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Incarto n. |
Locarno 13 febbraio 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
31 maggio 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 8 giugno 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 16 marzo 2010 il sostituto procuratore pubblico
ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida di un veicolo difettoso, di guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, di infrazione alla LF
sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di accattonaggio e
vagabondaggio e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’200.-
(corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e ad una multa di fr.
370.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il giudice della Pretura
penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per i
reati di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 450.-
(corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-), ad una multa di fr.
200.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1070.-
(fr. 470.- senza motivazione scritta).
Col medesimo giudizio, il pretore ha prosciolto il prevenuto dalle accuse di
infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di
accattonaggio e vagabondaggio.
C. Alla
fine del dibattimento il condannato ha oralmente annunciato la sua intenzione
di appellarsi contro la predetta sentenza (cfr. verbale del dibattimento, pag.
4).
Ciò nonostante il pretore, dopo aver constatato che AP 1 rinunciava alla motivazione
scritta della sentenza ritenendo la versione non motivata “sufficiente per
la sua impugnativa” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5), si è astenuto
dal redigere la motivazione della sua pronuncia.
D. L’8 giugno 2011 AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte chiedendo, in sostanza, il suo proscioglimento dalle imputazioni di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.
E. In
data 19 luglio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha
assegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una
motivazione scritta.
F. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato
se l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa
rappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può
essere citato (lett. c).
La dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova
applicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405
cpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407
CPP, n. 4; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art.
407 CPP, n. 3; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, ad
art. 407 CPP, n. 9; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 407
CPP, n. 3).
In questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante
manifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di
principio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., ad
art. 407 CPP, n. 11).
2. In concreto, tuttavia, considerato come l’appellante abbia esposto le sue argomentazioni nella dichiarazione d’appello e ritenuto che egli non è patrocinato da un avvocato, si giustifica, a titolo eccezionale, la ricevibilità in ordine del gravame.
3. Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo
grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di
appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa
al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una
nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo
vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o
integrare (cpv. 2 e cpv. 3).
4. L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado
deve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una
sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il
tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente
agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.
L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto
di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.
80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In
particolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di
comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne,
rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa. Inoltre, essa deve
consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio
controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di
secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno
portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier,
Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;
Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.
585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22
agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.
3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).
5. Da quanto precede discende che l’assenza di motivazione del giudizio
impugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente,
essere sanato in questa sede.
Pertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere
annullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il
giudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà
rifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in
ossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a
carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 cpv. 2, 82
cpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al alla
Pretura penale che procederà ai sensi dei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.-
b) spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.