Incarto n.
17.2011.28

Locarno

1. settembre 2011/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 21 marzo 2011 da

 

 

AP 1 

 

 

contro la sentenza emanata il 16 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

 

 AP 2 e          

rappr. dall'  DI 1 

 

 

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 15 aprile 2011;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   In data 14 aprile 2008, a seguito di un guasto elettrico, si verificava nei locali dell’ex __________ un aumento di tensione di elettricità. Secondo le dichiarazioni dell’allora segretario comunale, “improvvisamente le lampade del plafone hanno cominciato ad abbassarsi e ad accendersi causando diversi scoppi, come pure i computers sulle scrivanie emettevano scintille (…) c’era parecchio fumo in quanto un video del computer emetteva tale fumo”.
Vista la gravità della situazione e, in particolare, l’imminente pericolo d’incendio, gli impiegati comunali contattavano immediatamente un elettricista, che, tuttavia, si diceva impossibilitato ad intervenire. Su suggerimento dello stesso __________, gli impiegati comunali si rivolgevano allora a AP 2 - elettricista indipendente che, in occasioni precedenti, già aveva fornito i propri servizi al __________ - chiedendogli d’intervenire subito.

                                  B.   AP 2 - a detta del primo giudice “già in possesso di un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (che ha in seguito rinunciato a rinnovare)” - ha così raggiunto l’ex __________. Dopo aver constatato che, nel quadro scale, il morsetto del sezionatore del neutro non aveva il filo nella sua sede (ciò che “creava un falso contatto e provocava un collegamento in serie che portava la tensione oltre i 240 V anche per gli apparecchi da 220 V”), egli ha proceduto a togliere la corrente dal quadro principale.
Secondo quanto dichiarato da AP 2 al primo giudice, l’assenza di erogazione elettrica ha attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie che, tuttavia, si sarebbe esaurito a breve con rischio di compromissione del buon funzionamento del sistema informatico (si stavano trasferendo i dati dal server del Comune di __________ a quello della Città di __________, a seguito del processo di aggregazione).
Così, AP 2, confrontato con l’insistenza degli impiegati comunali preoccupati di perdere i dati informatici che stavano elaborando, ha provveduto a sostituire il sezionatore del neutro difettoso e a ripristinare così l’erogazione di elettricità negli uffici comunali.
Sia l’intervento di interruzione della corrente elettrica che quello di sostituzione del sezionatore difettoso e di ripristino dell’erogazione elettrica necessitavano di un’autorizzazione dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (in seguito ESTI) di cui AP 2 non era al beneficio.

                                  C.   L’ESTI, venuto a conoscenza del fatto che AP 2 aveva effettuato, in almeno un’occasione, dei lavori d’installazione di impianti elettrici senza essere in possesso dell’autorizzazione necessaria, ha provveduto, con denuncia 14 aprile 2009, a segnalare la fattispecie all’AP 1 (in seguito AP 1).

 

                                  D.   In data 14 ottobre 2009, l’AP 1 ha emanato un decreto penale con il quale ha dichiarato AP 2 autore colpevole di violazione dell’art. 42 lett. a dell’Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27) in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 della Legge concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE, RS 734.0).
In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 2'000.- e all’assunzione
delle spese procedurali di complessivi fr. 220.-.

 

                                  E.   Determinandosi sull’opposizione di AP 2, con decisione penale 19 marzo 2010, l’AP 1 ha rilevato che, se l’operazione d’interruzione della corrente era lecita sotto l’aspetto dello stato di necessità visto il pericolo d’incendio, lo stesso non poteva dirsi per l’intervento di sostituzione del pezzo difettoso ritenuto che, in quel momento, non c’era più una situazione di pericolo imminente.
L’AP 1 ha, pertanto, confermato l’imputazione figurante nel decreto penale, riducendo tuttavia l’importo della multa a fr. 1’000.- e condannando AP 2 all’assunzione delle spese procedurali per complessivi fr. 680.-.
Con scritto 31 marzo 2010, il prevenuto ha chiesto di essere giudicato da un tribunale e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.

                                  F.   Dopo il dibattimento, con sentenza 16 marzo 2011, il pretore, avuta conoscenza delle nuove allegazioni di AP 2 secondo cui egli aveva proceduto a ripristinare la corrente per scongiurare il pericolo imminente di perdita di dati, ha ritenuto che lo stesso imputato aveva, anche in quell’occasione, agito in uno stato di necessità. Egli lo ha, pertanto, prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LIE giusta l’art. 55 cifra 1 LIE (recte art. 42 lett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE) caricando gli oneri processuali alla Confederazione e assegnando al prevenuto fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                  G.   In data 21 marzo 2011, l’AP 1 ha presentato annuncio di appello contro tale sentenza che ha confermato, il 15 aprile 2011, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio e la condanna di AP 2 al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per contravvenzione alla legislazione sugli impianti elettrici secondo l’art. 42 lett. a OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv. 3 LIE. Inoltre l’AP 1 ha chiesto che le spese procedurali di primo e secondo grado siano poste a carico del prevenuto.

                                  H.   Con scritto 6 giugno 2011 l’appellante, in ossequio al termine assegnatogli da questa Corte per presentare una motivazione scritta ai sensi dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha comunicato di rimandare integralmente alle motivazioni già esposte nella sua dichiarazione d’appello 15 aprile 2011.

 

                                    I.   Con scritti 10 giugno, rispettivamente 14 giugno 2011, il procuratore pubblico e il ministero pubblico della Confederazione hanno comunicato di rinunciare a formulare osservazioni alle motivazioni presentate dall’appellante.
Con scritto 22 giugno 2011, la Pretura penale ha dichiarato di riconfermarsi nella motivazione esposta nella sua sentenza 16 marzo 2011 e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 30 giugno 2011, AP 2 ha postulato la reiezione dell’appello e la contestuale integrale conferma del giudizio impugnato. Inoltre, egli ha protestato tasse, spese e ripetibili.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 16 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53 , consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209 consid. 2.1, 131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto.
Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme procedurali ed essa va interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398 n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante possa far valere quale violazione del diritto ai sensi di tale disposto, in particolare, che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio
(Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello comprende anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

                                   3.   Giusta l’art. 42 lett. a OIBT, è punito secondo l’art. 55 cpv. 3 LIE chiunque, intenzionalmente o per negligenza, esegue lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (art. 6). L’art. 6 OIBT prevede che chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato.
L’art. 55 cpv. 3 LIE dispone che le infrazioni alle prescrizioni d’esecuzione che, per determinate attività, prevedono l’obbligo dell’autorizzazione sono punite con le medesime pene indicate ai cpv. 1 e 2 dello stesso disposto, ovvero con una multa fino a fr. 100’000.- se l’autore ha agito intenzionalmente (sempre che il CP non commini una pena più severa) e con una multa fino a fr. 10'000.- se ha agito per negligenza.

                                   4.   Nel giudizio impugnato, il primo giudice ha ritenuto che AP 2 ha realizzato l’infrazione summenzionata (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 6), ma ha rilevato che il suo agire era giustificato da uno stato di necessità e, dunque, era lecito (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7-8).

                                   5.   Nel suo appello l’AP 1 esordisce sostenendo che l’accertamento pretorile secondo cui AP 2 è stato, in passato, titolare di un’autorizzazione d’installazione dell’ESTI (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3) non corrisponde alla realtà: il prevenuto - spiega l’appellante - non ha mai superato l’esame di maestria. Essendo unicamente in possesso di un’autorizzazione rilasciata da un’azienda elettrica, egli non ha mai risposto ai requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione dell’ESTI (dichiarazione d’appello, pag. 3).
Sennonché la censura dell’appellante concerne l’accertamento di un fatto irrilevante ai fini del giudizio e non merita, dunque, di essere vagliata oltre. Nella sentenza impugnata, infatti, è stato chiaramente accertato che, all’epoca dei fatti qui in esame, AP 2 non era in possesso della necessaria autorizzazione per svolgere lavori d’installazione che rientrano nel campo d’applicazione della OIBT (cfr. sentenza impugnata, consid. 2 pag. 3, in cui il primo giudice riporta la dichiarazione del prevenuto secondo cui “non contesto di non avere l’autorizzazione a fare lavori a corrente forte e bassa”; cfr. anche consid. 6 e consid. 7 pag. 6). A fronte di un tale accertamento, è del tutto ininfluente determinarsi sulla questione di sapere se lo stesso elettricista avesse precedentemente ottenuto l’autorizzazione dell’ESTI o se, come sostenuto dall’AP 1, egli non avesse mai risposto ai requisiti per il suo ottenimento.

                                   6.   Continuando nel suo esposto, l’AP 1 sostiene, invocando disposizioni procedurali non pertinenti, che l’accertamento del pretore secondo cui vi era un pericolo imminente di perdita dati informatici è arbitrario.

 

                               6.1.   Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da AP 2 al dibattimento, il primo giudice ha accertato che, dopo che l’elettricista ha tolto la corrente, si è attivato il sistema di alimentazione di emergenza a batterie. Sempre sulla scorta di quanto riferito al dibattimento dall’imputato, il pretore ha accertato che questa circostanza - o meglio, l’esaurimento delle batterie - “avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del sistema informatico che, all’epoca, era in procinto di trasferire le informazioni elettroniche dal server del Comune di __________ a quello della Città di __________, a seguito della procedura di aggregazione” (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 4 e consid. 7 pag. 7).

                               6.2.   L’appellante osserva come il pericolo imminente di perdita dati non sia stato menzionato nella dichiarazione in atti di __________, allora segretario comunale di __________, che si è limitato a dire che l’intervento era stato richiesto per scongiurare il pericolo d’incendio, e come tale rischio sia stato invocato dall’imputato soltanto al dibattimento. In queste condizioni - continua l’AP 1 - ritenuto come non sia peraltro dato di sapere perché un’alimentazione d’emergenza a batterie avrebbe potuto compromettere il buon funzionamento del sistema informatico, il pretore, nell’ammettere l’esistenza di un pericolo imminente di perdita di dati, non poteva fondarsi solamente sulle affermazioni di AP 2 ed era tenuto a verificare la sua versione.
Oltretutto - rileva ancora l’appellante - anche qualora ci fosse stato un pericolo di perdita di dati non è provato che lo stesso fosse imminente: non è, infatti, stato chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare la batteria di compensazione e se il Comune non disponesse di una copia di sicurezza dei dati informatici (dichiarazione d’appello, pag. 4-5).

                                        

                           6.3. a)   Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art 157 e seg), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti, le perizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

 

                                  b)   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, ad art. 10, n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procedure pénale, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2e éd., n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173)

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

                                  c)   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a disciplinare la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistono dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40), comporta l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, rappresentata dal ministero pubblico o, in caso di procedimenti di diritto penale amministrativo, dall’ufficio federale preposto al perseguimento penale. Incombe a quest’ultimi comprovare l’esistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato e non all’imputato dimostrare di non averli realizzati (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8-14, pag. 46-48; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159 e seg.; Kuhn/Jeanneret, op. cit., ad art. 10, n. 14-18, pag. 65-66; ad art. 10 cpv. 3, n. 45-49, pag. 72-73). All’imputato nemmeno può essere imposto l’onere della prova riguardo alla sussistenza di motivi giustificativi o esimenti di colpa (come ad esempio la legittima difesa o lo stato di necessità) ritenuto che è sufficiente che egli renda almeno verosimili tali situazioni (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 12, pag. 47; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 160-161; Piquerez, Traitè de procedure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 93 n. 702).

                               6.4.   Le argomentazioni ricorsuali non bastano a dimostrare l’arbitrarietà del primo giudice nell’accertare l’esistenza di un pericolo imminente di perdita di dati informatici.
Innanzitutto non sostanzia l’arbitrio l’argomentazione secondo cui il primo giudice ha fondato l’accertamento contestato esclusivamente sulle deposizioni rilasciate dall’imputato durante il dibattimento. Per costante giurisprudenza, a dipendenza delle circostanze, è infatti facoltà del giudice fondare il proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni di una parte - in casu, dell’imputato - nella misura in cui, valutate con attenzione e oggettività e, se del caso, poste in relazione ad altri elementi, esse evidenziano una sufficiente forza probante (cfr. fra gli altri,
Kuhn/Jeanneret, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Ciò è in particolare il caso quando, come in concreto, le dichiarazioni rese da una parte sono coerenti con la comune conoscenza e l’esperienza della vita e non sono in contraddizione con gli elementi probatori agli atti.

In effetti, per quanto riguarda il caso sub judice, da un lato, è di comune conoscenza che l’improvvisa mancanza di alimentazione di un sistema informatico può causare il pericolo della perdita dei dati non salvati. D’altro lato, contrariamente alla tesi dell’appellante, le dichiarazioni rese da AP 2 al dibattimento non sono in contrasto con quelle del segretario comunale che, nel suo scritto in atti, si è limitato a dire di avere chiesto l’intervento dell’elettricista a causa del pericolo di incendio senza in alcun modo esprimersi sulla questione della perdita dei dati che, secondo quanto in atti, si è rivelata soltanto successivamente all’intervento dell’elettricista e a causa dell’interruzione della corrente che ha scongiurato il rischio di incendio.
Pertanto, ritenuto che l’accertamento del rischio di perdita dei dati è stato fatto sulla scorta di una valutazione non certamente arbitraria del materiale probatorio, cade nel vuoto il richiamo dell’art. 6 fatto in questa sede dall’appellante. Incombeva a quest’ultimo, semmai - in forza del principio secondo cui è l’accusa che incombe l’onere della prova - sottoporre al giudice degli elementi di fatto che contraddicessero in modo manifesto la tesi difensiva. A questo onere, l’appellante - che pure era presente al dibattimento di primo grado - non ha fatto fronte. Egli è, pertanto, malvenuto a dolersi in questa sede di una pretesa - inesistente poiché gli elementi probatori in atti permettevano, appunto, un accertamento non arbitrario dei fatti - violazione dell’art. 6 CPP da parte del primo giudice.
Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso.

                                   7.   In diritto l’AP 1 sostiene che, anche nell’ipotesi in cui venga ammessa l’esistenza di un pericolo di perdita di dati, il giudice della Pretura penale ha omesso di dimostrare l’adempimento dei presupposti di uno stato di necessità. In particolare l’appellante sostiene che il primo giudice non ha chiarito se vi fossero altre possibilità per disattivare le batterie di compensazione (dichiarazione d’appello, pag. 4).

                               7.1.   Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 17 CP, ha rilevato che “anche in considerazione del principio della proporzionalità si deve forzatamente concludere che l’accusato ha agito in una situazione di stato di necessità”, ritenuto come l’istruttoria ha chiaramente dimostrato che l’imputato, anche se sprovvisto della necessaria licenza, “ha unicamente effettuato quanto necessario per scongiurare gravi inconvenienti di perdita dati per il Comune” e considerato che egli ben sapeva che “nell’immediato futuro” sarebbe intervenuto __________ “già solo per questioni di garanzia e comunque per definitivamente ripristinare l’impianto elettrico”. Anche dal punto di vista soggettivo, continua il pretore, l’intervento di AP 2 è stato effettuato in una situazione che lo stesso imputato aveva percepito come d’urgenza.
A detta del primo giudice, dunque, le circostanze del caso - in particolare il fatto che andava preservata la salvaguardia dei dati informatici comunali, il fatto che l’elettricista solitamente incaricato non era in grado d’intervenire e la situazione esasperata caratterizzata da un elevato tenore di stress - “hanno reso lecito l’agire dell’accusato che non può pertanto venire condannato per i fatti rimproveratigli dall’AP 1” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 7-8, cfr. anche consid. 7 pag. 6).

                           7.2. a)   L’art. 17 CP, relativo allo stato di necessità esimente, e l’art. 18 CP, relativo allo stato di necessità discolpante, suppongono, entrambi, che l’autore abbia commesso un atto punibile per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile. Il pericolo è imminente se non appartiene né al passato né al futuro, ma è attuale e concreto. Per quanto concerne l’impossibilità di altrimenti evitare il pericolo, la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale hanno già avuto modo di osservare che la stessa implica una sussidiarietà assoluta per rapporto a qualsiasi azione di salvaguardia del bene minacciato che non leda o leda meno gravemente i beni giuridici di terzi (Donatsch/Tag, Strafrecht I, 8a edizione, Zurigo 2006, pag. 233 e seg.; Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 17, n. 7; DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF dell’8 febbraio 2007 6S.529/2006 consid. 4; DTF 122 IV 1 consid. 3a e 4). Il presupposto della sussidiarietà deve essere esaminato in funzione delle circostanze concrete (DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1.; DTF 122 IV 1 consid. 4; 101 IV 4 consid. 1) ritenuto in ogni caso che il giudice penale, nel suo esame, deve immedesimarsi nella situazione in cui si trovava l’autore nel momento del pericolo e tenere debitamente in considerazione eventuali pressioni derivanti dalla necessità di agire con sollecitudine (Donatsch/Tag, op. cit., pag. 234 con riferimento alla DTF 75 IV 53).

                                  b)   L’art. 17 si distingue dall’art. 18 CP a seconda del valore degli interessi in gioco. L’atto necessario è lecito se il bene protetto è preponderante rispetto al bene leso. Se il bene protetto e il bene leso sono, invece, d’importanza equivalente o paragonabile, l’atto rimane illecito, ma lo stato di necessità è discolpante e può condurre all’attenuazione o all’esenzione della pena (DTF del 31 maggio 2010 6B_176/2010 consid. 2.1; DTF 122 IV 1 consid. 2b).

                               7.3.   In concreto la censura dell’AP 1 è votata all’insuccesso.
Ritenuto l’accertamento - non arbitrario (cfr. consid. 6) - secondo cui l’assenza di corrente elettrica e il rischio di un vicino esaurimento del sistema di alimentazione a batterie creavano un pericolo imminente di perdita dei dati informatici del Comune di __________, è certamente a ragione che il primo giudice è giunto alla conclusione che l’imputato, ripristinando l’erogazione di elettricità, ha agito in uno stato di necessità.
Visto il pericolo incombente di perdita di dati e considerata altresì la situazione di stress del momento (cfr. a proposito la sentenza impugnata consid. 3 pag. 4 secondo cui prima dell’intervento di ripristino della corrente “il __________ è stato nuovamente interpellato, ma non è intervenuto perché era a __________”) è evidente che, per scongiurare la perdita dei dati informatici, non vi erano altre possibilità ragionevolmente praticabili se non quella messa in atto tramite la semplice sostituzione di un pezzo del valore di fr. 10.20 (cfr. fattura AP 2 16 aprile 2008, act. 36 in fascicolo AP 1 n. 103.10768).
Considerata l’esperienza professionale di AP 2, l’esiguità del suo intervento (semplice operazione di sostituzione) e il fatto che, in ogni caso, il suo lavoro sarebbe stato verificato a brevissima scadenza da un collega in possesso dell’autorizzazione dell’ESTI, non può essere rimproverato al primo giudice di avere violato l’art. 17 CP concludendo che il bene protetto dall’atto necessario - ovvero la salvaguardia dei dati informatici del Comune di __________ la cui raccolta ex novo avrebbe comportato per esso disagi non indifferenti, oltretutto in un periodo delicato in cui si stava concretizzando la fusione con la Città di __________ - era preponderante per rapporto a quello concretamente leso dall’agire dell’imputato.
Anche su questo punto, dunque, l’appello è da respingere.

 

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP) che rifonderà a AP 2 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      42 lett. a OIBT, 55 cpv. 3 LIE, 17-18 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

pronuncia:              1.    L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1.    AP 2 è prosciolto dall’accusa di contravvenzione alla LF sugli impianti elettrici per i fatti descritti nella decisione penale 19 marzo 2010 dell’AP 1.

1.2.    Gli oneri processuali di prima sede sono posti a carico della Confederazione che rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.         1'000.-          

 

sono posti a carico dell’AP 1 che rifonderà a AP 2

fr. 600.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                     

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.