Incarto n.
17.2011.64 + 65

Locarno

17 febbraio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

30 maggio 2011 da

 

 

 AP 1

         

 

e

 

 IM 1

  

entrambi rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata il 19 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei loro confronti e nei confronti di IM 2

 

 

richiamate le dichiarazioni di appello 5 luglio 2011 e 12 luglio 2011;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 è amministratore unico con firma individuale della N. SA, società proprietaria, dal 2007, dell’immobile denominato C. sito nel territorio di __________.

Al primo piano di tale immobile era ubicato un affittacamere (cfr. per una definizione di “affittacamere” l’art. 18 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, RL 11.3.2.1.1) formante un esercizio pubblico a sé stante e gestito negli anni da diverse società.
Nel periodo che qui interessa, nella funzione di gestore di tale esercizio pubblico si sono susseguite due società: dapprima la B. SA e in seguito, dal 23 dicembre 2008, la R. Sagl. Entrambe le società facevano capo a IM 1 delle quali era amministratore unico, rispettivamente gerente, e per le quali egli disponeva di firma individuale.
Fino al 23 dicembre 2008, AP 1 è stato gerente dell’affittacamere. In seguito, tale mansione - con patente n. 4065 dell’Ufficio dei permessi - è stata assunta da IM 2.

                                  B.   Preso atto di un rapporto della polizia cantonale che confermava come l’affittacamere fosse, in realtà, un postribolo, il __________, con risoluzione 18 giugno 2008, ha fatto ordine alla proprietaria del fondo N. SA (per il tramite del suo amministratore unico AP 1), all’allora gestrice B. SA (per il tramite del suo amministratore unico IM 1) nonché al gerente AP 1, sotto la comminatoria dell’art. 292 CP, “di sospendere immediatamente l’esercizio della prostituzione nello stabile denominato C. sito sulla particella __________ e di ripristinare l’uso dell’immobile a scopo di affittacamere, conformemente alla destinazione approvata con licenza edilizia 6 novembre 2003”.

                                  C.   In data 12 marzo 2009, il __________, preso atto dell’intervenuto cambio di gerenza e di gestione dell’affittacamere nonché di un nuovo rapporto di polizia dal quale emergeva come l’esercizio pubblico fosse ancora “un locale in cui viene svolta la prostituzione”, ha impartito anche alla nuova gestrice R. Sagl (per il tramite del suo amministratore unico IM 1) nonché alla nuova gerente IM 2 l’ordine di sospensione immediata dell’esercizio della prostituzione e di ripristino della destinazione originaria dell’immobile. L’ordine è stato nuovamente assortito della comminatoria dell’art. 292 CP.

                                  D.   In data 19 agosto 2009 la polizia cantonale ha proceduto ad un ulteriore controllo presso l’affittacamere, riscontrando la presenza di 11 donne di nazionalità brasiliana, rumena ed ucraina così come indicato nel rapporto del 31 agosto 2009.

                                  E.   Sulla scorta di tali emergenze, il procuratore pubblico, con decreti d’accusa 22 febbraio 2010, ha ritenuto AP 1, IM 1 e IM 2 autori colpevoli di disobbedienza a decisioni dell’autorità. In particolare, egli ha rimproverato ai tre imputati di avere omesso di ottemperare all’ordine impartito dal __________ con decisione 12 marzo 2009. A AP 1 e a IM 1 egli ha, inoltre, imputato di avere omesso di ottemperare all’ordine impartito dalla stessa autorità con decisione 18 giugno 2008.
In applicazione della pena il procuratore pubblico ha proposto, a carico di ogni coimputato, il pagamento di una multa di fr. 500.-.
IM 2, AP 1 e IM 1 hanno sollevato tempestiva opposizione contro i rispettivi decreti di accusa.

 

                                  F.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 19 maggio 2010, il presidente della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni, ha confermato le imputazioni e le multe contenute nei decreti d’accusa. Egli ha, inoltre, condannato ognuno dei tre coimputati al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- con motivazione scritta e di complessivi fr. 600.- senza motivazione scritta.

                                  G.   Contro la predetta sentenza AP 1 e IM 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 5 luglio 2011, AP 1 ha precisato di impugnare la sua condanna per il reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità nonché la decisione del primo giudice di porre a suo carico spese giudiziarie differenziate a dipendenza del fatto se sia o meno domandata la motivazione scritta della sentenza.
Con allegato del 12 luglio 2011 anche IM 1, dopo aver preso atto delle motivazioni della sentenza, ha presentato dichiarazione di appello precisando di impugnare l’intera sentenza di primo grado. Chiedendo di essere prosciolto da ogni imputazione, egli protesta tasse, spese e ripetibili.

                                  H.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con ordinanza 8 agosto 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta delle loro rispettive dichiarazioni di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Con scritto 5 settembre 2011, AP 1 ha precisato di rinviare, per quanto attiene alla motivazione scritta del proprio gravame, alla sua dichiarazione d’appello 5 luglio 2011.
Da parte sua IM 1 ha inoltrato la propria motivazione scritta in data 5 settembre 2011.

                                    I.   Con scritto 9 settembre 2011, il giudice di prime cure si è rimesso al giudizio di questa Corte.
Con osservazioni 26 settembre 2011 il procuratore pubblico ha postulato la reiezione di entrambi i gravami.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 19 maggio 2011 della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio
(Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

                                   3.   Si rende colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista in detto articolo. Tale disposizione tende ad assicurare, mediante comminatoria penale, il rispetto degli ordini impartiti validamente dall'autorità competente (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 334; Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 292 n. 2). La decisione deve, quindi, ingiungere al destinatario un ordine di fare o di non fare (Corboz, op. cit., ad art. 292 n. 2) descrivendo con sufficiente precisione il comportamento richiesto (DTF 127 IV 119 consid.2a, 124 IV 297 consid. 4d). La diffida va interpretata secondo buona fede, muovendo comunque dal suo tenore letterale (DTF 105 IV 278 consid. 2a; STF del 2 maggio 2005 6P_182/2004, consid. 3.2.1).
Dal profilo soggettivo l’insubordinazione deve essere intenzionale. L’autore deve, dunque, aver preso conoscenza dell’ingiunzione ed essere consapevole del carattere vincolante della stessa e delle conseguenze penali della sua disobbedienza. Il dolo eventuale è sufficiente (DTF 119 IV 238 consid. 2a;
STF del 18 luglio 2011 6B_841/2010, consid. 5.2; STF del 2 maggio 2005 6P_182/2004, consid. 3.2.1.).

 

                                   4.   Il TRAM - chiamato a determinarsi sul ricorso interposto dalla N. SA, dalla B. SA nonché da AP 1 avverso la decisione del Consiglio di Stato che, a sua volta, respingeva l’impugnativa degli insorgenti contro la risoluzione 18 giugno 2008 del __________ - ha già avuto modo di rilevare che l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l’utilizzo di un esercizio pubblico in conformità alla licenza edilizia incombe non solo al proprietario, ma anche al gestore e al gerente dello stesso.

Queste persone - ha ancora specificato il TRAM - non possono limitarsi ad informare le locatarie del divieto di esercitare la prostituzione nelle camere, ma devono prendere anche le altre misure necessarie. In primo luogo evitando di locare le camere ad improbabili turiste provenienti da paesi noti come esportatori di prostitute e, in secondo luogo, adottando le misure volte ad impedire l'accesso all'esercizio pubblico da parte di estranei. Inoltre il gestore e il gerente, in quanto possessori dell'immobile, devono prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare che le ospiti rimorchino in camera clienti adescati fra gli avventori del locale notturno che frequentano o altrove (cfr. sentenza TRAM del 6 marzo 2009 n. 52.2008.409 consid. 3.4.5).

 

Sull’appello di IM 1

                                   5.   Si osserva preliminarmente che, concernendo il presente procedimento esclusivamente contravvenzioni, la richiesta dell’appellante di procedere, in questa sede, all’audizione delle 11 donne straniere di cui al rapporto di polizia del 31 agosto 2009 (motivazione d’appello, pag. 3) deve essere respinta in applicazione dell’art. 398 cpv. 4 CPP.

                                     

                                   6.   IM 1 contesta innanzitutto che, dopo l’intimazione delle decisioni del 18 giugno 2008 e del 12 marzo 2009 del __________, vi sia ancora stato, nell’affittacamere del C., esercizio della prostituzione (motivazione d’appello, pag. 5-6).
In relazione a tale contestazione l’appellante lamenta anche una violazione del suo diritto di essere sentito, rilevando che il pretore ha respinto “in modo assolutamente ingiustificato” la sua richiesta d’interrogare le 11 donne straniere controllate dalla polizia il 19 agosto 2009 (motivazione d’appello, pag. 2-3).

                               6.1.   Riguardo il contestato esercizio della prostituzione presso il C., il primo giudice si è limitato a rilevare che, nel caso concreto, contestare tale pratica equivale a “negare l’evidenza”, ritenuti gli esiti dei controlli di polizia, considerato che l’esercizio del meretricio presso il C. era fatto notorio (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 9) e ritenuto che dalla decisione 12 marzo 2009 del __________ risulta con chiarezza che la clientela del C. era “unicamente costituita da donne straniere dedite all’esercizio della prostituzione” (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5).

                               6.2.   IM 1 sostiene che, in concreto, non è data la prova dell’esercizio della prostituzione nell’affittacamere dopo gli ordini impartiti dal __________. In particolare, rileva l’appellante, dal rapporto di polizia relativo all’intervento del 19 agosto 2009 emerge unicamente che, in quella data, sono state controllate presso il C. 11 donne straniere ciò che ancora - sostiene - non prova che esse fossero dedite al meretricio, ritenuto oltretutto che lo stesso rapporto di polizia indica che nessuna di queste ragazze era in possesso di un’autorizzazione per l’esercizio della prostituzione.
Inoltre - continua - dal rapporto di polizia non risulta chi tra le donne menzionate “fosse ospite dell’affittacamere e quali semplicemente clienti del bar”.
A mente dell’appellante, infine, anche nell’ipotesi secondo cui le donne fossero state effettivamente delle prostitute, non si può escludere che esse esercitassero la loro attività altrove (motivazione d’appello, pag. 5-6).

                            6.3.a.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.1; DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

                                  b.   Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

                               6.4.   La censura è al limite del temerario.
È innanzitutto dato per assodato che, come indicato nel rapporto di polizia, in data 19 agosto 2009, presso il bar e l’affittacamere C., c’erano 11 giovani donne straniere, di cui 5 di nazionalità brasiliana, 5 di nazionalità rumena e una di nazionalità ucraina. La circostanza secondo cui tali ragazze - anche quelle controllate nel bar - soggiornassero nell’affittacamere è stata confermata dalla gerente IM 2 che ha dichiarato alla polizia cantonale di avere accettato che “tali ragazze dormissero presso l’affittacamere” (cfr. verbale d’interrogatorio di IM 2, allegato al Rapporto di polizia 31 agosto 2009, pag. 1; cfr. pure AP 1 che alla polizia ha riferito come “queste ospiti erano sole in camera”, cfr. verbale d’interrogatorio di AP 1, allegato al Rapporto di polizia 31 agosto 2009, pag. 4).
Assodato è pure che l’affittacamere C. __________ è un esercizio pubblico in cui, notoriamente, ormai da anni, si pratica la prostituzione (cfr., al riguardo, sentenza TRAM 6 marzo 2009; decisioni 16 giugno 2008 e 12 marzo 2009 del __________ che indicano come tra febbraio 2006 e giugno 2008 l’affittacamere è stato oggetto di ripetuti controlli di polizia che hanno permesso di stabilire come “la clientela sia formata unicamente da donne straniere dedite alla prostituzione” e come, ancora nel marzo del 2009, l’affittacamere risultava essere “un locale in cui viene svolta la prostituzione”).
Se a queste due pacifiche circostanze si aggiunge il fatto, pure notorio, che nulla - se non l’esercizio della prostituzione - giustifica la presenza, in un luogo senza attrattive turistiche (cfr. la dichiarazione d’appello di AP 1, pto. V secondo cui il C. si trova in una “zona tutto fuorché turistica”), all’interno di esercizi pubblici conosciuti come bordelli, di donne straniere (giovani o meno giovani), non accompagnate, provenienti da paesi economicamente sfavoriti quali il __________, si ha che l’accertamento del primo giudice tutto può dirsi men che arbitrario.
Non occorre, poi, argomentare per dimostrare che la circostanza secondo cui nessuna delle ragazze controllate quella sera dalla polizia era in possesso di un’autorizzazione per l’esercizio della prostituzione non soccorre l’appellante e che tantomeno gli giova evocare la possibilità che le 11 ragazze esercitassero la prostituzione altrove.
Su questo punto, pertanto, l’appello deve essere disatteso.

                                   7.   Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene che, in seno alla B. SA e alla R. Sagl, egli era “semplicemente un prestanome” e che, pertanto, egli non poteva agire così come imposto dall’autorità.

                               7.1.   Sulla questione il pretore ha evidenziato come IM 1 non possa liberarsi dalle sue responsabilità sostenendo - come ha fatto nel suo interrogatorio davanti alla polizia - di essere stato, in seno alla R. Sagl un semplice prestanome: egli era il gerente di quella società e, in quanto tale, doveva “agire personalmente o far sì che qualcuno agisse”.
Allo stesso obbligo di agire, continua il primo giudice, IM 1 sottostava anche durante il periodo in cui era gestore dell’esercizio pubblico in qualità di amministratore unico della B. SA (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 7).

                               7.2.   Nel suo gravame l’appellante sostiene che l’audizione delle parti ed i documenti in atti - in particolare la delega alla A. SA e la dichiarazione di responsabilità sottoscritta da IM 2 - dimostrano “inequivocabilmente”, non solo che egli non ha svolto alcun atto di gestione dell’esercizio pubblico in questione, ma pure che egli era un semplice prestanome senza alcun ruolo operativo in seno alla B. SA e alla R. Sagl. Privo di “effettivo potere”, continua l’appellante, egli non aveva la possibilità di dar seguito agli ordini impartiti dal __________, in particolare di sospendere l’esercizio della prostituzione nell’esercizio pubblico e di ripristinarne l’utilizzo in conformità con la licenza edilizia (motivazione d’appello, pag. 4-5).

                               7.3.   La tesi dell’appellante è sconfessata già solo dal fatto che egli era, nei periodi considerati dal DA, amministratore unico della B. SA rispettivamente gerente della R. Sagl: in forza degli art. 809, 716-716a CO, 55 CC egli era, dunque, abilitato ad agire in nome delle due società e a prendere tutti i provvedimenti per far cessare l’esercizio della prostituzione nelle camere di cui egli era responsabile.
Non si vede, al riguardo, come la procura generale conferita dalla R. Sagl alla A. SA (cfr. all. 1 al Rapporto di polizia del 31 agosto 2009) o la dichiarazione di IM 2 del 31 ottobre 2008 (cfr. all. 2 al Rapporto di polizia del 31 agosto 2009) potessero limitare il potere esecutivo di cui l’appellante disponeva in quanto organo delle società ed impedirgli di conformarsi alle ingiunzioni del __________.
Anche su questo punto, pertanto, l’appello è votato all’insuccesso.

                                   8.   L’appellante sostiene pure che egli non ha mai avuto contatto con le clienti e che, pertanto egli non aveva la possibilità di impedire loro l’accesso nell’affittacamere né d’impedire l’esercizio della prostituzione (motivazione d’appello, pag. 4).
La circostanza evocata è irrilevante. IM 1 - in qualità di responsabile delle due società gestrici - era tenuto ad attivarsi affinché nelle camere non venisse esercitata la prostituzione (cfr. quanto indicato al consid. 4). Il non averlo fatto è proprio quanto gli viene rimproverato.

 

                                   9.   Nel suo gravame l’appellante rileva ancora come la licenza edilizia sia stata rilasciata al proprietario del C. e non alle società da lui gestite e che, pertanto, non conoscendone il contenuto, non si poteva pretendere da lui un utilizzo dell’immobile conforme alla stessa (motivazione d’appello, pag. 5).
La questione è irrilevante. Quel che gli viene rimproverato è di non avere ottemperato all’ordine che il __________ gli ha impartito. Non di avere disatteso i limiti della licenza edilizia.

 

                                10.   Nella sua dichiarazione d’appello, IM 1 aveva precisato - senza motivare - di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal pretore.
Ritenuto come nemmeno nella successiva motivazione scritta del gravame egli abbia argomentato al riguardo, la censura va dichiarata irricevibile.

                                11.   IM 1 sostiene infine che, a prescindere dall’esito della presente procedura d’appello, la tassa di giustizia del procedimento di primo grado deve essere fissata in fr. 500.-. In particolare l’appellante rileva che l’aumento della tassa di giustizia da fr. 500.- a fr. 900.- operato dal primo giudice “non appare giustificato” non avendo egli chiesto la motivazione scritta della sentenza ed essendosi limitato ad annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP (motivazione d’appello, pag. 6).

                             11.1.   Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato IM 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- con motivazione scritta e di fr. 600.- senza motivazione scritta” (verbale del dibattimento, dispositivo).
A seguito dell’annuncio di appello e della conseguente motivazione scritta della sentenza, l’appellante è stato per finire condannato al pagamento di oneri processuali di complessivi fr. 1'000.- (di cui una tassa di giustizia di fr. 900.- e spese di giustizia di fr. 100.-, cfr. sentenza impugnata, distinta spese).

                          11.2.a.   L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino le norme sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 LTG prevede che il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

                                  b.   L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - in caso di ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.
L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art. 80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In particolare dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la motivazione non deve unicamente permettere al destinatario della decisione di comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne - rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa - ma deve pure consentire all’autorità di ricorso di esercitare efficacemente il proprio controllo sull’autorità inferiore, ciò che presuppone che la stessa autorità di secondo grado sia messa nelle condizioni di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo (Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, ad art. 80, n. 8; Tercier, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n. 585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22 agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).

                             11.3.   La censura è da respingere in quanto infondata.
È infatti a torto che l’appellante sostiene di essersi limitato ad annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione scritta della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione di una sentenza di primo grado comporta automaticamente la sua motivazione scritta ad opera del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2 lett. b e 399 cpv. 2 CPP).
Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di Luigi Calderoni una tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare della Pretura penale per la motivazione scritta della sua pronuncia.

                                         Sull’appello di AP 1

                                12.   Come già in precedenza, si osserva preliminarmente che, concernendo il presente procedimento esclusivamente contravvenzioni, la richiesta dell’appellante di procedere, in questa sede, all’assunzione delle prove rifiutate dal pretore (dichiarazione d’appello AP 1, pto IV primo paragrafo), deve essere respinta in applicazione dell’art. 398 cpv. 4 CPP.

                                13.   La reiezione da parte del primo giudice della richiesta di congiungere il procedimento sfociato nel DA impugnato con un altro che il qui appellante pretende essere in corso non presta il fianco a critica alcuna già solo per il fatto che la circostanza - evocata peraltro soltanto dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale di primo grado (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5) - non è stata in alcun modo documentata né in altro modo resa verosimile né in quella sede né in questa (sentenza impugnata, consid. 11 pag. 10).

 

                                14.   AP 1 contesta, poi, la decisione della Pretura penale di riunire il procedimento a suo carico con quelli a carico di IM 1 e IM 2. In particolare, rileva l’appellante, se fossero stati citati al dibattimento in veste di testimoni anziché in veste di coimputati, IM 2 e IM 1 sarebbero stati obbligati a deporre (dichiarazione d’appello AP 1, pto. III).
La censura si rivela d’acchito infondata. Dalla congiunzione dei procedimenti all’appellante non è derivato alcun danno: nemmeno in caso di procedimenti separati, infatti, IM 2 e IM 1 avrebbero potuto venir sentiti in veste di testimoni ma soltanto quali persone informate sui fatti ai sensi dell’art. 178 lett. f CPP e, in quanto tali, senza obbligo di deporre (art. 179 cpv. 1 CP).

                                15.   Continuando nel suo esposto AP 1 sostiene che il primo giudice ha rifiutato “senza plausibile ragione” di assumere le prove da lui richieste il 6 aprile e il 19 aprile 2010. A detta dell’appellante tali prove dimostravano “fatti rilevanti per la valutazione penale e per la commisurazione della pena” (dichiarazione d’appello AP 1, pto. IV). Così argomentando, l’appellante lamenta, in sostanza, la violazione del suo diritto di essere sentito.

                             15.1.   Risulta dagli atti che il 6 aprile 2010 l’appellante aveva chiesto al primo giudice di assumere le seguenti prove:
-  l’audizione di tale S. che sarebbe stato l’estensore del non

                                            meglio precisato “rapporto del mese di gennaio”;
-  l’audizione dell’avv. DI 2 che poteva “confermare            tutti gli

                                            sforzi fatti dall’appellante per cedere il C. (…) ai             richiedenti d’asilo o a una catena di alimentari”;
-  un complemento d’inchiesta per sapere chi fossero gli agenti   mascherati che, a detta di AP 1, avevano constatato, in un            non meglio precisato rapporto di polizia, la presenza di                                           prostitute nell’affittacamere nonché l’audizione in                                                          contraddittorio di questi agenti;
-  l’audizione in contraddittorio con le persone, “a tutt’ora ignote”, che si sarebbero prostituite;
-  il richiamo dall’Ufficio permessi dell’incarto completo relativo    all’esercizio pubblico C. che, a detta di AP 1, poteva            evidenziare che l’affittacamere “era adibito a normale struttura                                  affittuaria in attesa che si sbloccassero gli ostacoli posti dal                     comune di __________ o andassero in porto le contrattazioni

                                            con una catena alimentare”.
Con scritto 19 aprile 2010 AP 1 ha, poi, chiesto al pretore di assumere anche le copie di due ricorsi inoltrati al Consiglio di Stato nell’ambito di procedimenti amministrativi concernenti l’esercizio pubblico C..

Con ordinanza 8 marzo 2011, il primo giudice ha acquisito agli atti i documenti prodotti dall’appellante il 19 aprile 2010 e ha richiamato dall’Ufficio permessi l’incarto richiesto limitatamente alla “documentazione attestante il nome del gerente e del gestore dell’affittacamere C. nel corso del 2009” rilevando, a quest’ultimo proposito, come nulla impedisse all’interessato “di farsi rilasciare eventuali documenti che dovesse ritenere utili per il giudizio e di produrli prima o durante il dibattimento”.
Il primo giudice ha, invece, respinto le altre prove richieste dall’appellante (cfr. act. 7 in incarto della Pretura penale n. 10.2010.152).

                             15.2.   La censura è priva di fondamento. Rifiutando le prove richieste dall’appellante, il primo giudice non ha violato il suo diritto di essere sentito (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 1° maggio 2009 inc. 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF del 13 aprile 2005 inc. 2P.20/2005 consid. 3.2. e riferimenti; DTF 135 II 286 consid. 5.1; 131 I 153 consid. 3; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni) ma ha operato, senza arbitrio, un apprezzamento anticipato delle prove richieste concludendo, sulla scorta di argomentazioni pertinenti, che esse non erano necessarie al giudizio che egli era chiamato a rendere (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1., DTF 131 I 153 consid. 3; 125 I 135 consid. 6c; 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224 consid. 2b). Nell’ambito di questa valutazione, l’autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo per arbitrio (STF del 30 giugno 2011 inc. 6B_871/2010 consid. 2.1; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007 consid. 5.1; DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10 settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1. con riferimenti).

                                16.   AP 1 sostiene poi che il pretore ha erroneamente ritenuto che egli fosse il proprietario dell’affittacamere quando, in realtà, proprietaria dello stesso era la N. SA (dichiarazione d’appello AP 1, pto. II).
La censura cade nel vuoto, ritenuto che, in realtà, il giudizio impugnato accerta che AP 1 era l’amministratore unico della società proprietaria dell’immobile denominato C. (cfr. sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5 e consid. 8 pag. 6 secondo paragrafo).
La formulazione del pretore secondo cui AP 1 “conferma di essere stato gerente e proprietario dell’immobile” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 6 primo paragrafo), indica semplicemente che, in veste di organo della N. SA, l’appellante ricopriva de facto la funzione di proprietario del C..

                                17.   Pertanto, ritenuto l’ordine impartito il 18 giugno 2008 sotto la comminatoria dell’art. 292 CP dal __________ a AP 1 (sia in qualità di responsabile della società proprietaria dell’affittacamere che, personalmente, in qualità di gerente dello stesso), considerato altresì che il primo giudice ha senza arbitrio accertato che, presso il C., il 12 marzo 2009 (data in cui è stato emanato il secondo ordine di far sospendere la prostituzione) e il 19 agosto 2009 vi è stato ancora esercizio della prostituzione (cfr. consid. 6.4), è a ragione che il pretore ha ritenuto l’appellante autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità.
Evidentemente pretestuosa è l’argomentazione secondo cui, essendo le ospiti dell’affittacamere state notificate, era la polizia che doveva intervenire (dichiarazione d’appello AP 1, pto. II). Anche volendo sorvolare sul tipo di notifica, è evidente che l’ordine disatteso è stato impartito, fra gli altri, al qui appellante. Tanto basta.

 

                                18.   Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 aveva precisato di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal pretore. Al riguardo egli si è limitato a sostenere che il primo giudice, rifiutando di assumere alcune prove da lui richieste (audizione del teste DI 2, incarto dall’Ufficio permessi relativo all’esercizio pubblico C.), ha di fatto omesso di assumere elementi utili per la valutazione della colpa e della pena (dichiarazione d’appello, punto IV. 2 e IV.5).
Ritenuto che, come visto, il primo giudice ha rifiutato senz’arbitrio le prove richieste da AP 1 (cfr. consid. 15.2) e considerato che l’appellante non ha altrimenti motivato la censura relativa alla commisurazione della pena, l’appello si rivela, al riguardo, irricevibile.

                                19.   Anche AP 1 contesta, infine, la decisione del pretore di condannarlo ad una tassa di fr. 900.- per aver chiesto la motivazione della sentenza (cfr. sentenza impugnata, distinta spese).
La censura è da respingere per le motivazioni indicate al consid. 11.
Si aggiunge unicamente che la pretesa situazione di disparità nei confronti della coimputata IM 2 non è data, avendo il pretore limitato la motivazione della sua sentenza ai giudizi di condanna di AP 1 e IM 1 (cfr. sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3).

                                      
Sulle spese e sulle ripetibili del giudizio d’appello

                                20.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 600.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico degli appellanti in ragione di 1/2 ciascuno.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      292 CP, 398 e segg. CPP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

 

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

sull’appello di IM 1

 

                                   1.   L’appello è respinto.
Di conseguenza,

                               1.1.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art 292 CP per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 785/2010 del 22 febbraio 2010.

                               1.2.   IM 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr. 1’000.-.

 

                                        

sull’appello di AP 1

 

                                   2.   L’appello è respinto.
Di conseguenza,

                               2.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art 292 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 784/2010 del 22 febbraio 2010.

                               2.2.   AP 1 è condannato:

                            2.2.1.   alla multa di fr. 500.- (cinquecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                            2.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.-.

 

 

                                         sulle tasse e spese della procedura d’appello

                                   3.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            800.-

-  spese                                       fr.            100.-

                                                     fr.            900.-

 

sono posti a carico degli appellanti in ragione di 1/2 ciascuno.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.