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Incarto n. |
Locarno 22 gennaio 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 aprile 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 24 aprile 2012 dalla Pretura penale |
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richiamata la dichiarazione di appello 15 ottobre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa 24 agosto 2010 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 10 luglio 2010 ed il 30 luglio 2010, impiegato intenzionalmente presso la __________ quale aiuto gelataio il cittadino macedone A., non autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera non disponendo del necessario permesso della Polizia degli stranieri.
Egli ne ha pertanto proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 70.- cadauna) e alla multa di fr. 400.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
Contro il decreto d’accusa appena citato AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- a conclusione del dibattimento, con sentenza 24 aprile 2012 la giudice della Pretura penale ha confermato l'imputazione contenuta nel decreto di accusa, limitandola però al periodo dal 20 luglio al 30 luglio 2010, ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 400.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 40.- cadauna) e alla multa di fr. 200.-, oltre al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 850.-, con motivazione scritta, rispettivamente di fr. 450.- senza motivazione scritta;
preso atto che: - con scritto 30 aprile 2012 AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello contro la sentenza.
Ricevuta la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 15 ottobre 2012, egli ha poi precisato di impugnare l'intera sentenza di primo grado, postulando un giudizio di proscioglimento;
- salvo il richiamo dell'incarto della Pretura penale, l'appellante non ha presentato istanze probatorie, mentre che il procuratore pubblico, con scritto 16 gennaio 2013 ha comunicato di rinunciare ad intervenire al dibattimento, postulando nel contempo la conferma della sentenza impugnata;
esperito il pubblico dibattimento il 22 gennaio 2013 durante il quale l'imputato ha postulato il suo proscioglimento dal reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso.
ritenuto Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare interamente e liberamente (“per esteso”, “plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).
Inchiesta
2. Da un controllo di polizia eseguito il 30 luglio 2010 è emerso che l'appellante, nella sua qualità di gerente della __________, tra il 20 e il 30 luglio 2010 ha impiegato quale "aiuto gelataio" il cittadino bulgaro e macedone A. (1983), sprovvisto del permesso per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Davanti agli organi di polizia egli si è giustificato affermando che il A., presentatosi per lavorare, è stato messo alcuni giorni in prova senza verifica delle sue generalità, poiché reputato in regola con il permesso di lavoro, "visto che parlava la lingua italiana correttamente". A suo dire, inoltre, nessun salario è stato versato, dato che "l'ammontare doveva ancora essere stabilito" (rapporto di polizia 30 luglio 2010, allegato c1).
3. Al dibattimento in Pretura penale egli ha poi precisato che durante l'estate nei punti di vendita della gelateria vengono assunti normalmente 80 studenti dai 15-16 ai 20-22 anni, che lavorano durante 4 settimane, per 6 ore al giorno e per un totale di 90/100 ore, con uno stipendio di fr. 10.-/ora. L'unica formalità di assunzione consiste nel far loro compilare un foglio con il nome, il cognome, la data di nascita, il numero di telefono dei genitori e dell'interessato, la scuola frequentata, l'indirizzo ed il "limite orario", e nel chiedere "da chi sono mandati".
Nel caso di A. non è andata diversamente. Così, in proposito, l'appellante:
“
Mi ricordo che come indirizzo ha messo __________.
(…) Per quanto riguarda il suo cognome non mi diceva niente. Ad esempio ieri si
è presentato da me un ragazzo che si chiama B. il quale mi ha detto che è
cresciuto qui e ha fatto le scuole qui, ecc.. Nella scheda che facciamo
compilare chiediamo di indicare l'indirizzo che normalmente equivale al
domicilio. Non abbiamo mai chiesto un documento a nessuno. (…) Che io sappia
questo di A. è l'unico caso in cui io ho involontariamente assunto un ragazzo
straniero”
(inc. 10.2010.603 della
Pretura penale, verbale 24 aprile 2012, pag. 2 e 3).
4. Con decreto d’accusa 24 agosto 2010 A. è stato riconosciuto, a sua volta, autore colpevole di infrazione alla LStr per entrata illegale (art. 115 cpv. 1 lett. a LStr), ripetuto soggiorno illegale (art. 115 cpv. 1 lett. b LStr) e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 cpv. 1 lett. c LStr). Di conseguenza, il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - di fr. 450.- (corrispondente a 15 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna) e alla multa di fr. 300.-, oltre al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-. Il decreto d’accusa è passato, incontestato, in giudicato.
Appello
5. Nella dichiarazione d’appello del 15 ottobre 2012 (art. 399 cpv. 3 CPP) AP 1 ha esteso l'impugnativa all'intera sentenza, postulando poi il suo proscioglimento. Al dibattimento egli ha ribadito l'assenza, sia di ogni intenzionalità nel suo agire, sia di un impiego ai sensi dell'art. 117 cpv. 1 LStr, confermando essenzialmente la tesi avanzata davanti al primo giudice.
6.a. Per l'art. 117 cpv. 1 LStr chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Il contenuto della norma riprende largamente l'art. 23 cpv. 4 e 5 della previgente LDDS, benché le pene siano più severe (FF 2002, pag. 3447) sicché, nella misura in cui reprime l'impiego di uno straniero non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, l'art. 117 cpv. 1 LStr non ha portata diversa da quella dell'art. 24 cpv. 3 LDDS. La giurisprudenza relativa a questa norma conserva perciò ogni suo valore (DTF 137 IV 153 consid. 1.5). E in base alla medesima il termine impiegare deve essere interpretato in maniera estesa, non limitata alla conclusione ed all'esecuzione di un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 319 CO. (DTF 128 IV 170 consid. 4; STF 16 novembre 2007, consid. 3.2 in 6B_176/2007).
b. Che A. sia entrato illegalmente in Svizzera ed altrettanto illegalmente vi abbia soggiornato non è controverso.
L'appellante contesta invece che egli abbia lavorato nel laboratorio di gelateria per la durata di 10 giorni, ritenendola eccessiva. Si oppone perciò all'utilizzo delle risultanze del rapporto di polizia 30 luglio 2010, nella misura in cui vi si rileva che l'impiego in laboratorio, iniziato il 20 luglio 2010, si è protratto fino al 30 luglio 2010. La difesa dimentica, tuttavia, che detto rapporto è stato sottoscritto anche dall'appellante. Né del resto si intravede chi, se non il A. o l'appellante stesso, abbia fornito alla polizia l'indicazione della data d'inizio dell'attività. Nelle descritte circostanze la contestazione - nemmeno motivata - perde ogni consistenza.
c. Per la difesa, poi, il primo giudice avrebbe erroneamente ravvisato un impiego di A. ai sensi dell'art. 117 cpv. 1 LStr. Il giovane, come rilevato nell'interrogatorio di polizia del 30 luglio 2010, era "stato messo alcuni giorni in prova" ed in questa fase non era ancora intervenuta la stipulazione di un contratto di lavoro, né era stato fissato un salario. Ritenuto che di impiego, nel senso dell'art. 117 cpv. 1 LStr, si può parlare solo dal momento in cui viene in essere una precisa volontà di concludere un contratto, la difesa considera che questo stadio non sia stato raggiunto in concreto, trattandosi di tempo di prova. Ne segue l'inapplicabilità dell'art. 117 cpv. 1 LStr. L'appellante si richiama a quanto stabilito dal Tribunale federale in un caso che presenta strette analogie con quello di specie, ove l'alta Corte ha ritenuto che la candidatura a un posto di lavoro e la partecipazione a una procedura di reclutamento (test di aiuto cucina svolto gratuitamente su due giorni per una durata massima di 90 minuti al giorno) non necessitano di autorizzazione a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, concludendo che un datore di lavoro che fa lavorare a titolo di prova un candidato straniero in vista di un'eventuale assunzione, non lo impiega ai sensi dell'art. 117 cpv. 1 LStr (DTF 137 IV 297).
Sulle modalità di conclusione dei contratti e sul tempo di prova (test) al dibattimento l'appellante ha dichiarato quanto segue:
“ Di regola, noi assumiamo studenti liceali e universitari sulla base della seguente prassi. Durante l’anno raccogliamo le candidature degli studenti che vogliono lavorare presso di noi. Di norma i nominativi ci vengono indicati da persone che conosciamo. Questi studenti vengono poi in ufficio dove riempiono un formulario dove viene indicato fra l’altro il periodo in cui vogliono lavorare. Ad inizio stagione io valuto queste diverse offerte e cerco di accontentare un po’ tutti.
Attribuisco gli studenti che ritengo di poter
assumere alle varie postazioni di lavoro. Telefonicamente comunico loro la mia
decisione e li convoco per una prova di due giorni. O meglio li faccio lavorare
per due giorni per vedere se hanno voglia di lavorare o no. Soltanto se
superano questa prova, gli studenti lavorano per il periodo indicato. Non viene
concluso un contrato scritto. L’accordo è unicamente verbale. Lo stipendio
orario aumenta a dipendenza degli anni di servizio. Di regola l’accordo prevede
quattro settimane di lavoro per 100 ore di lavoro. Il salario viene pagato alla
conclusione del periodo lavorativo.
Nei due giorni test, il lavoro è limitato ad alcune ore al giorno. Non posso
dire esattamente quante, ma di norma dovrebbero essere un paio di ore al
giorno. Questo proprio perché il senso di quei giorni di prova è di testare la
voglia di lavorare dei ragazzi (…).
Ricordo che (A., ndr.) ha lavorato per poco tempo, comunque non per il tempo stabilito poiché è intervenuta la polizia” (verbale dibattimento d’appello, pag. 2).
d. La conclusione del contratto di lavoro con gli studenti avviene dunque in due fasi distinte. La prima, consiste in un test della durata di due giorni, in cui viene sondata l'idoneità dell'interessato. Superato questo test - che si svolge a tempo ridotto (un paio di ore al giorno) - l'interessato è assunto e da questo momento decorrono gli effetti di un contratto di lavoro di durata determinata, solitamente un mese. I due giorni di test non configurano dunque tempo di prova nel senso civilistico del termine (art. 335b CO), bensì una procedura di reclutamento, suscettibile di sfociare in un contratto di lavoro qualora i risultati dovessero rispondere alle esigenze dell'appellante.
Come visto, in concreto l'impiego di A. è durato 10 giorni, prendendo fine il giorno - e a causa - dell'intervento della polizia. E nulla lascia credere che senza tale intervento il rapporto di lavoro non sarebbe continuato per la durata presumibile di 30 giorni. In siffatte circostanze, pretendere, come fa l'appellante, che A. si trovasse, dopo 10 giorni, ancora in tempo di prova, oltre che contraddittorio, non è serio. La realtà è un'altra: A. aveva superato con successo il test di reclutamento ed era stato regolarmente assunto.
In linea con il primo giudice, occorre perciò concludere che l'appellante, in qualità di datore di lavoro, abbia impiegato A., cittadino straniero sprovvisto di permesso, incorrendo in tal modo negli estremi oggettivi del reato previsto all'art. 117 cpv. 1 LStr. L'invocata DTF 137 IV 297 non trova, dunque, applicazione in concreto.
7.a. A differenza del vecchio art. 23 cpv. 4 LDDS, che sanzionava anche la negligenza, l'art. 117 cpv. 1 LStr punisce solo chi impiega intenzionalmente stranieri sprovvisti di permesso.
Premettendo che la prassi della compilazione del formulario senza presentazione di un documento di identità "non permette al datore di lavoro di avere un controllo adeguato sulla situazione dei lavoratori assunti, in modo particolare per una ditta che assume all'incirca ottanta studenti ogni anno", la giudice della Pretura penale ha concluso che l'appellante "non può non aver preso in considerazione e accettato l'eventualità che qualcuno degli studenti da lui assunti non avesse il permesso necessario per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera" (sentenza impugnata, pag. 4, n. 5.2). Di conseguenza, ella ha ritenuto sussistere l'elemento intenzionale nella forma del dolo eventuale.
b. Al dibattimento d'appello AP 1 ha confermato la propria convinzione che il A. fosse in regola con il permesso di esercitare un'attività lucrativa in Svizzera. Convinzione dettata, oltre che dal luogo di residenza indicato nel formulario (Ascona), dalla sua padronanza della lingua italiana. Nel cognome A., poi, egli non ha ravvisato un segnale tale da imporgli ulteriori approfondimenti, data la diffusione in Ticino ed in Svizzera di cognomi simili. L'appellante contesta pertanto le conclusioni di prima sede, ribadendo l'assenza di intenzionalità, ancorché nella forma del dolo eventuale.
c. Il legislatore ha definito il concetto di dolo eventuale - che è una delle due forme dell’intenzione - all’art. 12 cpv. 2 CP seconda frase: perché vi sia intenzione per dolo eventuale basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4). Nella forma del dolo eventuale, dunque, l’intenzione è data laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).
d. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 19.07.2012 inc. 6B_662/2011 consid. 4.1; STF 16.07.2012 inc. 6B_806/2011 consid. 2.1; STF 23.06.2011 inc. 6B_782/2010 consid. 3.2.1; STF 20.05.2011 inc. 6B_621/2010 che conferma la sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c; STF 15.03.2010 inc. 6B_996/2009 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; DTF 133 IV 1 consid. 4.1).
La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 29.01.2008 inc. 6B_519/2007 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF).
e. Sono un'ottantina, ogni estate, gli studenti che trovano occupazione nei punti vendita della gelateria di AP 1. Non fa dubbio che un numero così importante di assunzioni in un’attività non qualificata generi il rischio, altrettanto elevato, di impiego di stranieri sprovvisti di permesso di lavoro, specie laddove, come in concreto, difettino adeguate misure di controllo.
E l'assenza di tali misure è stata confermata ancora al dibattimento, proprio dall'appellante:
“ Preciso che gli studenti che si presentano nei nostri uffici per candidarsi non sempre vengono visti al momento della candidatura. Questo perché possono limitarsi a riempire il formulario che è a disposizione del pubblico. Se io o la segretaria vediamo il candidato, sul formulario mettiamo una nostra prima constatazione. Vi sono anche candidature inoltrate via e-mail.
È chiaro che noi privilegiamo ragazzi di cui
conosciamo i genitori o che comunque sono referenziati.
Se non sbaglio, A. aveva una referenza di una nostra donna delle pulizie” (verbale dibattimento, pag. 2).
Esaurendosi nella compilazione di un formulario di autocertificazione, senza verifica di documenti d'identità (sopra, consid. 2 e 3), e spesso senza nemmeno vedere il candidato prima del test, le modalità di assunzione adottate dall'appellante debbono dirsi perlomeno inidonee ad arginare il pericolo di un impiego di stranieri sprovvisti di permesso. E l'appellante, nella sua qualità di gerente e datore di lavoro, doveva avvedersene. A maggior ragione nel caso concreto, e non tanto per l'attenzione che avrebbero dovuto destare il nome e la nazionalità stranieri dell'interessato, quanto piuttosto perché A. non rientrava nella tipologia degli studenti assunti normalmente dall’accusato (dai 15-16 ai 20-22 anni), essendo all'epoca ventisettenne. A tale riguardo non soccorre all'appellante il fatto che A. "aveva una faccia da ragazzino" giacché l'età gli doveva risultare dal formulario di reclutamento contenente "tutti i dati personali completi (compresa la nazionalità)” (verbale dibattimento, pag. 2 e 3). Nelle descritte circostanze, l'omissione di puntuali verifiche costituisce una grossolana negligenza. Da essa AP 1 nemmeno può liberarsi sostenendo di essersi affidato alla buona padronanza della lingua italiana (al riguardo, va detto che l’appellante ha avuto con lui solo un brevissimo colloquio, per cui l’accertamento della perfetta conoscenza della lingua appare perlomeno dubbio) ed al luogo di residenza indicatogli dal A. (Ascona) ritenuto come tali elementi (quand’anche fossero effettivamente dati) nulla indichino in relazione all’esistenza del necessario permesso. Nel contesto indicato - caratterizzato, come detto, da un rischio di assunzione di manodopera straniera non autorizzata particolarmente alto - tale pesante violazione degli obblighi di diligenza che gli incombevano nella sua qualità di datore di lavoro realizza, manifestamente, il dolo eventuale, dovendosi considerare che AP 1 abbia agito ritenendo possibile il realizzarsi dell'infrazione ed accollandosene il rischio (art. 12 cpv. 2 CP seconda frase).
Assodato l'agire per dolo eventuale, l'infrazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 LStr) va, quindi, confermata e l'appello respinto su questo punto.
8.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
b. Enunciati i criteri essenziali per la commisurazione della pena, la giudice della Pretura penale ha ridotto quella inizialmente proposta dalla pubblica accusa da 15 aliquote giornaliere a 10, in particolare in considerazione del fatto che A. ha lavorato alle dipendenze dell'appellante per una durata di 10 e non di 20 giorni (sentenza impugnata, pag. 5, n. 8.2). Ella ha così ritenuto adeguata la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, fissando l'importo della singola aliquota in fr. 40.-. Sospendendo la pena per un periodo di prova di due anni, la giudice della Pretura penale ha, inoltre, inflitto all'appellante una multa aggiuntiva di fr. 200.- in applicazione dell'art. 42 cpv. 4 CP.
c. Tenuto conto della limitata durata prevista dell'impiego di A. e delle conseguenze, segnatamente sui suoi diritti e sugli aspetti attinenti alla politica migratoria ed alla lotta contro il lavoro nero, la gravità dell'infrazione è da ritenersi oggettivamente lieve. Analogo discorso si impone, dal profilo soggettivo, in relazione al movente. Si è trattato in effetti di un atto isolato, a fronte di un gran numero di situazioni (80 all'anno) da considerare legali. Nella pur grave negligenza commessa dall'appellante non si ravvede, in effetti, una volontà di conseguire indebiti profitti o di lucrare sulle spalle della persona assunta. Ciò premesso, in applicazione della pena si giustifica di contenere la pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni - in 5 aliquote giornaliere di fr. 40.- per un totale di fr. 200.-, rinunciando ad infliggere una multa ai sensi dell'art. 42 cpv. 4 CP.
Tassa di giustizia e spese
9. Visto l'esito del giudizio, è confermato l'addebito a carico di AP 1 degli oneri processuali di prima sede. Seguono la soccombenza pressoché integrale anche gli oneri processuali della presente decisione, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 100.- a titolo di spese (art. 428 cpv. 1 CPP).
Sempre a causa della soccombenza pressoché totale, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 77, 80, 82 cpv. 4, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,
32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU,
14 cpv. 2 patto ONU II,
12 cpv. 1 e 2, 34, 42 cpv. 1 e 4, 47 CP,
11 cpv. 2, 117 cpv. 1 LStr,
1a OASA,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di conseguenza
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere impiegato, per 10 giorni nel periodo estivo, quale aiuto gelataio, il cittadino bulgaro e macedone A., non autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera.
1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 200.- (duecento).
1.2.1. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.3. Gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 850.-, sono posti a carico di AP 1.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.