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Incarto n. |
Locarno 21 luglio 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 4 aprile 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei suoi confronti e nei confronti di AP 2 |
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richiamata la dichiarazione di appello 20 maggio 2011;
esaminati gli atti;
esperito il pubblico dibattimento il 21 luglio 2011 durante il quale:
- l’appellante ha postulato l’accoglimento dell’appello, ovvero il suo proscioglimento dalla condanna per violazione delle regole dell’arte edilizia e la riduzione della pena inflitta in prima sede;
- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di prime cure;
ritenuto
in fatto: A. Nel mese di giugno del 2004 AP 1, impiegato di banca in pensione, ha deciso di ristrutturare un rustico sui monti di __________, di proprietà del figlio.
Attorno al rustico, AP 1 ha montato (a circa 4.70 metri dal suolo) dei ponteggi, noleggiati (secondo le sue dichiarazioni), presso l’impresa di pittura del cognato.
In un primo tempo, i ponteggi sono stati utilizzati da AP 1 e __________ e, saltuariamente, da loro amici che li aiutavano nella ristrutturazione del rustico.
In seguito, tali ponteggi sono stati messi a disposizione della ditta di AP 2, cui AP 1 ha affidato i lavori di carpenteria riguardanti il tetto della costruzione.
Nel corso di tali lavori, il 3 settembre 2004, X - carpentiere della ditta di AP 2 - è caduto dal ponteggio riportando gravi ferite.
B. Con decreto di accusa 13 dicembre 2010, il sostituto procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di:
- lesioni colpose gravi, per avere provocato a X le lesioni gravi di cui al certificato medico 13 settembre 2004 per imprevidenza colpevole e, meglio, per avere provveduto personalmente a montare il ponteggio necessario per l’esecuzione dei lavori ad un rustico senza garantire la sicurezza e senza verificare l’esistenza delle misure di protezione, omettendo di posare il corrente intermedio e la tavola fermapiedi alla protezione laterale e omettendo di posare un piano di calpestio della larghezza di 60 cm;
- violazione delle regole dell’arte edilizia, per avere omesso di predisporre le necessarie misure di sicurezza e, meglio, omesso la posa del corrente intermedio e della tavola fermapiedi alla protezione laterale come pure del piano di calpestio della larghezza di 60 cm, trascurando così le regole riconosciute dell’arte;
- grave infrazione alle norme della circolazione, per avere, in data 2 marzo 2005, circolato, alla velocità di 91 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) in località __________ove vige il limite massimo autorizzato di 50 Km/h.
Il sostituto procuratore pubblico ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, per complessivi fr. 3'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.
Per le medesime circostanze di fatto, anche AP 2 è stato riconosciuto, con decreto di accusa di pari data, colpevole di lesioni colpose gravi e di violazione delle regole dell’arte edilizia.
C. Statuendo sull’opposizione presentata da AP 1 il 21 dicembre 2010, con sentenza 29 marzo 2011 il giudice della Pretura penale ha integralmente confermato il decreto d’accusa e ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell’arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 200.- cadauna, per complessivi fr. 3'000.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.
Nella medesima sentenza - a seguito della riunione dei procedimenti - il giudice della Pretura penale ha statuito anche sull’opposizione interposta da AP 2, condannandolo per lesioni colpose gravi a 10 aliquote giornaliere da fr. 110.- cadauna, per complessivi fr. 1'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 600.- e al pagamento di tasse e spese.
La pronuncia nei suoi confronti è passata in giudicato.
D. AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza del presidente della Pretura penale. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 20 maggio 2011 il ricorrente, pur dichiarando di impugnare l’intera sentenza di prime cure, ha postulato unicamente il suo proscioglimento dall’imputazione per violazione delle regole dell’arte edilizia.
Il 15 giugno 2011, rispondendo alla richiesta di precisazioni rivoltagli dalla presidente di questa Corte, l’appellante ha confermato di impugnare unicamente la sua condanna per tale titolo. Precisando di voler accertare l’esatta dinamica della caduta dal ponteggio di X, l’appellante ha postulato l’assunzione in qualità di teste dell’ing. dipl. TE 1 e la nomina di un perito giudiziario per un complemento/delucidazione della perizia di parte in atti. Considerato come le prove notificate fossero sprovviste di pertinenza in relazione ai presupposti del reato di violazione delle regole dell’arte edilizia - unica condanna contestata con l’appello - la presidente di questa Corte ha respinto l’istanza probatoria.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 29 marzo 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).
In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
2.AP 1 si aggrava contro la sentenza di prime cure contestando unicamente la sua condanna per violazione colposa delle regole dell’arte edilizia.
2.1. Dopo avere precisato che i lavori di riattazione del rustico rientravano nella nozione di costruzione ai sensi dell’art. 229 CP, il primo giudice ha riconosciuto a AP 1 - cui era rimproverato un comportamento omissivo - una posizione di garante nella misura in cui egli aveva, oltre che “il ruolo di committente”, quello di “organizzatore e coordinatore dei lavori”: era, infatti, stato lui a montare personalmente i ponteggi incriminati, utilizzandoli in un primo tempo per lavorare assieme al figlio e ad amici presenti saltuariamente sul cantiere e mettendoli, infine, a disposizione della ditta del coimputato AP 2 per i lavori di carpenteria riguardanti il tetto (sentenza impugnata, consid. 6d, pag. 5; consid. 6e, pag. 6).
Rilevando come AP 1 abbia, in particolare, disatteso gli art. 14 e 42 dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione degli operai nei lavori di costruzione in vigore al momento dei fatti (vOLCostr) a garanzia della sicurezza sui cantieri durante l’esecuzione della costruzione o della demolizione (che prevedono che un ponteggio deve avere quale protezione laterale un corrente intermedio e una tavola fermapiedi e che la larghezza del piano di calpestio deve essere di almeno 60 centimetri), il primo giudice ha concluso per l’esistenza di una “situazione di concreta messa in pericolo della vita o dell’integrità fisica” ed ha, dunque, dichiarato il qui appellante autore colpevole del reato di cui all’art. 229 CP (sentenza impugnata, consid. 6e, pag. 6).
2.2. Al dibattimento, l’appellante ha postulato il suo proscioglimento da tale reato: pur ammettendo che il ponteggio posato presentava le lacune indicate nel decreto d’accusa, egli ha sostenuto che le normative in vigore in materia di edilizia non gli sono applicabili non essendo egli né titolare di un’impresa di costruzioni, né professionalmente attivo in altro modo nell’edilizia. Inoltre - ha aggiunto - egli non conosceva tali normative.
2.3. Giusta l’art. 229 CP chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1; la versione del cpv. 1 in vigore sino al 1. gennaio 2007 prevedeva la detenzione e la multa).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 2; la previgente versione del cpv. 2 della norma prescriveva, per i casi di negligenza, alternativamente la detenzione o la multa).
2.3.1. Il reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la vita e l’integrità fisica delle persone - è un reato di messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a ed., n. 35 e segg. ad art. 229; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2).
2.3.2. Se il testo legislativo definisce l’autore del reato di violazione
di cui all’art. 229 CP con la formulazione “chiunque dirigendo od eseguendo
una costruzione o una demolizione”, per la dottrina unanime l’art. 229 CP è
un reato speciale (Sonderdelikt) che può essere commesso soltanto da
coloro nella cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole
dell’arte edilizia (Roelli/Fleischanderl, op cit. n. 18
ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV,
3a edizione, Zurigo 2004, pag. 57). Pertanto, vengono indicati come possibili
autori - per quanto concerne la direzione dei lavori - gli ingegneri, gli
architetti, gli imprenditori edili e i direttori dei lavori e - per quanto
concerne la loro esecuzione effettiva - gli operai edili (capimastri,
capisquadra, muratori) e gli artigiani (Roelli/Fleischanderl,
op. cit., n. 19 segg. e 28 segg. ad art. 229 CP; Donatsch/Wohlers, op.
cit., pag. 57; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 6a
edizione, Berna 2008, § 30 n. 31, Corboz, Les infractions en
droit suisse, Vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 9 ad art. 229 CP).
A questi professionisti, si aggiungono come possibili autori del reato di cui
all’art. 229 CP quelle persone che, pur senza una formazione nel campo edile,
sono di fatto incaricate dell’esecuzione di una costruzione o di una
demolizione, come un manovale o un privato che, secondo un suo progetto, nel
tempo libero, esegue dei lavori edili o li fa eseguire da un artigiano (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 28 ad art. 229 CP; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 6 ad art. 229 CP).
Di norma, il committente del lavoro edile non entra in considerazione come
autore dell’art. 229 CP. Egli diventa, invece, autore potenziale quando è personalmente
coinvolto nella direzione o nell’esecuzione dei lavori (Donatsch/Wohlers,
op. cit., pag. 57; Corboz, op.cit., n. 9 ad art. 229 CP).
2.3.3. Chi dirige o esegue una costruzione può rendersi colpevole del reato sia attraverso un comportamento attivo che per omissione, essendo garante del pericolo che ne risulta (DTF 109 IV 15 consid. 2a; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid. 7.3; v. anche Roelli/Fleischanderl, op. cit., ad art. 229 CP n. 7; Corboz, op. cit. ad art. 229 CP n. 16; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 30 n. 30).
2.3.4. Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione, di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.
2.3.4.1. La nozione di costruzione deve essere intesa in senso ampio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; STF del 12 febbraio 2004, inc. 6S.457/2003, consid. 7.2): in essa rientra anche la riattazione di un edificio e la posa di un ponteggio (DTF 115 IV 45 consid. 2b; Corboz, op cit. n. 6 ad art. 229 CP; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 5 ad art. 229 CP; Stratenwerth/Bommer, op cit., §30 n. 28).
2.3.4.2. Per regole dell’arte si intendono sia le norme codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche, se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA). Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op. cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP; sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2.1).
In concreto, così come stabilito dal primo giudice, trovano applicazione le norme dell’Ordinanza del 29 marzo 2000 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, in vigore al momento dei fatti e sino al 31 dicembre 2005 (previgente Ordinanza sui lavori di costruzione, vOLCostr) che, fra l’altro, prevedeva, all’art. 42, che i ponteggi da lavoro dovevano avere, a dipendenza del tipo di lavoro da eseguire, un carico utile e una larghezza minima del piano di calpestio che andava da un minimo di 60 cm per un ponteggio da lavoro leggero (ponteggio per lavori di intonacatura e di pittura) ad un minimo di 90 cm per un ponteggio da lavoro pesante (per lavori da muratore) a molto pesante (per lavori da scalpellino) e, all’art. 14, che dovevano obbligatoriamente avere una protezione laterale contro le cadute composta di parapetto, corrente intermedio e tavola fermapiedi.
2.3.4.3. La violazione alle regole dell’arte deve infine comportare la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone. La norma costituisce un reato di risultato, laddove per risultato (a differenza dell’art. 125 CP) non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone, che deve ritenersi realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 229 CP; v. anche sentenza CARP del 4 maggio 2011, inc. 17.2010.33-35, consid. 2 e sentenza CCRP 30 novembre 2009, inc. 17.2009.10, consid. 3.3).
2.3.5. Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers, op cit. pag. 59).
La giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto prevedere il pericolo (Corboz, op cit., n. 33 e seg. ad art. 229; DTF 109 IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due situazioni: nella prima l’autore ha violato per negligenza una regola dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo; nella seconda, egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato, negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità fisica delle persone.
Inoltre, nell’applicazione di questa norma, occorre sempre considerare che sui cantieri, dove i rischi per l’integrità delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene svolta, trova applicazione un obbligo generale di prudenza che impone di prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai.
2.3.6. Vi è concorso ideale di reati possibile fra l’art. 229 CP e l’art. 125 CP se l’agire dell’autore ha messo in pericolo non solo la vittima delle lesioni, ma anche terze persone. Per contro, se solo la persona successivamente ferita è stata messa in pericolo, il reato di lesione assorbe quello dell’art. 229 CP (DTF 109 IV 125 consid. 2 e 101 IV 28 consid. 3 riguardanti il concorso fra l’art. 229 e l’art. 117 CP; STF del 3 novembre 2009, inc. 6B_516/2009 e 6B_517/2009, consid. 3.3.1; Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 48 ad art. 229 CP; Corboz, op. cit., n. 38 ad art. 229; Trechsel, op cit. ad art. 229 n. 13).
2.4. Nel caso di specie, le censure del ricorrente cadono nel vuoto.
2.4.1. E’ stato accertato in prima sede che AP 1 non è stato soltanto il committente dell’opera ma è stato anche e soprattutto l’organizzatore e coordinatore dei lavori - assumendo, in concreto, il ruolo di direttore dei lavori - e l’esecutore materiale del ponteggio incriminato essendo stato egli a provvedere alla sua posa.
Egli é, così, de facto - indipendentemente dalla sua qualifica professionale - rientrato nel campo d’applicazione dell’art. 229 CP (cfr. dottrina citata al consid. 2.3.2.) assumendo, anche solo per il suo ruolo di costruttore dei ponteggi, la posizione di garante.
Ritenuto, poi, come sia accertato che i ponteggi da lui posati non rispettavano le regole dell’arte edilizia nella misura in cui, per una parte, non avevano (e di lunga) la larghezza minima imposta e non erano dotati delle protezioni laterali complete e che, perciò, non garantivano la sicurezza di chi vi sarebbe salito per lavorare e considerato che è pure accertato che su di essi hanno lavorato - oltre alla vittima dell’infortunio - altre persone (il figlio, gli amici del qui appellante e AP 2), il reato di cui all’art. 229 CP risulta pacificamente consumato.
2.4.2. E’ poi irrilevante l’argomento secondo cui AP 1, prima che la ditta di AP 2 iniziasse i lavori, avrebbe chiesto a quest’ultimo se i ponteggi erano montati correttamente. In effetti, a prescindere da tale circostanza, emerge dagli atti (cfr. in particolare, sentenza di primo grado, consid. 6e, pag. 6) e dalle dichiarazioni rese dall’appellante in sede di dibattimento d’appello (non verbalizzate poiché attinenti ad un elemento di fatto non contestato) che, in precedenza, anche altre persone (il figlio di AP 1 ed alcuni imprecisati amici) hanno preso parte alla riattazione del rustico accedendo ai ponteggi.
Pertanto, senza che debba essere discussa l’eventuale valenza discolpante del preteso colloquio, in ogni caso nei confronti delle persone appena citate, AP 1 non può essere esonerato dalla sua responsabilità per il rischio creato violando le norme di sicurezza in questione.
2.4.3. Le disquisizioni dell’appellante relative all’accertamento della dinamica della caduta dell’operaio (in particolare, il luogo esatto del ponteggio da cui questi è caduto) sarebbero pertinenti soltanto nel caso in cui egli avesse contestato la condanna per lesioni colpose, ritenuto che fra i presupposti del reato di cui all’art. 229 CP (indicati al consid. 2.3.3.) non vi è né l’esistenza di un danno corporale né l’esistenza di un nesso causale fra l’eventuale danno e il comportamento negligente rimproverato (ovvero, la violazione delle regole dell’arte).
Come evocato (e come anche già correttamente osservato dal primo giudice), perché il reato ex art. 229 cpv. 2 CP sia dato occorre semplicemente che l’azione o l’omissione dell’autore abbia causato, non tanto il ferimento di una data persona, quanto una situazione concreta di pericolo per l’integrità delle persone. E’ in tal senso che la violazione delle regole dell’arte edilizia configura un reato di risultato.
Nella misura in cui non è seriamente contestabile - né contestata - l’esistenza di una situazione concreta di pericolo (creatasi a causa del mancato rispetto da parte di AP 1 delle prescrizioni della vOLCostr in parte del ponteggio posato) per la o le persone che hanno lavorato alla riattazione del rustico, ai fini della realizzazione dell’art. 229 cpv. 2 CP è del tutto irrilevante determinare il punto esatto di caduta di X e accertare se, in quel preciso punto, le norme di sicurezza riguardanti i ponteggi erano rispettate o meno.
In assenza di impugnativa della condanna per lesioni colpose gravi - circostanza che l’appellante ha confermato a questa Corte con scritto 15 giugno 2011 (cfr. anche dichiarazione di appello 20 maggio 2011) e, poi, ancora al dibattimento - non occorre dimostrare alcun nesso di causalità fra la caduta e il ferimento dell’operaio e la violazione delle prescrizioni di sicurezza.
Per questi motivi, le censure del ricorrente si appalesano prive di fondamento.
2.4.4. Nemmeno presta il fianco a critica alcuna la contemporanea condanna per lesioni colpose gravi e per violazione delle regole dell’arte edilizia.
In effetti, l’art. 125 CP assorbe l’art. 229 CP soltanto quando l’imputato ha messo in pericolo soltanto la persona che è poi stata effettivamente ferita. Nella misura in cui, invece - come in concreto per quel che concerne AP 1 - la messa in pericolo è avvenuta anche per le altre persone che sono salite sui ponteggi lavorando sul cantiere di Broglio, fra i due reati sussiste concorso ideale.
La condanna di AP 1 ex art. 229 CP può, dunque, sussistere anche a fianco della condanna ex art. 125 CP.
Anche su questo punto il gravame deve, dunque, essere respinto.
3. L’appellante ha censurato, infine, la commisurazione della pena rilevando, in particolare, come, in essa, occorra considerare che la sua colpa è di lunga inferiore a quella di AP 2.
3.1. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1 per i reati di lesioni colpose gravi, violazione delle regole dell'arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione, il primo giudice ha preso in considerazione il fatto che “l’imputato è stato ripetutamente negligente” e il fatto che “i pericoli creati nella concreta situazione erano di una certa gravità”. Quali elementi attenuanti il primo giudice ha, poi, tenuto conto sia della collaborazione con l’autorità inquirente, sia del lungo tempo trascorso dai fatti. Non ha, invece, ritenuto di dovere attenuare la pena per la violazione del principio di celerità ed ha, quindi, confermato la sanzione pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.- proposta nel decreto di accusa, sospesa condizionalmente per il periodo legale minimo, accompagnata da una multa effettiva di fr. 600.- (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 10-11).
3.2. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva in tale ambito con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, Basler Kommentar StPO, Basilea 2011 ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, Commentaire romand CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, op cit., §91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
3.3. Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
3.4. Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64 penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998 del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag. 1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva, dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010).
L‘attenuazione della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento.
Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1. pag. 4; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_ 10/2010).
Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2. p. 2; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc. 6B.496/2007).
3.5. Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità (art. 6 n. 1 CEDU) delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, Commentaire Romand CP I, ad art. 48 n. 46). La violazione del principio di cui all’art. 6 n. 1 CEDU comporta, dunque, di regola una riduzione della pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii). Per stabilire quale conseguenza debba sanzionare la violazione del principio della celerità, occorre tener conto sia dell'impatto sull'accusato dei ritardi della procedura sia della gravità dei reati rimproveratigli nonché della pena che sarebbe stata irrogata se non ci fosse stata alcuna violazione del principio in questione. Anche gli interessi dei danneggiati devono essere presi in considerazione. Il giudice è tenuto ad accertare se vi sia stata una violazione del principio della celerità e, se del caso, a illustrare in che misura ne ha tenuto conto (STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3; CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).
3.6. In concreto, l’appellante risponde, oltre che dei fatti relativi al cantiere, anche di una grave infrazione alle norme della circolazione. In relazione al reato di violazione delle norme dell’arte edilizia, occorre considerare che la gravità della negligenza che gli è addebitabile - oggettivamente di non poco conto ritenuto il carattere manifestamente approssimativo della parte di ponteggio non a norma - è in qualche modo temperata dal suo essere un non professionista della costruzione: a differenza di AP 2, attivo professionalmente nel campo dell’edilizia, AP 1 è, infatti, un pensionato che, senza alcuna preparazione specifica in tale campo, si è dedicato in modo amatoriale a tale attività, operando su un rustico della famiglia. In questo senso, la sua negligenza - consistente nell’avere omesso di mettere in sicurezza i ponteggi - raggiunge una gravità medio-bassa.
Analoghe considerazioni - ritenuto che la negligenza che gli è addebitabile è la stessa di quella che gli è addebitata in relazione all’art. 229 CP - vanno fatte in relazione alle lesioni colpose gravi anche se, in questo ambito, non possono essere dimenticate le gravi conseguenze che la sua negligenza ha avuto per la vittima.
In relazione, invece, alla grave infrazione della LCStr va considerato che AP 1 ha dimostrato una certa spregiudicatezza circolando, nell’abitato, ad una velocità di ben 41 km/h superiore al massimo consentito.
Ad attenuazione della sua colpa va considerata, dapprima, la sua vita anteriore cristallina: AP 1, non solo ha alle spalle un’intera vita in cui si è sempre comportato correttamente (egli non ha alcun precedente penale), ma ha anche operato a lungo per il bene pubblico assumendo per ben 12 anni l’onerosa carica di sindaco del Comune di domicilio.
AP 1 beneficia, poi, dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso: la sentenza d’appello è giunta a 6 anni e 10 mesi dai fatti costitutivi dei reati ex art. 125 e 229 CP e a 6 anni e 2 mesi dall’infrazione grave alle norme della LCStr - reati per cui l’azione penale si prescrive in 7 anni (art. 97 cpv. 1 CP) - ed in questo lasso di tempo il condannato ha tenuto buona condotta.
Inoltre, in concreto vi è stata una crassa e patente violazione del principio di celerità: anche volendo far astrazione dai tempi morti precedenti, non può essere passato sotto silenzio il fatto che, dopo l’interrogatorio dei due imputati avvenuto rispettivamente il 28 e il 29 settembre 2006, sono trascorsi ben quattro anni senza alcun atto d’inchiesta prima dell’emanazione, il 13 dicembre 2010, dei due decreti d’accusa. Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile giacché spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche, non al cittadino sopportare le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli uffici giudiziari. Avuto riguardo ai principi giurisprudenziali enunciati in DTF 117 IV129, in concreto la violazione del principio di celerità configura una più che significativa circostanza attenuante che va ad aggiungersi a quella ex art. 48 lett. e CP .
Non vi fossero state queste due ultime circostanze attenuanti, adeguata alla colpa di AP 1 sarebbe stata una pena pecuniaria aggirantesi attorno alle 60 aliquote giornaliere. Quella che oggi, invece, gli viene inflitta è una pena di sole 5 aliquote giornaliere di fr. 200.- l’una, che viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Non si giustifica aggiungere una multa a questa pena.
4.Visto l’esito dell’appello, appare equo modificare la ripartizione degli oneri di prima sede nel senso che la tassa di giustizia va posta a carico di AP 1 soltanto nella misura di fr. 400.-, mentre per il resto (cioè, per i fr. 700.- relativi alla motivazione scritta della sentenza di primo grado) essa rimane a carico dello Stato.
Gli oneri processuali del gravame sono posti per ½ a carico di AP 1 e per il resto a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 391, 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP, 34, 42, 47, 48 lett. e, 49, 106, 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CP, 90 cifra 2 LCStr.
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d’impugnazione, i dispositivi della sentenza 29 marzo 2011 riguardanti la condanna di AP 1 per lesioni gravi e per grave infrazione alle norme della circolazione sono passati in giudicato:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di lesioni colpose gravi, violazione colposa delle regole dell'arte edilizia e grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5851/2010 del 13 dicembre 2010, con le correzioni di cui alla sentenza di prime cure.
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 200.- (duecento), per un totale di fr. 1'000.- (mille); l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.3. AP 1 è condannato al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima sede nella misura di fr. 630.-.
La tassa di giustizia relativa alla motivazione della sentenza (fr. 700.-) rimane a carico dello Stato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico di AP 1 in ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che gli rifonderà fr. 500.- per ripetibili ridotte.
3. Intimazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.