Incarto n.
17.2011.13

Locarno

5 agosto 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 7 febbraio 2011 da

 

 

 AP 1

          

rappr. dall'  DI 1 

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 27 gennaio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 7 marzo 2011;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto di accusa del 6 dicembre 2010 n. 5665/2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per avere, in data 15 ottobre 2010, in territorio di __________, sul tratto autostradale A2 dove vigeva il limite di 120 Km/h, circolato con la vettura Opel targata __________, alla velocità (dedotto il margine di tolleranza) di 157 Km/h, accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di  AP 1 alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr. 500.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 5 giorni.

Al condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese giudiziarie di pari importo.

 

                                  B.   Con sentenza 27 gennaio 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando  AP 1 per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione alla pena proposta a suo carico dal procuratore pubblico.

AP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 850.- in caso di motivazione scritta e di fr. 450.- in assenza di motivazione scritta.

 

                                  C.   Il 7 febbraio 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 7 marzo 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante postula, in via principale, che venga constatata una mera infrazione all’OMD e che l’incarto sia rinviato alla __________ per la decisione di sua competenza. Subordinatamente, egli chiede di essere condannato ad una multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3 lett. e OMD, che siano modificati i considerandi 2 e 3 della sentenza impugnata, non dovendosi pronunciare la condanna alla multa di fr. 500.- ed al pagamento delle tasse e spese giudiziarie e che non si proceda, pertanto, all’iscrizione a casellario giudiziale. In via ancora più subordinata,  AP 1 chiede di essere condannato a una multa per contravvenzione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, che siano modificati i considerandi 2 e 3 della sentenza impugnata come suesposto e che non si proceda all’iscrizione a casellario giudiziale.

        Quali istanze probatorie, richiama l’incarto della Pretura penale no. 10.2010.677 e l’incarto del Ministero pubblico no. 2010.9834/PE.

 

                                  D.   Visto il consenso delle parti alla procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 6 maggio 2011, la presidente di questa Corte ha impartito a  AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 30 maggio 2011.

 

                                  E.   Con scritto 6 giugno 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Da parte sua, il procuratore pubblico, con scritto 9 giugno 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

 

 

Considerando

 

in diritto                   1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 27 gennaio 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

                                         L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza adottata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può pertanto essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Giusta art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, l’appello può essere limitato ad alcune parti della sentenza di prima istanza.

L’appello è un rimedio giuridico riformatore (art. 408 CPP) e produce un effetto devolutivo completo, godendo la giurisdizione di appello di pieno potere cognitivo, potendo finanche esaminare nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova. Giusta l’art. art. 398 cpv. 2 CPP, con l’appello possono essere censurate le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). In forza di quest’ultimo disposto, anche questioni per cui al giudice è riconosciuto un margine di apprezzamento - come, per esempio, la commisurazione della pena oppure la concessione della sospensione condizionale della pena - sottostanno in appello ad una libera valutazione (Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 2642 ss; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 765 ss; Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, ad art. 398, n.1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1 ss, pag. 739 ss).

 

                                   2.   Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello,  AP 1 contesta al primo giudice di avere applicato erroneamente l’art. 90 cifra 2 LCStr in ragione di un errato accertamento della velocità determinante.

                               2.1.   Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il primo giudice si è basato essenzialmente sul filmato agli atti girato con sistema Multavision da un veicolo civetta della polizia cantonale e concernente la misurazione di velocità della Opel Astra targata __________ guidata da  AP 1, eseguita simultaneamente anche su un’Audi targata __________.
Per quanto qui d’interesse, il primo giudice ha precisato che, alle ore 12.39 e 7 secondi del 15 ottobre 2010, al chilometro 21'960 dell’autostrada A2 (in località __________), l’autovettura della polizia ha iniziato la misurazione, tramite calcolatore, della velocità alla quale circolava la Opel Astra del condannato. La rilevazione è perdurata per un tratto lungo 1'893 metri sul quale il veicolo del condannato ha circolato, mantenendo una distanza costante davanti alla Audi, sulla corsia di sorpasso a una velocità media di 171 km/h e ad una velocità punibile di 157 km/h (sentenza impugnata, pag. 2-3).
Dopo aver ricordato il tenore dell’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, il giudice di prime cure ha precisato che questa disposizione mira ad evitare che venga sanzionato un conducente quando non è chiaro se la misurazione riguarda il suo veicolo. Al riguardo, egli ha indicato, a titolo di esempi, una fotografia radar che ritrae due veicoli in base alla quale non è possibile sapere se la velocità misurata è del veicolo che sorpassa o di quello sorpassato e una fotografia di un controllo tramite laser che raffigura diversi veicoli nessuno dei quali è centrato direttamente dalla croce del puntatore (sentenza impugnata, pag. 3).
A mente del primo giudice, nel caso di specie “pur essendo stata fatta un’unica misurazione per entrambi i veicoli, la stessa può essere utilizzata nei confronti di tutti e due i conducenti, perché può essere individualizzata senza difficoltà”. L’interposizione della Audi tra il veicolo inseguitore e la Opel non inficia, sempre a detta del primo giudice, la misurazione di velocità del veicolo del condannato, essendo quest’ultimo rimasto “sempre visibile a distanza costante, anche se per un momento in curva con maggiore difficoltà”. Potendosi “attribuire i valori misurati singolarmente sia alla Audi sia alla Opel” - ha concluso il pretore - non vi è violazione dell’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA (sentenza impugnata, pag. 4).
Pertanto, il giudice di prime cure, dedotto dalla velocità media misurata (171 km/h) il margine di tolleranza dell’8% previsto dall’allegato 1 OOCCS-USTRA, ha accertato che la velocità determinante punibile tenuta da AP 1 era di 157 km/h ed ha concluso dichiarandolo autore colpevole dell’infrazione di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr (sentenza impugnata, pag. 5).

 

                               2.2.   AP 1 contesta l’accertamento della velocità punibile di 157 km/h, sostenendo che alcuna misurazione è stata effettuata sull’autovettura Opel Astra di sua proprietà. Per l’appellante, il rilevamento della polizia cantonale è stato effettuato unicamente sull’Audi targata __________frapposta fra la sua autovettura Opel e quella civetta e, pertanto, non è a lui addebitabile. L’appellante osserva, inoltre, che, nel filmato relativo al rilevamento di velocità dell’Audi, il proprio veicolo Opel “non è affatto sempre visibile”, essendo in diversi tratti nascosto in lontananza dalla Audi stessa e, in curva, dalla siepe di separazione autostradale. A mente dell’appellante, ciò deve portare a concludere che l’accertamento dei fatti non è stato conforme ai “criteri esatti dei regolamenti per un rilevamento corretto”, non potendo valere in modo inconfutabile anche per la sua Opel. Ne deriva - ha concluso - che il primo giudice ha applicato in modo errato l’art. 4 OOCCS-USTRA secondo cui i valori misurati vanno attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente (motivazione d’appello, pag. 4-5). L’insorgente sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure è incorso in un errato apprezzamento nella misura in cui ha ritenuto che “la contemporaneità della misurazione non impedisce di attribuire i valori misurati singolarmente sia alla Audi sia alla Opel”: l’erroneità di questa deduzione - spiega - è comprovata dal fatto che, all’inizio del rilevamento di velocità, il veicolo Audi inseguito aveva una distanza maggiore dal veicolo Opel rispetto alla fine della misurazione. Il giudice di prime cure - sempre a mente dell’insorgente - è, poi, incorso in contraddizione nell’affermare dapprima che “la misurazione termina nel momento in cui entrambi i veicoli cominciano a diminuire la velocità e la Audi si avvicina leggermente alla Opel” (sentenza impugnata, pag. 3), per poi attribuire alla Opel, nonostante abbia circolato ad una velocità inferiore rispetto alla Audi, i valori di misurazione concernenti quest’ultima (motivazione d’appello, pag. 5-6).  AP 1 sostiene che una minor velocità di 3 km/h della propria Opel rispetto alla Audi basterebbe a limitare a 34 km/h, in applicazione del margine di tolleranza dell’8% previsto dall’art. 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA, allegato 1, il superamento della velocità attribuibile al suo autoveicolo, ciò che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, comporta la derubricazione del reato imputatogli da infrazione grave alla LCStr di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr ad infrazione semplice giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr (motivazione d’appello, pag. 7). L’appellante invoca, in ragione del principio in dubio pro reo, l’applicazione in via analogica dell’art. 8 cpv. 1 lett. g, frase seconda, cifra 2 OOCCS-USTRA relativa alle misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato, con conseguente riduzione del 15% della velocità misurata di 171 km/h, ciò che porta ad accertare una velocità della sua autovettura pari a 145 km/h (motivazione d’appello, pag. 7). Per  AP 1, anche nella denegata ipotesi in cui si applicasse l’allegato 1 a cui rinvia l’art. 8 cpv. 1 lett. g frase 1 OOCCS-USTRA, alla velocità lorda attribuitagli di 171 km/h andrebbe dedotto un margine del 15%, ciò che la fisserebbe al netto a 145 km/h. In ragione dei predetti motivi, l’appellante sostiene tutt’al più di avere superato di 25 km/h il limite di velocità prescritto in autostrada, ciò che costituisce un’infrazione all’OMD punibile con multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3. lett. e OMD (motivazione d’appello, pag. 7-8). In via subordinata, l’insorgente chiede che, in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g frase 1 OOCCS-USTRA, allegato 1, si deduca nel suo caso un margine di sicurezza del 10% previsto nelle misurazioni con indicatore di velocità senza calcolatore concernenti un tratto superiore a 1000 metri. In quest’ultima ipotesi, la velocità imputabile al suo veicolo sarebbe di 153 km/h e supererebbe di 33 km/h il limite di velocità prescritto in autostrada, costituendo, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un’infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr punibile con la multa (motivazione d’appello, pag. 8-9).

 

                               2.3.   L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Dal profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l’autore deve avere adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso d’infrazione commessa per negligenza, deve essere incorso in una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
In linea generale, l’art. 27 cpv. 1 LCStr stabilisce che l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Ai sensi dell’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, la velocità massima generale dei veicoli può, sulle autostrade, raggiungere i 120 km/h purché le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità siano favorevoli. Come precisato dalla stessa norma al cpv. 1 lett. d, la limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale “Autostrada” (4.01) e termina al segnale “Fine dell’autostrada” (4.02) (art. 4a cpv. 4 ONC).
Nell’ambito degli eccessi di velocità, il TF ha stabilito delle regole precise al fine di garantire la parità di trattamento tra conducenti. Per l’Alta Corte federale, il caso è oggettivamente grave - cioè, è grave a prescindere dalle circostanze concrete - quando il superamento della velocità autorizzata è di 25 km/h o più all’interno delle località, di 30 km/h o più all’esterno delle località o sulle semiautostrade e di 35 km/h o più sulle autostrade (DTF 124 II 259 consid. 2b). Questa giurisprudenza - confermata anche dopo la revisione del diritto sulla circolazione stradale entrata in vigore il 1° gennaio 2005 (STF del 3 giugno 2010, 1C_129/2010, consid. 3; STF del 16 ottobre 2008, 1C_83/2008, consid. 2) - non dispensa, tuttavia, l’autorità da qualsiasi esame delle circostanze del caso concreto e si riferisce in ogni caso alla velocità determinante (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, N. 48-49, pag. 53-54).
Con riferimento a quest’ultimo concetto, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ha previsto, alla cifra 4 delle istruzioni del 22 maggio 2008 concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale, che, per perseguire un’infrazione, è determinante la velocità dopo la deduzione del margine di sicurezza pertinente secondo l’art. 8 OOCCS-USTRA ed ha precisato che il margine di sicurezza adottato deve essere documentato in modo trasparente.
L’art. 8 lett. g OOCCS-USTRA prevede che dalla velocità misurata, arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina, devono essere dedotti, per misurazioni effettuate da un veicolo inseguitore, i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1. Quest’ultimo, nel riferirsi al metodo di misurazione tramite “indicatore di velocità con calcolatore e video”, prevede, in caso di “distanza costante”, che dal “valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto” sia dedotta, qualora sia stata rilevata una velocità superiore a 100 km/h, una percentuale pari al 15%, al 10%, all’8% o al 6% nel caso ci si riferisca ad un tratto di misurazione rispettivamente di almeno 200 m, 500 m, 1000 m o 2000 m.
In tutti i casi, come precisato all’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.

 

                               2.4.   Nel caso di specie, dal rapporto di costatazione per eccesso di velocità allestito il 15 ottobre 2010 dalla polizia cantonale emerge che il rilevamento tramite apparecchio Multavision n. 11711 sull’autoveicolo Opel Astra __________ è stato eseguito in pari data dalle ore 12.39 lungo l’autostrada A2 all’altezza di __________, ha riguardato una distanza percorsa di 1’893 metri ed ha permesso di accertare, in un tratto dove la velocità prescritta è di 120 km/h, una velocità (media) di 171 km/h (ed una velocità punibile di 157 km/h).
Dal verbale d’interrogatorio del 15 ottobre 2010 dinanzi alla Polizia cantonale risulta che  AP 1 ha ammesso di essere stato alla guida del citato veicolo nelle circostanze di tempo e di luogo surriferite, ha dichiarato di conoscere i limiti in quel tratto di strada e di essersi reso conto che procedeva a velocità eccessiva ma di essere convinto di aver raggiunto al massimo la velocità di 150 km/h.
Dal filmato in atti si evince che la misurazione della velocità con il calcolatore posto sull’auto civetta ha riguardato in contemporanea due autoveicoli, ovvero la Opel Astra del condannato ed un’Audi targata __________, che la rilevazione è iniziata alle ore 12.39 e 7 secondi quando l’indicatore chilometrico dell’apparecchiatura sul veicolo della polizia indicava 21'960 metri e che ha riguardato un tratto di autostrada lungo 1’893 metri. Le immagini della misurazione ritraggono la Opel Astra circolare, per di più, sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, precedendo ad una distanza costante l’autovettura Audi. Sempre dal filmato si evince che la distanza fra le due vetture si riduce solo sul finale, quando gli utenti inseguiti decelerano così che la Audi si avvicina leggermente alla Opel.
Durante l’intero percorso in cui è stata misurata la velocità di entrambe le automobili, l’autovettura della polizia inseguitrice non ha mai perso di vista la Opel Astra, seppur quest’ultima per un breve tratto in curva, a 22’780 metri, è visibile con qualche difficoltà.
Per quanto attiene alla distanza mantenuta dall’autovettura civetta rispetto a quella dell’insorgente (ed alla Audi) è d’uopo distinguere due fasi. Una prima fase - circoscritta ai primi 1’400 metri della misurazione di velocità - in cui la distanza fra veicolo inseguitore e veicoli inseguiti è costante ed al termine finanche maggiore rispetto all’inizio della misurazione, ed una seconda fase - concernente i restanti 493 metri oggetto di rilevazione - in cui la predetta distanza tende a raccorciarsi e la Audi si avvicina di poco alla Opel, in particolare nel tratto finale.
Considerando già solo la prima fase di misurazione, l’Opel Astra ha percorso il tratto da 21’960 metri a 23'360 metri - ovvero 1’400 metri - in 28,99 secondi. In quel tratto, dunque, l’Opel ha circolato ad una velocità media di 173.853 km/h. Trattandosi di una misurazione effettuata con sistema Multavision e per un tratto lungo da 1’000 a 1’999 metri su un’automobile che procede ad una velocità sopra i 100 km/h, il margine di sicurezza applicabile ai sensi dell’allegato 1 OOCCS-USTRA è dell’8%.
Ne consegue che, dedotto il margine di sicurezza, la velocità determinante, e pertanto punibile, lungo i predetti 1’400 metri è stata di 159.94476 km/h, ovvero una velocità superiore a quella pari di 157 km/h accertata dal primo giudice per la lunghezza di 1'893 metri. La velocità determinante di 159 km/h concernente i primi 1'400 metri di misurazione è, ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 OOCCS-USTRA, inequivocabilmente attribuibile al veicolo Opel Astra, avendo quest’ultimo, a partire da 21'960 metri, visibilmente - come documentato in modo inconfutabile dal filmato - mantenuto costante, se non incrementato, la distanza che lo separava dal veicolo civetta, e ciò a prescindere dalla distanza intercorrente tra le due auto inseguite.
Il fatto che questa Corte abbia fondato la propria decisione sulla misurazione dei primi 1'400 metri percorsi dalla Opel Astra ed abbia fatto astrazione dalla misurazione concernente la Audi, rende del tutto superfluo il giudizio sulle altre censure rivolte dall’appellante al giudizio di primo grado. La censura di errato apprezzamento per avere attribuito ai due veicoli inseguiti la stessa velocità nonostante l’accertamento secondo cui al termine della misurazione la Audi si é avvicinata leggermente alla Opel perde di rilevanza poiché quanto eccepito dall’insorgente si fonda su fatti successivi a quelli posti a base del pronunciamento di questa Corte.

 

Ininfluente è, inoltre, il fatto che è stata eseguita dalla polizia cantonale, in simultanea, un’unica misurazione per due veicoli inseguiti. L’autovettura della polizia ha, come detto, quantomeno per i primi 1'400 metri, mantenuto sia un contatto visivo sia una distanza costante (e finanche maggiore rispetto all’inizio della misurazione) dalla Opel Astra del condannato. La frapposizione  dell’Audi tra il veicolo inseguitore e la Opel nulla toglie alla correttezza del rilevamento visto che non ci possono essere dubbi riguardo l’attribuzione al condannato della velocità accertata (art. 4 OOCCS-USTRA).

Errata è, inoltre, l’applicazione, invocata dall’appellante, dell’art. 8 cpv. 1 lett. g frase seconda, cifra 2 OOCCS-USTRA che prevede la riduzione del 15% alla velocità accertata. Detta norma è inapplicabile al caso di specie in quanto si riferisce a misurazioni eseguite tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato. Questo non è il caso in concreto visto che la velocità è stata determinata tramite dispositivo Multavision in dotazione all’auto civetta.
A torto l’appellante ritiene che, anche qualora fosse applicabile l’allegato 1 a cui rinvia l’art. 8 lett. g frase 1 OOCCS-USTRA, si debba applicare il 15% di decurtazione. Detta percentuale non si giustifica, essendo prevista dal predetto allegato solo in caso di misurazioni al di sotto di 1 km, ciò che non è dato nel caso di specie, fondandosi il presente giudizio su una rilevazione di velocità inerente a un tratto percorso di 1'400 metri.
Non meritevole, infine, di miglior sorte la richiesta avanzata, in via subordinata, dall’appellante di togliere dalla velocità misurata un margine di sicurezza del 10% previsto nelle misurazioni con indicatore di velocità senza calcolatore concernenti un tratto superiore a 1000 metri, avendo nel caso concreto l’autocivetta proceduto alla rilevazione avvalendosi di debito calcolatore.
L’accertamento, finanche prudenziale, di questa Corte conferma, dunque, che l’eccesso di velocità imputabile all’appellante è oggettivamente grave, avendo egli superato di quasi 40km/h il limite massimo autorizzato in autostrada.
La velocità punibile configura, quindi, un caso ben più grave di quelli invocati dall’insorgente nel suo allegato scritto e non è qualificabile né come mera infrazione ai sensi dell’OMD, come postulato in via principale dall’appellante, né punibile con una multa disciplinare di fr. 260.- ai sensi dell’art. 303.3 lett. e OMD, come richiesto in via subordinata dall’appellante, né punibile con una multa in quanto contravvenzione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, come chiesto in via ancor più subordinata.

Da quanto sopra discende che l’appello di  AP 1 dev’essere respinto siccome infondato.

                               2.5.   Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.- per tassa di giustizia e fr. 300.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      90 cifra 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, l’art. 4a cpv. 1 lett. d ONC, l’art. 22 cpv. 1 OSStr, gli art. 4 cpv. 1 e 8 cpv. 1 lett. g OOCCS-USTRA e relativo allegato 1,                                          

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

                                     

 

pronuncia:              1.   L’appello è respinto.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.            600.-

b) spese complessive               fr.            300.-

                                                     fr.            900.-

 

sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

                                            

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.