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Incarto n. |
Locarno 1. settembre 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 marzo 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata il 16 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di
AP 2 e
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richiamata la dichiarazione di appello 15 aprile 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. In data 14 aprile 2008, a seguito di un guasto elettrico, si verificava
nei locali dell’ex __________ un aumento di tensione di elettricità. Secondo le
dichiarazioni dell’allora segretario comunale, “improvvisamente le lampade
del plafone hanno cominciato ad abbassarsi e ad accendersi causando diversi
scoppi, come pure i computers sulle scrivanie emettevano scintille (…) c’era
parecchio fumo in quanto un video del computer emetteva tale fumo”.
Vista la gravità della situazione e, in particolare, l’imminente pericolo
d’incendio, gli impiegati comunali contattavano immediatamente un elettricista,
che, tuttavia, si diceva impossibilitato ad intervenire. Su suggerimento dello
stesso __________, gli impiegati comunali si rivolgevano allora a AP 2 -
elettricista indipendente che, in occasioni precedenti, già aveva fornito i
propri servizi al __________ - chiedendogli d’intervenire subito.
B. AP 2 - a detta del primo giudice “già in possesso di
un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato federale degli impianti a
corrente forte (che ha in seguito rinunciato a rinnovare)” - ha così
raggiunto l’ex __________. Dopo aver constatato che, nel quadro scale, il
morsetto del sezionatore del neutro non aveva il filo nella sua sede (ciò che “creava
un falso contatto e provocava un collegamento in serie che portava la tensione
oltre i 240 V anche per gli apparecchi da 220 V”), egli ha proceduto a
togliere la corrente dal quadro principale.
Secondo quanto dichiarato da AP 2 al primo giudice, l’assenza di erogazione
elettrica ha attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie che,
tuttavia, si sarebbe esaurito a breve con rischio di compromissione del buon
funzionamento del sistema informatico (si stavano trasferendo i dati dal server
del Comune di __________ a quello della Città di __________, a seguito del
processo di aggregazione).
Così, AP 2, confrontato con l’insistenza degli impiegati comunali preoccupati
di perdere i dati informatici che stavano elaborando, ha provveduto a
sostituire il sezionatore del neutro difettoso e a ripristinare così
l’erogazione di elettricità negli uffici comunali.
Sia l’intervento di interruzione della corrente elettrica che quello di
sostituzione del sezionatore difettoso e di ripristino dell’erogazione
elettrica necessitavano di un’autorizzazione dell’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte (in seguito ESTI) di cui AP 2 non era al beneficio.
C. L’ESTI, venuto a conoscenza del fatto che AP 2 aveva effettuato, in almeno un’occasione, dei lavori d’installazione di impianti elettrici senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria, ha provveduto, con denuncia 14 aprile 2009, a segnalare la fattispecie all’AP 1 (in seguito AP 1).
D. In data 14 ottobre 2009, l’AP 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 2 autore colpevole di violazione dell’art.
42 lett. a dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione
(OIBT, RS 734.27) in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 della Legge concernente
gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0).
In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di una
multa di fr. 2'000.- e all’assunzione delle spese procedurali
di complessivi fr. 220.-.
E. Determinandosi sull’opposizione di AP 2, con decisione penale 19
marzo 2010, l’AP 1 ha rilevato che, se l’operazione d’interruzione della
corrente era lecita sotto l’aspetto dello stato di necessità visto il pericolo
d’incendio, lo stesso non poteva dirsi per l’intervento di sostituzione del
pezzo difettoso ritenuto che, in quel momento, non c’era più una situazione di
pericolo imminente.
L’AP 1 ha, pertanto, confermato l’imputazione figurante nel decreto penale,
riducendo tuttavia l’importo della multa a fr. 1’000.- e condannando AP 2
all’assunzione delle spese procedurali per complessivi fr. 680.-.
Con scritto 31 marzo 2010, il prevenuto ha chiesto di essere giudicato da un
tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.
F. Dopo il dibattimento, con sentenza 16 marzo 2011, il pretore, avuta conoscenza
delle nuove allegazioni di AP 2 secondo cui egli aveva proceduto a ripristinare
la corrente per scongiurare il pericolo imminente di perdita di dati, ha
ritenuto che lo stesso imputato aveva, anche in quell’occasione, agito in uno
stato di necessità. Egli lo ha, pertanto, prosciolto dall’accusa di
contravvenzione alla LIE giusta l’art. 55 cifra 1 LIE (recte art. 42
lett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE) caricando gli oneri
processuali alla Confederazione e assegnando al prevenuto fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
G. In data 21 marzo 2011, l’AP 1 ha presentato annuncio di appello contro tale sentenza che ha confermato, il 15 aprile 2011, con dichiarazione
scritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio e
la condanna di AP 2 al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per
contravvenzione alla legislazione sugli impianti elettrici secondo l’art. 42
lett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE. Inoltre l’AP 1 ha chiesto che le spese procedurali di primo e secondo grado siano poste a carico del prevenuto.
H. Con scritto 6 giugno 2011 l’appellante, in ossequio al termine
assegnatogli da questa Corte per presentare una motivazione scritta ai sensi
dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha comunicato di rimandare integralmente alle
motivazioni già esposte nella sua dichiarazione d’appello 15 aprile 2011.
I. Con scritti 10 giugno, rispettivamente 14 giugno 2011, il
procuratore pubblico e il ministero pubblico della Confederazione hanno
comunicato di rinunciare a formulare osservazioni alle motivazioni presentate
dall’appellante.
Con scritto 22 giugno 2011, la Pretura penale ha dichiarato di riconfermarsi
nella motivazione esposta nella sua sentenza 16 marzo 2011 e di rimettersi al
giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 30 giugno 2011, AP 2 ha postulato la reiezione dell’appello e la contestuale integrale conferma del giudizio impugnato. Inoltre, egli ha
protestato tasse, spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,
op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768)
secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi
arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata
di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un
elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53 , consid.
4.3; 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando
le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209
consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129
I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme
procedurali ed essa va interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che
indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.,
ad art. 398 n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come
l’appellante possa far valere quale violazione del diritto ai sensi di tale
disposto, in particolare, che il tribunale di primo grado, durante
l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione
delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a
Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n.
18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello
comprende anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado
sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima
inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag.
768).
3. Giusta l’art. 42
lett. a OIBT, è punito secondo l’art. 55 cpv. 3 LIE chiunque, intenzionalmente
o per negligenza, esegue lavori d’installazione senza la necessaria
autorizzazione (art. 6). L’art. 6 OIBT prevede che chi esegue, modifica o
ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo
stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere
un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato.
L’art. 55 cpv. 3 LIE dispone che le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione
che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sono punite
con le medesime pene indicate ai cpv. 1 e 2 dello stesso disposto, ovvero con
una multa fino a fr. 100’000.- se l’autore ha agito intenzionalmente (sempre
che il CP non commini una pena più severa) e con una multa fino a fr. 10'000.-
se ha agito per negligenza.
4. Nel giudizio
impugnato, il primo giudice ha ritenuto che AP 2 ha realizzato l’infrazione summenzionata (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 6),
ma ha rilevato che il suo agire era giustificato da uno stato di
necessità e, dunque, era lecito (sentenza impugnata, consid. 8
pag. 7-8).
5. Nel suo appello l’AP 1 esordisce sostenendo che l’accertamento
pretorile secondo cui AP 2 è stato, in passato, titolare di un’autorizzazione
d’installazione dell’ESTI (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3) non
corrisponde alla realtà: il prevenuto - spiega l’appellante - non ha mai
superato l’esame di maestria. Essendo unicamente in possesso di
un’autorizzazione rilasciata da un’azienda elettrica, egli non ha mai risposto ai
requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’ESTI (dichiarazione
d’appello, pag. 3).
Sennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto
irrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre.
Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiaramente accertato che, all’epoca
dei fatti qui in esame, AP 2 non era in possesso della necessaria
autorizzazione per svolgere lavori d’installazione che rientrano nel campo
d’applicazione della OIBT (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3, in cui il primo giudice riporta la dichiarazione del prevenuto secondo cui “non contesto di non
avere l’autorizzazione a fare lavori a corrente forte e bassa”; cfr. anche
consid. 6 e consid. 7 pag. 6). A fronte di un tale accertamento, è del tutto
ininfluente determinarsi sulla questione di sapere se lo stesso elettricista
avesse precedentemente ottenuto l’autorizzazione dell’ESTI o se, come sostenuto
dall’AP 1, egli non avesse mai risposto ai requisiti per il suo ottenimento.
6. Continuando nel suo esposto, l’AP 1 sostiene, invocando disposizioni procedurali non pertinenti, che l’accertamento del pretore secondo cui vi era un pericolo imminente di perdita dati informatici è arbitrario.
6.1. Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da AP 2 al dibattimento,
il primo giudice ha accertato che, dopo che l’elettricista ha tolto la
corrente, si è attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie.
Sempre sulla scorta di quanto riferito al dibattimento dall’imputato, il
pretore ha accertato che questa circostanza - o meglio, l’esaurimento delle
batterie - “avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del sistema
informatico che, all’epoca, era in procinto di trasferire le informazioni
elettroniche dal server del Comune di __________ a quello della Città di __________,
a seguito della procedura di aggregazione” (sentenza impugnata, consid. 3
pag. 4 e consid. 7 pag. 7).
6.2. L’appellante osserva come il pericolo imminente di perdita dati
non sia stato menzionato nella dichiarazione in atti di __________, allora
segretario comunale di __________, che si è limitato a dire che l’intervento
era stato richiesto per scongiurare il pericolo d’incendio, e come tale rischio
sia stato invocato dall’imputato soltanto al dibattimento. In queste condizioni
- continua l’AP 1 - ritenuto come non sia peraltro dato di sapere perché
un’alimentazione d’emergenza a batterie avrebbe potuto compromettere il buon
funzionamento del sistema informatico, il pretore, nell’ammettere l’esistenza
di un pericolo imminente di perdita di dati, non poteva fondarsi solamente
sulle affermazioni di AP 2 ed era tenuto a verificare la sua versione.
Oltretutto - rileva ancora l’appellante - anche qualora ci fosse stato un
pericolo di perdita di dati non è provato che lo stesso fosse imminente: non è,
infatti, stato chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare la
batteria di compensazione e se il Comune non disponesse di una copia di
sicurezza dei dati informatici (dichiarazione d’appello, pag. 4-5).
6.3. a) Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
b) Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procedure pénale, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173)
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente
criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa
versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa
appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in
modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3;
133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con
richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le
altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
c) Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a disciplinare la valutazione delle prove nel senso che il
giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002
in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid.
2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40), comporta l’attribuzione dell’onere
della prova alla pubblica accusa, rappresentata dal ministero pubblico o, in
caso di procedimenti di diritto penale amministrativo, dall’ufficio federale
preposto al perseguimento penale. Incombe a quest’ultimi comprovare l’esistenza
di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato
dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op.
cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, op. cit., ad art. 10,
n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). All’imputato nemmeno può essere imposto l’onere della prova riguardo
alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio
la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che
egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, Traitè de
procedure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 93 n. 702).
6.4. Le argomentazioni ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà
del primo giudice nell’accertare l’esistenza di un pericolo imminente di
perdita di dati informatici.
Innanzitutto non sostanzia l’arbitrio l’argomentazione secondo cui il primo
giudice ha fondato l’accertamento contestato esclusivamente sulle deposizioni
rilasciate dall’imputato durante il dibattimento. Per costante giurisprudenza,
a dipendenza delle circostanze, è infatti facoltà del giudice fondare il
proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni di una parte - in casu,
dell’imputato - nella misura in cui, valutate con attenzione e oggettività e,
se del caso, poste in relazione ad altri elementi, esse evidenziano una
sufficiente forza probante (cfr. fra gli altri, Kuhn/Jeanneret, op.
cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Ciò è in particolare
il caso quando, come in concreto, le dichiarazioni rese da una parte sono
coerenti con la comune conoscenza e l’esperienza della vita e non sono in
contraddizione con gli elementi probatori agli atti.
In effetti, per quanto riguarda il caso sub
judice, da un lato, è di comune conoscenza che l’improvvisa mancanza di
alimentazione di un sistema informatico può causare il pericolo della perdita
dei dati non salvati. D’altro lato, contrariamente alla tesi dell’appellante,
le dichiarazioni rese da AP 2 al dibattimento non sono in contrasto con quelle
del segretario comunale che, nel suo scritto in atti, si è limitato a dire di
avere chiesto l’intervento dell’elettricista a causa del pericolo di incendio
senza in alcun modo esprimersi sulla questione della perdita dei dati che,
secondo quanto in atti, si è rivelata soltanto successivamente all’intervento
dell’elettricista e a causa dell’interruzione della corrente che ha scongiurato
il rischio di incendio.
Pertanto, ritenuto che l’accertamento del rischio di perdita dei dati è stato
fatto sulla scorta di una valutazione non certamente arbitraria del materiale
probatorio, cade nel vuoto il richiamo dell’art. 6 fatto in questa sede dall’appellante.
Incombeva a quest’ultimo, semmai - in forza del principio secondo cui è l’accusa
che incombe l’onere della prova - sottoporre al giudice degli elementi di fatto
che contraddicessero in modo manifesto la tesi difensiva. A questo onere,
l’appellante - che pure era presente al dibattimento di primo grado - non ha
fatto fronte. Egli è, pertanto, malvenuto a dolersi in questa sede di una
pretesa - inesistente poiché gli elementi probatori in atti permettevano,
appunto, un accertamento non arbitrario dei fatti - violazione dell’art. 6 CPP da
parte del primo giudice.
Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso.
7. In diritto l’AP 1 sostiene che, anche nell’ipotesi in cui venga
ammessa l’esistenza di un pericolo di perdita di dati, il giudice della Pretura
penale ha omesso di dimostrare l’adempimento dei presupposti di uno stato di
necessità. In particolare l’appellante sostiene che il primo giudice non ha
chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare le batterie di
compensazione (dichiarazione d’appello, pag. 4).
7.1. Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi
dell’art. 17 CP, ha rilevato che “anche in considerazione del principio
della proporzionalità si deve forzatamente concludere che l’accusato ha agito
in una situazione di stato di necessità”, ritenuto come l’istruttoria ha
chiaramente dimostrato che l’imputato, anche se sprovvisto della necessaria
licenza, “ha unicamente effettuato quanto necessario per scongiurare gravi
inconvenienti di perdita dati per il Comune” e considerato che egli ben
sapeva che “nell’immediato futuro” sarebbe intervenuto __________ “già
solo per questioni di garanzia e comunque per definitivamente ripristinare
l’impianto elettrico”. Anche dal punto di vista soggettivo, continua il
pretore, l’intervento di AP 2 è stato effettuato in una situazione che lo
stesso imputato aveva percepito come d’urgenza.
A detta del primo giudice, dunque, le circostanze del caso - in particolare il
fatto che andava preservata la salvaguardia dei dati informatici comunali, il
fatto che l’elettricista solitamente incaricato non era in grado d’intervenire
e la situazione esasperata caratterizzata da un elevato tenore di stress - “hanno
reso lecito l’agire dell’accusato che non può pertanto venire condannato per i
fatti rimproveratigli dall’AP 1” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7-8,
cfr. anche consid. 7 pag. 6).
7.2. a) L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art.
18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che
l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico
proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti
evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al
futuro, ma è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di
altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale
hanno già avuto modo di osservare che la stessa implica una sussidiarietà
assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato
che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag,
Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 17, n. 7; DTF del
31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007 6S.529/2006
consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della sussidiarietà
deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (DTF del 31 maggio
2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1)
ritenuto in ogni caso che il giudice penale, nel suo esame, deve immedesimarsi
nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del pericolo e tenere
debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti dalla necessità di
agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234 con riferimento alla
DTF 75 IV 53).
b) L’art. 17 si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli
interessi in gioco. L’atto necessario è lecito se il bene protetto è
preponderante rispetto al bene leso. Se il bene protetto e il bene leso sono,
invece, d’importanza equivalente o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo
stato di necessità è discolpante e può condurre all’attenuazione o
all’esenzione della pena (DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1; DTF
122 IV 1 consid. 2b).
7.3. In concreto la censura dell’AP 1 è votata all’insuccesso.
Ritenuto l’accertamento - non arbitrario (cfr. consid. 6) - secondo cui
l’assenza di corrente elettrica e il rischio di un vicino esaurimento del
sistema di alimentazione a batterie creavano un pericolo imminente di perdita dei
dati informatici del Comune di __________, è certamente a ragione che il primo
giudice è giunto alla conclusione che l’imputato, ripristinando l’erogazione di
elettricità, ha agito in uno stato di necessità.
Visto il pericolo incombente di perdita di dati e considerata altresì la
situazione di stress del momento (cfr. a proposito la sentenza impugnata
consid. 3 pag. 4 secondo cui prima dell’intervento di ripristino della corrente
“il __________ è stato nuovamente interpellato, ma non è intervenuto perché
era a __________”) è evidente che, per scongiurare la perdita dei dati
informatici, non vi erano altre possibilità ragionevolmente praticabili se non
quella messa in atto tramite la semplice sostituzione di un pezzo del valore di
fr. 10.20 (cfr. fattura AP 2 16 aprile 2008, act. 36 in fascicolo AP 1 n. 103.10768).
Considerata l’esperienza professionale di AP 2, l’esiguità del suo intervento (semplice
operazione di sostituzione) e il fatto che, in ogni caso, il suo lavoro sarebbe
stato verificato a brevissima scadenza da un collega in possesso
dell’autorizzazione dell’ESTI, non può essere rimproverato al primo giudice di
avere violato l’art. 17 CP concludendo che il bene protetto dall’atto necessario
- ovvero la salvaguardia dei dati informatici del Comune di __________ la cui raccolta
ex novo avrebbe comportato per esso disagi non indifferenti, oltretutto in un
periodo delicato in cui si stava concretizzando la fusione con la Città di __________
- era preponderante per rapporto a quello concretamente leso dall’agire
dell’imputato.
Anche su questo punto, dunque, l’appello è da respingere.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 lett. a OIBT, 55 cpv. 3 LIE, 17-18 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP
2 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli impianti elettrici
per i fatti descritti nella decisione penale 19 marzo 2010 dell’AP 1.
1.2. Gli
oneri processuali di prima sede sono posti a carico della Confederazione che
rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dell’AP 1 che rifonderà a AP 2
fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.