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Incarto n. |
Locarno 2 settembre 2011/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 1 aprile 2011 da
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AP 1
rappr. dall’avv. DI 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 27 maggio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 21 gennaio 2011 n. 2359/207, la CO 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l’art. 90 cifra 1 LCStr, per avere, in data 7 ottobre 2010, in territorio di __________ , alla guida del motoveicolo, eseguito una manovra di sorpasso di una vettura ferma ad un’intersezione, non mantenendo il proprio posto in colonna, entrando in collisione con la portiera sinistra del veicolo sorpassato apertasi improvvisamente e coinvolgendo una seconda vettura.
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 150.-, fissando la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento in 2 giorni.
Al condannato sono, infine, state poste a carico la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 50.-.
B. Con sentenza 24 marzo 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato il decreto di accusa, condannando AP 1 per il reato d’infrazione alle norme della circolazione, di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in relazione all’art. 90 cifra 1 LCStr, alla pena proposta dalla CO 1.
AP 1 è, pure, stato condannato al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 590.- in caso di motivazione scritta e di fr. 290.- in assenza di motivazione scritta.
C. Il 1° aprile 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 27 maggio 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera sentenza di primo grado. L’appellante chiede di essere prosciolto dall’accusa d’infrazione alle norme della circolazione di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l’art. 90 cifra 1 LCStr e che gli sia riconosciuta un’indennità per ripetibili di prima istanza di fr. 500.-.
Quali istanze probatorie, richiama l’incarto della Pretura penale no. 91.2011.17.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 28 giugno 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti della trattazione dell’appello in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante in data 14 luglio 2011.
E. Con scritto 19 luglio 2011, la Pretura penale, rimettendosi alla decisione di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.
Da parte sua, la CO 1, con scritto 20 luglio 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 24 marzo 2011
della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP
concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n.
12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,
op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768) secondo cui un accertamento
dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il
senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di
tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare
l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto
contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF
137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid.
1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e
sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre,
invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono
comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III
209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag.
9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Così come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella
dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme
procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che
indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.
ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3. Nella motivazione scritta della dichiarazione di appello, AP 1
contesta al primo giudice di avere applicato erroneamente l’art. 47 cpv. 2
LCStr, non costituendo il comportamento rimproveratogli infrazione ai sensi
della predetta norma. Il gravame, come precisato dallo stesso insorgente, verte
pertanto esclusivamente su una questione di diritto.
3.1. Nell’accertare in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna,
il primo giudice si è basato essenzialmente sulle dichiarazioni rilasciate
dallo stesso AP 1 durante l’interrogatorio di polizia dell’8 ottobre 2010 e
nell’ambito del dibattimento di primo grado (sentenza impugnata, pag. 1-2 e 4),
nonché sulle deposizioni degli altri due protagonisti dell’accaduto, ovvero D.
(sentenza impugnata, pag. 2-3) e L. (sentenza impugnata, pag. 3), di cui ai
rispettivi interrogatori di polizia dell’8 ottobre 2010.
Dopo aver riportato stralci dei predetti verbali concernenti la ricostruzione
della dinamica dei fatti e dopo aver ricordato il tenore dell’art. 47 cpv. 2
LCStr, il giudice di prime cure ha precisato che nel caso di specie deve
ritenersi “pacifico che l’arresto all’impianto semaforico dei veicoli
condotti dal protagonista D. e dal teste – neutro e disinteressato – L. ha
provocato la formazione delle due colonne parallele” (sentenza impugnata,
pag. 4). Il giudice della Pretura penale ha ritenuto parimente manifesta
la circostanza che i predetti veicoli “erano fermi, nonostante il semaforo
fosse commutato sul verde e le vetture retrostanti li incalzassero alla
ripartenza a suon di clacsonate, per non ostruire l’incrocio, fortemente
trafficato data l’ora (18.20)” (sentenza impugnata, pag. 4). Il formarsi
dell’ingorgo è del resto, sempre a mente del primo giudice, stato confermato
dallo stesso imputato in sede d’istruttoria dibattimentale. Il giudice di prime
cure ha, di seguito, contestato a AP 1 di non avere dato una versione dei fatti
lineare e credibile, avendo dapprima sostenuto che la vettura a lui antistante
“decideva di rimanere dove era, per non intralciare l’incrocio”, per poi
precisare di aver ritenuto che il predetto veicolo non proseguisse la sua
marcia poiché guasto (sentenza impugnata, pag. 4). Il primo giudice, pur
nutrendo dubbi sull’attendibilità di quest’ultima esposizione dei fatti
rilasciata solo “dopo l’intervento dell’allora rappresentante legale” di
AP 1, malgrado l’assenza d’indizi comprovanti la panne e sebbene, come
confermato dallo stesso insorgente, “su entrambe le corsie di scorrimento vi
era colonna di veicoli fermi”, ha rimproverato, in ogni caso,
all’appellante di non aver dato prova di particolare prudenza, “dovendo attendersi
che il conducente del veicolo in panne uscisse dall’abitacolo per segnalare
l’accaduto”.
Orbene, a mente del giudice di prime cure, AP 1 doveva “mantenere la propria
posizione nella colonna ferma”, pur sussistendo uno spazio sufficiente per
compiere una manovra di sorpasso del veicolo antistante e sebbene gli utenti
retrostanti si fossero avvalsi degli avvisatori acustici per comunicare la loro
impazienza. Non avendo AP 1 mantenuto la propria posizione e non esistendo un
valido e comprovato motivo a giustificazione del suo agire, AP 1 è incorso
nell’infrazione ascrittagli. A nulla giova, sempre a mente del primo giudice,
appellarsi alla colpa dell’altro protagonista D., parimenti multato a seguito
dell’accaduto: “il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa”. Del resto, il giudice di prime cure precisa di non essere
preposto a determinare il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente, essendo questo accertamento di competenza del giudice civile.
Il giudice della Pretura penale ha, infine, concluso che la multa di fr. 150.-
proposta dalla CO 1, il cui ammontare considera già le giustificazioni addotte
dall’insorgente, sia da ritenersi proporzionata alla gravità dell’infrazione,
correttamente commisurata al grado della colpa e rispettosa dei limiti di legge
(sentenza impugnata, pag. 4-5).
3.2. In appello, AP 1 contesta che i fatti accertati dal giudice di prime cure possano essere ricondotti alla fattispecie prevista dall’art. 47 cpv. 2 LCStr. Nell’argomentare quello che, a mente dell’appellante, è da ritenere un errore di sussunzione da parte del primo giudice, AP 1 si sofferma sulla situazione del traffico e sul suo comportamento così come accertato in prima sede, formulando alcune precisazioni. In merito al traffico, egli osserva di avere “superato – con prudenza (fatto altresì accertato) – quell’unica autovettura ferma al semaforo commutato sul verde” (motivazione d’appello, pag. 5). Per l’appellante, è inoltre stato asseverato dal primo giudice che nell’area d’intersezione davanti all’autoveicolo fermo vi era “… spazio sufficiente per procedere al superamento del veicolo antistante” (motivazione d’appello, pag. 5). Ciò premesso, a mente dell’insorgente, nel caso di specie “non vi era una colonna di autoveicoli ferma ai sensi dell’art. 47, cpv. 2 ossia: non vi era una colonna di autoveicoli ferma ai sensi della citata disposizione che l’appellante avrebbe superato violando così l’obbligo imposto al conducente di una motocicletta di rimanere al proprio posto“ (dichiarazione d’appello, pag. 4) ed ancora per l’appellante non si era “in presenza di un motociclista in una colonna di autoveicoli fermi”, così come previsto dall’art. 47 cpv. 2 LCStr (motivazione d’appello, pag. 5). D’altro canto, venendo alla sua manovra, AP 1 precisa di avere “semplicemente – e con prudenza – tentato il superamento – consentito – di un (solo) autoveicolo fermo (ad un semaforo commutato al verde) allorquando erano date le condizioni di sicurezza, di traffico e di spazio sufficiente, per farlo” (motivazione d’appello, pag. 6). Per l’appellante, considerate pertanto sia le circostanze di traffico sia le modalità della sua manovra, i fatti ritenuti a suo carico non sono costitutivi dell’infrazione ascrittagli.
3.3. L’art. 47 cpv. 2 LCStr prescrive che, se la circolazione è ferma, i
conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei
veicoli. Ai motociclisti è vietato, in altri termini, superare veicoli fermi in
colonna e introdursi davanti agli stessi.
Questa norma, unitamente alla regola di prudenza dell’art. 26 LCStr e dell’art.
35 LCStr concernente prescrizioni applicabili ai mezzi in fase di sorpasso,
impone ai motociclisti in colonna di arrestarsi allorché il veicolo che li
precede – o il veicolo che stanno superando – si ferma. Stesso obbligo incombe
al conducente del motoveicolo qualora la colonna di veicoli avanza lentamente
oppure a singhiozzo e dev’essere rispettato incondizionatamente anche quando
l’arresto del veicolo antistante costituisce un atto di cortesia nei confronti
di altri utenti della strada che non godono della precedenza. La fermata di
compiacenza non costituisce nulla d’insolito o di anormale, ove appena si consideri
che l’art. 12 cpv. 3 ONC impedisce ai conducenti, in caso di arresto del
traffico, di bloccare le intersezioni (STF del 4 luglio 2003 6S.100/2003
consid. 1.4; DTF 129 IV 155, consid. 3.2.2; STF (I Corte civile) del 19
dicembre 1983, pubblicata in Rep. 1985, pag 28 e JdT 1984 I 414).
3.4. Nel caso di specie, l’accertamento dei fatti da parte del primo
giudice ha permesso di stabilire, in modo incontestato, che in __________ ,
verso le ore 18.20 del 7 ottobre 2010, all’altezza dei semafori posti all’intersezione
con __________ , si erano formate lungo le corsie di scorrimento nella medesima
direzione due colonne di veicoli fermi. Quella di destra, la cui prima vettura
era la Fiat Panda, targata , di D. e quella di sinistra, la cui prima
automobile era la Fiat Panda, targata , del teste L..
In prima sede è pure emerso in modo pacifico, senza contestazioni delle parti,
che entrambi i predetti autoveicoli erano fermi al semaforo malgrado
quest’ultimo fosse commutato sul verde e nonostante le vetture retrostanti
incalzassero, azionando gli avvisatori acustici, invitando a ripartire.
Non controversa in prima istanza, e del resto confermata dallo stesso AP 1 nel
corso dell’istruttoria dibattimentale, è inoltre risultata sia la circostanza
che l’appellante nell’imminenza dell’incidente si trovasse con il proprio
motoveicolo Yamaha FZS1000, targato , immediatamente dietro l’autovettura di D.
ferma all’impianto semaforico, sia la circostanza che, a quel momento,
l’incrocio fra __________ era interessato da un ingorgo stradale (sentenza
impugnata, pag. 1-4; verbale d’interrogatorio 14.03.2011 dell’imputato).
Ciò premesso, in merito alla manovra compiuta da AP 1, quest’ultimo, dopo aver
più volte parlato nel corso del procedimento di primo grado di “affiancamento
di un veicolo fermo” da lui ritenuto in panne (osservazioni 7 dicembre
2010, AI 4), ha sostenuto, nel proprio allegato di appello, di aver tentato,
con prudenza, il superamento dell’autoveicolo fermo al semaforo commutato in
verde, allorquando, a suo dire, erano date le condizioni di sicurezza, quelle
del traffico e lo spazio nel crocevia e fino all’inizio della via successiva
era sufficiente per avanzare. In appello, AP 1 non fa più riferimento ad un
eventuale guasto del veicolo fermo antistante, né si prevale del comportamento
antigiuridico dell’utente di quest’ultimo per mitigare e finanche escludere le
proprie responsabilità penali.
Ora, sulla base dei suddetti fatti, è manifesto che la condotta di AP 1 sia
sussumibile alla fattispecie di cui all’art. 47 cpv. 2 LCStr.
Come precisato dalla giurisprudenza del TF, chi passa lateralmente ad un
veicolo fermo a causa del traffico effettua un sorpasso ai sensi della legge.
Tale nozione non presuppone infatti che i due veicoli siano in movimento (DTF
114 IV 144, consid. 1). Nel caso di specie dunque, la manovra di sorpasso da
parte di AP 1, per quanto, come asserito da quest’ultimo, eseguita con prudenza
ed in presenza di uno spazio sufficiente per procedere al superamento del
veicolo antistante, è in modo inconfutabile riconducibile all’art. 47 cpv. 2
LCStr che impone ai motoveicoli di rimanere fermi, incolonnati al loro posto.
L’art. 47 cpv. 2 LCStr trova inoltre applicazione già solo qualora, come nel
caso in esame, il conducente del motoveicolo si limiti a sorpassare il solo
veicolo in testa alla colonna, non presupponendo la predetta disposizione
legale, come a torto ipotizzato dall’appellante (dichiarazione d’appello, pag.
4), il superamento di una colonna di autoveicoli.
Nella misura in cui, invece, l’appellante, senza motivare alcun arbitrio
nell’accertamento dei fatti di prima istanza, nega la sua presenza in una
colonna di autoveicoli fermi (motivazione d’appello, pag. 5), la censura è
irricevibile. Essa si diparte infatti da una versione fattuale diversa da quella
accertata dal primo giudice senza arbitrio, ciò che non è ammissibile in un
appello in cui - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado ha riguardato
esclusivamente una contravvenzione per la quale l’esame dei fatti è, giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Accertata la violazione dell’art. 47 cpv. 2 LCStr, occorre aggiungere che colui
che infrange una norma della circolazione che concretizza una regola generale
di prudenza, lede anche quest’ultima.
In concreto, violando l’appellante con la sua manovra l’art. 47 cpv. 2 LCStr,
egli ha palesato di non aver avuto particolare riguardo per gli altri utenti
della strada, in particolare per colui che intendeva sorpassare, violando
pertanto parimente la regola generale di prudenza di cui all’art. 35 cpv. 3
LCStr (STF 6S.100/2003 del 4 luglio 2003, consid. 1.4; DTF 129 IV 155, consid.
3.2.2 e consid. 3.3.3).
Si osservi infatti che, la situazione di traffico intenso,
caratterizzata dall’arresto dell’autovettura di D., nonostante quest’ultimo
avesse il diritto di precedenza ed il semaforo fosse commutato sul verde,
nonché dall’incalzare degli automobilisti a quest’ultimo accodati che lo
incitavano tramite gli avvisatori acustici a ripartire, necessitava una
diligenza accresciuta da parte degli utenti della strada interessati
dall’ingorgo ed avrebbe dovuto imporre a AP 1 un atteggiamento cauto, tale da
farlo astenere da qualsiasi imprudente manovra che potesse aumentare la situazione
già di per sé di pericolo. Del resto, la stessa decisione da parte di D. di non
avanzare, pur in presenza del segnale semaforico verde, non era del tutto
anomala considerato che l’art. 12 cpv. 3 ONC, nel caso di arresto della
circolazione, impedisce ai conducenti di fermarsi su un passaggio pedonale e,
alle intersezioni, sulla carreggiata usata dai veicoli che circolano in senso
trasversale. Nell’eseguire la manovra di sorpasso, il motociclista AP 1 ha pertanto ignorato un basilare imperativo di prudenza, violando non solo l’art. 47 cpv. 2 LCStr
in combinato disposto con l’art. 90 cifra 1 LCStr, ma anche l’art. 35 cpv. 3
LCStr.
Da quanto sopra discende che l’appello di AP 1 dev’essere respinto siccome
infondato.
3.5. Sulla tassa di giustizia e sulle spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 300.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono
pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 35 cpv. 3, 47 cpv. 2, art. 90 cifra 1 LCStr, 12 cpv. 3 ONC, 106 CP, 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per non avere mantenuto il 7 ottobre 2010 a __________ , alla guida del motoveicolo, il proprio posto in colonna e avere eseguito una manovra di sorpasso di una vettura ferma ad un’intersezione entrando in collisione con la portiera sinistra della stessa, che improvvisamente si era aperta, coinvolgendo una seconda vettura.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 150.- (centocinquanta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni.
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 590.- (cinquecentonovanta) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali della procedura d’appello consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 300.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 500.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.