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Incarto n. |
Locarno 22 maggio 2012/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |
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segretaria: |
Sara Lavizzari, vicecancelliera |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio dell’11 gennaio 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 10 gennaio 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 8 febbraio 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 14944/208, la CO 1, ha ritenuto AP 1 autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio (art. 375bis vCPC-TI), per avere, il 3 marzo 2011, illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo , di un fondo privato debitamente segnalato con un apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
Avverso il precitato decreto d’accusa, AP 1 ha interposto tempestiva opposizione. In data 12 luglio 2011, la CO 1, ha confermato il decreto d’accusa emesso nei confronti dell’imputato, trasmettendo contemporaneamente gli atti alla Pretura penale.
B. Con sentenza del 10 gennaio 2012, terminato il dibattimento iniziatosi il 22 novembre 2011 e poi sospeso su richiesta insistente del patrocinatore dell’accusato di procedere all’audizione testimoniale di TE 1, per essere ripreso e concluso il giorno della data della sentenza, il pretore ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, condannando, inoltre, AP 1 al pagamento di tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 640.-.
C. Con annuncio d’appello dell’11 gennaio 2012, il condannato ha manifestato la propria volontà di impugnare la citata sentenza. Con successiva dichiarazione d’appello dell’8 febbraio 2012 ha, poi, precisato d’impugnare la stessa in ogni suo dispositivo, chiedendo la sua completa assoluzione dall’accusa di uso illecito di fondo a scopo di posteggio, con protesta di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. In limine litis e in via preliminare ha pure postulato il rinvio degli atti alle istanze precedenti affinché procedano all’acquisizione delle prove da lui richieste in sede istruttoria e di giudizio di primo grado e rifiutate.
Entro il termine di 20 giorni impartitogli dalla scrivente Corte per presentare un allegato di motivazione scritta, con memoriale di data 5 marzo 2012, l’imputato ha quindi chiarito la propria posizione, sostenendo un accertamento arbitrario dei fatti posti alla base della condanna, la mancanza di legittimazione a sporgere denuncia della __________ e della persona che ha firmato il rapporto di denuncia, nonché una violazione nell’applicazione del diritto cantonale e federale (AI VIII).
D. Il presidente della Pretura penale ha comunicato con scritto 7 marzo 2012 di non avere particolari osservazioni da formulare all’appello presentato dal condannato. La stessa cosa ha fatto la CO 1 con la sua lettera del 9 marzo 2012.
Considerando
in diritto 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile.
Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1, consid. 2.4, pag. 5; DTF 136 III 552, consid. 4.2, pag. 560; DTF 135 V 2, consid. 1.3, pag. 4/5; DTF 134 I 140, consid. 5.4, pag. 148; DTF 133 I 149, consid. 3.1, pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011, consid. 2.1).
L’accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell’art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2. AP 1 contesta in primo luogo la reiezione delle prove da lui richieste, ribadendo che le stesse sono indispensabili all’accertamento dei fatti. Parimenti lamenta una mancanza di motivazione in merito nell’ordinanza sulle prove emanata dal primo giudice.
Con scritto 30 maggio 2011 (doc. 7 dell’incarto della CO 1), il difensore e padre dell’imputato ha chiesto di poter avere visione dei seguenti documenti:
- Istanza giusta l’art. 375ter vCPC per inibire l’uso illecito del fondo formulata a suo tempo dalla proprietaria al competente giudice di pace;
- Decisione relativa a tale istanza;
- Rapporto di denuncia 3 aprile 2011 inoltrato dalla __________;
- Osservazioni iniziali formulate da AP 1, poiché andate perse;
- Copia di eventuali fotografie annesse dalla denunciante.
Oltre a ciò ha chiesto di sapere il nome di colui che ha firmato la denuncia per __________ e di farlo interrogare dagli inquirenti in sua presenza. Parimenti ha postulato l’audizione di TE 1, proprietario del mappale in questione.
Dopo aver esaminato la documentazione summenzionata, richiamata dalla CO 1, ha ribadito, con scritto del 5 luglio 2011, la sua intenzione di chiedere l’audizione testimoniale di TE 1, dei signori TE 2 e TE 3, indicati quali testimoni dei fatti nel rapporto di denuncia, delle persone che hanno siglato il rapporto di denuncia stesso e le lettere 15 aprile e 15 giugno 2011 dell’Istituto di prestiti su pegno. Infine ha pure chiesto l’audizione di TE 4, titolare del salone in cui si trova l’immobile.
L’assunzione delle summenzionate prove, non è stata considerata dalla CO 1, nonostante l’art. 318 cpv. 2 CPP preveda che l’autorità inquirente, nel respingere un’istanza probatoria, debba emanare una decisione scritta, succintamente motivata. Come se nulla fosse, il 20 maggio 2011, essa ha quindi prolato il decreto d’accusa nei confronti del prevenuto, confermandolo il 12 luglio 2011 senza esprimersi sulle prove indicate e senza sentire alcun teste.
Opponendosi al decreto e dando avvio alla procedura di fronte alla Pretura penale, AP 1 ha, con istanza del 20 ottobre 2011, nuovamente chiesto l’assunzione delle prove summenzionate.
Su richiesta 26 ottobre 2011 del pretore, l’Istituto prestiti su pegno ha comunicato che il rapporto di denuncia è stato sottoscritto dal loro dipendente TE 2 e che questi è stato da loro autorizzato a porre la firma sul rapporto di denuncia (doc. 8 della Pretura penale).
Il 27 ottobre 2011 l’accusato ha nuovamente scritto alla Pretura penale, evidenziando come fosse di primaria importanza sentire il signor TE 1. In tale lettera egli non ha per contro fatto cenno alcuno alle ulteriori prove indicate in precedenza.
Nonostante i ripetuti solleciti formali del prevenuto, il pretore, incomprensibilmente, non si è mai espresso formalmente sull’istanza probatoria prima del dibattimento, indetto per il 22 novembre 2011. In quell’occasione, poiché così incalzato dal difensore, ha deciso di sospendere la procedura per citare il signor TE 1.
Dal verbale agli atti, risulta come anche in quella sede la difesa abbia rivendicato il suo diritto a poter assumere le ulteriori prove da lei ritenute necessarie per scagionare il suo assistito ed ha così chiesto che l’incarto venisse rinviato all’autorità inquirente affinché sanasse tale lacuna.
Alla ripresa del dibattimento, avvenuta il 10 gennaio 2012, confrontato con una nuova richiesta dell’imputato di procedere all’interrogatorio dei testi da lui ritenuti rilevanti e ad un sopralluogo, il pretore ha, finalmente, preso formalmente posizione decidendo di respingere tali prove, in quanto il sopralluogo non sarebbe d’ausilio, non essendo più possibile accertare la situazione al momento dei fatti, e ritenuto che l’audizione delle persone indicate non sembrava poter portare ulteriori elementi utili al giudizio.
2.1. E’ indiscusso che né la CO 1, né il pretore hanno ottemperato all’obbligo di decidere tempestivamente in merito alle richieste di assunzione di prove introdotte dall’accusato rispettando i dettami del CPP. In effetti, sia l’art. 318 cpv. 2 che l’art. 331 cpv. 2 CPP prevedono che chi respinge delle istanze probatorie lo debba fare motivando succintamente la propria decisione.
Se per quanto concerne la procedura di chiusura dell’istruzione è prevista esplicitamente la forma scritta, per quella dibattimentale la legge richiede solo che le parti ne vengano informate, cosa che, anche se non auspicabile, può quindi avvenire anche semplicemente oralmente.
In entrambi i casi, il CPP precisa che la decisione di reiezione non è impugnabile e che istanze respinte possono essere riproposte in sede dibattimentale, art. 318 cpv. 2 e 331 cpv. 3 CPP.
Nel caso che ci occupa, la verbalizzazione della decisione sulle prove, seppur effettuata a 5 minuti a mezzanotte in occasione della seconda parte del dibattimento, il 10 gennaio 2012, sana qualsiasi mancanza precedente.
2.2. Con scritto 8 febbraio 2012 le istanze probatorie sono state di nuovo avanzate anche nei confronti della scrivente Corte, nell’ambito della procedura d’appello.
L’art. 398 cpv. 4 CPP prescrive che, se ad essere appellata è una sentenza concernente esclusivamente delle contravvenzioni, non si può in seconda sede addurre nuove allegazioni o nuove prove: in questi casi, il giudizio è reso sulla base del materiale probatorio in atti. Qualora questi dovesse essere incompleto, la sentenza sarà annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda all’assunzione delle prove necessarie e mancanti (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 27 ad art. 398; Eugster, in Basler Kommentar StPO, n. 3 ad art. 398).
Nella fattispecie un rinvio non appare necessario. In effetti le prove in atti sono sufficienti a chiarire la situazione di fatto. L’assunzione dei testi indicati e il sopralluogo non apporterebbero alcun nuovo elemento indispensabile al giudizio.
3.a. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8, consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28, consid. 1b; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili o se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8, consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2, consid. 1.3; DTF 133 I 149, consid. 3.1; DTF 132 I 13, consid. 5.1; DTF 131 I 217, consid. 2.1; DTF 129 I 8, consid. 2.1).
b. Il principio della presunzione d’innocenza previsto dall’art. 10 cpv. 1 CPP è codificato a livello costituzionale (art. 32 cpv. 1 Cost.) ed è previsto in numerose norme di diritto internazionale pubblico (art. 6 par. 2 CEDU; art. 14 cpv. 2 patto ONU II; art. 40 cpv. 2 lett. b) i) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo; art. 66 e 67 cpv. 1 lett. i dello Statuto di Roma).
Dalla presunzione d’innocenza derivano innanzitutto regole concernenti l’assunzione delle prove.
Questo principio disciplina infatti sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. L’art. 10 cpv. 3 CPP, riferendosi alla “situazione oggettiva più favorevole all’imputato” in merito “all’adempimento degli elementi di fatto” esclude l’applicazione del principio “in dubio pro reo” nel caso di dubbi riguardanti l’apprezzamento giuridico della fattispecie. Questi ultimi, a differenza dei dubbi riguardanti la situazione oggettiva, non entrano in linea di conto. In altri termini, il giudice non deve fondare la sua sentenza sull’interpretazione del diritto più favorevole all’imputato (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1039; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 76, pag. 179-180; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, n. 76, pag. 24 e n. 241, pag. 93; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), ad art. 10, n. 15, pag. 81; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra 2006, n. 706, pag. 446; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 48, pag. 73; Bernasconi, in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 30, pag. 50). I dubbi possono concernere soltanto gli elementi di fatto del reato contestato. Si tratta delle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie incriminata e dei presupposti processuali del procedimento penale quali la querela o la prescrizione (Messaggio, pag. 1039; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 77, pag. 180).
Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008, consid. 2.1; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). Il principio è disatteso quando il giudice penale, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38, consid. 2a, pag. 41; DTF 124 IV 86, consid. 2a, pag. 88; DTF 120 Ia 31, consid. 2d, pag. 38; STF del 29.07.2011, inc. 6B_369/2011, consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008, inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF del 30.03.2007, inc. 6P.218/2006, consid. 3.8.1; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, op. cit., ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31, consid. 4b, pag. 40).
Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, il principio in dubio pro reo comporta l’attribuzione dell’onere probatorio a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.
Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (Messaggio, pag. 1038; Tophinke, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch, op. cit., n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, op. cit., n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 8, pag. 46).
4. Nel caso che ci occupa, l’accertamento dei fatti e le valutazioni giuridiche del primo giudice non solo non sono arbitrarie, ma sono, come vedremo in seguito, sostanzialmente corrette.
Per chiarire quali siano gli eventi all’origine della presente vertenza occorre partire dal rapporto di denuncia del 3 marzo 2011, sul quale è riportato che in quella data, alle ore 12.30, AP 1 - che quel mattino aveva un appuntamento al Salone da parrucchiere - ha parcheggiato, senza esserne autorizzato, la sua auto marca Mini, targata , su uno dei parcheggi della __________ situati sul mappale part. __________, ove si trova il __________, di cui essa fa parte (inc. della CO 1, doc. 1).
Questa constatazione, fatta da un dipendente della summenzionata ditta, è integrata dalle ammissioni dell’imputato stesso che, nelle sue prime osservazioni alla CO 1 del 13 aprile 2011 ha scritto:
“Ammetto di aver posteggiato il 3 marzo 2011 sul sedime dello stabile __________. Infatti avevo un appuntamento presso il parrucchiere locato nello stesso stabile. Confermo quindi le informazioni contenute nel rapporto di denuncia. Non posso però esimermi dal notare alcune leggere omissioni, che molto opportunamente non hanno trovato posto nel rapporto. Il sedime dello stabile sta subendo un’importante ristrutturazione che ne rende inagibile buona parte (e invade anche i parcheggi). L’amministrazione ha cercato di “ridistribuire” i posteggi restanti presso i singoli esercizi (con l’affissione di biglietti!) ma la situazione è ben lungi dall’essere ottimale.”
e
“Ovviamente ottempererò alla pena che vorrete comminarmi, ma a tal proposito faccio notare quanto segue: non è mio vezzo usurpare gli altrui posteggi, e non ricordo alcuna precedente infrazione analoga (né su quel sedime, né su altri) che potrebbe eventualmente comportare una pena per recidivi.
Mi permetto inoltre di far notare la mia poco idilliaca situazione finanziaria personale (aggravata dalla perdita del lavoro a fine mese) e chiedo l’indulgenza dell’autorità giudicante almeno per la valutazione dell’ammontare della pena.”
(inc. della CO 1, doc. 2).
In seguito, nello scritto del 2 maggio 2011, egli non ha contestato d’aver lasciato la sua auto nei parcheggi di pertinenza della __________, ma ha precisato d’averlo fatto a giusto titolo poiché il suo parrucchiere esercita nello stabile i cui parcheggi sono situati sul fondo in questione. Inoltre ha precisato che la segnaletica apposita (“pittura e targhe specificanti l’avente diritto”) era stata modificata a causa dei lavori in corso a quel momento sul sedime, tramite sovrapposizione di fogli di natura provvisoria (inc. della CO 1, doc. 5). Affermando ciò egli non si è tuttavia spinto sino a sostenere che sul posto auto da lui utilizzato fosse stato apposto un foglio con il nome del negozio di parrucchiere ove egli si è recato.
5. In effetti, il proprietario del fondo part. n. __________, signor TE 1, ha ottenuto dal giudice di pace del circolo di __________, in data 4 maggio 1992, l’autorizzazione ad affiggere sul mappale un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli, con la comminatoria di una multa da fr. 20.- a fr. 500.- (inc. della CO 1, doc. 9). I cartelli sono stati, su suo ordine, piazzati in tre distinte postazioni, ben visibili agli utenti, come riconosciuto anche dal prevenuto.
Sentito in merito alla vicenda in occasione del processo in Pretura penale, TE 1 dichiarato:
“Sono proprietario del mappale (per intenderci quello dove c’è l’Istituto __________). Confermo di avere chiesto ed ottenuto dal giudice di pace il permesso di apporre un cartello per sanzionare persone che utilizzassero senza permesso il fondo a scopo di posteggio. Tali cartelli sono poi stati effettivamente posati in corrispondenza dei tre ingressi. Nell’immobile vi sono altre attività oltre a quella citata, ossia: un ristorante, un parrucchiere, una scuola e vari uffici.
Secondo i contratti d’affitto ho ripartito i posteggi esistenti, i quali sono stati contrassegnati corrispondentemente.
E’ evidente che se un avventore del ristorante posteggia negli spazi riservati all’esercizio pubblico è autorizzato. Lo stesso vale per chi va dal parrucchiere e utilizza i posti riservati a quest’attività.
(…) Da parte mia non ho inoltrato alcuna querela. Tale incombenza è delegata agli inquilini, più precisamente all’Istituto di prestiti su pegno. La direzione dell’istituto non mi tiene informato su quanto succede riguardo all’uso dei posteggi e in particolare sulle denunce.
(…) A domanda del difensore: “ammesso ma non concesso che la delega sia valida per fare querela lei mantiene la querela?” rispondo di si.”. (verbale di audizione dibattimentale 10 gennaio 2012).
6. Nel periodo in cui è stata constatata l’infrazione, sul terreno part. n. , si stavano eseguendo dei lavori di sistemazione esterna. A tal fine era stato posato un container da cantiere proprio sui posteggi riservati al salone da parrucchiere. Per compensare la momentanea perdita, il titolare dell’immobile aveva assegnato al salone due posti auto sostitutivi, ricavati da un corridoio ove usualmente non si poteva posteggiare (verbale di audizione dibattimentale di TE 1 10 gennaio 2012):
“Questi nuovi posteggi non erano contrassegnati ma il parrucchiere ne era informato. Va da sé che i clienti del salone potevano usufruire di questi spazi ed unicamente di questi. Qualora gli stessi erano occupati, incombeva al parrucchiere informare i suoi clienti e invitarli a trovare un’alternativa senza usufruire dei posteggi degli altri inquilini.”
(verbale di audizione dibattimentale di TE 1 10 gennaio 2012).
7. Il 3 marzo 2012, AP 1, intenzionato a recarsi dal parrucchiere, trovandone i posteggi occupati dal cantiere, ha lasciato la sua auto su uno degli altri parcheggi a quel momento liberi:
“Quest’ultimo spazio (quello dei posteggi degli utenti, n.d.r.) era per metà abbondante occupato dal cantiere. Ho lasciato la macchina momentaneamente su uno dei posteggi liberi e sono andato ad informarmi dal parrucchiere dove potevo lasciare la macchina. Mi è stato risposto che gli erano stati assegnati temporaneamente un posteggio nel sotterraneo riservato a lui e un altro spazio sul retro. Nulla mi ha detto riguardo ai due posteggi nel corridoio di cui ha parlato il testimone. Devo dire che neppure so dove gli stessi potrebbero essere, mi chiedo pure se il parrucchiere stesso ne fosse al corrente.
Il parrucchiere mi ha indicato un posteggio preciso. Osservo che quando la situazione è normale, ossia quando non c’è il cantiere, i vari spazi sono contrassegnati con placchette che recano il nome dell’inquilino che mette a disposizione lo spazio all’utenza. Durante il cantiere su queste placchette vi erano delle mappette di plastica che vengono utilizzate nei classificatori nelle quali erano infilati dei fogli con varie allocazioni. Con il tempo queste mappette pendevano o erano volate via. Dopo la risposta del parrucchiere non sono ritornato alla macchina ma l’ho lasciata dove era. Questo perché non vedevo alternative.
Sono tornato alla macchina dopo avere tagliato i capelli. Ho trovato sotto il tergicristallo un foglietto che mi comunicava che era stata sporta nei miei confronti querela.”
(verbale di audizione dibattimentale dell’accusato 10 gennaio 2012).
8. In base a quanto precede si può pertanto dare per assodato, come fatto dal primo giudice, che il prevenuto ha parcheggiato, il 3 marzo 2012, la sua auto in un posteggio riservato alla __________, senza esserne autorizzato. In questo modo egli ha, oggettivamente e soggettivamente, poiché cosciente di ciò, adempito il reato in oggetto.
AP 1, come già fatto in prima sede, solleva delle eccezioni di natura formale e materiale che necessitano essere esaminate nel dettaglio. In modo particolare egli contesta la legittimazione della __________ a presentare querela, quella del dipendente che ha firmato la stessa a rappresentare la società per tale procedura. Inoltre sostiene di non aver parcheggiato su spazi riservati alla __________ e che comunque, per principio, aveva il diritto di occupare parte del posteggio della part. n. __________, poiché intendeva recarsi presso un esercizio commerciale che si trova su tale fondo.
Legittimazione di __________ a sporgere denuncia
9. Giusta l’art. 375bis v CPC-TI l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile.
La competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento delle Istituzioni, art. 375ter cpv. 1 vCPC-TI. In caso di violazione del divieto affisso in loco, l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore al Dipartimento delle istituzioni, art. 375ter cpv. 2 vCPC-TI.
Nonostante il 1. gennaio 2011 sia entrato in vigore il CPC unificato, che ha comportato l’abrogazione di tutti i codici di procedura cantonali, la fattispecie va ancora esaminata sulla scorta delle norme del vCPC-TI e non su quelle degli art. 258 e segg. CPC. In effetti le disposizioni transitorie previste all’allegato n. V della Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero (BU n. 47 del 27 agosto 2010, pag. 331) prevedono che le decisioni di inibizione dell’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio emanate in base dell’art. 375bis vCPC-TI e la possibilità di infliggere la multa secondo l’art. 375ter vCPC-TI decadono dopo dieci anni dall’entrata in vigore del CPC svizzero, cioè il 1. gennaio 2021.
10. La norma dell’art. 375bis CPC-TI è volta a proteggere il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro potenziale usurpatore (Rep. 1990, pag. 284). Tutelati sono quindi, oltre al possessore originario, cioè il proprietario, anche coloro che posseggono l’immobile sulla scorta di diritti reali limitati o di un diritto personale, vale a dire i cosiddetti possessori derivati, art. 920 CC. Tra quest’ultimi si annoverano l’usufruttuario, l’affittuario, il conduttore, il depositario, il vetturale, l’appaltatore (Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11 ed., pag. 601).
Il diritto di denuncia (che non va confuso con il diritto di presentare al giudice l’istanza d’inibizione dell’uso del fondo a scopo di parcheggio) spetta al titolare del diritto o ai suoi successori in diritto. Come riconosciuto anche dalla dottrina in merito alle nuove norme federali di procedura civile, un conduttore gode pertanto di tale facoltà (Göksu, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 24 ad art. 258). Addirittura, secondo i commentatori basilesi, il diritto di perseguimento penale passa in maniera esclusiva dal possessore originario a quello derivato: “Antragsberechtigt ist vorab der dinglich Berechtigte sowie sein Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger. (…) Bestehen an der entsprechenden Fläche oder am entsprechenden Raum obligatorische Nutzungsrechte (wie z. B. Leihe, Miete oder Pacht) muss (ausschliesslich) der Inhaber des obligatorischen Rechts (wie z.B. der Leihnehmer, Mieter oder Pächter) Antragsberechtigt sein”, (Tenchio/Tenchio-Kuzmic, Basler Kommentar ZPO, n. 24 ad art. 258).
La legittimazione della __________ a sporgere denuncia contro coloro che infrangono il divieto di uso del fondo a scopo di parcheggio ai non autorizzati è da considerarsi data.
Ciò vale, a maggior ragione, se si tien conto del documento 5 novembre 2004 in atti (inc. della CO 1, doc. 9), con il quale il __________, per il tramite del suo amministratore __________, ha autorizzato l’Istituto __________ a controllare e disciplinare i posteggi del centro commerciale. In effetti, la delega non può che essere interpretata come generale, comprendente quindi anche la facoltà di procedere alle denunce dei contravventori.
L’eccezione di carenza di legittimazione della summenzionata società deve essere respinta.
Legittimazione di TE 2 a sporgere denuncia
11. L’accusato ha eccepito la carenza di legittimazione di TE 2 a sporgere denuncia per violazione del divieto di cui all’art. 375bis vCPC-TI, poiché si tratta di un dipendente della società senza diritto di firma.
Nel suo scritto del 27 ottobre 2011 inviato alla Pretura penale, la ditta ha precisato d’aver autorizzato la persona in questione a porre la propria firma sui rapporti di denuncia.
Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Federale, in seno alle persone giuridiche sono autorizzate a sporgere denuncia o querela tutti coloro che, esplicitamente o tacitamente sono stati incaricati di tutelarne gli interessi, rispettivamente amministrarne il patrimonio (STF 6B_972/2009 del 16 febbraio 2010, consid. 3.4.). Di conseguenza, nell’esame della legittimazione di un dipendente, non ci si deve limitare a considerare se questi ha o meno un diritto di firma iscritto a registro di commercio. Decisivo è determinare se la querela non contrasta con la volontà e la politica degli organi societari e se quindi potrebbe essere approvata dagli stessi (DTF 118 IV 167 consid. 1b). Per sporgere querela (o denuncia) non è necessaria un’autorizzazione particolare ai sensi dell’art. 462 cpv. 2 CO, se la querela ha per scopo quello di indurre il ministero pubblico (o l’autorità che agisce con ruolo analogo) ad avviare un procedimento penale (STF 6B_762/2008 dell’8 gennaio 2009 consid. 3.5.).
In quest’ottica appare più che condivisibile la conclusione del primo giudice, secondo la quale per un reato come quello in discussione, consistente nella lesione del possesso, in assenza di indizi opposti, è possibile ritenere, senza timore di smentita, che tra i compiti affidati ad un dipendente - sia esso un addetto alla sicurezza, un impiegato di sportello o un responsabile della manutenzione e alla sorveglianza degli spazi - si possa includere anche quello di denunciare chi usurpa i parcheggi.
La denuncia è pertanto valida.
A titolo abbondanziale, va rilevato che la __________ ha confermato esplicitamente che TE 2 è stato autorizzato dalla direzione a firmare i rapporti di denuncia (scritto del 27 ottobre 2011, doc. 8 della Pretura Penale).
Diritto di parcheggiare sugli stalli __________
12. L’accusato ha poi rilevato come egli non abbia infranto alcuna norma legale, avendo il diritto di parcheggiare sul fondo part. n. __________, poiché egli era intenzionato a recarsi in un esercizio commerciale che si trova su tale mappale, per il quale di norma vi sono degli spazi riservati che quel giorno erano inaccessibili perché occupati da un’area di cantiere. Posteggiando il suo automezzo sul mappale in questione egli non avrebbe commesso un illecito, considerato che era fra le persone aventi il diritto di accedere al fondo e a posteggiarvi.
Questa argomentazione non può essere condivisa.
Come ammesso dallo stesso accusato, gli stalli erano stati chiaramente e riconoscibilmente attribuiti ai differenti conduttori. Così come il suo parrucchiere aveva dei posti riservati, altrettanto li avevano gli altri commerci, compresa la __________.
L’esistenza del cantiere non ha modificato, per il parcheggio specifico sul quale ha lasciato l’auto l’imputato, questa situazione di fatto e di diritto. Vi erano, si, delle mappette in plastica poste sulle placchette che contrassegnavano i parcheggi, alcune delle quali erano state rimosse dal vento o erano parzialmente cadute (verbale di audizione dibattimentale dell’imputato 10 gennaio 2012), ma egli non ha mai sostenuto che su quello da lui occupato ne fosse stata apposta una indicante il nome del suo salone da parrucchiere. Anzi, da quanto dichiarato, egli aveva ben capito che quello non era uno stallo da lui utilizzabile e, proprio per questo, era andato ad informarsi dal suo coiffeur, che gli ha indicato quali erano i posti a lui assegnati in alternativa, per poi decidere, ciononostante, di lasciare il veicolo ove si trovava:
“Ho lasciato la macchina momentaneamente su uno dei posteggi liberi e sono andato ad informarmi dal parrucchiere dove potevo lasciare la macchina. Mi è stato risposto che gli erano stati assegnati temporaneamente un posteggio nel sotterraneo riservato a lui e un altro spazio sul retro. Nulla mi ha detto riguardo ai due posteggi nel corridoio di cui ha parlato il testimone.
(…) Il parrucchiere non mi ha indicato un posteggio preciso.
(…) Dopo la risposta del parrucchiere non sono ritornato alla macchina ma l’ho lasciata dove era. Questo perché non vedevo alternative.”
(verbale di audizione dibattimentale dell’imputato 10 gennaio 2012).
Contrariamente a quanto pretende l’accusato, il fatto che i parcheggi attribuiti al negozio presso il quale egli intendeva recarsi fossero occupati, non gli dava alcun diritto di parcheggiare in quelli spettanti ad altri commerci dello stesso stabile. La sua tesi è al limite del temerario poiché è evidente che il cliente non ha alcun diritto a parcheggiare l’auto sul fondo ove si trova la bottega presso la quale si vuol recare. Così fosse, non avrebbe senso una ripartizione precisa dei parcheggi, per i quali, lo si ricorda, i conduttori pagano un canone mensile. In caso contrario, già solo il fatto di trovare i due posti assegnati al salone __________ occupati da altri clienti, darebbe diritto al terzo venuto di lasciare il suo automezzo in uno qualsiasi degli altri parcheggi, senza alcun rispetto per la ripartizione stabilita contrattualmente tra locatore e inquilini.
Dal punto di vista oggettivo, il reato è pertanto adempito.
Aspetti soggettivi
13. Soggettivamente l’uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio è punibile sia se commesso intenzionalmente, che per negligenza.
Nel caso che ci occupa l’autore, come risulta evidente dallo stralcio della sua deposizione testé riportata, sapeva bene d’aver parcheggiato su un posto a lui vietato. Il fatto che abbia chiesto informazioni al suo parrucchiere ne è l’attestazione concreta.
D’altro canto nemmeno si può pretendere che quanto dettogli da quest’ultimo ne giustifichi la buona fede. Anzi, le indicazioni fornite hanno chiarito che lo stallo sul quale egli aveva lasciato il suo veicolo non era uno dei due assegnati temporaneamente al salone.
Non accettabile, infine, è l’affermazione secondo la quale AP 1 non ha spostato la sua Mini perché non vedeva alternative. In effetti egli avrebbe potuto usufruire del posteggio sul retro, oppure avrebbe potuto cercarne uno pubblico nelle adiacenze.
Visto tutto quanto precede, considerato che la multa di fr. 40.- appare nel complesso adeguata alla colpa dell’appellante, la decisione del primo giudice deve essere confermata e l’appello disatteso.
14. Sulla tassa di giustizia e sulle spese.
Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e in fr. 100.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 375bis, 375ter vCPC-TI, 306 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché sulle spese e le ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto,
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio, per avere fatto illecitamente uso, il 3 marzo 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo , di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla multa di fr. 40.- (quaranta) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 1 (uno).
1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) per il procedimento di primo grado.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- spese complessive fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.