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Incarto n. |
Locarno 5 agosto 2011/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
sedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 26 maggio 2011 da
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IS 1
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contro il decreto di non luogo a procedere emanato nei suoi confronti il 21 marzo 2011 dal procuratore pubblico |
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esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto 21 marzo 2011 (NLP 1238/2011 ZAK), il Ministero Pubblico ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, ma lo ha formalmente ammonito, addossandogli nel contempo il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese di fr. 50.-.
Nei considerandi, il procuratore pubblico ha precisato che nel caso specifico la decisione è giustificata dal fatto che ci si trova confrontati con un caso di poca entità, ritenuto che la persona in questione è stata trovata in possesso di g 8.16 di una sostanza di natura indeterminata, acquistata a __________ credendo fosse eroina, ed ha ammesso di aver consumato, senza autorizzazione, saltuariamente nel periodo tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, dell’eroina e g 4 di cocaina.
B. Il decreto di non luogo a procedere è regolarmente cresciuto in giudicato, non avendo IS 1 interposto alcun reclamo contro lo stesso nel termine di 10 giorni indicato in calce alla decisione. In seguito, egli ha regolarmente pagato l’importo posto a suo carico per la tassa di giustizia e le spese, come confermato dal procuratore pubblico nel suo allegato 20 luglio 2011.
C. Con scritto datato 26 maggio 2011, IS 1 ha adito questa Corte richiedendo la revisione del summenzionato decreto di non luogo a procedere del 21 marzo 2011, ed invocandone il completo annullamento.
In sostanza, il postulante sostiene che vi è stato uno scambio di persona - di cui è stato vittima - tra colui che è stato sentito dagli inquirenti l’8 luglio 2010 e colui che, sulla scorta delle ammissioni registrate a verbale, è stato poi fatto oggetto della procedura penale. In effetti, a suo dire, nonostante l’uomo interrogato ad __________ dal commissario M alle 22:55 di quel giorno in relazione al decesso, avvenuto in circostanze sospette, di P, si sia legittimato come IS 1 ed abbia fornito i suoi dati personali esatti, in realtà non sarebbe lui ma uno sconosciuto.
A supporto della sua tesi d’estraneità ai fatti, IS 1 ha sostenuto di non padroneggiare affatto la lingua tedesca, contrariamente a quanto indicato nel verbale di polizia, per cui non sarebbe stato in grado né di comprendere le domande postegli né di rispondervi.
Parallelamente, non avendo mai avuto la possibilità di apprendere i rudimenti di italiano, egli non è stato neppure in grado di comprendere i contenuti del decreto di non luogo a procedere trasmessogli e, dunque, di reagire tempestivamente.
Egli ha poi negato di conoscere il defunto P e, di riflesso, di avergli fatto visita nelle circostanze descritte dall’interrogato. D’altronde, il 7 e l’8 luglio 2010 egli era al lavoro presso la __________ , come confermato dalla dichiarazione del signor F prodotta in copia agli atti (allegato n. 2 al ricorso per riforma).
Inoltre l’istante sottolinea - come circostanza rilevante - che, contrariamente a quanto si legge nel modulo attestante la situazione finanziaria in atti, egli, all’epoca, non era disoccupato essendo, appunto, alle dipendenze della __________ come gessatore.
A ciò aggiunge, poi, che la firma sugli atti non corrisponde con la sua e che lui non è in possesso di una licenza di circolazione per automezzi pesanti, come per contro risulta dall’incarto del Ministero Pubblico, e, dunque, non può nemmeno aver esercitato la professione di camionista indicata sul formulario denominato Dichiarazione stato civile e patrimoniale.
A corroborare la tesi secondo cui la polizia è stata tratta in inganno sulle generalità della persona interrogata - continua l’istante - vi è pure il fatto, facilmente appurabile con un’analisi del capello (cui egli si è detto disposto a sottoporsi), che egli non ha mai fatto uso di stupefacenti e, pertanto, non può aver consumato mensilmente g 0.2 di eroina, come ammesso dall’interrogato al commissario M.
Infine, il numero di telefono della moglie dell’indagato indicato in occasione dell’interrogatorio (__________ ) come quello dato a suo tempo ad P, non è quello della signora Z.
In merito alle questioni di diritto, il patrocinatore del signor IS 1 rileva, concludendo il suo allegato ricorsuale, come un ammonimento ai sensi dell’art. 19a LStup non possa essere dato nel contesto di una decisione di non luogo a procedere. A suo dire esso può essere previsto solo in caso di verdetto di colpevolezza in sostituzione di una pena.
D. Con osservazioni 20 luglio 2011, il procuratore pubblico chiede la reiezione integrale della domanda di revisione, sollevando in primo luogo dubbi sull’idoneità del rimedio giuridico scelto e rilevando come nonostante l’istante abbia regolarmente ricevuto e letto la decisione impugnata, egli sia insorto solo dopo essere stato interpellato dall’Ufficio della circolazione del Canton __________ , intenzionato ad approfondire la questione della sua idoneità alla guida, poiché vistosi confrontato con il rischio di una revoca della licenza di guida.
Il magistrato inquirente non solo non ritiene accettabile la motivazione della mancata impugnazione del decreto con la non conoscenza della lingua italiana, ma reputa fosse appunto quella la via da seguire per tentare di ottenere l’eventuale correzione dello stesso, ai sensi dell’art. 393 cpv. 2 lett. b CPP.
Alle argomentazioni di fatto di IS 1, il procuratore - dopo aver puntualizzato che questi, nella banca dati nazionale SIMIC, è registrato con 3 Alias (IS 1, celibe, IS 1, celibe, e IS 1, coniugato) - contrappone punto per punto le proprie, esponendo nel dettaglio i motivi per i quali non si può ritenere attendibile la versione fornita dal ricorrente, secondo la quale lui non sarebbe la persona interrogata e verbalizzata dalla polizia.
Considerando
in diritto: 1. Essendo la decisione di cui è chiesta la revisione stata emanata il 21 marzo 2011, a questo procedimento si applicano sia le regole di competenza e di procedura di cui agli art. 21 e 411 e seg. CPP che i motivi di revisione previsti dall’art. 410 CPP (cfr. STF 30.5.2011 in 6B_235/2011; STF 20.6.2011 in 6B_310/2011; Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; Lieber, in Kommentar zur StPO, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP).
2. L’art. 411 cpv. 1 CPP prevede che le istanze di revisione vanno presentate e motivate per scritto al Tribunale d’appello. La decisione sulle stesse compete, dunque, a questa Corte.
a) Per l’art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d’accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiedere la revisione, tra l’altro, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l’assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta. In maniera sostanzialmente analoga, il previgente art. 299 lett. c CPP Ti (concretizzazione dell’art. 385 CP) già prevedeva la facoltà di chiedere la revisione di una sentenza di condanna in presenza di fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al giudice nel primo processo. L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221).
In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro mezzo di ricorso, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221).
b) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.
Un fatto o mezzo di prova è nuovo quando era ignoto al giudice al momento della sentenza, ossia quando non gli era stato per nulla sottoposto (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1276, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67, 120 IV 246 consid. 2a pag. 248, 117 IV 40 consid. 2a pag. 47, 116 IV 353 consid. 3a pag. 357).
Un fatto o un mezzo di prova non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (Messaggio, pag. 1222; Piquerez, op. cit., nota 3247, pag. 787; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2b pag. 68). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono, eccezionalmente, essere considerati nuovi se sono rimasti sconosciuti al giudice: questo principio è, tuttavia, sottoposto alla duplice condizione che il giudice, qualora ne avesse avuto conoscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4). Per ammettere che un fatto o un mezzo di prova agli atti rimasto sconosciuto al giudice possa fondare una revisione occorre, in particolare, che lo stesso sia talmente probante su una questione decisiva da non potersi immaginare che il giudice avrebbe statuito nel senso del giudizio impugnato se ne avesse preso conoscenza. Il TF ha, a titolo d’esempio, indicato che potrebbe essere data la novità di un documento già agli atti in un caso in cui l’annotazione decisiva figura a piccoli caratteri sul retro di un contratto o quando un atto è contenuto in un ampio lotto di documenti che non sono stati debitamente vagliati e sui quali l’attenzione manifestamente non è stata portata ritenuto, comunque, che nel dubbio occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69).
I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).
Qualora
siano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116
IV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, ad art. 385 n. 95).
c) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).
Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).
Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).
Analogamente a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).
2.Poiché una revisione è possibile solo contro sentenze passate in giudicato (art. 410 cpv. 1 CPP), di principio essa non è proponibile né nei confronti di un decreto di abbandono (art. 320 CPP), né in quelli di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) (cfr. Heer, op. cit., n. 27 ad art. 410; Kuhn-Jeanneret, Commentaire romand, ad art. 412, pag. 1827; Schmid, Praxis Kommentar, ad art. 410, n. 2 e 8, pag. 794; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad art. 410). In effetti, queste decisioni possono essere, sì, impugnate con reclamo dal danneggiato e dalla vittima - non però dall’accusato - entro il termine di 10 giorni (art. 393 e 322 CPP), ma nel caso in cui ciò non avviene, esse crescono in giudicato solo formalmente. L’autorità di cosa giudicata materiale è per esse per contro limitata, poiché l’art. 323 CPP (applicabile ad entrambi i tipi di decisione per il rimando di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP), consente al Pubblico Ministero di disporre la riapertura di un procedimento conclusosi con un decreto di abbandono o di non luogo a procedere passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che chiamano in causa la responsabilità dell’imputato e non risultano dagli atti (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1261; Landshut, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 13 s. ad art. 310 e n. 4 ad art. 323).
Nella fattispecie la questione è però diversa, poiché ad essere impugnato non è il non luogo a procedere in quanto decisione che pone fine al procedimento con un nulla di fatto nei confronti della persona che ne è oggetto. Il decreto qui posto in discussione comporta, in effetti, delle conseguenze per IS 1, poiché stabilisce ufficialmente che egli ha posseduto e fatto uso di stupefacenti e dispone che non si proceda penalmente nei suoi confronti soltanto per motivi di opportunità, giacché si tratta di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 19a LStup. Oltre a ciò la decisione contiene un formale ammonimento a IS 1, nonché la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Di riflesso, su questi aspetti, il decreto di non luogo a procedere è paragonabile, nel risultato, ad un decreto d’accusa, di modo che trova applicazione la relativa giurisprudenza (cfr. Landshut, op. cit., n. 10 ad art. 322; STF 6B_568/2007 del 28.2.2008 consid. 5.2).
3. Una domanda di revisione diretta contro una condanna inflitta mediante decreto d’accusa, va qualificata come abusiva, tenuto conto delle particolarità dello stesso procedimento per decreto, se essa si basa su fatti che il condannato conosceva già inizialmente, che non aveva nessuna ragione legittima di tacere e che avrebbe potuto rilevare nella procedura ordinaria avviata con opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione del decreto d’accusa o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo, in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977 pag. 426).
4.IS 1, nel suo esposto, illustra come non sia lui la persona interrogata dal commissario M in relazione al decesso di P, sostenendo che chi è stato in realtà sentito “si sia preparato a un controllo o interrogatorio di polizia e abbia imparato a memoria il nome, la data di nascita ed eventuali altri dati personali come l’indirizzo del mio mandante, che è possibile che egli conosca, e che ne abbia utilizzato l’identità in relazione agli episodi occorsi il 7/8 luglio 2010. Poiché la polizia, in caso di persone che non hanno con sé alcun documento d’identità, di solito chiede il nome e la data di nascita e i restanti dati personali li acquisisce dal sistema (Z, F), questa procedura sarebbe relativamente semplice. Il poliziotto interrogante avrebbe potuto scoprire l’errore solo in caso di confronto delle foto F con il volto dell’interrogato, tuttavia una tale verifica risulta per esperienza spesso difficile a causa dell’età e della qualità delle foto in Fo viene tralasciata del tutto.”.
5. Ora, il fatto che il ricorrente abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8 luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera interna il 7 e l’8 luglio 2010.
Indipendentemente dalla loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica. Tutte le sue obiezioni potevano già a quel momento essere avanzate e sostanziate con le prove ora addotte, rispettivamente richieste.
Lo stesso istante ha ammesso di aver preso atto della decisione, asserendo di non essersi premurato di conoscerne i contenuti, pur non avendone capito nemmeno parzialmente il tenore, poiché non parla italiano, e di non essersene più preoccupato sino al ricevimento delle richieste dell’Ufficio della circolazione turgoviese. Un tale comportamento non può trovare tutela: chi, ricevendo uno scritto di un’autorità, se ne disinteressa e decide scientemente di non prendere conoscenza dei suoi contenuti, rispettivamente di non chiederne una traduzione se non padroneggia la lingua di redazione, ne deve sopportare le conseguenze e non può poi prevalersene in sede d’impugnazione (trovano qui applicazione per analogia i principi validi per la restituzione in intero: Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 94; STF 6S.54/2006 del 2.11.2006, consid. 2.2.1).
Nel caso che ci occupa, quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la lacuna con una domanda di revisione.
Il suo agire rappresenta un abuso di diritto, non tutelabile.
L’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta.
6.A titolo abbondanziale, appare opportuno precisare che le argomentazioni avanzate dall’istante, non possono essere condivise neanche sotto l’aspetto materiale.
Non sussiste prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1 non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010 (la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa riferimento).
Sul suo consumo di stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010 non ci si può che fondare sulle dichiarazioni rese agli inquirenti, ritenuto che non è più possibile effettuare accertamenti in merito. L’analisi del capello non permetterebbe di sanare la lacuna e ricostruire quanto avvenuto oltre un anno fa. Si aggiunga che a rendere ancor più ostica la verifica contribuisce il fatto che IS 1 aveva, il 20 ottobre 2010, un’acconciatura corta, come emerge dalla copia della sua licenza di condurre allegata all’istanza come doc. 6.
Che l’imputato fosse attivo in qualità di gessatore e non conducente di camion emerge dal suo verbale di interrogatorio (pag. 2), mentre il fatto che sulla patente svizzera non risulti la sua abilitazione alla guida di mezzi pesanti, non significa che in altri paesi non abbia ottenuto il relativo permesso.
Con riferimento all’asserita erronea indicazione del numero di telefono della moglie dell’istante che, a suo dire, è stato dato ad P, non si può che confermare l’osservazione in merito del procuratore pubblico e cioè che il legale ha male interpretato quanto scritto nel verbale, a pagina 2, poiché quello è il numero del cellulare di P e non di Z: “devo dire che io non ho nessuna utenza telefonica in mio uso e avevo pertanto dato ad P il numero cellulare di mia moglie. A memoria posso dichiarare che lui mi diede il numero __________.”.
Da un’analisi della documentazione agli atti emerge come l’agente di polizia interrogante abbia proceduto alla verifica dell’identità della persona che si è presentata al suo cospetto con sufficiente meticolosità, considerato che dal verbale d’interrogatorio 8 luglio 2010 risulta che l’interrogato si è legittimato al commissario M per mezzo di un documento ufficiale, e meglio del permesso di dimora tipo __________ rilasciato a nome di IS 1 il 13 settembre 2009 e valido sino al 12 settembre 2010, sul quale era indubitabilmente apposta anche la sua foto.
Per di più appare alquanto inverosimile che qualcuno abbia potuto, senza uno scopo ben preciso, imparare a memoria i dati dell’istante, al punto da arrivare a conoscere nel dettaglio informazioni private piuttosto difficili da recuperare, che solo il diretto interessato o qualcuno a lui particolarmente vicino (e dunque per lui facilmente individuabile) poteva sapere, quali ad esempio il cognome da nubile della madre. La teoria del ricorrente appare ancor più fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i suoi estremi.
Da ultimo, neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere condivisa. In effetti, contrariamente a quanto egli afferma, ad un decreto di non luogo a procedere fondato sulla scarsa rilevanza della fattispecie (art. 310 cpv. 1 lett. c in relazione con art. 8 CPP ed art. 19a LStup, cfr. Fiolka/Riedo in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, n. 23 ad art. 8 CPP) è perfettamente legittimo associare un ammonimento formale ai sensi dell’art. 19 a cpv. 2 LStup (Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 2 ed., Basilea 2007, n. 48 segg. e n. 62 segg. ad art. 19a LStup).
Per tutto quanto precede non si può che concludere che anche dal punto di vista materiale l’impugnativa è priva di fondamento.
7. Con la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in modo particolare che si proceda all’interrogatorio della moglie Z, che si effettui l’accertamento di chi sia il possessore dell’utenza telefonica corrispondente al numero __________, che egli possa venire messo a confronto con il commissario M, con la moglie del defunto P, e con il padre dello stesso, nonché che venga ordinata l’analisi chimica dei suoi capelli volta a verificare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti.
Per i motivi esposti, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 400.-
sono posti a carico dell’istante.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.