|
|
|
|
|
||
|
Incarto n. |
Locarno 31 ottobre 2011/mi |
In nome |
|
||
|
La Corte di appello e di revisione penale |
|||||
|
|
|||||
|
composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
|
segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 marzo 2011 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 2 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
|
richiamate le dichiarazioni di appello 31 marzo 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreti d’accusa 9 febbraio 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto IM 1 e AP 1, allora contitolari (unitamente a __________) della discoteca __________, autori colpevoli, in correità fra loro, di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagine ripetuta per avere:
- nel periodo dal 20 maggio 2002 al 6 gennaio 2004, a __________ presso l’ufficio della società __________, ubicato all’interno della discoteca __________, mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto riprodotta su un poster, ripreso e fissato su un supporto d’immagini fatti rientranti nella sfera segreta o fatti non senz’altro osservabili da chiunque rientranti nella sfera privata di ACPR 1 e ACPR 2, senza il loro consenso (punto 1.1);
- dal 22 novembre 2002 al 10 marzo 2004, a __________, conservato una videocassetta sulla quale erano state riprese e fissate immagini eseguite mediante il reato di cui sopra e meglio un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente della discoteca (punto 1.2);
- in data imprecisata, nel corso del mese di dicembre 2003 e almeno sino al 28 dicembre 2003, a __________ presso l’ufficio denominato Direzione ubicato all’interno della discoteca __________, mediante una videocamera occultata nella cassa di uno stereo, ripreso e fissato su un supporto di immagini fatti rientranti nella sfera segreta o fatti senz’altro osservabili da chiunque rientranti nella sfera privata di ACPR 1 e ACPR 2, senza il loro consenso (punto 1.3).
In
applicazione della pena, il procuratore pubblico ha proposto la condanna di IM
1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2
anni - di fr. 2’200.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 110.-) e alla multa
di fr. 500.-. Per quanto attiene a AP 1, egli ne ha proposto la condanna alla
pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di
fr. 2’400.- (corrispondente a 20 aliquote di fr. 120.-) e alla multa di fr.
500.-.
B. Determinandosi sulle loro opposizioni ai rispettivi decreti
d’accusa, il giudice della Pretura penale, con sentenza 21 settembre 2009, ha prosciolto AP 1 ed IM 1 dai reati loro imputati.
C. Statuendo sui ricorsi delle parti civili (oggi, conformemente al
nuovo art. 118 CPP federale, denominati accusatori privati) ACPR 1 e ACPR 2
nonché del procuratore pubblico, con sentenza 27 luglio 2010, la CCRP, in
accoglimento di entrambi i gravami, dopo aver rilevato che gli accertamenti del
pretore erano insufficienti per una corretta sussunzione giuridica, ha
annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti ad un nuovo giudice della
Pretura penale per nuovi accertamenti e per un nuovo giudizio.
D. Con sentenza 2 marzo 2011, il presidente della Pretura Penale -
dopo averne constatato la prescrizione - ha prosciolto AP 1 e IM 1 dai reati
loro imputati ai punti 1.1 e 1.3 nonché, per il periodo dal 22 novembre 2002 al
1° marzo 2004, al punto 1.2 del decreto d’accusa. Egli li ha, invece, ritenuti
autori colpevoli di violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d’immagini per, avere, in correità fra loro, dal 2 al 10
marzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese d’immagini,
eseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto riprodotta
su un poster, relative ad un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente della
discoteca __________.
In applicazione della pena il presidente della Pretura penale ha pertanto
condannato:
- IM 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 1’150.- (corrispondente a 5 aliquote di fr. 230.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di un giorno) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta;
- AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 2 anni - di fr. 700.- (corrispondente a 5 aliquote di fr. 140.-), alla multa di fr. 200.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena detentiva di due giorni) nonché al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- con motivazione scritta e di fr. 200.- senza motivazione scritta.
Il pretore ha,
inoltre, respinto la richiesta di riparazione del torto morale avanzata
dall’accusatore privato ACPR 1. Per quanto riguarda, invece, le sue pretese di
risarcimento per le spese di patrocinio, il pretore lo ha rinviato al
competente foro civile.
E. I fatti posti alla base della decisione del primo giudice sono,
in sintesi, i seguenti:
a. Ad inizio 2002, a seguito di alcuni furti perpetrati nei locali
della discoteca __________, i contitolari della stessa IM 1 e AP 1 decisero -
con l’avvallo di un’ispettrice della polizia cantonale - di installare un
sistema di videosorveglianza nell’ufficio in cui era custodita la cassaforte
(denominato ufficio __________) allo scopo di identificare gli autori dei reati
e prevenire ulteriori furti.
Il sistema di videosorveglianza era costituito da una telecamera celata dietro
un poster raffigurante una motocicletta che era collegata ad un registratore
VHS che si azionava con l’accensione della luce del locale.
b. Nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2002 l’allora direttore
artistico della discoteca, V., veniva ripreso dal sistema di videosorveglianza
intento a sottrarre denaro dalla cassaforte.
c. Dopo l’arresto di V., avendo lo stesso ammesso unicamente il furto
per il quale era stato filmato, IM 1 e AP 1, nella speranza di cogliere con le
mani nel sacco eventuali altri ladri, decisero, sempre con l’avvallo della
polizia (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 18 in alto) di mantenere in funzione l’impianto di videosorveglianza.
d. Dopo alcuni mesi durante i quali nessun furto si era più
verificato negli spazi del __________, in data 21 novembre 2002, il direttore
della struttura ACPR 1 veniva ripreso all’interno dell’ufficio __________ in
atteggiamenti affettuosi con P., una dipendente della discoteca.
La cassetta VHS contenente queste riprese, scoperte casualmente dai due
imputati ad inizio 2003, è stata da loro depositata nella cassaforte del locale
__________ e lì conservata fino al suo sequestro avvenuto il 10 marzo 2004.
F. In data 4 marzo 2011 AP 1 e IM 1 hanno
presentato annuncio di appello che hanno confermato, il 31 marzo 2011, con le
rispettive dichiarazioni scritte d’appello. Gli appellanti postulano
l’annullamento della sentenza emanata dal primo giudice e il loro contestuale
proscioglimento dal reato di violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa di immagini per i fatti descritti al pto. 1.2 del decreto
d’accusa. Gli appellanti contestano, inoltre, la decisione del primo giudice di
porre a loro carico spese giudiziarie differenziate a dipendenza del fatto se
sia o meno domandata la motivazione scritta della sentenza e chiedono che le
stesse siano, in ogni caso, poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
G. Visto il consenso delle parti alla
procedura scritta di cui all’art. 406 cpv. 2 CPP, con ordinanza 10 giugno 2011,
la presidente di questa Corte ha impartito ad IM 1 e a AP
1 un termine di 20 giorni per la presentazione delle
rispettive motivazioni scritte della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3
CPP) che sono state inoltrate da entrambi gli appellanti in data 11 luglio
2011.
H. Con osservazioni 19 luglio 2011, il presidente della Pretura
penale, dopo aver rilevato che la possibilità di fissare un emolumento
superiore in caso di motivazione scritta della sentenza è prevista dalla LTG,
si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 5 agosto 2011, il procuratore pubblico ha postulato la conferma
integrale del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo
diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di
primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 2 marzo 2011
del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e
segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del
diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può,
inoltre, vertere anche solo su alcune parti della sentenza di prima istanza,
segnatamente sulla colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti, o sulla
commisurazione della pena (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).
L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario mediante il quale le parti che
abbiano interesse a dolersi per ragioni di diritto o di fatto della sentenza
emanata dal giudice di primo grado, possono sottoporla, senza limitazioni
riguardo alle censure invocabili, ad una giurisdizione di secondo grado per una
nuova decisione (Eugster, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642;
Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 398, n. 1, pag. 1770; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art.
398, n. 1, pag. 739).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento
cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295
CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir
d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti
impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di
prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai
punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, ad 398, n. 13,
pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. A titolo preliminare, va precisato che, a seguito dell’intervenuta
prescrizione di buona parte dei reati imputati a AP 1 e ad IM 1 - correttamente
rilevata dal primo giudice e non contestata - il presente giudizio è
circoscritto all’esame del reato di cui al pto 1.2 del decreto d’accusa
(limitatamente al periodo dal 2 al 10 marzo 2004) che
fa carico agli accusati di avere violato l’art. 179quater cpv. 3 CP
per aver conservato una videocassetta sulla quale era stato registrato un
incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente della discoteca.
4. Giusta l’art. 179quater cpv. 3 CP, chiunque conserva o
rende accessibile a un terzo una presa d’immagini, che sa o deve presumere
eseguita mediante un reato secondo il cpv. 1 è punito, a querela di parte, con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Il reato di cui al cpv. 1 del summenzionato disposto è realizzato da chiunque,
con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto
rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da
ognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di
quest’ultima.
L’art. 179quater cpv. 3 CP sanziona, dunque, la conservazione di
una registrazione d’origine illegale. La sua applicazione si giustifica nella
misura in cui una tale conservazione rappresenta un pericolo per la vittima che
corre il rischio di essere nuovamente lesa nella sua sfera intima o privata in
caso di divulgazione della registrazione. In questo senso si tratta di un reato
di messa in pericolo astratta e non di risultato (Stratenwerth/Jenny/Bommer,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 2010, § 12 n. 58 con rinvio a n. 36;
Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Nouvelle édition refondue et
augmentée, Ginevra 2009, § 81 n. 2220; von Ins/Wyder, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 179quater n. 15
con rinvio ad art. 179bis n. 30).
Dal profilo oggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP
presuppone l’esistenza di una presa di immagini illecita che realizzi sia dal
profilo oggettivo che da quello soggettivo il reato di cui al cpv. 1. È dunque
necessario che l’infrazione di base sia stata commessa intenzionalmente e che
non esistano motivi giustificativi. Per contro, non occorre che l’autore
dell’infrazione di base sia colpevole, potendo la stessa essere realizzata anche
da una persona incapace ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 CP o da un’altra persona
non penalmente responsabile (Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2222 con rinvio a
n. 2217; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 12 n. 58 e rinvii; Donatsch,
Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 394 con rinvio a pag. 385 e
seg.).
Sul piano soggettivo, il reato di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP
presuppone che l’autore sapesse o dovesse presumere che la presa d’immagini è
stata eseguita mediante un’infrazione ai sensi del cpv. 1 CP. Con la
formulazione “deve presumere” va inteso che l’autore, secondo la sua conoscenza
delle circostanze concrete, doveva ritenere possibile che la registrazione che
intendeva conservare era stata ottenuta tramite un reato giusta il cpv. 1. La negligenza
non è sufficiente; l’autore deve dunque agire almeno con dolo eventuale
(Hurtado Pozo, op. cit., § 81 n. 2223 con rinvio a n. 2219; Schubarth,
Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, BT Art. 173-186 StGB, Berna 1984, ad
art. 179quater CP n. 28 e rinvii; Stratenwerth/Jenny/Bommer, op.
cit., § 12 n. 58 e rinvii, cfr. anche § 20 n. 19 per l’interpretazione della
formulazione “deve presumere” contenuta anche nell’enunciato legale del reato
di ricettazione, art. 160 CP).
5. Nei loro appelli AP 1 e IM 1, dopo aver ricordato che per
configurare l’infrazione di cui all’art. 179quater cpv. 3 CP occorre
che la presa d’immagini realizzi il reato di cui al cpv. 1, sostengono,
innanzitutto, che le riprese effettuate nell’ufficio __________ non
rappresentano fatti rientranti nella sfera segreta né fatti, non osservabili
senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera privata di una persona.
5.1. Il presidente della Pretura penale, dopo aver ricordato che la
nozione di “sfera privata” giusta l’art. 179quater cpv. 1 CP
concerne atti appartenenti alla vita privata d’una persona che si svolgono in
un luogo di principio al riparo da sguardi indiscreti o, quantomeno, che non
possono essere osservati senza difficoltà da chiunque, ha innanzitutto rilevato
che, dagli atti, emerge come l’ufficio __________ “era un ufficio chiuso a
chiave all’interno della discoteca __________, al quale avevano accesso
unicamente i tre azionisti della società, tra cui i due imputati IM 1 e AP 1, e
la parte civile medesima che ogni tanto prestava le chiavi per il disbrigo
delle questioni correnti anche al direttore V.”.
Di conseguenza - ha continuato il primo giudice - l’ufficio in questione, “ancorché
si trovasse all’interno della discoteca __________ e quindi di un esercizio
pubblico, non era da ritenere pubblico e ACPR 1, che aveva facoltà di entrarvi,
poteva legittimamente ritenere di essere al riparo da sguardi indiscreti”.
E ciò a maggior ragione - ha ancora osservato - se si considera la deposizione
da lui rilasciata in occasione del primo dibattimento, dalla quale emerge come
egli, durante i suoi incontri intimi, si accertava che nessuno fosse nei
paraggi e si avvaleva della collaborazione di un dipendente della discoteca che
lo avvisava non appena uno dei proprietari, detentori delle chiavi del locale,
stava per entrare nella discoteca.
A detta del presidente della Pretura penale è, pertanto, evidente che
l’abraccio tra ACPR 1 e la dipendente del __________ P. è “un fatto privato
avvenuto in un luogo non osservabile da ognuno in quanto di principio non
accessibile”. Nulla muta alla sostanza delle cose, ha concluso il primo
giudice, la circostanza - emersa in occasione del dibattimento del 2 marzo 2011
- secondo cui il locale __________ è dotato di un oblò che dà verso gli spazi
interni della discoteca, ritenuto che “per la giurisprudenza una camera
d’albergo (che evidentemente è dotata di finestre) è comunque un luogo protetto
ai sensi dell’art. 179quater CP” (sentenza impugnata, consid. 4b
pag. 7-8).
5.2. Gli appellanti contestano la conclusione del primo giudice secondo
cui l’ufficio __________ è un luogo protetto ai sensi dell’art. 179quater
CP.
In particolare essi - associandosi alla tesi sostenuta nel giudizio della
Pretura penale annullato dalla CCRP con sentenza 27 luglio 2010 - sostengono
che fanno parte della sfera privata gli spazi protetti dall’art. 186 CP come “un’abitazione,
i locali di un’abitazione o un giardino cintato”. A detta degli insorgenti,
il reato si configura unicamente nell’ipotesi in cui l’autore penetra in questi
spazi per osservare o per riprendere dei fatti senza alcun diritto, ossia “valicando
una barriera fisica o giuridico morale (motivazione d’appello di AP 1 e IM
1, pag. 7-8).
Contrariamente alla tesi del primo giudice - rilevano ancora IM 1 e AP 1 - è irrilevante
sapere se ACPR 1, nel locale __________ , poteva sentirsi al riparo da
sguardi indiscreti ritenuto che egli, per garantirsi una tale posizione, ha
dovuto “venir meno agli obblighi contrattuali che discendevano dal contratto
di lavoro” e che gli proibivano di appartarsi con una ragazza in quel
locale - “riservato a pochissimi” e contenente la cassaforte dove
venivano depositati gli incassi - per scambiarsi delle effusioni. In ogni caso
- continuano - ACPR 1 non poteva al suo interno sentirsi al sicuro, ritenuto
come egli vi si fosse introdotto abusivamente e facendo capo a sotterfugi,
quali l’introduzione della chiave nella toppa per impedire agli azionisti di
accedervi o la collaborazione di “complici” che dovevano avvisarlo quando gli
stessi azionisti arrivavano nell’esercizio pubblico (motivazione d’appello di AP
1 e IM 1, pag. 8-9).
Gli appellanti spiegano poi che l’ufficio avrebbe potuto essere considerato
protetto se “fosse stato utilizzato dal solo querelante”, ciò che non
era il caso in concreto, ritenuto che l’ufficio __________ era l’ufficio degli
azionisti o su cui, tutt’al più, “vi era un compossesso principalmente
esercitato dagli appellanti che vi potevano entrare liberamente”. A detta
degli insorgenti, pertanto, non può essere loro rimproverato di avere “varcato
quella barriera giuridico morale che divide l’illecito dal lecito” (motivazione
d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).
5.3. L’art. 179quater cpv. 1 CP sancisce il divieto di
osservare o fissare su supporti d’immagine fatti rientranti nella sfera segreta
oppure fatti, non osservabili senz’altro da ognuno, rientranti nella sfera
privata di una persona.
Per “fatto” ai sensi del cpv. 1 s’intende tutto ciò che esiste e può essere
osservato, vale a dire, in particolare, l’apparenza fisica o il comportamento
di una persona, oggetti, scritti, foto o documenti. Non è necessario che il
fatto sia compromettente o che la sua rivelazione esponga la vittima a danno o
a torto morale (cfr. DTF 118 IV 41 consid. 3a; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 179quater n. 4).
L’art. 179quater cpv. 1 CP protegge,
innanzitutto, i fatti rientranti nella sfera segreta di una persona. La nozione
“sfera segreta” si riallaccia alla nozione di “segreto” ai sensi dell’art. 321
CP e contempla quei fatti conosciuti da una cerchia ristretta di persone
(“relativamente sconosciuti”), non accessibili a chiunque desideri conoscerli e
per i quali esiste un interesse legittimo a mantenerli confidenziali. A titolo
d’esempio, il TF cita i fatti della sfera strettamente personale, i conflitti
famigliari, i comportamenti sessuali, le sofferenze fisiche (DTF 118 IV 41
consid. 4a). La letteratura menziona anche la nudità, gli atti rituali di una
persona o i documenti aventi carattere segreto (cfr. ad esempio Hurtado Pozo,
op. cit., § 83 n. 2253).
L’art. 179quater cpv. 1 CP protegge, poi, i fatti rientranti nella
sfera privata di una persona. La formulazione “sfera privata” parte dal
presupposto per cui ogni persona deve avere una “zona” al cui interno muoversi
e comportarsi liberamente senza dover temere di venire osservata da sguardi
indiscreti (cfr. DTF 117 IV 33 consid. 2a; Dontasch, op. cit., pag. 392;
Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7). Essa contempla, pertanto,
tutti quei fatti attinenti alla vita personale che una persona intende
condividere con pochi intimi o con i famigliari (DTF 118 IV 41 consid. 4).
Giusta l’art. 179quater cpv. 1 CP, per beneficiare della protezione
penale, i fatti rientranti nella sfera privata devono essere “non osservabili senz’altro
da ognuno”. Secondo tale formulazione, frutto di un compromesso tra le due
camere durante i lavori parlamentari, l’autore non si rende colpevole del reato
se il fatto era osservabile “senz’altro”, ovvero se egli per prendere
conoscenza del fatto non ha dovuto superare delle barriere fisiche (per es.
abbattere una porta, forzare un cassetto o arrampicarsi su una parete) o
giuridico-morali (per es. violare il domicilio di una persona o il segreto
nella corrispondenza o agire per “voyeurismo”). Per barriera giuridico-morale
s’intende, in generale, un supposto, ma fisicamente non percettibile limite
che, secondo il buon senso e il buon costume, non deve essere superato senza il
consenso della vittima (DTF 118 IV 41 consid. 4e, Hurtado Pozo, op. cit., § 83
n. 2255 e segg.; Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 7; Dontasch,
op. cit., pag. 392 e seg.; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179quater
n. 9).
Alla sfera privata appartengono, dunque, i luoghi privati protetti dall’art.
186 CP come una casa, un appartamento, un giardino, un cortile, ma anche luoghi
o situazioni che l’autore riprende non violando il domicilio, bensì superando
quella barriera giuridico-morale di cui s’è detto, come, ad esempio, quando
egli fotografa, contro la sua volontà, l’occupante di una casa che si trova nello
spazio antistante la porta d’ingresso (DTF 118 IV 41 consid. 4e), quando
riprende gli occupanti di una tenda o di una vettura (Dontasch, op. cit., pag.
392 e seg.; von Ins/Wyder, op. cit., ad art. 179quater n. 9) o
quando egli è mosso da meri intenti “voyeuristici”.
Supera, ad esempio, la citata barriera giuridico-morale e commette il reato di
cui all’art. 179quater cpv. 1 CP anche il datore di lavoro che
osserva con un apparecchio da presa i propri dipendenti senza che ciò sia
necessario per coordinare particolari processi aziendali (Schubarth, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, BT Art. 173-186 StGB, Berna 1984, ad art. 179quater
n. 16).
La delimitazione della sfera privata si rivela particolarmente problematica
quando la stessa è riferita a quei fatti appartenenti alla cosiddetta “sfera
semipubblica” (“privatöffentlicher Bereich”), ovvero a quei fatti
privati che avvengono in pubblico. La maggioranza della dottrina ritiene che
tali fatti non beneficiano di principio della protezione penale, anche se
occorre fare delle eccezioni per i casi in cui la vittima non ha rinunciato
volontariamente a sottrarsi agli occhi del pubblico o non è in grado di farlo, per
esempio quando la vittima di un’aggressione in pieno centro giace ferita sul
marciapiede (Hurtado Pozo, op. cit., § 83 n. 2258; Dontasch, op. cit., pag.
393; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 179quater,
n. 4; Corboz, op. cit., ad art. 179quater, n. 7).
5.4. Risulta in concreto dagli atti che le uniche persone ad essere in
possesso delle chiavi dell’ufficio __________ , oltre ai proprietari del __________,
erano ACPR 1 e il direttore artistico della discoteca V., poi sostituito da S.
(verbali AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 3 e del 20 luglio 2005, AI 8 pag.
1; verbale IM 1 del 10 maggio 2005, AI 7 pag. 2; verbale ACPR 1 del 31 ottobre
2006, AI 9 pag. 4; verbale del dibattimento 21 settembre 2009, pag. 9). Il
locale, seppure utilizzato principalmente da IM 1 e da AP 1, era dunque accessibile
anche all’accusatore privato ACPR 1 che vi si recava “per effettuare le
chiusure delle casse registratrici della discoteca” così come per “altri
scopi, come ad esempio i colloqui con il personale” (verbale AP 1 del 10
marzo 2004, AI 3 pag. 2; verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 1-2).
Ritenuto come ACPR 1 fosse legittimato (e tenuto) ad accedere all’ufficio __________
per svolgere le proprie mansioni lavorative, egli poteva evidentemente
ritenere di trovarsi, al suo interno, al riparo da sguardi indiscreti come un
qualsiasi lavoratore nel proprio ufficio o negli spazi in cui svolge i propri
incarichi o, più in generale, come ogni persona che, con il consenso del
proprietario, s’intrattiene in un luogo chiuso. Non può, pertanto, essere messo
in dubbio che IM 1 e AP 1, installando un impianto di videosorveglianza proprio
in quel locale, hanno superato una barriera giuridico morale e, meglio, hanno
infranto il divieto, imposto dal buon senso e dal buon costume, di filmare i
propri impiegati sul posto di lavoro.
Contrariamente alla tesi degli appellanti nulla muta, poi, alla sostanza delle
cose il fatto che ACPR 1, nel momento in cui è stato ripreso, non stesse
svolgendo mansioni lavorative, ma si intrattenesse con un’impiegata della
discoteca, motivo per il quale aveva chiesto a dei colleghi di avvertirlo
qualora arrivassero i proprietari del __________. Non risulta infatti dalla
giurisprudenza, né dalla dottrina, che la portata della protezione garantita
dall’art. 179quater cpv. 1 CP dipenda dal tipo di comportamento
tenuto dalla vittima nei luoghi protetti o dalle precauzioni da questa prese
per evitare che estranei potessero sorprenderla in atteggiamenti intimi o
sconvenienti.
Del tutto ininfluente è anche la circostanza sottolineata dagli appellanti,
secondo cui il locale era utilizzato principalmente da loro e non unicamente da
ACPR 1. Dal momento che lo stesso accusatore privato, come visto, era non solo
autorizzato ad accedere al locale, ma vi era addirittura tenuto per il disbrigo
delle proprie mansioni, egli poteva infatti partire dal presupposto che, al suo
interno, non fosse sottoposto a videosorveglianza e ciò, evidentemente,
indipendentemente dal fatto che pure gli appellanti utilizzavano quell’ufficio.
Volendo seguire la tesi ricorsuale basterebbe che un datore di lavoro utilizzi
un locale perché egli sia legittimato a filmare gli altri lavoratori che lo
frequentano.
Da quanto precede discende che gli atteggiamenti assunti da ACPR 1 nell’ufficio
__________ rappresentano dei fatti privati “non osservabili senz’altro da
ognuno” - ovvero osservabili solo oltrepassando un limite che, secondo il buon
senso e il buon costume, non doveva essere superato senza il suo consenso - e
beneficiano, pertanto, della protezione dell’art. 179quater cpv. 1
CP.
Su questo punto gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere
disattesi.
6. Gli appellanti sostengono, poi, che la presa d’immagini avvenuta
nel locale __________ non configura il reato di cui all’art. 179quater
cpv. 1 CP ritenuto che ACPR 1 sapeva dell’esistenza della telecamera
all’interno dell’ufficio __________ e che lo stesso, pertanto, quantomeno per
atti concludenti, aveva acconsentito alle riprese.
6.1. Dopo aver ricordato che il reato di cui all’art. 179quater
cpv. 1 CP è adempito “solo se la persona filmata non ha dato il suo
consenso, implicito o esplicito, alla registrazione che la concerne”, il
presidente della Pretura penale ha passato in rassegna le deposizioni
rilasciate dagli imputati, quelle di due ex dipendenti della discoteca nonché
quelle dello stesso ACPR 1 al fine di accertare se quest’ultimo fosse
consapevole dell’esistenza della videocamera installata nell’ufficio __________
(sentenza impugnata, consid. 4c, pag. 9-10). Confrontato con le versioni
contrapposte degli imputati - secondo i quali ACPR 1 sapeva dell’esistenza
della telecamera - e dello stesso accusatore privato - secondo cui IM 1, dopo
l’arresto di V., gli aveva detto che la telecamera era stata rimossa - il primo
giudice ha innanzitutto rilevato come le deposizioni degli accusati, così come
quelle degli ex dipendenti, fossero “generiche” e non fossero riferite “esplicitamente
ed in modo univoco alla videocamera dell’ufficio __________, né alla parte
civile e (…) nemmeno al periodo dopo l’arresto del V. in cui quest’ultima
è stata filmata. In effetti la circostanza che il direttore sapesse che era
stata installata una videocamera (…) non significa automaticamente che egli
dovesse presumere che l’impianto sarebbe rimasto al suo posto”. Oltretutto,
ha spiegato ancora il primo giudice, le deposizioni rilasciate da AP 1 il 20
luglio 2005 sono contraddittorie, ritenuto come egli ha riferito, da un lato,
di aver detto a ACPR 1 della presenza delle telecamere dopo aver scoperto il
furto perpetrato da V. e, dall’altro, affermato come la polizia si era raccomandata
di non dire a nessuno che la stessa era rimasta installata anche dopo l’arresto
dello stesso direttore artistico.
A detta del primo giudice è, quindi, più attendibile la versione fornita da ACPR
1, peraltro confortata dalla sua constatazione - “logica e credibile” -
secondo cui, se egli avesse saputo della telecamera nell’ufficio __________ ,
sicuramente non si sarebbe fatto riprendere “ritenuta la sua età, la moglie
e figli che aveva a casa” (sentenza impugnata, consid. 4c pag. 10-11).
In esito il primo giudice, vista l’assenza di prove certe a sostegno
dell’accertamento secondo cui ACPR 1 sapeva che la telecamera non era stata
smantellata dopo l’arresto di V., ha rilevato come non si possa giungere alla
conclusione che lo stesso accusatore privato avesse acconsentito di essere
filmato con P. nel locale __________ (sentenza impugnata, consid. 4c pag. 11).
6.2. Nel loro gravame gli appellanti sostengono che il giudizio del
pretore “disattende il principio della presunzione d’innocenza e
contravviene ad un corretto apprezzamento delle prove”.
Essi rimarcano, innanzitutto, come le deposizioni dei testi J. e S. “non
sono né generiche, né tantomeno imprecise”. Inoltre, spiegano, le stesse
concordano sul fatto che tutto il personale della discoteca, dal momento in cui
è stato arrestato V., era informato sull’esistenza di una telecamera
nell’ufficio __________. A fronte di un tale assunto, continuano, è irrilevante
la circostanza secondo cui non si sapeva se la telecamera era in funzione o
meno, “giacché la sola presenza di questa installazione di sorveglianza
lasciava intendere che gli azionisti potevano farne uso a loro discrezione, con
la conseguenza che chi entrava in questo ufficio poteva essere consapevolmente
ripreso”. A detta di AP 1 e IM 1 questa tesi è, poi, rafforzata dalle loro
univoche dichiarazioni, nelle quali, contrariamente all’opinione del primo
giudice, non sono ravvisabili contraddizioni (motivazione d’appello di AP 1 e
di IM 1, pag. 9-11).
Gli appellanti sostengono, poi, che le deposizioni di ACPR 1 non sono
credibili. Innanzitutto essi rilevano che, contrariamente a quanto dichiarato
dallo stesso accusatore privato, non corrisponde al vero che IM 1 gli disse che
l’impianto di videosorveglianza era stato dismesso. A detta degli insorgenti, ACPR
1 non è neppure credibile quando dichiara che, se avesse saputo della
telecamera, non si sarebbe fatto riprendere in compagnia di una ragazza dato
che, a casa, aveva moglie e figli. In realtà, spiegano AP 1 e IM 1, ACPR 1,
come confermato anche da ACPR 2, non era solito appartarsi con le ragazze
nell’ufficio __________, ma in altri locali. Da questa circostanza, continuano,
si deve concludere che egli “era particolarmente attento a non lasciarsi
trasportare con delle ragazze in questo ufficio, perché sapeva dell’esistenza
della telecamera”. A mente degli appellanti, pertanto, il fatto che egli è
stato ripreso - “una sola volta e per pochissimo tempo” - con una
ragazza nel locale __________, è da ricondurre al fatto che “in taluni casi
ci si può anche dimenticare, nella routine lavorativa, di un sistema di sorveglianza”.
Continuando nel loro esposto, gli insorgenti asseverano che il primo giudice,
confrontato con versioni contrastanti, “avrebbe dovuto propendere per le tesi
sostenute dagli accusati che sono concordi con quelle di altri due testi” e
che le dichiarazioni del ACPR 1 sono, per contro, “isolate e viziate dal
rancore che costui ancora nutre nei confronti dei ricorrenti” (motivazione
d’appello di AP 1 e di IM 1, pag. 11-13).
A detta degli appellanti, infine, il primo giudice, non ritenendo l’ipotesi più
favorevole agli accusati, ha violato il principio della presunzione d’innocenza
garantita dagli gli art. 10 cpv. 3 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU. Egli
inoltre, rilevano ancora gli insorgenti, ha capovolto l’onere della prova
addossandolo a loro anziché all’accusa ritenuto che se non v’erano prove certe
sul fatto che ACPR 1 non sapesse della telecamera “i querelati andavano
prosciolti per insufficienze di prove” (motivazione d’appello di AP 1 e di IM
1, pag. 13).
6.3. a. L’art. 179quater cpv. 1 CP punisce chiunque osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata di una persona, “senza l’assenso di quest’ultima”. Questa formulazione mette in evidenza come il reato si realizza unicamente nell’ipotesi in cui la persona osservata non ha dato il suo consenso alla presa d’immagini che la concerne (Hurtado Pozo, op. cit., § 83 n. 2266; Corboz, op. cit., ad art. 179quater n. 17; Donatsch, op. cit., pag. 394). Per sussistere il consenso deve essere espresso esplicitamente o per atti concludenti.
b. Secondo la giurisprudenza federale il principio “in dubio pro reo”,
con riferimento alla valutazione delle prove, implica che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti sfavorevole
all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale
probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel modo. La
massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad una
certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici, poiché
sempre possibili, non sono sufficienti. Il principio è disatteso quando il
giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto
nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF
6B_369/2011 del 29.07.2011, consid. 1.1, pag. 2; DTF 6B_235/2007 del 13.06.2008,
consid. 2.2, pag. 3; DTF 6P.218/2006 del 30.03.2007 consid. 3.8.1, pag. 7; DTF
127 I 38 consid. 2a, pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; DTF 120 Ia 31
consid. 2d pag. 38; Tophinke, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Verniory,
in Commentaire romand, op. cit., ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
Questa giurisprudenza è stata codificata nel nuovo art. 10 cpv. 3 CPP secondo cui se vi sono dubbi insormontabili
quanto all’adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla
situazione oggettiva più favorevole all’imputato.
6.4. Sulla consapevolezza di ACPR 1 circa l’esistenza di un sistema di
videosorveglianza nell’ufficio __________ le deposizioni in atti divergono.
IM 1, nel suo primo interrogatorio, ha dichiarato che “ACPR 1 era al
corrente del fatto che nel nostro ufficio fosse stata installata una
videocamera poiché la cosa era divenuta nota al momento dell’arresto del signor
V.” (verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 2). In occasione del secondo
interrogatorio, lo stesso imputato ha ribadito che l’accusatore privato “era
al corrente dell’esistenza nell’ufficio della __________ di una telecamera
nascosta; egli secondo me sapeva anche dov’era posizionata anche se io non
gliel’ho mai detto. ACPR 1 in ogni caso sapeva che il ladro era stato preso
proprio perché filmato dalla telecamera; egli era presente il giorno in cui è
stato arrestato dalla polizia. Secondo me egli sapeva che la telecamera non era
mai stata tolta anche se io non glielo avevo mai detto. Tutti i dipendenti
avevano saputo dell’arresto del ladro avvenuto tramite videosorveglianza (verbale
IM 1 del 10 maggio 2005, AI 7 pag. 6). IM 1 ha poi sostanzialmente confermato la sua versione anche in occasione del primo processo durante il quale ha
dichiarato che “dopo la scoperta del ladro (V.) tutti sapevano della
presenza delle telecamere perché tutti conoscevano quanto accaduto. ACPR 1
sapeva della presenza delle telecamere” (verbale del dibattimento 21
settembre 2009, pag. 4).
Anche AP 1 ha dichiarato dinanzi al sostituto procuratore pubblico che “ACPR
1 sapeva che nell’ufficio __________ era stata installata una
videosorveglianza; ricordo glielo avevamo detto dopo che il direttore artistico
V. era stato assicurato alla giustizia proprio grazie alla videosorveglianza.
Ricordo al riguardo che l’ispettrice __________ della Polizia cantonale, dopo
che era stato arrestato V., ci aveva detto di lasciare in funzione la
videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici e di non dire a nessuno
dell’esistenza di questa videosorveglianza” (verbale AP 1 del 20 luglio
2005, AI 8, pag. 3).
Dal canto suo ACPR 1 ha dichiarato dinanzi al sostituto procuratore pubblico di
avere saputo dell’esistenza di una telecamera nascosta nel locale __________ “dopo
l’arresto del direttore artistico signor V.. Dopo il suo arresto il signor IM 1 mi aveva detto che nel locale __________ era stata piazzata dalla Polizia una telecamera nascosta
allo scopo di prendere il colpevole dei vari furti verificatisi presso la
discoteca. Dopo che il signor V. è stato arrestato ricordo che il signor IM 1 mi aveva detto che di lì a pochi giorni il sistema di videosorveglianza sarebbe stato tolto dalla
Polizia” (verbale ACPR 1 del 31 ottobre 2006, AI 9 pag. 1-2). Nel medesimo
verbale ACPR 1 riferisce che “non era di dominio pubblico che nell’ufficio __________
vi fosse una telecamera e tanto meno che la stessa fosse in funzione. Nessuno
sapeva dell’esistenza nell’ufficio __________ di una telecamera in funzione
dopo l’arresto di V.. Io, come ho detto, ritenevo che, conformemente a quanto
dettomi da IM 1, il sistema di sorveglianza fosse stato asportato dalla polizia
cantonale a conclusione dell’inchiesta a carico del signor V.” (verbale ACPR
1 del 31 ottobre 2006, AI 9 pag. 4). ACPR 1 ha, poi, confermato la sua versione anche durante il primo dibattimento in cui ha ribadito che “scovato
il responsabile autore del furto, IM 1 mi aveva detto che la telecamera era stata rimossa così che io, dall’arresto del V., pensavo non ci fosse più”.
Al dibattimento, ACPR 1 ha pure dichiarato che, prima di intrattenersi nei
locali in compagnia delle colleghe, egli si accertava “che nessuno fosse nei
paraggi ed inserivo la chiave nella toppa, così che nessuno avrebbe potuto entrare.
Quando mi trovavo in compagnia in quei locali credevo di essere al riparo da
occhi indiscreti. Sicuramente se l’avessi saputo non mi sarei fatto riprendere:
alla mia età con una moglie e due figli…” (verbale del dibattimento 21
settembre 2009, pag. 8).
Agli atti vi sono poi le deposizioni di due persone, all’epoca dei fatti dipendenti
della discoteca __________ . J. ha riferito al sostituto procuratore pubblico
di sapere, “per sentito dire, che nell’ufficio __________ vi era una
telecamera che aveva consentito l’arresto dell’allora direttore artistico D.”,
ma di non essersi poi posto “il problema di sapere se nell’ufficio __________
vi fosse ancora una telecamera anche perché era un ufficio dove non avevamo
normalmente accesso”. Alla fine della sua deposizione egli ha ancora
affermato che “tutti sapevano, anche la donna delle pulizie, che c’era la
telecamera nell’ufficio __________ , se in funzione non si sa” (verbale J.
del 23 novembre 2006, AI 11 pag. 2-4). S. ha dichiarato che “si sapeva che
all’interno della discoteca vi erano delle telecamere” (verbale S. del 23
novembre 2006, AI 12, pag. 2).
6.5. In concreto si osserva, innanzitutto, che le dichiarazioni degli appellanti
devono essere valutate con estrema cautela, anche soltanto in funzione dell’illogicità
intrinseca della tesi da essi sostenuta. Ritenuto, infatti, che, per stessa
ammissione degli appellanti, la telecamera era stata lasciata in funzione per
scoprire l’autore di eventuali ulteriori furti (cfr. verbale AP 1 del 20 luglio
2005, AI 8, pag. 3, secondo cui “l’ispettrice __________ della Polizia
cantonale, dopo che era stato arrestato V., ci aveva detto di lasciare in
funzione la videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici e di non dire
a nessuno dell’esistenza di questa videosorveglianza” e verbale del
dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4, in cui IM 1 afferma che, dopo l’arresto di V.,
“è stato deciso di lasciare in loco la videocamera sia perché vi erano stati
in precedenza altri furti che non erano stati ammessi dal V., sia perché si
voleva comunque mantenere sotto controllo il locale dove si trovava la
cassaforte per il caso di furti futuri”), è contrario ad ogni logica la
tesi secondo cui ACPR 1 - che, dopo l’arresto di V., era l’unica persona in
possesso delle chiavi dell’ufficio __________ e dunque il principale
sospettato - sarebbe stato da loro informato di tale stratagemma.
Ma anche volendo prescindere da tale contraddizione, si osserva che, come
correttamente rilevato dal primo giudice, le dichiarazioni degli appellanti, al
di là di affermazioni perentorie, (“ACPR 1 sapeva della presenza delle
telecamere”, “ACPR 1 era al corrente del fatto che nel nostro ufficio fosse
stata installata una videocamera”), risultano generiche e poco precise. In
particolare non emerge dalle stesse se il fatto che ACPR 1 sapeva della
telecamera fosse riferito al periodo in cui lo stesso direttore è stato ripreso
nell’ufficio __________ o ad un periodo precedente. Le deposizioni degli
appellanti, pertanto, non permettono di sconfessare la tesi dell’accusatore
privato, il quale ha dichiarato di essere stato informato della presenza della
telecamera, ma di avere anche confidato nel fatto che l’impianto fosse poi
stato smantellato.
Per quanto attiene, poi, alle testimonianze degli ex dipendenti della
discoteca, si rileva che dalle deposizioni di S. non risulta affatto che ACPR 1
sapeva dell’esistenza della telecamera. Il teste si è infatti limitato ad
affermare genericamente che “si sapeva che all’interno della discoteca vi
erano delle telecamere” e che “io sapevo dell’esistenza di telecamere
all’interno della discoteca (…), nell’ufficio “__________ ” e nel locale
magazzino” (verbale d’interrogatorio S., pag. 2).
Nemmeno dalla testimonianza di J. risultano elementi sulla cui base è possibile
giungere alla conclusione che ACPR 1 sapeva della telecamera installata
nell’ufficio __________ . Da essa, infatti, si può unicamente dedurre che il
teste aveva saputo della telecamera nell’ufficio __________ all’epoca in cui V.
venne arrestato e che, poi, della questione, si disinteressò così che la
sua dichiarazione finale (“tutti sapevano, anche la donna delle pulizie, che
c’era la telecamera nell’ufficio __________ ”) non può, in alcun modo,
essere concludente nella misura in cui si rivela essere palesemente l’espressione
di un suo soggettivo convincimento non fondato su fatti.
ACPR 1 è, invece, sicuramente credibile quando afferma di avere ritenuto,
conformemente a quanto dettogli da IM 1, che la telecamera nascosta nel locale __________
era stata smantellata dopo l’arresto di V.. È del tutto logico ritenere,
infatti, che l’accusatore privato - che non voleva certo pubblicizzare le sue
relazioni extraconiugali e che, proprio per questo, prima di intrattenersi in
compagnia delle colleghe nell’ufficio __________ , si accertava “che nessuno
fosse nei paraggi” - non si sarebbe abbandonato in effusioni rivelatrici,
se avesse saputo di essere filmato.
Gli appellanti non possono, poi, essere seguiti quando sostengono che ACPR 1
sapeva della telecamera nell’ufficio __________ ritenuto che egli, come
riferito da ACPR 2, non era solito appartarsi in quel locale e che un’unica
volta - riconducibile ad una dimenticanza - vi si era fatto sorprendere.
Tale ipotesi, infatti, oltre che poco verosimile, non è confortata da elementi
in atti. In particolare, il fatto che ACPR 2 abbia dichiarato di non avere
avuto incontri piccanti con ACPR 1 nell’ufficio __________ , non basta per
giungere alla conclusione che lo stesso accusatore privato sapesse che in quel
locale c’era una telecamera. Che egli si sia poi fatto riprendere un’unica
volta nell’ufficio __________ può benissimo essere ricondotto al fatto che nel
videoregistratore collegato alla telecamera venivano intercalate due cassette
che si riavvolgevano automaticamente e ripartivano senza essere regolarmente
controllate (cfr. verbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 3; verbale del
dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4-5, in cui AP 1 dichiara che “le cassette
venivano visionate solo raramente a scadenza di diversi mesi”).
Ritenuto quanto precede, non si può che giungere alla stessa conclusione
del giudice di prime cure, ovvero che ACPR 1 non sapeva dell’esistenza della
telecamera e che egli non ha, pertanto, acconsentito alla videosorveglianza
messa in atto dagli appellanti.
Solo di transenna è qui ancora il caso di osservare che a torto gli insorgenti
si appellano alla violazione del principio in dubio pro reo. Come visto,
infatti, il principio è disatteso solo nell’ipotesi in cui il giudice, dopo un
accurato esame delle prove, avrebbe dovuto nutrire insopprimibili dubbi quanto
all’adempimento di un elemento di fatto, dubbi che, in concreto, viste le
considerazioni che procedono, non sussistono.
Anche su questo punto, gli appelli di IM 1 e di AP 1 devono, pertanto, essere
disattesi.
7. Continuando nel loro esposto, gli appellanti sostengono di non avere
commesso intenzionalmente il reato di base, ovvero il reato di cui all’art. 179quater
cpv. 1 CP.
7.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha trattato questo aspetto
nel capitolo dedicato all’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 179quater
cpv. 3 CP, senza tuttavia distinguere in modo chiaro le considerazioni inerenti
l’aspetto soggettivo del cpv. 1 da quelle inerenti il cpv. 3 (cfr. sentenza
impugnata, consid. 5a-g).
Il presidente della Pretura penale sembra, comunque, avere ammesso la
realizzazione dell’aspetto soggettivo del reato di cui al cpv. 1 dopo aver
rilevato, sulla scorta delle deposizioni degli accusati, che lo scopo per il
quale gli stessi hanno mantenuto in funzione l’impianto di sorveglianza nel
locale __________ “è mutato o quantomeno si è ampliato nel tempo”.
Infatti, spiega il pretore, se inizialmente l’intenzione degli
imputati era “unicamente quella di controllare la cassaforte e non certo di
scoprire atteggiamenti poco consoni della parte civile”, in un secondo
tempo, “allorquando sono cominciate a girare le voci sul conto di ACPR 1 ed
è stata vista (…) la registrazione di quest’ultimo con P., le cose sono
cambiate” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16). A detta del pretore, la circostanza secondo cui gli appellanti hanno agito con l’intenzione di
riprendere ACPR 1 nell’ufficio __________ è, in particolare, confermata dal
fatto che essi non hanno informato la polizia della registrazione di ACPR 1 e
di P. “segno evidente che la stessa non aveva nulla a che fare con lo scopo
per la quale l’autorità inquirente aveva autorizzato gli imputati a mantenere
in funzione la sorveglianza”. Inoltre, rileva ancora il pretore, nelle loro
dichiarazioni, gli imputati hanno fatto riferimento esplicito a “trappole e
a modalità per incastrare ACPR 1” (sentenza impugnata, consid. 5f pag. 16-17).
7.2. Gli appellanti sostengono che la videosorveglianza non era stata
installata per vedere cosa facesse il ACPR 1 nell’ufficio __________ , “ma
per scoprire eventuali ladri e scassinatori” e che tale scopo è rimasto
immutato nel tempo. L’assenza di dolo, continuano, è d’alta parte confermata
dall’accertamento pretorile secondo cui le registrazioni dell’accusatore
privato e di P. sono state scoperte casualmente. Inoltre, concludono, il fatto
che essi hanno saputo solo in un secondo tempo di avere ripreso ACPR 1 in atteggiamenti imbarazzanti, rappresenta al massimo un dolo successivo (dolus subsequens),
non sufficiente per realizzare dal profilo soggettivo il reato in esame (motivazione
d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 14, cfr. anche pag. 4 e pag. 6).
7.3. A ben vedere, per ammettere che AP 1 e IM 1 hanno realizzato dal
profilo soggettivo il reato di cui all’179quater cpv. 1 CP è irrilevante
chiedersi se essi hanno agito allo scopo di riprendere ACPR 1 piuttosto che
allo scopo di scoprire eventuali ulteriori ladri. A tal fine basta la
constatazione secondo cui essi, indipendentemente dallo scopo da loro
perseguito, erano consapevoli del fatto che l’impianto di videosorveglianza
riprendeva le persone che accedevano all’ufficio __________ , ovvero ad uno
spazio protetto dall’179quater cpv. 1 CP. Quanto sostenuto dagli
appellanti, ovvero di avere agito allo scopo, mai mutato nel tempo, di individuare
eventuali ladri è tutt’al più rilevante per determinare la loro consapevolezza
di non agire illecitamente ciò che potrebbe eventualmente configurare un errore
sull’illiceità giusta l’art. 21 CP. La giurisprudenza del TF ha tuttavia già
avuto modo di decidere che, in applicazione della Verschuldenstheorie, al
concetto di dolo sono riconducibili unicamente la consapevolezza e la volontà
riferite agli elementi oggettivi della fattispecie e non la coscienza di agire
in modo illecito o di essere punibili (STF del 1° giugno 2011, 6B_1031/2010
consid. 2.4.1; DTF 107 IV 205 consid. 3; 99 IV 58 consid. 1a; Dontasch/Tag,
Strafrecht I, Verbrechenslehre, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 275 e segg.;
Hurtado/Pozo, Droit penal, Partie generale, 2a edizione, Ginevra 2008, n. 919;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3a edizione, Berna 2005, § 11,
n. 54). Pertanto, indipendentemente dalla loro volontà di riprendere
eventuali ladri piuttosto che ACPR 1 e della loro convinzione di non agire
illecitamente o di non essere punibili, ciò che qui conta è che gli appellanti erano
perfettamente consapevoli che la telecamera installata nell’ufficio __________ avrebbe
ripreso dei fatti rientranti nella sfera privata delle persone che accedevano
al locale e non osservabili senz’altro da ognuno. In particolare essi sapevano
che la telecamera avrebbe registrato il comportamento di ACPR 1 che
nell’ufficio __________ svolgeva alcune delle sue mansioni lavorative.
Tanto basta per ammettere che essi hanno intenzionalmente commesso il reato di
cui all’art. 179quater cpv. 1 CP.
Anche su questo punto, pertanto, gli appelli di AP 1 e di IM 1, devono essere
respinti.
8. Nel loro gravame, AP 1 e IM 1 sostengono anche che il loro agire era
lecito ai sensi dell’art. 14 CP ritenuto che l’installazione dell’impianto di
videosorveglianza era ammessa dalla legislazione in materia del diritto del
lavoro e in particolare dall’art. 26 dell’Ordinanza 3 concernente la legge sul
lavoro (in seguito OLL 3).
Pertanto, a detta degli appellanti, in assenza di una ripresa illecita ai sensi
dell’art. 179quater cpv. 1 CP, non è possibile ritenere realizzato
il reato di cui al cpv. 3 del medesimo disposto.
8.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha ricordato che la OLL 3
non è applicabile alla fattispecie, ritenuto che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3
sancisce proprio il divieto di applicare sistemi di sorveglianza e di controllo
del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Inoltre, spiega, il cpv.
2 del medesimo disposto prevede che, se necessari per altre ragioni, i sistemi
di sorveglianza e di controllo devono essere disposti in modo da non
pregiudicare al salute e la libertà di movimento dei lavoratori (sentenza
impugnata, consid. 6 pag. 17).
8.2. Gli appellanti, dopo aver ricordato che secondo la giurisprudenza,
perché un atto sia lecito ai sensi dell’art. 14 CP, è sufficiente “che esso
poggi su una norma prevista dall’ordinamento giuridico elvetico”,
sostengono che il primo giudice, nel valutare la portata dell’art. 26 OLL 3,
non ha minimamente tenuto conto della STF 6B_536/2009 del 12 novembre 2009. In tale sentenza, spiegano gli insorgenti, i giudici federali hanno stabilito che i sistemi di
sorveglianza e di controllo del personale sono proibiti dall’art. 26 OLL 3 solo
nella misura in cui sono suscettibili di ledere la salute dei lavoratori. A
mente dell’Alta Corte, continuano, un sistema di sorveglianza in un locale è
lecito se non ha esclusivamente per scopo la sorveglianza del personale, ma
soprattutto la prevenzione di infrazioni penali commesse da terzi. Nel caso
della summenzionata sentenza, rimarcano ancora gli appellanti, i giudici
federali hanno ritenuto lecito un sistema di videosorveglianza installato nel
locale in cui si trovava la cassaforte di una gioielleria, dopo aver rilevato
che in quel locale, durante la giornata di lavoro, i lavoratori erano
registrati solo sporadicamente e per brevi periodi (motivazione d’appello di AP
1 e IM 1, pag. 4-5).
A detta di AP 1 e di IM 1, “se così stanno le cose”, si deve ritenere
che essi erano legittimati ad installare e a mettere in funzione un dispositivo
di videosorveglianza per prevenire i furti alla cassaforte del locale __________
e che, pertanto, ACPR 1 non è stato ripreso in modo illecito. Ciò a maggior
ragione, continuano gli insorgenti, se si considera che ACPR 1 era l’unico
impiegato del __________ autorizzato ad accedere all’ufficio __________ e
che, in quel locale, poteva rimanere solo per il poco tempo necessario a
sbrigare le operazioni di deposito (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1, pag.
5-6). Oltretutto, rilevano, il sistema di videosorveglianza consisteva in “una
telecamerina puntata direttamente sulla cassaforte, a dimostrazione che non si
voleva filmare chicchessia, ma solo chi si avvicinava alla cassaforte” (motivazione
d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 9).
8.3. Giusta l’art. 14 CP chiunque agisce come lo impone o lo consente la
legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il
CP o un’altra legge.
Per quanto concerne la sorveglianza dei lavoratori, l’art. 26 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113) prevede che
non è ammessa l’applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del
comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro. Il cpv. 2 del medesimo disposto
sancisce che i sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari
per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non
pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.
Come a ragione rilevato dagli appellanti, il TF, nella
sentenza 6B_536/2009 del 12 novembre 2009, ha avuto modo di precisare la portata di questa norma, rilevando in particolare che la OLL 3 si fonda sull’art. 6
cpv. 4 della Legge sul Lavoro (LL, RS 822.11), disposto che attribuisce al
Consiglio federale la competenza di definire i provvedimenti sulla protezione
della salute nel lavoro necessari nelle aziende. Pertanto, continua l’Alta
Corte, nell’interpretare la portata dell’art. 26 OLL 3 è determinante il
criterio del pregiudizio della salute del lavoratore. A mente del TF, non è
possibile dedurre dall’art. 26 cpv. 1 OLL 3 che un impianto di
videosorveglianza o controllo del comportamento del lavoratore sul posto di
lavoro pregiudichi in ogni caso la sua salute e sia, dunque, sempre proibito. Piuttosto,
continua, il disposto deve essere interpretato restrittivamente nel senso che lo
stesso vieta l’installazione di sistemi di sorveglianza solo quando gli stessi
sono atti a pregiudicare la salute fisica o psichica o il benessere del
lavoratore sorvegliato, in particolare quando lo stesso viene sottoposto ad una
videosorveglianza continuata. Nel caso della summenzionata decisione, i giudici
federali hanno ritenuto che un impianto di videosorveglianza installato nel
locale cassa (“Kassenraum”) di una gioielleria che riprendeva
essenzialmente la cassa presso la quale gli impiegati si trattenevano -
peraltro solo sporadicamente e per dei brevi momenti - allo scopo di depositare
o ritirare del denaro, non pregiudicava la loro salute e il loro benessere e non
era, pertanto, vietato ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 OLL 3 (DTF del 12 novembre
2009 6B_536/2009 consid. 3.6).
8.4. Contrariamente alla tesi ricorsuale, il sistema di videosorveglianza
installato da IM 1 e da AP 1 nell’ufficio __________ non può essere
considerato lecito ai sensi dell’art. 14 CP.
Se è infatti vero che l’art. 26 cpv. 1 OLL 3 non proibisce l’applicazione “tout
court” di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei
lavoratori sul posto di lavoro, è altrettanto vero che il caso concreto non è
paragonabile con quello illustrato nella DTF 2009 6B_536/2009 in cui l’impianto
di videosorveglianza era stato ritenuto lecito perché non suscettibile di
pregiudicare la salute dei lavoratori. Il locale in cui gli appellanti hanno
installato la telecamera, infatti, a differenza del Kassenraum di una
gioielleria, era adibito anche a mansioni lavorative dell’accusatore privato
quali la chiusura delle casse registratrici o i colloqui con il personale (cfr.
verbale AP 1 del 10 marzo 2004, AI 3, pag. 2; verbale IM 1 del 10 marzo 2004,
AI 5, pag. 1-2). Risulta inoltre dalla visione della cassetta VHS in atti che
la telecamera installata nel locale __________ , diversamente da quanto
sostenuto dagli insorgenti, non era puntata direttamente sulla cassaforte, ma
riprendeva tutto il locale (cfr. AI 12, cfr. anche verbale AP 1 del 10 marzo
2004, AI 3, pag. 3 nel quale egli dichiara che “la telecamera in questione è
una telecamera quadrangolare che riprende tutto il locale”).
In queste condizioni, ritenuto che il sistema di sorveglianza era atto a
sottoporre ACPR 1, durante le sue regolari mansioni lavorative nell’ufficio __________
, ad un controllo continuo, non si può che giungere alla conclusione, sulla
scorta di quanto indicato dallo stesso TF nella sentenza citata, che esso era
potenzialmente atto a pregiudicare la sua salute e il suo benessere sul posto
di lavoro e che, pertanto, non era lecito ai sensi dell’art. 26 OLL 3.
9. AP 1 e IM 1 asseverano, poi, che il primo giudice è caduto in
errore ritenendo che la presa di immagini concernente ACPR 1 era in sé lecita,
mentre la conservazione della cassetta no. A detta degli appellanti “se la
ripresa era lecita non poteva non esserlo la conservazione della cassetta (…),
mentre se la ripresa era illecita, anche la conservazione del supporto visivo
si configurava in un’infrazione” (motivazione d’appello di AP 1 e IM 1,
pag. 6).
9.1. Nel giudizio impugnato il primo giudice ha effettivamente
ritenuto che la decisione degli imputati di mantenere in funzione la
videocamera nel locale __________ “nella speranza di cogliere con le mani
nel sacco eventuali ulteriori ladri” è una “circostanza di per sé lecita
dal momento che lo scopo era puramente di tenere sotto controllo la cassaforte”
(sentenza impugnata, consid. 5b pag. 11).
9.2. La considerazione del primo giudice secondo cui il fatto di aver
mantenuto in funzione la telecamera rappresenta una “circostanza di per sé
lecita” è errata.
Ritenuto come il pretore sembra far dipendere la liceità dell’impianto di
videosorveglianza dalla necessità di “cogliere con le mani nel sacco”
eventuali altri ladri si osserva che, giusta il CPP-TI, in vigore all’epoca dei
fatti, l’utilizzo di apparecchi tecnici di sorveglianza per identificare gli autori
di crimini e delitti non era lasciato alla discrezione dei privati cittadini né
della polizia, ma, in applicazione degli artt. 166 e segg. CPP-TI, doveva
essere disposto dal procuratore pubblico e doveva essere approvato entro
ventiquattro ore dal giudice dell’istruzione e dell’arresto (cfr. anche
messaggio n. 5422 sull’adeguamento del codice di procedura penale alla Legge
federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle
telecomunicazioni del 10.9.2003, in part. pag. 2401). Analoghe disposizioni
sono previste anche nel nuovo CPP federale (cfr. in part. gli art. art. 280 e
segg. CPP).
Inoltre, come visto al consid. 8, l’impianto di videosorveglianza non era
lecito nemmeno dal profilo dell’art. 26 OLL 3.
Ritenuto pertanto che, contrariamente all’errata formulazione del primo
giudice, la presa d’immagini concernente ACPR 1 non era lecita, la censura
degli appellanti cade nel vuoto e non merita di essere vagliata oltre.
10. Gli appellanti sostengono, infine, di avere agito sotto l’influsso
di un errore sull’illiceità giusta l’art. 21 CP, avendo la polizia lasciato loro intendere che, per meglio proteggere la cassaforte,
era necessario mantenere un impianto di sorveglianza a titolo preventivo.
10.1. Sulla questione il primo giudice ha rilevato che “se da un lato è
vero che nessuno aveva detto a IM 1 e a AP 1 di smantellare l’impianto, è
altrettanto vero che l’indicazione ricevuta dall’autorità inquirente era quella
di mantenerlo in funzione a titolo precauzionale al fine di segnalare eventuali
movimenti sospetti che si fossero verificati”. A detta del pretore era
pertanto evidente che lo scopo del mantenimento della telecamera nel locale __________
era “di evitare ulteriori furti” rispettivamente “di scoprire
eventuali altri autori o complici” e non quello “di scoprire relazioni
sentimentali”. Di certo, continua, quest’ultime non erano situazioni
sospette ai sensi di quanto indicato dalla polizia, ritenuto che se così fosse
gli appellanti, anziché conservarla per oltre un anno, avrebbero consegnato la
videocassetta che ritraeva ACPR 1 e P. all’autorità.
Da quanto precede il pretore ha concluso che IM 1 e AP 1 “non possono
sostenere di essere stati male informati dalla polizia e quindi ritenere di
essere nel lecito, considerato oltretutto che sono persone con una certa
formazione e esperienza e non certo degli sprovveduti” (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 17-18).
10.2. AP 1 e IM 1 asseverano che, a motivo dell’indicazione della polizia
secondo cui era necessario mantenere un impianto di videosorveglianza a titolo
preventivo, essi non potevano ragionevolmente pensare che la telecamera
installata nell’ufficio __________ avesse delle connotazioni illecite.
In particolare gli appellanti rilevano che non può essere condiviso il
ragionamento che ha portato il pretore a negare l’esistenza di un errore
sull’illiceità e in particolare la sua osservazione secondo cui
l’autorizzazione della polizia era stata data per scoprire eventuali ulteriori
furti e non per smascherare le relazioni sentimentali di ACPR 1. In realtà, spiegano, essi non potevano ritenere che la telecamera fosse lecita se riprendeva dei
ladri e non lo fosse se invece riprendeva “due dipendenti che si scambiavano
delle effusioni d’amore”, ritenuto che la stessa, quando entrava in
funzione, “riprende tutto senza alcuna distinzione”.
IM 1 e AP 1, concludono gli stessi appellanti, potevano pertanto ritenere di
non incorrere in nessuna pena né per aver installato la telecamera nell’ufficio
__________ né per aver conservato la videocassetta (motivazione d’appello di AP
1 e IM 1, pag. 15-16).
10.3. Giusta l’art. 21 CP, chiunque commette un reato non sapendo né
potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore
era evitabile il giudice attenua la pena.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i presupposti dell'errore
sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede, al momento in cui viene
perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non aver fatto alcunché
d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF del 5 settembre 2000, 6S.390/2000
consid. 2; STF del 17 dicembre 2008, 6B_477/2007, consid. 4.5). L’autore in tal
caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma
considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid.
3.1).
Mentre secondo il previgente art. 20 vCP (in vigore fino al 31 dicembre 2006) il
giudice poteva attenuare la pena o esentare l'autore da ogni pena secondo il
suo libero apprezzamento, il nuovo art. 21 CP distingue l'errore evitabile da
quello inevitabile. Nel caso di errore inevitabile - ossia quando l'autore non
sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente - l’autore non è
colpevole e il giudice deve dunque assolverlo (e non solo esentarlo da ogni
pena), poiché se anche una persona avveduta non avrebbe potuto evitare
l'errore, l'autore non ha colpa. Se al contrario l'errore era evitabile,
l’autore che avrebbe potuto evitarlo è colpevole, ma la sua colpa è ridotta,
per cui il giudice deve obbligatoriamente attenuare la pena (Messaggio
concernente la modifica della parte generale del codice penale del 21 settembre
1998, FF 1999 pag. 1667, pag. 1695).
Un errore inevitabile è di principio ammesso qualora l’autorità rilascia
illegalmente all’autore un’autorizzazione per un’attività illecita
(Donatsch/Tag, Strafrecht I, pag. 281; Stratenwerth, AT I, § 11 n. 56; Hurtado
Pozo, Droit pénal, partie générale, n. 941).
10.4 Si osserva preliminarmente che gli atti non permettono di
determinare in modo chiaro se la decisione di mantenere in funzione l’impianto
di videosorveglianza nell’ufficio __________ dopo l’arresto di V. fosse da
ricondurre ad indicazioni della polizia o ad altre ragioni.
IM 1, nelle sue deposizioni, non ha fatto alcun riferimento ad indicazioni
ricevute dalla polizia, limitandosi ad affermare di aver deciso di non smontare
la telecamera, da un lato, perché l’installazione “era stato un gran lavoro”
e per evitare che “le cinghie del videoregistratore si appiattissero”
(verbale IM 1 del 10 marzo 2004, AI 5 pag. 2-3) e, dall’altro, perché “vi
erano stati furti che non erano stati ammessi dal V. (...) e si voleva
mantenere sotto controllo il locale dove si trovava la cassaforte per il caso
di furti futuri” (verbale del dibattimento 2 marzo 2011, pag. 4). Lo stesso
IM 1, in occasione del primo dibattimento, ha però anche dichiarato che “a
noi non interessava certo vedere il ACPR 1 nudo, a noi interessava poterlo
incastrare ed è per questo che abbiamo architettato lo stratagemma della messa
in scena delle telecamere” (verbale del dibattimento 21 settembre 2009,
pag. 5). Nonostante questa dichiarazione si riferisca a quanto messo in
atto nell’ufficio “Direzione”, dalla stessa sembra emergere che il motivo per
cui all’epoca dei fatti qui in discussione era stata mantenuta la telecamera non
era tanto la volontà di smascherare ulteriori ladri quanto quella di
controllare ACPR 1.
AP 1, dal canto suo, ha dapprima dichiarato che “l’ispettrice __________
della Polizia cantonale, dopo che era stato arrestato V., ci aveva detto di
lasciare in funzione la videosorveglianza per vedere se vi erano dei complici” (verbale
AP 1 del 20 luglio 2005, AI 8, pag. 3). In occasione del primo dibattimento
egli non ha, però, più fatto riferimento alle indicazioni della polizia,
limitandosi ad asserire che l’impianto “è stato mantenuto perché lo
smontaggio sarebbe costato caro ed avevamo già speso molto per installarlo.
Inoltre non tutti i furti erano stati chiariti e circolavano diverse voci sul
comportamento del ACPR 1. Si diceva che rendeva la vita difficile alle
ragazze…insomma o gliela davano o non lavoravano” (verbale del dibattimento
21 settembre 2009, pag. 5).
Ad alimentare i dubbi sulle ragioni che hanno spinto gli appellanti a mantenere
in funzione la telecamera nell’ufficio __________ contribuiscono, poi, le
deposizioni di B., rappresentante del contitolare della discoteca O., il quale
ha dichiarato dinanzi il procuratore pubblico come AP 1 e IM 1 gli dissero che
le telecamere “erano state piazzate per riprendere ACPR 1 mentre si
incontrava con una donna” (cfr. verbale B. del 10 marzo 2004, AI 4, pag. 2;
cfr. anche verbale B. del 10 maggio 2005, AI 6, nel quale egli conferma le sue
precedenti dichiarazioni). Nonostante non sia chiaro se queste dichiarazioni si
riferissero a quanto messo in atto nell’ufficio __________ o nell’ufficio
Direzione, esse sembrano confermare ciò che anche AP 1 e IM 1 hanno lasciato
trapelare, ovvero che alla base del loro agire non vi era tanto la volontà di
proteggere la cassaforte, quanto piuttosto l’intenzione di verificare se ACPR 1,
quando si credeva al riparo da occhi indiscreti, si comportava con le
dipendenti così come si raccontava.
10.5. Ad ogni buon conto, si osserva che, anche nell’ipotesi ritenuta nel
giudizio impugnato e sostenuta da IM 1 e da AP 1 - secondo cui la polizia, dopo
l’arresto di V., consigliò loro di mantenere in funzione la telecamera - gli
stessi appellanti non potevano in concreto ritenere di avere agito lecitamente
conservando la cassetta VHS che ritraeva ACPR 1.
Come visto, infatti, la pretesa indicazione fornita dall’ispettrice __________ dopo
l’episodio V. era di lasciare in funzione la telecamera “per vedere se vi erano dei complici”.
Sulla scorta di una tale direttiva, IM 1 e AP 1 potevano, dunque, ritenere di
essere autorizzati a mantenere la telecamera allo scopo di sorvegliare la
cassaforte e di individuare eventuali malintenzionati da segnalare alla
polizia. Essi non potevano, invece, ritenere che le - pretese - indicazioni
della polizia permettessero loro di conservare a discrezione le registrazioni
dell’impianto di videosorveglianza senza nulla segnalare all’autorità. E ciò a
maggior ragione se solo si considera che le registrazioni qui in discussione
non concernevano ladri in azione, ma contenevano frammenti della vita privata
di due loro dipendenti.
IM 1 e AP 1, in qualità di datori di lavoro, non potevano infatti non sapere
che filmare i propri dipendenti in ambito professionale - e dunque violare la
loro sfera privata - era di principio proibito e che eventuali prese d’immagini
che li concernevano non potevano essere conservate.
Gli appellanti, pertanto, visionando la cassetta e constatando che sulla stessa
era stato ripreso ACPR 1 e non un ladro, avrebbero dovuto, anziché conservarla
per oltre un anno in una cassaforte, cancellare la registrazione o, perlomeno,
chiedere lumi all’autorità che li avrebbe autorizzati a mantenere in attività
la telecamera per scoprire nuovi ladri.
Ne discende che gli appellanti, conservando la cassetta che ritraeva
l’accusatore privato, non hanno agito in un errore sull’illiceità ai sensi
dell’art. 21 CP e che essi, pertanto, hanno agito in modo colpevole.
11. Nulla è stato detto dagli appellanti sulla commisurazione della pena. Al riguardo, questa Corte si limita ad osservare che la pena pecuniaria inflitta dal primo giudice non presta il fianco a critica alcuna. Con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale Federale, riassunta nella sentenza CCRP del 16.9.2008, inc. 17.2007.42 consid. 11, non si giustifica per contro - vista la limitata gravità della colpa - di infliggere una multa.
12. Gli appellanti contestano, infine, la decisione del primo giudice di
porre a loro carico tasse e spese maggiorate (per complessivi fr. 800.-
ciascuno anziché fr. 200.-) nel caso avessero chiesto la motivazione scritta
della sentenza. A detta degli appellanti il pagamento delle tasse e delle spese
“non può essere fatto dipendere dall’esercizio di un diritto procedurale”
e, pertanto, anche qualora il giudizio impugnato dovesse essere confermato, le
stesse non possono eccedere i fr. 200.- (motivazione
d’appello di AP 1 e IM 1, pag. 16).
12.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza
impugnata, ha condannato sia IM 1 che AP 1 “al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di
fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta”.
12.2. L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni,
nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il
calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler
Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand,
Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.
7142). Per il Canton Ticino le norme
sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il
1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art.
22 cpv. 4 LTG prevede che “il giudice può anche fissare nella
medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia
domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa
fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre
2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due
tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione
scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale”
sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la
redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo
interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).
12.3. La decisione del primo giudice di quantificare la tassa di giustizia
in modo differenziato a dipendenza se sia o meno domandata la motivazione
scritta della sentenza è conforme al diritto federale e cantonale e deve,
pertanto, essere confermata.
13. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1.000.- per tassa di giustizia e di fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico degli appellanti in ragione di 3/8 ciascuno e per il resto a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 21, 179quater
CP, 26 OLL 3 e 398 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: sull’appello di IM 1
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che l’assoluzione di IM 1 dalle imputazioni di cui ai dispositivi
1.1, 1.3 e, per il periodo dal 22 novembre 2002 al 1° marzo 2004, 1.2 del DA è
passata in giudicato;
1.1. IM 1 è autore colpevole di violazione della sfera segreta o privata
mediante apparecchi di presa d’immagini per avere, in correità con AP 1, dal 2
al 10 marzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese di
immagini, eseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto
riprodotta su un poster, di un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente
della discoteca __________ .
1.2. IM 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 230.-
(duecentotrenta) per un totale di fr. 1'150.- (millecentocinquanta);
l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
sull’appello di AP 1
2. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che l’assoluzione di AP 1 dalle imputazioni di cui ai
dispositivi 1.1, 1.3 e, per il periodo dal 22 novembre 2002 al 1° marzo 2004,
1.2 del DA è passata in giudicato;
2.1. AP 1 è autore colpevole di violazione della sfera segreta o privata
mediante apparecchi di presa d’immagini per avere, in correità con IM 1, dal 2
al 10 marzo 2004, a __________, conservato su una videocassetta le prese di
immagini, eseguite mediante una videocamera occultata nel manubrio di una moto
riprodotta su un poster, di un incontro intimo tra ACPR 1 e una dipendente
della discoteca __________ .
2.2. AP 1 è condannato:
2.2.1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 140.-
(centoquaranta) per un totale di fr. 700.- (settecento).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.
sulle
tasse e spese della procedura d’appello
3. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- spese fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico degli appellanti in ragione
di 3/8 ciascuno e per il resto a carico dello Stato.
4. Intimazione a:
|
|
P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.