Incarto n.
17.2011.55

Locarno

26 ottobre 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio

dell’8 aprile 2011 da

 

 

 AP 1

         

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata l’8 aprile 2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3;

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 16 giugno 2011;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto che              -   con sentenza 5 aprile 2011, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:

ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1

per il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di fr. 48'100.-;

ripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, fatto uso a scopo d’inganno di due false fatture;

e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

 

                                     -   Con medesimo giudizio sono stati pure condannati:

 

 IM 1, alla pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per:

1.   ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo febbraio 2003 - ottobre 2007, agendo sia singolarmente che in correità con  IM 2, in 126 occasioni, abusato della sua qualità di responsabile del Centro Servizi Ticino della ACPR 1, cagionandole un pregiudizio complessivo non quantificato nonché

2.   ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo febbraio 2003 - ottobre 2007, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, allestito e/o fatto allestire 19 false fatture, facendone altresì uso a scopo di inganno;

 

 IM 2, alla pena pecuniaria - attenuata a fronte del sincero pentimento dimostrato - di 210 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per:

1.   ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto per avere, nel periodo febbraio 2006 - settembre 2008, agendo sia singolarmente che in correità con  IM 1, in 13 occasioni, abusato della sua qualità di venditore/consulente alla vendita della ACPR 1, causandole un pregiudizio complessivo non quantificato;

2.   ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo febbraio 2006 - settembre 2008, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in più occasioni, allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a scopo di inganno nonché

3.   disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, il 9 ottobre 2008, riferito del procedimento in corso a carico suo e di  IM 1, contravvenendo in tal modo al divieto impartitogli nel verbale 2 ottobre 2008 dinanzi al procuratore pubblico sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP;

 

 IM 3, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a scopo d’inganno.

 

                                     -   La Corte delle assise correzionali ha, inoltre, statuito in merito alle pretese civili, condannando AP 1 a pagare a ACPR 1 fr. 48'100.- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2008 in solido con  IM 1 che è stato altresì condannato al risarcimento di ulteriori fr. 29'866.90 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2008.

Per il rimanente della sua pretesa, ACPR 1 è stata rinviata al competente foro civile.

 

                                     -   Gli oneri processuali sono stati posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura del 40% per  IM 1, del 25% per AP 1, del 25% per  IM 2 e del 10% per  IM 3.

 

preso atto che         -   contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con tempestiva dichiarazione di appello ha precisato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando il suo proscioglimento dai reati di ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in documenti, l’annullamento del dispositivo di condanna alla pena pecuniaria e al pagamento delle pretese civili nonché l’attribuzione degli oneri processuali allo Stato.

 

                                         Né l’appellante né le altre parti hanno presentato istanze   probatorie.

 

esperito                         il pubblico dibattimento l’11ottobre 2011 durante il quale:

                                          

                                         -  il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza di prime cure, anche per quanto attiene alla pena inflitta;

                                         -  il patrocinatore dell’accusatore privato ha chiesto la reiezione dell’appello e la condanna dell’imputato per i reati di ricettazione, di complicità in amministrazione infedele aggravata e di falsità in documenti, postulando inoltre la condanna dell’imputato al pagamento alla ACPR 1 dell’importo di fr. 48'100.-, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno e al versamento di una partecipazione di fr. 17'437.35, oltre interessi, a titolo di risarcimento delle spese legali;

                                         - il patrocinatore dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento dell’appellante da ogni imputazione, rilevando l’irricevibilità della richiesta di condanna per complicità in amministrazione infedele aggravata formulata dall’accusatore privato e contestando la sua pretesa di risarcimento delle spese legali.

 

ritenuto

 

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).

 

                                         L’accusato

                                     

                                   3.   AP 1 è nato il 19 marzo 1961 ad Ascoli Piceno, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e dove, nel 1978, terminata la scuola agraria, ha conseguito il diploma di agricoltore. Dopo avere lavorato come muratore (fino a metà del 1979) e come carpentiere (fino al 1981) e dopo avere assolto il servizio militare in Italia, nel 1982 egli si è trasferito in Ticino. A Noranco egli ha lavorato per circa un anno come gommista presso la Agom e, dal 1983 al 1989, quale operaio presso la Pfahler.

Nel 1989 AP 1 ha costituito la ditta individuale Rollsystem AP 1 con sede nel comune di Collina d’Oro, attiva nel ramo della fornitura e della posa di avvolgibili, tende e simili. La ditta è stata radiata dal registro di commercio il 3 gennaio 2011 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17). Al dibattimento d’appello AP 1 ha spiegato che proprio in quel mese egli ha venduto la ditta, ricavandone fr. 490'000.- (verb. dib. d’appello, pag. 5).

L’appellante ha pure precisato di essere proprietario di 38 appartamenti - sui quali gravano i relativi debiti ipotecari - tutti dati in locazione (tranne due che ancora non sono affittati; verb. dib. d’appello, pag. 5).

Sempre in aula AP 1 ha spiegato di avere lavorato fino al mese di luglio con la persona che ha acquistato la ditta e di avere, in seguito, eseguito dei lavori negli appartamenti ancora da affittare e di essere attualmente in cerca di un nuovo lavoro (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

Sposatosi nel 1988, l’appellante ha due figli, nati nel 1992 rispettivamente nel 1994 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17), di cui uno frequenta il liceo e l’altro, che attualmente sta assolvendo il servizio militare, è intenzionato a frequentare l’università (verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

Cittadino italiano e svizzero, AP 1 è incensurato (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17).

 

Accertamenti della Corte delle assise correzionali in relazione alla posizione dell’appellante

 

                                   4.   Il primo giudice ha accertato che, nel corso dell’inchiesta avviata a seguito della denuncia presentata dalla ACPR 1, impresa attiva nel ramo della fabbricazione e vendita di tende da sole e tende di protezione, è emerso che  IM 1 - responsabile del servizio clientela della succursale di __________  - e  IM 2 - consulente alla vendita presso la medesima succursale - avevano venduto, in parte in correità tra loro (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 23-24), della merce a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli che erano autorizzati a praticare, cagionando un ingente danno alla denunciante.

In particolare - ha precisato il primo giudice - le fatturazioni eseguite dai due (o dietro loro istruzioni) non avvenivano sulla base dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della loro datrice di lavoro, bensì sulla base di prezzi nettamente inferiori inseriti manualmente nel sistema (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 17-18; consid. 8, pag. 19 e consid. 13-14, pag. 22).

 

                                   5.   Nel complesso, la Corte delle assise correzionali ha ritenuto che IM 1 e IM 2 hanno commesso il reato di amministrazione infedele aggravata rispettivamente in 126 e 13 occasioni (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 24) e che essi hanno, inoltre, allestito delle fatture false rispettivamente in 19 e in 4 circostanze (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 20-21; consid. 17, pag. 23-24 e consid. 20, pag. 24).

In particolare in relazione a AP 1, la Corte di primo grado, confermando il punto 1.4 dell’AA, ha accertato che IM 1, nel periodo da luglio 2003 a novembre 2006, in 40 occasioni ha venduto sottocosto merce della ACPR 1 alla Rollsystem di AP 1 e lo ha, pertanto, ritenuto per quelle vendite, autore colpevole di amministrazione infedele aggravata (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).

 

                                   6.   Il primo giudice ha, poi, ritenuto che, acquistando sottocosto merce della ACPR 1 da IM 1, AP 1 ha commesso, almeno per dolo eventuale, in 18 occasioni, il reato di ricettazione, conseguendo un profitto personale di complessivi fr. 48'100.- (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 34).

Inoltre, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in documenti - ripetuta (malgrado la ripetizione non gli sia mai stata imputata) - per avere fatto uso ai fini contabili delle fatture datate 14 rispettivamente 21 novembre 2006 da cui risultava che la merce fatturata era stata fornita dalla __________  mentre, in realtà, era stata fornita dalla ACPR 1 (sentenza impugnata, consid. 38-39, pag. 36-37).

 

                                   7.   Come visto, la sentenza è stata appellata da AP 1 che professa la sua innocenza.

Da qui, la presente procedura.

 

 

                                         Ricettazione

 

                                   8.   L’appellante contesta di essere stato consapevole che, per offrirgli la merce al prezzo da lui effettivamente pagato, IM 1 stesse commettendo un reato in danno della sua datrice di lavoro.

Egli evidenzia, anzitutto, di avere iniziato ad acquistare merce dalla ACPR 1 perché i prezzi finali praticatigli da IM 1 erano finalmente in linea con quelli di mercato e non perché essi fossero particolarmente bassi rispetto alla concorrenza. Inoltre - precisa - egli voleva fare un favore a IM 1 al quale la ACPR 1 chiedeva di aumentare la propria cifra d’affari.

Egli contesta, poi, che i prezzi di partenza praticati da IM 1 fossero inferiori a quelli di listino (osservando che essi erano, invece, sistematicamente uguali o superiori ai prezzi di listino) e rileva come il preteso abuso del sistema informatico per abbassare i prezzi di partenza - peraltro non dimostrato - fosse, comunque sia, per lui imperscrutabile.

Premesso che i prezzi (così come gli sconti) sono estremamente opinabili e ritenuto che il prezzo finale praticatogli da IM 1 veniva determinato dall’applicazione di sconti ben visibili sulle fatture di cui riceveva copia la sede centrale di __________  che non ha mai reagito, egli sostiene di non avere avuto nessun motivo per sospettare alcunché.

L’appellante osserva di non essere neppure mai stato chiamato in causa da IM 1.

Quanto alle fatture __________ , AP 1 ha spiegato che era convinto che IM 3, dopo avere acquistato la merce dalla ACPR 1, la stesse rivendendo a lui e che egli era quindi convinto, consegnando il denaro nelle mani di IM 1, di pagare IM 3. Pur ammettendo che si è trattato di una fatturazione di comodo, egli contesta il reato di falsità in documenti, definendo simili triangolazioni una prassi commerciale molto diffusa.

L’appellante si oppone, infine, alla condanna per complicità in amministrazione infedele aggravata e alla pretesa di risarcimento delle spese legali dell’accusatore privato.

 

                                   9.   Ai sensi dell’art. 160 cifra 1 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Se il reato preliminare è perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente.

L’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo.

Ciò è il caso quando le circostanze suggeriscono il sospetto di una sua provenienza delittuosa (STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2.2; 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2; DTF 129 IV 230 consid. 5.3.2; 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; 101 IV 402 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 48 ad art. 160 CP; Trechsel/Crameri, StGB, Praxiskommentar, n. 13 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 68 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 19 ad § 20), ad esempio, quando uno sconosciuto vende oggetti preziosi ad un prezzo particolarmente basso (SJ 1982, pag. 177 e segg. consid. 3 pag. 179; cfr. anche STF 6B_728/2010 del 1. marzo 2011 consid. 2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che si rende colpevole di ricettazione colui che acquista un telefono cellulare provento di un furto ad un prezzo approssimativamente quattro volte inferiore rispetto al prezzo a nuovo e non chiede spiegazioni sui motivi di un prezzo così favorevole (STF 6S.406/2003 del 5 dicembre 2003 consid. 2).

Non occorre che l’autore conosca la natura esatta del reato contro il patrimonio, né le circostanze nelle quali esso si è compiuto (DTF 119 IV 242 consid. 2b; 101 IV 402 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 49 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 69 ad art. 160 CP; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, n. 18 ad § 20).

L’art. 160 CP non presuppone che l’autore agisca al fine di procurarsi o di procurare ad un terzo un indebito profitto, rispettivamente un indebito vantaggio (DTF 90 IV 14 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, n. 51 ad art. 160 CP; Weissenberger, Basler Kommentar, StGB II, n. 67 ad art. 160 CP).

 

                            10. a)   L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

 

                                  b)   Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

                                  c)   Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

 

                                11.   Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2).

In assenza di prove certe, il giudice può, dunque, fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento per il convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

Il precetto in dubio pro reo - ripreso nell’art. 10 cpv. 3 CPP - è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordata nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto riguarda l’onere probatorio, esso impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo afferma che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti ed insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 2c pag. 36 e 4b pag. 40; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 20 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, n. 10 ad art. 10 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 233-235 ad § 13; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, n. 82-83 ad art. 10 CPP; Wohlers, Kommentar zur StPO, n. 11-13 ad art. 10 CPP; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, n. 9 ad art. 10 CPP; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, n. 19 e n. 47 ad art. 10 CPP).

Secondo la dottrina tale principio va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 48 e 56 ad art. 12 CP; Trechsel/Noll, Schweizerisches .Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

 

                                12.   In concreto, vanno fatte, a titolo preliminare, le seguenti precisazioni.

Con l’atto d’accusa, a AP 1 è stato imputato il reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e ripetuta per avere aiutato IM 1 a danneggiare il patrimonio della ACPR 1, ordinando ed ottenendo, in 40 occasioni, merce sottocosto, ovvero a prezzi inferiori a quanto IM 1 avrebbe potuto e dovuto fare, rispettivamente a quanto egli (AP 1) avrebbe potuto ottenere normalmente, pagandola fr. 132'365.40 anziché fr. 245'325.70 e causando in tal modo alla ACPR 1 un pregiudizio complessivo di fr. 112'960.30 e realizzando un profitto personale di pari importo (cfr. punto 9 dell’AA).

Il primo giudice ha, poi, prospettato, in alternativa al reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e ripetuta, il reato di ricettazione (doc. TPC 11 e verb. dib. principale, pag. 2). Non risulta, tuttavia, che siano mai stati descritti, in modo conforme all’art. 9 CPP, i fatti costitutivi, secondo la nuova ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione.

AP 1 è stato, infine, ritenuto autore colpevole di ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1 per il tramite di  IM 1 merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di fr. 48'100.- (cfr. dispositivo 6.1 della sentenza impugnata).

Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa e l’accusatore privato hanno precisato che il termine “sottocosto” va inteso, non come riferito ai costi di produzione, ma ai prezzi di vendita: l’ipotesi di reato confermata dalla sentenza impugnata va, dunque, intesa nel senso che AP 1 si è reso colpevole di ricettazione per avere, nelle ipotesi ritenute dal primo giudice, acquistato merce a prezzi troppo bassi e, perciò, dovendo presumere trattarsi di provento di reato (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

                                13.   Gli elementi di fatto rilevanti per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere sono i seguenti.

 

                                  a)   Dal 1983 AP 1 è attivo nel settore della fornitura e posa di avvolgibili, tende e simili. Prima quale operaio alle dipendenze della ditta Pfahler di Noranco e, poi, dal 1989, a titolo indipendente, nell’ambito della Rollsystem (ditta individuale da lui costituita; cfr. curriculum vitae allegato all’AI 124).

Ritenuto, poi, come durante il dibattimento di primo grado AP 1 abbia detto di “conoscere bene il mercato di questi articoli” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2), quando ha iniziato ad acquistare merce dalla ACPR 1 (e, meglio, nel luglio 2003) egli conosceva - almeno indicativamente - i prezzi di vendita normalmente praticati dai principali fabbricanti (tra cui la ACPR 1).

 

                                  b)   Al dibattimento di prima sede, gli imputati hanno unanimemente dichiarato che i prodotti della ACPR 1 erano di qualità equivalente a quelli degli altri fornitori (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).

Non vi sono in atti accertamenti in senso contrario.

 

                                  c)   Nonostante la qualità equivalente dei prodotti delle diverse ditte - ha dichiarato AP 1 - i prezzi praticati dalla ACPR 1 erano superiori rispetto alla concorrenza:

 

  … la ACPR 1 è cara. Per lo stesso prodotto di un altro, era troppo cara” (verb. interrogatorio imputati al dibattimento di primo grado, pag. 2).

 

                                  d)   Al momento dei fatti, all’interno della ACPR 1, IM 1 rivestiva il ruolo di responsabile del servizio clientela:

 

  Ho iniziato il mio rapporto di lavoro con la ACPR 1 di __________  nel mese di febbraio 1999 dapprima come venditore e operatore nel servizio clientela ed in seguito come responsabile di quest’ultimo servizio.” (verbale di polizia IM 1 26 agosto 2008, all. 16 RPG, pag. 1).

 

Più precisamente, dalla denuncia 8 maggio 2008 presentata dalla ACPR 1, risulta che IM 1 era il “direttore del Centro Servizi di __________ ” (AI 1, pag. 1).

L’accusatore privato, nel corso del dibattimento di primo grado, ha peraltro dato atto che IM 1 era da considerarsi, rispetto alla ACPR 1, un amministratore ai sensi della legge (verb. dib. principale, pag. 3).

La sentenza di primo grado ha accertato che, effettivamente, IM 1 aveva tale ruolo (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 19).

 

                                  e)   AP 1 ha iniziato ad acquistare merce regolarmente dalla ACPR 1 soltanto alla fine del mese di luglio del 2003 (cfr. allegato 1 a AI 89).

L’imputato ha, al proposito, dichiarato che

 

  prima che ci fosse IM 1 avevo comperato poco da ACPR 1: una/due commissioni all’anno. Ho comperato poco da loro perché comperavo da altri fornitori. In precedenza comperavo poco da ACPR 1 perché la ACPR 1 è cara. Per lo stesso prodotto di un altro, era troppo cara. Grazie a IM 1 ACPR 1 non era più così cara, ma era uguale agli altri fornitori sul mercato” (verb. interrogatorio imputati nel dibattimento di primo grado, pag. 2);

 

  Sino al 2003 non ho mai comprato merce dalla ACPR 1. Mi rifornivo dalla __________  che aveva materiale di pari qualità e che mi faceva dei prezzi un po’ più vantaggiosi di quelli che mi faceva la ACPR 1 perché avevo dei buoni rapporti con il direttore della __________  che conoscevo bene” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

E’, dunque, accertato, sulla scorta delle sue dichiarazioni, che AP 1 ha iniziato a comprare regolarmente dalla ACPR 1 in ragione degli sconti che IM 1 praticava. Sconti che, in pratica, riportavano i prezzi della ACPR 1 allo stesso livello di quelli praticati dalle altre ditte del settore (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).

Al dibattimento d’appello, l’imputato ha spiegato che, almeno all’inizio della collaborazione, ottenuto, per una fornitura, il preventivo di un’altra ditta, egli lo sottoponeva a IM 1 per verificare se lui potesse fargli un’offerta uguale o più vantaggiosa:

 

  … quando avevo bisogno di materiale, io chiedevo un preventivo alla __________ . Poi lo presentavo a IM 1 e gli dicevo che avrei comprato da lui se lui avesse potuto farmi un prezzo migliore o uguale a quello della __________ . Ho fatto così quasi sempre all’inizio. Non più per le ultime sette o otto fatture perché, in sostanza, il materiale che ordinavo alla ACPR 1 era sempre quello” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                   f)   AP 1 ha dichiarato che fu IM 1, nel 2003, a prendere contatto con lui per spiegargli che, siccome era pressato dalla sede centrale ad aumentare la sua cifra d’affari, avrebbe potuto, se fosse diventato suo cliente, praticargli dei prezzi vantaggiosi:

 

  IM 1 è passato da noi in ufficio ed ha iniziato a dirci che stava cercando nuovi clienti per la sua ditta e che a lui avevano chiesto di aumentare la sua cifra d’affari e quindi anche il volume d’affari della società. Io gli manifestai il fatto che comperavo poco da loro perché erano più cari degli altri fornitori. IM 1 mi disse allora che era disposto a farmi più sconto di quello normalmente concesso dal listino. È in questo modo che io ho iniziato ad acquistare prodotti ACPR 1. Visto che IM 1 da quel momento mi forniva merce a prezzi molto concorrenziali, sempre di più ho acquistato da loro” (verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 1-2);

 

  Ho iniziato a rifornirmi dalla ACPR 1 dopo che il suo rappresentante IM 1 si presentò e mi disse che avrebbe potuto farmi più o meno gli stessi prezzi della __________ , proprio perché aveva bisogno di fare cifra d’affari.” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                  g)   Sui prezzi praticati a AP 1 da IM 1, il procuratore pubblico aveva fatto proprie, senza previa verifica peritale, le cifre fornite dalla ACPR 1 (allegato 1 a AI 89),

Tali cifre non sono state ritenute affidabili dalla prima Corte che ha fatto proprie quelle indicate dallo stesso imputato che ha prodotto al dibattimento di prima sede una tabella manoscritta nella quale figurano le cifre relative a tutti gli acquisti fatti presso la ACPR 1 (doc. dib. TPC 6).

Tale tabella fa stato dei seguenti acquisti e dei seguenti prezzi:

 

 

Prezzo senza sconto

Sconti

“Prezzo a noi”

Pagato

Ulteriore

sconto

1

6'124.85

-10% -6% +7,6%

5'575.43

5'000.-

10%

2

7'005.90

-10% -6% +7,6%

6'377.45

5'000.-

22%

3

12'666.65

-12% -6% +7,6%

11'274.18

9'000.-

20%

 

 

 

 

 

 

 

Prezzo senza sconto

Sconti

“Prezzo a noi”

Pagato

Ulteriore

sconto

4

15'595.00

-12% -6% +7,6%

13'880.60

12'912.-

7%

4/1

2'396.60

-  5% -6% +7,6%

2'302.82

2'191.90

5%

5

5'036.25

-10% -6% +7,6%

4'584.49

  3'012.80

34%

6

4'428.10

-  5% -6% +7,6%

4'254.82

  3'550.80

17%

7

3'317.40

-  5% -6% +7,6%

3'187.58

2'690.-

16%

8

2'720.15

-  5% -6% +7,6%

2'613.72

2'000.-

23%

9

2'421.00

-  5% -6% +7,6%

2'326.26

1'900.-

18%

10

2'586.85

-  5% -6% +7,6%

2'485.62

1'900.-

24%

11

2'174.05

-  5% -6% +7,6%

2'088.97

  1'721.60

18%

12

6'137.25

-10% -6% +7,6%

5'586.72

3'000.-

46%

13

9'951.80

-10% -6% +7,6%

9'059.09

5'000.-

45%

14

5'425.60

-10% -6% +7,6%

4'938.90

2'500.-

49%

15

3'623.65

-  5% -6% +7,6%

3'481.86

1'800.-

48%

16

8'531.05

-10% -6% +7,6%

7’765.79

4'500.-

42%

17

7'963.15

-10% -6% +7,6%

7'248.82

5'000.-

31%

18

555.30

         -6% +7,6%

561.66

597.50

+6%

19

3'669.35

-  5% -6% +7,6%

3'525.77

1'500.-

57%

20

7'756.80

-10% -6% +7,6%

7'060.99

3'500.-

50%

21

1'200.60

         -6% +7,6%

1'214.34

700.-

42%

22

14'733.70

-12% -6% +7,6%

13'113.99

6'000.-

54%

23

8'248.65

-10% -6% +7,6%

7'508.72

3'500.-

53%

24

3'267.55

-  5% -6% +7,6%

3'139.69

1'300.-

59%

25

1'325.05

         -6% +7,6%

1'340.20

650.-

51%

26

5'141.05

-  5% -6% +7,6%

4'939.87

1'600.-

68%

27

7'336.40

-10% -6% +7,6%

6'678.30

4'000.-

40%

28

4'401.20

-  5% -6% +7,6%

4'228.98

1'600.-

62%

29

4'437.00

-  5% -6% +7,6%

4'263.38

1'600.-

62%

30

4'398.25

-  5% -6% +7,6%

4'226.14

1'600.-

62%

31

647.75

         -6% +7,6%

655.16

450.-

31%

32

4'602.80

-  5% -6% +7,6%

4'422.69

1'600.-

64%

33

387.00

         -6% +7,6%

391.42

250.-

36%

Fatt. n.

 4716413

7'991.00

-10% -6% +7,6%

 

 

7'274.00

     3'700.-

(recte:

  3'981.20)

45%

 Fatt. n.        4722908

3'788.00

-  5% -6% +7,6%

3'639.76

  3'569.50

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: “per “prezzo senza sconto” s’intende il preLegenda: “per “prezzo senza sconto” s’intende il prezzo lordo di cui alle fatture/offerte di ACPR 1 __________  (IM 1).

Per “sconti” s’intende le percentuali che a posteriori si è visto erano previste nelle condizioni di vendita allegate al listino ricevuto da AP 1 nel 2005.

“Prezzo a noi” è il calcolo aritmetico di “prezzo senza sconto” con applicazione degli “sconti” e computo dell’IVA.

Per “pagato” s’intende i prezzi netti concordati con ACPR 1 __________  (IM 1) e pagati a ACPR 1 __________ .” (verb. dib. principale, pag. 3).

Per “ulteriore sconto” s’intende l’ulteriore sconto (approssimato all’unità) concesso rispetto al “prezzo a noi”.

In relazione al caso “Fatt. n. 4716413” va detto che, sebbene nella tabella sia indicato che AP 1 ha pagato fr. 3'700.-, dalla ricevuta di pagamento annessa alla fattura (sequestrata presso la Rollsystem ed acquisita agli atti; all. 13 RPG) risulta che egli ha pagato fr. 3'981.20. Così stando le cose, l’ulteriore sconto concesso da IM 1 rispetto al “prezzo a noi” ammonta al 45%.

 

Dalla tabella (e, quindi, dalle ammissioni dell’imputato stesso) risulta che, per 35 dei 36 acquisti elencati, AP 1 ha beneficiato sul prezzo standard già comprensivo degli sconti abitualmente concessi dalla ACPR 1 (e, meglio, su quello che nella tabella è indicato come “prezzo a noi”) di ulteriori ribassi che vanno da un minimo del 2% circa ad un massimo del 68% circa. In un caso (n. 18) egli ha pagato il prezzo pieno. Complessivamente, per sua stessa ammissione, per gli acquisti elencati nella tabella, AP 1 ha pagato fr. 110'677.30 anziché fr. 177'218.18, con un risparmio di fr. 66'540.88, pari, cioè, al 38% circa del dovuto (percentuale che corrisponde allo sconto medio concesso sulla totalità degli acquisti elencati nella tabella).

 

Si osserva che nella tabella non figurano i dati relativi alla fattura n. 4726205 datata 5 ottobre 2005 e intestata alla moglie di AP 1 per un totale di fr. 354.45, così come quelli relativi agli acquisti fatturati tramite la __________  di  IM 3 (di cui si dirà in seguito).

 

Ai summenzionati acquisti vanno aggiunti quelli relativi a due fatture prodotte dalla difesa di AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado (doc. dib. TPC 5). Si tratta di due fatture datate 9 dicembre 2004 e, meglio, della fattura n. 4667291 ammontante a fr. 2'214.25 (“pagato”) a fronte di un “prezzo senza sconto” di fr. 2'421.- nonché della fattura n. 4667294 ammontante a fr. 2'365.90 (“pagato”) a fronte di un “prezzo senza sconto” di fr. 2'586.85.

Nei due casi, lo sconto complessivo concesso ammonta al 15% (ritenuto che occorre ancora considerare l’aggiunta dell’IVA).

 

                                  h)   Nella denuncia, la ACPR 1 ha sostenuto che IM 1 fatturava indebitamente manipolando, nel sistema informatico, i prezzi unitari dei prodotti (AI 1, pag. 2-3).

Il primo giudice sembra avere seguito tale tesi laddove ha indicato che le fatturazioni di IM 1 “non avvenivano sulla base dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della ACPR 1, bensì sulla base di prezzi, nettamente inferiori, inseriti manualmente nel sistema” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 17) e laddove ha indicato, in relazione alle fatture a carico di AP 1, che “risale al luglio 2003 la prima fattura emessa da IM 1 applicando prezzi inferiori di quelli ufficiali della ACPR 1 con il sistema descritto sopra (codice “P000”)” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).

 

In realtà, dagli atti risulta che i prezzi a cui la merce è stata venduta a AP 1 derivavano da sconti concessi sul prezzo totale (ottenuto moltiplicando il numero di pezzi venduti per il prezzo unitario) e non tanto da modifiche dei singoli prezzi unitari.

 

In aula, questa Corte ha voluto verificare con le parti i prezzi unitari risultanti dalle fatture inviate a AP 1.

Lo si è potuto fare con l’ausilio dell’unico tariffario in atti, cioè quello applicabile ai rivenditori ufficiali nel 2008 (per la precisione, in atti vi è un altro tariffario che sembra essere destinato agli architetti ma è inutilizzabile poiché incomprensibile).

L’esercizio - fatto su una fattura scelta a caso dalla presidente della Corte (la n. 4607939 del 20 febbraio 2004) - ha dimostrato che, in realtà, tutti i prezzi unitari applicati a AP 1 erano superiori ai prezzi unitari indicati nel listino 2008 (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

A fronte di questo risultato, né la pubblica accusa né l’accusatore privato hanno chiesto di verificare altre fatture.

Ciò nonostante, per scrupolo, in camera di consiglio la Corte ha, poi, proceduto alla verifica a campione di altre tre fatture (la n. 4665633 del 30 novembre 2004, la n. 4680092 del 4 marzo 2005 e la n. 4692200 dell’11 maggio 2005), ottenendo un risultato del tutto analogo a quello constatato in aula.

Se è vero che il tariffario utilizzato per la verifica riguardava i rivenditori ufficiali, è anche vero che esso è l’unico in atti. Non occorre dilungarsi molto per spiegare che era compito dell’accusa - pubblica e privata - provare le rispettive tesi e che, pertanto, in questo caso, occorre concludere che l’accusa non ha fatto fronte all’onere di portare all’attenzione della Corte gli elementi per la verifica delle tesi accusatorie.

Va comunque aggiunto che, in ogni caso, è anche vero che il tariffario utilizzato indica i prezzi praticati ben 4 anni dopo la fattura esaminata in aula rispettivamente 4 e 3 anni dopo le fatture esaminate in camera di consiglio, cioè prezzi molto verosimilmente superiori a quelli che figuravano sul listino applicabile nel 2004 e nel 2005 sia ai rivenditori che ai non rivenditori.

Pertanto, pur con una buona dose di approssimazione - obbligata a causa delle lacune dell’inchiesta - la scrivente Corte ha ritenuto di poter considerare accertato che IM 1 a AP 1 non ha fatturato la merce secondo costi unitari inferiori, ma secondo costi unitari, se non superiori, almeno uguali a quelli del tariffario.

Sull’importo ottenuto moltiplicando il quantitativo di merce per il prezzo unitario - che si è accertato essere almeno uguale, se non superiore a quello di listino - semplicemente IM 1 applicava, poi, uno o più sconti e/o aggiustamenti (cfr. fatture allegate all’all. 13 RPG).

Ad ulteriore conferma di questa conclusione, vi sono gli ordini n. 5110761, 5110827, 5111908 e 5116945. In effetti, per tali acquisti AP 1 aveva in un primo tempo ricevuto delle fatture a prezzo intero (fatture n. 4665630, 4667291, 4660206 e 4667294). Tali fatture erano poi state sostituite, a sua richiesta, con fatture comprensive dello sconto (fatture n. 4676226, 4676222, 4674216 e 4676231) che AP 1 aveva conservato insieme alle prime. Ebbene, dall’esame di tali documenti emerge come i prezzi unitari indicati siano identici nelle due versioni e come la versione scontata delle fatture riporti semplicemente un adeguamento verso il basso del prezzo (“arrotondamento”; cfr. all. 13 RPG).

 

                                    i)   Durante l’inchiesta la difesa di AP 1 ha prodotto copia delle condizioni di vendita e fornitura della ACPR 1 (nella versione in vigore dal 1. gennaio 2008; allegato a AI 112) da cui emerge che l’azienda applicava, in ogni caso per i prodotti outdoor, sconti che potevano raggiungere il 31%.

Dalle dichiarazioni di __________  (dal 2004 responsabile regionale della ACPR 1 per la Svizzera orientale ed italiana e, dal 2006, responsabile vendite per l’intera Svizzera) emerge che effettivamente gli sconti di quantità sulla singola fornitura si sommano agli sconti in base alla cifra d’affari annua (verbale davanti al procuratore pubblico 6 agosto 2009, AI 98, pag. 2-3).

 

                                    l)   Più in generale, la difesa ha prodotto al dibattimento di prima sede (doc. dib. TPC 3 e 4) ed al dibattimento d’appello (doc. dib. ap. 2) una serie di offerte - redatte da ditte diverse, alcune all’attenzione dell’appellante e altre all’attenzione del patrocinatore personalmente - relative ad oggetti di diversa natura da cui emerge l’applicazione sui prezzi di listino di sconti rispettivamente del 24, 40, 41, 48, 50 e 50.08 %.

 

                                 m)   Risulta dagli atti - ed è incontestato - che AP 1 non pagava cash ma ha sempre (tranne in un caso di cui diremo in seguito) pagato sulla scorta di fatture (emesse su carta intestata della ACPR 1) con versamenti postali effettuati alla sede centrale della ditta, cioè alla ACPR 1 di __________  (cfr. all. 13 RPG).

 

Durante l’inchiesta sono state sequestrate e acquisite agli atti (all. 13 RPG) le fatture emesse dalla ACPR 1 per gli acquisti effettuati da AP 1.

 

Fino al luglio 2005 le fatture erano allestite dalla sede di __________  della ACPR 1.

AP 1 riceveva sempre fatture dettagliate, composte da 2 pagine.

In una pagina - sempre indicata come numero 2 - c’era l’indicazione dettagliata dei diversi prodotti forniti (dimensioni, quantità, eventuali altre specifiche, prezzo unitario, totale risultante dalla moltiplicazione del prezzo unitario per la quantità di pezzi, eventuali supplementi e/o deduzioni di prezzo e totale intermedio).

Nell’altra - sempre indicata come numero 1 - era ripreso il “totale intermedio”, erano indicati lo o gli sconti e/o aggiustamenti praticati, l’IVA e l’importo finale da pagare.

La struttura per la fissazione del prezzo finale era, dunque, manifesta e le riduzioni effettuate apparivano evidenti al primo colpo d’occhio.

 

Allegato alla fattura c’era, poi, un bollettino di versamento che era intestato alla ACPR 1 di __________  - cioè alla sede centrale della ditta - e su cui era stampato il numero del cliente e il numero della fattura.

 

                                  n)   Dal fatto che AP 1 pagava le fatture alla ACPR 1 di __________  deriva, forzatamente, che la stessa riceveva copia di tutte le fatture, potendo poi quest’ultima, sulla base del numero del cliente e della fattura indicato sul bollettino, verificare l’avvenuto pagamento e la sua correttezza.

Il contrario sarebbe del tutto illogico, dovendo, appunto, chi riceve il pagamento verificare che esso corrisponda a quanto fatturato.

Del resto, è così che AP 1 pensava che fosse:

 

  A domanda del mio avvocato rispondo che, per quanto mi risulta, la sede di __________  della ACPR 1 riceveva l’offerta che mi veniva fatta da IM 1 proprio perché doveva fabbricare il materiale che io ordinavo. Inoltre io ritengo che la sede di __________  ricevesse anche la fattura visto che io pagavo a loro e che loro dovevano controllare il pagamento.

A domanda del PP rispondo che evidentemente io non so con esattezza cosa facesse IM 1 con la sede di __________ . Ho presunto quanto sopra perché questo è quel che accade normalmente”

(verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                  o)   Non è necessario spendere molte parole per dimostrare che AP 1 era consapevole di beneficiare di prezzi inferiori a quelli di listino e che, nelle diverse occasioni, egli ha pensato al suo interesse e non a quello della controparte (verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2-5; sentenza impugnata, consid. 30, pag. 29).

La cosa è evidente e AP 1 non si sogna di contestarla.

 

                                  p)   Circa la facoltà di IM 1 di offrire sconti supplementari rispetto a quelli normalmente praticati dalla ACPR 1, AP 1 ha detto di avere pensato che IM 1 avesse “una autonomia interna che gli permetteva di applicare sconti più alti rispetto ad altre ditte del ramo” (verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 2). In occasione del verbale di confronto con IM 1 e IM 3, egli ha aggiunto di avere pensato “che la ACPR 1 “ci stesse dentro” con i prezzi che mi faceva IM 1” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 3).

Durante il dibattimento di primo grado, AP 1 ha, infine, dichiarato di non avere “mai pensato che IM 1 non avesse la competenza di farmi beneficiare dei prezzi che mi ha praticato” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).

 

                                14.   Nel luglio 2005, visto il volume delle ordinazioni sin lì effettuate, la sede centrale della ACPR 1 propose a AP 1 di diventare rivenditore ufficiale.

A partire da quel momento, in forza delle disposizioni interne della ditta secondo cui i rivenditori ufficiali dovevano rifornirsi unicamente presso la sede centrale, AP 1 non avrebbe più potuto ordinare merce tramite la sede di __________ , e meglio tramite IM 1:

 

  Preciso che, nel 2005, quelli della ACPR 1 di __________  mi hanno contattato dicendomi che io, visto il volume delle ordinazioni, potevo diventare rivenditore ufficiale e quindi avrei dovuto ordinare la merce direttamente a loro” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                15.   Nonostante tale disposizione interna, AP 1 ordinò ancora, in quattro occasioni, merce della ACPR 1 tramite IM 1.

Secondo le dichiarazioni da lui rese al dibattimento d’appello, lo fece, in pratica, soprattutto per favorire IM 1 che, con la sua “promozione” a rivenditore ufficiale, si vedeva privato di un buon cliente e vedeva, così, la sua cifra d’affari diminuire:

 

  Dopo che io sono diventato rivenditore ufficiale, IM 1 è venuto da me lamentandosi che la sede centrale gli chiedeva continuamente di aumentare la sua cifra d’affari e mi ha chiesto, visto che ero suo cliente, di continuare a ordinare la merce attraverso di lui” (verb. dib. d’appello, pag. 3).

 

                                         Nelle prime tre occasioni (il 24 agosto, il 20 settembre ed il 5 ottobre 2005), la merce fornita a AP 1 venne ordinata e fatturata a nome della di lui moglie (fatture n. 4716413, 4722908 e 4726205).

Nell’ultimo di quei quattro casi (risalente al 24 novembre 2006), IM 1 ha - internamente alla ACPR 1 - fatto figurare che la merce era destinata a quattro ignari clienti dell’azienda (fatture n. 4810708, 4810710, 4810713 e 4810716).

Di questo, AP 1 nulla sapeva (verb. dib. d’appello, pag. 4).

A AP 1, che chiedeva di poter avere un giustificativo per la sua contabilità, IM 1 consegnò due fatture (datate 14 e 21 novembre 2006) da cui risulta che la merce fatturata era stata fornita, non dalla ACPR 1, ma dalla __________  di  IM 3.

 

                                16.   Per le forniture di merce fatturate a nome della moglie, AP 1 ha ottenuto i seguenti sconti supplementari rispetto a quelli usualmente concessi dalla ACPR 1:

 

- fr. 3'292.80 per quanto concerne la fattura n. 4716413 (importo già compreso nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), pari al 45% circa del dovuto;

- fr. 70.25 per quanto attiene alla fattura n. 4722908 (importo pure già compreso nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), corrispondente al 2% circa del dovuto.

    Per quanto riguarda la fattura n. 4726205, questa Corte non dispone di dati sufficienti per stabilire l’ammontare dello sconto, ritenuto che AP 1 non ha indicato tale operazione nella tabella manoscritta da lui prodotta al dibattimento di prima sede.

Quanto alla fornitura di merce fatturata tramite la __________ , AP 1 ha dichiarato che “l’offerta che ho ricevuto dalla ACPR 1 ammontava a CHF 46'000.- (…), mentre IM 1 mi ha dato la merce per CHF 40'000.-. Ritenuto che io gli ho dato CHF 2'000.-, il mio guadagno è stato quindi di CHF 4'000.-” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 7).

Più precisamente, esaminando l’allegato 4 a quel verbale si evince che l’offerta fatta in un primo tempo a AP 1 dalla ACPR 1 ammontava a fr. 46'369.55 (cfr. AI 89, allegato 4). Lo sconto supplementare ottenuto da AP 1 su tale acquisto ammonta, dunque, a fr. 6'369.55, pari al 14% del dovuto.

 

                                17.   AP 1 ha onorato anche le fatture intestate a sua moglie mediante versamento postale (verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 6), come confermato dalle ricevute di pagamento annesse alle fatture sequestrate (cfr. all. 13 RPG). Al proposito, si rileva che dalle citate ricevute emerge che anche tali pagamenti sono avvenuti all’indirizzo della sede centrale della ACPR 1 di __________ .

 

                                18.   Soltanto la fornitura di merce fatturata tramite la __________  è stata saldata in contanti mediante consegna del denaro nelle mani di IM 1 (cfr. verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2). Al proposito, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

 

  Ho pagato quelle fatture cash. Preciso che si trattava di una richiesta di IM 1 che mi aveva telefonato il giorno prima dicendomi di preparare i soldi che lui sarebbe passato a prenderli e a darmi la ricevuta” (verb. dib. d’appello, pag. 4).

 

                                19.   Dopo di allora, AP 1 non ordinò più merce attraverso IM 1 proprio per evitare i problemi che la cosa generava con la contabilità:

 

  non ho voluto continuare con questo sistema perché io dovevo mettere nella contabilità dell’azienda una fattura che non era a nome dell’azienda, per cui in caso di controllo avrei potuto avere delle difficoltà. Ho accettato questi tre casi perché si trattava tutto sommato di modesta entità” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 2);

 

  poi mi sono reso conto che la cosa non poteva funzionare perché non potevo mettere in contabilità le fatture allestite a nome di mia moglie” (verb. dib. d’appello, pag. 3-4).

 

                                20.   Così come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa al dibattimento d’appello (cfr. plico di 45 fatture relative al periodo 2 ottobre 2007 - 19 agosto 2008, acquisite agli atti sub doc. dib. ap. 1), AP 1 ha continuato a rifornirsi presso la ACPR 1 anche dopo il licenziamento di IM 1.

 

                                21.   AP 1 ha ammesso di avere consegnato, in due occasioni, del denaro a IM 1 “a titolo di ringraziamento”.

 

Dapprima, “sotto Natale” del 2005 (verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3), AP 1 diede fr. 1’000.- a IM 1 per ringraziarlo di avergli fornito, in pochissimi giorni, la merce di cui abbisognava per una riparazione urgente:

 

  In un’altra occasione, non ricordo più quando fosse se non che eravamo sotto le feste di Natale, ho regalato a IM 1 fr. 1'000.-. L’ho fatto perché io dovevo sostituire un rolladen rotto nel palazzo __________  ma non trovavo nessuno che riusciva a fornirmi in tempo il rolladen. Ne ho parlato a IM 1 che mi ha detto che ci sarebbe riuscito. Effettivamente mi ha fornito il materiale in quattro giorni. Io ho voluto, con quel versamento, ringraziarlo. Preciso che ho caricato quei fr. 1'000.- sulla fattura del cliente che mi aveva detto che voleva che la riparazione venisse fatta prima di Natale, “costi quel che costi”.” (verb. dib. d’appello, pag. 4-5; cfr. anche verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).

 

Infine, nel dicembre del 2006 (cfr. verbali di polizia AP 1 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2 e 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3), egli consegnò altri fr. 2’000.- all’amico al momento del pagamento cash della merce fatturata dalla __________ :

 

  A domanda del PP confermo che effettivamente quella sera io ho dato fr. 2'000.- a IM 1. L’ho fatto su sua insistenza. Lui continuava a dirmi che potevo fargli un regalo visto tutto quello che mi aveva fatto risparmiare. Preciso che in quell’occasione IM 1 mi aveva anche fatto il piacere di fornirmi, senza modificare il prezzo, una lamella che io avevo dimenticato di ordinare. Allora, considerato che comunque avevo risparmiato fr. 6'000.-, ho pensato che potevo dargli quel paio di mille franchi che lui mi chiedeva in regalo. (…) … IM 1 mi ha chiesto di regalargli quel paio di mille franchi la sera in cui si è presentato nel mio ufficio per il pagamento della fattura. Non prima” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr. anche verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3 in cui ha, fra l’altro, precisato che “non è stato lui a chiedermi quel “regalo” ma sono stato io a farglielo” e verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).

 

                            22. a)   Dati per acquisiti i presupposti oggettivi del reato, per poter dichiarare AP 1 autore colpevole di ricettazione occorre ritenere accertato che, nelle 18 occasioni ritenute dalla prima Corte, egli ha perlomeno preso in considerazione e accettato, per il caso in cui ciò fosse, che la merce che egli acquistava non solo gli era venduta a prezzi che IM 1 non era autorizzato a praticare ma, anche, che i prezzi erano talmente bassi da danneggiare la ditta per cui IM 1 operava.

 

                                  b)   La prima Corte ha ritenuto come primo indizio di colpevolezza il fatto che AP 1 abbia iniziato a rifornirsi regolarmente da ACPR 1 soltanto “grazie agli sconti offerti da IM 1 (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 28).

A torto.

Scegliere i propri fornitori in funzione della bontà, oltre che dei prodotti, dei prezzi praticati fa parte della corretta conduzione di un’azienda. E’ quanto fanno - o dovrebbero fare - tutti i commercianti.

Dato per acquisito che i prodotti ACPR 1 non fossero qualitativamente migliori di quelli offerti dagli altri fabbricanti, il fatto che AP 1 abbia fatto dipendere l’avvio di una collaborazione dai prezzi praticati nulla indica di minimamente rilevante per l’accertamento di un suo eventuale dolo delinquenziale.

                                        

                                  c)   La prima Corte ha, poi, trovato un secondo indizio di colpevolezza nelle “non univoche dichiarazioni di IM 1” che aveva, in un primo tempo, chiamato in causa AP 1: pur rilevando che a tale chiamata non era stata attribuita valenza decisiva a causa delle successive ritrattazioni, il primo giudice l’ha ritenuta un indizio a carico (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 28 e 29).

A torto.

Al di là della contraddizione insita nel ritenere indizio di colpevolezza una chiamata di correo non costante, va, qui, precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non c’è, in concreto, alcuna chiamata di correo.

IM 1 non ha mai detto - come invece ha ritenuto il primo giudice - che AP 1 sapeva che lui non era legittimato a praticare gli sconti che gli concedeva.

All’affermazione di IM 1 secondo cui AP 1 sapeva “che per potergli fornire la merce a prezzo di favore io dovevo modificare i prezzi ufficiali della ACPR 1 (verbale davanti al procuratore pubblico 26 settembre 2008, AI 52, pag. 2, ripresa al considerando appena citato della sentenza appellata) non può essere dato quel significato: con essa, semplicemente, IM 1 ha detto che AP 1 sapeva che i prezzi da lui praticati non erano quelli ufficiali, cioè quelli di listino, ma erano scontati (cioè, erano modificati). Con quella frase, IM 1 ha semplicemente esplicitato il meccanismo dello sconto. Nulla di più.

Riguardo alla consapevolezza della sua facoltà o meno di concedere tali sconti che potevano avere gli acquirenti da lui beneficiati, l’unica dichiarazione resa da IM 1 - e sempre confermata - è quella secondo cui

 

  né con IM 3 né con AP 1 abbiamo mai parlato delle modalità con le quali io potevo fare in modo di fornire loro la merce della ACPR 1 ai prezzi che ho applicato loro. Non posso neppure dire cosa loro abbiano pensato al riguardo, dato che non ero nella loro testa” (verbale di confronto davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 5);

 

  non ho mai detto a AP 1 e IM 3 che li stavo favorendo in una maniera che non mi era consentita. Non ho mai detto a AP 1 e IM 3 che in loro favore stavo facendo delle cose che non avrei potuto fare” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).

 

                                  d)   La prima Corte ha, poi, trovato un ulteriore indizio di colpevolezza nelle dichiarazioni di AP 1 laddove egli ha ammesso “di essersi reso conto che IM 1 mi offriva merce ad un prezzo molto inferiore a quello di listino” o, in altro verbale, “molto inferiore a quello di mercato”, di avere “pensato al mio interesse senza pormi nessuna domanda” e altre di questo tipo citate al consid. 30 della sentenza impugnata (pag. 29-31).

Tali affermazioni - quasi lapalissiane - non hanno alcun valore indiziante.

 

Che, in queste transazioni, AP 1 abbia pensato solo al suo interesse è, dal profilo penale, irrilevante. E’ quanto fanno per definizione - con più o meno sfumature - tutti i commercianti.

Del resto, non si può pretendere da un commerciante che beneficia di uno sconto (più o meno rilevante) sul prezzo di acquisto della merce che intende acquistare che egli chieda spiegazioni al suo partner contrattuale circa l’interesse o la sostenibilità di una tale operazione dal punto di vista del venditore. Ogni commerciante persegue, infatti, il proprio interesse economico e spetta ad ognuno di essi sapere fino a che punto si può spingere nelle trattative per raggiungere il suo scopo.

 

E’ chiaro che AP 1 sapeva che la merce gli veniva fatturata a prezzi inferiori a quelli di listino. Era proprio quella la conditio sine qua non delle sue ordinazioni e i due parametri - prezzo che può essere considerato di listino e prezzo a lui - risultavano in modo chiarissimo dalle fatture che egli riceveva e pagava.

Ma la fatturazione con sconti - cioè il pagamento delle merci acquistate a prezzi inferiori a quelli di listino - è prassi corrente tanto che è ormai l’eccezione quella transazione che non prevede sconti.

 

 

                                  e)   Legata alle argomentazioni di cui s’è appena detto, la prima Corte ha considerato che l’entità degli sconti ricevuti è l’elemento che, maggiormente, depone per la consapevolezza (perlomeno nella forma del dolo eventuale) di AP 1 circa il fatto che IM 1, per concedere i ribassi, doveva agire al di là delle sue competenze. Secondo il primo giudice, nei casi in cui beneficiava di sconti del 44% e oltre, AP 1 - attivo da anni nel settore e, dunque, cognito dei prezzi normalmente praticati - non può non avere preso in considerazione che IM 1 stesse, con la concessione dei ribassi indicati, andando oltre le sue competenze e, meglio, stesse operando contro gli interessi della ditta e, dunque, stesse commettendo reato.

 

A torto.

 

Come visto al considerando 13.g, per gli acquisti elencati nella tabella manoscritta prodotta al dibattimento di primo grado AP 1 ha ottenuto uno sconto medio del 38% circa sul prezzo già comprensivo dello sconto che usualmente la ACPR 1 concedeva. Considerando anche la fornitura fatturata tramite la __________ , lo sconto medio si riduce al 33%.

 

Un ribasso di tale entità - pur se aggiunto a quello di cui, comunque, AP 1 avrebbe beneficiato - non può dirsi inusuale nella prassi commerciale che è sempre più caratterizzata da offerte delle merci più disparate a prezzi scontati in modo considerevole.

Ad ogni modo, nulla muterebbe quand’anche si considerassero i singoli sconti supplementari concessi a AP 1 in relazione alle singole operazioni, nella misura in cui il mercato ci ha abituati anche a sconti superiori al 60%.

La documentazione prodotta dalla difesa ne è la prova.

E basta varcare la soglia di qualsiasi catena di vendita o visitare a caso qualche sito di vendita online oppure, ancora, leggere a caso qualsiasi prospetto pubblicitario di un qualsiasi grande magazzino per vedersi offrire merce a prezzi scontatissimi rispetto a quelli di listino.

Porre, nel contesto del mercato che conosciamo, il 44% (più lo sconto usuale) quale limite oltre il quale l’acquirente deve, forzatamente, prendere in considerazione di stare acquistando merce sospetta è irrealistico.

 

Ma non solo.

Concretamente, non può non essere rilevato che lo sconto medio concesso a AP 1 supera soltanto del 7% rispettivamente del 2% il margine di sconto (complessivo) che - secondo le condizioni di vendita e fornitura valide dal 1. gennaio 2008 agli atti sub AI 112 - la ACPR 1 poteva, in generale, arrivare ad applicare. Pur considerando che la più alta percentuale di sconto complessivo era prevista per quantitativi di merce superiori a quelli effettivamente ordinati da AP 1, il dato è significativo poiché prova che lo sconto a lui concesso era praticato dalla ACPR 1 nella sua normale attività commerciale e, dunque, non era, di per sé, straordinario. In ogni caso, non era certamente straordinario al punto da dover insospettire AP 1 come, invece, ritenuto dal primo giudice.

 

Inoltre, non può essere misconosciuto che l’offerta di merce sensibilmente scontata è una tecnica ben nota di acquisizione e fidelizzazione di clientela volta, in ultima analisi, alla conquista del mercato ed alla messa in difficoltà delle ditte concorrenti.

Ed è proprio in questo senso che IM 1 ha giustificato gli sconti offerti.

Come indicato sopra, infatti, IM 1 aveva spiegato a AP 1 che, essendo la ditta intenzionata ad aumentare la propria cifra d’affari, egli poteva concedere sconti supplementari al fine di acquisire nuova clientela.

In questo senso, dunque, ritenuta la finalità indicata, lo sconto supplementare concesso - solo di poco superiore a sconti comunque praticati dalla ditta - non era, certamente, tale da necessariamente indicare, in sé, che, così facendo, IM 1 stava andando oltre le sue competenze.

 

Ma soprattutto non va dimenticato - perché la questione è fondamentale - che chi ha proposto a AP 1 tali sconti era, non un semplice operaio, non il magazziniere o il custode, ma il responsabile del settore vendite della succursale di __________, cioè un dipendente di alto livello, responsabile appunto delle vendite e, quindi, per tale settore rappresentante, a tutti gli effetti, della ACPR 1 (ciò che, del resto, è stato riconosciuto dalla ACPR 1 stessa).

La fattispecie in cui ci si deve situare è, dunque, quella di una trattativa d’affari in cui la persona abilitata a trattare in nome e per conto della ditta ha proposto ad un partner commerciale una transazione con caratteristiche che, di per sé, nulla hanno di anomalo essendo, appunto, usuale che, in un regime di concorrenza, una ditta utilizzi tecniche di temporaneo abbattimento o di contenimento dei prezzi in una strategia di conquista del mercato.

 

A questo va, però, aggiunto un elemento fondamentale che da solo basta a far cadere il castello accusatorio.

E, cioè, che AP 1 pagava sulla base di fatture che indicavano in modo chiaro e dettagliato i termini delle diverse transazioni, versando il dovuto alla sede centrale di __________ .

Infatti, come visto sopra, AP 1, non solo riceveva fatture dettagliate da cui emergevano in modo chiarissimo sia il prezzo senza sconto che l’entità degli sconti, ma pagava tali fatture alla sede centrale della ACPR 1 mediante bollettini di versamento postale intestati alla ACPR 1 di __________ .

Ritenuto che la sede centrale della ACPR 1 riceveva copia di tutte le fatture così da verificare, sulla base del numero del cliente e del numero della fattura indicati sui bollettini, la correttezza dell’avvenuto pagamento - non è nemmeno ipotizzabile che la sede centrale ricevesse i pagamenti ma non le fatture - tutto succedeva alla luce del sole, nel senso che nulla era nascosto alla ACPR 1.

In queste condizioni, ricordato come la fattura indicasse correttamente i termini di ogni operazione, è evidente che AP 1 non aveva nessun motivo di anche solo ipotizzare che IM 1 agisse all’insaputa - e men che meno a danno - della ACPR 1 (che mai ha reagito in alcun modo).

 

In altre parole, non ci sono elementi per concludere che l’appellante avrebbe dovuto anche solo sospettare che la merce fornitagli fosse il provento di un reato contro il patrimonio commesso da IM 1 ai danni della sua datrice di lavoro.

 

Altro elemento che conferma la buona fede di AP 1 è il fatto che egli ha conservato le fatture emesse per errore senza sconto insieme a quelle comprensive dello sconto emesse in sostituzione delle prime: così non avrebbe mai agito chi avesse avuto qualcosa da nascondere.

 

Ne discende che, per gli acquisti effettuati nel periodo luglio 2003 - luglio 2005, l’appellante deve essere prosciolto dall’accusa di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo.

 

Per quanto attiene agli ultimi acquisti effettuati (quelli, cioè, fatti nel periodo compreso dal 24 agosto 2005 al 24 novembre 2006), AP 1 ha ammesso di avere percepito “una situazione ambigua” quando le fatture sono state emesse a nome di sua moglie rispettivamente dalla __________  (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).

Ciò non basta, tuttavia, a stravolgere quanto illustrato per le fatture precedenti.

Da tale dichiarazione non può, infatti, essere dedotto che egli fosse consapevole che IM 1 agiva illecitamente nei confronti della sua datrice di lavoro.

Nel caso degli ultimi acquisti, ancor più che per quelli effettuati in precedenza, gli sconti di cui ha beneficiato AP 1 non avevano nulla di eccezionale, ritenuto che sono stati pari al 45% del dovuto nel caso della fattura n. 4716413, ma soltanto del 14% nel caso delle fatture emesse dalla __________  e del 2% nel caso della fattura n. 4722908 (come visto, non è, invece, possibile stabilire lo sconto praticato sulla fattura n. 4726205).

In relazione a queste operazioni valgono le considerazioni sviluppate sopra riguardo al ruolo ricoperto da IM 1 ed alla legittimità commerciale di principio dell’operazione. Ma a ciò si aggiunge - ed è determinante - il fatto che l’entità degli sconti praticati per queste ordinazioni è tale da mettere seriamente in dubbio la realizzazione, per queste operazioni, del reato a monte.

E l’entità (contenuta) degli sconti è, inoltre, prova della bontà della tesi di AP 1 secondo cui egli accettò quel modo di procedere, non tanto (o non solo) per il beneficio che gliene derivava, ma per mantenere ad un buon livello la cifra d’affari della sede ticinese della ACPR 1 e fare, così, un favore a IM 1.

Ciò che è ancora confermato dal fatto che AP 1 ha pagato anche le fatture intestate alla moglie tramite versamento postale a favore della ACPR 1 di __________ .

Neppure in relazione alle operazioni effettuate tra il 24 agosto 2005 e il 24 novembre 2006 può, dunque, essere accertato che AP 1 ha agito intenzionalmente, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

È chiaro che l’ambiguità a cui AP 1 ha accennato era dovuta alle modalità di fatturazione, non all’entità dei prezzi, perfettamente in linea con quelli sino a quel momento applicati.

A titolo abbondanziale, si rileva che la circostanza che AP 1 ha consegnato degli importi a contanti a IM 1 quale segno di gratitudine nei suoi confronti non ha particolare valore indiziante, ritenuto che il pagamento a contanti di fr. 1'000.- a IM 1 può trovare una plausibile spiegazione nel fatto che questi era riuscito ad abbreviare i tempi di consegna della merce all’imputato e considerato - per quanto riguarda il pagamento dei 2'000.- franchi - che dopo che IM 1 chiese a AP 1 tale remunerazione extra (e, meglio, dopo il mese di dicembre del 2006) AP 1 non effettuò più alcuna ordinazione alla ACPR 1 tramite IM 1.

 

In conclusione, l’appellante deve essere prosciolto dall’accusa di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo anche per gli acquisti effettuati dopo il luglio 2005.

 

Falsità in documenti

 

                                23.   L’appellante contesta che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti.

 

                            24. a)   Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova.

Sono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP).

Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in documenti quando l’autore, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

Vi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento. E’, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1).

Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 109 ad art. 251 CP).

Tuttavia, vi è falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP soltanto quando il documento menzognero, non solo ha qualità di documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ma è dotato di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP; DTF 125 IV 273; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).

La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; Boog, op. cit., n. 43 ad art. 251 CP).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 131 IV 125 consid. 4.1 pag. 127; 126 IV 68 consid. 2a pag. 68; 123 IV 64 consid. 5b pag. 64; 122 IV 339 consid. 2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2 pag. 135; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (cfr. Boog, op. cit., n. 48 e segg. ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata) di modo che il suo destinatario è legittimato a farvi fede (DTF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 167 consid. 2b).

 

                                  b)   Per giurisprudenza invalsa, la contabilità commerciale e i suoi elementi (pezze giustificative, libri contabili, estratti conto, bilanci e conti economici) sono documenti dotati di un valore probatorio accresciuto nella misura in cui sono, in virtù dell’art. 957 CO, destinati e atti a provare dei fatti di portata giuridica e, meglio, la situazione e le operazioni che presentano. Essi devono, infatti, dare un quadro preciso e completo dell’effettiva situazione economica dell’impresa per permettere alle persone che entrano in contatto con essa di farsi un’idea corretta del suo stato patrimoniale (STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.2.1; 6B_421/2008 del 21 agosto 2009 consid. 5.3.1; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2; 6S.156/2006 del 24 novembre 2006 consid. 4.1; 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; STF 6S.189/2002 del 28 gennaio 2003 consid. 2.2; 129 IV 130 consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2a/aa; 122 IV 25 consid. 2b; 116 IV 52 consid. 2a; 115 IV 225 consid. 2c; 114 IV 31 consid. 2; 111 IV 119 consid. 2; 108 IV 25 consid. 1c; SJ 1997 pag. 581 consid. 2a; Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 307-308; Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 51, 55 e 56 ad art. 251 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 133 ad art. 251 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 39 ad § 36; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 148).

Il carattere definitivo di una contabilità non è decisivo per la determinazione del suo valore probante: anche iscrizioni provvisorie hanno, infatti, elevato valore probante (Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 308; DTF 114 IV 31 consid. 2).

 

                                  c)   L’art. 957 cpv. 1 CO pone l’obbligo di tenere e conservare regolarmente i libri contabili richiesti dalla natura e dall’estensione della sua azienda a chi deve far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio.

È tenuto a far iscrivere la propria ditta nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa - e, quindi, a tenere una contabilità commerciale - chiunque esercita un commercio, un’industria od un’altra impresa in forma commerciale (art. 934 cpv. 1 CO).

Le ditte individuali sono soggette all’obbligo di iscrizione registro di commercio soltanto a partire da un fatturato annuo lordo di fr. 100'000.- (cfr. art. 36 cpv. 1 ORC).

 

                                  d)   I libri contabili che deve tenere chi soggiace all’obbligo imposto dall’art. 957 CO sono descritti all’art. 1 dell’Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (Olc). Tale norma prescrive la tenuta di un libro principale (comprendente, da un lato, i conti sulla base dei quali sono allestiti il conto d’esercizio e il bilancio e, dall’altro, il giornale) e, a dipendenza della natura e dell’estensione dell’azienda, anche di libri ausiliari (di cui fanno parte, in particolare, la contabilità dei salari, la contabilità dei debitori e dei creditori come pure l’inventario aggiornato delle merci immagazzinate o delle prestazioni non fatturate).

 

                                  e)   La contabilità può costituire documento anche se non esiste un obbligo legale di tenere dei libri contabili. Anche una contabilità facoltativa costituisce, infatti, documento nella misura in cui essa ha carattere commerciale. Ciò è il caso quando essa è tenuta al medesimo scopo per il quale l'art. 957 CO obbliga le persone tenute all'iscrizione a registro di commercio a tenere una contabilità (cioè per dare un’immagine della situazione finanziaria dell’impresa e disporre di un relativo mezzo di prova), comprende giustificativi e libri contabili che hanno la pretesa dell'esaustività e dà un’immagine che si vuole completa della situazione finanziaria della società, dello stato dei debiti e dei crediti connessi con l'attività come pure con il risultato degli esercizi annuali (STF 6S.231/2006 del 18 agosto 2006 consid. 3.3; DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 125 IV 17 consid. 2b/aa che precisa la DTF 91 IV 188 consid. 4; Boog, op. cit., n. 51 ad art. 251 CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 40 ad § 36; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 148).

La giurisprudenza federale ha già avuto modo di precisare che i terzi che vogliono conoscere la situazione finanziaria di una società devono potersi fidare delle indicazioni contenute nella contabilità commerciale, sia la sua tenuta imposta dalla legge o facoltativa (STF 6S.231/2006 del 18 agosto 2006 consid. 3.3; DTF 125 IV 17 consid. 2b/dd).

Tuttavia, è stato anche stabilito che occorre dar prova di un certo riserbo nel riconoscere carattere commerciale ad una contabilità (DTF 125 IV 27 consid. 2b/aa).

 

                                   f)   Di principio, una fattura non può essere oggetto di una falsità ideologica in documenti poiché essa non gode di un valore probatorio accresciuto in quanto contiene soltanto delle dichiarazioni unilaterali che non sono atte a provare la veridicità dei fatti che espone (DTF 131 IV 125 consid. 4.2; 121 IV 131 consid. 2c; 117 IV 35 consid. 2b; 115 IV 225 consid. 2c; 103 IV 178 consid. IV pag. 184; 102 IV 194 consid. 2; 96 IV 49 consid. I.2; 88 IV 34 e giurisprudenza ivi citata).

Una fattura può, tuttavia, possedere un’accresciuta capacità persuasiva quando essa presenta garanzie oggettive riguardo alla veridicità del suo contenuto (STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 consid. 2.2.1; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2; 6S.156/2006 del 24 novembre 2006 consid. 4.1; 132 IV 12 consid. 8.1; DTF 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 119 IV 54 consid. 2c/bb; 117 IV 35 consid. 1d).

 

                                  g)   Per giurisprudenza federale costante, una fattura dal contenuto inveritiero inserita in una contabilità commerciale va considerata un documento dotato di valore probatorio accresciuto poiché - per legge (e, meglio, giusta l’art. 957 CO) - essa è destinata e atta a provare l’operazione contabilizzata (SJ 1997 pag. 581 consid. 2a; DTF 118 IV 35 consid. 3b/cc; 117 IV 35 consid. 2b; per la contabilità delle cantine imposta da specifiche norme legali, cfr. DTF 115 IV 225 consid. 2c e segg.; Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 308; Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, n. 56 ad art. 251 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 155 ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 150). Più precisamente, il TF ha stabilito che una fattura acquisisce tale valore probatorio accresciuto quando essa è destinata (DTF 118 IV 35 consid. 3b/cc; 115 IV 225 consid. 2e) a far parte, quale pezza giustificativa, della contabilità di colui che l’ha emessa (DTF 117 IV 35 consid 2b dove ha precisato che “ein Vertrauen auf die Wahrheit der in einer Rechnung enthaltenen Behauptungen kann nur unter besonderen Umständen als geschützt betrachtet werden; so wenn diese als ein Bestandteil der Buchhaltung des Rechnungsstellers eingereicht wird oder wenn sie sonst wie durch objektive Garantien gewährleistet wird”, principio condiviso da Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, n. 41 ad § 36; Vest in: AJP/PJA 2003 pag. 886, ma criticato da Glanzmann-Tarnutzer in: AJP/PJA 2002 pag. 770 e 773, secondo cui una fattura dovrebbe essere considerata una menzogna scritta qualificata quando costituisce una componente della contabilità di una qualsiasi delle parti contrattuali implicate).

In DTF 131 IV 125 l’Alta Corte federale ha confermato il principio secondo cui l’inserimento di una fattura menzognera nella contabilità del destinatario (non autore del falso) non le conferisce un valore probatorio accresciuto nella misura in cui essa non è stata allestita per esservi inserita (consid. 4.2; nel caso concreto, si trattava di fatture emesse dall’autore a nome di una società inesistente per prestazioni mai effettuate che venivano inoltrate per il pagamento a vari servizi della Confederazione; l’autore - incaricato della verifica delle fatture - è stato condannato per falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari  per avere apposto il visto di controllo menzognero, cfr. consid. 4.2 in fine).

Il Tribunale federale ha, poi, ribadito il principio secondo cui fatture inserite in contabilità sono dei documenti dotati di valore probatorio accresciuto in sentenze successive (STF 6B_421/2008 del 21 agosto 2009 consid. 5.5 concernente una fattura emessa per l’incasso di commissioni relative a prestazioni mai fornite; cfr. anche Ottiger in: forumpoenale 2010 pag. 48; STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 in cui l’Alta Corte federale ha stabilito che gli ordini di trasferimento e le ricevute erano, “éléments de la comptabilité commerciale” e, quindi, “documents dignes de confiance en vertu de la loi, qui ont ainsi une valeur probante accrue et auxquels leurs destinataires doivent pouvoir se fier. Dans la mesure où leur contenu est mensonger, ils constituent par conséquent des faux dans les titres”, consid. 2.2.2).

Questa giurisprudenza, tendente a proteggere la contabilità commerciale nella sua integralità, si allinea alla volontà storica del legislatore ed alla posizione della dottrina (Remund/Bossard/Thormann, Le faux intellectuel dans le droit pénal économique, in: Pozo/Thormann, Droit pénal économique, Ginevra/Basilea/Zurigo 2011, pag. 287-290 e 310).

 

                            25. a)   Risulta dagli atti che, su richiesta di AP 1 che voleva avere le ricevute dei suoi pagamenti, IM 1 gli fece pervenire due fatture da fr. 20'000.- cadauna emesse su carta intestata della __________  di  IM 3.

Nella valutazione della posizione dell’appellante, poco importa stabilire chi, di fatto, allestì tali documenti e, meglio, se fu effettivamente IM 3 - come sostenuto da IM 1 - o se fu invece IM 1 stesso.

Nell’uno come nell’altro caso, infatti, forza è constatare che AP 1 ottenne delle fatture che sapeva essere false ritenuto che erano state emesse dalla __________  per merce fornita dalla ACPR 1.

È, altresì, accertato che AP 1 onorò le fatture consegnando in contanti a IM 1 l’importo di fr. 40'000.-.

 

                                  b)   AP 1 ha dichiarato di avere registrato tali due false fatture nella contabilità della sua azienda (cfr. verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 4; verb. dib. d’appello, pag. 5).

 

                                  c)   Come visto, le fatture inserite nella contabilità commerciale di un’azienda acquisiscono, quali elementi della stessa, un valore probatorio accresciuto. Ciò vale anche per la contabilità tenuta a titolo facoltativo (e, meglio, senza che esista un obbligo legale in tal senso), nella misura in cui essa è tenuta al medesimo scopo per cui l’art. 957 CO prescrive l’obbligo della contabilità per le ditte iscritte nel registro di commercio, comprende giustificativi e libri contabili che hanno la pretesa di essere esaustivi e dà un’immagine che si vuole completa della situazione patrimoniale dell’azienda (cfr. consid. 24.e).

 

                                  d)   È accertato che le due fatture sono menzognere unicamente in relazione al nome del fornitore della merce, mentre per il resto esse sono conformi alla realtà (quantitativo di merce fornito e prezzo richiesto e pagato).

La questione che si pone, dunque, è di sapere se la forza probante accresciuta che deriva loro dall’inserimento in contabilità si estende anche a tale dettaglio.

La questione attiene al contenuto della contabilità e, meglio, a quanto essa è atta e destinata a provare, ciò che va determinato  avuto riguardo alle norme per il suo allestimento e per rapporto agli eventuali interessati alle informazioni che ne derivano.

 

                                  e)   Secondo l'art. 959 CO, il conto d'esercizio e il bilancio annuale devono essere allestiti secondo i principi generalmente ammessi dalla pratica commerciale, in modo completo e chiaro, sì da mostrare agli interessati con la maggiore evidenza e verità la situazione economica dell'azienda. Oggetto dell'informazione - che deve essere data in modo veritiero dalla contabilità e dal bilancio - è la situazione economica dell'azienda e, meglio, la sua capacità commerciale (cifra d'affari), il suo rendimento (utile netto dell'attività), ma anche la consistenza del suo patrimonio e la sua situazione finanziaria (liquidità e mezzi di finanziamento; Bourquin, Le principe de sincérité du bilan, Ginevra 1976, pag. 264-265).

In concreto, è certo che l’immagine della situazione economica della ditta individuale AP 1 non è stata falsata dall’indicazione inveritiera del fornitore.

In questo senso, e nella misura in cui per i principali destinatari dell’informazione data dal bilancio - e, meglio, gli eventuali azionisti della società, le autorità fiscali (Bourquin, op. cit., pag. 262-264) e gli eventuali partner commerciali - l’informazione sull’identità del fornitore non ha alcun interesse, bisogna concludere che la forza probante accresciuta che alla fattura deriva dal suo inserimento nella contabilità non si estende a tale dettaglio (la STF 6B_1001/2009 del 23 aprile 2010 non è applicabile nemmeno in via analogetica ritenuto come, in quel caso, invece, il fisco fosse interessato a conoscere il dato menzognero).

L’imputazione cade, quindi, già per mancata realizzazione di un presupposto oggettivo del reato.

 

                                26.   In assenza di atto illecito e di altra causa che potrebbe fondare un obbligo risarcitorio dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’accusatore privato è respinta.

 

                                27.   Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

Visto l’esito dell’appello, anche la tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a carico dello Stato (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).

 

Per questi motivi,

 

previo esame del fatto e del diritto,

 

visti gli art.                      9 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;

                                         12, 110, 160 e 251 CP;

                                         32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;

                                         934 e 957 CO;

                                         36 ORC;

                                         1 Olc;

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

                                         rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

pronuncia:                

 

                                   1.   L’appello è accolto.  

                                         Di conseguenza,

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.

 

                               1.2.   La tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico dello Stato.

                                        

                               1.3.   La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato nei confronti di AP 1 è respinta.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

                                        

                                         a) tassa di giustizia                    fr.    800.-

                                         b) altri disborsi                           fr.    200.-

                                                                                              fr. 1'000.-

 

                                         sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

P_GLOSS_TERZI

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.