|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 1. settembre 2011/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Francesco Pellegrini (in sostituzione del giudice Franco Lardelli) Attilio Rampini (in sostituzione del giudice Damiano Stefani) |
|
segretaria: |
Barbara Maspoli, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 25 gennaio 2011 da
|
|
AP 1 , rappr. dall' DI 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 gennaio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
|
richiamata la dichiarazione di appello 18 marzo 2011 e la dichiarazione di appello incidentale 12 aprile 2011;
esaminati gli atti;
esperito il pubblico dibattimento il 17 agosto 2011 durante il quale:
- l’appellante ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla condanna per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari;
- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e l’accoglimento dell’appello incidentale, ovvero la condanna di AP 1 ad una pena di 90 aliquote giornaliere di fr. 250.-, per un totale di 22'500.-, sospesa condizionalmente, oltre alla multa di fr. 1'000.-.
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 30 luglio 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali per avere, in data 13 maggio 2005, negli uffici della __________, nella sua qualità di notaio, intenzionalmente attestato in un istromento notarile fatti di importanza giuridica in modo contrario alla verità.
In particolare, il notaio AP 1 è stato ritenuto colpevole di avere attestato nel rogito n. __________, relativo alla compravendita della particella no. __________ fra TE 3 (venditrice) e il cittadino britannico TE 4 (acquirente), che quest’ultimo “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” (clausola 17 del rogito) quando - in realtà - egli non parlava né comprendeva tale lingua. Secondo la tesi accusatoria, il notaio era consapevole di tale circostanza (o comunque l’aveva presa in considerazione): nel corso della pubblicazione del rogito vi erano state discussioni al riguardo fra le parti firmatarie e, ciononostante, AP 1 ha omesso di porre in atto le ulteriori verifiche e conseguenze che si imponevano (ovvero una traduzione inglese dell’atto) e ha continuato la pubblicazione del rogito.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, per complessivi fr. 22'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.
Il procuratore pubblico ha, inoltre, decretato il non luogo a procedere nei confronti di AP 1 in relazione all’indicazione, nel rogito in questione, di un falso prezzo di vendita, ritenendo non dati, al riguardo, estremi di reato.
B. Contro tale decreto d’accusa, AP 1 ha interposto opposizione il 13 agosto 2010.
C. Al pubblico dibattimento, il giudice della Pretura penale ha prospettato all’imputato un complemento ai fatti imputati e descritti nel decreto d’accusa, ritenendo che la lettura del rogito in italiano ad un contraente che non conosceva tale lingua aveva comportato l’attestazione inveritiera, non soltanto del fatto che questi comprendeva tale lingua, ma anche del fatto che l’acquirente era stato informato dal notaio sui doveri che egli si assumeva e sulle norme applicabili alla fattispecie, indicati in dettaglio al punto 17 dell’atto notarile in questione.
Sulla scorta di questa fattispecie ampliata, con sentenza 25 gennaio 2011, il primo giudice ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari ex art. 317 cifra 1 CP e lo ha condannato alla pena pecuniaria di quarantacinque aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna (per complessivi fr. 11'250.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.
D. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice sono, in sintesi, i seguenti.
1. Nel 2005, AP 1, avvocato e notaio, esercitava la propria professione in un ufficio che si trovava nei locali delle società facenti capo al fiduciario TE 1 (fra cui __________).
Fra i due, vi era un contratto di collaborazione per il quale, in sintesi, il fiduciario aveva diritto ad una parte degli onorari che il notaio chiedeva ai clienti che il primo gli procurava.
2. Nel corso del mese di maggio 2005, TE 1 incaricò AP 1 di preparare la bozza dell’atto notarile di compravendita dell’immobile part. no. __________, denominato “__________”.
La proprietaria dell’immobile era TE 3. L’acquirente era TE 4, uomo d’affari di cittadinanza inglese, domiciliato nel canton __________.
Tutti i dati necessari all’allestimento della bozza in questione - insieme all’anticipo della somma da versare quale tassa sull’utile immobiliare - vennero forniti al notaio da TE 1.
Fra l’altro, TE 1 disse al notaio di tenersi pronto a rogare l’atto con un breve preavviso poiché TE 4 era un uomo d’affari molto occupato, sempre in giro per il mondo.
3. AP 1 preparò una bozza di rogito che non sottopose preventivamente ai contraenti e di cui non allestì una traduzione in inglese.
4. In data 13 maggio 2005, dopo un brevissimo preavviso di TE 1, il notaio AP 1 procedette a pubblicare il suo rogito n. __________ concernente la compravendita di __________ alla presenza della venditrice TE 3, da un lato, e dell’acquirente TE 4, dall’altro. Alla rogazione dell’atto presenziarono, pure, TE 2 e TE 5 - due collaboratori di TE 4 - e la compagna dell’acquirente.
5. Dopo avere completato la bozza con le generalità di TE 4 (cui aveva richiesto un documento di legittimazione), il notaio AP 1 procedette alla pubblicazione del rogito leggendo il documento in italiano. Del rogito era parte integrante la clausola n. 17 del seguente tenore:
“ Il sottoscritto notaio attesta:
- che il signor TE 4 si è legittimato mediante presentazione del passaporto britannico no. e che ha dichiarato di conoscere la lingua italiana;
- di non avere motivo di dubitare della capacità civile e di disporre dei comparenti;
- di avere reso note ai comparenti le norme giuridiche applicabili al presente atto; in particolare esse sono state rese edotte:
§ sull’obbligo di indicare il prezzo realmente pattuito e sulle conseguenze civili, penali e amministrative di false dichiarazioni a tale proposito;
§ sulla portata degli art. 127 e 252-254 LT nonché sull’art. 183 LAC, a’ sensi del quale è riconosciuta l’ipoteca legale, senza obbligo d’iscrizione nel Registro Fondiario, allo Stato ed ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile, ancorché non scadute, nonché ai consorzi di arginatura, miglioramento del suolo, raggruppamento terreni e simili per i rispettivi contributi sopra tutti i beni situati nel comprensorio con l’osservazione che tutte queste ipoteche legali hanno il medesimo ordine e prevalgono agli altri impegni immobiliari;
§ sugli art. 123 ss. e 213-216 LT concernenti l’imposta sull’utile immobiliare, a garanzia della quale lo Stato beneficia del diritto all’ipoteca legale a carico del fondo venduto; il formulario per la dichiarazione di imposta è stato consegnato dal notaio rogante alla parte alienante;
§ sugli art. 12 cpv. 3 lett. c e 64 cpv. 3 LT nonché agli art. 13 cpv. 3 lett. c, 55 cpv. 3 e 173 LIFD che istituiscono la responsabilità solidale di compratore e venditore - fino a concorrenza del 3% del prezzo d’acquisto - per le imposte dovute da un mediatore immobiliare senza domicilio o sede fiscale in Svizzera. Gli art. 256 LT e 173 LIFD danno facoltà all’autorità fiscale di chiedere loro depositi a garanzia di tali imposte; a tale proposito le parti attestano che la compravendita è intervenuta senza la mediazione di persone aventi il domicilio o sede all’estero, motivo per cui esse esentano il notaio rogante dal procedere ad una trattenuta in tal senso;
- di avere fatto presente ai comparenti la portata degli art. 117 LN e 27 cpv. 2 LN, che istituiscono la responsabilità solidale di tutti i contraenti e richiedenti per il pagamento delle parcelle notarili.
- di avere redatto e pubblicato il presente istromento mediante lettura ad alta e chiara voce, genere di pubblicazione scelto consensualmente dai comparenti, alla loro continua presenza presso lo studio legale sito in via __________.”
Conclusa la rogazione dell’atto con la firma delle parti e del notaio, quest’ultimo ha lasciato la sala riunioni per tornare nel suo ufficio.
E. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 marzo 2011, il ricorrente ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo proscioglimento.
Con istanza probatoria 30 maggio 2011, AP 1 ha postulato l’audizione di TE 4, TE 2, TE 1 e TE 3 al dibattimento di secondo grado, non avendo “mai potuto esercitare il suo diritto di confrontarsi con le persone che in un qualche modo lo hanno accusato”, poiché “ai loro interrogatori davanti al Ministero pubblico non è mai stato convocato” (istanza, pag. 2).
F. Con scritto datato 12 aprile 2011, il procuratore pubblico ha presentato una dichiarazione di appello incidentale, nella quale ha precisato di impugnare la sentenza del primo giudice soltanto in relazione alla commisurazione della pena postulando che la pronuncia impugnata sia riformata nel senso che AP 1 venga condannato ad una pena pecuniaria di fr. 22'500.- (ovvero 90 aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna), come già proposto nel decreto d’accusa.
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
G. Il 17 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 25 gennaio 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
3. In relazione alla fattispecie imputata a AP 1 va, prima di tutto, annotato quanto segue.
3.1. a) In occasione del dibattimento di primo grado, in via preliminare, il pretore ha informato le parti della sua intenzione di “precisare i fatti così come descritti nel decreto di accusa in oggetto, puntualizzando che la lettura solo in italiano del testo ad un contraente che non conosce la lingua ha avuto quale conseguenza che inevitabilmente tutto il contenuto del punto 17 del rogito notarile n. __________ del notaio AP 1 non rispecchia la realtà” (verbale del dibattimento, pag. 2).
Ha, quindi, aggiunto a quanto indicato nel decreto d’accusa la seguente formula: “fatto che ha comportato l’attestazione inveritiera nel rogito in questione che le parti, compreso TE 4, che non conosceva l’italiano, erano state informate dal notaio AP 1 sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie ed indicate nel dettaglio al punto n. 17 dell’atto stesso” (verbale del dibattimento, pag. 3).
Così come emerge dal verbale del dibattimento, la difesa si è opposta a quella che ha ritenuto essere una “estensione” del DA che ha dichiarato di non comprendere.
L’opposizione è stata respinta dal pretore che ha confermato “la sua completazione del decreto d’accusa” ed ha dato avvio all’istruttoria dibattimentale (verbale del dibattimento, pag. 3).
AP 1 è stato, dunque, condannato per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari sulla base della fattispecie modificata dal primo giudice.
b) Nella motivazione della sentenza viene richiamata la puntualizzazione del decreto d’accusa operata in via preliminare al dibattimento (pag. 2), senza tuttavia far cenno all’opposizione dell’imputato alla stessa e senza indicare il fondamento sul quale il primo giudice ha ritenuto di potere, ciononostante, procedere alla celebrazione del dibattimento.
3.2. Il procedimento di prima istanza si è svolto in applicazione del previgente diritto processuale cantonale, conformemente all’art. 455 CPP fed. che rinvia per analogia all’art. 453 CPP fed.
Giusta l’art. 250 cpv. 1 CPP-TI, se dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico diverso, punito con pena eguale o meno grave di quella prevista nell’atto di accusa, l’accusato non può essere condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa non gli è stata indicata prima della discussione.
Se, invece, dai dibattimenti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa, la norma prevede che la Corte, su istanza del procuratore pubblico ed anche d’ufficio, deve ordinare un rimando del dibattimento, perché si faccia luogo alla presentazione di un nuovo atto d’accusa (art. 250 cpv. 2 CPP-TI).
Per contro, a tale rimando non si fa luogo se la nuova imputazione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se, in pari tempo, l’accusato, posto in grado, prima della discussione, di difendersi dalla imputazione più grave, rinuncia al rimando (art. 250 cpv. 3 CPP-TI).
Lo stesso avviene quando, nel corso del dibattimento, l’accusato risulta colpevole di altro reato non contemplato nell’atto di accusa (art. 250 cpv. 4 CPP-TI).
L’art. 250 CPP-TI si applica per analogia anche nelle procedure concernenti decreti d’accusa (sentenza CCRP del 27 marzo 2003, inc. 17.2002.73, consid. 2 e rif.).
In occasione dell’ultima revisione totale del codice di procedura penale cantonale era stato mantenuto, nonostante una proposta di modifica contraria, il vincolo della Corte sulla questione del rinvio degli atti alla scelta dell’accusato nel caso in cui dal dibattimento risultasse che il fatto rivestiva un carattere giuridico più grave di quello contemplato nell’atto di accusa. Il legislatore ticinese aveva giudicato prioritario, rispetto ad ogni altro tipo di valutazione, garantire all’imputato la possibilità di rivedere e strutturare la propria difesa, proponendo ad esempio nuovi mezzi di prova, qualora l’imputazione formulata a suo carico si aggravasse durante il dibattimento (cfr. Rapporto della Commissione speciale per l’esame del codice di procedura penale sul Messaggio 11 marzo 1987 e sul Messaggio aggiuntivo bis 9 luglio 1992 concernenti la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, pag. 72-73).
Questo, in particolare, in considerazione del principio accusatorio che governa la procedura penale e, in applicazione del quale, l’atto di accusa - o, analogamente, il decreto di accusa - assume una doppia funzione: da un lato, quella di circoscrivere l’oggetto del processo e del giudizio, dall’altro quella di garantire i diritti della difesa, in modo che l’imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a con rif.; 120 IV 348 consid. 2b; 116 Ia 455 consid. cc; 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., 2005, pag. 223 s. n. 6 ss. e pag. 225 n. 8; Georges Greiner, Akkusationsprinzip und Wirtschaftstrafsachen, in: ZStrR 2005, p. 98 ss., in particolare pag. 101-107).
Il principio accusatorio - come il principio dell’immutabilità dell’atto di accusa che tutela l’identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio - è disciplinato dal diritto procedurale (DTF 122 V 71 consid. 4a), all’epoca nel Cantone Ticino dagli art. 198 e segg. CPP-TI e segnatamente dall'art. 200 CPP-TI per quanto riguarda il contenuto dell'atto di accusa (rispettivamente dagli art. 207 e segg. CPP-TI per il decreto di accusa), ma le garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a; 116 Ia 455 consid. c).
Se è vero che l’identità tra l’atto di accusa e l’oggetto del giudizio non deve essere spinta all’accesso, fino ad esigere una letterale corrispondenza terminologica (sentenza CCRP del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; sentenza CCRP del 22 dicembre 1992 in re B. e P., consid. 2d con riferimento a Rep. 1985 pag. 199; STF del 20 febbraio 1998 in re A. P., consid. 2a/bb), è anche e soprattutto vero che il principio accusatorio è leso quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella che figura nell’atto di accusa, senza che l’imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull’atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d con rif.; 116 Ia 455 consid. cc; STF citata, consid. 2a; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., pag. 224 n. 7 e pag. 228 n. 19).
3.3. Nel caso di specie occorre, dunque, determinare in quale delle eventualità previste all’art. 250 CPP-TI ricada l’aggiunta che il primo giudice ha apportato al testo del decreto d’accusa emanato nei confronti di AP 1.
In effetti, la differenza è di peso nella misura in cui il cpv. 1 della norma presuppone solo che la mutata imputazione sia indicata all’imputato prima della discussione, ma non condiziona la continuazione del processo - sulla base dell’accusa così modificata - all’assenso di quest’ultimo, contrariamente a quanto disposto dagli altri capoversi dell’articolo che subordinano, invece, l’immediata continuazione del processo alla rinuncia dell’imputato al rimando dell’atto/decreto d’accusa al procuratore pubblico.
Benché la sentenza impugnata, così come il verbale del dibattimento, siano silenti in merito, si può verosimilmente ritenere che il primo giudice abbia considerato che l’aggiunta da lui prospettata rientrasse nel campo di applicazione del cpv. 1 dell’art. 250 CPP-TI e che, pertanto, la celebrazione del dibattimento non fosse subordinata all’approvazione dell’imputato (o meglio, alla sua rinuncia al rimando ex cpv. 3). Sia come sia, la scelta del primo giudice di non ordinare il rimando del dibattimento per la presentazione di un nuovo decreto di accusa nonostante l’opposizione dell’imputato non può essere censurata.
Infatti, nonostante il primo giudice abbia aggiunto alla fattispecie rimproverata al notaio la precisazione secondo cui l’attestazione inveritiera ex art. 317 CP concerneva, non solo la questione della comprensione della lingua italiana da parte di tutti i comparenti, ma l’intero punto n. 17 del rogito, riguardante anche l’informativa alle parti dei doveri e delle norme applicabili alla transazione immobiliare in atto, in concreto non si può considerare che ciò abbia cagionato un’estensione o un cambiamento del comportamento delittuoso rimproverato all’imputato mediante il decreto d’accusa.
In effetti, con la precisazione apportata dal primo giudice al “per avere” del DA, a AP 1 non è stato imputato nulla di più di quanto già gli avesse imputato il procuratore pubblico. L’accusa di non avere reso edotte le parti dei loro doveri (contrariamente a quanto attestato al punto n. 17 del rogito) è, infatti, già contenuta e pienamente compresa nell’accusa relativa alla falsa attestazione della comprensione della lingua italiana da parte di TE 4: da questa, infatti, discende la falsità dell’attestazione di avere reso edotte le parti sui loro obblighi nella misura in cui il rendere edotte le parti presuppone che esse conoscano la lingua in cui l’informazione viene data.
L’informativa mancante non costituisce, dunque, un’attestazione inveritiera a sé stante, ma è soltanto la conseguenza diretta (e naturale) dell’ignoranza della lingua da parte dell’acquirente. L’accusa “aggiuntiva” cadrebbe, in effetti, qualora dall’accertamento dei fatti risultasse che, contrariamente alla tesi del procuratore pubblico, quanto indicato nel rogito in relazione alla comprensione dell’italiano da parte di TE 4 non è falso.
In effetti, nella misura in cui non si pretende che l’indicazione contenuta nel rogito riguardante l’informativa alle parti delle norme applicabili sia falsa per un motivo diverso da quello da cui dipende la falsità dell’attestazione concernente la comprensione dell’italiano da parte dell’acquirente, se effettivamente l’acquirente conosceva la lingua italiana, non si potrebbe nemmeno sostenere che il notaio non lo ha reso edotto del contenuto del punto n. 17 del rogito.
La precisazione dell’accusa compiuta dal primo giudice non ha, dunque, alcun effetto sulla posizione di AP 1 e non comporta né una vera e propria modifica della fattispecie rimproveratagli, né un aggravamento dell’accusa nei suoi confronti.
Di conseguenza, è a ragione che il primo giudice non ha tratto dall’opposizione sollevata dall’imputato alla sua completazione del decreto d’accusa particolari conseguenze relative al proseguimento del dibattimento, non essendo dato un caso di applicazione dei cpv. 2, 3 o 4 dell’art. 250 CPP-TI.
4. L’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP punisce con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale.
La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 2 CP).
4.1. Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quali mezzi di prova. Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c).
L’art. 317 CP non presuppone che l’atto falsificato sia un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3. ed. 2010, ad art. 317 CP n. 5; DTF 93 IV 55). Perché tale disposto trovi applicazione occorre, tuttavia, che vi sia uno stretto legame tra la funzione pubblica e il documento (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 5; DTF 81 IV 288) nel senso che l’intervento dell’agente pubblico deve conferire al documento una credibilità accresciuta (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 6; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6 ed. 2008, §58 n. 9).
L’art. 317 CP - cui è applicabile la giurisprudenza emanata in relazione all’art. 251 CP (cfr. DTF 131 IV 125 consid. 4.1; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.1) - non reprime solo la creazione di un documento falso o la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la confezione di un documento menzognero (falso ideologico). Vi è falso materiale laddove il vero estensore del documento non coincide con l’autore apparente, mentre vi è falso ideologico quando il documento emana dal suo autore apparente, ma è menzognero nella misura in cui il suo contenuto non corrisponde alla realtà (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2).
Vi è dunque falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007). Nel caso del falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore del documento. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se in caso di falso materiale, l’art. 251 CP trova applicazione già quando il documento falsificato é un documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale, la norma penale va applicata restrittivamente. Vi può essere falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di una particolare credibilità, cioè quando esso è dotato di un valore probante accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit., n. 119 ad art. 251 CP e riferimenti; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).
Quest’esigenza di valore probante accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può riporre nell'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore dica il vero (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre 2007, 6B_334/2007; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 129). Perciò, perché il falso ideologico sia punibile, il documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che in realtà è falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge e dagli usi commerciali oppure dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).
La “menzogna scritta” trascende in reato e diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando questi ha una posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”, come, per esempio, un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Basler Kommentar, M. Boog, n. 48 e seg. ad art. 251 CP; Donatsch, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. edizione, Zurigo 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata). Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV citata, pag. 572), ciò che implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, op. cit., ad art. 251 CP n. 139).
Dalle circostanze concrete o dalla legge deve risultare che il documento è degno di fiducia, di sorta che una verifica da parte del destinatario non è necessaria e non può essere pretesa: il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale - per sua natura soggetta a verifica o a discussione - per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c; STF 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF 11 ottobre 2007, inc. 6B_334/2007, consid. 6.1; STF 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).
Ciò è il caso quando vi sono garanzie oggettive che garantiscono al terzo la veracità della dichiarazione: può trattarsi, ad esempio, di un dovere di verifica che incombe all’autore del documento o ancora dell’esistenza di disposizioni legali come gli art. 958 CO e segg. concernenti il bilancio. Per contro, il semplice fatto che l’esperienza dimostri come certi scritti godono di credibilità particolare non è sufficiente, anche se nella pratica commerciale è ammesso che ci si fidi di tali documenti (come la fiducia che ispira abitualmente una dichiarazione a carico di colui che la rilascia). Occorre notare, infine, che il limite fra menzogna scritta e falso intellettuale deve essere fissato caso per caso, in funzione delle circostanze concrete della fattispecie (DTF 126 IV 65 consid. 2a; STF del 14 settembre 2009, inc. 6B_593/2009, consid. 1.1.1; STF del 18 agosto 2006, inc. 6S.231/2006, consid. 3.2; sentenza CARP del 17 febbraio 2011, inc. 17.2010.63, consid. 3.4.c; sentenza CCRP del 2 febbraio 2010, inc. 17.2008.67-68, consid. 2.1.7).
Secondo la giurisprudenza, le formule usate dal notaio per attestare una circostanza o per autenticare un atto sono destinate e atte a provare i fatti che esse menzionano e che concernono l'elaborazione del rogito. Tali fatti hanno portata giuridica, anche nel caso in cui il diritto cantonale non li consideri essenziali per la validità del rogito e anche se la forma dell'atto pubblico non è richiesta per il negozio giuridico in questione (DTF 113 IV 77; v. anche STF 2 marzo 2001, inc. 6S.878/2000 in cui l’Alta Corte, in un obiter dictum, ha indicato che, se il notaio fosse stato consapevole del fatto che il preliminare di compravendita era simulato e avesse comunque attestato le dichiarazioni delle parti nel rogito, sarebbe stato colpevole ai sensi dell’art. 317 CP). Adempie, ad esempio, le condizioni oggettive della falsità ex art. 317 CP il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 77 consid. 3).
4.2. Giusta l’art. 9 cpv. 1 CC, i registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Scopo dell’atto pubblico - forma al cui rispetto il diritto federale condiziona la validità di alcuni atti importanti e giuridicamente gravidi di conseguenze (per esempio, le compravendite immobiliari, cfr. art. 216 cpv. 1 CO) - è quello di proteggere le parti da decisioni non ponderate affiancando loro una figura neutra che li ragguagli sugli aspetti formali e sostanziali importanti della transazione, di modo che comprendano la portata degli obblighi che assumono così che il loro consenso venga espresso in modo consapevole (éclairé/informato) e completo (DTF 90 II 274 consid. 6; cfr. anche STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2).
Questo dovere del notaio di informare, derivante dal diritto federale, può essere precisato o esteso dal diritto cantonale (STF 8 gennaio 2009, inc. 6B_530/2008, consid. 3.2 e rif.; Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2005, n. 212, pag. 94).
Giusta l’art. 55 del Titolo finale del Codice civile, i Cantoni possono stabilire per il loro territorio le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici e stabiliscono, pure, le norme relative alla celebrazione degli atti pubblici in lingua straniera.
Dal diritto federale deriva, dunque, anche l’obbligo per i Cantoni di prevedere una procedura di traduzione. In effetti, la forma autentica può adempiere al suo scopo soltanto se il notaio (che deve assicurarsi che l’atto sia conforme alla volontà delle parti) e tutte le parti sono in grado di comprenderne il testo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280; Schmid, Basler Kommentar ZGB II, 3. ed. 2007, ad art. 55 Tit. fin., n. 47).
Laddove il diritto federale impone il rispetto della forma autentica, la comprensione del testo dell’atto è un presupposto per la validità dello stesso, che altrimenti è nullo (Mooser, op. cit., n. 575, pag. 280).
L’art. 4 della Legge sul notariato del Canton Ticino (LN) prevede che le dichiarazioni ricevute nella forma autentica devono essere rese alla presenza del notaio; i fatti devono essere da lui constatati personalmente (cpv. 1); il notaio deve informare le parti circa i rispettivi diritti ed obblighi e gli effetti legali (compresi quelli derivanti dalla Legge tributaria) degli atti o contratti che esse intendono compiere; egli deve vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente ha voluto (cpv. 2).
Giusta l’art. 38 cpv. 2 LN, la pubblicazione degli atti notarili concerne l’intero testo dell’atto e degli inserti e avviene, alternativamente, o mediante lettura a chiara e ad alta voce da parte del notaio o mediante lettura personale delle parti ritenuto che, se le parti comparenti non comprendono la lingua italiana, la pubblicazione si limita alla lingua conosciuta.
L’art. 47 LN dispone che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento devono essere stesi in lingua italiana. Se le parti o una di esse non conoscono in modo sufficiente la lingua italiana (o l’altra lingua), dovrà obbligatoriamente essere allegata all’originale dell’atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti, dal notaio e dagli eventuali testimoni ed interprete (art. 48 cpv. 1 LN). Il notaio può provvedere personalmente alla traduzione, se conosce sufficientemente la lingua delle parti o di una di esse. In caso contrario, il notaio fa intervenire un interprete, che deve avere i requisiti prescritti per i testimoni ed al quale sarà deferito il giuramento (cpv. 2). La traduzione si pubblica come l’istromento (cpv. 3).
La questione di sapere se le parti “conoscono in modo sufficiente” la lingua dell’atto dipende sia dall’estensione delle loro conoscenze linguistiche, sia dalla complessità dell’atto stesso: la traduzione non deve essere eseguita ogni volta che una parte non padroneggia perfettamente la lingua in questione, ma quando essa non è in grado di comprendere il senso e la portata dell’atto e delle sue conseguenze. Preliminarmente il notaio deve dunque assicurarsi d’ufficio della comprensione dell’atto da parte dei comparenti; a tale scopo può conversare (“s’entretenir”) con la parte in questione nella lingua dell’atto. Se questa lo informa di non essere in grado di capire sufficientemente l’atto, il notaio deve intraprendere la procedura di traduzione (Mooser, op. cit., n. 577, pag. 281; Marti, Notariatsprozess, Berna 1989, pag. 113). Ciò deve essere il caso anche se il contraente manifesta in altro modo di non conoscere a sufficienza la lingua.
5. Il giudice della Pretura penale ha ritenuto manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, poiché:
- AP 1 è pubblico ufficiale in quanto pubblico notaio in base all’art. 1 LN;
- il rogito di compravendita immobiliare è un documento pubblico ai sensi dell’art. 110 cpv. 5 CP;
- l’atto integra gli estremi di un falso intellettuale poiché attesta, contrariamente al vero, “che le parti comprendono la lingua in cui è stato pubblicato il rogito e che esse sono state informate su determinate norme legali e sulle conseguenze del loro mancato rispetto, cui l’atto fa apertamente riferimento” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 13).
6. Sulla scorta degli elementi in atti, i fatti determinanti per il giudizio possono essere accertati come segue.
6.1. Risulta da tutte le dichiarazioni agli atti - ed è, quindi, accertato - che TE 4 non conosce l’italiano:
“ADR: che non parlo e non capisco bene l’italiano. Comprendo solo qualche parola ma non sarei in grado di leggere un giornale oppure un contratto in italiano (…) Io non parlo l’italiano e in tutti i casi non sono in grado di comprendere il contenuto di questo rogito in italiano”
(TE 4 2 aprile 2007, n.21 allegato al rapporto, pag. 2 e 7)
“Io parlo solo inglese (…) non sarei stato in grado di occuparmi di tutte queste trattative [n.d.r.: relative alla vendita di __________] visto che parlo solo inglese”
(TE 4 23 aprile 2009, pag. 3 e 6)
“Da parte mia dichiaro che parlo solo la lingua inglese e quando ho parlato con TE 1 ho parlato in questa lingua. Non potevo parlare in nessun altra lingua. (…) Confermo che TE 1 al momento della firma del rogito ha fatto questo riassunto in inglese del contenuto del rogito. Io non parlo italiano e quindi lui mi ha spiegato in inglese. (…) Ribadisco che io non parlo una parola di italiano”
(confronto TE 4/TE 1 23 aprile 2009, pag. 2 e 11).
6.2. Della circostanza erano al corrente TE 1, la signora TE 3 e, naturalmente, TE 5 e TE 2 che erano i due collaboratori di TE 4:
“Non mi risulta che TE 4 parli italiano”
(TE 1 nel confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10);
“Intanto confermo che TE 4 non comprende italiano. In non parlo l’italiano, ma TE 4 lo parla ancora meno di me. Secondo me quindi TE 4 non poteva comprendere il contenuto in italiano di questo rogito notarile”
(TE 5 19 aprile 2007, n. 22 allegato al rapporto, pag. 10);
“ TE 4, da quanto mi risulta, non parla una sola parola di italiano”
(TE 3 28 novembre 2008, pag. 6);
“evidentemente TE 4 non ha capito nulla di quello che il notaio AP 1 ha letto del rogito, visto che lui non parla nemmeno una parola di italiano. TE 4 parla praticamente solo l’inglese.”
(TE 2 29 gennaio 2009, pag. 7).
6.3. Al dibattimento d’appello, interrogato dalla presidente, AP 1 ha dichiarato di non avere chiesto a TE 1, quando questi gli diede gli estremi per la preparazione del rogito, se i contraenti conoscessero l’italiano.
Se ciò può essere verosimile riguardo la signora TE 3 ritenuto che con essa il notaio - stando alle sue dichiarazioni - aveva già avuto occasione di parlare in italiano, la circostanza risulta francamente inverosimile relativamente all’acquirente: informarsi sulla comprensione della lingua è, infatti, un riflesso naturale per ogni notaio cui viene chiesto, da un terzo, di rogare un atto fra parti che non risultano avere legami con la nostra realtà linguistica (per nome, nazionalità, domicilio o residenza).
Tuttavia, sulla questione l’inchiesta è silente.
Questa Corte non ha potuto porvi rimedio ritenuto come TE 1 - citato per essere sentito come persona informata sui fatti - ha fatto uso della facoltà di non rispondere.
Pertanto, questa Corte ha ritenuto di doversi fondare, per l’accertamento di questa circostanza, sulle dichiarazioni di AP 1.
6.4. In sede di dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato di non essere stato informato, neppure in seguito e prima del rogito, del fatto che TE 4 non conosceva l’italiano.
__________ ha fatto, inizialmente, dichiarazioni dalle quali si evince che il notaio sapeva di tale circostanza prima della pubblicazione del rogito (verbale 4 dicembre 2008, AI 4, pag. 4) ma tali dichiarazioni sono poi state ritrattate e gli atti istruttori esperiti dagli inquirenti non hanno trovato elementi che potessero confermarle.
A TE 1 nulla è stato chiesto in tal senso.
Nessuno degli altri partecipanti alla vicenda ha detto esplicitamente che AP 1, prima della rogazione dell’atto, fu informato della circostanza.
6.5. Secondo le dichiarazioni da lui rese al dibattimento d’appello, subito dopo essere entrato nella sala riunioni della fiduciaria dove le parti (e i loro accompagnatori) lo attendevano per la pubblicazione del rogito e averle brevemente salutate, AP 1 chiese a TE 4 il passaporto e se conoscesse l’italiano (verb. dib., pag 2).
In precedenza, invece, egli aveva detto di avere posto tale domanda all’acquirente soltanto al momento della lettura della clausola 17, cioè praticamente alla fine della lettura del rogito:
“io ho letto l’intero rogito in italiano. Alla fine, quando sono giunto alla clausola 17, io ho pure chiesto all’acquirente se parlasse la lingua italiana.”
(AP 1 5 dicembre 2008, AI 5, pag. 5).
Facendo astrazione dalle diverse localizzazioni temporali proposte da AP 1, va accertato che la domanda egli l’ha effettivamente posta ritenuto come anche TE 2 ne abbia riferito:
“Quello che ricordo è che quando il notaio AP 1 è giunto per far firmare il rogito notarile a TE 3 e TE 4, ha chiesto a quest’ultimo se parlava l’italiano”
(TE 2 29 gennaio 2009, pag. 7).
6.6. AP 1 ha dichiarato che TE 4 rispose affermativamente alla domanda:
“lui mi ha risposto “Sì”.”
(AP 1 5 dicembre 2008, AI 5, pag. 5);
“TE 4 rispose “sì, capisco” (verb. dib., pag. 2).
Un po’ diversa - ma, comunque, di senso analogo - la dichiarazione di TE 2:
“TE 4 a quel punto ha risposto con sufficienza “io capire” o qualcosa di simile.”
(TE 2 29 gennaio 2009, pag. 7);
“TE 4 ha risposto “capito”. In seguito ha sorriso, o meglio sghignazzato” (verb. dib., pag. 8).
6.7. Secondo le dichiarazioni di TE 3, nel corso della pubblicazione del rogito, TE 4, che aveva visibilmente fretta, intervenne chiedendo - in inglese - se fosse necessario leggere proprio tutto visto che, comunque, lui non capiva l’italiano:
“Addirittura TE 4 aveva così poco tempo che quando il notaio AP 1 ha iniziato a leggere il rogito in italiano, ha interrotto e ha chiesto se doveva proprio ascoltare l’intera lettura, visto che tanto lui non capiva nulla di italiano.”
(confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10);
“Ricordo che, ad un certo punto, TE 4 disse ad alta voce e in inglese se era proprio necessario leggere tutto” (verb. dib., pag. 5).
6.8. Confrontato con queste dichiarazioni, durante l’inchiesta AP 1 ha ammesso che TE 4, ad un certo punto, dopo avere alzato la mano, gli disse qualcosa in inglese non senza, poi, subito rettificare l’ammissione affermando che l’acquirente si rivolse a lui o a qualcuno dei presenti:
“Dopo che ho sentito quello che afferma TE 3, devo ammettere che mentre stavo leggendo il rogito alla presenza delle parti TE 3 e TE 4, effettivamente l’acquirente TE 4 ha alzato la mano e mi ha detto qualcosa in inglese. Lo ha detto a me oppure a qualcuno dei presenti.”
(AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 18).
Al dibattimento di seconda istanza, AP 1 ha detto di ricordare di avere interrotto la lettura del rogito a seguito dell’intervento di TE 4 ma ha nuovamente riaggiustato il tiro: nella nuova versione, TE 4 non si rivolgeva più “a me oppure a qualcuno dei presenti” ma “a chi gli (n.d.r: all’acquirente) stava vicino”:
“Ricorda l’interruzione dovuta all’intervento di TE 4 che si rivolse a chi gli stava vicino parlando in inglese”
(AP 1, verb. dib., pag. 2).
6.9. E’ certo - perché ciò risulta dalla dichiarazione dello stesso notaio, mai ritrattata - che, durante la pubblicazione, TE 4 chiese la parola alzando la mano (AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 18).
Ritenuto che, in quel momento, AP 1 stava leggendo il rogito, è certo che l’alzata di mano di TE 4 era a lui indirizzata.
E’ altrettanto certo - poiché AP 1 lo ha ammesso ancora al dibattimento - che la cosa provocò l’interruzione della lettura.
Se ne deduce con altrettanta certezza che i presenti - in ogni caso, il notaio che si interruppe - ascoltarono la frase detta da TE 4.
6.10. E’ accertato - perché lo ha ammesso al dibattimento d’appello (verb. dib., pag. 3) - che, all’epoca, AP 1 parlava correntemente l’inglese. Ne deriva che AP 1 ha compreso quel che TE 4 ha detto (del resto, egli non ha preteso il contrario).
6.11. AP 1 non ha precisato che cosa TE 4 abbia detto.
Egli si è limitato ad affermare che fu a quel momento che egli dubitò dell’effettiva comprensione dell’italiano da parte dell’acquirente (verb. dib., pag. 2 e 3).
AP 1 non può certamente pretendere che a provocargli l’improvvisa nascita del dubbio sia stato il fatto che la frase è stata pronunciata in inglese: che TE 4 fosse cittadino inglese e parlasse normalmente tale lingua era un fatto che gli era già noto.
Evidentemente, è quello che TE 4 ha detto che gli ha fatto nascere quello che lui chiama “dubbio”.
Su quanto disse TE 4, vi è la dichiarazione della signora TE 3:
“ha chiesto se doveva proprio ascoltare l’intera lettura, visto che tanto lui non capiva nulla di italiano”
(confronto TE 3/TE 1 3 marzo 2009, pag. 10).
Ritenuto come, al dibattimento d’appello, la signora TE 3 si sia limitata a riferire che
“TE 4 disse ad alta voce e in inglese se era proprio necessario leggere tutto”
(verb. dib., pag. 5)
questa Corte, in un’applicazione generosa del principio in dubio pro reo, accerta che l’intervento di TE 4, compreso da AP 1, si limitò a quella domanda (“è necessario leggere tutto?”) e che quanto aggiunto dalla signora TE 3 nel verbale del 3 marzo 2009 (“visto che tanto lui non capiva nulla di italiano”) è una semplice deduzione della dichiarante circa i motivi della richiesta.
E’, dunque, qui accertato che TE 4 interruppe il notaio chiedendo, in inglese, se fosse davvero necessario leggere tutto l’atto e che quella richiesta fu il campanello d’allarme che suscitò in AP 1 il dubbio che il comparente non comprendesse l’italiano.
6.12. Il notaio ha ammesso di non avere proceduto, nonostante tale dubbio, ad alcuna verifica riguardante la comprensione dell’italiano da parte di TE 4:
“con il senno di poi mi rendo conto che avrei dovuto parlare di più con le parti, soprattutto con l’acquirente TE 4 che non avevo mai visto. Avrei dovuto accertarmi meglio se questa persona che acquistava __________ parlasse veramente la lingua italiana. Devo ammettere che non ho fatto accertamenti in questo senso. Non ho discusso con l’acquirente TE 4 in italiano. Mi sono limitato a leggere il rogito in italiano e basta. (…) Non ho parlato con TE 4 in italiano per accertarmi che comprendesse la nostra lingua. (…) Mi rendo conto di non aver approfondito l’aspetto della conoscenza della lingua italiana dell’acquirente. (…) Per finire mi sono però accontentato della risposta positiva che lui mi ha dato alla mia domanda se comprendesse l’italiano. Ripeto però che un dubbio in proposito l’ho avuto, ma non ho approfondito”
(AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16-17);
“rispondendo alla presidente (…) l’avv. AP 1 dichiara che si convinse che TE 4 conosceva l’italiano perché ricordò la risposta che lui gli aveva dato all’inizio e poiché nessuno gli disse nulla in contrario”
(verb. dib., pag. 3).
6.13. Va detto, per completezza di informazione, che la pubblicazione del rogito avvenne molto velocemente:
“la pubblicazione del rogito da parte del notaio AP 1 è avvenuta molto velocemente, anche perché TE 4 aveva detto che non aveva molto tempo. Lui diceva che aveva altre cose da fare, molto più importanti dell’acquisto di questa villa. Il tutto sarà durato circa 10 min. al massimo. Il notaio AP 1 ha comunque letto l’intero contratto notarile in italiano, ma molto velocemente.”
(TE 3, 28 novembre 2008, pag. 6);
“Da quello che ricordo io, quel giorno della firma tutto è avvenuto molto velocemente, l’ho già detto. Sarà durato circa 10/15 min., il tempo di leggere il rogito in lingua italiana e di magari fare qualche precisazione e correzione sulle generalità delle parti.”
(AP 1, 5 dicembre 2008, AI 5, pag. 5);
“Ho già spiegato l’altra volta che la pubblicazione del rogito n. __________ (TE 3/ TE 4) è avvenuta velocemente, il tempo di leggerlo e di apportare qualche completazione alle generalità delle parti (TE 4 non l’avevo mai visto)”
(AP 1, 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16).
7. Se da un profilo meramente formale non è, in queste circostanze, sbagliato affermare che TE 4 “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” (come il rogito riporta alla clausola n. 17), ciò ancora non permette di escludere, in concreto, l’esistenza di una falsa attestazione ex art. 317 CP.
La valenza di tale clausola deve, infatti, essere esaminata da un profilo più sostanziale. Occorre considerare che i fatti si sono svolti nell’ambito di una compravendita immobiliare, ovvero di una transazione che, data la sua importanza, il legislatore federale ha voluto subordinare al rispetto della forma autentica.
Il ruolo del notaio, presente in qualità di pubblico ufficiale a tutela delle parti, consiste nell’informare compiutamente i comparenti sugli obblighi che essi assumono con la firma dell’atto ed assicurarne la comprensione, affinché essi esprimano il loro consenso alla transazione in maniera del tutto consapevole.
La comprensione dell’atto, come già esposto, è presupposto di validità dello stesso e al notaio incombe, al riguardo, un dovere di verifica materiale.
Il notaio deve accertarsi che la lingua italiana sia compresa da tutte le parti, altrimenti deve intraprendere una procedura di traduzione ex art. 48 LN.
La clausola del rogito in cui si riferisce in merito alla comprensione della lingua da parte dei comparenti non rappresenta, quindi, una semplice e pedissequa trascrizione di quanto dichiarato dalle parti, nella misura in cui il compito del notaio in tale ambito non deve limitarsi alla raccolta delle dichiarazioni delle parti e alla loro registrazione nell’atto.
Il fatto che dalla comprensione della lingua derivi la validità del rogito stesso implica per il notaio - il cui ruolo non è quello di un registratore acritico di quanto le parti dichiarano - il dovere di accertare tale circostanza, operando in prima persona una verifica che deve essere più o meno approfondita a dipendenza delle circostanze del caso concreto.
Di conseguenza, in concreto, data la funzione conferita al notaio dalla legge e viste le conseguenze che la mancata comprensione della lingua italiana implicano ex lege sulla procedura di rogazione dell’atto, l’attestazione nel rogito della circostanza secondo cui l’acquirente “ha dichiarato di conoscere la lingua italiana” non può essere intesa che come la certificazione del fatto che il pubblico ufficiale ha proceduto ad una verifica dell’effettiva comprensione della lingua da parte dell’acquirente, giungendo alla conclusione che quest’ultimo effettivamente conosceva sufficientemente la lingua per poter comprendere gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’atto pubblico, visto come egli abbia proceduto alla pubblicazione dell’atto in italiano, senza procedere o far procedere ad una sua traduzione.
8. Nelle circostanze sopra evidenziate, ritenuto come il notaio AP 1 non abbia accertato che TE 4 conosceva l’italiano ed abbia agito come se tale accertamento ci fosse stato (cioè, abbia pubblicato il rogito in italiano), la nota indicazione costituisce l’attestazione di un fatto inveritiero ed è, pertanto, materialmente e oggettivamente falsa.
9. Per quel che concerne, infine, la falsità del contenuto di tutto il punto n. 17 del rogito - in particolare, il fatto di non aver reso edotte le parti sui contenuti dei doveri e delle norme applicabili alla fattispecie, in particolare la normativa tributaria vigente - va ribadito che non si tratta in realtà di un’attestazione falsa autonoma, quanto piuttosto della conseguenza obbligata del fatto che TE 4 non comprendeva la lingua in cui questi avvertimenti sono stati pronunciati.
Non vi è, dunque, in concreto, un ulteriore comportamento delittuoso da parte di AP 1.
Non è, pertanto, in discussione l’esistenza di un’ulteriore attestazione falsa ex art. 317 CP.
10. Il ricorrente si aggrava contro la sentenza impugnata sostenendo che i presupposti soggettivi del reato sono stati riconosciuti a torto.
10.1. In relazione all’elemento soggettivo, dopo avere ricordato che il reato può essere commesso sia intenzionalmente che per negligenza (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 14), il giudice della Pretura penale ha accertato che il notaio AP 1 era consapevole del fatto che TE 4 non comprendeva “a sufficienza l’italiano” e, pertanto, era consapevole che questi non ha capito “nulla di ciò che gli è stato detto, per cui ha firmato un atto sulla fiducia” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15).
Rilevato come dalle dichiarazioni rese dalle diverse parti presenti alla pubblicazione del rogito (AP 1, TE 3, TE 2 e TE 5) emerga in modo univoco che “TE 4 non parlava una parola di italiano”, il primo giudice ha precisato che “non è concepibile che, trovandosi di fronte ad un cittadino britannico che parla esclusivamente inglese con i suoi interlocutori e che non ha mai avuto alcun tipo di legame con il Ticino o l’Italia, si possa partire dal presupposto che questi conosca l’italiano, come fatto qui, e non piuttosto da quello inverso, come logica impone” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7-11).
In ragione del contesto in cui egli si è trovato ad agire – ha continuato il primo giudice - il notaio non si sarebbe dovuto “accontentare di una risposta affermativa alla semplice e superficiale domanda se capisce”, ma avrebbe dovuto “verificare le reali capacità di intendere di tutti i contraenti”, visto che, peraltro, tale verifica “non avrebbe richiesto un grande sforzo: sarebbe bastato andare poco oltre la domanda di comodo formulata” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15). Considerato, poi, che “durante la lettura ad alta voce l’accusato è stato interrotto dal cliente che, sempre in inglese, ha chiesto se non si poteva evitare questa formalità visto che non capiva nulla”, il primo giudice ha concluso che, se anche “inizialmente poteva sussistere qualche dubbio”, con quella domanda “il problema è emerso in tutta la sua chiarezza” (sentenza impugnata, consid. 12, pag. 15-16).
10.2. Il ricorrente contesta tale conclusione affermando che, invece, egli ha agito per semplice negligenza.
10.3. a) Dal profilo soggettivo, l’art. 317 n. 1 cpv. 2 CP presuppone l’intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (Boog, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2. ed. 1997, ad art. 317 CP n. 7).
L’art. 317 n. 2 CP prevede la punibilità dell’infrazione commessa per negligenza, ma in tal caso la pena comminata è la multa (Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 11).
L'intenzione è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare quella determinata circostanza (DTF 113 IV 82, consid. 4; 100 IV 182 consid. 3a; Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4).
A differenza dell'art. 251 n. 1 cpv. 1 CP, non occorre che l'autore agisca per nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 121 IV 216 consid. 2; Trechsel, op. cit., ad art. 317 CP n. 7; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 58 n. 4 e 7; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Corboz, op. cit., ad art. 317 n. 10; sentenza CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17.2000.36, consid. 4; sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3).
Occorre invece che l’autore abbia agito con l’intenzione di ingannare qualcuno nelle relazioni commerciali. L’intenzione di ingannare (Täuschungsabsicht) risulta dalla volontà dell’autore di fare uso dell’atto come se fosse vero (autentico, rispettivamente veritiero); il dolo eventuale è sufficiente (DTF 121 IV 216 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11). L’intento di ingannare è infatti già dato quando l'autore prende almeno in considerazione il fatto che il documento venga utilizzato a scopo d'inganno in relazioni commerciali, anche se non occorre che una persona venga effettivamente ingannata e danneggiata dall’utilizzo del documento (cfr. DTF 121 IV 216 consid. 4; 113 IV 77 consid. 4; 110 IV 180 consid. 3a; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; v. anche sentenza CCRP 29 dicembre 2004, inc. 17.2003.10, consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 317 CP n. 10; Stratenwerth, BT II, 4. edizione, § 36, n. 24 e 49; Boog, op. cit., ad art. 317 CP n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7). Un atto non veritiero viene, dunque, utilizzato in maniera ingannevole già soltanto quando viene usato in relazioni commerciali (DTF 113 IV 77 consid. 4; STF del 16 febbraio 2005, inc. 6S.276/2004, consid. 3.5; CCRP 5 ottobre 2000, inc. 17. 2000.36, consid. 4; Boog, op. cit., ad art. 317 n. 11; Trechsel, op. cit., ad art. 317 n. 7), non invece quando è utilizzato unicamente a scopo sperimentale, come documento calligrafico (DTF 113 IV 77 consid. 4; 100 IV 180 consid. 3a) o come documento interno, privo di valenza probatoria (DTF 100 IV 180 consid. 3b).
b) L’art. 12 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal Tribunale federale in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).
Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).
c) Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene possibile che l’evento dannoso o il reato si produca.
La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).
La differenza si opera, quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).
Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore, per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene possibile, non si realizzi.
Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF in STF del 20 maggio 2011, inc. 6B_621/2010, consid. 5.2).
d) Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere il dolo eventuale dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii; 133 IV 1 consid. 4.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il modo col quale egli ha agito (DTF 135 IV 12, consid. 2.3.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 11 marzo 2010, inc. 6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF).
e) Il precetto in dubio pro reo - ripreso nell’art. 10 cpv. 3 CPP - è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF del 26 ottobre 2009, inc. 6B_253/2009, consid. 6.1; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2; sentenza CARP del 24 maggio 2011, inc. 17.2011.3, consid. 3.3).
Secondo la dottrina tale principio va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar StGB I, Basilea 2007, ad art. 12 n. 56; v. anche sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c, confermata dal TF e Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 6. ed. Zurigo 2004, pag. 102).
10.4. Come già riferito, alla luce delle testimonianze in atti, è accertato senza ombra di dubbio che l’acquirente non conosceva l’italiano a sufficienza per capire il contenuto dell’atto di cui il notaio AP 1 ha dato lettura.
E’ altrettanto accertato che il notaio ha dubitato, durante la pubblicazione del rogito, che, effettivamente, TE 4 non conoscesse l’italiano (cfr. verbale di interrogatorio 5 marzo 2009, AI 10, pag. 16-17, ripreso al consid. 6.11) ma che, tuttavia, egli non ha approfondito in alcun modo la questione.
Dalle stesse dichiarazioni dell’imputato, quindi, si deduce che egli ha ritenuto possibile che il reato si producesse, nel senso che ha almeno preso in considerazione l’eventualità che quanto accertato alla clausola 17 del rogito (la comprensione da parte dell’acquirente dell’italiano e, di conseguenza, dell’intero rogito) non corrispondesse a verità.
Perché il dolo eventuale possa essere accertato, alla consapevolezza dell’esistenza del rischio (cioè, alla consapevolezza della possibilità che TE 4 non conoscesse l’italiano) - che è elemento comune alle nozioni di negligenza e di dolo eventuale - occorre affiancare l’accertamento dell’aspetto volitivo, e meglio occorre accertare se il notaio AP 1, consapevole del rischio, ha agito sperando colpevolmente che il rischio non si realizzasse o, invece, se egli ha agito accettando il rischio per il caso in cui esso si realizzasse.
Come visto sopra, la giurisprudenza considera che, in mancanza di confessioni, la volontà può essere dedotta da indizi esteriori, quali la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’imputato aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse), oppure dal movente dell’autore e dal modo in cui ha agito.
Nel caso concreto, occorre, dapprima, considerare che la probabilità della realizzazione del rischio - cioè, che l’acquirente non conoscesse l’italiano - era altissima e che questa altissima probabilità era certamente nota all’imputato. AP 1 aveva davanti a sé un contraente mai visto in precedenza, di nazionalità inglese, non domiciliato in Ticino che mai, in precedenza, vi aveva vissuto e con cui, ad eccezione della nota domanda, non ha scambiato nemmeno una parola in italiano e che ha sentito esprimersi unicamente in inglese. In queste circostanze, ritenuta anche la stentata risposta data da TE 4 alla nota domanda, erano, con evidenza, ben maggiori le probabilità che l’acquirente non avesse una padronanza dell’italiano sufficiente a permettergli di comprendere la natura e la portata dell’atto che andava concludendo piuttosto che il contrario.
Inoltre, va considerato che AP 1 ha violato i doveri di diligenza derivanti dalle norme federali e cantonali applicabili all’attività del notariato in modo crasso. L’accertamento della comprensione della lingua in cui viene rogato l’atto è un dovere in pari tempo elementare e fondamentale di un pubblico ufficiale. Averlo disatteso nonostante il dubbio concreto sulle capacità di comprensione di una parte, rappresenta una violazione gravissima dei doveri di diligenza che gli incombevano in qualità di pubblico ufficiale.
Questo, tanto più che la verifica che gli incombeva non era di alcuna difficoltà: sarebbe bastato l’avvio di una semplicissima conversazione per appurare che le conoscenze della lingua italiana da parte di TE 4 erano evidentemente insufficienti a permettergli la comprensione del contenuto dell’atto che il notaio stava rogando.
La presenza dei consulenti di TE 4 - su cui la difesa ha lungamente insistito come elemento attenuante la colpa di AP 1 - è irrilevante nella misura in cui il notaio non può liberarsi dei propri obblighi scaricandoli su terzi che, peraltro, nemmeno conoscevano l’italiano e men che meno le formalità per la rogazione di un atto pubblico.
Pertanto, ritenuta l’altissima probabilità a lui nota del realizzarsi del rischio - le circostanze concrete indicavano con evidenza che era molto più probabile che l’acquirente non conoscesse l’italiano che non il contrario - e vista la gravissima violazione dei doveri di diligenza che gli incombevano, deve essere concluso, pacificamente, che il notaio AP 1 ha accettato - pur non desiderandola - l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse.
Deve, pertanto, essere accertato che AP 1 ha agito con dolo eventuale e non per semplice negligenza.
Quanto all’intento d’ingannare esso è evidentemente dato ai sensi di quanto indicato al considerando 10.3.a.
11. Confermata la sentenza di primo grado in relazione alla condanna di AP 1 ex art. 317 CP, occorre ora chinarsi sulla questione della commisurazione della pena, contestata dalla pubblica accusa mediante appello incidentale.
11.1. Dopo aver ricordato i principi applicabili alla commisurazione della pena, il primo giudice ha considerato quali circostanze in favore di AP 1 la sua piena collaborazione con gli inquirenti alfine di chiarire la vicenda e il comportamento da lui tenuto durante l’inchiesta e al dibattimento di prima istanza. Il giudice della Pretura penale ha, inoltre, osservato come l’imputato abbia una buona situazione professionale (avvocato e notaio con studio associato all’avv. DI 1, reddito mensile imponibile sui fr. 14'125.-) e sociale (egli ha un figlio in tenera età dalla compagna, all’epoca in attesa del secondo) e non abbia precedenti penali ed ha considerato che “i fatti in oggetto rappresentano con ogni evidenza un unicum” da addebitare al fatto che, all’epoca, egli era “un giovane avvocato e notaio, con scarsa esperienza nel mondo dei grandi mandati, che si è trovato coinvolto in una vicenda più grande di lui, in balia di un personaggio come TE 1, che sicuramente ha esercitato su di lui una pressione non indifferente, essendo stato in pratica lui quello che gli aveva portato i clienti e che li gestiva” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19). Pertanto, ad attenuazione della sua colpa, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 “ha fatto il passo più lungo della gamba, senza avere le conoscenze e le capacità per gestire la situazione”, attratto forse dalla collaborazione con professionisti che gli avrebbero potuto assicurare un certo numero di mandati. Sempre ad attenuazione della sua colpa, il primo giudice ha, infine, dato atto all’imputato di avere “imparato la lezione” e di avere dimostrato, coi suoi 500 rogiti nel frattempo pubblicati, di essere diventato un notaio competente ed affidabile (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19).
Il primo giudice ha, invece, considerato a suo carico la gravità intrinseca del reato (che implica il tradimento della fiducia riposta nella figura dei notai dallo Stato e dai clienti che dovrebbero essere tutelati da tale figura professionale) e le conseguenze prodotte dalla falsa attestazione in questione, visti gli importi in gioco e le procedure penali cui sono stati sottoposti i contraenti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19).
Tenuto, altresì, conto del fatto che AP 1 aveva agito “sotto una certa pressione psicologica”, il primo giudice ha concluso che la pena richiesta nel decreto d’accusa era eccessiva e non corrispondente alla reale colpa dell’imputato e l’ha, perciò, dimezzata, portandola a 45 aliquote giornaliere cui ha accostato la multa di fr. 1'000.- proposta nel DA.
Il giudice della Pretura penale ha, infine, confermato la proposta di sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 19-20).
11.2. Il procuratore pubblico ha contestato la commisurazione della pena operata dal giudice della Pretura penale, considerandola troppo mite e postulando la conferma della pena proposta nel decreto d’accusa.
11.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia.
11.3.1. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva in tale ambito con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - conferma, in ogni caso, l’estensione della competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
11.3.2. Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle sue condizioni personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene - così come la CCRP sotto l’egida del codice processuale cantonale previgente - solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.3).
11.4. Ritenuto come, per giurisprudenza, il giudice debba valutare la colpa (soggettiva) dell’autore partendo dalla gravità oggettiva dell’atto (DTF 136 IV 55), in concreto, occorre dapprima considerare, quali elementi aggravanti, oltre alle gravose conseguenze della falsa attestazione per i comparenti, il fatto che AP 1 ha violato in modo crasso i propri doveri di notaio, ritenuto come egli abbia disatteso la norma semplice ma fondamentale che gli imponeva di assicurarsi che i contraenti comprendessero il senso degli obblighi che andavano assumendosi dimostrando, così, una quasi totale indifferenza nei confronti degli interessi che la sua funzione gli imponeva di tutelare.
Dal profilo soggettivo, occorre considerare, sempre quale elemento aggravante, il fatto che, nella circostanza, AP 1, accettando la realizzazione del rischio, ha evidentemente anteposto all’osservanza di un suo primario dovere - di cui conosceva la portata - la sudditanza alle esigenze tempistiche di un cliente facoltoso visibilmente impaziente e/o al compiacimento del fiduciario cui lo legava un rapporto di collaborazione professionale. Non vi è, infatti, altra spiegazione alla superficialità con cui egli ha agito se non quella - che non può, però, essere ritenuta - di una sua costituzionale incapacità di comprendere il senso della funzione di notaio.
La colpa di AP 1 è, poi, aggravata dal fatto che l’ossequio delle norme che egli era tenuto ad applicare sarebbe costato a lui e ai suoi clienti soltanto il tempo richiesto dalla traduzione dell’atto.
D’altra parte, occorre considerare, ad attenuazione della sua colpa, il fatto che AP 1, all’epoca, era un giovane notaio alle prime armi (quello era il suo quindicesimo rogito), alle prese con le difficoltà e le incertezze tipiche di ogni inizio di attività indipendente.
Inoltre, va considerato, a suo favore, quale attenuante generica, che nel lungo tempo trascorso dai fatti egli si è ben comportato e che la sua attività professionale non ha interessato l’autorità di disciplina.
Inoltre, va considerato che egli pagherà professionalmente molto per questo suo errore, ritenuto che della questione dovrà occuparsi pure l’autorità di disciplina (art. 120 n. 6 e 124 cpv. 1).
Soppesate e valutate tutte le circostanze pur con un particolare riguardo a quelle attenuanti, questa Corte ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena di 90 aliquote giornaliere. Una pena di minor entità significherebbe, infatti, banalizzare in modo inaccettabile il comportamento di AP 1.
L’ammontare delle aliquote è quello determinato dal giudice di primo grado e non contestato.
Essendo realizzati con evidenza i presupposti dell’art. 42 cpv. 1 CP, la pena inflitta è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
Non si giustifica di infliggere una multa.
12. Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di AP 1 sia per quel che concerne l’appello principale che per quanto riguarda l’appello incidentale (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 250 CPP-TI;
10 cpv. 3, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;
12, 34, 42, 44, 47, 50, 110 e 317 CP;
1, 4, 38, 47 e 48 LN;
9 CC e 55 Tit. fin. CC;
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
pronuncia: 1. L’appello principale è respinto mentre è accolto parzialmente l’appello incidentale.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari ex art. 317 n. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze di cui al decreto d’accusa n. 3357/2010 del 30 luglio 2010.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 250.- (duecentocinquanta), per un totale di fr. 22’500.- (ventiduemilacinquecento).
1.2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.- relative al processo di prima istanza.
1.2.3. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- testi fr. 90.40
- interprete per testi fr. 250.-
- totale fr. 1'340.40
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
|
|
P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.