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Incarto n. |
Locarno 2 settembre 2011/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 marzo 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 4 maggio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 21 gennaio 2011 la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per avere, il 17
agosto 2010, a __________, alla guida della vettura Smart targata __________,
circolato a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h).
La CO 1 ne ha, pertanto, proposto la condanna alla multa di fr. 430.- (da
sostituirsi in caso di mancato pagamento con una pena detentiva sostitutiva di
5 giorni) oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi
fr. 130.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il presidente
della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e
la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri
processuali di complessivi fr. 830.-.
C. In data 29 marzo 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la predetta sentenza che ha confermato, il 4 maggio 2011, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato l’annullamento dell’impugnato giudizio.
D. In data 27 maggio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art.
406 cpv. 3 CPP, ha assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la
presentazione di una motivazione scritta.
E. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.
Considerando
in diritto: 1. Si osserva preliminarmente che giusta l’art.
407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato se
l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa
rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può
essere citato (lett. c).
La dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova
applicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405
cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407
CPP, n. 4, pag. 789; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad art. 407 CPP, n. 3, pag. 760; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP
suisse, Basilea 2011, n. 9 ad art. 407 CPP; Eugster, Basler Kommentar, StPO,
Basilea 2011, n. 3 ad art. 407 CPP).
In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante
manifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di
principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., n.
11 ad art. 407 CPP).
2. Nel caso concreto tuttavia, avendo l’appellante indicato in modo esaustivo nella dichiarazione d’appello le sue argomentazioni e avendo la CO 1 comunicato a questa Corte, con scritto 23 maggio 2011, di non avere osservazioni su questo atto, si giustifica, a titolo eccezionale, di entrare nel merito dell’appello.
3. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di
procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP
prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi
contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP
federale. Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 25
marzo 2011 del giudice della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli
art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
4. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
In questi casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per
quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto
federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini,
in Commentario CPP, Zurigo 2010, n. 20 ad art. 398; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, n. 12 ad art. 398).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., n. 21 ad art. 398; Kistler Vianin, op. cit.,
n. 27 ad art. 398 CPP; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., n.
13 ad art. 398) secondo cui un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e
la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto
di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della
vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con
gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 135 V 2, consid. 1.3; 134 V 53, consid. 4.3;
129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le
sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 III 209 consid. 2.1,
131 I 57 consid. 2, 129 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 129 I 173
consid. 3.1 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme
procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che
indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.
ad art. 298 n. 22 pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come l’appellante
possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante
l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione
delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler
Vianin, op. cit., n. 29 ad art. 398 CPP con riferimento anche a Schott, in
Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 n. 18 ad art. 97 LTF).
Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi
in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati
in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio
della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., n. 13 ad art. 398).
5.a. Nel suo appello AP 1 sostiene, innanzitutto, che in occasione del
suo interrogatorio, la polizia comunale di __________ gli ha rivolto domande
tendenziose, obbligandolo di fatto “a rispondere in un certo modo”. In
particolare, l’appellante sostiene che la sua ammissione di essere stato, la
sera dei fatti, alla guida della Smart è stata “pilotata/imboccata
dall’agente interrogante”, avendogli questi lasciato intendere,
contrariamente al vero, che il Z aveva dichiarato al telefono di averlo visto
quella sera alla guida di quella vettura. Pertanto - conclude AP 1
sull’argomento - la sua dichiarazione, raccolta in modo illecito, non può
essere utilizzata (dichiarazione d’appello, pag. 2-3).
b. L’art. 140 cpv. 1 CPP vieta alle autorità penali di raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona (cfr. art. 119 CPP-TI che prevedeva gli stessi divieti in relazione all’interrogatorio dell’accusato).
Tale disposto, pertanto, vieta alle autorità penali l’utilizzo di qualsiasi metodo
probatorio suscettibile di incidere sulle facoltà intellettuali dell’interrogato
o di condizionarne il libero arbitrio (Benedict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 140, n. 4, pag. 610; Gless, in Basler Kommentar,
Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 140, n. 5, pag. 946, Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 140, n. 2, pag.
245).
Nonostante alcuni autori - evidenziando come l’art. 141 CPP
sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle prove acquisite in violazione di
questa norma - esortino ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 140 CPP,
(Galliani/Marcellini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010,
ad art. 140 CPP, n. 4, pag. 299; Benedict/Treccani, op.
cit., ad art. 140, n. 3, pag. 610), la dottrina è
unanime nel riconoscere che tale norma si oppone, in particolare, alla
formulazione di domande capziose e ad indicazioni contrarie alla verità,
segnatamente sulle emergenze probatorie. Le autorità inquirenti, dunque, non
possono indurre l’interrogato ad un’ammissione sulla scorta di affermazioni
false, ad esempio prospettandogli, contrariamente al vero, di essere in
possesso di prove della sua colpevolezza (Benedict/Treccani, in
Commentaire romand, op. cit., ad art. 140, n. 20, pag. 614; Gless, in
Basler Kommentar, op. cit., ad art. 140, n. 47, pag. 953; Galliani/Marcellini,
op. cit., ad art. 140 CPP, n. 3, pag. 299).
c. In concreto, va avantutto precisato che i fatti non si sono svolti così come indicato dall’appellante: l’interrogante non gli ha fatto credere che Z aveva dichiarato di averlo visto con la Smart la sera dei fatti, ma gli ha semplicemente riferito quanto l’uomo gli aveva detto durante la telefonata fattagli nel corso dell’interrogatorio, e meglio che aveva visto AP 1 “durante le giornate di lavoro a circolare con la vettura oggetto dell’inchiesta” (cfr. verbale AP 1 del 21 ottobre 2010, AI 4, pag. 10).
Quanto l’interrogante aveva detto all’appellante è del tutto conforme al vero: la telefonata è stata effettivamente fatta dall’interrogante durante l’interrogatorio e che, in tale conversazione telefonica, Z abbia detto quanto riferito dal poliziotto è confermato dal fatto che questi, assunto come teste il giorno successivo, ha reso dichiarazioni di identico tenore (cfr. verbale Z 22 ottobre 2010, AI 5, pag. 3).
Pertanto, non v’è traccia della pretesa affermazione falsa fatta dall’interrogante nell’intento di estorcere un’ammissione all’interrogato.
Già solo per questo non è con evidenza data una violazione dell’art. 140 CPP .
6. AP 1 sostiene poi che, nella fattispecie, non è stato chiarito chi
era alla guida della Smart targata __________ alle ore 23:59 del 17 agosto 2010
e che, pertanto, la sentenza impugnata viola il principio in dubio pro reo.
6.1. Determinandosi sull’obiezione dell’imputato secondo cui non vi era
assolutamente certezza sull’autore dell’infrazione, il presidente della Pretura
penale ha, innanzitutto, osservato che l’autorità inquirente, sulla scorta
delle incontestate dichiarazioni di Y (intestatario della vettura incappata nel
controllo radar e padre dell’imputato), ha potuto appurare che alla guida della
Smart vi era uno dei suoi due figli (sentenza impugnata, pag. 2).
Dopo aver rilevato che il fratello dell’opponente, X, ha dichiarato alla
polizia di non ricordare cosa stesse facendo al momento del rilevamento radar, il
primo giudice si è concentrato sulla versione rilasciata al dibattimento
dall’imputato, spiegando come la stessa confermasse quanto da lui dichiarato
alla polizia e, in particolare, come confermasse che la sera del 17 agosto
2010, egli si era recato al lavoro al ristorante __________. Ripercorrendo la
versione fornita da AP 1, il primo giudice ha rilevato che, secondo quanto da
lui dichiarato, l’imputato, quel giorno, una volta rientrato a domicilio dopo
avere terminato il suo turno di lavoro alle 23:00, si è accorto di avere
portato con sé il mazzo di chiavi di uno dei responsabili del __________, per
cui, dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, ha deciso di
riportare le chiavi al ristorante. Il primo giudice ha altresì rimarcato come AP
1 ha precisato di essere certamente tornato al __________ in macchina, ma di
non ricordare “né con quale né quale percorso ho seguito”. Su questi
aspetti il primo giudice ha comunque osservato che l’imputato, sempre in occasione
del dibattimento, ha dichiarato che “di regola mi reco al lavoro in auto: di
giorno uso la Smart e di sera o questo veicolo o la Fiat Palio di mia mamma. Il
percorso che seguo non è sempre lo stesso; o prendo l’autostrada o percorro la
strada cantonale passando da __________. Per recarmi al lavoro impiego meno di
dieci minuti…” (sentenza impugnata, pag. 2-3).
Il presidente della Pretura penale ha, poi, rilevato che dai tabulati
telefonici in atti risulta che il 17 agosto 2010 AP 1 ha effettivamente tentato a quattro riprese, tra le 23:44 e le 23:51, di contattare il caposervizio
della __________ Z, senza tuttavia riuscirvi, stante la brevità delle
comunicazioni (di 4/6 secondi). Ciò posto egli ha osservato che l’orario in cui
è stata rilevata l’infrazione (ovvero le 23:59:30) si situa otto minuti dopo
l’ultimo tentativo di contattare telefonicamente Z, rivelandosi “compatibile
con la circostanza per cui l’opponente stesse riportando le chiavi al __________
e con i tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro da lui indicati”. Il
primo giudice ha, altresì, rimarcato come anche le circostanze di luogo
dell’infrazione - ovvero __________, che precede __________ in direzione __________
- “ben si conciliano con il tragitto percorso abitualmente dall’imputato per
raggiungere il posto di lavoro” (sentenza impugnata, pag. 3).
Inoltre, continua il presidente della Pretura penale, il teste Z ha riferito
che nei giorni precedenti il 17 agosto 2010 l’imputato si era presentato al
lavoro con una Smart nera, “con la quale, del resto, lo aveva sempre visto
arrivare” senza peraltro escludere che “la sera medesima dei fatti, al
termine del turno di lavoro (alle ore 23’00 ca), l’imputato lo abbia
riaccompagnato a casa a bordo della Smart” (sentenza impugnata, pag. 3).
Sulla scorta di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto che - anche
prescindendo dalla sua ammissione fatta alla polizia il 21 ottobre 2010 e
rimessa in discussione al dibattimento perché, a suo dire, rilasciata “sotto
pressione e per sfinimento” - dagli atti emergono “seri e schiaccianti
indizi che situano l’imputato sul luogo dell’infrazione”. A detta del primo
giudice, dunque, “tutto lascia presagire che alla guida della Smart Coupé la
sera di martedì 17 agosto 2010 vi fosse l’imputato”, e non il fratello X.
In conclusione, il presidente della Pretura penale non ha ritenuto sussistere
alcun ragionevole dubbio che AP 1 ha effettivamente commesso l’infrazione in
esame (sentenza impugnata, pag. 4).
6.2. Assevera l’appellante che gli interrogatori di polizia tenutisi tra
il 19 ed il 22 ottobre 2010 hanno unicamente permesso di escludere un
coinvolgimento dei suoi genitori, X e W, ma “non hanno permesso di
individuare con sufficiente grado di certezza l’autore dell’infrazione”.
In particolare, AP 1 sostiene che la sua ammissione di essere stato, la sera
dei fatti, alla guida della Smart “non è né una dichiarazione spontanea né
un’ammissione di colpa”, ritenuto come egli non fosse “per nulla
convinto” delle sue dichiarazioni e considerato come egli le abbia
rilasciate solo perché l’agente interrogante gli aveva detto che Z aveva
confermato questa circostanza.
L’appellante afferma, poi che, contrariamente alle motivazioni contenute nella
sentenza impugnata, il fatto che il rilevamento radar sia avvenuto otto minuti
dopo la sua ultima chiamata a Z non è un motivo sufficiente per giungere al
convincimento che proprio lui fosse, la sera dei fatti, alla guida della Smart.
D’altra parte - continua - anche suo fratello X ha dichiarato alla polizia di
aver utilizzato in passato tale vettura e non ha escluso che potesse esservi
stato lui alla guida proprio la sera del 17 agosto 2010.
Oltretutto - spiega ancora AP 1 - nell’ambito di infrazioni alla LCStr relative
al superamento dei limiti di velocità non è possibile fondare una condanna solo
su elementi indiziari, ma occorre una prova certa dell’autore dell’infrazione
quali fotografie o testimoni oculari.
Visto quanto precede - conclude AP 1 - sussiste “un più che ragionevole
dubbio” sulle sue effettive responsabilità per quanto accaduto e, in
applicazione del principio in dubio pro reo, egli deve essere assolto dalle sue
imputazioni (dichiarazione d’appello, pag. 3-4).
6.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,
necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal
primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con
gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il
sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.
3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa
unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28
consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il
proprio convincimento su una serie di indizi riuniti e valutati in modo logico,
obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare
poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi
valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il
ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del
convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in
Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 7.05.2003
6P.37/2003 consid. 2.2).
Il precetto in dubio pro reo è un corollario della
presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e
14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il
riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove,
il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non
può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio,
sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il
precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto
convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché
sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008],
consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF
127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b
pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa
portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag.
40).
6.4. La valutazione delle prove operata dal presidente della Pretura
penale resiste alle censure - da esaminare sotto il ristretto profilo
dell’arbitrio (cfr. consid. 4) - sollevate dall’appellante.
Si osserva in primo luogo che le considerazioni di AP 1 sulla valenza
probatoria della sua ammissione di colpa sono inconferenti nella misura in cui,
nell’accertamento dei fatti, il primo giudice ha, prudenzialmente, fatto
astrazione da tale elemento probatorio.
AP 1 si è, poi, limitato
ad osservare che la circostanza secondo cui il rilevamento radar è avvenuto
otto minuti dopo le sue telefonate a Z non è un motivo sufficiente per
ritenerlo l’autore dell’infrazione e che alla guida della Smart, quella sera,
poteva esserci anche suo fratello X. Così argomentando l’appellante non si è
tuttavia confrontato con la valutazione degli elementi probatori operata dal
primo giudice e, in particolare, non ha minimamente spiegato perché il pretore,
in esito alle sue considerazioni (cfr. consid. 6.1), sarebbe giunto ad un
conclusione arbitraria. Ma anche volendo prescindere dalla dubbia ammissibilità
di queste censure, si osserva che il pretore ha comunque ben spiegato di essere
giunto al convincimento che l’appellante ha commesso l’infrazione in esame dopo
avere, dapprima, sulla scorta delle incontestate dichiarazioni di X, ristretto
il novero dei possibili autori ai fratelli AP 1 e X e dopo aver rilevato che il
luogo e l’orario dell’infrazione erano compatibili con gli spostamenti
effettuati dal primo la sera dei fatti, mentre nessun elemento lasciava
ipotizzare che alla guida della Smart vi fosse il secondo. È pertanto in modo
del tutto sostenibile (e non arbitrario) che il pretore ha ritenuto non
sussistere alcun ragionevole dubbio sul fatto che l’appellante abbia
effettivamente commesso l’infrazione in esame.
Va, infine, osservato che anche la tesi dell’appellante secondo cui, per la sua
condanna, occorrevano “prove certe quali fotografie o testimoni oculari”,
si rivela priva di ogni fondamento, ritenuto che, come visto, è facoltà del
giudice, in assenza di prove certe, fondare il proprio
convincimento su indizi riuniti e valutati in modo logico, obiettivo e coerente
come effettivamente fatto dal presidente della Pretura penale.
Da quanto precede discende, pertanto, che a torto AP 1 lamenta una mancata
applicazione del principio in dubio pro reo.
7. Questa Corte non comprende, poi, cosa intenda censurare l’appellante, rilevando che le autorità inquirenti avrebbero messo in atto un’istruttoria sproporzionata per rapporto alla effettiva gravità dell’infrazione imputatagli (dichiarazione d’appello, pag. 2). Non vi è infatti nessuna norma procedurale che prescrive una limitazione dell’istruttoria per i reati come quello di cui si è reso autore colpevole l’appellante.
8. Per quanto attiene, infine, alla richiesta di una nuova audizione
dei testi interrogati dagli agenti della polizia comunale di __________ (dichiarazione
d’appello, pag. 4), si ricorda all’appellante che in
questa sede, concernendo la presente procedura esclusivamente
una contravvenzione, non possono essere addotte nuove allegazioni o
nuove prove (art. 398 cpv. 4 CPP).
9. Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 398 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura della sua ammissibilità, l’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere circolato il 17 agosto 2010 a __________, alla guida della vettura __________, a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 77 km/h; velocità punibile dedotta la tolleranza: 72 km/h).
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 430.- (quattrocentotrenta), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni.
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta).
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 400.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.