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assessori giurati: |
AS 3 AS 4 AS 5 AS 6 AS 1 (supplente) AS 2 (supplente) |
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segretario: |
Ugo Peer, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci 25 e 31 maggio 2012 da
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AP 1 e
ACPR 1
rappr. dall’avv. RAAP 1
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e d’appello incidentale 25 settembre 2012 presentato da
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IM 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali |
richiamate le dichiarazioni di appello 27 agosto e 3 settembre 2012;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza 24 maggio 2012 la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM 1 autore colpevole di:
- lesioni intenzionali gravi
per avere,
all’interno del Bar __________,
verso le 23.00 del 17 aprile 2011,
colpendo con un coltello ACPR 1 con due distinte azioni provocato due visibili cicatrici di 12 e 15 centimetri alla parte destra del volto;
- rissa
per avere,
a __________ il 17 aprile 2011,
una decina circa di minuti prima dei fatti di cui al punto 1 dell’AA, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza il suo ferimento, quello di ACPR 1 e quello di A.;
- contravvenzione alla LFStup
per avere,
senza essere autorizzato, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo maggio 2009 - inizio novembre 2011, consumato personalmente 50 grammi di marijuana;
- ripetuta minaccia
per avere,
in __________,
l’8 dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012,
incusso spavento e timore alla moglie ACPR 2;
- danneggiamento
per avere,
l’8 gennaio 2012,
in __________,
colpendola con pugni e calci, deteriorato la porta d’entrata dell’appartamento in uso alla moglie ACPR 2, provocando un danno di CHF 410.40;
- ripetuta ingiuria
per avere,
a __________ l’8 dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012,
ripetutamente offeso l’onore della moglie ACPR 2,
chiamandola “troia” e “puttana”;
- violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere,
l’8 gennaio 2012,
in __________,
commesso vie di fatto nei confronti dell’agente di Polizia M., che stava compiendo un atto che entrava nelle sue attribuzioni.
In applicazione della pena, la Corte ha condannato IM 1 alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr 100.- di cui al DA 4 febbraio 2008 del MP ticinese.
L’esecuzione della pena è stata parzialmente sospesa condizionalmente in ragione di 20 (venti) mesi e il relativo periodo di prova è stato fissato in 4 (quattro) anni mentre per il resto - cioè per 16 (sedici) mesi - ne è stata imposta l’espiazione.
E’ stato, inoltre, ordinato un trattamento psicologico ambulatoriale della durata di tre anni.
Infine, la prima Corte ha condannato IM 1, oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia, a versare all’accusatore privato ACPR 1, a titolo di risarcimento del torto morale, l’importo di fr. 9’000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 e, a titolo di risarcimento delle spese legali, l’importo di fr 3’769.30.
L’accusatrice privata ACPR 2 è, invece, stata rinviata, per le sue pretese, al foro civile.
preso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise criminali sono state interposte tre dichiarazioni di appello, e meglio:
1. con dichiarazione d’appello 27 agosto 2012 (che conferma l’annuncio presentato il 25 maggio 2012), il PP ha chiesto l’annullamento dei dispositivi 1.1., 2.1. e 3. postulando che IM 1 venga ritenuto autore colpevole non di lesioni gravi ma di tentato omicidio intenzionale e che, quindi, venga condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.00 di cui al DA emanato il 4 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, pena interamente da espiare.
2. Con dichiarazione d’appello 3 settembre 2012 (che conferma l’annuncio presentato il 31 maggio 2012), ACPR 1 ha chiesto l’annullamento dei dispositivi 1.1. e 2.1. della sentenza impugnata postulando - come il procuratore pubblico - che IM 1 venga ritenuto autore colpevole non di lesioni gravi ma di tentato omicidio intenzionale e formulando pari richiesta di pena nonché la modifica del dispositivo 2.2. nel senso che l’imputato venga condannato a versargli l’importo di fr. 20’000.-, oltre interessi, a titolo di risarcimento del torto morale e di fr. 6'237.20 a titolo di risarcimento delle spese legali.
3. Ricevute le due dichiarazione d’appello citate, IM 1 ha tempestivamente presentato dichiarazione d’appello incidentale precisando di impugnare i dispositivi 1.4. e 1.7. della sentenza impugnata nel senso di essere assolto dalle imputazioni di ripetuta minaccia e di violenza contro le autorità e i funzionari e postulando, quindi, una riduzione della pena inflittagli.
- Gli appellanti non hanno presentato istanze probatorie.
esperito il pubblico dibattimento il 6/7 dicembre 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico, appellante, ha chiesto che IM 1 sia dichiarato autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, nonché di ripetuta minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e che sia condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al decreto d’accusa emanato il 04.02.2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino;
- l’AP ACPR 1, appellante, ha chiesto che l’imputato sia riconosciuto colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, sia condannato alla pena richiesta dal procuratore pubblico nonché a risarcirgli il torto morale di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17.04.2011 e le spese legali di fr. 6'327.20;
- l’imputato IM 1, appellante incidentale, ha chiesto la conferma della condanna per titolo di lesioni intenzionali gravi e il proscioglimento dalle accuse di ripetuta minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari.
In via subordinata, per il caso di condanna per tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, ha invocato l’applicazione dell’art. 16 CP, legato all’art. 13 CP, e/o dell’art. 48 lett. c CP e la conferma della pena inflitta in prima istanza.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. In forza dell’ art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 24 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali è disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 23.4.2010 inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea /Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF 13.06.2008 inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19.04.2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
Sulla vita dell’accusato si riportano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, gli accertamenti contenuti nei consid. 1. e 2. della sentenza impugnata:
“ IM 1 è nato il 27 luglio del 1976 in Turchia, nazione di cui è cittadino. È il secondogenito di una fratria di cinque, le sue quattro sorelle vivono in Turchia. II padre, contadino, vive anch'egli in Turchia, mentre che la madre è deceduta nel 2004 a causa di un infarto. L'imputato ha frequentato le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine e dopo il liceo si è trasferito a __________ , dove ha lavorato come operaio-contabile in una fabbrica che produceva olio di semi. A 20 anni IM 1 ha prestato servizio militare per un anno e mezzo e poi ha deciso di aprire un bar ad __________ insieme ad un suo compaesano, attività che ha svolto per 5 anni. Nel 1996 IM 1 ha conosciuto e sposato la connazionale ACPR 2, che viveva in Svizzera dal 1991. Nel 2000 l'imputato ha pertanto potuto raggiungere la moglie e, dopo aver vissuto per qualche mese presso i suoceri, i coniugi hanno preso in locazione un appartamento a __________ . Dall'unione, il 12 ottobre 2001 è nato il figlio. La relazione tra l'imputato e la moglie ha però iniziato ad avere problemi già nel 2002-2003, epoca in cui, secondo quanto riferito dall'imputato stesso, i due si sono separati di fatto (Inc. MP 2012.142, AI 117, pag. 27). Dopo vari tentativi di riconciliazione susseguitisi negli anni, tutti falliti, i coniugi sarebbero ora in procinto di divorziare, circostanza confermata al dibattimento dalla patrocinatrice della moglie.
L'imputato dal suo arrivo in Svizzera ha svolto diversi lavori, sempre però per periodi relativamente brevi. Ha lavorato per un anno per la ditta __________ in qualità di manovale, quindi presso la clinica __________ come aiuto cucina, indi per la __________ quale ausiliario di pulizie. Rimasto senza lavoro, ha percepito l'indennità di disoccupazione sino ad estinzione del diritto, dopo di che ha ripreso a lavorare, questa volta per la __________ in qualità di manovale. Dopo un anno e mezzo l'imputato è nuovamente rimasto disoccupato, al beneficio delle relative indennità. Dopo alcuni mesi IM 1 è tornato a lavorare per il precedente datore, una parentesi durata solo 6 mesi. Nel settembre 2010 l'imputato ha avviato, con un socio, un'attività in proprio, aprendo un negozio alimentare take away a __________ . L'attività a dire dell'imputato funzionava bene, ma egli ha dovuto rinunciarvi a causa del suo arresto.
La precarietà del percorso professionale dell'imputato si rispecchia nella sua situazione debitoria, atteso come risulti che egli è gravato da ben 50 attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.- (Inc. MP 2012.142, AI 122).”
(consid. 1. e 2., pag. 10 e 11 della sentenza impugnata)
7. Da quanto risulta, IM 1 è incensurato in Turchia. Per contro, in Svizzera egli ha subito due condanne, entrambe per guida in stato di inattitudine (Inc. MP 2011.2974, AI 21):
- con DA 2 giugno 2003 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà (alcolemia min. 0.76 - max 1.06 grammi per mille) e di infrazione alle norme della circolazione (per avere nel predetto stato di ebbrezza perso la padronanza di guida), condannandolo a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e alla multa di fr. 1'000.-;
- con DA 4 febbraio 2008 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max 1.86 grammi per mille), condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 4'500.-, pena sospesa condizionalmente per 4 anni e alla multa di fr. 1'200.-.
A. Fatti accertati in prima sede
- in relazione ai fatti di cui al punto 1. (tentato omicidio) dell’AA
8. In relazione all’episodio di cui al punto 1. dell’AA, gli appellanti non contestano l’accertamento dei fatti operato dai primi giudici se non - il procuratore pubblico e l’accusatore privato - relativamente all’accertamento secondo cui, all’esterno, durante la rissa ACPR 1 ha inferto una coltellata a IM 1 e relativamente all’intenzione di IM 1, al momento in cui questi, all’interno del bar, ha accoltellato ACPR 1.
Pertanto, sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si citano qui i considerandi 15 - 19 della sentenza impugnata (dal consid. 15 viene tolta, appunto perché contestata, la considerazione secondo cui ACPR 1 si è allontanato dopo avere ferito IM 1 ed essersi contestualmente ferito con il coltello):
“ 15. ACPR 1, (…) si è allontanato percorrendo __________ in direzione del bar __________, recandosi al bagno (dove è stato trovato suo sangue) per tamponarsi la ferita da taglio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, Al 62, pag. 6). Anche A. si è allontanato nella stessa direzione mentre che IM 1 e B. sono rimasti ancora per qualche istante sul luogo della rissa, quindi anche IM 1 si è diretto verso l'esercizio pubblico.
16. Quanto accaduto nel bar __________ negli istanti successivi è stato descritto da IM 1 nel modo seguente (Inc. MP 2011.2974, AI 63, verbale IM 1 16 maggio 2011, pag. 8):
“ Dopo avermi ferito alla schiena ACPR 1 è rientrato al bar. Mi ricordo che, prima di entrarvi, ha cercato di tornare da me, ma i presenti (non ricordo chi, fatta eccezione di A.) gliel'hanno impedito. Poco dopo, quando ACPR 1 era già dentro, sono entrato al bar anch'io. Ho visto che lui si trovava dietro al bancone, dove di solito sta il cameriere. Era comunque appena dietro al bancone.
Appena l'ho visto mi sono rivolto a lui, mostrandogli la mia schiena e dicendogli "Testa di cazzo, guarda cosa mi hai fatto, perché mi hai accoltellato, cosa ti ho fatto?"
Al che lui in lingua turca mi ha detto in turco: "Ti scopo la moglie". In quell'istante lui sembrava che cercasse qualcosa per colpirmi ancora. Sta di fatto che ha afferrato un bicchiere con una mano, se ricordo bene la sinistra, e l'ha rotto battendolo contro il bancone "o sul sasso o sul ferro". Io mi sono spaventato e ho afferrato con la mano destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base dell'apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. Probabilmente era un coltello già usato, utilizzato da qualcuno che aveva mangiato prima. Era un coltello con il manico di plastica nera. Non ho notato se aveva una seghettatura.
ADR che io quel coltello non l'ho portato via dal bar. O vi è caduto per terra ed è rimasto lì o me l'ha tolto qualcuno di mano. Non ricordo. Sta di fatto che quando ho preso il coltello in mano io e ACPR 1 ci trovavamo l'uno di fianco all'altro. Lui voleva colpirmi con un coccio del bicchiere che aveva rotto. A mia volta, per non essere colpito, per tenere lontano da me ACPR 1, muovevo il mio braccio destro davanti a me. Si trattava del braccio la cui mano afferrava il coltello.
Il PP mi chiede ora se sono ora pronto a dire che sono stato io a colpire ACPR 1 in faccia con il coltello. Sì, sono stato io. Sottolineo però che non volevo fargli di per sé male, ma ho dovuto difendermi perché lui aveva in mano un coccio di vetro e come un matto mi voleva a sua volta colpire”.
ACPR 1 ha fornito una ben diversa versione di questo episodio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7):
“ improvvisamente sono stato colpito al viso da IM 1 con un coltello. Si trattava di un coltello rosso scuro o marrone con la lama a mezzaluna della lunghezza di circa 7/8 cm. La lama può essere chiusa ed aperta con due mani, tipo il coltellino svizzero.
I colpi sono stati due. Fra il primo e il secondo ho tentato di proteggere il volto con la mano sinistra tant'è che mi è stata procurata una ferita anche al pollice della mano (sinistra) proprio dove già ero stato ferito durante il litigio in __________.
Il PP mi sottopone una fotografia del mio volto prima della sutura delle lesioni e, a precisa domanda, rispondo che con il primo colpo sono stato ferito sopra l'orecchio destro con un movimento dalla testa verso l'occhio; con il secondo da sopra l'orecchio verso il basso, parallelamente all'orecchio, per poi far scivolare in modo continuo la lama sulla guancia verso la bocca.
ADR che quando sono stato colpito al volto, IM 1 si trovava dietro di me".
Il confronto tra i due, effettuato il 16 maggio 2011, non ne ha modificato le antitetiche posizioni (inc. MP 2011.2974, AI 65, pag. 6-7):
“ IM 1: da parte mia non ho altro da aggiungere rispetto a quello che ho dichiarato ieri; versione, quest'ultima, che confermo integralmente. Mi limito a dire che mi scuso per quello che ho fatto. ADR per confermare che ho ferito io alla guancia destra ACPR 1, ma che lui negli stessi istanti cercava di colpirmi con un coccio di vetro ricavato da un bicchiere che lui stesso aveva prima rotto intenzionalmente.
ADR per ribadire che il bicchiere che ha preso in mano ACPR 1 si è rotto.
Il PP mi legge al proposito il rapporto di costatazione del 17.05.2011 della Polizia Scientifica. Mi viene chiesto di prendere posizione.
Da parte mia osservo che ACPR 1 fa parte di "un gruppo" che all'interno del bar, prima dell'arrivo della polizia, ha fatto sparire i cocci di vetro.
ACPR 1: tutto ciò che ha detto IM 1 è falso. Il PP mi sottopone, per avere dei riferimenti durante la mia risposta, il doc. 1 del verbale d'interrogatorio di IM 1 del 16.05.2011. Da parte mia ribadisco che, un istante prima dell'arrivo di IM 1 all'interno del bar, io mi trovavo davanti al bancone e non dietro. Non ero sulla pedana rialzata. Per esclusione, visto che guardavo la porta d'entrata che da su __________ e che l'EP ha solo due entrate, IM 1 improvvisamente è entrato dalla porta che da sulla terrazza.
Non abbiamo scambiato parole. Lui è subito venuto verso di me e, da dietro, mi ha colpito due volte al viso, come ho già spiegato ieri. Ribadisco integralmente le mie dichiarazioni di ieri in ordine alle modalità del mio ferimento.
ADR che io non ho assolutamente preso in mano alcun bicchiere né ne ho rotti. Avevo del resto una mano ferita che tamponavo con un tovagliolo di stoffa.
Per quanto riguarda l'allusione di IM 1 al fatto che io farei parte di un "gruppo"; ciò che io contesto, osservo che, se davvero così fosse, le persone presenti al bar avrebbero raccontato cosa è successo a mio favore. Invece so che praticamente nessuno ha parlato, neanche a mio favore. Nessuno, del resto, per quanto ne so, ha detto che ad accoltellarmi alla faccia è stato IM 1.
AD del lic. iur. rispondo che il coltello che ho descritto ieri durante il mio verbale d'interrogatorio, e che era nelle mani di IM 1, l'ho visto non quando sono stato accoltellato davanti al bancone del bar, ma poco più tardi, quando, come ho già detto, IM 1 ha fatto per rientrare nell'EP attraverso la porta che da su __________. In quegli istanti, brandendo il coltello, che ho dunque notato, mi diceva “ti ammazzo, ti ammazzo”. Ammetto che gli ho risposto: "non ti preoccupare, ti ammazzo io””.
17. Quasi assenti, a dispetto del ragguardevole numero di avventori presenti in quel momento, delle deposizioni testimoniali utili alla comprensione della dinamica dell'accoltellamento. Il solo TE 1, pur affermando di non essere in grado di riconoscere l'autore dell'accoltellamento, ha dichiarato di avere visto quanto successo, visto anche che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento (Inc. MP 2011.2974, Al 149, verbale TE 1 7 ottobre 2011, pag. 3-5):
“ ... sono rimasto più o meno nei pressi del bancone del bar. Non so indicare quanto tempo è passato da quando io sono entrato nell'EP, ma ad un certo punto, passando anche lui dalla porta secondaria, è entrato nel bar ACPR 1. Ho subito visto che aveva un taglio ad una mano, ma non mi ricordo a quale delle due. Sanguinava abbastanza tanto, ma non si trattava comunque di un taglio che mettesse in pericolo la sua vita. Non mi ricordo dove una delle due mani era ferita. Sono comunque stato io ad aiutarlo a tamponarla. Gli ho dato dei tovaglioli e un asciugamano. Gli ho detto di lavarsi la ferita sotto il lavandino del bar, ma lui ha rifiutato. Non è andato in bagno. ADR che non ho in mente che ACPR 1 abbia bevuto qualcosa in quei frangenti. Mentre lo stavo aiutando, ho chiesto a ACPR 1 cosa gli fosse successo. Lui mi ha risposto: “niente!”. lo ho insistito e lui, con un tono deciso, mi ha ribadito: “non è successo niente!”. Dopo un lasso di tempo che mi è difficile quantificare ma che stimo in circa 5-10 minuti dall'entrata di ACPR 1 ferito nel bar, nello stesso è pure entrata (lo deduco perché non ho visto) una persona, anch'essa passando dalla porta secondaria.
Oggi so che questa persona è IM 1, ma quella sera io davvero non sono riuscito a individuarla. Non ho visto la faccia.
Il PP mi chiede di comunque descrivere cosa ha fatto questa persona (IM 1) quando è entrata nel bar, descrivendo anche le posizioni dei protagonisti. Improvvisamente una persona (che successivamente ho saputo essere IM 1) ha ferito alla faccia ACPR 1. Io non ho visto l'azione di IM 1. Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1. Tutto è stato velocissimo, la scena è durata pochi secondi ed IM 1 è immediatamente uscito passando dalla porta principale, quella che da sulla __________. Sono sicurissimo che IM 1 è proprio uscito da quella porta. ADR che non mi sembra che IM 1, dopo il ferimento di ACPR 1 alla faccia sia rientrato nel bar.
Il PP mi chiede ora se ACPR 1 immediatamente prima di essere ferito in faccia da IM 1, mentre veniva ferito o immediatamente dopo il ferimento, abbia preso in mano un bicchiere rompendolo sul bancone del bar. No un simile fatto io non l'ho visto. Non mi ricordo proprio di aver visto una cosa del genere. Non ho in mente di aver sentito il rumore di vetro che si rompe. Sottolineo che mi sono reso conto dell'aggressione di ACPR 1, quando lui già aveva le mani al volto. Sono sicuro che si teneva la faccia con tutte e due le mani. ADR che io non so dire se ACPR 1 ha visto entrare IM 1 dalla porta secondaria immediatamente prima di essere ferito alla faccia. Ribadisco che tutto è durato pochi secondi. Non ho sentito ACPR 1 ed IM 1 parlare prima del ferimento del primo”.
Su questa base, la Corte ha accertato che ACPR 1, dopo essere stato nel bagno del bar __________ a sciacquare e tamponare la ferita alla mano, ha sostato al banco del locale. Egli si trovava in quel punto quando l'accusato è entrato a sua volta nel locale dalla porta laterale, l'ha raggiunto da tergo e, sempre da tergo, lo ha colpito due volte con un coltello al volto per poi fuggire all'esterno del bar. L'aggressione è stata fulminea, così come raccontato dalla vittima e dal teste TE 1, tanto che ACPR 1 non ha fatto in tempo a rendersi conto di ciò che stava accadendo e ad abbozzare una difesa. In ogni caso, non ha sicuramente avuto il tempo di rompere un bicchiere, come affermato dall'imputato. IM 1, pertanto, mente quando sostiene che ACPR 1 l'ha minacciato con un vetro e quando afferma di averlo perciò colpito al fine di difendersi. Ma anche se per ipotesi così fosse, si avrebbe comunque che è stato l'accusato ad entrare nel locale, in cui ACPR 1 già si trovava, con un coltello in mano, palesemente allo scopo di regolare i conti per le ferite subite poc'anzi in strada. Sarebbe quindi semmai ACPR 1 ad avere in tal caso tentato di difendersi dall'accusato, ma non certo viceversa.
L'adduzione della tesi della legittima difesa/eccesso scusabile di legittima difesa da parte dell'accusato è palesemente pretestuosa, e le argomentazioni fattuali addotte a sostegno (bicchiere rotto da ACPR 1, coltello mulinato alla cieca per difendersi, volto di ACPR 1 ferito inavvertitamente, ecc.) sono manifestamente false. Vero è invece che IM 1 ha intenzionalmente ferito l'antagonista, avendolo seguito nel bar proprio con quella finalità.
18. La dott.ssa PERI 1 nel proprio rapporto (Inc. MP 2011.2974, AI 60) ha descritto le ferite al volto di ACPR 1 come “un complesso lesivo formato da due distinte lesioni con caratteristiche tipiche per l'essere state prodotte da un'arma da taglio, avente perlomeno una superficie tagliente” (pag. 6 e 7). Quanto alla forza necessaria ad infliggere simili ferite, la perita ha affermato che “le lesioni da taglio interessano, anche in questo caso, unicamente i tessuti molli, motivo per cui, con un'arma dotata di superficie idonea (affilata) è sufficiente una forza modesta (debole/media) per produrre siffatte lesioni” (pag. 9). Per quel che concerne il rischio incorso dalla vittima, nel rapporto si legge che “sia la regione corporea attinta (il volto) sia lo strumento utilizzato (arma da taglio o punta e taglio) potevano determinare lesioni assai più gravi' (pag. 10) e che “la lesione al volto non ha interessato l'occhio destro solo per pochi centimetri, potendone provocare la perdita sia anatomica che funzionale. Allo stesso modo la parte caudale della lesione si arrestava in prossimità dell'angolo mandibolare omolaterale a pochi centimetri dal collo, ove decorrono grossi vasi e nervi che, se lesionati, possono essere letali. (...) la lesione sembra non aver provocato lesioni più gravi (potenzialmente letali) solo per caso fortuito" (pag. 10). Come si apprende dal certificato medico dell'Ospedale __________ (inc. MP 2011.2974, Al 9 e 41), ACPR 1 non è mai stato in pericolo di vita a causa delle lesioni subite. Vero è nondimeno che, come afferma la dott.ssa PERI 1, le ferite riportate sono state inferte in prossimità di punti vitali.”
(consid. 15-19, pag. 22-26 della sentenza impugnata)
- in relazione ai punti 1.1. (ripetuta minaccia) e 4. (violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari) dell’AA aggiuntivo
9.L’accertamento dei fatti ritenuti dalla pubblica accusa e dai primi giudici costitutivi di ripetuta minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari è contestato dall’appellante unicamente con riferimento all’episodio dell’8 dicembre 2011 (punto n. 1.1. dell’AA aggiuntivo e dispositivo n. 1.4. della sentenza impugnata) per cui IM 1 afferma di non avere mai appoggiato la lama di un coltello al collo della moglie.
Per economia di motivazione, dunque, si richiamano, ancora in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i considerandi 25-31 della sentenza impugnata:
“ 25. Raggiunto lo scopo dell'istruzione, il 19 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha disposto la scarcerazione dell'accusato, ordinando delle misure sostitutive all'arresto (Inc. MP 2011.2974, Al 69, pag. 2 e Al 71).
Benché in attesa di giudizio per la grave ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale, IM 1 non ha trovato di meglio da fare che non rendersi autore dei reati di ripetuta minaccia, danneggiamento, ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità, così come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo.
26. II 9 gennaio 2012 ACPR 2 ha sporto querela nei confronti del marito per il motivo che egli la notte dell'8 gennaio 2012 si è presentato al di lei separato domicilio intimandole di aprire la porta siccome egli voleva vedere il figlio. Alla richiesta della donna di andarsene, IM 1 l'ha minacciata colpendo la porta con un coltello. La denunciante ha quindi allertato la polizia e sul posto si sono recati due agenti. Ella ha aperto l'uscio in presenza degli agenti, al che IM 1 ha lanciato nell'appartamento un accendino, presumibilmente in direzione della sorella della moglie, ed ha insultato e minacciato entrambe oltre che i due agenti intervenuti, C. e M.. Visto il comportamento aggressivo dell’imputato, i due agenti hanno richiesto il rinforzo dei colleghi E. e F., ma non placandosi l'aggressività del prevenuto, passato anche ad atti di violenza fisica spintonando M., gli agenti l'hanno immobilizzato ed ammanettato (Inc MP 2012.142, verbale M. 13 febbraio 2012, AI 57, pag, 4).
27. Trasportato presso gli uffici di __________, IM 1 ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ciò che ha reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale __________. All'ospedale IM 1 ha ancora una volta minacciato gli agenti, proferendo minacce di morte all'indirizzo dell'agente C. e della sua famiglia (Inc MP 2012.142, verbale M. 1° febbraio 2012, Al 57, pag. 5). L'atteggiamento aggressivo di IM 1 nonché le minacce e gli insulti da lui proferiti sono stati confermati da tutti gli agenti intervenuti nei rispettivi verbali di interrogatorio (Inc MP 2012.142, AI 57, Al 58, Al 102, Al 103) oltre che dalla sorella della moglie, G.. Dalle analisi mediche è risultato che al momento dei fatti l'imputato era sotto l'effetto dell'alcool e presentava un tasso alcolemico pari a 1.67‰.
A seguito di questo episodio IM 1 è stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale in regime di ricovero volontario a far tempo dal 9 gennaio 2012. Il 13 gennaio 2012 il Procuratore pubblico ha disposto il suo arresto provvisorio e con decisione 14 gennaio 2012 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la sua carcerazione preventiva sino al 13 aprile 2012 (Inc MP 2012.142, Al 16), perdurata poi sino al dibattimento.
28. Interrogato sui fatti dell'8 gennaio 2012, IM 1 ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto e ha confermato tale versione nel suo interrogatorio finale del 14 marzo 2012 (Inc MP 2012.142, AI 120, pag. 3).
29. L'inchiesta sui fatti di quella notte ha però portato alla luce un ulteriore episodio di violenza commesso dall'imputato nei confronti della moglie e risalente alla sera dell'8 dicembre 2011, allorché IM 1 si è recato presso l'appartamento della donna per riportare il figlio. Egli in quell'occasione ha chiesto alla moglie di poter tornare a casa per riprendere la relazione coniugale. Di fronte al rifiuto della donna, IM 1 ha afferrato un coltello da cucina puntandolo alla gola della moglie che, spaventata, ha iniziato ad urlare, per il che l'imputato ha lasciato cadere il coltello ed è fuggito (Inc MP 2012.142, verbale ACPR 2 11 gennaio 2012, allegato al rapporto di arresto provvisorio Al 9). Interrogato sull'accaduto, IM 1 ha negato di aver minacciato la moglie con un coltello anche se ha ammesso che la sera in questione vi era stata una discussione (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 13 gennaio 2012, allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale 13 gennaio 2012, Al 10, pag. 3). Interrogata dal Procuratore pubblico il 13 gennaio 2012, la sorella della moglie, G., ha dichiarato di essere a conoscenza dell'episodio per esserle stato raccontato dalla sorella la sera stessa in cui era accaduto (Inc MP 2012.142, verbale B. 13 gennaio 2012, AI 11, pag. 2). Anche un'amica della vittima, H., ha confermato a verbale di essersi recata la sera del fatto con G. presso l'abitazione della moglie di IM 1 e che questa ha raccontato dell'episodio del coltello alle due donne (Inc MP 2012.142, verbale H. 1° marzo 2012, Al 109).
30. IM 1, ancora nell'interrogatorio finale del 14 marzo 2012, ha persistito nel negare quanto sostenuto dalla moglie e dalle testimoni, affermando che la donna avrebbe mentito (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 14 marzo 2012, AI 120, pag. 2).
31. La Corte non dubita che i fatti dell'8 gennaio 2012 si siano svolti così come raccontato dalla moglie dell'imputato e dai vari dalle testimoni con coerenti versioni.
Anche per quanto concerne la sera dell'8 dicembre 2011, nuovamente, la Corte ha considerato credibile la moglie dell'imputato. Essa non aveva ragione per mentire né agli inquirenti, ai quali dapprima nemmeno aveva denunciato l'accaduto, né tantomeno alla sorella e all'amica, alle quali ha riferito immediatamente quanto accaduto.
La Corte ha dunque ritenuto IM 1 colpevole anche dei reati a lui ascritti nell'atto d'accusa aggiuntivo.”
(consid. 25-31, pag. 29-31 della sentenza impugnata)
I. Appello del condannato
10. IM 1 chiede di essere prosciolto dall’accusa di ripetuta minaccia di cui al punto 1.4. del dispositivo della sentenza impugnata. Per il primo episodio, egli nega di avere appoggiato un coltello alla gola della moglie. Per il secondo, pur non contestando di avere detto alla moglie che le avrebbe portato via il figlio, sostiene che ciò non configura minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.
10.1. L’art.
180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria
a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La
condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da
un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altra il destinatario
dev’esserne uscito spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF
06.10.2011 inc. 6B_435/2011, consid. 3.1). Grave va qualificata una minaccia
oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio
rilevante per sé o per persone a lui vicine. Perché vi sia minaccia ai sensi
dell’art.180 CP occorre che la sua messa in atto dipenda dalla volontà del reo,
ancorché questi non sia in grado di concretarla o l’atto non possa verificarsi.
La gravità dell’intimidazione deve essere ponderata in modo neutrale, sulla
scorta di criteri generali e in considerazione di tutte le circostanze del
caso, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima.
Determinanti sono criteri oggettivi (DTF 99 IV 211 consid. 1a; STF 03.06.2005
inc. 6S.251/2004 consid. 3.1.; Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3a edizione, Berna 2010, n. 6 ad art. 180 CP). E’, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime
circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media
sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea
2007, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007,
inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo). Non occorre invece che l’autore
abbia l’intenzione, o sia effettivamente in grado, di realizzare la sua
minaccia, bastando che essa spaventi o intimorisca la vittima (DTF 106 IV 128
consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP). Dal punto di vista
soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che
l’autore deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed
essere consapevole che la sua minaccia comporta quest’effetto, o perlomeno
accettare che tale effetto si verifichi (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art.
180; Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 180 CP).
10.2. Con riferimento al reato di ripetuta minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a CP), ad IM 1 sono ascritti due episodi.
a) Il primo risale all’8 dicembre 2011, quando - secondo la tesi accusatoria fatta propria dai primi giudici - IM 1, durante un acceso litigio con la moglie ACPR 2 che si rifiutava di riprendere la vita coniugale, alla presenza del figlio, ha afferrato un coltello da tavola e ne ha appoggiato per qualche istante la lama dentellata alla gola della moglie per poi lasciarlo cadere ed andarsene sentendola urlare di terrore.
ACPR 2 ha parlato di questo episodio una prima volta ad uno degli agenti di polizia (agt. C.) intervenuti presso la sua abitazione l’8 gennaio 2012 per un’altra lite nel corso della quale IM 1 aveva dato in escandescenze (MP 2012.142, Rapporto di servizio Polizia __________ 09.01.2012 AI 5, pag. 1; verbale PP M. 01.02.2012 AI 57, pag. 3; verbale PP C. 01.02.2012 AI 58, pag. 3).
La donna ha, poi, ripercorso per esteso quei momenti durante l’interrogatorio di polizia dell’11 gennaio 2012, affermando quanto segue:
“ L’unico atto violento contro di me è successo poco prima di Natale dell’anno scorso, non ricordo il giorno esatto. In sostanza la sera mi aveva riportato nostro figlio e con la scusa di volermi parlare, come era già avvenuto altre volte e quindi lo facevo entrare in casa. Lui mi diceva di voler tornare a casa facendomi le stesse promesse. Udendo il mio diniego e che avrei chiesto il divorzio diventava violento iniziando a minacciarmi e insultarmi. Da parte mia parlavo in modo fermo ma senza urlare o insultare mio marito. Lui per contro mi ha minacciato pesantemente.
Minacciava di portarmi via il bambino e di non farmelo più vedere. A un certo punto impugnava un coltello della cucina, un coltello che si usa per mangiare a tavola. Mi afferrava per un braccio e stando davanti a me frontalmente me lo appoggiava alla gola. Io a quel punto iniziavo a urlare a squarciagola e lui fortunatamente mi lasciava andare uscendo dall’appartamento. Fortunatamente non riportavo ferite di nessun genere ma purtroppo questo fatto succedeva davanti a nostro figlio il quale come me era spaventatissimo.”
(inc. MP 2012.142 verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9).
Queste dichiarazioni sono state confermate da ACPR 2 anche nel confronto con il marito. In quell’occasione, la donna ha precisato che i fatti si erano svolti l’8 dicembre 2011 (Inc. MP 2012.142 verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 4 e 6).
Da parte sua, IM 1 ha negato, durante tutta l’inchiesta e ancora al dibattimento d’appello, di avere minacciato la moglie, limitandosi ad ammettere che, quella sera, c’era stato un litigio poiché egli voleva riprendere la vita coniugale mentre la donna, che gli rimproverava di averla tradita con un’altra, non voleva più riaverlo in casa (Inc. MP 2012.142 verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 2-3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2-4; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 6-7; verbale PP IM 1 14.03.2012, AI 120, pag. 2; verb. dib. d’appello pag. 8).
Le dichiarazioni dell’appellante sono, tuttavia, sconfessate da quelle - puntuali e disinteressate - rilasciate al procuratore pubblico da G. e da H., rispettivamente sorella ed amica della vittima, che riferiscono, entrambe, di quanto raccontato loro da ACPR 2:
“ Io non ho assistito a questo fatto. Quel giorno io avevo il turno di lavoro serale. Ho smesso di lavorare alle ore 22.00. Non sono in grado di dire che giorno era ma mancavano pochi giorni a Natale. Sta di fatto che quando ho potuto riprendere il cellulare ho ricevuto una telefonata da mia sorella ACPR 2 che mi diceva di essere piuttosto triste e se potevo passare a casa da lei. Ciò che ho fatto. In quell’occasione mi ha raccontato che in serata l’aveva raggiunta IM 1 con il quale aveva avuto una discussione durante la quale lui l’aveva minacciata mettendole un coltello alla gola. Mia sorella mi disse che IM 1 aveva utilizzato un coltello da tavola.
ADR che ho personalmente visto sulla sinistra del collo di mia sorella un segno rosso. Non era un taglio. Sembrava un graffio. ACPR 2 mi disse che in corrispondenza di quel segno rosso IM 1 le aveva appoggiato la lama del coltello. ACPR 2 non mi disse se suo marito aveva premuto (tanto o poco) la lama sul collo.
ADR che mia sorella era molto spaventata.
AD dell’avv. DI 2 rispondo che mia sorella mi ha riferito che suo marito le ha messo il coltello alla gola quando lei gli ha ribadito che non voleva più tornargli assieme.
Aggiungo che, a detta di ACPR 2, alla scena aveva assistito il figlio che ha 9 anni.”
(inc. MP 2012.142 verbale PP G. 13.01.2012, AI 11, pag. 2).
“ Sì, è stato un giovedì sera. La data precisa non la ricordo. È stato comunque prima di Natale. Forse l’8 dicembre 2011. Mi ricordo che ACPR 2 il giorno successivo, ossia un venerdì, sarebbe stata a casa dal lavoro perché faceva “un ponte”. Sta di fatto che quella sera, verso le ore 22.00, l’ho chiamata al telefono. Ho subito capito dalla sua voce che c’era qualcosa che non andava. Sembrava dalla voce che stesse piangendo. Le ho subito chiesto se era successo qualcosa. All’inizio mi ha detto di no. Io però ho insistito perché sentivo che qualcosa non andava. Al che ACPR 2 mi ha detto che “quel bastardo” l’aveva minacciata con un coltello e che dunque l’aveva voluta spaventare. (…) A domanda di sua sorella ha raccontato che aveva litigato con suo marito IM 1, il quale, ad un certo punto, era andato in cucina prendendo un coltello e infilandoselo in una manica. G. le ha chiesto quale coltello e lei ha riferito che si trattava di un coltello come quelli per mangiare la frutta, quelli seghettati. Dopo di che IM 1, secondo ACPR 2, le avrebbe messo la lama del coltello al collo. Poi, dopo che lui avrebbe tolto la lama dal collo, si sarebbero scambiati vie di fatto ed insulti.”
(inc. MP 2012.142 verbale PP H. 01.03.2012, AI 109, pag. 2 e 3).
Pur trattandosi di dichiarazioni de relata, esse sostengono e confermano la veridicità del racconto della moglie dell’appellante per le ragioni già evidenziate dai primi giudici. Ad esse, ci si limita ad aggiungere come le modalità (si è trattato di uno sfogo immediatamente successivo ai fatti) con cui la donna ha riferito di questo episodio alla sorella e all’amica confortino la veridicità delle sue dichiarazioni e come il graffio sul collo di cui la sorella della vittima ha raccontato costituisca la “prova del 9” che conferma - per quanto non fosse necessario - la bontà del racconto della donna che ha avuto la sventura di sposare un uomo che non esita a farle violenza davanti al figlioletto.
Quanto fatto da IM 1 in quel frangente è certamente costitutivo di minaccia: non ha da essere argomentato molto per spiegare come l’appoggiare la lama seghettata di un coltello da cucina alla gola - soprattutto in un contesto di conflittualità come quello vissuto dai coniugi IM 1 - sia suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità il timore di un grave pregiudizio.
Esso, pertanto, configura una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.
b) Circa un mese dopo l’episodio appena descritto, l’8 gennaio 2012, IM 1, durante un altro aspro diverbio che ha reso necessario l’intervento della polizia, nei pressi dell’appartamento in uso alla moglie, le ha detto che le avrebbe portato via il comune figlio D.S..
ACPR 2 ha più volte confermato alle autorità inquirenti che il marito aveva proferito la minaccia di portarle via il figlio e più volte confermato di avere dato credito a tale minaccia:
“ ho paura che possa prendere mio figlio e sparire portandolo con sé in Turchia o peggio compiere un gesto estremo facendogli del male”
(inc. MP 2012.142 verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; cfr., anche, inc. MP 2012.142 querela ACPR 2 09.01.2012, AI 1; verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 8-9).
Sino al dibattimento d’appello, IM 1 ha negato anche questo episodio: pur ammettendo di avere litigato con la moglie, egli ha sempre sostenuto di non averla mai minacciata rilevando che non avrebbe saputo dove portare il figlio, essendogli vietato uscire dalla Svizzera (inc. MP 2012.142 verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2 e 5; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 9; verbale PP IM 1 14.03.2012, AI 120, pag. 4).
In questa sede, invece, IM 1 non ha più negato di avere detto alla moglie che le avrebbe portato via il figlio ma ha sostenuto che le sue affermazioni non possono avere spaventato la donna e, quindi, non sono costitutive del reato di minaccia.
Va detto - perché questo serve anche per la valutazione della generale attendibilità di IM 1 - che, non solo il cambiamento d’attitudine in sede d’appello, ma anche le concordi dichiarazioni dei due poliziotti - C. e F. - che hanno assistito ai fatti dimostrano, con chiarezza, che l’appellante ha mentito anche sull’episodio dell’8 gennaio 2012:
“ Mi ricordo però che IM 1, urlando, ha detto che sarebbe riuscito a portare via il figlio alla madre e che nessuno sarebbe riuscito a fermarlo.”
(MP 2012.142, verbale PP C. 01.02.2012, AI 58, pag. 4).
“ ADR che ancora all’interno del palazzo di __________, sul pianerottolo, davanti all’appartamento della moglie, il signor IM 1, gridando, diceva che avrebbe portato via il bambino. Non ricordo le esatte parole usate dall’uomo.”
(MP 2012.142, verbale PP F. 23.02.2012, AI 103, pag. 2).
Nemmeno per questo episodio è necessario argomentare per spiegare come la minaccia di sottrarre un figlio alla madre - proferito da un uomo dispotico, violento e vendicativo - sia atta a generare un profondo timore nella destinataria. A maggior ragione ciò è vero, quando l’uomo che la formula - non solo non ha particolari legami con il paese in cui la donna vive con il figlio e potrebbe, quindi, lasciarlo senza problemi per tornare al luogo d’origine - ma, anzi, ha buone ragioni per credere di non potervi rimanere a lungo.
Non deve, quindi, essere argomentato ulteriormente per spiegare come tale minaccia realizzi i presupposti dell’art. 180 CP.
c) Ritenuto, poi, che chi agisce come ha agito IM 1 non può che farlo con la volontà diretta di generare turbamento e paura nel suo interlocutore, la condanna dell’appellante per il reato di ripetuta minaccia di cui al dispositivo 1.4. della sentenza impugnata deve trovare conferma in questa sede.
Su questo punto, quindi, l’appello di IM 1 non può che essere disatteso.
11. IM 1 contesta, poi, di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.7. del dispositivo della sentenza impugnata.
11.1. L’art. 285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto.
Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi.
Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l’autore passa a vie di fatto contro un’autorità, un membro di un’autorità o un funzionario, mentre questi agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando il membro di un’autorità o il funzionario agiscono nell’ambito di una missione ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l’autore commette vie di fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l’autore cerchi d’impedire l’atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza che sia volta modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L’art. 285 CP non trova applicazione quando l’autore regola una questione privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell’art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell’atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1).
La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all’art. 126 CP: si tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15 ad art. 285). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che lo spingere un ispettore di polizia contro un vetro poi infrantosi configura un atto aggressivo di una certa intensità tale da realizzare vie di fatto di cui all’art. 285 CP (STF 05.10.2010 inc. 6B 257/2010 consid. 5.2).
11.2. Con riferimento al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), dalle univoche e concordanti deposizioni dei quattro agenti di polizia intervenuti l’8 gennaio 2012 in __________ (dove abita la moglie dell’appellante) emerge che, in quell’occasione, IM 1, sotto l’effetto dell’alcool, con fare aggressivo, dopo avere danneggiato la porta d’entrata dell’abitazione e rivolto insulti e minacce all’indirizzo della moglie, della cognata e delle stesse forze dell’ordine, ha spintonato più volte l’agente di polizia M., afferrandolo all’altezza del petto (inc. MP 2012.142, AI 57, AI 58, AI 102, AI 103).
Ritenuto come sia chiaro che gli agenti di polizia, intervenuti su richiesta della centrale operativa per allontanare l’imputato dall’edificio, stessero agendo nell’ambito delle loro funzioni e prerogative e come sia altrettanto chiaro che lo spintonare eccede la semplice concitazione e configura una via di fatto ai sensi dell’art. 126 CP (DTF 117 IV 14 consid. 2 a/cc; STF del 24 settembre 2004 inc. 6S.273/2004 consid. 2.1; Trechsel/Fingerhuth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 126, n. 2, pag. 588; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, ad art. 126, n. 3.1, pag. 43), non si può che concludere che l’atto dell’appellante - a prescindere dal fatto che esso fosse volto ad impedire l’attività di polizia o fosse il mero sfogo di uno stato di collera - configura il reato di cui all’art. 285 CP.
Va, pertanto, confermata la condanna di cui al punto 1.7 del dispositivo della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle assise criminali e respinto, anche su questo punto, l’appello di IM 1.
II. Appello del procuratore pubblico
12. Il procuratore pubblico chiede che IM 1 venga dichiarato, per i fatti di cui al punto 1. dell’AA, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale.
13. I primi giudici - pur accertando che IM 1 ha mentito sostenendo di avere agito per difendersi - non hanno condiviso la valutazione giuridica dei fatti della pubblica accusa in sostanza poiché hanno ritenuto che, se davvero lo avesse voluto, IM 1 avrebbe ucciso la sua vittima trovandosi, lui, in una situazione in cui poteva farlo. Al riguardo, essi hanno, infatti, annotato:
“ A favore di questa tesi depone - sulla scorta della predetta accertata fattispecie - la fondamentale circostanza per cui IM 1, beneficiando del fattore sorpresa, ovvero essendo giunto repentinamente alle spalle (o a fianco) del rivale ed avendo commesso l'atto altrettanto rapidamente (al punto che lncir nemmeno lo avrebbe riconosciuto), ha potuto agire indisturbato, senza interferenze da parte del bersaglio, concretizzando pertanto la propria reale intenzione, che era quella di riparare l'affronto subito con la proditoria ferita da tergo con una ferita analoga, per di più inflitta al viso, ovvero uno sfregio, ciò che ha una precisa valenza di spregio nel contesto della sottocultura - di cui l'intera vicenda è testimone - che regola i rapporti sociali tra IM 1 e ACPR 1. IM 1, quindi, ha secondo la Corte fatto ciò che intendeva fare, ovvero sfregiare ACPR 1, infliggergli quindi, per dolo diretto, delle lesioni gravi.
(…)
I due sfregi, nel punto in cui sono stati inferti e tenuto conto dell'intensità del gesto (da lieve a media, Inc. MP 2011,2974, Al 61, pag. 9), non sono ferite atte a procurare la morte di una persona. E' vero che lo sarebbero state se fossero state inferte ad un'altra parte del corpo, quand'anche vicina, come il collo, ma non vi sono in atti elementi tali da fare ritenere con la necessaria certezza che questa sia stata l'intenzione dell'accusato, ovvero che egli abbia effettivamente preso in considerazione una simile eventualità, accettandola. II solo fatto che un colpo di coltello abbia causato ferite in una zona relativamente vicina ad una vitale non può dunque bastare a comprovare l'esistenza dell'intento di uccidere, pena il rischio di spingere all'infinito ragionamenti di tipo ipotetico, ammettendo siffatta volontà, seppur per dolo eventuale, ogni qualvolta si è confrontati con un coltello, potendo a ben vedere sempre essere ipotizzata la più o meno grande vicinanza di una parte vitale rispetto a quella colpita ed essere di conseguenza attribuito al caso (come fa la perizia giudiziaria) il mancato verificarsi dell'esito fatale.” (consid. 23, pag. 28 e 29 della sentenza impugnata).
Pertanto, la prima Corte ha detto di avere raggiunto il convincimento che
“ IM 1, nonostante lo stato di ebrietà, sia riuscito a fare né più né meno di quanto intendesse, ovvero vendicarsi di ACPR 1 con la stessa moneta da lui utilizzata poc’anzi, il coltello, infliggendogli uno sfregio al volto in riparazione del colpo alle spalle ricevuto in via Jelmini”,
ribadendo, poi, che
“ IM 1 ha fatto esattamente ciò che ha voluto fare, ossia procurare una grave e (a mente sua) infamante lesione a ACPR 1, senza però che gli possa essere addebitato un intento omicida”
(consid. 23, pag. 27 e 28 della sent. impugnata).
14.a. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
b. Il legislatore ha definito il concetto di dolo eventuale - che è una delle due forme dell’intenzione - all’art. 12 cpv. 2 CP seconda frase: perché vi sia intenzione per dolo eventuale basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP; DTF 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Nella forma del dolo eventuale, dunque, l’intenzione è data laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; STF 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; STF 23.06.2011 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF inc. 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; STF 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 01.09.2011 inc.17.2011.16 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 21.04.2010 inc.17.2010.1 consid. 2.6; sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
15. La soluzione al quesito posto a questa Corte presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.
A. chi ha ferito IM 1 durante la rissa
Come risulta dai considerandi 4-15 della sentenza impugnata, prima del ferimento di ACPR 1 all’interno del bar, si è sviluppata, in un primo tempo all’esterno del bar e, poi, su diversi punti della __________, una rissa fra IM 1, ACPR 1 e A. e alle cui fasi salienti ha assistito (perché portato sul luogo da ACPR 1 che voleva chiarire i fatti) B..
In sintesi, quei fatti possono così essere riassunti.
Ricevuta una telefonata di A. che lo invitava a raggiungerlo, IM 1 - che si trovava, per i fatti suoi, in un altro esercizio pubblico - si è recato al bar __________ e, all’esterno, si è trovato di fronte ACPR 1 e A. che gli chiedevano conto di una sua pregressa minaccia di morte (per questioni rimaste poco chiare). La discussione è ben presto diventata scontro fisico che è continuato ed è aumentato in intensità nonostante, ad un certo punto, fosse diventato chiaro per tutti (a seguito dell’ammissione di B. di avere mentito al riguardo) che di minacce di morte nei confronti degli altri IM 1 non ne aveva proferite.
Sta di fatto che - come illustrato nella sentenza di primo grado alla cui lettura si rimanda - i tre si sono insultati, spintonati, strattonati, poi presi a pugni e a calci e, infine, due dei protagonisti - ACPR 1 e IM 1 - si sono ritrovati con ferite di coltello: ACPR 1 ferito ad una mano e IM 1 ferito alla schiena, o meglio alla spalla e a un braccio.
Nessuno dei contendenti ha ammesso di avere avuto un coltello.
Nessun coltello è stato ritrovato.
Come detto, la prima Corte ha ritenuto che fosse stato ACPR 1 ad avere, proditoriamente, pugnalato alle spalle IM 1.
L’accertamento è contestato da ACPR 1 che nega di avere avuto un coltello.
Inoltre, tale accertamento è contestato anche dal PP che, ancora al dibattimento d’appello, ha affermato che non vi sono elementi probatori sufficienti per addebitare a ACPR 1 tale pugnalata (del resto, ha precisato, in caso contrario, ACPR 1 non risponderebbe solo di rissa ma di lesioni).
Questa Corte, dopo attento esame degli atti, non può che condividere l’opinione della pubblica accusa secondo cui il materiale probatorio non permette un giudizio certo.
Ritenuto come B. non abbia partecipato alla rissa ma vi abbia soltanto assistito, IM 1 ha potuto essere ferito soltanto da ACPR 1 o da A..
Tuttavia, è arduo stabilire chi dei due lo abbia fatto.
IM 1 (che in un primo tempo sosteneva di essersi ferito cadendo) accusa ACPR 1. Dapprima, egli ha detto di essere sicuro che era stato ACPR 1 a ferirlo poiché aveva visto che, durante la rissa, questi aveva in mano un coltello (inc MP 2011.2974, AI 23 pag. 4). Poi ha cambiato (nuovamente) versione (inc MP 2011.2974, AI 63 pag. 5) ed ha ammesso di non avere visto nessun coltello in mano all’avversario, ma ha sostenuto di avere visto “qualcosa che brillava” nelle sue mani (cfr. anche verb. dib. d’appello, pag. 4).
Rilevato che l’incostanza nel tempo toglie, di principio, credibilità alle sue dichiarazioni, va detto che l’ultima versione di IM 1 appare inverosimile già solo perché la rissa è avvenuta di notte e, quindi, è ben difficile che qualcosa potesse brillare. Ma anche volendo far fede a IM 1 e credere che egli ha davvero visto qualcosa brillare, è molto improbabile che quella cosa fosse il coltello che l’aveva ferito, già solo per il fatto che, dopo la ferita, la lama doveva essere sporca di sangue e, quindi, era alquanto improbabile che essa potesse brillare, anche se, per avventura, fosse stata colpita da un raggio di luce improvviso.
Inoltre, la tesi secondo cui era ACPR 1 ad avere in mano un coltello in quel frangente contrasta in modo evidente con la descrizione (fatta dallo stesso IM 1) di un ACPR 1 che urla “non tirare il coltello, non tirare il coltello”. Al riguardo, le divagazioni di IM 1 sul fatto che ACPR 1 ha urlato tali frasi “perché lui aveva usato il coltello e voleva quindi giustificarsi nei confronti di chi, eventualmente, lo stava sentendo facendo credere che anch’io ne avessi in mano uno” (inc. MP 2011.2974, AI 63 pag. 5) risultano, francamente, pretestuose.
Ne deriva che IM 1 - che, come si è visto e come si vedrà, ha sostanzialmente mentito durante tutta l’inchiesta - non può essere creduto nemmeno su questo punto.
Rimane la deposizione di B. che pure accusa ACPR 1.
Al riguardo, va, avantutto, considerato che B. è il cugino di IM 1.
IM 1 ha sostenuto che, pur essendo suo cugino, B. è “più amico di ACPR 1”. Questa affermazione non può essere creduta ritenuto come negli atti vi siano elementi che depongono il contrario: infatti, risulta che, ammettendo di avere mentito sulla minaccia di morte, B. ha detto di essersi inventato la storia perché aveva paura di ACPR 1 e di A. e sperava che, riferendo della minaccia, i due avrebbero “avuto paura in qualche modo di lui (perché suo cugino ci avrebbe voluto ammazzare)” (inc. MP 2011.2974, AI 25 pag. 3).
Inoltre, va detto che B. non è una persona propriamente affidabile. Come visto, egli ha mentito a ACPR 1 e A. dicendo loro che IM 1 aveva espresso, nei loro confronti, delle minacce di morte. Inoltre, ha mentito agli inquirenti più volte - ciò che è provato dalle concordi dichiarazioni di tutti gli altri protagonisti della rissa - negando di avere detto della minaccia e negando anche di avere, poi, di fronte ai contendenti, ammesso che era una menzogna (inc. MP 2011.2974, verbale di confronto PP ACPR 1/B. 18 maggio 2011, AI 66, pag. 2-3; verbale PS B. 26 aprile 2011, AI 102, allegato 16, pag. 2).
Questa tendenza alla menzogna non può non essere considerata nella valutazione delle dichiarazioni di B. (che anche la Corte di primo grado ha definito bugiardo, oltre che pavido, cfr. consid. 9, pag. 17 della sentenza impugnata).
Inoltre, va rilevato che le dichiarazioni di B. sull’accoltellamento contengono molte imprecisioni.
Non solo egli sbaglia affermando che ACPR 1 ha colpito con la mano destra (ACPR 1 è, infatti, mancino).
Ma sbaglia anche quando sostiene che, a seguito dell’asserita coltellata assestata da ACPR 1 a IM 1, lo stesso ACPR 1 “si feriva alla mano destra penso in quanto il coltello gli sia scivolato all’indietro” (inc. MP 2011.2974, verbale B. 26 aprile 2011, AI 102, allegato 16, pag. 3). In realtà, dal referto medico legale risulta che ACPR 1 ha riportato alla mano destra unicamente superficiali lesioni escoriative e non una ferita da coltello come riferito da B. (inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6). Inoltre, durante il confronto con ACPR 1, B. ha modificato la sua versione dicendo di non avere visto ACPR 1 ferirsi ad una mano quando ha accoltellato IM 1, ma di aver visto che dalla mano perdeva sangue mentre si dirigeva verso il bar (inc. MP 2011.2974, AI 66, pag. 3).
Tutto ciò ritenuto, nemmeno B. appare sufficientemente credibile.
Infine, sulla questione non può essere dimenticato che, in alcune dichiarazioni, IM 1 ha detto di essere entrato nel bar per cercare A. perché lo riteneva responsabile della ferita che lui aveva subito. Certo, è vero che, poi, IM 1 ha aggiunto di averlo ritenuto responsabile perché era stato lui a telefonargli, ma, unita alle altre considerazioni, tale attribuzione di responsabilità - in questo contesto omertoso e in un insieme di dichiarazioni menzognere rese, in particolare, da IM 1 - non può non destare dei pesanti dubbi sulla paternità della coltellata che ha ferito IM 1 durante la rissa.
Ciò a maggior ragione se si considera che, come si vedrà in seguito, dopo che ACPR 1 lasciò i luoghi della rissa e prima che IM 1 lo raggiungesse all’interno del bar, sono passati ben 10/15 minuti e nulla si sa di quanto accaduto in quel lasso di tempo all’esterno del bar.
Ne deriva che, sulla questione, questa Corte non può condividere l’opinione dei primi giudici e deve, forzatamente, concordare con la pubblica accusa secondo cui non vi sono riscontri sufficienti ad accertare che, a ferire IM 1 durante la rissa, è stato effettivamente ACPR 1.
B. ACPR 1 entra nel bar
Dopo essersi accorto della ferita alla mano, ACPR 1, intenzionato a recarsi all’ospedale, si è diretto verso la propria vettura ma, visto l’abbondante sanguinamento, ha preferito (per non sporcare) andare prima nel bar per cercare qualcosa con cui arrestare l’emorragia. Entrato nel bar __________, è andato subito in bagno per sciacquare la ferita - al riguardo, le dichiarazioni di ACPR 1 sono confermate dalle tracce di sangue trovato “in direzione dei bagni e poi al suolo e sul lavandino del bagno degli uomini” (inc MP 2011.2974, rapporto di constatazione e accertamento tecnico 18 agosto 2011 della polizia scientifica, pag. 3; AI 62, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, pag. 7) - e, poi, è tornato davanti al bancone del bar dove è stato soccorso da TE 1:
“ ...ma ad un certo punto, passando anche lui dalla porta secondaria, è entrato nel bar ACPR 1. Ho subito visto che aveva un taglio ad una mano, ma non mi ricordo a quale delle due. Sanguinava abbastanza tanto (…) Sono comunque stato io ad aiutarlo a tamponarla. Gli ho dato dei tovaglioli e un asciugamano. (…) Mentre lo stavo aiutando, ho chiesto a ACPR 1 cosa gli fosse successo. Lui mi ha risposto: “niente!”. lo ho insistito e lui, con un tono deciso, mi ha ribadito: “non è successo niente!”
(inc. MP 2011.2974, verbale TE 1 7 ottobre 2011, Al 149, pag. 3).
Lì si è fatto servire uno o due whisky - “perché avevo molto dolore” - che ha subito bevuto (cfr. verb. dib. d’appello pag. 6).
C. IM 1 entra nel bar
a. perché IM 1 è entrato nel bar
IM 1 è entrato nel bar una decina/quindicina di minuti dopo ACPR 1 (verb. dib. d’appello pag. 4; cfr. anche inc. 2011.2974, verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65 pag. 5; verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 3; verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Come si vedrà, in seguito, all’inizio dell’inchiesta IM 1 ha sia negato di essere rimasto coinvolto in una rissa, sia di essere entrato nel bar __________.
Quando, poi, si è deciso ad ammettere le due cose, IM 1 non è stato lineare.
Non ha reso dichiarazioni costanti già sui motivi che l’hanno spinto ad entrare. Dapprima, egli ha detto di essersi deciso ad entrare, da un lato per cercare aiuto, siccome aveva paura di morire a causa della ferita e, dall’altro, perché voleva mostrare a A., che egli riteneva responsabile dell’accaduto, che cosa gli era successo:
“ Sono (ri)entrato nel bar perché ero ferito e avevo paura di morire se nessuno mi vedeva. Inoltre volevo far vedere a A. ciò che ACPR 1 mi aveva fatto alla schiena. Del resto quel che era successo era colpa di A. perché mi aveva chiamato lui quella sera.” (inc. 2011.2974, AI 63, pag. 11)
In seguito, nell’interrogatorio del 2 settembre 2011, ha modificato le sue dichiarazioni. Dopo avere precisato di essere entrato nel bar senza sapere se ACPR 1 e A. fossero lì, ha detto di essersi deciso ad entrare nell’esercizio pubblico per far vedere “alla gente” - e non più a “A.” - di essere stato ferito:
“ Sono entrato nel bar, come detto, dalla porta secondaria. Non sapevo che ACPR 1 era all’interno. Pensavo quasi che fosse scappato perché fuori mi aveva ferito lui. Sono entrato nel bar perché volevo far vedere alla gente che ero stato ferito e quindi avevo bisogno d’aiuto.
(…). Non è vero che volevo mostrare la mia ferita alla schiena a A.. Non è possibile, perché io non sapevo se A. era all’interno del bar. Tant’è che non c’era.” (inc. 2011.2974, AI 116, pag. 10).
IM 1 ha nuovamente e più volte, modificato le sue dichiarazioni nell’interrogatorio del 16 novembre 2011 quando - dopo avere detto, in sostanza, di avere, non solo saputo che, dopo la rissa, ACPR 1 era entrato nel bar, ma di essersi deciso a seguirlo - ha subito cambiato versione tornando a dire di non avere nemmeno saputo che ACPR 1 fosse all’interno del bar:
“ Da quando ACPR 1 ci ha lasciati in cima alla __________ e si è diretto verso il bar, a quando io l’ho raggiunto all’interno dello stesso, è passato qualche minuto. Non riesco ad essere più preciso.
Sta di fatto che ad un certo punto ho deciso di raggiungerlo anch’io nell’EP. Volevo che la gente vedesse cosa mi era stato fatto, che ero stato ferito. Cercavo però anche aiuto per il sangue che perdevo. Non sono entrato al bar con l’intenzione di cercare ACPR 1. Non sapevo neanche che lui si trovava all’interno.” (inc. 2011.2974, AI 169 pag. 7).
Al dibattimento d’appello, IM 1 - abbandonata definitivamente la versione secondo cui voleva mostrare a A. le conseguenze della sua telefonata - ha nuovamente detto di non avere visto ACPR 1 dirigersi verso il bar e di essere entrato soltanto per cercare aiuto:
“ allora mi sono accorto che la mia camicia era piena di sangue e mi sono spaventato: pensavo di morire (…) quando mi sono diretto verso il bar, io non pensavo neppure a ACPR 1: l’unico pensiero era di chiedere aiuto. Preciso che da dove ero io potevo solo scegliere di andare o al bar o all’ospedale: “di qui c’era l’ospedale e di qui c’era il bar” (verb. dib. d’appello pag. 4).
In queste condizioni, il men che si possa dire è che IM 1 è del tutto inattendibile. Non solo per i suoi continui e goffi cambiamenti di versione. Ma anche per l’evidente bugia di avere avuto paura di morire e di essere entrato nel bar per chiedere aiuto. Da un lato, nessuno può aver paura di morire per una ferita quale quella da lui subita (si trattava di una ferita di poco conto, cfr. inc. 2011.2974, AI 15).
D’altro lato, all’esterno, con lui, c’era il cugino B. che avrebbe potuto dargli aiuto se era aiuto che gli serviva. D’altro lato, e soprattutto, se avesse avuto paura di morire per la ferita e avesse, davvero, voluto cercare aiuto, tra l’ospedale e il bar, avrebbe scelto certamente il primo.
Infine, che così non fosse - cioè, che egli non avesse avuto paura di morire e non fosse in cerca di aiuto - è confermato anche dal fatto che, all’interno del bar, egli non ha chiesto aiuto (vedi sotto).
In realtà, come dimostrano i fatti - e meglio, come dimostra quel che lui ha fatto subito dopo essere entrato nel bar (vedi sotto) - IM 1 è entrato nel bar deciso a vendicarsi.
D. cosa fa IM 1 appena entrato nel bar
dichiarazioni di IM 1
Nei primi verbali, IM 1 non è stato chiaro su nulla. Nemmeno, quindi, sulla questione del ferimento di ACPR 1 al viso.
Davanti alla polizia, egli ha addirittura negato, oltre che di essere rimasto coinvolto in una rissa, di essersi recato al bar __________ (inc. 2011.2974, AI 2, verbale PS IM 1 18 aprile 2011 ore 01:50, pag. 2).
Nel pomeriggio dello stesso giorno, davanti al PP, IM 1 si è limitato a dire di non ricordare bene cosa fosse avvenuto la sera del 17 aprile 2011, avendo egli bevuto molto e ad ammettere soltanto che:
“ è possibile che sia stato io a ferire ACPR 1 alla faccia (…) non mi ricordo dove potrei aver ferito ACPR 1, ossia se il fatto è successo per strada o dentro al bar __________ (…) è possibile che io abbia ferito ACPR 1 al viso con un coltello ma proprio non ricordo dove l’avrei preso (il coltello) e dove lo avrei poi gettato. Potrei però averlo ferito anche con un bicchiere (…) ribadisco che è possibile che io abbia usato un coltello ma è anche possibile un bicchiere tagliato; non mi ricordo…” (inc. 2011.2974, AI 23 pag. 4).
IM 1 ha mantenuto queste dichiarazioni ribadendo i suoi “non ricordo” per ben tre interrogatori (inc. 2011.2974: AI 2, PS 18 aprile 2011 ore 01:50, pag. 2; AI 2, PS 18 aprile 2011, ore 03.27; pag. 2; AI 23, PP 18 aprile 2011, pag. 4).
Poi, il 16 maggio 2011, la nebbia dovuta all’alcol è miracolosamente sparita e IM 1 ha improvvisamente ricordato cose che, prima, proprio non rammentava. Egli ha, così, raccontato per la prima volta la storia secondo cui, appena entrato nel bar, egli ha chiesto conto a ACPR 1 della ferita subita durante l’ultima parte della rissa avvenuta in via Jelmini - mostrandogli la schiena - e che ACPR 1 gli rispose, dapprima, con una frase estremamente offensiva e, poi, rotto il bicchiere che aveva in mano, lo minacciò costringendolo a difendersi:
“ Dopo avermi ferito alla schiena ACPR 1 è rientrato al bar. (…). Poco dopo, quando ACPR 1 era già dentro, sono entrato al bar anch’io. (…). Appena l’ho visto mi sono rivolto a lui, mostrandogli la mia schiena e dicendogli “Testa di cazzo, guarda cosa mi hai fatto, perché mi hai accoltellato, cosa ti ho fatto?” Al che lui in lingua turca mi ha detto in turco: “ti scopo la moglie”. In quell’istante lui sembrava che cercasse qualcosa per colpirmi ancora. Sta di fatto che ha afferrato un bicchiere con una mano, se ricordo bene la sinistra, e l’ha rotto battendolo contro il bancone o sul sasso o sul ferro. Io mi sono spaventato e ho afferrato con la mano destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base dell’apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. (…) lui voleva colpirmi con un coccio del bicchiere che aveva rotto. A mia volta, per non essere colpito, per tenere lontano da me ACPR 1, muovevo il mio braccio destro davanti a me. (…) Sì, sono stato io (ndr: a ferire al volto ACPR 1). Sottolineo però che non volevo fargli di per sé male ma ho dovuto difendermi perché lui aveva in mano un coccio di vetro e come un matto mi voleva a sua volta colpire”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 8; cfr. anche pag. 11; verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7; verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 10-11; verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 8).
IM 1 ha ribadito tale versione dei fatti ai giudici di primo grado. Al dibattimento d’appello, IM 1 ha nuovamente raccontato la storia di ACPR 1 che lo attacca arricchendola di dettagli sulle sue emozioni, o meglio sul suo essersi sentito offeso alla vista di ACPR 1 che, tranquillamente, si beveva un whisky dopo avere versato il suo sangue:
“ Sono entrato nel bar dalla porta posteriore. Mi sono guardato in giro per vedere chi fosse lì e ho visto ACPR 1, con un bicchiere di whisky in mano che, tranquillo, stava festeggiando. O meglio non è che stesse dicendo “ohlaa, ho accoltellato uno”, ma insomma stava bevendo tranquillamente un whisky. In questo senso a me sembrava che stesse festeggiando. Questa visione mi ha fatto arrabbiare ancora di più: ho pensato “allora io non valgo niente, il mio sangue non vale niente”. Allora mi sono girato e ho fatto vedere a ACPR 1 la ferita alla schiena dicendogli la frase che ho già riferito in precedenza. In risposta, ACPR 1 mi ha insultato pesantemente, con una frase che da sola al nostro paese provocherebbe pesanti conseguenze (“trombo tua moglie”).
Immediatamente ACPR 1 ha spaccato un bicchiere. Io, memore di quel che già mi era successo all’esterno, mi sono spaventato a seguito di quel gesto e istintivamente ho afferrato un coltello che insieme ad un piatto e ad altre cosa era appoggiato sulla mensola che si trova alla destra dell’entrata del bar. In sostanza, ACPR 1 mi ha costretto a difendermi: appena ACPR 1 ha alzato la mano per colpirmi con il bicchiere rotto, io gli ho sferrato le due coltellate”
(verb. dib d’appello, pag. 4)
Dichiarazioni di ACPR 1 e dei testi
Contrariamente a quelle di IM 1, le dichiarazioni di ACPR 1 sono costanti. Infatti, egli ha detto che IM 1 lo ha colpito subito dopo essere entrato nel bar, da tergo e senza preventivo avviso o rimostranza sin dal primo interrogatorio dinanzi al procuratore pubblico ed ha mantenuto tale versione per tutta l’inchiesta e durante i due dibattimenti:
“ Mentre mi trovavo in piedi davanti al bancone del bar, improvvisamente sono stato colpito con un coltello alla faccia …”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 18 aprile 2011, AI 25, pag. 3).
“ … io sono sicuro di avere bevuto due whisky quando mi trovavo al bancone (…) Comunque, improvvisamente sono stato colpito al viso…. ADR che quando sono stato colpito al volto, IM 1 si trovava dietro di me. (…) Io non ho visto esattamente dove si trovava IM 1 dietro di me. Può darsi che fosse dietro di me ma leggermente spostato sulla mia sinistra. I colpi sono stati sferrati uno subito dopo l’altro.” (inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7-8).
“ ADR che io, quando sono stato ferito al viso all’interno del bar, non ho visto il mio aggressore che ha agito repentinamente. Mi ha colto di sorpresa alle spalle (…) Non abbiamo scambiato parole. Lui è subito venuto verso di me e, da dietro, mi ha colpito due volte al viso”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP confronto ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 4 e 7).
“ sono stato ferito da IM 1 all’improvviso (io infatti non lo avevo visto entrare nel bar, sennò mi sarei difeso; “è entrato come un gatto”) quando lui si trovava dietro di me.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 6).
Al PP che gli contestava la versione di IM 1, ACPR 1 ha sempre risposto negando con veemenza che le cose fossero andate così come raccontato dall’imputato:
“ io non ho assolutamente preso in mano alcun bicchiere né ne ho rotti. Avevo del resto una mano ferita che tamponavo con un tovagliolo di stoffa” (inc. MP 2011.2974, verbale PP confronto ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7).
“ contesto nuovamente che io, in quei frangenti, l’ho colpito ad un braccio o alla fronte con un coccio di vetro. Se davvero avessi avuto in mano un vetro e l’avessi attaccato, o mi fossi difeso, lui non ce l’avrebbe fatta a colpirmi sulla faccia, trovandomi davanti a lui”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 6-7).
Va, poi, sottolineato che le dichiarazioni di ACPR 1 - come visto, costanti - sono confermate da quelle dei testi.
Dapprima, da quelle di TE 1 che ha detto che i due (ACPR 1 e IM 1) non si sono parlati prima del ferimento, che ACPR 1 non ha rotto alcun bicchiere né se ne é servito come arma, che tutto è durato pochi secondi e che l’attacco è stato sferrato da tergo (egli si trovava, infatti, accanto a ACPR 1 che stava aiutando) :
“ Mentre stavo aiutando ACPR 1, che si trovava alla mia sinistra, in piedi davanti al bancone del bar, una persona, da dietro, dalla sinistra di ACPR 1, quindi in pratica verso la terrazza, arrivava e, non so con che cosa, feriva ACPR 1 al volto. Da parte mia non ho avuto modo di vedere con quale oggetto sia stato ferito ACPR 1…”
(inc. MP 2011.2974: verbale PS TE 1 22 aprile 2011, Al 102, allegato 18, pag. 4; cfr. anche verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 5).
“ Posso dire che il tutto è successo in un tempo massimo di 10 secondi”
(inc. MP 2011.2974, verbale PS TE 1 22 aprile 2011, Al 102, allegato 18, pag. 5).
“ Improvvisamente una persona (che successivamente ho saputo essere IM 1) ha ferito alla faccia ACPR 1. Io non ho visto l’azione di IM 1. Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1. Tutto è stato velocissimo, la scena è durata pochi secondi ed IM 1 è immediatamente uscito passando dalla porta principale, quella che da sulla __________ (…) Ribadisco che tutto è durato pochi secondi. Non ho sentito ACPR 1 ed IM 1 parlare prima del ferimento del primo. (…)
Il PP mi chiede ora se ACPR 1 immediatamente prima di essere ferito in faccia da IM 1, mentre veniva ferito od immediatamente dopo il ferimento, abbia preso in mano un bicchiere rompendolo sul bancone del bar.
No un simile fatto io non l’ho visto. Non mi ricordo proprio di aver visto una cosa del genere. Non ho in mente di aver sentito il rumore di vetro che si rompe.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Poi, le dichiarazioni di ACPR 1 sono confermate da quelle di TE 2, un altro avventore del bar che, pur precisando di avere visto una bottiglia rotta nei pressi della porta d’entrata laterale, ha escluso che essa sia stata afferrata da ACPR 1, né ha visto cocci di bicchieri sul pavimento:
“ a terra vi era una bottiglia rotta. Preciso che questa bottiglia si trovava davanti al bancone del bar, vicina a ACPR 1, nei pressi della porta d’entrata dell’EP che da sulla terrazza. Non ho visto bicchieri per terra rotti. ADR che io non ho visto ACPR 1 tenere in mano la bottiglia rotta che era a terra.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 2 18 maggio 2011, AI 67, pag. 3).
Per finire, anche l’altro avventore, TE 3, ha confermato le dichiarazioni di ACPR 1 escludendo che, al momento del ferimento di ACPR 1, vi fossero sul pavimento cocci di vetro:
“ Il PP mi chiede ora se, quando ho visto ACPR 1 ferito vicino al bancone del bar, lui teneva in mano un bicchiere, una bottiglia o un coccio di vetro.
No, non ho visto una cosa simile. Da una mano lui perdeva sangue e con l’altra si teneva la faccia. Io ho in mente questo. (…)
ADR che non mi ricordo di aver visto per terra dei vetri rotti subito dopo il ferimento di ACPR 1.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 3 16 settembre 2011, AI 129, pag. 4).
Oltre che da quelle dei testi, le dichiarazioni di ACPR 1 - che sconfessano quelle di IM 1 - sono supportate anche da elementi oggettivi, o meglio dal rapporto di constatazione della polizia scientifica da cui emerge che, durante il sopralluogo effettuato nel bar __________ dalle 01.00 alle 03.00 del 18 aprile 2011 - quindi, immediatamente dopo i fatti - non sono stati rinvenuti frammenti di vetro all’interno del locale (rapporto di costatazione 17 maggio 2011 polizia cantonale AI 64).
Anche le conclusioni della dott.ssa PERI 1 possono essere chiamate ad ulteriore supporto delle dichiarazioni di ACPR 1 e dei testi nella misura in cui, pur rilevando di non potersi determinare con certezza sulla posizione dell’autore e della vittima dell’accoltellamento, il medico legale ha ritenuto plausibile la versione di ACPR 1:
“ Per quanto attiene la posizione reciproca tra aggressore e vittima essa non può essere identificata con certezza in quanto le lesioni sono state prodotte nel corso di una dinamica complessa con verosimile modificazioni dei rapporti tra vittima e aggressore e in zone corporee dotate di particolare mobilità; quanto in merito riferito da ACPR 1 è comunque plausibile.”
(inc. MP 2011.2974, perizia medico legale 8 agosto 2011 dott.ssa PERI 1, Al 104, pag. 3).
In questo senso depone anche l’assenza di reazioni di difesa da parte di ACPR 1, reazioni che ci sarebbero state se egli si fosse reso conto dell’attacco prima che la prima coltellata fosse andata a segno.
Infine va detto che - certamente senza volere - è lo stesso IM 1 a corroborare le dichiarazioni di ACPR 1 e TE 1 e a implicitamente ammettere di avere mentito dicendo della sua sfuriata verbale, della risposta sprezzante di ACPR 1, della sua messa in mostra della spalla ferita e dell’attacco dell’avversario nella misura in cui ha stimato in 2/3 secondi il tempo intercorso tra la sua entrata nel bar __________ e il ferimento di ACPR 1. Non ha da essere argomentato a lungo, in effetti, per dimostrare che il compimento degli atti descritti da IM 1 (rimostranze verbali, messa in mostra della spalla ferita, risposta sprezzante di ACPR 1 cui va aggiunto, sempre nella versione di IM 1, la rottura del bicchiere poi impugnato come arma da ACPR 1 e la susseguente ferita) non sarebbe stato possibile in 2 o 3 secondi:
“ ADR che da quando sono entrato al bar a quando ho ferito in faccia ACPR 1 stimo siano passati due o tre secondi.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 8; cfr. anche verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 7-8).
Dunque, ricordato ancora una volta come già la loro incostanza nel tempo tolga credibilità alle dichiarazioni di IM 1, sulla base delle lineari dichiarazioni di ACPR 1 confermate da quelle dei testi e dai riscontri oggettivi, questa Corte accerta che, entrato attraverso la porta secondaria nel bar __________, IM 1 si è immediatamente e proditoriamente avventato su ACPR 1, che si trovava accanto al bancone, attaccandolo da tergo.
Altrettanto accertato, di conseguenza, è che IM 1 ha mentito quando ha sostenuto:
- che egli ha agito per difesa, avendo colpito ACPR 1 che lo minacciava con un bicchiere rotto;
- di avere ferito ACPR 1 quando questi si trovava dietro al bancone, e meglio “dove di solito sta il cameriere” (inc. MP 2011.2974, PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 8; dichiarazione poi relativizzata in seguito, il 2.9.2011, quando IM 1 ha detto di non sapere dire se ACPR 1 fosse “sullo scalino o sotto lo scalino." (inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 10);
- di averlo affrontato de visu, così come detto il 16 maggio 2011 al PP (“quando mi trovavo davanti a lui, lui mi abbia girato la faccia e io l’abbia colpito subito dopo” (…) Lui era davanti a me e probabilmente, nel momento in cui l’ho colpito, si è girato in modo che la sua guancia destra si è trovata rivolta verso di me (inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 9 e 10), il 2 settembre 2011, ((…) andando verso di lui, quasi appoggiandomi a lui. L’ho colpito praticamente quando lui si trovava al mio fianco di sinistra” inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 11) e poi ancora il 16 novembre 2011 (“quando sono entrato nel bar, ACPR 1 era appoggiato con il gomito sinistro sul bancone del bar e guardava con la medesima prospettiva della foto 18. Non appena sono entrato ci siamo reciprocamente guardati” inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 8).
Questo accertamento dei fatti fa cadere sia la tesi difensiva della legittima difesa sia quella - fantasiosa tanto che è stata solo accennata e proposta per la prima volta in sede d’appello - di un errore sui fatti (IM 1 avrebbe erroneamente creduto che ACPR 1 volesse attaccarlo con il bicchiere che aveva in mano).
E. Arma con cui IM 1 ha ferito ACPR 1 al viso e al lobo auricolare destro
In via preliminare, si rileva che il coltello usato da IM 1 per ferire ACPR 1 non è stato ritrovato nonostante le ricerche immediatamente avviate dalla polizia (inc. MP 2011.2974, rapporto di arresto provvisorio 18 aprile 2011, AI 2, pag. 4; rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 4 agosto 2011, AI 102, pag. 27).
Secondo IM 1 - che nega di avere avuto con sé un coltello la sera dei fatti (Inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 4 e 6; cfr. anche verbale PP IM 1 27 ottobre 2011 AI 165, pag. 3) - egli ha usato un coltello trovato su un ripiano:
“ ho afferrato con la mano destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base dell'apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. Probabilmente era un coltello già usato, utilizzato da qualcuno che aveva mangiato prima. Era un coltello con il manico di plastica nera. Non ho notato se aveva una seghettatura”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 maggio 2011, AI 63, pag. 8; verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 11).
Ben diverso, al riguardo, il racconto di ACPR 1 che ha detto di avere visto che IM 1, dopo il suo ferimento, aveva in mano il coltello che già gli aveva visto in mano durante la rissa:
“ improvvisamente sono stato colpito al viso da IM 1 con un coltello. Si trattava di un coltello rosso scuro o marrone con la lama a mezzaluna della lunghezza di circa 7/8 cm. La lama può essere chiusa ed aperta con due mani, tipo il coltellino svizzero.”
(inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7).
“ il coltello che ho descritto ieri durante il verbale d’interrogatorio, e che era nelle mani di IM 1, l’ho visto non quando sono stato accoltellato davanti al bancone del bar, ma poco più tardi, quando, come ho già detto, IM 1 ha fatto per rientrare nell’EP attraverso la porta che da su __________.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7).
“ Per tornare alla terza e ultima fase del litigio (quella avvenuta in cima alla __________, ma comunque non sulla __________, che io quella sera non ho mai raggiunto), ricordo che ad un certo punto (dopo reciproci spintoni, calci e pugni) ho visto in una mano di IM 1 un coltello; aveva un manico “a mezzaluna” di colore rosso/marrone, all’interno del quale, se non è estratta, si trova la lama, che è più o meno lunga come il manico stesso. Per estrarre la lama non è sufficiente una sola mano, ce ne vogliono due. Non era un coltello automatico o serramanico.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 2).
Sull’arma, il teste TE 1 non ha fornito alcuna informazione utile:
“ Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1” (inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Sulla questione, nessun aiuto giunge dal medico legale che, nel suo rapporto 18 aprile 2011, si è limitata a dire che le ferite di ACPR 1 avevano “caratteristiche tipiche per l’essere state prodotte da un’arma da taglio, avente perlomeno una superficie tagliente” precisando di non essere in grado di fare “alcuna concreta ipotesi sulle dimensioni dello strumento lesivo” (inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6).
Nessun sussidio giunge dal successivo rapporto della dott. PERI 1 (perizia 11 maggio 2011) in cui, sulla questione, si legge soltanto che le “lesioni al viso e al lobo auricolare destro sono state prodotte con uno strumento provvisto di almeno un margine tagliente” e che “le caratteristiche delle lesioni” non permettono né di escludere né di confermare che tale strumento fosse dotato anche di punta (inc. MP 2011.2974, perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1, AI 60, pag. 7).
In ogni caso, ritenuto come
- le dichiarazioni di IM 1 - quelle sin qui esaminate e quelle che si vedranno in seguito - siano, in generale, risultate inaffidabili;
- la tesi del coltello rinvenuto per caso riveli tutta la sua infondatezza già con l’accertamento del carattere menzognero della versione di IM 1 secondo cui egli ha ferito per difendersi ritenuto come essa fosse, evidentemente, funzionale a tale racconto;
- non sia credibile, visto come non si possa credere (cfr. sopra) alla tesi secondo cui egli era entrato nel bar per cercare aiuto, che IM 1 sia entrato disarmato nel bar e che abbia trovato un coltello provvidenzialmente dimenticato sul ripiano;
- le dichiarazioni di ACPR 1 sono, invece, laddove possibile, tutte confermate o da elementi oggettivi (per es., le tracce di sangue nelle toilettes del bar che confermano la sua dichiarazione di esservi entrato per sciacquare la ferita alla mano) o da quelle di testi;
- le dichiarazioni di ACPR 1 relative alle caratteristiche del coltello sono credibili anche perché non appaiono “caricate” al solo scopo di peggiorare la situazione dell’avversario (fosse stato quello il suo scopo, avrebbe detto che si trattava di un coltello a serramanico)
questa Corte accerta che IM 1 è entrato nel bar impugnando il coltello descritto da ACPR 1.
F. Dinamica del ferimento
a. IM 1 ha dichiarato che, pur senza mirarne un punto preciso, ha coscientemente indirizzato il coltello nella zona del volto di ACPR 1:
“ ammetto che, pur non avendo mirato un punto preciso, ho comunque indirizzato il mio braccio che afferrava il coltello, muovendolo a destra e a sinistra, verso la faccia di ACPR 1”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 11).
“ avendo già afferrato il coltello, l’ho puntato verso la sua faccia e l’ho colpito sulla destra più di una volta”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 16 novembre 2011, AI 169, pag. 10).
E’, dunque, accertato che IM 1 ha intenzionalmente puntato il coltello munito di una lama tagliente “verso la faccia” di ACPR 1 e lo ha, con tale arma, intenzionalmente colpito più volte.
Altrettanto accertato è che egli non ha mirato un punto preciso della faccia o della testa. Semplicemente egli ha diretto il coltello verso la zona della faccia ed ha colpito “più di una volta”, senza preoccuparsi di dove andasse a colpire. In questo senso, ben si può dire che egli ha colpito a casaccio la parte anteriore del volto di ACPR 1.
b. ACPR 1 ha descritto l’accoltellamento subito nei seguenti termini:
“ Mentre mi trovavo in piedi davanti al bancone del bar, improvvisamente sono stato colpito con un coltello alla faccia da IM 1. I colpi sono stati due. Dopo il primo colpo ho messo una mano al viso per proteggermi con la conseguenza che sono stato tagliato al pollice della mano sinistra con il secondo colpo di coltello, che mi ha ulteriormente tagliato la faccia sulla destra”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 18 aprile 2011, AI 25, pag. 3).
“ Trascorsa circa una decina di minuti da quando mi trovavo al bancone, ho percepito un primo dolore alla guancia destra. Ho alzato le mani d’istinto per proteggermi e subito dopo ho percepito un secondo dolore sulla guancia destra sotto l’orecchio.
(…) ho capito di essere stato ferito al viso con un coltello”
(inc. MP 2011.2974, verbale PS ACPR 1 27 aprile 2011, AI 102, allegato 9, pag. 3).
“ improvvisamente sono stato colpito al viso da IM 1 con un coltello. (…) I colpi sono stati due. (…) con il primo colpo sono stato ferito sopra l’orecchio destro con un movimento dalla testa verso l’occhio; con il secondo da sopra l’orecchio verso il basso, parallelamente all’orecchio, per poi far scivolare in modo continuo la lama sulla guancia verso la bocca”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7; cfr. pure verbale PP ACPR 1 17 maggio 2011, AI 65 pag. 4 e 7).
“ Dopo circa 10/15 minuti che io ero nel bar ho sentito di essere stato colpito dapprima vicino all’occhio (da dietro l’orecchio venendo in avanti) e poi subito più in basso, da sopra l’orecchio scendendo (…) Tutto è stato velocissimo. Lui mi ha colpito da dietro appena entrato, (...) A domanda della presidente preciso che, immediatamente dopo la prima coltellata, sono stato colpito da un altro colpo che dalla zona alta davanti all’orecchio scendeva verticalmente. Ricordo bene che il colpo è stato deviato verso la bocca da TE 1 che ha strappato via subito il mio aggressore”
(verb. dib. d’appello, pag. 6 e 7).
La dott. PERI 1 ha ritenuto le dichiarazioni di ACPR 1 compatibili con le lesioni da taglio al volto (e anche alla mano) riscontrate su di lui nel corso della visita medico legale del 18 aprile 2011 (inc MP 2011.2974, perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1, AI 60, pag. 9).
Ciò detto, la scrivente Corte ha accertato che, dopo essere stato ferito alla mano sinistra nell’ultima parte della rissa (ciò che è accertato in forza di quanto indicato al consid. 15), ACPR 1, all’interno del locale pubblico, è stato ferito al volto con due distinti colpi di coltello.
E’, pure, accertato che la prima ferita è stata inferta a ACPR 1 in una zona più alta, mentre che la seconda coltellata ha colpito la zona più bassa del volto, con una traiettoria dapprima verticale (cioè, partendo dalla zona davanti all’orecchio in direzione del collo) per poi cambiare direzione e dirigersi verso la bocca.
ACPR 1 ha attribuito tale cambiamento di direzione all’intervento di TE 1 che, come si vedrà in seguito, ha afferrato IM 1 e lo ha sbattuto fuori. La Corte ha ritenuto di poter condividere tale valutazione.
G. IM 1 viene buttato fuori dal bar
a. Dopo la seconda coltellata, IM 1 è stato afferrato da un avventore - che, secondo lo stesso IM 1 era TE 1 (che, lo si ricorda, era vicino a ACPR 1) - e allontanato a forza dal bar (“buttato fuori” è il termine usato da IM 1 nonché da ACPR 1):
“ Appena mi ha accoltellato ho visto che una persona (ma non so chi) lo ha afferrato e lo ha “buttato fuori” dal bar dalla porta secondaria.” (inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 8).
“ Mentre ancora mi stava ferendo con il coltello e io mi ero appena girato per vedere cosa succedesse, TE 1 ha afferrato IM 1 (che fino a quel momento io non avevo ancora visto) e lo ha buttato fuori dal bar. Preciso che lo ha buttato fuori dalla porta posteriore. (…) Tutto è stato velocissimo. Lui mi ha colpito da dietro appena entrato, subito lo hanno buttato fuori la prima volta” (verb. dib. d’appello pag. 6 e 7).
“ Dopo aver ferito ACPR 1 una persona mi ha afferrato da dietro e mi ha “buttato fuori” dal bar dalla medesima porta secondaria dalla quale ero entrato. (…) ADR che è passato qualche secondo, 5 o 6, da quando ho ferito ACPR 1 al volto a quando sono stato “buttato fuori” dal bar”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 2 settembre 2011, AI 116, pag. 8 e 13).
“ secondo i miei ricordi dopo aver ferito ACPR 1 sono stato buttato fuori dal bar da TE 1 attraverso la porta posteriore.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 27 ottobre 2011, AI 165, pag. 3).
“ Subito dopo la seconda coltellata, ho sentito che un braccio mi aveva afferrato (dopo ho saputo che era quello di TE 1) e mi sono ritrovato fuori dal bar.” (verb. dib d’appello, pag. 5).
Ne deriva che è accertato che è stato il provvidenziale intervento di un avventore - probabilmente TE 1 - a far cessare l’attacco di IM 1.
H. IM 1 rientra subito nel bar
Risulta, poi, che IM 1 è subito rientrato nel bar con ancora il coltello in mano e gridando minacce di morte:
Lo ha detto ACPR 1:
“ Ad un certo punto qualcuno mi ha dato uno straccio per tamponare la ferita e mi sono seduto ad un tavolo vicino all’entrata principale. In quel momento ho visto IM 1 che stava tentando di entrare nel bar dalla porta lato __________, impugnava un coltello e qualcuno dei presenti lo stava trattenendo. In quelle circostanze gridava “ti ammazzo”
(inc. MP 2011.2974, verbale PS ACPR 1 27 aprile 2011, AI 102, allegato 9, pag. 3).
“ Ricordo solo di averlo sentito perché gridava “ti ammazzo, ti ammazzo” in lingua turca, anche se solo in un secondo momento, ossia quando lui mi aveva già accoltellato, era uscito dal bar ma aveva tentato di rientrarvi dalla porta principale che da sulla __________ .”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 16 maggio 2011, AI 65, pag. 4).
“ In un secondo momento è rientrato dalla porta principale (quella che da su __________), gridando che mi avrebbe ammazzato, muovendo avanti e indietro il coltello. Gli ho risposto che l’avrei ammazzato io. Davanti alla porta principale c’erano però diverse persone che gli hanno impedito di entrare e lui se n’è quindi andato”.
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 1°settembre 2011, AI 115, pag. 7).
“ IM 1 ha fatto per rientrare nell’EP attraverso la porta che da su __________. In quegli istanti, brandendo il coltello, che ho dunque notato, mi diceva “ti ammazzo, ti ammazzo”. Ammetto che gli ho risposto: “non ti preoccupare, ti ammazzo io”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP ACPR 1 17 maggio 2011, AI 65, pag. 7-8)
“ TE 1 ha afferrato IM 1 (che fino a quel momento io non avevo ancora visto) e lo ha buttato fuori dal bar. Preciso che lo ha buttato fuori dalla porta posteriore.
Alcuni avventori mi hanno aiutato e mi hanno fatto sedere su una sedia. In quel momento ho visto IM 1 che rientrava dalla porta principale. IM 1 mi minacciava dicendomi “figlio di puttana, non ti lascio così, ti ammazzo”. IM 1 teneva ancora in mano il coltello che io gli avevo già visto all’esterno, durante la rissa.”
(verb. dib. d’appello, pag. 5).
Ad un certo punto dell’inchiesta, IM 1 ha ammesso di essere rientrato nel bar. Tuttavia, ha, prima, sostenuto di non avere avuto intenti bellicosi e di essere rientrato, ancora una volta, solo per mostrare la sua ferita (Inc. MP 2011.2974, verbale PP IM 1 27 ottobre 2011 AI 165, pag. 2).
Al dibattimento d’appello ha, invece, detto di non ricordare di esservi rientrato:
“ non ricordo di essere rientrato nel bar. Ricordo soltanto che fuori avevo “perso tutti i miei sensi”, piangevo, mi sentivo male anche perché pensavo di avere fatto del male ad un altro uomo che è una cosa non facile da sopportare, volevo andare a casa, vedere mio figlio che avevo paura di non più potere vedere.
Non so dove è andato a finire il coltello. Non so se mi è caduto quando mi hanno fatto uscire dal bar, o se qualcuno me l’ha preso dalla mano.” (verb. dib. d’appello, pag. 5).
Tuttavia, ancora una volta IM 1 non può essere creduto. Non solo perché qui riprende il motivo che, secondo le sue dichiarazioni precedenti, lo aveva spinto ad entrare nel bar la prima volta.
Ma, soprattutto, perché le dichiarazioni di ACPR 1 al riguardo - del tutto costanti nel tempo - sono, nella loro sostanza, confermate dal teste TE 3. Quest’ultimo, intento a giocare a carte nel locale al momento dei fatti - pur affermando di avere visto ACPR 1 col volto sanguinante, ma di non avere scorto né chi lo aveva ferito né come era stato colpito - ha, comunque, dichiarato di essersi frapposto fra ACPR 1 e IM 1, che stava rientrando, per evitare il peggio:
“ ho visto ACPR 1 che si teneva la faccia con una mano. Ho visto che perdeva sangue sia dalla faccia, sia da una mano. Non ho visto chi ha ferito ACPR 1 né come ACPR 1 è stato ferito. Quando l’ho visto, vicino a lui c’era TE 1, che a mia domanda ha risposto che a ferire ACPR 1 era stato IM 1 (persona che conosco), che però in quei frangenti non si trovava all’interno del bar.(…) Quando ACPR 1 si è seduto nel punto emergente dalla foto 23, io gli sono andato vicino. Pochi istanti dopo IM 1 è entrato nel bar, passando dalla porta posteriore (quella che da sulla terrazza). Io gli sono quindi subito andato incontro per evitare che si avvicinasse ancora a ACPR 1.”
(inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 3 16 settembre 2011, AI 129, pag. 3-4).
La reazione di TE 3 di frapporsi fra la vittima e l’aggressore che era rientrato nel bar con ancora il coltello in mano dimostra che IM 1 aveva, ancora al suo rientro nel bar, evidenti intenzioni bellicose.
In questo senso, le dichiarazioni di TE 3 - testimone evidentemente reticente - possono fungere da valido supporto a quelle di ACPR 1.
Del resto, non si può tacere che, ancora una volta, aggiunge credibilità alle dichiarazioni di ACPR 1 la loro apparente “pacatezza” (o meglio, il fatto di non sembrare “caricate” solo per peggiorare la situazione di IM 1): egli ha, infatti, ammesso che, alle minacce di IM 1, egli ha risposto con minacce analoghe (“ammetto che gli ho risposto: “non ti preoccupare, ti ammazzo io”; inc. MP 2011.2974, AI 65, pag. 7-8).
Del resto, è credibile che il coltello sia rimasto sempre in mano a IM 1: esso non è stato ritrovato e IM 1 è stato l’unico a lasciare il luogo dopo i fatti (ACPR 1, invece, è rimasto seduto all’interno del bar sino all’arrivo dei sanitari; cfr. inc. MP 2011.2974, AI 129, PP TE 3, pag. 5).
I. accertamenti medici
regione colpita e tipo di lesione
A seguito delle lesioni patite, ACPR 1 è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell’Ospedale __________ dal 17 al 18 aprile 2011.
La dott. med. PERI 2 ha descritto le lesioni subite alla testa dal paziente come segue:
“ FLC alla guancia destra. La ferita si estende dalla tempia al trago, poi all’angolo della mandibola, poi fino al canto della bocca. Ha margini netti come da lama. La ferita coinvolge il tessuto cutaneo e sottocutaneo. Non sembrano evidenti deficit del nervo facciale o di altre strutture.”
(inc. MP 2011.2974, certificato medico 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 2, Al 102, allegato.)
La dott.ssa PERI 1, dopo aver visitato, il 18.4.2011, ACPR 1, nella relazione di pari data, così ha descritto le lesioni riscontrate:
“- in regione zigomatico-temporale destra soluzione di continuo lineare, che dalla regione retroauricolare destra (poco cranialmente e posteriormente all’inserzione del padiglione auricolare) si porta anteriormente, con decorso pressoché parallelo al piano plantare terminando circa 1 cm caudalmente al canto laterale dell’occhio omolaterale. La lesione ha una lunghezza complessiva di circa 12 cm e appare suturata con molteplici punti di sutura staccati. Dalle fotografie scattate in Pronto Soccorso la ferita appare avere margini netti e regolari e angoli non valutabili per la presenza di materiale ematico.
- Circa 5 centimetri anteriormente all’estremità posteriore della lesione appena descritta, si diparte una ulteriore lesione cutanea, anch’essa suturata con molteplici punti staccati, che decorre anteriormente al padiglione auricolare per 7 cm, con direzione cranio-caudale giungendo in prossimità dell’angolo mandibolare ove cambia direzione portandosi anteriormente e decorrendo per circa 8 cm pressoché parallelamente al ramo mandibolare. Dalle fotografie scattate in Pronto Soccorso la ferita appare avere margini netti e regolari, l’angolo supero-posteriore non appare valutabile, l’angolo infero-anteriore appare essere caratterizzato da una incisura accessoria per pochi mm, diretta cranialmente. La lesione appare estendersi nei tessuti sottocutanei costituendo un lembo cutaneo delimitato dai margini dell’intera lesione ed ancorato cranio-anteriormente.
(inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 5).
Dagli accertamenti medici e dalla documentazione fotografica in atti emerge, dunque, in modo chiaro che le zone del viso di ACPR 1 colpite sono due. Una ferita - quella causata dalla prima coltellata (cfr. consid. 15 lett. F) - corre orizzontalmente per circa 12 centimetri dalla parte retrostante all’orecchio, passando per la tempia e per lo zigomo destro, fino a giungere ad un centimetro dall’occhio destro.
L’altra ferita - quella causata dalla seconda coltellata - corre verticalmente per 7 centimetri dalla zona dinanzi al padiglione auricolare fino a raggiungere l’angolo mandibolare per poi cambiare direzione estendendosi per 8 centimetri parallelamente alla mandibola.
Entrambe le lesioni da taglio cagionate, come detto, alla faccia da due distinte azioni hanno interessato esclusivamente tessuti molli e si sono estese anche a tessuti sottocutanei.
L. pericolosità delle lesioni
ACPR 1 è rimasto degente presso il reparto di ortopedia dell’Ospedale __________ dal 17 al 18 aprile 2011, giorno in cui ha subìto un intervento chirurgico al volto in anestesia totale (inc. MP 2011.2974, certificato medico 18 aprile 2011 Ospedale __________, AI 13, pag. 10; lettera d’uscita 18 aprile 2011 Ospedale __________, AI 19, pag. 1).
Nella lettera d’uscita provvisoria 18 aprile 2011 del predetto ospedale lo stato del paziente è descritto come segue:
“ Rachide cervicale con dolore alla palpitazione delle spinose in toto. Non evidenti deficit vascolonervosi periferici sia a livello del viso, sia a livello delle estremità superiori a sinistra. Dolore alla palpazione della colonna lombare. Ferita lacerocontusa interessante il profondo sottute (ndr: recte sottocute) ma senza lesioni di vasi o nervi alla guancia destra. Ferita lacerocontusa I dito mano sinistra senza lesioni tendinee apparenti e senza lesioni vascolonervose. Gli esami radiografici convenzionali del torace e della colonna lombare nonché la TAC encefalo e del rachide cervicale non evidenziano eventi traumatici. L’elettrocardiogramma evidenzia un blocco di branca destra.”
Per i medici dell’ospedale il caso non ha comportato nessuna complicazione e il decorso del paziente è stato favorevole (inc. MP 2011.2974, lettera d’uscita 18 aprile 2011 Ospedale __________ , AI 19, pag. 1-2).
ACPR 1 non è, dunque, mai stato in pericolo di vita.
M. potenzialità letale dei colpi inferti
Accertato che la vittima non è mai stata in pericolo di vita, la dott. PERI 1 ha concluso per la potenzialità letale dei colpi inferti, in particolare di quello che ha raggiunto l’angolo mandibolare omolaterale:
“ Sia la regione corporea attinta (il volto) sia lo strumento utilizzato (arma da taglio o punta e taglio) potevano determinare lesioni assai più gravi.
(…)
La lesione al volto non ha interessato l’occhio destro solo per pochi centimetri, potendone provocare la perdita sia anatomica che funzionale. Allo stesso modo la parte caudale della lesione si arrestava in prossimità dell’angolo mandibolare omolaterale a pochi centimetri dal collo, ove decorrono grossi vasi e nervi che, se lesionati, possono essere letali.
(…)
La lesione sembra non aver provocato lesioni più gravi (potenzialmente letali) solo per caso fortuito”
(inc. MP 2011.2974, perizia medico legale 11 maggio 2011 dott.ssa PERI 1, AI 60, pag. 10).
Dunque, secondo il medico legale consultato, soltanto il caso ha permesso di evitare un esito letale: in particolare, il perito ha sottolineato che per soli pochi centimetri la ferita inferta nella zona mandibolare non ha interessato il collo, ovvero una zona vitale dove si trovano, fra l'altro, grossi vasi sanguigni (arterie carotidi, vene giugulari) che, se lesionati, portano in breve tempo alla morte.
16. qualifica giuridica
Rilevanti per l’accertamento dell’intenzione di IM 1 sono i seguenti elementi di fatto.
a. IM 1 ha, del tutto intenzionalmente, colpito da tergo, dirigendo il coltello verso “la faccia”, senza, tuttavia, mirarne un punto preciso, ACPR 1 che non era immobilizzato.
IM 1 ha colpito la sua vittima, prima nella parte alta del volto con una coltellata cui ha inferto, praticamente, un movimento orizzontale, poi l’ha colpita con una seconda coltellata, immediatamente successiva alla prima, cui ha inferto una direzione verticale, partendo da davanti all’orecchio a scendere per almeno 7 cm in direzione del collo, cioè in una parte in cui hanno sede importanti vasi sanguigni.
b. La seconda coltellata inferta ha cambiato direzione - andando a correre orizzontalmente, verso l’angolo mandibolare - a seguito dell’intervento di un avventore che ha afferrato IM 1 e lo ha buttato fuori dal bar.
c. IM 1 ha colpito ACPR 1 usando un coltello con una lama tagliente (cfr. inc. MP 2011.2974, relazione medico legale 18 aprile 2011 dott.ssa PERI 1, AI 29, pag. 6).
Lo ha fatto, in più, assestando colpi “senza mirare un punto preciso”, ma “ muovendo il braccio a destra e a sinistra” e colpendo “più di una volta”. Cioè, in pratica, IM 1 ha colpito una zona particolarmente sensibile - cioè la parte anteriore della testa - senza preoccuparsi di dove la lama andasse davvero a colpire. In questo senso, ha colpito alla cieca.
Cioè, IM 1 ha colpito, per due volte e alla cieca, in una zona sede di organi vitali con un coltello che, pur non essendo stato ritrovato, può, sulla base delle conclusioni del medico legale, essere ritenuto atto a causare ferite potenzialmente letali a tali organi.
E lo ha fatto - cioè ha colpito senza mirare un punto preciso ma dirigendo il coltello in una zona particolarmente sensibile - in una situazione dinamica, cioè con una vittima non immobilizzata che, certamente e per lui prevedibilmente, si sarebbe mossa in ogni caso dopo la prima coltellata.
d. Almeno uno dei due colpi dati sostanzialmente alla cieca è effettivamente andato a segno in una zona molto, molto vicina ad importanti vasi sanguigni, cioè a organi vitali.
La probabilità che un colpo di arma da taglio inferto in quel punto e nelle circostanze e modalità descritte al considerando precedente possa essere fatale è molto elevata. E’ in questo senso che va intesa l’affermazione del medico legale secondo cui è soltanto il caso che ha evitato che la seconda coltellata lesionasse uno dei vasi sanguigni indicati, cioè provocasse una ferita potenzialmente letale.
e. Che la regione colpita - faccia e collo - sia una zona particolarmente sensibile, poiché sede di importanti vasi sanguigni è cosa notoria (STF del 14 maggio 2012 inc. 6B.548/2011 consid. 3.1.; cfr., per altre zone del corpo (collo), STF del 5 agosto 2011 inc. 6B_177/2011, consid. 3.2 (petto); STF del 22 ottobre 2003 inc. 6S.104/2002, consid. 2 (schiena, petto); DTF 109 IV 5, consid. 2 (stomaco e petto). Ne deriva che tutti, imputato incluso, sono forzatamente coscienti della sensibilità di tale zona e, conseguentemente, dell’elevato rischio di un esito mortale in caso di coltellate inferte in tale zona, per di più in situazioni e con modalità analoghe a quelle descritte (sentenza CARP 17.2011.108 del 16 febbraio 2012 consid. 29 segg.).
f. Dopo avere assestato il secondo colpo, IM 1 è stato allontanato a forza dal locale (“buttato fuori”) da un avventore, molto probabilmente da TE 1 che era vicino alla vittima. Non è, dunque, ascrivibile ad una decisione di IM 1 il fatto che a ACPR 1 sono state inferte soltanto due coltellate.
g. Subito dopo essere stato allontanato dagli avventori del bar, IM 1 è rientrato, ancora impugnando il coltello, e urlando “ti ammazzo”.
Se è vero che la minaccia è stata espressa dopo avere vibrato le due coltellate di cui trattasi, è anche e soprattutto vero che fra le coltellate e tale esternazione sono passati pochissimi secondi (IM 1 rientra proferendo tali parole subito dopo essere stato buttato fuori dal bar dagli avventori intervenuti a difesa di ACPR 1) al punto che è ben possibile concludere che, se non vi è contemporaneità fra due eventi (coltellate e manifestazione della volontà di uccidere), è ben difficile sostenere che tale manifestazione si riferisca soltanto ad una volontà nata posteriormente.
Tale esternazione è, dunque, più che significativa: il brevissimo lasso di tempo intercorso tra le coltellate inferte e la manifestazione di un intento omicida ne permette l’utilizzo a dimostrazione - se non di un dolo diretto - in ogni caso di una pacifica presa in considerazione e accettazione dell’evento morte già al momento delle coltellate.
Questo ritenuto, in particolare, che, dopo esse, non vi è più alcun atto che possa giustificare la nascita in IM 1 di un intento diverso da quello che egli poteva avere nell’attimo appena precedente: dando per acquisito che IM 1 abbia accoltellato ACPR 1 per vendicarsi di quanto successo in strada, nulla è più successo dopo le coltellate che possa essere chiamato a motivare la nascita di un intento omicida che prima non esisteva.
In sostanza, quindi, IM 1 è rientrato nel locale intenzionato a continuare quello che l’intervento dell’avventore che lo aveva “buttato fuori” aveva interrotto.
h. Si ricorda, infine, che, per l’accertamento dell’intenzionalità del gesto è del tutto irrilevante la questione a sapere se la vittima sia stata oggettivamente in pericolo di vita. Ma non solo. Nemmeno è necessario che la vittima venga ferita perché si configuri un tentato omicidio, nella misura in cui l’elemento soggettivo del reato sia realizzato (STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 1.3; STF del 9 novembre 2010 inc. 6B.741/2010 consid. 2.2.4).
i. In queste circostanze, visto l’elevatissimo rischio di morte insito nelle coltellate inferte da IM 1, vista anche la sua determinazione nel colpire (non solo colpisce due volte per smettere solo perché espulso dal bar da un avventore accorso a difesa della vittima ma vi rientra immediatamente, con il coltello in mano e proferendo minacce di morte) e considerata, inoltre, l’esternazione di cui s’è detto, non si può che concludere che, agendo come ha fatto, IM 1 ha coscientemente assunto ed accettato il rischio di provocare la morte della sua vittima e si è reso, con ciò, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso per dolo eventuale.
La tesi dei primi giudici (fondamentale per la sussunzione giuridica da essi effettuata) secondo cui IM 1 ha fatto soltanto quel che voleva effettivamente fare - cioè, sfregiare l’avversario a mo’ di umiliazione - è già sconfessata dal solo accertamento secondo cui IM 1 (come da lui stesso affermato) ha, sì, indirizzato i colpi alla faccia (o alla parte anteriore della testa) dell’avversario, ma lo ha fatto senza mirare un punto preciso (che, invece, è proprio ciò che fa chi vuole solo sfregiare) e, per di più, agendo da una posizione (colpendo da tergo) che gli impediva qualsiasi certezza sul punto del capo che i suoi colpi avrebbero raggiunto, e ciò, a maggior ragione considerando il più che prevedibile movimento di reazione della vittima alla prima coltellata.
L’intenzione di (“solo”) sfregiare può essere ammessa soltanto se chi agisce dirige il suo braccio verso un punto non sede di organi vitali e ben circoscritto e lo fa con una più che ragionevole certezza di raggiungere l’obiettivo scelto, senza assumersi un rischio importante di colpire zone vitali.
Ciò che, qui, manifestamente non é.
Parimenti, i primi giudici nemmeno possono essere seguiti quando affermano che, se lo avesse davvero voluto, IM 1 avrebbe ucciso ACPR 1 perché poteva farlo. Questo già solo per il fatto che la dinamicità della situazione - il tutto è stato velocissimo, la posizione da cui è stato sferrato l’attacco non era ottimale vista la concitazione e lo stato alterato di IM 1 e il fatto che l’obiettivo non era immobile - e le caratteristiche dell’attacco che, essendo sferrato da tergo, non comportava certezze sul suo risultato, dimostrano l’infondatezza di tale assunto.
Inoltre, non può essere ignorato che mai IM 1 ha preteso di avere voluto solo sfregiare ACPR 1. Ciò è estremamente significativo. Se quella fosse stata la sua intenzione, egli l’avrebbe certamente detto. Non avrebbe inventato fantasiose storie su un attacco di ACPR 1 che egli si è visto costretto a contrastare.
Ne deriva che, su questo punto, l’appello del procuratore pubblico deve essere accolto.
Commisurazione della pena
17. imputabilità dell’autore
Il 17 aprile 2011 IM 1 aveva un tasso alcolemico alle ore 22.00 di almeno l’1,8 ‰ e alle 23.00 superiore all’1,7 ‰ (__________: alle ore 00.30 del 18.04.2011 tasso alcolemico dell’1,5 g/per mille; non aveva, però, fumato marijuana nonostante l’esame tossicologico delle urine abbia dato esito positivo per la cannabis; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4).
L’8 gennaio 2012 egli presentava, invece, un’alcolemia dell’1.67 ‰ (__________ alle ore 02.43 del 09.01.2012 tasso alcolemico dell’1,65 g/per mille).
Tali tassi alcolemici non giustificano il riconoscimento di una scemata imputabilità (DTF 122 IV 49; 119 IV 120 consid. 2b; STF 19 luglio 2011 inc. 6B_867/2010; Bommer/Dittmann, BSK, Strafrecht I, ad art. 19, n. 62; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad. Art. 19, n. 19; Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, ad. Art. 19, n. 27).
Il 23 gennaio 2012 è stata ordinata una perizia psichiatrica a cura della dott. PERI 3.
La perita ha concluso che IM 1 soffre di un disturbo antisociale di personalità da considerare “di gravità media” che “compromette il suo funzionamento sociale e funzionamento relazionale quando è associato al consumo di sostanze alcoliche psicoattive e stupefacenti” (inc. MP 2012.142, AI 117, pto. 1.2., pag. 45).
Secondo il perito, al momento dei fatti del 17 aprile 2011 e dell’8 gennaio 2012, IM 1 aveva una capacità di agire parzialmente scemata non essendo, a causa dell’effetto dell’alcool, “in grado di controllare correttamente i propri impulsi”, né sapendo “usare le controspinte inibitorie per non commettere azioni illecite” (inc. MP 2012.142, AI 117, pto. 2.4., pag. 46).
La dott. PERI 3 ha, pertanto, concluso che IM 1 ha agito, in entrambi gli episodi, con una capacità “lievemente diminuita” (inc. MP 2012.142, AI 117, pag. 42 e 43), diversamente che per i fatti occorsi nel mese di dicembre 2011 in cui il periziando era sobrio e, pertanto, pienamente capace di agire (inc. MP 2012.142, AI 117, pto. 2.4., pag. 46).
Questa Corte nutre seri dubbi sulla realizzazione, in concreto, dei presupposti necessari per il riconoscimento di una scemata imputabilità.
Al riguardo, visto il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP, si limita, tuttavia, a ricordare quanto indicato in DTF 133 IV 145 consid. 3.3, in DTF 116 IV 273 consid. 4b, più recentemente, in STF 6B_986/2008 del 20 aprile 2009 consid. 3.1 e in STF 6B_722/2008 del 23 marzo 2009 consid. 4.1 e a sottolineare che rilevanti in questo ambito sono soltanto le psicopatie o i disturbi della personalità o le alterazioni temporanee che si distanziano dalla media: non ogni psicopatia così come non ogni alterazione dello stato mentale dovuto a cause diverse così come non ogni diminuzione della capacità di controllarsi raggiunge l’anormalità in senso giuridico che comporta diminuzione di imputabilità (DTF 133 IV 145; 116 IV 273; 102 IV 225 98 IV 153; Messaggio n. 98.038 concernente la modifica del CPS - disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del CPM del 21.9.1998, pag. 25, n. 212.41, in cui il legislatore ha precisato che soltanto una turba psichica grave per cui la struttura psichica dell’autore si scosta nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali - può giustificare un’incapacità o una scemata imputabilità).
18. IM 1 ha chiesto, al dibattimento d’appello, che gli sia riconosciuta l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. c CP sostenendo di avere agito in preda ad una violenta commozione dell’animo, dovuta alle botte e alle ferite subite ad opera di ACPR 1 nella rissa avvenuta all’esterno del bar.
a. Giusta l’art. 48 lett. c CP il giudice attenua la pena se l’autore ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo. Questo stato psicologico è d’origine emozionale, e non patologico, e si caratterizza per il fatto che l’autore è travolto da un sentimento violento che limita in una certa misura la sua capacità di analizzare correttamente la situazione o di controllarsi. La violenta commozione dell’animo presuppone che l’autore reagisca in modo più o meno immediato ad un improvviso sentimento che lo sopraffà (DTF 119 IV 202 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a; STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1).
La violenta commozione dell’animo dev’essere scusabile per le circostanze (DTF 119 IV 203 consid. 2a; 118 IV 233 consid. 2a; STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1). Devono configurarsi circostanze drammatiche riconducibili principalmente a cause che sfuggono alla volontà dell’autore che le subisce (DTF 119 IV 202 consid. 2a; STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1). Quest’ultimo non dev’essere responsabile o principalmente responsabile della situazione conflittuale che lo provoca (DTF 118 IV 233 consid. 2b; 107 IV 103 consid. 2b/bb; STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1).
Deve, peraltro, trattarsi di circostanze oggettive, dovendosi domandare se un terzo ragionevole, posto nella stessa situazione dell’autore, si sarebbe trovato nel medesimo stato (DTF 108 IV 99 consid. 3b; 107 IV 103 consid. 2b/bb; STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1). Infine, occorre una certa proporzionalità tra la provocazione e la reazione dell’autore (STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4.1; STF del 13 gennaio 2009 inc. 6B_622/2008 consid. 8.1; STF del 27 agosto 2008 inc. 6B_517/2008 consid. 5.3.2; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 48, n. 26., pag. 893).
b. Nel caso di specie, IM 1 ha ripetutamente accoltellato nel bar __________ il viso di ACPR 1, non immediatamente dopo la colluttazione.
ACPR 1 ha stimato in dieci/quindici minuti il tempo trascorso dalla sua entrata nel bar al suo ferimento al viso (verb. dib. d’appello, pag. 6; Inc. MP 2011.2974, verbale di confronto PP ACPR 1/IM 1 17 maggio 2011, AI 65 pag. 5; verbale PP ACPR 1 1° settembre 2011, AI 115, pag. 3). Tale stima non é stata contestata da IM 1 ed è sostanzialmente confortata dalle dichiarazioni del teste TE 1 (inc. MP 2011.2974, verbale PP TE 1 7 ottobre 2011, AI 149, pag. 4).
Sta di fatto che, dopo la rissa, ACPR 1 ha avuto il tempo di percorrere parte della __________, di arrivare alla sua vettura, di cambiare e dirigersi verso il bar, di entrare nel bar __________, di sciacquare la ferita al pollice della mano sinistra nel bagno dell’esercizio pubblico, di tamponarla, di raggiungere il bancone del bar e di bere almeno un bicchiere di whisky.
La stima del tempo trascorso fra un evento e l’altro fatta dai protagonisti di questa vicenda non è, dunque, esagerata. Essa pecca, semmai, per difetto.
Ne segue che é accertato che fra la fine della rissa e l’accoltellamento di ACPR 1 sono passati almeno una decina/quindicina di minuti.
Già a causa del lasso di tempo trascorso fra i due eventi, non può essere seguita la tesi difensiva - avanzata per la prima volta in appello - che IM 1 ha agito cedendo ad una violenta commozione dell’animo ai sensi dell’art 48 lett. c CP (cfr., al riguardo, STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 2.4. in cui il TF ha negato la realizzazione di questa attenuante specifica ad un autore che aveva accoltellato l’avversario una quindicina di minuti dopo che quest’ultimo lo aveva ferito con una bottiglia).
Non è, quindi, necessario ricordare anche che, in concreto, nemmeno trova sostegno probatorio la tesi secondo cui è stato ACPR 1 a ferire con il coltello IM 1 durante la rissa (cfr. consid. 15 A).
19. Il Procuratore pubblico ha censurato la commisurazione della pena chiedendo, alla luce della mutata qualifica dei fatti, che IM 1 venga condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al decreto d’accusa emanato il 4 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Di conseguenza, il procuratore pubblico chiede anche l’annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata relativo alla sospensione condizionale parziale della pena.
IM 1 ha, invece, chiesto che venga riconosciuto che egli ha agito in stato di legittima difesa discolpante e in preda ad una violenta commozione ai sensi dell’art 48 lett. c e che, pertanto, venga confermata la pena inflitta dai giudici di primo grado.
20. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella
commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione
si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei
all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima
norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da
denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid.
3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73
consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc.
6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008 inc. 6B_370/2007,
consid. 2.3).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op.
cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen
der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.
393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011,
ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento
all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al
riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor
[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF del 14 maggio 2012 inc. 6B_548/2011, consid. 3).
21. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
22. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza
anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la
colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso
(Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il
grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la
reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la
giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata, così, la colpa globale dell’imputato
(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una
scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica
adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,
procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei
fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore
(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale
(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di
recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF
136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc.
6B_1092/2009, inc. 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.
6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente
per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008,
consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge
ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di
pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV
73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale
permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in
ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.
6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
23. Se non ricorrono i presupposti di cui agli art. 112 e segg., chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP).
L’art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
Giusta l’art. 133 CP chiunque si rende autore colpevole del reato di rissa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di danneggiamento (art. 144 CP), di minaccia (art. 180 CP) e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Il reato di ingiuria (art. 177 CP) è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre che chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è punito con la multa (art. 19a cifra 1 LStup).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
24. Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
a. tentato omicidio
In concreto, è già estremamente grave - poiché potenzialmente foriero di drammi - il fatto che IM 1 se ne andasse in giro con un coltello. Pur se non a serramanico, non si trattava, certo, di un coltellino che poteva tornar utile per fini leciti, soprattutto ad una persona che vive in città (diverso potrebbe essere il caso per un contadino o una persona occupata in lavori manuali).
Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che i due colpi di coltello sferrati alla cieca dall’imputato nella parte anteriore del capo della vittima - e, quindi, in una zona fortemente a rischio - non hanno causato ferite (almeno) potenzialmente letali. Altrettanto grave è il fatto che IM 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle spalle della sua vittima e colpendo senza preavviso. Qualifica, poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli, dopo essere stato buttato fuori dal bar da un avventore intervenuto a difesa, vi abbia fatto ritorno, brandendo ancora il coltello e proferendo minacce pesanti all’indirizzo della vittima e dimostrando, con ciò, una risolutezza particolare a fare del male e una altrettanto particolare determinazione alla violenza.
Sempre a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus operandi di IM 1 denota spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che l’accoltellamento è avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di avventori, nonché una certa brutalità in considerazione dell’utilizzo di un’arma bianca che ha imposto un attacco a distanza ravvicinata dalla vittima.
Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall’art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di vita. Va, tuttavia, qui, considerato che, comunque, gli atti di IM 1 hanno causato alla vittima degli sfregi permanenti in una zona molto visibile.
Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che IM 1 ha agito per vendetta, anche se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente va ridimensionato a dipendenza dello stato di concitazione e - probabilmente - di rabbia dovuto al fatto di avere subito, poco prima, una ferita (anche se leggera) proprio ad opera (questo era il suo convincimento) di ACPR 1.
In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui IM 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: ritenuto come, secondo la perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai disturbi di personalità di cui è affetto ne comprometta la capacità di agire ragionevolmente, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in una situazione in cui i normali freni inibitori erano allentati e, quindi, la sua libertà di decidersi fra legalità e illegalità era ridotta.
Non vi sono altri motivi di attenuazione della colpa di IM 1: in particolare, come visto, non può essere ritenuto che egli abbia agito in preda ad una violenta commozione ai sensi dell’art. 48 lett. c CP.
Non entra in considerazione nemmeno la pretesa diminuzione della colpa per l’art. 16 CP, nemmeno se legato all’art. 13 CP (cfr. sopra pag. 5). La relativa tesi difensiva si diparte, infatti, da una situazione di fatto frutto di un racconto menzognero dell’imputato e completamente diversa da quella reale che ha visto IM 1 colpire ACPR 1 proditoriamente, da tergo e senza preavviso.
Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta essere più che mediamente grave.
Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se l’omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa di un autore pienamente responsabile che accoltella proditoriamente un avversario un quarto d’ora dopo la fine di una rissa nelle modalità e circostanze descritte sarebbe stata una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni (cfr. sentenze TPC inc. 72.2009.89; CARP inc. 17.2011.108, 17.2011.114, 17.2011.138).
Tenuto conto del fatto che l’omicidio non è stato consumato ma solo tentato, che si è trattato sì di un tentativo di una certa intensità (dove la tragedia è stata evitata grazie a una buona dose di fortuna), ma che, concretamente, la consumazione del reato era lontana dal suo verificarsi, la pena va ridotta sino a 9 anni.
La scemata imputabilità riconosciuta a IM 1 comporta un’ulteriore diminuzione della pena che, tuttavia, visto il suo grado lieve, non può superare i 18 mesi.
Occorre poi ancora considerare, in favore di IM 1 che egli ha agito con dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la determinazione nell’agire (evidenziata dal rientro nel bar di cui già s’è detto), adeguata appare essere una riduzione di 2 anni e 6 mesi.
Ne consegue che, per il solo tentato omicidio e in considerazione delle sole circostanze legate al reato, adeguata alla colpa di IM 1 appare essere una pena aggirantesi sui 5 anni.
b. rissa e altri reati
Oltre che per il tentato omicidio, IM 1 risponde anche per una rissa (avvenuta un quarto d’ora prima dell’accoltellamento) che ha visto la partecipazione attiva di tre persone (IM 1, A. e ACPR 1), si è svolta alla presenza di una quarta (B.), si è protratta per diversi minuti ed è stata alquanto violenta sfociando nel ferimento di tutti e tre gli autori che hanno riportato lesioni da taglio e non. Tutto considerato - ritenuto che, in ogni caso, questa Corte è legata all’accertamento dei primi giudici secondo cui, sebbene non si sia limitato a difendersi, IM 1 è stato “in realtà aggredito da due persone” (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 33) - occorre concludere che, per questo reato, la colpa del condannato è di intensità lieve-media.
In relazione ai reati commessi dopo il reato principale, si osserva sempre dal profilo oggettivo quanto segue.
La gravità oggettiva medio alta delle ripetute minacce emerge in tutta evidenza sia dal loro contenuto (in data 8 dicembre 2011 appoggiando alla gola della vittima la lama di un coltello, in data 8 gennaio 2012 colpendo la vittima negli affetti familiari più cari), sia per la loro reiterazione in breve tempo (due minacce nell’arco di un mese). In particolare, così come i primi giudici, questa Corte non può tacere che colpisce molto negativamente - ed aggrava pesantemente la colpa di IM 1 - il fatto che egli “con pendente un’accusa di tentato omicidio per accoltellamento, abbia anche solo pensato di impugnare nuovamente un’arma bianca a fine di minaccia” e colpisce ancora più negativamente il fatto che quell’arma egli “l’abbia addirittura puntata alla gola della moglie” (sentenza impugnata, consid. 34 pag. 33).
Nemmeno può essere banalizzato il reato di ripetuta ingiuria (commesso l’8 dicembre 2011 e l’8 gennaio 2012) per avere dato alla moglie della “troia” e della “puttana”: trattasi di insulti volgari, pesantemente atti, in particolare nella mentalità di chi li ha proferiti e tenuto conto del contesto in cui ciò è avvenuto, ad offendere l’onorabilità della vittima.
Di poca gravità - nonostante esso deponga per un’incapacità del condannato a controllare i suoi impulsi - è, invece, il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari commesso in data 8 gennaio 2012 da IM 1 nei confronti dell’agente di polizia M., ritenuto come la violenza esercitata si situi al livello più basso e ritenuto come egli fosse, in quell’occasione, ubriaco.
Medio bassa è, infine, la gravità oggettiva del reato di danneggiamento di poche centinaia di franchi cagionato da IM 1 sferrando calci e pugni alla porta d’entrata dell’appartamento in uso a ACPR 2.
c. Ne deriva che, per tenere adeguatamente conto pure di questi reati - anche accogliendo la tesi accusatoria secondo cui, senza il tentato omicidio, la pena per IM 1 sarebbe stata contenuta nei limiti di un decreto d’accusa - la pena di 5 anni definita in funzione del solo tentato omicidio va aumentata sino a 5 anni e 3 mesi.
d. In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).
In quest’ambito, non giovano all’autore le precedenti condanne subite nel nostro paese: se è vero che si tratta di reati di natura diversa da quelli per cui oggi è giudicato, è anche vero che tali condanne mostrano una certa refrattarietà di IM 1 al rispetto delle regole. Nemmeno si trovano nel suo recente passato elementi favorevoli di rilievo: in particolare, pur tenendo conto delle normali difficoltà di inserimento in un paese straniero, non si può certo dire che IM 1 si sia dimostrato un buon lavoratore né un cittadino in altri modi rispettoso dei suoi obblighi avendo egli, per dedicarsi ai suoi vizi, accumulato i debiti indicati in ingresso. Nemmeno si può dire che egli possa essere ben giudicato almeno in relazione alla sua vita familiare: il solo fatto di minacciare pesantemente la moglie di fronte al figlio piccolo dimostra come, anche in quell’ambito, IM 1 si lasci guidare da interessi egoistici trascurando, invece, i più elementari doveri di padre, oltre che di marito.
Né si ravvisano elementi attenuanti nel comportamento di IM 1 durante l’inchiesta: egli non ha, in effetti, mai collaborato ritenuto come, ancora in questa sede, egli abbia negato l’evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo alimentata con continue bugie.
e. Tutto ciò considerato, rilevata la totale assenza, nelle circostanze personali, di elementi positivi che potrebbero attenuare la colpa del condannato in relazione ai reati di cui risponde, a IM 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 5 anni e 3 mesi.
In conformità con quanto stabilito dall’art. 49 cpv. 1 CP, così come già chiarito dalla giurisprudenza, essendovi tra i reati in concorso anche una contravvenzione, alla pena detentiva va obbligatoriamente aggiunta una multa (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2 e rif.). Nella fattispecie, pur non essendo stata prevista in prima sede, agendo su appello del procuratore pubblico che ha auspicato un aumento della pena ad almeno sei anni e sei mesi di detenzione, l’integrazione nella pena complessiva di una multa è possibile senza che vengano lesi i diritti dell’accusato.
Per la contravvenzione alla LStup di cui al punto n. 3. dell’AA una multa di fr. 100.- è più che appropriata.
Ne consegue che l’appello del procuratore pubblico sulla pena è parzialmente accolto ai sensi di quanto sopra.
III. Appello dell’accusatore privato ACPR 1
25. Per le motivazioni di cui sopra (cfr. consid. 16), l’appello presentato dall’AP ACPR 1 in cui viene chiesta la condanna di IM 1 per titolo di tentato omicidio intenzionale, commesso almeno per dolo eventuale, è accolto.
26. Irricevibile, in forza dell’art. art. 382 cpv. 2 CPP, è, invece, la richiesta dell’accusatore privato relativa alla pena da infliggere.
Pretese risarcitorie avanzate da ACPR 1
27. ACPR 1 chiede che, per le lesioni cagionategli al viso, IM 1 sia condannato a versargli fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 a titolo di risarcimento morale e fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali.
28. I primi giudici, in considerazione della “particolare sofferenza” patita da ACPR 1 per le due vistose cicatrici, del fatto che lo sfregio è permanente e di notevole entità, del fatto che è la conseguenza di un reato penale intenzionale e che creerà alla vittima problemi a rapportarsi con gli altri, ha quantificato il risarcimento per torto morale in fr. 15'000.-.
La prima Corte ha, tuttavia, ridotto tale importo nella misura del 40% in ragione della “pesante concolpa del danneggiato”, avendo quest’ultimo, sempre a dire dei giudici di prime cure, “gravemente provocato l’autore, attirandolo al bar __________ per litigare con lui, aggredendolo verbalmente e fisicamente a più riprese assieme ad un sodale, sino ad accoltellarlo proditoriamente alle spalle”.
Essi hanno, così, condannato IM 1 a versare all’accusatore privato ACPR 1 i seguenti importi:
- fr. 9'000.-, oltre a interessi al 5% dal 17 aprile 2011, a titolo di risarcimento del torto morale e
- fr. 3'769.30 a titolo di risarcimento delle spese legali (sentenza impugnata, consid. 38., pag. 35).
29. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO).
L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subìta dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subìta e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1).
In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2).
Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell’entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell’eventuale concorso di colpa dell’offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.).
Il Tribunale federale, in una sua sentenza, ha confermato una decisione del Geschworenengerichts des Kantons Zürichs concernente un indennizzo per torto morale di fr. 10'000.- ad una vittima che, unitamente ad altre lesioni non letali, aveva subìto due ferite da taglio, ossia una al viso di 10 centimetri estesa dall’angolo sinistro della bocca, lungo la mascella, verso l’esterno del viso, ed un’altra nella parte sinistra del collo percorrente parallelamente la mascella, che gli avevano lasciato cicatrici indelebili non potendo essere eliminate nemmeno con interventi chirurgici e visibili nonostante la barba (STF del 17 maggio 2004, inc. 6S.232/2003). In particolare, l’Alta Corte ha evidenziato che, di regola, le cicatrici sul viso e sul corpo in generale assumono un’importanza maggiore nelle donne e nelle ragazze che negli uomini di cui va considerata anche l’età. Rilevato, poi, come la gravità di una cicatrice debba essere valutata anche sulla base dell’attività professionale esercitata della parte lesa, il Tribunale federale, nel caso citato, ha ritenuto congrua l’indennità di fr. 10'000.- assegnata all’offeso che, essendo un uomo trentacinquenne, di professione autista, non subiva particolare pregiudizio dalle cicatrici riportate (STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.4).
Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.
Ai sensi dell’art. 138 cpv. 2 CPP, se l’imputato è condannato a versare un’indennità processuale all’accusatore privato, l’indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.
30. Nel caso concreto, questa Corte ritiene mediamente gravi le sofferenze patite da ACPR 1. Le lesioni da taglio, cagionate intenzionalmente da IM 1, sono importanti sia per la loro collocazione (interessando la zona del viso), sia per la loro entità (12 centimetri quella da dietro l’orecchio, passando per la tempia, fino ad 1 centimetro dall’occhio destro e 15 centimetri quella dalla zona dinanzi al padiglione auricolare fino all’angolo mandibolare, estendendosi poi parallelamente alla mandibola, giungendo in prossimità della bocca). L’importanza del danno va, tuttavia, in parte ridimensionata, alla luce della summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale, sia perché le cicatrici non sono particolarmente evidenti sia perché la vittima é un uomo di trentaquattro anni che lavora come operaio per cui non si può dire che, a causa di esse, egli subirà un particolare pregiudizio. Pur tenuto conto di questo ridimensionamento, questa Corte ritiene equa e rapportata all’offesa l’indennità di fr. 10'000.-.
Non vi è spazio, in concreto, per una riduzione di tale indennità per concolpa della vittima.
Non solo perché, come detto, non vi sono elementi sufficienti per addebitare a ACPR 1 la responsabilità della ferita da taglio subita da IM 1. Ma anche perché, qualora si dovesse vedere una concolpa nel comportamento tenuto da ACPR 1 all’esterno, mancherebbe, comunque, fra esso e le successive coltellate di IM 1, il necessario nesso di causalità adeguata. In ossequio a quanto stabilito dalla nostra massima istanza in STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 3.2.2., non è conforme al corso ordinario delle cose e all’esperienza della vita che un partecipante ad una colluttazione, che si é allontanato dal luogo della rissa per medicarsi le ferite, venga ferito dopo una decina/quindicina di minuti dalla fine della rissa da uno dei partecipanti.
Oltre all’indennità per torto morale, è posto a carico di IM 1 anche l’importo di fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima. Tuttavia, giusta l’art. 138 cpv. 2 CPP, quest’ultimo importo dovrà essere pagato da IM 1 direttamente al Cantone, essendo ACPR 1 al beneficio del gratuito patrocinio.
Carcerazione di sicurezza
31. IM 1 è giunto al dibattimento d’appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza.
Tassa di giustizia e spese
32. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di IM 1 per l’appello incidentale.
Per l’appello principale del procuratore pubblico e dell’AP ACPR 1, i costi processuali vanno interamente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP,
12, 22, 40, 47, 49, 51, 111, 133, 144, 177, 180, 285 CP,
19a LStup,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.a. L’appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
b. L’appello dell’accusatore privato ACPR 1 è, per quanto ricevibile, parzialmente accolto.
c. L’appello di IM 1 è respinto.
Di conseguenza,
ritenuto che, in assenza d’impugnazioni, i dispositivi numero 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 4., 5., 6., della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,
1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentato omicidio intenzionale (per dolo eventuale), per avere, verso le 23.00 del 17.04.2011, tentato di uccidere ACPR 1;
1.1.2. ripetuta minaccia, per avere:
1.1.2.1. in data 08.12.2011, durante un litigio appoggiato per qualche istante alla gola della moglie la lama di un coltello da tavola;
1.1.2.2. in data 08.01.2012, minacciato la moglie di sottrarle il comune figlio minorenne D.S. (12.10.2002);
1.1.3. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, in data 08.01.2012, commesso vie di fatto nei confronti dell’agente M. intento ai propri doveri;
1.2. IM 1, avendo, in parte, agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
1.2.1. alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al DA 4 febbraio 2008 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;
1.2.2. alla multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. a versare all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 quale risarcimento per torto morale;
1.2.4. a versare allo Stato l’importo di fr. 6'327.20 corrispondenti alle indennità processuali dovute all’accusatore privato ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio del gratuito patrocinio;
1.2.5. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza.
2. Gli oneri processuali di entrambi gli appelli principali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'800.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Gli oneri processuali dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico di IM 1.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.