Incarto n.
17.2011.88+89

Locarno

30 maggio 2012/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Damiano Stefani

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

1. giugno 2011 dal

 

 

  AP 1 

 

 

e del 6 giugno 2011 di

 

 

IM 1,

rappr. dall'avv. DI 2

 

 

contro la sentenza emanata il 1. giugno 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona nei confronti di IM 2 e IM 1

 

 

 

 

 

richiamate le dichiarazioni di appello 29 luglio 2011 e 3 agosto 2011;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto che              -   con decreti di accusa 29 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha riconosciuto IM 1 e IM 2 autori colpevoli di:

 

·   falsità in documenti per avere, il 2 agosto 2004,

                                            agendo in correità tra loro e con un terzo, al fine di favorire la ditta B. nell’ambito di una procedura esecutiva in via di realizzazione forzata del pegno immobiliare costituito dai fondi part. n.  avviata nei confronti del proprietario dei fondi W., allestito e IM 1 sottoscritto, in rappresentanza della ditta B. quale affittuaria, presso lo studio dell’avv. IM 2, un contratto di affitto datato 27 novembre 2002, sapendo che lo stesso era antedatato ed attestava contrariamente al vero l’avvenuto pagamento integrale da parte della ditta B. della somma di fr. 500'000.- a titolo di fitto dei citati fondi per il periodo 1. dicembre 2002 - 31 dicembre 2017 e che sarebbe stato prodotto dinanzi all’Ufficio esecuzioni di __________ affinché venisse iscritto nell’elenco oneri concernente i due mappali,

                                            ritenuto che l’avv. IM 2 ha effettivamente inviato il citato contratto al predetto ufficio in data 2 agosto 2004, chiedendone ed ottenendone l’iscrizione nell’elenco oneri;

 

·   conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere, il 2 agosto 2004, rispettivamente nel periodo agosto-settembre 2004, agendo in correità tra loro e con un terzo, fatto produrre rispettivamente prodotto il contratto di cui sopra all’Ufficio esecuzioni di __________, inducendo in tal modo il funzionario preposto ad iscrivere tale contratto nell’elenco oneri della predetta procedura esecutiva in via di realizzazione forzata, facendone altresì uso nell’ambito della procedura esecutiva e d’incanto dei fondi nei confronti di tutti gli interessati, ritenuto che l’incanto pubblico è stato sospeso e l’asta differita a seguito di altro procedimento penale.

 

IM 1 è, pure, stato riconosciuto autore colpevole di:

·   falsità in documenti per avere, nel settembre 2010, allestito, ovvero fatto allestire, un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 tra la ditta B. e W. riportante la falsa firma di quest’ultimo, facendone altresì uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2010.

 

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di:

·   IM 1 alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 220.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 16'500.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1'500.- e al pagamento di tasse e spese;

 

·   IM 2 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna (pari a complessivi fr. 7'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di tasse e spese.

 

                                     -   Con sentenza 1. giugno 2011 il giudice della Pretura penale, statuendo sulle opposizioni da loro tempestivamente presentate, ha prosciolto IM 1 e IM 2 dalle imputazioni di falsità in documenti in relazione al contratto 27 novembre 2002 e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

Il primo giudice ha, invece, riconosciuto IM 1 autore colpevole di falsità in documenti in relazione al contratto 22 novembre 2002 riportante la falsa firma di W. e lo ha, dunque, condannato alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna, (corrispondenti a complessivi fr. 5'950.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che alla multa di fr. 1'000.- e al pagamento di una parte di tasse e spese, per il resto poste a carico dello Stato che è inoltre stato condannato a rifondere a IM 2 l’importo di fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

preso atto che             contro la sentenza del giudice della Pretura penale il procuratore pubblico e IM 1 hanno tempestivamente annunciato di voler interporre appello.

Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 29 luglio 2011, IM 1 ha precisato di impugnare la condanna per falsità in documenti in relazione al contratto 22 novembre 2002, la conseguente pena e l’attribuzione a suo carico di una parte di tasse e spese.

Con dichiarazione di appello 3 agosto 2011, il procuratore pubblico ha, invece, precisato di impugnare i proscioglimenti di IM 1 e di IM 2 nonché la decisione di riconoscere a favore di IM 2 l’importo di fr. 12'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha, quindi, nuovamente postulato la loro condanna alle pene proposte nei rispettivi decreti di accusa, con carico di tasse e spese di prima e di seconda istanza.

 

Nessuno degli appellanti ha presentato istanze probatorie.

 

visto                                il consenso delle parti alla trattazione dell’appello in procedura scritta (art. 406 cpv. 2 CPP), con decreto 30 settembre 2011, la presidente di questa Corte ha impartito agli appellanti un termine di 20 giorni per presentare la motivazione scritta dei rispettivi appelli (art. 406 cpv. 3 CPP), invito cui IM 1 ha dato seguito il 17 ottobre 2011 e il procuratore pubblico il 19 ottobre 2011.

 

 

 

atteso che                     con scritto 4 novembre 2011 il giudice della Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare alle motivazioni degli appelli e si è rimesso al giudizio di questa Corte.

 

Con osservazioni 4 novembre 2011, IM 1 ha postulato la reiezione dell’appello del procuratore pubblico e la conferma del giudizio impugnato limitatamente ai dispositivi di proscioglimento, chiedendo l’attribuzione allo Stato di tasse e spese di giustizia.

Anche IM 2, con osservazioni 14 novembre 2011, ha postulato la conferma della sentenza della Pretura penale in relazione al suo proscioglimento ed al riconoscimento a suo favore dell’importo di fr. 12'000.- a titolo di ripetibili di prima istanza. Egli ha pure chiesto che gli sia riconosciuto l’ulteriore importo di fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede e che tasse e spese dei due gradi di giudizio siano poste a carico dello Stato.

 

Con scritto 20 ottobre 2011, IM 2 si è rimesso al giudizio di questa Corte in relazione all’appello di IM 1, la fattispecie in discussione non riguardandolo personalmente.

Con scritto 7 novembre 2011 il procuratore pubblico ha, invece, postulato la reiezione dell’appello di IM 1 e la conferma della sua condanna per falsità in documenti in relazione al contratto di locazione 22 novembre 2002.

Con scritti di replica 21 novembre 2011 e di duplica 14 dicembre 2011, sia IM 1 sia il procuratore pubblico si sono riconfermati nelle loro posizioni.

 

ritenuto

                                         Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   1.   Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).

                                         Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 del giudice della Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello. 

 

 

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

                                         Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

                                         L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   3.   Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

                                         Questo disposto - che concretizza la nozione di verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati nel titolo quarto del CPP - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.) e delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) ed i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

                                         Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, StPO, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

                                        

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

                                         L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso, una conclusione circa la sussistenza o meno del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

                                         Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco, non univoco o contingente (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit. in part. in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato a norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basiela 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 39, n. 22, pag. 157 e § 62, n. 4, pag. 288; STF 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale previgente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

                                     

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

                                         Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, StPO, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

 

Gli accusati ed i loro precedenti penali

 

                                   7.   IM 1, nato il 25 aprile 1966 a __________, è coniugato e padre di tre figli.

Dopo esserne stato membro del consiglio di amministrazione dal dicembre 1995 al gennaio 1997, al momento dei fatti egli non era più membro degli organi dell’azienda di famiglia - la B. (cfr. estratto del registro di commercio) - ma disponeva del diritto di firma sui conti della società (cfr. verbale MP IM 1 14.3.2008, pag. 1).

Dagli atti della Pretura penale emerge che IM 1 ha un reddito mensile di fr. 15’432.- (cfr. estratto 27.5.2011 ufficio tassazioni, agli atti sub doc. Pretura penale n. 21).

Egli è incensurato (cfr. estratto 27.5.2011 del casellario giudiziale svizzero).

 

                                   8.   Nato il 12 marzo 1953 a __________, anche IM 2 è incensurato (cfr. estratto 27.5.2011 del casellario giudiziale svizzero). Avvocato e notaio dal 1986, con studio in proprio a __________, dalla fine degli anni ’90 IM 2 era uno degli avvocati della B. (cfr. verbale MP IM 2 14.3.2008, pag. 1). Padre di due figlie - una nata nel 1977 da un primo matrimonio e l’altra avuta nel 1991 dalla sua seconda e attuale moglie (che è proprietaria della loro abitazione di __________) - egli aveva (secondo i dati in atti) un reddito aziendale ammontante a fr. 72'000.- (cfr. verbale MP IM 2 14.3.2008, pag. 6).

 

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

 

                                   9.   La ditta B. - attiva nel campo dei trasporti, scavi, demolizioni, del recupero, fornitura e commercio di inerti e altri materiali edili nonché del trattamento, smaltimento e riciclaggio di rifiuti - necessitava da tempo di reperire nuove superfici da utilizzare come area di deposito.

In quest’ottica, la famiglia C. si è adoperata, sin dal 2000, per acquistare i fondi part. , di proprietà di W. i cui interessi erano curati da  M. in virtù di un contratto di mandato concluso nel 1988.

Le trattative intavolate dall’avv. IM 2, che si è occupato della questione in qualità di legale della famiglia, con il proprietario hanno portato, il 25 gennaio 2002, alla costituzione di un diritto di compera a favore dei __________  IM 1 e M. al prezzo di fr. 3,2 milioni, con scadenza al 31 gennaio 2003.

A far tempo dalla costituzione del diritto di compera, i fondi sono sempre stati utilizzati dalla ditta a scopi societari (previo ottenimento delle necessarie licenze edilizie volte alla loro sistemazione) e ciò malgrado il diritto di compera non abbia, per finire, potuto essere esercitato entro la scadenza a causa dell’impossibilità per il concedente di reperire tutte le cartelle ipotecarie al portatore gravanti i fondi.

 

A fronte dell’avviso di incanto relativo, tra gli altri, ai mappali in questione, l’avv. IM 2, sulla scorta delle indicazioni fornitegli da IM 1, ha allestito un contratto - datato 27 novembre 2002 - che prevedeva l’affitto a favore della B. dei fondi part.  per la durata determinata di 15 anni a far tempo dal 1. dicembre 2002 contro il versamento dell’importo di fr. 500'000.- quale fitto per tutta la durata del contratto.

Secondo la clausola n. 4 del contratto - che IM 1, in rappresentanza della società, e H., per conto di W., hanno sottoscritto il 2 agosto 2004 nello studio legale dell’avv. IM 2 - “la firma del presente atto vale quale conferma di pagamento e valida quietanza” per l’importo di fr. 500'000.-.

A causa di problemi di liquidità, sono tuttavia stati versati soltanto fr. 130'000.-.

Su insistenza di IM 1 (cfr. MP IM 2 14 marzo 2008, pag. 5), sempre il 2 agosto 2004, l’avv. IM 2 ha quindi allestito un separato accordo, pure datato 27 novembre 2002, nel quale si dava atto che, “contrariamente a quanto pattuito nel contratto di affitto, il fitto finora pagato dalla società B. è di fr. 130'000.-”.

 

Con scritto accompagnatorio pure datato 2 agosto 2004, l’avv. IM 2 ha trasmesso copia del contratto di affitto datato 27 novembre 2002 all’Ufficio esecuzioni di __________ con richiesta di riportarlo nell’elenco oneri relativo ai due mappali in questione.

 

Il 30 agosto 2004, l’Ufficio esecuzioni di __________ ha comunicato alle parti interessate l’elenco oneri relativo ai fondi in causa, ivi compreso lo “Stato descrittivo e stima del fondo”, dal quale risultava il contratto di affitto insinuato dalla B..

Il pubblico incanto, indetto per il 28 settembre 2004, è poi stato sospeso e l’asta differita. Parallelamente, l’UE ha ingiunto alla B., per il tramite dell’avv. IM 2, di versare a partire da quel momento, a scanso di doppio pagamento, direttamente all’ufficio gli affitti fino ad allora versati al proprietario.

 

                                10.   Il 9 febbraio 2006, nell’ambito della procedura di tassazione della ditta riferita all’esercizio 2004, IM 1 ha prodotto una ricevuta datata 6 settembre 2004, da lui allestita e sottoscritta in rappresentanza della ditta, controfirmata da M. per conto di W., attestante l’avvenuto pagamento integrale del fitto di fr. 500'000.- relativo al contratto 27 novembre 2002 che, a detta di IM 1, sarebbe stato soluto in una sola volta a contanti alla presenza dell’avv. IM 2.

 

Avendo W., invece, contestato l’imposizione per il periodo fiscale 2004 di fr. 500'000.- facendo valere di avere ricevuto, a dipendenza del contratto di affitto 27 novembre 2002, unicamente fr. 130'000.- (così come attestato nel separato accordo pure datato 27 novembre 2002), l’8 ottobre 2007 la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ha segnalato l’anomalia al Ministero pubblico che ha avviato nei confronti di vari membri della famiglia C. e dell’avv. IM 2 un procedimento penale per falsità in documenti e per reati fiscali.

 

                                11.   Nel corso dell’inchiesta, in occasione dell’interrogatorio tenutosi il 23 settembre 2010 davanti al procuratore pubblico, IM 1 ha prodotto - dopo averlo rinvenuto, a suo dire, per caso, presso la sede della ditta - un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 sottoscritto da lui, per conto della B., e da W. avente per oggetto i mappali part. .

 

Nel preavviso di perizia calligrafica di firme allestito dalla polizia scientifica in data 12 novembre 2010 (AI 183) viene sostenuta “l’ipotesi che la firma apposta sul contratto CATEF 22.11.2002, sia una falsificazione della firma di W.”, con la precisazione che “una datazione dell’inchiostro con il quale è stato compilato il contratto è teoricamente possibile, presso l’Urkundenlabor della polizia di __________. I tempi di esecuzione di un tale accertamento sono piuttosto lunghi (1-3 mesi) e variano a seconda della complessità del caso e del carico di lavoro del laboratorio”.

 

                                12.   Abbandonato per insufficienza di prove nei confronti di IM 1 e dell’avv. IM 2 il risvolto fiscale del procedimento, con decreti di accusa 29 dicembre 2010 il procuratore pubblico ha, invece, proposto la condanna degli imputati per titolo di falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione in relazione all’allestimento del contratto di affitto retrodatato al 27 novembre 2002 ed al suo utilizzo nell’ambito della procedura esecutiva.

A IM 1 l’accusa ha inoltre rimproverato un’ulteriore falsità in documenti per avere allestito (ovvero fatto allestire) il contratto di locazione datato 22 novembre 2002 recante la firma apocrifa di W. e per averlo prodotto al Ministero pubblico in occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2010.

 

                                13.   Con sentenza 1. giugno 2011, il giudice della Pretura penale ha prosciolto entrambi gli accusati dalle imputazioni di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di falsità in documenti in relazione al contratto di affitto 27 novembre 2002 (sentenza impugnata, pag. 22).

Il giudice di prime cure non ha infatti ritenuto adempiuti gli elementi costitutivi oggettivi del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, non essendo dato né il presupposto del documento pubblico (il contratto di affitto 27 novembre 2002 non essendo stato iscritto nell’elenco oneri ma soltanto nello stato descrittivo dei fondi che non può essere considerato un documento pubblico) né quello dell’attestazione contraria alla verità di un fatto di importanza giuridica (l’UE limitandosi nello stato descrittivo ad indicare un fatto, in casu l’esistenza - riconosciuta dal pretore - di un contratto di affitto; sentenza impugnata, consid. 14, pag. 12-13).

Neppure sono stati considerati realizzati gli elementi costitutivi oggettivi del reato di falsità in documenti, il primo giudice avendo negato al contratto di affitto 27 novembre 2002, in relazione alla sua data e alla quietanza in esso contenuta, quel valore probatorio accresciuto esatto dalla giurisprudenza affinché un documento possa costituire un falso ideologico (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 18-21).

Il pretore ha, invece, condannato IM 1 alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere da fr. 170.- cadauna (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni) e al pagamento di una multa di fr. 1'000.- per la falsità materiale in documenti riferita al contratto di locazione 22 novembre 2002, fondando il suo verdetto di colpevolezza, oltre che sull’accertata falsità della firma di W. figurante sul contratto, sulla generale assenza di credibilità dell’accusato, sulla constatazione che, fino al 23 settembre 2010, mai nessuno durante l’inchiesta aveva accennato all’esistenza del contratto in questione e, infine, sull’improbabilità - confermata dalle dichiarazioni, ritenute dal primo giudice attendibili, dell’avv. IM 2 - che le parti avessero concluso un contratto già il 22 novembre 2002 dato che, se così fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stipulare un nuovo contratto (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 14-18).

 

La sentenza è stata impugnata sia dal procuratore pubblico, sia da IM 1.

Di qui la presente procedura.

 

 

 

Sulla questione pregiudiziale sollevata da IM 1 circa l’utilizzabilità delle registrazioni clandestine

 

                                14.   Nella motivazione scritta del suo appello, ribadendo l’eccezione da lui sollevata in occasione del dibattimento di prima sede (e respinta dal pretore senza che se ne rinvengano i motivi in sentenza), IM 1 ha contestato che il primo giudice fosse autorizzato ad utilizzare le registrazioni raccolte, a suo dire, abusivamente da M., ritenuto come non si sia confrontati con una situazione particolarmente grave in cui, secondo la giurisprudenza, si giustifica - in via del tutto eccezionale ed in esito ad un’accurata ponderazione degli interessi in gioco - di utilizzare prove illecite.

Egli chiede pertanto che le registrazioni in questione siano estromesse dall’incarto (motivazione scritta dell’appello 17 ottobre 2011, pag. 3-4).

 

IM 2 si è associato alla richiesta formulata da IM 1 di estromissione dagli atti delle registrazioni clandestine (cfr. scritto 20 ottobre 2011).

 

Con osservazioni 7 novembre 2011 il procuratore pubblico ha sostenuto l’irricevibilità della richiesta ritenendola intempestiva poiché avanzata soltanto in sede di motivazione scritta e non già con la dichiarazione di appello (pag. 1).

 

Il 21 novembre 2011, in replica, IM 1 ha difeso la ricevibilità della sua richiesta sostenendo, da un lato, di avere correttamente applicato l’art. 399 cpv. 3 CPP che indica cosa deve obbligatoriamente contenere la dichiarazione di appello (pag. 1) e, dall’altro, di non aver potuto formulare prima la sua contestazione, la procedura non permettendo, al momento in cui si è chiamati a presentare la dichiarazione di appello, di conoscere la motivazione del giudizio impugnato e, di conseguenza, di sapere quali prove il giudice ha utilizzato e quali invece no (pag. 2).

 

Ricordato come - contrariamente a quanto sostenuto da IM 1 ma come si evince dall’art. 399 cpv. 3 CPP - al momento di inoltrare la dichiarazione di appello l’appellante fosse già in possesso della motivazione della sentenza impugnata, con scritto di duplica 14 dicembre 2011, il procuratore pubblico ha rilevato che già in quell’occasione IM 1 avrebbe dovuto formulare la richiesta di estromissione delle citate registrazioni, osservando che “la motivazione scritta dell’appello ha proprio quale scopo quello di sviluppare ulteriormente gli argomenti rispetto a quanto indicato nella dichiarazione di appello (…) e non quello di aggiungerne altri” (pag. 1).

 

                                15.   Quanto alla ricevibilità della richiesta va detto che, giusta l’art. 399 cpv. 3 CPP, nella dichiarazione di appello la parte che ha annunciato il ricorso in appello precisa se intende impugnare l’intera sentenza o soltanto sue parti (lett. a), in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado (lett. b) e le sue istanze probatorie (lett. c).

 

Al momento in cui redige la dichiarazione di appello, l’appellante ancora non sa se la sua impugnazione sarà trattata in procedura orale o scritta, ritenuto come il CPP non imponga l’una o l’altra procedura ma conceda alla Corte rispettivamente a chi dirige il procedimento la scelta (cfr. l’uso del verbo “può” ai cpv. 1 e 2 dell’art. 406 CPP), eventualmente subordinata al previo consenso delle parti (art. 406 cpv. 2 CPP).

 

Nel caso in cui la scelta cadesse sulla procedura orale (che peraltro, secondo il CPP, costituisce la regola da cui è possibile derogare nelle ipotesi di cui all’art. 406 cpv. 1 e 2 CPP), dopo l’apertura del dibattimento, il giudice e le parti potrebbero, come previsto dall’art. 339 cpv. 2 CPP, sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente le prove raccolte (lett. d).

 

Ne discende che, in concreto, non può essere rimproverato all’appellante di non avere chiesto l’estromissione delle registrazioni clandestine già nella dichiarazione di appello, atteso che, a quello stadio della procedura, egli ancora non sapeva se il suo appello sarebbe stato evaso in procedura orale o scritta e, di conseguenza, se egli avrebbe avuto la possibilità di sollevare al dibattimento questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 339 cpv. 2 CPP.

Di conseguenza, la richiesta di estromissione deve essere ritenuta ricevibile.

 

                                16.   La richiesta di estromissione va accolta anche nel merito.

In concreto, le contestate registrazioni sono state rinvenute e sequestrate in occasione di una perquisizione del domicilio di  M. effettuata il 7 febbraio 2011 nell’ambito di un altro procedimento penale aperto contro di lui per titolo di omicidio, cui gli imputati sono completamente estranei (cfr. pag. 4 del verbale reso da M. il 5 aprile 2011 davanti al procuratore pubblico nell’ambito del procedimento per omicidio, allegato al doc. n. 13 della Pretura penale).

Trattasi, pertanto, di una prova scoperta casualmente (Zufallsfund), ovvero di un reperto che non ha alcuna connessione con il reato per cui si procedeva al momento del ritrovamento (in casu, l’omicidio) ma che fornisce indizi utili all’accertamento di altre infrazioni (in casu, la falsità in documenti rimproverata agli imputati; cfr. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 903, pag. 582).

Né il CPP TI - applicabile al procedimento davanti alla Pretura penale - né la maggior parte degli altri codici di rito cantonali previgenti stabiliscono se le prove rinvenute casualmente possano essere utilizzate nel procedimento penale contro il prevenuto o contro un terzo sino ad allora non perseguito.

La dottrina dominante (Rapporto esplicativo concernente il codice di procedura penale svizzero, Berna 2001, pag. 171 con rif. alla nota 99; Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, n. 725; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 70, n. 12a, pag. 352; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 903, pag. 582) e la giurisprudenza (ZR 99/2000 n. 3) tendono ad ammettere la possibilità di acquisire agli atti simili prove. Questo principio è, però, mitigato dal divieto di effettuare una ricerca indiscriminata di prove (fishing expedition) in assenza di sospetti sufficientemente concreti (Schmid, op. cit., n. 725; Rapporto esplicativo concernente il codice di procedura penale svizzero, Berna 2001, pag. 171). Ugualmente, nel caso in cui i documenti o gli oggetti litigiosi siano coperti da un segreto che la legge protegge in maniera assoluta - come quello dell’avvocato o del medico - l’autorità inquirente deve rinunciare a utilizzare queste prove e non potrà procedere al sequestro, tranne nei casi in cui è l’interessato ad essere accusato. Parimenti, occorrerà procedere ad una ponderazione degli interessi contrapposti nei casi in cui la scoperta fortuita delle prove violi la sfera privata del detentore (Piquerez, op. cit., n. 903, pag. 583) ma anche di eventuali terzi interessati.

 

D’altro canto, ritenuto come le registrazioni siano state effettuate da M. senza l’assenso degli interessati, si è in presenza di una prova raccolta illecitamente che, giusta l’art. 113 cpv. 1 CPP TI, non ha valore, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi imponga una diversa conclusione.

 

 

 

Secondo la giurisprudenza sviluppata dal TF in tema di utilizzo di prove acquisite illecitamente - applicabile per analogia anche in materia di prove fortuite (cfr. sentenza CARP 17.2010.29 del 27 aprile 2011 consid. 2.1) - è consentito eccezionalmente far uso dei mezzi probatori contestati (siano essi raccolti dalle autorità penali o da privati; DTF 120 Ia 314 consid. 2d) solo se essi non sono di per sé illeciti ed avrebbero potuto essere amministrati in conformità al codice di rito e solo se, in esito ad una ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, l’interesse dello Stato all’accertamento della verità prevale sull’interesse dell’imputato alla salvaguardia dei suoi diritti personali, ritenuto che quanto più è grave il reato da giudicare, tanto più l’interesse pubblico alla verità prevarrà sull’interesse privato dell’imputato a che la prova non sia utilizzata (DTF 133 IV 329 consid. 4.4; 131 I 272 consid. 4.1; 130 I 126 consid. 3.2; 109 Ia 244 consid. 2b).

Atteso che l’ascolto rispettivamente la registrazione di una conversazione di una persona sospettata di avere commesso un crimine non è di per sé un mezzo probatorio vietato dal diritto svizzero (cfr. DTF 109 Ia 244 consid. 2b), nel caso in esame, vi è anzitutto da chiedersi se, alla luce delle restrittive condizioni poste dai combinati art. 166 CPP TI e 3 LSCPT (normativa abrogata con effetto dal 1. gennaio 2011), l’ascolto delle conversazioni telefoniche in questione avrebbe potuto essere disposto (ed autorizzato dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ex art. 167 e 168 CPP TI) nell’ambito del procedimento aperto nei confronti degli imputati.

In effetti, secondo l’art. 166 cpv. 1 lett. c CPP TI (il cui tenore corrisponde sostanzialmente a quello dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LSCPT), nel caso in cui siano riunite le altre condizioni, la sorveglianza telefonica può essere ordinata soltanto se, in assenza di tale misura, le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate o se altre operazioni di inchiesta sono rimaste infruttuose. In concreto, ritenuto come il procuratore pubblico sia giunto all’emanazione dei decreti di accusa nei confronti degli implicati nei reati qui in discussione (i due imputati nonché  M.) prima del rinvenimento delle cassette e, dunque, senza procedere all’ascolto delle controverse registrazioni (come peraltro confermato nello scritto 12 aprile 2011, doc. n. 13 della Pretura penale), deve concludersi che il citato presupposto non è realizzato.

Ad ogni buon conto, con riferimento alla ponderazione dei contrapposti interessi, va qui rilevato che il Tribunale federale, richiamando una decisione della Corte costituzionale tedesca, ha avuto modo di stabilire che lo Stato ha un interesse prevalente nel caso in cui si tratti di perseguire infrazioni gravi come i crimini contro la vita e l’integrità fisica o come i reati gravi contro l’ordine costituzionale, le libertà democratiche e beni giuridici di pari importanza (DTF 109 Ia 244 consid. 2b). In casu, i giudici federali avevano pertanto fatto prevalere l’interesse pubblico a chiarire un sospetto di tentata istigazione all’assassinio sull’interesse dell’imputato al mantenimento del segreto su di una conversazione telefonica priva di contenuto intimo, ammettendo quindi quale mezzo di prova la registrazione - non autorizzata - della telefonata (DTF 109 Ia 244 consid. 2b e 2c). Nella medesima sentenza l’Alta Corte federale, sempre con riferimento alla decisione della Corte costituzionale tedesca, ha precisato che una persona sospettata di aver perpetrato una truffa, una sottrazione d’imposta e una falsità in documenti non poteva essere condannata facendo capo ad una registrazione privata eseguita da un terzo (DTF 109 Ia 244 consid. 2b).

Ancora recentemente questa Corte ha confermato l’inutilizzabilità in un procedimento per falsità in documenti di una prova scoperta casualmente (sentenza CARP 17.2010.29 del 27 aprile 2011 consid. 2).

Ne discende che, nel caso in esame, dato, da una parte, il genere del reato perseguito ed il conseguente prevalente interesse di IM 1 a mantenere segreta la sua sfera privata e, d’altra parte, l’impossibilità di ottenere il mezzo di prova in questione in conformità con il CPP TI, il giudice della Pretura penale non avrebbe potuto utilizzare le contestate registrazioni ed avrebbe dovuto estrometterle dall’incarto.

 

                                17.   Il nuovo codice processuale non vieta l’uso di prove rinvenute casualmente.

L’art. 243 CPP dispone unicamente che esse devono essere preservate (cpv. 1) e trasmesse a chi dirige il procedimento affinché questi decida circa la loro utilizzabilità (cpv. 2). La legge non definisce, tuttavia, i criteri in base ai quali tale decisione deve essere presa (Chirazi, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 243, n. 7, pag. 1121).

Secondo la dottrina, i reperti casuali possono essere utilizzati se la misura che ha portato alla loro scoperta avrebbe potuto essere ordinata anche in relazione al nuovo reato emerso (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 243, n. 5 e 7, pag. 448; Chirazi, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 243, n. 8, pag. 1121 e n. 9, pag. 1122; Gfeller/Thormann, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 243, n. 30, pag. 1628 e n. 33, pag. 1629; Keller, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 243, n. 2, pag. 1182). Nel caso in cui siano stati rinvenuti a seguito di una perquisizione irregolare, i reperti possono essere utilizzati (salvo che siano il frutto di una ricerca indiscriminata di prove; messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1141; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 243, n. 8, pag. 448-449; Gfeller/Thormann, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 243, n. 46, pag. 1632 e n. 49, pag. 1633) soltanto se sono indispensabili per far luce su gravi reati (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 243, n. 7, pag. 448; Gfeller/Thormann, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 243, n. 32, pag. 1629; Keller, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 243, n. 2, pag. 1182).

 

La sorte delle prove acquisite illegittimamente è regolata all’art. 141 CPP.

Il capoverso 1 di tale norma sancisce l’inutilizzabilità assoluta delle prove raccolte in violazione dell’art. 140 CPP, ossia delle prove raccolte mediante mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona. Secondo il capoverso 2 della medesima norma, l’inutilizzabilità è, invece, solo relativa per le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità: tali prove possono, infatti, essere utilizzate nel caso in cui ciò sia indispensabile per far luce su gravi reati.

Tale disposto - nel quale sono sostanzialmente stati recepiti i principi sopra illustrati - si applica, tuttavia, soltanto alle prove raccolte in modo penalmente illecito dalle autorità penali.

Esso non regola la sorte delle prove raccolte da privati in modo penalmente rilevante (diversamente dall’art. 150 dell’avamprogetto che disponeva che tali prove possono essere utilizzate nel procedimento penale se l’interesse pubblico o privato all’accertamento della verità prevale sugli interessi tutelati dalle disposizioni penali violate).

Secondo la dottrina, le prove raccolte da privati attraverso un reato (ad esempio, una registrazione clandestina) sono, di principio, utilizzabili salvo che siano state assunte in violazione dei divieti contenuti nell’art. 140 CPP e a condizione che lo Stato abbia potuto ottenerle conformemente alla legge (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 802, pag. 336-337; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 141, n. 8, pag. 610; Gless, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 141, n. 43, pag. 973). Inoltre, da una ponderazione dei contrapporti interessi in gioco deve emergere un prevalente interesse pubblico all’accertamento della verità (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 802, pag. 337).

In concreto, alla luce dell’art. 269 cpv. 1 lett. c CPP (che prevede che il pubblico ministero può disporre la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni se, adempiuti gli altri presupposti di cui alle lett. a e b, le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili), si deve concludere, per le stesse ragioni illustrate al considerando n. 16, che le autorità penali non avrebbero potuto ottenere la prova in conformità con il CPP.

Inoltre, per i medesimi motivi esposti al considerando precedente, nella fattispecie l’interesse privato dell’accusato al mantenimento del segreto riguardo alla sua sfera privata prevale sull’interesse dello Stato alla verità.

Di conseguenza, le registrazioni in questione non possono essere utilizzate neppure nel procedimento di appello.

 

La falsità in documenti ex art 251 CP

 

                                18.   Giusta l’art. 251 CP, si ha falsità in documenti quando un soggetto di diritto, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.

Questa disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).

 

                                   a.   Sono segnatamente documenti tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP).
La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 110 cpv. 4, n. 28, pag. 1849).

Anche un documento non valido o nullo a causa di vizi formali o materiali può essere atto a provare (cfr. DTF 81 IV 238; Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, San Gallo 2008, ad vor art. 251, n. 8, pag. 1054). In questo caso, è sufficiente che lo scritto crei l’apparenza di una dichiarazione giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 110 cpv. 4, n. 30, pag. 1850).

 

                                  b.   La falsificazione in senso proprio (falso materiale) implica la formazione di un documento il cui vero estensore non corrisponde all'autore apparente: nell’ipotesi di falso materiale, dunque, il documento trae in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana (DTF 137 IV 167 consid. 2.3.1; 132 IV 57 consid. 5.1.1; 128 IV 265 consid. 1.1.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1). In questi casi, l'atto è punibile senza che sia necessario esaminare la questione di un eventuale contenuto menzognero del documento (DTF 132 IV 57 consid. 5.1.1; 123 IV 17 consid. 2e).

 

                                   c.   Vi è, invece, falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1). Nel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 251, n. 109, pag. 250).

 

                                  d.   Nel caso di falso ideologico la giurisprudenza esige che il documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP sia provvisto di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 119, pag. 253 e riferimenti; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b;, 122 IV 332 consid. 2c).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273 consid. 3; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6.1; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 129, pag.254).

Il falso ideologico è una bugia scritta qualificata che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 126 IV 65 consid. 2a; 123 IV 61 consid. 5b; 122 IV 332 consid. 2c). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere atto a provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2; 126 IV 65 consid. 2a; 122 IV 332 consid. 2a).

Il TF ha già avuto modo di stabilire che un contratto concluso in forma scritta semplice è atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, ma non che il contenuto delle stesse corrisponda alla loro reale volontà. La situazione è diversa solo ove sussistano garanzie speciali che le dichiarazioni concordanti delle parti corrispondano alla loro volontà effettiva (DTF 125 IV 273 consid. 3a/bb; 123 IV 61 consid. 5c; 120 IV 25 consid. 3f; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.2; 6S.423/2003 del 3 gennaio 2004 consid. 4.3; 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c; cfr. anche sentenza TPF 21 aprile 2011 pubblicata in SK.2010.13 consid. 6.3.2).

La cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (come per esempio un funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 48 e segg., pag. 1613 e segg.; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata), di modo che il suo destinatario vi possa ragionevolmente prestar fede (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_382/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.1; 6B_812/2010 del 7 luglio 2011 consid. 5.2; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 6; 6B_367/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 4.2).

Una tale posizione è data quando l’estensore del documento è investito di un obbligo di verifica e di oggettività ed è, dunque, particolarmente degno di fiducia (Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 572). Ciò implica, di principio, che, in presenza di interessi opposti, l’autore del documento si trovi in una posizione neutrale (Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 251, n. 139, pag. 256).

Il TF ha avuto modo di stabilire che il semplice partner contrattuale non si trova in una posizione analoga a quella di un garante (DTF 121 IV 131 consid. 2c pag. 136).

 

                                   e.   La natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 129 IV 130 consid. 2.2; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 43, pag. 1610).

Una fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 273 consid. 3.a.bb; DTF 132 IV 57 consid. 5.1; 126 IV 65 consid. 2a e rinvii) oppure può essere idonea a provare la veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 155-156, pag. 260) oppure, ancora, acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o munita di un visto di controllo (DTF 131 IV 125 consid. 4.5).

Secondo la giurisprudenza, occorre estrema cautela nell’attribuire valore probante accresciuto ad uno scritto: “an die Beweisbestimmung und Beweiseignung einer Urkunde [seien] bei der Falschbeurkundung hohe Anforderungen zu stellen. Art. 251 StGB sei deshalb restriktiv anzuwenden, soweit es um die Falschbeurkundung gehe” (DTF 117 IV 165 consid. 2b). Il TF ha ritenuto rilevante la distinzione tra il ruolo di colui che redige il documento e quello di colui che deve verificarlo (controllore), per esempio decidendo che un rapporto di regia inveritiero firmato dal rappresentante di un’impresa di costruzioni non costituisce una falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP (DTF 117 IV 169 consid. 2c).

 

 

 

 

                                    f.   Dal profilo soggettivo, la falsità in documenti è punibile solo se commessa intenzionalmente, ritenuto che il dolo eventuale è sufficiente (Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 251, n. 86, pag. 1633).

L’intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione della verità e - nei casi di falso ideologico - che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, n. 87-89, ad art. 251, pag. 1634).

L’autore deve, inoltre, agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Al proposito non è necessario che l’autore sappia in cosa consiste tale profitto, il cui carattere indebito può risultare dallo scopo perseguito o dai mezzi utilizzati (STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; DTF 121 IV 216 consid. 2; Corboz, op. cit., ad art. 251 CP, n. 173 e segg., pag. 264-266; Boog, op. cit., ad art. 251, n. 90 e segg., pag. 1635 e segg.).

L’art. 251 CP presuppone, infine, l’intenzione dell’autore di ingannare qualcuno (DTF 121 IV 216 consid. 4; DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna 2010, ad art. 251, n. 172, pag. 264). L’intenzione di ingannare è ammessa quando l’autore vuole indurre in errore il destinatario sull’autenticità (o, in caso di falso ideologico, sulla veridicità) del documento, con lo scopo di indurlo ad un determinato comportamento giuridicamente rilevante (Boog, op. cit., ad art. 251, n. 88, pag. 1634).

Non è necessario che l'autore intenda usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 135 IV 12 consid. 2.2; STF 6B_522/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 1.3; Corboz, op. cit., ad art. 251, n. 172, pag. 264; Boog, op. cit, ad art. 251, n. 87-89, pag. 1634).

 

Sul reato di falsità in documenti in relazione al contratto di locazione 22 novembre 2002

 

Appello di IM 1

 

                                19.   In concreto, l’imputazione rivolta a IM 1 dalla pubblica accusa e ritenuta fondata dal primo giudice è di avere, da un lato, allestito, rispettivamente fatto allestire, il contratto di locazione 22 novembre 2002 riportante la falsa firma di W. e, dall’altro, di averne fatto uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2010.

L’appellante contesta che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti a provare che la firma di W. apposta sul contratto 22 novembre 2002 sia falsa e che sia stato lui ad apporvela.

Delle sue argomentazioni diremo, se necessario, in seguito.

 

                                   a.   Durante l’interrogatorio del 23 settembre 2010, IM 1 ha prodotto un contratto di locazione, redatto su modulo ufficiale CATEF, datato 22 novembre 2002.

Con tale contratto W. concedeva in locazione alla B. i fondi part.  per il periodo compreso tra il 1. dicembre 2002 ed il 31 dicembre 2017 contro il pagamento - in contanti, secondo accordi presi con  M. - di una pigione complessiva di fr. 500'000.-.

 

Al riguardo, IM 1 ha dichiarato di avere compilato e firmato il contratto di locazione su richiesta di suo padre che lo aveva concordato direttamente con W. (verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 2).

 

                                  b.   Secondo M. - che, come visto, curava gli interessi di W. - non è possibile che questi abbia trattato e concluso direttamente un affare con i signori B..

Da un lato, M. ha spiegato che “i signori C. non hanno mai condotto delle trattative con W.” senza che lui fosse presente:

 

 

  tutte le trattative con la famiglia C. le ho fatte io come rappresentante di W.. Evidentemente di queste cose parlavo con W.; proprio per questo motivo non ritengo possibile che lui abbia sottoscritto un simile contratto senza accennarmene”
(verbale MP M. 30 novembre 2010, pag. 1 e 2).

 

D’altro lato, ha spiegato di ritenere impossibile che sia stato W. personalmente a concordare e firmare il contratto redatto in italiano, considerato come egli conoscesse pochissimo tale lingua:

 

  W. parlava pochissimo l’italiano per cui è impossibile che abbia fatto lui queste trattative e che addirittura abbia firmato lui da solo questo contratto di locazione 22.11.2002 scritto in italiano, senza dirmelo e senza che io fossi presente”

(verbale MP M. 30 novembre 2010, pag. 2).

 

Del resto - ha ancora spiegato M. - a fronte della procura generale che W. gli aveva conferito, in virtù della quale egli sbrigava per quest’ultimo “tutte le faccende amministrative e personali che lo riguardavano” (cfr. verbale MP M. 18 febbraio 2008, pag. 2; cfr. anche procura generale 16 giugno 2006 allegata all’AI 183), un’iniziativa personale autonoma di W. sarebbe alquanto singolare.

 

Inoltre, presa visione del documento, M. ha sostenuto che, a suo parere, la firma figurante sul contratto non è quella di W.:

 

  a mio modo di vedere la firma non è quella di W.. Lo dico senza essere un esperto ma sulla base della conoscenza che io avevo di W. e del fatto che l’ho seguito per molto tempo (quasi 30 anni) in tutte le sue attività. Posso pertanto dire di conoscere la sua firma, ovvero il suo modo di firmare, anche nei cambiamenti che sono incorsi nel corso del tempo. Ripeto che questa firma sul contratto 22.11.2002 non mi sembra la sua. A prima vista, intuitivamente direi che potrebbe essere stata apposta dalla stessa persona che ha compilato il contratto”
(verbale MP M. 30 novembre 2010, pag. 2).

 

                                   c.   La polizia scientifica ha considerato non autentica la firma di W. nel preavviso di perizia calligrafica di firme rassegnato il 12 novembre 2010 (AI 183, pag. 5-6).

 

La censura della difesa secondo cui tale rapporto è privo di valore probatorio poiché il suo autore si limita a “sostenere l’ipotesi” di una falsificazione è priva di consistenza.

Il rapporto della polizia scientifica, infatti, dopo un serio e puntuale esame delle caratteristiche della firma apposta sul contratto di locazione più volte citato e di quelle delle firme autentiche di W., mette in evidenza le numerose caratteristiche della firma contestata che divergono da quelle delle firme di confronto:

 

  Abbiamo visto nel paragrafo precedente che la firma di W. nel corso degli anni è rimasta piuttosto costante con alcuni segni caratteristici che sono rimasti invariati nel tempo.

  Se consideriamo questi elementi e li confrontiamo con quelli presenti sulla firma contestata in esame, emerge da subito una sostanziale differenza nelle caratteristiche generali (assi delle lettere, rispetto del rigo di base, alzate di penna, ecc..) e in quelle di dettaglio (forma delle lettere, rapporti dimensionali tra le lettere, punteggiatura, ecc..).

  Lo studio dei segni impercettibili (gli unici difficilmente riscontrabili e riproducibili da parte di un falsario) mette in evidenza alcune caratteristiche (quali i dossi nel tracciato centrale della firma e corrispondenti alle lettere “an”) totalmente mancanti sulla firma in esame e tali da ritenere che la firma sul contratto CATEF del 22.11.2002 sia una falsificazione, a mano libera, della firma di W. (AI 183 pag. 5).

 

Ne deriva che la conclusione cui giunge la polizia scientifica appare - al di là degli sfumati termini utilizzati - sufficientemente fondata.

Neppure può essere negato qualsivoglia valore indiziante al citato preavviso poiché non si tratta di una vera e propria perizia resa in contraddittorio.

Del resto, non può essere trascurato che la difformità della firma contestata rispetto a quelle autentiche di W. emerge anche ad un esame superficiale.

 

                                  d.   Sebbene, in assenza di una datazione peritale dell’inchiostro, non vi siano prove concrete riguardo al momento dell’allestimento del contratto, altri indizi portano a concludere che esso è stato allestito posteriormente alla data indicata sul contratto, al solo fine di sostenere la tesi di Bizzozzero nel procedimento penale avviato nei suoi confronti.

 

Anzitutto, prima del 23 settembre 2010, in oltre due anni e mezzo di interrogatori, nessuno dei protagonisti della vicenda sottoposta a giudizio aveva mai menzionato l’esistenza di un tale contratto di locazione.

IM 1 stesso ha sempre soltanto parlato del contratto di affitto 27 novembre 2002 (cfr. verbale MP IM 1 14 marzo 2008, pag. 2 e 3).

Egli ha spiegato questa sua omissione sostenendo di non averne parlato prima poiché non se ne ricordava (verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 2), rispettivamente - come da lui successivamente precisato - poiché non si ricordava di avere ancora tale contratto (cfr. verbale MP IM 1 30 novembre 2010, pag. 1), ciò che appare a dir poco inverosimile se solo si pon mente alla necessità che IM 1 aveva, ai fini istruttori, di dimostrare che già nel 2002 tra le parti era in essere un contratto avente per oggetto i fondi .

Nonostante l’appellante abbia dichiarato che “non escludo che l’avv. IM 2 conosca il contratto” di locazione, rispettivamente che l’avv. IM 2 “verosimilmente sapeva del precedente contratto” (verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 3), neanche l’avvocato che curava gli interessi della famiglia C. ha mai citato il contratto di locazione. Anzi, nel suo verbale davanti al procuratore pubblico del 14 marzo 2008, l’avv. IM 2 ha citato unicamente il contratto di affitto quando ha dichiarato che “nell’ottobre del 2002 si era parlato in termini generali della possibilità di sottoscrivere un contratto di affitto. IM 1 aveva preso atto del mio consiglio di procedere alla stipula di un contratto ma non se ne era fatto nulla” (cfr. verbale MP IM 2 14 marzo 2008, pag. 5). Neppure ha fatto riferimento al contratto di locazione 22 novembre 2002 quando, nel successivo verbale del 10 febbraio 2009, ha precisato che il contratto di affitto “riporta la data del 27.11.2002 perché è all’incirca da quel tempo che la ditta B. faceva uso dei due terreni che andavano all’asta, senza tuttavia che avesse sinora pagato un canone” (verbale MP IM 2 10 febbraio 2009, pag. 2).

Nemmeno M. ha mai parlato del contratto di locazione 22 novembre 2002, riferendosi sempre e soltanto al contratto di affitto 27 novembre 2002 (cfr. verbale MP M. 14 marzo 2008, pag. 2).

Infine, neppure l’avv. __________  (che, per conto della B., si è occupato della contestazione legata alla richiesta di pagamento del saldo di fr. 370'000.- del fitto di fr. 500'000.- convenuto nel contratto di affitto 27 novembre 2002), nel ripercorrere - nel suo scritto 3 maggio 2006 alla __________  (cui W. aveva ceduto il credito) - la cronologia della vicenda, ha citato un eventuale precedente contratto di locazione (cfr. doc. I allegato al verbale MP IM 1 14 marzo 2008).

 

Ma vi è di più.

Confrontato con il contratto di locazione 22 novembre 2002, M. ha dichiarato di non averlo mai visto, precisando di ritenere improbabile che W. lo abbia sottoscritto senza accennargliene, da un lato, poiché era lui ad occuparsi, per conto di W., di tutte le trattative con la famiglia C. (cfr. verbale MP M. 30 novembre 2010, pag. 1) e, dall’altro, perché a pag. 5 del contratto si prevedeva il pagamento in contanti secondo accordi presi proprio con lui (cfr. verbale MP M. 30 novembre 2010, pag. 2).

Anche l’avv. IM 2 ha negato di avere mai visto o anche solo sentito parlare del contratto di locazione 22 novembre 2002 (cfr. verbale MP IM 2 30 novembre 2010, pag. 1). Al riguardo - peraltro con molto buon senso - l’avv. IM 2 ha aggiunto che, se davvero fosse già stato stipulato tale contratto datato 22 novembre 2002, non vi sarebbe stato motivo di allestirne un altro nell’agosto 2004 (cfr. verbale MP IM 2 30 novembre 2010, pag. 2) in quanto nella procedura esecutiva avrebbe potuto essere insinuato quello datato 22 novembre 2002 (cfr. verbale MP IM 1/IM 2 30 novembre 2010, pag. 5).

 

Inoltre, neppure sono credibili le ragioni addotte da IM 1 a giustificazione dell’allestimento, nell’agosto del 2004, del contratto di affitto datato 27 novembre 2002 in sostituzione del contratto di locazione asseritamente concluso il 22 novembre 2002.

L’appellante ha, infatti, sostenuto che “si è rielaborato il contratto esistente”, ovvero quello di locazione datato 22 novembre 2002, poiché “era impreciso segnatamente laddove indicava (v. pag. 5) che il pagamento sarebbe avvenuto in contanti secondo accordi con il signor M.” (verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 3).

Non è tuttavia chiaro il motivo per cui occorresse una precisazione in proposito, ritenuto che, se si fosse voluto dimostrare che il pagamento era già avvenuto, non sarebbe stato necessario allestire un altro contratto (per di più di altra natura in quanto non più di locazione ma di affitto) ma sarebbe bastato allestire una ricevuta che attestasse l’avvenuto pagamento della pigione di fr. 500'000.-.

Quanto all’ulteriore motivo avanzato (“Si voleva anche far riferimento al diritto di compera”; verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 3), nemmeno l’appellante ha saputo chiarirlo (cfr. verbale MP IM 1 30 novembre 2010, pag. 4).

 

Neppure è credibile che l’appellante abbia rinvenuto il contratto in questione nelle circostanze da lui illustrate (ovvero “in una mappetta contenuta in un cartone depositato presso la __________  B.” dopo che, a richiesta del suo difensore, si era “dato da fare per recuperare tutti i documenti che potessero essere rilevanti per un corretto accertamento dei fatti”; cfr. verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 2), ritenuto come gli uffici della __________  B. siano stati sottoposti a varie perquisizioni che non hanno portato alla luce tale documento.

 

Inconsistente, poi, la tesi della difesa, secondo cui il mancato rinvenimento del contratto in questione durante le perquisizioni effettuate presso la __________  B. è dovuto al fatto che esso non era pertinente all’inchiesta che, in quello stadio, era concentrata essenzialmente sulla ricevuta 6 settembre 2004 e sui reati fiscali ad essa legati.

In realtà, sin dalle prime battute, l’inchiesta ha riguardato il rapporto contrattuale esistente tra W. e la __________  B. in relazione ai fondi .

Già nella segnalazione 8 ottobre 2007 della Camera di diritto tributario al Ministero pubblico si menzionava infatti che, il 27 novembre 2002, le parti avevano stipulato un contratto di affitto avente per oggetto i fondi in questione e si chiedeva all’autorità penale di verificare che effettivamente, come attestato nel contratto, il fitto fosse stato pagato al momento della sottoscrizione (AI 1).

Sin da subito gli inquirenti hanno ipotizzato che la quietanza contenuta nel contratto di affitto potesse essere fittizia. Di conseguenza, sin dalla sua apertura (inizialmente nei confronti del solo M.), il procedimento penale ha mirato a chiarire, oltre che la commissione di reati fiscali e di reati perpetrati nell’ambito di una procedura esecutiva, anche l’ipotesi di falsità in documenti (cfr. AI 5).

Ed è proprio in qualità di indiziato per l’ipotesi di reato di falsità in documenti in relazione alla falsa quietanza contenuta nel contratto di affitto 27 novembre 2002 da lui sottoscritto che IM 1 è stato sentito il 14 marzo 2008, allorquando è stato convocato per la prima volta dal procuratore pubblico (cfr. verbale MP IM 1 14 marzo 2008, pag. 3).

Aggiungasi poi che durante le perquisizioni effettuate il 14 marzo 2008 presso la B. gli inquirenti hanno proceduto al sequestro di varia documentazione relativa ai fondi in questione (cfr. AI 24 e AI 26), tra cui anche il contratto di affitto 27 novembre 2002 in originale (AI 26), senza limitarsi - diversamente da quanto preteso dalla difesa di IM 1 - agli atti strettamente legati ai reati fiscali (cfr. anche ordine di perquisizione e sequestro 14 marzo 2008 allegato all’AI 26 che fa stato del procedimento penale a carico di IM 1 per titolo di falsità in documenti). Che le indagini non fossero focalizzate unicamente sui reati fiscali è, altresì, dimostrato dal fatto che, durante la perquisizione effettuata, sempre il 14 marzo 2008, al domicilio di M., sono stati sequestrati anche l’atto 25 gennaio 2002 di costituzione del diritto di compera a favore di IM 1 e D. avente per oggetto i fondi  nonché la dichiarazione di pari data con la quale W. autorizzava la B. a presentare eventuali domande di costruzione in relazione a tali fondi (cfr. AI 28), ciò che non era strettamente necessario per le indagini relative ai reati fiscali.

Si deve, pertanto, concludere che, se presso la B. (o altrove) avessero rinvenuto il contratto di locazione 22 novembre 2002, gli inquirenti lo avrebbero senz’altro sequestrato, ritenuto come l’esistenza di un contratto di locazione annullato e sostituito da un contratto di affitto concluso soltanto cinque giorni dopo non sarebbe stata, in questo contesto, meno rilevante, nell’ottica di chiarire i rapporti tra le parti, dell’atto di costituzione di un diritto di compera sequestrato a casa di M.. Il mancato sequestro, nonostante le quattro perquisizioni effettuate presso la B. (due il 14 marzo 2008, una il 17 marzo 2008, AI 29, ed una il 18 marzo 2008, AI 33), del contratto di locazione 22 novembre 2002 porta piuttosto a ritenere che esso non sia stato affatto trovato dagli inquirenti. Vista la ripetizione delle perquisizioni, il mancato ritrovamento è indiziante del fatto che il contratto non fosse, all’epoca, ancora stato allestito.  

A ciò nulla muta il fatto che IM 1 sostiene di avere rinvenuto nel medesimo cartone anche la licenza edilizia 24 aprile 2003, pure da lui prodotta in occasione del verbale 23 settembre 2010. Al di là di quanto dichiarato dall’appellante stesso, nulla dimostra infatti che tale licenza edilizia fosse davvero conservata negli uffici della B. e che, pur essendo stata trovata dagli inquirenti, non sia stata sequestrata poiché ritenuta, in quella fase del procedimento, irrilevante (così come, a dire dell’appellante, il contratto di locazione).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da IM 1, la citata licenza non è atta a dimostrare che già nel 2002 era in essere un contratto di locazione rispettivamente di affitto tra le parti in relazione ai fondi  nella misura in cui - come visto - già al momento della costituzione del diritto di compera W. aveva autorizzato la B. a presentare eventuali domande di costruzione per i fondi in questione (cfr. AI 28).

 

                                   e.   Del resto, la tesi secondo cui il contratto datato 22 novembre 2002 è stato allestito dopo tale data esclusivamente per i bisogni processuali di IM 1 è confortata, oltre che dagli elementi surriferiti, anche dall’inattendibilità delle dichiarazioni di IM 1 su altre circostanze legate a tale contratto.

 

Con riferimento al pagamento del fitto, e meglio della prima tranche di fr. 130'000.-, IM 1 ha infatti sempre sostenuto - contrariamente agli altri implicati (cfr. verbali MP IM 2 10 febbraio 2009, pag. 1 e 30 novembre 2010, pag. 2; MP M. 14 marzo 2008, pag. 3) - di avere consegnato tale somma a M. nel novembre 2002 (cfr. verbali MP IM 1 14 marzo 2008, pag. 2 e MP IM 1 17 marzo 2008, pag. 1) ciò che, in mancanza di liquidità aziendale, sarebbe stato possibile grazie ad un prestito concesso dal padre (cfr. verbale MP IM 1 14 marzo 2008, pag. 2; MP IM 1 17 marzo 2008, pag. 1; MP IM 1 30 novembre 2010, pag. 3).

Ancora il 23 settembre 2010, pur contestando il contenuto dei verbali 14 e 17 marzo 2008 (cfr. verbale MP IM 1 23 settembre 2010, pag. 1), IM 1 ha ribadito di avere pagato tale importo nel novembre 2002 (pag. 2), salvo poi contraddirsi, dichiarando che il saldo di fr. 370'000.- (che l’appellante sostiene essere stato pagato nel settembre 2004) è stato corrisposto “circa un mese dopo” la prima tranche (pag. 4).

La constatazione che già nel settembre 2010 IM 1 aveva (almeno implicitamente) ammesso che la consegna dell’importo di fr. 130'000.- aveva avuto luogo soltanto nell’agosto 2004 rende priva di oggetto la contestazione riguardo all’interpretazione data dal primo giudice alla mutata posizione assunta in aula da IM 1 che - a dire della difesa - in quella sede altro non ha fatto che confermare quanto preannunciato dalla sua difesa, ovvero di accettare l’ipotesi accusatoria rappresentata dal versamento di fr. 130'000.- nell’agosto del 2004. A ciò nulla muta che il 30 novembre 2010 egli abbia nuovamente ribadito di avere consegnato a M. la somma di fr. 130'000.- già nel 2002 (cfr. verbale MP IM 1 30 novembre 2010, pag. 3).

 

Che IM 1 abbia mentito nel sostenere che la prima tranche è già stata corrisposta nel novembre del 2002 grazie ad un prestito concesso dal padre Aldo è dimostrato anche dal fatto che - nonostante le sue iniziali dichiarazioni (poi corrette; cfr. MP IM 1 17 marzo 2008, pag. 2) secondo cui l’apporto del padre sarebbe stato regolarmente contabilizzato (cfr. verbale MP IM 1 14 marzo 2008, pag. 2) - la contabilità aziendale non registra tale prestito (cfr. verbale MP IM 1 30 novembre 2010, pag. 3). Si osserva, inoltre, che E. non ha neppure accennato a tale prestito durante il suo verbale davanti al procuratore pubblico (cfr. MP E. 27 maggio 2009).

Ne consegue che è smentita la tesi - sempre sostenuta dall’appellante - secondo cui il prelevamento di fr. 130'000.- effettuato il 2 agosto 2004 dal conto della B. presso la __________  è servito al rimborso del preteso prestito ottenuto dal padre. Non può, dunque, che essere accertato che il prelevamento in questione è servito al pagamento della prima tranche il 2 agosto 2004, come peraltro confermato - nonostante i dinieghi dell’appellante (cfr. verbale MP IM 1 17.3.2008, pag. 3) - dall’annotazione “W. 130” figurante sulla sua agenda.

 

Non va, poi, dimenticata l’inattendibilità della versione dell’appellante circa il pagamento del saldo di fr. 370'000.-, almeno per quanto concerne la presenza dell’avv. IM 2 al momento della consegna del denaro a M. e della sottoscrizione della ricevuta 6 settembre 2004. Il legale - che, dopo qualche bugia iniziale, ha sempre esposto i fatti in modo lineare e in sostanziale sintonia con la versione di M. - ha infatti sempre categoricamente negato di avere assistito alla consegna del saldo del fitto (cfr. verbale MP IM 2 14 marzo 2008, pag. 6; MP IM 2 10 febbraio 2009, pag. 3 e 30 novembre 2010, pag. 3).

 

 

 

Degno di nota anche il comportamento tenuto da IM 1 davanti all’autorità fiscale cui ha riferito che il fitto è stato corrisposto in un’unica tranche (cfr. verbale di audizione 9 febbraio 2006, all. 7 al verbale MP IM 1 23 settembre 2010).

 

Più in generale, l’assenza di trasparenza dell’appellante emerge anche dalle dichiarazioni dell’avv. IM 2 che, ammettendo di avere inizialmente fornito una versione inveritiera, ha precisato che “le dichiarazioni non corrette che ho fatto all’inizio del presente verbale sono state influenzate da una precisa richiesta del cliente IM 1” (verbale MP IM 2 14 marzo 2008, pag. 6) e ha aggiunto che “IM 1 mi disse di confermare quanto risultava dai documenti e cioè che il contratto d’affitto era stato effettivamente sottoscritto nel 2002 con pagamento di Fr. 130'000.- e che la differenza di fr. 370'000.- era stata pagata in mia presenza ad inizio settembre 2004. Non ho avuto la presenza di spirito di dirgli di no per cui ad inizio verbale ho fatto delle dichiarazioni non veritiere; ho però capito che era meglio dire la verità per cui ho rettificato queste mie dichiarazioni” (verbale MP IM 2 10 febbraio 2009, pag. 6).

 

                                    f.   Per tutte le ragioni esposte, questa Corte ritiene di poter accertare che è stato IM 1 ad apporre, rispettivamente far apporre, la falsa firma di W. sul contratto di locazione che ha poi prodotto al Ministero pubblico nel tentativo di dimostrare che già nel 2002 fra le parti era in essere un contratto.

Ecco così spiegato anche perché il contratto reca - diversamente dal solito - la firma di W.: questi, deceduto nel febbraio del 2008, non sarebbe infatti più stato in grado di smentire la versione dei fatti fornita dall’appellante.

Ne discende che IM 1 si è reso colpevole di falsità in documenti.

Non è tuttavia possibile stabilire con certezza quando egli abbia commesso il reato e, meglio, proprio nel settembre 2010 o prima. Nelle circostanze concrete del caso in esame, ciò nulla muta alla punibilità di IM 1 per il reato represso dall’art. 251 CP.

 

Sul reato di falsità in documenti in relazione al contratto di affitto 27 novembre 2002

 

Appello del procuratore pubblico

 

                                20.   Il procuratore pubblico non contesta l’accertamento dei fatti operato dal primo giudice, ma lamenta la violazione del diritto costituita dalla mancata applicazione alla fattispecie dell’art. 251 CP (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 3).

Pur dando atto che “un contratto di affitto in generale può oggettivamente non godere di un’accresciuta credibilità”, il procuratore pubblico sostiene che, in concreto, sussistono circostanze particolari che conferiscono al contratto di affitto 27 novembre 2002 un valore probatorio accresciuto in relazione alla data e all’attestazione dell’avvenuto pagamento del fitto. Egli precisa che, pur senza essere atto a dimostrare la veridicità del suo contenuto, il contratto è idoneo a comprovare, mediante la data in esso indicata, che il locatore e l’affittuario si sono scambiati manifestazioni di volontà reciproche e concordanti relative all’affitto dei fondi in questione proprio in data 27 novembre 2002, ciò che tuttavia non corrisponde al vero, non essendo esistito alcun contratto di affitto tra le parti prima del 2 agosto 2004 (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 4-5).

Inoltre, citando una sentenza nella quale l’Alta Corte federale aveva riconosciuto ad una ricevuta di consegna l’idoneità ad attestare l’avvenuta consegna di merce, il procuratore pubblico sostiene che il contratto di affitto che dà atto dell’avvenuto pagamento del fitto gode di particolare credibilità (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 5). E ciò - stando al procuratore pubblico - anche alla luce dello scopo perseguito dagli imputati con l’allestimento e l’uso del falso contratto (ovvero quello di favorire la B. nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare), del limitato potere di verifica del funzionario dell’UE nonché della trasmissione del contratto all’UE per mano di un avvocato, categoria cui il Tribunale federale riconosce qualità di garante (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 5-7). Avendo gli imputati agito intenzionalmente, il reato di falsità sarebbe adempiuto (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 7).

 

                                21.   Nell’ipotesi accusatoria il contenuto del contratto di affitto datato 27 novembre 2002 è inveritiero poiché l’accordo non sarebbe stato effettivamente concluso nella data indicata. Pure contraria alla verità è - sempre nell’ipotesi accusatoria - l’attestazione dell’avvenuta integrale corresponsione del fitto al momento della firma.

 

Si tratta pertanto, avantutto, di stabilire se tale contratto goda di un valore probatorio accresciuto in relazione alla data e alla quietanza che contiene, se sia cioè atto a provare la veridicità di tali indicazioni.

In concreto, si è in presenza di un contratto concluso in forma scritta semplice. Come visto, il Tribunale federale non attribuisce un valore probatorio accresciuto ad un tale documento che, pur essendo atto a provare che le parti hanno scambiato delle dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, non gode, di principio, di particolare credibilità circa il fatto che il contenuto di tali dichiarazioni corrisponda alla reale volontà dei contraenti.

Nel caso specifico, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore pubblico, non sussistono neppure circostanze particolari che costituiscono speciali garanzie che le dichiarazioni concordanti delle parti coincidano con la loro effettiva volontà.

Del resto, quando ha ritenuto adempiuta una falsità ideologica in documenti nel caso di una procura retrodatata, il Tribunale federale ha fatto derivare l’accresciuta credibilità di tale documento quanto alla data in esso indicata dalla particolare natura dell’atto stesso sul quale, in virtù delle norme sulla rappresentanza, i terzi possono fare affidamento (cfr. DTF 122 IV 338 consid. 2c in cui il TF ha, appunto, precisato che, giusta le disposizioni legali sulla rappresentanza, i destinatari di una procura scritta possono riporre in essa una particolare fiducia poiché essa garantisce in modo oggettivo la veridicità del suo contenuto).

Tale particolare natura fa, appunto, difetto nel caso di un semplice contratto scritto, nella misura in cui non esistono - come in casu - norme legali che obblighino a dare ai destinatari dell’atto indicazioni veritiere (cfr. STF 6S.375/2000 consid. 2b e 2c).

 

Quanto, invece, alla valenza dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del fitto già al momento della sottoscrizione del contratto, la giurisprudenza citata dall’appellante (secondo cui una ricevuta di consegna è idonea ad attestare l’avvenuta consegna di merce; cfr. DTF 116 IV 50 consid. 2b) non è pertinente nella misura in cui l’Alta Corte federale ha successivamente avuto modo di precisare che, di principio, una fattura anche munita di ricevuta non gode, per legge, di una particolare capacità di comprovare che il suo contenuto corrisponda alla verità (cfr. DTF 121 IV 131 consid. 2c).

A ciò nulla muta lo scopo perseguito dagli imputati con l’allestimento e l’uso del falso contratto (ovvero quello di favorire la B. nella procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare).

Lo stesso dicasi per il limitato potere di verifica del funzionario dell’UE. Anche in questo caso il raffronto operato dal procuratore pubblico non è pertinente. Non va, infatti, dimenticato che il Tribunale federale ammette che i documenti allegati ad una domanda di iscrizione, di modifica o di radiazione di un’iscrizione in un registro pubblico dispongono di un’accresciuta credibilità in ragione del limitato potere di verifica del funzionario preposto se e solo se tale registro pubblico gode di pubblica fede (gli allegati partecipando in tal caso alla presunzione di veridicità di cui fruisce il registro pubblico; STF 6S.93/2004 consid. 1.5), ciò che non è il caso per l’elenco oneri che non dà indicazioni riguardo alla sussistenza di un diritto materiale e non esplica effetti giuridici nei confronti dei terzi (DTF 115 III 24 consid. 1; Peter, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basilea 2010, ad art. 8, n. 10, pag. 36): rimanendo soggetto a contestazione ex art. 140 cpv. 2 LEF, esso dà semplicemente atto delle insinuazioni dei sedicenti creditori e non fornisce alcuna prova circa la reale sussistenza dei crediti insinuati (cfr. per analogia, la sentenza pubblicata in DTF 105 IV 105 consid. 3 in cui il TF si è espresso in termini analoghi con riferimento alla graduatoria fallimentare). A fortiori ciò vale - data la sua natura prettamente informativa - per lo stato descrittivo dei fondi.

Neppure si scorgono eventuali altre garanzie di veridicità del contratto di affitto 27 novembre 2002, tanto meno riferite alla data ed alla quietanza ivi contenute.

Non si può segnatamente ritenere che le parti si trovassero nei confronti del destinatario del falso in una posizione analoga a quella di un garante in ragione della professione che esercitano o della funzione che svolgono, ritenuto che il TF ha negato al semplice partner contrattuale tale posizione (cfr. DTF 121 IV 131 consid. 2c; STF 6S.375/2000 del 1. novembre 2000 consid. 2c/bb).

Infine, nemmeno la circostanza che il contratto è stato trasmesso all’UE di __________  da parte dell’avv. IM 2 influisce sul valore probatorio dello stesso quanto alle citate indicazioni. Se è vero che il TF riconosce agli avvocati qualità di garante (STF 6S.295/2001 consid. 2b), ciò vale nel caso in cui siano loro a redigere il documento, rispettivamente ad apporre la propria firma sullo stesso. Del resto, il TF ha più volte stabilito che è l’autore del documento che deve trovarsi in una “garantenähnliche Stellung” (cfr., ad esempio, DTF 121 IV 131 consid. 2c).

Non si intravede, pertanto, quali siano quelle circostanze particolari che, secondo l’appellante, conferirebbero accresciuta credibilità al contratto in questione.

Ne discende che le indicazioni inesatte contenute nel contratto costituiscono delle semplici “menzogne scritte” penalmente irrilevanti, ragion per cui gli imputati devono essere prosciolti dalle accuse di falsità in documenti mosse a loro carico in relazione al contratto di affitto datato 27 novembre 2002.

 

Sul reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

 

Appello del procuratore pubblico

 

                                22.   Anche in relazione al reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione l’appello del procuratore pubblico verte unicamente sulla violazione del diritto (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 3).

Premettendo che per la realizzazione del citato reato non importa che il contratto di affitto 27 novembre 2002 costituisca o meno un falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 8), il procuratore pubblico ritiene, contrariamente a quanto stabilito dal pretore, che non solo l’elenco oneri su modulo prestampato ma anche lo stato descrittivo dei fondi e la tabella “Elenco oneri W. ” allegati all’elenco oneri vero e proprio, nei quali è stato iscritto il contratto in questione, debbano essere qualificati di documenti pubblici ai sensi di legge (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 8-9). Inoltre, egli ritiene adempiuto anche il presupposto dell’attestazione contraria alla verità di un fatto di importanza giuridica, non essendo mai esistito un contratto di affitto tra W. e la B. (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 9-10). Avendo agito intenzionalmente, gli imputati si sarebbero dunque resi colpevoli di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 9 e 10).

 

                                23.   Giusta l’art. 253 CP è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, in specie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale (cpv. 1), rispettivamente chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato (cpv. 2).

 

Tale disposto regola un caso particolare di falsità ideologica in documenti mediata e, meglio, il caso di falsità ideologica commessa quale autore mediato sfruttando un funzionario rispettivamente un pubblico ufficiale quale strumento ignaro (STF 6B_102/2007 del 13 novembre 2007 consid. 5.3; Boog, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 253, n. 2, pag. 1655; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 253, n. 1, pag. 486; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berna 2008, § 37, n. 13, pag. 181; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, ad art. 253, n. 11, pag. 283; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 38, pag. 162) nonché il caso di impiego di un documento ottenuto con tali modalità (ritenuto che quest’ultima ipotesi è sussidiaria a quella prevista al capoverso 1; DTF 100 IV 238 consid. 5; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 8, pag. 1656; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 2007, ad art. 253, n. 2.1, pag. 613; Corboz, op. cit., ad art. 253, n. 16, pag. 284; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 38, pag. 165; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 37, n. 23, pag. 183).

Il comportamento represso consiste, quindi, nell’ottenere mediante inganno un documento pubblico (art. 110 cpv. 5 CP) dal contenuto inveritiero allestito da un funzionario (art. 110 cpv. 3 CP) o da un pubblico ufficiale, rispettivamente nel fare uso di un documento così ottenuto.

Il documento deve essere pubblico: deve cioè emanare da un’autorità (o da un membro di essa), da un funzionario o da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni sovrane. Sono eccettuati i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico (art. 110 cpv. 5 CP).

In particolare, costituiscono documenti pubblici ai sensi di questo disposto i registri pubblici ai quali i terzi possono prestar fede (ad esempio, il registro fondiario, il registro di commercio, il registro delle riserve di proprietà e la matricola degli aeromobili; Corboz, op. cit., ad art. 253, n. 4, pag. 283; cfr. pure DTF 115 III 24 consid. 1; 97 IV 210 consid. 3b e c) così come gli atti autentici (DTF 100 IV 238 consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 253, n. 5, pag. 283).

 

Il funzionario o il pubblico ufficiale deve essere competente per l’allestimento del documento pubblico in questione (DTF 74 IV 161; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 6, pag. 1656; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 38, pag. 163).

 

L’inganno, che non deve necessariamente essere astuto, esclude il dolo dell’autore del documento (STF 6B_731/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 4.3; STF 6B_102/2007 del 13 novembre 2007 consid. 5.3; DTF 123 IV 138, 101 IV 61, 100 IV 242; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 4, pag. 1655 e n. 6, pag. 1656; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 253, n. 1, pag. 486; Donatsch/Wohlers, op. cit., § 38, pag. 163; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 37, n. 17, pag. 182) che deve essere tratto in errore (Boog, op. cit., ad art. 253, n. 6, pag. 1656; Corboz, op. cit., ad art. 253, n. 13, pag. 284).

 

Per stabilire l’esistenza di una falsità ideologica in documenti occorre far capo ai medesimi criteri applicabili per l’interpretazione dell’art. 251 CP (Boog, op. cit., ad art. 253, n. 5, pag. 1655; Corboz, op. cit., ad art. 253, n. 10-11, pag. 283): ciò è pertanto il caso quando il contenuto del documento, che pur emana dal suo autore apparente, non corrisponde a quello effettivo ed il documento in questione gode, relativamente alla circostanza che è falsa, di un valore probatorio accresciuto tale per cui il suo destinatario può legittimamente prestarvi fede, quando cioè assicurazioni oggettive garantiscono la veridicità del suo contenuto nei confronti di terzi, ad esempio quando all’autore del documento incombe un obbligo di verifica (STF 6B_455/2008 del 26 dicembre 2008 consid. 2.2.1; DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 117 IV 35 consid. 1).

Secondo costante giurisprudenza, il documento pubblico non attesta unicamente che le dichiarazioni sono state espresse, ma garantisce anche l’esattezza del loro contenuto. Il TF ha, ad esempio, ammesso il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione nel caso di solo apparente liberazione di azioni, il denaro non essendo in realtà a libera disposizione della società (DTF 101 IV 60 consid. 2; STF 6B_455/2008 del 26 dicembre 2008 consid. 2.2.2; 6B_102/2007 del 13 novembre 2007 consid. 5.4; 6P.133/2005 del 7 giugno 2006 consid. 16.4; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 10, pag. 1656-1657). Lo stesso vale per l’annuncio e l’iscrizione della costituzione di una società nel registro di commercio. Anche il funzionario preposto al registro di commercio non certifica soltanto le dichiarazioni, bensì il fatto stesso. Il registro di commercio ha infatti qualità di documento relativamente ai fatti iscritti e non costituisce soltanto un protocollo delle dichiarazioni rilasciate (STF 6B_455/2008 del 26 dicembre 2008 consid. 2.2.2; 6P.133/2005 del 7 giugno 2006 consid. 16.4; DTF 107 IV 128 consid. 3b; 81 IV 238 consid. 3a; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 10, pag. 1656-1657).

L’Alta Corte federale ha invece ritenuto inadempiuto il reato in caso di conclusione di un matrimonio al solo scopo di ottenere un permesso di soggiorno, il registro dello stato civile dimostrando unicamente la volontà degli sposi di unirsi in matrimonio e non fornendo invece alcuna prova circa i motivi alla base della loro decisione (JdT 1998 IV 79 consid. 3b; Boog, op. cit., ad art. 253, n. 10, pag. 1658; Favre/Pellet/Stoudmann, op cit., ad art. 253, n. 1.3, pag. 611).

Citando una sentenza emessa nel canton Friborgo, la dottrina menziona anche il proscioglimento pronunciato nel caso di un creditore che aveva chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione sulla base di un contratto di prestito sottacendo che gran parte del debito era già stata rimborsata (Boog, op. cit., ad art. 253, n. 11, pag. 1658).

 

                                24.   In concreto, a IM 2 e IM 1 il procuratore pubblico rimprovera sostanzialmente di avere prodotto, rispettivamente fatto produrre, all’UE di __________  il contratto di affitto datato 27 novembre 2002 dal contenuto inveritiero, inducendo in tal modo il funzionario preposto ad iscriverlo nell’elenco oneri della procedura esecutiva concernente i fondi part. n. .

Occorre, pertanto, avantutto stabilire se l’elenco oneri costituisce un documento pubblico ai sensi dell’art. 253 CP in combinazione con l’art. 110 cpv. 5 CP.

Pur emanando da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni sovrane, all’elenco oneri non può essere attribuita la qualifica di documento pubblico ex art. 253 CP.

Infatti, come visto, sono documenti pubblici ai sensi di tale disposto segnatamente i registri pubblici sui quali i terzi possono fare affidamento, quali, ad esempio, il registro fondiario e il registro di commercio.

I verbali e i registri redatti a norma della LEF (ivi compreso l’elenco oneri), pur facendo fede fino a prova contraria (art. 8 cpv. 2 LEF), non godono, invece, di fedefacenza materiale. Diversamente dal registro fondiario e dal registro di commercio, essi non attestano, infatti, l’esistenza di un diritto materiale e non esplicano effetti giuridici nei confronti dei terzi (DTF 115 III 24 consid. 1; Peter, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Basilea 2010, ad art. 8, n. 10, pag. 36). Il TF ha, del resto, già avuto modo di stabilire che non è compito delle autorità esecutive - bensì del giudice civile nella procedura di rigetto dell’opposizione e di appuramento dell’elenco oneri - statuire in merito all’esistenza di un diritto di pegno invocato da un creditore procedente (DTF 105 III 63 consid.1; 78 III 93 pag. 96-97).

Il valore probatorio accresciuto dei verbali e dei registri - che si limita all’attestazione delle procedure ufficiali rispettivamente dei fatti che gli ufficiali possono confermare per averne preso personalmente atto - non si estende al contenuto delle dichiarazioni delle parti interessate alla procedura esecutiva. La loro forza probante qualificata si riferisce essenzialmente a quando, dove, da chi e nei confronti di chi è stata fatta una determinata dichiarazione (Peter, op. cit., ad art. 8, n. 11, pag. 36-37).

Essi non costituiscono, dunque, dei documenti pubblici ai sensi dell’art. 253 CP e, meglio, dei documenti pubblici atti a provare la veridicità del loro contenuto.

Ciò vale in particolare per l’elenco oneri che, rimanendo soggetto alla procedura di appuramento ex art. 140 cpv. 2 LEF, dà semplicemente atto delle insinuazioni dei sedicenti creditori e non fornisce alcuna prova circa la reale sussistenza dei crediti insinuati (cfr. per analogia, la sentenza pubblicata in DTF 105 IV 105 consid. 3 in cui il TF si è espresso in termini analoghi con riferimento alla graduatoria fallimentare).

Di questo dà esplicitamente atto l’appellante quando afferma che l’elenco oneri “si limita ad attestare l’esistenza di un onere reale, indicando ad esempio la presenza di cartelle ipotecarie, senza però verificare la veridicità del loro contenuto” (motivazione scritta dell’appello 19 ottobre 2011, pag. 9, con sottolineatura del redattore). L’elenco oneri allestito dall’UE non fa, quindi, altro che attestare che un rapporto giuridico è stato notificato, senza certificare che esso esiste effettivamente.

L’esclusione della qualifica di documento pubblico si impone a fortiori se si considera che, come accertato dal primo giudice e non contestato dalle parti, il contratto di affitto in questione non è stato iscritto nell’elenco oneri vero e proprio, ma è stato soltanto indicato nello stato descrittivo dei fondi che - ancor meno dell’elenco oneri - può essere ritenuto un documento pubblico. Il fatto che il contratto sia stato indicato anche nella tabella “Elenco oneri W. ” allegata all’elenco oneri nulla muta, ritenuto come essa non rappresenti altro che la lista dei destinatari della comunicazione dell’elenco oneri da parte dell’UE. Del resto, come già visto al considerando n. 21, i documenti allegati ad una domanda di iscrizione, di modifica o di radiazione di un’iscrizione in un registro pubblico partecipano alla presunzione di veridicità di cui fruisce il registro pubblico se e solo se il registro stesso gode di pubblica fede (STF 6S.93/2004 consid. 1.5): ciò che, appunto, non è il caso per i verbali e i registri previsti dalla LEF.

Ne consegue il proscioglimento degli imputati, senza che sia necessario verificare l’adempimento degli altri elementi costitutivi del reato.

 

 

 

 

Sulla commisurazione della pena

 

                                25.   Da tutto quanto sopra esposto discende che IM 2 deve essere prosciolto da tutti i capi di imputazione a suo carico mentre IM 1 deve essere dichiarato autore colpevole di falsità in documenti in relazione all’allestimento (e al conseguente utilizzo nell’ambito del procedimento penale) del contratto di locazione datato 22 novembre 2002 riportante la falsa firma di W..

Occorre, pertanto, stabilire la pena adeguata alla colpa di IM 1.

 

                                26.   Giusta l’art. 251 CP chi si rende colpevole di falsità in documenti è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                                   a.   Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la definizione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.7).

 

                                  b.   In concreto, con il suo agire IM 1 ha attentato alla fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova. Dal profilo oggettivo, la lesione al bene giuridico protetto dalla norma violata non è, per finire, risultata grave unicamente perché il falso contratto è stato immediatamente riconosciuto come tale dagli inquirenti.

Dal profilo soggettivo, non va sottovalutato il fatto che IM 1 ha deciso di allestire, rispettivamente far allestire, il falso contratto di locazione datato 22 novembre 2002 per trarsi d’impaccio e, meglio, per corroborare la tesi - da lui portata avanti nell’ambito del procedimento penale nel quale era imputato di avere allestito il falso contratto di affitto 27 novembre 2002 - secondo cui già nel novembre 2002 tra la __________  B. e W. era effettivamente in essere un contratto. Ritenuto come la data e la quietanza contenute nel contratto di affitto siano oggettivamente inveritiere (il proscioglimento dal reato di falsità in documenti relativo a tale contratto essendo dovuto a questioni tecnico-giuridiche e, meglio, all’assenza di valore probatorio accresciuto del documento), colpisce come, pur di avvalorare la sua tesi difensiva, IM 1 non si sia fatto remore ad allestire, rispettivamente far allestire, un nuovo falso contratto ed a farne uso nell’ambito del procedimento penale pendente contro di lui, producendolo al MP in occasione di un suo interrogatorio.

Adeguata alla colpa dell’imputato - che deve comunque essere considerata relativamente lieve - appare una pena pecuniaria variante tra le 30 e le 40 aliquote giornaliere.

Tenuto conto dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten) ed avuto riguardo alla valenza neutra in ambito di commisurazione della pena dell’incensuratezza (cfr. DTF 136 IV 1 consid. 2.6), questa Corte ritiene che a IM 1 debba essere inflitta una pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere con l’aggiunta (art. 42 cpv. 4 CP; DTF 135 IV 188 consid. 3.3 e 3.4.4; 134 IV 1 consid. 4.5.2) di una multa di fr. 1'000.-.

 

L’ammontare della singola aliquota giornaliera è fissato - in considerazione della situazione personale ed economica del condannato (art. 34 cpv. 2 CP) - in fr. 170.-.

 

                                27.   Le circostanze in cui è stato commesso il reato, così come l’assenza di precedenti penali e la situazione personale del condannato permettono di formulare - nonostante l’atteggiamento tenuto durante il procedimento penale e la mancata assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23 luglio 2007 consid. 4; 6S.477/2002 del 12 marzo 2003 consid. 1.4) - una prognosi non del tutto negativa circa il comportamento futuro di IM 1, ragion per cui si giustifica di sospendere condizionalmente l’esecuzione della pena principale (art. 42 cpv. 1 CP) con un periodo di prova di due anni.

La multa è, naturalmente, effettiva (art. 105 cpv 1 CP).

 

 

 

 

Sulle spese

 

                                28.   Gli oneri processuali dei gravami seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP).

Pertanto, per quanto concerne l’appello interposto da IM 1, essi vanno posti a carico dell’appellante nella misura di 4/5 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 fr. 500.- per ripetibili ridotte (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).

Per quanto riguarda l’appello del procuratore pubblico, gli oneri processuali vanno posti a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 e a IM 2 - che hanno presentato osservazioni tramite dei legali - fr. 2’000.- ciascuno a titolo di ripetibili (cfr. art. 12 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).

Visto l’esito degli appelli che, sostanzialmente, sono stati entrambi respinti (eccetto sulla questione dell’utilizzo delle registrazioni clandestine), in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, questa Corte conferma l’attribuzione delle spese sancita nel giudizio di prima sede.

Pure confermato è l’ammontare delle ripetibili attribuite dal primo giudice a IM 2.

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 77, 80, 81, 84, 139 e segg., 243, 269, 339, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP;

                                         113 e 166 CPP TI;

                                         42, 47, 105, 106, 110, 251 e 253 CP;

                                         8 e 140 LEF;

                                         32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU, 14 cpv. 2 patto ONU II,

                                         nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

                                         rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

                                                                                                                        

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello del procuratore pubblico è respinto mentre l’appello di IM 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   Le registrazioni clandestine sono estromesse dall’incarto.

 

                               1.2.   IM 1 e IM 2 sono prosciolti dalle imputazioni di falsità in documenti in relazione al contratto di affitto datato 27 novembre 2002 e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;

 

                               1.3.   IM 1 è dichiarato autore colpevole di falsità in documenti in relazione all’allestimento del contratto di locazione datato 22 novembre 2002;

 

                               1.4.   IM 1 è condannato:

 

                            1.4.1.   alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) cadauna, per un totale di fr. 5’950.- (cinquemilanovecentocinquanta);

 

                            1.4.2.   alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.4.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 650.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.- per il procedimento di primo grado;

 

                               1.5.   È confermata l’attribuzione allo Stato della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.- per il procedimento di primo grado. Sempre in relazione al procedimento di prima sede, lo Stato è, inoltre, condannato al pagamento di fr. 12'000.- a IM 2 per ripetibili.

 

                                   2.   Gli oneri processuali relativi all’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                                                              fr.         1'200.-

 

sono posti a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 e IM 2 fr. 2’000.- ciascuno a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Gli oneri processuali relativi all’appello di IM 1, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.         1'000.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                                                              fr.         1'200.-

                                        

sono posti a carico di IM 1 nella misura di 4/5 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a IM 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                   4.   Intimazione a:

 

       

 

                                   5.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.