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Incarto n. |
Locarno 28 giugno 2011/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
per statuire sull’istanza presentata il 19 aprile 2011 da
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IS 1
rappr. dall’ DI 1
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tendente ad ottenere un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 12 gennaio 2011 (17.2010.27); |
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esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e in diritto:
1. Con processo verbale finale di data 16 novembre 2006, la Sezione inquirente della PINT ha appurato che IS 1, cittadino italiano domiciliato a __________, tra il 3 settembre 2004 e il 7 novembre 2006, ha esportato in Italia complessivi 514'203 litri di olio da riscaldamento effettuando un totale di 483 trasporti senza espletare le necessarie formalità doganali. La Sezione inquirente ha, inoltre, precisato che in occasione di tre dei suddetti trasporti (per complessivi 2'720 litri di olio), IS 1 è stato fermato dalle guardie di confine ed è stato punito con delle multe.
2. In data 1. novembre 2007, la PINT ha emanato un decreto penale
con il quale ha ritenuto IS 1 colpevole d’inosservanza di prescrizioni
d’ordine giusta l’art. 104 della previgente Legge sulle dogane (vDL, in vigore
fino al 30 aprile 2007) in combinazione con gli art. 4-11 dell’Ordinanza sulla
statistica del commercio esterno (OStat, RS 632.14) per avere, durante il
periodo tra il 3 settembre 2004 e il mese di novembre 2006, esportato in Italia
480 invii per un totale di 511'483 litri di olio da riscaldamento senza dichiararli all’esportazione.
In applicazione della pena, il prevenuto è stato condannato al pagamento di 480
multe (250 multe di fr. 200.- e 230 multe di
fr. 10.-) per un totale di fr. 52'300.-.
3. Determinandosi sull’opposizione dell’accusato, con decisione
penale 17 dicembre 2008, la PINT ha confermato l’imputazione figurante nel
decreto penale, riducendo tuttavia l’importo complessivo delle multe a fr.
40’890.- a motivo dell’intervenuta prescrizione di 57 inosservanze sanzionate
con una multa da fr. 200.- e di un’inosservanza sanzionata con una multa da fr.
10.-.
Con scritto 8 aprile 2008, IS 1 ha chiesto di essere giudicato da un tribunale
e gli atti sono stati, di conseguenza, trasmessi alla Pretura penale.
4. Dopo il dibattimento, con sentenza 19 maggio 2010, anche il pretore ha dichiarato IS 1 autore colpevole di inosservanza di prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11 OStat e, in applicazione della pena, lo ha condannato alla multa di fr. 40'890.- nonché al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi
fr. 4’930.-.
5. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale (CCRP) di
data 25 maggio 2010.
Vista la motivazione scritta presentata il 21 giugno 2011 da IS 1 e le
osservazioni 26 luglio 2010 della PINT, con decisione 12 gennaio 2011 questa
Corte - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha accolto il ricorso, annullato
la sentenza impugnata e prosciolto IS 1 dall'imputazione d'inosservanza a
prescrizioni d’ordine giusta l’art. 104 vLD in combinazione con gli art. 4-11
OStat. La CARP ha pure posto gli oneri processuali a carico dello Stato,
obbligando quest'ultimo a rifondere al ricorrente fr. 800.- per ripetibili.
6. Con istanza 19 aprile 2011, IS 1 chiede l'attribuzione di un’indennità ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla
sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 19 maggio 2010, presentando
la nota d'onorario e spese di patrocinio 22 marzo 2011 indicante un importo
complessivo di fr. 10'415.15 (IVA compresa).
7. Con scritto 28 aprile 2011, la PINT 1 ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico. Con
scritto 3 maggio 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari
osservazioni, ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con
osservazioni 3 giugno 2011, l'PINT ha chiesto di dichiarare inammissibile
l'istanza di indennizzo, per i motivi di cui, se del caso, si dirà in seguito,
e di porre le spese di procedura a carico del ricorrente.
8. L'istante fonda l'istanza di risarcimento sull'art. 429 CPP. A
torto.
Come rettamente indicato dall'PINT, alla richiesta in questione sono semmai
applicabili le norme della legge federale sul diritto penale amministrativo
(DPA); trattandosi di indennità chieste da un imputato in seguito all'abbandono
del procedimento o al proscioglimento dalle accuse, ci si deve quindi riferire
in primo luogo agli art. 99 e segg. DPA. Queste norme - non oggetto di modifica
a seguito dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale
svizzero (CPP) - istituiscono una responsabilità della Confederazione (art. 99
cpv. 3 DPA) che si estende anche ai casi (art. 101 DPA) - come nella
fattispecie in esame - in cui il procedimento penale amministrativo si è
concluso con una decisione emanata da un'istanza giudiziaria cantonale (Hauri,
Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, n. 12 ad art. 99 DPA, pag. 186).
Giusta
l'art. 101 DPA, il tribunale che ha giudicato nel merito è competente per
decidere anche sull'indennità dovuta per i pregiudizi (compresi quelli patiti
nell'iter amministrativo) provocati all'imputato che ha beneficiato
dell'abbandono del procedimento o che è stato punito soltanto per inosservanza
di prescrizioni d'ordine. La richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101
DPA deve essere formulata dall'accusato al più tardi in occasione del
dibattimento penale. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, è sufficiente, ma
comunque necessario, che la parte si riservi genericamente, ma in maniera
esplicita, la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in
questione qualora essa fosse prosciolta dalle accuse (cfr. sentenza CCRP 11
gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3; sentenza TF 2 maggio 2003, inc.
6P.22/2003, consid. 4.2; DTF 106 IV 405 consid. 6). Rispettato questo presupposto
indispensabile, la persona scagionata ha il diritto di inviare in un secondo
tempo la distinta particolareggiata di cui all'art. 11 dell'Ordinanza sulle
tasse e spese nella procedura penale amministrativa. Il legislatore federale
non pretende che l'imputato formuli nel dettaglio la propria richiesta di
indennità già nel corso del procedimento giudiziario; basta che nel
dibattimento egli si riservi la possibilità di chiederla qualora fosse prosciolto
dalle accuse (sentenza TF 18 gennaio 2005, inc. 1P.569/2004 consid. 1.2/1.3).
Ricevuta la distinta, il tribunale giudicante potrà quindi notificarla
all'amministrazione per le necessarie osservazioni, come imposto dall'art. 101
cpv. 2 DPA, e statuire in un secondo tempo sull'indennità (sentenza CCRP 11
gennaio 2010, inc. 17.2008.55 consid. 5.3).
9. Nel caso in esame, IS 1 non ha formulato una richiesta di indennità ai sensi degli art. 99-101 DPA né durante il procedimento e il dibattimento davanti al giudice della Pretura penale né in sede di ricorso alla CCRP/CARP. Tantomeno, in tali circostanze, si è riservato la possibilità di chiedere il riconoscimento dell'indennità in questione qualora fosse stato prosciolto. Solo in data 19 aprile 2011, dopo la crescita in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata il 12 gennaio 2011 dalla CARP, IS 1 ha introdotto a questa Corte una “richiesta di indennizzo” con riferimento al suo “proscioglimento”, in applicazione, per altro, dell'art. 429 CPP senza pertinenza con la fattispecie. L'istanza in oggetto si rivela pertanto palesemente tardiva e quindi irricevibile.
Né può essere considerata valida riserva di chiedere il
riconoscimento dell'indennità a norma degli art. 99-101 DPA, la generica
formulazione di protesta “di tasse, spese e ripetibili” utilizzata da IS
1 nelle richieste conclusive del ricorso per cassazione del 21 giugno 2010. In effetti, detta richiesta non fa alcun riferimento alle norme di legge menzionate. Del resto,
come rettamente evidenziato dall'PINT, la CARP ha già deciso l'attribuzione al
ricorrente di fr. 800.- per ripetibili e detta decisione non è stata oggetto di
impugnativa. Anche per questo motivo la pretesa risarcitoria di IS 1 si avvera
pertanto irricevibile.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza di indennità 19 aprile 2011 è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 400.-
sono a carico di IS 1.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.