Incarto n.
17.2011.77

Locarno

 13 febbraio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

17 giugno 2011 da

 

 

 AP 1

       

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 28 luglio 2011;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   La sera del 31 ottobre 2010, durante una festa di Halloween in corso presso lo S., la polizia cantonale ha constatato che nel locale vi era un numero eccessivo di persone.
Dall’interrogatorio di due partecipanti alla festa è, poi, emerso che presso lo “S.”, quella sera, erano state vendute bevande alcoliche a minorenni.

 

                                  B.   Preso atto del rapporto di polizia, con decreto d’accusa 18 febbraio 2011, la CO 1 ha ritenuto AP 1, gerente del locale, autore colpevole di contravvenzione alla Legge sugli esercizi pubblici (in seguito Les pubb) per avere permesso che fossero servite bevande alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni e per avere permesso l’accesso nell’esercizio pubblico a circa 200 persone, malgrado il locale fosse strutturato per accoglierne 62 all’interno e 70 all’esterno (sulla terrazza).
La CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 ad una multa di fr. 1'800.- oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 410.-.
Contro il decreto di accusa  AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.

 

                                  C.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 7 giugno 2011, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha ritenuto  AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Les pubb per avere permesso che, nello S., fossero servite bevande alcoliche a una persona di età inferiore ai 18 anni.
Egli lo ha, invece, prosciolto dall’accusa di avere contravvenuto alla Les pubb per aver permesso l’accesso al locale ad un numero eccessivo di persone.
In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha condannato AP 1 alla multa di fr. 1'000.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 10 giorni) oltre che al pagamento delle tasse e spese di giustizia per complessivi fr. 780.- con motivazione scritta e fr. 530.- senza motivazione scritta.

 

                                  D.   In data 17 giugno 2011  AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la citata sentenza.
Il 28 luglio 2011, ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte precisando di chiedere il suo proscioglimento dall’accusa di contravvenzione alla Les pubb.
L’appellante chiede, inoltre, che gli sia riconosciuta un’indennità di fr. 2'174.05 per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado.

 

                                  E.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 26 agosto 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito ad  AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP).
Il 19 settembre 2011  AP 1 ha inoltrato la propria motivazione nella quale egli, oltre a riproporre le richieste già formulate nella dichiarazione d’appello, ha comunque postulato la riduzione della tassa di giustizia di prima sede da fr. 780.- a fr. 530.-. 

 

                                  F.   Con scritto 23 settembre 2011, il giudice di prime cure ha comunicato di non avere osservazioni in merito alla motivazione dell’appellante e di rimettersi alla decisione di questa Corte.
Al suo scritto, il pretore ha allegato copia della lettera 15 luglio 2011 (inviata al patrocinatore dell’appellante) in cui ha illustrato i motivi per cui non aveva riconosciuto ad  AP 1 un’indennità per proscioglimento parziale.
Da parte sua, la CO 1, con scritto 27 settembre 2011, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

 

 

Considerando

in diritto:                  1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 7 giugno 2011 del presidente della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF 8.8.2011 in 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio
(Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 13, pag. 768).

 

                                   3.   Nel suo appello  AP 1 sostiene che non vi sono prove a sostegno dell’accertamento del primo giudice secondo cui, la sera della festa, TE 1 ed altri minorenni hanno acquistato bevande alcoliche presso il suo esercizio pubblico.
Egli, in particolare, rileva che le deposizioni in questo senso dello stesso TE 1 sono inattendibili e sconfessate da quelle di TE 3 e di TE 4 (motivazione d’appello, pag. 3).

                               3.1.   Sulla scorta dalle dichiarazioni - definite “chiare ed esaurienti” -rilasciate da TE 1 e da TE 3 alla polizia cantonale e, poi, ribadite al dibattimento, il primo giudice ha accertato che lo stesso TE 1, così come altri minorenni, avevano, la sera della festa, acquistato bevande alcoliche al bancone del bar (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 3-4).
Con rifermento all’obiezione della difesa che metteva in dubbio l’attendibilità di TE 1 rilevando come lo stesso non era stato in grado né di identificare chi lo aveva servito né di precisare il quantitativo delle bevande ricevute né l’importo speso, il primo giudice ha osservato che l’impossibilità del minore di fornire quei dettagli risulta “del tutto normale” e non sminuisce la portata delle sue dichiarazioni (sentenza impugnata, consid. 4 pag. 3 e consid. 6 pag. 3-4).

                           3.2. a.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.1; DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b).
Per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

                                  b.   Il precetto in dubio pro reo è un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP. Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione della prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili. (DTF non pubblicata 13 maggio 2008 [6B.230/2008], consid. 2.1., DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

                               3.3.   L’accertamento del primo giudice secondo cui TE 1, in occasione della festa tenutasi nell’esercizio pubblico “S.” il 31 ottobre 2010, ha potuto acquistare bevande alcoliche al bancone del bar resiste alle censure - da esaminare sotto il ristretto profilo dell’arbitrio - sollevate dall’appellante.
È a torto che AP 1 sostiene che non vi siano né prove né indizi a sostegno dell’accertamento pretorile. La vendita di alcolici a minorenni risulta, infatti, già solo dalle deposizioni di TE 1 che ha riferito come “quella sera ho bevuto bevande alcoliche (…). Le bevande me le sono procurate personalmente al bar. Nessuno mi ha chiesto un documento. Anche i miei amici minorenni potevano tranquillamente servirsi di bevande alcoliche al bar. Da parte mia ho potuto acquistare ripetutamente alcolici, tant’è che alla fine ho avuto i problemi che risultano dal verbale d’interrogatorio agli atti” (cfr. verbale d’audizione TE 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011; cfr. anche verbale d’interrogatorio TE 1 allegato al rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 2 e 4 in cui il ragazzo ha dichiarato che “gli alcolici venivano da me acquistati al bancone del bar (…). A me hanno venduto numerose bevande alcoliche senza domandare l’età e nemmeno alcun documento di legittimazione”).
Contrariamente alla tesi ricorsuale e come già rilevato dal pretore, la forza probante di questa deposizione non è sminuita dal fatto che TE 1 non è stato in grado di indicare chi, al bar, gli avesse servito gli alcolici, ritenuto che l’impossibilità di fornire questo dettaglio può facilmente essere spiegata con la confusione che regnava quella sera nel locale.
Non giova poi all’appellante sostenere che la deposizione di TE 1 contrasta con quanto riferito al dibattimento da TE 3 e da suo figlio TE 4. Se è vero che, come rilevato dall’appellante, la teste TE 3 ha dichiarato di “non avere visto personalmente TE 1 prendere bevande alcoliche al bar”, è altrettanto vero che la ragazza ha pure riferito che il personale dello “S.” rifiutava gli alcolici solo ai minorenni conosciuti ma che, però, se al bar “andava un minorenne che non era conosciuto l’alcol gli veniva dato”.
TE 3 ha, inoltre, dichiarato di non aver “visto chiedere a qualcuno il documento” ed ha pure precisato di sapere, per esempio “di uno che non raggiunge nemmeno l’altezza del bar che ha ricevuto bevande alcoliche senza problemi” (cfr. verbale d’audizione TE 3, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011)
Diversamente da quanto sostenuto da AP 1, dunque, le dichiarazioni di TE 3, non solo non sconfessano quelle di TE 1, ma contribuiscono a confortarle e, con esse, a confortare l’accertamento del primo giudice secondo cui la sera del 31 ottobre 2010 presso lo “S.” sono state servite bevande alcoliche a minorenni.
Neppure è condivisibile la tesi secondo cui le dichiarazioni di TE 1 sono smentite da quanto riferito da TE 4 al dibattimento.
Precisato che TE 4 non ha dichiarato che TE 1 si è trattenuto nell’esercizio pubblico per un periodo “estremamente breve”, ma ha invece riferito che, quando egli è intervenuto per bloccarlo, “non era molto tempo” che lo aveva visto entrare nel locale (cfr. verbale d’audizione TE 4, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011), si osserva che la circostanza secondo cui il giovane non ha passato molto tempo nel locale non intacca l’attendibilità delle sue deposizioni ritenuto che per l’acquisto di una o più bevande alcoliche non è certo necessario intrattenersi a lungo in un esercizio pubblico.
In conclusione, è, pertanto, in modo del tutto sostenibile (e, perciò, non arbitrario) che il primo giudice, sulla scorta delle testimonianze in atti, ha accertato che, la sera del 31 ottobre 2010, TE 1 ed altri minorenni hanno acquistato bevande alcoliche presso il bar dell’appellante.
Su questo punto il gravame deve, pertanto, essere disatteso.

 

                                   4.   Continuando nel suo esposto l’appellante sostiene di non poter essere ritenuto penalmente responsabile per la mescita di alcol a minorenni, considerato che la cameriera che garantiva il servizio clienti era stata da lui debitamente istruita sul divieto di servire alcol a persone di età inferiore ai 18 anni.

                               4.1.   Dato per assodato che la sera dei fatti in narrativa, all’interno dello “S.” sono state servite bevande alcoliche a minorenni, il primo giudice ha evidenziato come risultasse dalle deposizioni della cameriera TE 2 che l’appellante “aveva dato istruzioni in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche” e come tale circostanza fosse stata confermata anche dal teste TE 1 secondo cui, in un’occasione, era stato chiesto un documento ad un suo amico.
Il pretore ha, tuttavia, precisato che “quand’anche queste istruzioni fossero state effettivamente date, la realtà dei fatti è che, in seguito, non sono state messe in pratica in modo conseguente” ciò che “attesta perlomeno un grave difetto di controllo dell’applicazione delle stesse da parte dell’imputato che era presente nel locale” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4-5).

                               4.2.   L’appellante - dopo aver ricordato come la sua imputazione non verta sul fatto di avere personalmente servito alcolici a minorenni, ma sul fatto di avere permesso ad altre persone di agire in quel modo - rileva che, la sera dei fatti, il personale dello “S.” comprendeva “il gerente medesimo, oltre il figlio e la cameriera TE 2” e che il servizio clienti era garantito da quest’ultima. La stessa cameriera, continua, in occasione del dibattimento, ha confermato che l’appellante “aveva dato chiare istruzioni in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche a persone minorenni” e, in particolare, le aveva spiegato “come non fosse consentito servire bevande alcoliche a persone minorenni e che, in caso di dubbio, andavano richiesti i documenti”. Del resto, rileva ancora AP 1, anche lo stesso teste TE 1 ha confermato che ad un suo amico era stato chiesto il documento.
Visto quanto precede e rilevato come non risulti minimamente dagli atti che egli “non avrebbe controllato l’applicazione delle direttive date al suo personale ed in particolare alla cameriera”, l’appellante sostiene che è escluso che egli abbia commesso l’infrazione rimproveratagli nel giudizio impugnato (motivazione d’appello, pag. 3-4).

                           4.3. a.   Il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RL 11.3.2.1, in seguito Lear) che ha sostituito la previgente Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.
L’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear - così come il previgente art. 50 lett. b Les pubb - prevede che il gerente non deve servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni.
Giusta l’art. 29 Lear (corrispondente al previgente art. 53a Les pubb), in caso di dubbi circa l’età del cliente, il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.
Il TRAMM ha già avuto modo di precisare che l’art. 50 lett. b Les pubb imponeva al gerente di istruire adeguatamente il suo personale in merito al divieto di servire bevande alcoliche a minorenni e all’obbligo di verifica in caso di dubbio nonché di vigilare affinché questi obblighi venissero rispettati (cfr. sentenza TRAMM 16 luglio 2001 n. 52.2001.131 consid. 2.3 riferito al previgente art. 50 lett. b Les pubb).
L’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear ha ripreso senza modifiche il previgente disposto (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato relativo alla Lear del 1° aprile 2009 [n. 6193], pag. 31). La giurisprudenza sviluppata sull’art. 50 lett. b Les pubb conserva, dunque, piena validità.

 

                                  b.   Come già l’art. 66 Les pubb, l’art. 44 Lear eleva a reato l’inosservanza degli obblighi posti dalla stessa legge prevedendo, al cpv. 1, che le infrazioni alla legge e al regolamento sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 40'000.-.
Il cpv. 2 della stessa norma prevede che l’importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 24 è fissato a fr. 200.-.
L’art. 43 Lear precisa ancora che le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l’ammonimento.
Il previgente art. 66 cpv. 1 Les pubb prevedeva, invece, multe da un minimo di fr. 50.- (200.- per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche a minorenni) ad un massimo di fr. 10'000.-.
Per quanto qui interessa, si osserva che, visto il contenuto dell’obbligo posto dall’art. 23 cpv. 1 lett. a Lear (in precedenza: art 50 lett b Les pubb), il gerente di un esercizio pubblico - peraltro, in linea di principio, sempre tenuto a far rispettare le leggi all’interno del proprio locale e che occupa, quindi, una posizione di garante (cfr. STF del 18 luglio 2011 6B_841/2010, consid. 4; STF del 24 gennaio 2011 6B_926/2010, consid. 5.2; STF del 2 dicembre 2010 6B_584/2010 consid. 5) - non si rende colpevole di contravvenzione alla Lear / Les pubb solo nel caso in cui serva personalmente bevande alcoliche a minorenni, ma anche nell’ipotesi in cui la mescita avvenga ad opera di suoi subalterni da lui non debitamente istruiti o controllati.

                               4.4.   In concreto, risulta dagli atti che  AP 1 ha istruito i suoi collaboratori in merito al divieto di servire bevande alcoliche ai minorenni (verbale d’interrogatorio  AP 1 allegato al rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 1 e 3; verbale d’audizione  AP 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011; verbale d’audizione TE 2  allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011).

Tuttavia - ed è l’evidenza stessa - dal semplice accertamento secondo cui, la sera della festa di Halloween, al bancone del suo esercizio pubblico sono state servite bevande alcoliche ad almeno un minorenne deriva l’accertamento che egli non ha fatto tutto quanto in suo possesso per vegliare a che il divieto venisse rispettato.

Al riguardo, si richiamano le deposizioni:

                                         -  del teste TE 1 che ha riferito come l’acquisto di alcolici al bar da parte sua e di altri minorenni non è stato un caso isolato, ma si è ripetuto più volte durante la serata: (cfr. verbale d’audizione TE 1, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011);

                                         -  della teste TE 3 che spiegato che “se al bar andava un minorenne che non era conosciuto l’alcol gli veniva dato” (cfr. verbale d’audizione TE 3, pag. 1, allegato al verbale del dibattimento 7 giugno 2011).

La vendita al bancone del bar (e non di nascosto), la sua ripetizione e l’assenza di controllo dell’identità dei giovani avventori che risulta da tali testimonianze dimostra con evidenza che  AP 1 non ha messo in atto quanto possibile per verificare che i suoi dipendenti si attenessero scrupolosamente ai loro obblighi.

Del resto lo stesso appellante, in occasione del suo interrogatorio dinanzi la polizia cantonale, ha riconosciuto che “nel caso dovessi fare un’altra festa presso il mio locale sarà mia premura organizzarla diversamente. Farò speciale attenzione alla questione della sicurezza e al controllo delle persone che entreranno nel mio locale” (cfr. verbale d’interrogatorio  AP 1 allegato al rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 4).
Da quanto precede discende che  AP 1 ha violato il divieto imposto dagli art. 23 cpv. 1 lett. a Lear / art. 50 lett. b Les pubb e che nessun appunto può pertanto essere mosso alla sua condanna per contravvenzione alla Lear / Les pubb.

                                   5.   Nella sua dichiarazione d’appello, AP 1 aveva precisato - senza motivare - di impugnare anche la commisurazione della pena operata dal pretore.

Ritenuto come nemmeno nella successiva motivazione scritta del gravame egli abbia argomentato al riguardo, la censura va dichiarata irricevibile.
A titolo abbondanziale, senza entrare nel merito del diritto applicabile ma ipotizzando l’applicazione (almeno parziale) della Lear quale lex mitior nella misura in cui essa contiene la possibilità dell’ammonimento (non prevista dalla Les pubb), si precisa che, in ogni caso, in concreto, l’art. 43 Lear non potrebbe trovare applicazione. L’infrazione di cui l’appellante deve rispondere, infatti, non può essere considerata di lieve gravità e ciò già solo a motivo del fatto che il minore TE 1 ha potuto ripetutamente rifornirsi di bevande alcoliche al bancone del bar tanto da ubriacarsi così come risulta dal rapporto di polizia in atti (cfr., in particolare, verbale d’interrogatorio TE 1 allegato al rapporto della polizia cantonale, AI 2, pag. 2).

 

                                   6.   Continuando nel suo esposto  AP 1 sostiene che, a prescindere dall’esito della procedura d’appello, la tassa di giustizia del giudizio della Pretura penale deve essere fissata in fr. 530.-. In particolare l’appellante rileva che l’aumento della tassa di giustizia da fr. 530.- a fr. 780.- operato dal primo giudice “non appare giustificato” non avendo egli chiesto la motivazione scritta della sentenza ed essendosi limitato ad annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP (motivazione d’appello, pag. 4).

                               6.1.   Il giudice della Pretura penale, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha condannato  AP 1 “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 780.- (settecentoottanta) con motivazione scritta e di fr. 530.- (cinquecentotrenta) senza motivazione scritta” (sentenza impugnata, dispositivo n. 2.2. pag. 5).
A seguito dell’annuncio d’appello presentato dal condannato, il giudice di prime cure ha motivato per iscritto il proprio giudizio ed ha posto a carico di AP 1 fr. 780.- per tasse e spese di giustizia (sentenza impugnata, distinta spese, pag. 6).

 

                           6.2. a.   L’art. 424 cpv. 1 CPP prevede che la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui organizzano le loro autorità penali, disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti (Domeisen, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 424, n. 1, pag. 2792; Chapuis, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, ad art. 424, n. 1, pag. 1854; Messaggio concernente la legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008, pag. 7142). Per il Canton Ticino le norme sono contenute nella nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Per i processi dinanzi alle autorità giudiziarie penali, l’art. 22 cpv. 4 della nuova Legge sulla tariffa giudiziaria entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (in seguito LTG) prevede che il giudice può anche fissare nella medesima sentenza una tassa di giustizia ridotta per il caso in cui non sia domandata la motivazione scritta della sentenza; per tale caso, la tassa fissata in questo articolo è dimezzata”.
Come precisato nel messaggio n. 6303 del 25 novembre 2009 concernente la modificazione dell’art. 39 LTG, un sistema che prevede due tasse di giustizia distinte è giustificato sia perché “la motivazione scritta della sentenza comporta un’attività supplementare del tribunale” sia perché l’assenza di un maggiore costo incentiverebbe le parti ad esigere la redazione della motivazione anche qualora esse non avessero un effettivo interesse ad ottenerla (cfr. Messaggio n. 6303, pag. 1-2).

                                  b.   L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - in caso di ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.
L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art. 80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”.

 

                               6.3.   La censura è da respingere in quanto infondata.
È infatti a torto che l’appellante sostiene di essersi limitato ad annunciare l’appello giusta l’art. 399 cpv. 1 CPP senza chiedere la motivazione scritta della decisione del pretore, ritenuto che, come visto, l’impugnazione di una sentenza di primo grado comporta automaticamente la sua motivazione ad opera del primo giudice (cfr. in part. artt. 82 cpv. 2 lett. b e 399 cpv. 2 CPP).
Ciò posto e considerato quanto sancito dall’art. 22 cpv. 4 LTG, nessun appunto può essere mosso alla decisione del pretore di mettere a carico di  AP 1 una tassa di giustizia che tiene conto dell’attività supplementare legata alla motivazione scritta della sua pronuncia.

                                   7.   AP 1 postula, infine, la rifusione, a titolo d’indennità, di fr. 2'174.05 per le spese di patrocinio relative al procedimento di primo grado.

                               7.1.   Durante il dibattimento in Pretura penale, il difensore dell’appellante aveva postulato per il suo assistito “un’adeguata indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio di cui alla nota professionale prodotta per l’importo di fr. 2'174.05” (cfr. verbale del dibattimento 7 giugno 2011, pag. 4).
Non essendosi il pretore determinato su tale richiesta e avendo il difensore, con lettera 13 luglio 2011, nuovamente sollecitato una sua decisione in merito, con scritto 15 luglio 2011, il giudice di prime cure ha spiegato che il mancato riconoscimento dell’indennità richiesta era da ricondurre al fatto che il qui appellante non poteva essere considerato “parzialmente prosciolto” ai sensi dell’art. 429 CPP, ritenuto che egli “non era stato assolto da un’imputazione indipendente da quella che ha portato alla sua condanna, ovvero riconducibile a un reato e/o a fatti del tutto diversi”.

 

                               7.2.   Nel suo appello  AP 1 sostiene che, diversamente da quanto rilevato dal primo giudice nel suo scritto 15 luglio 2011, egli “è stato per lo meno parzialmente prosciolto” in primo grado, ritenuto come non sia stato condannato per aver permesso l’accesso ad un numero eccessivo di persone nel suo esercizio pubblico e considerato che la multa a suo carico “è stata quasi dimezzata con una riduzione da fr. 1'800.- a fr. 1'000.-”. (motivazione d’appello, pag. 4).

                           7.3. a.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

                                  b.   Un indennizzo ex art. 429 CPP è, dunque, possibile non solo in caso di completa assoluzione, ma anche qualora l’assoluzione sia soltanto parziale.
In applicazione per analogia della giurisprudenza sviluppata riguardo il previgente art. 317 CPP-Ti dall’allora CRP, vi è assoluzione parziale quando l’accusato è prosciolto da imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna e riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. Non vi è, invece, assoluzione parziale quando le accuse che hanno portato alla condanna e quelle per cui vi è, invece, stato proscioglimento sono riferite al medesimo fatto o al medesimo complesso di fatti (Mini, op. cit., n. 3 ad art. 429 CPP; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP 60.2004.305 del 7 dicembre 2005). Al riguardo, il TF ha avuto modo di precisare che, qualora sia data la stretta connessione tra l’imputazione per la quale l’accusato è stato condannato e quella da cui è stato prosciolto, il rifiuto di considerarlo parzialmente assolto ai sensi dell’art. 317 CPP-Ti non è arbitrario anche se la condanna inflitta è stata, per finire, inferiore alla pena proposta dal procuratore pubblico (cfr. STF del 7 marzo 2006 1P.35/2006 consid. 3.3).

 

                               7.4.   In concreto, l’imputazione per cui AP 1 è stato condannato e quella da cui è stato assolto dal pretore erano, sia dal profilo fattuale (entrambi si riferivano a irregolarità nella conduzione dell’esercizio pubblico “S.” la sera del 31 ottobre 2010) che dal profilo dei beni giuridici tutelati (entrambi i reati miravano, in definitiva, alla tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza degli avventori), strettamente connesse.
Ne discende che, conformemente ai principi citati al consid. 7.3.b, l’appellante non può essere ritenuto
“parzialmente assolto” ai sensi dell’art. 429 CPP.

                                   8.   Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      art. 23 cpv. 1 lett. a, 29 e 44 Lear, 50 lett. b, 53a e 66 vLes pubb, 398 e segg., 429 e segg. CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

 

 

 

dichiara e pronuncia:          

 

                                   1.   L’appello è respinto.
Di conseguenza,

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di contravvenzione alla Lear (vLes pubb) per avere, a __________, il 1° novembre 2010, permesso, quale gerente dello “S.”, il servizio di bevande alcoliche ad una persona di età inferiore ai 18 anni.

                               1.2.   AP 1 è condannato:

                            1.2.1.   alla multa di fr. 1’000.- (mille); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni;

 

                            1.2.2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr. 780.- (settecentoottanta).

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            500.-

-  spese                                       fr.            100.-

                                                     fr.            600.-

 

                                         sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.