Incarto n.
17.2011.43+54

Locarno

23 marzo 2012/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Francesco Pellegrini

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire sulla dichiarazione d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato il 23 maggio 2011 da questa Corte

da

 

 

 IS 1

      

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto che                 -   con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;

 

                                     -   di conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;

 

                                     -   con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del 29 aprile 2011;

 

                                     -   il termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;

 

                                     -   la mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V 219 consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);

 

                                     -   in via eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;

 

 

 

pronuncia:              1.   L’istanza di revisione è priva d’oggetto.

 

                                   2.   La dichiarazione di appello è irricevibile.

 

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.