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Incarto n. |
Locarno 28 giugno 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Rosa Item |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
per statuire sull’istanza presentata il 19 maggio 2011 da
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IS 1
rappr. dall’ DI 1
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tendente ad ottenere un’indennizzo ai sensi degli art. 429 e seg. CPP in relazione alla sentenza di assoluzione emanata da questa Corte il 17 febbraio 2011 (17.2010.63); |
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esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 15 dicembre 2008, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, ripetuta falsità in documenti e infrazione alla LF sugli stranieri e ha pertanto proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 700.- ed al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese.
B. Con sentenza 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, lo ha prosciolto da ogni accusa, ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese.
C. Avverso la sentenza di prima sede, il 14/15 dicembre 2010 il Procuratore pubblico ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo l’annullamento del giudizio pretorile ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio. Il procuratore pubblico non ha, per contro, contestato il proscioglimento di IS 1 dal reato di infrazione alla Legge Federale sugli stranieri.
D. Con sentenza 17 febbraio 2011, la CARP - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha confermato la sentenza della Pretura Penale e, quindi, il proscioglimento di IS 1 ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha, peraltro, condannato a versare a IS 1 fr. 800.- per ripetibili.
E. Il 19 maggio 2011 IS 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha presentato istanza di indennità ex art. 429 CPP alla Camera dei ricorsi penali che, con scritto 20 maggio 2011, l’ha trasmessa per competenza a questa Corte.
F. Con l’istanza in esame IS 1 chiede, quale
risarcimento del danno sofferto a seguito del procedimento penale, la somma di fr. 8'162.- (IVA inclusa) oltre interessi dal 10.11.2010, importo corrispondente alle spese di patrocinio (cfr. istanza punto 2 pag. 2).
G. Con scritto 26 maggio 2011, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico.
Con scritto 1° giugno 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP Fed) che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale.
Ritenuto che l’istanza di indennità è stata presentata da IS 1 il 19 maggio 2011, ovvero dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale, non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale.
L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.
2. Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale, è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
In concreto, dunque, pur se l’assoluzione di IS 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri è stata decisa dal giudice della Pretura penale, competente a decidere sull’istanza in esame è (anche per economia di giudizio) la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP, ovvero l’autorità che ha disposto, con sentenza 17 febbraio 2011, l’assoluzione completa dell’istante.
3. Per l’art. 436 cpv. 1 CPP (fed), le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.
Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
3.1. La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale (ai sensi del diritto della responsabilità civile) con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, con un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio, p. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 6 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 21 ad art. 429 CPP; Griesser in: Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard in: Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 6 ad art. 429 CPP; Mini, op. cit., n. 1 ad art. 429 CPP).
3.2. L’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese di patrocinio, ad un’indennità per il danno economico ed alla riparazione del torto morale conseguenti al procedimento penale.
Nel merito, agli art. 429 e segg. CPP Fed si ritrovano molti dei principi generali finora applicati con gli art. 317 e segg. CPP (Ti), tutti peraltro mutuati dalle norme sulla responsabilità del CO (sentenza CRP 60.2010.419 del 31.1.2011 pag. 3). Di principio, la giurisprudenza prolata sotto l’egida della norma precedentemente in vigore mantiene, pertanto, la sua validità.
3.3. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP Fed, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 13 ad art. 429 CPP; Riklin, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurigo 2010, n. 3 ad art. 429 CPP).
Questa Corte non ritiene di doversi scostare dalla prassi della Camera dei ricorsi penali - sola autorità competente per pronunciarsi sulle istanze di indennizzo fino al 31 dicembre 2010 - che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, verificava la conformità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1. gennaio 2008, disposizione che ha, peraltro, ripreso l’art. 8 TOA dopo l’abrogazione - con effetto a partire dal 1. gennaio 2008 - di tale normativa.
Giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv, per la determinazione dell’onorario, l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Questa Corte - in ragione di detta norma e anche in applicazione del nuovo diritto - ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.
Nell’ambito delle istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, la scrivente Corte - nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal Tribunale federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) - riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831).
Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate, quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta, telefono, ecc.). Inoltre, sempre per la norma citata, l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile (CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010).
4. L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia ammontante a fr. 8'162.-, oltre interessi dal 10 novembre 2010. Detto importo corrisponde a fr. 7'635.- di onorario (pari a 30 ore e 32 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 690.- di spese e fr. 637.- di IVA (doc. C)], già dedotti fr. 800.- riconosciuti dalla CCRP per ripetibili (doc. B).
L’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il mandato il 15 settembre 2008 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento dinanzi alla Pretura penale e in sede di ricorso per cassazione.
La tariffa oraria di fr. 250.- esposta nella nota d’onorario non è censurabile, corrispondendo a quella minima. Analogamente il dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto.
Anche le spese indicate nella nota professionale sono ammesse come esposte, per complessivi fr. 690.-.
L’IVA ammonta a fr. 637.- [ di cui fr. 550.45 corrispondono all’IVA per il periodo fine 2008 al 2010; fr. 86.55 corrispondono all’IVA per il 2011] (doc. C).
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 19 maggio 2011 dell’istanza di indennità.
5. Spese
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.- sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dalle imputazioni di truffa tentata e ripetuta, ripetuta falsità in documenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri con sentenza 17 febbraio 2011 della CCRP - l’importo di fr. 8'162.- più interessi al 5% dal 19 maggio 2011.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 50.-
fr. 550.-
sono a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.