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Incarto n. |
Locarno 2 dicembre 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
6 maggio 2011 da
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AP 1 (AP) rappr. dall’avv. RAAP 1
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contro la sentenza emanata il 20 aprile 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di |
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IM 1,
IM 2, IM 3,
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richiamata la dichiarazione di appello del 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 aprile 2011, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:
- IM 1 autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita qualificata, ripetuta falsità in documenti e amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, con deduzione del carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- IM 2 autore colpevole di appropriazione indebita e amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 18 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
- IM 3 autore colpevole di amministrazione infedele qualificata, condannandolo alla pena detentiva di 14 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
come pure ha condannato IM 1, IM 2 e IM 3 a versare in solido le seguenti indennità ai seguenti AP (disp. 10): USD 1'600'000.– con interessi a ACPR 1, a titolo di risarcimento danni e fr. 28'557.50 per spese di patrocinio (disp. 10.1); USD 150'000.– con interessi a ACPR 2, a titolo di risarcimento danni e fr. 2'465.70 per spese di patrocinio (disp. 10.2); USD 250'000.– con interessi a L.T., a titolo di risarcimento danni e fr. 489.80 per spese di patrocinio (disp. 10.3); USD 350'000.– con interessi a G.L., a titolo di risarcimento danni e fr. 5'181.70 per spese di patrocinio (disp. 10.4); USD 70'000.– con interessi a O.O., a titolo di risarcimento danni e fr. 2'841.90 per spese di patrocinio (disp. 10.5); USD 50'000.– con interessi a G.P., a titolo di risarcimento danni e fr. 2'534.50 per spese di patrocinio (disp. 10.6); USD 3'350'000.– con interessi alla ACPR 16, a titolo di risarcimento danni e fr. 25'000.– per spese di patrocinio (disp. 10,7); USD 301'829.80 a M.R. e R.A.R. a titolo di risarcimento danni (disp. 10.8); USD 137'000.– a A.G. a titolo di risarcimento danni (disp. 10.9); USD 2'097'000.– con interessi a ACPR 9, a titolo di risarcimento danni (disp. 10.10).
Con il medesimo giudizio i primi giudici hanno, tra l'altro, pure ordinato la restituzione (disp. 12) di USD 107'215.90 all'AP ACPR 11 (disp. 12.1) e di USD 107'215.90 all'AP ACPR 10 (disp. 12.2).
La prima Corte ha anche ordinato la confisca di:
- USD 1'069'650.– da prelevarsi dall’importo in sequestro sulla relazione n. presso __________, intestata a G. (disp. 13.1);
- saldo attivo della relazione n. __________, intestata a IM 2 e G. (disp. 13.2);
- saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a J. (dis. 13.3).
Gli importi confiscati sono stati assegnati - previa deduzione della tassa di giustizia, delle spese procedurali e dei disborsi per la retribuzione dei difensori d’ufficio di IM 1 e IM 2 - a parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato, agli AP (dispositivo 13 in fine).
La prima Corte ha, poi, mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP (disp. 14) su:
- saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a G., deduzion fatta di quanto confiscato e restituito conformemente ai punti 12.1, 12.2 e 13.1 (disp. 14.1);
- saldo attivo della relazione n. presso __________, intestata a F. (disp. 14.2);
- Euro 13'108.28 (disp. 14.3).
Infine, la prima Corte ha posto la tassa di giustizia di fr. 6'000.– e le spese procedurali a carico dello Stato in ragione di 1/12, la rimanenza di 11/12 a carico di IM 1 in ragione di 5/12, di IM 2 in ragione di 3/12 e di IM 3 in ragione di 3/12 (disp. 16).
B. I fatti posti alla base della pronuncia del primo giudice, a carico degli imputati, sono in sintesi i seguenti:
1. Ripetute appropriazioni indebite qualificate e falsità in documenti
1.1. Nel periodo 1994/1995, quando era alle dipendenze della P. (di seguito P.), IM 1, nell'ottica di diventare gestore indipendente, costituì due società secondo il diritto delle BVI, la B. e la C. (di seguito C.), entrambe con l'obiettivo di raccogliere fondi. IM 1 si servì in particolare della B., costituita in data 4.3.1994 e da lui materialmente ed esclusivamente gestita. La C. è invece stata chiusa da IM 1 nel corso del 1998, dopo aver lasciato la P., e non concerne i fatti incriminati. Contestualmente alle BVI fu inoltre costituita, con atto del 10.11.1994, la A., poi diventata A. dal 5.3.1996 e A. dall'11.1.2001.
1.2. Dotato dei veicoli societari, a partire dal 1994 IM 1 cominciò a raccogliere capitali rivolgendosi a clientela italiana e russa tramite l'intermediazione di procacciatori d'affari. Il cliente trasferiva il denaro da investire sui diversi conti bancari delle società di IM 1 oppure direttamente su un conto intestato al cliente presso il broker. Gli averi dei clienti venivano poi gestiti in un unico calderone alla stregua di un fondo di investimento. IM 1 ha ammesso, fin dal primo interrogatorio, di aver distratto dei fondi, almeno a far tempo dal 1995, a scapito dei clienti, in particolare della B., per far fronte a spese personali d'ufficio, segnatamente per il pagamento degli stipendi delle società a lui facenti capo. Gli investimenti accusarono subito delle perdite, per cui IM 1 attinse ai fondi in affidamento anche per dar seguito alle domande di disinvestimento dei clienti ai quali, senza informarli delle perdite e nella speranza di tappare il buco, rimborsava il capitale iniziale maggiorato di un utile.
Da ciò il reato di ripetuta appropriazione indebita qualificata imputato a IM 1, in relazione al quale quest'ultimo non ha mai contestato la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi. Rispetto a quanto enunciato dall'atto d'accusa, a fronte dell'intervenuta parziale prescrizione dell'azione penale, la prima Corte ha ricondotto questo reato al periodo 20.4.1996/21.6.2000 per un importo di USD 1'271'847.-.
1.3. Ad alcuni clienti - nell'ottica di sottacere le perdite e tenerli tranquilli - IM 1 ha prospettato una situazione non conforme alla realtà, ovvero, ha allestito mensilmente delle situazioni patrimoniali fasulle.
Da ciò il reato di ripetuta falsità in documenti imputato a IM 1. Anche in questo caso, rispetto a quanto enunciato dall'atto d'accusa, a fronte dell'intervenuta parziale prescrizione dell'azione penale, la prima Corte ha ricondotto il reato al periodo 20.4.1996/gennaio 1999 e prosciolto IM 1 dall'imputazione di ripetuta falsità in documenti limitatamente al periodo antecedente al 20.4.1996.
2. Amministrazione infedele qualificata
2.1. Costituzione del Fondo D.
Nel periodo 1998/maggio 1999, IM 1 è entrato in contatto con IM 2 e tra loro è nata una collaborazione in merito all'utilizzo di un programma software per la gestione patrimoniale, con il quale sarebbe stato possibile raggiungere guadagni elevati a basso rischio e nel quale IM 1, oltre alla possibilità di realizzare buoni guadagni, intravvedeva la speranza di rimborsare gli averi distratti dai conti della B.. Dal suddetto programma, denominato __________, messo a punto da IM 2 e da terzi, è poi nata l'idea, tra IM 1 e IM 2, di costituire il fondo d'investimento D. , che avrebbe dovuto diventare un fondo privato delle BVI.
La costituzione del D. (di seguito D. ) è poi stata formalizzata in data 7.4.1999, secondo il diritto delle BVI, tramite corrispondenti di E. (di seguito E.), una società irlandese. Tra i direttori del Fondo vi fu fin dall'inizio IM 1. Il 7.4.1999 venne inoltre costituita anche la società di trading J. (di seguito J.), che aveva lo scopo di occuparsi dell'attività d'investimento dell'unico portafoglio operativo: il H. (di seguito solo H.) per il quale erano previsti investimenti speculativi ad alto rischio. I direttori della J. erano la D. e I., all'epoca moglie di IM 1. A completamento della struttura societaria del Fondo D. il 20.4.2000 fu creata la società anguillana D. (di seguito D.), che fungeva da gestore (investment advisor) del fondo, ovvero, di fatto, dell'unica società di trading operativa, la J.. Tra i direttori della D. vi fu fin dall'inizio IM 2.
Contrariamente alle intenzioni e agli auspici dei suoi fondatori, D. s non ottenne mai formalmente la licenza per essere un fondo privato delle BVI. IM 1 fece confluire sul Fondo D. gli averi in conto presso __________, sostanzialmente di pertinenza di clienti russi, ma anche di pertinenza di altri clienti che nel luglio 1999 avevano già in essere degli investimenti gestiti da IM 1.
2.2. Gestione del Fondo D.
La metodologia d'investimento del patrimonio del Fondo D. si basava sul già menzionato programma TGB messo a punto da IM 2 e da terzi. Detto programma si fondava sul principio secondo il quale in tutti i mercati i prezzi sono più facilmente prevedibili sulla scorta di un'analisi dell'evoluzione storica, piuttosto che sulla base di previsioni economiche.
La gestione operativa del patrimonio del Fondo D., di cui era responsabile la D. presieduta da IM 2, è avvenuta in un primo tempo sotto la sola responsabilità di quest'ultimo, che ha operato, coadiuvato da terze persone, da luglio a metà agosto 1999 a __________ dagli uffici della L. e, poi, fino alla fine di settembre, dalla sua abitazione di __________. A partire dall'ottobre 1999 la gestione degli investimenti fu quindi affidata ad IM 3, al quale IM 2 e IM 1 si erano affidati.
Con l'arrivo di IM 3 fu impostata una suddivisione tripartita dei compiti: IM 1 doveva occuparsi della parte amministrativa e commerciale, IM 3 degli investimenti e IM 2 del sistema __________, in particolare dell'elaborazione delle indicazioni dettagliate sul modo di operare con i cosiddetti rapporti daily e della verifica della corrispondenza degli stessi con l'operato di IM 3. IM 2, ogni giorno, dava ad IM 3, e per conoscenza a IM 1, le istruzioni per gli investimenti a mezzo dei rapporti daily, senza tuttavia poi preoccuparsi di verificare quali e quante operazioni fossero state effettivamente eseguite. La prima Corte ha accertato che, attenendosi rigorosamente alla suddivisione tripartita dei compiti, nessuno di loro, al di fuori delle ammesse rispettive competenze, si è mai preoccupato di seguire i vari aspetti inerenti la gestione del fondo, ciascuno giustificando che se ne occupava o l'uno o l'altro.
I primi giudici hanno pure accertato che la relazione n. presso il broker M. ha visto, durante tutto il periodo di operatività, dal 23.7.1999 al 31.5.2000, unicamente investimenti con futures sugli indici.
La prima Corte ha, per finire, accertato che, nel periodo di operatività del Fondo D., il patrimonio dei clienti investitori è stato danneggiato per almeno complessivi USD 9'271'308.–, pari a fr. 15'654'696.– al cambio medio del 31.5.2000, danno derivante da effettive perdite di gestione nonché dal trasferimento, con valuta 25.5.2000, di USD 1'400'000.–, pari a fr. 2'413'320.– al cambio medio del 25.5.2000, incassato dalla B. in ragione di USD 100'000.–, dalla L. per USD 200'000.– e da IM 2 per USD 1'050'045.65.
Da ciò il reato di amministrazione infedele qualificata imputato in correità a IM 1, IM 2 e IM 3 per avere IM 1 (quale direttore della D., a sua volta direttrice della J.), IM 2 (quale direttore della D., investment advisor del Fondo D., nonché consulente e gestore di fatto degli investimenti), IM 3 (quale stipendiato, concretamente incaricato della gestione degli investimenti), ripetutamente mancato ai loro doveri, in particolare omettendo di controllare l'andamento degli investimenti ad alto rischio con futures su vari indici effettuati con fondi degli investitori sul conto presso il broker M., intestato alla J., tralasciando di verificare gli statements giornalieri e mensili nonché il calcolo del N. del Fondo D. e, IM 1 e IM 2, omettendo di verificare l'operato di IM 3 su tale conto.
3. Appropriazione indebita
IM 2 ha inoltre impiegato indebitamente a danno di due clienti investitori (ACPR 10 e ACPR 11) valori patrimoniali affidatigli per complessivi USD 300'000.–, pari a fr. 490'000.– al cambio medio del 28.6.2000. Da ciò il reato di appropriazione indebita.
C. Situazione degli investitori
Per quanto attiene alla situazione degli investitori, per ciò che qui interessa, basti rilevare che la prima Corte ha accertato - in base alla ricostruzione EFIN - che l'accusatore privato AP 1 ha apportato USD 361'335.84 e ITL 37'000'000.– pari a complessivi USD 379'003.04, senza rimborsi (rapporto EFIN, allegati 2,3 e 3a). I primi giudici hanno dato atto di avere trovato agli atti, e meglio tra i venti cubi di documentazione sequestrata, tre certificati azionari dell'Albergo O. (di seguito Albergo O.) per un totale di 210 azioni al portatore da fr. 500.– l'una e, quindi, del valore nominale complessivo di fr. 105'000.– (cubo 4/20 classificatore rosso Fondo Q., ) e che la società, al momento della decisione, esisteva ancora con la ragione sociale O. (di seguito O.). La prima Corte ha poi ricordato che, con istanza 15 aprile 2011, questo AP ha chiesto che i tre imputati fossero condannati in solido al pagamento di USD 361'335.54 ed EUR 19'109.– (pari all'importo malversato di ITL 37'000'000.– al cambio di 1.– EUR=1'936.27 ITL) con interessi al 5% dal 29.9.2000 (data della costituzione quale PC) e delle spese legali per fr. 15'000.– con interessi al 5% dal 15.4.2011 con confisca ed assegnazione, proporzionalmente al credito riconosciuto, di tutte le relazioni bancarie e dei due importi in ITL e USD posti sotto sequestro. I primi giudici, in relazione a queste pretese di risarcimento, hanno quindi rinviato AP 1 al foro civile, nella misura in cui, vista la presenza dei tre certificati azionari sul cui valore - secondo la prima Corte - nulla si sa, è stato impossibile calcolare il danno effettivo subito da questo AP. La prima Corte non ha ritenuto, per contro, sufficientemente documentata e liquida la pretesa di fr. 15'000.– per spese legali, vista la non allegazione di una copia della relativa dettagliata fattura.
D. AP 1 (AP) ha tempestivamente annunciato il 6 maggio 2011 di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011, il ricorrente ha precisato di limitare l'impugnativa al dispositivo 12 (relativo agli ordini di restituzione), postulando la modifica della sentenza di primo grado, mediante pronuncia della restituzione in sue mani di “tre certificati azionari della società O. di cui al considerando 75.7 (della decisione inpugnata), per un totale di 210 azioni al portatore di fr. 500.– l'una e quindi con un valore nominale complessivo di fr. 105'000.–”.
L'appellante non ha presentato istanze probatorie, richiamando il contenuto dell'incarto di prima istanza.
E. L'imputato IM 1 aveva annunciato il 21 aprile 2011 di voler interporre appello contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali. Dopo aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione scritta di appello 25 luglio 2011 aveva formalizzato il suo appello, procedendo poi al ritiro del medesimo il 3 ottobre 2011. L'appello di IM 1 è pertanto stato stralciato con pronuncia 10 ottobre 2011. Gli imputati IM 2 e IM 3, come pure i restanti AP, non hanno interposto appello contro la sentenza di prime cure.
F. Con scritto 14 ottobre 2011, la presidente di questa Corte, constatato il ritiro dell'appello dell'imputato IM 1, ritenuto che il tema proposto in appello da AP 1 può essere risolto in procedura scritta, ha assegnato alle parti un termine per la presentazione di osservazioni alla dichiarazione di appello 13 luglio 2011, completata il 10 agosto 2011. Entro il termine in questione, il Presidente della prima Corte ha dichiarato il 17 ottobre 2011 di rinunciare all'inoltro di osservazioni e di rimettersi al giudizio della CARP. Il condannato IM 2 ha dichiarato il 17 ottobre 2011 di non avere osservazioni da formulare. Il Procuratore pubblico ha dichiarato il 19 ottobre 2011 di non opporsi alla richiesta restituzione a AP 1 dei certificati azionari in oggetto. L'avv. RAAP 2, per conto degli accusatori privati da lui rappresentati, ha chiesto il 24 ottobre 2011 la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Il condannato IM 1 ha dichiarato il 3 novembre 2011 di rimettersi alla decisione della CARP e di non opporsi comunque alla restituzione all'accusatore privato AP 1. L'accusatore privato ACPR 16 ha chiesto il 4 novembre 2011 la reiezione dell'appello e la conferma della decisione impugnata. Le altre parti non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle Assise Criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13). Possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
3. Giusta l'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente: a) utilizzati come mezzi di prova; b) utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità; c) restituiti ai danneggiati; d) confiscati. L'art. 267 cpv. 1 CPP dispone che, se il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero o il giudice dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli aventi diritto. Per gli oggetti o i valori patrimoniali non dissequestrati, la restituzione agli aventi diritto, l'utilizzo a copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale (art. 267 cpv. 3 CPP; art. 351 cpv. 1 CPP). Conformemente all'art. 70 cpv. 1 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. Qualora la titolarità dell'avente diritto sia ricostruibile in modo chiaro in base al paper trail, i beni in questione devono essere consegnati alla parte lesa direttamente, se del caso anche al di fuori della procedura ex art. 70 CP, senza che si possa o si debba dapprima ricorrere alla procedura di confisca e assegnazione a norma dell'art. 73 CP (CR CP I, Basilea 2009, Hirsig-Vouilloz, n. 30 ad art. 70 CP; BK StGB I, 2ª ed., Basilea 2007, Baumann, n. 42 ad art. 70/71 CP).
4. La Corte di primo grado ha dato per acquisito che le 210 azioni al portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di cui ai tre certificati azionari – reperiti dalla stessa Corte nel cubo 4/20 denominato “documentazione da sequestri domiciliari (non trasmessa ma a disposizione TP)” - sono stati acquistati con i fondi di AP 1. In conseguenza a ciò ha rinviato AP 1 al foro civile per le sue pretese risarcitorie, vista l'impossibilità di determinare il “reale valore” dei certificati azionari di sua pertinenza e quindi “l'effettivo danno economico subito da questo AP” (sentenza impugnata, consid. 75.7 pag. 110). Il fatto non è contestato dagli imputati e dalla quasi totalità degli AP. Solo l'AP ACPR 16 sostiene che non possa ritenersi accertata “la titolarità della proprietà della società Albergo O., ora O.” (osservazioni 4.11.2011, pag 6 verso il basso). La censura è priva di consistenza per quanto si dirà più sotto.
I primi giudici non si sono tuttavia pronunciati in alcun modo sulla restituzione o sull'assegnazione dei certificati azionari in oggetto, avendo limitato la loro decisione alle pretese di risarcimento dell'AP AP 1, respingendole per l'impossibilità - al dire della Corte - di calcolare correttamante l'effettivo danno economico “vista la presenza di questi tre certificati azionari sul cui reale valore però nulla si sa” (sentenza impugnata, consid. 75.7 pag. 110).
4.1. I tre certificati azionari dell'Albergo O. sono stati reperiti dalla prima Corte, nel classatore rosso denominato “FONDO Q. - ” contenuto nel cubo 4/20 con la dicitura “documentazione da sequestri domiciliari (non trasmessa ma a disposizione TP)”, uno dei 20 cubi di documentazione sequestrati presso l'abitazione di IM 1 e gli uffici della L., nelle fasi iniziali dell'inchiesta (cfr. AI 18.7, verbale di perquisizione e sequestro 28.8.2000, foglio 2). Detti certificati azionari - benché costituiscano valori di certa consistenza patrimoniale, e siano stati oggetto di un provvedimento di sequestro ordinato dal magistrato inquirente - non sono stati menzionati in modo dettagliato e specifico alla voce “sequestri” dell'atto d'accusa (cfr. ACC 41/2008 pag. 5 in basso e pag. 6 in alto). Si può tuttavia ritenere che i certificati in questione rientrino nella “Documentazione varia” e nella “documentazione contabile e altra sequestrata … (20 cubi)” di cui è pure menzione nell'atto d'accusa, sempre alla voce “sequestri” (cfr. ACC 41/2008 pag. 6 verso il mezzo): il riferimento ai “20 (cubi)” è senz'altro chiarificatore della volontà del Ministero pubblico di ritenere compresi in questa voce dei “sequestri” anche i certificati azionari in questione.
4.2. La prima Corte al dispositivo n. 15 ha decretato il mantenimento del “sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto d'accusa”. Nella documentazione oggetto di questo sequestro conservativo rientrano, senza ombra di dubbio, tutti i documenti colpiti dal sequestro messo in atto nella fase iniziale dell'inchiesta, contenuti nei 20 cubi, quindi anche i tre certificati azionari in questione (sentenza impugnata, consid. 87d pag. 124). A titolo abbondanziale si rileva che il mantenimento del sequestro conservativo per pure esigenze probatorie, degli originali di certificati azionari - non acquisiti illegalmente dagli imputati - di pertinenza di una AP, appare fuori luogo, bastando l'acquisizione agli atti di una fotocopia dei titoli.
In relazione a detti certificati azionari, la prima Corte non ha in ogni caso ordinato né la confisca, con contestuale assegnazione a parziale e proporzionale copertura delle pretese di diritto privato da essa riconosciute ad alcuni AP (cfr. dispositivo n. 13/13.1/13.2/13.3), né il mantenimento del sequestro conservativo a garanzia delle pretese di diritto privato degli AP (cfr. dispositivo n. 14/14.1/14.2/14.3). I menzionati dispositivi della sentenza di prime cure sono cresciuti in giudicato.
Il mancato appello di IM 2 e di IM 3 e il ritiro dell'appello di IM 1 (cfr. sopra consid. E), hanno reso definitivo il giudizio a carico dei tre imputati. Ne consegue che, già per questo motivo, il mantenimento del sequestro conservativo “in quanto mezzi di prova” dei tre certificati azionari dell'Albergo O. non ha più alcun motivo d'essere. Si giustifica pertanto di restituire ora, senza ulteriore indugio, i certificati in oggetto al legittimo proprietario.
4.3. Non v'è motivo di scostarsi dall'accertamento della prima Corte secondo cui le 210 azioni al portatore da fr. 500.– cadauna dell'Albergo O., di cui ai tre certificati azionari, sono stati acquistati con i fondi dell'AP AP 1. Del resto, IM 1 ha dichiarato in corso d'inchiesta di aver utilizzato fondi consegnatigli da AP 1 per l'acquisto delle azioni della O. in sequestro presso il Ministero pubblico e di detenere quelle azioni “fiduciariamente per conto dei clienti” (verb. interrogatorio PP di IM 1, 15.3.2001 - A.27, pag. 5 in alto). Nelle osservazioni 3.11.2011 all'appello (act. XVII, pag. 1 verso il basso) IM 1 riporta senza smentirle, le predette dichiarazioni. I tre certificati azionari in questione sono stati ritrovati nel sopra (consid. 4.1) menzionato classatore rosso denominato “FONDO Q. - ”, e più precisamente nella parte relativa al cliente AP 1. Nel medesimo comparto del classatore è presente pure una dichiarazione di AP 1 che autorizza l'acquisto delle azioni e dispone il deposito delle stesse in custodia presso la A., società riconducibile a IM 1 (cfr. sopra, consid B.1.1), al quale AP 1 aveva anche conferito procura per rappresentarlo nei suoi rapporti con la A.. Nessun altro AP ha rivendicato la proprietà dei certificati azionari in oggetto. Non v'è dunque motivo per non ritenere che AP 1 ne sia il legittimo proprietario.
4.4. Nelle osservazioni all'appello, il condannato IM 1 (act. XVII, pag. 1 in basso) e l'AP ACPR 16 (act. XVIII, pag. 6) lamentano che AP 1 ha omesso di rivendicare la proprietà dei certificati azionari e la loro restituzione in occasione del dibattimento di prima sede. La doglianza non è di rilievo.
E' pur vero che AP 1 ha chiesto la restituzione dei certificati azionari solo in sede d'appello. Va però evidenziato che l'atto d'accusa non menzionava in modo esplicito, tra i sequestri, i certificati azionari in oggetto. Neppure è reperibile negli atti del procedimento un verbale del Ministero pubblico elencante il ritrovamento e l'avvenuto sequestro dei certificati azionari. Il procuratore pubblico che ha stilato e intimato l'atto d'accusa non aveva d'altronde neanche trasmesso alla prima Corte i 20 cubi di documentazione contenenti, nel cubo 4/20, nel classatore rosso denominato “FONDO Q. - ”, i certificati azionari (cfr. doc. TPC 47). Il contenuto della “documentazione varia” elencata dall'atto d'accusa alla voce “sequestri” neppure era noto al procuratore pubblico subentrato nella conduzione dell'inchiesta, che non riteneva “necessaria in aula” la documentazione dei 20 cubi (doc. TPC 57). I certificati azionari sono emersi dai 20 cubi solo grazie al meticoloso lavoro dei primi giudici. Non risulta tuttavia che il ritrovamento degli stessi sia stato prospettato agli accusati e alle AP in sede di dibattimento. In simili circostanze, pretendere che AP 1 avesse a rivendicare già in prima sede la restituzione di certificati azionari, del cui ritrovamento e sequestro ha avuto notizia solo leggendo la sentenza di prime cure, appare decisamente fuori luogo.
4.5. La richiesta - formulata dagli AP rappresentati dall'avv. RAAP 2 e dall'AP ACPR 16 - di respingere l'appello risulta per altro al limite della temerarietà. Questi AP non hanno in effetti - come del resto gli altri AP - rivendicato la proprietà dei certificati azionari dell'Albergo O., né tantomeno hanno appellato chiedendo l'estensione ai medesimi del sequestro conservativo a garanzia delle loro pretese di diritto privato. In simili condizioni non v'è chi non veda che la reiezione dell'appello comporterebbe l'assurda situazione di mantenere, senza motivo alcuno, negli archivi del Tribunale d'appello - per non meglio precisati motivi probatori - gli originali di titoli di valore non indifferente.
5. In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere accolto. Il dispositivo n. 15 della sentenza di primo grado deve di conseguenza essere modificato nel senso che viene mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto di accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati azionari della società Albergo O., ora O., per i quali è ordinata la restituzione all'AP AP 1: certificato azionario n. 7 di 100 azioni al portatore; certificato azionario n. 8 di 85 azioni al portatore; certificato azionario n. 36 di 25 azioni al portatore.
6. Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 80 e segg., 263 cpv. 1, 267 cpv. 1 e 3, 351 cpv. 1, 398 e segg. CPP; 70 cpv. 1 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 15 della sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle assise criminali è modificato come segue:
E' mantenuto il sequestro conservativo in quanto mezzi di prova della documentazione varia e della documentazione contabile indicate nell'atto di accusa, ad eccezione dei seguenti tre certificati azionari della società Albergo O., ora O.:
- certificato azionario n. 7 di 100 azioni al portatore;
- certificato azionario n. 8 di 85 azioni al portatore;
- certificato azionario n. 36 di 25 azioni al portatore;
per i quali è ordinata la restituzione all'AP AP 1.
2. Si dà atto che i dispositivi della sentenza 20 aprile 2011 della Corte delle assise criminali n. 1./1.1.-1.3., 2./2.1.-2.2., 3./3.1., 4./4.1.-4.2., 5., 6./6.1.-6.3., 7., 8., 9., 10./10.1.-10.11., 11./11.1.-11.3., 12./12.1.-12.2., 13./13.1.-13.3., 14./14.1.-14.3., 16., 17./17.1.-17.1.§, 18./18.1.-18.1.§ e 19./19.§ sono passati in giudicato.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a AP 1 fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.