Incarto n.
17.2011.63

Locarno

13 ottobre 2011/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 16 maggio 2011 da

 

 

AP 1

domiciliato a 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 13 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 13 luglio 2011;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che              -   con decreto di accusa 22 settembre 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 31 cifra 1 LPC / art. 16 vLPC) per avere, nel periodo ottobre 2002-luglio 2004, ottenuto indebitamente, fornendo indicazioni inesatte ed incomplete, prestazioni assicurative non dovute a nome del fratello ACPR 1 e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per complessivi fr. 2'250.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento di tasse e spese.
In particolare, AP 1 è stato ritenuto colpevole del predetto reato per avere chiesto (in correità col padre __________ __________, nel frattempo deceduto e, all’epoca, tutore del fratello), nel corso del mese di ottobre 1999, ed ottenuto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG delle prestazioni complementari comprensive dell’importo di almeno fr. 15'670.- per canoni locativi che il fratello non doveva in realtà corrispondere, in quanto a beneficio di un diritto di abitazione.

    

                                     -   L’importo ritenuto non dovuto è stato restituito da ACPR 1 alla Cassa di compensazione già nel corso del 2005.

 

                                     -   Statuendo sull’opposizione tempestivamente interposta dall’accusato, con sentenza 13 maggio 2011, il giudice della Pretura penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 31 cifra 1 LPC) per i fatti descritti nel decreto d’accusa e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1'500.- (corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna), alla multa di fr. 300.- (da sostituire in caso di mancato pagamento con una pena  detentiva di 6 giorni) nonché al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 800.-.

Il primo giudice ha, inoltre, rinviato ACPR 1 - costituitosi parte civile con scritto del 21 ottobre 2009 del suo tutore - al competente foro per le proprie pretese.

Preso atto che         -   con scritto 16 maggio 2011 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza della Pretura penale e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 13 luglio 2011, ha precisato di  impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando il suo integrale proscioglimento.

Quali istanze probatorie, oltre al richiamo dell’incarto concernente il procedimento di primo grado l’appellante ha chiesto una nuova audizione testimoniale del tutore PI 2, alfine di “chiarire l’attendibilità della sua deposizione avvenuta in sede dibattimentale di primo grado” (cfr. scritto del 18 luglio 2011).

 

                                     -   La richiesta di prove è stata respinta dalla presidente di questa Corte con decreto 24 agosto 2011.

 

Esperito                         il pubblico dibattimento il 13 ottobre 2011 durante il quale

                                         l’appellante ha chiesto il suo proscioglimento.

 

 

Considerato           1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 

                                                      

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).

 

                                   3.   I fatti rilevanti per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere sono i seguenti:

                                  a)   ACPR 1, fratello dell’imputato AP 1, è dal 1978 oggetto di interdizione in quanto affetto da un forte ritardo intellettuale (oligofrenia) che non gli permette di provvedere a sé stesso né di far fronte alle proprie necessità. A seguito dell’interdizione, è stata provvisoriamente ripristinata l’autorità parentale del padre __________ (deceduto nel 2009).

Dal 27 giugno 2000, la tutela di ACPR 1 è stata affidata al tutore ufficiale cantonale PI 2.

 

                                  b)   Il 27 settembre 1999, __________ ha presentato all’Istituto delle assicurazioni sociali un’istanza tendente all’ottenimento di prestazioni complementari alla rendita d’invalidità di cui il figlio beneficiava.

Rispondendo allo IAS che gli chiedeva migliori dettagli sulla situazione economica del figlio, con scritto 29 novembre 1999, __________ ha comunicato che la sostanza posseduta dal figlio ammontava a fr. 3'000.- e che da quell’anno egli doveva corrispondere al fratello AP 1 un canone di locazione mensile di fr. 800.-. A tale scritto egli ha allegato copia del contratto denominato d’affitto (recte: di locazione) concluso da lui (in rappresentanza di ACPR 1) e dall’accusato AP 1 il 10 gennaio 1999.

                                  c)   In accoglimento della richiesta, ACPR 1 è stato posto, a far tempo dal mese di ottobre del 1999, a beneficio di prestazioni complementari (cfr. decisioni sulle prestazioni complementari allegate all’AI 11; cfr. anche scritto 29 luglio 2004 dello IAS a ACPR 1, doc. F allegato ad AI 14, cfr. anche verbale d’interrogatorio di AP 1 del 20 settembre 2005, AI 14, pag. 8). Le prestazioni  (comprensive dell’importo del canone di locazione) sono state erogate sino al mese di luglio 2004.

                                  d)   Nell’estate 2004 è emerso che AP 1, che il 22 novembre 1996  aveva acquistato dal padre la casa di famiglia, aveva con lo stesso rogito concesso “ai genitori __________ e ____________________ nonché al fratello ACPR 1 un diritto d’abitazione non esclusivo vita natural durante sulla casa al sub. A della part. n. 1879 limitatamente a quei locali che essi già oggi occupano oltre ai locali in uso comune”.
Ciò considerato, il 29 luglio 2004 l’Istituto delle assicurazioni sociali ha sospeso l’erogazione delle prestazioni, non ritenendo valida la conclusione di un contratto di locazione “in parallelo” al diritto d’abitazione, ed ha chiesto a ACPR 1 la restituzione di fr. 41'950.-.

                                   4.   L’appellante contesta l’adempimento dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (di seguito, LPC).
La questione può rimanere indecisa per i motivi che seguono.

 

                                  a)   Giusta l’art. 31 cpv. 1 LPC è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:

- mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da un’istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge (lett. a);

- mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge (lett. b);

- viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione ufficiale o professionale, a danno di terzi o a suo vantaggio (lett. c);

                                         - non ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe giusta l’art. 31 cpv. 1 LPGA (lett. d).

Secondo il Consiglio federale (cfr. Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, FF 2005 pag. 5349, in particolare pag. 5554) la norma – in vigore dal 1° gennaio 2008 – non fa che riprendere il contenuto del previgente art. 16 della Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (vLPC, che prevedeva la pena della detenzione inferiore a sei mesi o la multa per un massimo di fr. 20'000.-, cumulabili), disposizione a sua volta ispirata (sia per le fattispecie punibili, sia per le pene comminate) alle norme penali della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 87 e 88 LAVS, cfr. Messaggio del 21 settembre 1964 del Consiglio federale a sostegno di un disegno di legge su prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1964 II pag. 705, in particolare pag. 736).

 

La norma penale deve, in particolare, assicurare – con uno sguardo alle limitate risorse pubbliche e all’uso mirato ed efficiente delle stesse, così come all’applicazione dei principi generali del diritto amministrativo – che le prestazioni complementari siano versate solo a persone che adempiono i requisiti legali e che necessitano di un aiuto finanziario (DTF 131 IV 83 consid. 2.1.1; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2a edizione, Zurigo 2006, ad art. 12-16, n. 661). Bene giuridico protetto dalla norma è l’attuazione legale, il più possibile efficiente e paritaria (rechtsgleich), delle prestazioni complementari nei vari rami delle assicurazioni, così come la buona fede nei rapporti tra le autorità e le persone richiedenti l’erogazione di prestazioni (DTF 131 IV 83 consid. 2.1.1; Müller, op. cit., ad art. 12-16, n. 661).  

 

                                  b)   Dal profilo soggettivo l’infrazione di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. a LPC rispettivamente all’art. 16 cpv. 1 vLPC presuppone intenzionalità (art. 12 cpv. 1 in combinazione con art. 333 cpv. 1 CP; cfr. anche Müller, op. cit., ad art. 12-16, n. 663).

                                  c)   Il reato imputato a AP 1 – ovvero l’infrazione di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. a LPC rispettivamente all’art. 16 cpv. 1 vLPC – consiste, in particolare, nell’avere fornito informazioni ingannevoli (false oppure incomplete) su circostanze rilevanti per la concessione - o meglio, in concreto, per la determinazione dell’ammontare - della prestazione assicurativa richiesta dal fratello (DTF 131 IV 83 consid. 2.1.1 in relazione all’art. 16 vLPC; Müller, op. cit., ad art. 12-16, n. 661).

                                  d)   In concreto, non è chiaro se AP 1 sia  intervenuto  attivamente nella procedura di richiesta di prestazioni assicurative.

Il formulario con il quale è stata chiesta la prestazione complementare (cfr. formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI”, doc. C allegato ad AI 14, nel quale non è stato indicato, al pto. 30, il suo diritto d’abitazione) è stato firmato dal padre __________.

Pure sottoscritto dal padre, in rappresentanza del figlio interdetto, è lo scritto 29 novembre 1999 con cui veniva comunicato all’Istituto delle assicurazioni sociali l’esistenza del contratto di locazione (cfr. doc. D allegato ad AI 14).
L’unico intervento dell’appellante in tale richiesta sembra essere l’aiuto da lui dato compilando di sua mano il formulario (cfr. AI 14, pag. 5).

 

                                  e)   Anche ammesso che, cAP 1 abbia avuto parte attiva nella richiesta di prestazioni, rimarrebbe ancora da risolvere la questione - tutt’altro che scontata - di sapere se nulla fosse dovuto dall’assistito al fratello ritenuto come non sia certo che il diritto di abitazione sia stato costituito a titolo gratuito (cfr., in particolare, Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3a edizione, Berna 2002, § 64 n. 2226a secondo cui non è necessario fissare nell’atto costitutivo di una servitù fondiaria la controprestazione dovuta per la costituzione o l’esercizio della servitù, cfr. anche Steinauer, Les droits réels, vol. III, 3a edizione, Berna 2003, § 69 n. 2417 e § 73 n. 2504 secondo cui le regole per la costituzione di una servitù fondiaria valgono per analogia anche per la costituzione di un usufrutto o di un diritto d’abitazione; DTF 115 II 348, doc B prodotto al dibattimento da leggersi in relazione all’obbligo del notaio di segnalare il diritto d’abitazione senza controprestazione all’Ufficio delle imposte di successione e donazione, cfr. art. 142 cpv. 2 lett. f LT in relazione con l’art. 142 cpv. 1 LT) e come, anche in caso contrario, nulla impedisca al titolare del diritto di abitazione e a colui che di tale diritto è gravato di convenire il pagamento di un’indennità per i costi sopportati da quest’ultimo o di un canone di locazione.

In ogni caso, le due questioni possono rimanere irrisolte, e meglio può rimanere irrisolta la questione a sapere se, con ciò, AP 1 ha realizzato - almeno dal profilo oggettivo - il reato di cui all’art. 16 cpv. 1 vLPC / 31 cpv. 1 lett. a LPC poiché la relativa azione penale sarebbe prescritta per i motivi che seguono.

 

                                   f)   Il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere che l’infrazione di cui all’art. 16 cpv. 1 vLPc (corrispondente, come visto, al vigente art. 31 cpv. 1 lett. a LPC), anche se ha per conseguenza il pagamento di prestazioni mensili e continuate, non rappresenta un reato permanente (Dauerdelikt) (DTF 131 IV 83 consid. 2.1.2 e 2.1.3; Müller, op. cit., ad art. 12-16, n. 662).
Non trattandosi, pertanto, di un caso di cui all’art. 98 lett. c CP, la prescrizione dell’infrazione di cui all’art. 31 LPC e 16 vLPC decorre dal giorno in cui l’autore l’ha commessa (art. 98 lett. a CP). A proposito il TF ha avuto modo di precisare che, giusta il tenore letterale dell’art. 98 lett. a CP, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’autore ha perpetrato la sua attività illecita e non da quello in cui si verifica l’evento (DTF 134 IV 297 consid. 4.1 e 4.2; 122 IV 61 consid. 2a/aa; 102 IV 79 consid. 6).
Qualora l’autore inganna a più riprese l’autorità (ad esempio confermando le false indicazioni in occasione dei periodici accertamenti sulla situazione economica del beneficiario della prestazione) un nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere per ogni azione ingannevole (DTF 131 IV 83 consid. 2.5; Müller, op. cit., ad art. 12-16, n. 662).

                                  g)   L’unico intervento dell’imputato nella procedura avviata nei confronti della Cassa di compensazione data del settembre 1999 (cfr. data indicata sul formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI”, doc. C allegato ad AI 14, pag. 8).

Considerato che il decreto d’accusa imputa all’appellante soltanto quell’episodio e che, dunque, una condanna per altri fatti violerebbe il principio accusatorio, si osserva - per completezza di informazioni - che egli non è intervenuto in nessun modo nell’allestimento dei formulari per l’accertamento periodico delle condizioni per la concessione di una prestazione complementare (cfr. documentazione allegata all’AI 11, in part. doc. 60 firmato dal solo tutore ufficiale).

 

                                  h)   Il nuovo diritto sulla prescrizione - regolato prima negli art. 70 e segg. e poi, dopo la revisione della parte generale del Codice penale, negli art. 98 e segg. CP - è entrato in vigore il 1° ottobre 2002. Tale diritto si applica di principio solo ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. Ai reati commessi prima della sua entrata in vigore è invece, di principio, applicabile il diritto previgente, a meno che il nuovo ordinamento non sia più favorevole all’imputato (lex mitior, art. 2 CP).
Giusta il diritto in vigore fino al 30 settembre 2002 il reato di cui all’art. 16 cpv. 1 vLPC si prescriveva in cinque anni (termine relativo, art. 70 cpv. 4 vCP), rispettivamente in 7 anni e mezzo (termine assoluto, art. 72 cifra 2 cpv. 1 e 2 vCP).
Giusta il diritto vigente, il reato si prescrive, invece, in 7 anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP; non vi è più la distinzione tra prescrizione relativa e prescrizione assoluta.
In ogni caso, la questione a sapere quale sia, in concreto, la lex mitior può rimanere irrisolta ritenuto che, per ognuna delle due ipotesi, l’azione penale per il reato prospettato a AP 1 si è prescritta prima della celebrazione della condanna di primo grado: il 28 marzo 2007, rispettivamente il 28 settembre 2006.

                                    i)   Ritenuto come la prescrizione dell’azione penale rivesta un carattere giuridico materiale che estingue il diritto dello Stato di perseguire e condannare e deve, quindi, essere obbligatoriamente rilevata con un giudizio di proscioglimento (STF del 2 ottobre 2002, inc. 1P.258/2002 consid. 3.3. e 3.4.; CCRP 11 gennaio 2010 in inc. n. 17.2008.55 consid. 7.3; CRP 9.3.2009 inc. 60.2008.267), AP 1 deve essere, già solo per quanto sopra, assolto.

 

                                   5.   A titolo abbondanziale, si osserva, infine, che non è possibile – come sembra avere fatto il giudice di primo grado – condannare l’appellante per avere omesso di segnalare alla Cassa di compensazione l’esistenza del diritto d’abitazione già solo per il fatto che nulla al riguardo gli è stato imputato: farlo costituirebbe una manifesta violazione del principio accusatorio.

Nel merito, si rinvia comunque a DTF 131 IV 83 (cfr. anche STF del 28 settembre 2000 6S.288/2000 consid. 4b/bb) che esclude una simile possibilità.

 

                                   6.   Gli oneri processuali del giudizio di primo grado (fr. 800.-) sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP) che verserà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili.
Gli oneri processuali d’appello vanno posti a carico dello Stato che verserà a AP 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili per il procedimento di secondo grado (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      31 cpv. 1 lett. a LPC, 16 cpv. 1 vLPC, 97-98 CP, 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è accolto.

Di conseguenza AP 1 è assolto dall’accusa d’infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

 

2.  Gli oneri processuali del giudizio di primo grado (fr. 800.-) sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1’000 a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-

altri disborsi                            fr.            200.-

                                                     fr.        1’000.-

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1

fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art. 115 LTF.