Incarto n.
17.2011.67

Locarno

27 giugno 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Emanuela Epiney-Colombo e Attilio Rampini

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 19 maggio 2011 da

 

 

 AP 1

       

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 12 luglio 2011;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che                  con sentenza 18 maggio 2011, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione presentata contro il decreto d’accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009, ha ritenuto AP 1 autrice colpevole di:

                                         1.   ripetuta truffa, per avere, a __________, nel periodo 8 marzo 1999-2 ottobre 2000, al fine di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente indotto, con astuzia, i funzionari di __________, a compiere atti pregiudizievoli per il patrimonio altrui;

               in specie, per avere effettuato, illecitamente, 13 prelevamenti, per complessivi fr. 144'730.40, a debito del conto bancario nr., intestato ad __________ (di seguito A.), presso __________ (sul quale ella non aveva diritto di firma), utilizzando delle false procure di prelevamento a suo favore, emesse a nome di A., riferite a fatture false o inesistenti, da lei inserite, successivamente, nella contabilità di A., al fine di occultare le malversazioni da lei commesse, in particolare, per avere prelevato dal citato conto bancario e indebitamente trattenuto per sè:
1.1.   fr. 15'000.-, in data 8 marzo 1999, presentando una

              falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 8 marzo 1999, riferita al pagamento di una fattura inesistente (datata 26 novembre 1998) e di una falsa fattura (datata 4 gennaio 1999), entrambe a nome di T.;

               1.2.                  fr. 6'100.35, in data 22 luglio 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 22 luglio 1999, riferita ad una fattura datata 7 giugno 1999 a nome di C.. ma contabilizzata come pagamento, a contanti, della falsa fattura nr. , datata 26 marzo 1999, a nome di I.;

               1.3.                  fr. 4'515.-, in data 27 luglio 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 22 luglio 1999, riferita ad una fattura a nome di __________ (di seguito ACPR 2), nr. 91/99, risultata inesistente;

               1.4.                  fr. 9'137.50, in data 1° settembre 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 1° settembre 1999, riferita ad una fattura a nome di ACPR 2, nr. 94/99, risultata inesistente;

               1.5.                  fr. 15'050.-, in data 22 settembre 1999, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 21 settembre 1999, riferita ad una falsa fattura emessa a nome di ACPR 2, nr. 102/99;

               1.6.                  fr. 6'579.-, in data 11 gennaio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 11 gennaio 2000, registrando successivamente, in contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200002 della ditta F.. Fattura, questa, di fatto però mai emessa da quest’ultima;

               1.7.                  fr. 8'514.-, in data 2 febbraio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 2 febbraio 2000, registrando successivamente, in contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200008 della ditta F. che, però, di fatto non ha mai emesso la fattura;

               1.8.                  fr. 9'137.50, in data 10 marzo 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 10 marzo 2000, registrando successivamente, in contabilità, il prelevamento come pagamento della fattura nr. 200173 della ditta F. che, però, di fatto non ha mai emesso la fattura;

               1.9.                  fr. 13'222.50, in data 31 marzo 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 31 marzo 2000, registrando successivamente, in contabilità, il prelevamento come pagamento delle fatture nr. 200158 e 200485 della ditta F.. Fatture, queste, di fatto però mai emesse da quest’ultima;

               1.10.                fr. 13'130.30, in data 28 luglio 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 27 luglio 2000;

               1.11.                fr. 18'006.75, in data 13 settembre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 13 settembre 2000;

               1.12.                fr. 10'212.50, in data 22 settembre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 21 settembre 2000;

               1.13.                fr. 16'125.-, in data 2 ottobre 2000, presentando una falsa procura di prelevamento a suo favore, a nome di A., datata 2 ottobre 2000, registrando successivamente, in contabilità, il prelevamento come pagamento delle fatture nr. 201510 e 201718 della ditta F.. Fatture, queste, di fatto però mai emesse da quest’ultima;

 

fatti avvenuti a __________, nel periodo 8 marzo 1999-2 ottobre 2000;

reato previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP;

 

2.   ripetuta falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009.

 

Con il medesimo giudizio il primo giudice ha prosciolto AP 1 dalle imputazioni di:

 

 

 

         1.   ripetuta appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP, per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009;

         2.   truffa, art. 146 cpv. 1 CP, in relazione ai fatti indicati al punto 2.2. del decreto d’accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009;

 

         3.   soppressioni di documento, art. 254 cpv. 1 CP, per i fatti descritti al punto n. 4 del decreto di accusa n. 3805/2009 del 1° settembre 2009.


In applicazione della pena, il giudice di prime cure ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per un totale di fr. 7’200.-, sanzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

 

Il giudice di prime cure ha rinviato le parti civili __________ (di seguito ACPR 1) e ACPR 2 al competente foro civile ex art. 267 cpv. 1 CPP per le loro eventuali pretese di risarcimento ed ha ordinato la confisca dell’importo di fr. 4'397.49 (stato al 12 agosto 2009), depositato sul conto n. , intestato a AP 1, presso __________.

 

preso atto che              contro la sentenza del giudice della Pretura penale hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello sia AP 1 che le parti civili ACPR 1 e ACPR 2;

 

dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 12 luglio 2011, AP 1 ha comunicato d’impugnare l’intera sentenza ed ha postulato, in via principale, il suo proscioglimento da ogni accusa, la reiezione dell’azione civile promossa da A. in liquidazione e/o ACPR 2 e/o ACPR 1 e il dissequestro degli averi depositati sul conto n.  intestato all’appellante presso __________ nonché un indennizzo da parte dello Stato per le spese sostenute, per il danno economico e per la riparazione del torto morale. In via subordinata, ha chiesto il rinvio degli atti al giudice di prime cure perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza;

l’appellante ha pure domandato che tasse, spese e ripetibili di primo e di secondo grado siano poste a carico dello Stato;

 

AP 1, nell’ambito della sua dichiarazione di appello, ha infine formulato un’istanza probatoria che è stata integralmente respinta con decreto del 3 novembre 2011;

 

con dichiarazione d’appello 14 luglio 2011 anche gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 hanno impugnato la sentenza di prime cure limitatamente alla parte “di cui alla pag. 41 no. 32 intitolata «pretese di parte civile»”, domandandone la riforma nel senso di condannare AP 1 al versamento di fr. 2'811.25 a favore di ACPR 2 e di fr. 5'347.90 a favore di ACPR 1. In seguito, tuttavia, aderendo all’istanza di non entrata nel merito avanzata da AP 1, con scritto 2 agosto 2011, gli accusatori privati hanno ritirato, ex art. 386 CPP, il loro ricorso così che, con decisione 17 agosto 2011, questa Corte ha stralciato dai ruoli il relativo procedimento (CARP inc.17.2011.68);

 

con scritto 30 marzo 2012 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento d’appello, postulando la conferma della sentenza impugnata (CARP inc. 17.2011.67 doc. XXIX);

 

esperito                                                                  il pubblico dibattimento il 5 e il 27 giugno 2012 in cui, preliminarmente, questa Corte, accogliendo parzialmente un’eccezione di carenza di legittimazione processuale avanzata da AP 1 nei confronti di ACPR 1 e ACPR 2, ha riconosciuto alle predette società - che non hanno subito alcun danno diretto dai fatti imputati all’appellante quali appropriazioni indebite a pregiudizio di A. - la qualità di accusatore privato nel procedimento d’appello limitatamente al reato di falsità in documenti in relazione ai punti 3.5 e 3.6 del decreto d’accusa compresi nel dispositivo di condanna nr. 2 della sentenza di primo grado.

                                        Chiusa la fase dibattimentale dell’assunzione delle prove, le parti hanno postulato quanto segue:

-     le accusatrici private ACPR 1 e ACPR 2, nei limiti della loro circoscritta legittimazione processuale, hanno chiesto la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado; hanno postulato inoltre la pubblicazione ufficiale della confisca disposta dal primo giudice;

-     AP 1 si è riconfermata nelle richieste di cui alla dichiarazione d’appello 12 luglio 2011 ovvero ha postulato, in via principale, il proscioglimento dell’appellante da ogni accusa, la reiezione dell’azione civile promossa da A. in liquidazione e/o ACPR 2 e/o ACPR 1, il dissequestro degli averi depositati sul conto n.  intestato all’appellante presso __________. L’insorgente ha chiesto inoltre allo Stato un indennizzo per le spese sostenute, per il danno economico e per la riparazione del torto morale. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti al giudice di primo grado affinché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza. In entrambi i casi, ha chiesto che tasse e spese siano poste a carico dello Stato ed ha protestato le ripetibili.

 

ritenuto                         

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP - in vigore dal 1.1.2011 e applicabile al presente procedimento in forza dell’art. 454 cpv. 1 CPP - l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di analisi si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad 398 n. 13, pag. 741).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questo tribunale una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 398 n. 7, pag. 766).

 

 

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

                                         Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg. CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

                                         L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

                                   3.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15, pag. 277 s. con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).

                                         Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF del 7 maggio 2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2).

 

                                   4.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., ad § 39, n. 22, pag. 157 e ad § 62, n. 4, pag. 292 s.; STF del 28 giugno 2011 inc. 6B_936/2010 consid. 5; STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid. 1.2; STF del 23 aprile 2010 inc. 6B_1028/2009 consid. 2.3). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23).

                                         Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 inc. 6B_10/2010 consid. 1.2) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.4.1), nel senso sopra indicato.

 

                                   5.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

                                         Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; STF 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).

 

 

                                         L’accusata e i suoi precedenti penali

 

                                   6.   AP 1 è nata il 19 marzo 1969 a __________ ed è figlia unica di __________, giocatore di pallacanestro, e di __________, che ha sempre lavorato e lavora tuttora come centralinista/ricezionista in banca (verbale dibattimento d’appello, pag. 4).
L’appellante ha vissuto a __________ fino all’età di 5 anni. Alla separazione dei genitori, è rimasta con la madre che si è trasferita in Ticino, a __________ (class. 2/2, AI 81, pag. 2-3), dove AP 1 ha frequentato le scuole, da ultimo quella professionale di commercio a __________, ed ha svolto un apprendistato triennale presso la ____________________ al termine del quale ha conseguito l’attestato d’impiegata di commercio.

L’appellante ha acquisito la cittadinanza danese dalla madre ed ha ottenuto, a metà degli anni 1990, la cittadinanza svizzera (class. 2/2: AI 81, pag. 3).

                                          Il 30 aprile 1998 AP 1 ha sposato __________, cittadino italiano, e da allora risiede a __________ con il marito, pur mantenendo il proprio domicilio a __________ presso la madre (class. 1/2: AI 7, pag.1; AI 16, pag. 2; class. 2/2: AI 81, pag. 3). Non ha figli.

 

                                   7.   AP 1 ha lavorato presso la fiduciaria __________ dal 1° agosto 1988 al 31 ottobre 1990.
Dal 1° dicembre 1990 al 31 ottobre 1991 ha lavorato presso la __________.
Dal 1° novembre 1991 al 30 aprile 1994 ha lavorato, sempre a __________, presso la società __________.
Dal 20 giugno 1994 al 28 febbraio 1997 ha lavorato presso la fiduciaria __________ (verbale dibattimento d’appello, allegato doc. A).
Il 1° marzo 1997 ha iniziato a lavorare per la ACPR 1 alle cui dipendenze è rimasta fino al 30 ottobre 2000 (class. 2/2: AI 81, pag. 2).

                                          Il 1° gennaio 2001 AP 1, ad inchiesta avviata (e dopo avere informato le autorità inquirenti), ha iniziato a lavorare per la __________. Il rapporto di lavoro è stato disdetto dopo l’arresto dell’appellante, avvenuto il 1° febbraio 2001 (verbale dibattimento d’appello, pag. 4).

                                          Ottenuta la libertà condizionale, e superati alcuni problemi di salute per cui ha dovuto ricorrere a cure mediche, AP 1, iscrittasi all’assicurazione disoccupazione, ha trovato dapprima lavori partime che le hanno permesso di guadagnare più di quanto percepisse con le indennità di disoccupazione. Da agosto/settembre del 2001, AP 1 lavora, ininterrottamente, come impiegata di commercio per la ditta americana __________, produttrice di biciclette: l’appellante segue la clientela dell’Europa del sud ed, in parte, di quella del nord, occupandosi in particolare di gestione ordini, di spedizioni, di fatturazioni, di controllo pagamenti e di assistenza dopo le vendite. Lavora partime, sette ore al giorno (verbale dibattimento d’appello, pag. 4 e 5).

                                   8.   Con riferimento alla situazione economica di AP 1, agli atti risulta, quale dato più recente, la tassazione per il periodo 2008 che indica un reddito annuo di fr. 50'000.-, una sostanza di fr. 12'600.- nonché debiti per fr. 24'650.- (PRPEN inc.10.2009.540 AI 49).

Al dibattimento d’appello, ha dichiarato di percepire attualmente un reddito mensile di circa fr. 4'000.- lordi cui si aggiunge un bonus a fine anno il cui importo dipende dal fatturato e che, negli ultimi anni, è stato di circa fr. 10'000.- (verbale dibattimento d’appello, pag. 5).

                                          Nello scritto 23/24 maggio 2012 l’ufficio esecuzione di __________ attesta che non risultano procedure esecutive in corso a carico dell’appellante né sono stati rilasciati attestati di carenza beni che la riguardano (CARP inc. 17.2011.67 doc. XXXI).

 

                                   9.   AP 1 è incensurata (PRPEN inc.10.2009.540 AI 43).

 

                                          Fatti e antefatti emersi dall’inchiesta

 

                                10.   Al momento dei fatti, AP 1 lavorava alle dipendenze di ACPR 1 e prestava la sua attività anche per ACPR 2.

 

                                  a)   La ACPR 1 è una società anonima di intermediazione finanziaria, con sede a __________ , che si occupa di gestione patrimoniale per clienti, anche non residenti, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari. Presidente del CdA è R. mentre T. è amministratore delegato. Fanno parte del CdA anche S. e M.. Tutti godono del diritto di firma collettiva a due.

                                          La ACPR 2 è una società anonima di natura analoga, attiva nell’ambito commercialistico-fiduciario, sempre con sede a __________.

                                          Presidente del CdA è G.. T. è pure amministratore delegato di questa società. Gli altri membri del CdA sono S. e GS.. Tutti hanno diritto di firma collettiva a due.

 

Concretamente, entrambe le società fanno capo e sono amministrate da T. (iscritto all’albo dei fiduciari). Le due società occupano gli stessi uffici (in __________, class. 2/2: AI 102, pag. 2) e sono legate da un contratto di prestazione di servizi per cui i dipendenti di ACPR 1 lavorano anche per ACPR 2.

 

Ambedue le società sono riconducibili a ACPR 1, gruppo societario con sede in __________.

 

                                  b)   Fra i clienti di ACPR 2 c’era A., liquidata il 1° dicembre 2004 e cancellata dal RC il 18 aprile 2005.

 

L’A. era una società anonima di diritto svizzero, costituita nel 1998 da ACPR 2 su incarico degli azionisti di __________, società che ha sede nel comprensorio di __________, attiva nella produzione di ceramica (MP inc. 2001.2597 AI 15 pag. 4-5).

L’A. aveva sede operativa a __________ e gestione amministrativa presso ACPR 2 (class. 1/2: AI 35, pag. 1).

Al momento dei fatti, Ro. era amministratore unico della società e titolare del diritto di firma individuale.

 

                                  c)   Entrata, nel 1997, alle dipendenze della ACPR 1 (e, dunque, operativa anche per la ACPR 2) come impiegata e segretaria di T., AP 1 ha avuto, col tempo, incarichi di maggiore responsabilità.

Al riguardo, l’appellante ha dichiarato:

 

  Con il prosieguo del tempo mi sono state affidate responsabilità su clienti e ditte da noi amministrate e dal 1999 avevo ricevuto il grado di procuratore all’interno della ACPR 1 con firma collettiva a due. In seguito, la firma collettiva a due è stata vincolata ad un membro del consiglio d’amministrazione. Nell’ambito della mia attività quotidiana alla ACPR 1 mi occupavo di contabilità e amministrazioni in generale.”

(class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1)

 

                                  d)   Secondo le sue dichiarazioni, nell’ambito della sua normale attività, l’appellante ha lavorato anche per A.:

 

  Per quanto riguarda i miei contatti con la società A.. di __________, amministrata dalla ACPR 2, io me ne sono occupata direttamente nel 1998 all’atto della costituzione e dell’organizzazione in special modo della contabilità e trading. Già durante il corso del 1998, una volta organizzata questa società, la gestione amministrativa, contabile e di trading della stessa è passata nelle mani della mia collega GG., dom. a __________.

Nei confronti della mia collega avevo comunque mantenuto una

sorveglianza e collaborazione sul suo operato verso l’A..

Sempre in riferimento alla A., mi sono comunque sempre

occupata dei conteggi stipendi e dell’IVA in quanto la mia collega non

ne era capace. Inoltre, alla fine dell’anno, mi occupavo pure della

chiusura dei bilanci con controllo della documentazione contabile

generale.

  A precisa domanda dichiaro che non avevo nessuna procura per poter operare sui conti della A.. All’interno della ACPR 1 e della ACPR 2 vi erano i signori T. (direttore) e V.  (resp. settore fiduciario) che hanno procure per operare su conti della A. al fine di effettuare prelevamenti per il pagamento di fatture ed altro”

(class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 1 e 2)

 

                                  e)   Il 30 ottobre 2000 AP 1 ha disdetto il proprio contratto di lavoro con la ACPR 1:

 

  Le mie dimissioni non sono state date per particolari motivi o per problemi con colleghi e superiori. Posso dire che io non ero contenta di taluni sistemi di lavoro all’interno della società e quindi con il tempo le mie motivazioni erano venute meno. La decisione è stata però presa durante il mese di ottobre dopo essere stata ripresa, a mio avviso ingiustamente, dal dott. T.”

(class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 2)

 

Il direttore ha accettato le dimissioni della dipendente lo stesso giorno del loro inoltro e l’ha dispensata, con effetto immediato, dall’obbligo di lavorare, facendole consegnare seduta stante le chiavi dell’ufficio.

 

                                   f)   A metà novembre 2000, la ACPR 1 ha assunto S. (contabile federale di formazione), con il compito di occuparsi della contabilità della stessa ACPR 1, di ACPR 2 e di alcuni clienti e con l’incarico di eseguire una verifica dei conti societari.

Il 28 novembre 2000 ACPR 1 e ACPR 2 hanno presentato una denuncia contro AP 1 per i titoli di appropriazione indebita, amministrazione infedele e falso in documenti in cui viene sostenuto che, dagli accertamenti eseguiti dal contabile, sono emerse malversazioni ai danni loro e di A..

                                         ACPR 1 e ACPR 2, costituitesi parte civile, hanno quantificato le malversazioni avvenute nel 1999/2000 a loro danno in fr. 5'004.90, rispettivamente fr. 3'154.25 (class. 1/2: AI 10), mentre quelle a danno di A. (che non si è mai costituita parte civile) sono state quantificate in complessivi fr. 160'815.45 (class. 1/2: AI 1).

 

A seguito delle indagini avviate dal Ministero pubblico, AP 1 è stata arrestata il 1° febbraio 2001 ed assoggettata al carcere preventivo fino al 9 aprile 2001.

                                

                                11.   Nel corso dell’inchiesta, l’indagata ha sempre negato ogni addebito, riconoscendo solo di essere incorsa in alcune leggerezze nella tenuta e nel controllo della contabilità e lasciando, peraltro, intendere che i responsabili degli ammanchi andavano cercati in altre persone operanti presso le società denuncianti.

 

In data 1° settembre 2009 il Ministero pubblico ha emanato un decreto di accusa in cui dichiarava AP 1 autrice e colpevole di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti e soppressioni di documento e ne proponeva la condanna alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 150.-, per complessivi fr. 13'500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 2'000.-, al pagamento di fr. 177'629.- alla ACPR 2 (di cui fr. 2’811,25 per sé e fr. 174’817,75 per A.) e di fr. 5'347.90 alla ACPR 1, nonché a farsi carico della tassa e spese giudiziarie per un totale di fr. 1'200.-.

 

                                12.   Con sentenza 18 maggio 2011 il giudice della Pretura penale, confermando solo parzialmente il castello accusatorio, ha giudicato AP 1 autrice colpevole di ripetuta truffa a danno di A. per 13 operazioni di prelevamento dal conto di questa società per complessivi fr. 144'730.40 eseguite mediante false procure (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.1, 2.3-2.14) ed autrice colpevole di ripetuta falsità in documenti (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 3), mentre ha prosciolto l’imputata dall’accusa di ripetuta appropriazione indebita (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 1), da quella di soppressioni di documento (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 4) e da quella di truffa limitatamente all’operazione di prelevamento di fr. 16'125.- datata 11 giugno 1999 (DA 3805/2009 del 01.09.09 n. 2.2).

AP 1 è stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.- cadauna, per complessivi fr. 7’200.-, condizionalmente sospesa per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 2'000.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

Contestualmente il giudice di prima sede ha rinviato le parti civili ACPR 1 e ACPR 2 al competente foro civile ed ha ordinato la confisca dell’importo giacente sul conto n. , intestato a AP 1, presso __________.

La sentenza è stata appellata dall’imputata.

Di qui la presente procedura.

 

                                         Appello

 

                                         Presunta violazione dei diritti della difesa

 

                                13.   L’appellante ha sollevato una serie di censure attinenti alla violazione del suo diritto di essere sentita.

Tali censure - non tutte destituite di fondamento - possono rimanere irrisolte ritenuto che, per i motivi che seguono, l’appellante deve essere assolta.

 

                                          Nel merito

 

                                 14.    Prelevamenti dal conto intestato ad A. presso __________

 

                                  a)   Dagli atti istruttori emerge che i 13 prelevamenti (per un totale di fr. 144'730,40) dal conto bancario di spettanza di A. di cui alla condanna di primo grado sono stati eseguiti da AP 1 tra l’8 marzo 1999 ed il 2 ottobre 2000 sempre producendo ai funzionari di __________ procure di prelevamento a suo favore che, per lo più, rinviavano a fatture emesse da terzi a carico di A..

                                         

                                  b)   Il testo della procura di prelevamento indicava i seguenti dati:

                                     -   il mittente “A. sa”;

                                     -    il destinatario “__________ (ex __________)” con sede in __________;

                                     -    il numero della relazione bancaria oggetto del prelevamento, ovvero “concerne: conto n. ”;

                                     -    la frase “Egregi Signori, preghiamo consegnare alla Signora AP 1, carta d’identità n. , la somma in contanti di Sfr. ….”;

                                     -    la formula di chiusura “Vi ringraziamo della gentile collaborazione e porgiamo cordiali saluti”;

                                     -   la firma, apposta in calce, di V. o di T..

 

Su ciascuna procura risultava inoltre l’importo del prelevamento e, salvo eccezioni, le coordinate della fattura di riferimento.

 

                                  c)   Secondo le dichiarazioni di V. e GG., nella cassaforte dell’ufficio, per poter far fronte alle emergenze, vi erano degli ordini di prelevamento in bianco con firma apposta:

 

  Nel caso di A. questi ordini erano già pronti con una sola firma e bisognava solo giustificarne il prelievo con data e motivo”

(AI 14 verbale PS 02.02.2001 GG. pag. 5; cfr. anche AI 26 verbale PS V. pag. 2).

 

                                  d)   Sulle fotocopie in atti delle procure utilizzate per i prelevamenti imputati all’appellante vi sono delle firme illeggibili.

 

V., l’8 febbraio 2001, ha dichiarato che la firma

in calce agli ordini di prelevamento bancari dal conto  (intestati a A.) dell’08.03.1999 (per fr. 15'000.-), del 26.04.1999 (per fr. 16'125.-), del 22.07.1999 (per fr. 6'100.35), del 22.07.1999 (per fr. 4'515.-) è effettivamente la sua. Egli ha, tuttavia, precisato di non avere allestito tali ordini:

  sono documenti allestiti da una terza persona a mia insaputa”

(class. 1/2: AI 26, pag. 1).

 

Dal canto suo, T., ha più volte ribadito che le firme apposte in calce agli ordini di prelevamento bancari intestati a A. dell’01.09.1999 (per fr. 9'137,50), del 21.09.1999 (per fr. 15'050.-), dell’11.01.2000 (per fr. 6'579.-), del 02.02.2000 (per fr. 8'514.-), del 10.03.2000 (per fr. 9'137,50), del 31.03.2000 (per fr. 13'222,50); del 13.09.2000 (per fr. 18’0006,75) e del 21.09.2000 (per fr. 10'212,50) non sono le sue precisando - così come già V. - che tali documenti non erano nemmeno stati allestiti da lui:

 

  Trattasi di firme false. Io non ho mai allestito questi documenti”

  (class. 1/2: AI 27, pag. 3).

 

  Dopo aver visto nuovamente i suddetti ordini confermo che non sono stati da me firmati. Su questi ordini ci sono firme false”

  (class. 1/2: AI 27, pag. 5).

 

In merito al prelevamento relativo all’ordine del 26.04.1999 (per fr. 16'125.-) - indicato al punto 2.2 del DA 3805/2009 dell’01.09.2009 - si rinvia al proscioglimento in prima sede (sentenza impugnata consid. 11 in fine, 25 in fine e 28 in fine e dispositivo pto 2).

 

                                  e)   Le dichiarazioni di T. circa la falsità delle firme non sono credibili ritenuto come una delle poche circostanze certe di quest’inchiesta è che nella cassaforte degli uffici della ACPR 2 e della ACPR 1 c’erano degli ordini di prelevamento in bianco sottoscritti o da V. o da T..

Non si vede motivo per cui l’autore del preteso indebito completamento avrebbe dovuto rinunciare ad utilizzare le procure disponibili già sottoscritte da T. - così come avrebbe, per ipotesi, fatto con quelle sottoscritte da V. - e falsificare di suo la firma del primo.

 

Rimane la tesi della falsità - o del carattere indebito - del completamento di tali ordini sostenuta sia da V. che da T..

 

                                   f)   Riguardo le singole operazioni, va, poi, osservato che ve ne è una in cui non può dirsi che la procura/ordine di prelevamento sia stata compilata con l’indicazione di una fattura inesistente. E’ quella di cui al punto 1.1. del dispositivo della sentenza impugnata.

 

In merito al prelevamento di fr. 15'000.- in data 8 marzo 1999, la fiche di __________ agli atti fa riferimento alle fatture datate 26 novembre 1998 e 16 gennaio 1999 (data quest’ultima che dalla documentazione acquisita in fase istruttoria risulta manualmente corretta in 4 gennaio 1999: AI 99B, doc. 2 spec. doc. LL) di AT..

                                         

In atti non vi sono accertamenti sufficienti a fondare la tesi accusatoria secondo cui le fatture indicate a motivo del prelevamento siano false.

Infatti, l’unica chiara indicazione che emerge dal doc II è che la fattura 21 ottobre 1998 (emessa da AT. a carico di A. per fr. 5'500.-) è stata pagata tramite vaglia postale (AI 99B, doc. 5 spec. doc. II).

Per contro, le indicazioni fatte da AT. in relazione alle fatture 26 novembre 1998 e 4 gennaio 1999 - che qui interessano - sono incomprensibili o, in ogni modo, non è possibile dare loro un significato univoco.

Non essendo stato AT. sentito al riguardo, non è possibile accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la fondatezza della tesi accusatoria riguardo le due fatture poste a base del prelevamento eseguito dall’appellante (citate al punto 2.1 del DA 3805/2009 1° settembre 2009 confermato al punto 1.1. del dispositivo della sentenza impugnata).

 

Pertanto, per questo prelevamento cadono già i presupposti oggettivi della tesi accusatoria nel senso che non è possibile dare per accertata la falsità della fattura indicata sulla procura/ordine di prelevamento.

 

                                  g)   Rimangono le altre 12 operazioni - indicate ai punti da 1.2. a 1.13 del dispositivo della sentenza impugnata - per cui è accertato che le fatture indicate a motivo del prelevamento sono false o inesistenti e meglio quanto segue.

 

                               g.1)   Con riferimento al prelevamento di fr. 6'100.35 del 22 luglio 1999, la fiche di __________ agli atti non indica alcuna fattura di riferimento.

Di contro, la procura di prelevamento intestata ad A. a favore di AP 1 rinvia alla fattura del 7 giugno 1999 di JC..

Tale fattura non è mai esistita.

Esiste, invece, ed è stata registrata nella contabilità di A. il 26 marzo 1999 una fattura d’identico importo (fr. 6'100.35) emessa da __________ ed il relativo pagamento in data 22 luglio 1999.

Detta fattura è agli atti e porta il nr. 985500/6A (AI 99B, doc. 19), ma risulta un documento manifestamente falso - come del resto evidenziato dalla stessa AP 1 (class. 1/2: AI 7 pag. 4 R. 5) - palesemente elaborato/copiato dalla fattura originale nr. 985500/6A datata 26 marzo 1999 di fr. 1'277,25, emessa dalla stessa __________ , pure agli atti (AI 99B doc. 20) e mai saldata. La falsità del documento risulta evidente dal suo semplice confronto con la fattura originale.

 

                               g.2)   Per quanto concerne i prelevamenti di fr. 4'515.- del 27 luglio 1999, di fr. 9'137,50 del 1° settembre 1999 e di fr. 15'050.- del 22 settembre 1999 (pto 1.3., 1.4. e 1.5. dispositivo sentenza impugnata), la relativa fiche di __________ agli atti nel primo caso non indica alcuna fattura di riferimento, mentre nel secondo e nel terzo caso richiama rispettivamente la fattura nr. 94/99 e quella nr. 102/99 entrambe di ACPR 2.

Le procure di prelevamento intestate ad A. a favore di AP 1 rinviano nel primo caso alla fattura nr. 91/99 di ACPR 2, nel secondo e nel terzo caso alle già suindicate fatture.

Nella contabilità di ACPR 2 risultano registrate le fatture nr. 91/99 e 102/99 emesse dalla predetta società per complessivi fr. 28'702,50 (fr. 4'515.- + fr. 9'137,50 + fr. 15'050.-) ed il loro pagamento.

Tuttavia, a dire dell’AP, ACPR 2 non ha mai emesso alcuna delle fatture nr. 91/99, nr. 94/99 e nr. 102/99 a carico di A. poiché nella documentazione contabile agli atti non vi è traccia di alcuna delle predette fatture.

Invero, risulta che una fattura nr. 102/99 è stata emessa da ACPR 2 ma essa concerne un mandato fiduciario per lire italiane 7'400'000.- e reca la data del “14 settembre 1999/TP/gg” con riferimento nr. 277/99.

Tuttavia, sulla scorta di una fotocopia eseguita dal revisore contabile a comprova dei controlli da lui eseguiti per l’anno 1999, si è potuto risalire ad una seconda fattura nr. 102/99 che riporta la data “1° settembre 1999/TP/jac” ed il riferimento nr. 279/99. Ora, dall’elenco denominato “riferimento lettere” di ACPR 2 si evince che al rif. 277/9 è registrata la fattura nr. 102/99 di ACPR 2. Da ciò si deduce che è falsa la fattura nr. 102/99 del 1° settembre 1999 con rif. 279/99 e, conseguentemente, anche la causale indicata nella procura di prelevamento 21 settembre 1999 per fr. 15'050.-.

 

                                 g.3)  I prelevamenti di fr. 6'579.- dell’11 gennaio 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200002), di fr. 8'514.- del 2 febbraio 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200008), di fr. 9'137,50 del 10 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200173) e di fr. 13'222,50 del 31 marzo 2000 (rif. contabile: fattura nr. 200158 e 200485) - di cui ai punti 1.6., 1.7., 1.8. e 1.9. del dispositivo sentenza impugnata - sono contabilmente registrati a saldo delle fatture emesse dalla ditta F..

Tuttavia, né le fiches __________ né le procure di prelevamento precisano la causale delle operazioni.

Interrogata dalla polizia il 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., impiegata al servizio di contabilità presso la ditta F., ha dichiarato quanto segue:

 

  non ci risulta di aver mai emesso verso il nostro cliente A. le fatture n. 200002/ 200008/ 200158/ 200173/ 200485/ 201510/ 201718 nonché le fatture 201234/ 201725/ 202295/ 203597 e le fatture senza numero datate 21.2.2000 e 23.3.2000. Per quanto riguarda le prime sette fatture il numero corrisponde ad altri clienti mentre non risultano emesse le altre fatture numerate. A precisa domanda dichiaro che il pagamento delle nostre fatture indirizzate ad A. è sempre avvenuto o tramite bonifico bancario o per pagamento CCP. Non mi risulta siano mai state pagate nostre fatture a contanti”.

 

Ne segue la falsità delle registrazioni che si riferiscono alle inesistenti fatture nr. 200002, nr. 200008, nr. 200173, nr. 200158 e nr. 200485 e, di riflesso, la falsità della causale indicata sulle procure di prelevamento per complessivi fr. 37'453.- (fr. 6'579.- + fr. 8'514.- + fr. 9'137,50 + fr. 13'222,50).

 

                               g.4)   Per quanto riguarda i prelevamenti di fr. 13'130,30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006,75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212,50 del 22 settembre 1999 - pto 1.10., 1.11. e 1.12. del dispositivo della sentenza impugnata - né le fiche di __________ né le procure intestate ad A. a favore di AP 1 indicano alcuna fattura di riferimento.

Dalla contabilità di A. (mastro) risulta che, il giorno stesso di ciascuno dei tre prelevamenti bancari, quanto attinto dal conto di __________ è stato accreditato sul conto cassa di A. (AI 99B, doc. 78). Tuttavia, nella documentazione bancaria conservata da quest’ultima mancano i giustificativi del prelievo concernenti l’impiego della liquidità in uscita.

Al riguardo, S. ha dichiarato

 

  in relazione a questi prelievi ci siamo accorti che erano stati registrati dalla banca sul conto cliente ma che non c’erano i documenti relativi al prelievo nell’apposito classatore banca. Conseguentemente non c’era nessun documento che dava indicazioni sull’uso o la destinazione di questi soldi. Abbiamo potuto ricostruire questi casi chiedendo alla banca un duplicato dei documenti relativi ai prelevamenti. Se questi soldi non risultavano usati per il pagamento di fatture o altro dovevano risultare come entrati nella cassa del cliente. Però dei soldi nulla risultava ed evidentemente mancavano”

(AI 99A, doc. 22, pag. 3, R. 4).

Ne consegue che per i prelevamenti di fr. 13'130.30 del 28 luglio 2000, di fr. 18'006.75 del 13 settembre 2000 e di fr. 10'212.50 del 22 settembre 1999 (pto 1.10., 1.11. e 1.12. dispositivo sentenza impugnata) non sussiste agli atti prova dell’avvenuta destinazione.

 

                               g.5)   Con riferimento al prelevamento di fr. 16'125.- del 2 ottobre 2000 - pto 1.13. del dispositivo della sentenza impugnata - la relativa fiche di __________ agli atti non rinvia ad alcuna fattura.

Anche la procura di prelevamento intestata ad A. a favore di AP 1 non reca alcuna causale.

Nella contabilità A. risulta nondimeno registrata la fattura nr. 201510 del 28 agosto 2000 per fr. 7'580.- e la fattura nr. 201718 del 4 settembre 2000 per fr. 8'545.-, per un totale di fr. 16'125.-, entrambe asseritamente di F..

Quest’ultima ditta ha tuttavia smentito di avere emesso le predette fatture a carico di A. (AI 99A doc. 36; AI 99B, doc. 93 e 94). Come già precisato alla lettera g.3) di questo considerando, durante l’interrogatorio del 3 aprile 2001 (AI 99A doc. 36, pag.1-2), Ru., preposta alla contabilità della ditta F., ha dichiarato che si tratta di riferimenti concernenti fatture inviate ad altri clienti.

Ciò non può che far concludere per la falsità delle relative registrazioni contabili nonché della causale indicata nella procura di prelevamento di fr. 16'125.-.

 

                                15.   L’accertamento dell’indicazione di fatture false/inesistenti non  basta, evidentemente, a fondare quello secondo cui è stata AP 1 ad apporre sulle procure/ordini di prelevamento le indicazioni non conformi alla realtà.

 

La questione dell’autore di tale errato completamento non è stata  indagata in inchiesta.

La richiesta perizia calligrafica - così come la richiesta di edizione della documentazione bancaria (cartellino firme, ..) - non sarebbe stata di alcuna utilità essendo stati tali ordini tutti compilati a macchina.

 

                                16.   Come è chiaro, gli accertamenti di cui al consid. 14 non permettono nemmeno di concludere che AP 1 si sia intascata i soldi prelevati.

L’appellante sostiene di avere consegnato quanto prelevato alla collega:

 

  i prelevamenti (…) li ho fatti io. Di sicuro io, rientrando dalla banca, ho consegnato i soldi alla GG. ed allora mi chiedo: a chi ha dato i soldi la GG.? (…) Anche in questo caso posso pensare che i soldi passati dalle mie mani in quelle della GG. siano magari stati consegnati al T. stesso.” (AI 7, pag. 8)

 

                                         Pur riconoscendo di essere stata lei a prelevare il denaro in tutti i 13 episodi indicati ai punti 1.1.-1.13 del dispositivo della sentenza impugnata, AP 1 sostiene di essere totalmente estranea ai reati avendo ella sempre agito su incarico di terzi - in genere, la collega GG. - cui ha consegnato il denaro, nella convinzione che il tutto fosse fatto nell’interesse della A. (class. 1/2: AI 7, verbale PS 14.12.2000 AP 1, pag. 3 citato al consid. 12 della sentenza impugnata).

 

Dichiarazioni di GG.

 

                                17.   Secondo le dichiarazioni di GG., l’ex-collega le avrebbe confessato di essersi appropriata di soldi di pertinenza delle tre società:

 

  Ci siamo così incontrate alle ore 08.00 al __________ . Lì la AP 1 mi ha esplicitamente confessato che i soldi mancanti erano stati presi da lei e che i soldi menzionati come per pagamento fatture in realtà li aveva presi lei. Mi ha quindi supplicato di aiutarla minacciando che se non le avrei dato una mano si sarebbe tolta la vita e tutte cose del genere. Ricordo in quel frangente aveva con se un plico di fogli relativi alla contabilità A.. Dico questo non perché io abbia visto questi fogli ma perché è stata lei a dirmi che il plico che aveva seco era di A.”

(…)

 

  Durante tutta la giornata la AP 1 mi ha telefonato cercando di convincermi ad assecondarla ed a coprire le sue malversazioni. Alle ore 15.30 di quel pomeriggio ad una sua ulteriore richiesta telefonica, sono uscita dall’ufficio incontrandomi con lei nei pressi del negozio __________ . Ancora una volta voleva convincermi ad aiutarla nel coprire gli ammanchi. Durante la stessa serata ancora per due volte, una prima che mi recassi a fare fisioterapia a __________  ed un’altra un’ora dopo all’uscita dal fisioterapista lei ha cercato in tutti i modi di convincermi ad aiutarla. Alla fine le ho chiaramente fatto capire che non mi sarei prestata allo scopo e l’ho consigliata a telefonare al dott. T. ed a dirgli tutto. A quel punto lei mi ha risposto che non se la sentiva e che quindi avrebbe negato ogni addebito rivoltole” (class. 1/2: AI 14, pag. 7-8, R. 20).

 

Nella loro parte saliente, queste dichiarazioni sono state confermate da GG. anche durante il confronto con AP 1 (class. 1/2: AI 54 pag. 16) e poi, ancora, durante il dibattimento di primo grado in cui, in particolare, la teste ha dichiarato:

 

 

  ricordo che ho chiamato la signora AP 1 per chiedere dei chiarimenti su cose che non si capivano e poi il giorno dopo o due giorni dopo ci siamo viste e lei mi ha detto che cosa aveva fatto. Ha confessato che ha preso lei i soldi che mancavano e mi ha chiesto di aiutarla a coprire queste cose. Mi ha chiamata più volte, anche a casa e mi ha pedinata anche dal fisioterapista. Me la sono trovata fuori dal fisioterapista che mi chiedeva di aiutarla minacciando di uccidersi. Lei mi ha telefonato per chiedermi di trovarci la mattina seguente alle 08.00. Il mattino ci siamo trovate e lei mi ha detto che aveva fatto delle malversazioni”

(verbale di audizione 17 maggio 2011 GG. al dibattimento

primo grado).

 

                                18.   AP 1 ha negato con vigore di avere detto a GG. di essersi impossessata dei soldi di cui le società lamentavano la scomparsa (cfr., in particolare, AI 54, verbale PP 07.03.2001 confronto GG./AP 1).

Sugli incontri con GG. di quei giorni, l’appellante ha sostenuto che quello mattutino del 22 novembre 2000 al __________ era stato fissato per organizzare una cena con le colleghe (class. 1/2: AI 41, pag. 2; AI 54, pag. 16) e, nel descrivere il contenuto della conversazione, ha precisato:

 

  Ci siamo intrattenute una ventina di minuti parlando della cena che dovevamo organizzare e le avevo chiesto se era riuscita a chiarire il problema riscontrato con le fatture di F. ma la GG. a tal proposito mi disse che non aveva avuto tempo”

(class. 1/2: AI 41, pag. 2, R. 2).

 

                                          L’appellante ha, poi, affermato che non corrisponde al vero la circostanza che alle ore 15.30 del pomeriggio del 22 novembre 2000 si sarebbe incontrata con GG., avendo avuto quel giorno a __________ una seduta di massaggi di circa un’ora e mezza dalle 15.00 alle 16.30 (class. 1/2: AI 54, pag. 16; class. 2/2: AI 77: in relazione ad altri incontri del 22.11.2000 avuti da AP 1 cfr. class. 2/2: AI 62; AI 77, AI 78, AI 84).

 

AP 1 ha, inoltre, affermato:

 

“la prima telefonata segnalando che qualcosa non andava in A. in effetti mi è stata fatta dalla GG.. In seguito nel corso dei giorni a seguire lo scambio di telefonate è stato reciproco anche per il fatto che si parlava anche di cose che non riguardavano il lavoro” (class. 1/2: AI 47, pag. 7).

 

AP 1, a precisa domanda dell’autorità inquirente, ha negato di essersi recata a __________ per incontrare la GG. all’uscita dal fisioterapista (class. 1/2: AI 47 pag. 7 R. 44).

 

                                19.   Sulla credibilità delle dichiarazioni di GG., la scrivente Corte nutre non poche perplessità.

 

                                  a)   Dapprima, non si comprende per quale motivo la AP 1 avrebbe dovuto chiedere aiuto alla GG. e quale aiuto questa avrebbe potuto fornirle, visto che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’appellante aveva già coperto le (pretese) malversazioni falsificando una serie di documenti, fra cui anche la contabilità delle diverse società.

 

                                  b)   Di seguito, non va dimenticato che la tesi sempre sostenuta dall’appellante è quella secondo cui i soldi prelevati dal conto A. sono sempre stati consegnati alla collega GG. ritenuto che era lei ad occuparsi in prima persona dell’amministrazione di A.. Questa circostanza deve essere considerata nella valutazione della credibilità di GG., soprattutto se si considera la sua deposizione come elemento cardine a sostegno della tesi accusatoria.

 

                                  c)   Poi, non può essere trascurato che l’appellante ha, in corso di inchiesta, prodotto un dettagliato calendario dell’utilizzo del tempo di quel 22 novembre 2000 (AI 62). Le indicazioni date sono, tutte, supportate da dichiarazioni, pure prodotte dalla qui appellante agli inquirenti.

Vi è, dapprima, la dichiarazione di H. in cui si legge che AP 1 si è sottoposta, quel giorno, presso il suo studio sito in __________ , ad un trattamento di massaggi dalle ore 15.00 fino alle ore 16.30 senza interruzioni (AI 77).

Vi è, in seguito, la dichiarazione di Ps. che attesta che l’appellante si è sottoposta, presso il suo studio in __________ , ad una seduta di pedicure che ha avuto inizio alle ore 13.15 ed è durata almeno 45 minuti (AI 78).

Vi è, poi, la dichiarazione della __________  in cui si legge che AP 1 si è presentata quel giorno presso i loro uffici per comunicare di avere firmato un contratto di lavoro con la __________  (AI 78).

Vi è, infine, la dichiarazione di EF. secondo cui l’appellante ha partecipato, alle ore 11.00 del 22 novembre 2000, ad un colloquio di lavoro per la sua conferma di assunzione presso la __________  (AI 84).

 

Gli inquirenti non hanno ritenuto di dovere sentire gli estensori di tali dichiarazioni nonostante l’allora imputata lo avesse più volte chiesto.

L’inazione degli inquirenti non può andare a scapito dell’appellante.

Ne consegue che le dichiarazioni prodotte devono essere considerate materiale probatorio a pieno titolo e, in assenza di accertamenti contrari, facenti fede del loro contenuto (del resto, le diverse dichiarazioni sono sostanzialmente concordanti e, quindi, si confortano fra loro).

 

Da esse - in particolare dalla dichiarazione di H. - deriva, in ogni caso, che non corrisponde al vero che AP 1 abbia incontrato GG., nei pressi del negozio __________ , alle ore 15.30 del pomeriggio del 22 novembre 2000 così come da quest’ultima più volte dichiarato. A quell’ora, infatti, l’appellante era nel pieno di una seduta di massaggi.

Questa circostanza getta una pesante ombra sulla credibilità della GG..

 

Ma non solo.

 

                                  d)   Dalle dichiarazioni citate, emerge che AP 1, quel 22 novembre, non era tormentata dalla paura di essere scoperta così come dichiarato dalla GG.. Al contrario. Da tali dichiarazioni emerge che l’appellante era, quel giorno, del tutto serena e finanche felice:

 

  Mi ricordo che durante la seduta abbiamo parlato del più e del meno. In particolare le ho chiesto se fosse bello stare a casa. Lei mi ha risposto che era contenta di potere avere tempo per sbrigare tutte le sue cose. Ma era contenta anche perché nella mattinata aveva ricevuto la conferma di assunzione presso un nuovo datore di lavoro. Posso dire che la Sg.ra AP 1 era rilassata, serena, sorridente e per niente preoccupata. Abbiamo pure avuto modo di parlare del nostro medesimo parrucchiere dal quale lei, ricordo, era stata nella mattinata. Ricordo pure che dopo la seduta di pedicure aveva un appuntamento con il suo massaggiatore”

  (AI 78 dichiarazione scritta 03.04.2001 Ps.)

 

  la Signora AP 1 manifestava evidente gioia per questo fatto (ndr: conclusione del contratto con la __________ ) e abbiamo parlato del più e del meno”

  (AI 78 dichiarazione di U. della __________ )

 

Come detto, gli inquirenti non hanno ritenuto di dovere sentire come testi gli estensori delle dichiarazioni citate.

Ciò nonostante, queste ultime non possono venire trascurate nella misura in cui costituiscono un importante elemento di valutazione della credibilità delle opposte versioni dell’appellante e di GG..

Non ha da essere spiegato che la descrizione concorde fatta da almeno due persone di una AP 1 del tutto serena, tranquilla e felice stride in modo intollerabile con quella data da GG. di una persona che la tampinava telefonicamente e fisicamente per convincerla a nascondere colpe che stavano per essere portate alla luce.

 

L’insieme dei suddetti elementi toglie alla deposizione di GG. qualsiasi attendibilità.

 

                                  e)   Riguardo la credibilità della GG., non soccorrono i tabulati telefonici che sono del tutto compatibili anche con le dichiarazioni dell’appellante ritenuto come essi indichino che le chiamate non erano a senso unico. Questo elemento di reciprocità, unito a quello della durata, sconfessa la tesi secondo cui i tabulati sarebbero indizianti di una ossessiva richiesta di aiuto dell’appellante.

 

Nemmeno è determinante il fatto che i tabulati telefonici indichino che, alle ore 17.11 del 22 novembre 2000, AP 1 ha fatto uso del proprio cellulare all’interno dell’area d’azione dell’antenna “__________ ” ubicata presso le scuole di __________  (class. 1/2: AI 53, all. 2), non lontano pertanto dal centro fisioterapico (__________ ) sito in __________ dove nel pomeriggio GG. si era recata per una seduta.

                                          Dapprima, non si sa quale area di territorio sia coperta dall’antenna citata. D’altra parte - e soprattutto - trovandosi AP 1 quel giorno a __________ ed abitando la madre di lei a __________ , è del tutto plausibile che l’antenna abbia agganciato il cellulare dell’appellante mentre si recava dalla madre o mentre andava in centri commerciali siti nella zona.

Non avendo, dunque, un significato univoco, tale circostanza non può - pena l’arbitrio - essere ritenuta indiziante della veridicità della versione di GG. secondo cui l’appellante l’avrebbe raggiunta presso il centro __________ (class. 1/2: AI 14, pag. 8, R. 20; verbale di audizione 17.05.2011 GG.).

 

                                   f)   Da quanto sopra, emerge che la deposizione di GG. non può essere chiamata a supporto probatorio della tesi accusatoria secondo cui l’appellante le confessò di essersi appropriata indebitamente dei soldi di cui gli AP lamentano la mancanza.

 

Tale tesi accusatoria perde ancor più di consistenza di fronte allo scritto di GM., già dipendente di ACPR 1, il quale ha segnalato che, nella seconda metà di gennaio 2001, ovvero un anno dopo la partenza di AP 1, si è verificato un nuovo episodio di furto di fr. 15'000.-, a seguito del quale T. ha convocato, ad uno ad uno, tutti i dipendenti di ACPR 1 e ACPR 2, manifestando la sua convinzione che fra di loro si nascondesse il colpevole (AI 98 dichiarazione scritta 25.09.2001 GM.).

 

                                 20.    A sostegno della tesi accusatoria, rimane a questo punto soltanto la circostanza della pretesa concordanza fra prelevamenti a debito del conto di A. e accrediti a favore del conto risparmio __________ di pertinenza di AP 1.

Al riguardo, occorre, però, fare le seguenti precisazioni.

 

                                  a)   Così come, peraltro, emerge dal rapporto d’inchiesta 12 settembre 2001 della polizia giudiziaria, a fronte delle  12 operazioni di prelevamento di cui sopra, vi sono soltanto  tre corrispondenze temporali con accrediti del conto risparmio dell’appellante: vi sono due accrediti effettuati nello stesso giorno e presso la stessa sede bancaria in cui sono stati effettuati dei prelievi e ve ne è un terzo che è stato effettuato, non solo nello stesso giorno, ma anche presso la stessa cassa.

Questa concordanza di tempo e luogo dei tre prelevamenti/accrediti non costituisce un elemento fortemente indiziante a carico dell’appellante ritenuto come sia altamente improbabile che AP 1 - giudicata unanimemente persona abile, puntigliosa e particolarmente capace nel proprio lavoro di contabile (AI 14, pag. 7; AI 26, pag. 3; AI 27, pag. 4) - cada in crasse imprudenze quali quelle di lasciare simili evidenti tracce. Questo a maggior ragione se si considera che l’appellante era titolare, oltre che del conto risparmio in __________ considerato dalla pubblica accusa, anche di altri conti in altre banche e aveva procura su conti bancari del marito. Si fosse appropriata dei soldi prelevati dal conto di A., una persona attenta e capace quale contabile non avrebbe certamente compiuto l’errore di accreditarsi parte degli importi prelevati lo stesso giorno e presso la stessa banca se non, addirittura, presso lo stesso sportello.

 

Inoltre, negli altri 9 casi, i versamenti sul conto risparmio __________ di AP 1 sono stati eseguiti a distanza di uno o più giorni dai prelevamenti  ed hanno riguardato importi di entità molto minore rispetto a quella dei prelevamenti ai quali si vorrebbero ricondurre.

La differente tempistica e l’evidente incongruenza degli importi non possono non insinuare un più che ragionevole dubbio sull’esistenza di un travaso di fondi dal conto A. a quello risparmio dell’appellante.

Questo a maggior ragione ritenuto che, come si vedrà al considerando successivo, AP 1 ha dato spiegazioni per gli accrediti sul suo conto che gli inquirenti non hanno ritenuto di dover approfondire.

 

                                  b)  

                               b.1)   AP 1 ha giustificato la continuità temporale di prelevamenti e versamenti verificatasi nei tre casi succitati sostenendo che, quando si recava in banca per A., ne approfittava per eseguire anche operazioni private (si ricorda che per la prima operazione considerata dal DA non vi è la prova della falsità della fattura mentre che per la seconda operazione l’appellante è stata prosciolta dal primo giudice).

Si tratta di una spiegazione del tutto plausibile.

 

                               b.2)   L’appellante ha, poi, spiegato che, in genere, quanto accreditato sul suo conto risparmio era riconducibile al suo stipendio, a provvigioni e a bonus (versati in chiaro e in nero) non soltanto a lei ma anche al marito dal suo datore di lavoro (class. 1/2: AI 47 pag. 2 R. 6).

 

Queste dichiarazioni non sono state indagate dagli inquirenti che non hanno ritenuto di dover far allestire una perizia contabile sulle movimentazioni dei diversi conti bancari dell’appellante  o del marito. Vi sono in atti alcuni estratti conto - non di tutti i conti - che non permettono di procedere ad alcuna ricostruzione. Del resto, non è certamente alla Corte d’appello che incombe, dopo 11 anni e mezzo dai fatti, di procedere a ricostruzioni di flussi di denaro che la pubblica accusa ha trascurato di fare.

 

In questa sede, si può unicamente dire che quanto in atti non permette di ritenere inverosimile la spiegazione data dall’appellante.

Da un lato, è ben possibile che il conto risparmio sia stato, in parte, alimentato con prelievi dal conto stipendio ritenuto che i pochi estratti conto in atti indicano come l’appellante svuotasse regolarmente il suo conto stipendio.

D’altro lato è ben possibile che il conto risparmio sia stato alimentato anche con provvigioni e bonus in parte versati regolarmente e in parte in nero.

Al riguardo, si ricorda, per esempio, che

- per i fr. 3'000.- accreditati il 23 luglio 1999 sul suo conto risparmio, AP 1 ha ipotizzato che potesse trattarsi di provvigioni prelevate dal conto __________ intestato al marito: la cosa è del tutto verosimile ritenuto, peraltro, come risulti dagli atti che il marito dell’appellante abbia, da un lato, ricevuto delle provvigioni per avere portato un cliente a ACPR 1 e come egli abbia anche messo a disposizione della società il proprio conto per farvi transitare un importo a favore di un procacciatore di clienti che veniva pagato in nero (class. 1/2: AI 47, pag. 2; AI 28 pag. 4 e 5; AI 40 pag. 2; AI 57 pag. 11; cfr. anche MN inc. 2001.2597 AI 15, pag. 2-4 e AI 23);

- per i fr. 3’000.- depositati il 22 settembre 2000, AP 1 ha ipotizzato che “quei fr. 3'000.- potrebbero essere parte dei fr. 5'050.- prelevati dal conto di mio marito in data 12 luglio e quindi versati in banca, sul conto risparmio il 22 settembre” (class. 1/2: AI 47, pag. 4, R. 23).

D’altro lato, ancora, è ben possibile che il conto sia stato alimentato anche con bonus o provvigioni versate in nero a lei dal datore di lavoro (class. 1/2: AI 40, AI 47, pag. 1, R. 1; class. 2/2: AI 81, pag. 1) ritenuto come le contrastanti dichiarazioni rese al proposito da T. e GG. (cfr. AI 40 in cui T., riferendosi a provvigioni e bonus, precisa “Ogni nostra uscita o pagamento doveva essere giustificata in contabilità e quindi avveniva tramite bonifico” contraddicendo GG. (AI 54, pag. 17) che al riguardo ha asserito “ho ricevuto dei bonus a fine 1997 da ACPR 2; fr. 2'000.- (…) mi sono stati consegnati a contanti ufficialmente”), non permettano di escludere che la datrice di lavoro dell’appellante non avesse adottato anche con i suoi dipendenti quei metodi che applicava ai collaboratori esterni.

 

Infine, nemmeno è inverosimile la spiegazione data dall’appellante riguardo le quattro operazioni di cambio franchi/lire italiane effettuate il 2 febbraio, il 31 marzo, il 13 settembre ed il 2 ottobre 2000 (pti 1.7., 1.9., 1.11. e 1.13. dispositivo sentenza impugnata), poco dopo i prelevamenti dal conto A. presso lo stesso sportello __________.

AP 1 ha sostenuto che erano stati i suoi superiori in ACPR 1 - V. e T. - ad ordinarle di cambiare in lire italiane parte del denaro prelevato in banca.

Si tratta di una spiegazione del tutto verosimile ritenuto, peraltro, come A. faccia parte del gruppo __________ , di cui fanno parte __________ società di diritto italiano con sede in Italia.

 

                                  c)   Ne consegue che nemmeno l’esame della - peraltro incompleta - documentazione bancaria in atti può essere ritenuto sufficientemente indiziante della tesi accusatoria secondo cui AP 1 si è appropriata dei soldi prelevati, nelle occasioni indicate dal DA, dal conto di A..

 

                                  d)   In queste circostanze, visto come la deposizione di GG. non sia attendibile e visto come alla documentazione bancaria non possa essere dato sufficiente valore indiziante, forza è concludere che non può essere accertato che l’appellante si sia resa colpevole delle malversazioni di cui è stata accusata.

Le testimonianze sul suo tenore di vita - peraltro contraddittorie (e con un retrogusto di pettegolezzi malevoli), ritenuto che alcuni testi hanno dichiarato che le spese dell’appellante non avevano nulla di straordinario - non possono certo dare maggiore sostanza a quelli che rimangono meri sospetti.

                                          Al riguardo, basti rilevare che la teste K., riferendosi a AP 1, ha dichiarato:

 

si è convinta a cambiare l’ormai vecchia e insicura auto (..) ricordo che in principio diceva che non era il momento (…) e che cercava di risparmiare per potere cambiare l’auto” e ancora “ritengo che vestiva molto bene perché aveva buon gusto però che non spendesse grosse cifre” (AI 68 pag. 1-2).

 

Nella stessa direzione va lo scritto di GM., già collega presso ACPR 1 di AP 1:

 

  Sul dispendio della Sig.ra AP 1 posso dire di non avere notato che indossasse abiti particolarmente lussuosi o gioielli di particolare valore. Posso, al contrario, dire che la Sig.ra AP 1 non mangiava in ristorante nelle pause di mezzogiorno ma utilizzava l’angolo cucina a disposizione nell’ufficio.”

  (AI 98 lettera 25.09.2001 GM. pag. 2)

 

Si rileva, poi, che i costi delle vacanze che i coniugi Gu. si sono concesse nei due anni considerati (cfr. consid. 18 pag 29 sentenza impugnata) non sembrano superare quelle cifre che comunemente vengono spese da giovani coppie attive professionalmente e senza figli (ritenuto, peraltro, che in alcune mete i due erano ospitati da parenti o amici). Nemmeno si può sostenere che l’appellante si sia acquistata una vettura al di fuori delle sue possibilità visto il profilo economico della coppia: la donna ha, infatti, sostituito la vecchia automobile con una modesta VW Golf 1600. Nemmeno, infine, si può dire che dagli estratti delle sue carte di credito emergano spese sproporzionate rispetto alle capacità economiche dell’appellante e del marito. Al riguardo, lo stesso primo giudice ha sottolineato come le cifre contestate per tali spese all’appellante nell’interrogatorio del 26.03.2001 siano superiori a quelle che effettivamente emergono dagli estratti conto in atti (cfr. consid. 18, pag. 29 della sentenza impugnata). Ma non solo. Un esame dettagliato di tali estratti conto rivela con chiarezza come sia falsa la tesi secondo cui l’appellante spendeva fortune in negozi di lusso: le spese registrate riguardano per la stragrandissima maggioranza importi contenuti (dell’ordine di poche centinaia di franchi) e acquisti fatti in negozi che non sono di lusso.

 

                                21.   Ne consegue che l’appellante dev’essere assolta da tutte le imputazioni che le sono state rivolte.

E’ evidente che la caduta dell’imputazione di ripetuta truffa fa cadere quella di ripetuta falsità in documenti ritenuto come la paternità dell’alterazione delle procure le era stata attribuita soltanto in forza di una deduzione logica: se lei si era intascata i soldi era, evidentemente, lei ad avere falsificato le procure/ordini di prelevamento e documenti contabili.

 

Si rileva infine che, quand’anche questa Corte non avesse deciso per il proscioglimento dell’appellante, il procedimento a suo carico avrebbe dovuto essere abbandonato a causa di una manifesta e pesantissima violazione del principio di celerità (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb).

 

                             21.1.   Il nuovo Codice di procedura penale svizzero ha codificato all’art. 5 il principio di celerità, già previsto dalla CEDU (art. 6 par. 1) e dalla Costituzione svizzera (art. 29 cpv. 1), secondo il quale le autorità penali hanno l’obbligo di avviare senza indugio i procedimenti penali e di portarli a termine senza ritardi ingiustificati. Secondo tale principio, non sono in particolare ammissibili pause di settimane o di mesi fra un atto istruttorio e l‘altro e men che meno dopo che sia stata conclusa, de iure aut de facto, l’istruzione, lasciando trascorrere mesi senza procedere all’emanazione delle decisioni di competenza del Pubblico ministero (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 5, n. 3, pag. 25).

Per valutare se l’imperativo di celerità sia stato violato, occorre esaminare se l’autorità competente ha deciso entro un termine ragionevole, tenendo conto dell’onere e della complessità dei fatti da accertare e dei mezzi di prova da raccogliere, così come del comportamento dell’imputato e delle autorità competenti (Bernasconi, in op. cit., ad art. 5, n. 6, pag. 25; DTF 130 I 312, consid. 5.1; STF del 3 aprile 2012, inc. 6B_549/2011, consid. 2).

 

Il CPP non ha tuttavia previsto sanzioni in caso di violazione del principio di celerità, così che restano validi i principi già sviluppati in precedenza (Bernasconi, op. cit., ad art. 5, n. 5, pag. 25).

Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, in Basler Kommentar, StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, in Commentaire Romand, CP I, ad art. 48 n. 46).

                                        La violazione del principio di celerità comporta, di regola, una riduzione della pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii; STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb; cfr., in materia di sequestro, STF del 24 novembre 2009 inc. 1B_179/2009 in cui l’Alta Corte ha ordinato il rinvio all’ultima istanza cantonale, affinché questa revocasse i sequestri disposti ad inizio del procedimento e che erano in essere da oltre otto anni).

Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 124 consid. 3; CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).

 

                             21.2.   In concreto, è da rilevare che l’inchiesta, avviata a seguito della denuncia penale del 28 novembre 2000 di ACPR 1 e ACPR 2, ha proceduto con una certa continuità fino all’interrogatorio di polizia in data 26 settembre 2001 di AP 1 (AI 102). Tuttavia, a questa prima fase istruttoria ha fatto seguito un periodo di stallo durato sette anni, 10 mesi e sedici giorni. L’appellante ha, infatti, dovuto attendere fino all’11 agosto 2009 prima che il procuratore pubblico rimettesse in moto il procedimento con l’estensione dell’atto di accusa (AI 113) e, poi, fino al 1° settembre 2009 per l’emanazione del decreto di accusa (AI 119). L’assenza di atti istruttori da parte della pubblica accusa, protrattasi per un periodo così lungo in un’inchiesta che ha comportato per l’indagata finanche un periodo di detenzione preventiva di durata non indifferente (dal 1° febbraio al 9 aprile 2001) è inaccettabile in quanto non trova alcuna giustificazione. AP 1 ha, del resto, assunto un comportamento collaborativo con gli inquirenti, rispondendo a tutte le domande rivoltele, perseverando nel ribadire la propria innocenza dando una versione dei fatti mai sottoposta ad accurate verifiche d’inchiesta nonostante ella avesse tempestivamente chiesto di procedere all’assunzione di alcune prove in grado di far luce sulla bontà della sua versione. E’ evidente come la sussistenza d’indizi discordanti emersa nell’ambito della prima fase imponeva tempestivi approfondimenti d’indagine che, inspiegabilmente, non hanno avuto luogo, né subito né mai.

Quand’anche tale stallo fosse da attribuire ad un sovraccarico di lavoro, si tratta di un'inazione non giustificabile, giacché spetta in ogni caso allo Stato approntare un'organizzazione giudiziaria adeguata ad un sollecito disbrigo delle pratiche e non al cittadino sopportare le conseguenze di ritardi dovuti ad inadeguatezze delle strutture o degli uffici giudiziari (CARP, inc. 17.2011.40, consid. 3.6).

All’assenza di atti istruttori durata quasi otto anni vanno aggiunti i tempi delle autorità giudicanti, ovvero più di 21 mesi di attesa per la celebrazione del processo di primo grado nonché un ulteriore anno per giungere al giudizio di appello. Nel complesso, AP 1 ha dovuto attendere più di 11 anni e mezzo per vedere la conclusione del procedimento nonostante l’inchiesta sia durata, concretamente, meno di un anno (dal novembre 2000 fino al 26 settembre 2001, data dell’ultimo vero atto d’inchiesta, cioè dell’ultimo interrogatorio dell’appellante).

La lunghissima durata della procedura dovuta, per la maggior parte, ai tempi morti in cui l’incarto è giaciuto indisturbato al Ministero pubblico, fa del presente un caso di violazione del principio di celerità talmente grave da imporre l’abbandono del procedimento.

 

                                22.   L’assoluzione dell’appellante comporta l’annullamento della confisca ordinata dal primo giudice dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato sul conto n.  intestato a AP 1 presso __________, già sequestrato dal Ministero pubblico in data 30 novembre 2000. La confisca avrebbe avuto identica sorte anche in caso di conferma della sentenza di primo grado ritenuto che non è provato che quanto depositato sul conto costituisca valore patrimoniale prodotto dei reati commessi dall’appellante (riservata l’applicazione degli art. 263 cpv. 1 lett. b CPP, art. 267 cpv. 3 CPP e art. 268 cpv. 1 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/S. Gallo 2009, ad art. 263 n. 2, ad art. 267 n. 5-6, ad art. 268 n. 3-4).

 

                                23.   L’assoluzione dell’appellante con conseguente annullamento della confisca rende priva d’oggetto la richiesta di pubblicazione avanzata, invero tardivamente in questa sede, dall’AP.

 

                                24.   Visto l’esito del giudizio, la parte appellante è invitata a far valere le sue pretese ex art. 429 e segg. CPP con istanza motivata e corredata dalla necessaria documentazione.

Esse verranno decise con giudizio separato.

 

                                25.   Sulla tassa di giustizia e sulle spese

Considerato l’esito del processo, la tassa di giustizia e le spese giudiziarie, fissate dalla sentenza impugnata in complessivi fr. 3'630.- (tremilaseicentotrenta), sono integralmente accollate allo Stato.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 1’200.- per tassa di giustizia e fr. 300.- a titolo di spese, sono integralmente posti a carico dello Stato.

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                       5, 6, 10, 77, 80, 84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 389, 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

12, 42, 44, 47, 48 lett. e, 97, 106, 110 cpv. 4,146 cpv. 1, 251 cifra 1 CP,

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

dichiara e pronuncia:                                       

 

 

                                   1.   L’appello è accolto.

      Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e pertanto:

 

                               1.1.   AP 1 è prosciolta da tutti i capi di imputazione a suo carico.

 

                               1.2.   È annullata la confisca dell’importo di fr. 4'397,49 (stato al 12 giugno 2009) depositato sul conto n.  intestato a AP 1 presso __________, ed è disposto il dissequestro degli averi ivi giacenti a favore di quest’ultima.

 

                                   2.   Gli oneri processuali del dibattimento di primo grado pari a complessivi fr. 3'630.- sono posti a carico dello Stato.

 

                                   3.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'200.-          

-  spese complessive                fr.            300.-          

                                                     fr.         1'500.-          

 

sono posti a carico dello Stato.

 

 

                                   4.   Intimazione a:

 

 

 

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.