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Incarto n. |
Locarno 17 aprile 2012/nh |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci 23 maggio 2011 da
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AP 1
e
IM 2 rappr. dall' DI 2 |
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contro la sentenza emanata il 13 maggio 2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM 2, |
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IM 1
e |
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IM 3
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richiamate le dichiarazioni di appello del 29 luglio 2011 del procuratore pubblico e di IM 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 13 maggio 2011 (intimata il 12 luglio successivo), la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
frode del pignoramento
per avere, nel periodo giugno 2001 - dicembre 2005, a __________, in occasione di 4 pignoramenti eseguiti nei suoi confronti, distratto o occultato la disponibilità dell’importo di USD 1'351'821.61 o di quanto in seguito rimasto, in danno di 11 creditori di complessivi fr. 1'115'000.- circa, nei cui confronti sono stati emessi degli attestati di carenza beni.
La pena a suo carico è stata fissata in 4 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Egli è pure stato condannato a pagare:
- fr. 39'435.40 oltre interessi al 5% dal 10 novembre 2005
all’accusatore privato ACPR 6,
- fr. 10'692.90 oltre interessi al 5% dal 4 febbraio 2005
all’accusatore privato avv. ACPR 7,
- fr. 57'003.10 all’accusatore privato ACPR 3,
- fr. 37'101.60 all’accusatore privato ACPR 4 e
fr. 29'148.95 oltre interessi al 5% all’accusatore privato ACPR 5.
Con lo stesso giudizio sono pure stati condannati IM 3 e IM 2.
Il primo è stato ritenuto autore colpevole di:
amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
per avere, nel periodo ottobre 2000 - agosto 2001, a __________, in correità con IM 2, in più occasioni, mancato al proprio dovere di amministrare fedelmente il patrimonio di IM 1, arrecandogli un pregiudizio di complessivi USD 40'135.-, pari a fr. 68'358.- al cambio dell’epoca;
e di
appropriazione indebita aggravata, siccome commessa in qualità di gestore di patrimoni,
per avere, nel periodo novembre - dicembre 2000, a Lugano, per procacciare a sé un indebito profitto, in più occasioni, indebitamente impiegato a profitto proprio complessivi fr. 210'000.- che gli erano stati affidati da IM 1, di cui fr. 205'000.- in seguito restituiti.
La pena comminata a IM 3 è stata la detenzione di due mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova 4 anni, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 18 mesi di detenzione inflittagli il 27 maggio 2003 dalle Assise correzionali di __________, come pure a quella di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli il 18 ottobre 2010 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
Egli è stato pure condannato a pagare fr. 5'000.- all’accusatore privato IM 1.
IM 2 è stato, dal canto suo, ritenuto autore colpevole di
amministrazione infedele aggravata, siccome commessa per procacciare a sé e ad altri un indebito profitto,
per avere, nel periodo ottobre 2000 - agosto 2001, a __________, in correità con IM 3, in più occasioni, mancato al proprio dovere di amministrare fedelmente il patrimonio di IM 1, arrecandogli un pregiudizio di complessivi USD 40'135.-, pari a fr. 68'358.- al cambio dell’epoca.
La pena a suo carico è stata fissata in 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
IM 3 e IM 2 sono per contro stati prosciolti dall’accusa di falsità in documenti.
Con la sentenza di condanna sono infine state ordinate le seguenti misure:
· la confisca del saldo del conto c/o __________, rubrica IM 1 e del denaro contante versato da IM 1, con proporzionale devoluzione agli accusatori privati ACPR 6, ACPR 7, ACPR 3, ACPR 4 e ACPR 5;
· il mantenimento del sequestro conservativo su fr. 60'000.- versati da IM 3 a garanzia del risarcimento di fr. 5'000.- a IM 1 e a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia, ivi comprese quelle della difesa d’ufficio;
· il mantenimento del sequestro conservativo sul conto nominativo di IM 2 c/o __________ n. a garanzia del pagamento di tassa e spese di giustizia;
· il dissequestro a favore degli aventi diritto di tutti gli altri beni e fondi sequestrati elencati nell’atto d’accusa, pag. 4 e 5, e meglio di:
o fondo part. PPP n. RFD del Comune di __________, di proprietà di IM 2 e di S., in ragione di ½ mezzo ciascuno;
o fondo part. n. RFD del Comune di __________, di proprietà della comunione ereditaria di cui fanno parte IM 2, D., L., M. e F.;
o fondo part. n. e fondo part. n. RFD del Comune di __________, entrambi di proprietà di IM 3 e L., in ragione di ½ ciascuno;
o fondi part. PPP n. RFD del Comune di __________, di proprietà di PI 1;
o relazione nominativa n. presso __________, intestata a M.;
o relazione nominativa n. presso __________ intestata a IM 2;
o documentazione varia.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali IM 2 e la pubblica accusa hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 luglio 2011, il procuratore pubblico ha specificato che l’impugnazione verte sulla colpevolezza, sulla commisurazione della pena, sulle misure ordinate e sulle pretese civili. In modo particolare ha impugnato:
per IM 1: i dispositivi n. 4.1. e 4.1.1., chiedendo che il dispositivo 4.1.1. venga modificato aumentando la pena a 15 mesi di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni;
per IM 3: i dispositivi n. 2, 2.1., 4.2.1., 6, 8 e 10, chiedendo che egli venga ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata, per avere, nelle circostanze indicate al punto n. 2.1. del dispositivo della sentenza, arrecato un pregiudizio a IM 1 pari a fr. 591'891.84, e non a soli fr. 68'358.- come ivi sancito. Di riflesso, chiede che la pena - aggiuntiva alla precedente comminatagli il 27 maggio 2003 - venga aumentata a 6 mesi di detenzione e che egli venga condannato a versare a IM 1 fr. 5'000.- singolarmente, oltre a fr. 591'000.- in solido con IM 2. Postula, inoltre, il mantenimento del sequestro conservativo su fr. 60'000.-, così come il mantenimento del sequestro conservativo sui fondi n. RFD del Comune di __________, il tutto a garanzia del risarcimento a IM 1;
per IM 2: i dispositivi n. 3, 3.1., 4.3.1., 6 e 10, chiedendo, analogamente a quanto fatto per IM 3, che egli venga ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata, per avere, nelle circostanze indicate al punto n. 3.1. del dispositivo della sentenza, arrecato un pregiudizio a IM 1 di fr. 591'891.84 e non di soli fr. 68'358.- come ivi stabilito. Di conseguenza, esige un aumento a 13 mesi della pena detentiva comminata, sospesa condizionalmente per due anni e che anche lui venga condannato, in solido con IM 3, a risarcire a IM 1, fr. 591'000.-. Reclama infine il mantenimento del sequestro conservativo sul mappale part. PPP (recte: ) RFD del Comune di __________ e sulla part. n. RFD del Comune di __________.
Il 29 luglio 2011 anche IM 2 ha annunciato appello e introdotto la relativa dichiarazione, impugnando i dispositivi n. 3.1., 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 9 e 12 della sentenza e chiedendo di essere prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele aggravata.
- Il 25 agosto 2011, IM 2 ha presentato un’istanza di non entrata nel merito chiedendo che, in applicazione dell’art. 400 cpv. 3 CPP, non si entri nel merito del ricorso presentato dal PP contro i punti n. del dispositivo della sentenza 13 maggio 2011 per difetto di legittimazione e dei presupposti processuali.
L’istanza è stata giustificata con il fatto che il Pubblico ministero non ha alcuna legittimazione ad appellare questioni relative alle pretese civili (art. 381 e 382 CPP) e non può chiedere il mantenimento di un sequestro conservativo sui due fondi part. PPP (recte: ) RFD del Comune di __________ e sulla part. n. RFD del Comune di __________, in modo imprecisato, di cui IM 2 è solo comproprietario in ragione di 1/2 , rispettivamente 1/6. A detta dell’istante, l’art. 263 CPP non consente il sequestro di beni con finalità di risarcimento del danno eventualmente causato dal reato, ma solo di quelli che soggiacciono a confisca in applicazione degli art. 70 e segg. CP. Sempre a suo dire, l’art. 263 CPP costituisce la base legale procedurale per il cosiddetto sequestro in vista della restituzione al danneggiato che è disciplinata, sotto il profilo materiale, dall’art. 70 cpv. 1 CP, ritenuto che per la dottrina e la giurisprudenza il sequestro è limitato ai valori patrimoniali sottratti direttamente al danneggiato mediante il reato. In questo modo, la richiesta formulata dal procuratore pubblico, oltre ad avere il difetto di immanente illegittimità, sarebbe illegale.
Con pronuncia 16 settembre 2011 la scrivente Corte ha accolto l’istanza di non entrata in materia, dichiarando irricevibile l’appello del procuratore pubblico per quanto concerne l’impugnazione dei punti n. 6 e n. 10 del dispositivo della sentenza di prima sede impugnata, che sono così passati in giudicato.
- I due appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 13 marzo 2012 ed il 4 aprile 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico appellante ha postulato l’accoglimento del suo gravame, nei limiti della ricevibilità decisa da questa Corte, richiamandosi ed approfondendo le motivazioni esposte nel suo allegato del 29 luglio 2011. In particolare ha chiesto che IM 1 sia condannato ad una pena detentiva di 14 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di due anni, cheIM 2 sia condannato ad una pena detentiva di 12 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di due anni, che IM 3 sia condannato ad una pena aggiuntiva di sei mesi oppure una pena complessiva di 24 mesi, sospesi per cinque anni. Sul sequestro conservativo di 60'000.- franchi la procuratrice si è rimessa al giudizio della Corte.
- l’appellante IM 2 ha postulato l’accoglimento dell’appello che lo concerne, postulando il suo proscioglimento da ogni accusa;
- IM 3 ha chiesto la reiezione dell’appello introdotto dalla pubblica accusa nonché di poter beneficiare dell’effetto estensivo di un eventuale accoglimento dell’appello presentato da IM 2;
- IM 1 ha, pure, domandato alla Corte di respingere l’appello del Procuratore Pubblico e di confermare la sentenza di prime cure.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per esteso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di analisi si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questo tribunale una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).
I. Gli accusati e i loro precedenti penali
IM 1
3. IM 1 è nato il 26 settembre 1966 a __________, dove è cresciuto con il padre dopo che questi, con il divorzio dalla madre decretato verso la fine degli anni sessanta, ha ottenuto il suo affidamento e quello della sorella. Attualmente è domiciliato ad __________. Ha la cittadinanza elvetica.
Il 13 luglio 1996 l’accusato si è sposato con M.P., dalla quale ha divorziato il 7 novembre 2011. Dalla loro unione, nel 1998, è nata una figlia.
A titolo di contributi alimentari versa mensilmente fr. 1'800.- per la figlia e fr. 700.- per la ex consorte.
Dopo aver frequentato le scuole elementari e maggiori a __________, IM 1 ha seguito, per un anno, un corso di tedesco a __________. Al rientro in Ticino, ha svolto l’apprendistato presso la __________, al termine del quale, nel 1984, ha conseguito il diploma di impiegato di commercio. Nel biennio 1984/1985 ha lavorato nell’ufficio contabilità della __________, con il duplice intento di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche. Nel 1986 è poi ritornato nel nostro Cantone per essere assunto dalla filiale luganese della __________, una società americana di brokeraggio, grazie alla quale ha potuto per la prima volta operare in ambito borsistico, soprattutto sui derivati (opzioni e futures). Nel 1988 il prevenuto è passato alle dipendenze dell’__________ dove, dopo aver seguito la formazione per poter operare in seno all’ufficio borsa della banca, è rimasto sino al 1993. In quell’anno, infatti, egli è stato licenziato poiché scoperto ad operare, unitamente al collega G.T., con tassi di cambio manipolati (agevolati) sul mercato delle divise. Al dibattimento d’appello egli ha al proposito chiarito innanzitutto che, insieme al complice, acquistava e vendeva titoli canadesi in dollari canadesi, applicando il tasso di cambio più favorevole al momento dell’accredito o dell’addebito sul conto in franchi dei clienti. In quell’operazione, ha poi spiegato, questi ultimi avevano guadagnato circa fr. 80'000.- ciascuno ed avevano retrocesso a lui ed a G.T. fr. 20'000.- a testa. Una volta scoperto, il prevenuto ha restituito integralmente questo denaro alla Banca, che però ha deciso di rescindere il contratto di lavoro con lui.
Concluso un nuovo periodo di lavoro presso la __________ ed uno, di un anno, in seno alla __________, società di gestione di capitali nel settore dei derivati, IM 1 ha costituito, il 13 aprile 1995, assieme a W.F. e E.D., la __________, pure società di gestione di capitali. Il consiglio di amministrazione della società era formato da lui, presidente, e dai suoi due colleghi.
Il 5 febbraio 1999 l’accusato è stato arrestato su ordine del Ministero pubblico a seguito di una procedura aperta nei suoi confronti ed in quelli di W.F. dopo la segnalazione di alcuni clienti della __________, che avevano perso importanti somme di denaro affidate loro.
Il 21 febbraio 2000, accertata la natura illecita del buco di circa USD 12'000'000.-, IM 1 è stato condannato dalla Corte delle assise criminali, in correità con W.F., alla pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti e cattiva gestione (AI 4).
Con la sentenza è, poi, stato sancito l’obbligo solidale dei condannati di risarcire il danno patito da 453 parti civili.
Il 25 agosto 2001 IM 1 è stato liberato condizionalmente, con un periodo di prova di 3 anni, dopo aver scontato i due terzi della pena.
Non appena scarcerato, l’accusato ha collaborato per circa tre mesi con la __________ di F., il quale, a suo dire, pur allestendo dei conteggi stipendio da circa fr. 4'000.- lordi a contanti, in realtà non gli versava alcun salario (suo verbale di interrogatorio 15 dicembre 2006, n. 9, pag. 3).
Dal dicembre 2001 sino alla primavera 2002 ha collaborato con PI 2 - persona che aveva conosciuto in carcere ove questi si trovava per una questione di traffico di auto rubate - che gestiva il Ristorante __________, prima e il Ristorante __________, poi, entrambi a __________, ma che, soprattutto, era attivo nel settore immobiliare con la società __________.
Successivamente è riuscito, grazie a IM 3, ad ottenere un impiego, durato un mese e mezzo, presso la __________ per poi, sino all’aprile 2003, lavorare con la __________ di F., (senza però ricevere alcun compenso).
In seguito e sino a giugno 2005, ha avuto rapporti professionali
con la __________, ditta gestita ufficialmente dalla moglie
M. (suo verbale di interrogatorio 15 dicembre 2006, n. 9, pag.
3).
Nel frattempo, già nel 2004, avendo preso atto che nell’ambito finanziario il suo nome era ormai definitivamente “bruciato”, ha iniziato una formazione per diventare istruttore di golf, ottenendo nell’aprile 2005 il diploma di assistente maestro. Da maggio 2005 ha così potuto dare le prime lezioni presso i golf club di __________ ed a fare di tale hobby la sua professione. In quest’ottica egli ha superato, nel 2008, gli esami per diventare professionista ed istruttore.
Attualmente egli esercita come maestro di golf indipendente a __________, guadagnando una media di fr. 5'000.-/6'000.- al mese.
IM 2
4. IM 2, è nato il 28 settembre 1958 a __________ed è attualmente domiciliato a __________. Egli è coniugato dal 1981 con S., n. S., dalla quale ha avuto un figlio ormai maggiorenne.
Professionalmente attivo quale fiduciario, ha costituito nel 1996, unitamente a M.H. e P.B., la __________, società con prima sede a __________(poi trasferita ad __________, nella seconda metà del 2001), attiva nella gestione patrimoniale e specializzata nel mercato delle divise.
La patente di fiduciario finanziario gli è stata concessa nel 1997 (AI 11).
Dal 2001 al 2004 è stato anche membro del CdA della __________, che gli corrispondeva uno stipendio netto mensile di fr. 5'000.- per la messa a disposizione della patente di fiduciario.
La __________ ha interrotto la propria attività nel giugno 2006, mese nel quale le dimissioni date dal prevenuto nella sua qualità di amministratore unico sono diventate effettive. La sua radiazione dal CdA è stata registrata a RC solo nel novembre seguente. La società è, poi, stata sciolta con decreto 30 luglio 2007 della Pretura del Distretto di __________a seguito della mancata nomina dell’ufficio di revisione e dichiarata fallita con sentenza del 9 ottobre 2008 (AI 248).
L’ultimo stipendio incassato dalla ditta in questione da parte di IM 2 è quello relativo al mese di maggio 2006. Dopodiché egli si è annunciato alla disoccupazione.
Il 1. luglio 2007 l’accusato è stato assunto in qualità di consulente di vendita dall’ __________(suo verbale di interrogatorio 13 settembre 2007, n. 14, pag. 1). Lì ha seguito la formazione che gli ha consentito, dopo un anno, di operare quale consulente di vendita. A causa di seri problemi di salute manifestatisi nel maggio del 2008, ma che perdurano tuttora, egli è stato costretto ad abbandonare anche questa occupazione. Al momento percepisce così unicamente una rendita d’invalidità dall’AI e dalla Cassa Pensione di un importo complessivo di poco inferiore ai fr. 3'000.- mensili, cui si aggiungono i fr. 2'000.- al mese corrisposti dalla Cassa disoccupazione. Il diritto a quest’ultimo contributo è prossimo a scadenza e verrà meno nel giugno 2012.
Il prevenuto è comproprietario, con una quota di 1/6, di una palazzina di reddito a _________(valore di stima fr. 3'000'000.-). Il fondo è gravato da un’ipoteca di fr. 290'000.- della quale egli è il principale debitore.
Inoltre, nel 2005/2006 ha acquistato, in comproprietà con la moglie, un appartamento di mq 116 a __________, al prezzo di fr. 645'000.-, immettendovi fondi propri per fr. 322'500.-.
Nel 2006 gli averi di previdenza professionale accumulati ammontavano a fr. 120'000.-.
IM 3
5. IM 3, nato a __________il 10 maggio 1967, cittadino italiano con permesso C, è domiciliato a __________. Sposatosi nel 1993 con R.P., dalla quale ha avuto due figlie, F., nata nel 1997 e M., nata nel 2002, è separato dall’aprile 2008.
Il prevenuto è stato alle dipendenze della __________ come impiegato dal 1987 al 4 luglio 1999, giorno in cui è stato arrestato su ordine della Procura cantonale, poiché scoperto “fare la cresta su operazioni di cambio effettuate per conto della banca” (suo verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006, n. 7, pag. 1).
Per questi fatti, egli è stato in seguito condannato dalla Corte delle assise correzionali, con sentenza 27 maggio 2003, alla pena detentiva di 18 mesi, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per i titoli di ripetuta appropriazione indebita e complicità in ripetuta appropriazione indebita. Inoltre egli è stato pure condannato al pagamento alla parte civile __________, in solido con gli altri coautori, rispettivamente complici, di fr. 125'000.- + fr. 277'500.- (cioè fr. 380'000.- dedotti fr. 102'500.- allora già corrisposti). A questo proposito va, qui, annotato che IM 3 ha versato alla banca, quale risarcimento, fr. 250'000.- (suo verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 6) senza mai ricevere dalla stessa alcun precetto esecutivo.
Terminato il carcere preventivo durato 4 mesi (dal 4 giugno al 26 ottobre 1999), IM 3 è rimasto privo di occupazione sino al Natale seguente, per poi iscriversi alla disoccupazione e, il mese successivo, essere assunto dalla __________, società commerciale che si occupava di triangolazione fiscale (suo verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 1).
Nel febbraio 2000, unitamente ad un conoscente che ha funto da prestanome, ha investito per il tramite di _________ fr. 40.000.-. Qualche mese più tardi, dopo che con i suoi investimenti aveva già perso fr. 20'000.-, Hilbert e IM 2, gli hanno proposto di entrare in affari con loro rilevando una parte maggioritaria delle azioni della società ad un prezzo simbolico di fr. 1.-, ritenuto che il valore delle stesse, navigando la società in cattive acque (parole di IM 2 stesso, verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006, n. 8, pag. 1 seg.), si era praticamente azzerato. Presupposto fondamentale, vista la situazione finanziaria della ditta che non consentiva di garantire la corresponsione di ulteriori stipendi, sarebbe stato l’apporto di un minimo di liquidità, ma soprattutto di nuovi clienti che consentissero la ripresa delle attività.
Ritenendola un’ottima opportunità per rientrare nel mondo del lavoro a pieno regime, IM 3 ha così accettato l’offerta. Egli ha perciò racimolato fr. 100'000.- tra amici e conoscenti - capitale che gli era stato indicato come necessario per far ripartire la società - e lo ha consegnato a IM 2. Nel contempo egli ha portato alla società il cliente IM 1 ed una decina di altri clienti minori, con importi molto limitati (per complessivi Lit. 200 milioni, verbale di interrogatorio di IM 2 6 dicembre 2007, n. 19, pag. 2 e verbale di interrogatorio di IM 3 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 2):
“ Conferma pure quanto risulta dagli atti sui motivi della sua entrata in __________. Al riguardo, rispondendo all’avv. DI 2, dichiara che era stato lui a gestire tramite __________ i 40'000.- franchi che lui aveva portato. La gestione a inizio 2000 aveva generato una perdita di circa 20'000.- franchi sul capitale. Conferma pure che per entrare in __________ ha portato alla società franchi 100'000.-. Conferma, sempre a domanda dell’avv. DI 2, di non avere chiesto in restituzione i franchi 20'000.- rimasti, né al momento della sua entrata in __________, né in seguito. Dichiara di non avere chiesto in restituzione i franchi 20'000.- al momento della sua entrata in società in quanto lo riteneva logico: i 100'000.- franchi li ha messi per fare funzionare la società.”
(dichiarazione di IM 3, verbale del dibattimento 13 marzo 2012, pag. 4).
Da quel momento, IM 3 ha iniziato a lavorare per la ditta (in cui operava ancora IM 2) sulla base di un contratto scritto che prevedeva uno stipendio mensile di fr. 8'000.-/10'000.- (suo verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 2).
Per il passaggio del pacchetto azionario non è stato formalizzato alcun accordo scritto.
Il 30 agosto 2001, IM 2, sostenendo di essere rimasto azionista unico e titolare della __________, ha consegnato a IM 3 una lettera di licenziamento (che, peraltro, non faceva che ufficializzare una situazione di fatto esistente già da luglio/inizio agosto). Quest’ultimo ha accettato la disdetta del rapporto contrattuale per più ragioni: da un lato, perché non aveva voglia di litigare, dall’altro perché, con un bonifico dal conto della ditta avvenuto il 27 giugno 2001, aveva già preso in anticipo lo stipendio per i mesi da luglio ad ottobre 2001 e, infine, perché aveva, anche, nel frattempo ottenuto la restituzione dei fr. 100'000.- (suo verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 6).
In seguito, l’accusato è stato attivo come acquisitore clienti per la __________ (secondo sue dichiarazioni, ma a RC risulta iscritta la ragione sociale __________), società di cui E.F. è amministratore unico, mentre il fratello E.L. è membro di CdA, e della quale lui deteneva, a suo dire, il 10% delle azioni (suo verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 6).
In occasione del dibattimento di primo grado, l’accusato ha dichiarato di aver cambiato poi completamente settore e di essere divenuto ristoratore (verbale principale del dibattimento 12 maggio 2011, pag. 2). In effetti egli gestisce il ristorante __________, attività avviata con il prelievo della rimanenza di cassa pensione di cui ancora poteva disporre.
IM 3 è comproprietario, unitamente alla moglie, dei fondi part. n. RFD del Comune di __________, sul quale è situata un’abitazione bifamigliare di due appartamenti.
Oltre alla citata condanna, l’imputato ha un secondo precedente penale poiché, in data 18 ottobre 2010, è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, per il titolo di amministrazione infedele aggravata commessa tra il 20 maggio ed il 22 luglio 2009 (atto processuale n. 17 della Corte delle assise criminali) per avere, nella sua qualità di gestore di un conto intestato ad un cliente presso __________, essendo obbligato da negozio giuridico ad amministrarne il patrimonio di € 7'000.- in attività forex ed a comunicargli se l’attività forex avesse generato perdite del 50% dei fondi investiti, affinché questi potesse chiudere la sua posizione, intenzionalmente violato i suoi doveri, omettendo di informarlo della perdita di € 4’993.32 prodottasi tra il 20 ed il 22 maggio 2009, impedendogli in tal modo di chiudere tempestivamente la posizione, e per avere continuato ciononostante con la gestione della rimanenza, azzerando il capitale e danneggiandolo per € 3'500.-.
II. Fatti emersi nell’ inchiesta
a. in relazione a IM 1
6. Antecedente al quale si agganciano le fattispecie qui in esame è la condanna di IM 1 e W.F. per truffa per mestiere, ripetuta falsità in documenti e cattiva gestione pronunciata dalla Corte delle assise criminali con sentenza 21 febbraio 2000. In quella decisione, infatti, come già rilevato, oltre ad infliggere loro una pena detentiva di tre anni e dieci mesi, da espiare, il tribunale ha condannato i due correi a risarcire, in solido, 453 parti civili, frodate per differenti importi, per un importo totale plurimilionario (il pregiudizio complessivo accertato dal tribunale è di almeno USD 12'000'000.-).
A garanzia delle pretese delle parti civili, la Corte delle assise criminali ha disposto, in aggiunta alla confisca dei valori patrimoniali prodotto della truffa per mestiere, il sequestro conservativo di averi di entrambi i condannati risultati essere di origine lecita, quindi non connessa ai reati loro ascritti. In modo particolare, per quanto qui di rilievo, era stato mantenuto il sequestro conservativo sul saldo attivo del conto n. intestato alla società __________presso il broker __________, con saldo attivo al 31 gennaio 1999 di USD 1'625'000.-, “gestito dal IM 1 personalmente, operando sul mercato dei derivati con fondi, a suo dire, parzialmente suoi, parzialmente di suo padre, parzialmente di terzi suoi amici, coi quali si sarebbe accordato di devolvere la metà dei profitti in beneficenza” (sentenza 21 febbraio 2000, AI 4, pag. 69).
Per questa relazione intestata a __________ - così come su altre tre a nome della __________ pure aperte presso il summenzionato broker newyorkese - il 31 agosto 1999 (AI 5), il Ministero pubblico ha formulato all’indirizzo delle autorità statunitensi una domanda di assistenza giudiziaria internazionale volta ad ottenere, in via principale, il trasferimento degli averi ivi depositati e, in via sussidiaria, il loro sequestro.
Nonostante i tentativi effettuati dal procuratore pubblico, prima, e dal Tribunale penale, poi, gli Stati Uniti non hanno mai proceduto al sequestro, né tantomeno al rimpatrio degli averi depositati sui conti __________ e __________ presso la __________, non sussistendo nello specifico una valida base legale per l’accoglimento dell’istanza elvetica (AI 2 e AI 31).
Tuttavia, il magistrato inquirente è riuscito ad ottenere da IM 1 e da W.F. una dichiarazione scritta datata 14 aprile 2000 con la quale hanno dato ordine alla società di brokeraggio di girare gli averi depositati sui conti __________ sulla relazione bancaria del Ministero pubblico presso __________ (AI 5).
Gli averi del conto __________ sono, pertanto, rimasti de facto liberi da vincoli giudiziari.
Nel corso del 2000, quando ancora stava scontando la pena detentiva inflittagli in regime di semilibertà, IM 1 ha contattato N.H., suo consulente di riferimento presso la sede di Londra della __________, dal quale è stato informato che, in base agli accertamenti interni della ditta, sul conto __________ non gravava alcun ordine di sequestro, così che egli ne poteva disporre liberamente (suo verbale di interrogatorio 21 novembre 2006, n. 4, pag. 2).
Sebbene informato delle richieste di trasferimento del denaro depositato su quella relazione, formulate dal Ministero pubblico e dal Tribunale penale (suo verbale di interrogatorio 21 novembre 2006, n. 4, pag. 2), l’accusato ha deciso di spostare i soldi restanti - a quel momento circa USD 1'351'821.60 - in Ticino, senza informarne le autorità penali.
Per questo, IM 1 ha fatto capo alla __________, di cui conobbe l’esistenza grazie a IM 3, incontrato durante la sua detenzione preventiva al carcere della __________.
Su suo ordine, la società - a favore della quale IM 1 aveva contestualmente sottoscritto, il 23 ottobre 2000, una procura amministrativa forex - ha aperto una relazione ad hoc presso la __________ di __________.
Il 24 ottobre 2000 IM 1 ha dato ordine alla società americana di brokeraggio di trasferire i fondi (USD 1'351'821.60 ) sul conto della __________, filiale di __________, con ordine di bonifico inviato dal fax dell’azienda agricola di __________dove stava svolgendo la sua attività lavorativa diurna.
7. Poiché con i valori recuperati dai condannati non è stato possibile soddisfare tutte le pretese di indennizzo avanzate dalle parti civili, a partire dai primi mesi del 2001, alcune di esse hanno avviato procedure esecutive nei confronti di IM 1. In occasione dei 4 pignoramenti che hanno fatto seguito (25 giugno 2001, 30 gennaio 2002, 1. dicembre 2004 e 16 dicembre 2005, AI 21), il debitore ha tralasciato di informare i cursori dell’UEF di __________del fatto di essere entrato in possesso del denaro depositato sul conto __________, dichiarando sistematicamente a verbale che, oltre a quanto rinvenuto dai funzionari, egli non possedeva altri beni da sottoporre a pignoramento. Se in tre casi è stata utilizzata una formula generica, in occasione del secondo pignoramento il cursore ha fatto capo ad una frase più articolata che val la pena riprendere, in quanto utile all’esame delle eccezioni sollevate dalla pubblica accusa. In effetti sul verbale di pignoramento 30 gennaio 2002, si legge: “Si procede al pignoramento dei beni oggetto dei sequestri conservativi come a sentenza del tribunale penale cantonale (anno 1999).
Il debitore dichiara di non possedere altri beni, né auto, né mobili, né conti bancari da sottoporre a pignoramento.” (AI 21).
Le procedure esecutive sono sfociate in 11 attestati di carenza beni, rilasciati ad altrettanti creditori per un importo complessivo di circa fr. 1'115'000.-.
8. In data 14 settembre 2005 (AI 1), ACPR 6, una delle parti civili, per il tramite del proprio legale, ha preso contatto con il Procuratore generale del Cantone Ticino per informarlo di avere appreso che il conto __________ presso il broker __________ non era stato bloccato dalle autorità statunitensi ed era stato prosciugato nel 2000 dagli aventi diritto di firma. Contestualmente, egli chiedeva al magistrato di fornire maggiori ragguagli in merito.
Con scritto 2 novembre 2005, l’allora PG ha confermato all’avv. RAAP 1, patrocinatore di ACPR 6, la fondatezza delle informazioni da lui raccolte (AI 2) così che quest’ultimo, il 15 novembre 2005, ha invitato l’autorità penale inquirente a dare avvio ad un procedimento penale a carico di IM 1 per i reati di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, art. 169 CP, diminuzione dell’attivo a danno dei creditori, art. 164 CP e sottrazione di cose requisite o sequestrate, art. 289 CP (AI 3).
9. Al termine delle indagini che hanno fatto seguito a tale denuncia, è stato possibile accertare che presso la __________ (poi assorbita dalla __________) IM 2, agente quale amministratore unico della __________, aveva effettivamente aperto, il 24 ottobre 2000, il conto n. (prima n. 22911 001), intestato alla società (AI 11). Sul conto, i cui aventi diritto economico erano IM 1 e la __________, egli godeva di un diritto di firma individuale (AI 9 ed AI 11).
Il giorno stesso dell’apertura, sul conto è stato trasferito l’importo di USD 1'351'821.61 proveniente dalla __________ (AI 11).
La relazione è stata chiusa il 17 ottobre 2001, su ordine datato 4 ottobre 2001 di IM 2 (rimasto sempre l’unica persona con diritto di firma, AI 11) ed il saldo, USD 744'823.-, è stato girato, come richiesto da IM 1, su un suo conto presso la __________ (AI 191, capitolo 4.3).
10. Pure chiarito, poiché ammesso da IM 1 stesso dopo alcune reticenze iniziali, è che, ad eccezione di fr. 208'000.- provenienti da alcuni parenti stretti, i fondi sulla relazione __________ erano suoi e che egli era perfettamente a conoscenza dell’ordine di sequestro del procuratore pubblico, confermato con la sentenza di condanna del 21 febbraio 2000 (suo verbale 21 dicembre 2006, n. 11, pag. 1 seg. sentenza impugnata, n. 9 pag. 19).
Conscio, quindi, dei vincoli gravanti sul denaro rimasto de facto libero per mancanza di una base giuridica che permettesse di eseguire gli ordini delle autorità elvetiche negli Stati uniti, IM 1 ha dichiarato di aver deciso di disporre dei soldi poiché
“ A quel momento ho pensato soprattutto a me stesso e al futuro mio e della mia famiglia, oltre che alle persone che avevano messo a disposizione i fondi e nei confronti dei quali mi sentivo responsabile. Senza sentire la necessità di chiarire la questione sotto il profilo giuridico con il TPC ho deciso di trasferire i fondi sul conto di nuova apertura presso la __________, che poi ho gestito secondo le modalità di cui ho detto nei precedenti verbali.
Quando ho ricevuto la lettera della Giudice ho cercato di guadagnare tempo, sottacendo la circostanza dell’avvenuto trasferimento. In cuor mio pensavo che in realtà, essendo stato chiuso il procedimento con la sentenza di condanna, la Magistratura non avrebbe ordinato altri accertamenti e sequestri, cosicché non sarebbe stato accertato il mio trasferimento. Sottovalutando la situazione, confidavo che la questione sarebbe rimasta lì e io avrei potuto farla franca.
Allorquando alcune parti civili hanno promosso le esecuzioni nei miei confronti, sono stato convocato per i vari pignoramenti. Ricordo che i cursori sono venuti al domicilio per inventariare i beni pignorabili, dopo di che mi sono recato presso gli uffici di __________a sottoscrivere il verbale del pignoramento. In quella sede ho volutamente sottaciuto l’esistenza degli averi patrimoniali depositati a __________. Evidentemente l’ho fatto sapendo che così facendo stavo danneggiando i creditori; pensavo di poterla fare franca anche in quel caso.”
(suo verbale 21 novembre 2006, n. 4, pag. 1 seg.).
b. in relazione a IM 2 e IM 3
11. Parallelamente l’inchiesta ha considerato anche l’operato di IM 3 e IM 2.
E’ così risultato che, nel corso del 2000, IM 3 - entrato nell’organico della __________ con le modalità indicate in precedenza al pto n. 5 - ha proposto a IM 1 di trasferire presso quella società i fondi americani di __________.
In quel momento la __________ si trovava in una situazione finanziaria piuttosto critica a seguito della perdita del cliente di riferimento, che da solo garantiva la maggior parte delle entrate della società che, perciò, necessitava urgentemente di nuova linfa:
“ Alla domanda a conoscere le ragioni per le quali la società era
andata male rispondo che i primi due anni di attività sono stati positivi. A fine ’98-inizio ’99 abbiamo iniziato a conoscere grosse difficoltà. Abbiamo perso il nostro principale cliente con un patrimonio di USD 8'000'000.-. Siccome i fondi rimasti erano insufficienti a generare commissioni per sopportare i costi di gestione della società, abbiamo iniziato a speculare con il capitale azionario riportando perdite consistenti. __________ ha operato prevalentemente sul mercato delle divise, con investimenti a leva. Sull’arco di pochi anni abbiamo azzerato il capitale azionario. Con il passare del tempo abbiamo perso anche gli ultimi clienti. Intorno al 2000 il signor R.G. aveva procurato un grosso cliente della __________, n.d.r.) il quale risultava beneficiario economico di una società americana. Questo cliente aveva un patrimonio di USD 20'000'000.-, depositati presso la __________(…). Come __________ percepivamo una performance fee netta del 10%. Nel biennio 2000/2001 come __________ abbiamo percepito commissioni per complessivi circa fr. 150'000.-. Con la legge Tremonti il cliente ha scudato l’intero capitale.”
(verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006 di IM 2, n. 8, pag. 2).
Mai informato dai coimputati dei problemi economici della società, IM 1 si è convinto che potesse essere per lui interessante far capo ad essa per la gestione del capitale __________, con lo scopo di ottenerne un rendimento sufficiente a garantire il sostentamento della propria famiglia. In effetti, egli era ben conscio che per una persona incarcerata per reati come quelli di cui si era reso colpevole, sarebbe stato molto difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Immaginandosi un profitto tra il 5 ed il 10% del capitale - pari a circa fr. 100'000.- annui - egli ha, così, affidato alla __________ , tramite IM 3, il denaro proveniente dal conto del broker americano.
Dopo un incontro preliminare, in occasione del quale IM 1 ha conosciuto anche IM 2, le parti hanno sottoscritto, in data 23 ottobre 2000, un contratto di gestione tra la __________, rappresentata dal primo, e la __________.
La “procura amministrativa __________” siglata (doc. A allegato al verbale di interrogatorio di IM 2 del 12 dicembre 2006, n. 8) prevedeva che
“ Se istruzioni speciali non verranno concordate qui di seguito, la __________ è autorizzata ad effettuare, a sua discrezione e secondo il suo libero apprezzamento, qualsiasi tipo di operazioni sul mercato delle divise, trattate dalle principali piazze finanziarie, senza essere vincolata alla scelta di un paese specifico né a quella di una determinata valuta, ritenuto che tutti gli investimenti vengono eseguiti per conto ed a rischio e pericolo della mandante.
Istruzioni speciali:
Capitale iniziale: USD 1'351'821.61
Limitazione del rischio: 22% del capitale iniziale
La __________ avrà diritto alle seguenti commissioni:
2 pips (basis point) per ogni transazione.
In caso di revoca della procura, la commissione annuale verrà calcolata pro rata temporis. Il/La mandante è pure d’accordo che le commissioni e spese del broker più eventuali spese bancarie vengano addebitate al suo conto.
La mandante libera, nei limiti consentiti dalla legge, la __________ da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alle scelte effettuate nell’ambito delle operazioni sulle divise. Tutte le transazioni concluse per il/la mandante sono soggette alle prescrizioni ed usanze in vigore sulla rispettiva piazza finanziaria.
(…) Il/La mandante dichiara di aver preso visione dello “statement di rischio generale” qui accluso e conferma, firmando la presente procura, di conoscere il carattere speculativo di questo genere di operazioni sulle divise ed in particolare i rischi di perdita connessi.”.
Contemporaneamente, sempre il 23 ottobre 2000, IM 1 ha sottoscritto uno “Statement di rischio generale” (doc. A allegato al verbale di interrogatorio di IM 2 del 12 dicembre 2006, n. 8), che recitava:
“ Dato l’elevato rischio di transazioni forex (divise), il cliente è tenuto a considerare se certi investimenti sono appropriati alle proprie risorse finanziarie, per cui sarà suo compito fare un’analisi approfondita prima di dedicare fondi a questo tipo di investimenti.
Ho letto e capito lo statement di rischio generale.”.
12. La relazione bancaria n. presso la __________ , intestata alla __________, è stata, come visto, aperta qualche giorno prima, il 20 ottobre 2000. Di tale relazione, già a quel momento, risultavano essere aventi diritto economico sia la società __________ che IM 1, mentre IM 2 godeva di firma individuale.
13. L’istruttoria ha permesso di appurare che il conto __________/IM 1 in questione era direttamente amministrato da IM 2: era lui che impartiva gli ordini alla sala cambi per le operazioni forex, a suo dire, talvolta in maniera autonoma e talvolta accordandosi con IM 3 (verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007 di IM 2, n. 19, pag. 2). Pure chiarito, perché ammesso da lui stesso, è che era proprio IM 2 a stampare gli estratti patrimoniali, dai quali risultava il saldo attivo del conto:
“ Ero prevalentemente io ad immettere i dati figuranti sugli estratti patrimoniali nel sistema del computer, allestendo delle situazioni interne con il valore degli averi in conto. Ero in grado in qualsiasi momento, inserendo i dati di cambio, di avere i valori aggiornati della relazione.
ADR Era IM 3 a ragguagliare il cliente IM 1 sull’andamento delle operazioni forex; lo faceva sulla base degli estratti interni da me allestiti che gli mettevo a disposizione per lo scopo.IM 3 non esaminava gli estratti bancari, limitandosi ad esaminare gli estratti interni da me allestiti.
ADR Praticamente non ho avuto contatti con IM 1 sino all’estate 2001 allorquando abbiamo parlato sulle perdite intervenute sulla relazione.
ADR Tutta l’operatività sulla relazione __________ /IM 1 è avvenuta da parte di __________ senza interpellare preventivamente il cliente, e ciò nei limiti della procura amministrativa.”
(verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006 di IM 2, n. 8, pag. 4).
E’ pure stato accertato dal tribunale di prime cure che, oltre a IM 3, anche IM 2 sapeva che IM 1, al momento del trasferimento del denaro e della sottoscrizione della procura amministrativa, si trovava ancora in regime di semi libertà (verbale di interrogatorio del 6 dicembre 2007, n. 19, pag. 2).
14. Nel periodo di gestione della __________ (circa un anno), gli investimenti effettuati sul mercato delle divise con gli USD 1'351'822.- giunti sul conto il 24 ottobre 2000 hanno generato un utile di USD 309'443.- (rapporto Equipe finanziaria, EFIN, 25 febbraio 2008, pag. 4, AI 191).
Nello stesso periodo, sulla scorta delle percentuali concordate tra le parti, sono state corrisposte a __________. commissioni per complessivi fr. 591'892.- (pari ad un controvalore di USD 349'578.-, riconosciuto come tale dalle parti in occasione del processo di prima sede, verbale di interrogatorio dibattimentale degli imputati 12 maggio 2011, pag. 2), versate sul conto della ditta presso __________ in 14 distinte occasioni, tra il 1. novembre 2000 e l’8 agosto 2001 (rapporto EFIN, pag. 5 e allegato 4 allo stesso, AI 191).
In questo modo, è apparso, sin dall’inizio, evidente come i guadagni realizzati durante il periodo di gestione da parte della __________ non sono stati nemmeno sufficienti a coprire le commissioni a suo favore, superiori di all’incirca USD 40'135.-, fatto riconosciuto dalle parti (“Le parti danno atto che, stando a pag. 5 del referto peritale, la differenza tra l’utile realizzato con le operazioni su divise e le commissioni di gestione addebitate e ritenute dalla perizia è di circa USD 40'000.-“, verbale principale del dibattimento 12 maggio 2011, pag. 3).
Di conseguenza, nonostante gli interessanti utili conseguiti con le operazioni sul mercato delle divise, i fondi affidati da IM 1 a IM 2 e IM 3 hanno subito una diminuzione a causa dell’entità delle commissioni prelevate.
Dall’analisi effettuata dall’EFIN è, poi, risultato che non tutte le operazioni registrate sulla relazione 22119 (presso la __________ , intestata alla __________) erano di pertinenza di IM 1. Per queste operazioni estranee vi sono state uscite per fr. 76'815.- ed € 100'607.- a fronte di entrate per USD 15'000.-, ciò che porta ad risultato complessivo di maggiori uscite per USD 119'918.- (rapporto EFIN, pag. 6 e allegato 7 allo stesso, AI 191).
Va, qui, annotato che, nel frattempo, IM 1 aveva collocato fondi provenienti dalla relazione n. (cioè, quella intestata a __________ ) presso il broker __________ (ora divenuto __________ ) per proprio conto, per € 70'010.- e per conto della sorella per fr. 31'015.-, soldi andati quasi tutti completamente persi in operazioni di investimento da lui disposte.
Inoltre egli, dal denaro prelevato a contanti dal conto ha ricevuto direttamente e per sé, globalmente, fr. 240'758.-, mentre altri fr. 340'015.- sono stati trasferiti, a debito del medesimo, su una relazione cointestata con il padre, dalla quale egli ha immediatamente prelevato fr. 130'000.-, nuovamente per uso proprio (rapporto EFIN, pag. 7 e allegato 10 allo stesso, AI 191).
15. Secondo le sue dichiarazioni, IM 1 non ha mai preso conoscenza dell’esatto importo delle commissioni prelevate dalla __________ . In effetti, IM 3, sull’arco del periodo di gestione del denaro da parte della __________, gli ha mostrato, in quattro o cinque occasioni, dei documenti con la situazione patrimoniale che, di fatto, erano dei tabulati interni alla fiduciaria riportanti esclusivamente il saldo netto del conto __________, senza alcun dettaglio circa l’ammontare di utili, commissioni, prelevamenti e uscite. Saldo che era costantemente superiore al capitale iniziale, dedotto il denaro prelevato a contanti, così che egli era stato, a suo dire, indotto a ritenere di star conseguendo un utile conforme alle sue aspettative (verbale di interrogatorio 14 settembre 2007 di IM 1, n. 15, pag. 3 seg.):
“ Il signor IM 1 dichiara che sui rendiconti che gli venivano mostrati dal signor IM 3 era indicato unicamente il saldo del conto che era sempre, rispetto al capitale iniziale e dedotti i prelevamenti, superiore. Per quanto mi risultava quel saldo era il saldo al netto delle commissioni.”
(verbale del dibattimento 13 marzo 2012, pag. 4).
Questi rendiconti interni non sono più stati rinvenuti dagli inquirenti, né in forma cartacea, né in quella elettronica.
A IM 1 non è stato consegnato nessun estratto bancario, ma IM 3 lo aveva esplicitamente informato che tutta la documentazione di dettaglio poteva essere visionata liberamente presso gli uffici della società. Cosa che egli non ha tuttavia mai ritenuto necessario fare, perché si fidava dei suoi partner contrattuali (verbale di interrogatorio 14 settembre 2007 di IM 1, n. 15, pag. 4).
In questo modo i due coimputati si sono limitati a fornire al cliente i dati relativi al saldo del suo conto al momento in cui veniva offerta l’informazione, senza ragguagliarlo sul dettaglio dell’importo delle commissioni a loro favore:
“ E’ vero che IM 1 non mi ha mai chiesto in dettaglio l’ammontare delle commissioni addebitate. E’ pur vero che io non gli ho mai reso conto su questo perché sapevo che se gliel’avessi detto, lui avrebbe cessato tutta l’attività forex o perlomeno rinegoziato tutte le commissioni, ma così facendo la __________ avrebbe perso la sua fonte principale di introito. Se ciò fosse avvenuto avremmo tutti dovuto fare un passo indietro, riducendo tutti e tre lo stipendio mensile. Ammetto quindi che ho sottaciuto intenzionalmente a IM 1 l’esatto ammontare delle commissioni, per evitare che lui lasciasse la società o rinegoziasse in modo importante. Se lui avesse rinegoziato l’ammontare delle commissioni, la società non avrebbe potuto sopportare quei costi di gestione.
ADRIM 2 era perfettamente consapevole di questa situazione, sfruttandola anche lui.”
(verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007 di IM 3, n. 20, pag. 4).
“ Ammetto che non ho ossequiato all’obbligo di rendiconto che avevo nei confronti del cliente. Dal mio punto di vista l’obbligo di rendiconto riguardava l’esatto ammontare degli attivi al netto delle commissioni. Non ho sottaciuto nulla nella misura in cui IM 1 non mi ha posto domande in proposito.”
(verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006 di IM 2, n. 8, pag. 5, confermato anche in quello del 13 settembre 2007, n. 14, pag. 5).
Al dibattimento del 13 maggio 2011 IM 3 ha, per la prima volta, sostenuto che
“ Tra l’inizio e la metà del periodo in cui si è operato per IM 1 egli ebbe a informarlo verbalmente, durante una conversazione avvenuta in auto, che il costo per le commissioni __________ era nell’ordine di fr. 30'000.-/40'000.- al mese”
(verbale di interrogatorio degli imputati, pag. 2).
Questa dichiarazione è stata confermata al dibattimento d’appello (verbale del dibattimento, pag. 8).
A questa versione il Tribunale di prima istanza, che l’ha definita nuova, non ha creduto (sentenza impugnata, pag. 27).
In realtà non si tratta propriamente di un nuovo argomento, poiché già nel suo verbale del 6 dicembre 2007 l’accusato in questione ha sostenuto di aver parlato per la prima volta a IM 1, in modo serio, delle commissioni nel giugno/luglio del 2001, e che quest’ultimo aveva reagito arrabbiandosi e rimproverandolo di non avergli detto che erano così elevate, aggiungendo:
“ ADR nel corso dei colloqui che ho avuto con IM 1 nell’estate 2001, non più di due o tre, lui mi ha rimproverato di avergli sottaciuto l’ammontare delle commissioni. Ricordo che mi disse che se lo avesse saputo si sarebbe comportato in modo diverso. Ho dedotto che se lo avesse saputo, lui avrebbe lasciato comunque i fondi da noi, rinunciando alle operazioni forex o limitandone la quota da destinare all’attività forex.”
(verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007 di IM 3, n. 20, pag. 4).
Al riguardo, occorre rilevare che, con una decisione che questa Corte non condivide, è stato concesso a IM 3 di difendersi da solo sino al momento del primo dibattimento, quando gli è finalmente stato imposto un difensore d’ufficio. Pertanto, la tesi del difensore diIM 2 secondo cui alle dichiarazioni rese da IM 3 in sede d’inchiesta non può essere dato valore maggiore rispetto a quelle rese nei due dibattimenti - momenti in cui era assistito da un avvocato - non è destituita di fondamento. Tuttavia, la questione, come vedremo in seguito, non riveste importanza capitale per il giudizio e può, pertanto, essere lasciata in sospeso.
A fine estate 2001 IM 1 è stato contattato da IM 2 che gli ha chiesto di poterlo incontrare in un bar di __________, dove lo ha informato che sulla relazione si erano verificate delle perdite che si stavano minacciosamente avvicinando al limite del 22% fissato con il contratto forex e gli ha spiegato che, per poter continuare a gestire i fondi, avrebbe avuto bisogno di un’altra procura essendo stata raggiunta la barriera stabilita contrattualmente (verbale di confronto 21 dicembre 2006, n. 10, pag. 5):
“ A domanda del procuratoreIM 2 risponde che, nel colloquio da lui sollecitato e che ha avuto con IM 1 nell’agosto 2001, lui ha parlato a IM 1 del fatto che a quel momento le perdite si avvicinavano al 22% stabilito come massimo nel contratto dicendogli che, se lui voleva che noi continuassimo ad operare, bisognava che noi alzassimo il limite delle perdite. È solo a quel momento che lui mi ha detto che i soldi non potevano essere persi perché erano sotto sequestro e dovevano essere rimborsati ai clienti della __________.
A domanda della procuratrice preciso che in quell’occasione non ho parlato a IM 1 delle commissioni addebitate sul suo conto.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 7)
A questo punto, IM 1 ha interpellato IM 3 per chiedere chiarimenti. Questi gli ha spiegato l’incidenza delle commissioni sul risultato finale. Egli gli ha pure riferito di essersi appropriato di fr. 210'000.- prelevati dai suoi fondi, assicurandogli che avrebbe restituito il denaro in occasione dell’incontro già programmato con IM 2 per il 6 settembre 2001 presso gli uffici della __________.
16. Il 6 settembre 2001 IM 1 ha così visionato per la prima volta gli estratti bancari della sua relazione scoprendo che il saldo era a quel momento di circa USD 750'000.-. La sua reazione è stata, a suo dire, quella di ordinare a IM 2 di chiudere tutte le posizioni, annunciando che avrebbe trasferito i soldi altrove (verbale di interrogatorio di IM 1 del 14 settembre 2007, n. 15, pag. 4). Su questo punto il coimputato ha fornito una versione divergente, secondo la quale sarebbe stato lui, dopo aver sentito dal cliente che il capitale non poteva essere intaccato perché doveva rimanere a diposizione delle autorità penali, a decidere di chiedere un parere ad un legale e, una volta ottenutolo, ad interrompere le relazioni contrattuali con lui.
Su questa riunione, IM 2 ha dichiarato:
“ A questo proposito preciso che nell’incontro del settembre 2001 quando IM 1 mi ha dato le coordinate del conto su cui dovevo versare i soldi, gli ho parlato delle commissioni nel senso che mi sembra di avergli detto che senza di esse non ci sarebbero state perdite. Ma evidentemente senza le commissioni non ci sarebbe stata nessuna attività forex. Preciso però di non avergli parlato degli importi delle commissioni prelevate.
A domanda dell’avv. DI 1 IM 2 precisa di avere sempre calcolato il 22% di perdita sull’importo di 1’351822.- USD così come risultava dal contratto. Cioè di non avere mai tenuto conto in questo calcolo degli importi prelevati nel corso di quell’anno. Dichiara che era sua intenzione rinegoziare il contratto una volta scaduto il primo anno di gestione.”. (verbale del dibattimento d’appello, pag. 7).
Fatto sta’ che gli averi sul conto - che presentava, a quel momento, un saldo di 744'823.- USD - sono stati trasferiti, come già scritto, da IM 2, dietro indicazione di IM 1, su una relazione da questi aperta il 5 ottobre 2010 presso il broker __________.
Lo stesso giorno IM 3 gli ha consegnato una busta contenente fr. 200'000.- (verbale di interrogatorio di IM 3 del 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 5 seg.).
L’EFIN ha riassunto in una tabella l’utilizzo dei fondi trasferiti il 23 ottobre 2000 da IM 1 dagli Stati Uniti a favore della relazione presso il summenzionato istituto di credito:
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Trasferimento da __________ |
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USD 1'351'822.- |
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Trasferimento a __________ |
USD 744'823.- |
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Trasferimento a M.V. |
USD 195'033.- |
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Prelevamenti a IM 1 in __________ |
USD 138'347.- |
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Maggiori uscite __________ |
USD 119'918.- |
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A __________ |
USD 82'635.- |
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Differenza di cambio/risultato di gestione __________ |
USD 71'066.- |
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17. Oltre a quanto precede, l’istruttoria ha permesso di accertare che IM 2 ha prelevato dal conto IM 1/__________ presso __________fr. 61'000.- utilizzati per remunerare un informatore che gli forniva notizie confidenziali di prima mano sulle tendenze del mercato dei cambi, notizie che avrebbero permesso di migliorare il risultato sulle operazioni in valuta estera (fatto mai provato). A detta di IM 2, egli avrebbe invitato IM 3 a chiedere a IM 1 l’autorizzazione al pagamento, ma non avrebbe mai ricevuto risposta:
“ Come ho detto prima avevo chiesto a IM 3 di chiedere a sua volta l’autorizzazione di IM 1. Poiché IM 3 non mi ha più fatto sapere nulla, non mi sono informato oltre e per me era scontato che lui avesse dato l’autorizzazione, anche perché avevamo fatto ulteriori prelevamenti e IM 3 non mi aveva detto nulla in merito. Sulle situazioni consegnate al cliente IM 1 non vi era la distinta dei prelevamenti in questione, così come non vi erano le commissioni. Personalmente non ho mai parlato di questo aspetto con IM 1. Non so se ne abbia parlato IM 3, questi non mi ha mai riferito di averne parlato con il cliente della consegna delle situazioni patrimoniali.”
(verbale di interrogatorio 13 settembre 2007 di IM 2, n.14, pag. 5).
In realtà, il cliente IM 1 non è mai stato compiutamente informato di questi pagamenti, nonché della loro portata, e tantomeno vi ha dato il proprio consenso:
“ IM 3 mi ha spiegato che collaborava con una persona con la quale collaborava già allorquando operava presso la __________, anch’egli attivo nel settore forex e che nel frattempo si era trasferito a Londra. Mi ha spiegato che questa persona gli passava delle informazioni insider contro riconoscimento di una certa commissione sull’utile di gestione. L’informazione mi è stata spiegata in termini generali per convincermi dell’opportunità di resa e quindi per convincermi ad affidare loro i capitali. IM 3 non mi ha informato del fatto che avrebbe addebitato il mio conto per il pagamento delle commissioni a questa persona. Prendo atto dalla verbalizzante che vi sono stati quattro prelevamenti a contanti per complessivi fr. 61'000.-, che IM 2 giustifica dicendo essere stati consegnati a tale “__________.” della __________.. E’ possibile che mi sia stato fatto questo nome, ma non l’ho mai conosciuto. Ribadisco tuttavia che nessuno mi ha chiesto l’autorizzazione per questi prelevamenti né sono stato informato dei medesimi che non figuravano neppure sulle situazioni patrimoniali.”
(verbale di interrogatorio 14 settembre 2007 di IM 1, n. 15, pag. 3. Fatti confermati da IM 3 ad es. nel suo verbale 6 dicembre 2007, n. 20, pag. 5).
18. Con atto d’accusa del 14 dicembre 2009, il procuratore pubblico, individuando nei fatti emersi dall’istruttoria gli estremi per il rinvio a giudizio, ha proposto la condanna di IM 2 e IM 3 per i reati di amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti - entrambi commessi in correità - in relazione all’allestimento di situazioni patrimoniali false dissimulanti le commissioni di gestione addebitate dalla __________ e presentanti una situazione patrimoniale sensibilmente migliore di quella reale.
In modo particolare, egli ha ravvisato gli estremi dell’amministrazione infedele aggravata nel fatto che i due coimputati avrebbero, “dopo aver accettato in gestione averi patrimoniali per USD 1'351'821.61 della società __________, fatti trasferire da IM 1 il 24 ottobre 2000 dal broker americano __________. dov’erano depositati, sul predetto conto appositamente acceso da __________ presso __________., su cui soltanto IM 2 disponeva di procura individuale, sapendo che sui predetti averi patrimoniali, la sentenza 21 febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali aveva mantenuto il sequestro conservativo disposto a garanzia delle pretese delle parti civili danneggiate dallo stesso IM 1 nella sua qualità di presidente della società di gestione patrimoniale della __________ (misura conservativa non eseguita negli Stati Uniti) gestito gli averi patrimoniali affidati, investendoli sul mercato delle divise, violando ripetutamente ed intenzionalmente i loro doveri, addebitando in conto, nel periodo 1. novembre 2000 - 8 agosto 2001, mediante 14 bonifici predisposti dallo stessom IM 2 in virtù della procura individuale di cui beneficiava, commissioni per complessivi fr. 591'891.84, senza ragguagliare in alcun modo il cliente IM 1 sui suddetti addebiti,
violando altresì ripetutamente ed intenzionalmente il loro obbligo di rendiconto, dissimulando nei rendiconti interni presentati al cliente IM 1 l’avvenuto addebito in conto delle suddette commissioni, sottoponendogli delle situazioni patrimoniali fittizie che presentavano un saldo attivo sensibilmente migliore a quello effettivo,
impedendo al cliente IM 1 di determinarsi con cognizione di causa sul suo investimento e sulle eventuali misure da adottare in vista di arginare l’importante erosione del capitale affidato in gestione, gli utili realizzati tramite le operazioni forex non essendo stati sufficienti a coprire le commissioni di gestione.”.
L’accusa ha quantificato il danno cagionato al patrimonio di __________ e di IM 1 in fr. 591'891.84.
La falsità in documenti è stata per contro identificata dall’accusa nell’aver “allo scopo di mettere in atto gli atti di amministrazione infedele di cui al punto precedente in danno di __________ (e per essa di IM 1), rispettivamente per celare le previe malversazioni, allestito e sottoposto a IM 1, a scopo di inganno, situazioni patrimoniali false che dissimulavano le commissioni di gestione addebitate da __________, presentandogli una situazione patrimoniale sensibilmente migliore di quella effettiva.” (AA, pto B.2.)
A carico di IM 3 è stata, pure, avanzata l’accusa di appropriazione indebita per avere indebitamente impiegato a proprio profitto fr. 210'000.- prelevati in tre occasioni (fr. 55'000.- il 2 novembre 2000, fr. 115'000.- il 15 novembre 2000 e fr. 40'000.- il 28 novembre 2000) dal conto 22911 001 presso la __________ da IM 2 e da questi a lui affidati nella convinzione che ciò fosse stato chiesto da IM 1, ritenuto che IM 3 ha restituito a quest’ultimo fr. 200'000.- in data 6 settembre 2001 e altri fr. 5'000.- in data imprecisata, per un danno residuo di fr. 5'000.-.
III. Processo di primo grado
a. IM 1
19. Sulla scorta di questi accertamenti, la Corte delle assise criminali ha ritenuto adempiti i presupposti per una condanna di IM 1 per aver commesso una frode del pignoramento ai sensi dell’art. 163 CP e lo ha condannato alla pena detentiva di 4 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di 2 anni, precisando:
“ Nel caso di specie è pacifico che IM 1, sottacendo all’ufficiale esecutivo in occasione dei quattro pignoramenti eseguiti a suo carico nell’ambito delle procedure esecutive avviate nei suoi confronti dalle parti civili del procedimento __________ che i fondi provenienti dalla relazione __________ - di cui era, per la maggior parte, avente diritto economico - e in seguito quanto rimasto degli stessi, erano nelle sue disponibilità, ha distratto o occultato valori patrimoniali, diminuendo fittiziamente il proprio patrimonio, in danno di questi creditori, ai quali sono stati rilasciati degli attestati di carenza beni (cfr. DTF 131 IV 56 consid. 2.3.; DTF 114 IV 11).
Dal profilo soggettivo, IM 1 ha ammesso di essere stato consapevole che con il suo agire egli causava un pregiudizio economico ai suoi creditori, ne consegue che egli si è reso colpevole di frode nel pignoramento, ragione per cui deve essere confermato il punto A.1. dell’atto d’accusa.”
(sentenza impugnata, pto n. 11, pag. 20).
IM 1 non ha contestato la propria condanna che è pertanto passata in giudicato.
b. IM 3 e IM 2
20. Parimenti, la sentenza qui in oggetto ha confermato la condanna di IM 3 e IM 2 per il reato di amministrazione infedele aggravata, ma ha ridotto drasticamente, rispetto all’ipotesi accusatoria, l’ammontare del nocumento arrecato al patrimonio di IM 1. I primi giudici lo hanno, infatti, quantificato in soli USD 40'135.-, pari a fr. 68'358.- al cambio dell’epoca.
Integralmente convalidata è stata, invece, l’imputazione rivolta a IM 3 per appropriazione indebita aggravata per avere impiegato a proprio profitto fr. 210'000.- che gli erano stati affidati da IM 1, di cui fr 205'000.- in seguito restituiti.
Per contro, entrambi gli imputati sono stati prosciolti dall’imputazione di falsità in documenti poiché “la Corte non ha potuto accertare il contenuto delle situazioni patrimoniali incriminate, non essendo le dichiarazioni degli imputati univoche al riguardo e non essendo stato possibile reperire tali documenti. La sola circostanza sulla quale gli imputati concordano è che i rendiconti non specificavano le commissioni prelevate dal conto, ma questo non è sufficiente per stabilire che si sia trattato di documenti falsi ai sensi dell’art. 251 CP.” (sentenza impugnata, n. 25, pag. 33).
Di conseguenza, IM 2, tenuto conto della violazione del principio di celerità riscontrata dalla Corte e del lungo tempo trascorso, è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.-, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa per un periodo di prova di due anni, mentre IM 3, per il quale sono pure state considerate le attenuanti specifiche della violazione del principio di celerità e del lungo tempo trascorso, è stato condannato a due mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 18 mesi di detenzione inflittagli il 27 maggio 2003 dalle Assise correzionali , come pure a quella di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- inflittagli il 18 ottobre 2010 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, sospesa per un periodo di prova di quattro anni.
Come già illustrato, IM 3 e IM 1 hanno accettato la condanna, mentre IM 2 e la pubblica accusa hanno deciso di impugnarla sollevando le contestazioni summenzionate.
A. Appello di IM 2
21. IM 2 ha appellato la sentenza di condanna nei suoi confronti chiedendo sostanzialmente il proscioglimento dall’accusa di amministrazione infedele aggravata. Egli sostiene di aver ossequiato i suoi doveri d’informazione nei confronti del cliente e di aver agito sempre in maniera trasparente, nei limiti fissati dal contratto, limitandosi a prelevare quanto gli spettava e quanto il cliente aveva deciso coscientemente di concedere. La diminuzione del patrimonio di quest’ultimo, che va confermata in USD 40'135.- come rettamente fatto in prima sede, è ampiamente al di sotto della barriera del 22% pattuita dalle parti in piena consapevolezza. Pertanto non solo non sussistono gli estremi del reato prospettato, ma addirittura nemmeno quelli per una responsabilità di natura civile, che avrebbe potuto al limite essere ipotizzata.
A suo dire IM 1 non è stato assolutamente una vittima. Egli, vista la sua esperienza professionale e, non va nascosto, delinquenziale, non era la persona sprovveduta e vulnerabile che la Corte di prime cure - travisando le prove agli atti e credendo acriticamente alle sue dichiarazioni - ha descritto.
Neppure dal punto di vista soggettivo sussiste amministrazione infedele, poiché, a detta di IM 2, egli ha sempre considerato le commissioni come giustamente dovutegli, come corretta remunerazione del suo lavoro.
22. Giusta l’art. 158 cifra 1 CP, si rende colpevole di amministrazione infedele chi, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga.
La pena è la detenzione sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). Per il cpv. 3 del citato disposto, il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
L’adempimento della fattispecie presuppone la realizzazione di tre condizioni oggettive ed una soggettiva: è necessario che l’autore abbia avuto una posizione di gerente (Forum Poenale 2/2011, pag. 69 segg. ed ivi ripresa sentenza del Bezirksgerich di Zurigo, 9. Abteilung, del 3 settembre 2010, con riferimenti dottrinali), che egli abbia violato un obbligo che gli incombeva nell’ambito di tale funzione, che ne sia risultato un pregiudizio, e che egli abbia agito intenzionalmente o con dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit Suisse, 3. ed., n. 2 segg. ad art. 158; Niggli, Basler Kommentar, n. 9 segg. ad art. 158; Stefan Trechsler, Praxiskommentar, n. 2 segg. ad art. 158; DTF 123 IV 17, DTF 122 IV 279 e DTF 120 IV 190).
L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero una funzione di garante.
Perseguita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare che derivano dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (Mini, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e riferimenti).
L’autore deve, così, essere tenuto a gestire gli interessi pecuniari altrui o sorvegliarne la gestione. E’, quindi, necessario che egli abbia un dovere di amministrazione o di tutela.
Gestore ai sensi della norma è colui che dispone di sufficiente indipendenza nel senso di un potere di amministrazione autonomo sul patrimonio affidatogli (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 pag. 126, 123 IV 17 consid. 3b pag. 21, 120 IV 190 consid. 2b pag. 192). E’, dunque, indispensabile, affinché vi sia gestione ai sensi dell’art. 158 CP, che il gestore goda di un’autonomia sufficiente su tutto o su parte del patrimonio altrui, sui mezzi di produzione o sul personale di un’azienda (STF del 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 2.1; DTF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b).
La norma in questione precisa che il dovere di gestione o di salvaguardia di interessi pecuniari altrui può derivare dalla legge, da un mandato ufficiale, da un negozio giuridico o anche da una gestione d’affari senza mandato (FF 1991 II 1018; per esempi concreti cfr. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7° ed., § 19 n. 10). Quest’ultima possibilità concerne in modo particolare i casi in cui il gerente prosegue la propria attività dopo la morte del mandante, senza essere al beneficio di un valido mandato post mortem.
Il potere di amministrazione autonomo sui beni affidati può manifestarsi sia attraverso la stipulazione di atti giuridici, sia con l’obbligo di difendere, sul piano interno, precisi interessi patrimoniali, sia, infine, con il compimento di atti materiali (“Geschäftsführer im Sinne von Art. 159 aStGB ist, wer in tatsächlich oder formell selbständiger und verantwortlicher Stellung im Interesse eines andern für einen nicht unerheblichen Vermögenskomplex zu sorgen hat. Geschäftsführer ist nicht nur, wer Rechtsgeschäfte nach aussen abzuschliessen hat, sondern auch, wer entsprechend seiner Fürsorgepflicht im Innenverhältnis für fremde Vermögensinteressen sorgen soll“, STF 18 gennaio 2003, 6S.711/2000, consid. 4.3.; DTF 123 IV 17 consid. 3b pag. 21).
Un gestore patrimoniale è il classico caso di persona tenuta in base ad obblighi contrattuali a tutelare gli interessi pecuniari altrui (DTF 120 IV 190, consid. 2b).
Perché vi sia reato, il gestore deve aver trasgredito ad un dovere che gli incombe in tale sua qualità (DTF 120 IV 190). Per stabilire se vi è stata una tale trasgressione, occorre preliminarmente determinare in maniera concreta i contenuti dell’obbligo o, in altre parole, quale comportamento avrebbe dovuto adottare l’autore. Nell’effettuare questo esame bisogna, tra le altre cose, chiarire se egli era tenuto a conservare il patrimonio oppure se era chiamato a fare in modo che esso aumentasse.
Atti conformi ai doveri di gestione, anche se comportano dei rischi, non ne rappresentano una violazione (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 158). In effetti, le attività commerciali e di amministrazione di capitali sono sovente e per la loro stessa natura soggette al pericolo di una perdita finanziaria, per cui agire assumendo questo rischio può essere conforme al mandato o agli impegni assunti (DTF 105 IV 89, consid. 2b e 2c). In tal senso, dunque, può risultare addirittura contrario ai doveri tralasciare l’adozione di una disposizione rischiosa (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 19, n. 13). In simili situazioni, non si può decretare una condanna ai sensi dell’art. 158 CP nemmeno nel caso in cui l’operazione si concluda con un esito negativo.
Gli obblighi di amministrare e sorvegliare richiedono l’adempimento di atti tendenti alla tutela degli interessi patrimoniali altrui (Mini, op. cit., pag. 227 e riferimenti).
Non ogni inadempimento contrattuale realizza la fattispecie dell’art. 158 CP: penalmente perseguibile è la violazione di un obbligo principale da parte dell’autore, mentre quella di semplici doveri accessori non realizza il reato (Mario Postizzi, Contratto di Mandato e reato per omissione, in CFPG, Basilea 2009, n. 43, pag. 192).
Esempi di trasgressione dei doveri di gestore sono, tra gli altri, l’utilizzo contrario alle regole di un patrimonio affidato, come l’impiego non dichiarato di manodopera subordinata all’autore per suoi scopi privati o a favore di un’altra ditta (DTF 81 IV 280 seg.), il mancato incasso di tasse dovute e pagabili da parte di un segretario comunale (DTF 81 IV 232), la trascuranza volontaria della promozione della vendita dei prodotti in un chiosco (DTF 86 IV 15), la conclusione di contratti per proprio conto o a favore di terzi concorrenti invece che per conto del proprietario della ditta per la quale l’autore lavora (DTF 115 IV 313 consid. 3; DTF 80 IV 248), la deviazione da parte del gerente di una filiale di guadagni spettanti alla casa madre sui conti di una ditta da lui controllata (DTF 109 IV 112 seg., consid. 2a), l’accettazione di tangenti in cambio di un comportamento che nuoce agli interessi patrimoniali del committente (DTF 129 IV 124, consid. 4.1.), l’effettuazione di una serie di investimenti speculativi contrari agli interessi ed alle istruzioni dei clienti (DTF 120 IV 190, consid. 2b).
Il reato è consumato solo se vi è un pregiudizio economico a danno di una terza persona (DTF 120 IV 190 consid. 2b). E’ il caso quando ci si trova di fronte ad una vera lesione del patrimonio, vale a dire ad una diminuzione dell’attivo, ad un aumento dei passivi, ad una mancata diminuzione del passivo o ad un mancato aumento dell’attivo, oppure ancora ad una messa in pericolo dell’attivo, tale da avere per effetto una diminuzione del suo valore dal punto di vista economico (STF 13 gennaio 2011, 6B_223/2011, consid. 3.3.3 e sentenza 2 febbraio 2009, 6B_931/2008, consid. 4.1.). Un pregiudizio temporaneo è sufficiente (DTF 121 IV 104 consid. 2c).
23. La Corte di prima istanza ha accertato che sia IM 3 che IM 2 hanno ammesso i fatti descritti al punto n. B.1. dell’atto d’accusa a loro carico relativo all’amministrazione infedele aggravata (sentenza impugnata n. 20, pag. 27), e cioè di non avere informato IM 1 sull’addebito delle commissioni di gestione e sul loro ammontare, riconoscendo che sui rendiconti interni che venivano sottoposti a quest’ultimo era indicato unicamente il saldo del conto, mentre non vi era traccia né dei movimenti, né tantomeno dei compensi.
Respingendo le tesi difensive - secondo le quali l’obbligo di rendiconto nei contratti di mandato, art. 394 e segg. CO, non comprende il dovere di fornire spontaneamente dei conteggi sulle commissioni prelevate conformemente alle pattuizioni e, in ogni caso, un’eventuale violazione di questo dovere darebbe origine ad una responsabilità di natura civile, ma non di certo penale - la Corte delle assise criminali ha rilevato come una simile lettura dei fatti e del diritto sia riduttiva e non tenga conto della reale situazione, ed ha ritenuto che entrambi i prevenuti abbiano/hanno realizzato il reato di amministrazione infedele aggravata.
Secondo l’autorità di prime cure
“ Si ripete che il diritto di __________ di percepire delle commissioni non è in discussione, come non lo è la conformità di quanto addebitato all’accordo contrattuale sull’ammontare delle stesse, essendo pacifico che IM 1, sottoscrivendo la “procura amministrativa forex” (…), ha accettato che venisse addebitata al conto di sua pertinenza una commissione a favore della __________ dell’ordine di pips per ogni transazione.
Né, ancora, la Corte ha ritenuto che gli accusati abbiano effettuato operazioni al solo scopo di generare commissioni, agendo così a scapito degli interessi del mandante.
A mente della Corte, tuttavia, ciò non è sufficiente, nelle circostanze date, per ritenere IM 3 eIM 2 esenti da responsabilità.
Vero è infatti, nell’opinione della Corte, che il precetto della buona fede di cui all’art. 2 CC, norma di valenza generale, imponeva agli accusati (prima ancora o comunque a prescindere dall’art. 400 CO) di esplicitare a IM 1, anche senza una sua specifica richiesta in tal senso, gli importi prelevati a titolo di commissioni. Secondo la Corte, IM 1 doveva essere messo al corrente dell’ordine di grandezza di queste commissioni, non potendo essere sufficiente che egli sapesse che venivano prelevati 2 pips per ogni transazione, dato che nemmeno veniva informato sulla quantità di transazioni effettuate. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese, IM 3 eIM 2 non hanno semplicemente sottaciuto un’informazione che IM 1 neppure aveva richiesto, ma hanno inoltre effettuato una serie di disposizioni sul suo conto che hanno comportato un danno al suo patrimonio, visto come gli utili di gestione conseguiti non hanno nemmeno pareggiato le ingentissime commissioni prelevate. Proprio per il motivo che gli averi di mandante erano a disposizione degli accusati, potendo essi prelevare unilateralmente dal conto IM 1/__________, derivava che IM 3 e IM 2, rispettivamente amministratore di fatto e amministratore unico della __________, avessero una posizione di garante nei confronti di IM 1, posizione che imponeva loro non solo di informarlo sull’andamento generale degli investimenti effettuati per suo conto, ma anche di informarlo dell’entità dei prelievi che essi effettuavano sulla sua relazione a titolo di commissioni.
In tal senso gli accusati hanno agito in correità. Infatti entrambi, ognuno nel proprio ruolo - IM 3 teneva i contatti con IM 1 eIM 2 operava sul conto - hanno sottaciuto a IM 1 l’ammontare delle commissioni,IM 2 allestendo dei rendiconti dai quali le stesse non erano visibili, e IM 3 consegnando tali rendiconti a IM 1 e non informandolo sulle commissioni allorquando lo ragguagliava sull’andamento degli investimenti.”
(sentenza impugnata, pag.31 seg.).
Quale danno patrimoniale è stata ritenuta la diminuzione del capitale causata dall’agire illecito degli accusati e non, invece, l’ammontare complessivo delle commissioni come rivendicato dal procuratore pubblico, “dovendosi con ogni evidenza computare in diminuzione del danno gli utili di gestione fatta dagli accusati.” (sentenza impugnata, pag. 32).
Inoltre - hanno stabilito i primi giudici - le commissioni prelevate hanno consentito a IM 3 e IM 2 di continuare a percepire i loro stipendi e a tenere a galla la società, che altrimenti si sarebbe sfaldata sotto il peso dei costi di gestione: da ciò, l’aggravante del perseguimento di un indebito profitto (sentenza impugnata, pag. 32).
24. Pur essendo innegabile che IM 3 e IM 2 hanno tratto dei benefici economici non indifferenti, per sé stessi e per la loro ditta, dall’amministrazione degli averi di IM 1, ed essendo dimostrato che essi non fornivano al cliente il dettaglio delle commissioni da loro prelevate, non si può ravvisare, nei fatti così come emersi dall’istruttoria, l’adempimento della fattispecie sanzionata dal reato di amministrazione infedele.
Il contratto stipulato tra IM 1 e la __________ il 23 ottobre 2000 è un contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 segg. CO. Con la conclusione di un negozio giuridico di questo genere, nasce a carico del mandatario un obbligo universale di diligenza, fedeltà ed informazione nei confronti del mandante, art. 398 e 400 CO. Un tale dovere sorge anche, più in generale, sulla scorta del principio della buona fede sancito dall’art. 2 CC.
In base all’onere di diligenza, il mandatario è chiamato a mettere in opera una scrupolosità ragionevole per raggiungere il risultato prefissato dalle parti ed a rimettere al mandante quanto ottenuto. Da questo dovere principale ne derivano poi di accessori, quali quello di informazione e di consiglio, quello di discrezione e quello di sicurezza (Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, n. 13 ad art. 398 CO).
Per determinare se il mandatario ha agito con diligenza ragionevole bisogna valutare se egli si è comportato come avrebbe fatto una persona ragionevole e diligente nelle stesse circostanze oggettive, fermo restando che, per coloro che agiscono a titolo professionale e oneroso, si devono applicare criteri più restrittivi rispetto agli altri (DTF 115 II 62, consid. 3a).
Il dovere di informazione (Aufklärungspflicht) impone che il contraente metta al corrente la controparte di tutto quanto è per questa rilevante in relazione al contratto concluso. In modo particolare, egli deve compiutamente ragguagliare il mandante dei rischi (finanziari e non) e dei vantaggi che l’esecuzione del mandato comporta, arrivando in determinate circostanze sino all’obbligo di comunicare al mandante che egli ha violato il contratto (Franz Werro, op. cit., n. 17 ad art. 398 CO).
Secondo la giurisprudenza, questo dovere di informazione impone al mandatario di farsi parte diligente e ragguagliare la controparte soprattutto nei casi in cui per lui risulti riconoscibile che quest’ultima non è consapevole dei rischi concretamente assunti o qualora tra le parti vi sia una relazione di fiducia tale per cui il cliente può, in buona fede, aspettarsi di venire in ogni caso avvisato del pericolo connesso alle operazioni (finanziarie o meno) anche senza averne fatto esplicita richiesta (STF 25 febbraio 2005 4C.361/2004, consid. 4.1.1).
Il dovere di consulenza e di avviso (Beratungs- und Warnpflichten) esige un intervento attivo del mandatario che deve, da un lato, indicare al mandante quale misura corrisponda al meglio ai suoi interessi e, dall’altro, metterlo in guardia dai rischi che l’adozione di determinate misure comporta, specialmente quando egli è uno specialista e l’altro no (DTF 124 III 155, consid. 3a).
L’obbligo di fedeltà, poi, impone al mandatario che gestisce capitali per conto di terze persone di evitare conflitti tra i suoi interessi e quelli del mandante, come può ad esempio avvenire quando egli trae profitto personale dalle operazioni effettuate (Franz Werro, op. cit., n. 29 ad art. 398). Qualsiasi tipo di conflitto d’interesse suscettibile di portare pregiudizio al mandante deve essergli segnalato e può, in assenza di autorizzazione, dare origine all’obbligo di rescindere il contratto.
Un conflitto d’interessi in questo senso si verifica ad esempio di fronte a retrocessioni a favore del mandatario dipendenti dal numero di transazioni, poiché esse possono rappresentare un incentivo per l’amministratore patrimoniale ad incrementare in maniera artificiale il numero delle operazioni finanziarie al fine di ottenere un guadagno maggiorato (cosiddetto churning; Monika Roth, Retrozessionen- und Interessenkonflikte – wenn der Berater in Tat und Wahrheit ein Verkäufer ist, in ZBJV 146/2010, pag. 522 seg.; STF 29 agosto 2011 4A_266/2010 consid. 2.3.; DTF 132 II 460 consid. 4.2.).
Proprio con riferimento al “churning” (o “barattage” oppure “Spesenschinderei”), la giurisprudenza e la dottrina hanno già avuto modo di chiarire che si tratta di un comportamento sussumibile al reato di amministrazione infedele (SJ 1999 I, pag. 124).
Giusta l’art. 400 cpv. 1, infine, il mandatario è obbligato, ad ogni richiesta del mandante, a rendere conto del suo operato (cosiddetto obbligo di rendiconto). Da questa norma la dottrina ha parimenti desunto un dovere di rendiconto spontaneo che insorge al termine del contratto (Franz Werro, in Commentaire romand, n. 6 ad art. 400 CO).
Con il rendiconto il cliente deve essere messo al corrente di tutti quei dati che gli consentono di giudicare o far giudicare la qualità della gestione, del rispetto da parte del gestore dei suoi obblighi di diligenza e fedeltà e, eventualmente, determinarsi in merito al suo diritto di restituzione di tutto ciò che ha dato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CO (Claude Bretton-Chevalier, Le gérant de fortune indépendant, Ginevra 2002, pag. 106 seg.).
25.a. Nel settore specifico degli amministratori patrimoniali, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che al momento della sottoscrizione del contratto, il cliente deve essere informato compiutamente su tutti quegli aspetti che, viste le sue conoscenze specifiche del settore, gli consentono di rendersi conto della portata e delle conseguenze degli impegni assunti. Qualora egli non sia dotato degli strumenti sufficienti per potersi rendere conto di quanto sta facendo, il gestore di patrimonio è parimenti chiamato ad istruirlo in merito con termini a lui comprensibili (DTF 124 III 155 consid. 3a).
Di principio i ragguagli devono essere completi, precisi, esatti e appropriati.
Fondamentalmente sono stati identificati tre elementi cardine dell’informazione, che rivestono un ruolo determinante specialmente nei confronti della nuova clientela.
Il primo di essi concerne i dati sulla società, rispettivamente l’impresa, del gestore patrimoniale, il secondo copre le informazioni sui rischi legati alla prospettata prestazione di servizio patrimoniale ed il terzo riguarda la trasparenza sulla remunerazione del gestore per le sue prestazioni.
In merito a quest’ultima, il codice deontologico svizzero per l’esercizio della gestione indipendente di patrimoni, allestito dall’Associazione svizzera dei gestori di patrimoni (ASG, www.vsv-asg.ch) sulla scorta della recente evoluzione giurisprudenziale ed entrato in vigore il 1. ottobre 2009, alla norma d’applicazione n. 25 dell’art. 6, precisa che qualora non sia possibile quantificare in anticipo l’ammontare delle retribuzioni e delle commissioni (cosa che avviene frequentemente), il gestore deve informare il suo cliente sulla provenienza di tali prestazioni finanziarie come pure sulle modalità di calcolo essenziali:
“ Il gestore di patrimoni informa i suoi clienti riguardo al suo onorario. Egli informa inoltre i clienti di tutte le prestazioni finanziarie percepite da terzi in relazione ai servizi considerati, indipendentemente dalla loro base legale, e rende attento sui conflitti di interesse legati a tali prestazioni.
Il gestore di patrimoni informa il cliente qualora mediante tali prestazioni finanziarie, rispettivamente mediante un onorario complessivo vengano remunerati servizi di marketing e altri servizi.
Nella misura in cui tali future prestazioni patrimoniali non siano quantificabili in modo preciso oppure non si riferiscano specificatamente ad una determinata relazione d’affari, il cliente deve essere informato sulla loro provenienza come pure sulle modalità di base secondo cui sono calcolate.
Su richiesta del cliente, il gestore di patrimoni lo informa sulle prestazioni ricevute da terzi nella misura in cui le stesse possano essere ricondotte ad una specifica relazione d’affari, senza che ciò causi un dispendio di tempo sproporzionato.”
Queste disposizioni di categoria (“Verbandsbestimmungen”) non hanno portata normativa, ma sono utili ai tribunali per l’esame in concreto della misura della diligenza richiesta al mandatario (Marcel Alexander Niggli, Basler Kommentar, n. 58 ad art. 158; Morys Cavadini, Condizioni quadro giuridiche per gestori patrimoniali, in Compliance Management, pubblicazioni del Centro studi bancari di Vezia, 2010, pag. 490 seg. e pag. 523).
b. Secondo la giurisprudenza, un dovere di informazione è pure dato quando le parti contrattuali sono in un rapporto di confidenza tale che il cliente può legittimamente attendersi, in buona fede, di essere informato senza farne richiesta ogni qual volta subentrano dei pericoli legati ad un investimento da lui previsto (DTF 131 III 377 consid. 4.1.1.). In una sentenza del 2 aprile 2007 (DTF 4C.385/2006) il Tribunale Federale ha ad esempio riconosciuto l’esistenza degli estremi per far insorgere un dovere di informazione, consiglio e avviso nel fatto che il rapporto di confidenza risultava da incontri regolari tra clienti completamente inesperti in materia finanziaria e un collaboratore di una banca con il quale discutevano della composizione del loro portafoglio.
c. In una decisione del Tribunale Commerciale di Berna (HGer BE del 25 agosto 2010, citata in SZW 2011, pag. 374 e 382), concernente un investimento nel settore azionario in __________ poco prima del suo fallimento, è stato ritenuto che la Banca non aveva un obbligo di informazione nei confronti del cliente specifico circa i rischi di un simile investimento, poiché essa poteva legittimamente presumere che un cliente da lungo tempo, che aveva per di più scelto un profilo di rischio elevato per i suoi piazzamenti di capitali, fosse cognito dei rudimenti nel settore borsistico e non necessitasse pertanto di assistenza specifica.
d. Durante l’esecuzione del contratto, il gestore di patrimoni deve ripetere l’informazione al cliente se si accorge che questi non l’ha compresa, non era in grado di comprenderla al momento in cui essa è stata data oppure se elementi nuovi sono subentrati. Per il resto, egli deve metterlo al corrente di quei fatti che possono indurlo ad interrompere la relazione contrattuale, ad esempio l’esistenza di conflitti d’interesse, quali potrebbero sussistere a fronte della pratica del churning, con la quale, come visto, la remunerazione del consulente è in funzione del numero di transazioni effettuate, per cui egli può essere tentato di fare operazioni ad alto rendimento ma rischiose, partecipandone ai benefici ma non rischiando nulla in caso di perdite. Il dovere di informazione può estendersi all’obbligo di chiarire la portata esatta degli estratti conto, considerato che in talune situazioni essi sono strutturati in maniera tale che il cliente non può neppure percepire l’esistenza di una perdita e ancor meno comprenderne le cause (Claude Bretton-Chevallier, op. cit., pag. 98).
Il gestore patrimoniale non ha tuttavia l’obbligo (poiché nemmeno fattibile) di informare spontaneamente il cliente sui rischi di ogni transazione effettuata. In effetti, una volta definita la politica di gestione del capitale e la tipologia degli strumenti autorizzati, egli decide autonomamente quale sia l’operazione finanziaria particolare da intraprendere (Claude Bretton-Chevallier, op. cit., pag. 98).
e. Nella valutazione degli obblighi cui erano sottoposti IM 2 e IM 3 non va trascurato il fatto che sino al 2006, quindi ben cinque anni dopo i fatti, vi era scarsissima chiarezza su quali fossero i doveri dei gestori patrimoniali. Con una sentenza della primavera di quell’anno (DTF 132 III 461) il Tribunale federale ha iniziato a mettere alcuni paletti, stabilendo che le retrocessioni possono essere incassate dal gestore patrimoniale solo a precise condizioni, e meglio solo a seguito di un esplicito consenso in tal senso del cliente, da lui concesso dopo essere stato obbligatoriamente messo al corrente sia del fatto che esse vengono corrisposte, sia del loro ammontare.
La FINMA (Autorità di vigilanza sui mercati finanziari), in una pubblicazione del 24 febbraio 2012 intitolata “Regolamentazione della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari”- con la quale formula delle proposte di intervento per poter garantire al privato cittadino i mezzi per valutare rischi e costi dei suoi investimenti - ha constatato che “il diritto vigente non assicura un accesso appropriato alle informazioni chiave per tutti gli attori di mercato, non garantendo un’adeguata tutela dei clienti” chiarendo che “devono essere creati i presupposti affinché i clienti svizzeri vengano a conoscenza delle opportunità e dei rischi legati a una transazione specifica, prima di acquistare un prodotto finanziario o prima di usufruire di un servizio finanziario” (pag. 6). In effetti è stato assodato che, per chi si rivolge loro, è spesso poco chiaro se, nell’erogazione dei servizi, gli operatori finanziari agiscono solo nell’interesse dei clienti o se vi sono ulteriori motivazioni che li inducono ad eseguire una transazione (pag. 12).
f. Da tutto ciò emerge che, nel 2000 come oggi, erano stati ben definiti gli obblighi di informazione preventiva e di rendiconto gravanti il mandatario che gestiva patrimoni altrui, che dovevano e devono riguardare tutti quegli elementi che, a dipendenza delle competenze e delle conoscenze del mandante, possono consentire a quest’ultimo di comprendere e valutare i tipi di investimento fatti, o da fare, con il suo denaro, rispettivamente i costi che ciò comporterà per lui. In corso di mandato, il dovere di intervento per informare ed allertare spontaneamente il mandante, insorge sostanzialmente a fronte di modifiche importanti delle circostanze nodali sulle quali si è fondata la conclusione del contratto. Per contro, al termine del mandato, rispettivamente ad ogni richiesta esplicita del mandante in tal senso, il mandatario deve fornire un rendiconto dettagliato e completo della sua attività.
26. E’ in questo contesto giuridico che occorre esaminare l’operato di IM 3 e IM 2.
a. La tesi secondo cui IM 3 e IM 2 abbiano, scientemente, profittato di IM 1 poiché sapevano che i soldi che lui affidava loro erano di dubbia provenienza e, quindi, egli era, in sostanza, alla loro mercé non potendo, comunque, godere della protezione delle autorità non è confortata dagli atti.
In particolare, per tale conclusione non basta l’accertamento secondo cui sia IM 2 che IM 3 sapevano delle vicissitudini giudiziarie di IM 1 e del fatto che, al momento della conclusione del contratto, egli era in regime di semilibertà.
Determinanti, invece, in senso contrario sono i fatti - da tutti ammessi - che il modo di retribuzione convenuto con IM 1 era del tutto usuale nel settore, che l’importo delle commissioni pattuite era inferiore alla norma e che, non appenaIM 2 ha avuto sentore che il limite massimo di perdita convenuto si stava avvicinando, ha convocato ed informato IM 1.
b. Altro elemento utile alla disamina, è quanto scaturisce dalla sentenza 21 febbraio 2000 della Corte delle Assise criminali (AI 4) a carico di IM 1 e W.F. per i fatti della __________.
Dalla stessa, in effetti, risulta che IM 1 ed il collega avevano un’attività molto simile a quella di IM 2 e IM 3, seppure concernente un settore differente, quello dei prodotti derivati. Il perito contattato da quella Corte aveva così scritto:
“ sui vari conti pool è stato eseguito un gran numero di operazioni di acquisto/vendita di opzioni e futures put/call su T-bonds e su indici di borsa (…). Simili istrumenti finanziari sono generalmente caratterizzati da forti e continue oscillazioni di prezzo. L’effetto leva spesso comporta a brevi intervalli importanti variazioni di valore. Questa attività presuppone e richiede pertanto una efficace ed efficiente organizzazione interna e in particolare un costante monitoraggio delle posizioni aperte nonché una politica di accettazione del rischio ben definita e assolutamente rispettata.”
(AI 4, pag. 34).
Anche la modalità di retribuzione era analoga, impostata su commissioni concesse ad ogni operazione:
“ Che l’attività si sarebbe tutta svolta con dei broker attivi sul mercato dei derivati è peraltro coerente con l’altra impostazione di base, secondo cui al cliente investitore, IM 1 e W.F. non avrebbero addebitato, di principio, né commissioni d’entrata né altre spese per la gestione dei suoi fondi, stante che la retribuzione a __________, risp. IM 1 e W.F. personalmente, veniva procurata altrove, ovvero attraverso accordi stipulati con i broker, prevedenti cospicue retrocessioni di commissioni. (…) Come essi hanno spiegato in aula, i loro accordi con il broker __________.e con la Banca prevedevano il pagamento di una commissione su ogni operazione, di cui solo una parte era realmente destinata al broker, risp. alla Banca, la più gran parte essendo alla __________, risp. a loro società off shore retrocessa (…) Così, con __________.hanno, a fronte dell’operatività sul conto (…) concordato l’addebito di una commissione di dollari 80 per operazione, di cui 20 realmente destinati a __________.e 60 retrocessi al conto commissioni (…) di __________. Con la Corner hanno concordato l’addebito di 100 dollari per operazione, di cui 37 trattenuti dalla Banca e 63 loro, risp. a NRI, retrocessi.
Con queste premesse dunque (…) IM 1 e W.F. si lanciarono gagliardamente nell’impresa, consapevoli che avrebbero operato, come di fatto operarono, tra il 1995 e l’inizio del 1999, sempre ed esclusivamente sui derivati e altresì consapevoli che con il sistema della retrocessione di commissioni da loro adottato il cliente guadagnava solo se la loro operatività avesse prodotto utili. Invece __________ e loro personalmente (attraverso le società off shore apposta costituite) avrebbero guadagnato sempre (per via delle commissioni retrocesse indipendentemente dal risultato), sia che la gestione avesse prodotto utili, sia che la gestione avesse prodotto perdite.”
(AI 4, pag. 34 e 35).
In quell’occasione la Corte ha anche espresso un chiaro giudizio sull’indole di IM 1 e del suo partner:
“ Abili e spregiudicati nell’ingannare il prossimo, non disdegnando, accanto alle bugie, neppure il ricorso sistematico al falso documentario (…).
Un agire ribaldo e spregiudicato che ha cagionato a numerose persone un danno patrimoniale complessivamente molto ingente, e a parecchie di loro un danno personale soggettivamente pesante.”
(AI 4, pag. 63 seg.).
Significativo e utile alla comprensione della personalità del qui accusato e contemporaneamente accusatore privato, nonché alla valutazione dell’affidabilità delle sue dichiarazioni, è pure il fatto che egli ha potuto paradossalmente beneficiare di uno sconto di pena per aver promesso collaborazione nel far rientrare i suoi fondi dall’estero (AI 4, pag. 64), collaborazione che poi, già in carcere, ha bellamente rinnegato.
Resta ora da determinare se sono stati realizzati i presupposti necessari per una condanna ai sensi dell’art. 158 CP.
c. IM 1, nonostante quanto da lui maldestramente sostenuto e quanto ritenuto dalla prima Corte, era ed è una persona scaltra, con una formazione ed un’esperienza professionale adeguate a consentirgli di comprendere esattamente gli estremi e le conseguenze del contratto forex da lui concluso con la __________.
Al dibattimento di primo grado egli ha dichiarato
“ di essere stato consapevole della commissione di 2 pips. Dopo che mi hanno proposto il prezzo mi sono informato e ho constatato che erano commissioni normali per quel tipo di attività. Sapevo comunque che nel Forex si movimenta di più rispetto al mercato azionario. IM 1 dichiara di avere conosciuto solo il prezzo unitario delle operazioni effettuate per suo conto, ma di non avere mai ricevuto nessun tipo di comunicazione sul costo effettivo mensile delle prestazioni che venivano effettuate.”
(verbale d’interrogatorio degli imputati 12 maggio 2011, pag. 2).
Al processo d’appello egli ha ribadito:
“ Risponde all’avv. DI 2 dichiarando di sapere che in ambito forex si opera con effetto leva. Dichiara di conoscere bene la tecnica dell’investimento a leva nel settore dei derivati avendovi lavorato. Precisa di sapere che nel settore forex vi è la leva, ma di non avere mai lavorato in tale ambito.”
(verbale del dibattimento, pag. 3).
e
“ A domanda della presidente il signor IM 1 dichiara che sapeva che la retribuzione dell’__________ era determinata sul numero delle transazioni e non sul risultato della transazione.”
(verbale del dibattimento, pag. 6).
D’altro canto, lo stesso IM 1, in __________, faceva firmare ai suoi clienti (vittime) una dichiarazione con la quale essi, oltre a confermare il mandato di amministrazione a suo favore, confermavano l’autorizzazione nei suoi confronti ad operare, tra le altre cose, sul mercato forex:
“ (…) l’estensione di detto mandato all’autorizzazione pure a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a operazioni in divise, tassi, opzioni, contanti, a termine o a premio, ossia operazioni la cui volatilità, come a me noto, può comportare variazioni positive o negative notevoli dei prezzi di base.”
(AI 4, pag. 51).
Pertanto, non è pensabile che, ratificando il contratto forex con la __________ e sottoscrivendo la dichiarazione di accettazione del rischio, IM 1 si sia limitato a dar seguito ad una formalità contrattuale senza realizzare cosa stesse facendo. Egli, così facendo, ha invece certificato, conformemente alla verità, di aver preso effettivamente coscienza d’aver scelto di affidare ai prevenuti il suo denaro affinché lo utilizzassero per operazioni finanziarie potenzialmente redditizie, ma con un carattere altamente speculativo che, per sua natura, non consentiva di escludere l’insorgere di perdite, anche ingenti.
d. Come visto sopra, IM 2 e IM 3 hanno omesso di rendere nota a IM 1 la problematica situazione finanziaria in cui si trovava la __________ che, al momento della conclusione del negozio giuridico, aveva perso quasi tutti i clienti, soprattutto quei pochi di un certo spessore e che non disponeva più di attivi o entrate sufficienti per coprire i propri costi di gestione.
Allo stesso tempo i due prevenuti hanno, pure, nascosto a IM 1 che la società aveva potuto salvarsi dalla bancarotta anche e soprattuto grazie al capitale da lui affidatole, che aveva permesso loro di operare sui mercati forex generando commissioni a sufficienza per far fronte alle spese amministrative della __________ (affitto, cancelleria…) e versare i salari - invero oggettivamente elevati, vista la situazione: fr. 8'000.-/10'000.- per IM 3, fr. 12'000.- per IM 2 e fr. 12'500.- lordi per G.R. - a ben tre dipendenti durante tutto il periodo di gestione, per complessivi fr. 483'526.- (rapporto EFIN, AI 191, pag. 9; verbale di interrogatorio 13 settembre 2007 di IM 2, n. 14, pag. 7; sentenza impugnata, n. 23 pag. 29):
“ IM 1 aveva sottoscritto la procura amministrativa forex che prevedeva due pips per ogni transazione. Sapevo che le commissioni addebitate in conto al cliente erano importanti, ovvero dell’ordine variante tra fr. 50'000.- e fr. 80'000.- al mese. (…) IM 1 era di gran lunga il cliente più importante della società, a tal punto che all’incirca il 70% dei costi correnti della società (affitto fr. 6'000.- al mese e i nostri tre stipendi, con relativi oneri sociali, ritenuto che con il mio arrivo avevo preteso venissero disdetti i due contratti leasing delle due automobili in uso a IM 2 e H., due Audi A8).
ADR il cliente E. generava all’incirca fr. 15'000.- al mese nella fase iniziale, importo andato poi diminuendo.”
(verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007 di IM 3, n. 20, pag. 3 seg.).
e. L’accusa rimprovera innanzitutto ai due imputati di aver ripetutamente violato i loro doveri addebitando in conto, nel periodo 1. novembre 2000 - 8 agosto 2001, mediante 14 bonifici, commissioni per complessivi fr. 591'891.84, senza ragguagliare in alcun modo il cliente circa gli stessi e senza averne il preventivo beneplacito.
Questa incriminazione non regge.
In effetti il contratto stesso, sottoscritto in piena coscienza e conoscenza da IM 1, dava il potere ad __________ di effettuare, a sua discrezione e secondo il suo libero apprezzamento, qualsiasi tipo di operazione sul mercato delle divise. Oltre a ciò il cliente ha riconosciuto alla società il diritto di prelevare una commissione di 2 punti base (pips) per ogni transazione e si è dichiarato esplicitamente d’accordo che tali commissioni, oltre a eventuali altre spese bancarie, venissero addebitate sul suo conto.
Il prelevamento delle commissioni e il loro addebito (senza preventivo preavviso) è pertanto conforme agli accordi presi. Esso non rappresenta una violazione del contratto ma, al contrario, ne concretizza l’adempimento.
D’altronde la stessa Corte di prima istanza ha escluso la reprensibilità di un simile comportamento:
“ Al riguardo si premete, per chiarezza, che il diritto di __________ di percepire delle commissioni sulle operazioni forex effettuate sul conto __________/IM 1 è pacifico. Si tratta infatti di prestazioni di mandatario professionista la cui onerosità è implicita, né lo stesso mandante IM 1 ha mai preteso che esse dovessero essere gratuite.
(…) Va inoltre precisato che nemmeno la correttezza dell’ammontare di queste commissioni è oggetto del contendere.”
(sentenza impugnata, pag. 29), e:
“ Si ripete che il diritto di __________ di percepire delle commissioni non è in discussione, come non lo è la conformità di quanto addebitato all’accordo contrattuale sull’ammontare delle stesse, essendo pacifico che IM 1, sottoscrivendo la “procura amministrativa forex” (…), ha accettato che venisse addebitata al conto di sua pertinenza una commissione in favore della __________ dell’ordine di 2 pips per ogni transazione.”
(sentenza impugnata, n. 24, pag. 31).
Allo stesso modo si erano espressi già prima del processo sia l’accusa che il GIAR:
“ L’accusa non addebita che le commissioni non siano conformi alle pattuizioni contrattuali, bensì che vi sia stata violazione, penalmente rilevante, dell’obbligo di rendiconto in merito, facendo sottoporre da IM 3 a IM 1 estratti fittizi non riportanti le commisioni, ciò che ha impedito a IM 1 di trasferire i suoi fondi altrove, così come da lui immediatamente richiesto, non appena venuto a conoscenza del saldo effettivo e dell’ammontare delle commissioni addebitate.”
(osservazioni del PP al reclamo 2/4 marzo 2009 di IM 2, pag. 2, AI 273),
“ Non è invece in discussione, come evidenziato dal procuratore pubblico in sede di osservazioni, se l’ammontare delle commissioni fosse o meno conforme alle pattuizioni contrattuali.”
(decisione 14 settembre 2009 del GIAR, pag. 5, AI 274).
La prima Corte ha parimenti escluso che IM 3 e IM 2 abbiano effettuato transazioni al solo scopo di generare commissioni (sentenza impugnata, n. 24, pag. 31).
Invero, essendo stata l’unica fonte di guadagno, il sospetto che le operazioni sui cambi fossero fatte a fini strumentali potrebbe sorgere. Basta far riferimento al fatto che - così come ammesso da IM 2 - a fronte di un capitale di USD 1.3 mio, sono stati effettuati movimenti per 2.7-3 miliardi di dollari.
L’istruttoria non ha, tuttavia, consentito di andare oltre - “in accordo con il magistrato, non abbiamo analizzato nel dettaglio le operazioni di investimento ma abbiamo determinato il risultato calcolandolo sulla base della differenza fra il movimento monetario in entrata e quello in uscita”, (cfr rapporto EFIN pag 4) - e di dimostrare irregolarità in questo senso, per cui non si può ritenere provato che i due imputati abbiano amministrato i fondi del cliente con il solo intento di moltiplicare le proprie commissioni (“churning”).
Del resto, lo stesso procuratore pubblico mai ha prospettato a IM 3 eIM 2, né in prima sede né in appello, un’accusa per simili atti.
La Corte delle assise criminali ha per contro ravvisato una lesione del principio generale della buona fede sancito dall’art. 2 CC, in base al quale gli accusati avevano l’obbligo (prima ancora o a prescindere dall’art. 400 CO) di “esplicitare a IM 1, anche senza una sua specifica richiesta in tal senso, gli importi prelevati a titolo di commissioni”. Secondo i giudici, quindi, il cliente “doveva essere messo al corrente dell’ordine di grandezza di queste commissioni, non potendo essere sufficiente che egli sapesse che venivano prelevati 2 pips per ogni transazione, dato che nemmeno veniva informato sulla quantità di transazioni effettuate.” (sentenza impugnata, n. 24, pag. 31).
Considerato che le disposizioni sugli averi di IM 1 hanno prodotto un danno al suo patrimonio, e tenuto conto della loro posizione di garante, i due imputati avrebbero dovuto, a detta dei primi giudici, informare il cliente non solo dell’andamento generale degli investimenti effettuati, ma pure dell’entità dei prelievi a titolo di commissioni (sentenza impugnata, n. 24, pag. 32).
f. E’ un dato di fatto che IM 2 e IM 3 non hanno informato IM 1 circa i movimenti effettuati sul suo conto e con i suoi capitali, l’ammontare delle commissioni generate dalle operazioni, l’incidenza delle stesse sul saldo del conto, nonché l’ammontare dei prelevamenti effettuati.
Pure indiscutibile è che essi, nella loro posizione di amministratore unico rispettivamente amministratore di fatto della __________, legata contrattualmente a IM 1, ricoprivano nei confronti del cliente, quali curatori del capitale loro affidato, una posizione di garante (Marcel Alexander Niggli, Basler Kommentar, n. 108 ad art. 158; STF 30 marzo 2010 6B_880/2009, consid. 5.3.).
IM 1, tuttavia, era come visto una persona con buone conoscenze del settore finanziario, che aveva operato con strumenti e modalità analoghe a quelle del mercato forex e che ben sapeva quale fosse il significato degli investimenti a leva. Egli era quindi sin dalle prime battute conscio che il mandato conferito ai due coimputati avrebbe comportato una gran mole di transazioni.
Egli era pure cosciente sia del fatto che la retribuzione era determinata sul numero delle operazioni e non sul risultato delle stesse, sia del loro prezzo unitario (verbale del dibattimento 12 maggio 2011, verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 2; verbale del dibattimento d’appello, pag. 6). Ma non solo, egli ha pure riconosciuto di essersi informato presso terze persone sulla congruità della fissazione a 2 pips della commissione:
“ Dopo che mi hanno proposto il prezzo mi sono informato e ho constatato che erano commissioni normali per quel tipo di attività”
(verbale del dibattimento 12 maggio 2011, verbale d’interrogatorio degli imputati, pag. 2).
Il cliente non era pertanto in alcun modo sprovveduto ed in balia dei gestori patrimoniali cui si era rivolto, come ha voluto far credere e come in prima sede è stato giudicato. Egli disponeva sin dalle prime battute di tutti i mezzi e di tutte le informazioni per valutare l’esatta portata dell’investimento, nonché per sapere quali informazioni gli occorrevano e quali, invece, erano per lui di secondaria importanza.
IM 1 ha dimostrato di essere interessato prevalentemente a godere del suo denaro e, nei limiti del possibile, a trarne guadagni a sufficienza per poter mantenere il proprio tenore di vita. Marginale era, invece, per lui la questione delle commissioni percepite da __________. La prova sta nel fatto che egli non ha mai chiesto ragguagli in merito in tutto il periodo di gestione dei suoi averi.
Inoltre, nel lasso di tempo in cui i capitali di IM 1 sono stati affidati a __________, non sono subentrate modifiche dei parametri, sulla scorta dei quali era stato concluso il contratto, che avrebbero dovuto indurre i mandatari, di propria iniziativa, ad intervenire informandone il cliente.
In un simile contesto i gestori patrimoniali non gli dovevano alcuna informazione spontanea e dettagliata circa l’ammontare delle commissioni prelevate. Essi non hanno pertanto infranto alcun dovere di diligenza e non possono per questo venire condannati.
g.Il procuratore pubblico addebita ulteriormente ai prevenuti il fatto di aver violato il loro obbligo di rendiconto, dissimulando nei rendiconti interni presentati al cliente IM 1 l’avvenuto addebito a suo carico delle commissioni, sottoponendogli delle situazioni patrimoniali fittizie che presentavano un saldo migliore di quello effettivo.
Neppure questa incriminazione trova conferma negli atti.
In effetti, l’accusa non è stata in grado di provare che i contenuti dei rendiconti presentati all’accusatore privato fossero manipolati e riportassero una situazione diversa da quella reale. Anzi, sulla scorta del materiale probatorio in atti e considerato che l’onere della prova incombe all’accusa, deve essere reputato come accertato che sugli stessi era indicato l’esatto saldo del conto di IM 1, già dedotti i prelevamenti a contanti e le commissioni.
In questa direzione è già andata la Corte di prime cure, prosciogliendo IM 2 e IM 3 dall’accusa di falsità in documenti poiché
“ non ha potuto accertare il contenuto delle situazioni patrimoniali incriminate, non essendo le dichiarazioni degli imputati univoche al riguardo e non essendo stato possibile reperire tali documenti. La sola circostanza sulla quale gli imputati concordano è che i rendiconti non specificavano le commissioni prelevate dal conto, ma questo non è sufficiente per stabilire che si sia trattato di documenti falsi ai sensi dell’art. 251 CP.”
(sentenza impugnata, n. 25, pag. 33).
La bontà di tale conclusione è confermata dalle emergenze istruttorie, che consentono di dare per assodato che la documentazione mostrata a IM 1 si limitava a riportare il saldo effettivo e reale del suo conto, al netto delle commissioni e dei prelevamenti:
“ Il signor IM 1 dichiara che sui rendiconti che gli venivano mostrati dal signor IM 3 era indicato unicamente il saldo del conto che era sempre, rispetto al capitale iniziale e dedotti i prelevamenti, superiore. Per quanto mi risultava quel saldo era il saldo al netto delle commissioni.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4),
“ Dichiara che i rendiconti che egli allestiva, e che poi il signor IM 3 mostrava a IM 1, riportavano sempre il saldo esatto del conto di pertinenza di IM 1. Essi non indicavano però nel dettaglio né l’importo delle commissioni né l’importo dei singoli guadagni.
La procuratrice contesta aIM 2 la dichiarazione registrata nel verbale 12 dicembre 2006 a pag. 8, in mezzo, in cui, in particolare, si legge “in parole povere non ho dedotto dal saldo attivo le commissioni che avevo addebitato al cliente …”.
IM 2 risponde che le sue dichiarazioni non sono state registrate correttamente in quel verbale. In realtà, c’è un “non” di troppo così come risulta dalla frase che precede quella succitata in cui lui aveva dichiarato che la posizione sottoposta a IM 1 di 1'090'000.- USD era al netto delle commissioni.
Al riguardo l’avv. DI 2 rileva che in successivi verbali gli sembra che il cliente ha chiarito la cosa.
Il procuratore pubblico rileva che l’avv. DI 2 non ha mai, durante l’inchiesta, chiesto una rettifica del verbale.
Sentite le dichiarazioni di IM 1 riguardo i rendiconti che gli venivano mostrati da IM 3, IM 2 conferma che era proprio così cioè che i rendiconti che egli allestiva e che poi venivano da IM 3 mostrati a IM 1 riportavano il saldo dedotte le commissioni che egli doveva alla __________.”
(dichiarazioni di IM 2, verbale del dibattimento d’appello, pag. 5).
Nella stessa sede, anche IM 3 si è associato alle dichiarazioni di IM 2, precisando:
“ Conferma pure quanto dichiarato da IM 2 in relazione ai rendiconti che mostrava a IM 1. Conferma che era la prassi di allora che voleva che questi rendiconti non indicassero nel dettaglio né i risultati delle singole transazioni né l’importo delle transazioni.”
e
“ IM 3 conferma precisando che all’epoca era così per tutti. All’epoca nessuna fiduciaria di mia conoscenza informava i clienti sull’entità delle sue retribuzioni poiché non c’era nessun obbligo in materia e perché, se i clienti fossero stati informati, ci sarebbe stato un fuggi fuggi generale. Conferma anche la dichiarazione successiva precisando che è chiaro che tutti i fiduciari sulla piazza cercavano di fare commissioni perché i costi si pagano con le commissioni e non con le performances a meno di avere in gestione importi molto consistenti.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4 e pag. 8).
La versione data dai tre imputati è pure avvalorata da G.R., dipendente di __________:
“ A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che sugli estratti della società __________ figurava il saldo attivo senza indicazioni particolari in merito alle commissioni addebitate perché erano già state dedotte. In altre parole gli estratti non indicavano in dettaglio le commissioni addebitate al cliente, indicando il saldo attivo al netto delle commissioni.”
(verbale di interrogatorio 6 dicembre 2007, n. 18, pag. 4).
Invero, IM 3 aveva fatto una dichiarazione che ha fatto insorgere qualche dubbio sulla conformità alla realtà dei rendiconti (verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006, n. 7, pag. 4). Confrontato in aula con la stessa, egli ha avuto modo di precisare cosa intendesse, fugando così ogni perplessità:
“ A IM 3 viene contestata la seguente dichiarazione:
“A partire da quel momento ho richiesto al signor G.R. di richiedere alla banca degli estratti giornalieri esaminando i quali ho potuto constatare che vi erano delle discrepanze importanti rispetto ai dati inseriti da IM 2 nel computer della società. In particolare il saldo attivo della relazione figurante sugli estratti bancari era sensibilmente inferiore a quello risultante sugli estratti interni della __________”.
Al proposito IM 3 dichiara di confermare di aver notato delle differenze. Tuttavia dichiara che le differenze che lui ha notato potevano essere influenzate sia dall’ultimo prelevamento di 70'000.- euro e rotti di cui a quel momento non ero a conoscenza (e all’epoca 70'000.- euro erano all’incirca 105'000.- franchi) sia dalle posizioni in essere dipendenti dall’andamento del mercato. Precisa però e ribadisce che eravamo temporalmente nella seconda metà di agosto e meglio dopo che IM 1 ha parlato con IM 2.
A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che io non sono né sono mai stato a conoscenza di quali posizioni fossero a quel momento in essere, posso però ipotizzare che a dipendenza delle transazioni in corso in quel momento ci fossero situazioni in evoluzione negativa a dipendenza dell’evoluzione dei tassi di cambio che determinavano una perdita.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 7).
h.Da ultimo l’atto d’accusa rimprovera agli accusati IM 2 e IM 3 di avere, con il loro comportamento, impedito a IM 1 di determinarsi con cognizione di causa sul suo investimento e sulle eventuali misure da adottare in vista di “arginare l’importante erosione del capitale affidato in gestione”, gli utili realizzati tramite le operazioni forex non essendo stati sufficienti a coprire le commissioni di gestione, danneggiando in tal modo il patrimonio del cliente per fr. 591'891.84.
Nemmeno questa conclusione trova rispondenza negli atti.
Questa ipotesi accusatoria parte dal presupposto che lo scopo primario di IM 1 sia stato quello di trovare una collocazione per il suo denaro che gli consentisse di conseguire degli utili che gli permettessero di mantenere la famiglia e che non mettesse a repentaglio il capitale di base. In questo senso, egli non avrebbe dunque mai accettato l’erosione del denaro consegnato alla __________ e, sapendo che le commissioni erano maggiori degli utili conseguiti, avrebbe sicuramente interrotto ogni rapporto contrattuale con i coimputati per collocare i fondi in altro modo.
In realtà la situazione era del tutto diversa: a IM 1 l’ammontare delle commissioni non interessava assolutamente, così come mantenere intatto il capitale importato dagli Stati Uniti era l’ultima delle sue preoccupazioni.
Le emergenze istruttorie hanno dimostrato infatti che l’accusatore privato non è per nulla credibile quando sostiene che il obiettivo era quello di conservare il capitale e nel contempo trarne il necessario per vivere.
Nonostante lo stesso IM 2 abbia dichiarato che egli aveva detto loro di voler conservare il capitale:
“ IM 1 ha posto l’accento sul fatto che voleva garantire il capitale, limitando le perdite.”
(verbale di interrogatorio 12 dicembre 2006 di IM 2, n. 8, pag. 3).
IM 1 ha dimostrato per atti concludenti che le sue intenzioni erano tutt’altre.
In primo luogo lo ha fatto sottoscrivendo una procura amministrativa forex che prevedeva una limitazione di rischio del 22% del capitale iniziale. In altre parole, da persona esperta in ambito finanziario quale egli è, era disposto a perdere fino a USD 297'400.75, importo che mal si concilia con una politica di mantenimento.
Se avesse realmente ambito a salvaguardare il suo denaro, non avrebbe certamente investito in prodotti forex e non avrebbe accettato un profilo di rischio così elevato, ma si sarebbe accontentato di collocarlo in altri settori potenzialmente meno redditizi ma al contempo meno pericolosi, quali ad esempio il mercato obbligazionario.
La realtà è che egli, per pura cupidigia, ha voluto speculare con i soldi in questione. La controprova sta nel fatto che, nonostante IM 1, al momento della rescissione del contratto con i prevenuti, disponesse ancora di quasi USD 750'000.-, è riuscito a consumare tutto in breve tempo (o almeno questo è quanto egli ha dichiarato e quanto, in mancanza della prova contraria, questa Corte può ritenere, nonostante aleggi nell’aria il dubbio che questa fortuna sia stata nascosta da qualche parte).
Del resto, che quella dichiarata - cioè la conservazione del suo patrimonio - non fosse davvero la sua intenzione è attestato pure dagli ingenti prelevamenti fatti per sé o per i suoi familiari e, in maniera ancor più evidente, dal trasferimento di ben € 70'010.- (oltre a fr. 31'015.- per conto della sorella, rapporto EFIN, pag. 7) su un conto del broker __________ (ora __________ ), effettuato per fare delle operazioni d’investimento ed essere in pochissimo tempo persi quali completamente, quasi li avesse considerati un capitale con cui giocherellare.
i. Oltre a ciò, deve essere evidenziato come negli atti non vi sia traccia delle ingenti perdite cui l’accusa fa riferimento. Anzi, da ciò che è stato possibile accertare grazie alla perizia giudiziaria, la diminuzione effettiva dei fondi affidati ai prevenuti si situa ad un importo di USD 40'135.-, pari a poco meno del 3%, quindi ben lontano dai quasi USD 300'000.- che IM 1 era disposto a perdere.
A causa di una lacuna istruttoria - non di certo imputabile alla difesa, che ha cercato in tutti i modi di ottenere approfondimenti peritali in merito, scontrandosi con i dinieghi di procuratore pubblico e GIAR (AI 270 -274) - non è stato possibile chiarire se mai ed eventualmente in quale momento del mandato amministrativo le perdite si sono effettivamente avvicinate al limite del 22%.
Essendo stato IM 2 l’unica persona ad aver seguito nel dettaglio l’andamento del conto di IM 1, non si può che far fede a quanto da lui sempre dichiarato e ribadito al dibattimento d’appello:
“ A domanda della presidente il signor IM 2 dichiara che nell’anno in cui il contratto di amministrazione forex con IM 1 è stato in essere non c’è mai stato un momento in cui si poteva dire che la gestione era in perdita. Rileva che al momento in cui la perdita si avvicinava al limite massimo previsto dal contratto egli ha contattato il signor IM 1 per avvisarlo.”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 5).
Di conseguenza, si deve concludere che in nessun istante, prima della fine dell’estate 2001, la relazione IM 1/__________ ha subito delle perdite non previste e non tollerate dal mandato conferito a __________.
D’altro canto, se, esaminando gli estratti conto sottopostigli - che, come visto, devono essere considerati conformi alla situazione reale, dedotti i prelievi a contanti - IM 1 non ha mai ritenuto di doversi allarmare, significa che gli utili conseguiti (USD 309'443.- in meno di un anno, pari a quasi il 23% del capitale iniziale) erano talmente buoni da attutire, come rettamente rilevato dalla difesa, oltre che l’impatto delle commissioni, persino i prelevamenti non notificati al cliente.
Sulla scorta di questi accertamenti e del principio in dubio pro reo, non si può che concludere che IM 2 ha agito conformemente ai suoi doveri contrattuali, avvertendo il cliente tempestivamente prima che la soglia di guardia fosse raggiunta. Addirittura, da quanto è emerso con l’istruttoria, la situazione sarebbe ancora più favorevole all’accusato, poiché questa conclusione si basa solo sulle sue dichiarazioni, mentre non è neppure stato possibile accertare che quando lui ha contattato l’accusatore privato per allertarlo, i margini di rischio pattuiti si stavano realmente esaurendo.
Così facendo, IM 2 ha permesso a IM 1 di determinarsi in merito ai suoi investimenti e di adottare le misure a tutela dei suoi interessi, che nel caso specifico sono state quelle di chiudere la relazione e trasferire il denaro restante presso la __________ .
Non si può pertanto sostenere che l’accusatore privato sia stato impedito a reagire per tempo (e limitare quindi i danni a suo carico) dall’agire dei coimputati, non essendo possibile stabilire se già prima dell’agosto 2001 vi erano i presupposti per pretendere che __________ lo avvisasse.
27. In base alle considerazioni che precedono, non si possono ritenere adempiti i presupposti per una condanna di IM 2 e IM 3 per il reato di amministrazione infedele ai sensi dell’art. 158 CP, per i fatti indicati nell’atto d’accusa in disamina.
Di conseguenza l’appello di IM 2 deve essere accolto.
Giusta l’art. 392 cpv. 1 CPP, nel caso in cui soltanto alcune persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata a favore di coloro che non hanno ricorso, se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti e i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte (effetto estensivo dell’accoglimento del ricorso).
Pur non avendo appellato contro la sentenza di condanna a suo carico ed avendo, incomprensibilmente, assunto un atteggiamento rinunciatario, IM 3 deve così essere prosciolto dall’imputazione di amministrazione infedele alla stessa stregua del coimputato.
B. Appello del procuratore pubblico
28. Non soddisfatto dell’esito della procedura, con allegato 29 luglio 2011, il procuratore pubblico ha formulato dichiarazione d’appello alla sentenza 13 maggio 2011 qui in esame, confermando il suo annuncio, comunicato il 23 maggio 2011.
Dapprima, egli chiede che IM 3 e IM 2 siano dichiarati autori colpevoli di amministrazione infedele commessa nei termini di cui all’AA, vale a dire causando un danno di fr. 591'891.84 non di USD 40'135.- (pari a fr. 68'358.- al cambio medio dell’epoca) come ritenuto dalla prima Corte. A suo modo di vedere, infatti, l’amministrazione infedele aggravata si configura nell’aver addebitato unilateralmente, senza preventiva autorizzazione e senza rendiconto a IM 1, commissioni in 14 occasioni, mediante bonifici predisposti da IM 2, per complessivi fr. 591'891.84, occultando gli addebiti mediante estratti patrimoniali che non rispecchiavano la reale situazione e non esponendo deliberatamente le commissioni.
Ammontare del danno cagionato da IM 2 e IM 3
29. Con il proscioglimento di IM 3 e IM 2 dall’accusa di amministrazione infedele, l’appello del procuratore pubblico sull’ammontare del danno cagionato e sulla pena diviene privo d’oggetto.
A titolo abbondanziale e, a questo punto, in linea meramente teorica, val la pena osservare come il ragionamento fatto dalla prima Corte in merito all’ammontare del danno sia, in quel contesto, del tutto condivisibile.
In effetti che l’attività forex dei due imputati fosse legittimamente remunerata era chiaro sin dalla sottoscrizione del mandato, che fissava in 2 PIPS per ogni transazione l’ammontare delle commissioni a favore di __________. Le commissioni prelevate dai due fiduciari, pari a USD 349'578.-, non avrebbero in ogni caso potuto essere fatte coincidere con un ipotetico danno cagionato a IM 1, poiché questo sarebbe al limite consistito nella differenza tra tale importo e l’utile ottenuto grazie alle operazioni forex effettuate dagli imputati, USD 309'443.- (DTF 120 IV 122 consid. 6 b.bb.).
Non sarebbe stato giuridicamente ipotizzabile quantificare in USD 349'578.- il danno al patrimonio subito da IM 1, dal momento che esso non ha patito una tale diminuzione e poiché nemmeno si può parlare di un mancato guadagno. In effetti il contratto sottoscritto, denominato procura amministrativa forex, è un mandato che per sua natura non garantisce alcun risultato e, quindi, nessun utile. D’altronde nel settore finanziario è impossibile assicurare un utile agli investitori. E’ proprio per questo motivo che viene di norma fissata la quota di rischio che il cliente vuole assumere che, in concreto, era del 22%.
L’inchiesta, come visto, non ha consentito di concludere che le transazioni siano state fatte in maniera forzata solo per ottenere delle commissioni. Allo stesso modo sarebbe stato impossibile, con i dati a disposizione, quantificare un ipotetico mancato guadagno fondandosi sulla teoria che, se avesse saputo quali sarebbero state le conseguenze della ratifica del mandato forex, IM 1 avrebbe investito altrimenti i suoi capitali. In effetti, non è dimostrato o dimostrabile che, scegliendo altre modalità di collocazione del denaro, egli avrebbe conseguito degli utili e non delle perdite e sarebbe stato ancor meno fattibile stimare questi importi. In caso di riconoscimento dell’amministrazione infedele, il danno cagionato da IM 2 e IM 3 avrebbe dunque dovuto essere confermato in USD 40'135.-.
Commisurazione della pena
30. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
31. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
a) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente; DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF
del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19
giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008,
6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007,
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
Pena a carico di IM 3
32. In concreto, IM 3 deve rispondere unicamente del reato di appropriazione indebita aggravata per i fatti descritti nella sentenza in disamina, da lui accettata.
a. Giusta l’art. 138 cifra 1 CP chi si rende autore colpevole del reato di appropriazione indebita è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità, art. 138 cifra 2 CP.
b. Occorre, dunque, valutare la colpa del prevenuto in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui rispondono (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la definizione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
33. Come accennato in precedenza, il procuratore pubblico ha postulato un aumento considerevole della pena comminata a IM 3 e IM 2, giustificandolo con il fatto che il pregiudizio economico da loro arrecato a IM 1 andrebbe fissato ad una cifra di molto superiore a quella su cui ha fatto perno la prima Corte, per cui la gravità dei fatti sarebbe sensibilmente più elevata.
Ora, con il loro proscioglimento dall’imputazione principale di amministrazione infedele, queste considerazioni restano prive di fondamento e non necessitano di alcun approfondimento.
La commisurazione della pena di IM 3 si deve dunque limitare all’esame delle circostanze in cui è avvenuta l’appropriazione indebita.
Oltre all’importo non indifferente di cui si è impossessato il prevenuto, fr. 210'000.-, qualifica negativamente la sua colpa il fatto che egli abbia approfittato della situazione in cui si trovava il cliente, della quale egli era ben conscio, per prelevare denaro destinato ad un uso personale.
IM 3 ha agito a mero fine di lucro, non per necessità.
In questo contesto, con riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e illegalità, è sufficiente rilevare che l’animus delinquendi non trova una spiegazione plausibile, né il prevenuto si è preoccupato di fornirne una.
A suo vantaggio non possono essere considerate le difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro che egli ha riscontrato, essendo le stesse unicamente imputabili a suoi precedenti comportamenti illeciti che ne hanno provocato l’incarcerazione.
Sulle spalle dell’imputato gravano come visto due condanne ormai passate in giudicato. Trovandoci qui a dover sanzionare un delitto che egli ha commesso prima di essere condannato, il 27 maggio 2003, a 18 mesi di detenzione sospesi per un periodo di prova di due anni e, il 18 ottobre 2010, a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-, la pena comminata da questa Corte dovrà valere quale aggiuntiva ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 CP.
Sulla scorta di queste considerazioni, la colpa del prevenuto può essere definita media per cui, visto il quadro edittale in cui ci si muove per il reato ascrittogli, si giustifica una base di pena, aggiuntiva alle precedenti, attorno ai tre mesi di detenzione.
34. Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e se da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
L’art. 48 lett. e CP riprende il vecchio art. 64 penultimo cpv. con modifiche di pura natura redazionale (Messaggio 21.9.1998 del CF sulla modifica del CP, FF 1999 II 1787 e seg., in particolare pag. 1868): la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio CP conserva, dunque, tutto il suo valore con la sola eccezione del fatto che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una circostanza attenuante specifica è obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010).
L‘attenuazione della pena in funzione della circostanza di cui all’art. 48 lett. e CP risponde allo stesso principio che sottintende alla prescrizione dell’azione penale: l’effetto guaritore del passare del tempo, che diminuisce la necessità e il senso di una punizione, deve poter essere preso in considerazione anche quando la prescrizione dell’azione penale non è ancora data se il reato è stato commesso in tempi sufficientemente lontani e se l’autore si è ben comportato nell’intervallo.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata, è data applicazione di quest’attenuante specifica quando i 2/3 del termine di prescrizione sono trascorsi, senza che al giudice rimangano margini di apprezzamento.
Per l’accertamento del tempo trascorso il giudice deve riferirsi, quando il condannato ha proposto appello, al momento in cui è reso il giudizio di secondo grado (DTF 132 IV 1 consid 6.2.1.; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_ 10/2010).
Per tener conto di casi particolari (natura e gravità dei reati), il giudice può ridurre questo termine (DTF 132 IV 1 consid. 6.2.; STF del 2 dicembre 2010, inc. 6B_705/2010; del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; dell’8 gennaio 2008, inc. 6B_622/2007; del 9 aprile 2008, inc. 6B.496/2007).
Dal momento che i ritardi accumulati nel corso della procedura penale non possono essere sanati, il Tribunale federale ha dedotto dalla violazione del principio della celerità (art. 6 n. 1 CEDU) delle conseguenze a livello di pena trasformando, nei fatti, tale violazione in una circostanza attenuante a pieno titolo (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.2) che non è assorbita da quella di cui all’art. 48 lett. e CP (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1; 122 IV 103 consid. VII.1. c; Wiprächtiger, Basler Kommentar StGB I, ad art. 48 n. 36; Pellet, Commentaire Romand CP I, ad art. 48 n. 46). La violazione del principio di cui all’art. 6 n. 1 CEDU comporta, dunque, di regola una riduzione della pena e, talvolta, addirittura l'esenzione da pena oppure ancora, quale ultima ratio in casi estremi, l'abbandono del procedimento (DTF 133 IV 158 consid. 8 con rinvii). Per stabilire quale conseguenza debba sanzionare la violazione del principio della celerità, occorre tener conto sia dell'impatto sull'accusato dei ritardi della procedura sia della gravità dei reati rimproveratigli nonché della pena che sarebbe stata irrogata se non ci fosse stata alcuna violazione del principio in questione. Anche gli interessi dei danneggiati devono essere presi in considerazione. Il giudice è tenuto ad accertare se vi sia stata una violazione del principio della celerità e, se del caso, a illustrare in che misura ne ha tenuto conto (STF del 18 dicembre 2001, inc. 6P.128/2001, consid. 11 c/bb).
Il momento decisivo per determinare l'adeguatezza della durata del procedimento è costituito dal giorno in cui viene emanata l'ultima decisione, atteso che vanno pure computate le procedure davanti ad un'autorità di ricorso, inclusi rinvii e cassazioni (DTF 117 IV 126 consid. 3; CCRP, sentenza del 5 novembre 1993 in re D.T e coimputati, consid. 6.5 b/bb e sentenza del 9 ottobre 2009 in re T.R., inc. 17.2006.65, consid. 43).
35. Nella fattispecie non si possono negare i ritardi e le lungaggini che hanno caratterizzato la presente procedura, ma soprattutto non si può dimenticare che tra la chiusura dell’istruzione formale e l’emanazione dell’atto d’accusa sono trascorsi quasi tre anni.
Ci si trova pertanto confrontati con una palese lesione del principio di celerità.
Per contro, preso atto che IM 3 è stato ancora di recente oggetto di condanna penale per fatti commessi molto tempo dopo quelli qui in disamina, l’attenuante del lungo tempo trascorso non può essere riconosciuta, diversamente da quanto fatto dalla prima corte, nonostante la sentenza d’appello giunga a oltre dieci anni dai fatti costitutivi del reato, quindi a due terzi dal termine di prescrizione di 15 anni, fissato dall’art. 97 CP
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica condannare il prevenuto a 30 giorni di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva a quelle summenzionate.
La sospensione condizionale della pena, decretata con la sentenza impugnata, è passata in giudicato e non necessita pertanto di ulteriori delucidazioni.
36. Parimenti da respingere, visto il proscioglimento, è la pretesa accusatoria di aggiungere al punto n. 6 del dispositivo della sentenza la condanna di IM 2 e IM 3, in solido, al risarcimento a IM 1, e per esso agli accusatori privati, di fr. 591'000.-.
Pena a carico di IM 1
I. Corresponsabilità dei funzionari dell’UEF
37. In merito alla commisurazione della pena sancita dalla prima Corte nei confronti di IM 1, il procuratore pubblico ha postulato che la stessa venga aumentata dai 4 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a 15 mesi, pure sospesi condizionalmente.
A suo avviso, in effetti, sarebbe stata erroneamente addebitata ai funzionari dell’UEF __________ una grave colpa per non avere dato seguito alle segnalazioni dei creditori ed essersi limitati a credere a quanto dichiarato dal debitore.
A detta dell’accusa, la prima Corte non ha considerato che, in occasione del primo pignoramento, il 25 giugno 2001, il saldo attivo del conto n. della __________ oggetto del dispositivo della sentenza di condanna del 21 febbraio 2000 non era più depositato, da tempo, presso il broker americano, essendo stato trasferito sul conto presso la __________ . In una simile situazione, il cursore non aveva alcuna opportunità di identificare quest’ultimo conto ed inserirlo nel pignoramento.
Allo stesso modo, in occasione dei tre successivi pignoramenti del 30 gennaio 2002, 1. dicembre 2004 e 16 dicembre 2005 il cursore non aveva la possibilità di venire a conoscenza degli estremi dei fondi trasferiti da IM 1 a __________ e, successivamente, in parte girati su relazioni in Svizzera, a __________ e in Italia per essere da lui prelevati a contanti e consumati.
Richiamandosi all’art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF, il procuratore pubblico rileva come l’obbligo per il debitore di indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli non in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi, sia stato inserito nella legge proprio perché l’UEF dispone di mezzi di accertamento limitati. Inoltre, l’Ufficio esecuzione non può che procedere ad accertamenti bancari mirati, mentre non gli è possibile intimare inchieste generalizzate a tutti gli istituti di credito (cosiddetta fishing expedition).
Nella fattispecie, a detta della pubblica accusa, contrariamente a quanto stabilito dalla prima istanza, l’UEF non disponeva di alcun elemento per poter ipotizzare ed accertare che IM 1 fosse riuscito a far rientrare in Svizzera i capitali in oggetto, benché sottoposti a sequestro con una sentenza cresciuta in giudicato.
38. Nella sentenza 13 maggio 2011 (pto. n. 12, pag. 20 seg.) la Corte delle assise criminali ha rimarcato come dai fascicoli dell’UEF (AI 21) emerga che, già con lettera 6 novembre 2001, l’accusatore privato ACPR 6 aveva segnalato allo stesso ufficio, allegando le pag. 69, 93 e 94 della sentenza 21 febbraio 2000, quali fossero le proprietà di IM 1 sottoposte a sequestro conservativo, tra le quali vi era pure il saldo attivo del conto n. 89849 della __________ presso il broker __________ .
Inoltre, con fax 29 gennaio 2002, l’avv. __________ , rappresentante di numerosi accusatori privati, ha comunicato all’UEF che era necessario che il pignoramento venisse esteso a tutti i valori patrimoniali indicati in sentenza.
La richiesta è stata ribadita il 30 gennaio 2002 dall’avv. __________ (AI 21).
Pertanto, ha concluso la prima Corte, si ha la conferma che, quantomeno all’epoca del secondo pignoramento, avvenuto il 30 gennaio 2002, l’UEF era o doveva essere a conoscenza dell’esistenza di fondi di pertinenza di IM 1 giacenti sulla relazione intestata a __________ presso il broker __________ , fondi il cui pignoramento era stato esplicitamente preteso da almeno tre persone diverse in rappresentanza di un gran numero di creditori.
Ciò nonostante, per motivi che non sono stati accertati dall’inchiesta, questi beni non sono stati fatti oggetto di pignoramento e l’autorità esecutiva si è limitata a prendere atto di quanto dichiarato dal debitore. Pertanto, per il Tribunale di prime cure è risultato chiaro che, quantomeno a partire dal secondo pignoramento, vi è una sensibile corresponsabilità delle autorità esecutive adite “tale da ritenere quasi impossibile il reato nondimeno commesso da IM 1, la gravità della cui colpa deve tuttavia essere notevolmente ridimensionata.” (sentenza impugnata, pag. 21).
Sotto il capitolo della commisurazione della pena, nella sentenza di primo grado è stato precisato che, sottacendo all’autorità in occasione del primo pignoramento, avvenuto oltre 10 anni or sono, l’esistenza di un importo consistente, tale da consentire la tacitazione dei creditori, IM 1 ha cagionato loro un grave pregiudizio. Per i successivi pignoramenti, l’accusato ha ripetuto la medesima omissione d’informazione riguardo ai residui dell’importo base, che egli ha consumato negli anni. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, “non può essere disatteso che il danno non si sarebbe prodotto in tale misura qualora l’autorità esecutiva all’inizio del 2002, in occasione del secondo pignoramento, avesse dato seguito alle numerose e circostanziate indicazioni fornite dai creditori al riguardo dell’esistenza di ulteriori beni da pignorare, tra cui, esplicitamente, quelli di cui al conto __________ negli Stati Uniti, ciò che riduce di molto la responsabilità dell’accusato.” (sentenza impugnata, pag. 34).
39. Il comportamento della vittima è uno degli elementi della commissione del reato che può avere un’influenza sulla commisurazione della pena.
La giurisprudenza ha da tempo sancito il principio secondo il quale il ruolo della vittima nella realizzazione della fattispecie è atto ad influenzare in maniera decisiva la colpa dell’autore (DTF 116 IV 179, 180). E’, ad esempio, significativo stabilire se essa ha giocato un ruolo attivo oppure meramente passivo. La posizione dell’autore viene, di norma, alleggerita, in particolare nei reati finanziari/patrimoniali, anche nei casi in cui la vittima ha favorito la commissione del reato con la sua superficialità, noncuranza o leggerezza (H. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, n. 83 ad art. 47).
40. Nel caso che ci concerne emerge chiaramente dall’analisi della documentazione trasmessa dall’UEF (AI 29) che i funzionari dell’ufficio erano stati informati a più riprese dell’esistenza di capitali riconducibili a IM 1 depositati su relazioni statunitensi.
Il 6 novembre 2001, l’accusatore privato ACPR 6 ha inviato all’UEF una copia delle pagine della sentenza della Corte delle Assise criminali del 21 febbraio 2000 nelle quali sono indicati gli estremi dei sequestri conservativi ordinati (pag. 69, 93 e 94). Fra questi, vi erano gli estremi del conto n. 89849 intestato a __________ presso il broker __________ .
Il 4 febbraio 2002, l’avv. __________ ha scritto al capo dell’UEF Cometta un fax in cui indicava il dettaglio dei conti sequestrati con la summenzionata sentenza, invitandolo a voler disporre il pignoramento di tali beni, con la precisazione “anche se taluni di essi non risultano intestati direttamente all’escusso, la sentenza penale avendo infatti già stabilito che gli stessi sono riconducibili a IM 1 e W.F. (cfr. sentenza pagine 69 e 70 in annesso).”.
Il 30 gennaio 2002, l’avv. __________ ha scritto un fax, poi confermato per lettera, al capo dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, chiedendo esplicitamente che il pignoramento dei beni di IM 1 previsto per il giorno stesso fosse esteso anche ai valori patrimoniali posti sotto sequestro con la sentenza delle Assise criminali del 21 febbraio 2000, alla quale ha esplicitamente fatto rinvio indicando le pagine ed i dispositivi che entravano in considerazione.
Sul verbale di pignoramento del 30 gennaio 2001 si legge: “Si procede al pignoramento dei beni oggetto dei sequestri conservativi come a sentenza del tribunale penale cantonale (anno 1999). Il debitore dichiara di non possedere altri beni, né (?), né mobili, né conti bancari da sottoporre in pignoramento.”.
Il 4 marzo 2002 l’avv. __________ ha nuovamente trasmesso all’UEF una copia del dispositivo n. 9 della sentenza, anche se con l’intento di indicare i creditori beneficiari dei sequestri.
41. A norma dell’art. 91 LEF, il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad indicare in occasione del pignoramento, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti ed i diritti verso terzi. La disposizione è riportata su tutti i formulari d’avviso di pignoramento che gli Uffici esecuzione cantonali trasmettono ai debitori interessati.
Questo obbligo di notifica comprende pure i beni all’estero riconducibili al debitore, nonostante questi non possano essere sottoposti a pignoramento da un’autorità elvetica, in virtù del principio della sovranità degli Stati (DTF 114 IV 11 consid. 1a; STF 22 gennaio 2001 6S.327/2000, consid. 7b e 7c). In effetti la conoscenza della loro esistenza può assumere un ruolo decisivo nel calcolo dei mezzi per coprire il minimo esistenziale del debitore e, dunque, nella valutazione dei beni da pignorare in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 6B_851/2010 dell’11 gennaio 2011, consid. 2.3.1.).
L’UEF ha indubbiamente agito con negligenza e superficialità, non avendo dato seguito alle segnalazioni dei creditori e non avendo, quindi, chiesto al debitore ragguagli in merito al denaro depositato sulla relazione bancaria statunitense. Se, da un lato, questi beni, contrariamente a quanto indicato dalla prima Corte a pag. 21 della sentenza impugnata, non potevano in alcun modo venire pignorati dalle autorità esecutive svizzere fintanto che si trovavano al di fuori dei confini della Confederazione (Basler Kommentar alla LEF, n. 27 ad art. 91), dall’altro essi lo avrebbero certamente potuto essere non appena trasferiti sul conto della __________ , quindi a partire dal 24 ottobre 2000, e sino a che sono rimasti in Svizzera (ottobre 2001).
Al momento del primo pignoramento, tuttavia, non ha potuto essere dimostrato che l’UEF era stato debitamente informato circa l’esistenza del conto __________ presso il __________ . Dopo il trasferimento del denaro dalla __________ al conto londinese è, di nuovo, divenuto impossibile per le nostre autorità procedere al pignoramento dei fondi su tale relazione.
Lo stesso vale per quella parte di capitali che, poi, da lì sono stati girati su conti di banche con sede in Italia o a Vaduz (interrogatorio 27 novembre 2006 di IM 1, n.5, pag. 7 segg.).
Non però per il denaro ritornato in Svizzera.
La leggerezza dei funzionari dell’UEF è certamente significativa: visti anche gli importi in gioco, essi non potevano non indagare sulla destinazione dei fondi depositati all’estero. Sarebbe molto probabilmente stato sufficiente porre qualche domanda al debitore - con il rinvio agli art. 163, 164, 169 e 323 cifra 2 CP - per riuscire ad individuare la banca ticinese presso la quale erano strati trasferiti i capitali già prima del primo pignoramento.
In questo modo, e meglio se i funzionari dell’UEF avessero prestato un minimo di diligenza, come rilevato dalla Corte di prime cure la commissione del reato sarebbe stata evitata (sentenza impugnata, pag. 21).
Nondimeno, non va dimenticato che la frode del pignoramento è un delitto di messa in pericolo concreta (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 163), così che non è necessario che i creditori abbiano subito una perdita effettiva (DTF 107 IV 177 consid. 1a). Pure irrilevante, ha precisato la dottrina (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 163), è il fatto che l’ufficio d’esecuzione e fallimento o l’amministratore del fallimento abbiano avuto la possibilità di smascherare l’autore del reato.
In un simile contesto, la colpa attribuibile all’UEF non può assumere un’influenza sulla responsabilità dell’imputato così grande come quella riconosciuta in prima sede: anche di fronte ad una maggiore diligenza, il danno patito dai creditori non si sarebbe potuto così facilmente ridurre poiché, per lungo tempo, i beni sono rimasti all’estero ed erano quindi, de facto, impignorabili.
In base a queste considerazioni non è pertanto possibile seguire il ragionamento dei primi giudici: la gravità del reato commesso da IM 1 è mitigata solo in minima parte dalle colpe imputabili ai dipendenti dell’UEF, così che anche nella fissazione pena, la riduzione che se ne può dedurre è relativamente contenuta. Non di certo drastica come quella decretata in prima sede.
II. Pena a carico di IM 1
42. Il procuratore pubblico ha pure sostenuto, nel suo allegato ricorsuale, che la Corte di prima istanza ha omesso di considerare, nel giudizio di commisurazione della pena, la reprensibilità dell’offesa, il movente e gli obiettivi perseguiti, nonché le gravi circostanze oggettive e soggettive.
IM 1 è stato dichiarato autore colpevole di frode del pignoramento, commessa in occasione di quattro pignoramenti svoltisi negli anni 2001, 2002, 2004 e 2005.
a. La Corte di prime cure ha tenuto conto del fatto che nella prima occasione, risalente a oltre 10 anni or sono, il prevenuto ha sottaciuto all’autorità esecutiva un importo considerevole, sufficiente a garantire il pagamento integrale dei creditori procedenti, che invece si sono trovati confrontati con una perdita totale, confermata con attestati di carenza beni. In questo modo è stato riconosciuto come il reato abbia creato un grave pregiudizio alle vittime. Nelle tre circostanze successive l’autore ha poi ripetuto la medesima omissione di informazione, ma con riferimento ai residui della somma di denaro, che egli ha consumato nel corso degli anni.
Pure considerato è il fatto che IM 1 ha commesso parte di questo nuovo delitto quando ancora stava espiando una pena precedentemente comminatagli.
A suo favore ha giocato il lungo tempo trascorso dai fatti, durante il quale il prevenuto non ha più creato problemi. Inoltre è stata accertata la violazione del principio di celerità, così come sono stati considerati la confessione e la collaborazione forniti, il sincero pentimento per aver commesso l’errore, il carcere preventivo sofferto nel 2006, di oltre un mese, ed i pagamenti effettuati (nonostante le difficoltà economiche) per iniziare a risarcire il danno.
Tutto ciò ben ponderato, gli è stata inflitta una pena detentiva di 4 mesi, sospesa per un periodo di prova di due anni.
b. Il reato di frode del pignoramento è sanzionato dall’art. 163 cifra 1 CP con una pena detentiva sino a 5 anni o con una pena pecuniaria.
Richiamati i principi esposti in precedenza in relazione ai due altri imputati, va rilevato come, in effetti sia determinante per la valutazione della colpa di IM 1 l’ingente importo che è stato oggetto di sottrazione: ben USD 1'351'821.61, sicuramente sufficienti a saldare il suo debito nei confronti dei procedenti.
Pure grave appare il fatto che egli abbia commesso il reato quando ancora non aveva terminato di espiare la pena precedente e si trovava in regime di semilibertà.
IM 1 ha agito in piena coscienza di ciò che stava facendo, sapendo che, disponendo dei capitali, li avrebbe sottratti alle persone che egli, già una volta, aveva danneggiato. Egli ha commesso l’illecito sfruttando abilmente una lacuna nell’assistenza giudiziaria internazionale. Anche lui si è mosso a mero fine di lucro.
Lo stimolo alla commissione del reato è stato, quindi, quello di poter disporre di denaro da poter in qualche modo investire, per assicurarsi delle entrate che garantissero a lui ed alla sua famiglia il sostentamento e qualcosa di più, entrate che in quel periodo non gli sarebbe stato possibile conseguire con un’attività professionale. Non si può tuttavia affermare che sia stato il timore di non poter mantenere la moglie e la figlia ad indurlo in tentazione, perché se così fosse stato, egli si sarebbe limitato a consumare i soldi sottratti e non li avrebbe collocati in investimenti a rischio elevato.
Benché non di importanza capitale per la commisurazione della pena, poiché non dimostrato, non ci si può esimere dal rilevare come in realtà non si sappia nulla della destinazione dei vari, ingenti, importi prelevati da IM 1 dai conti rimpolpati con il denaro proveniente dagli Stati Uniti. Il dubbio che non siano effettivamente stati tutti consumati, come da lui sostenuto, permane.
Aggrava ulteriormente la sua colpa il fatto che, con gli atti per cui oggi è giudicato, egli ha disatteso l’obbligo che si era esplicitamente assunto di fronte alla Corte che l’aveva giudicato nel 2000 e che, in quella sede, era stato considerato un fattore attenuante.
Come visto, va pure tenuto conto delle colpe imputabili all’UEF, ma in misura molto minore rispetto a quella, quasi totalmente discolpante, ritenuta in prima sede.
La colpa di IM 1 può essere così definita medio-grave, per cui, visto il quadro edittale in cui ci si muove per il reato si legittima fissare la base di pena attorno ai due anni di detenzione.
Dal punto di vista delle circostanze personali legate all’autore occorre, tuttavia, considerare, in suo favore, come egli abbia sin da subito collaborato al chiarimento dei fatti e come, non solo abbia da allora mantenuto una buona condotta, ma sia addirittura riuscito a risocializzarsi ed a riqualificarsi professionalmente.
Tutto ciò ben ponderato, si giustifica accogliere parzialmente l’appello del procuratore pubblico e comminare a IM 1 una pena detentiva di 10 mesi.
Non essendo stato impugnato il punto n. 4.1.2. del dispositivo della sentenza in oggetto, la sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di due anni, art. 42 cifra 2 CP, non può che essere confermata.
Sequestri conservativi
43. La sentenza oggetto della presente procedura ha decretato il mantenimento del sequestro conservativo sui fr. 60'000.- versati da IM 3 a garanzia del risarcimento di fr. 5'000.- a favore di IM 1, oltre che del pagamento di tasse e spese di giustizia, ivi comprese quelle della difesa d’ufficio (dispositivo n. 8).
Nella sua requisitoria, il procuratore pubblico stesso ha riconosciuto che l’ammontare dell’importo sequestrato appare elevato.
In effetti, tenuto conto dell’esito della presente procedura, non si giustifica confermare tale decisione.
In applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP - per il quale il tribunale d’appello può esaminare anche i punti non impugnati, per impedire decisioni contrarie alla legge o inique - appare corretto ridurre l’importo sequestrato a fr. 10'000.-. Il resto può così essere dissequestrato a suo favore.
Pure da dissequestrare, visto il suo proscioglimento integrale, è il conto nominativo n. intestato a IM 2 presso la __________.
Tassa di giustizia e spese
44. Visto l’esito dei due gravami, è confermato l’addebitamento a IM 1 degli oneri di prima sede per complessivi di fr. 764.23, mentre quelli a carico di IM 3 vengono ridotti a fr. 350.-, ritenuto che per il resto essi, così come quelli posti a carico di IM 2, sono assunti dallo Stato.
Gli oneri processuali della procedura d’appello avviata da IM 2 e di quella che si fonda sull’appello della pubblica accusa sono integralmente posti a carico dello Stato.
Ripetibili
45. Visto l’esito dei due gravami, appare corretto riconoscere a IM 3 fr. 2’800.- a titolo di ripetibili. Alla stessa stregua vengono assegnate a IM 2 ripetibili per il presente dibattimento per fr. 10'000.-. Non si accordano ripetibili a IM 1.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 263 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 404, 405 cpv. 1, 408 CPP,
12, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 138 cifra 2, 158 cifra 1 cpv. 3, 163 cifra 1, 251 cifra 1 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di IM 2 è accolto integralmente, mentre l’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza, ritenuto che i dispositivi n. 1., 2.2, 2.3, 3.2, 4.1.2, 4.2.2, 5., 6., 7., 10. e 11. della sentenza 13 maggio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;
1.1. IM 2 è prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata, per i fatti descritti al punto B.1. dell’atto d’accusa del 14 dicembre 2009.
1.2. IM 3 è prosciolto dall’accusa di amministrazione infedele aggravata, per i fatti descritti al punto B.1. dell’atto d’accusa del 14 dicembre 2009.
1.2.1. IM 3, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:
1.2.1.1. alla pena detentiva di 30 giorni, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 18 mesi di detenzione inflittagli il 27 maggio 2003 dalle Assise correzionali, come pure a quella di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna inflittagli il 18 ottobre 2010 dal Ministero pubblico del cantone Ticino.
1.2.1.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
1.3. IM 1, ritenuta la violazione del principio di celerità, è condannato:
1.3.1. alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, con computo del carcere preventivo sofferto.
1.3.2. L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. E’ mantenuto il sequestro conservativo su fr. 10'000.- versati da IM 3 a garanzia del risarcimento di cui al dispositivo n. 3 e del pagamento di tasse e spese di giustizia, ivi comprese quelle della difesa d’ufficio.
§ La somma eccedente tale importo, fr. 50'000.-, viene per contro dissequestrata a favore di IM 3.
3. E’ dissequestrato a favore del titolare il conto nominativo di IM 2 c/o __________ n. .
4. IM 1, è condannato al pagamento di tasse e spese per complessivi fr. 764.23 relative al procedimento di primo grado.
IM 3 è condannato al pagamento di tasse e spese, sempre relative al procedimento di primo grado, per complessivi fr. 350.-.
Per il resto la tassa di giustizia e le spese di prima sede sono poste a carico dello Stato.
5. Gli oneri processuali della procedura d’appello avviata da IM 2, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà fr. 2’500.- a IM 3 e fr. 9'000.- a IM 2 a titolo di ripetibili.
6. Gli oneri processuali della procedura d’appello avviata dal procuratore pubblico, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà fr. 300.- a IM 3 e fr. 1'000.- a IM 2 a titolo di ripetibili.
7. Intimazione a:
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8. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.