista soltanto nell’accertare lo stato psicologico e fisiologico dell’accusato e l’effetto dello stato accertato sulla capacità di discernimento e sulla volontà dell’accusato al momento dei fatti.
Sapere se gli elementi accertati permettono di concludere per una diminuzione della responsabilità penale ai sensi dell’art. 19 CP è, invece, una questione di diritto che deve essere decisa dal giudice. Per tale decisione, e meglio per misurare l’ampiezza della diminuzione di responsabilità, il giudice può, diversamente dal perito, tener conto, in particolare, della natura degli atti incriminati e della causa della diminuzione della responsabilità (DTF 107 IV 3 consid. 1a pag. 4; 102 IV 225 consid. 7b; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2 e 3.1).
Al riguardo - dopo avere ricordato che non esistono metodi scientifici che permettano di determinare in modo oggettivo il tasso di riduzione della responsabilità e che, perciò, la pratica psichiatrica distingue unicamente fra diminuzioni leggere, medie o gravi e che, in ciò, il perito dispone di una grande libertà di apprezzamento - il TF ha ancora precisato che la valutazione psichiatrica costituisce un punto di partenza che deve, però, essere affinato in funzione delle particolarità del caso concreto. In altri termini, il giudice deve apprezzare giuridicamente una perizia psichiatrica. In tale apprezzamento, egli è libero e non è legato alle conclusioni del perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2).
Spetta, dunque, unicamente al giudice stabilire, sulla scorta delle valutazioni peritali, se, in diritto, soccorrono gli estremi di una totale (art. 19 cpv. 1 CP) o scemata (art. 19 cpv. 2 CP) imputabilità (Sträuli, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, n. 35 ad art. 20 CP; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 7 ad art. 20 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, Berna 2005, n. 30 ad § 11; DTF 130 I 337 consid. 5.4.1; 118 Ia 144 consid. 1c; 113 II 429 consid. 3a con rinvii). In quest'ultimo caso egli definirà, nel quadro del suo potere di apprezzamento, se si tratta di una diminuzione lieve (25%), media (50%) o alta (75%), dandone motivo nella commisurazione della pena (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 16 ad art. 19 CP; CCRP del 13 aprile 2001 in re B. consid. 2c; CCRP del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Pur se una netta distinzione fra il fatto e il diritto può rivelarsi ardua nella misura in cui il giudice deve conferire allo psichiatra ampia facoltà di esprimersi, per finire è comunque al giudice che incombe stabilire la sussistenza dei presupposti della scemata imputabilità (Trechsel/Jean-Richard, op. cit., n. 7 ad art. 20 CP).
Ora, nella fattispecie, la turba psichica è stata determinata sulla scorta di mere peculiarità caratteriali del peritato, senza che siano state riscontrate particolari patologie. Ciò non è sufficiente per differenziare IM 1 da qualsiasi altro delinquente della sua natura.
La psichiatra, illustrando la turba psichica, ha, in effetti, semplicemente descritto le peculiarità del temperamento comuni a tutte le persone egoiste, incapaci di empatia e violente, senza individuare delle specificità che potrebbero essere costitutive di una conformazione mentale speciale, che si differenzia in maniera sostanziale da quella dei delinquenti equiparabili al prevenuto.
Questo genere di inclinazioni della personalità, a mente di questa Corte, non sono gravi al punto da influire sulla capacità di IM 1 di evitare l’aggressione a ACPR 1. E questo non solo nella fase finale dell’attacco, ma già in quella iniziale. Non è, qui, sostenibile che i tratti caratteriali descritti - lo si ripete, comuni a tutte le persone normalmente definite come “cattive” - abbiano messo in forse la sua capacità di decidere fra l’agire in modo corretto o in modo violento. Semplicemente egli ha agito come ha agito perché la sua indole lo porta a comportarsi in questo modo. Ma non risultano - perché la perita non ne ha descritte - patologie particolari che possano effettivamente avere limitato ai sensi di quanto richiesto da legge e giurisprudenza la capacità/possibilità dell’imputato di liberamente determinarsi nelle sue azioni.
Nonostante il convincimento secondo cui il disturbo di personalità diagnosticato non possa fondare, in diritto, una scemata imputabilità - in considerazione del fatto che né il procuratore né gli accusatori privati si sono opposti al riconoscimento di tale attenuante - questa Corte ha ritenuto di non potere, sulla questione, decidere diversamente dai primi giudici in ossequio al divieto della reformatio in peius posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP.
Vista l’assenza di un’esplicita contestazione sulla questione, questa Corte ritiene, dunque, di non potere fare altro - pena la violazione materiale del principio appena citato - che prendere atto del giudizio secondo cui IM 1 ha agito in stato di paziale scemata imputabilità di grado lieve.
Commisurazione della pena
41. Decisa la condanna per lesioni gravi ed omissione di soccorso, ma esclusa quella per tentato omicidio intenzionale (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 30), i primi giudici hanno valutato la serietà del pregiudizio arrecato, molto vicino a quello in caso di morte, e, prendendo in considerazione anche gli altri reati di cui si è reso colpevole, hanno giudicato gravissima la colpa di IM 1 che ha agito palesando un costante “disprezzo (…) per la vita, l’incolumità e il patrimonio altrui” che ne indizia una notevole pericolosità sociale.
Hanno, poi, rilevato che il movente e le modalità d’esecuzione del reato di lesioni gravi (definite a giusto titolo “lesioni gravissime”) accrescono indubbiamente la colpa - considerata gravissima - dell’imputato che ha agito per puro egoismo, per mera cattiveria, inseguendo una persona che egli, dopo i colpi inferti in Vicolo Paganini, sapeva essergli fisicamente inferiore.
Nella fissazione della pena, i primi giudici hanno dato peso anche agli altri reati di cui si è macchiato il prevenuto, i quali, seppur minori rispetto a quello principale, sono comunque sia di una certa rilevanza.
Pur considerando la difficile infanzia vissuta da IM 1, la Corte di prima sede non ha potuto negare che egli sia cresciuto male, chiuso in un sordo egoismo che non ha lasciato spazio ad alcun progetto formativo né, tantomeno, ad autocritica di sorta.
A suo favore ha tenuto conto dello stato di ebbrezza al momento dei fatti e della paziale scemata imputabilità di grado lieve.
Tutto ciò considerato, i primi giudici hanno fissato la pena base nella parte alta della pena edittale per il reato ascritto, aumentandola di un ulteriore anno e mezzo per effetto del concorso con gli altri reati, per poi, dopo le dovute deduzioni, ridurla alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 31 e seg.).
Le pretese degli accusatori privati sono state demandate, in conformità a quanto stabilito dall’art. 126 cpv. 4 CPP, al giudice unico competente.
42. Il procuratore pubblico ha chiesto di ricommisurare la pena detentiva e di aumentarla ad almeno dieci anni.
La difesa ha, per contro, postulato la conferma della pena detentiva di sette anni disposta con la sentenza di prima istanza.
43. a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo: Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
c. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 consid 2.1 del 22 giugno 2010). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
d. In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata dell’autore.
In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza (DTF 134 IV 132 consid. 6.1.), il giudice doveva determinare una pena base fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten) e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten) e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid. 6.2; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Precisato come la diminuzione della responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri - per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a - c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv. 1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).
Nella valutazione delle ripercussioni dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice, esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
A partire da questa valutazione approssimativa, il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa soggettivamente meno grave dell’imputato, ma impedisce che a tale fattore venga concessa un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
e. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
44. A norma dell’art. 111 CP, chiunque, intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Chi si rende autore colpevole di rapina è punibile con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (art. 140 cifra 1 CP).
Il reato di lesioni semplici è sanzionato con una pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni (art. 123 cpv. 1 CP), così come lo sono quello di furto d’uso (art. 94 cifra 1 LCStr), quello di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), di guida in stato di inattitudine (art. 91 LCStr), di elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida (art. 91a LCStr), di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP) e quello di infrazione alla LStup (art. 19 LStup).
È per contro prevista solo la multa in caso di contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup).
Giusta l’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia prolungare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
45. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektiven Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In concreto, dal profilo oggettivo, il reato di tentato omicidio è da considerarsi estremamente grave già per il modo di esecuzione e la crudeltà da esso evidenziata. IM 1 ha messo in atto un pestaggio brutale - caratterizzato da una violenza non comune per l’energia applicata ai colpi inferti - ai danni di una persona in là con l’età, fisicamente molto più minuta e debole di lui che, oltre a non aver fatto nulla per provocarlo, non ha neppure tentato in alcun modo non solo di difendersi, ma nemmeno di proteggersi. Con i primi pugni, inferti di sorpresa ad una vittima che manco ha avuto il tempo di capire cosa stesse succedendo, l’accusato ha messo a segno dei colpi cui ha inferto un’energia tale da stordire lo sfortunato ACPR 1, dal quale egli si è staccato temporaneamente solo perché allontanato con la forza dal suo compagno di quella sera, R.B..
Con le pedate sferrate nell’ultima parte dell’aggressione, oltre che ad una gamba, in zone del corpo sensibili - quali il capo ed il costato - ad uno ACPR 1 ancora più indifeso perché indebolito dalle botte subite in precedenza, il prevenuto ha volontariamente deciso di infierire su quella che egli sapeva essere una preda facile. Sapendo bene come si picchia per fare davvero male, egli ha agito scegliendo con piena coscienza i punti del corpo da colpire.
Non ha avuto alcuna pietà per la sua vittima, nemmeno quando questa era al suolo.
Qualifica, inoltre, sempre in questo contesto, la colpa di IM 1 il fatto che l’atto delinquenziale non si è esaurito in pochi secondi, ma è durato svariati minuti. Ma non solo. Evidenzia una non comune determinazione a fare male, che deve essere ritenuta quale elemento aggravante la colpa del condannato, il fatto che egli ha avuto modo, poiché chiamato a farlo da R.B. dopo i primi pugni, di riflettere su quanto stava facendo e che, ciononostante, non ha desistito dal suo intento. Infatti, appena riuscito a liberarsi dalla stretta dell’amico - che, lo si ricorda, in questo frangente, ha temuto per la sua incolumità - è ripartito nuovamente all’inseguimento della sua vittima e, una volta raggiuntala, l’ha finita con colpi, se possibile, ancor più violenti di quelli sin lì inferti.
Va, poi, considerato, dal profilo oggettivo, in relazione al criterio del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene protetto, che, a seguito dell’aggressione, ACPR 1 ha riportato lesioni di una gravità tale da metterlo concretamente in pericolo di morte, tanto che, come attestato dalla perizia medico legale (AI 239, pag. 33), se non fossero state tempestivamente trattate, esse sarebbero state sicuramente letali.
A questo proposito, non si può trascurare la circostanza che è stato solo il caso fortuito che ha fatto sì che giungessero sul posto cinque ragazzi che, con coraggio ed altruismo, hanno soccorso il malcapitato ed allertato l’ambulanza.
Sempre in quest’ambito, occorre considerare le durature e pesantissime conseguenze dell'agire di IM 1 sull'integrità fisica e psichica della vittima. Dagli atti emerge come ACPR 1 abbia subito un pesante danno cerebrale che ne ha compromesso in maniera definitiva la capacità di intendere e di volere. Pur non essendo deceduto, a seguito del reato commesso su di lui dall’imputato, egli ha in pratica smesso di vivere poiché della sua vita egli non ha più coscienza.
Il pregiudizio alla sua salute è mastodontico e si distanzia di poco da quello che avrebbe patito in caso di morte.
A rendere ancor più pesanti le conseguenze degli atti commessi dall’accusato vi è il fatto che la serissima menomazione subita dalla vittima ha avuto ed avrà importanti e durature conseguenze anche sulla vita dei suoi famigliari più stretti. Per non parlare degli effetti nefasti che l’agire di IM 1 ha avuto sull’attività professionale di ACPR 1, sulla ditta che egli dirigeva e, quindi, ancora una volta, sulla vita dei suoi familiari.
Per tutte queste considerazioni, ritenuto come sia difficile considerare ancora vita la condizione in cui IM 1 ha costretto la sua vittima e ritenuto come non solo quest’ultima sia costantemente bisognosa di cura ed assistenza, ma come il suo stato abbia pesantemente inciso sulla qualità di vita dei suoi familiari, non si può, in questo contesto, misconoscere che il prezzo più alto dei gesti non verrà pagato dall’autore con il carcere, ma dalla vittima e dai suoi familiari con la sofferenza quotidiana.
Dal profilo soggettivo, avuto riguardo al movente del tentato omicidio, va considerato, ad aggravamento della colpa di IM 1, che egli ha agito facendo ricorso ad una violenza impressionante per sua iniziativa, senza che vi sia stata la benché minima provocazione volontaria ed oggettiva da parte della vittima. Ritenendo non sopportabile per il suo orgoglio di maschio la visione dell’ex compagna in compagnia di un altro uomo e senza nemmeno ipotizzare di dare a ACPR 1 (che, peraltro, nemmeno conosceva) la possibilità di chiarire quella che - per lui - era una situazione problematica, IM 1 ha, sin dal primo istante, deciso di picchiare in modo pesante (prova ne è che si è immediatamente tolto la giacca per picchiare meglio e in libertà) il suo rivale. Egli ha, dunque, agito sostanzialmente per un motivo risibile: ha picchiato sino praticamente ad uccidere un uomo che nemmeno conosceva soltanto perché questi era in compagnia della sua (a quel momento) ex compagna. Si tratta di un movente talmente futile che, a più riprese, il TF ha stabilito che esso può essere ritenuto uno dei presupposti dell’assassinio.
Tutto ben considerato, in queste condizioni, fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente responsabile con reato consumato sarebbe stata giudicata come molto grave e per questa colpa sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale posto dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una pena base aggirantesi attorno ai 15/16 anni di detenzione.
Questa pena va, però, ridotta una prima volta ritenuto come l’omicidio non sia stato consumato ma solo tentato. Questa riduzione non può, tuttavia, superare i due anni, poiché il risultato del reato è stato, comunque sia, quello di lasciare alla vittima una vita che non può più essere considerata tale. Ne consegue che, per il reato solo tentato, la pena base si riduce a 13/14 anni.
Dal profilo soggettivo, va, però, considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che egli non ha agito con dolo diretto, bensì con dolo eventuale. Per questo solo fattore di riduzione, la pena a suo carico va ulteriormente ridotta sino a fissarsi attorno ai 10/11 anni.
Occorre, però, ancora considerare, sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che (secondo il giudizio dei primi giudici che lega, in assenza di contestazioni, la scrivente Corte) egli ha agito poiché la sua capacità volitiva era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico e, seppur in minima parte, dall’alcool. Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, così come indicato al considerando n. 40, la sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera e soltanto per la prima parte dell’aggressione: ne consegue che la sua colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sugli 8/9 anni.
In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).
Anche in quest’ambito, il quadro presentato da IM 1 è a tinte fosche.
Dapprima, colpisce - ed è evidentemente un’aggravante - il totale disinteresse dell’autore per la sorte della sua vittima. Non solo egli, dopo i fatti, si è allontanato, abbandonando a se stessa la sua vittima ormai inerme nel gelo di una notte d’inverno. Ma anche in seguito - durante tutta la procedura, compreso il dibattimento di fronte alla scrivente Corte - IM 1 ha sempre dimostrato, non solo di non avere alcun interesse per il destino di ACPR 1, ma addirittura di disprezzarlo, continuando testardamente a sostenere, sostanzialmente, che quanto accadutogli è imputabile unicamente a sue colpe, poiché chi ha rapporti sessuali con una donna incinta non merita che questo (perizia psichiatrica, AI 234, pag. 29 e seg.).
Egli non ha preso coscienza, né si è dissociato, dai reati perpetrati. A quasi un anno e mezzo dai fatti, non solo non ha ancora saputo imboccare la via del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5), ma ha anche continuato a banalizzare le sue responsabilità, addossando, come detto, la colpa di quanto accaduto alla sua vittima.
In questo contesto non si può, infine, omettere di rilevare come IM 1 abbia dei precedenti penali. La circostanza aggrava, evidentemente, la sua colpa ritenuto come egli non abbia saputo, né voluto, trarre profitto dai precedenti incontri con la giustizia e, in particolare, dalla precedente condanna a 12 mesi di detenzione per una lunga serie di reati, soprattutto contro l’integrità fisica:
“ Dalle esperienze precedenti non ha appreso nulla.
La condanna del 2006 non è stata un monito né è stata da lui vissuta come una sanzione o come un paletto nel senso “oltre qui non si va”. Non ha fatto propria la condanna, che automaticamente ha cancellato incolpando gli altri o banalizzando i fatti”
(perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 37).
Nell’ambito della valutazione delle circostanze legate all’autore (Täterkomponenten) si può, dunque, considerare, ad attenuazione della sua colpa soltanto la giovane età di IM 1 (non ancora venticinquenne al momento dei fatti), la sua conseguente immaturità ed anche un’infanzia ed un’adolescenza non propriamente facili, vista la prematura scomparsa del padre, il trasferimento in un altro Paese e, soprattutto, il fatto che egli è stato abbandonato dalla madre per lunghi periodi qui in Svizzera praticamente da solo, in un momento molto delicato per il suo sviluppo. Cosa che ha ineluttabilmente lasciato dietro di sé irrimediabili vuoti educativi.
Ritenuto, infine, che non si può ignorare il rischio di recidiva indicato dal perito psichiatra (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39) e che, in sintesi, il valore attenuante delle poche circostanze a favore legate all’autore è annullato dalla gravità di quelle a sfavore, adeguata alla colpa di IM 1, per il solo reato di tentato omicidio, è la pena detentiva di 9 anni.
Preso atto che IM 1 deve rispondere anche di (dieci) altri reati la cui gravità oggettiva e soggettiva non può essere banalizzata - in particolare, i reati di violenza in cui IM 1 si è nuovamente distinto per la sua tendenza ad aggredire vittime inermi o per stazza fisica, o perché già a terra, o per inferiorità numerica (cfr. lesioni semplici cagionate a ACPR 8 e a ACPR 6) - e che evidenziano come il ricorso gratuito alla violenza fisica sia una costante della filosofia di vita del prevenuto, è soltanto con un grande sforzo che la Corte ha compresso in dieci anni la pena inflitta ad IM 1.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 49 cpv. 1 CP, così come già chiarito dalla giurisprudenza, essendovi tra i reati in concorso anche una contravvenzione, alla pena detentiva va obbligatoriamente aggiunta una multa (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2 e rif.). Nella fattispecie, pur non essendo stata prevista in prima sede, agendo su appello del procuratore pubblico che ha auspicato un’aumento della pena ad almeno dieci anni di detenzione, l’integrazione nella pena complessiva di una multa è possibile senza che vengano lesi i diritti dell’accusato.
Per la contravvenzione alla LStup di cui al punto n. 11 dell’AA una multa di fr. 100.- è più che appropriata.
46. Il perito psichiatrico ha reputato necessario prevedere per l’accusato un trattamento, indicando quale struttura ideale un’istituzione specializzata per adulti, quali sono, in Ticino, i foyer, cioè strutture residenziali abitative e lavorative aperte dove le uscite e i congedi sono stabiliti all’interno di un progetto terapeutico.
Questa soluzione, a fronte dei reati commessi dal prevenuto e della loro gravità, non è ovviamente neppure ipotizzabile quale surrogato del carcere.
Ciononostante, preso atto che il medico ha chiarito che la contemporanea espiazione della pena non ostacolerebbe o pregiudicherebbe il successo di un trattamento e che lo stesso, anche se ordinato contro la volontà del soggetto, avrebbe comunque sia possibilità di successo (perizia psichiatrica 6 maggio 2011, AI 234, pag. 39 e seg.), si impone di associare alla pena inflitta una misura terapeutica socio-psichiatrica, da eseguirsi nella struttura carceraria ed i cui dettagli dovranno essere stabiliti dallo psichiatra che ne verrà incaricato.
47. Viene mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di fuga e di recidiva. Peraltro, tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di sicurezza appare ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.
48. Risarcimenti, confisca e dissequestri
La decisione di trattare separatamente le pretese degli accusatori privati ai sensi dell’art. 126 cpv. 4 CPP, la confisca del flacone contenente pillole blu (rep. N. 2011-0008) e di tre placche di metallo grigio (rep. N. 12493), così come i dissequestri ordinati dai giudici di prima sede sono passati in giudicato e non necessitano di approfondimenti in questa sede.
49. Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, per entrambi gli appelli, posti a carico dello Stato che rifonderà agli accusatori privati fr. 5'000.- (cinquemila).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 126, 139, 220 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;
12, 19, 22, 30, 31, 40, 47, 48a, 49, 51, 63, 69, 103, 106, 110 cpv. 3, 111, 122, 123, 128, 140 e 285 CP;
27, 31, 32, 55, 90, 91, 91a e 94 LCStr;
4 e 4a ONC;
19 e 19a LStup;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello del procuratore pubblico e quello degli accusatori privati sono accolti.
Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1.3, 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 4, 6 e 8 sono passati in giudicato:
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentato omicidio intenzionale, per avere, verso le ore 23.35 del 28 gennaio 2011, a __________, intenzionalmente tentato di uccidere ACPR 1, colpendolo a più riprese, dapprima in __________, con violenti pugni al capo e con tre calci, di cui uno violento al capo, uno alla gamba ed uno, quando la vittima, a causa degli altri colpi, era ormai a terra, carponi, al costato, percosse che, oltre a metterla in concreto pericolo di vita, ne hanno cagionato un’infermità mentale irreversibile ed un’incapacità permanente al lavoro;
1.1.2. rapina, per avere, il 12 novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J. e un’altra persona rimasta ignota, usando violenza, compiuto il furto del portamonete contenente CHF 130.- a danno di ACPR 8;
1.1.3. lesioni semplici ripetute, per avere:
1.1.3.1. il 12 novembre 2006, a __________, presso la stazione FFS, in correità con J., intenzionalmente procurato a ACPR 8 le lesioni descritte nei certificati medici del 19 febbraio 2007 e 13 marzo 2007 dell’Ospedale __________;
1.1.3.2. il 1. settembre 2007, a __________, intenzionalmente procurato a ACPR 6 le lesioni descritte nel certificato medico 1. settembre 2007 dell’Ospedale __________;
1.1.4. furto d’uso, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, in correità con D., sottratto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ), di ACPR 7, per farne uso;
1.1.5. grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, violato gravemente le norme della circolazione cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui;
1.1.6. guida in stato di inattitudine, per avere, il 4 marzo 2007, a __________, condotto l’autovettura “Renault Kangoo” (targata ) in pronunciato stato di ebrietà;
1.1.7. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, per essersi, il 4 marzo 2007, intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, sapendo o comunque dovendo presumere che la polizia avrebbe ordinato la prova dell’alito o del sangue;
1.1.8. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, il 4 dicembre 2009, tra __________, usato minaccia e violenza nei confronti di due funzionari FFS impedendo loro di compiere un atto che rientra nelle loro attribuzioni;
1.1.9. infrazione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, ceduto a G. 5 grammi di cocaina e offerto a R.B. 0,5 grammi di cocaina;
1.1.10. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo dicembre 2010 - gennaio 2011, a __________, personalmente acquistato e consumato ca. 5 grammi di cocaina.
1.2. IM 1, avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
1.2.2. alla multa di fr. 100.- (cento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 1 (un) giorno.
1.3. È ordinato un trattamento psicoterapeutico ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.
1.4. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'500.-
- perito fr. 405.-
- altri disborsi fr. 400.-
fr. 2'305.-
sono posti a carico dello Stato che è inoltre condannato a versare agli accusatori privati l’importo di fr. 5'000.- (cinquemila) a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.