Incarto n.
17.2011.35 - 36

Locarno

5 settembre 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 5 aprile 2011 dal

 

 

  AP 1 

 

e con annuncio dell’8 aprile 2011 dall’

 

 

ACPR 1, (AP)

rappr. dall’avv. RA 1

 

 

contro la sentenza emanata il 5 aprile 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di

 

 

 

 AP 2

        

 

e

 

 AP 3

          

rappresentati dall'  DI 1  

 

 

 

 

 

 

richiamate le dichiarazioni di appello del 5 e del 10 maggio 2011;

 

esaminati gli atti;

 

esperito il pubblico dibattimento il 25 agosto 2011 durante il quale:

 

-     il procuratore pubblico AP 1 ha postulato l’accoglimento del suo appello e la conseguente condanna degli imputati per il reato di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità ad una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, da fr. 50.- cadauna per AP 3 e da fr. 130.- cadauna per AP 2, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

 

-     l’avv. RA 1, patrocinatore dell’accusatore privato, ha chiesto l’accoglimento del suo appello, la condanna degli imputati per il reato loro ascritto e - contestata la litispendenza delle pretese civili - la loro condanna, in solido, al pagamento dell’importo di fr. 36’004.50 a titolo di risarcimento del danno;

 

-     l’avv. DI 1, patrocinatore degli imputati, ha chiesto che l’appello dell’ACPR 1 sia dichiarato irricevibile e che l’appello del procuratore pubblico sia respinto;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreti di accusa 14 dicembre 2010, il procuratore pubblico ha riconosciuto i coniugi AP 2 e AP 3 autori colpevoli di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità per avere, tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007, in correità tra loro, ottenuto dall’ACPR 1 (in seguito ACPR 1) prestazioni indebite per un importo complessivo di almeno fr. 36'004.50, in particolare per avere chiesto e ottenuto il rimborso delle spese per il trasporto in taxi (tragitto casa-scuola, quattro volte al giorno) del figlio, affetto da distrofia muscolare, allegando ogni anno alla richiesta le offerte che essi si erano fatti allestire dalla Z e sottacendo che, in realtà, era la madre ad accompagnare personalmente il figlio a scuola in auto.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di AP 2 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 11'700.-) e di AP 3 alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a complessivi fr. 4'500.-), proponendo nei due casi la sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di due anni e l’ulteriore condanna alla multa di fr. 500.-, al risarcimento dell’importo di fr. 36'004.50 alla parte civile nonché al pagamento di tasse e spese.

 

 

                                  B.   Con sentenza 5 aprile 2011, statuendo sulle opposizioni da loro tempestivamente interposte, il giudice della Pretura penale ha prosciolto gli imputati dal reato loro addebitato, caricando tasse e spese allo Stato che è stato astretto a rifondere ai coniugi AP 2 AP 3 l’importo di fr. 5'841.90 a titolo di ripetibili.

 

                                  C.   I fatti alla base del giudizio di primo grado sono, in sintesi, i seguenti.

 

                                   1.   Il 30 agosto 2002 l’organizzazione __________ ha presentato all’ACPR 1 la richiesta di copertura dei costi per il trasporto di X (nato nel 1995), affetto da distrofia muscolare tipo Duchenne, da casa a scuola quattro volte al giorno mediante un servizio di taxi, ritenuto che il ragazzo non era in grado di effettuare grandi spostamenti a piedi, che egli non poteva usufruire (per ragioni pratiche) del bus di linea riservato agli scolari, che non era stato possibile creare un trasporto più personalizzato con il mini bus della scuola e che i genitori, svolgendo entrambi un’attività lavorativa, non potevano assumersi l’onere di accompagnare il figlio quattro volte al giorno (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4).

 

Con decisione 5 dicembre 2002, ritenuta l’impossibilità dell’assicurato di utilizzare i mezzi pubblici, l’ACPR 1 ha riconosciuto ai coniugi AP 2AP 3 l’importo giornaliero di fr. 40.- (stabilito sulla scorta dei preventivi di tre società di taxi trasmessi all’ACPR 1 dalla __________) a copertura delle spese di trasporto del ragazzo da casa a scuola (e viceversa) in taxi nel periodo compreso tra il 2 settembre 2002 ed il 30 giugno 2003 (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4-5).

 

                                   2.   Negli anni successivi, con scritti 4 ottobre 2003, 24 settembre 2004, 7 settembre 2005, 14 settembre 2006 e 15 ottobre 2007, i coniugi AP 2AP 3 hanno regolarmente rinnovato la domanda di prestazioni, aggiornando di volta in volta gli importi richiesti (allegando sempre l’offerta allestita dalla Z), ma rinviando (almeno fino al 2004) allo scritto della __________ (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 5).

 

Le richieste di prestazioni sono state regolarmente accolte dal competente Ufficio che, in calce a tutte le relative decisioni (datate 8 ottobre 2003, 12 ottobre 2004, 8 settembre 2005, 8 novembre 2006 e 29 ottobre 2007, con effetto fino al 31 dicembre 2007), ha sempre informato i destinatari del loro obbligo di comunicare “ogni modifica delle condizioni personali che può influenzare l’esecuzione del provvedimento reintegrativo e il diritto alla prestazione” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 6).

 

3.Avuta conoscenza del fatto che la Z non aveva mai effettuato il trasporto di X ed accertato che era stata sempre - cioè, sin dal settembre 2002 - la madre ad accompagnare il figlio con la propria vettura da casa a scuola e viceversa, l’ACPR 1 ha avviato nei confronti dei coniugi AP 2AP 3 una procedura di recupero delle prestazioni erogate.

La decisione 10 giugno 2009 con cui l’ACPR 1 ha stabilito l’obbligo di rimborsare l’importo complessivo di fr. 36'004.50 - cioè, l’importo corrispondente alla differenza tra quanto da loro percepito effettivamente e quanto sarebbe spettato loro per l’uso del veicolo privato per il trasporto del figlio nel periodo tra il 1. settembre 2004 ed il 31 dicembre 2007 (ossia, secondo la Circolare sul rimborso delle spese di viaggio, fr. 0.45 al km) - è stata impugnata dai coniugi AP 2AP 3 (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 6).

Con sentenza 6 dicembre 2010 (inc. 32.2009.144), il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame ed ha annullato la decisione dell’ACPR 1 per perenzione del diritto dell’ente assicurativo di esigere la restituzione di quanto versato.

La sentenza del TCA è stata impugnata dall’ACPR 1 e la procedura è attualmente pendente davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7 e osservazioni 17 giugno 2011 dell’ACPR 1, pag. 2).

 

                                   4.   Per i medesimi fatti, il 10 febbraio 2010 l’ACPR 1 ha sporto denuncia penale contro i coniugi AP 2AP 3 per il reato previsto dagli art. 70 LAI e 87 LAVS (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 7).

 

                                  D.   Il procuratore pubblico e l’ACPR 1 (in veste di accusatore privato) hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza di prima sede.

Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione di appello 5 maggio 2011, il procuratore pubblico ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando la condanna degli accusati per il reato ed alla pena proposti nel decreto di accusa.

Anche l’accusatore privato, con dichiarazione di appello 10 maggio 2011, ha comunicato di impugnare l’intera sentenza del giudice della Pretura penale, chiedendo che gli accusati vengano dichiarati autori colpevoli del reato contemplato nel decreto di accusa e vengano condannati, in solido, al risarcimento a suo favore dell’importo di fr. 36'004.50.

 

                                  E.   Con osservazioni 30 maggio 2011, i coniugi AP 2AP 3 hanno preso posizione sia sulla dichiarazione di appello presentata dal procuratore pubblico che su quella inoltrata dall’accusatore privato.

In relazione alla prima, essi hanno ribadito la loro buona fede, chiedendo la reiezione dell’appello.

Quanto alla seconda, essi hanno chiesto, in via principale, che questa Corte non entri nel merito dell’appello, ritenendo la richiesta di risarcimento irricevibile. Subordinatamente, essi hanno postulato la reiezione del gravame.

 

Infine, i coniugi AP 2AP 3 hanno presentato un’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP che verrà decisa con separata sentenza. 

 

                                  F.   L’ACPR 1, invitato a prendere posizione sulla richiesta di non entrata nel merito del suo appello, con osservazioni 17 giugno 2011, ha contestato l’esistenza di impedimenti a procedere e ha chiesto che questa Corte entri nel merito.

Il procuratore pubblico non ha presentato osservazioni al riguardo.

 

                                  G.   Le parti non hanno presentato istanze probatorie.

 

                                  H.   Il 25 agosto 2011 si è proceduto al pubblico dibattimento alla presenza di tutte le parti.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Giusta l’art. 454 cpv. 1 CPP, il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.

La procedura di ricorso contro la sentenza del 5 aprile 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

 

                                    I.   Sull’appello del procuratore pubblico

 

                                   2.   Il procuratore pubblico si aggrava contro la sentenza di prime cure rimproverando al giudice della Pretura penale di non avere, a torto, riconosciuto intenzionalità nell’agire degli accusati.

                               2.1.   Nella sentenza impugnata, il giudice della Pretura penale, dopo avere considerato manifestamente adempiuti i presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS, non ha considerato dato l’aspetto soggettivo - per una serie di considerazioni compiutamente elencate nella sentenza alla cui lettura si rinvia - ed ha, perciò, assolto i coniugi AP 3AP 2 dalle imputazioni loro rivolte.

 

                               2.2.   Il procuratore pubblico contesta l’accertamento relativo all’assenza dell’elemento soggettivo del reato sostenendo che gli imputati “hanno agito con intenzionalità, perlomeno nella forma del dolo eventuale”. Per le argomentazioni su cui è fondato l’appello del PP, si rinvia alla lettura della dichiarazione d’appello 5 maggio 2011.

 

                            2.3.a)   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.

In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).

L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. Giusta l’art. 404 cpv. 2 CPP, a favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (Mini, Commentario CPP, n. 13 ad art. 398 CPP).

In questa sede, possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, StPO, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 398 CPP).  

 

                                  b)   Per l’art. 382 cpv. 1 CPP - disposizione generale applicabile a tutti i mezzi di ricorso - sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti (ivi compreso l’accusatore privato, art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. L’interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare (Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n. 5 e segg. ad art. 382 CPP).

 

                               2.4.   Giusta l’art. 87 LAVS, applicabile su rinvio dell’art. 70 LAI, chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per sé o per altri una prestazione prevista dalla stessa legge che non gli spetta, rispettivamente chiunque non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA), è punito - sempreché non si tratti di un crimine o di un delitto cui è comminata una pena più grave - con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LPGA, l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

 

Dal profilo soggettivo il reato punito dall’art. 70 LAI in combinazione con l’art. 87 LAVS presuppone l’intenzionalità, anche soltanto nella forma del dolo eventuale, riferita a tutti gli elementi oggettivi del reato (STF 6P.152/2004 del 6 dicembre 2004 consid. 7.2).

 

                               2.5.   In concreto, ancor prima di esaminarne il presupposto soggettivo su cui si sono concentrati gli appellanti, va verificato l’adempimento dei presupposti oggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS, applicabile per il rinvio dell’art. 70 LAI.

 

                                  a)   In primo luogo, va rilevato che - contrariamente a quanto sembra avere ritenuto il giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 9.2, pag. 12) - la questione che si pone nella presente fattispecie non è tanto quella di sapere se gli accusati abbiano o meno violato il loro obbligo di comunicare tutte le modifiche rilevanti intervenute dopo la concessione delle prestazioni (art. 31 cpv. 1 LPGA) quanto piuttosto quella di sapere se essi abbiano o meno fornito all’ACPR 1 delle informazioni inesatte o incomplete, ottenendo così per il figlio prestazioni che non gli spettavano (cfr., in tal senso, la menzione del capoverso 1 dell’art. 87 LAVS a pagina 15 della sentenza impugnata).

Il decreto di accusa rimprovera, infatti, ai coniugi AP 2AP 3 di avere “chiesto ed ottenuto” dall’ACPR 1 “il rimborso delle spese per il trasporto in taxi del figlio X” da casa a scuola e ritorno, “allegando ogni anno alla richiesta che presentavano al suddetto Ufficio le offerte che essi si erano fatti allestire da parte della ditta Z per il trasporto del figlio sulla tratta casa-scuola quattro volte al giorno, sottacendo che in realtà era la signora AP 3 personalmente ad accompagnare il figlio a scuola in auto senza che la Z abbia mai effettuato un solo trasporto”.

In altri termini, secondo la tesi accusatoria, i coniugi AP 2AP 3 avrebbero fornito all’ACPR 1 delle informazioni incomplete, nel senso che avrebbero chiesto il rimborso delle spese per il trasporto in taxi omettendo di comunicare che, in realtà, il figlio non usufruiva di un tale servizio.

Si tratta, quindi, di stabilire se i coniugi AP 2AP 3 abbiano effettivamente fornito all’ACPR 1 delle indicazioni incomplete oppure se essi abbiano, invece, comunicato all’ACPR 1 di occuparsi personalmente del trasporto del figlio a scuola.

 

                                  b)   In concreto, va, prima di tutto, osservato che, per orientarsi nel non facile mondo delle assicurazioni sociali (e, sicuramente, anche perché le loro forze erano impegnate nell’assistenza del figlio), i coniugi AP 2AP 3 si erano affidati a diversi professionisti del settore che, di volta in volta, indicavano loro quali richieste avrebbero potuto formulare all’attenzione dei diversi enti assicuratori.

In questo senso, nelle osservazioni agli appelli, i coniugi AP 2AP 3 hanno sottolineato di non essersi mai interessati “personalmente ai diritti che spettavano loro” e di non avere mai “avuto contatti con l’ACPR 1 dopo la scoperta della malattia” del figlio:

 

  i genitori di X proprio per meglio concentrare le energie a sostegno della delicata situazione venutasi a creare all’interno della famiglia e con il crescente bisogno di assistenza, sia umana che tecnica, si sono sempre appoggiati a dei professionisti ed organizzazioni attivi nell’aiuto alle persone colpite con un handicap (dott. __________, dott. __________, ergoterapista __________, __________, ecc.)”

(osservazioni 30.5.2011 pag. 6).

 

                                  c)   Così come risulta dagli atti e come è stato indicato al dibattimento d’appello, nella primavera del 2002 i coniugi AP 2AP 3 erano confrontati con un problema impellente e serio: la chiusura della scuola - vicina a casa - in cui il figlio aveva frequentato la prima elementare ed il conseguente suo spostamento in una sede più lontana.

Dunque, intravedendo la necessità di accompagnare tutti i giorni il figlio a scuola - in una sede non ancora definita ma, comunque, più lontana - i coniugi AP 2AP 3, il 15 aprile 2002, chiesero alla __________ un contributo finanziario per l’acquisto di un’autovettura grande a sufficienza per potervi caricare i mezzi ausiliari necessari al figlio (passeggino e scooter).

 

                                  d)   La richiesta inoltrata alla __________ venne trattata dall’allora giovane assistente sociale.

Così come risulta dalla documentazione prodotta al dibattimento d’appello, la trattazione non fu sollecita come i coniugi AP 2AP 3 si aspettavano e, perciò, essi ebbero, in quel periodo - cioè da aprile a fine agosto 2002 - diversi contatti con Y (cfr. verb. dib. pag 2).

Mai - così come dichiarato dai coniugi AP 2AP 3 - in questi contatti Y menzionò la questione del trasporto casa-scuola in taxi e mai loro lo chiesero a Y (verb dib. pag 3).

 

                                  e)   A fine agosto 2002, la __________ - e, per essa, l’assistente sociale Y - ritenne che il piccolo X avesse diritto, fra le altre, alle prestazioni di trasporto in taxi per recarsi a scuola e, senza preavvisare i coniugi AP 2AP 3, allestì la prima domanda in tal senso (richiesta 30 agosto 2002).

La richiesta mirava al rimborso delle spese per “l’intervento di un servizio di trasporti o di un taxi” e veniva motivata, da un lato, con il fatto che - a causa della sua infermità congenita - l’assicurato non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici e, dall’altro, con il fatto che i genitori non potevano occuparsi personalmente del trasporto del figlio sulla tratta casa-scuola (e viceversa) poiché entrambi erano attivi professionalmente (“I genitori di X svolgono entrambi un’attività lavorativa e non possono permettersi di assentarsi quattro volte al giorno per portare il figlio a scuola”; cfr. scritto 30.8.2002 __________ a ACPR 1).

Quest’ultima informazione non corrispondeva al vero: AP 3 aveva, infatti, smesso di lavorare già nel 1993, quando era in attesa della sua primogenita (“Io sono casalinga dal 1993, in effetti ho smesso di lavorare quando sono rimasta incinta della prima figlia .”; cfr. verbale di interrogatorio 14 aprile 2010, AI 11, pag. 1).

 

È, comunque, accertato che non furono i coniugi AP 2AP 3 a dare l’informazione sbagliata a Y. Essi lo hanno dichiarato durante il dibattimento d’appello e le loro dichiarazioni sono confermate dal fatto che, allegata alla loro richiesta 15 aprile 2002 alla __________, vi era la notifica di tassazione al completo (indicata come “situazione finanziaria”) da cui risultava evidente che la signora AP 3 non svolgeva attività lavorativa fuori casa (verb. dib. pag. 3).

 

Della richiesta 30 agosto 2002 la __________ non inviò copia ai coniugi AP 2AP 3 (cfr., fra gli altri, verbale di audizione di W del 5.4.2011, AI 15, pag. 1).

 

                                   f)   Accertato che non vi erano enti sociali che potevano assicurare il trasporto del piccolo X, il 17 ottobre 2002 l’ACPR 1 invitò la __________ - che raccolse l’invito il 26 novembre successivo - a produrre “almeno tre offerte di paragone” relative al trasporto in taxi sulla tratta in questione.

Quindi, con decisione 5 dicembre 2002, ricordato che, a causa della sua infermità congenita, X non poteva usufruire dei mezzi pubblici, l’ACPR 1 accolse la domanda di rimborso delle spese per il trasporto con il taxi.

 

                                  g)   Ricevuta la decisione di concessione delle prestazioni, con scritto 12 dicembre 2002, gli accusati - sorpresi (va ricordato che essi nulla sapevano della questione) - chiesero all’ACPR 1 di ricevere copia della domanda e delle relative offerte: quale motivo della richiesta, i coniugi indicarono di necessitarne la visione “per poter essere d’accordo con il contenuto della decisione in questione”.

A tale richiesta l’ACPR 1 diede immediato seguito (cfr. scritto 13.12.2002 ACPR 1 a AP 2).

 

Risulta, dunque, che i coniugi AP 2AP 3 vennero a conoscenza dei termini della richiesta presentata dalla __________ soltanto verso la metà del mese di dicembre 2002.

 

h)     Gli appellanti hanno molto insistito sulla mancata rettifica dell’informazione inveritiera contenuta nella richiesta della __________ (relativa all’attività lavorativa fuori casa della signora AP 3).

A torto.

Che gli imputati non abbiano segnalato all’ACPR 1 che, diversamente da quanto emergeva dallo scritto della __________, AP 3 ormai dal 1993 più non esercitava alcuna attività lavorativa è, qui, irrilevante.

Da un lato, il decreto di accusa non imputa loro alcunché al riguardo.

D’altro lato, anche volendo, per ipotesi, prescindere da tale (imprescindibile) lacuna formale, nulla può essere rimproverato ai coniugi AP 2AP 3 per non avere segnalato all’ACPR 1 l’inesattezza dell’indicazione sull’attività professionale della signora.

Niente, infatti, lasciava supporre che la circostanza che entrambi i genitori lavorassero fosse una condizione determinante per il riconoscimento del rimborso spese. In effetti, la decisione con cui l’ACPR 1 ha accordato ai coniugi AP 2AP 3 il rimborso delle spese di viaggio con il taxi indicava, quale unica motivazione della decisione, il fatto che X non poteva usufruire dei mezzi di trasporto pubblici (“assumiamo le spese di viaggio con il taxi, in relazione alla sua infermità congenita, in quanto l’assicurato non può usufruire i mezzi pubblici”; cfr. decisione 5.12.2002).

La decisione era del tutto silente sulla questione dell’occupazione professionale dei genitori dell’assicurato.

Di conseguenza, i coniugi AP 2AP 3 potevano legittimamente ritenere che tale circostanza fosse ininfluente per il diritto alla prestazione.

 

                                    i)   Agli atti vi è la registrazione di un servizio televisivo nel quale i coniugi AP 2AP 3 hanno parlato della malattia del figlio e della situazione della famiglia.

Il servizio è andato in onda ne “Il Quotidiano” del 6 dicembre 2002, nell’ambito delle trasmissioni organizzate per “Telethon”.

Dal servizio si trae l’immagine di una famiglia che affronta dignitosamente e senza indulgere in autocommiserazione una situazione oggettivamente ed emotivamente estremamente difficile, non da ultimo a causa del carattere degenerativo della malattia del figlio.

Nel raccontare la loro vita, i coniugi AP 2AP 3 hanno dato, peraltro, un’immagine di trasparenza e sincerità.

 

Va, qui, aggiunto che, durante l’intervista (al minuto 4.40 della registrazione), AP 3 ha detto che era lei ad occuparsi del trasporto del figlio a scuola:

 

  devo comunque quattro volte al giorno prendere la macchina per portarlo su e giù e questo in famiglia crea un pochettino di problemi”.

 

Nella misura in cui il servizio televisivo viene inteso da questa Corte unicamente come elemento indiziante un generale atteggiamento di trasparenza dei coniugi AP 2AP 3, al riguardo, poco importa determinare con esattezza il momento in cui esso è stato registrato. Altrettanto poco importa il fatto che esso sia stato registrato certamente quando ancora i coniugi AP 2AP 3 non sapevano che la __________ aveva chiesto, per il loro figlio X, le prestazioni per il trasporto in taxi.

 

                                    l)   Ricevuta la decisione dell’ACPR 1 e compresone il tenore dopo la ricezione di copia della richiesta formulata dalla __________, i coniugi AP 2AP 3 si attivarono per trovare un’agenzia di taxi che fosse effettivamente in grado di prendersi a carico il trasporto di X (che implicava, di fatto, anche il suo accompagnamento fin dentro l’aula dove avrebbe pure necessitato di aiuto per indossare o togliere la giacca rispettivamente il trasporto del piccolo scooter con il quale questi avrebbe potuto eventualmente raggiungere l’aula da solo; cfr. verbale di interrogatorio AP 2 14.4.2010, AI 12, pag. 3).

AP 2 ha, infatti, spiegato che, a quel punto, la moglie contattò

 

  tutte e tre le ditte di taxi che avevano allestito un’offerta su richiesta della __________. Trattasi della Z e di altre due ditte di cui al momento non so fornire ulteriori dettagli.”

(verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 2).

 

Le ricerche della signora AP 3 non ebbero, però, un buon esito:

 

  nessuna delle tre ditte di taxi era in grado di garantire il trasporto di X quattro volte al giorno da casa a scuola e viceversa. (…) Ricordo che tramite la __________ io e mia moglie ci eravamo anche informati per sapere se eventualmente altre associazioni avrebbero potuto garantirci il trasporto di nostro figlio nel tragitto casa-scuola. Le risposte sono state tutte negative.”

(verbale di interrogatorio AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 2).

 

L’impossibilità di usufruire concretamente di un servizio taxi è stata confermata anche da AP 3, la quale ha dichiarato che

 

  non c’è un taxi in tutto il Locarnese che può portare mio figlio a scuola. Dico che con mio marito abbiamo cercato tramite la __________ un taxi che portasse nostro figlio a scuola ma non l’abbiamo trovato.”

(verbale di interrogatorio AP 3 14 aprile 2010, AI 11, pag. 2).

 

Durante il dibattimento d’appello, i coniugi AP 2AP 3 hanno precisato che, parlando con le diverse ditte di taxi, dovettero constatare con sorpresa che la __________ non aveva spiegato a nessuna di loro l’esatta situazione di X. In particolare, non aveva spiegato che, oltre al bambino, bisognava caricare in macchina i mezzi ausiliari e che, di regola, giunti a scuola, occorreva, poi, accompagnare X in classe ed aiutarlo anche a togliersi la giacca (verb. dib. pag. 3)

 

 

Le difficoltà oggettive incontrate dai coniugi AP 2AP 3 (dettagliatamente illustrate al considerando 9.2, pag. 11-12, della sentenza impugnata e ribadite in questa sede, cfr. verb. dib. pag. 3) sono incontestate (cfr. dichiarazione di appello 5.5.2011, punto 3.1, pag. 3).

 

                                 m)   L’impossibilità di trovare una ditta di taxi in grado di assicurare il trasporto a scuola del figlio turbò molto i coniugi AP 2AP 3 che la vissero come l’impossibilità di usufruire di un diritto che spettava loro. In aula, infatti, essi hanno dichiarato che

 

  era nostro diritto avere un taxi che garantisse il trasporto invece non riuscivamo a trovare nessuno in grado di farlo. (…)

eravamo molto amareggiati e arrabbiati per la situazione in cui non riuscivamo ad avere quello che, secondo la decisione dell’ACPR 1, ci spettava di diritto”

(verb. dib. pag. 3; cfr., anche, verbale udienza TCA 22.3.2010, pag. 3 in cui si legge che “la signora AP 3 precisa di avere segnalato tutto quanto alla __________ in quanto tutto voleva fare meno che la taxista”).

 

                                  n)   Risulta dalle loro dichiarazioni - rimaste incontestate - che gli imputati informarono la __________ della situazione venutasi a creare (verbale di interrogatorio  AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 3; verbale udienza TCA 22.3.2010, pag. 2 e 3; cfr., inoltre, osservazioni 30.5.2011 avv. DI 1, pag. 4).

 

Al dibattimento d’appello, i coniugi AP 2AP 3 hanno precisato di avere contattato Y per informarlo dell’impossibilità di trovare una ditta di taxi in grado di garantire subito, già nel gennaio 2003, il trasporto di X a scuola. E meglio, hanno precisato che vi fu un incontro con Y - cui partecipò anche l’allora direttore di __________, W - in cui loro spiegarono la situazione venutasi a creare e in cui venne loro risposto di continuare a fare di necessità virtù continuando ad assicurare personalmente il trasporto a scuola del figlio.

Inoltre, sempre in quell’occasione, Y disse loro di mandare subito all’ACPR 1 la fattura per i trasporti effettuati da settembre a dicembre 2002 e di continuare nello stesso modo anche in futuro.

Infine, Y disse loro che avrebbe provveduto lui ad informare l’ACPR 1 e che, in caso di problemi, sarebbe stato l’ACPR 1 a contattarli (verb. dib. pag. 3 e 4).

 

Nulla agli atti smentisce le dichiarazioni dei coniugi AP 2AP 3.

Esse sono, inoltre, ritenute del tutto credibili da questa Corte poiché del tutto congruenti con la situazione concreta.

In particolare, è del tutto credibile che Y disse che avrebbe provveduto lui ad informare l’ACPR 1 visto che, sulla questione, i contatti con l’ACPR 1 erano stati tenuti soltanto da lui e che era a lui che l’ACPR 1 si era rivolto, segnatamente per richiedere la documentazione a sostegno della richiesta.

Infine, non stupisce che Y abbia consigliato ai coniugi AP 2AP 3 di inviare le fatture all’ACPR 1 nonostante non venisse utilizzato alcun taxi. Da un lato, l’inoltro della richiesta di prestazioni per taxi senza alcuna preventiva verifica su chi effettivamente provvedesse al trasporto prova, infatti, che il funzionario della __________ riteneva la cosa irrilevante. D’altro lato, la decisione 5 dicembre 2002 con cui l’ACPR 1 ha accolto la richiesta con effetto retroattivo al 2 settembre 2002 senza alcuna verifica volta ad accertare se, davvero, il trasporto di X per il periodo antecedente la decisione era avvenuto con il taxi era atto a rinfrancare e rinforzare il convincimento dell’assistente sociale.

 

                                  o)   A fronte dell’impossibilità di fare capo concretamente ad un servizio taxi, la signora AP 3 continuò, quindi, a portare il figlio a scuola con l’autovettura di famiglia (cfr. verbale di interrogatorio  AP 3 14.4.2010, AI 11, pag. 2; verbale di interrogatorio  AP 2 14.4.2010, AI 12, pag. 3), senza mai fare capo né alla Z (“ADR che la Z non ha mai effettuato nessun trasporto di X”; cfr. verbale di interrogatorio Stefano Perdicaro 16.3.2010, AI 7, pag. 2) né a nessun’altra ditta di taxi.

 

                                  p)   Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che Y avesse informato l’ACPR 1 e che egli li abbia effettivamente rassicurati circa il modo di procedere risulta in modo chiaro dal fatto che il 2 maggio 2003, a pochi mesi dalla ricezione della decisione di concessione delle prestazioni per il trasporto, essi chiesero all’ACPR 1 le prestazioni per la modifica della loro autovettura (quella acquistata con l’aiuto finanziario di __________; cfr. verb. dib. pag. 4) e che nella richiesta - formalmente presentata dall’ergoterapista Beatrice Gilardi, ma sottoscritta anche da  AP 2 - fu indicato a chiare lettere che i genitori avevano modificato la loro vettura “per il trasporto di questi mezzi (n.d.r.: il passeggino e lo scooter), per il tragitto casa scuola e per permettere a X di avere una vita sociale con i suoi coetanei” (cfr. scritto 2.5.2003 allegato all’incarto AI).

 

Al proposito, davanti al procuratore pubblico,  AP 2 ha dichiarato:

 

  Vorrei aggiungere in conclusione che nel corso del mese di maggio 2003 io e mia moglie, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, avevamo richiesto all’ACPR 1 il rimborso delle spese per l’applicazione della rampa d’accesso che ci avrebbe permesso di caricare il piccolo scooter di cui ho parlato prima sull’automobile, al fine di trasportare personalmente X a scuola. Preciso che nella richiesta era stato indicato espressamente che la stessa veniva inoltrata al fine di garantire il trasporto di X sul tragitto casa-scuola. Questo doveva lasciar intendere all’ACPR 1 che eravamo io e mia moglie personalmente ad occuparci del trasporto di X anche sul tragitto casa-scuola.”

(cfr. verbale di interrogatorio  AP 2 14 aprile 2010, AI 12, pag. 5).

 

In effetti, non vi è chi non veda che, scrivendo che l’adattamento della vettura si imponeva prioritariamente “per il tragitto casa scuola” (e, poi, ma solo poi, anche per permettere al piccolo X una vita sociale) gli imputati hanno, di fatto, espressamente scritto che erano loro - personalmente e con il loro veicolo privato - ad accompagnare il figlio da casa a scuola e viceversa.

 

Al dibattimento d’appello, il rappresentante dell’ACPR 1 ha sostenuto che l’indicazione contenuta nella citata richiesta non può essere considerata poiché è stata data, non nell’ambito della richiesta di prestazioni per il trasporto con il taxi, ma nell’ambito della richiesta di un’altra prestazione, e meglio di quella del contributo per la modifica dell’autovettura.

L’osservazione - sorprendente - costringe questa Corte a sottolineare che la richiesta di prestazioni per l’adattamento del veicolo è stata presentata non ad un ufficio diverso, ma all’ACPR 1, cioè all’Ufficio competente anche ad erogare le prestazioni per il trasporto scolastico.

Ma non solo!

La richiesta è stata trattata dagli stessi funzionari che avevano, pochi mesi prima, trattato e deciso la richiesta di prestazioni per il trasporto.

E lo scritto di richiesta (2 maggio 2003) - in cui veniva di fatto detto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con l’auto di proprietà dei genitori - non è stato buttato in un cestino ma è andato a rimpolpare l’incarto nel cui ambito sono, poi, state prese le successive decisioni riguardo alle richieste di prestazioni per il trasporto.

 

Difficile è, in queste circostanze, sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 che erano loro - e non una ditta di taxi - ad accompagnare il figlio a scuola.

Risulta, quindi, smentita la tesi accusatoria secondo cui essi avrebbero fornito all’ACPR 1 indicazioni incomplete, omettendo di segnalare che era la madre ad occuparsi del trasporto scolastico di X.

Al contrario, lo scritto 2 maggio 2003 dimostra come essi abbiano, invece, compiutamente informato l’ACPR 1 che erano loro a provvedere all’accompagnamento del figlio a scuola.

Pertanto, in ogni caso nel 2002 e nel 2003, i coniugi AP 2AP 3 hanno agito con totale trasparenza nei confronti della __________, prima, e dell’ACPR 1, poi.

 

                                  q)   Ciò nonostante - cioè, nonostante fosse stato informato che erano i genitori a portare X a scuola - l’ACPR 1 non solo non ha richiesto, dopo il maggio 2003, la restituzione delle prestazioni per taxi sin lì versate ma ha continuato a versare tali prestazioni anche per il periodo successivo.

 

                                   r)   In seguito, furono i coniugi AP 2AP 3 personalmente a presentare all’ACPR 1 le richieste di prestazioni per il trasporto.

La prima richiesta redatta da loro personalmente è del 4 ottobre 2003 e copre il periodo dal 1. settembre 2003 al 18 giugno 2004.

La seconda è del 24 settembre 2004 e si riferisce all’anno scolastico 2004/2005.

La terza è del 7 settembre 2005 per l’anno scolastico 2005/2006.

Vi è, poi, quella del 14 settembre 2006 per l’anno scolastico 2006/2007.

L’ultima è del 15 ottobre 2007 e si riferisce all’anno scolastico 2007/2008.

In tutte, AP 2 e  AP 3 hanno indicato di chiedere l’“assunzione delle spese di viaggio con il taxi”, nonostante non ricorressero ad un tale servizio.

Ad ogni richiesta, essi allegavano un’offerta della ditta Z, aggiornata di anno in anno su loro sollecitazione (cfr. scritti 4.10.2003, 24.9.2004, 7.9.2005, 14.9.2006 e 15.10.2007 dei coniugi AP 2AP 3 all’ACPR 1 con le allegate offerte della Z).

 

Al riguardo, i coniugi AP 2AP 3 hanno dichiarato in aula che fu la __________ (o meglio, Y e W), nell’incontro del gennaio 2003, a dire loro di procedere in tal modo:

 

  a quel punto, ormai i nostri rapporti con la __________, o meglio con Y, erano rovinati. Così, sempre in quell’occasione, Y e W ci dissero che per le richieste per gli anni successivi avremmo dovuto procedere così come Y aveva fatto, cioè scrivere all’ACPR 1 e allegare alla richiesta dei preventivi di ditte di taxi come paragone di prezzo. (…)

I coniugi AP 2AP 3 precisano che, quando fecero la domanda all’ACPR 1 nell’ottobre 2003, era la prima volta che si indirizzavano direttamente ad un assicuratore sociale. Non sapevamo bene come fare. Abbiamo perciò agito come ci aveva detto di fare la __________. Addirittura ricordo che, proprio perché non sapevamo bene come comportarci, abbiamo allegato alla nostra domanda la precedente decisione dell’AI come pure la richiesta precedente di __________.”

(verb. dib. pag. 4).

 

Si tratta di dichiarazioni del tutto credibili.

Da un lato, perché esse sono, nella loro sostanza, confermate da quelle rese dal già direttore W davanti al giudice di primo grado (cfr. verb. dib. 5 aprile 2011).

D’altro lato, perché è del tutto verosimile che la __________ consigliò ai coniugi AP 2AP 3 di allegare alle future richieste dei preventivi visto che fu proprio l’ACPR 1 a chiedere che la prima richiesta di prestazioni venisse supportata da preventivi di ditte di taxi.

D’altro lato ancora, non vi sono atti istruttori che offrano anche minimi spunti in senso contrario.

 

                                  s)   Ad eccezione delle fatture emesse sempre a loro nome - che possono essere interpretate come un’informazione indiretta sull’esecutore del trasporto - dagli atti non risulta uno scritto dei coniugi AP 2AP 3 in cui venga rinnovata, negli anni dal 2004 al 2007, l’informazione all’ACPR 1 secondo cui erano loro personalmente ad effettuare il trasporto.

 

A dire il vero, essi non ne avevano nemmeno l’obbligo ritenuto che l’art. 31 cpv. 1 LPGA pone un obbligo di informazione soltanto per i casi in cui vi sia un cambiamento importante nelle condizioni determinanti per l’erogazione della prestazione (Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2009, n. 6 e segg. ad art. 31 LPGA; DTF 122 V 19 consid. 3d pag. 23) mentre, in concreto, non si ravvede nessun cambiamento, essendo X sempre (sia prima che dopo la concessione del rimborso spese) stato accompagnato a scuola dai genitori.

 

I coniugi AP 2AP 3 hanno, però, dichiarato di avere, negli anni, in più occasioni, rinnovato verbalmente tale informazione.

Lo hanno dichiarato nel corso dell’udienza tenutasi il 22 marzo 2010 di fronte al TCA, dove hanno detto di avere informato, nel corso delle procedure di revisione che si sono susseguite, le signore __________ del fatto che “erano i genitori ad occuparsi di trasportare il figlio a scuola” (cfr. verbale citato, pag. 5).

 AP 2 lo ha, poi, ancora dichiarato al PP:

 

  nel 2004 e anche nel 2007 io e mia moglie, in occasione della revisione dell’assegno grandi invalidi, alle assistenti sociali (collaboratrici dell’ACPR 1) che erano venute a casa nostra, avevamo espressamente detto che eravamo noi ad occuparci personalmente del trasporto di X. Le assistenti sociali, in questa occasione, ci dissero che il tempo che noi dedicavamo ad accompagnare X in aula, vestirlo e svestirlo, rientrava nell’assegno grandi invalidi”

(verbale di interrogatorio  AP 2 14.4.2010, AI 12, pag 5).

 

La scrivente Corte ha creduto a queste dichiarazioni: al proposito, ha contato - oltre alla generale credibilità dei coniugi AP 2AP 3 che emerge dalla storia degli eventi così come ricostruita nei punti precedenti - anche l’intrinseca coerenza e logica del racconto.

È, da un lato, del tutto credibile che i genitori di X abbiano evocato la circostanza nel contesto della procedura di revisione, ritenuto come il tempo dedicato al trasporto e agli atti ad esso connessi possa legittimamente essere percepito, da chi vive simili situazioni (e non è necessariamente cognito dei non sempre facili distinguo messi in atto dalle diverse leggi), come una circostanza rilevante per la valutazione del diritto alle prestazioni AI.

D’altro lato, la correttezza della riportata risposta delle assistenti sociali è un ulteriore elemento che depone per la credibilità delle dichiarazioni dei coniugi AP 2AP 3 (cfr. scritto 25.3.2010 ACPR 1 a TCA, pag. 2).

Tale credibilità non è inficiata dal fatto che le due collaboratrici dell’ACPR 1 non hanno potuto ricordare di avere ricevuto tale informazione ritenuto, comunque, che esse non hanno escluso che ciò sia avvenuto (cfr. verbale di udienza TCA 10 novembre 2010, pag. 3 e 7).

 

Del resto, non può essere dimenticato che, in ogni caso e soprattutto, l’informazione - chiara - sulla persona che effettuava il trasporto di X nel tragitto casa-scuola era già stata data ed era contenuta nell’incarto dell’ACPR 1.

A dimostrazione del fatto che l’informazione era chiara e che era sufficiente una lettura mediamente attenta dell’incarto per reperirla (anche dopo il 2004) vale il fatto che l’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici - subentrato a partire dall’anno scolastico 2008/2009 all’ACPR 1 per il finanziamento del trasporto scolastico degli allievi disabili - ha dato atto, nel suo scritto 22 dicembre 2008, che il trasporto veniva effettuato dai genitori (“il trasporto da voi effettuato”). Come correttamente rilevato dalla difesa nelle sue osservazioni 30 maggio 2011 (pag. 11), tale Ufficio non poteva giungere ad una simile conclusione che sulla base della lettura dell’incarto trasmessogli dall’ACPR 1.

 

Non si può, poi, omettere di rilevare che anche il TCA, nella sua sentenza 6 dicembre 2010 aveva sottolineato come, ricevuto lo scritto 2 maggio 2003, l’ACPR 1 “avrebbe dovuto e potuto accorgersi” che erano i genitori ad assicurare i trasporti a scuola del figlio (STCA cit., pag. 37).

 

                                   t)   Quindi, nemmeno nel periodo contemplato nel DA si può sostenere che i coniugi AP 2AP 3 abbiano nascosto all’ACPR 1 la circostanza che erano loro stessi ad accompagnare il figlio a scuola.

Non è, a questo riguardo, determinante il fatto che l’informazione non sia stata rinnovata al funzionario che aveva trattato direttamente il caso. È evidente che, per il comune cittadino (cioè, per il semplice assicurato), ogni funzionario dell’ACPR 1 è un rappresentante dell’Ufficio stesso.

Non va, poi, in concreto dimenticata la situazione familiare oggettivamente difficile e delicata dei coniugi AP 2AP 3, costretti a provvedere costantemente ai bisogni sempre crescenti del figlio affetto da grave malattia.

In un simile contesto di vita familiare - caratterizzato da preoccupazioni e occupazioni ben maggiori di quelle che toccano le famiglie più fortunate - non si può, certo, rimproverare ai coniugi AP 2AP 3 di non essere stati più puntigliosi e precisi nell’informare l’ACPR 1.

È, al contrario, a quest’Ufficio che andavano e vanno richieste maggiori attenzioni.

 

                               2.6.   In ogni caso, anche volendo ammettere, per denegata ipotesi, che all’ACPR 1 sia stata nascosta una circostanza rilevante, i coniugi AP 2AP 3 andrebbero assolti per mancata realizzazione del presupposto soggettivo, ritenuto come emerga con evidenza dagli atti che essi erano convinti di avere diritto alle prestazioni per taxi e che tale loro convinzione era, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, del tutto legittima.

 

                                  a)   È già stato accertato che i coniugi AP 2AP 3 seguirono, per le richiese fatte personalmente, le indicazioni date loro dalla __________ (cfr. consid. 2.5.r).

 

                                  b)   A fronte del carattere quasi istituzionale della __________ - associazione riconosciuta come interlocutore sia dalle persone disabili che dalle autorità, cui, fra l’altro, la Confederazione riconosce il diritto di ricorrere ai sensi dell’art. 9 LIPIn (art. 1 Ordinanza sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi e relativo allegato) e cui versa sussidi che vengono prelevati dalle risorse finanziarie dell’AI (art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 4 LPC) - nulla si può rimproverare ai coniugi AP 2AP 3 per avere fatto affidamento sulle informazioni e istruzioni ricevute.

 

                                  c)   I coniugi AP 2AP 3 hanno, più volte, detto che l’invio dei preventivi serviva all’ACPR 1 come base per il calcolo delle prestazioni o “come paragone di prezzo” (verb. dib. pag. 4).

Che i coniugi AP 2AP 3 fossero convinti che, davvero, l’invio del preventivo della ditta di taxi serviva all’ACPR 1 solo quale criterio per stabilire l’entità della prestazione è provato dal fatto che in nessuna delle fatture da loro successivamente presentate (e sulla cui base l’ACPR 1 versava le prestazioni) veniva fatto alcun riferimento ad agenzie di taxi: in nessuna di esse è mai stato scritto che il trasporto di X a scuola veniva effettuato con il taxi.

Tutte le fatture sono state redatte su carta intestata a nome dei coniugi AP 2AP 3 e da loro sottoscritte (cfr. fatture 21.6.2005, 30.12.2005, 16.6.2006, 2.1.2007, 22.6.2007, 3.1.2008, 23.6.2008).

Si tratta di una circostanza particolarmente significativa della sostanziale correttezza dei coniugi AP 2AP 3.

Del resto, nulla può essere loro rimproverato per avere maturato tale convinzione.

La cosa era stata loro detta dalla __________ della cui autorevolezza già s’è scritto. E, ancora, la cosa poteva essere legittimamente dedotta dall’atteggiamento dell’ACPR 1 che, nella lettera 17 ottobre 2002, aveva chiesto che la domanda venisse corredata da offerte “di paragone” e che, in seguito, pagò le prestazioni per servizi già resi (i pagamenti avvenivano retroattivamente) senza mai esigere le fatture delle ditte di taxi.

 

                                  d)   Inoltre, i coniugi AP 2AP 3 hanno detto e ribadito di essere stati, all’epoca, convinti di avere diritto alle prestazioni per il trasporto in taxi in quanto si sostituivano ad un servizio che non era reperibile:

 

  lui (n.d.r.: X) ha il diritto a che gli vengano pagate le spese di viaggio tramite taxi. Questo mi fu detto dalla __________.”

(verbale di interrogatorio  AP 3 14 aprile 2010, AI 11, pag. 2);

 

 

 

  vedo che i ragazzi che frequentano la scuola speciale vengono accompagnati dal taxi. Mi amareggia che io abbia dovuto fare personalmente questo servizio a favore di mio figlio solo perché non esiste un’alternativa”

(verbale di interrogatorio  AP 3 14 aprile 2010, AI 11, pag. 3);

 

  abbiamo diritto a questi importi essendoci sostituiti al servizio che le ditte di taxi non potevano garantirci”

(verbale di interrogatorio  AP 2 14.4.2010, AI 12, pag 5).

 

                                  e)   Non vi è motivo di dubitare della veridicità di queste dichiarazioni.

Da un lato, non vi è motivo di non credere che, davvero, la __________ disse ai coniugi AP 2AP 3 che le prestazioni per taxi erano un loro diritto. La questione è già stata vagliata quando si è parlato di quel che avvenne nell’incontro che i coniugi ebbero, nel gennaio 2003, con i rappresentanti di __________.

D’altro lato, non vi è motivo di dubitare della soggettiva convinzione dei coniugi AP 2AP 3 sul loro buon diritto. La cosa era stata loro assicurata dalla __________, della cui credibilità quale ente operante in modo professionale nell’ambito sociale già s’è detto.

Inoltre, il fatto che l’ACPR 1 ha accordato e versato ai coniugi AP 2AP 3 le prestazioni per taxi nonostante fosse stato informato, in ogni caso a partire da maggio 2003, che erano loro, privatamente - e non una ditta di taxi - ad assicurare il trasporto del figlio non poteva che rinfrancare i coniugi AP 2AP 3, dapprima, sulla bontà delle indicazioni della __________ e, poi, sul loro convincimento secondo cui il diritto alle prestazioni per taxi era, comunque, dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro ad effettuare il trasporto (cfr. dichiarazioni rese da  AP 2 al PP).

Di analogo valore rassicurante sulla questione del loro buon diritto (e indiziante della credibilità della loro versione) è, poi, il fatto che l’ACPR 1 non ha mai chiesto loro, prima di versare le prestazioni (che pagavano servizi già resi), l’invio delle fatture della ditta di taxi ma si è sempre accontentato dei preventivi: in questo contesto, l’atteggiamento dell’assicuratore era tale da rinfrancare i coniugi AP 2AP 3 nel convincimento secondo cui il preventivo serviva unicamente da base di calcolo per stabilire le indennità di trasferta.

 

                                   f)   È in questo contesto di - non colpevole - convincimento del loro diritto di ricevere le prestazioni per trasporto in taxi poiché, per ragioni di forza maggiore, essi si sostituivano ad un servizio non reperibile che va inserita e letta l’indicazione, nelle richieste presentate all’ACPR 1, della dicitura “assunzione delle spese di viaggio con il taxi” (cfr. verb. dib. pag. 4).

Ritenuto come, per i coniugi AP 2AP 3, fosse pacifico che l’ACPR 1 sapeva che erano loro a portare il figlio a scuola, l’indicazione citata non può certo essere intesa come la dimostrazione di un intento “quasi truffaldino”.

Essa è, invece, ancora una volta la prova della convinzione dei coniugi AP 2AP 3 secondo cui il diritto a tali prestazioni era dato, indipendentemente dal fatto che fossero loro a portare il figlio a scuola.

 

                                  g)   In queste circostanze è irrilevante la questione a sapere se, davvero, l’ACPR 1 abbia inviato documentazione informativa ai coniugi AP 2AP 3. Il valore delle informazioni di carattere generale eventualmente contenute in tale documentazione è, infatti, come sostenuto dalla difesa, certamente superato dalle decisioni effettivamente rese dall’ACPR 1 - per quanto risultava ai coniugi - in piena conoscenza delle cose. Decidere per il contrario significherebbe attribuire agli assicurati un compito generale di verifica delle decisioni rese dall’ACPR 1.

 

                               2.7.   Ne discende che, non avendo i coniugi AP 2AP 3 sottaciuto all’ACPR 1 che erano loro ad accompagnare il figlio a scuola ed essendo loro, senza colpa, convinti di avere diritto alle prestazioni per il trasporto in taxi nonostante questo venisse effettuato da loro personalmente, non sono adempiuti gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 87 LAVS (applicabile per il rinvio dell’art. 70 LAI).

 

Di conseguenza, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto.

 

                                   II.   Sull’appello dell’accusatore privato

 

                                   3.   Analogamente al procuratore pubblico, anche l’accusatore privato contesta la sentenza di prima sede sostenendo che il giudice della Pretura penale ha sbagliato a non riconoscere il dolo nell’agire degli accusati.

 

                               3.1.   Giusta l’art. 382 cpv. 2 CPP, l’accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta. A contrario, egli è, dunque, legittimato a ricorrere - nei limiti della sua dichiarazione (cfr. art. 119 cpv. 2 CPP) - contro i punti della decisione relativi alla colpevolezza e contro quelli riguardanti gli aspetti civili, purché possa vantare un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1210; Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 382 CPP; Mini, op. cit., n. 10 ad art. 382 CPP).

 

                               3.2.   In concreto, già nella denuncia presentata il 10 febbraio 2010, l’ACPR 1 si è costituito parte civile chiedendo che i coniugi AP 2AP 3 fossero riconosciuti colpevoli del reato di cui all’art. 87 LAVS (cui rinvia l’art. 70 LAI) nonché condannati al risarcimento in suo favore dell’importo di fr. 36'004.50 (denuncia 10.2.2010, punti 5 e 6).

Il 1. aprile 2011 l’ACPR 1 ha, poi, presentato una formale istanza di risarcimento per il medesimo importo (AI 14).

Di principio, l’accusatore privato - costituitosi parte civile sotto l’egida del previgente diritto procedurale ticinese e chiedente sia la condanna degli imputati che il risarcimento del danno patito - è, dunque, legittimato ad interporre appello contro una sentenza di primo grado sia in relazione all’aspetto della colpevolezza sia in relazione a quello del risarcimento.

 

                               3.3.   Nella misura in cui concerne l’aspetto della colpevolezza dei coniugi AP 2AP 3, poiché l’accusatore privato - esattamente come il procuratore pubblico - sostiene che gli accusati abbiano agito con dolo e che essi abbiano, quindi, realizzato i presupposti del reato di cui agli art. 70 LAI e 87 LAVS e siccome egli non avanza tesi diverse da quelle dell’accusa, si rinvia, per economia di giudizio, alle considerazioni espresse relativamente all’appello del procuratore pubblico (cfr. sopra, consid. 2.5 e 2.6).

Su questo punto, l’appello deve, pertanto, essere respinto per le stesse motivazioni.

 

                                   4.   La richiesta di risarcimento - ricevibile in quanto fondata unicamente, così come precisato dall’accusatore privato, sull’art. 41 CO - è da respingere: essendo i coniugi AP 2AP 3 stati assolti dal reato loro imputato, non vi è alcun atto illecito su cui fondare la pretesa risarcitoria.

 

                                  III.   Sulle spese

 

                                   5.   Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato per quel che concerne l’appello del procuratore pubblico e a carico dell’accusatore privato per quanto riguarda l’appello da lui interposto.

Visto l’esito degli appelli, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l’attribuzione delle spese e l’assegnazione delle ripetibili sancita nel giudizio di prima sede.

Ai coniugi AP 2AP 3, che hanno presentato osservazioni tramite un legale e che dallo stesso sono state assistite al dibattimento davanti a questa Corte, lo Stato rifonderà fr. 2’000.- a titolo di ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili).

Altrettanto dovrà fare l’ACPR 1 (cfr. art. 11 del medesimo regolamento).

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      11, 77, 80, 84, 119, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP; 12 CP; 70 LAI; 87 LAVS; 25 e 31 LPGA; 41 CO;

                                         8 cpv. 1 Cost;

                                         14 paragrafo 7 Patto ONU II;

                                         4 cpv. 1 Protocollo addizionale n. 7 alla CEDU;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

pronuncia:                

 

                                    I.   sull’appello del procuratore pubblico

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 3 e AP 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

 

                               1.2.   È confermata l’attribuzione a carico dello Stato della tassa di giustizia di fr. 700.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.- per il procedimento di primo grado e la condanna al pagamento di fr 5'841.90 per ripetibili.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

a) tassa di giustizia                    fr.         1'000.-

b) altri disborsi                           fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-          

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 2 e AP 3 fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   II.   sull’appello dell’assicuratore privato

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 3 e AP 2 sono prosciolti dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.

 

                               1.2.   La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato è respinta.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-

-  altri disborsi                             fr.            200.-

                                                     fr.         1'200.-          

 

sono posti a carico dell’ACPR 1, che rifonderà a AP 2 e AP 3

fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.

 

                                  III.   Intimazione a:

 

 

 

                                 IV.   Comunicazione a:

 

 

 

                                              

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.