|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 30 giugno 2011/nh |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
sedente per statuire sulla dichiarazione di appello del 29 marzo 2011 presentata da
|
|
AP 1
|
|||
|
|
contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 1° febbraio 2011 dalla Pretura penale |
|
||
|
|
|
|
||
esaminati gli atti;
sentite le parti al pubblico dibattimento tenutosi il 10 giugno 2011;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa 6 luglio 2009 (n. 2944/2009) il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
- lesioni semplici, per avere, a __________, il 9 luglio 2008, spintonandolo e colpendolo facendolo cadere, intenzionalmente causato un danno al corpo di IMPU come attestato da certificato medico e fotografie in atti,
- ingiuria, per avere, nelle circostanze di cui sopra, apostrofandolo col termine “delinquente”, offeso l'onore di IMPU e
- minaccia, per avere, sempre nelle medesime circostanze, gridandogli tra l'altro “non farti più vedere a casa mia o ti ammazzo”, incusso spavento e timore a IMPU.
Il magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla pena pecuniaria di venticinque aliquote giornaliere di fr. 200.– cadauna per complessivi fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 400.– e al pagamento di tasse e spese, come pure il rinvio della parte civile al competente foro per le pretese di tale natura.
Con decreto d'accusa di medesima data (n. 2943/2009) il procuratore pubblico ha pure riconosciuto IMPU autore colpevole di:
- ingiuria, per avere, a __________, il 9 luglio 2008, apostrofandolo con il termine “figlio di puttana”, offeso l'onore di AP 1 e,
- minaccia, per avere, nelle medesime circostanze, proferendo la frase “stai attento e ricordati che hai delle figlie giovani” rispettivamente “dammi i soldi o vedrai quello che ti succede, a te e alle tue figlie”, incusso spavento e timore a AP 1.
Il magistrato d'accusa ha, pertanto, proposto la condanna di IMPU alla pena pecuniaria di quindici aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna per complessivi fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.
B. Statuendo sulle opposizioni presentate dagli accusati rispettivamente il 7 luglio 2009 (IMPU) e il 13 luglio 2009 (AP 1), il giudice della pretura penale ha trattato congiuntamente i due procedimenti, inc. 10.2009.393 (con accusato IMPU e parte civile AP 1) e inc. 10.2009.433 (con accusato AP 1 e parte civile IMPU). Con sentenza 1° febbraio 2011, il primo giudice ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa, prosciogliendolo invece dalle accuse di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.– cadauna, per un totale di fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 400.– e al pagamento di tasse e spese; ha inoltre dichiarato IMPU autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.– cadauna, per un totale di fr. 450.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 200.– e al pagamento di tasse e spese.
C. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice, sono in sintesi i seguenti:
1. IMPU è stato dipendente, in qualità di rappresentante, di __________ società attiva nella compera e vendita di articoli per la casa nonché di capi di abbigliamento e di cui AP 1 è stato amministratore unico fino all'inizio del corrente anno.
2. La fine del rapporto di lavoro tra IMPU e __________, in particolare alcune pretese salariali del primo nei confronti della seconda, sono state oggetto di una causa civile, che si è protratta fino al Tribunale federale. Quest'ultima istanza, il 9 marzo 2009 ha confermato la sentenza 16 giugno 2008 della II Camera civile del Tribunale d'appello che, a sua volta, aveva confermato la sentenza del pretore, che condannava __________ al versamento dell'importo di fr. 23'247.– a favore di IMPU.
3. Il 9 luglio 2008, verso le ore 15.00, nei pressi dell'abitazione di AP 1, sita in __________, vicino al campo di calcio, tra AP 1 e IMPU è nato un alterco.
Quel medesimo giorno, alle ore 17.32, IMPU è stato visitato dal personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di __________. I medici del predetto nosocomio hanno constatato un “trauma cranico lieve”, con “dolori C5-C6 st. d. aggressione” ed hanno appurato che il paziente “attualmente lamenta cefalea e giramenti di testa”, rivelando che, all'ispezione “si evidenzia la presenza di una escoriazione superficiale a carico del gomito e pulita di circa 0.5 cm, senza segni infettivi attualmente. A carico della regione temporale sinistra si evidenzia la presenza di una tumefazione (il paziente riferisce di essere stato sbattuto contro un palo di metallo) di circa 1.5 x 1.5 cm. A livello della regione orbitaria sinistra si apprezza un arrossamento lievemente dolente, non presenza attuale di tumefazione. Si evidenzia a carico del labbro inferiore un piccolo ematoma di circa 1 cm di lunghezza. Il paziente riferisce che in seguito alle percosse ha perso il ponte dei denti superiori. Alla percussione della colonna vertebrale si evoca dolore unicamente in regione cervicale (C5-C6), paziente noto per disturbi a carico della cervicale, irradiante in regione paravertebrale. La rotazione sinistra, destra e i movimenti di flessione ed estensione come anche quelli di inclinazione destra e sinistra appaiono ridotti a causa del dolore. Si esegue indagine radiografica della colonna cervicale che non evidenzia fratture”. Al paziente, a cui sono state scattate delle fotografie prodotte agli atti, è stata prescritta una terapia con Sirdalud e Dafalgan in riserva (cfr. rapporto 9 luglio 2008 del Dr. __________).
4. Le versioni dei due protagonisti su quanto avvenuto quel giorno a __________rivelandosi, anche in sede dibattimentale, assai discordanti, il giudice della pretura penale ha fatto riferimento alle testimonianze di AP, BG, NG, SL e RC, che hanno assistito ai fatti, concludendo per il riconoscimento delle responsabilità penali e i proscioglimenti di cui si è detto sopra (consid. B).
D. AP 1 ha tempestivamente annunciato il 9 febbraio 2011 di voler interporre appello contro la sentenza del giudice della pretura penale, ciò con riferimento ad entrambi i procedimenti inc. 10.2009.397 e inc. 10.2009.433. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 29 marzo 2011, il ricorrente ha precisato di non contestare la parte della sentenza relativa alle imputazioni e alla condanna a carico di IMPU (inc. 10.2009.397) e tantomeno il suo proscioglimento dalle accuse di ingiuria e minaccia, ma di voler impugnare la sentenza limitatamente alla parte che dichiara lui “ AP 1 … autore colpevole di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP” e lo condanna “alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr. 5'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 400.–, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.–” (inc. 10.2009.433). AP 1 ha aggiunto di ritenere che “le lesioni riportate da IMPU non raggiungano infatti una gravità tale da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP” e che “detto reato deve invece essere derubricato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP”. Ha pure sostenuto che le vie di fatto hanno “costituito una reazione immediata a delle ingiurie per le quali IMPU è stato debitamente condannato” e chiesto di essere “mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP”. AP 1 ha concluso chiedendo che la sentenza di primo grado sia modificata di conseguenza e di essere pure esentato dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il contenuto dell'incarto di prima istanza.
E. Con scritti datati 2 maggio 2011, l'appellante e il procuratore pubblico hanno comunicato il consenso allo svolgimento del procedimento con procedura scritta. Tale consenso il 5 maggio 2011 non è invece stato accordato da IMPU, che con scritto 16 maggio 2011 ha pure prodotto documenti di cui si dirà sotto (consid. 2).
Il procuratore pubblico non ha presentato istanze probatorie.
F. Il 10 giugno 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza dell'appellante AP 1, assistito dal suo difensore avv. DI 1 e dell'accusatore privato IMPU. Con scritto 24 maggio 2011 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presenziare al dibattimento.
L'appellante AP 1 ha dichiarato di contestare l'accertamento dei fatti operato dal giudice della Pretura penale, sostenendo di non aver inferto pugni a IMPU, ma di averlo semplicemente spintonato per una sola volta; in quel frangente IMPU, mentre guardava verso di lui, è finito contro la ramina con la schiena. L'appellante ha pure contestato la qualifica giuridica operata dal primo giudice. Ha concluso chiedendo in via principale di essere ritenuto autore colpevole del reato di vie di fatto, ma di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP; in via subordinata di essere ritenuto colpevole di vie di fatto, ma condannato solamente ad una multa nella misura minima possibile; in via ancor più subordinata di essere ritenuto autore colpevole di lesioni semplici, ma trattandosi di caso poco grave, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile, chiedendo l'applicazione dell'attenuante dell'art. 48 lett. a cifra 3 CP.
L'accusatore privato IMPU ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l'art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni emanate dopo l'entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1° febbraio 2011 del giudice della pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.
2. Preliminarmente va rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata è suddiviso in due parti.
2.1. La prima parte del dispositivo, nella misura in cui riguarda le imputazioni a carico di IMPU, ritenuto autore colpevole di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP) e la condanna del medesimo alla pena di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.–, per un totale di fr. 450.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.– e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–, non è stata oggetto d'appello, per cui è passata in giudicato.
2.2. La seconda parte del dispositivo:
2.2.1. nella misura in cui riguarda il proscioglimento di AP 1 dalle imputazioni di ingiuria (art. 177 CP) e minaccia (art. 180 CP), non è stata oggetto d'appello, per cui è cresciuta in giudicato;
2.2.2. nella misura in cui riguarda l'imputazione a carico di AP 1, ritenuto autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) e la condanna del medesimo alla pena di 25 aliquote giornaliere di fr. 200.–, per un totale di fr. 5'000.–, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 400.– e al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.–, è oggetto di appello.
Opponendosi allo svolgimento del procedimento d'appello in forma scritta, IMPU, in data 16 maggio 2011, ha prodotto alcuni documenti, che egli stesso sostiene essere “già agli atti”. Trattasi in effetti di documenti già presenti negli atti, fatta eccezione per l'estratto di una girata bancaria 5 agosto 2008, mittente __________, di un importo di fr. 10'000.–, comunque senza pertinenza alcuna con l'oggetto dell'appello di AP 1 – la richiesta di derubricare il reato di lesioni semplici in vie di fatto – e quindi palesemente irricevibile (Kistler Vianin, in CR CPP, n. 20 ad art. 398 CPP). Nel medesimo scritto IMPU sembra voler fare riferimento alla condanna che lo riguarda, sostenendo di “non” aver “commesso il reato!!” e di credere nella giustizia, motivo per il quale ha “richiesto la presenza in aula”. Trattasi di considerazioni che non hanno valenza di appello incidentale a norma dell'art. 401 CPP (che sarebbe per altro manifestamente tardivo).
3. Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. Diversamente dal ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale – rimedio di mero diritto, con possibilità di censurare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPPti) – la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein pouvoir d'examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare (lett. a) le violazioni di diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere d'apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, (lett. b) l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti e (lett. c) l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 CPP).
4. Il primo giudice ha ritenuto che, nel caso concreto, il fatto che IMPU abbia subìto, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, “oltre ad un'escoriazione superficiale al gomito, una piccola ferita superficiale al gomito destro, una tumefazione alla zona temporale, un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma al labbro inferiore, pure un lieve trauma cranico” – come attestato a suo dire dal certificato medico agli atti – “non può che far concludere per l'indubbia sussistenza del reato di lesioni semplici”, con esclusione quindi delle vie di fatto (sentenza impugnata consid. 10.4).
5. L'appellante non censura le risultanze del rapporto medico in atti, datato 9 luglio 2008, del Dr. __________, riportate per esteso sopra (consid. C.3), documentate anche dalle fotografie scattate dal medico (cfr. plico doc. 2 annesso alla querela penale 29.9.2008). Sostiene, per contro, di non aver colpito IMPU con dei pugni. Lo avrebbe, a suo dire, semplicemente spintonato per una sola volta. IMPU, in quel frangente, mentre guardava verso di lui, sarebbe finito contro la ramina con la schiena. La tesi dell'appellante è tuttavia smentita dalle lesioni al volto (una tumefazione alla zona temporale, un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria e un piccolo ematoma al labbro inferiore) documentate dal certificato medico e dalle fotografie in atti. Queste ferite e contusioni sono incompatibili con una semplice caduta di IMPU – mentre le due parti si guardano –con la schiena contro la ramina; dimostrano invece che AP 1 ha colpito IMPU con dei pugni in pieno volto. Questa circostanza trova del resto conferma – come rettamente accertato dal giudice della pretura penale (decisione impugnata, consid. 10.4, con rinvio ai consid. 5.4 e 5.5) – nelle deposizioni dei testi RC e SL.
6. L'appellante contesta inoltre la qualifica del reato di lesioni semplici. Le lesioni riportate da IMPU non raggiungerebbero, a suo dire, una gravità tale da rendere necessaria l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 CP. Da ciò la richiesta di derubricare il reato in quello di vie di fatto ex art. 126 CP e di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP. L'appellante postula comunque, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e dell'attenuante dell'art. 48 lett. a cifra 3 CP.
6.1. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1); analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella, dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74 IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF 119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27).
Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha quali conseguenze dolori sotto gli occhi e sensazioni di vertigine, è considerato costitutivo di lesioni semplici (Roth/Berkmemeier, in BSK Strafrecht II, 2ª ed., Basilea 2007, n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica – decisive per l'applicazione degli art. 123 e 126 CP – sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).
6.2 Dagli atti risulta, senza ombra di dubbio, che IMPU, a seguito dei colpi ricevuti da AP 1, ha riportato:
- un'escoriazione superficiale al gomito sinistro,
- una piccola ferita superficiale al gomito destro,
- una tumefazione alla zona temporale,
- un arrossamento lievemente dolente alla regione orbitaria,
- un piccolo ematoma al labbro inferiore e
- un lieve trauma cranico.
L'escoriazione al gomito sinistro e la piccola ferita al gomito destro, prese singolarmente, non costituiscono lesioni sufficienti per la qualifica di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP.
Ad esse si aggiungono tuttavia:
- la “tumefazione di circa 1.5 x 1.5 cm” a carico della “regione temporale” (tempia) “sinistra”,
- l'arrossamento lievemente “dolente” a livello “della regione orbitaria sinistra” (occhio sinistro) [cfr. fotografie, plico doc. 2 annesso alla querela 29.9.2008; rapporto medico dr. __________9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008]
che potrebbero, già da sole, giustificare l'imputazione di lesioni semplici.
Ogni dubbio in relazione alla qualifica del reato è, in ogni caso, fugato dalla presenza anche di un “trauma cranico lieve con dolori C5-C6”, che ha reso necessaria per IMPU una “terapia” con somministrazione di “Sirdalud 2 mg 0-0-1” e “Dafalgan 1gr 1-1-1-1” per l'eliminazione dei dolori e la consegna “al paziente” del foglio informativo “sui trauma cranici” ritenuto come IMPU lamentasse, tra l'altro, “cefalea e giramenti di testa” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo e pag. 2 verso l'alto).
Certo, il certificato medico attesta che a seguito della colluttazione IMPU non ha avuto “perdita di coscienza”, “nausea”, “episodi di vomito”, “amnesie pericircostanziali” (cfr. rapporto medico dr. __________ 9.7.2008, doc. 1 annesso alla querela 29.9.2008, pag. 1 verso il mezzo).
Il fatto che la sofferenza patita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto, trova tuttavia conferma anche nella circostanza – riferita dal teste RC (deposizione 11.12.2008, pag. 2 verso il mezzo, confermata l'1.2.2011 al dibattimento di prima sede) – secondo cui, subito dopo aver ricevuto i colpi da AP 1, IMPU “non stava bene” e dal persistere di “dolori C5-C6”, “cefalea e giramenti di testa” accertati dal medico circa due ore e mezza dopo i fatti [rapporto/segnalazione doc. 1 annesso alla querela 29.9. 2008].
In ragione di quanto sopra, la decisione del giudice della pretura penale, non viola il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto a carico di AP 1, il reato di lesioni semplici ad esclusione delle vie di fatto.
Non sussistendo il reato di vie di fatto, la richiesta dell'appellante di essere mandato esente da pena in applicazione dell'art. 177 cpv. 3 CP risulta priva d'oggetto.
6.3 L'appellante ha sostenuto, in via subordinata, che la fattispecie in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP e ha chiesto di essere, se del caso, condannato soltanto ad una multa nella misura minima possibile.
Per determinare se si tratta di un caso di lesioni semplici ai sensi dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, bisogna considerare le circostanze dell'atto nel loro insieme e non solo le lesioni oggettivamente subite (DTF 127 IV 59 consid. 2a/bb). Dal profilo oggettivo, vi è stato certo un dolore patito da IMPU per i colpi inferti da AP 1, sicuramente ancora presente due ore e mezza dopo i fatti, che ha reso necessarie cure mediche a seguito soprattutto di un lieve trauma cranico: il Dr. __________, la sera del 9 luglio 2008, aveva consegnato a IMPU il foglio di informazioni sui traumi cranici, prescrivendo al paziente una terapia di Sirdalud (2 mg 0-0-1) e Dafalgan (1 gr 1-1-1-1) e “un controllo clinico presso il medico curante in caso di persistenza di dolori tra circa 7 giorni”. Quanto asserito al dibattimento di seconda sede da IMPU in merito al persistere di giramenti di testa per diverse settimane e alla necessità di rivolgersi al Dr. __________, suo medico curante, che gli avrebbe anche lui prescritto dei medicamenti, non è, invece, stato avallato dalla presentazione di un certificato medico. D'altro canto, si deve poi dar atto che le lesioni semplici sono conseguenti alla reazione di AP 1 alle ingiurie e alle minacce – comunque palesemente non sufficienti ad applicare l'attenuante dell'art. 48a cifra 3 CP – proferite alcuni minuti prima, per le quali IMPU è pure stato condannato. Sono dunque date le condizioni per riconoscere – diversamente da quanto fatto dal primo giudice – che il caso in esame rientra nei casi poco gravi a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP. Nella commisurazione della pena si deve però tener conto del fatto che i pugni inferti in pieno volto, nella regione dell'occhio, della bocca e della tempia lasciano trasparire che AP 1, dal profilo dell'intenzione, ha preso in considerazione anche di causare ferite più gravi di quelle che di fatto sono state subite da IMPU. Di conseguenza, diversamente da quanto chiesto dall'appellante, la condanna non può essere limitata ad una multa.
In parziale accoglimento dell'appello si giustifica, pertanto, di qualificare le lesioni semplici subìte da IMPU quale caso poco grave (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP) e di ridurre la pena comminata dal primo giudice a AP 1, fissandola in una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.– ciascuna, per un totale di fr. 3'000.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e in una multa di fr. 200.–.
Visto l'esito dell'appello, il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie sancite dalla pretura penale deve essere confermato, nella sua integralità, a carico di AP 1.
7. Tasse e spese della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 428 CPP).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 408 e 409 CPP, 123 cifra 1 cpv. 2, 48a CP e la LTG sulle spese,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, AP 1:
1.1. è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 1 del decreto d'accusa n. 2944/2009 del 6 luglio 2009.
1.2. Pertanto, AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 200.– (duecento), per un totale di fr. 3'000.– (tremila); l'esecuzione della condanna è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
1.2.2. alla multa di fr. 200.– (duecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.– e delle spese giudiziarie di fr. 270.– per il procedimento di primo grado.
2. Si dà atto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della sentenza 1° febbraio 2011 riguardanti l'assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di minaccia e ingiuria e quelli riguardanti IMPU sono passati in giudicato.
3. Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese complessive fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti a carico dell'appellante nella misura dei 2/3 e per il rimanente a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
|
|
P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.