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Incarto n. |
Locarno 9 agosto 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Francesco Pellegrini |
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segretaria: |
Federica Dell'Oro, vicecancelliera |
visto l’annuncio di appello presentato il 17 maggio 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
esaminati gli atti;
considerato
in fatto, che: - l’8 giugno 2011 la motivazione della sentenza impugnata è stata intimata all’appellante con lettera raccomandata;
- la Posta ha comunicato alla Pretura penale che l’invio in questione “non ha potuto essere ancora recapitato e in seguito ad un ordine del destinatario rimarrà in giacenza presso la Posta ancora per un certo periodo (al massimo 2 mesi)”;
- l’appellante ha ritirato la raccomandata contenente la sentenza della Pretura penale in data 4 luglio 2011 ed ha inviato la sua dichiarazione di appello il 23 luglio seguente;
ritenuto
in diritto, che: - la parte che ha annunciato il ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta a questa Corte entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 399 cpv. 3 CPP);
- giusta l’art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (Zustellungsfiktion);
- secondo giurisprudenza e dottrina consolidata, la regola dei sette giorni rimane valida anche in presenza di un ordine di trattenere la corrispondenza presso l’ufficio postale (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2b; 123 III 492 consid. 1; Macaluso/Toffel, Commentaire Romand CPP, ad art. 85, n. 32; Schöll, Délai de recours en cas d’échec de notification d’actes d’autorités, TREX 2002 p. 78);
- ai sensi della giurisprudenza, deve attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario e ciò è il caso, in ambito penale, dal momento in cui all’interessato è stata comunicata l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti così che, conformemente al principio della buona fede, da quel momento egli deve prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi possano essergli notificati (STF del 20 gennaio 2009, inc. 6B.31/2009, consid. 1; STF del 2 aprile 2007, inc. 1B_46/2007, consid. 2.4; DTF 130 III 396, consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a, 2c; 115 Ia 12 consid. 3a);
- in concreto, ai fini del calcolo del termine, dovendo l’appellante attendersi l’intimazione della sentenza motivata della Pretura penale, questa deve essere considerata notificata già il 16 giugno 2011 - cioè, dopo il settimo giorno di giacenza - a prescindere dal lasso di tempo più lungo per il ritiro della raccomandata presso l’ufficio postale a seguito dell’ordine di trattenere la corrispondenza;
- di conseguenza, la dichiarazione di appello inviata il 23 luglio 2011 deve essere considerata tardiva e il procedimento d’appello stralciato dai ruoli;
per questi motivi,
visti gli art. 85 cpv. 4 lett. a e 399 cpv. 3 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia: 1. La dichiarazione d’appello è irricevibile in quanto tardiva e il procedimento è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.