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Incarto n. |
Locarno 13 febbraio 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
17 giugno 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 28 luglio 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. La sera del 31 ottobre 2010, durante una festa di Halloween in corso
presso lo S., la polizia cantonale ha constatato che nel locale vi era un
numero eccessivo di persone.
Dall’interrogatorio di due partecipanti alla festa è, poi, emerso che presso lo
“S.”, quella sera, erano state vendute bevande alcoliche a minorenni.
B. Preso
atto del rapporto di polizia, con decreto d’accusa 18 febbraio 2011, la CO 1 ha ritenuto AP 1, gerente del locale, autore colpevole di contravvenzione alla Legge sugli esercizi
pubblici (in seguito Les pubb) per avere permesso che fossero servite bevande
alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni e per avere permesso
l’accesso nell’esercizio pubblico a circa 200 persone, malgrado il locale fosse
strutturato per accoglierne 62 all’interno e 70 all’esterno (sulla terrazza).
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 ad una multa di fr. 1'800.-
oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr.
410.-.
Contro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
C. Dopo
il dibattimento, con sentenza del 7 giugno 2011, il presidente della Pretura
penale, statuendo sull’opposizione, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di
contravvenzione alla Les pubb per avere permesso che, nello S., fossero servite
bevande alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni.
Egli lo ha, invece, prosciolto dall’accusa di avere contravvenuto alla Les pubb
per aver permesso l’accesso al locale ad un numero eccessivo di persone.
In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1
alla multa di fr. 1'000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con
una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni) oltre che al pagamento delle tasse
e spese di giustizia per complessivi fr. 780.- con motivazione scritta e fr.
530.- senza motivazione scritta.
D. In data
17 giugno 2011 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la citata
sentenza.
Il 28 luglio 2011, ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte precisando di chiedere il suo proscioglimento
dall’accusa di contravvenzione alla Les pubb.
L’appellante chiede, inoltre, che gli sia riconosciuta
un’indennità di fr. 2'174.05 per le spese di patrocinio relative al
procedimento di primo grado.
E. In
applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la
sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 26
agosto 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello
sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito ad AP 1 un termine
di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della
dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Il 19 settembre 2011 AP 1 ha inoltrato la propria motivazione nella quale
egli, oltre a riproporre le richieste già formulate nella dichiarazione
d’appello, ha comunque postulato la riduzione della tassa di giustizia di prima
sede da fr. 780.- a fr. 530.-.
F. Con scritto
23 settembre 2011, il giudice di prime cure ha comunicato di non avere
osservazioni in merito alla motivazione dell’appellante e di rimettersi alla
decisione di questa Corte.
Al suo scritto, il pretore ha allegato copia della lettera 15 luglio 2011
(inviata al patrocinatore dell’appellante) in cui ha illustrato i motivi per
cui non aveva riconosciuto ad AP 1 un’indennità per proscioglimento parziale.
Da parte sua, la CO 1, con scritto 27 settembre 2011,
senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione
dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007
(Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454
cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le
decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 giugno 2011 del
presidente della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398
e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta
l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale
di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si
può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che
l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione
del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n.
12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio
elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin,
op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza
valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile
di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto
ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo
insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.
560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il
giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo
discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1
pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8
consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398,
n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
ad art. 398, n. 13, pag. 768).
3. Nel
suo appello AP 1 sostiene che non vi sono prove a sostegno dell’accertamento
del primo giudice secondo cui, la sera della festa, TE 1 ed altri minorenni
hanno acquistato bevande alcoliche presso il suo esercizio pubblico.
Egli, in particolare, rileva che le deposizioni in questo senso dello stesso TE
1 sono inattendibili e sconfessate da quelle di TE 3 e di TE 4 (motivazione
d’appello, pag. 3).
3.1. Sulla
scorta dalle dichiarazioni - definite “chiare ed esaurienti” -rilasciate
da TE 1 e da TE 3 alla polizia cantonale e, poi, ribadite al dibattimento, il
primo giudice ha accertato che lo stesso TE 1, così come altri minorenni,
avevano, la sera della festa, acquistato bevande alcoliche al bancone del bar (sentenza
impugnata, consid. 6 pag. 3-4).
Con rifermento all’obiezione della difesa che metteva in dubbio l’attendibilità
di TE 1 rilevando come lo stesso non era stato in grado né di identificare chi
lo aveva servito né di precisare il quantitativo delle bevande ricevute né
l’importo speso, il primo giudice ha osservato che l’impossibilità del minore di
fornire quei dettagli risulta “del tutto normale” e non sminuisce la
portata delle sue dichiarazioni (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 3 e consid.
6 pag. 3-4).
3.2. a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il
giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a
disporre di un ampio potere di apprezzamento (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006
consid. 3.4.1; DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né
è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto
sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I
217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente
su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112
Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento
dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso
il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati
motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa
oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio
disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
b. Il
precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di
innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto
ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa
che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più
sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del
materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la
fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove
conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008
[6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid.
3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31
consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo
ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31
consid. 4b pag. 40).
3.3. L’accertamento
del primo giudice secondo cui TE 1, in occasione della festa tenutasi
nell’esercizio pubblico “S.” il 31 ottobre 2010, ha potuto acquistare bevande alcoliche al bancone del bar resiste alle censure - da esaminare
sotto il ristretto profilo dell’arbitrio - sollevate dall’appellante.
È a torto che AP 1 sostiene che non vi siano né prove né indizi a sostegno
dell’accertamento pretorile. La vendita di alcolici a minorenni risulta,
infatti, già solo dalle deposizioni di TE 1 che ha riferito come “quella
sera ho bevuto bevande alcoliche (…). Le bevande me le sono procurate personalmente
al bar. Nessuno mi ha chiesto un documento. Anche i miei amici minorenni
potevano tranquillamente servirsi di bevande alcoliche al bar. Da parte mia ho
potuto acquistare ripetutamente alcolici, tant’è che alla fine ho avuto i
problemi che risultano dal verbale d’interrogatorio agli atti” (cfr.
verbale d’audizione TE 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno
2011; cfr. anche verbale d’interrogatorio TE 1 allegato al rapporto della polizia
cantonale, AI 2, pag. 2 e 4 in cui il ragazzo ha dichiarato che “gli
alcolici venivano da me acquistati al bancone del bar (…). A me hanno venduto
numerose bevande alcoliche senza domandare l’età e nemmeno alcun documento di
legittimazione”).
Contrariamente alla tesi ricorsuale e come già rilevato dal pretore, la forza
probante di questa deposizione non è sminuita dal fatto che TE 1 non è stato in
grado di indicare chi, al bar, gli avesse servito gli alcolici, ritenuto che
l’impossibilità di fornire questo dettaglio può facilmente essere spiegata con
la confusione che regnava quella sera nel locale.
Non giova poi all’appellante sostenere che la deposizione di TE 1 contrasta con
quanto riferito al dibattimento da TE 3 e da suo figlio TE 4. Se è vero che,
come rilevato dall’appellante, la teste TE 3 ha dichiarato di “non avere visto personalmente TE 1 prendere bevande alcoliche al bar”, è altrettanto vero
che la ragazza ha pure riferito che il personale dello “S.” rifiutava gli
alcolici solo ai minorenni conosciuti ma che, però, se al bar “andava un
minorenne che non era conosciuto l’alcol gli veniva dato”.
TE 3 ha, inoltre, dichiarato di non aver “visto chiedere a qualcuno il
documento” ed ha pure precisato di sapere, per esempio “di uno che non
raggiunge nemmeno l’altezza del bar che ha ricevuto bevande alcoliche senza
problemi” (cfr. verbale d’audizione TE 3, pag. 1, allegato al verbale del
dibattimento 7 giugno 2011)
Diversamente da quanto sostenuto da AP 1, dunque, le dichiarazioni di TE 3, non
solo non sconfessano quelle di TE 1, ma contribuiscono a confortarle e, con
esse, a confortare l’accertamento del primo giudice secondo cui la sera del 31
ottobre 2010 presso lo “S.” sono state servite bevande alcoliche a minorenni.
Neppure è condivisibile la tesi secondo cui le dichiarazioni di TE 1 sono
smentite da quanto riferito da TE 4 al dibattimento.
Precisato che TE 4 non ha dichiarato che TE 1 si è trattenuto nell’esercizio
pubblico per un periodo “estremamente breve”, ma ha invece riferito che,
quando egli è intervenuto per bloccarlo, “non era molto tempo” che lo
aveva visto entrare nel locale (cfr. verbale d’audizione TE 4, pag. 1, allegato
al verbale del dibattimento 7 giugno 2011), si osserva che la circostanza
secondo cui il giovane non ha passato molto tempo nel locale non intacca
l’attendibilità delle sue deposizioni ritenuto che per l’acquisto di una o più
bevande alcoliche non è certo necessario intrattenersi a lungo in un esercizio
pubblico.
In conclusione, è, pertanto, in modo del tutto sostenibile (e, perciò, non
arbitrario) che il primo giudice, sulla scorta delle testimonianze in atti, ha accertato
che, la sera del 31 ottobre 2010, TE 1 ed altri minorenni hanno acquistato
bevande alcoliche presso il bar dell’appellante.
Su questo punto il gravame deve, pertanto, essere disatteso.
4. Continuando
nel suo esposto l’appellante sostiene di non poter essere ritenuto penalmente
responsabile per la mescita di alcol a minorenni, considerato che la cameriera
che garantiva il servizio clienti era stata da lui debitamente istruita sul
divieto di servire alcol a persone di età inferiore ai 18 anni.
4.1. Dato
per assodato che la sera dei fatti in narrativa, all’interno dello “S.” sono
state servite bevande alcoliche a minorenni, il primo giudice ha evidenziato
come risultasse dalle deposizioni della cameriera TE 2 che l’appellante “aveva
dato istruzioni in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche” e
come tale circostanza fosse stata confermata anche dal teste TE 1 secondo cui,
in un’occasione, era stato chiesto un documento ad un suo amico.
Il pretore ha, tuttavia, precisato che “quand’anche queste istruzioni
fossero state effettivamente date, la realtà dei fatti è che, in seguito, non
sono state messe in pratica in modo conseguente” ciò che “attesta
perlomeno un grave difetto di controllo dell’applicazione delle stesse da parte
dell’imputato che era presente nel locale” (sentenza impugnata, consid. 6
pag. 4-5).
4.2. L’appellante
- dopo aver ricordato come la sua imputazione non verta sul fatto di avere
personalmente servito alcolici a minorenni, ma sul fatto di avere permesso ad
altre persone di agire in quel modo - rileva che, la sera dei fatti, il
personale dello “S.” comprendeva “il gerente medesimo, oltre il figlio e la
cameriera TE 2” e che il servizio clienti era garantito da quest’ultima. La
stessa cameriera, continua, in occasione del dibattimento, ha confermato che
l’appellante “aveva dato chiare istruzioni in merito alla somministrazione
delle bevande alcoliche a persone minorenni” e, in particolare, le aveva
spiegato “come non fosse consentito servire bevande alcoliche a persone
minorenni e che, in caso di dubbio, andavano richiesti i documenti”. Del
resto, rileva ancora AP 1, anche lo stesso teste TE 1 ha confermato che ad un suo amico era stato chiesto il documento.
Visto quanto precede e rilevato come non risulti minimamente dagli atti che
egli “non avrebbe controllato l’applicazione delle direttive date al suo
personale ed in particolare alla cameriera”, l’appellante sostiene che è
escluso che egli abbia commesso l’infrazione rimproveratagli nel giudizio
impugnato (motivazione d’appello, pag. 3-4).
4.3. a. Il 1°
aprile 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi alberghieri e
sulla ristorazione (RL 11.3.2.1, in seguito Lear) che ha sostituito la
previgente Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.
L’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear - così come il previgente art. 50 lett. b Les
pubb - prevede che il gerente non deve servire bevande alcoliche alle persone
di età inferiore ai 18 anni.
Giusta l’art. 29 Lear (corrispondente al previgente art. 53a Les pubb), in caso
di dubbi circa l’età del cliente, il gerente deve esigere la presentazione di
un documento ufficiale di legittimazione.
Il TRAMM ha già avuto modo di precisare che l’art. 50 lett. b Les pubb imponeva
al gerente di istruire adeguatamente il suo personale in merito al divieto di
servire bevande alcoliche a minorenni e all’obbligo di verifica in caso di
dubbio nonché di vigilare affinché questi obblighi venissero rispettati (cfr.
sentenza TRAMM 16 luglio 2001 n. 52.2001.131 consid. 2.3 riferito al previgente
art. 50 lett. b Les pubb).
L’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear ha ripreso senza modifiche il previgente disposto
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009
[n. 6193], pag. 31). La giurisprudenza sviluppata sull’art. 50 lett. b Les pubb
conserva, dunque, piena validità.
b. Come già l’art. 66 Les pubb, l’art. 44 Lear eleva a reato
l’inosservanza degli obblighi posti dalla stessa legge prevedendo, al cpv. 1,
che le infrazioni alla legge e al regolamento sono punite con una multa da un
minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 40'000.-.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che l’importo minimo per le contravvenzioni
relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 24 è fissato a
fr. 200.-.
L’art. 43 Lear precisa ancora che le infrazioni di lieve gravità sono punibili
con l’ammonimento.
Il previgente art. 66 cpv. 1 Les pubb prevedeva, invece, multe da un minimo di
fr. 50.- (200.- per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande
alcoliche a minorenni) ad un massimo di fr. 10'000.-.
Per quanto qui interessa, si osserva che, visto il contenuto dell’obbligo posto
dall’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear (in precedenza: art 50 lett b Les pubb), il gerente
di un esercizio pubblico - peraltro, in linea di principio, sempre tenuto a far
rispettare le leggi all’interno del proprio locale e che occupa, quindi, una
posizione di garante (cfr. STF del 18 luglio 2011 6B_841/2010, consid. 4; STF
del 24 gennaio 2011 6B_926/2010, consid. 5.2; STF del 2 dicembre 2010
6B_584/2010 consid. 5) - non si rende colpevole di contravvenzione alla Lear /
Les pubb solo nel caso in cui serva personalmente bevande alcoliche a minorenni,
ma anche nell’ipotesi in cui la mescita avvenga ad opera di suoi subalterni da
lui non debitamente istruiti o controllati.
4.4. In concreto, risulta dagli atti che AP 1 ha istruito i suoi collaboratori in merito al divieto di servire bevande alcoliche ai minorenni (verbale d’interrogatorio AP 1 allegato al rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 1 e 3; verbale d’audizione AP 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011; verbale d’audizione TE 2 allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011).
Tuttavia - ed è l’evidenza stessa - dal semplice accertamento secondo cui, la sera della festa di Halloween, al bancone del suo esercizio pubblico sono state servite bevande alcoliche ad almeno un minorenne deriva l’accertamento che egli non ha fatto tutto quanto in suo possesso per vegliare a che il divieto venisse rispettato.
Al riguardo, si richiamano le deposizioni:
- del teste TE 1 che ha riferito come l’acquisto di alcolici al bar da parte sua e di altri minorenni non è stato un caso isolato, ma si è ripetuto più volte durante la serata: (cfr. verbale d’audizione TE 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011);
- della teste TE 3 che spiegato che “se al bar andava un minorenne che non era conosciuto l’alcol gli veniva dato” (cfr. verbale d’audizione TE 3, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011).
La vendita al bancone del bar (e non di nascosto), la sua ripetizione e l’assenza di controllo dell’identità dei giovani avventori che risulta da tali testimonianze dimostra con evidenza che AP 1 non ha messo in atto quanto possibile per verificare che i suoi dipendenti si attenessero scrupolosamente ai loro obblighi.
Del resto lo stesso
appellante, in occasione del suo interrogatorio dinanzi la polizia cantonale,
ha riconosciuto che “nel caso dovessi fare un’altra festa presso il mio
locale sarà mia premura organizzarla diversamente. Farò speciale attenzione
alla questione della sicurezza e al controllo delle persone che entreranno nel
mio locale” (cfr. verbale d’interrogatorio AP 1 allegato al rapporto della
polizia cantonale, AI 2, pag. 4).
Da quanto precede discende che AP 1 ha violato il divieto imposto dagli art.
23 cpv. 1 lett. a Lear / art. 50 lett. b Les pubb e che nessun appunto può pertanto
essere mosso alla sua condanna per contravvenzione alla Lear / Les pubb.
5. Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 aveva precisato - senza motivare - di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal pretore.
Ritenuto come nemmeno nella successiva motivazione
scritta del gravame egli abbia argomentato al riguardo, la censura va
dichiarata irricevibile.
A titolo abbondanziale, senza entrare nel merito del diritto applicabile ma
ipotizzando l’applicazione (almeno parziale) della Lear quale lex mitior nella
misura in cui essa contiene la possibilità dell’ammonimento (non prevista dalla
Les pubb), si precisa che, in ogni caso, in concreto, l’art. 43 Lear non potrebbe
trovare applicazione. L’infrazione di cui l’appellante deve rispondere, infatti,
non può essere considerata di lieve gravità e ciò già solo a motivo del fatto
che il minore TE 1 ha potuto ripetutamente rifornirsi di bevande alcoliche al
bancone del bar tanto da ubriacarsi così come risulta dal rapporto di polizia
in atti (cfr., in particolare, verbale d’interrogatorio TE 1 allegato al
rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 2).
6. Continuando nel suo esposto AP 1 sostiene che, a prescindere
dall’esito della procedura d’appello, la tassa di giustizia del giudizio della
Pretura penale deve essere fissata in fr. 530.-. In particolare l’appellante
rileva che l’aumento della tassa di giustizia da fr. 530.- a fr. 780.- operato
dal primo giudice “non appare giustificato” non avendo egli chiesto la
motivazione scritta della sentenza ed essendosi limitato ad annunciare
l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP (motivazione d’appello, pag. 4).
6.1. Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza
impugnata, ha condannato AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie
di complessivi fr. 780.- (settecentoottanta) con motivazione scritta e di fr.
530.- (cinquecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata,
dispositivo n. 2.2. pag. 5).
A seguito dell’annuncio d’appello presentato dal condannato, il giudice di
prime cure ha motivato per iscritto il proprio giudizio ed ha posto a carico di
AP 1 fr. 780.- per tasse e spese di giustizia (sentenza impugnata, distinta
spese, pag. 6).
6.2. a. L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni,
nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il
calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler
Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand,
Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale
sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag.
7142). Per il Canton Ticino le norme
sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il
1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali,
l’art. 22 cpv. 4 della nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore
il 1° gennaio 2011 (in seguito LTG) prevede che “il giudice può anche
fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in
cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la
tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre
2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due
tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione
scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale”
sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la
redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo
interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).
b. L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado
deve - in caso di ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale
obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo
grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al
tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.
L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto
di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.
80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”.
6.3. La censura è da respingere in quanto infondata.
È infatti a torto che l’appellante sostiene di essersi limitato ad annunciare
l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione scritta
della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione di una
sentenza di primo grado comporta automaticamente la sua motivazione ad opera
del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2 lett. b e 399 cpv. 2 CPP).
Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto
può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di AP 1 una
tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare legata alla
motivazione scritta della sua pronuncia.
7. AP 1 postula, infine, la rifusione, a titolo d’indennità, di fr. 2'174.05
per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado.
7.1. Durante il dibattimento in Pretura penale, il difensore
dell’appellante aveva postulato per il suo assistito “un’adeguata indennità
nella forma della rifusione delle spese di patrocinio di cui alla nota
professionale prodotta per l’importo di fr. 2'174.05” (cfr. verbale del dibattimento 7 giugno 2011, pag. 4).
Non essendosi il pretore determinato su tale richiesta e avendo il difensore,
con lettera 13 luglio 2011, nuovamente sollecitato una sua decisione in merito,
con scritto 15 luglio 2011, il giudice di prime cure ha spiegato che il mancato
riconoscimento dell’indennità richiesta era da ricondurre al fatto che il qui
appellante non poteva essere considerato “parzialmente prosciolto” ai sensi
dell’art. 429 CPP, ritenuto che egli “non era stato assolto da
un’imputazione indipendente da quella che ha portato alla sua condanna, ovvero
riconducibile a un reato e/o a fatti del tutto diversi”.
7.2. Nel suo appello AP 1 sostiene che, diversamente da quanto rilevato
dal primo giudice nel suo scritto 15 luglio 2011, egli “è stato per lo meno
parzialmente prosciolto” in primo grado, ritenuto come non sia stato
condannato per aver permesso l’accesso ad un numero eccessivo di persone nel
suo esercizio pubblico e considerato che la multa a suo carico “è stata
quasi dimezzata con una riduzione da fr. 1'800.- a fr. 1'000.-”.
(motivazione d’appello, pag. 4).
7.3. a. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi
confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese
sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
b. Un indennizzo ex art. 429 CPP è, dunque, possibile non solo in
caso di completa assoluzione, ma anche qualora l’assoluzione sia soltanto
parziale.
In applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata riguardo il
previgente art. 317 CPP-Ti dall’allora CRP, vi è assoluzione parziale quando l’accusato
è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua
condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è,
invece, assoluzione parziale quando le accuse che hanno portato alla condanna e
quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo
fatto o al medesimo complesso di fatti (Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP;
CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; CRP
60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; CRP
60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al
riguardo, il TF ha avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta
connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e
quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente
assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna
inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore
pubblico (cfr. STF del 7 marzo 2006 1P.35/2006 consid. 3.3).
7.4. In concreto, l’imputazione per cui AP 1 è
stato condannato e quella da cui è stato assolto dal pretore erano, sia dal
profilo fattuale (entrambi si riferivano a irregolarità nella conduzione dell’esercizio
pubblico “S.” la sera del 31 ottobre 2010) che dal profilo dei beni giuridici
tutelati (entrambi i reati miravano, in definitiva, alla tutela dell’ordine
pubblico e alla sicurezza degli avventori), strettamente connesse.
Ne discende che, conformemente ai principi citati al consid. 7.3.b,
l’appellante non può essere ritenuto “parzialmente
assolto” ai sensi dell’art. 429 CPP.
8. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.-
per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e
sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. art. 23 cpv. 1 lett. a, 29 e 44 Lear, 50 lett. b, 53a e 66 vLes pubb, 398 e segg., 429 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
è respinto.
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla Lear (vLes pubb) per avere, a __________,
il 1° novembre 2010, permesso, quale gerente dello “S.”, il servizio di bevande
alcoliche ad una persona di età inferiore ai 18 anni.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni;
1.2.2. al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr.
780.- (settecentoottanta).
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.