Incarto n.
17.2012.135

Locarno

14 febbraio 2013/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 23 marzo 2012 da

 

 

 AP 1

        

 

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 22 marzo 2012 dalla Pretura penale

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 9 ottobre 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza 10 settembre 2008 la Corte delle assise criminali di Lugano, dichiarato AP 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, ripetuta ricettazione aggravata, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio nonché di violazione della Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, lo ha condannato alla pena di 3 anni e 9 mesi.
In tale giudizio, la Corte, in applicazione dell’art. 67b CP, ha ordinato il ritiro della licenza di condurre di AP 1 per una durata di 2 anni (cfr. dispositivo 4 della sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87).
La misura è stata posta in esecuzione dal 18 settembre 2008 al 17 settembre 2010 (cfr. scritto 30 settembre 2009 della Sezione della circolazione a AP 1).

                                  B.   Il 17 agosto 2010 presso il valico doganale di __________, AP 1 è stato fermato dalle guardie di confine mentre circolava alla guida del motoveicolo Yamaha targato , appartenente a __________.

 

                                  C.   Con decreto d’accusa n. 4295/2010 del 4 ottobre 2010, il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per avere, il 17 agosto 2010 a __________, condotto il motoveicolo Yamaha targato  sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 30 settembre 2009 per il periodo 19 settembre 2008 al 18 settembre 2010.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 3’600.- (corrispondente a 90 aliquote giornaliere da fr. 40.-), alla multa di fr. 1’000.- nonché al pagamento di tasse e spese.
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa.

                                  D.   Dopo il dibattimento - durante il quale la formulazione del DA è stata modificata per sottolineare come la revoca fosse stata in verità disposta dalla competente autorità penale con decisione del 10 settembre 2008 e solo precisata dalla competente autorità amministrativa in data 30 settembre 2009 per il periodo dal 19 settembre 2008 al 17 settembre 2010 inclusi (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2) - con sentenza del 22 marzo 2012, il giudice della Pretura penale, ha confermato l’imputazione a carico di AP 1.
Egli lo ha pertanto condannato alla pena pecuniaria di fr. 2’250.- (corrispondente a 75 aliquote giornaliere di fr. 30.-) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 950.-.


                                  E.   In data 23 marzo 2012 il condannato ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 9 ottobre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha precisato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando la propria assoluzione e protestando tasse spese e ripetibili d’appello.

                                  F.   Vista la richiesta dell’appellante di trattare l’appello in procedura scritta (cfr. dichiarazione d’appello, pag. 3), la presidente di questa Corte, con decreto 10 ottobre 2012, gli ha impartito un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata in data 2 novembre 2012.

                                  G.  Senza formulare particolari osservazioni, con scritto 7 novembre 2012, il procuratore pubblico ha postulato la reiezione dell’appello.
La Pretura penale, con scritto 8 novembre 2012 ha comunicato di non avere osservazioni sulla motivazione d’appello e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

 

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che
la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                               2.a.   L’art. 95 cifra 2 LCStr, nel testo vigente al momento dei fatti qui in discussione, prevede che “chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”. L’art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011, pag. 3267; FF 2010, pag. 3453, 3463), ripropone il suddetto disposto anteponendone la comminatoria di pena, ma lasciandone immutato il tenore normativo.
L’art. 95 cifra 2 vLCStr
(così come il nuovo art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) è volto a tutelare un duplice bene giuridico, ovvero a garantire sia la sicurezza della circolazione sia il rispetto delle decisioni delle autorità (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berna 2007, ad art. 95, n. 2, pag. 300).

 

                                   b.   La fattispecie prevista dall’art. 95 cifra 2 LCStr è assurta a delitto nel 2005, avendo il legislatore allora ritenuto grave il comportamento del conducente che disattende una decisione di revoca della licenza di condurre disposta dalla competente autorità a tal punto da sanzionarlo, come visto, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, pertanto, in modo più severo rispetto alla guida senza licenza di condurre. Il legislatore ha inasprito la repressione della guida malgrado la revoca per ovviare all’effetto poco dissuasivo della pena di almeno dieci giorni di detenzione e della multa prevista in precedenza (FF 1999, pag. 3871; Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 12, pag. 303 e n. 91, pag. 327).
Con la revisione del 1° gennaio 2012, il legislatore ha equiparato la sanzione prevista per chi guida un veicolo a motore privo della licenza di condurre richiesta a quella prevista in caso di guida dopo la revoca (RU 2011, pag. 3267; FF 2010, pag. 3453, 3463).

 

 

 

                                   c.   Dal profilo oggettivo il reato presuppone che l’autore conduca un veicolo a motore sul territorio svizzero nonostante la licenza di condurre gli sia stata rifiutata, revocata o non riconosciuta (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, Zurigo/San Gallo 2011, ad art. 95, n. 11, pag. 522).
Per “
licenza di condurre” ai sensi dell’art. 95 LCStr s’intende la decisione amministrativa resa dall’autorità in merito al diritto di guidare e non il documento che ne legittima l’esercizio (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 70, pag. 320).
La decisione che sancisce il rifiuto o il mancato riconoscimento di una licenza di condurre o che ne ordina la revoca non può essere riesaminata dal giudice penale né dal profilo dell’opportunità, né da quello dell’adeguatezza e neppure da quello della legalità, a meno che sia inficiata da un vizio tanto grave da sancirne la nullità (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 78, pag. 323; cfr., per analogia con l’art. 292 CP, anche DTF 114 IV 159; DTF 88 IV 118 consid. 1). È sufficiente constatare che una decisione sia stata validamente emanata, che sia esecutiva e che non sia stata rispettata, affinché gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 95 cifra 2 vLCStr (attuale art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr) siano adempiuti (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 78, pag. 323).

 

            d.   Dal profilo soggettivo il reato presuppone che l’autore abbia preso conoscenza della decisione che sancisce la revoca della sua licenza di condurre e che, ciononostante, egli si metta alla guida di un veicolo a motore (Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 79, pag. 324).
In applicazione dell’art. 100 cifra 1 cpv. 1 LCStr, anche l’agire con mera negligenza è punibile (DTF 117 IV 302 consid. 3.b.bb, Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 79, pag. 324; Weissenberger, op. cit., ad art. 95, n. 12, pag. 522).

                                   3.   AP 1 sostiene preliminarmente che l’art. 95 cifra 2 vLCStr non è applicabile ai casi di revoca della patente ex art. 67b CP.

                               3.1.   Secondo l’appellante il disposto è stato concepito dal legislatore quale sanzione per i conducenti colpiti da una revoca amministrativa della licenza di condurre (ex art. 16 e segg. LCStr) e non per quelli colpiti da una misura ai sensi del diritto penale quale l’art. 67b CP. Lo scopo dell’art. 95 cifra 2 vLCStr - continua l’appellante - è del resto la sicurezza del traffico e degli utenti della strada e non la prevenzione della recidiva, per cui, conclude, la sanzione del mancato rispetto di una misura ex art. 67b CP non può essere ricercata nell’art. 95 cifra 2 LCStr (motivazione d’appello, pag. 10-11).

                               3.2.   La censura si rileva d’acchito infondata, ritenuto che, contrariamente alla tesi ricorsuale, l’art. 95 cifra 2 vLCStr non protegge unicamente la sicurezza della circolazione stradale, bensì anche il rispetto delle decisioni dell’autorità (cfr. al riguardo il consid. 2a).
La dottrina ha del resto già avuto modo di precisare che l’art. 95 cifra 2 vLCStr è applicabile anche nei casi in cui il ritiro della licenza di condurre è ordinato (quale misura) dal giudice penale in applicazione dell’art. 67b CP (
Jeanneret, op. cit., ad art. 95, n. 77, pag. 322).

 

                                   4.   L’appellante - sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare - sostiene che, il giorno in cui è stato controllato presso il valico doganale di __________, egli poteva condurre grazie ad una patente di guida regolarmente conseguita in Italia e che egli, pertanto, non può essere condannato per il reato di cui all’art. 95 cifra 2 vLCStr (cfr. motivazione d’appello, pag. 6-9).

                               4.1.   Agli atti vi è la copia di una patente di guida rilasciata a AP 1 dalla Repubblica italiana in data 19 luglio 2010.
Lo stesso appellante ha dichiarato al dibattimento che, dopo la sua scarcerazione, “sono andato subito in Italia dove ho stabilito il mio domicilio. Da fine aprile 2010 sono domiciliato in Italia e dal 19 luglio ho la patente di guida italiana per la moto” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2).

                               4.2.   Giusta l’art. 45 cpv. 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (RS 741.51, in seguito OAC) l’uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l’uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all’estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all’autorità straniera competente, direttamente o tramite l’USTRA.

                               4.3.   La tesi ricorsuale è infondata per le ragioni che seguono.
Dagli atti emerge che, con sentenza del 10 settembre 2008, la Corte delle assise criminali aveva ordinato, quale misura ex art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre di AP 1 per una durata di due anni (cfr. dispositivo 4 della sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87).

Che tale misura equivalesse, in pratica, ad un divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero emerge chiaramente, oltre che dal titolo marginale del summenzionato disposto (“Divieto di condurre” appunto), anche dalla motivazione della sentenza, nella quale la Corte delle assise criminali ha spiegato che al condannato “senza poter liberamente circolare sul territorio, risulterà più difficile organizzare la sua attività poiché agli inquirenti, che lo conoscono ormai molto bene, basterà vederlo al volante per fermarlo” (cfr. sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87, consid 8.1 pag. 70). Non va poi dimenticato che anche lo scritto 30 settembre 2009 della Sezione della circolazione - con cui veniva comunicato all’appellante il periodo di esecuzione della misura - faceva riferimento al “divieto di condurre veicoli a motore”. Non occorre del resto essere giuristi per comprendere che la revoca (o il ritiro ex art. 67b CP) della licenza di condurre ha lo scopo d’impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento.


È dunque chiaro che l’intento dell’autorità era quello di vietare all’appellante di circolare sul territorio svizzero e ciò a prescindere dalla disponibilità di un’ulteriore licenza di condurre straniera. Non potrebbe del resto essere altrimenti, se solo si considera che, come visto, l’uso in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata (o ritirata) quella svizzera (art. 45 cpv. 1 1a frase OAC). Se, in concreto, l’uso della patente italiana non è stato vietato dalle autorità elvetiche è semplicemente perché della sua esistenza esse non erano state edotte.

 

                                   5.   Da quanto precede discende che AP 1, circolando sul territorio svizzero con un veicolo a motore nonostante il ritiro della sua licenza di condurre, si è reso colpevole, dal profilo oggettivo, del reato di cui all’art. 95 cifra 2 LCStr.

Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo, ritenuto che l’appellante, visto quanto spiegato al considerando precedente, sapeva (o doveva perlomeno sapere) che la licenza di condurre

conseguita in Italia non gli permetteva di circolare sul territorio svizzero.

                                   6.   Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- inflitta a AP 1 dal primo giudice. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 95 cifra 2 LCStr e 34 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dall’art. 47 CP.
Come stabilito dal pretore, la pena non può essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l’indiscutibile propensione dell’appellante a violare la legge (cfr. al riguardo il suo estratto del casellario giudiziale, AI 5) impone la formulazione di una prognosi sfavorevole (art. 42 CP).

                                   7.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
34, 42, 47 e segg.,
95 cifra 2 vLCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr),
45 cpv. 1 OAC,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per avere, il 17 agosto 2010 a __________, condotto il motoveicolo Yamaha targato  nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità per il periodo dal 19 settembre 2008 al 17 settembre 2010 inclusi.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un totale di fr. 2’250.- (duemiladuecentocinquanta).

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, per complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta), sono posti a carico dell’appellante.

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            500.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-

                                                     fr.            700.-

 

sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

     

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.