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Incarto n. |
Locarno 25 ottobre 2011/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 3 giugno 2011 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata il 26 maggio 2011 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3 |
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richiamata la dichiarazione di appello 2 agosto 2011;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che - Con sentenza del 26 maggio 2011, la Corte delle assise
criminali ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
1. aggressione, ripetuta, per avere, il 13 novembre 2010, a __________, preso parte a due aggressioni in danno di ACPR 1, e meglio una prima volta presso il centro sociale “__________” in correità con IM 1, IM 2 e IM 3 e una seconda volta, tra le 23:15 e le 23:30, in __________, in correità con IM 1;
2. lesioni semplici, per avere, tra le 23:15 e le 23:30 del 13 novembre 2010, a __________, colpito 9 volte con un coltello ACPR 1 alla spalla e al braccio sinistro;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, nel
periodo 3-13 novembre 2010, a __________ e in altre località, personalmente consumato almeno 35 grammi di marijuana, almeno 15/20 grammi di cocaina, come pure qualche goccia di LSD.
- Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure
ritenuto:
1. IM 1 autore colpevole di aggressione ripetuta e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
2. IM 2 autore colpevole di aggressione, ingiuria, violenza o minaccia contro i funzionari e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
3. IM 3 autore colpevole di aggressione e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
- I primi giudici hanno invece prosciolto AP 1 e IM 1 dall’accusa di tentato omicidio intenzionale.
- In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
1. AP 1 alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2. IM 1 alla pena detentiva di 3 anni - sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di quattro anni - da dedursi il carcere preventivo sofferto;
3. IM 2 alla pena detentiva di 13 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena aggiuntiva a quella di 30 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna inflittagli in data 23 agosto 2010 dal Ministero pubblico del Canton Ticino;
4. IM 3 alla pena detentiva di 10 mesi
- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni - da dedursi il
carcere preventivo sofferto.
- La
Corte delle assise criminali ha, inoltre, disposto il mantenimento di AP 1 e IM
1 in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena,
rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP) e ha
affidato AP 1 all’assistenza riabilitativa giusta gli art. 93 ss CP.
- AP
1, IM 1, IM 2 e IM 3 sono stati inoltre condannati a versare, in solido, fr. 2'417,65 a ACPR 1 in risarcimento delle spese legali.
I giudici di prime cure hanno pure attribuito all’accusatore privato un
risarcimento per il torto morale subito di complessivi fr. 5'000.- oltre
interessi al 5% dal 14 novembre 2010, condannando AP 1 e IM 1, in solido, al pagamento dell’intero importo e IM 2 e IM 3, in solido tra loro e con AP 1 e IM 1, al pagamento fino a concorrenza di fr. 1'000.- oltre interessi al 5% dal 14
novembre 2010.
- I
primi giudici hanno, infine, caricato la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e i
disborsi ai condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di 1/3
ciascuno a carico di AP 1 e IM 1 e di 1/6 ciascuno a carico di IM 2 e IM 3.
preso atto che - Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 2 agosto 2011, l’appellante ha confermato il proprio annuncio postulando che la pena a suo carico venga ridotta a 4 anni di pena detentiva.
- L’appellante non ha presentato istanze probatorie limitandosi a chiedere di essere sentito al pubblico dibattimento.
esperito il pubblico dibattimento il 18 ottobre 2011 durante il quale:
- il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio;
- l’appellante ha postulato la riduzione della sua pena a 4 anni di detenzione;
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili al giudizio sulla pena
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 26 maggio 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
3. a) Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191
consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e
riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento
all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid,
semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche
all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.
398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,
ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der
freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in
Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art.
393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea
2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella stessa opera ma con riferimento
all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, CPP, ad art. 393
n. 18, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e
cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et
leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del
controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est
intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte
est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
b) Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La
colpa va determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena
essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo (DTF 136 IV 55 consid.
5.5). Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e
della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto
che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio,
il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non
deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del
12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79).
La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di
prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni
marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF
del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF
del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.
6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna
2006, § 6 n. 72).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP
fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la
gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione il
grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché la
reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con
l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Sotto il profilo soggettivo, la norma
rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a
delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che
l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in
quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della
legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In
relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener
conto della situazione personale dell'autore e delle circostanze esterne. La
situazione personale può, senza che vi sia un reperto patologico ai sensi
dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il carattere illecito
dell'atto. Per “circostanze esterne” s’intende la situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di
tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della
pena ai sensi dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007 consid. 2.2).
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed
esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF
dell'11 aprile 2008, inc. 6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione
conferisce, dunque, un ampio potere d'apprezzamento al giudice.
c) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano
adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il
giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave
aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il
massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del
genere di pena.
L’accusato e i suoi precedenti penali
4. Sulla vita dell’appellante, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rinvia a quanto indicato dai primi giudici ai considerandi 2 e 3 pag. 11 a 14 della sentenza impugnata completato, per quanto necessario, da quanto si legge a pag. 12 della sentenza 3 febbraio 2009 del presidente della Corte delle assise correzionali (in atti, sub “AI richiamati AP 1”) e da quanto dichiarato da AP 1 al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 2-3).
5. AP 1 ha, alle spalle, due condanne.
Con la prima - emanata il 3 febbraio 2009 dalla Corte delle assise correzionali - è stato condannato alla pena di 2 anni e tre mesi, interamente da espiare, per:
- estorsione aggravata,
- lesioni semplici,
- esposizione a pericolo della vita altrui,
- coazione,
- vie di fatto,
- furto,
- violazione di domicilio,
- danneggiamento,
- infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni,
- infrazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Con decreto d’accusa 17 maggio 2010, AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di :
- aggressione e
- contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
ed è stato condannato alla pena detentiva di 30 giorni da espiare.
6. Scontati i 30 giorni di pena detentiva inflittagli con il citato DA cui si sono aggiunti, visto l’insuccesso del periodo di prova, i 9 mesi corrispondenti al terzo della pena precedente che erano stati sospesi ex art. 86 CP, AP 1 ha lasciato il carcere il 3 novembre 2010.
Vi è rientrato il 23 novembre successivo, in
detenzione preventiva per i fatti oggetto del presente procedimento
Fatti accertati in prima sede e non contestati
7. Verso le 22.00/22.30 del 23 novembre 2010, vi fu, dapprima - sorta per futilissimi motivi alla Pensilina di __________- una colluttazione fra AP 1, IM 2, IM 1 e ACPR 1 in cui questi ebbe la peggio. Il litigio si risolse, però, con pochi danni, anche grazie all’intervento di un passante che riuscì a togliere di mano a AP 1 la spranga di ferro di cui questi si era munito, dopo averla tolta dalla tasca posteriore della sedia a rotelle su cui era costretto il IM 2, e con cui colpiva il ACPR 1.
Fuggito il ACPR 1, i quattro maturarono - poco comprensibilmente, visto l’esito del confronto - propositi di vendetta.
Così, verso le 23.00, il gruppetto raggiunse il Centro sociale “__________” dove, all’esterno, notarono il ACPR 1 in piedi accanto ad una panchina. Gli si avvicinarono e, mentre uno da dietro gli bloccava le braccia impedendogli di difendersi, lo colpirono con calci e pugni e lo minacciarono sia verbalmente che con un coltello.
Grazie all’intervento di alcuni frequentatori del Centro, ACPR 1 riuscì a darsi alla fuga.
AP 1 e IM 1 lo inseguirono e lo raggiunsero su __________ dove, al centro della carreggiata, ricominciò il pestaggio con pugni e calci.
ACPR 1 riuscì di nuovo a fuggire. Tornò al centro
sociale. Lì venne nuovamente raggiunto da AP 1 e da IM 1 che ripresero a
colpirlo con calci e pugni, aiutati da IM 2 e IM 3.
Dopo che una ginocchiata in volto assestagli da AP 1 lo fece cadere a terra, ACPR
1 riuscì di nuovo a fuggire. Imboccato un vicolo situato dietro il palazzo al
numero civico __________, si nascose sotto l’unica vettura che era lì
parcheggiata.
AP 1 e IM 1 - che si erano messi nuovamente sulle sue tracce - lo raggiunsero e, dopo avere tentato invano di estrarre la vittima da sotto l’auto, “strattonandola per la spalla sinistra” e colpendola “alla spalla sporgente da sotto la macchina con dei calci”, lo colpirono ripetutamente con uno o più coltelli.
8. Dopo l’accoltellamento - che, secondo gli accertamenti di prima
sede, “ha strappato al ACPR 1 un forte urlo di dolore” - AP 1 e IM 1
uscirono dal vicolo e, raggiunti dagli altri due (IM 3 e IM 2), si allontanarono,
senza curarsi delle condizioni della vittima. Raggiunto l’appartamento di IM 1,
i quattro - scherzando e ridendo dell’accaduto, con AP 1 che commentava con
frasi del tipo “urlava come un porco” e “che figata, che figata”
e imitava le urla di dolore della vittima - si sono, prima, cucinati un piatto
di pasta, poi hanno guardato un film e, infine, hanno dormito sino al
pomeriggio successivo nonostante - così come accertato dai primi giudici -
fossero “consapevoli di avere gravemente ferito, se non ucciso, il ACPR 1”.
9. ACPR 1 ha riportato 12 lesioni da
taglio di cui 9 - che sono state ricondotte a AP 1 - sulla parte posteriore del
braccio di differente profondità e ampiezza con coinvolgimento del tricipite e
delle fasce muscolari e 3 - di cui in prima sede non è stato stabilito l’autore
- all’emitorace sinistro in regione infraascellare.
Nonostante queste lesioni siano state giudicate “superficiali e senza
interessamento di arterie e vasi” da parte del dott. S. che è intervenuto
sulla vittima in ospedale, il dott. A. ha osservato che le ferite “avrebbero
potuto interessare gli organi vitali se fossero state poco più profonde”. In
particolare, secondo lo stesso medico, “lesioni più profonde anche solo di
meno di un centimetro avrebbero, in sede toracica sinistra, potuto ledere
direttamente strutture quali la pleura, il polmone e vasi di un certo calibro
ed anche il cuore nel caso di sufficiente penetrazione del coltello, lesioni
che in tal caso avrebbero determinato un serio pericolo per la salute del ACPR 1”.
Oltre alle ferite da taglio, ACPR 1 ha riportato anche una “contusione
periorbitale a sinistra e una contusione temporo-mandibolare” dovute ai
colpi subiti durante l’aggressione presso il “__________”.
ACPR 1 è stato dimesso dall’ospedale il giorno
seguente il suo ricovero, dopo le cure del caso e la suturazione delle ferite. Egli
è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro dal 14 al 22 novembre 2010.
10. Dichiarato autore colpevole di ripetuta aggressione, di lesioni semplici e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, AP 1 è stato condannato in primo grado alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi.
La sentenza è stata da lui appellata limitatamente alla commisurazione della pena.
Nessuna censura è stata presentata né riguardo l’accertamento dei fatti né la loro qualifica giuridica.
Appello
11. Nel suo appello AP 1 sostiene che la Corte delle assise criminali,
nel valutare la sua colpa, non ha considerato, quale attenuante generica, la
circostanza secondo cui l’Ufficio del tutore ufficiale non si è affatto
occupato di lui al momento della sua scarcerazione dopo l’espiazione della sua
precedente condanna. In particolare - rileva l’appellante - nonostante fosse
suo dovere, il tutore non si è preoccupato né di fornirgli un alloggio
adeguato, né di trovargli un’occupazione. A detta dell’appellante, l’assenza di
misure accompagnatorie all’uscita dal carcere costituiscono una lacuna dei
servizi sociali che può aver influito “per quanto leggermente” sulla sua
colpa.
In aula, a questa censura l’appellante ha aggiunto quella secondo cui egli è
vittima di una disparità di trattamento. IM 1, la cui colpa è stata definita
dal profilo oggettivo pari alla sua, è stato condannato a soli 3 anni di
detenzione: i suoi precedenti penali e l’assenza di un lavoro non permettono -
a mente dell’appellante - una differenza di pena di ben 18 mesi.
12. Nel commisurare la pena da infliggere a AP 1, la Corte delle assise
criminali ha innanzitutto posto l’accento sulla gravità oggettiva delle due
aggressioni di cui egli si è reso protagonista. I primi giudici hanno, in
particolare, evidenziato che la prima aggressione è “un brutale ed
immotivato pestaggio” in cui gli autori hanno agito con “la conclamata
intenzione” di picchiare duramente per fare male. Rilevato come
l’aggressione sia connotata di particolare gravità anche perché “reiterata
in tre fasi distinte” in cui AP 1 non si è accontentato di picchiare
duramente il ACPR 1, ma ha voluto anche terrorizzarlo e fargli temere per la
propria vita, come risulta dalle “esplicite frasi in tal senso, rafforzate
dall’esibizione del coltello”, i primi giudici hanno sottolineato
l’escalation di violenza per cui - “forse per la frustrazione di non poter
arrecare abbastanza danno a mani nude” - AP 1 ha deciso di usare ripetutamente il coltello tanto che dei 12 colpi inferti con l’arma da taglio “almeno
9 sono riconducibili per sua ammissione al AP 1, mentre gli altri tre, quelli
all’emitorace, sono oggettivamente costitutivi di un tentativo di omicidio
intenzionale per dolo eventuale”.
Passando all’esame degli elementi soggettivi della colpa, la Corte di prime
cure ha rilevato che AP 1 è, per i suoi precedenti e per il fatto di avere
delinquito appena 20 giorni dopo essere uscito dal carcere, “semplicemente
impresentabile” ritenuto come egli abbia dimostrato con i fatti del 13
novembre 2011 che “la sua esistenza consiste a tutt’oggi nella sola
delinquenza, connotata di aggressività, violenza (fisica e verbale), mancanza
di scrupoli, egoismo assoluto, disprezzo dell’esistenza del prossimo, delle
leggi e dei loro tutori” e che, pertanto, “l’attività delinquenziale non
è soltanto episodica, ma riflette piuttosto uno stile di vita ed una natura del
soggetto intrinsecamente negativi”.
Osservando come in aula AP 1 abbia manifestato “imperterrita ed
irrinunciabile spavalderia” e totale assenza di pentimento, i primi giudici
hanno ritenuto a suo favore “solo la sua giovane età, la confessione e i 6
mesi di carcere preventivo sofferto” e, “a fronte di una pena edittale
massima di 7 anni e 6 mesi, stante il concorso di due aggressioni (art. 49 cpv.
1 CP)”, hanno ritenuto adeguata alla colpa dell’appellante la pena
detentiva di 4 anni e 6 mesi con computo del carcere preventivo sofferto
(sentenza impugnata, consid. 40 pag. 35-36).
13. Va, prima di tutto, ricordato che AP 1 è stato dichiarato autore colpevole di aggressione ripetuta, lesioni semplici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
Di questi tre reati - non contestati in questa sede - egli deve rispondere e non soltanto dei due indicati al considerando dedicato dalla prima Corte alla commisurazione della pena (sentenza impugnata, consid. 40 in initio, pag. 35).
Si osserva che - nonostante la prima Corte non abbia consacrato alla questione nemmeno una parola - la condanna anche per il reato di lesioni si giustifica in applicazione di quanto precisato in DTF 135 IV 152 ritenuto come, durante l’aggressione, la vittima abbia riportato solo delle lesioni personali semplici ma l’esposizione a pericolo creata abbia superato in intensità il risultato prodottosi.
14. La censura della violazione del principio della parità di trattamento (cfr, sui principi applicabili, DTF 135 IV 191) si risolve considerando che la pena inflitta a AP 1 è stata determinata in funzione non solo della condanna per aggressione ripetuta (come è il caso per IM 1), ma anche di quella per lesioni semplici. E’ stato, dunque, il reato in più di cui AP 1 deve rispondere - e non solo i suoi precedenti penali e il diverso inserimento nel contesto sociale (sempre rispetto a IM 1 che è incensurato ed ha sempre lavorato) - a motivare la differenza di pena.
In queste condizioni, ritenuto come le due situazioni siano sensibilmente diverse, non vi è spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento.
15. Sulla censura relativa all’abbandono in cui AP 1 sarebbe stato lasciato dal suo tutore, occorre prima di tutto rilevare che le cose non sembrano essere andate come ha sostenuto l’appellante. Al contrario, nel rapporto 21 febbraio 2011 redatto all’attenzione della Commissione Tutoria Regionale n. 4 (AI 199) - il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato da AP 1 al dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 3) - il tutore ha rilevato che il pupillo disponeva di un alloggio, reperito con difficoltà visti i pregiudizi sulla sua persona, e che, nell’attesa di prenderne possesso, egli “ha rifiutato categoricamente di alloggiare in una pensione adducendo preferire stare da amici”. Il tutore ufficiale ha altresì riferito di avere ripristinato anche le prestazioni sociali e lo spillatico che AP 1 poteva ritirare settimanalmente presso la sottosede di __________.
Risulta, dunque, che, all’uscita dal carcere il 3 novembre 2010, AP 1 aveva un posto dove alloggiare in attesa dell’appartamento e che è stato lui a rifiutare la proposta più che decorosa di abitare per poche settimane, in attesa della disponibilità dell’appartamento, in una pensione. Risulta, inoltre, che egli aveva la prospettiva - più che concreta - di poter iniziare presto un lavoro e intraprendere una formazione professionale (cfr verb. dib. pag. 3). Ciò che non è poco.
In ogni caso, la censura dell’appellante attiene, in realtà, alla questione - più ampia - della situazione di emarginazione sociale in cui vive l’appellante e alla sua storia personale, oggettivamente difficile.
Essa si riferisce, dunque, alla vita anteriore e alle condizioni personali dell’autore di cui, giusta l’art. 47 CP, il giudice deve tener conto nella commisurazione della pena.
Vero è che, motivando la pena (consid. 40, pag. 35-36 della sentenza impugnata), i primi giudici nulla hanno detto al riguardo osservando unicamente che, a favore dell’accusato, avevano potuto ritenere soltanto “la sua giovane età, la confessione e i 6 mesi di carcere preventivo sofferto”.
Tuttavia, l’entità stessa della pena inflitta dai primi giudici è prova che essi, pur senza indicarle nella motivazione, delle circostanze personali hanno tenuto conto.
In effetti, se i reati fossero stati commessi da un autore con una storia personale meno travagliata di quella di AP 1, la pena sarebbe stata certamente superiore.
AP 1 ha perpetrato, ai danni di ACPR 1, atti di una brutalità che sconcerta, non solo per la carica di violenza, ma anche e soprattutto per il loro carattere immotivato.
AP 1 ha picchiato duro, accanendosi sulla vittima praticamente inerme, inseguendola con ostinazione e determinazione ogni volta che questa riusciva a fuggire, tornando a picchiarla brutalmente non appena la riprendeva, cercandola, poi, quando questa era riuscita a trovare un nascondiglio e, scopertola sdraiata sotto una vettura, completamente indifesa, l’ha nuovamente ripetutamente colpita, non solo a calci, ma più volte con il coltello, colpendo sostanzialmente a casaccio e ripetutamente una zona in cui vi sono organi vitali. E tutto questo - così come risulta dagli accertamenti di prima sede - senza che la vittima l’avesse in qualche modo provocato, per il piacere di farlo, per dimostrare, attraverso la violenza, la sua superiorità.
Tutto questo connota una colpa gravissima, sia dal profilo oggettivo che soggettivo.
Altri fattori concorrono, poi, ad aggravare ulteriormente la sua colpa.
Dapprima, il fatto che egli ha abbandonato i luoghi del reato senza minimamente preoccuparsi delle condizioni di ACPR 1, nonostante fosse cosciente di averlo ferito in modo serio (cfr. dichiarazioni rese in sede di dibattimento d’appello).
Poi, il fatto che egli si è reso autore di questo increscioso episodio dopo appena 10 giorni dall’uscita dal carcere, dove, peraltro, aveva scontato una condanna di non lieve entità per reati analoghi.
Poi, ancora, il comportamento tenuto dopo i fatti, durante l’inchiesta e al dibattimento di primo grado con cui AP 1 ha dimostrato, non soltanto di non avere minimamente preso le distanze dai reati commessi, ma che, addirittura, simili gesti gli sono connaturati.
Del resto, nemmeno al dibattimento d’appello egli ha saputo manifestare un benché minimo pentimento limitandosi a dire, su domanda della presidente, che, certamente non si vantava di quanto fatto, ma non per questo non dormiva la notte (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).
In questo quadro, senza la sua storia personale che, nell’infanzia, l’ha portato a vivere situazioni di oggettivo disagio e senza il suo vissuto di emarginazione attuale, la prima Corte l’avrebbe certamente condannato ad una pena detentiva ben superiore.
E così avrebbe fatto questa Corte.
Ciò posto, ritenuto il quadro edittale di 7 anni
e sei mesi (art. 49 cpv. 1 in combinazione con l’art. 134 CP), considerata
l’indubbia gravità delle azioni imputabili all’appellante, la sua vita
anteriore caratterizzata, oltre che da un continuato abuso di sostanze
stupefacenti, da ripetuti episodi di violenza nei confronti di più persone,
nonché la mancanza di ravvedimento di cui egli ha dato prova ancora al
dibattimento d’appello, pur considerando l’ancor giovane età e le situazioni di
oggettivo disagio vissute sin dall’infanzia dall’appellante e pur tenendo conto
della sua collaborazione con gli inquirenti, questa Corte ritiene che la pena
detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
inflitta in prima sede sia adeguata alla colpa del condannato.
Ne discende che l’appello di AP 1 deve essere
respinto.
16. Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 200.- per tassa di giustizia e fr. 800.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 263 e segg., 267, 268, 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP,
123 e 134
CP,
19a LStup,
47 e segg. CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
pronuncia: 1. L’appello è respinto.
Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza 26 maggio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;
1.1. AP 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei)
mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Gli oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.