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Incarto n. |
Locarno 7 marzo 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 1. giugno 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 maggio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 14 agosto 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 848/2010 del 1° marzo 2010 il procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ingiuria per essersi rivolto, il
17 giugno 2009 a __________, ad ACPR 2 e AP 1 (recte ACPR 1) con i
termini “famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque…” e ne ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni - di fr. 800.- (corrispondente a 4 aliquote
giornaliere da fr. 200.-) e alla multa di fr. 300.-.
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto di accusa.
B. Con sentenza del 25 maggio 2012, il pretore - dopo avere, nel corso del dibattimento, da un lato, con il consenso deIl’accusato, corretto il nome “AP 1”, figurante nel DA, in ACPR 1 (cfr. verbale dib., pag. 2) e, dall’altro, rilevato come l’imputato non si fosse accorto della presenza della signora ACPR 2 (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 pag. 4 e consid. 14 pag. 13; cfr. anche verbale dib., pag. 3) - ha ritenuto il prevenuto autore colpevole del reato ascrittogli nei confronti del solo ACPR 1 e lo ha condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di fr. 400.- (corrispondente a 2 aliquote giornaliere da fr. 200.-) oltre che al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 910.-.
C. In data 1° giugno 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 14 agosto 2012, con
dichiarazione scritta d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera
sentenza, postulando la propria assoluzione e protestando spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
Nella sua dichiarazione, l’appellante ha altresì indicato di opporsi, come già
in Pretura penale, all’utilizzo dei verbali della teste A., contestandone l’uso
fattone dal primo giudice.
D. Con decreto 25 settembre 2012, la presidente di questa Corte ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione della motivazione scritta della dichiarazione d’appello (art. 406 cpv. 3 CPP). In tale motivazione, presentata il 16 ottobre 2012, oltre a ribadire la sua richiesta di assoluzione, l’appellante chiede, in via subordinata, qualora sia riconosciuto colpevole, la sua esenzione dalla pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP.
E. Con scritto 5 rispettivamente 6 novembre 2012, il procuratore
pubblico e il giudice della Pretura penale hanno comunicato di non avere nulla
da osservare alle motivazioni scritte dell’appellante.
Gli accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2 sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a
CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo
del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta
l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in
tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello
porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha
spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che
cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza che,
giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che
trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b;
117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1;
Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo
2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297;
Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo
2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244;
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41,
pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54,
n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011,
ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare
conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) -
il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale
precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.
2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006).
3. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art.
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.
10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid.
2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF
19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione
delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso
con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e
scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è
chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di
provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il
giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle
prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF
127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31
consid. 2d; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF 13.06.2008 inc.
6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF
30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19.04.2002 inc. 1P.20/2002,
consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag. 181;
Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo
2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP,
ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
4. Al momento dei fatti qui in
discussione AP 1 e ACPR 1 abitavano, con le rispettive famiglie, nello stabile
denominato __________ situato in via __________ a __________.
In data 31 agosto 2009 ACPR 1 e la compagna ACPR 2 hanno sporto querela, fra
l’altro, per titolo di ingiuria nei confronti di AP 1.
Risultanze dell’inchiesta
5. ACPR 1,
interrogato dalla polizia, ha spiegato che il 17 giugno 2009, dopo che suo
figlio __________ (di 4 anni) aveva urinato accanto alla porta d’entrata di __________,
il querelato
“
ha iniziato ad aggredire verbalmente con parole
molto pesanti come ad esempio “famiglia di merda e altre che non sto a
pronunciare" sia il sottoscritto come pure il bambino. Naturalmente con
tono elevato che ha turbato di sicuro il bambino. Inoltre, e questo a mio modo
di vedere è la cosa più grave, ha minacciato il bambino con una promessa che se
l'avesse rifatto ci avrebbe pensato lui con maniere drastiche. Nel dir ciò
affermava,"se succede ancora
una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio
vedere io come si vive a questo mondo". Naturalmente il bambino spaventatosi si è messo a piangere e
queste dichiarazioni lo hanno spaventato assai. (…)
Devo dire che il fatto sin qui descritto è avvenuto verso le ore 13.00.
Nel pomeriggio dello stesso giorno il querelato nel mentre i due figli della
mia convivente, vale a dire __________ e __________ stavano sortendo di casa, lui nuovamente affacciatosi
al balcone ha iniziato ad inveire nei loro confronti con altrettante parole
pesanti come ad esempio: "famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque". Loro, fortuna vuole, non gli hanno nemmeno dato retta”
(verbale 3 ottobre 2009 di ACPR
1, allegato all’AI 4, pag. 2-3).
6. All’interrogatorio di ACPR 1 ha presenziato anche la sua compagna, ACPR 2, che si è limitata a confermare quanto dichiarato dal compagno (verbale
3 ottobre 2009 di ACPR 2, allegato all’AI 4).
7. La polizia ha poi proceduto ad interrogare A., indicata quale
teste dai querelanti. La donna, pure residente nella __________, è stata
sentita nelle seguenti modalità:
“
D.4 (…) cosa ci può dire esattamente su quanto avvenuto in data
17.06.2009? Corrisponde a verità che il querelato AP 1 ad un certo punto dopo che uno dei figli dei querelanti aveva
fatto la pipi in giardino ha urlato testuali parole?
“...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a questo
mondo...”
R 4 sì, se ben rammento io mi trovavo sul
balcone a pranzare con i miei figli. Erano più o meno le ore 12.30 circa
ed infatti ho sentito il AP 1 gridare dal suo balcone al secondo piano le
parole di cui sopra.
D.5 oltre a quanto sopra, Lei ha avuto modo
di sentire il AP 1, sempre il giorno 17.06.2009 affermare in direzione
dei signori ACPR 1 e ACPR 2 la seguente frase?
“....famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...”
R.5 si, confermo anche questo. Parole che sono state proferite durante
la discussione”
(verbale 22 ottobre 2009 di A., allegato all’AI
4, pag. 2).
8. Dal canto suo AP 1,
rispondendo alle domande degli inquirenti, ha fornito la seguente versione
dell’accaduto:
“
D.4 rammenta se in tale data (ndr. 17 giugno 2009), rivolgendosi
ai ACPR 1, Lei ha proferito le seguenti parole?
“...se succede ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere
io come si vive a questo mondo...”
“...famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque...”
R. 4 che ero stufo di queste pisciate ed altre cose questo è vero che l'ho
detto al ACPR 1. Anzi, preciso che gli avevo detto che non volevo più vedere
simili cose e che avrebbero dovuto provvedere a pulire, come hanno fatto. (…).
Non è però vero che gli abbia proferito le frasi che mi vengono imputate. Tutte
le persone che mi conoscono sanno il grado della mia educazione. Non mi sono
mai abbassato a simili livelli ed espressioni in particolare.
Contesto quanto mi viene imputato, anche se prendo atto che la teste signora X ha confermato quanto detto dai querelanti ACPR
1 e ACPR 2 per quanto concerne le frasi proferite. (…).
Respingo quindi tutte le accuse ed in particolare quella di ingiuria, poiché io
non ho ingiuriato nessuno”
(verbale 3 novembre 2009 di AP 1, allegato
all’AI 4, pag. 3-4).
Risultanze dibattimentali
9. Durante il
dibattimento in Pretura penale, il primo giudice ha nuovamente interrogato
l’imputato che ha sostanzialmente confermato quanto già dichiarato in polizia.
In particolare egli ha riferito che il giorno dei fatti
“ ho visto macchie di pipì
all'entrata dello stabile. Sono entrato nel mio appartamento al secondo piano e
uscito in terrazza ho visto il signor ACPR 1 all'esterno e meglio che stava
rincasando sulla strada asfaltata. (…). Ho pensato che la causa delle macchie
di pipì fosse suo figlio per cui ho preso occasione per esternare che io ero
stufo di questa situazione, gli ho detto che non volevo più vedere "pisciate" in giro e ho chiesto se "in
futuro" dovevo aspettarmi "cagate" in giro”
(verbale del
dibattimento, pag. 2-3).
AP 1 ha però contestato “nella maniera più assoluta” di
avere proferito delle ingiurie nei confronti del querelante (verbale del
dibattimento, pag. 3).
10. Il pretore, dopo aver
rilevato che le domande formulate alla teste in sede d’interrogatorio del 12
ottobre 2009 “suggerivano la risposta” (sentenza impugnata, consid. 10
pag. 5), ha poi interrogato nuovamente la donna per “verificare se, in che
misura e su quali aspetti essa è stata effettivamente suggestionata”
(sentenza impugnata, consid. 13 pag. 9).
X ha dichiarato di ricordare una discussione sorta tra AP 1 e ACPR 1 a causa del comportamento sconveniente del figlio di quest’ultimo.
In particolare, essa ha dichiarato di avere sentito:
“ le urla
del signor AP 1 e tante brutte parole per
cui io e miei figli siamo rientrati in casa. Non ricordo le parole proferite. (…).
La Giudice mi rammenta che nel verbale 3 novembre 2009 (recte 22 ottobre 2009)
domanda d5 e r5 ho indicato le parole precise proferite dal signor AP 1.
Ricordo che avevo precisato quanto da me sentito, ma oggi non ricordo più le
parole esatte.
La Giudice mi indica le parole esatte da me
riferite nel verbale e a me indicate dal verbalizzante nella sua domanda "famiglia di merda, fate schifo,
pisciate ovunque". Oggi non posso dire di ricordare, nonostante quanto da me letto oggi, queste parole. Tuttavia
posso affermare con assoluta certezza che le parole dette dal signor AP 1
avevano questo senso. (…).
Posso confermare senza ombra di dubbio che il senso delle parole
erano degli insulti. Per me per esempio “famiglia di
merda” è un insulto, oppure se qualcuno mi dice
che non sono in grado di curare i miei figli è un'offesa.
A domanda del difensore per me la frase "le pisciate di vostro figlio mi
fanno schifo" non è un insulto”
(verbale
di audizione di X allegato al verbale del dibattimento, pag. 1-2).
Appello
11. Con
l’appello AP 1 si oppone, come già davanti al tribunale di primo grado,
all’utilizzo dei verbali di polizia della teste X, a suo dire “integralmente
allestiti sulla base di domande suggestive” ritenuto che l’agente
interrogante ha indicato alla donna “tutto quanto ella avesse a confermare”
(cfr. dichiarazione d’appello, pag. 2; motivazione d’appello, pag. 2).
L’appellante rileva, inoltre, che anche il pretore, di fronte “all’oblio
totale della teste”, ha operato nello stesso modo dell’agente di polizia,
leggendole quanto da lei dichiarato nelle sue precedenti deposizioni
(motivazione d’appello, pag. 3-4).
AP 1 - rilevando “che questo modo di procedere non è corretto (…) e
viola le norme del diritto penale” (motivazione d’appello, pag. 4) - sembra
sostenere che le testimonianze di X (sia quella rilasciata in polizia che
quella rilasciata in sede di dibattimento) sono nulle.
11.1. L’art. 134 del Codice di procedura
penale del Cantone Ticino (in seguito CPP-TI) prevedeva, al suo cpv. 1, che “il
testimone deve essere invitato ad esporre ordinatamente quanto conosce circa
l’oggetto del suo interrogatorio. Con opportune interrogazioni si cerca di far
completare la deposizione e di toglierne eventuali oscurità e contraddizioni”.
Il cpv. 2 precisava che “non è lecito interrogare il testimone in modo da
influire sulle sue risposte. È vietato formulare domanda capziose”. Nello
stesso senso va l’art. 143 CPP fed (in particolare i cpv. 4 e 5) interpretato
alla luce dell’art. 140 CPP fed.
Alla luce di questi disposti è pacifico che l’interrogatorio 22 ottobre 2009
della teste X - durante il quale l’agente ha posto alla donna domande
sicuramente suscettibili di influire sulle sue risposte (dato che suggerivano quanto aveva riferito il querelante)
- è avvenuto in modo irrito.
Le stesse
discutibili modalità sono, poi, state utilizzate anche dal primo giudice in
occasione del dibattimento in Pretura penale. Anche in quella sede, infatti, il
pretore - dopo aver preso atto del fatto che la teste non ricordava le parole
esatte pronunciate dal querelato - ha proceduto a ricordargliele, al fine di
ottenerne la conferma.
11.2. Ora, come a ragione rilevato dal pretore (cfr. sentenza impugnata,
consid. 10, pag. 5-7), secondo dottrina una testimonianza ottenuta in
violazione dei dettami di cui all’art. 134 CPP-TI non è da ritenersi
automaticamente nulla (cfr. Marazzi, Le prove nell’istruttoria
predibattimentale, in Rep. 2000, pag. 53). La sua utilizzabilità e la sua forza
probante dovranno tuttavia essere attentamente valutate dal giudice penale, il
quale dovrà, in particolare, cercare di capire se e in che misura la teste è
stata effettivamente suggestionata dalle domande dell’autorità interrogante
(cfr. Marazzi, Le prove nell’istruttoria predibattimentale, in Rep. 2000, pag.
53 che rinvia alle pag. 42 e segg.; anche se riferiti all’art. 143 CPP fed cfr.
pure Häring, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.
143 n. 37; Wohlers, in Kommenatr zur schweizerischen Strafprozessordnung,
Zurigo 2010, ad 143 n. 34 che rinvia alla STF del 3 aprile 2008, inc.
1C_513/2008, cosid. 5.4.3).
Da quanto precede discende che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante, le testimonianze rilasciate dalla teste non sono da ritenersi
nulle e sono, dunque, di principio utilizzabili per il presente giudizio.
Della loro forza probante si dirà nei considerandi seguenti.
12. Continuando nel suo gravame AP 1 contesta l’accertamento pretorile
secondo cui egli ha proferito nei confronti di ACPR 1 le parole
“famiglia di merda, fate schifo, pisciate ovunque…”.
12.1. In particolare l’appellante sostiene che la testimonianza rilasciata
da X alla polizia non è attendibile, ritenuto che essa ha confermato all’agente
interrogante dei fatti che non corrispondono a quelli forniti dal querelante.
In particolare, spiega AP 1, la teste ha riferito che il 17 giugno 2009 egli ha
ingiuriato in due occasioni DI 1, quando in realtà lo stesso querelante ha
ammesso che, in occasione del secondo episodio, avvenuto nel pomeriggio, AP 1 ha insultato non lui, ma i figli della sua compagna, __________ e __________. Inoltre, continua
l’appellante, la teste non è credibile quando riferisce di avere sentito la
frase menzionata nel DA, ritenuto che, secondo quanto dichiarato da ACPR 1,
essa è stata pronunciata nel pomeriggio, ovvero in un momento in cui la teste
non era più presente (motivazione d’appello, pag. 5).
Ma al di là delle considerazioni sull’attendibilità di X, l’appellante rileva
che non è in ogni caso possibile, sulla scorta delle sue dichiarazioni,
ritenere che egli abbia pronunciato le parole indicate nel decreto d’accusa. Al
dibattimento, spiega AP 1, la teste ha infatti dichiarato di non ricordare le
parole da lui proferite nei confronti del querelante, ma di essere comunque
convinta che le stesse rappresentassero degli insulti. A detta dell’appellante,
tuttavia, la percezione di un insulto varia da persona a persona, per cui non
esiste, in concreto, la prova che egli abbia effettivamente proferito
un’ingiuria ai sensi dell’art. 177 CP (motivazione d’appello, pag. 6). Non è infatti da escludere, rimarca ancora AP 1, che la teste
abbia personalmente interpretato - travisandone il senso - le parole da lui
effettivamente riferite al querelante (ovvero “non voglio più vedere
pisciate in giro”, “certe cosa mi fanno schifo”, “cosa devo aspettarmi
prossimamente, anche merdate in giro?”) facendo loro assumere il senso
della frase indicata nel decreto d’accusa. Questa eventualità è, a detta di AP
1, avvalorata dalla dichiarazione della teste secondo cui anche il semplice
rimprovero di non essere in grado di badare al proprio figlio è da ritenere un
insulto (cfr. dichiarazione personale di AP 1, allegata alla motivazione
d’appello, pag. 2).
Visto quanto precede, l’appellante ritiene che il pretore ha violato il
principio in dubio pro reo.
In particolare, spiega, il giudice ha attribuito alla teste “una credibilità
esagerata (…) basandosi su impressioni squisitamente personali” e tentando
“in tutti i modi di giustificarla, nonostante questa abbia raccontato anche
fatti non veri alla polizia abbia sottaciuto fatti importanti, si sia
contraddetta e abbia ritrattato” (motivazione d’appello, pag. 9).
12.2. In concreto è innanzitutto pacifico, perché ammesso da entrambe le
parti (oltre che dalla testimone), che, il 17 giugno 2009, attorno alle
12.30-13.00, dopo che il figlio di ACPR 1 aveva urinato accanto all’entrata di __________,
vi è stata un’accesa discussione tra il querelante e il querelato, qui
appellante.
Sui contenuti del diverbio, le versioni dei due protagonisti della vicenda
divergono: secondo il querelante AP 1 ha pronunciato le parole indicate nel DA; il querelato ha, invece, negato “di avere proferito le frasi che
mi vengono imputate”.
La compagna di ACPR 1, ACPR 2 (pure querelante) - ancorché presente al momento
dei fatti - non ha fornito una propria versione dell’accaduto, limitandosi a
confermare quanto riferito dal convivente.
Come rilevato anche dal primo giudice, in un simile scenario, risultano
determinanti le dichiarazioni della teste X, ovvero dell’unica persona che ha
assistito alla discussione avvenuta tra le parti.
Si è già stabilito che la testimonianza della donna, ancorché assunta con
modalità discutibili, non é da considerarsi nulla. Si tratta ora di valutarne
la forza probante.
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che - come rimarcato dall’appellante - in
polizia la donna non ha fornito spontaneamente la propria versione
dell’accaduto, ma si è limitata ad avallare le circostanze a lei riferite dagli
inquirenti, e ciò nonostante esse non corrispondessero a quelle fornite dal
querelante. ACPR 1 aveva infatti dichiarato che il giorno dei fatti qui in
esame si erano verificati due episodi ben distinti. Nel primo, ha precisato,
avvenuto verso le ore 13’00 dopo che suo figlio __________ aveva urinato vicino
all’entrata di __________, AP 1 aveva proferito nei suoi confronti e nei
confronti del bambino le parole “famiglia di merda e altro che non sto a
pronunciare” e aveva inoltre minacciato il piccolo con la frase “se succede
ancora una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si
vive a questo mondo”. Nel secondo, avvenuto nel pomeriggio, il querelato
aveva invece, a mente di ACPR 1, insultato i due figli della sua compagna, __________
e __________, con le parole “famiglia di merda, fate schifo, pisciate
ovunque” (verbale 3 ottobre 2009 di ACPR 1, allegato all’AI 4, pag. 2).
La teste, avvallando quanto le riferiva l’agente interrogante, ha per contro
fornito una versione differente: ha dichiarato che, il 17 giugno 2009, verso le
ore 12’30 (quando stava pranzando con i figli sulla terrazza del suo
appartamento), ha sentito il querelato proferire la frase “se succede ancora
una cosa del genere lo prendo io di peso e gli faccio vedere io come si vive a
questo mondo”, specificando che “durante la discussione” è poi stata
proferita nei confronti dei querelanti anche la frase “famiglia di merda,
fate schifo, pisciate ovunque” (cfr. verbale 22 ottobre 2009 di X, allegato
all’AI 4, pag. 2).
La donna non ha, dunque, riferito di due discussioni distinte e, contrariamente
alla versione fornita dal ACPR 1, ha detto che la frase menzionata nel DA è
stata indirizzata intorno alle 12’30 ai querelanti e non nel pomeriggio nei
confronti di __________ e __________ (come appunto affermato da ACPR 1).
Ora, se - come sostenuto dal pretore - le dichiarazioni poco chiare della teste
possono essere, da un lato, dovute alle modalità di interrogatorio, è anche e
soprattutto vero che esse non permettono a questa Corte di farsi un’idea
precisa di quanto avvenuto quel giorno. Del resto l’esistenza di una situazione
piuttosto confusa - sui cui l’istruttoria non ha saputo fare pienamente luce -
emerge anche dall’impostazione del DA, nel quale il procuratore pubblico ha
fatto carico a AP 1 di avere proferito la frase “famiglia di merda, fate
schifo, pisciate ovunque” nei confronti dei querelanti, quando lo stesso ACPR
1 ha dichiarato che quelle parole erano state in realtà pronunciate nei
confronti dei figli della sua compagna.
Ritenuto dunque che le deposizioni rilasciate dalla teste X in polizia sono
poco chiare e non permettono a questa Corte un accertamento preciso in punto
alle parole effettivamente pronunciate da AP 1 nei confronti di ACPR 1, occorre
ora esaminare la forza probante della testimonianza rilasciata dalla donna in
Pretura penale.
Al riguardo si osserva innanzitutto che la teste, interrogata dal pretore, ha
spiegato di avere sentito “le urla del signor AP 1 e tante brutte parole”
e di essere perciò rientrata in casa con i figli, precisando tuttavia di non
ricordare le parole da lui proferite. Anche dopo che il giudice le ha letto le
deposizioni da lei rilasciate in polizia, la donna ha affermato di non poter
ricordare le parole esatte proferite dal querelato, limitandosi ad osservare di
essere comunque certa che il senso delle stesse “erano degli insulti”
(cfr. verbale di audizione di X allegato al
verbale del dibattimento, pag. 1-2).
Ora, ricordato che il ruolo del testimone consiste unicamente nell’esporre,
dinanzi ad un’autorità penale, i fatti che egli ha potuto personalmente
constatare e non nel formulare opinioni, deduzioni o giudizi di valore (cfr. Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, ad § 101 n. 745;
Bernasconi e altri, in CPP, Commentario ticinese, Zurigo 2010, ad art. 163 n.
4), questa Corte - in difetto di altre prove - non ha sufficienti elementi per
accertare che l’appellante ha, quel giorno, effettivamente pronunciato le parole
indicate nel DA.
Non è, del resto, ipotesi peregrina quella - evocata dall’appellante - secondo
cui la teste possa aver interpretato come degli insulti (o più tecnicamente
come delle ingiurie) parole che, in realtà, esprimevano unicamente il suo
disappunto e la sua irritazione per il fatto che il figlio del vicino era
solito urinare accanto all’entrata di __________ (cfr. al riguardo quanto
l’appellante ha ammesso di aver pronunciato il giorno dei fatti qui in esame: “ho
preso occasione per esternare che io ero stufo di questa situazione, gli ho
detto che non volevo più vedere
"pisciate" in giro e ho chiesto se "in futuro" dovevo
aspettarmi "cagate" in giro”, cfr. verbale del dibattimento, pag. 2-3).
Da quanto precede discende che, in accoglimento del gravame, AP1 deve
essere prosciolto dalla sua imputazione.
Indennità giusta gli art. 429 segg. CPP
13.a. Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato assolto ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.
Per prassi di questa Corte invalsa sotto l’egida del nuovo CPP in vigore dal 1° gennaio 2011, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati. Per stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, viene verificata la congruità della nota d’onorario secondo il principio stabilito dall’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.
Sulla scorta di questi principi questa Corte ammette, quindi, onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In altre parole, l’onorario a tempo è stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso (sentenza CRP 60.2010.119 del 10 novembre
2010; 60.2010.189 del 12 novembre 2010).
Sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP
che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie
cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per
analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.
Tale norma prevedeva che, oltre agli onorari,
l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e spese vive da lui
sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da questi cagionate,
quali, in particolare, le note e fatture pagate a terzi ed a uffici pubblici
per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno, pernottamento e
vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici (posta,
telefono, ecc.). Inoltre, sempre secondo la norma citata, l’avvocato ha diritto
al rimborso degli importi seguenti: a) fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto; b) fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo
di riproduzione; c) fr. 1.- al km per le trasferte con la propria automobile
(sentenze CARP 17.2012.68 del 4 febbraio 2013 consid. 6 e 17.2012.43 dell’8
ottobre 2012 consid. 1.b.3.).
b. Nella
sua giurisprudenza relativa al nuovo art. 429 CPP, il Tribunale federale ha
stabilito che la necessità del patrocinio deve essere determinata prendendo in
considerazione la gravità dell’accusa, la complessità fattuale e giuridica del
caso, la durata del procedimento e le sue conseguenze sui rapporti personali e
professionali dell’imputato (DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5; STF del 9 gennaio
2013, inc. 1B_536/2012 consid. 2.2).
Ora, nonostante la giurisprudenza del TF ammetta di principio l’indennizzo del
patrocinio in caso di una procedura relativa ad un crimine o un delitto (cfr.
DTF 138 IV 197 consid. 2.3.5 e dottrina ivi citata) questa Corte ritiene che il
procedimento a carico di AP 1 - vertente su un’ingiuria e, dunque, su un reato
minore o bagatellare (art. 132 CPP a contrario) punito con una pena massima di
90 aliquote giornaliere - non presentava, almeno nella sua fase iniziale prima
dell’emanazione del DA, difficoltà fattuali o giuridiche tali da giustificare
l’intervento di un legale (il prevenuto si è in pratica limitato ad esporre
alla polizia la sua versione dell’accaduto nel suo interrogatorio del 3
novembre 2011).
A mente della scrivente Corte, pertanto, la necessità del patrocinio di un
avvocato è data, in concreto, unicamente a partire dall’avvio del procedimento
dinanzi la Pretura penale.
c. La patrocinatrice dell’appellante ha trasmesso a questa Corte la
nota d’onorario del 20 febbraio 2013 (act. XX in incarto CARP n. 17.2012.112),
ammontante a fr. 11'095.05 (fr. 9'629 di onorario, fr. 659.- di spese, e fr.
807.05 di IVA).
Per determinare l’indennità ex art. 429 CPP la scrivente Corte si fonda su
detta nota d’onorario, confrontando le prestazioni esposte con gli atti
dell’incarto e controllando se quanto effettuato sia adeguato alla complessità
del caso ed alle difficoltà fattuali e giuridiche.
Onorario
L’onorario esposto di fr. 9'629.- si basa su un dispendio di 38 ore e 30 min.
(arrotondati) al quale è applicata una tariffa oraria di fr. 250.-.
Si osserva innanzitutto che, come visto al considerando 3.b, per la fase del
procedimento fino all’emanazione del DA, non si giustificava l’assistenza di un
legale per cui non possono essere ammessi i relativi dispendi orari esposti
nella nota d’onorario (10 min. per lo studio dell’incarto, 242 min. per i
colloqui con il cliente, 57 min. per lo scambio di corrispondenza).
Per la fase del procedimento presso la Pretura penale sono approvati i dispendi
orari indicati per lo svolgimento del dibattimento (5 ore e 30 min.) e per il
colloquio telefonico con il giudice (10 min.). Devono, invece, essere ridotti i
tempi esposti per i colloqui con il cliente (da complessive 8 ore e 16 min. a
60 min. compresi i colloqui telefonici), per l’allestimento dell’allegato di
notifica dei mezzi di prova (da complessivi 70 min. a 60 min.), per lo studio
dell’incarto e per la preparazione del dibattimento (da complessive 4 ore e 15
min. a 3 ore), per l’allestimento dell’annuncio d’appello (da 20 min. a 10
min.) nonché per lo scambio di corrispondenza (da complessivi 149 min. a 60
min.) considerato che l’art. 10 della TOA - abrogata con effetto a partire dal
1° gennaio 2008, ma applicabile per analogia - non prevedeva un onorario per la
semplice ricezione di corrispondenza e ritenuta, oltretutto, la ridotta gravità
del reato e complessità del caso.
Relativamente alla fase del procedimento presso la scrivente Corte è
approvato il tempo esposto per la lettura documenti e la preparazione della
motivazione dell’appello (complessive 7 ore e 55 min.), mentre devono essere
ridotti quelli indicati per i colloqui con il cliente (da complessivi 97 min. a
30 min. compresi i colloqui telefonici) e per lo scambio di corrispondenza (da
complessivi 105 min. a 30 min. ritenuto che, come visto, non è previsto un
onorario per la semplice ricezione di documenti.
Considerato quanto precede possono essere risarcite 20 ore e 45 min.
(arrotondate in 21 ore) di lavoro del patrocinatore che, applicando la tariffa
oraria esposta di fr. 250.-, corrispondono ad un onorario pari a complessivi
fr. 5’250.-.
Spese
Le spese indicate nella nota d’onorario - per
complessivi fr. 659.- sono riconosciute nella misura di fr. 533.-.
Si giustificano in particolare i disborsi esposti per i colloqui telefonici
(fr. 3.-), per le fotocopie (fr. 192.-), per l’invio di corrispondenza comprese
le scritturazioni (fr. 283.-) nonché per la trasferta a Bellinzona del 24 (recte
25) maggio 2012 (fr. 45.-). Le spese per l’invio delle 10 e-mail esposte nella
nota d’onorario per complessivi fr. 56.- devono invece essere ridotte a fr.
10.-, ritenuto che si giustificano fr. 2.- per ogni invio (cfr. sentenza CRP 60.2005.209 del 25 settembre 2006, consid.
2.6) e che non possono essere approvati i 5 invii relativi alla fase del
procedimento fino all’emanazione del DA (cfr. consid. 3.b). Non possono
infine essere ammessi i complessivi fr. 80.- fatturati come spese diverse in
corrispondenza delle voci “BA a cliente”, ritenuto come non è dato a sapere a
cosa le stesse si riferiscano (i disborsi relativi ai bollettini accompagnatori
sono infatti già contemplati nelle spese d’invio corrispondenza e fotocopie).
IVA
L’IVA - da calcolarsi al 7,6 % per prestazioni effettuate fino al 31 dicembre
2010 e all’8 % per le prestazioni effettuate dopo tale data - ammonta a fr.
454.-.
L’indennità riconosciuta da questa Corte si
assomma pertanto a complessivi fr. 6'237.- corrispondenti a fr. 5’250.- di
onorario, fr. 533.- di spese e fr. 454.- di IVA.
Tassa di giustizia e spese
14. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 910.-, sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 1.000.-, sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 134 CPP-TI e
10, 80, 81, 398 e segg. CPP;
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428
cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle
ripetibili;
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto dall’accusa di ingiuria per i fatti descritti nel DA 848/2010 del 1° marzo 2010.
2. A titolo di indennità giusta gli art. 429 segg. CPP, lo Stato della Repubblica del Cantone Ticino rifonderà a AP 1 l'importo di fr. 6'237.-.
3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 910.-, sono posti a carico dello Stato.
4. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
5. Intimazione a:
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6. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.