Incarto n.
17.2012.149-152

17.2012.166/173

Locarno

7 giugno 2013/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

assessori giurati:

AS 1

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5 (I supplente)

AS 6 (II supplente)

 

segretaria:

Barbara Maspoli, vicecancelliera

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci

 

 

- 6 agosto 2012 dal

   PP

 

-   8 agosto 2012 da

   IM 3

   rappr. dall' DI 4

 

-   10 agosto 2012 da

   APPE_1

   rappr. dall'avv. DI 1

 

e con dichiarazione di appello incidentale

 

 

-   3 dicembre 2012 da

   IM 2

   rappr. dall'avv. DI 3

 

contro la sentenza emanata il 3 agosto 2012 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di

 

IM 1

rappr. dall' DI 2

 

IM 2

rappr. dall' DI 3

 

IM 3

rappr. dall' DI 4

 

 

 

 

 

richiamate le dichiarazioni di appello 21 e 26 novembre 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto che:          A.  

 

                                   1.   Con atto di accusa 23 maggio 2012 a IM 1 sono stati imputati i seguenti reati:

 

istigazione in assassinio (in parte tentata) subordinatamente in omicidio, ripetuta

 

per avere,

 

                                1.1.   nel periodo maggio 2011 - 01 luglio 2011, a [...],

agendo, con lo scopo particolarmente perverso di assicurarsi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato della relativa rendita, in quanto non più intenzionata a proseguire in un vincolo matrimoniale effettivo comprendente anche atti di intimità, così come pure al fine di ottenere il riscatto della polizza assicurativa contratta dal marito, e con modalità particolarmente perverse nell'impiego del figlio minorenne TE 5 al fine di raggiungere il citato obiettivo,

 

e in particolare

 

giunto il figlio minorenne TE 5 il 15 maggio 2011 a [...],

assillandolo in continuazione in merito al comportamento del marito VITT_1 da lei asseritamente dichiarato alcolista e violento, ben consapevole del timore che il minore, già orfano di padre, aveva di perderla, dell'ascendente che aveva su di lui, dell'amore filiale, del profondo sentimento di riconoscenza che il minore nutriva nei suoi confronti,

e, dopo che il marito VITT_1, il 27 giugno 2011, sottoscriveva la dichiarazione di riscatto dell'assicurazione sulla vita per la polizza no. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di CHF 13'269.80 con valuta 04 luglio 2011,

dichiarando espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto", nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di "trovare un modo per farlo",

assicurando al figlio minorenne che avrebbe provveduto al compenso di eventuali sicari, sapendo in realtà che il minore avrebbe proceduto personalmente ad uccidere VITT_1,

concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia, determinato, così facendo, il figlio minorenne TE 5 ad uccidere VITT_1, circostanza realizzatasi il 01 luglio 2011 a Bellinzona nell'abitazione coniugale di via [...]quando lei si trovava in [...], sua terra d'origine, al fine di non essere presente al momento dell'uccisione del marito ed avere quindi un alibi dimostrabile;

 

                                1.2.   per avere,

nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,

a [...] ed in altre località non meglio precisate,

agendo con lo scopo particolarmente perverso di assicurarsi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato della relativa rendita, in quanto non più intenzionata a proseguire in un vincolo matrimoniale effettivo comprendente anche atti di intimità, così come pure al fine di ottenere il riscatto della polizza assicurativa contratta dal marito,

 

e in particolare

 

chiedendo più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1, sapendo che, in realtà lo stesso non disponeva delle necessarie conoscenze, ma si sarebbe potuto mettere personalmente a disposizione per l'eliminazione fisica del di lei marito,

sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1,

tentato di determinare PIFA 1 ad uccidere VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo;

 

appropriazione indebita

per avere, a [...] l'11 luglio 2011, prelevato, a danno della comunione ereditaria, dai conto corrente postate  intestato all'ormai defunto VITT_1, e sul quale disponeva di regolare procura, l'importo di CHF 15'750.00, prelevamento effettuato dopo l'uccisione del di lei marito avvenuta il 01 luglio 2011 a Bellinzona per mano del figlio minorenne TE 5 e di cui era a conoscenza,

 

 

incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale

per avere, a [...] ed in altre non meglio precisate località, nel periodo maggio 2011/01 luglio 2011, favorito il soggiorno illegale del figlio minorenne TE 5 poiché lo stesso non era ancora in possesso del necessario visto di Polizia degli stranieri;

 

                                   2.   Con atto di accusa 6 giugno 2012 a IM 2 sono stati rimproverati i seguenti reati:

 

assassinio, sub. omicidio

per avere, a [...] il 01 luglio 2011,

in correità, subordinamente complicità, con il minore TE 5,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, ucciso VITT_1,

risultando la particolare mancanza di scrupoli, nell'armare un minore, in specie TE 5, sapendolo pronto ad uccidere VITT_1, uomo per il quale il minore riferiva insofferenza e a lui, di contro, perfettamente indifferente,

in particolare, per avere,

informandolo che l'ascia e il seghetto richiestigli li teneva all'interno del suo furgone, evitando così che il minore, constatata l'assenza delle armi citate all'interno del [...] si recasse in altro luogo per acquistarle,

accompagnandolo poi con il suo furgone sino al negozio [...] di [...], dove acquistava per il minore TE 5, che quel giorno non aveva soldi con sé, uno o due rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri e tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso, che necessitavano al minore per far fuori il patrigno,

consegnando al minore TE 5 - a credito - l'ascia con manico di circa 40 cm di lunghezza e circa 10 cm di lama, il seghetto alternativo marca Einheil per il taglio del legno delle dimensioni di 20x15x5 con lama oscillante di circa 10 cm oltre a tre lame intercambiabili, la mezzaluna per tagliare il formaggio delle dimensioni di circa 13x9 cm, nonché il trolley dalle dimensioni 100x50x25 -40 cm,

riportando il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,

circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,

raggiungendolo per acquistare dal minore oggetti di proprietà di VITT_1 che, al suo rientro, li sorprendeva ed iniziava ad insultarli, tanto che il minore reagiva colpendo con dei pugni il patrigno sino a farlo cadere a terra esanime,

allontanandosi e lasciando quindi campo libero al minore ben sapendo del "materiale" consegnatogli e delle intenzioni espresse,

supportato il minore a spostare il cadavere della vittima nella vasca da bagno dell’appartamento di via [...],

armato il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1 ed al successivo occultamento del cadavere;

bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

per avere, a [...] e a [...] nel periodo 01 gennaio 2010/19 settembre 2011, in qualità di debitore e a danno dei suoi creditori, sottaciuto ai funzionari dell'Ufficio esecuzione di [...] e di [...] di:

 

                                3.1.   essere proprietario di un appartamento in [...], con diritto di abitazione a favore del di lui padre,

 

                                3.2.   essere proprietario di un veicolo a motore Opel Astra del valore di CHF 3'000.00 e, successivamente, di un veicolo a motore Fiat Stilo del valore di CHF 1'500.00, facendoli immatricolare a nome di XX1,

 

                                3.3.   essere proprietario della merce presente nel [...] da lui gestito in Viale [...] a [...] come pure di essere proprietario della merce depositata ad [...] nei locali amministrati da [...],

 

                                3.4.   versare una pigione di CHF 400.00 per un appartamento in Vicolo [...] a [...], allorquando conviveva con XX2 in Via [...] a [...]e non versava e/o partecipava al pagamento del canone di locazione,

 

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a [...] nel periodo 15 maggio 2011/30 giugno 2011, venduto al minore TE 5 un'arma proibita e, meglio, un coltello a farfalla;

 

incitazione all'attività lucrativa senza autorizzazione

per avere, nel periodo 15 maggio 2011- 06 luglio 2011 a [...] ed altre località non meglio precisate, procurando un'attività lucrativa in Svizzera al minore TE 5 benché fosse a conoscenza che era sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

 

                                   3.   Con atto di accusa 3 luglio 2012 IM 3 è stato rinviato a giudizio per il reato di:

 

favoreggiamento

per avere, a [...], [...], [...] ed altre località non meglio precisate nel. periodo 02 luglio 2011/07 luglio 2011, per avere, dopo aver appreso da IM 2,

                                -   dell'avvenuta uccisione di VITT_1 da parte del minore TE 5 e che un'arma impiegata era stata venduta dallo stesso IM 2

                                -   della richiesta fattagli dal minore TE 5 di aiutarlo a spostare il cadavere di VITT_1, e soprattutto

                                -   della circostanza che IM 2 aveva indirizzato il minore TE 5 verso la sua persona per tale compito: "quello li ti può aiutare perché ha la macchina"

                                -   della necessità espressagli quindi ripetutamente da IM 2 di nascondere il cadavere,

 

mettendosi quindi a disposizione del minore TE 5 per lo spostamento ed occultamento del cadavere di VITT_1, indicando la possibilità di gettarlo in'un lago o da una diga,

e accettando quale compenso l'importo di CHF 1'000.00/CHF 1'500.00, di cui CHF 300.00 ricevuti quale anticipo,

 

e dopo aver saputo per bocca del minore TE 5 che quest'ultimo aveva depezzato la salma di VITT_1, come da lui stesso suggeritogli,

 

garantendo nuovamente il suo aiuto al minore TE 5 per il trasporto del corpo senza vita di VITT_1, fissando già ora e luogo,

 

posticipando poi il tutto al giorno successivo,

 

tentato in tal modo di sottrarre il minore TE 5 e IM 2 a un procedimento penale, in relazione all'uccisione di VITT_1

 

ritenuto come l'occultamento non si verificò solo perché IM 2 si era rifiutato di "sporcarsi le mani" e, sempre più incalzato dal minore che gli comunicava che il cadavere "puzzava troppo", interpellava [...], sua persona di fiducia da lunga data, per un consiglio, il quale, appresa la vicenda, gli intimava di chiamare immediatamente la polizia, cosa che quindi fece.

 

 

                                  B.   Con sentenza 3 agosto 2012, la Corte delle assise criminali ha:

 

                                   1.   assolto IM 1 da tutte le imputazioni;

 

                                   2.   assolto IM 2 dalle imputazioni di assassinio, omicidio intenzionale e incitazione all’attività lucrativa senza autorizzazione mentre lo ha ritenuto autore colpevole di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e di infrazione alla LF sulle armi e, per questi reati, lo ha condannato alla pena detentiva di quattro mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, mentre ha revocato la sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna inflittagli con DA 16 gennaio 2008;

 

                                   3.   dichiarato IM 3 autore colpevole di favoreggiamento per i fatti descritti nell’atto di accusa e, ritenuto come egli abbia desistito dal suo intento, lo ha condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni mentre ha revocato la sospensione condizionale accordata alla pena pecuniaria (60 aliquote da fr. 40.- cadauna) inflittagli con DA 23 maggio 2011.

 

Infine, la Corte delle assise criminali, oltre ad ordinare l’immediata scarcerazione di IM 1 e IM 2, ha dissequestrato tutto quanto era in sequestro e ne ha ordinato la restituzione agli aventi diritto.

 

                                  C.   Con sentenza 13 novembre 2012, il Tribunale dei minorenni ha dichiarato TE 5, figlio di IM 1, autore colpevole, oltre che di infrazione alla LStr, di assassinio e di turbamento della pace dei defunti, reati entrambi commessi ai danni di VITT_1.

Per questi reati, il Tribunale dei minorenni ha condannato TE 5 alla pena privativa della libertà di quattro anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, oltre che al risarcimento del torto morale e del danno materiale causati alla madre (A. _______ e alla sorella (B. _______) di VITT_1 nonché ad una partecipazione ai loro costi processuali.

 

TE 5 ha, in un primo tempo, impugnato la sentenza del Tribunale dei minorenni proponendo, non la sua assoluzione, ma una serie di richieste di derubricazione del reato più grave e, in ogni caso, una diminuzione della pena.

Sulle sue richieste non è, comunque sia, necessario diffondersi ritenuto come egli abbia, il 19 febbraio 2013, ritirato il proprio appello.

La sentenza 13 novembre 2012 del Tribunale dei minorenni è, dunque, passata, incontestata, in giudicato.

 

                                  D.   Non così, invece, per la sentenza della Corte delle assise criminali che è stata impugnata da tutte le parti al procedimento, tranne che da IM 1.

 

                                         Essa è stata impugnata:

 

                                     -   dal PP che ha chiesto:

                                         -     per IM 1, la condanna alla pena detentiva a vita per ripetuta istigazione (in parte tentata) in assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale), appropriazione indebita e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale;

                                         -     per IM 2, in via principale, la condanna alla pena detentiva a vita per assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale), bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e incitazione all’attività lucrativa senza autorizzazione e, in via subordinata, la condanna per favoreggiamento e omicidio colposo;

 

 

 

                                     -   dalle accusatrici private che hanno chiesto:

                                         -     per IM 1, in via principale, la condanna per istigazione in assassinio;

                                         -     per IM 2, in via principale, la condanna per correità (eventualmente complicità) in assassinio (subordinatamente omicidio intenzionale);

                                         -     per entrambi, in via subordinata, la condanna per favoreggiamento (eventualmente tentato nel caso di IM 1).

                                        

Hanno, poi, postulato il risarcimento del danno e del torto morale subiti (e, perciò, l’assegnamento del denaro sequestrato a IM 1);

 

                                     -   da IM 2 che ha chiesto il proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento in relazione alla merce da lui venduta ed una conseguente riduzione della pena ad una pena pecuniaria sospesa condizionalmente (che chiede non sia più corredata dalla revoca della sospensione condizionale accordata alla pena inflitta con DA del 16 gennaio 2008);

                                     -   da IM 3 che ha chiesto, in via principale, il suo proscioglimento dall’imputazione di favoreggiamento e, in via subordinata, una riduzione della pena (che chiede non sia più accompagnata dalla revoca della sospensione condizionale relativa alla sua precedente condanna per furto d’uso) per aver agito in stato di scemata imputabilità.

 

                                  E.   Statuendo sulle istanze probatorie presentate dalle parti, la presidente di questa Corte ha ordinato:

 

                                     -   l’acquisizione agli atti:

                                -     della sentenza 13 novembre 2012 del Tribunale dei minorenni nei confronti di TE 5;

                                -     della sentenza emanata nel procedimento di appello avviato da TE 5;

                                -     della documentazione relativa agli stipendi in [...] (allegata alla dichiarazione di appello 26 novembre 2012 delle accusatrici private);

                                -     della documentazione relativa alla rendita vedovile di IM 1;

                                -     della dichiarazione manoscritta 19 febbraio 2013 di TE 5;

 

                                     -   il richiamo:

                                -     della documentazione relativa alla concessione di un congedo a TE 5 prima della celebrazione del dibattimento a suo carico;

                                -     dell’incarto UEF di IM 2;

                                     -   l’audizione al pubblico dibattimento di:

                                -     TE 5;

                                -     PIFA 1;

                                -     TE 2;

                                -     TE 4;

                                -     TE 3;

                                -     TE 1.

 

E’ stata, invece, respinta la richiesta di allestimento di una perizia per valutare il grado di imputabilità di IM 3.

 

 

esperito                         il pubblico dibattimento dal 21 maggio al 7 giugno 2013 durante il quale:

 

                                   1.   il procuratore pubblico ha fatto proprie le seguenti imputazioni subordinate/alternative proposte dalla presidente della Corte:

 

                                   a.   nei confronti di IM 1 (doc. dib. d’appello 14)

 

istigazione in assassinio (in parte tentata), ripetuta

per avere, a [...] ed in altre località non meglio precisate,

nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, intenzionalmente determinato, rispettivamente, tentato di determinare altri a commettere l'assassinio del marito VITT_1,

 

e meglio per avere

 

                                1.1.   nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,

a [...],

agendo con scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) e con modalità (avendo impiegato il figlio minorenne TE 5 al fine di raggiungere il citato obiettivo) particolarmente perversi, intenzionalmente determinato il figlio minorenne TE 5 a cercare qualcuno che commettesse l’assassinio del marito VITT_1

 

e, in particolare, per avere

 

giunto il figlio minorenne TE 5 a [...] il 15 maggio 2011,

dopo aver rivelato a più riprese al figlio di non sopportare più il marito,

dopo che, il 25 maggio 2011, VITT_1 aveva sottoscritto la dichiarazione di riscatto dell’assicurazione sulla vita per la polizza n. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di fr. 13'269.80 con valuta 4 luglio 2011,

dopo che all’orizzonte si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa nei confronti del marito,

dopo avere dichiarato espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto" e come “sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”, nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di trovare qualcuno che lo facesse,

dopo avere assicurato al figlio minorenne TE 5 che avrebbe provveduto poi al compenso dei sicari,

espressamente chiesto al figlio minorenne TE 5 di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1 e, poi, essere partita per la [...] sapendo che l’uccisione del marito sarebbe avvenuta nella settimana in cui si trovava nella sua terra d’origine,

ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio TE 5, il 1. luglio 2011 a [...] nell’abitazione coniugale di via [...], quando lei si trovava in [...] al fine di non essere presente al momento del fatto ed avere quindi un alibi dimostrabile,

concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia,

 

                                1.2.   per avere,

nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,

a [...] ed in altre località non meglio precisate,

agendo con scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) particolarmente perverso,

intenzionalmente tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l’assassinio di VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo

 

e, in particolare, per avere,

 

chiesto più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1,

sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1;

 

 

istigazione in omicidio intenzionale (in parte tentata), ripetuta

(in via subordinata)

per avere, a [...]ed in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011, intenzionalmente determinato altri a commettere un crimine o un delitto,

 

e meglio per avere

 

                                2.1.   nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,

a [...],

intenzionalmente determinato il figlio minorenne TE 5 a cercare qualcuno che commettesse l’assassinio del marito VITT_1

 

e, in particolare, per avere

 

giunto il figlio minorenne TE 5 a [...] il 15 maggio 2011,

dopo aver rivelato a più riprese al figlio di non sopportare più il marito,

dopo che, il 25 maggio 2011, VITT_1 aveva sottoscritto la dichiarazione di riscatto dell’assicurazione sulla vita per la polizza n. contratta con la [...] che prevedeva il versamento di un importo di fr. 13'269.80 con valuta 4 luglio 2011,

dopo che all’orizzonte si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa nei confronti del marito,

dopo avere dichiarato espressamente il 28 giugno 2011 al figlio minorenne TE 5 di "volere VITT_1 morto" e come “sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”, nel senso che il di lei marito doveva essere ucciso e di trovare qualcuno che lo facesse,

dopo avere assicurato al figlio minorenne TE 5 che avrebbe provveduto poi al compenso dei sicari,

espressamente chiesto al figlio minorenne TE 5 di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1 e, poi, essere partita per la [...] sapendo che l’uccisione del marito sarebbe avvenuta nella settimana in cui si trovava nella sua terra d’origine,

 

ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio TE 5, il 1. luglio 2011 a [...] nell’abitazione coniugale di via [...], quando lei si trovava in [...] al fine di non essere presente al momento del fatto ed avere quindi un alibi dimostrabile,

concordando poi con il figlio il comportamento da assumere dinanzi alle Autorità di polizia,

 

                                2.2.   per avere,

nel periodo gennaio 2011/maggio 2011,

a [...] ed in altre località non meglio precisate,

intenzionalmente tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l’assassinio di VITT_1, non riuscendo tuttavia nel suo intento poiché lo stesso, partito alla volta di Via [...] a [...], con l'intenzione di sabotare i freni del motoveicolo di proprietà di VITT_1, desisteva spontaneamente senza raggiungere il luogo

 

e, in particolare, per avere,

 

chiesto più volte a PIFA 1 di reperire delle persone che potessero uccidere il di lei marito VITT_1,

sfruttando a tale scopo la sua fragilità psichica e il sentimento di profonda amicizia che PIFA 1 nutriva nei suoi confronti, instillando altresì il dubbio che tale amicizia potesse terminare a causa della gelosia del marito VITT_1;

 

complicità in assassinio, rispettivamente in omicidio intenzionale

(in via subordinata)

per avere,

a [...],

nel periodo maggio 2011/1. luglio 2011,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo (consistente nell’eliminare il coniuge divenuto insopportabile assicurandosi la permanenza in Svizzera, nella veste di vedova che avrebbe beneficiato dei vantaggi economici derivanti dal vincolo matrimoniale) o modalità (servendosi del figlio minorenne TE 5) particolarmente perversi,

 

affermando ripetutamente che sarebbe stato meglio per tutti che VITT_1 morisse o scomparisse,

 

rafforzato psicologicamente il proposito già maturato dal figlio minorenne di uccidere VITT_1;

 

favoreggiamento

(in via subordinata)

per avere, a [...], ed altre località non meglio precisate,

nel periodo compreso tra il 1. ed il 7 luglio 2011,

 

dopo aver appreso dal figlio TE 5 dell’avvenuta uccisione di VITT_1:

 

                                     -   cancellato dal suo cellulare il testo dei messaggi (sms) a lei inviati dal figlio:

                                -   alle ore 20.37’10’’ del 1. luglio 2011;

                                -   alle ore 19.23’28’’ del 4 luglio 2011;

 

                                     -   cancellato dal suo cellulare il testo del messaggio (sms) a lei inviato da PIFA 1 il 2 luglio 2011 alle ore 11.19’29’’;

 

                                     -   invitato il figlio a non parlare in modo esplicito della morte di VITT_1 e ad utilizzare un codice onde evitare di essere intercettato dall’autorità inquirente;

 

                                     -   suggerito al figlio TE 5, per allontanare i sospetti da lui, di presentare la denuncia di scomparsa in polizia una volta liberatosi dal cadavere di VITT_1;

 

                                     -   essere rimasta in [...], dopo avere saputo della morte di VITT_1 con ciò avendo consentito al figlio di continuare nel suo progetto di eliminazione del corpo di VITT_1 e, quindi, ritardando l’intervento degli inquirenti;

 

                                     -   mentito agli inquirenti e, durante il dibattimento di primo grado, alla Corte delle assise criminali sul contenuto delle telefonate tra lei e il figlio

 

ostacolando, così, lo svolgimento del procedimento penale successivamente avviato dalle autorità inquirenti ticinesi nei confronti del figlio.

 

                                  b.   nei confronti di IM 2

(doc. dib. d’appello 1)

 

assassinio

per avere, a [...], il 1. luglio 2011,

agendo in complicità con il minore TE 5,

agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi,

ucciso VITT_1,

 

risultando la particolare mancanza di scrupoli, nell'armare un minore, in specie TE 5, accettando il rischio che questi uccidesse VITT_1, uomo per il quale il minore riferiva insofferenza e a lui, di contro, perfettamente indifferente,

 

in particolare, per avere,

 

venduto - a credito - l'ascia e il seghetto richiestigli dal minore che gli aveva detto che voleva utilizzarli per uccidere il patrigno,

 

accompagnato, poi, con il suo furgone il minore TE 5 sino al negozio [...] di [...], dove pagava i rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri, i tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso acquistati dal minore per far fuori il patrigno,

 

riportato il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,

circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,

 

armato, così, il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1,

 

accettando, per il caso in cui si fosse realizzata, l’eventualità che TE 5 mettesse davvero in atto quanto gli aveva preannunciato al momento dell’acquisto e, meglio, l’uccisione del patrigno;

 

omicidio intenzionale

(in via subordinata)

per avere, a [...], il 1. luglio 2011,

agendo in complicità con il minore TE 5,

ucciso VITT_1,

 

in particolare, per avere,

venduto - a credito - l'ascia e il seghetto richiestigli dal minore che gli aveva detto che voleva utilizzarli per uccidere il patrigno,

 

accompagnato, poi, con il suo furgone il minore TE 5 sino al negozio [...] di [...], dove pagava i rotoli di sacchi della spazzatura da 110 litri, i tre flaconi di candeggina da due litri e una mascherina per il naso acquistati dal minore per far fuori il patrigno,

 

riportato il minore a [...], al [...], con l'intenzione di poi condurlo sino a casa del patrigno,

circostanza quest'ultima non verificatasi unicamente poiché TE 5, stanco di attenderlo, senza nulla dire, da solo si recava a casa,

 

armato, così, il minore degli attrezzi necessari all'uccisione di VITT_1,

 

accettando, per il caso in cui si fosse realizzata, l’eventualità che TE 5 mettesse davvero in atto quanto gli aveva preannunciato al momento dell’acquisto e, meglio, l’uccisione del patrigno;

 

favoreggiamento, tentato

(in via subordinata)

per avere, ad [...], il 5 luglio 2011

tentato di sottrarre il minore TE 5 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1,

 

in particolare, per avere,

 

dopo aver appreso dal minore TE 5 che questi aveva ucciso il patrigno,

 

                                     -   supportato il minore a spostare il cadavere della vittima nella vasca da bagno dell’appartamento di via [...];

 

                                     -   indicato al minore TE 5 IM 3 come la persona che sarebbe stata disposta e in grado di aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere del patrigno.

 

                                   c.   nei confronti di IM 3 (doc. dib. d’appello 2)

 

favoreggiamento

per avere, a [...], [...], [...] ed altre località non meglio precisate,

nel periodo compreso tra il 5 ed il 7 luglio 2011,

sottratto il minore TE 5 e IM 2 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1,

e meglio, per essersi,

 

dopo aver appreso da IM 2,

 

                                     -   dell’avvenuta uccisione di VITT_1 da parte del minore TE 5 e che un’arma impiegata era stata venduta all’autore dallo stesso IM 2,

                                     -   della richiesta fattagli dal minore TE 5 di aiutarlo a spostare il cadavere di VITT_1,

                                     -   della circostanza che IM 2 aveva indirizzato il minore TE 5 verso la sua persona per tale compito: “quello lì ti può aiutare perché ha la macchina”,

 

e dopo che il minore TE 5 ebbe formulato la medesima richiesta di aiuto anche al suo indirizzo,

 

messo a disposizione del minore TE 5 per lo spostamento ed occultamento del cadavere di VITT_1, indicando la possibilità di gettarlo in un lago o da una diga, e accettando quale compenso l’importo di fr. 1'000.-/1'500.-, di cui fr. 300.- ricevuti quale anticipo

 

nonché per averlo accompagnato da [...] a [...] dove, al centro [...] della [...], TE 5 acquistò una sega elettrica e altro materiale necessario per il depezzamento del cadavere,

 

accompagnato il minore TE 5 alla stazione di [...] sapendo che questi, al suo rientro al domicilio, avrebbe proceduto allo smembramento del cadavere

 

garantito nuovamente il suo aiuto al minore TE 5 per il trasporto del corpo senza vita di VITT_1, fissando già ora e luogo,

 

posticipato poi il tutto al giorno successivo,

 

tentato così di sottrarre il minore TE 5 e IM 2 ad un procedimento penale, in relazione all’uccisione di VITT_1 ritenuto come l’occultamento non si verificò poiché IM 3 desistette dal suo intento dopo avere interpellato, per un consiglio, [...], sua persona di fiducia da lunga data, il quale, appresa la vicenda, gli intimò di chiamare immediatamente la polizia cosa che quindi fece.

 

Alla formulazione di tali imputazioni subordinate le parDI 2 - non si sono opposte (verb. dib. d’appello, pag. 62-63).

 

 

                                   2.   In esito all’istruttoria dibattimentale e alla discussione:

 

                                     -   il procuratore pubblico ha chiesto:

                                -     in via principale, la condanna alla pena detentiva a vita di IM 1 per tutte imputazioni contemplate nell’atto di accusa e di IM 2 per correità (o complicità) in assassinio (o in omicidio intenzionale) commesso con dolo diretto (e, subordinatamente, con dolo eventuale) e per le altre imputazioni contemplate nell’atto di accusa, nonché la conferma della condanna per favoreggiamento a carico di IM 3;

                                -     in via subordinata, la condanna di IM 2 per favoreggiamento alla pena detentiva di 24 mesi da espiare e alla revoca della sospensione condizionale relativa alle precedenti condanne;

 

                                     -   le accusatrici private hanno chiesto:

                                         -     in via principale, per IM 2, la condanna per complicità in assassinio e, per IM 1, la condanna per istigazione in assassinio;

                                         -     in via subordinata, la condanna di entrambi per favoreggiamento.

Hanno, infine, postulato il risarcimento del danno e del torto morale subiti;

 

                                     -   IM 3 ha chiesto:

                                      -     in via principale, il suo proscioglimento dall’imputazione di favoreggiamento (con riconoscimento di un indennizzo per l’ingiusta carcerazione subita) e,

                                      -     in via subordinata, una riduzione della pena (ad un massimo di otto mesi sospesi condizionalmente) per aver agito in stato di scemata imputabilità ed avere desistito e collaborato con gli inquirenti e, ad ogni modo, la rinuncia alla revoca della condizionale concessa alla pena infittagli per il precedente di furto d’uso;

 

                                     -   IM 2 ha chiesto la conferma dei proscioglimenti pronunciati dai primi giudici nonché il proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento in relazione alla merce da lui venduta (e, nella misura in cui non fosse già compreso nel proscioglimento deciso dalla prima Corte, anche per l’appartamento in [...]), con conseguente riduzione della pena (cui ha chiesto di non aggiungere la revoca della sospensione condizionale accordata alla pena inflitta con DA 16 gennaio 2008). Ha, infine, chiesto l’accoglimento della sua istanza di risarcimento ed il riconoscimento delle sue note professionali nonché la reiezione delle richieste di risarcimento delle accusatrici private;

 

                                     -   IM 1, per il tramite del suo difensore, ha chiesto la conferma del suo proscioglimento dall’imputazione di istigazione in assassinio/omicidio intenzionale. Ha, pure, contestato la realizzazione dei reati di complicità in assassinio/omicidio intenzionale e di favoreggiamento. Ha, infine, postulato l’accoglimento della sua istanza di risarcimento nonché la reiezione delle pretese delle accusatrici private.

 

 

ritenuto                1. a.   Con scritto 7 marzo 2013, l’avv. DI 2 ha comunicato alla scrivente Corte che, “per ragioni di salute che le impediscono di intraprendere trasferte impegnative”, IM 1 “non sarà in grado di presenziare ai pubblici dibattimenti”.

Pur anticipando la produzione di un certificato medico che attestasse tale circostanza, il patrocinatore ha precisato che:

 

La mia mandante rinuncia ad ogni modo a comparire” (doc. CARP XXIV).

 

Ancora il 20 maggio 2013 l’avv. DI 2 ha scritto a questa Corte:

 

confermo ad ogni modo che, per quanto mi concerne, nulla osta allo svolgimento del dibattimento in via contumaciale come all’art. 407 cpv. 2 CPP.

Rinuncia sin d’ora a sollevare qualsiasi obiezione od eccezione che potesse derivare dalla tenuta del processo in assenza dell’imputata, e ciò indipendentemente dall’esistenza o non di motivi di ordine medico che potrebbero giustificare la mancata comparsa” (doc. CARP L).

 

                                  b.   Nessun certificato medico è stato prodotto né prima del dibattimento né durante le prime due giornate dibattimentali.

Ma non solo. Durante la prima giornata dibattimentale il patrocinatore di IM 1 ha riconfermato che la sua assistita, regolarmente citata, aveva deciso di rinunciare a presenziare al dibattimento (verb. dib. d’appello, pag. 2).

Conseguentemente, egli non ha formulato nessuna opposizione a che nei confronti di IM 1 si procedesse nelle forme contumaciali.

 

                                   c.   Il terzo giorno di dibattimento l’avv. DI 2 ha prodotto il certificato medico allestito il 10 maggio 2013 dal dott. [...] con relativa traduzione, che è stato acquisito agli atti quale doc. dib. d’appello 4 (verb. dib. d’appello, pag. 60).

In seguito, su richiesta del patrocinatore delle accusatrici private, l’avv. DI 2 ha precisato di non avere voluto, con la produzione di tale certificato medico, chiedere che l’assenza della sua patrocinata venisse ritenuta giustificata (verb. dib. d’appello, pag. 63), riconoscendo, così, implicitamente che le affezioni in esso indicate non avrebbero impedito a IM 1 - qualora ne avesse avuto la volontà - di partecipare al dibattimento.

 

 

Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti

 

                                   2.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un’importante eccezione, secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Il TF ha recentemente precisato che, nell’ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell’art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l’appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l’Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile ma interpretato in maniera estensiva, in modo da soddisfare le esigenze dell’art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF 6B_404/2012 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2).

 

                                   3.   Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.

Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.

Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297 e ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e segg.).

L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

 

                                   4.   In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b).

L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 59 n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.).

Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4).

In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr., anche, STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr., pure, sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell’8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

 

                                   5.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.

Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

 

                                   6.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B_230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato.

Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il giudizio.

Il principio in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).

                                    I.   premessa

 

Nella vicenda che è sfociata nel procedimento penale di cui trattasi sono coinvolte persone particolari che, per un verso o per l’altro, possono essere definite dei “marginali” che pensano ed agiscono secondo dinamiche e criteri che non sono, propriamente, quelli che muovono le altre persone.

La corretta comprensione della vicenda ed anche la corretta valutazione delle diverse dichiarazioni in atti presuppone, dunque, la descrizione e caratterizzazione dei diversi personaggi.

 

                                   7.   VITT_1, la vittima

 

Fino al 1988, VITT_1 (nato nel 1965) ebbe una vita normale e soddisfacente, sia dal profilo dei rapporti personali e sociali che da quello formativo e professionale.

Ragazzo “dolce, bravo” anche se “un po’ dispettoso” (come l’ha definito la madre al dibattimento d’appello, verb. dib. d’appello, pag. 55), dopo le scuole dell’obbligo, VITT_1 ha seguito e concluso con successo la formazione di meccanico di moto, ha sempre lavorato e ha assolto i suoi obblighi militari, riuscendo anche ad avere un’intensa attività sportiva (praticava gare motociclistiche su strada).

Il 28 settembre 1988, questa vita all’insegna di una più che soddisfacente normalità venne bruscamente interrotta da un gravissimo incidente della circolazione a seguito del quale VITT_1 rimase in coma per diversi mesi e che gli lasciò, nonostante il lunghissimo periodo di riabilitazione, importanti deficit fisici, neurologici e psichici.

Queste le parole con cui la madre di VITT_1 ha descritto, in aula, quel periodo estremamente difficile:

 

VITT_1 non si ricordava più niente, dal giorno dell’incidente fino a quattro anni addietro. Non ricordava neanche l’incidente. Dovevo dirgli tutto io.

A causa di questo incidente, VITT_1 era praticamente un vegetale. Bisognava curarlo come un bebé. Anzi, un bebé piange e gli si dà il biberon. VITT_1 non piangeva, né si muoveva, né niente. È stato in coma per circa 8/10 giorni e poi un tre mesi in coma vigile.

Ad un certo punto il dott. [...] mi ha detto che per aiutare VITT_1 avrei dovuto smettere di lavorare ed occuparmi di lui perché nelle cliniche o negli ospedali non sarebbe stata la stessa cosa. Era meglio che di lui si occupasse qualcuno di famiglia che poteva ricordargli la sua vita. Ho quindi lasciato il lavoro (avevo il negozio [...] a [...]) e ho cominciato a curare VITT_1. Per comunicare con lui ho dovuto inventare un linguaggio: ho fatto le foto dei bicchieri, dei piatti, di tutti gli oggetti di uso comune, anche i suoi profumi della barba. Io gli mostravo le foto e gli dicevo “se hai bisogno di questo, chiudi gli occhi”. Lui a volte capiva. La prima volta che ho capito che lui capiva è stato a Natale. Lui era come un bebé e ho dovuto fare tutto per riabituarlo alle cose di tutti i giorni. Preciso che fin qui lui era ancora in ospedale: io andavo tutti i giorni dalle 13.00 finché si era addormentato. È stato un lavoro lungo e anche doloroso però, ad un certo punto, si era più o meno alla metà di dicembre, un giorno VITT_1 ha detto “ciao mamma” e da lì è iniziato un lento miglioramento.

Dopo l’ospedale, VITT_1 è stato un anno degente a Brissago alla clinica Hildebrand: io andavo a trovarlo tutti i giorni per potergli far lavorare la testa. Insomma cercavo tutti i modi per stimolarlo e fargli riprendere il più possibile le sue capacità.

Ha iniziato a fare il primo passo in clinica alla metà di agosto. Ricordo che c’è voluta mezz’ora per fargli fare il primo passo. Eravamo lì io ed i diversi fisioterapisti. Pesava un quintale ed era alto 1,85 metri. È rimasto in clinica fino all’8.1.1990 e poi l’ho portato a casa mia. Avevo la carrozzina. Però dovevo continuare a fargli tutto, a stimolarlo, lavarlo, pulirlo, aiutarlo a mangiare, … però vedevo che c’erano dei miglioramenti. VITT_1 soffriva molto a causa delle conseguenze dell’incidente. Devo anche dire che, all’ospedale, VITT_1 è caduto dal letto e si è fatto 32 fratture al braccio sinistro che poi è rimasto bloccato” (verb. dib. d’appello, pag. 55 in fondo e 56).

 

Sulle conseguenze a lungo termine del gravissimo incidente subito, le dichiarazioni della madre di VITT_1 sono integrate da quelle degli operatori sanitari che l’hanno avuto in cura.

Dapprima, il dott. TE 4, suo medico curante da anni:

 

VITT_1 ha avuto nel 1988 un infortunio grave con politrauma in conseguenza del quale è stato per più mesi in coma vigile. È rimasta una paresi spastica alla parte sinistra. Zoppicava. Inoltre aveva problemi di espressione a livello motorio: i movimenti della lingua erano rallentati, però si esprimeva bene. Anche la parte destra del corpo era lesa ma più in modo meccanico: aveva problemi con la spalla destra. Era comunque la parte sinistra del corpo ad avere subito le maggiori lesioni. Aveva anche problemi di equilibrio ma non erano dominanti nel senso che non erano il problema principale. È però vero che, anche a causa di questi problemi, si era rotto la caviglia, salvo errore, nel 2007.

Dal profilo cognitivo c’era un deficit che veniva nelle varie perizie definito deficit neuropsicologico. Si parlava di infantilismo nel senso che VITT_1 era relativamente facilmente influenzabile e per lui era difficile valutare correttamente le situazioni o le conseguenze dei suoi gesti”

(verb. dib. d’appello, pag. 30).

 

Poi, lo psicologo TE 3:

 

VITT_1, a seguito dell’incidente, presentava notevoli deficit cognitivi che erano a carico della memoria, dell’attenzione, della concentrazione e dell’intelligenza sociale, ovvero il comprendere le situazioni sociali e gli stati d’animo delle persone che lo circondavano. A fianco di questi deficit cognitivi, vi era anche un problema di discontrollo degli impulsi che si esplicitava con una serie di condotte che vengono definite pantoclastiche (in momenti di crisi il signor VITT_1 rompeva tutto quello che aveva a tiro). Nei confronti delle persone questo discontrollo si esplicava in una scarsa tolleranza alla frustrazione, cioè il signor VITT_1 era portato a crisi di rabbia che si esprimeva con una violenza a carattere verbale e, a volte, anche fisica, ma quasi esclusivamente nei confronti delle cose. (…) A causa dei suoi deficit cognitivi, il paziente non aveva esatta contezza dell’ammontare dei suoi beni: per esempio, alla domanda a sapere a quanto ammontasse la sua rendita, lui rispondeva di non avere un’idea precisa perché di tutto si era occupata, sin lì, la madre.

Voglio anche aggiungere che, sempre a causa dei suoi problemi, per il paziente era difficile effettuare anche semplici addizioni o sottrazioni”

(verb. dib. d’appello, pag. 24 e 25; cfr., anche, all. 212 RPG).

 

Dopo l’incidente, VITT_1 non ha mai più potuto riprendere alcuna attività lavorativa. Da allora, quindi, egli era al beneficio di una rendita di invalidità (LAINF) dell’ammontare, all’epoca dei fatti, di poco più di fr. 4'000.- (PS IM 1 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 8; GPC IM 1 3.9.2011, AI 247, pag. 3; MP IM 1 14.11.2011, AI 659, pag. 9; all. 206 RPG).

 

Recuperata una discreta (anche se non totale) autonomia personale, nel 2005 VITT_1 ha voluto andare a vivere da solo. Nonostante le preoccupazioni, la madre ha compreso il desiderio del figlio e lo ha assecondato. VITT_1 si è, così, trasferito nell’appartamento di via [...] dove ha condotto una vita parzialmente autonoma, sotto la supervisione costante, ma discreta, della madre e, quando ciò era necessario, della sorella:

 

VITT_1 ha vissuto con me fino al 2005 quando ha voluto un appartamento per conto suo. Mi diceva “mamma, lasciami andare a vivere da solo perché se tu muori devo pur imparare ad arrangiarmi da solo”. All’epoca devo dire che era molto migliorato e, a suo modo, faceva già di tutto. Gli dicevo “fai tu da mangiare” e lui lo faceva. Gli dicevo “lava i piatti” e lui lo faceva. A suo modo e lentamente, ma faceva tutto.

Io ho capito questa sua esigenza di vivere da solo e mi sono detta “è meglio lasciargli prendere questo appartamento”. Ha poi preso l’appartamento in via [...] dove è rimasto fino alla fine. Quando è andato a vivere da solo, VITT_1 si arrangiava a fare tutto. A volte mi chiedeva cosa doveva mettere nel risotto però poi ha imparato ad arrangiarsi da solo e riusciva a cucinare tutto. Io continuavo a seguirlo nel senso che andavo a casa sua ogni 7/10 giorni per cambiargli le lenzuola, lavare un po’ la vasca, insomma aiutarlo a tenere l’appartamento. In questo mi aiutava anche mia figlia.

Per i conti, ricordo che, se lui andava a fare un pagamento o un prelevamento, teneva tutti gli scontrini e li metteva in un cassetto. Alla fine del mese, quando arrivava l’estratto del conto corrente postale lui veniva da me con tutti gli scontrini e le fatture e controllavamo tutto. Lui era molto preciso e teneva tutto: guai se gli mancava uno scontrino. Lui aveva il suo conto e la sua tessera. Io gli preparavo i pagamenti e poi lui andava a farli. La dichiarazione delle imposte veniva fatta da un signore che viene a fare anche la mia: io gli preparavo tutta la documentazione per tutt’e due le dichiarazioni e lui compilava i formulari.

Dal 2006 VITT_1 ha ripreso a guidare il motorino: era molto contento. Dal motorino è poi passato allo scooter. Però era sempre sotto controllo da un medico: ogni anno doveva sottoporsi ad un controllo.

Le cose fra noi andavano bene: lui non ha mai reclamato per niente, andava d’accordo sia con me che con B. _______. A volte si arrabbiava ma non era per noi. Capitava che si arrabbiava perché il medico gli diceva che non era ancora pronto per la patente. Ma fra noi in famiglia non c’erano problemi”

(A. _______, verb. dib. d’appello, pag. 56).

 

                                   8.   PIFA 1

 

PIFA 1 (nato il [...]) soffre, sin dalla nascita, di gravi deficit fisici e psichici. Completamente sordo da un orecchio, riesce a sentire con l’altro soltanto grazie ad un apparecchio acustico (all. 377 RPG, pag. 2). Egli ha, inoltre, importanti deficit cognitivi per cui, dopo avere frequentato diverse scuole speciali, ha seguito un apprendistato empirico:

 

Ho frequentato le scuole speciali di Locarno, St. Eugenio. Poi sono andato al Loverciano e poi sono andato per un paio d'anni alla scuola speciale di Giornico. Dopodiché per un po' sono andato a fare il ciclo di orientamento, questo mi era servito per capire che lavoro fare. Così ho poi fatto la scuola empirica di pittore. Alla fine della scuola, siccome non c'era lavoro, sono stato in disoccupazione per quasi un anno. Poi sono andato a fare dei lavoretti alla fondazione Diamante di Biasca. Da circa 10 anni lavoro presso la ditta [...].. (...) Quando vivevo a Biasca con papà, c'era tanta gente che mi prendeva in giro, anche perché ho un problema con l'udito, all'orecchio sinistro. Infatti, porto un apparecchio e per questo la gente mi prende in giro. Poi ogni tanto io m'incazzo e quindi magari dico delle parolacce” (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag 3).

 

Va sottolineato che, nonostante le sue difficoltà, PIFA 1 lavora da circa una decina d’anni presso la ditta [...] di [...], sostanzialmente quale aiuto magazziniere. Come sottolineato dalla madre, “tra invalidità e stipendio, percepisce una somma di circa CHF 2900.--/mensili” con cui “si è sempre arrangiato” (PS [...] 24.10.2011, all. 377 RPG, pag 3). Ciò va a suo merito, ritenuto peraltro che, dal 2010, PIFA 1 vive solo in un appartamento a Bellinzona.

 

Sulle difficoltà ma anche sulle capacità di PIFA 1, si riportano qui le considerazioni che l’avv. DI 5 (che lo ha patrocinato) ha formulato all’indirizzo della Corte delle assise criminali, considerazioni che la scrivente Corte - che ha lungamente sentito PIFA 1 - ritiene essere perfettamente pertinenti:

 

-   il signor PIFA 1 può avere delle difficoltà nel comprendere le domande che gli si pongono, se non gli viene dato del "tu"; infatti a volte può confondere la forma cordiale del "Lei" intendendo che ci si riferisce ad una persona femminile;

-   bisogna porgli una alla volta le domande, evitando di accumulare più quesiti e più concetti riferiti a circostanze diverse in una stessa domanda;

-   la domanda deve essere posta in forma diretta;

-   il signor PIFA 1, avendo gravi problemi di udito, utilizza un apparecchio acustico. Tale circostanza gli impedisce di capire a volte quanto gli viene riferito, se ci sono rumori e brusio in sottofondo e se l'interlocutore è a diversi metri di distanza;

-   le circostanze di dover deporre in aula dinnanzi ad una Corte Criminale, la presenza degli imputati e di un numeroso pubblico mettono in uno stato di grave agitazione il signor PIFA 1, potendogli causare confusione od impedendogli di ascoltare quanto gli viene detto.

Infatti, durante tutti i mesi dell'istruttoria che lo ha visto coinvolto, ho da una parte imparato ad esprimermi in modo per lui chiaro e dall'altra parte ho potuto constatare che certe circostanze lo possono emotivamente turbare, causandogli uno stato di agitazione che può provocare quanto sopra menzionato; circostanze queste che sarebbero altamente evitate se io potessi stare al suo fianco.

Ritenuto quanto sopra, Le chiedo pertanto di poter sedere accanto al signor PIFA 1 durante la sua deposizione, onde poterlo rassicurare ed in caso di bisogno, riformulargli in maniera semplice le domande che gli vengono poste.

Quest'ultima circostanza ritengo sia di estrema importanza, soprattutto per quanto attiene le domande che potranno essergli rivolte dagli avvocati difensori ed eventualmente dal legale dell'accusatore privato, i quali, come spesso avviene - e come normale che sia visto le circostanze ed i crimini imputati - tenteranno di confondere e di far contraddire il signor PIFA 1.

Tengo tuttavia a sottolineare che, se tutto quanto sopra menzionato venisse tenuto in considerazione, il signor PIFA 1 è perfettamente in grado di capire quanto gli viene chiesto e di rispondere più che adeguatamente ai quesiti che gli verranno posti” (doc. TPC 59).

 

                                   9.   IM 3

 

IM 3 (nato, donna, il [...]) si è sottoposto ad un procedimento di cambiamento di sesso tanto che, poco prima del dibattimento di primo grado, è stato ufficialmente registrato come appartenente al sesso maschile.

IM 3 - che ha alle spalle un’infanzia estremamente difficile, vissuta in un contesto familiare violento (cfr., al riguardo, PS dott. [...] 26.7.2011, all. 87 RPG, pag. 2 e 3) - ha avuto un percorso scolastico simile a quello di PIFA 1, senza, tuttavia, essere mai riuscito a seguire alcun apprendistato empirico (ha, per esempio, abbandonato quello di cameriere presso il Centro Dragonato perché “troppo difficile”, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) e senza, poi, mai avere lavorato, in ogni caso per periodi significativi.

Egli ha grossi limiti cognitivi di cui ha dato prova sia in inchiesta, sia al dibattimento d’appello.

A titolo d’esempio, si ricorda, qui, che IM 3 è convinto che i quartieri (in specie, di Milano) in cui abitano e lavorano i cinesi siano chiamati “Charlatown” (l’ironia è del tutto involontaria). Parimenti, sostiene - nonostante il suo patrocinatore abbia più volte tentato di correggerlo - di avere acquistato un televisore al “plasmon”.

 

Inoltre, IM 3 soffre di numerose patologie psichiatriche per il cui riacutizzarsi è spesso ricoverato coattivamente presso strutture psichiatriche diverse (dal doc. TPC 54 risulta che, tra il 30 aprile 2004 e il 7 gennaio 2007, IM 3 è stato ricoverato ben 10 volte presso la sola Clinica psichiatrica di Mendrisio; cfr., inoltre, verb. dib. d’appello, pag. 5).

Dagli atti risulta che, già nel 2001, il Servizio medico-psicologico di Locarno aveva formulato la diagnosi psichiatrica di disturbo borderline di personalità e che, in seguito, tale disturbo è stato più volte confermato (cfr. AI 214).

Nel 2003, in occasione di una degenza presso l’Unità di medicina psicosomatica della Clinica Varini di Orselina, è stata posta la diagnosi di personalità borderline di tipo impulsivo (F60.3), sindromi dissociative (da conversione) miste con convulsioni e disturbi motori alle gambe (F44.8), orientamento sessuale egodistonico (F66.1) e transessualismo (F64.0; AI 214, pag. 107 e 111).

Nel 2004, a seguito di un’ulteriore degenza presso la medesima clinica, tali diagnosi sono state confermate (AI 214, pag. 136).

Anche nel 2005 queste diagnosi sono state sostanzialmente confermate dalla dott. [...] che vi ha, però, aggiunto quella di ritardo mentale lieve (F70).

Nel rapporto, inviato all’UAI, la specialista osservava, fra l’altro, quanto segue:

 

Questi aspetti di disorganizzazione della propria vita affettiva e emotiva si intersecano con le capacità cognitive che già dalla nascita si collocano, probabilmente per un danno congenito da parto e per aspetti di ereditarietà familiare, al di sotto della norma. Ricordo che i test cognitivi misuravano un QI di 68, ponendola nella fascia della debilità lieve. (...) Si può confermare che FF soffre di molteplici disturbi che spiegano globalmente la sua personalità e il suo funzionamento. (...) abbiamo l'evidenza (...) che il solo trattamento che ha evidenziato qualche possibilità di miglioramento della condizione sia quello erogato da comunità terapeutiche specializzate dove le pazienti seguono un trattamento stazionario della durata di circa due anni. (...) La diagnosi psichiatrica, complicata dal disturbo dell'identità di genere e dal ritardo mentale, è stata posta molto precocemente nella vita di FF. La sua vita personale e lavorativa è costellata da fallimenti, discontinuità, avvenimenti traumatici, esplosioni comportamentali, manifestazioni istrioniche, esasperazione emozionale con innamoramenti patologici, gesti auto ed etero aggressivi, stati dissociativi. Le condizioni di salute la rendono totalmente inabile al lavoro, come hanno dimostrato anche i numerosi provvedimenti integrativi esitati in insuccessi” (AI 214, pag. 154).

 

Queste diagnosi, ivi compresa quella di ritardo mentale lieve, sono, in seguito, state confermate, in particolare il 29 settembre 2009 (AI 214, pag. 231).

 

Dalla relazione 23 luglio 2012 del dott. med. [...], specialista FMH in psichiatria e psicoterapia che ha in cura IM 3 dal 3 dicembre 2007 (doc. TPC 57), emerge che, anche in uno degli ultimi ricoveri (dal 13 al 22 settembre 2011) presso la Clinica Santa Croce di Orselina, per IM 3 erano state confermate le diagnosi di disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline, transessualismo e sindrome da disadattamento con reazione misto ansioso-depressiva. L’instabilità emotiva e l’incapacità di autocontrollo di IM 3 sono poi emerse durante tutto il processo, ad esempio quando, senza nulla chiedere, l’imputato si è improvvisamente alzato e, dicendo fra le lacrime “era ora che usciva fuori la verità”, ha abbandonato l’aula per poi ripresentarsi pochi minuti dopo (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 45).

Nel citato rapporto, il dott. [...] ha, inoltre, indicato che i test dell’inventario del temperamento del carattere (TCI) e del test definito Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) cui egli ha sottoposto IM 3 hanno evidenziato, il primo, “un risultato più elevato sulla scala dell’impulsività e dell’ansia” e “un basso senso di responsabilità strutturale” e, il secondo, “risultati più elevati della norma per dei tratti di personalità antisociali, paranoici e schizotipi” così che, nell’insieme, i due test delineano un disturbo di personalità misto che va ad aggiungersi alle altre diagnosi.

Sempre nel suo rapporto, il dott. [...] ha precisato che, nel rispondere ai test, IM 3

 

non sempre raggiunge sufficienti risultati laddove sono richiesti anticipazione del giudizio e comprensione dei nessi causa-effetto, vale a dire le capacità di cogliere relazioni tra diversi eventi, stabilire priorità e ordinare in successione le diverse attività”

 

e che

 

si può ipotizzare anche un lieve deficit di coordinazione visuo-motoria a partire dalle cadute in tutti i subtests che misurano questa funzione, a cui si affianca una difficoltà di passaggio da un pattern cognitivo ad un altro”

(doc. TPC 57, pag. 2).

IM 3 non è incensurato. Alle spalle ha tre condanne - nel 2005, 2006 e 2008 e sempre con DA (Al 45) - per diversi episodi di coazione (stalking), tutti legati alle sue patologie e tutti ai danni di una ragazza di cui lui si era innamorato. Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare cosa era successo, IM 3 ha detto di essere stato “un po’ tanto insistente”, ma che la colpa era soprattutto dei genitori di lei che non lo sopportavano.

IM 3 è stato, poi, nel 2011, condannato, sempre con DA, per furto d'uso e guida senza licenza di condurre.

 

                                10.   IM 2

 

IM 2, cittadino [...], è nato il [...] a [...] dove ha vissuto sino al 1975 quando è rientrato, con la famiglia, in [...].

IM 2 ha una bassa istruzione: al dibattimento d’appello ha detto di avere frequentato soltanto le scuole dell’obbligo e di non avere nessun diploma.

Nel 1985 si è trasferito in Ticino, in sostanza per raggiungere una donna che aveva conosciuto tramite un’inserzione su una rivista. Nel nostro Paese, dove ha dapprima lavorato nel settore alberghiero con diverse mansioni (cameriere, tuttofare,…), dopo almeno un paio di relazioni sentimentali, ha conosciuto la cittadina olandese che ha sposato nel 1990 e da cui ha avuto tre figli:

 

Per corrispondenza ho conosciuto una ragazza in Svizzera e mi sono quindi trasferito qui ad [...]. Quando dico per corrispondenza vuol dire che avevo trovato l'indirizzo della ragazza su un giornale tipo il "Chi" o rivista similare. Sono arrivato ad [...] nel 1985 ed ho iniziato a lavorare come autista e portiere presso l'Albergo [...]. (...) Ho poi lasciato la ragazza che avevo conosciuto per corrispondenza perché avevo conosciuto un'altra donna. Quando lavoravo presso il Ristorante [...] a [...], era il 1987/89, ho conosciuto colei che è poi diventata mia moglie. [...] lavorava anche lei al [...] come cameriera. Ci siamo sposati nel 1990, se ben ricordo, e dalla nostra unione sono nati 3 figli: [...] nato il [...], [...] nato nel [...] e [...] nato nel [...]. Con [...]e i nostri figli abbiamo vissuto a [...] e a [...]. Dopo circa due anni di matrimonio [...] se n'è andata con il primo figlio e poi è tornata da me piena di debiti e io ho pagato. Siamo quindi tornati assieme ed è nato il nostro secondo figlio. Poi [...] se n'è andata un'altra volta con i nostri due figli e nel frattempo abbiamo anche divorziato. [...]è quindi ritornata da me, ci siamo rimessi insieme. [...], quando era incinta del nostro terzo figlio è tornata in Olanda ed infatti [...] è nato in quel paese. [...] non è poi più tornata da me. Nel 1993/1994 ho poi iniziato la mia attività di ambulante. Dopo l'ultima e definitiva partenza di [...] ho avuto una relazione sentimentale con [...] che è durata circa quattro anni. Ho poi avuto delle avventure finché ho conosciuto XX2 a Thun. XX2 non andava d'accordo con suo marito per cui abbiamo deciso che lei si sarebbe trasferita in Ticino. lo ho iniziato ad abitare nell'appartamento di XX2 nel 2008 e vi sono rimasto fino al momento del mio arresto. La mia relazione con XX2 la considero ormai terminata. Attualmente ho una relazione sentimentale con [...]” (MP IM 2 23.3.2012, AI 921, pag. 12 e 13).

 

L’interesse per il gentil sesso è una costante nella vita di IM 2 che, al dibattimento d’appello, ha, fra l’altro, detto che, all’epoca dei fatti che qui interessano, oltre ad avere una compagna, intratteneva relazioni sentimentali clandestine con altre due donne (con cui, peraltro, aveva intensissimi contatti telefonici: si parla di circa 150 sms al giorno, cfr. verb. dib. d’appello, pag. 8).

Come visto, nel 1993 IM 2 si è dato all’attività di venditore ambulante che esercita tuttora.

In sostanza, in diversi mercatini dell’usato, IM 2 vende oggetti di seconda mano, spesso recuperati nelle discariche dei rifiuti. Al dibattimento d’appello, egli ha detto di vendere, però, oltre a videogiochi usati e vecchi dischi in vinile, “anche cose nuove, più che altro orologi, magliette dei calciatori (quando usavano), accessori per telefonini, ecc.” e ha precisato che, all’epoca dei fatti, quell’attività gli permetteva un’entrata discreta (circa fr. 3’000.- al mese) con cui riusciva a far fronte ai suoi impegni, in particolare anche a versare quanto dovuto per i figli.

Gli atti disegnano, però, una realtà diversa. A carico di IM 2 vi sono, infatti, otto esecuzioni ancora in corso per fr. 14’000.- circa e, dal 2001 in poi, 49 attestati di carenza beni per complessivi fr. 46’000.- circa (AI 284; sentenza impugnata, consid. 4, pag. 26).

 

All’epoca dei fatti, IM 2 gestiva anche un negozio - il [...] - in viale [...] a [...] che ha, poi, dovuto chiudere a seguito del suo arresto.

 

Alle spalle IM 2 ha anche quattro condanne:

 

                                -     3 luglio 1998: condanna a tre mesi di detenzione, sospesi per tre anni, per ripetuta ricettazione, pornografia e contravvenzione LArm inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di Locarno;

                                -     15 dicembre 2003: DA con condanna a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni per ricettazione;

                                -     16 gennaio 2008: DA con condanna alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna, sospesa per quattro anni, per falsità indocumenti;

                                -     28 febbraio 2011: DA con condanna alla pena di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna per ricettazione.

Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare le circostanze in cui aveva commesso i reati di cui sopra, IM 2 ha sostanzialmente risposto, in relazione alle ricettazioni ripetute, che lui non poteva mica chiedere a tutti coloro che gli vendevano merce da dove questa provenisse e, in relazione alla condanna per pornografia, ha spiegato che, molto probabilmente, doveva trattarsi della vendita di una cassetta pornografica ad un minore di 16 anni e, anche per questo, ha ribadito che lui mica poteva verificare l’età dei suoi clienti.

Queste dichiarazioni (non verbalizzate) sono, qui, riportate poiché indicative dell’atteggiamento di IM 2 di fronte alla vita: sostanzialmente indifferente agli altri perché occupato nelle “sue cose”.

 

                                11.   IM 1

 

IM 1 non si è presentata al dibattimento d’appello.

Per conoscerla, dunque, la scrivente Corte ha dovuto basarsi sugli atti.

Nulla si sa di certo sulle sue capacità intellettive.

Sulla sua formazione, le informazioni sono scarne. Al riguardo, si sa soltanto quel che lei ha detto e, cioè, che avrebbe “fatto le scuole ottenendo alla fine il diploma di cameriera” (AI 971, pag. 6). A tale dichiarazione non può essere dato credito. Non solo perché stupisce che, all’epoca e nelle zone rurali, ci fossero vere e proprie formazioni professionali di cameriera, ma anche e soprattutto perché dalle altre sue dichiarazioni emerge che la donna si è sposata una prima volta appena sedicenne e che ha subito avuto un figlio del quale - sembra - si sarebbe occupata per nove mesi, cioè fino a quando il marito l’avrebbe cacciata (AI 971, pag. 6-7), ciò che sembra escludere - anche solo per questioni di tempo - che ella abbia seguito una vera e propria formazione professionale.

 

I periti psichiatrici - incaricati di valutare lo stato psichico e l’imputabilità di TE 5 - hanno sentito IM 1 e hanno ritenuto che il suo funzionamento cognitivo è “almeno nella norma” mentre a livello emotivo la donna è apparsa loro come “poco coinvolta nelle tematiche dolorose affrontate”, eccezion fatta per un breve accenno di lieve commozione quando si è parlato dell’uccisione del marito da parte del figlio (AI 132 in AI 881, pag. 12).

 

Sul modo in cui IM 1 - che è incensurata (all. 225 RPG) - ha gestito la propria vita e i rapporti con gli altri, dagli atti emergono molti segnali negativi di cui verrà, per quanto necessario, detto in seguito.

 

Qui ci si limita a ricordare che, nella sua arringa, il suo avvocato ha, al riguardo, parlato di “una vita un po’ sopra le righe”.

Che l’espressione utilizzata sia un eufemismo, rivelatore della delicatezza e della signorilità dell’avv. DI 2, verrà dimostrato, con evidenza, dagli accertamenti che seguono.

 

 

                                   II.   storia di IM 1 e TE 5 prima dell’incontro con VITT_1

 

                                12.   Pur non essendo TE 5 parte a questo procedimento, la Corte ha dovuto, per evidenti ragioni, ricostruirne la vita e gli agiti.

In questa sentenza, dunque, si parlerà molto di lui.

 

                                13.   IM 1, cittadina [...], è nata il [...] a [...], in [...], dove è cresciuta. Ha due sorelle e un fratello.

A 16 anni ha contratto un primo matrimonio con [...] da cui, appena un anno dopo, ha avuto il primo figlio, [...], che, secondo il suo racconto, ha dovuto lasciare al padre quando questi la cacciò di casa dopo avere trovato un’altra donna. Con questo primo figlio, IM 1 non ha più contatti da anni (per quanto ne abbia mai avuti):

 

Quando facevo le vacanze andavo sempre a vedere mio figlio [...]. Poi però, c'è stata la guerra, e [...] ha portato [...] in Svizzera per cui io non l'ho più visto. Le ultime volte che ho visto [...] lui aveva circa 6 anni. Nel 2003 [...] mi ha telefonato e abbiamo parlato. Io ho pianto, ma lui mi ha detto che stava bene e che aveva una fidanzata da circa 3 anni. Poi non l'ho più sentito” (AI 971, pag. 7).

 

Va detto che, ai periti che l’hanno sentita, IM 1 non ha parlato né di questo primo matrimonio né del primo figlio (perizia giudiziaria, AI 132, pag. 12, punto 6.1, acquisita agli atti di questo procedimento quale AI 881). Agli inquirenti non ne ha parlato da subito. Lo ha fatto soltanto dopo che questi le chiesero se davvero non avesse altri figli (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 5).

 

Più tardi, a 18/19 anni, IM 1 ha lasciato il suo Paese per la Svizzera. Dopo avere lavorato come cameriera per circa nove mesi nel canton San Gallo, si è trasferita nel Liechtenstein dove è rimasta sino al novembre 1985 quando è andata a Coira. Lì è rimasta per circa un anno, lavorando sempre come cameriera. In quel periodo, conobbe [...] con cui avviò una relazione.

Alla fine del 1987, con [...] e la figlia [...] da lui avuta nell’ottobre 1986, ha lasciato la Svizzera per la [...]. Lì ha sposato il padre della bambina.

Nel 1990 i coniugi con la bambina sono tornati in Svizzera:

 

Nel 1990 fino al 1992 sono ritornata in Svizzera con mia figlia e mio ex marito. Siamo andati a stare a [...]. Avevamo trovato un lavoro al [...]. Mio ex marito però era ritornato subito in [...] perché non aveva trovato lavoro. Nel 1992 sono ritornata in [...] con [...]” (all. 41 RPG, pag. 4).

 

Il matrimonio con [...] è stato burrascoso tanto che i due - almeno stando alle dichiarazioni di IM 1 - si sono più volte lasciati e ripresi:

 

In [...] ci siamo sposati. Io facevo la casalinga e curavo la bambina. Abbiamo poi iniziato a costruire una casa; mio marito la costruiva perché lui non lavorava perché era ricco. La prima volta che ci siamo lasciati mio marito ed io è stato nel 1994. Siamo rimasti separati solo due mesi e siamo poi tornati assieme. Avevamo divorziato nel 1992; nel senso che abbiamo divorziato ma abbiamo continuato a vivere nella stessa casa e non ci siamo mai lasciati” (AI 971, pag. 7).

 

Va, qui, sottolineato che i periti che hanno valutato TE 5 hanno evidenziato che, a suo tempo, ai funzionari dell’UAI, IM 1 aveva descritto il suo secondo marito come “un grave alcolista e verbalmente aggressivo” e che, ciò nonostante, “l’affidamento di [...]è stato attribuito di comune accordo tra i genitori al padre poiché in grado di offrire delle condizioni di accudimento ed economiche migliori rispetto alla madre” (AI 132 in AI 881, pag. 2, punto 4.1.1).

 

Il 28 ottobre 1994, sempre in [...], è nato TE 5 e, nonostante il divorzio, IM 1 è rimasta con l’ex-marito sino al 2000.

 

Conclusasi definitivamente quella storia, la donna si è trasferita a [...] dove è rimasta sino al 2003.

 

                                14.   Nel 2003, IM 1 è tornata in Svizzera da sola, lasciando in patria i due figli. In pratica - da quanto risulta dagli atti - fu [...] (che allora aveva 16 anni) ad occuparsi del fratello più piccolo. Al riguardo, TE 5 ha dichiarato quanto segue:

 

io e [...] siamo rimasti giù da soli. Era mia sorella [...] ad occuparsi di me. (...) In quegli anni, [...] mi ha fatto da mamma. Lei si occupava di tutto quanto riguarda la casa e la mia educazione. (...) Come detto ho frequentato i primi tre anni di scuola a [...]. In quegli anni andavo molto bene a scuola. [...] era molto esigente e mi faceva studiare. Ciò al contrario di mia madre che non mi controllava e non esigeva da me” (PS 10.11.2011, AI 756, pag. 2 e 3).

 

Occorre, qui, sottolineare che, ai periti, IM 1 ha detto che “lasciare un minore in [...]è un crimine” (AI 132 in AI 881, pag. 3, punto 4.1.2).

 

matrimonio di IM 1 con [...]

 

                                15.   IM 1 è arrivata in Svizzera con un visto da turista.

                                Nel mese che trascorse nel nostro Paese conobbe [...], un uomo dalla salute - sia fisica che mentale (PS 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 2 e 3) - malferma. Al riguardo, è opportuno riportare quanto detto, sulle proprie condizioni, dallo stesso [...]:

 

A partire dal 2002, è stato un continuo "dentro e fuori" dagli ospedali. Sono stato alla clinica Santa Croce per 13 mesi di fila. Clinica Alabardia per complessivi 3 anni. Per questioni fisiche sono stato all'ospedale La Carità, all'Uni Spital di Zurigo e al San Giovanni di Bellinzona. (...)

Devo dire che io a quel tempo volevo e cercavo una donna. Tutto quel dentro e fuori ospedale mi creava problemi. Qui in Ticino non c’era nessuno che mi voleva. Ero anche brutto da vedere. Avevo la parte sinistra del viso, gonfia (distrutta), l'occhio che mi rimaneva aperto ed una grossa cicatrice sul viso” (PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 2 e 3).

 

Se - come dice lo stesso Radovanovic - “in Ticino non c’era nessuno che lo voleva”, IM 1 non ci pensò due volte e se lo sposò subito, dopo averlo visto soltanto in un paio di occasioni:

 

La prima volta che l'ho vista, è stata durante un viaggio su di un torpedone che dalla Svizzera portava in [...]. Non rammento dove era salita lei. Ad un certo punto del viaggio, me l’ero trovata sul bus. Con lei si era parlato delle solite cose. Ricordo che mi aveva detto che aveva una sorella che abitava in Ticino e che si chiamava [...]. (...) Una volta rientrato in Svizzera, avevo preso contatto con [...] per avere una qualche informazione in più su IM 1. (...) Dopo aver parlato con [...] ed essermi accordato con lei per incontrare IM 1, ho deciso di andare giù a [...] per meglio conoscere IM 1. Giunto giù, lei è venuta a prendermi a [...]. Siamo usciti a cena, mi ha portato a casa sua, abbiamo avuto un rapporto sessuale ed il giorno dopo siamo andati a [...] e ci siamo sposati.

ADR: che corrisponde al vero che ci siamo sposati dopo due volte che ci si vedeva (la prima durante il viaggio in bus e la seconda quella appena descritta).

ADR che, se ben ricordo, mi sono sposato il 22 o 23 ottobre. Non ero molto in chiaro. Prendevo tanti medicamenti a quel tempo. Non ricordo nemmeno chi fossero i testimoni. Non li conoscevo. Erano comunque persone amiche di IM 1” (PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag 3).

 

[...] ha - senza mezzi termini - dichiarato che IM 1 lo sposò soltanto per poter rimanere in Svizzera:

 

A domanda a sapere per quale motivo mi sono sposato con IM 1 rispondo che è perché non ero normale. Lei ha sposato me per interesse. Per ottenere il permesso di venire su”

(PS [...] 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 4).

 

Sulla questione, IM 1 non è stata trasparente:

 

Nel mese che sono rimasta qua in Svizzera, cioè a Zurigo, ho conosciuto un uomo, [...], lui abitava a [...] ed io ero andata a fare una gita a [...]. Con lui ci siamo sposati quasi subito. Gli dicevo che io non potevo vivere in [...], perché ero malata. [...] era a sua volta malato e cosi gli avevo detto che avevamo quasi la stessa età e così ci siamo sposati” (all. 41 RPG, pag. 4).

 

Ma la realtà che emerge in modo chiaro dagli atti è che il vero obiettivo di quel matrimonio - che, peraltro, non è mai sfociato in una vera convivenza (cfr., anche, dichiarazioni di TE 5 riprodotte sotto) - era quello indicato da [...], cioè era quello di permettere a IM 1 di tornare a vivere in Svizzera.

 

E’ utile, qui, riportare alcune considerazioni di [...] che supportano la conclusione che già emerge da quanto sopra:

 

Devo dire che IM 1 parlava benissimo. Mi diceva che non avrei dovuto fare nulla. Che mi avrebbe fatto toccare il cielo. (…) Devo dire che appena giunta in Ticino, IM 1 non era più quella che avevo sposato. Anziché il settimo cielo, lei mi faceva vedere l’inferno. La prima discussione era relativa al posto di lavoro. Le avevo trovato un posto vicino e ben retribuito, ma lei no. Lei voleva anche un appartamento più grande. Non le andava bene il mio. Lei dopo due o tre giorni che era giunta in Ticino, era riuscita, parlando con la dott. [...] (il cognome non lo ricordo), assistente della dott. [...][...], a farmi ricoverare a Santa Croce. Ha poi dato disdetta dell’appartamento di [...]e ne aveva preso uno dietro l’albergo [...]. Non so quanti giorni ho vissuto con IM 1. Posso dire di avere fatto sesso con lei tre volte. E’ stato un inferno. Lei non mi lavava i vestiti. Non faceva nulla per me. Per correttezza devo dire che lei non mi ha mai chiesto soldi. Però ribadisco che non faceva nulla per me. Ho difficoltà a dire quanto siamo stati assieme proprio perché ero dentro e fuori dagli ospedali. A febbraio 2004 o febbraio 2005 sono scappato. Ero disperato. Lei continuava a dire che tutto quanto dicevo o facevo non era giusto e vero. Lei mi insultava in continuazione. Io avevo paura di fare del male alle persone. In generale. Per questo sono scappato da lei. (…) IM 1 è stata affettuosa con me forse i primi due giorni dal suo arrivo in Ticino. Non è neppure mai venuta a trovarmi in ospedale. (…) IM 1 è troppo falsa”

(PS Radovanovic 17.10.2011, all. 364 RPG, pag. 3, 4 e 5).

 

                                16.   Così IM 1 andò a vivere a [...]dove, nel novembre 2004, la raggiunse il figlio TE 5. In questa città, il ragazzo frequentò le scuole elementari e le prime due classi delle scuole medie con modesti risultati (raggiungeva la sufficienza ma nulla più) ma, comunque, dimostrandosi “un allievo ubbidiente, piuttosto chiuso e riservato e che si è sempre comportato bene” (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 6). TE 5 così ha descritto la sua prima permanenza a Bellinzona:

 

In Svizzera abitavo a [...]. Inizialmente (per alcuni mesi) ho abitato sotto la stazione, nei pressi dell'attuale bar [...]. In quell'appartamento abitavamo solo mia madre ed io. A quel tempo mamma era ancora sposata con quel signore, di cui non ricordo il nome. Mi sembra che ogni tanto lui veniva li a casa. Si fermava a mangiare e forse - per un paio di giorni - anche a dormire. Ci siamo quindi trasferiti in via [...]. Nonostante parlassi unicamente serbo, a settembre ho iniziato la scuola. Mi hanno fatto ripetere la 1. elementare. Ciò in considerazione della mia incapacità di esprimermi correttamente in italiano. Devo dire che in tre mesi ho imparato questa lingua. Le scuole elementari le ho frequentate alle scuole di [...]. Le medie invece (le prime due classi) alle scuole [...], sempre di [...]. Contrariamente ai primi anni di scuola in [...], qui non andavo molto bene. Non studiavo molto. Come ho già detto, mia madre non si interessava tanto e non esigeva da me. Ho comunque superato tutte le classi” (PS 10.11.2011, AI 756, pag. 3).

 

                            17. a.   In Ticino IM 1 ha lavorato come cameriera in alcuni esercizi pubblici (alcuni di dubbia fama, quali il [...] di [...]).

Ma non per molto. Ben presto cominciò ad accusare - o almeno a lamentare - problemi di salute:

 

Nello stesso anno della separazione mi sono anche ammalata, avevo male alla schiena, non riuscivo a camminare. All'epoca lavoravo al bar [...] del [...]. Da quel momento non ho più lavorato fino ad oggi. Ho sempre molti dolori e quindi anche il dottore mi ha detto che non potrò più lavorare. Inoltre ho anche avuto il diabete e poi sono anche andata con i nervi. (…) dal 2008 percepisco l’AI al 50%” (all. 41 RPG, pag. 4).

 

                                  b.   Risulta dagli atti che, non solo IM 1 smise ben presto di essere attiva professionalmente, ma anche che, in sostanza, non assunse mai il suo ruolo di madre, abbandonando il figlio a se stesso o costringendolo - nonostante la tenera età - ad occuparsi di lei.

In effetti, durante i ricoveri della madre, il figlio restava da solo tanto che, spesso, rimaneva assente da scuola poiché in casa non c’era nessuno che lo svegliasse. Per contro, quando la madre era a casa, era TE 5, in un ribaltamento di ruoli, a doversene spesso occupare.

Dalla perizia giudiziaria emerge, tuttavia, che - nonostante (o forse a causa) di questa situazione - TE 5, non solo non ha colpevolizzato la madre, ma ha assunto, nei suoi confronti, un atteggiamento estremamente protettivo e prova, per lei, un grande affetto:

 

TE 5 sottolinea a più riprese nel corso degli incontri che “dai suoi dieci anni in poi si è dovuto occupare della madre” nel quotidiano preparando da mangiare e da un punto di vista medico somministrandole le terapie farmacologiche e discutendo con i medici. Invitato ad esprimersi sul suo vissuto in merito alla difficile situazione familiare, TE 5 afferma “se sei costretto, lo fai”. Durante gli incontri, TE 5 non ha espresso un vissuto di solitudine, di abbandono, di difficoltà generale nel confrontarsi da solo alla quotidianità e ai problemi di salute della madre.

Emerge dalle verbalizzazioni del minore un’attitudine molto protettiva e adultomorfa nei confronti della madre. (…)

Invitato ad esprimersi sull’attaccamento particolarmente forte che nutre nei riguardi della madre e di cui la madre ci ha parlato, TE 5 afferma “sono molto attaccato a mia madre, ho vissuto sempre con lei, mi ha dato da mangiare, non avevo un padre”. Afferma inoltre “quando partiva per la Svizzera ero molto triste, ma mi sono abituato, partiva e sapevo che sarebbe tornata”. Descrive la madre come “una donna intelligente, furba, che è meglio non fare arrabbiare altrimenti diventa un serpente, da un lato anche buona, aiuta gli altri”. Prosegue affermando “è una donna che combatte, che non conosce la parola perdere, ottiene tutto quello che vuole”. Invitato ad esprimersi sul modello educativo secondo il quale pensa di essere stato educato dalla madre, TE 5 afferma “ho ricevuto un’educazione militare, tutto quello che diceva mia madre io dovevo farlo, tutto quello che dice mia madre è santo” (perizia psichiatrica, AI 132 in AI 881, pag. 6 e 7);

 

Dalle verbalizzazioni espresse da TE 5 nel corso degli incontri emerge un rapporto madre-figlio in cui la distanza generazionale sembra essere inesistente, sostituita da un’estrema complicità e confusione nei ruoli. TE 5 si vive come un pari della madre, un punto di riferimento in grado di occuparsi di lei nei momenti di difficoltà psichiche e fisiche. In questo rapporto paritario in cui i ruoli madre-figlio sono talvolta invertiti, emerge però anche l’immagine di una madre severa, dura, pericolosa, estremamente esigente, dominante, determinata e che tende a stabilire con gli altri dei rapporti di potere e che ottiene “sempre” quello che vuole”

(complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 3).

 

                                18.   Accertato che la convivenza - se mai era esistita - fra IM 1 e [...] aveva preso definitivamente fine l’8 gennaio 2007, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non più rinnovare alla donna e al di lei figlio i permessi di dimora (che erano scaduti il 30 ottobre 2007).

 

                                19.   Dopo questa decisione, ha avuto inizio una serie di ricoveri dettati - per quanto risulta dagli atti medici - da motivi psichiatrici.

Al riguardo, questa Corte condivide le perplessità dei primi giudici sull’effettiva esistenza di queste malattie. Pertanto, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiamano qui le loro considerazioni:

 

 

  E' comunque un dato di fatto quello per cui i ricoveri psichiatrici dell'accusata sono iniziati solamente dopo il mancato rinnovo del permesso di dimora conseguente alla cessazione della comunione domestica con [...], palesatasi per l'autorità a seguito dell'avvio di una procedura di protezione dell'unione coniugale avanti alla Pretura di Bellinzona ed è anche un dato di fatto che la prevenuta ha tentato in ogni modo possibile di opporsi alla partenza dalla Svizzera, inoltrando all'autorità amministrativa ricorsi, domande di proroga, istanze di riconsiderazione (cfr. il classeur Al 893 c), ottenendo però solamente di prorogare il termine di partenza dalla Svizzera dall'ottobre 2007 al febbraio del 2009”

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 25).

 

Del resto, che le “malattie” di IM 1 fossero pretestuose e strumentali risulta anche da quanto dichiarato da TE 2 che conobbe la donna presso la clinica di Orselina dove entrambi erano degenti:

 

lo ero li per una cura di disintossicazione da alcool e depressione mentre lei era degente per dei presunti problemi di salute. Non ricordo esattamente quali. Ricordo che però a me aveva confidato che si era fatta mettere in cura dato che aveva già ricevuto l'espulsione e che così facendo aveva la possibilità di rimanere nel nostro paese. Ricordo che la cassa malati le pagava una degenza di al massimo tre mesi. Ho poi saputo dopo che IM 1 aveva fatto “dentro e fuori” dalle cliniche per prolungare il periodo di permanenza. Ad un certo punto ha però dovuto andarsene”

(PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 18 in cui TE 2 ha ribadito che “per evitare di partire, IM 1 si è fatta ricoverare più volte in clinica”).

 

Anche IM 2 ha parlato di malattie fittizie:

 

l’ho conosciuta ai mercati. (…) so che io gli piacevo, me lo aveva detto. Mi diceva che gli piacevo e voleva avere una storia con me, voleva anche sposarmi. (…) era sempre fuori per i medicamenti. Mi diceva anche che era da qualche parte per curarsi la depressione. Per me era tutta una messa in scena. (…) A lei serviva il permesso. (…) Lei voleva avere il permesso e quindi penso che la sua “depressione” fosse solo il mezzo per ottenerlo. Aveva anche intenzione di sposarsi per lo stesso scopo”

(PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 11 e 12).

 

In ogni modo, dopo vari ricorsi, venne assegnato a madre e figlio un ultimo termine di partenza al 15 febbraio 2009.

Il 13 febbraio 2009 i due rientrarono, così, in [...].

 

 

 

 

 

 

richieste di matrimonio di IM 1 a TE 2 e a PIFA 1

 

                            20. a.   Come detto, prima della partenza per la [...], nel corso di uno dei ricoveri alla Clinica Santa Croce, IM 1 aveva conosciuto TE 2 (pure ricoverato, ma per una terapia di disintossicazione).

Fra i due nacque un’amicizia che proseguì anche dopo la loro dimissione dall’istituto di cura:

 

Ho conosciuto IM 1 nel 2007 alla Clinica Santa Croce di Orselina. Io ero lì ricoverato come paziente e lei anche. Tra noi è nata un’amicizia. A domanda precisa, rispondo che si trattava soltanto di un’amicizia, non c’era nulla di più, in particolare non c’era fra noi nessun legame sentimentale.

Uscito dalla clinica, ho mantenuto i contatti con IM 1 e ho conosciuto anche il figlio di IM 1. Allora io abitavo a [...] in via [...]. Lei abitava vicino allo stadio. Capitava che lei mi invitasse a casa sua a bere il caffè e in quelle occasioni ho conosciuto TE 5. Era un ragazzo chiuso, che stava sulle sue, di poche parole.

A quel che mi sembrava, il rapporto tra madre e figlio era buono. Ricordo che lui l’aiutava nelle faccende domestiche. IM 1 con me non si è mai lamentata del figlio” (TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 17).

 

                                  b.   Saputo dell’ordine di partenza, IM 1 chiese a TE 2 di sposarla così da evitare l’allontanamento:

 

Ad un certo punto IM 1 mi aveva detto che aveva ricevuto l’espulsione. So che, per evitare di partire, IM 1 si è fatta ricoverare più volte in clinica. Poi, non ricordo bene quando, IM 1 mi ha detto che l’unica soluzione per rimanere in Svizzera era quella di trovare un uomo di nazionalità svizzera che la sposasse. Così ha chiesto a me se volevo sposarla. Non ricordo più esattamente quando, mi sembra che si fosse ad inizio 2009”

(TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 18);

 

IM 1 mi aveva detto che per tornare in Svizzera avrebbe dovuto sposarsi con uno svizzero. lo ho subito capito che la sua intenzione era quella di chiedermi di sposarla, ma io le ho risposto che non avrei potuto. Puntualizzo che io e lei non abbiano avuto altro che un'amicizia. Non era una donna che mi piaceva e quindi non avrei mai potuto avere nemmeno un rapporto sessuale. Ricordo che mi aveva promesso che se avessi accettato mi avrebbe procurato una bellissima ragazza che sarebbe stata con me. Questo quando io mi sarei recato in [...]” (PS TE 2 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 4).

 

TE 2 non accettò. Il suo rifiuto non scoraggiò IM 1 che gli chiese di trovarle qualcun altro disposto a sposarla. Fu proprio per quello che TE 2 presentò a IM 1 PIFA 1:

 

Io le ho detto che con me aveva sbagliato uomo. Non solo perché lei non era il mio genere ma anche perché, se i miei genitori avessero saputo che volevo fare una cosa del genere, mi avrebbero buttato fuori di casa. (…)

Visto il mio rifiuto, IM 1 mi ha chiesto di trovarle qualcun altro che potesse sposarla. In quei tempi io giravo con PIFA 1. E con lui ero andato più volte nell’appartamento di IM 1. Sono stato io in effetti a presentare PIFA 1 a IM 1.

L’avv. DI 1 mi chiede come IM 1 sapesse che, sposando uno svizzero, avrebbe potuto rimanere in Svizzera. Rispondo che, oramai, al giorno d’oggi, gli stranieri sanno tutto, in particolare di queste cose”

(TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 18; cfr., anche, PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 4 in cui TE 2 aveva già detto che “dato che io non avevo accettato, IM 1 mi proponeva di chiedere a PIFA 1”);

 

IM 1 mi è stata presentata dal mio ex amico TE 2. Adesso non siamo più amici con TE 2, perché lui ha fatto troppe cazzate. Lui era il piromane di [...]e poi mi ha fatto altre cose brutte per cui ho preferito non più frequentarlo. All’inizio IM 1 la vedevo al bar [...] di [...] e anche al bar [...]. Sono stato anche a casa sua, un paio di volte. Ad un certo punto TE 2 mi ha detto che IM 1 voleva parlarmi perché voleva un piacere da me. TE 2 non mi ha spiegato proprio cosa IM 1 voleva”

(PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 20).

 

                                   c.   IM 1 non si fece scrupoli a fare a PIFA 1 - i cui limiti fisici e cognitivi sono evidenti (cfr. supra, consid. 8) - la stessa proposta. Si era - secondo le dichiarazioni di PIFA 1 - a prima della forzata partenza di IM 1 dalla Svizzera.

PIFA 1 all’inizio era titubante ma, poi, viste le insistenze dell’amico e, soprattutto, di IM 1, accettò:

 

Questa proposta a PIFA 1 è poi stata fatta direttamente da IM 1. L'avrebbe retribuito nello stesso modo a me proposto e quindi gli avrebbe procurato una ragazza che avrebbe potuto andare a letto con lui e stare con lui. (...) ero sempre presente quando si parlava di queste cose”

(PS TE 2 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 4);

 

  Non vorrei dire questa cosa perché magari succede un casino. Però il mio amico TE 2 mi aveva spiegato che IM 1 doveva lasciare Ia Svizzera e quindi un giorno mi aveva accompagnato a casa sua. Lei viveva a [...] vicino al Bar [...]. Ricordo che quella volta IM 1 mi faceva un discorso. Mi diceva che voleva un piacere da me e mi chiedeva di sposarla così che poteva riottenere il permesso per restare in Svizzera. lo non ero tanto convinto, perché mi sa che finivo nei casini se facevo una cosa così. Lei mi aveva detto che in cambio di questo favore mi avrebbe trovato una ragazza. E' stato a partire da quel momento che IM 1 iniziò a presentarmi delle ragazze. Slaviza è stata la prima. Poi avevo conosciuto [...]. Poi ho conosciuto una terza ragazza di nome [...]. Lei è l'unica che avevo permesso di raggiungermi in Svizzera. Aveva vissuto con me per meno di una settimana. Anche con lei la cosa non aveva funzionato. (...) Per ritornare a quel giorno in cui IM 1 mi chiedeva di sposarla per il permesso ricordo che dopo aver avuto l’esperienza delle prime due ragazze avevo detto alla IM 1 di non volerla sposare” (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 4);

 

 

  Mi ha portato a casa sua e lì la IM 1, che aveva già la lettera in mano che doveva lasciare la Svizzera (io l’avevo vista davanti), mi ha detto che aveva bisogno da me un piacere di sposarla perché lei voleva stare in Svizzera. In cambio mi avrebbe dato una ragazza, o meglio mi avrebbe fatto conoscere una ragazza che conosceva lei che poi sono andato anche fuori in [...].

(…)

  All’inizio, non ero tanto convinto perché questa cosa qua non sapevo tanto come funzionava. Mi è venuto in mente che, quando siamo usciti di casa, io mi sono arrabbiato un po’ con TE 2 e abbiamo discusso perché quella cosa a me non andava. E lui mi ha rincorso dicendomi “ma dai, sono io che ti chiedo un favore e lei è una grande amica”. Così io, per farlo contento (perché lui aveva già cominciato a telefonare alla sua amica per dirle che il PIFA 1 non era d’accordo), ho detto di sì.

  Un paio d’ore dopo, siamo tornati nell’appartamento di IM 1. Lì TE 2mi ha detto “dai, deciditi. Non devi avere paura che lei è una grande amica”.

  Io lì non ho più discusso. Lei stava già traslocando. Dopo sono andato a casa perché ero stufo di stare lì” (PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 20).

 

Va detto che le dichiarazioni di PIFA 1 secondo cui egli non accettò subito la proposta di matrimonio trovano conferma in quelle di TE 2:

 

“ inizialmente non ha reagito molto bene, nel senso che era diffidente e che non ha accettato subito. IM 1 ha dovuto insistere parecchio ed in diverse occasioni” (PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 7)

 

                                  d.   IM 1, che non ha potuto negare di avere fatto quella proposta di matrimonio a PIFA 1 (visto che ad essa aveva assistito il TE 2), ha sostenuto di avere scherzato (MP IM 1/PIFA 1 12.3.2012, AI 912, pag. 4).

Che ella avesse scherzato è, però, sconfessato dalle dichiarazioni di TE 2 che ha detto che la donna ripiegò su PIFA 1 dopo avere fatto a lui tale proposta ed avere incassato un rifiuto.

La donna ha negato anche di avere mai chiesto a TE 2 di sposarla per poter rimanere in Svizzera, sostenendo, non solo che a lei non interessava la residenza in Svizzera, ma anche che lei, già confrontata con i fallimenti dei suoi precedenti matrimoni, era decisa a sposarsi solo per amore, “perché non voleva più soffrire per un uomo” (AI 465, pag. 10).

Tuttavia, che non fosse così - e che, al contrario, lei fosse molto interessata alla residenza in Svizzera - è provato, non solo dal matrimonio con [...]e dalle dichiarazioni totalmente concordanti di TE 2 e PIFA 1, ma anche da quelle di [...] (l’autista dei bus su cui la donna viaggiava per rientrare in [...]) e di IM 2:

 

 

 

 

  la prima volta l’ho vista due o tre anni fa. Avevo accompagnato questa donna dalla [...] alla Svizzera e durante questo viaggio mi aveva raccontato che aveva problemi con il marito e che si erano separati. Mi raccontava che voleva tornare a vivere in Svizzera (…) Durante questo primo viaggio mi aveva anche detto che cercava un uomo in Svizzera per sposarsi e poter avere i documenti per restare in Svizzera”

(PS [...] 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 7);

 

  non voleva però dare la disdetta dall’appartamento perché pensava di poter mettere a posto le cose. In sostanza mi aveva fatto capire che si stava accordando con qualcuno che l’avrebbe sposata”

(MP IM 2 24.10.2011, AI 592, pag. 3; cfr., anche, PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 11 e 12 in cui, fra l’altro, IM 2 dice “a lei serviva il permesso (…) aveva anche intenzione di sposarsi per lo stesso scopo”);

 

  già due anni prima, vale a dire quando ha dovuto lasciare la Svizzera, IM 1 mi aveva detto che voleva tenere l’appartamento a [...] perché sarebbe tornata e pensava di sposarsi con qualcuno in Svizzera” (MP IM 2 23.3.2012, AI 921, pag. 12; dichiarazioni indirettamente confermate da PIFA 1 che, in MP 18.10.2011, AI 563, pag. 2 e MP 25.10.2011, AI 598, pag. 2 ha detto che IM 1, al momento di partire, gli aveva proposto di riprendere temporaneamente il suo appartamento perché lei non lo voleva lasciare).

 

Interrogata riguardo alle dichiarazioni dell’autista, IM 1 non ha potuto negare di avere parlato in questi termini, ma ha, ancora una volta, sostenuto di avere scherzato (AI 465, pag. 6; AI 647, pag. 10 e 11). Ancora una volta, tuttavia, non può esserle dato credito poiché, non solo tutti i testi (il cui disinteresse è evidente), ma anche i fatti parlano in senso contrario.

 

                                   e.   IM 1 seppe, evidentemente, essere convincente tanto che PIFA 1, dopo avere inizialmente nicchiato, si decise ad accettare la proposta.

Va detto che la donna ebbe, certamente, gioco facile, avendo puntato sulle comprensibili difficoltà del giovane nel trovare compagnie femminili.

In ogni caso, nell’estate 2009, con TE 2, PIFA 1 andò in [...] con il miraggio dei succosi incontri femminili che la donna gli aveva prospettato.

Le cose non funzionarono, però, come il giovane aveva sognato. In sostanza, la ragazza che IM 1 gli presentò altro non fece che spillargli dei quattrini. Lui si arrabbiò al punto che disse a TE 2, non solo di voler tornare a casa, ma anche che l’accordo con IM 1 non era più valido:

 

  lo e PIFA 1 ci siamo poi recati in [...] nel periodo agosto 2009. lo sono rimasto quasi un mese, mentre PIFA 1 è rimasto solo due settimane. (...) In merito alla permanenza di PIFA 1 in [...], posso dire che ad un certo punto lui è andato in [...], con IM 1 e la ragazza che gli era stata presentata. Ricordo che questa ragazza era alta bionda e molto bella. Una gran bella ragazza (…) PIFA 1 mi ha detto che in [...]aveva diviso la camera con questa ragazza, che però non ha voluto avere dei rapporti sessuali con lui. Questo lo aveva fatto arrabbiare. Altro aspetto che l'aveva fatto arrabbiare era dovuto al fatto che in [...] aveva dovuto pagare tutto lui. Ricordo che mi ha detto che aveva dovuto comprare anche i giocattoli per il bambino. Si trattava del figlio della ragazza presentata a PIFA 1, che era andato con loro in [...] al mare. Ricordo che IM 1 mi aveva confermato che PIFA 1 aveva diviso la camera con la ragazza, ma che non aveva combinato nulla. Nei giorni in cui io sono rientrato in Svizzera per poi tornare in [...], ho ricevuto una telefonata da IM 1, che mi diceva che PIFA 1 era irascibile e che continuava a bestemmiare. lo gli chiedevo di passarmelo al telefono e così gli dicevo di stare tranquillo. PIFA 1 mi diceva che voleva tornare e che ce l'aveva con IM 1 e la ragazza a cui aveva pagato la vacanza in [...]. (...) Quando sono tornato a [...] ho trovato PIFA 1 molto arrabbiato, sempre convinto di tornare in Svizzera perché scocciato dell'accaduto. In quel contesto diceva pure che l'accordo con IM 1 in merito al matrimonio era saltato” (PS TE 2 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 4 e 5);

 

Siamo di nuovo tornati in [...] in agosto. In quell’occasione io sono rimasto giù un mese (ero in disoccupazione). PIFA 1 invece è tornato dopo un paio di settimane. Durante quel soggiorno, IM 1 ha cercato una donna per PIFA 1. Ricordo che ha trovato una ragazza bionda, tra l’altro una gran bella ragazza. Insieme, i tre sono andati al mare in [...]. Naturalmente per PIFA 1 sponsorizzava tutto IM 1. Non so esattamente come sono andate le cose, o meglio mi vergogno un po’ a parlare delle cose private degli altri, ma so che PIFA 1 ha avuto qualche problema con la ragazza. Così quando è tornato non era più tanto contento e cominciava a cambiare idea sul matrimonio con IM 1, anche perché vedeva che aria tirava. Mi ricordo che PIFA 1 si lamentava con me dicendomi che lui aveva dovuto pagare per la ragazza (l’albergo, la stanza, il mangiare) e mi diceva che non si fa così, perché IM 1 gli aveva promesso che avrebbe pagato tutto lei. In più, era nervoso anche perché non aveva combinato niente con quella ragazza e quindi mi diceva che “adesso torno a casa e non faccio più niente”

(TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 18);

 

  Dopo la IM 1 è partita per la [...]. Un paio di mesi dopo sono andato giù con TE 2 perché lei ci aveva invitati. Lei voleva che andavamo a trovarla. Lì la IM 1 mi ha presentato un paio di amichette che però non andavano bene perché non parlavano l’italiano. Anche loro dicevano che ero simpatico ma dopo non si sono più fatte sentire.

La prima volta che sono andato in [...] ho preso il foglio di stato civile perché me lo aveva detto TE 2. Giù ho dato il foglio a IM 1. Quella volta siamo stati poco in [...].

Sono andato in [...] un’altra volta con TE 2. In [...] siamo stati a casa di IM 1. Con IM 1 e una ragazza (che era simpatica ma anche con lei avevo un problema con la lingua) sono andato al mare in [...]. Però la ragazza è stata lì solo un paio di giorni e poi è andata via. Così per finire io ho dovuto solo pagare: ho pagato per la ragazza e anche per la IM 1. A me non sembrava giusto, perché penso che ognuno doveva pagare il suo. Ho pagato perché ho fatto uno sbaglio ma mi sono accorto dopo.

Quella seconda volta sono rimasto in [...] per più di una settimana. Io sono tornato su da solo con il pullman. TE 2 è restato giù perché aveva conosciuto una ragazza” (PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 21).

 

                                    f.   Evidentemente, nonostante la delusione, PIFA 1 fu convinto da IM 1 a ritornare sui suoi passi e nuovamente aderire alla sua proposta. Risulta, infatti, dagli atti che il 31 agosto 2009 PIFA 1 ha chiesto il rilascio del proprio certificato di stato civile e che, nello stesso periodo (il 18 settembre 2009), egli ha chiesto ed ottenuto il proprio atto di nascita (AI 266).

Come risulta dagli atti, ancora nella seconda metà del 2010, PIFA 1 richiese i documenti necessari al matrimonio.

E’ probabile che, anche in quest’occasione, per convincerlo la donna fece “uso” di ragazze (si sa di tale [...], presentata a PIFA 1 nel 2010).

E’ vero che, come vedremo, nel 2010 IM 1 conosceva già VITT_1 e già era con lui in “pourparler” matrimoniali. Tuttavia, la madre di VITT_1, al dibattimento d’appello, ha dichiarato che, nell’estate 2010, il figlio e IM 1 litigarono (perché VITT_1 non dava a IM 1 i soldi che lei gli chiedeva) e, per un po’, si lasciarono (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 57). Evidentemente, fu a seguito di questa rottura - purtroppo solo temporanea - che IM 1 riprese i contatti con PIFA 1:

 

  Vorrei dire che io ho chiesto almeno tre volte i miei documenti di origine, l'atto di nascita e l'atto di famiglia, l'ultima volta li ho chiesti tra agosto e settembre 2010. lo dovevo dare alla IM 1 questi miei documenti, glieli ho spediti. Lei voleva sposarsi per venire in Svizzera. Devo dire che dopo che le avevo detto di no, il TE 2 mi aveva fatto una testa per convincermi a sposarla, dicendomi che era una brava donna. In quel periodo, però, la IM 1 era ancora sposata. A gennaio, quando mi ha detto che aveva sposato VITT_1, io non le ho detto niente, ma dentro di me mi sono detto che mi aveva fatto spendere i soldi per i documenti di famiglia per niente”

(GPC PIFA 1 3.9.2011, AI 246, pag. 2; cfr., anche, PS PIFA 1 15.9.2011, all. 310 RPG, pag. 5; MP PIFA 1 1.9.2011, AI 231, pag. 5).

 

Per finire, dunque, il progetto matrimoniale con PIFA 1 non andò in porto. Non da ultimo, perché, nel 2009, IM 1 era ancora sposata con [...] e, quando ottenne il divorzio il 21 giugno 2010, la donna già era in trattative con VITT_1.

 

I contatti fra IM 1 e PIFA 1, però, continuarono:

 

  Dopo che sono tornato in Svizzera ho continuato a sentire IM 1 per telefono. Funzionava così: io le mandavo un messaggio, lei mi faveva uno squillo e poi io la chiamavo. Funzionava così perché lei diceva che non voleva spendere i soldi.

  Non mi ricordo più di cosa parlavamo. Rispondendo alla presidente dico che non mi sembra che al telefono IM 1 mi abbia ancora chiesto di sposarla. Ogni tanto la chiamavo. Lei raccontava sempre della sua salute.

  Adesso di quelle cose lì non mi ricordo più. Mi ricordo solo le cose più avanti. Mi ricordo di quello che è successo dopo quelle cose del piromane. Mi ricordo che IM 1 aveva il permesso di venire in Svizzera, quel visto lì che entrano in Svizzera ma io non lo so come funziona bene. Così la IM 1 ha cominciato ad arrivare un po’ a [...] e andava un po’ da sua sorella a dormire. Questo almeno i primi tempi” (PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 21).

 

                                  g.   Indipendentemente dalle questioni matrimoniali (a quel tempo era già sposata con VITT_1), IM 1 presentò, poi, nel 2011, a PIFA 1 anche un’altra ragazza, tale [...]. Quest’ultima venne, addirittura, in Ticino e visse nell’appartamento di PIFA 1 per una settimana. Le cose, però, non funzionarono secondo i desideri del giovane (sollecitati dalle promesse di IM 1) anche perché la giovane si presentò scortata da quello che aveva detto essere un cugino ma che PIFA 1 sospettava essere il suo ragazzo (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 4-5).

Al riguardo, in aula, PIFA 1 ha dichiarato quanto segue:

 

  Mi ricordo, più avanti, che IM 1 mi ha proposto un’altra ragazza. È la [...] che è arrivata da [...]. Sono venuti a stare a casa mia. Io non ero tanto contento. Poi volevano che io compravo per loro le sigarette. Mi ricordo che una volta [...] si è arrabbiata perché io non le ho comprato la stecca ma solo un pacchetto e non le ho comprato i fiori. Allora ha sbattuto la porta” (verb. dib. d’appello, pag. 22).

 

Da queste dichiarazioni - così come da quelle rese in inchiesta - emerge con evidenza che il reale intento della ragazza (e certamente anche di IM 1) era quello di sfruttare, il più possibile, l’inesperienza e i limiti del giovane cui si spacciavano lucciole per lanterne.

 

                                  h.   Come detto sopra, sulle sue richieste a PIFA 1, IM 1 ha mentito.

Non solo ha mentito dicendo di avere scherzato davanti a TE 2 e [...].

Ma anche in seguito quando, messa a confronto con PIFA 1, ha ammesso di avergli chiesto l’atto di nascita ma di averlo fatto, non per il matrimonio, bensì per mostrarlo alle ragazze che lei cercava di procurargli e che rifiutavano di conoscerlo perché in fotografia sembrava più vecchio di quanto non fosse (MP IM 1/PIFA 1 12.3.2012, AI 912, pag. 4).

L’inverosimiglianza del racconto della donna è evidente.

 

 

                                    i.   Ne discende che è accertato - senza che un dubbio sia possibile - che IM 1 cercava con ogni mezzo e senza pudori di trovare un uomo svizzero che accettasse di sposarla così da poter tornare a vivere nel nostro Paese.

 

 

                                  III.   Incontro fra IM 1 e VITT_1

 

                            21. a.   In una di quelle sue trasferte in Svizzera (di cui ha parlato PIFA 1), nel maggio 2010, IM 1, in un esercizio pubblico di [...], ha incontrato VITT_1 che già conosceva per averlo visto, nel 2003, in un bar in cui lavorava come cameriera.

IM 1 così ha descritto il suo incontro con VITT_1:

 

  ln maggio 2010 ho poi rivisto VITT_1 davanti [...]. lo ero seduta e lui era arrivato un po' dopo di me e si è seduto ad un altro tavolo. Ci siamo poi salutati e VITT_1 mi ha chiesto se poteva sedersi al mio stesso tavolo e io gli ho detto di sì. Abbiamo quindi chiacchierato per circa un'ora e mezza. Durante la nostra chiacchierata abbiamo parlato delle nostre malattie e VITT_1 mi ha anche spiegato del suo incidente con la moto. VITT_1 mi diceva che dopo quell'incidente non poteva più lavorare e anch'io gli spiegavo che a causa del mio stato di salute non potevo più lavorare. Ho poi chiesto ad VITT_1 se si era sposato e lui mi aveva risposto di avere avuto una convivenza con una donna brasiliana che se ne era poi andata ed anche una relazione con una donna svizzera che se ne era pure andata. A quel momento VITT_1 non aveva relazione con altre donne; era da solo. VITT_1 mi aveva proposto di farmi dei massaggi alla schiena dato che lui era molto bravo in questo. Mi aveva detto che se mi fidavo me li avrebbe fatti; massaggi e nient'altro. A quel momento io non ho ritenuto di dovermi far fare dei massaggi da lui. Abbiamo poi lasciato [...] e siamo andati alla [...] perché tutti e due dovevamo comprare delle cose. (...) Siamo poi tornati all'esterno [...] e VITT_1 ha comandato un caffè. Abbiamo chiacchierato ancora e poi ci siamo scambiati i numeri di telefono. VITT_1 mi aveva anche chiesto se ero libera oppure avevo dei legami sentimentali. lo gli avevo risposto di essere libera perché mio marito [...] non lo vedevo più oramai dal luglio 2007 e a quel momento non avevo in corso relazioni sentimentali. Poi ognuno è andato a casa sua, ma la sera ci siamo sentiti al telefono e ci siamo dati appuntamento per il giorno dopo sempre [...]. Ci siamo quindi incontrati di nuovo e ci siamo poi spostati al Bar [...] sopra la posta. Abbiamo ancora chiacchierato e poi io gli ho detto che ero d'accordo che lui mi facesse dei massaggi. (...) Arrivati in via [...], siamo saliti nell'appartamento di VITT_1 dove lui mi ha fatto i massaggi alla schiena. Dopo i massaggi io dovevo restare sdraiata 20 minuti. Passato questo tempo mi sono rivestita e VITT_1 mi ha chiesto se volevo bere qualcosa. Ho quindi accettato e ho bevuto un caffè. Mentre ci trovavamo in salotto VITT_1 mi diceva che voleva chiedermi qualcosa, ma vedevo che era un po' a disagio. lo gli ho detto di pur chiedermi quello che voleva. Alla fine VITT_1 mi ha detto che io gli piacevo già da quando mi vedeva al Bar [...]. lo ho risposto ad VITT_1 che ormai erano passati tanti anni dal 2003 e che nel frattempo mi ero anche ammalata. Lui mi ha risposto che pure lui aveva i suoi problemi di salute. VITT_1 mi ha quindi chiesto se volevo avere una relazione sentimentale con lui e io ho risposto di si. Questo perché eravamo due invalidi e quindi potevamo capire i problemi di salute dell'uno e dell'altro. (...) Per tornare alla giornata in cui VITT_1 mi ha fatto un massaggio e mi ha chiesto se volevo avere una relazione sentimentale con lui, posso dire che poi sono rimasta nell'appartamento di via [...]” (MP 10.10.2011, AI 465, pag. 2, 3 e 4).

 

Dopo circa tre settimane dal loro incontro - sempre secondo la donna – VITT_1 le chiese di sposarlo:

 

  Aggiungo che nel maggio 2010 VITT_1 mi aveva chiesto se lo volevo sposare; in quel caso mi avrebbe comprato l'anello di fidanzamento. lo avevo risposto ad VITT_1 che l'avrei sposato e lui mi ha regalato l'anello (...) La proposta di matrimonio, VITT_1 me l'ha fatta dopo 3 settimane che ci frequentavamo”

(MP 10.10.2011, AI 465, pag. 4).

 

                                  b.   Visti gli antefatti nonché la brevità e la povertà affettiva della loro “relazione” che emerge dagli stessi racconti della donna, la scrivente Corte non ha creduto che la richiesta di matrimonio fu un’idea autonoma di VITT_1.

E’ evidente che fu la donna - preoccupata, com’era, di garantirsi la possibilità di tornare a vivere in Svizzera - che, in un modo o nell’altro, sfruttando anche il pressante desiderio dell’uomo di trovare una compagna (di cui diremo dopo), lo convinse a sposarla e, soprattutto, a sposarla così in fretta.

Che fu lei a convincere VITT_1 a sposarla lo ha, del resto, ammesso (forse senza volerlo), anche lei stessa in PS 14.9.2011, pag. 16 (“oltre ad VITT_1, non ho chiesto a nessuno di sposarmi”, frase in cui mente pretendendo che VITT_1 fu l’unico).

 

                                22.   Nel giugno 2010, IM 1 tornò in [...] per - a suo dire - mettere a posto la questione del divorzio:

 

  Il venerdì prima del 21 giugno 2010 sono dovuta andare in [...]per la questione del divorzio. (...) lo sono rimasta in [...] perché dovevo mettere a posto delle cose amministrative sia mie che di mio figlio TE 5. (...) Durante la mia permanenza in [...] VITT_1 e io ci sentivamo al telefono giornalmente, a volte anche due volte al giorno. (...) VITT_1 continuava a chiedermi quando sarei tornata in Svizzera”

(MP 10.10.2011, AI 465, pag. 5).

 

Anche la madre di VITT_1 ha parlato di questo periodo sottolineando come, già in quei mesi e da lontano, IM 1 cercasse di estorcere soldi al futuro marito:

 

  Ho poi saputo, pochi giorni dopo, che VITT_1 parlava già di matrimonio e che IM 1 doveva andare in [...] a prendere le carte. Io ho detto a VITT_1 che correva troppo, che poteva sposarsi ma prima dovevano conoscersi meglio. Avevo detto queste cose al telefono e, di colpo, mi sento IM 1 che mi dice che lei è una brava donna, che se sposa VITT_1 è perché lo ama, che non vuole fare niente di male e poi mi ha attaccato il telefono. Ricordo che, durante quella telefonata, IM 1 mi disse che non dovevo pensare che lei sposava VITT_1 per i suoi beni. Io le risposi che, se era così, allora si poteva fare la separazione dei beni: se convivevano per conoscersi, allora andava bene ma, se volevano sposarsi in quattro e quattr’otto, allora era meglio fare la separazione dei beni.

  IM 1 è poi andata in [...]. Contavamo, sia io che l’VITT_1, di vederla presto tornare. Invece è rimasta in [...]tre mesi. Mi sembra che è tornata il 15 o il 17 settembre 2010.

  Nel frattempo VITT_1 le telefonava una o due volte al giorno: ormai lui faceva così, era troppo buono. Vedevo che VITT_1 si arrabbiava. Io gli ho chiesto perché e lui mi ha risposto che IM 1 gli chiedeva dei soldi per fare il divorzio. Né io né VITT_1 sapevamo che IM 1 era ancora sposata. Sapevamo che era stata sposata con il papà di TE 5 ma anche che da quell’uomo c’era già stato il divorzio. So che VITT_1 rifiutava di darle i soldi e allora lei si arrabbiava e gli diceva che lui non era la persona per lei e che, se non le avesse dato i soldi che le occorrevano, lei lo avrebbe lasciato e ne avrebbe cercato un altro. VITT_1 non ha però ceduto e non le ha dato i soldi. Allora lei ha cominciato a chiedere i soldi per cambiare il nome perché voleva riprendere il suo da ragazza. Poi gli chiedeva soldi per mangiare. L’VITT_1 non voleva darglieli. Glieli ha poi dati dopo che IM 1 lo ha chiamato rimproverandolo perché aveva saputo che lui era in un bar a bere il caffè e gli aveva detto se non si vergognava.

  Ad un certo punto, io vedevo che VITT_1 si chiudeva un po’ in se stesso e una volta mi ha detto che si erano lasciati il 25 agosto e che, quando IM 1 sarebbe tornata, si sarebbero divisi. Però ad un certo punto ho saputo da VITT_1 che IM 1 era tornata e abitava con lui” (verb. dib. d’appello, pag. 57).

 

                                 IV.   matrimonio fra IM 1 e VITT_1

 

                                23.   A settembre 2010, IM 1 tornò in Svizzera e, subito, andò a vivere con VITT_1 che sposò il 25 ottobre successivo:

 

  Come detto agli inizi di settembre 2010 sono tornata in Svizzera e VITT_1 mi aspettava. Sono subito tornata a vivere in via [...] a [...]. VITT_1 sapeva che io ero andata in [...] anche per la questione del divorzio. lo gli avevo spiegato tutta la storia del mio matrimonio. Quando sono arrivata in Svizzera VITT_1 mi ha detto che voleva andare negli uffici dello Stato per vedere quali documenti erano necessari per il matrimonio. Siamo quindi andati negli uffici competenti e abbiamo chiesto cosa dovevamo produrre per poterci sposare. Abbiamo quindi fatto tutti i documenti ed abbiamo poi deciso la data del matrimonio. Lo stesso è avvenuto il 25 ottobre 2010; quali testimoni c'era mia nipote [...] ed il mio avvocato DI 2. Siamo poi andati a bere qualcosa (l'avv. DI 2 no perché se ne è dovuto andare subito) [...], VITT_1 ed io” (MP 10.10.2011, AI 465, pag. 5).

 

                            24. a.   La mamma e la sorella di VITT_1 seppero del matrimonio soltanto a cose fatte:

 

  Ricordo che gli ho consigliato ancora di convivere per conoscerla e di non sposarla subito. Però a quel punto io non avevo ancora mai visto la IM 1. La vidi per la prima volta il 23 ottobre 2010 quando abbiamo festeggiato il mio compleanno che era il 19. Siamo stati insieme a cena e poi sono venuti a casa per un caffè. Al 17 novembre telefonai all’VITT_1 per dirgli che era arrivato il nuovo contratto della cassa malati e per vedere di trovarne una meno cara. Ho incontrato VITT_1 alla stazione e l’ho trovato molto arrabbiato. Gli ho chiesto cosa avesse e lui mi ha risposto che lei voleva la macchina e l’appartamento. Ricordo poi che quel giorno eravamo andati alla [...] per vedere se la copertura assicurativa bastava anche per il passeggero dello scooter. Volevo essere sicura che, se fosse capitato qualcosa, IM 1 non avrebbe avuto problemi. Invece lei, al funzionario dell’assicurazione che le faceva delle domande, ha risposto arrabbiandosi, accusandomi di non voler far spendere soldi a mio figlio, dicendomi che invece questa volta suo figlio doveva pagare e poi se n’è andata sbattendo la porta. Dopo essermi scusata con il funzionario, sono uscita con VITT_1. Io ero arrabbiata perché non ci si comporta così. VITT_1, in quel momento, mi ha detto che lui e IM 1 erano sposati. Io mi sono molto sorpresa e gli ho detto “ma come? Quando?”. Lui mi ha risposto che si erano sposati il 25 ottobre e io ho detto “ma come, il 23 eravamo insieme e non mi avete detto niente. Vergogna” (A. _______, verb. dib. d’appello, pag. 57).

 

                                  b.   Non solo la madre, ma anche il dott. TE 4 aveva consigliato ad VITT_1 di riflettere e non fare passi affrettati (PS 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 6 e 7).

Questo perché il medico era cosciente di come il suo paziente fosse “alla continua ricerca di un affetto e di una compagna di vita”:

 

Per VITT_1 credo di essere stato una persona di fiducia. Con me lui aveva confidenza. Posso dire che i suoi problemi principali erano due: uno era relativo alla macchina - lui era un appassionato di motori e di moto - e l’altro era relativo alla sfera affettiva, nel senso che VITT_1 cercava una donna.

  In questa sua ricerca, VITT_1 era molto concreto. Mi diceva “io vado a cercare una donna e la trovo”. Difatti, non ricordo esattamente ma doveva essere nel 2008/2009, VITT_1 è venuto in studio e mi ha presentato una donna che, mi sembra, veniva dal Sudamerica. Mi ha chiesto il mio parere. Io ho cercato di comunicare con la donna ma ho avuto difficoltà a causa della lingua - non parlo né lo spagnolo né il portoghese. Mi sembrava una donna impaurita e che cercava il paradiso in Europa. Dopo poco tempo, VITT_1 mi ha detto che la cosa non aveva funzionato e che la relazione era finita.

  Nell’autunno del 2010, VITT_1 è venuto in studio insieme alla “sua donna”. Lui la chiamava così. Mi ha chiesto se mi piaceva e mi ha anche detto che, a differenza di quella del Sudamerica, la cosa con lei sarebbe funzionata. Gli ho manifestato la mia sorpresa ma lui era fiducioso e mi ha detto subito che voleva sposarsi. Io l’ho invitato a prendere tempo. Dopo poche settimane i due si sono ripresentati nel mio studio e mi hanno detto che si erano sposati. Mi hanno anche detto che il matrimonio era stato celebrato all’insaputa dei familiari di VITT_1” (dott. TE 4, verb. dib. d’appello, pag. 31).

 

Di questa necessità di VITT_1 ha, peraltro, parlato anche [...], una volontaria [...], che ha detto che la vittima “aveva il chiodo fisso di trovare una compagna” (PS 27.7.2011, AI 755, pag. 3).

 

                                   c.   Come visto, le esortazioni alla prudenza non hanno avuto l’effetto sperato: in quattro e quattr’otto e - ciò che è significativo - di nascosto dalla madre e dalla sorella, VITT_1 ha sposato IM 1.

La celebrazione del matrimonio all’insaputa della famiglia di VITT_1 evidenzia - non può essere altro - il desiderio di IM 1 di evitare che i familiari di VITT_1 (in particolare, la madre) potessero convincerlo a posticipare il matrimonio (IM 1 sapeva, infatti, che la madre di VITT_1 era contraria, cfr., verb. dib. d’appello, pag. 55 e segg.).

La fretta con cui il matrimonio è stato celebrato è, invece, indicativa della reale sua motivazione.

Se si può certamente ammettere che, con il matrimonio, VITT_1 voleva gettare le basi per una reale comunione di affetti, così non fu per IM 1.

Non solo la sua storia - precedente e, come vedremo, successiva - ma anche quanto dichiarato, al dibattimento d’appello, dal dott. TE 4 dimostrano che, per la donna, VITT_1 non fu che un mezzo per raggiungere i suoi scopi:

 

  La mia impressione è che IM 1 abbia sposato VITT_1 per un suo interesse e non per un affetto. Per me la cosa era evidente. Ricordo che VITT_1 era un uomo con un importamte handicap psico-fisico. Secondo me un uomo con un tale handicap può suscitare l’affetto soltanto di un’altra persona con handicap oppure, al limite, di una donna con un forte istinto materno. Così non era per IM 1. Secondo me, lei lo ha sposato per interesse” (verb. dib. d’appello, pag. 31).

 

Del resto, lo stesso VITT_1 - pur non comprendendo le reali intenzioni di IM 1 ed illudendosi riguardo ai suoi sentimenti - aveva riferito che la fretta con cui era stato deciso il matrimonio non era la risposta ad un’impellente passione amorosa, ma era dovuta alle esigenze della donna:

 

  VITT_1 mi diceva che si era sposato così velocemente perché IM 1 voleva far arrivare in Svizzera il figlio” (PS [...] 27.7.2011, AI 755, pag. 4);

 

  In occasione di una successiva visita, credo quella del 13 ottobre 2010, VITT_1 mi raccontava un po' di cose della sua compagna. Mi diceva che era divorziata, aveva un figlio il quale aveva già vissuto in Ticino ma che da un po' di tempo era ritornato in [...]. Diceva che IM 1 voleva riportarlo in Svizzera. VITT_1 si diceva disponibile nell'aiutare IM 1 in questa sua volontà. Sono sicuro assolutamente che VITT_1 non si rendeva conto, nonostante le sue parole, che veniva usato. Dico questo perché era chiaro per me che questa situazione era di comodo per la donna e non per VITT_1. Preciso inoltre che il fatto di non accorgersi della situazione reale e quindi che veniva sfruttato era anche a causa del suo deficit e dunque del trauma frontale riportato a causa dell'incidente. Si può dire che tutti si accorgevano di qual era la situazione reale, tranne VITT_1”

(PS dott. TE 4 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 8).

 

Che per lei si trattò di un matrimonio contratto per motivi che nulla avevano a che fare con i sentimenti lo disse, poi, la stessa IM 1 a TE 2:

 

  Io sono stato arrestato il 22 ottobre 2009. Lì ho perso tutti i contatti. Ho rivisto IM 1 in carcere, quando è venuta a trovarmi. Non mi ricordo esattamente quando fosse. So che è venuta diverse volte a trovarmi in carcere, portandomi dei regali (biscotti, cioccolata, sigarette). Ad un certo punto, ricordo che IM 1 mi ha detto che si era sposata, che aveva trovato uno di [...] - mi aveva detto nome e cognome - e che si erano sposati. (…) IM 1 mi aveva detto che il marito era uno che stava abbastanza bene finanziariamente, che aveva una casa di vacanza al [...] e che le aveva regalato una macchina. IM 1 mi ha detto esplicitamente che aveva sposato VITT_1 per potere rimanere in Svizzera. Rispondendo alla presidente, dichiaro che non si trattava di un matrimonio d’amore”

(TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 19).

 

Non ha, perciò, da essere dimostrato che, ancora una volta, IM 1 approfittò, per raggiungere i suoi scopi, delle difficoltà relazionali di VITT_1 e del suo ardente desiderio di avere una compagna.

 

 

                                  V.   conoscenza fra VITT_1 e TE 5

 

                                25.   Dopo il matrimonio, VITT_1 andò alcune volte in [...]con la moglie.

Lì conobbe, fra gli altri, TE 5:

 

  l’ho conosciuto a [...], dopo essere rientrato da mio padre. Quando ho conosciuto VITT_1, lui era già sposato con mia madre. Era una persona molto simpatica. Era divertente. Lui voleva essere come un padre con me. VITT_1 era presente quando mi hanno comunicato che mio padre era morto. Anche lui è diventato molto triste. Con VITT_1 sono uscito a bere nei bar. Ci siamo anche ubriacati assieme. A lui ho insegnato le parolacce. Mi trovavo bene con lui. (…) Dopo queste vacanze di Natale, VITT_1 e mia madre sono arrivati giù ancora altre volte. Con lui andava sempre bene. Uscivo assieme” (PS TE 5 10.11.2011, all. 399 RPG, pag. 6).

 

Alla polizia, TE 5 ha precisato che, in [...], VITT_1 una volta lo picchiò ma che, poi, la cosa si risolse positivamente:

 

  A precisa domanda, rispondo che solo in una circostanza VITT_1 mi ha assalito. Più precisamente, mi ha preso al collo, mi ha morso sul collo, mi ha tirato pugni in faccia e pedate sulle gambe. Questo è successo in [...]; è passato tanto tempo, stimo qualche mese. Quella volta c’era anche mia madre, eravamo in casa in [...]. Non ricordo la reazione di mamma. Ricordo però che ci siamo picchiati perché io ho reagito con le mani, cioè gli ho tirato dei pugni. Alla fine tutto è andato a posto, abbiamo smesso di picchiarci, lui si è scusato. La causa di questo è stato per un litigio che io ho avuto con la mamma. Non ricordo il motivo di questo litigio, era una cosa di poca importanza” (PS TE 5 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 16).

 

 

                                 VI.   rapporto fra IM 1 e VITT_1

 

                            26. a.   IM 1 ha raccontato agli inquirenti di essere stata innamorata del marito (cfr., in particolare, AI 465) e che il loro matrimonio fu felice, nonostante la propensione del marito a bere e nonostante i suoi momenti di rabbia (causati, secondo la donna, dai problemi relazionali con la madre e dai dolori) che sfogava sulle cose. Secondo il suo dire, lei sapeva come gestire questi momenti difficili e i loro rapporti - anche quelli sessuali che erano regolari - erano felici.

 

                                  b.   Le dichiarazioni della donna sul suo sentimento per il marito - che descrivono una specie di idillio (“rapporti meravigliosi”, cfr. MP 2.9.2011, AI 243, pag. 2) o, comunque, un matrimonio d’amore - sono poco credibili, viste le premesse di cui s’è detto.

E lo diventano ancor di meno se si pone attenzione alle dichiarazioni raccolte sul tema dagli inquirenti.

Da un lato, che la donna non fosse innamorata del marito risulta dalle dichiarazioni di TE 2:

 

  Spontaneamente si lamentava con me di suo marito, dicendo che era uno "stronzo". Io le chiedevo come mai e lei rispondeva che aveva un sacco di problemi con lui. Io non ho detto nulla dato che avevo immaginato che lei si fosse sposata per il passaporto. In questo senso non mi meravigliavo dei problemi che poteva avere con suo marito. (...) mi ha parlato di suo marito in occasione di una sua visita in carcere (...) mi aveva raccontato che si coricavano insieme, ma che non facevano sesso. Precisava che lui voleva, ma IM 1 non desiderava avere dei rapporti con lui, neppure con il preservativo. Confermo agli interroganti che IM 1 mi ha raccontato dei particolari della sua vita intima. Nel senso che non aveva rapporti sessuali con suo marito, perché lei non voleva. (...) Mi viene chiesto se IM 1 ha specificato i motivi per cui con suo marito non andava bene ed io rispondo che non mi ha mai raccontato di subire violenze da lui, ma mi aveva detto che non andava neppure d'accordo con TE 5. Ricordo che IM 1 aveva definito suo marito, come un "pezzo di merda”. (...) Mi viene chiesto se IM 1 ha mai confidato che veniva picchiata dal marito e se ha specificato quali fossero i suoi problemi con lui. Io rispondo che non mi ha mai raccontato una cosa del genere. Non ha neppure specificato quali fossero i suoi problemi con lui ed io non ho chiesto” (PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 3, 5 e 6);

 

  Nel giugno 2011, durante il mio primo congedo, ho incontrato IM 1 a [...] che era venuta a prendermi in stazione. Non ricordo chi ha telefonato a chi, quel che ricordo è che avevamo un appuntamento. Insieme siamo andati a bere qualcosa, mi sembra al bar [...]. Lì le ho chiesto di TE 5 e lei mi ha risposto che il figlio era a casa con il marito. Poi le ho chiesto come andava il suo matrimonio e lei mi ha risposto “non parlarmi di quello stronzo lì”. Io le ho domandato come mai parlasse in quel modo del marito che, in fondo, le aveva fatto un piacere sposandola visto che ciò le aveva permesso di rimanere qui. Lei mi ha risposto che il marito continuava a litigare con il figlio. Mi ricordo che IM 1 mi ha anche detto che faceva sesso con il marito ma che a lei non piaceva e che, perciò, fingeva.

  Alla presidente che mi contesta quanto ho dichiarato il 20.9.2011, rispondo che può darsi che non mi ricordi più bene. Adesso mi sembra di ricordare che IM 1 mi diceva che faceva sesso col marito ma non le piaceva. A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che sono perfettamente sicuro del fatto che IM 1 mi aveva detto che suo marito era uno “stronzo”.

  A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che IM 1 non mi ha mai detto che il marito la picchiava.

  Rispondendo alla presidente, preciso che IM 1 non mi ha detto per che cosa TE 5 e il marito litigavano: su questa cosa, IM 1 non è entrata nei dettagli” (verb. dib. d’appello, pag. 19).

 

                                   c.   Ma è soprattutto la deposizione resa dal dott. TE 4 a dimostrare, con certezza, che IM 1 non nutriva, non solo amore, ma nemmeno il benché minimo affetto per VITT_1 cui rese - come già aveva fatto con [...] - la vita “un inferno”:

 

  La donna era, sicuramente, sin dall’inizio, l’elemento dominante della coppia.

  Ricordo che lei aveva spesso un sorriso forzato e che, ogni tanto, faceva una carezza ad VITT_1 dicendogli “bravo VITT_1”. Ma lo faceva come si fa, non con un uomo, ma con un cagnolino. (…)

  Già in gennaio VITT_1 era venuto da me con la moglie. Era disperato, nel senso che era molto deluso del funzionamento del matrimonio. Diceva “decide sempre lei”, “fa tutto lei”, “comanda lei”. Da quanto ho capito, VITT_1 si aspettava di più dalla vita matrimoniale e anche dal punto di vista sessuale. Era deluso anche da questo profilo. VITT_1 diceva che litigava tutto il giorno e che “lei vuole questo e quello”.

  Le cose sono andate via via peggiorando. Vedevo VITT_1 una o due volte al mese, praticamente sempre con la moglie. Ma le cose fra di loro andavano sempre peggio ed VITT_1 stava sempre peggio. Così, nel mese di marzo 2011, l’ho indirizzato da uno psichiatra, o meglio dal dott. [...].

  Secondo me, la ragione della costante presenza della moglie di VITT_1 ai nostri colloqui era che lei voleva avere il controllo su tutto, anche sulle mie proposte.

  Durante i colloqui, la moglie faceva pochi commenti. In genere, cercava di minimizzare i problemi di cui mi raccontava VITT_1 dicendo che si trattava di cose passeggere. (…)

  Rispondendo al PP dichiaro che, prima del 2011, non ho mai visto VITT_1 disperato per un conflitto con una persona. VITT_1 poteva essere in conflitto con la propria vita, con il proprio handicap. Ma non ha mai avuto, sempre prima del 2011, grossi problemi di natura relazionale. Anche quando ha avuto la storia con la donna sudamericana, non l’ho mai visto disperato. La relazione si è conclusa ma pacificamente. Del resto, non ho mai pensato di dover mandare VITT_1 da uno psichiatra prima del marzo del 2011. L’ho indirizzato ad altri specialisti, ad un neurologo, ad un ortopedico, ma mai ad uno psichiatra, perché VITT_1 non ha mai avuto bisogno di cure psichiatriche.

  Rispondendo all’avv. DI 2, dichiaro che il rapporto fra VITT_1 e la madre ha avuto momenti di tensione. Ma si è trattato, secondo il mio parere, di normali momenti di tensione dovuti all’handicap di VITT_1. Il rapporto fra i due era un classico rapporto madre/figlio con handicap, nulla di più problematico. I problemi fra madre e figlio non sono mai stati neanche lontanamente paragonabili a quelli che ho constatato esserci tra VITT_1 e la moglie.

  VITT_1 desiderava essere indipendente dalla madre. Penso che ciò sia un istinto naturale per tutti. Tuttavia, in questo caso, posso dire giustamente, la madre vedeva i problemi di VITT_1 e quindi non poteva dare ad VITT_1 l’indipendenza che voleva. Forzatamente una madre rimane più madre e comunque madre più a lungo quando ha un figlio handicappato.

  Rispondendo all’avv. DI 2 dichiaro che non ho elementi per pensare che la disperazione di VITT_1 di cui ho detto prima fosse dovuta in qualche modo e in parte anche ad un suo conflitto con la madre. In realtà, la disperazione di cui ho detto era dovuta al fatto che VITT_1 si era reso conto di avere sposato la donna sbagliata” (verb. dib. d’appello, pag. 30; cfr., anche, PS 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 7 e segg. e, in particolare, 10).

 

Di transenna, si rileva come la stessa percezione dei sentimenti di IM 1 per VITT_1 e della “qualità delle sue effusioni” l’ha espressa [...], l’autista dei bus con cui la donna si recava in [...]:

 

  Ricordo che in due circostanze, di quei tre/quattro viaggi che lei ha fatto con me, era accompagnata da un uomo handicappato. (…) era calvo e, se non sbaglio, aveva avuto un infortunio con la moto. Lui cammina trascinando la gamba. Non so dire il legame che c’era tra quest’uomo e IM 1. Lei però mi aveva detto che tramite quest’uomo avrebbe potuto ottenere il permesso per restare in Svizzera. (…) A domanda a sapere come si comportavano queste due persone, cioè tra IM 1 e l’uomo, rispondo che per me tra loro non poteva funzionare. Era evidente che per IM 1 l’unico interesse era quello di ottenere il permesso per restare in Svizzera. Io non ho niente contro questa donna e neppure contro l’uomo, però si capiva che aveva solo l’interesse di ricevere i documenti. Nulla del comportamento di questa donna mi faceva pensare che tra loro ci fosse amore. E’ comunque vero che IM 1 ogni tanto lo accarezzava sulle spalle o sulla testa, ma erano carezze non amorose” (PS [...] 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 8).

                                  d.   Che non si trattasse di un matrimonio d’amore risulta, in filigrana, anche dalle dichiarazioni di TE 3 (psicologo che prese in cura VITT_1 nella primavera 2011) e di [...] che, nel loro complesso, indicano come la donna avesse, nei confronti del marito, un atteggiamento autoritario e di “sfruttamento” (finanziario), inconciliabile con la pretesa di esserne stata innamorata. Dalle loro dichiarazioni emerge, infatti, che i due coniugi spesso discutevano e litigavano per soldi - o meglio, per le pretese della donna - e che la donna, quando vedeva rifiutate le sue richieste, si arrabbiava, trattava male il marito e diventava volgare.

Ma non solo.

Emerge anche che IM 1 cercava di mantenere il controllo sulle finanze del marito: ciò risulta, in particolare, dal fatto che, quando seppe che il terapeuta aveva proposto l’istituzione di una curatela amministrativa, per tranquillizzare VITT_1 che temeva di essere spogliato dei suoi beni dalla moglie cui aveva appena conferito procura generale sui suoi conti, IM 1 cercò di imporre al marito un cambiamento di medico:

 

  Il signor VITT_1 mi parlava anche di problemi relativi alla gestione economica. In particolare mi parlava di una serie di litigi avuti con la moglie perché quest’ultima gli chiedeva di poter gestire il suo denaro (cosa che prima veniva fatta dalla madre e dalla sorella di VITT_1). Inoltre, perché la moglie lo spingeva ad una serie di acquisti: ricordo, per esempio, che la moglie spingeva il paziente ad un acquisto immobiliare in [...]e che lo aveva spinto ad acquistare un’autovettura. Per questa ragione e a fronte del palese deficit cognitivo di VITT_1, nelle riunioni fra specialisti in clinica si era deciso di chiedere l’intervento della Commissione tutoria regionale e in particolare di chiedere una curatela amministrativa per il signor VITT_1. Questo perché il parere mio e anche dello psichiatra che lo seguiva era che la moglie lo portasse ad un’eccessiva prodigalità e quindi occorreva tutelare i beni del signor VITT_1. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fare la segnalazione che volevamo fare.

Di questa nostra intenzione, cioè dell’opportunità della nomina di un curatore amministrativo, ho personalmente parlato con il paziente, prospettandogli peraltro la possibilità di inoltrare una richiesta volontaria. La necessità di istituire una curatela amministrativa era data anche dal fatto che la maggior parte dei litigi che avvenivano all’interno della coppia erano di natura economica, cioè relativi alla gestione dei soldi di VITT_1.

VITT_1 ha subito accettato positivamente la mia proposta ma mi ha espressamente chiesto di non fare una richiesta di curatela amministrativa volontaria e di fare invece in modo che la richiesta partisse da noi medici in quanto temeva, nell’altra ipotesi, le ripercussioni della moglie. Nello specifico temeva che, non avendo più la gestione dei suoi beni, la moglie lo potesse lasciare e noi curanti temevamo che, nell’ipotesi di un abbandono da parte della moglie, VITT_1 tentasse di togliersi la vita. Questo era un timore concreto che noi avevamo. Proprio per questo l’accordo che avevamo trovato con il paziente era quello di fare una richiesta coatta così da evitare quello che VITT_1 temeva.

La moglie è venuta a sapere della nostra proposta in quanto, proprio per i suoi deficit cognitivi, VITT_1 non era in grado di distinguere quello che poteva dire alla moglie e quello che era meglio non dire.

A questo riguardo devo dire che il paziente mi riferiva che, al termine dei colloqui in clinica, la moglie lo sottoponeva a degli “interrogatori” per sapere cosa lui avesse detto allo psicologo e cosa lui avesse detto allo psichiatra.

Saputo dell’accordo che avevano trovato con il signor VITT_1 relativo appunto alla curatela amministrativa, la moglie ha accompagnato il marito ad un appuntamento e ha chiesto di poter presenziare al colloquio. Avuto l’accordo del paziente, ho autorizzato la moglie a partecipare. Lo scopo della sua partecipazione al colloquio era di capire se quello che il marito le aveva detto riguardo alla nostra intenzione era conforme alla realtà. Io so che questo era lo scopo perché il paziente me lo ha riferito al colloquio successivo.

Avuta la conferma, la moglie ha detto al paziente che era meglio per lui cambiare psicologo. In effetti, consultando la cartella clinica, vedo che, in data 30.6.2011, il paziente mi aveva detto che voleva cambiare psicologo perché ero troppo giovane e troppo poco esperto. Ricordo che il paziente era molto dispiaciuto per questa cosa. Durante il colloquio egli era in lacrime. Mi ha riferito che egli si trovava molto bene con me e che avrebbe voluto continuare con me ma che, per il quieto vivere, doveva esaudire il desiderio della moglie.

A domanda dell’avv. DI 1, rispondo che il paziente si lamentava con me delle continue e pressanti richieste della moglie di acquisti e di denaro. Rilevo però che, proprio a causa dei suoi deficit cognitivi, il paziente non aveva esatta contezza dell’ammontare dei suoi beni: per esempio, alla domanda a sapere a quanto ammontasse la sua rendita, lui rispondeva di non avere un’idea precisa perché di tutto si era occupata, sin lì, la madre.

Voglio anche aggiungere che, sempre a causa dei suoi problemi, per il paziente era difficile effettuare anche semplici addizioni o sottrazioni.

Il paziente aveva richiesto di passare, su indicazione della moglie, ad un mio collega, il dott. [...]. Rimanendo, dunque, paziente della clinica, la richiesta di istituzione di una curatela amministrativa sarebbe comunque stata fatta entro un paio di settimane.

Devo dire che io avevo già avuto un colloquio telefonico con la responsabile della CTR a cui già avevo illustrato la situazione.

A domanda del PP, rispondo che il paziente mi aveva riferito che, dopo il loro ultimo soggiorno in [...], la moglie insisteva affinché lui ritirasse tutti i suoi beni e li usasse per acquistare un immobile in [...]. Preciso che il paziente non aveva idea di quali beni dovesse ritirare, sempre a causa dei problemi di cui ho detto. Tuttavia mi diceva che la moglie insisteva affinché lui agisse in questo modo.

Voglio anche aggiungere che queste diatribe di origine economica hanno portato il paziente a litigare con il suo nucleo familiare di origine, cioè con la madre e la sorella. È mia opinione personale che l’allontanamento del paziente dalla sua famiglia di origine fosse stato incoraggiato in qualche modo dalla moglie.

(…)

A domanda dell’avv. DI 2, rilevo che, se è vero che il signor VITT_1 è stato a lungo ambivalente sulla questione della curatela, a fine giugno avevamo i dati sufficienti alla decisione di chiedere l’istituzione della curatela amministrativa. Come ho detto prima, ho discusso della questione nell’equipe dei curanti e la decisione che era stata presa in equipe era appunto, come ho detto, di inoltrare la richiesta nel giro di alcune settimane. Ripeto: avevo anche già avuto un colloquio telefonico con la responsabile della CTR, le avevo illustrato la situazione ed anche con lei avevo convenuto che la richiesta sarebbe stata inoltrata non appena riunita la documentazione necessaria.

ADR dell’avv. DI 2 rispondo che è vero che l’argomento della curatela amministrativa è stato affrontato per la prima volta con il paziente l’11.3.2011.

Al riguardo, dalla mia cartella leggo quanto segue:

“Il paziente viene ricevuto in urgenza. Molto turbato e preoccupato per la gestione economica dei propri beni: ha dato la procura alla moglie su tutti i suoi risparmi e teme di aver fatto una scelta azzardata. Si tranquillizza il paziente e si prospetta la possibilità di una curatela economica non volontaria (curatela amministrativa)” (verb. dib. d’appello, pag. 24-26; cfr., anche, PS TE 3 22.8.2011, all. 212 RPG, pag. 4 e segg.);

 

  Il 16 marzo 2011 VITT_1 aveva un forte desiderio di parlare del suo rapporto di coppia. Ricordo che il sunto di questo colloquio era che la moglie aveva un forte ascendente su di lui, era autoritaria; per intenderci era IM 1 che decideva cosa fare della vita di VITT_1. Questo in generale, era lei che decideva se stare a casa o meno, se andare in [...], se comperare o meno degli oggetti. VITT_1 era dipendente dalla moglie ed aveva un rapporto ambivalente, da una parte molto felice di aver trovato una compagna e dall'altra scontento per come lei lo trattava. Infatti durante il colloquio del 30 marzo 2011 VITT_1 mi diceva che avrebbe voluto reagire verbalmente durante le discussioni con la moglie. Testualmente mi diceva che non sapeva cosa dirle quando litigavano. Mi diceva pure che lei lo trattava male, ma alla domanda di farmi un esempio non era in grado di spiegarsi perché se n'era già dimenticato. (...) La principale paura del paziente era quella di perdere la moglie. VITT_1 diceva testualmente che avrebbe fatto qualunque cosa per non perdere la moglie. Diceva anche che se avesse perso la moglie si sarebbe suicidato. Il 6 aprile 2011 VITT_1 mi riferiva di aver litigato con la moglie per problemi economici e durante questa lite aveva perso la pazienza. Aveva avuto una reazione fisica e cioè le aveva sputato addosso e l'aveva anche insultata dicendole che era una "puttana". (...) A precisa domanda rispondo che i problemi economici con la moglie erano legati all'assegno invalidità che percepiva IM 1. Lui mi diceva che la moglie prendeva pochissimi soldi e quindi le discussioni erano legate al fatto che lui la dovesse mantenere e che quei pochi soldi che IM 1 prendeva li mandava al figlio in [...]. (...) II 23 maggio 2011, VITT_1 mi diceva di aver avuto ancora discussioni con la moglie per problemi economici. (...) Durante il colloquio mi riferiva però di essere molto sofferente per le questioni economiche e i dissidi con la madre. (...). Il 30 giugno 2011 vi è stato un cambiamento notevole da parte di VITT_1. Ricordo che si era presentato in studio con le lacrime agli occhi e mi diceva che con me si trovava bene e che non aveva nulla contro di me. Nello stesso tempo diceva che la moglie voleva che lui cambiasse psicologo perché mi riteneva troppo giovane, poco esperto e che quindi secondo IM 1 per VITT_1 c'era bisogno di una figura più anziana. (...) A precisa domanda rispondo che so che IM 1 sapeva della mia proposta nel richiedere una curatela amministrativa per VITT_1. (...) Da quello che mi aveva detto VITT_1 la reazione di IM 1 era stata svalutante nei miei confronti” (PS TE 3 22.8.2011, all. 212 RPG, pag. 6 e segg.);

 

  Un giorno mi aveva raccontato che IM 1 lo aveva sposato solo per far venire suo figlio in Svizzera. Mi diceva che un giorno IM 1 voleva dei soldi per degli stivali. Lui le diceva che di soldi non ne aveva e lei gli rispondeva: "troverò un altro stronzo che me li pagherà”. (…) So che VITT_1 aveva comperato un’auto a IM 1. Era stato lui a pagarla” (PS [...]27.7.2011, AI 755, pag. 4).

 

Le dichiarazioni dei due operatori sanitari sull’avidità di IM 1 e sulla sua volontà di controllare le finanze del marito trovano conforto in alcune annotazioni rinvenute nell’agenda del cellulare di VITT_1 (annotazioni situabili tra il 21 aprile e il 10 maggio 2011, cfr. all. 447 RPG):

 

“IM 1 dice che i soldi li vuole controllare lei”;

 

  Mi sento come un oggetto da usare e da sfruttare perché non so mai niente di niente e non mi dicono niente perché dicono che me le dimentico. E io non dico niente perché se no si litiga e io non voglio litigare perché IM 1 sta male e prende le pastiglie per sentirsi meglio e non voglio che prende molte pastiglie che ne prende già troppe per me”.

 

                                   e.   In sintesi, questa Corte ritiene che, affermando che VITT_1 era “da una parte molto felice di aver trovato una compagna e dall'altra scontento per come lei lo trattava” (all. 212 RPG, pag. 6), lo psicologo abbia sottovalutato la situazione.

Se è vero che VITT_1 era, in astratto, felice di avere, finalmente, trovato una moglie (perché ciò rispondeva ad una sua profonda esigenza rimasta sin lì insoddisfatta), è certamente vero che, concretamente e praticamente da subito, il matrimonio si è rivelato per lui una fonte di gravi sofferenze, così come testimoniato dal dott. TE 4 (che era, proprio per il ruolo di curante che esercitava da anni, colui che meglio conosceva VITT_1).

 

In questo senso, concludere - come hanno fatto i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 12.2, pag. 37) - che VITT_1 era, non solo innamorato della moglie, ma sostanzialmente felice del matrimonio significa non tener conto delle effettive risultanze del materiale probatorio. Si tratta, dunque, di un accertamento errato.

La disperazione evidenziata da VITT_1 già nei primi mesi di matrimonio - disperazione che il medico curante ha attribuito esclusivamente al trattamento che la moglie gli riservava - e per cui lo stesso medico lo indirizzò, per la prima volta in tanti anni di cure, ad uno psichiatra, nonché l’evidente interesse della donna per i soldi smentiscono, ancora una volta, la tesi secondo cui IM 1 fosse innamorata del marito e concorrono, con quanto sopra, a dimostrare che l’accusata ha sposato VITT_1 solo per poter rimanere in Svizzera e per poter beneficiare di una situazione economica - per i suoi parametri - relativamente florida.

 

 

                                VII.   degrado progressivo della situazione finanziaria di VITT_1

 

                                27.   Così come risulta dagli atti e così come accertato dai primi giudici, già nei primi mesi di matrimonio, la situazione finanziaria di VITT_1 ha subito un drastico peggioramento.

Basti dire che, al 31 marzo 2011, il saldo del conto di VITT_1 era sceso, nonostante le entrate regolari della rendita, dai fr. 16'512.45 del 14 dicembre 2010 a fr. 395.-.

Evidentemente, ciò è da attribuire alle spese volute dalla moglie:

 

  In conseguenza dei primi mesi di matrimonio, o comunque a far tempo dall'inizio della relazione sentimentale, la liquidità presente sui conti di VITT_1 si è drasticamente assottigliata, sino ad essere quasi azzerata, così come risulta dagli estratti conto presenti in atti. Il Procuratore pubblico ha lungamente contestato all'accusata la serie di prelevamenti effettuati da VITT_1, specie in occasione delle ferie in [...], constatando come i coniugi abbiano vissuto i primi mesi di matrimonio spendendo in misura superiore alle entrate del marito, accertamento che la Corte ha fatto proprio”

(sentenza impugnata, consid. 13, pag. 43).

 

Rimaneva, certo, la casa di [...] di cui VITT_1 era comproprietario con la madre che la voleva vendere. Tuttavia, va detto che la concretizzazione dell’aspettativa di fr. 200’000.- di cui ha parlato la prima Corte dipendeva da molti fattori dall’incerta realizzazione, perlomeno in tempi brevi.

 

                               VIII.   IM 1 si lamenta con PIFA 1 del marito

 

                                28.   IM 1 raccontò del suo matrimonio a PIFA 1 nel gennaio 2011.

Il giovane - che, pure, un po’ si seccò per avere speso per niente i soldi dei certificati necessari al matrimonio - non sembra avere particolarmente sofferto della cosa.

Del resto, non si vede perché avrebbe dovuto visto che - contrariamente a quel che sembrano suggerire i primi giudici - il suo rapporto con la donna nulla aveva a che fare né con l’amore né con la passione fisica (come visto, lui avrebbe voluto delle ragazze giovani).

Prova del fatto che la notizia del matrimonio non creò alcun problema a PIFA 1 è, poi, anche la circostanza che i due continuarono a frequentarsi regolarmente e con una certa assiduità:

 

  Mi ricordo poi ancora più avanti, quando l’ho vista [...]. IM 1 era con VITT_1. Io non lo conoscevo ancora. È stata lei, in quell’occasione, a presentarmelo e a dirmi che era un suo amico. In seguito, l’ho ancora visto, sempre insieme alla IM 1, un paio di volte. Li ho visti qualche volta anche al bar [...]. Ad un certo punto IM 1 mi ha detto che non stava più da sua sorella. Non mi ha detto però dove stava. Allora io ho pensato che stava da quel signore. In gennaio 2011 IM 1 mi ha detto che doveva darmi una bella notizia, che il 25 ottobre si erano sposati. Io non ho detto niente, ho fatto cito (n.d.r: silenzio), ma sono rimasto un po’ perché lei mi aveva fatto prendere tre fogli e io avevo anche pagato. Ero anche un po’ arrabbiato ma non avevo voglia di stare lì a dirlo e sono andato. Dopo un po’ mi è passata e ho lasciato perdere. Ho continuato a vedere IM 1. Ci trovavamo ogni tanto: o ero io che andavo in casa del signor VITT_1 o ci trovavamo [...](quando era ancora aperto) e poi anche al bar [...]. Ci sentiva anche spesso al telefono ma quello che chiamava ero sempre io”

(PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 21; cfr., anche, PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 5; PS PIFA 1 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 8; GPC PIFA 1 3.9.2011, AI 246, pag. 2 e 3).

 

                                29.   Secondo le dichiarazioni di PIFA 1, sostanzialmente da subito, IM 1 cominciò a lamentarsi con lui del marito (PS 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 6 e 8; MP 1.9.2011, AI 231, pag. 6; MP 1.9.2011, AI 231, pag. 7; GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 3) dicendogli che VITT_1 beveva in modo smodato e, a volte, quando era ubriaco, diventava violento, gettando a terra gli oggetti che gli capitavano a tiro (PS 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 5), che era molto geloso (anche di lui) e che litigavano perché lui rientrava ubriaco e la maltrattava tanto che una volta le aveva dato un pugno in faccia (MP 1.9.2011, AI 231, pag. 5; GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 21).

 

IM 1 ha negato di avere fatto simili confidenze a PIFA 1 così come ha negato di averne fatte di simili a chiunque altro (cfr., ad esempio, MP 2.9.2011, AI 243, pag. 6 e 9; PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 6; MP 31.10.2011, AI 614, pag. 9; PS 6.12.2011, AI 743, pag. 17; MP IM 1/PIFA 1 12.3.2012, AI 912, pag. 7). E ha negato non senza veemenza:

 

  Tutto questo è falso, non c’è una parola vera. Io amo e amavo mio marito. Di queste parole PIFA 1 dovrà rispondere” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 6).

 

Tuttavia, le dichiarazioni del giovane sulle lamentele della donna circa la brutalità (non vera) del marito trovano conferma in quelle, analoghe, rese dal garagista [...]:

 

  Ho poi saputo che si era risposata con un certo VITT_1, non sapevo il cognome. (...) In merito posso dire che poco dopo che l'avevo rivista qui due o tre mesi fa una sera verso le 2300 mi aveva telefonato dicendomi che era stata picchiata dal marito VITT_1. Era poi andata a prenderla sua sorella che abita a [...]. lo l'avevo vista il giorno seguente che portava gli occhiali da sole per nascondere i lividi blu che aveva sotto gli occhi. (...) Anche in precedenza IM 1 mi aveva detto che aveva difficoltà con il marito, che non era socievole, che la maltrattava, che era manesco”

(PS 9.7.2011, alI. 43 RPG, pag. 2 e 3).

 

Il fatto che la sorella abbia smentito che la donna fu costretta dalle botte a rifugiarsi da lei (anche se ha ammesso che, una volta, IM 1 le chiese rifugio perché VITT_1 era molto nervoso) non toglie credibilità al racconto del garagista. In effetti, egli non ha detto di avere assistito ai litigi fra marito e moglie, ma ha riferito di confidenze fattegli dalla donna e non si vede perché, al riguardo, egli dovrebbe mentire.

Mentre una donna come IM 1 - che non esita a proporre matrimoni di facciata a chicchessia facendo leva sulle fragilità dei propri interlocutori - potrebbe avere avuto interesse a dare della sua situazione un’immagine diversa dalla realtà.

Che non fosse vero che il marito la picchiava è certo: ciò risulta, in particolare, oltre che dalle dichiarazioni della sorella di IM 1 (PS [...]21.9.2011, all. 318 RPG, pag. 4-5), anche da quelle di TE 5 che ha quasi sempre detto che VITT_1 non picchiava la madre (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 16; PS 4.10.2011, all. 343 RPG, pag. 9; MP 1.12.2011, AI 726, pag. 2-3; SMM 15.2.2012, pag. 4), nonché da quelle di TE 2 (PS 20.9.2011, all. 313 RPG, pag. 6), del dott. TE 4 (PS 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 9-10) e dello psicologo TE 3 (PS 22.8.2011, all. 212 RPG, pag. 9).

Tuttavia, il fatto che almeno due persone (che non risulta abbiano avuto contatti fra loro) abbiano reso, al riguardo, dichiarazioni perfettamente sovrapponibili prova che IM 1 andava dicendo - falsamente - che il marito era manesco e la picchiava.

Tali esternazioni non potevano essere senza scopo.

 

 

                                 IX.   IM 1 dice a PIFA 1 che vuole vedere morto il marito

 

                                30.   Sempre secondo le dichiarazioni di PIFA 1, ad un certo punto IM 1 gli disse che non ne poteva più del marito e che voleva che qualcuno lo uccidesse:

 

  Ad un certo punto IM 1 mi ha detto che era stufa di VITT_1 e che cercava qualcuno per fargliela pagare. Per fargliela pagare intendeva che voleva ucciderlo. Sul momento io le ho detto che era una cavolata e le ho chiesto se era diventata matta. (…) Non ricordo quando esattamente IM 1 mi aveva detto che voleva trovare qualcuno che la facesse pagare a VITT_1. Mi ha detto in più occasioni, da gennaio 2011 a luglio che era stufa di VITT_1 che la maltrattava e che anche lei di sua iniziativa avrebbe voluto prendere un bastone e darglielo in testa. Per quanto ne so voleva farlo addormentare. Mi viene in mente ora che voleva prendere un bicchiere e voleva darglielo in testa (…) IM 1 mi ha chiesto se conoscevo qualcuno, magari un qualche slavo che potesse ucciderlo” (PS 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 11-12).

 

PIFA 1 ha ribadito queste sue dichiarazioni al PP affermando nuovamente che, già a partire da gennaio 2011, IM 1 gli aveva detto che era stufa di VITT_1, che non ne poteva più, che voleva colpirlo con un bastone in testa e che cercava qualcuno per fargliela pagare, cioè per ucciderlo. Anche al PP ha precisato che a lui personalmente IM 1 non aveva chiesto di uccidere VITT_1, ma gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno in grado di farlo (MP 1.9.2011, AI 231, pag. 6).

 

Interrogato dal GPC due giorni dopo, PIFA 1 ha sostanzialmente riconfermato le precedenti dichiarazioni anche se ha situato le esternazioni di IM 1 sul suo desiderio di vedere morto il marito a maggio 2011:

 

  Verso fine febbraio, inizio marzo 2011 so che le cose tra i coniugi non andavano più tanto bene. IM 1 mi aveva detto che VITT_1 cominciava a bere, che era geloso di me, ecc. Verso aprile, maggio 2011 mi aveva detto che aveva cominciato anche a trattarla male, che era peggiorato, che le aveva dato un pugno in faccia. Verso maggio ha cominciato a dirmi che era stufa di suo marito e che voleva cercare qualcuno per dare una lezione all’VITT_1. Io non sapevo cosa dirle, ma le ho detto che era tutta matta. Io le ho detto di pensarci prima di fare certe cose. Lei mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che potesse fare sparire VITT_1. Io ho risposto che non avrei fatto niente. (…) La IM 1 mi aveva detto che non c’era problema, che lei aveva i soldi e poteva pagare. Io le ho detto che non cercavo nessuno per andare a finire in merda” (GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 3).

 

Ancora al PP, PIFA 1 ha ripetuto che

 

  IM 1 voleva VITT_1 morto perché non lo sopportava più e mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che potesse far sparire VITT_1. IM 1 aveva anche detto che avrebbe pagato la persona che si sarebbe occupata di far sparire VITT_1” (MP 5.10.2011, AI 403, pag. 5).

 

Al dibattimento d’appello, PIFA 1 ha sostanzialmente ribadito tali sue dichiarazioni:

 

  IM 1 aveva cominciato a parlare che non sopportava più l’VITT_1. IM 1 ha cominciato a dire che lei era stufa di sopportarlo e che lei voleva fare qualcosa per farla pagare. Ha chiesto a me se conoscevo qualcuno per fargliela pagare cara. Rispondendo alla presidente, preciso che sono sicuro che IM 1 mi ha detto così. Me lo ha detto un paio di volte. Io avevo capito che lei voleva dare una lezione all’VITT_1. Adesso mi ricordo. Mi ha chiesto se conoscevo qualcuno per farlo sparire. Adesso non ricordo cosa mi ha detto parola per parola però mi ricordo che mi ha detto che voleva fargliela pagare. (…) Rispondendo al PP, preciso che ho detto che IM 1 mi aveva fatto la testa come un pallone perché mi aveva detto varie volte che non sopportava più il signor VITT_1. Questo me l’ha ripetuto varie volte. (…) Rispondendo al PP, preciso che IM 1 non mi ha fatto la testa come un pallone su VITT_1 (che lei era stufa e altro) solo il 25 maggio ma anche in altri giorni. Ogni volta che le telefonavo, invece che parlare di altro, si lamentava sempre del signor VITT_1.

  Rispondendo al PP preciso che a me personalmente IM 1 non ha chiesto di far sparire l’VITT_1. Lei cercava qualcuno. A me mi fa se conoscevo qualcuno però io non volevo neanche mettermi in queste situazioni, in queste cose” (verb. dib. d’appello, pag. 22 e 28).

 

Del desiderio di IM 1 di veder morto il marito e di trovare qualcuno che potesse ucciderlo, PIFA 1 aveva parlato anche rispondendo agli inquirenti che gli chiedevano conto di un sms inviato il 25 maggio 2011 a TE 5 (e di cui la Corte di prime cure ha ampiamente parlato a pag. 56 e 57 della sua sentenza) e da questi subito mostrato alla madre:

 

  Mi si chiede, quando ho telefonato alla IM 1 quella mattina per parlare del contenuto del sms inviato a TE 5 la sera prima, cosa mi ha detto la donna. Lei mi ha detto cose del tipo che avrebbe finito di sopportarlo e che sarebbe sparito del tutto e “se si accorge o non si accorge poi finisce dall’altra parte. (…) Ora mi sono ricordato che durante la telefonata con la IM 1, quando le ho detto del contenuto del sms inviato a TE 5, la IM 1 mi ha detto “ah, ma tu saresti capace a farlo?”. (…) Lei mi ha anche detto che non lo sopportava più, non mi ricordo però se mi ha detto quanto ho dichiarato prima e cioè che “se si accorge o non si accorge poi finisce dall’altra parte, questa frase mi è venuta in mente prima ma non mi pare che me l’abbia detta IM 1 in occasione di quella telefonata, può darsi che sia stato io a giungere a quella conclusione” (GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 4).

 

                            31. a.   I primi giudici hanno ritenuto che PIFA 1 ha “mentito spudoratamente”, reso versioni “illogiche, discordanti e farcite di menzogne” e “accusato la prevenuta per sviare l’attenzione dalla propria persona” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 59 e consid. 33, pag. 65).

Hanno, quindi, ritenuto PIFA 1 totalmente inaffidabile.

 

Tuttavia, va detto che una delle argomentazioni su cui si fonda tale giudizio di inaffidabilità poggia su un accertamento di fatto errato.

Al considerando 90 della loro sentenza, i primi giudici hanno ritenuto che PIFA 1 ha mentito affermando di non avere saputo, la sera del 1. luglio 2011, che IM 1 era partita per la [...] sulla scorta delle seguenti considerazioni:

 

  PIFA 1 anche in questo caso mente a più riprese.

  A parte il fatto che egli afferma il falso già solo quando nega di averle telefonato (per non spaventarla se fosse stata al volante), dai tabulati risulta che i vari sms a IM 1 egli li ha inviati unicamente sulla di lei utenza serba (), senza alcun preventivo tentativo sul numero svizzero, il che non è certo il comportamento di chi ignora che l'interlocutore non si trova nelle vicinanze o comunque in Svizzera. Inoltre, il fatto che egli già alle 21.10 abbia inviato a IM 1 un sms sulla di lei utenza serba rivela la palese falsità dell'affermazione di essere rimasto nei pressi di via [...]per attenderne il rientro a casa” (sentenza impugnata, consid. 90, pag. 95).

 

In realtà, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, gli sms che ha spedito quella sera, a partire dalle 21.10, PIFA 1 non li ha spediti a IM 1, ma a [...].

In effetti, il numero  non è intestato a IM 1, ma a [...] (doc. CARP XLVIII; verb. dib. d’appello, pag. 27 in cui PIFA 1 dichiara di avere scritto quegli sms a [...] “perché volevo romperle un po’ le scatole perché loro erano andati via senza salutarmi, lasciando la porta del mio appartamento aperta e in più avevo trovato la mia carta SIM prepagata rotta”).

Ne deriva - ed è l’evidenza stessa - che lo scambio di sms tra PIFA 1 e il numero citato non ha nessuna rilevanza per il giudizio: ad esso non può, in ogni caso, essere attribuito il significato che gli ha dato la prima Corte.

Ma non solo.

Conforta la versione di PIFA 1 - che ha detto di non sapere che IM 1 fosse partita - il fatto che il primo sms a IM 1, quella sera (alle 00.42’ 22”), PIFA 1 lo ha inviato sull’utenza svizzera in uso a IM 1 ().

Non vi sono, dunque, nei tabulati telefonici elementi che dimostrino che PIFA 1 ha mentito affermando che, quella sera, dopo avere visto il corpo di VITT_1, rimase a lungo in zona aspettando il ritorno di IM 1.

Anzi, i tabulati telefonici sono un elemento oggettivo che conforta la credibilità di quanto detto da PIFA 1.

 

                                  b.   Questa Corte ha posto un giudizio meno severo rispetto a quello posto dai primi giudici riguardo alla credibilità di PIFA 1.

 

Sulla questione, deve, anzitutto, essere precisato che - in considerazione delle sue limitazioni intellettive e del numero di interrogatori cui è stato sottoposto - la credibilità delle dichiarazioni di PIFA 1 non può essere funzione di un’analisi fatta con l’applicazione rigida del criterio della costanza nel tempo, a maggior ragione se essa viene intesa come costanza letterale.

Rilevato come, per tutti, la memoria non sia tanto una registrazione fissa nel tempo di fatti ma sia piuttosto una loro elaborazione, in concreto alcune variazioni nelle versioni di PIFA 1 possono essere ricondotte:

 

                                -     al fatto che l’elaborazione (e la rielaborazione) dei ricordi può essere stata sollecitata dai numerosi interrogatori cui PIFA 1 è stato sottoposto;

                                -     alla difficoltà (a volte evidente) di perfetta comprensione delle domande che gli vengono rivolte (per esempio, PIFA 1 non comprende che la domanda è posta a lui quando si usa il “lei”), difficoltà non sempre compresa (almeno, non subito) dall’interrogante;

                                -     alle difficoltà espressive di PIFA 1, o meglio alla sua difficoltà di spiegare compiutamente i suoi pensieri, difficoltà che lo porta a svilupparli, magari con impostazioni diverse, nei successivi interrogatori;

                                -     al fatto che la verbalizzazione è, comunque e sempre, ma in particolare con PIFA 1, un’interpretazione delle dichiarazioni dell’interrogato da parte dell’interrogante (ed è proprio per evitare questo rischio che, in sede di dibattimento d’appello, ci si è sforzati di verbalizzare letteralmente le sue dichiarazioni, senza preoccuparsi di metterle “in bella lingua”);

                                -     infine, al fatto che l’utilizzo da parte del verbalizzante di un termine piuttosto che di un altro può far sì che il lettore che non ha partecipato all’interrogatorio gli attribuisca un significato diverso (cui né verbalizzante né verbalizzato avevano pensato al momento della verbalizzazione).

 

Nemmeno le dichiarazioni di PIFA 1 possono essere sempre valutate con il criterio di una “logica normale”, comune alla maggior parte di noi (anche se non a tutti), ritenuto come, proprio per le sue particolari caratteristiche, PIFA 1 non sia sempre guidato da criteri “normologici” (o che si usa definire tali).

 

Molte delle incongruenze che la prima Corte ha ritenuto essere indicative di un atteggiamento volutamente menzognero e teso ad accusare falsamente IM 1 per sviare da sé i sospetti vanno, in realtà, attribuite alle difficoltà e alle circostanze sopraelencate.

 

 

E’ vero che, su alcuni punti, PIFA 1 ha, almeno in un primo tempo, mentito agli inquirenti. Lo ha fatto, in sostanza, su questioni tutte attinenti alla sua presenza (che egli ha, in un primo tempo, negato), la sera del 1. luglio 2011, nell’appartamento di via [...].

Le sue iniziali dichiarazioni su questo tema - e il loro influsso sulla sua credibilità - vanno, però, valutate tenendo conto della personalità di PIFA 1, dei suoi limiti intellettivi e dei suoi percorsi mentali. PIFA 1 - che ragiona, per dirla in parole povere, come un bambino - ha detto che aveva paura che, se la polizia avesse saputo che lui era entrato nell’appartamento quella sera, avrebbe sospettato di lui, tanto più che - ha precisato - nell’appartamento c’era una sua giacca che lui aveva prestato a TE 5 alcuni giorni prima:

 

  ho mentito quando ho raccontato alla polizia che l’sms delle 00.40 del 2.7.2011 alla IM 1 era per chiederle di ridarmi la giacca che avevo prestato a TE 5 e i contenitori del sugo. E’ però vero che io, dopo che la IM 1 è tornata dalla [...], le ho chiesto di ridarmi la giacca che avevo prestato a TE 5. Avevo infatti paura che la trovassero e che questo ritrovamento mi collegasse con il morto” (GPC 30.9.2011, AI 379, pag. 4);

 

  Io avevo mentito (…) perché non volevo dire che avevo visto VITT_1 morto, avevo paura che mi si desse la colpa dell’uccisione di VITT_1”

(GPC 30.9.2011, AI 379, pag. 4);

 

  A domanda della presidente rispondo che volevo sì chiamare la polizia ma non l’ho fatto perché avevo paura che mi incolpassero perché io avevo visto l’VITT_1 morto. Non volevo farlo perché non volevo dire alla polizia che io l’avevo visto. Avevo paura perché sapevo che nell’appartamento c’era la mia giacca che avevo prestato a TE 5 la sera della baraonda. Avevo paura che se la polizia trovava la mia giacca nell’appartamento pensava che ero stato io” (verb. dib. d’appello, pag. 29).

 

Che PIFA 1 possa davvero aver creduto che, ammettendo di avere visto il cadavere, si sarebbe messo nei guai e che, perciò, era meglio per lui cercare di tenere nascosta tale circostanza è - vista, appunto, la sua limitata capacità di ragionamento - del tutto verosimile. E che sia davvero stato per questo timore che ha inizialmente mentito agli inquirenti è provato, in concreto, dalla costanza delle dichiarazioni da lui rese al riguardo dopo il 30 settembre 2011.

Aggiunge credibilità, non solo a questa sua versione (che verrà, poi, come vedremo in seguito, confermata da TE 5), ma anche credibilità generale alle sue dichiarazioni, quello che PIFA 1 ha detto al GPC per spiegare il motivo per cui si era deciso a rettificare la sua deposizione:

  io avevo mentito quando ho raccontato alla giudice che avevo saputo che VITT_1 era morto perché me lo aveva detto TE 5 in occasione di una telefonata di venerdì 1.7.2011 di notte. Io avevo mentito perché non volevo dire che avevo visto VITT_1 morto, avevo paura che mi si desse la colpa dell’uccisione di VITT_1. Quando la polizia mi ha detto che non era possibile (…), non ho più saputo cosa dire, e allora ho dichiarato che mi ero inventato tutto.

  Devo però dire che in questi giorni la verità ce l’avevo sullo stomaco (l’imputato si segna lo stomaco con la mano, n.d.v.) e che volevo assolutamente raccontarla. Ora che l’ho fatto, mi sento sollevato”

(GPC 30.9.2011, AI 379, pag. 4).

 

In questo contesto, rilevante è, pure, la spontaneità della rettifica: PIFA 1 si è deciso a correggere le sue dichiarazioni da solo, senza pressione degli inquirenti e dopo avere avuto il tempo - per lui necessario - di riflettere. E’ stato, infatti, PIFA 1 a chiedere che venisse indetta un’udienza in cui fare dichiarazioni spontanee (cfr. AI 379, pag. 1,”ho chiesto per il tramite del mio legale di fare istanza per indire un’udienza perché volevo fare delle dichiarazioni spontanee davanti al GPC”).

 

La scrivente Corte ha lungamente sentito PIFA 1 al dibattimento (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 20-23 e 27-29) e ne ha ricavato un’impressione di sostanziale sincerità ed affidabilità che ha confermato il giudizio che già poteva essere posto sulla base degli atti istruttori.

PIFA 1 si è dimostrato perfettamente in grado di rievocare situazioni anche lontane negli anni. Quel suo prendere tempo e riflettere prima di rispondere - che ai primi giudici erano parsi sospetti - hanno, invece, convinto la scrivente Corte della sincerità del suo atteggiamento e della correttezza delle sue risposte. E questo perché quei tempi più lunghi del normale e quella necessità di riflettere gli sono imposte dai suoi evidenti limiti cognitivi.

Sostenere - come hanno fatto i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 80, pag. 87) - che i tempi lunghi che contraddistinguono gli interrogatori di PIFA 1 siano delle “sceneggiate dei momenti difficili” significa non avere compreso la reale portata dell’handicap di cui PIFA 1 è portatore.

 

Si aggiunge, qui, che la scrivente Corte si è convinta che sostenere - come hanno fatto i primi giudici - che PIFA 1 ha “accusato la prevenuta per sviare l’attenzione dalla propria persona, visto che egli appariva gravemente compromesso dal messaggio 25 maggio 2011” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 65) significa attribuirgli una capacità di astrazione inconciliabile con il suo handicap.

Ne deriva che, in forza delle sole incongruenze delle sue dichiarazioni, PIFA 1 non può essere tacciato di bugiardo e non può essere considerato come colui che, sfruttando la sua apparenza di persona bisognosa di protezione (sentenza impugnata, consid. 26.3, pag. 59), ha saputo, in qualche modo, prendere per il naso gli inquirenti sviandoli, con false accuse, dalla verità.

In realtà, tenuto conto delle argomentazioni sin qui esposte, non si può, senza incorrere in un errore metodologico, sostenere che le dichiarazioni di PIFA 1 - peraltro, spesso confortate, nella loro sostanza, da altri elementi probatori - non siano credibili.

 

                            32. a.   Le dichiarazioni di PIFA 1 riportate al considerando 30 sono, nel loro complesso, costanti.

Certo, vi è la diversa collocazione nel tempo delle prime lamentele (inizialmente, aveva detto che IM 1 aveva iniziato a lamentarsi del marito già ad inizio anno; in seguito, ha situato tali lamentele a maggio). Tuttavia, si tratta di un cambiamento di versione su un dettaglio, verosimilmente attribuibile a difficoltà di comprensione, che, comunque, quand’anche così non fosse, non inficerebbe la credibilità generale delle dichiarazioni di PIFA 1, ritenuto come sia operazione difficile per tutti situare nel tempo episodi passati.

 

                                  b.   Aggiunge credibilità alle sue dichiarazioni il fatto che non risulta che PIFA 1 avesse motivi di rancore nei confronti di IM 1 che potessero spingerlo ad incolparla falsamente. Al contrario, fra i due vi era uno stretto rapporto di amicizia (testimoniato, peraltro, dai numerosi e regolari contatti telefonici).

Né risulta che egli abbia avuto altri interessi ad accusare falsamente l’amica.

Ma non solo.

 

                                   c.   Quando ha parlato delle lamentele di IM 1 e del suo desiderio di vedere morto il marito, PIFA 1 ha anche detto di avere avuto - in un momento di ubriachezza ma perché IM 1 gli aveva, sin lì, “fatto la testa come un pallone” - l’idea di manomettere i freni dello scooter di VITT_1:

 

  io ho chiamato IM 1 dicendogli dei messaggi e precisando che mi era venuto in mente di fare uno scherzo allo scooter di VITT_1 ma che quella era un’idea che mi era venuta da ubriaco e che quindi non ritenevo a mente lucida giusto agire in quel modo” (PS 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 12);

 

  io ero ubriaco. Avevo bevuto molta birra. (…) per quel che concerne il riferimento allo scooter di VITT_1 voglio dire che io volevo fargli uno scherzo e meglio metterne fuori funzione i freni. Quando mi sono diretto in via [...] per fare quello che ho appena spiegato, all’altezza del sottopassaggio mi sono fermato e mi sono detto che non avevo gli attrezzi per poter fare un lavoro del genere e poi “PIFA 1 ma che cazzo stai facendo? Fai funzionare quel cervello!” mi sono così bloccato e me ne sono andato” (MP 1.9.2011, AI 231, pag. 6 e 7);

 

  voglio dire che poi un giorno ho mandato quell’sms al TE 5 dove parlavo dello scooter di VITT_1. Lo so che ho sbagliato e che non avrei dovuto mandarlo, ma io quella sera avevo bevuto e quando bevo non riesco a concentrarmi (…) l’altra cosa stupida che ho fatto è che la sera dopo che ho mandato l’sms a TE 5, io mi trovavo con la bici vicino al bar [...], vicino al sottopassaggio della ferrovia. Sotto il sottopassaggio mi sono fermato e mi sono detto che “non sono mica così stupido da smollare i bulloni dei freni dello scooter di VITT_1”. (…). È stato poi la sera stessa, che trovandomi sotto il sottopassaggio della ferrovia, ho pensato che mai avrei potuto fare una cosa del genere come quella di smollare i bulloni dei freni ad VITT_1. E non solo perché non avevo gli attrezzi necessari con me”

(GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 3-4);

 

  Io quel giorno ero partito da casa con la mia bicicletta, mi sono fermato al Bar [...] a bere qualcosa, sono poi ripartito in direzione della casa di VITT_1 perché volevo manomettergli i bulloni dei freni. Io volevo che VITT_1 si facesse male. Voglio però sottolineare che quando sono arrivato al sottopassaggio mi sono detto che non dovevo fare “scherzi” di quel genere; inoltre non avevo con me niente che mi potesse permettere di manomettere lo scooter di VITT_1 e quindi creare un pericolo” (MP 5.10.2011, AI 403, pag. 5);

 

  L'idea mi è venuta proprio la sera del 25 maggio 2011. lo ho mandato il messaggio sul telefono di TE 5 e poi in bicicletta mi sono diretto verso la casa di VITT_1. Per quanto mi ricordo il messaggio a TE 5 l'ho spedito quando mi trovavo al Bar [...]; ricordo che mi trovavo seduto ai tavolini all'esterno di questo esercizio pubblico. A quel momento ero già abbastanza ciocco. Ho quindi inforcato la mia bicicletta e sono partito per raggiungere la casa di VITT_1, ma quando sono arrivato al sottopassaggio mi sono immediatamente fermato. Tra il Bar [...] e il sottopassaggio ci saranno circa 20 metri; invece tra il sottopassaggio e la casa di VITT_1 la distanza è di qualche chilometro, tutto in salita. lo mi sono fermato al sottopassaggio perché la mia mente è stata attraversata dal pensiero "non sarò mica così stupido da andare a smollare i bulloni dello scooter di VITT_1". Questo pensiero mi è venuto all'improvviso. Il fatto è che io non volevo uccidere VITT_1. Quest'ultimo non mi era particolarmente simpatico perché era geloso di me e non voleva che ci fossero contatti tra la IM 1 e me. Questi motivi però non erano sufficienti per spingermi a manomettere lo scooter di VITT_1 in modo tale che egli si ferisse gravemente o morisse. Quando io ho inviato il messaggio a TE 5 non avevo comunque nessuna intenzione di uccidere VITT_1. Volevo solo fargli un brutto scherzo a seguito del quale VITT_1 si sarebbe potuto fare anche molto male. In ogni caso io lo scooter di VITT_1 non l'ho mai toccato nemmeno con un dito e quella sera nemmeno ci sono arrivato vicino” (MP 1.6.2012, pag. 2 e 3, citato in doc. TPC 33, decreto di abbandono 12.7.2012 nei confronti di PIFA 1).

Di questa sua iniziativa, PIFA 1 ha parlato anche al dibattimento d’appello:

 

  La sera del 25 maggio avevo cominciato a bere perché la IM 1 mi aveva fatto la testa come un pallone. Io mi ricordo che volevo fare uno scherzo allo scooter del signor VITT_1. Allora sono partito con la bicicletta ma quando sono arrivato sotto il sottopassaggio mi sono fermato perché ho detto “cosa sto facendo, non sono cose da fare”. In più non avevo neanche gli attrezzi. (…) Rispondendo all’avv. DI 2 dico che quello che volevo fare allo scooter dell’VITT_1 era un brutto scherzo. È per questo, cioè perché mi sono accorto che era una cosa che non si doveva fare perché si mettevano in pericolo le persone, che mi sono fermato sotto il sottopassaggio e sono tornato indietro. Ci ho pensato anche da solo che lì è tutta discesa e che senza i freni il signor VITT_1 si poteva fare male”

(verb. dib. d’appello, pag. 22 e 28).

 

Questo suo “accusarsi” - peraltro di un episodio che nessuno conosceva (visto, fra l’altro, che l’sms parlava della sparizione dello scooter, non di una sua manomissione) e della cui portata egli si era, a modo suo, reso conto - contestuale alla sua chiamata in causa di IM 1 contribuisce ad accrescere la credibilità delle sue dichiarazioni.

 

                                  d.   Va, poi, a questo proposito, rilevato che TE 5 ha (come vedremo in seguito) parlato del desiderio della madre di vedere morto il marito e di trovare persone che potessero dare forma concreta a tale suo desiderio in termini - ma, soprattutto, contenuti - del tutto sovrapponibili a quelli di PIFA 1.

Questa concordanza conferisce alle loro dichiarazioni lo spessore della verità: al riguardo, va, peraltro, detto che nessuno ha mai nemmeno ipotizzato la tesi di un accordo pregresso fra i due, che a supporto di una simile eventualità non c’è nemmeno l’ombra di un elemento probatorio e che essa appare del tutto inverosimile avuto riguardo allo svolgersi degli eventi.

 

                                   e.   I primi giudici hanno ritenuto “francamente inverosimile” il racconto di PIFA 1, secondo cui IM 1 gli chiesto di trovare qualcuno, eventualmente "un qualche slavo”, disposto ad uccidere, ritenuto in particolare che la richiesta emanava da una serba (sentenza impugnata, consid. 26.1, pag. 58).

Questa Corte non ha condiviso tale giudizio.

Occorre considerare che PIFA 1, nonostante i suoi limiti cognitivi, aveva una vita sociale “abbastanza vivace”, nel senso che frequentava regolarmente esercizi pubblici e riusciva ad allacciare rapporti personali con personaggi di vario tipo. Si ricorda, qui, che TE 2, al dibattimento d’appello, ha dichiarato di avere avuto, all’epoca, un’amicizia con PIFA 1 (“in quei tempi io giravo con PIFA 1”; TE 2, verb. dib. d’appello, pag. 18) ed è noto che TE 2 non ha esitato a darsi a comportamenti delinquenziali di una certa intensità.

Ne deriva che non è inverosimile che IM 1 abbia ritenuto che l’amico, nelle sue frequentazioni, potesse trovare qualcuno disposto ad uccidere.

Del resto, era per lei meno pericoloso chiedere a PIFA 1 di cercare qualcuno piuttosto che fare personalmente passi che avrebbero potuto comprometterla.

 

                                33.   La scrivente Corte ha, dunque, accertato che, nei mesi indicati, IM 1 - dopo avergli “fatto la testa come un pallone” - ha più volte chiesto a PIFA 1 di trovare qualcuno che potesse uccidere l’incomodo marito.

 

Certo, a volte PIFA 1 ha usato espressioni diverse. Nei vari verbali, ha detto che la donna gli aveva chiesto:

 

                                -     “se conoscevo qualcuno, magari un qualche slavo che potesse ucciderlo”;

                                -     “se conoscevo qualcuno che potesse fare sparire VITT_1. Io ho risposto che non avrei fatto niente. (…) La IM 1 mi aveva detto che non c’era problema, che lei aveva i soldi e poteva pagare. Io le ho detto che non cercavo nessuno per andare a finire in merda”;

                                -     “se conoscevo qualcuno che potesse far sparire VITT_1. IM 1 aveva anche detto che avrebbe pagato la persona che si sarebbe occupata di far sparire VITT_1”;

                                -     “se conoscevo qualcuno per fargliela pagare cara”;

                                -     “se conoscevo qualcuno per farlo sparire. Adesso non ricordo cosa mi ha detto parola per parola però mi ricordo che mi ha detto che voleva fargliela pagare”;

                                -     “a me personalmente IM 1 non ha chiesto di far sparire l’VITT_1. Lei cercava qualcuno. A me mi fa se conoscevo qualcuno però io non volevo neanche mettermi in queste situazioni, in queste cose”.

 

Il senso di tutte le espressioni usate da PIFA 1 è, però, evidentemente uno solo: quello che IM 1 gli chiedeva era di trovare qualcuno che potesse uccidere il marito a pagamento. Il “se conoscevo” - espressione mutuata dal dialetto - implica, evidentemente, la richiesta di contattare e ingaggiare (si pensi alla precisazione secondo cui lei aveva i soldi per pagare) questi eventuali personaggi disposti ad uccidere.

 

Accertato è, poi, anche che PIFA 1 rifiutò di fare quello che la donna gli chiedeva.

 

Tuttavia, va precisato che IM 1 profuse nel tentativo di convincere PIFA 1 sforzi particolari. L’intensità di questi sforzi è, infatti, provata dal fatto che, in un momento di delirio alcolico, PIFA 1 - cui la donna aveva già fatto “la testa come un pallone” - ha avuto l’idea di fare “un brutto scherzo” ad VITT_1 e ha, così, inforcato la sua bicicletta e ha pedalato, per pochi metri, in direzione di [...]. L’idea che gli frullava in testa, in quel momento, era di sabotare i freni dello scooter di VITT_1.

Nonostante sia evidente che - inforcando la bicicletta e pedalando per una decina di metri - PIFA 1, non solo non ha iniziato l’esecuzione del reato ai sensi dell’art. 22 CP, ma neppure ha compiuto al riguardo atti preparatori ex art. 260bis CP (si ricorda che non aveva con sé nessun attrezzo), questo suo atto ancora embrionale dimostra come IM 1 abbia “lavorato ai fianchi” l’amico. In effetti, senza il lavorio della donna che “gli faceva la testa come un pallone” (cui ha aggiunto effetto l’alcol bevuto), a PIFA 1 non sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere. Ne è prova il fatto gli sono bastate un po’ d’aria fresca e poche pedalate per capire:

 

  che era una cosa che non si doveva fare perché si mettevano in pericolo le persone, che mi sono fermato sotto il sottopassaggio e sono tornato indietro. Ci ho pensato anche da solo che lì è tutta discesa e che senza i freni il signor VITT_1 si poteva fare male” (PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 28).

 

Ulteriore riprova dell’intensità degli sforzi profusi da IM 1 nel cercare di risolvere “il suo problema” attraverso PIFA 1 è il fatto che, quando questi le raccontò l’episodio dello scooter, lei, per tutta risposta, gli chiese se lui “sarebbe stato capace di farlo” (GPC PIFA 1 3.9.2011, AI 246, pag. 4; MP PIFA 1 5.10.2011, AI 403, pag. 4).

 

 

                                  X.   arrivo di TE 5 in Svizzera

 

                                34.   Facendo un piccolo passo a ritroso nel tempo, si ha che il 15 maggio 2011 (fotocopie passaporto di TE 5 con attestazione dell’uscita dalla [...] e dalla [...]in tale data, all. 299 RPG) TE 5 raggiunse la madre andando a vivere, a [...], in via [...], nell’abitazione che la donna divideva con VITT_1.

 

Tutti coloro che avevano conosciuto TE 5 durante il suo primo soggiorno nel nostro Paese hanno detto che il TE 5 che giunse in Svizzera nel maggio 2011 era diverso dal bravo bambino e, poi, ragazzo che era prima di partire.

Un vicino di casa ha detto di lui che “era cambiato, si comportava come un mafioso” e che voleva dargli ad intendere che, in [...], lui “era uno importante”, mentre due vecchi amici hanno detto che TE 5 raccontava di contatti che, in [...], avrebbe avuto con ambienti criminali:

 

  avevo notato che era cambiato, si comportava come un mafioso. Mi voleva far capire che era uno importante nel suo paese. Io restavo al gioco” (PS [...] 29.7.2011, all. 106 RPG, pag. 5).

 

  Mi diceva che aveva iniziato a lavorare, mi diceva che faceva il butta fuori nelle discoteche. Raccontava poi che aveva fatto un casino di risse. Che lo avevano accoltellato anche alla pancia. La sola ferita che mi ha mostrato era una sul polso destro (parte interna). Non sono del tutto sicuro del polso. Mi ha anche detto che "giù" aveva conosciuto un boss della Mafia e che era anche stato in prigione, ma che poi l'avevano fatto uscire. Quando ci si vedeva lui fumava sigarette. Ne fumava una dietro l'altra”

(PS [...] 7.9.2011, all. 275 RPG, pag. 5);

 

che i due anni passati in [...] veniva picchiato tutti i giorni dagli zingari. Mi aveva mostrato anche una cicatrice che aveva sull'avambraccio e diceva che era stata una persona a procurargliela con un cacciavite. Mi raccontava pure che aveva lasciato la scuola. Non ricordo se addirittura mi avesse detto che era stato espulso. Diceva che non riusciva a seguire il ritmo scolastico. (...) Diceva che fumava, che guidava l'auto e quando non andava a scuola andava in giro con gli amici. Mi aveva anche detto che era stato in prigione per un paio di giorni, ma non ha specificato i motivi. Mi aveva detto che aveva fatto delle cazzate. lo non gli avevo chiesto il motivo della sua incarcerazione e non so che cazzate faceva” (PS [...] 23.8.2011, all. 214 RPG, pag. 4).

 

Anche IM 2 ha riferito di tali racconti, dicendo che TE 5, evidentemente, voleva dare di sé l’immagine di un malavitoso e precisando - così come già fatto da [...] - che a tali racconti non si poteva dare credito:

 

  Da quando è tornato, ha pure iniziato a dire che nel suo paese era entrato in giri malavitosi, che lo hanno portato ad essere ricercato dalla polizia. Specificava che nel suo paese svolgeva la funzione di "sicario" ed esattore per conto di un malavitoso del suo paese. Raccontava che la sua attività la stava continuando anche qua. In sostanza uccideva le persone su commissione. Mi ha offerto i suoi servizi, dicendomi che se avessi voluto far sparire qualcuno ci avrebbe pensato lui. La mia impressione è stata quella che voleva sentirsi importante ed attirare l'attenzione. Viveva in sostanza in un film, sentendosi un piccolo boss, o meglio volendo essere considerato tale” (PS IM 27.7.2011, all. 27 RPG, pag. 9);

 

  Ho poi rivisto TE 5, mi sembra, a fine maggio 2011. Ricordo che era venuto a trovarmi al mercato di [...]. Ricordo che era ben vestito, aveva un completo con una giacca e fumava un piccolo sigaro. Era venuto a salutarmi e a dirmi che era tornato e che adesso voleva rimanere. Mi aveva raccontato che era rimasto due anni al suo Paese. Mi aveva detto che era cambiato, non era più il ragazzo timido che era nella sua prima permanenza da noi, ma era diventato più adulto, più duro nel senso che aveva anche frequentato la malavita del suo Paese. Mi aveva detto anche che era ricercato dalla polizia del suo Paese per qualcosa con le armi. Mi aveva detto che faceva il sicario.

  A domanda della presidente rispondo che io mi sono limitato a stare alle sue battutte. Penso di avergli detto “ah, allora sei davvero diventato cattivo”.

  Certamento non gli credevo: non si può cambiare da un giorno all’altro” (IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 5);

 

TE 5, nel verbale 25 luglio 2011, ha ammesso di avere voluto recitare il ruolo del duro per avere “uno stile personale” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46) che facesse colpo sulle ragazze:

 

  Tutti pensavano che sono un killer, per come mi vestivo, per i gioielli che portavo, per come mi comportavo, per il mio stile personale. Gli altri hanno confuso questo stile e pensano che sono un mafioso. Come quando esco e vado ai bar, bevo e fumo sigari. Questo è uno stile e tutti pensano che sono un mafioso. Non ho preso questo stile da qualcuno in particolare, è una cosa che piace a me. Non ho mai avuto problemi con questo, neanche un problema. Il mio stile fa colpo sulle ragazze. Sanno come sono fatto, non insulto, non faccio botte con nessuno, sono tranquillo" (PS 25.7.2011, all. 85 RPG, pag. 4).

 

 

                                 XI.   rapporti fra VITT_1 e TE 5

 

                                35.   Secondo le dichiarazioni di TE 5, i rapporti fra lui e VITT_1 continuarono ad essere buoni anche dopo il suo arrivo in Svizzera:

 

  Io avevo buoni rapporti con lui anche se lui si comportava in modo duro con me. Gli medicavo le ferite, gli portavo da mangiare. Quando dico ferite intendo dire che aveva dei ferri nelle gambe e nelle braccia, faceva fatica a muoversi, faceva fatica a sedersi e quindi io lo aiutavo. Lo aiutavo anche a ragionare perché alcuni calcoli non li riusciva a fare”

  (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 8).

 

                                36.   Che così fosse risulta anche da altri atti istruttori da cui emerge che, durante il suo soggiorno in Ticino, TE 5 passava del tempo con il marito della madre, in buona armonia.

Per esempio:

-     il 26 giugno 2011 i due sono stati visti insieme da una vicina di casa mentre - “tranquilli” - bevevano qualcosa in un grotto (PS [...]11.7.2011, all. 46 RPG, pag. 2-3);

-     il 27 giugno 2011, VITT_1 ha accompagnato TE 5 a [...], alla gioielleria [...], dove il ragazzo ha venduto una collana d’oro ricevendo in cambio fr. 880.- (PS [...]21.11.2011, all. 411 RPG, pag. 3), collana che sarebbe stata ricomprata dalla madre il giorno successivo per la stessa cifra (cfr. PS [...] 21.11.2011, all. RPG 411, pag. 4);

-     verso fine giugno (il 27 o il 28), TE 5 è andato, con la madre e VITT_1, negli uffici dell’amministrazione cantonale (l'Ufficio degli stranieri aveva autorizzato l'ambasciata svizzera a [...] a rilasciare il visto d'entrata per TE 5 in vista del ricongiungimento familiare con la madre, cfr. classeur Al 893c) dove [...] (funzionario della Sezione della popolazione di Bellinzona) lo ha visto "accarezzare la spalla di VITT_1" (PS [...] 26.7.2011, all. 88 RPG, pag. 3);

-     il 29 giugno 2011, TE 5 e VITT_1 sono andati insieme nella casa di montagna di [...] per prendere una bicicletta che VITT_1 intendeva regalare a TE 5. Al rientro, i due si sono fermati al ristorante [...] (cfr. all. 107 RPG, PS 29.7.2011 di [...], cameriera dell’esercizio pubblico).

 

Risulta, poi, dalle dichiarazioni di IM 2 che il ragazzo e il patrigno passeggiavano insieme nei mercatini e passavano insieme del tempo nei bar (“capitava che loro due venivano alla bancarella e poi loro andavano a bere qualcosa al bar [...]”; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 13).

 

                                37.   Come in tutte le case in cui ci sono figli adolescenti, anche nell’appartamento di via [...]c’erano degli screzi. Nulla, però, di serio:

 

  Mi viene chiesto se TE 5 ha mai manifestato odio o astio nei confronti di VITT_1 ed io rispondo che effettivamente lo chiamava stronzo e ne parlava male (…) io gli facevo notare che quell’uomo stava aiutando sua madre e lui e che se aveva un futuro garantito era grazie ad VITT_1.

  Mi viene chiesto se conoscevo i motivi per cui TE 5 aveva tutto questo astio nei confronti di VITT_1 e da parte mia rispondo che forse voleva controllarlo ed a TE 5 non stava bene non essendo lui suo padre”

(PS IM 2 7.7.2011, all. 27, pag. 23);

 

  La presidente legge a IM 2 le dichiarazioni rese nel suo verbale 7.7.2011.

  È vero che TE 5 parlava male di VITT_1. Per parlare male intendo che si lamentava del fatto che VITT_1 lo rimproverava perché beveva troppo o perché usciva e rimaneva fuori troppo a lungo. Preciso che queste erano le uniche lamentele che TE 5 formulava nei riguardi di VITT_1. Nulla di più. Rispondendo alla presidente, preciso che non ho mai sentito TE 5 dire che VITT_1 picchiava sua madre né che i due litigavano. Quando dava dello “stronzo” ad VITT_1, TE 5 lo dava per dei rimproveri che normalmente un genitore fa al figlio.

  Sicuramente con me TE 5 si è lamentato una sola volta di VITT_1”

  (IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 6).

 

 

                                XII.   VITT_1 disdice la polizza assicurativa

 

                                38.   Con lettera datata 25 maggio 2011, VITT_1 ha disdetto - o meglio, chiesto di annullare anticipatamente riscattandone il valore attuale - la polizza assicurativa sulla vita che aveva stipulato nel 1999.

E’ certo che non è stato VITT_1 né ad avere l’idea di procedere in tal senso né a redigere la lettera da lui sottoscritta: da un lato, perché non ne aveva le capacità e, dall’altro, per dirla con lo psicologo TE 3, perché non aveva contezza dei suoi beni.

IM 1 ha sempre sostenuto di non avere saputo né dell’esistenza della polizza (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 7) né, quindi, della sua disdetta (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 8).

Al riguardo, si rileva, tuttavia, che, secondo la madre della vittima, era IM 1 che si occupava delle faccende amministrative che riguardavano VITT_1. Ma non solo. Sempre secondo le sue dichiarazioni, la madre di VITT_1, già prima del gennaio 2011, aveva spiegato a IM 1 come compilare la dichiarazione delle imposte e le aveva indicato tutti gli averi del figlio e, fra questi, la polizza assicurativa:

 

  Prima dei fatti, cioè prima della morte di mio figlio, avevo spiegato a IM 1 tutto ciò che era necessario sapere per poter compilare correttamente le imposte. Questa discussione era avvenuta prima di gennaio 2011. In quell’occasione, a IM 1 ed VITT_1, che erano presenti a casa mia, avevo riferito tutti gli averi di VITT_1, quindi i conti bancari/postali, le assicurazioni. IM 1 mi chiedeva se quell’assicurazione alla [...]fosse un terzo pilastro e io gli spiegavo che non c’era un terzo pilastro, ma un’assicurazione vita. Le spiegavo la differenza e le dicevo che la polizza vita poteva riscattarla alla scadenza, nel 2030”

(PS A. _______ 20.7.2011, all. 68 RPG, pag. 4).

 

La Corte ha, dunque, accertato che è stata IM 1 - che si occupava dell’amministrazione dei beni di vitt_1 - ad avere avuto l’idea di riscattare la polizza. Nessun altro può avervi pensato. Del resto, era solo IM 1 - cosciente dell’assottigliarsi del conto di vitt_1 - ad essere interessata alla cosa.

 

 

 

 

                               XIII.   cosa ha fatto TE 5 dal suo arrivo nel nostro Paese

 

                                39.   Da metà maggio 2011, cioè dal suo (secondo) arrivo nel nostro Paese, TE 5 non ha fatto molto. Ha saltuariamente aiutato IM 2 (che vendeva cose usate) in qualche mercatino (così come già faceva nel 2009, prima di lasciare la Svizzera) e ha lavorato - ma con pochissimo impegno, nonostante l’asserita volontà di intraprendere un apprendistato di meccanico - per (soli) tre giorni nel garage di [...] (che ha dichiarato che il suo tentativo di insegnargli qualcosa è fallito perché il ragazzo non mostrava alcun interesse tanto che gli disse “chiaramente che non gli piaceva”; PS [...] 9.7.2011, all. 43 RPG, pag. 3).

Così come indicato nella sentenza 3 agosto 2012 della Corte delle assise criminali:

 

  Per il resto, TE 5 risulta avere occupato il proprio tempo andandosene in giro per bar, tentando in tal modo (comprensibilmente) di ricostruire una propria rete di frequentazioni sociali - più persone hanno in effetti dichiarato di essere state interpellate da lui per uscire assieme a bere - ma indulgendo anche nel consumo dì bevande alcoliche, di per sé nocivo in qualunque misura vista l'età ed in questo caso sicuramente eccessivo, stante l'ammissione anche del consumo di superalcolici e di episodi di ubriachezza (cfr. p. es., Al 778, verbale 9 dicembre 2011 di TE 5 avanti al Sostituto Magistrato dei minorenni, pag. 4)”

(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 50).

 

                                40.   In quei giorni di sostanziale ozio, però, TE 5 si attivò per procurarsi delle armi.

Voleva un fucile e una pistola.

 

                                   a.   Le chiese, dapprima, all’amico [...].

Questi ha situato la prima richiesta di TE 5 all’8 giugno 2011 (PS 23.8.2011, all. 214 RPG, pag. 4 e 5).

I tabulati attestano, per quel giorno, di otto sms scambiati tra lui e TE 5 e di una telefonata da [...] a TE 5.

Tuttavia, i tabulati riportano sms scambiati tra [...]e TE 5 che sembrano avere per oggetto la fornitura di armi già a partire dal 18 maggio 2011 (all. 450 RPG).

Questa contestualizzazione temporale trova, poi, ulteriore conferma nelle dichiarazioni di TE 5 che ha detto di avere iniziato a cercare le armi “molto prima dell’uccisione di VITT_1” (PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 3).

 

[...]cercò di procurargli le armi mettendolo in contatto con [...].

Questi, sentito dagli inquirenti, non è stato molto chiaro, ma ha sostanzialmente confermato che TE 5 cercava una pistola e che lui lo ha, in sintesi, preso un po’ in giro, con informazioni recuperate da internet, non avendo in realtà alcuna possibilità di procurargli l’arma desiderata. Ciò nonostante, a precisa contestazione degli inquirenti, ha detto:

 

  ammetto di avere detto a TE 5 di farsi sentire quando avrebbe avuto i soldi. Non avevo però la possibilità di soddisfare la sua richiesta. Effettivamente ho promesso qualcosa che non potevo mantenere”

(PS 30.8.2011, all. 234 RPG, pag. 7).

 

                                  b.   Sui motivi per cui, già in quel periodo, TE 5 cercava una pistola, in atti vi sono le dichiarazioni di [...]secondo cui l’amico cercava l’arma per passione e per portarla in [...]:

 

  non so a che cosa poteva servirgli, glielo avevo chiesto e lui mi diceva che voleva portarla in [...]. Poi so che lui ha sempre avuto la passione delle armi, aveva anche spade e altro. So anche che lui era un patito dei militari ed ho pensato che volesse un’arma per sé per la passione che aveva”

(PS 23.8.2011, all. 214 RPG, pag. 5).

 

Anche le dichiarazioni di TE 5 vanno nello stesso senso. Durante l’inchiesta ha detto di questa sua passione (confermata, peraltro, dall’all. 225 RPG):

 

  Mi viene chiesto per quale motivo volevo queste armi e rispondo che a me piacciono le armi. A me piace sparare, di solito sparo in montagna o nei boschi in [...]. Nel mio paese sparavo con una Beretta 9 mm. Quest'arma l'ho acquistata in [...]” (PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 3).

 

Al dibattimento d’appello ha, pure, precisato che quelle prime ricerche nulla avevano a che fare con l’uccisione di VITT_1:

 

  È vero che da subito dopo il mio arrivo in Svizzera ho cominciato a cercare di acquistare una pistola. Però, a quel momento, la pistola la volevo per me, perché mi piacciono le armi. Non la volevo per uccidere perché non l’avevo ancora deciso” (verb. dib. d’appello, pag. 34).

 

 

                              XIV.   lunedì 27 giugno 2011

 

VITT_1 firma la dichiarazione di smarrimento della polizza

 

                                41.   Così come accertato dai primi giudici, il 27 giugno 2011 VITT_1 ha sottoscritto la dichiarazione di perdita della polizza assicurativa, per poter far valere il diritto al riscatto anche in assenza del documento (all. 322 RPG; cfr. sentenza impugnata, consid. 38, pag. 66).

IM 1 - conseguente con se stessa (cfr. supra, consid. 38) - ha negato di avere saputo della sottoscrizione di questa dichiarazione (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 8).

 

Va, qui, sottolineato che la polizza assicurativa era in possesso della madre di VITT_1 (PS A. _______ 20.7.2011, all. 68 RPG, pag. 4).

 

 

 

                               XV.   martedì 28 giugno 2011

 

colloquio fra TE 5 e la madre

 

                                42.   Per la prima volta in una lettera (chiamata “Confesione”) datata 15 settembre 2011, TE 5 ha ammesso che, il 28 giugno 2011, egli ebbe un colloquio con la madre nel corso del quale lei gli disse che avrebbe voluto vedere morto il marito.

In seguito, TE 5 ha ripreso, riproposto e rielaborato la sua versione sul colloquio con la madre.

La questione - attinente alla tesi dell’istigazione ed alla questione del movente dell’uccisione - verrà ripresa in seguito.

 

prenotazione del viaggio per la [...]

 

                            43. a.   Nel pomeriggio del 28 giugno 2011, IM 1 prenotò un viaggio in bus per la [...], con partenza al 1. luglio e rientro dopo 9 giorni, il 10 luglio (secondo quanto indicato da IM 1 in PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 14; si precisa che la dichiarazione di [...] in PS 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 5 e ripresa al consid. 41, pag. 67 e 68 della sentenza impugnata secondo cui il rientro era previsto per l’8 luglio è certamente frutto di un errore nella misura lo stesso [...] ha detto che il rientro avveniva sempre di domenica).

 

Sul motivo di tale viaggio, dagli atti risulta che IM 1 ha dato versioni diverse già prima dell’inizio dell’inchiesta, parlando con alcuni conoscenti.

Nemmeno con gli inquirenti IM 1 è stata, al riguardo, lineare. A lungo ha detto che il viaggio era stato deciso “esclusivamente per farmi fare il visto sul passaporto di TE 5 “ (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 8-9; cfr., anche, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 11; MP 2.9.2011, AI 243, pag. 3 e 4-5; GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 2; MP 28.12.2011, AI 798, pag. 7).

Poi, in particolare perché confrontata con le dichiarazioni di PIFA 1 e del figlio, ha, in sostanza, detto che lo scopo del viaggio era, sì, quello di ottenere il visto, ma anche quello di sottoporsi ad un controllo medico.

 

b.Al riguardo, la scrivente Corte condivide quando osservato dai primi giudici e, pertanto, riporta, qui, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le loro considerazioni:

 

  La Corte ha preso nota del fatto che l'accusata nei confronti di varie persone ha indicato come causale del viaggio la necessità di una visita medica conseguente all'intervento chirurgico del mese precedente, mentre che ad altri ha detto che la trasferta era necessaria per le questioni burocratiche connesse alla presenza di TE 5 in Svizzera.

  La Corte ha rilevato che quanto meno l'esigenza di recarsi a [...] per sistemare la posizione del figlio nei confronti dell'Autorità degli stranieri era reale - e quindi non pretestuosa -­ ancorché non necessariamente urgente ed immediata.

  La necessità di un controllo medico da effettuarsi proprio in [...](e proprio in quei giorni) non ha di contro potuto essere verificata, così come rimane poco chiaro il motivo per cui l'accusata ha fornito spiegazioni diverse del motivo del suo viaggio” (sentenza impugnata, consid. 41, pag. 67).

 

Si annota, qui, che, effettivamente, il 4 luglio 2011, IM 1 si è recata a [...] dove ha ottenuto il visto che serviva per regolarizzare, nel nostro Paese, la situazione del figlio (all. 299 RPG).

 

 

                              XVI.   mercoledì 29 giugno 2011

 

TE 5 e VITT_1 vanno a [...]

 

                                44.   Il giorno successivo - si era al 29 giugno 2011 - TE 5 e VITT_1 sono andati, insieme, con lo scooter di VITT_1, a [...].

Sullo scopo della trasferta e su quanto fatto, si riproduce il considerando 44 della sentenza impugnata:

 

  Il 29 giugno 2011 TE 5 e VITT_1 si sono recati con lo scooter di VITT_1 a [...], presso la casa di montagna che VITT_1 possedeva in comproprietà con la madre a seguito della successione paterna (cfr. consid. 13).

  Scopo della trasferta era quello di recuperare una bicicletta che vi si trovava e che VITT_1 intendeva regalare a TE 5. I due si sono quindi fermati a bere qualcosa al ristorante [...], dove sono stati notati dalla cameriera (all. 107 RPG, verbale 29 luglio 2011 di [...]), quindi sono ripartiti alla volta di [...], VITT_1 in sella allo scooter e TE 5 in bicicletta. A [...], alle 17 circa, TE 5 è caduto con la bicicletta, procurandosi ferite ed escoriazioni al volto che molti noteranno nei giorni successivi. Soccorso dall'ambulanza, è stato portato all'Ospedale regionale di Bellinzona (cfr. all. 11 RPG), dal quale si è però immediatamente fatto dimettere” (sentenza impugnata, consid. 44, pag. 69).

                             XVII.   giovedì 30 giugno 2011

 

lettera dell’assicurazione

 

                                45.   Con lettera datata 30 giugno 2011, l’assicurazione [...] ha comunicato a VITT_1 che il saldo a suo favore era pari a fr. 13'269.80 e che esso sarebbe stato versato con valuta 4 luglio 2011 sul conto da lui indicato (all. 322 RPG).

Dopo i fatti, la lettera è stata ritrovata - chiusa - nella bucalettere di casa VITT_1.

 

L’assicurazione ha, poi, effettivamente versato (con valuta 6 luglio 2011) sul conto di VITT_1 l’importo indicato (all. 206 RPG).

 

 

                            XVIII.   venerdì 1. luglio 2011

 

cosa ha fatto IM 1 prima di partire per la [...]

 

                                46.   Secondo le sue dichiarazioni, quel giorno, dopo avere fatto colazione con lui alle 7.00 del mattino, alle 10.00 IM 1 è uscita con il marito e, insieme, sono rimasti in città, facendo la spesa. Dopo avere pranzato al ristorante della [...], i due coniugi, alle 14.00, sono rientrati a casa. Lì la donna ha fatto una doccia e ha preparato i bagagli per il viaggio (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 10).

 

Secondo le dichiarazioni dell’imputata, quando è uscita con il marito, TE 5 stava ancora dormendo e, quando, nel pomeriggio, è rientrata nell’appartamento, TE 5 non c’era. Dunque, quel giorno non avrebbe visto il figlio:

 

  Verso le 10.00 siamo usciti in città, TE 5 era ancora nella sua stanza, la porta era chiusa e quindi penso che stava ancora dormendo. (…) Verso le 14.00 siamo tornati a casa e TE 5 non c’era”

(PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 10).

 

TE 5 tenta di procurarsi una pistola e, poi, acquista l’ascia e altri oggetti

 

                            47. a.   E’ certo che il 1. luglio TE 5, già fermamente intenzionato ad uccidere VITT_1, trascorse il mattino cercando di procurarsi una pistola con cui concretizzare tale sua intenzione.

Risulta dalle sue dichiarazioni che, in quel venerdì 1. luglio, TE 5 aveva “riflettuto” sui vari modi per uccidere il patrigno e che, inizialmente, pensava di farlo sparandogli e che, perciò, si attivò per cercare di ottenere la pistola:

 

  Quel giorno ho riflettuto i vari modi per poterlo uccidere. Ho pensato anche di acquistare un’arma. Mi sono interessato per acquistarla. Mi sono rivolto a tutte le persone che conoscevo per cercare di ottenere una pistola. All’inizio volevo sparargli” (SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 4; cfr., anche, PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 3; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 34).

 

Queste dichiarazioni sono confermate dai tabulati telefonici che attestano di un intenso traffico telefonico, in particolare in direzione di [...].

TE 5 gli mandò, in effetti, un primo sms alle 9.29’53”. Si hanno, poi, tentativi di chiamata di TE 5 a [...] alle 10.47’49”, alle 11.04’48”, alle 11.18’13”, alle 11.56’07”, alle 12.46’59” e alle 13.00’18”.

In più, alle 10.49’14”, TE 5 ha inviato un sms a [...].

Ben si può ritenere che TE 5 telefonasse da casa, o dalle immediate vicinanze visto che il suo cellulare era legato all’antenna di via [...] (per la maggior parte) e di via dei [...] (per due volte).

 

Più tardi, alle 14.12, fra TE 5 e [...] vi fu un colloquio di 127”.

Interrogato al riguardo, [...] è stato piuttosto vago ma ha, comunque, ammesso che, in quei contatti, TE 5 gli chiedeva un’arma (PS 29.7.2011, all. 106 RPG, pag. 10).

 

                                  b.   Tuttavia, TE 5 non riuscì ad avere la pistola. Così, decise di cambiare metodo:

 

  Ho cambiato idea perché non ho trovato l’arma”

(SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 4);

 

  all’inizio avevo l’intenzione di prendere due armi, perché una l’avrei tenuta per andare a sparare ed una l’avrei usata per uccidere VITT_1. Questa l’avrei poi buttata. Ho poi deciso di cambiare metodo di uccisione perché [...] non poteva darmi l’arma immediatamente”

(PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 3);

 

  Inizialmente pensavo di uccidere VITT_1 con una pistola.

  La presidente mi ricorda che il venerdì mattina ho cercato più volte di contattare [...]. È vero, lo cercavo per la pistola.

  [...] mi aveva detto che avrebbe potuto darmi la pistola solo dopo 5 o 6 giorni.

  Così ho improvvisato” (verb. dib. d’appello, pag. 34).

 

                                   c.   Va detto che TE 5 telefonò più volte a [...], sempre per cercare di avere l’arma, anche nei giorni seguenti (cfr. tabulati riprodotti, fra l’altro, in PS TE 5 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 4 e 5). Al riguardo, TE 5 ha detto:

 

  riconfermo che tutti questi contatti erano per avere le armi. Ci sono così tanti contatti perché io insistevo nel volere una pistola. Io avevo un corpo in una vasca e volevo un’arma per potermi proteggere. (…) anche qui avevo insistito per l’arma. Ero nervoso, per questo continuavo a chiamarlo e continuavo a insistere. Ricordo che avevo ancora chiesto di poter avere un fucile, un Kalashnikov AK 47” (PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 5).

 

Secondo le dichiarazioni di TE 5, [...] gli disse che avrebbe potuto dargli l’arma solo il 12 luglio (SMM 26.9.2011, AI 629, pag. 6; PS 27.10.2011, all. 385 RPG, pag. 3 e 4; SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 4).

 

                                48.   Il 15 luglio 2011, TE 5 ha ammesso, per la prima volta, di avere, il 1. luglio 2011, fatto tappa nel negozio di IM 2 in viale [...] dove ha acquistato alcuni oggetti. E’ stato, però, solo il 22 luglio 2011 che TE 5 ha ammesso - ma soltanto dopo che gli furono contestate le dichiarazioni di IM 2 - di avere acquistato, oltre ad altre cose, anche un’ascia e di averlo fatto appositamente per uccidere il marito della madre:

 

  A precisa domanda rispondo che l'ascia l'ho comperata per l'omicidio di VITT_1. L'ho comperata venerdì come dice IM 2. L'ho comperata perché volevo uccidere VITT_1.

  L'avvocato DI 6 chiede se quello che voglio dire è che, quel venerdì 01.07.2011, sono andato nel negozio di IM 2 dove ho comperato l'ascia perché avevo già l'intenzione di uccidere VITT_1. Si è quello che voglio dire.

  Domanda: Quando decide di comperare l'ascia?

  Risposta: Ho deciso di comperare l'ascia quel venerdì.

  Domanda: Quando ha deciso di uccidere VITT_1?

  Risposta: Lo stesso giorno” (PS 22.7.2011, all. 81 RPG, pag. 4);

 

  Così ho improvvisato. Sono andato nel negozio di IM 2. Lì ho visto l’ascia. Ho pensato che l’ascia sarebbe stata perfetta per ucciderlo. Così l’ho presa insieme ad altri oggetti. Ho preso anche un taglia formaggio. Veramente non mi ricordo per cosa l’ho preso. Ho preso anche una lampada UV, una bilancia per misurare i grammi, un sigaro cubano, una valigia. Penso che sia tutto. La valigia l’ho presa per riporvi gli oggetti che avevo acquistato nel negozio.

  Alla presidente che mi chiede se sono sicuro di aver visto l’ascia nel negozio, rispondo che penso di sì, anche se non sono sicuro se l’ho vista lì nel negozio o al mercatino di Giubiasco. Non mi ricordo quando si è tenuto questo mercatino” (verb. dib. d’appello, pag. 34).

 

Da quest’ultima dichiarazione emerge, dunque, che TE 5, non riuscendo a procurarsi una pistola, pensò che l’ascia che aveva visto al mercato potesse servire allo scopo. Si recò, quindi, nel negozio di IM 2 per acquistarla.

Quando arrivò nel negozio, IM 2 non c’era.

Allora, TE 5 curiosò un po’ in giro e scelse, fra i vari oggetti, una valigia, un sigaro cubano, un taglia formaggio, un apparecchio per verificare le banconote, una sega (o meglio, un seghetto alternativo) ed un accappatoio. Non trovò l’ascia.

IM 2, rientrato nel frattempo, gli disse che l’ascia era nel furgone. Dovendo comprare qualcosa alla [...] di [...], IM 2 propose al ragazzo di accompagnarlo dicendogli che, lì, nel parcheggio del supermercato, gli avrebbe dato l’ascia.

Arrivati a [...], TE 5 entrò con IM 2 nel negozio. Lì i due si separarono e si ritrovarono, poi, alla cassa dove IM 2 - come è dimostrato dallo scontrino di cassa (che indica l’orario di acquisto nelle 16.03) - pagò, oltre a quanto lui aveva acquistato, tre flaconi di candeggina, un pacco di sacchi per rifiuti da 110 litri e una mascherina di protezione delle vie respiratorie che erano stati scelti da TE 5 (all. 183 RPG):

 

  Ricordo di essere arrivato in negozio nel pomeriggio. Dovevano essere le 15.00 passate. TE 5 era già lì che si prendeva della merce self service. Ricordo che si era fatto una piccola lista di quel che gli serviva. Io ho visto la lista ma non l’ho letta. Ha preso una macchina a ultravioletti (per vedere se i soldi sono falsi), un taglia formaggio a mezzaluna, un accappatoio, una valigia, un sigaro cubano. Poi mi ha chiesto se avevo un’ascia. Penso che lui l’aveva vista al mercato il giorno prima al mercato di Locarno. Io gli ho risposto “sì, l’ascia ce l’ho però è nel furgone”. (…) Quando io ho detto a TE 5 che l’ascia ce l’avevo nel furgone, TE 5 mi ha chiesto dei soldi per andare da un’altra parte a comprarla. Io gli ho detto “no, non ti presto dei soldi per andare da un’altra parte per comprare una cosa che io ho nel furgone. Vieni con me a [...] che mi aiuti a scaricare e io te la do”. Per [...] intendo il parcheggio davanti al [...]. Io dovevo andare per forza alla [...] per comprare della merce per me. Alla [...], TE 5 mi ha chiesto se poteva comprare qualcosa. Io gli ho risposto che avevo con me solo fr. 20.-/30.-. Allora lui ha comprato dei sacchetti della spazzatura, quelli neri, tre bottiglie da un litro di candeggina e una mascherina bianca. (…) A domanda del mio avvocato rispondo che ho scoperto che TE 5 voleva acquistare la candeggina e le altre cose soltanto al momento di pagare gli acquisti, e cioè quando lui mi ha raggiunto alla cassa e ha messo sul nastro trasportatore le cose che aveva acquistato” (IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 6, 7 e 50).

 

Conclusi gli acquisti, i due ritornarono al negozio di IM 2. Dovendo servire dei clienti, IM 2 disse a TE 5 di aspettare che, poi, lo avrebbe accompagnato a casa. Tuttavia, ad un certo punto, stanco di aspettare, TE 5 decise di rientrare a piedi.

 

cosa dice TE 5 delle sue intenzioni all’interno del negozio di IM 2

 

                                49.   Come visto, TE 5, il 22 luglio 2011 ha detto agli inquirenti di avere acquistato l’ascia perché già intenzionato ad uccidere il patrigno.

Di quest’intenzione - va però precisato - TE 5 non aveva fatto mistero nemmeno il giorno dell’acquisto. Anzi, l’ha manifestata apertamente, ma le due persone che la sentirono l’hanno presa per uno scherzo (almeno è ciò che essi hanno dichiarato).

 

a.Dapprima, l’ha sentita IM 2 che, al riguardo, ha reso le seguenti dichiarazioni:

 

  A questo punto mi viene chiesto se TE 5 ha dichiarato che l’ascia e la sega, come pure il detersivo, sarebbero stati da lui utilizzati per commettere un omicidio e da parte mia dichiaro che effettivamente quello che mi ha detto è che doveva eseguire i suoi lavori da killer e quindi che il tutto gli serviva per questo scopo.

  Mi viene chiesto se TE 5 ha specificato l’identità della persona o delle persone che voleva uccidere. Io rispondo che non ha detto il nome di nessuno, ma come altre centinaia di volte ha fatto, parlava di morti commissionate da un boss per cui lavorava”

(PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 18);

 

  Poi scherzando diceva che voleva far fuori qualcuno e che questi oggetti gli servivano per appunto far fuori qualcuno.

  D: ripeta nel dettaglio quanto TE 5 le diceva e chiedeva.

  R: Diceva: “ah ecco, questa mezza luna va bene per tagliare le dita” questa è l’unica frase che mi è rimasta impressa. (…)

  D: Quando dichiara che TE 5 scherzando le diceva che voleva far fuori una persona, cosa intende dire?

  R: Mah, più che altro non ho creduto alle sue parole. Pensavo che con questa sua frase volesse fare il duro. Dico così anche perché dal suo rientro in Svizzera ho notato che era cambiato. Era in Ticino da un mese o due, era qui da poco e quindi mi chiedo ma perché ha dovuto fare questa cosa?

  (…)

  D: Lei ha chiesto a TE 5 a cosa serviva la candeggina e i sacchi?

  R: TE 5 diceva sempre la stessa cosa, diceva che queste cose gli servivano per far fuori qualcuno. Diceva che lui lo faceva per mestiere.

  D: Ma la candeggina serve per far fuori una persona?

  R: Che ne so io? Io non gli chiedevo a cosa serviva.

  (…)

  D: Ci dica realmente che cosa ha pensato rispetto alle intenzioni di TE 5?

  R: Non ho fatto nessun pensiero. Ogni minuto io scrivevo un SMS alle mie ragazze, c’era gente in negozio, avevo un sacco di cose da fare e non ho dato peso a quanto diceva TE 5. Pensavo ad organizzare anche il lavoro del giorno dopo e quindi non ho dato peso e non ho creduto a niente di quello che mi aveva detto.

  D: Lei è sicuro che TE 5 si vantava di uccidere le persone per mestiere?

  R: Si. Aveva fatto quella battuta diverse volte, o meglio diceva che faceva il sicario per lavoro e che era diventato un duro. Mi aveva addirittura chiesto se avevo da eliminare qualcuno a pagamento, perché lui avrebbe fatto il lavoretto. Aveva detto che per questi lavori si faceva pagare CHF 500.-.

  Tra l’altro, anche quando mi aveva detto che voleva far fuori un nero a Malvaglia, mica è andato ad ammazzarlo”

(PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 7, 10, 11 e 13);

 

  Mi ricordo che TE 5 mi aveva detto che quegli oggetti gli sarebbero serviti per fare fuori qualcuno. Lui scherzava. Lui lo ripeteva spesso, diceva che era un duro e che faceva il lavoro di sicario” (MP 11.8.2011, AI 111, pag. 3).

 

b.    Le esternazioni omicide di TE 5 furono sentite [...], un ragazzo quattordicenne che, pure, all’occasione aiutava IM 2 nei mercatini e che, quel pomeriggio, si trovava nel negozio. Il ragazzo ha riferito quanto segue:

 

  nell’allegato B riconosco il ragazzo di cui non so il nome, ma che una volta, quando mi trovavo in negozio da IM 2, ho sentito dire che voleva uccidere il patrigno. (…) un giorno, quando io ero presente al negozio di IM 2, ho sentito il ragazzo che ho riconosciuto prima, dire a IM 2 che quel giorno avrebbe ucciso il patrigno. Devo dire che a me ha dato l’impressione che stava scherzando e IM 2 gli ha chiesto se era diventato matto. Il ragazzo aggiungeva che nel braccio aveva anche del platino (…) Ricordo che gesticolava con le mani mostrando dove aveva il platino il suo patrigno. Ricordo che aveva indicato il braccio dicendo che era tutto pieno e che avrebbe poi fuso il platino per venderlo. (…) oltre a parlare del platino, il ragazzo diceva a IM 2 che avrebbe potuto uccidere delle persone per CHF 500.-. IM 2 non gli credeva e gli diceva di smetterla di dire stupidate. Ad un certo punto, IM 2 gli ha detto “va bene”… tanto per farlo stare zitto (…) quando sono rimasto da solo con IM 2 gli ho chiesto se il ragazzo fosse pazzo (…) sempre girando per il negozio, il ragazzo ha trovato una mezzaluna che ha comprato dicendo che gli sarebbe servita per tagliare le dita” (PS 10.10.2011, all. RPG 351, pag. 2, 3, 4 e 5).

 

                                   c.   TE 5 ha ammesso di avere parlato, non solo dell’intenzione di uccidere il patrigno, ma anche dell’intenzione di estrarre il platino dal suo corpo (PS TE 5 4.11.2011, AI 632, pag. 7).

 

TE 5 chiede a […] se conosce un maggiorenne che può acquistare una pistola per lui

 

                                50.   Quel venerdì, lasciato il negozio di IM 2, TE 5 tentò nuovamente di procurarsi una pistola. Lo fece attraverso [...]:

 

  Il ragazzo, in seguito al nostro incontro presso il negozio di IM 2, mi ha chiamato mentre passavo davanti al bar [...]. Il ragazzo mi chiedeva se avevo una pistola o se conoscevo qualcuno maggiorenne, che potesse comprarla per conto suo dal [...] (negozio di armi a Bellinzona). Io gli ho detto che non conoscevo nessuno e che non avevo una pistola. Ho poi raccontato a IM 2 della richiesta del ragazzo e lui mi confermava che anche a lui era stata chiesta una pistola”

(PS [...] 10.10.2011, all. RPG 351, pag. 5).

 

TE 5 ha confermato di avere fatto questa richiesta (PS TE 5 4.11.2011, AI 632, pag 8).

 

partenza di IM 1 per la [...]

 

                                51.   Fu VITT_1 ad accompagnare, con lo scooter, IM 1 all’area autostradale di [...], da dove sarebbe partito il bus per la [...].

Secondo le sue dichiarazioni, IM 1 sarebbe partita dal Ticino “attorno alle 16.30” (PS 1.9.2011 all 254 RPG pag 11; GPC 3.9.2011 AI247 pag 2).

Risulta, invece, dalle dichiarazioni dell’autista che il bus arrivò a Bellinzona non prima delle 17.30 (PS [...] 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 13).

 

In un primo tempo, IM 1 ha detto che, durante il viaggio, non effettuò né ricevette telefonate (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 11; GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 4). Poi, confrontata con le risultanze dei tabulati telefonici, ha dichiarato che, presumibilmente da [...], aveva chiamato il figlio (16.54’53’’ per una durata di 13 secondi):

 

  si l’ho chiamato per vedere dov’era. Credo che io fossi sul furgone, probabilmente a quella stazione di benzina vicino a Chiasso (…) l’ho chiamato per dirgli che da lì a poco avrei lasciato il territorio svizzero, perché ero vicino a [...] e quindi gli ho detto che poi non avrei più risposto”

(PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 22).

 

La donna ha certamente mentito sul luogo in cui ha effettuato la chiamata. Ciò è dimostrato, non solo dalle dichiarazioni di [...] da cui risulta che, a quell’ora, il bus non era ancora nemmeno giunto a [...] ma anche dal fatto che il cellulare, per quella telefonata, risulta collegato all’antenna di [...](via [...]).

Ne deriva che, il 1. settembre 2011, la donna ha mentito anche sul motivo della chiamata.

Più verosimile è la spiegazione data al GPC due giorni dopo:

 

ora che mi ricordo, l’ho chiamato dal Mövenpick per dirgli che sarei partita a quell’ora” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 4).

 

 

 

 

                              XIX.   giovedì 7 luglio 2011

 

scoperta del cadavere di VITT_1

 

                                52.   Nella tarda serata del 6 luglio 2011, IM 3 segnalò alla polizia che, da tre giorni, un ragazzo gli chiedeva aiuto per occultare un cadavere.

Sull’identità del ragazzo, IM 3 disse che si trattava di un conoscente di VITT_1 (all. 13 RPG, pag. 2).

 

Poche ore dopo, alla 01.20 del 7 luglio, la polizia cantonale trovò, nel corridoio dell’appartamento di VITT_1 (davanti alla porta d’entrata), una valigia nera ed un pacco che - secondo quanto disse loro TE 5 che li aveva accolti - contenevano il cadavere di VITT_1 (cfr. fotografie in AI 882).

Effettivamente, nel pacco c’era, in avanzato stato di decomposizione e avvolto in un tappeto e in fogli di plastica stretti da nastro adesivo bianco, grigio e marrone, il corpo, senza gambe, di VITT_1.

Nella valigia c’erano, avvolte in due sacchetti di plastica trasparente, le gambe della vittima, un tubo di scappamento e un copricuscino.

 

Immediatamente tradotto in polizia, TE 5 ha subito ammesso di essere stato lui ad uccidere VITT_1 (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 11 e segg.).

 

 

                               XX.   uccisione di VITT_1

 

                            53. a.   La determinazione dell’autore materiale è, ormai, cosa quasi superflua: non solo perché essa è stata risolta dalla sentenza, passata incontestata in giudicato, del Tribunale dei minorenni, ma anche perché è chiaro che, nei due episodi in cui ha ritrattato le sue ammissioni al riguardo, TE 5 ha voluto, una volta (nel verbale 9.9.2011 davanti al SMM, all 286 RPG), dar sfogo alla sua natura capricciosa (subito dopo, ha chiesto, come contropartita di nuove dichiarazioni, di poter avere alcuni oggetti e di sapere come stava la madre) e, l’altra (l’ultima dichiarazione che ha letto al dibattimento davanti al Tribunale dei minorenni), esprimere alcune velleità letterarie in cui ha, evidentemente, lasciato correre libera la sua fantasia.

 

 

                                  b.   Riguardo alla certezza - maturata, oltre che da questa Corte, dal Tribunale dei minorenni e, prima ancora, dalla Corte delle assise criminali nel giudizio del 3 agosto 2012 - che è stato proprio TE 5 ad uccidere VITT_1 (e, poi, come vedremo, a smembrarne il cadavere), ci si limita a dire che essa poggia - non solo sulle sue ammissioni ripetute in una (forse troppo) lunga seria di interrogatori che sono congruenti con tutte le circostanze di fatto sin qui accertate e con gli elementi oggettivi di cui ha detto, in particolare, il Tribunale dei minorenni nel considerando che verrà riprodotto in seguito - ma anche sul fatto che, raccontando dell’uccisione e dei successivi atti lesivi compiuti sul cadavere, TE 5 ha dato dei dettagli che soltanto il vero autore materiale poteva conoscere.

In particolare, così come indicato dai primi giudici, nessuno che non sia l’autore materiale può essere a conoscenza del dettaglio, riferito da TE 5, della rotazione della lama all’interno del collo della vittima (“quando l’ho colpito al collo ricordo di avere fatto una rotazione con il polso quindi ho girato la lama all’interno del collo”, PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 18).

 

Sugli elementi oggettivi che sostengono e cementificano l’accertamento, questa Corte condivide le considerazioni del tribunale che ha giudicato TE 5.

Per questo, in applicazione analogica dell’art. 82 cpv. 4 CPP, viene qui riprodotto il considerando 47 della sentenza del Tribunale dei minorenni, passata in giudicato a seguito del ritiro dell’appello a suo tempo presentato da TE 5:

 

  da un’analisi approfondita degli atti si evince che TE 5 è senza ogni dubbio l’autore del crimine commesso in data 1. luglio 2011. La semplice lettura dei verbali d’interrogatorio dell’accusato, nonché la ricostruzione 28 settembre 2011 evidenziano chiaramente la sua colpevolezza. Solo l’autore del crimine in questione può essere a conoscenza dei fatti inerenti all’uccisione di VITT_1 in modo così dettagliato. Al momento dell’uccisione, nell’abitazione in via [...] erano presenti solamente VITT_1 e TE 5. Non vi sono riscontri oggettivi sufficienti per credere alla presenza di altre persone al momento della commissione dell’infrazione. Non sono state rilevate tracce di un’eventuale effrazione (cfr. fotografie 3, 6 e 10 della documentazione fotografica 7 maggio 2012, doc. 228.1 RMM). La Polizia scientifica ha rilevato una forzatura, dall’esterno verso l’interno, della porta del bagno, tuttavia, ciò è riconducibile alla rottura della chiave della porta del bagno all’interno della serratura. Infatti, una parte della chiave è stata ritrovata all’interno della toppa (cfr. fotografie n. 161-164). È stata rilevata una traccia di suola di scarpa sul manico della valigia trolley ritrovata per terra nella camera matrimoniale (cfr. fotografia n. 327). Questa traccia è stata confrontata con tutte le scarpe degli imputati e delle persone informate sui fatti ma non è stata identificata. Tuttavia, tale traccia non è un elemento rilevante e sufficiente per poter affermare che al momento dei fatti vi era un’altra persona. Quand’anche si dovesse ritenere che questa traccia corrispondesse a un terzo, sin qui non identificato, sarebbe ancora tutt’ora da dimostrare che il calpestamento sia avvenuto nel luogo di ritrovamento della valigia e sia stato fatto tra il 1. luglio e il 7 luglio 2011.
Gli esami effettuati dalla Polizia scientifica rimarcano invece che gli attrezzi ritrovati sulla scena del crimine ed utilizzati durante la commissione dei reati (uccisione di VITT_1 e accanimento post-mortem sul medesimo) presentano praticamente solo tracce di DNA appartenenti ad VITT_1 e/o TE 5. Si tratta dei seguenti oggetti:

 

-   la maschera di protezione, utilizzata da TE 5 al momento dello smembramento. Essa presenta macchie di sangue. Il DNA estrapolato sulla parte interna della maschera appartiene a TE 5 (cfr. fotografia n. 105);

-   occhiali di protezione (cfr. fotografie n. 219) sui quali è stato rilevato un profilo DNA misto di TE 5 e VITT_1;

-   tre flaconi di candeggina dai quali non risultano impronte papillari. Su due flaconi di candeggina è stato estrapolato un profilo DNA misto di VITT_1 ed un profilo non interpretabile. Tuttavia, provenendo i suddetti flaconi da un centro commerciale, è più che verosimile che sugli stessi vi siano tracce di DNA appartenenti a terzi (cfr. fotografia n. 109);

-   coltello a serramanico: è stato estrapolato un profilo DNA misto di VITT_1 ed un profilo non interpretabile (cfr. fotografie n. 125 e 126);

-   un paio di guanti in vinile (cfr. fotografia n. 131): è stato estrapolato un profilo DNA misto di TE 5 (nella parte interna dei guanti) e di VITT_1;

-   un paio di guanti di cotone gommati di colore bianco (cfr. fotografie n. 137): sul secondo guanto è stato rilevato un profilo di DNA misto di TE 5 ed un profilo non interpretabile;

-   rotolo nastro bioadesivo (cfr. fotografia n. 141): è stata rilevata un’impronta palmare della mano sinistra di TE 5 ed un’impronta digitale di scarso valore comparativo;

-   coltello da cucina (cfr. fotografia n. 144): è stato estrapolato un profilo DNA di TE 5 e di VITT_1;

-   sega Einhell PSM 520E (cfr. fotografia n. 259): è stato estrapolato DNA di TE 5 sulla spina e sui bottoni d’accensione;

-   manico di legno dell’ascia (cfr. fotografie n. 267-269): è stato prelevato il profilo DNA di TE 5 e di VITT_1;

-   un paio di guanti monouso in vinile ritrovati sul letto matrimoniale (cfr. fotografia n. 342): è stato estratto un profilo DNA misto di VITT_1 e di TE 5;

-   maniglia superiore (corta) della valigia (cfr. fotografia n. 370) è stato estratto il DNA misto di TE 5 e un profilo non interpretabile;

-   maniglia laterale (lunga) della valigia (cfr. fotografia n. 370) è stato estrapolato il DNA misto di TE 5 e di VITT_1;

-   è stato inoltre estrapolato il profilo DNA di VITT_1 sul kimono (cfr. fotografia n. 118), sulla scure in metallo (cfr. fotografie n. 121 e 122), sulla mezzaluna in metallo (cfr. fotografie n. 123 e 124), sul pugnale in metallo di colore nero (cfr. fotografie n. 129 e 130), sui bordi della lama del seghetto (cfr. fotografia n. 347).
Sugli otto guanti in vinile rinvenuti è stato anche estrapolato il profilo DNA di IM 1 (cfr. fotografia n. 101 della documentazione fotografica 7 maggio 2012, doc. 228.1 RMM). TE 5 affermava che tali guanti fossero già stati adoperati in precedenza per le pulizie dell’appartamento. Sul lenzuolo copri-piumino (primo strato del “sarcofago”) veniva altresì rinvenuto il profilo DNA di IM 1 (cfr. fotografia n. 361).

Visti i numerosi rilevamenti che permettono di affermare la presenza di TE 5 al momento dell’uccisione di VITT_1, un’unica impronta di scarpa non identificata non permette di collocare all’interno dell’abitazione una terza persona coinvolta nel reato in questione (cfr. documentazione fotografica 7 maggio 2012, doc. 228.1 RMM)” (sentenza 13.11.2012 del Tribunale dei minorenni, consid. 47, pag. 33-35).

 

Sempre in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si richiama quanto ha pertinentemente rilevato, al riguardo, la Corte delle assise criminali:

 

  l'ammissione della sua colpevolezza si impone anche facendo astrazione da tale confessione. TE 5, infatti, si trovava nel luogo dell'omicidio (e del rinvenimento del cadavere) nel periodo in cui questo è stato commesso e il cadavere presenta lesioni compatibili con il suo racconto del fatto. Poche ore prima TE 5 aveva acquistato una delle armi usate per l'uccisione e poco dopo ha iniziato a vendere oggetti personali della vittima. Egli non ha denunciato l'accaduto, come avrebbe fatto un innocente che avesse trovato il cadavere al rientro a casa, ma ha al contrario (oltre a venderne gli effetti personali) tentato di occultare il corpo, chiedendo a tal fine l'aiuto di terze persone. TE 5, inoltre, aveva pubblicamente manifestato l'intenzione di uccidere il patrigno, che non amava” (sentenza impugnata, consid. 53, pag. 73).

 

quando è avvenuta l’uccisione

 

                                54.   Il delitto è avvenuto quando ancora era giorno (“era giorno perché c’era ancora la luce solare”; PS TE 5 13.7.2011, all. 55 RPG, pag. 3): certamente, così come indicato dalla Corte delle assise criminali sulla scorta di una condivisibile valutazione, non prima delle 18.00 (risulta dai tabulati telefonici che VITT_1 era vivo di certo fino alle 17.55).

E’ certo, sulla scorta della ricostruzione degli eventi, che l’uccisione è avvenuta non prima delle 18.00 e non dopo le 20.00 (la sentenza impugnata, consid. 49 e 53, pag. 71 e 73, ritiene che l’uccisione si situi fra le 18.00 e le 19.00).

 

come ha fatto TE 5 a uccidere e cosa ha fatto quella sera con il corpo

 

                                55.   Al riguardo, questa Corte condivide, nella sostanza, gli accertamenti effettuati dai primi giudici:

 

 

  La versione che la Corte ha ritenuto (senza che occorra qui esplicitarla in dettaglio) è quella in cui TE 5 ammette, senza alcun preventivo litigio tra loro, di avere attirato in bagno VITT_1 con il pretesto di chiedere il suo aiuto per cercare l'orecchino che a TE 5 sarebbe caduto nello scarico della vasca da bagno. VITT_1 avrebbe accettato di aiutarlo nonostante le proprie difficoltà motorie. Egli l'avrebbe pertanto raggiunto in bagno, chinandosi per effettuare la ricerca. Avrebbe quindi chiesto a TE 5 di portargli una torcia elettrica per vedere meglio. TE 5 avrebbe lasciato il locale per andare a prendere la torcia, ma si sarebbe anche armato con l'ascia e un coltello, nascosti sotto l'accappatoio. Avrebbe quindi porto la torcia ad VITT_1 e quando questi si è chinato con la testa all'interno della vasca TE 5 l'ha colpito ripetutamente alla nuca con l'ascia, prima con la parte piatta, quindi anche con la lama, smettendo solo quando l'ascia si è rotta, nel senso che la parte in ferro si è separata dal manico in legno. Dopo di ciò, TE 5 ha inflitto ancora non meno di 8 colpi di punta e taglio al lato destro del collo di VITT_1, facendo anche in un'occasione ruotare la lama nella ferita. Indi, sempre con il coltello, TE 5 ha inferto altri colpi di punta e taglio al dorso della vittima. II medico legale ha ritenuto mortali sia le lesioni al capo, che quelle al collo e al dorso. II corpo di VITT_1 è stato lasciato nella vasca da bagno dell'appartamento, cosparso della candeggina acquistata il pomeriggio precedente, con la quale TE 5 credeva di poterlo sciogliere” (sentenza impugnata, consid. 55, pag. 74).

 

Al dibattimento d’appello, TE 5 ha ribadito tale versione con la modifica secondo cui lui si armò (nascondendo l’ascia e il pugnale negli slip) prima di chiamare VITT_1. E’ con questa modifica (rispetto ai primi giudici) che la scrivente Corte ha accertato la dinamica dei fatti: è, infatti, più logico che TE 5 si sia preparato con le armi prima di chiamare VITT_1 (la perdita dell’orecchino era, infatti, il pretesto per attirare la vittima nel bagno, farla chinare nella vasca e poterla, così, più agevolmente colpire):

 

  Mi sono preparato come per la doccia ma in realtà era un’esca. Ho infilato l’ascia e il pugnale che era in casa negli slip e sopra ho messo l’accappatoio che avevo appena comprato da IM 2. Mi sono diretto in bagno. Lì ho tolto l’orecchino che avevo e l’ho messo nello scarico della vasca da bagno. Poi sono uscito dal bagno e ho chiamato VITT_1 dicendogli che mi era caduto l’orecchino nella vasca e l’ho pregato di aiutarmi a prenderlo.

  VITT_1 era in salotto, seduto dalla parte della finestra. Si è alzato, è venuto in bagno, si è chinato e ha guardato nel buco però non vedeva niente. Mi ha chiesto di portargli una lampada che aveva. Sono uscito dal bagno e ho preso la lampada. Gliel’ho data. Quando si è chinato di nuovo per vedere, ho preso l’ascia e l’ho colpito in testa. Penso di averlo colpito tre volte. Prima l’ho colpito con la parte piatta e poi, penso, con la lama. Quando l’ascia si è spezzata, ho preso il pugnale e l’ho colpito al collo. L’ho colpito con il pugnale perché VITT_1 respirava ancora. So che con il pugnale l’ho colpito otto volte. Io non me lo ricordo. Lo so perché me lo hanno detto. Ho smesso di colpire quando ho sentito che non respirava più.

  La presidente mi chiede come ho fatto a sentire che VITT_1 non respirava più.

  L’ho capito perché prima si sentiva il sangue che gorgogliava nella gola e poi non si sentiva più.

  Quando ho finito di colpire, una metà del corpo di VITT_1 era nella vasca e l’altra metà fuori. VITT_1 era, in pratica, in ginocchio con il dorso e la testa dentro nella vasca. Ho lasciato VITT_1 in quella posizione e sono uscito dal bagno” (verb. dib. d’appello, pag. 35).

 

Del resto, la veridicità di questa versione è supportata dalla sua totale compatibilità con i riscontri oggettivi (tipo di lesioni, zona colpita,…).

 

 

                              XXI.   cosa fa TE 5 subito dopo avere ucciso VITT_1 e chi arriva, quella sera, nell’appartamento di via [...]

 

primo contatto telefonico fra madre e figlio dopo l’uccisione

 

                                56.   Risulta dai tabulati che, alle ore 20.37'10" di quella sera, TE 5 ha inviato (dal numero  in suo uso) un sms al numero […] in uso alla madre.

Risulta, poi, che, otto secondi dopo, dal numero in uso alla madre è partito un altro sms diretto a TE 5.

Questa Corte condivide, al riguardo, l’opinione dei primi giudici secondo cui vi è da dubitare che fra i due vi sia stato un vero e proprio contatto (cfr. sentenza impugnata, consid. 108, pag. 133). Il brevissimo lasso di tempo intercorso fra i due sms depone piuttosto per la tesi secondo cui il secondo sms altro non fosse che il rapporto di consegna del primo.

 

TE 5 va al bar

 

                                57.   Secondo quanto da lui dichiarato, subito dopo avere ucciso VITT_1, TE 5 si è preso una breve pausa:

 

  Sono andato in salotto, ho acceso la musica, il sigaro cubano che avevo comprato da IM 2 e ho preso un aperitivo alcolico che c’era in casa.

  Era pomeriggio ma non so che ora fosse.

  Finito di bere l’aperitivo, sono tornato in bagno per vedere se VITT_1 era davvero morto. Era così. Allora ho gettato tutto il corpo nella vasca. Sono sicuro di questo. Mi sono sciacquato la faccia perché c’erano degli schizzi di sangue e sono andato a vestirmi (indossavo ancora l’accappatoio che era sporco di sangue). Non ricordo dove ho buttato l’accappatoio”

  (verb. dib. d’appello, pag. 35).

 

Poi, è uscito per una veloce puntatina al bar [...]ed è, poco dopo, rientrato per portare in salotto gli oggetti che voleva vendere:

 

  Sono uscito subito dopo i fatti a bere qualcosa [...]. Sono rientrato a casa e ho messo gli oggetti da vendere in salotto per terra”

(SMM 26.9.2011, AI 629, pag. 4);

 

  Sono poi tornato a casa e ho preparato gli oggetti da vendere, e meglio ho messo tutti gli oggetti di valore in salotto. Si trattava di dischi vecchi di musica, un aspirapolvere, un laptop e altre cose che adesso non ricordo.

  Volevo vendere gli oggetti per avere i soldi per andare via dalla Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 35).

 

 

PIFA 1 arriva nell’appartamento di [...]

 

                            58. a.   Come detto sopra, PIFA 1, dopo avere tentato di nascondere la verità mentendo agli inquirenti su diverse questioni (fra queste, su una telefonata che egli pretendeva che TE 5 gli avrebbe fatto quella sera annunciandogli l’uccisione di VITT_1), si è deciso a dichiarare di essere andato, quel venerdì sera, in un’ora non precisata (ma prima di cena), a [...], di essere salito nell’appartamento di vitt_1 e di averne visto il corpo senza vita steso per terra in bagno (cfr. GPC 30.9.2011, AI 379, pag. 1-2; MP 5.10.2011, AI 403, pag. 2-4; MP 18.10.2011, AI 563, pag. 3-5; MP 25.10.2011, AI 598, pag. 2; MP 3.11.2011, AI 622, pag. 2).

 

                                  b.   Durante tutta l’inchiesta TE 5 ha negato che ciò sia avvenuto (PS 6.10.2011, all. 348 RPG, pag. 2 e 3; MP TE 5/PIFA 1 25.10.2011, AI 597, pag. 4 e segg.).

In seguito, dopo avere rifiutato di rispondere alla Corte delle assise criminali, il 25 luglio 2012 ha chiesto ed ottenuto di essere sentito dal SMM cui ha detto che, invece, era vero che, la sera del 1. luglio 2011, PIFA 1 era salito nell’appartamento ed aveva visto il cadavere di VITT_1 (SMM 25.7.2012, pag. 2 e segg.).

In questa circostanza, TE 5 ha dPIFA 1 per invitarlo ad andare nell’appartamento (SMM 25.7.2012, pag. 2). La telefonata è stata smentita dai tabulati.

Questa dichiarazione - oggettivamente non conforme alla realtà - può essere spiegata con la difficoltà di ricordare i dettagli di situazioni avvenute più di un anno prima. Non va, poi, dimenticato che, secondo quanto da lui dichiarato, quella sera, dopo l’uccisione, TE 5 ha bevuto, ciò che notoriamente non aiuta la memoria.

 

 

 

                                   c.   I primi giudici hanno evidenziato come, sui motivi che lo spinsero a recarsi nell’appartamento, PIFA 1 abbia dato versioni diverse rilevando come ciò dimostri, ancora una volta, la sua inattendibilità.

 

La scrivente Corte non ha condiviso tale giudizio.

Ricordate le considerazioni espresse al considerando 8, si evidenzia, qui, che, se è vero che sui motivi del suo recarsi nell’appartamento di via [...] PIFA 1 ha dato motivazioni diverse (per scusarsi con VITT_1, per uscire a bere con TE 5), è anche vero che tali contraddizioni potrebbero essere solo apparenti (per esempio, l’intenzione di scusarsi con VITT_1 non esclude quella di uscire a bere con TE 5) e/o essere frutto delle difficoltà di cui si diceva prima (cfr. supra, consid. 8).

 

Inoltre, si rileva che, quando ha deciso di riferire dell’arrivo di PIFA 1, TE 5 ha confermato - senza che, in quell’occasione, queste gli fossero state sottoposte - le dichiarazioni di PIFA 1 su un dettaglio che, peraltro, supporta la tesi dell’estraneità di quest’ultimo all’uccisione (messa in dubbio dai primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 93, pag. 96-97).

Ci si riferisce al fatto che - secondo le versioni dei due che, su questo punto, sono concordi - PIFA 1, una volta visto il corpo, si è spaventato ed è scappato:

 

  La notte tra il 1. e il 2 luglio PIFA 1 è venuto nell'appartamento e io gli ho mostrato il corpo di +VITT_1. (…) Mi ricordo di avere accompagnato PIFA 1 nel bagno vicino al corpo e gli ho detto che questa è la sorpresa. Mi ricordo che PIFA 1 ha toccato il corpo ed ha detto "sta dormendo, svegliati" e poi è fuggito via dallo spavento (…) Si è spaventato molto ed è fuggito via” (SMM TE 5 25.7.2012, pag. 2-3; sott. del red.);

 

  io sono entrato nell'appartamento e mi sono avvicinato fino alla porta d'entrata del bagno, così ho potuto vedere che quel corpo era di VITT_1. lo ho notato che VITT_1 si trovava a pancia in giù sul pavimento. Era vestito.(...) lo ho chiesto a TE 5 che cosa aveva combinato e lui mi ha risposto che quella era la bella sorpresa di cui mi aveva parlato all'entrata dello stabile. lo gli ho detto che era matto. lo mi sono molto spaventato, ero scioccato. Allora mi sono allontanato dall'appartamento e non sapevo più cosa fare e dove andare. Fuori casa, mentre girovagavo ancora sotto spavento…” (AI 379, GPC PIFA 1 30.9.2011, AI 379, pag. 2; sott. del red.; cfr., anche, PS PIFA 1 5.10.2011, AI 403, pag. 3 e 6; MP PIFA 1 3.11.2011, AI 622, pag. 2).

 

Si osserva, inoltre, che le dichiarazioni di PIFA 1 sul fatto di essere stato invitato a salire nell’appartamento da TE 5 che gli prospettava una bella sorpresa sono, ancora una volta, confortate da quelle del ragazzo che, pure, ha detto di essersi espresso in quei termini. Il fatto che TE 5 abbia detto di averlo fatto per telefono - in ciò scostandosi dalla realtà - non toglie valore all’utilizzo delle stesse parole riferite da PIFA 1. Nella misura in cui TE 5 ha parlato senza avere sott’occhio i verbali di PIFA 1 (cfr. SMM 25.7.2012, pag. 2 e 3), ciò significa che quest’ultimo ha detto il vero:

 

  Avevo chiamato PIFA 1 dicendogli di venire che avevo una bella sorpresa da mostrargli. Ero ubriaco. Al telefono non ho detto a PIFA 1 di aver ucciso VITT_1. L'ho semplicemente invitato nell'appartamento perché avevo una bella sorpresa per lui” (SMM TE 5 25.7.2012, pag. 2; sott. del red.);

 

  ho suonato il campanello. E' sceso il TE 5 fino alla porta d'entrata principale dello stabile. lo gli ho detto che ero passato perché avevo bisogno dell'VITT_1. TE 5 mi ha detto di salire che c'era una bella sorpresa” (GPC PIFA 1 30.9.2011, AI 379, pag. 1; cfr., anche, PIFA 1, verb. dib. d’appello, pag. 22).

 

Si rileva qui che della “bella sorpresa” e dello spavento di PIFA 1, TE 5 ha parlato anche al dibattimento d’appello, precisando peraltro che PIFA 1, convinto che lui ed VITT_1 gli stessero facendo uno scherzo, toccò il corpo di VITT_1 come per farlo muovere (questo è il senso del racconto) e, poi, accortosi della realtà, si spaventò tanto da fuggire:

 

  io ho aperto la porta del bagno e gli ho fatto vedere il corpo. Il corpo era nella vasca da bagno. Prima PIFA 1 ha detto “mi state facendo uno scherzo”. Poi ha toccato il corpo e si è spaventato ed è fuggito via”

(verb. dib. d’appello, pag. 36; cfr., circa la “bella sorpesa”, verb. dib. d’appello, pag. 41).

 

E’ quasi inutile precisare che, oltre che la costanza nel tempo, è l’estrema verosimiglianza del racconto - sembra quasi di vedere la scena - a dare alle dichiarazioni di TE 5 (e, quindi, a quelle di PIFA 1) lo spessore della verità.

 

                                  d.   Va detto, per completezza, che, al dibattimento d’appello, TE 5 ha detto di avere incontrato PIFA 1 [...]:

 

  PIFA 1 è stato nell’appartamento di [...], la sera del 1. luglio, prima di tutti gli altri. Quindi è stato lì anche prima che ci arrivasse [...]. Mi sembra che PIFA 1 sia arrivato un paio d’ore dopo che io avevo colpito VITT_1. Ero già stato [...] a bere qualcosa ed è stato lì che ho incontrato PIFA 1 e gli ho detto di venire su nell’appartamento che c’era una bella sorpresa. Sono sicuro. [...] siamo andati insieme io e PIFA 1 a piedi fino all’appartamento. Io gli avevo detto che c’era una sorpresa ma non gli avevo detto quale era la sorpresa. Io sono entrato nell’appartamento per primo. PIFA 1 è entrato dopo di me” (verb. dib. d’appello, pag. 41).

 

PIFA 1 ha, invece, detto - confermando, in ciò, le sue precedenti dichiarazioni - di essersi deciso lui ad andare a [...]:

 

  Mi sono diretto verso via [...]per andare su a chiamare il TE 5 per vedere se voleva venire a bere qualcosa. Non mi ricordo che ora fosse. Ho posteggiato la bicicletta lì di sotto. Adesso mi viene in mente che avevo un po’ paura di incontrare il signor VITT_1 perché qualche giorno prima avevamo un po’ litigato a casa mia. Poi mi sono detto che, se lo incontravo, ne avremmo parlato e avremmo fatto la pace. Ho suonato il campanello. TE 5 è sceso. Mi ricordo che lui mi ha detto “vieni su che c’è una bella sorpresa” (verb. dib. d’appello, pag. 22).

 

Difficile è dire quale delle due situazioni descritte sia quella corrispondente alla realtà, ritenuto come entrambe siano plausibili, come non vi siano al riguardo altri elementi probatori in atti e come a rendere preferibile a quella di TE 5 la versione di PIFA 1 sia soltanto la sua costanza nel tempo.

Non essendo essenziale per il giudizio, la questione può rimanere indecisa.

Al proposito, ci si limita a rilevare che non è questa divergenza a minare la credibilità di TE 5, ritenuto come egli si sia espresso sul tema a distanza di ben due anni dai fatti, ciò che potrebbe - insieme all’alcol ingerito - giustificare un ricordo sbagliato.

 

IM 2 è stato nell’appartamento in via [...]?

 

                            59. a.   Secondo la pubblica accusa, IM 2, la sera del 1. luglio 2011, dopo avergli venduto l’ascia e gli altri oggetti, raggiunse TE 5 nell’appartamento di via [...] intenzionato ad acquistare degli oggetti di proprietà di VITT_1 che, rientrando, si arrabbiò e cominciò ad insultarli così che il giovane lo colpì con dei pugni fino a farlo cadere a terra esanime. Dopo di che - sempre secondo l’accusa - IM 2 si allontanò “lasciando quindi campo libero al minore ben sapendo del “materiale” consegnatogli e delle intenzioni espresse” e, successivamente, supportò, in modo non precisato, “il minore a spostare il cadavere della vittima nella vasca da bagno” (AA 6 giugno 2012).

 

                                  b.   IM 2 ha costantemente negato di essere stato nell’appartamento VITT_1 quella sera.

Tali sue dichiarazioni sono confermate da quelle di TE 5 che ha sempre, costantemente, dichiarato che IM 2 andò nell’appartamento soltanto il giorno successivo.

Le negazioni di IM 2 sono, poi, ulteriormente confortate dai tabulati telefonici da cui non risulta che il cellulare di IM 2 si sia allacciato, quella sera, con l’antenna che serve via [...] (mentre attestano il contrario per il giorno successivo) e da cui risulta anche che, alle 17.49 - cioè, all’ora in cui, presumibilmente, VITT_1 è rientrato a casa - il suo cellulare era agganciato all’antenna di via [...] che serve la zona in cui abitava l’allora sua compagna.

La scrivente Corte non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni che ha reso, al riguardo, IM 3 visto che, per i noti problemi, la probabilità che questi abbia equivocato un discorso fatto da IM 2 a titolo ipotetico non può essere esclusa.

Ne deriva che nulla in atti conforta la tesi accusatoria.

Del resto, l’ipotesi accusatoria sostenuta a titolo principale dalla PP è in irrimediabile contrasto con la dinamica dell’uccisione accertata dalle diverse autorità che si sono chinate sulla questione: già solo questo esclude la presenza di IM 2 sul luogo del crimine al momento in cui questo è stato commesso.

 

TE 5 chiama IM 2

 

                                60.   Alle 21.02’28” TE 5 telefonò a IM 2.

Fra i due vi fu una conversazione della durata di 2 minuti e 12 secondi.

Interrogato al riguardo, IM 2 ha detto di non ricordare la telefonata (MP IM 2 9.3.2012, AI 909, pag. 7). Altrettanto ha fatto TE 4.

La tesi più verosimile è che TE 5 abbia proposto prima a IM 2 quello che, poi, ha proposto a [...] (e che IM 2 abbia rifiutato di andare a visionare gli oggetti che TE 5 voleva vendere).

 

incontro con [...]

 

                                61.   Pochi minuti dopo, alle 21.06, TE 5 telefonò a [...] (pure attivo nella compravendita di merce usata) per, appunto, proporgli di acquistare degli oggetti.

I due concordarono di incontrarsi alla stazione FFS di [...] ([...]non sapeva dove TE 5 abitasse) e da lì, insieme, si recarono nell’appartamento di VITT_1.

Nell’appartamento, [...] non notò nulla di particolare, se non il disordine.

Fra la merce che TE 5 gli offriva (si trattava, è evidente, di oggetti di proprietà dell’uomo che aveva appena ucciso), [...] scelse quanto gli interessava.

Per quanto scelto, venne concordato un prezzo di fr. 200.-.

Siccome aveva con sé solo fr. 50.-, [...] telefonò, alle 22.12, a [...] (un suo cugino) cui chiese in prestito il denaro mancante. Avuto l’assenso del cugino, [...], accompagnato da TE 5, si recò da lui (PS [...] 10.8.2011, all. 177 RPG, pag. 2). Avuti i soldi e pagato il dovuto, [...] riaccompagnò con la propria vettura TE 5 alla stazione di [...].

 

TE 5 chiama la sorella e manda un sms a [...]

 

                                62.   Alle 23.02, TE 5, con il cellulare di VITT_1, telefonò alla sorella (che si trovava in [...]): la conversazione è durata 4 minuti. Non si sa cosa i due si siano detti.

TE 5 ha, con veemenza, sostenuto di non averle detto nulla dell’uccisione.

 

Poi, alle 23.10, TE 5 scrisse un sms a [...].

 

 

                             XXII.   cosa succede il sabato 2 luglio 2011

 

nella notte PIFA 1 scrive un sms a IM 1

 

                                63.   Alle 00.42'22" del sabato 2 luglio 2011 PIFA 1 scrisse a IM 1 un sms (sul numero svizzero  in uso alla donna). Dopo avere inizialmente mentito (quando ancora sosteneva di non essere stato nell’appartamento di [...]quella sera) sul contenuto di tale messaggio, PIFA 1 ha detto di avere scritto alla donna per fare in modo che lei lo contattasse:

 

  Mi ricordo che alle 00.40 circa del 2.7.2011 ho mandato un sms alla IM 1. Non mi ricordo più cosa le ho scritto perché ero ancora agitato ed avevo anche bevuto. Ma sicuramente era per riuscire a contattarla e far si che lei mi chiamasse” (GPC PIFA 1 30.9.2011, AI 379, pag. 3).

 

contatti telefonici tra TE 5 e la madre

 

                            64. a.   Poco prima, alle 00.31'09", anche TE 5 aveva scritto un sms alla madre. Lo aveva fatto con l’utenza  di VITT_1 in direzione del numero svizzero () in uso alla madre.

Il testo del messaggio era il seguente:

 

urgente fatti sentire. TE 5".

 

Al riguardo, TE 5 ha, prima, detto di averlo scritto “perché avevo ucciso VITT_1 e mi servivano ancora soldi” (PS 6.10.2011, all. 347 RPG, pag. 2) e, poi, perché "volevo dirle che VITT_1 era morto, non mi ricordo se mi ha risposto" (SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 10).

 

IM 1, confrontata con tali dichiarazioni, ha detto di non avere letto il messaggio:

 

  No, non mi ricordo di aver letto un messaggio del genere. TE 5 non mi ha inviato nessun messaggio per chiedermi soldi. (…) No, non ricordo di aver letto un messaggio del genere. A quell’ora ero in Italia e c’è il roaming, per cui non voglio pagare” (PS 6.12.2011, AI 743, pag. 15-16).

 

Un paio di minuti dopo, alle ore 00.33'26", TE 5 tentò di chiamare la madre, telefonando con l’utenza  (un numero che i coniugi avevano per le chiamate all'estero; cfr. PS IM 1 1.09.2011, all. 254 RPG, pag. 4) al cellulare serbo di lei (…). La telefonata non riuscì: i tabulati indicano, infatti, una durata di 0 secondi.

 

                                  b.   Alcune ore più tardi, alle 05.11'37", i tabulati attestano che IM 1 fece una chiamata (con il suo cellulare serbo) della durata di soli 4 secondi al numero […] in uso al figlio.

Al riguardo, la donna ha spiegato di avere voluto, con quella telefonata, fare uno squillo a TE 5 per fargli sapere di essere arrivata a destinazione (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 22). La spiegazione è verosimile vista la breve durata del contatto (probabilmente è scattato il combox).

 

Risulta, poi, che, poco prima, sempre con il cellulare serbo, IM 1 aveva chiamato - ma senza successo - per tre volte (ultimo tentativo alle ore 5.08’36”) il cellulare di VITT_1 (all. 447 RPG, analisi contenuto cellulare VITT_1).

 

                            65. a.   Risulta dai tabulati che, alle 9.13’40” di quel sabato mattina, IM 1 inviò, con il suo cellulare [...], un sms al numero di VITT_1.

Poco dopo, alle 9.15’15”, TE 5 (con il cellulare di VITT_1) chiamò la madre (sul suo cellulare serbo).

Fra i due vi fu una conversazione della durata di 242 secondi (all. 1 ad all. 348 RPG).

Poco dopo, alle 9.34’12”, la madre richiamò TE 5 (sul suo cellulare, cioè al numero). Questa nuova conservazione durò 5 minuti e 2 secondi.

 

                                  b.   Secondo questa Corte, l’oggetto di queste due conversazioni - della durata complessiva di quasi 10 minuti - non può essere stato che l’uccisione di VITT_1. Questo, a maggior ragione se si pensa al contenuto del messaggio spedito da TE 5 alla madre nella notte (alle 00.31) con il cellulare di VITT_1.

L’anomalia dell’utilizzo da parte di TE 5 del cellulare di VITT_1 e il testo del messaggio (“urgente fatti sentire”) erano indicatori dell’esistenza di una situazione particolare che andava discussa. E la situazione particolare che andava discussa e che è stata effettivamente discussa in ben 10 minuti di telefonate non poteva essere altro che l’uccisione di VITT_1.

 

E’, dunque, accertato che, nelle due telefonate delle 9.15 e delle 9.34 del sabato 2 luglio 201, TE 5 parlò con la madre di quanto avvenuto.

 

Si annota, qui, che a sostanzialmente analogo accertamento è giunta anche la prima Corte (cfr. sentenza impugnata, consid.112, pag 136 in fine).

 

TE 5 telefona a IM 2

 

                                66.   Alle ore 11.00’15’’ TE 5 telefonò a IM 2.

La conversazione durò 2 minuti e 20 secondi.

 

PIFA 1 contatta nuovamente IM 1

 

                            67. a.   Nella tarda mattinata del 2 luglio, alle ore 11.19’29”, PIFA 1 inviò un altro sms sul numero svizzero di IM 1.

Poi, alle 11.25'39", PIFA 1 chiamò il numero [...]della donna.

Fra i due vi fu una conversazione di 132 secondi.

 

Nel pomeriggio PIFA 1 contattò di nuovo IM 1.

Lo fece, alle 15.17’16’’, con una telefonata che durò 453 secondi.

 

                                  b.   Sui contatti telefonici avuti con IM 1 in quel 2 luglio, PIFA 1 ha reso - pur se nei suoi tempi e nei suoi modi - dichiarazioni del tutto credibili: come già ampiamente spiegato, le bugie dette quando cercava di nascondere di essere stato nell’appartamento non possono inficiare l’attendibilità delle dichiarazioni rese in seguito. Quand’anche in esse vi fossero delle imprecisioni (addebitabili a molte e diverse circostanze), vi è una preponderanza significativa di elementi di verità che vanno identificati con uno sforzo interpretativo che tenga conto delle caratteristiche di cui già s’è detto.

 

Il 1. settembre 2011, alla polizia e poi al PP, PIFA 1 ha ammesso di avere detto, nella prima telefonata del 2 luglio, a IM 1 che TE 5 lo aveva informato della morte di VITT_1 e gli aveva chiesto aiuto per far sparire il cadavere. Ha ribadito queste dichiarazioni il 3 settembre 2011 al GPC.

A quel magistrato - cui aveva richiesto una nuova audizione - il 30 settembre 2011 PIFA 1 ha, in sostanza, detto che mandò un sms a IM 1 verso le 00.40 del 2 luglio 2011 per farsi richiamare (GPC PIFA 1 30.9.2011, AI 379, pag. 3 e 4 in cui ha ammesso di aver mentito quando, in precedenza, aveva detto che, in quell’sms, aveva chiesto a IM 1 di restituirgli degli oggetti) e che parlò con lei al telefono nella giornata di sabato.

Secondo le sue dichiarazioni, durante la telefonata PIFA 1 le disse di aver visto, la sera prima, il cadavere di VITT_1 e le riferì che TE 5 gli aveva detto che lo aveva fatto fuori lui. Secondo il dire di PIFA 1, IM 1 rimase senza parole e gli disse che non ci credeva (AI 379, pag. 2). Tuttavia, la donna - sempre secondo le dichiarazioni di PIFA 1 - gli ripetè che non sopportava più VITT_1 che beveva (AI 379, pag. 3).

Continuando nel suo racconto, PIFA 1 ha detto che richiamò IM 1 nel pomeriggio del 2 luglio 2011 dicendole di avere visto, al mercato, TE 5 che era “fulminato” e che gli aveva chiesto dell’erba. IM 1 gli chiese, quindi, di tenere d’occhio TE 5 e di informarla se lo vedeva, ma non gli chiese di farle sapere se vedeva VITT_1 (AI 379, pag. 3).

 

In seguito, nei verbali del 5 e del 18 ottobre 2011, al PP PIFA 1 ha ribadito di avere informato IM 1 della morte di VITT_1 il sabato 2 luglio 2011 (MP 5.10.2011, AI 403, pag. 5; MP 18.10.2011, AI 563, pag. 3) e di averle, poi, comunicato, il 7 luglio 2011, che il teletext aveva pubblicato la notizia (MP 18.10.2011, AI 563, pag. 7).

Sempre il 18 ottobre 2011, PIFA 1 ha precisato che IM 1, pur essendo al corrente della morte di VITT_1, con lui faceva finta di non saperlo (MP 18.10.2011, AI 563, pag. 7).

 

                                   c.   IM 1 ha negato di essere stata informata da PIFA 1 della morte del marito (MP IM 1/PIFA 1 12.3.2012, AI 912, pag. 10-12).

 

                                  d.   La scrivente Corte ha accertato che i contatti telefonici fra i due ebbero quale tema la morte di VITT_1.

Questo accertamento è fondato non solo sulle dichiarazioni di PIFA 1 - che questa Corte ha ritenuto del tutto credibili - ma anche sulla considerazione secondo cui non è pensabile che ben due conversazioni telefoniche nell’arco di poche ore non fossero incentrate su un evento di intensità emotiva (comunque) eccezionale quale l’uccisione di VITT_1.

 

Del resto, è quanto hanno accertato anche i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 92 in fine, pag. 96).

 

                                   e.   Come visto sopra, la scrivente Corte ha accertato che la donna già era stata informata dal figlio di quanto accaduto.

Dunque, l’incredulità e la sorpresa mostrate a PIFA 1 erano una finzione.

In questo senso, significativo del fatto che sapesse perfettamente cosa ne era stato di VITT_1, è il fatto che IM 1 chiese a PIFA 1 di tenere d’occhio il figlio ma non gli chiese nulla riguardo al marito.

 

TE 5 va al mercato e ritorna nell’appartamento con IM 2 e IM 3

 

                            68. a.   Nel primissimo pomeriggio di sabato - tra le 12.00 e le 13.00 (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 4 e 5; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 10; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 3) - TE 5 raggiunse la bancarella di IM 2 al mercato di Bellinzona dove mise in vendita l’apparecchio TV del patrigno (PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 9 e 10; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 14) che venne acquistato da IM 3 per fr. 150.-/200.- (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 5; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 2; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 18-19; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 2; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 10; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 14; cfr., anche, verb. dib. d’appello, pag. 8 e 37).

 

                                  b.   Chiuso il mercato, attorno alle 14.00 (PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 10; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 15; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 2; GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3), IM 2 e IM 3 andarono con TE 5 nell’appartamento di via [...].

 

Sui motivi della trasferta, le dichiarazioni dei due non sono completamente concordanti, ma in sostanza si ha che IM 2 voleva visionare il materiale che TE 5 diceva di voler vendere (PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 10; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 14; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 2; MP IM 2 11.8.2011, AI 111, pag. 8), mentre IM 3 era interessato ad acquistare delle stecche di sigarette serbe (GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 3; MP IM 2 11.8.2011, AI 111, pag. 8; MP IM 2/TE 5 16.5.2012, AI 1009, pag. 5; PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 2; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 8).

 

Al dibattimento d’appello TE 5 ha confermato le sue precedenti dichiarazioni (confondendosi, tuttavia, riguardo a XX1 che andò a [...], sì, quel sabato, ma più tardi) e quelle degli altri protagonisti:

 

  Non ricordo esattamente se, dopo il mercato, siamo andati prima al negozio o prima a casa. Comunque, ad un certo punto, siamo andati a casa. Eravamo io, IM 3, IM 2 e [...]. Ho invitato io questi miei amici perché volevo mostrargli la merce che volevo vendere per vedere se a loro interessava qualcosa. Siamo andati solo in salotto. Hanno visto la merce. A IM 2 e a IM 3 non interessava niente. C’erano invece delle cose che interessavano ad [...]. Non so se i miei amici sono sempre rimasti nel salotto perché, ad un certo momento, io mi sono allontanato e sono andato in cucina. Non credo però di esserci rimasto a lungo. I miei amici non sono rimasti a lungo nell’appartamento” (verb. dib. d’appello, pag. 37; cfr. anche PS 15.7.2011, all. 62 RPG, pag. 7-8 in cui TE 5 già ha detto che era sua intenzione vendere gli oggetti di VITT_1).

 

disordine nell’appartamento

 

                                69.   Arrivati nell’appartamento, TE 5 si scusò per il disordine che vi regnava (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 6; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 3) e, a IM 2 che gli chiese di poter andare in bagno, disse che questo era fuori uso (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 20; PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 7; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 9) a causa di un litigio avuto con il patrigno (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 6 e 14; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 3, 10 e 19; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 3).

 

Il dettaglio del bagno è stato confermato anche da TE 5:

 

  Ricordo che, ancora nell’appartamento, IM 2 mi aveva chiesto di poter andare in bagno ed io gli ho detto che non si poteva perché era rotto qualcosa. Non avevo però dato spiegazioni sul motivo della rottura”

(verb. dib. d’appello, pag. 37; cfr., pure, PS 15.7.2011, all. 62 RPG, pag. 7-8; PS 15.7.2011, all. 63 RPG, pag. 2; PS 25.7.2011, all. 85 RPG, pag. 6; PS 8.8.2011, all. 167 RPG, pag. 8 e 21; SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 13; MP TE 5/IM 2 2.12.2011, AI 732, pag. 6-7 e 16).

 

Avendo notato un sacco della spazzatura nero nel salotto, a dire di IM 3, IM 2 domandò al ragazzo cosa contenesse (PS 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7 e 20; GPC 5.8.2011, AI 51, pag. 2; PS 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 4 e 19; MP 10.8.2011, AI 105, pag. 3). Sempre secondo IM 3, TE 5 rispose che gli avrebbe spiegato in seguito (PS 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 8; MP 4.8.2011, AI 47, pag. 2-3; GPC 5.8.2011, AI 51, pag. 2; PS 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 4 e 19; MP 10.8.2011, AI 105, pag. 3).

IM 2 ha invece dichiarato di avere chiesto a TE 5, scherzando, se non avesse ucciso il patrigno per poi metterlo nel sacco dei rifiuti (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 11; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 2 e 3; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 9-11) e che il ragazzo gli rispose evasivamente di no, dicendogli che gli avrebbe spiegato dopo, quando fossero stati soli (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 12; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 3; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 9-10).

 

dubbi di IM 2

 

                                70.   Siccome si era reso conto che TE 5 voleva vendere gli oggetti che lui sapeva essere di VITT_1 ad un prezzo di molto inferiore al loro valore, IM 2 dubitò che il ragazzo fosse autorizzato a vendere (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7 e 8; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 7; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 2, 3 e 4; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 11; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 2).

Perciò chiese spiegazioni a TE 5 che gli assicurò che VITT_1 era d’accordo (PS IM 2 7.7.20122, all. 27 RPG, pag. 11; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 2; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 3; MP IM 2 11.8.2011, AI 111, pag. 11; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 16).

 

IM 2 ha dichiarato che TE 5 spiegò loro che la vendita era dovuta alla necessità di pagare una fattura scoperta di VITT_1 per fr. 4'000.- (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 11; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 2 in cui IM 2 precisa di aver detto a TE 5 che non avrebbe mai ricavato tale cifra se avesse venduto tutto a fr. 1.-; cfr. GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3).

IM 3 ha, invece, detto che TE 5 voleva racimolare dei soldi (non ha saputo dire se fr. 400.- o 4'000.-) perché voleva trasferirsi in un Paese caldo (cfr. PS 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7; MP 4.8.2011, AI 47, pag. 6; MP 10.8.2011, AI 105, pag. 3; cfr., pure, MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 16).

Tuttavia, questa Corte ha ritenuto di dover accertare che, se TE 5 disse queste cose, le disse a IM 3 e a [...] martedì 5 luglio 2011 al [...] e non quel sabato pomeriggio (cfr. PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 5-6 e PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 10 in cui la [...] ha detto che al [...] TE 5 disse loro che sarebbe partito per il Messico per un anno, avendo trovato una casa in affitto per fr. 4'000.- all’anno).

 

Ad ogni modo, IM 2 si tirò indietro e non volle acquistare nulla, almeno finché non avesse verificato l’effettivo consenso alla vendita da parte del proprietario degli oggetti (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7 e 14; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 16; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 4).

 

Va, qui, sottolineato che, nel confronto con IM 2, IM 3 ha precisato di averlo sentito dire a TE 5, in quell’occasione, una frase del genere “la merce mi interessa fammi chiamare quando torna indietro l’VITT_1” (MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 16).

 

colloquio fra TE 5 e IM 2 al cassonetto e rientro dei tre al negozio di IM 2

 

                                71.   I tre uscirono insieme dall’appartamento intenzionati ad andare nel negozio di IM 2. IM 3 salì subito sul furgone. TE 5 seguì IM 2 che voleva buttare un sacchetto con la spazzatura del mercato nel cassonetto lì vicino.

Su quanto i due si dissero nei pressi del cassonetto gli atti non sono chiari.

 

                                   a.   IM 2, al riguardo, ha dichiarato che:

 

                                -     TE 5 gli disse che il sacco conteneva l’ascia e altro materiale insanguinato (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 12; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 17; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 4-5; GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 4, 10 e 12; MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 5 e 9; MP IM 2/IM 3 31.1.2012, AI 844, pag. 12).

                                -     lui gli chiese se avesse ucciso VITT_1;

                                -     il ragazzo rispose che non aveva ucciso il patrigno, che gli serviva ancora vivo, ma un uomo con il quale si era picchiato alcuni giorni prima ad Airolo, che aveva rincontrato, che aveva fatto ubriacare in un bar prima di portarlo a casa sua, dove lo aveva colpito alla nuca con l’ascia, vedendo fuoriuscire una sostanza bianca simile al muco (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 12 e 23; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 17; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 5; cfr., anche, GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 4, 8, 10 e 12; MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 5, 9 e 11; MP IM 2/IM 3 31.1.2012, AI 844, pag. 14; MP [...]/IM 2 15.2.2012, AI 886, pag. 8; MP 30.3.2012, AI 935, pag. 6; MP 25.4.2012, AI 970, pag. 7);

                                -     lui non gli credette e reagì dicendogli per scherzo che, allora, era davvero il duro per il quale si spacciava (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 12; PS 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 17; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 5; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 10 e 12).

 

Al dibattimento d’appello, IM 2 ha, più o meno, riproposto le sue versioni precedenti affermando:

 

  Usciti dall’appartamento, ho preso dal furgone un sacchetto con la spazzatura da gettare. Andando verso il cassonetto, TE 5 mi ha seguito e lì mi ha detto che nel sacco c’era l’ascia e i sacchetti sporchi di sangue dell’uomo che aveva ucciso. Io gli ho chiesto subito “ma non è che hai fatto fuori il tuo patrigno?”. Lui mi ha detto “no, perché mi serve ancora vivo, è l’altro, quello con cui ho litigato alcuni giorni fa”. TE 5 mi ha detto che l’aveva chiamato, che si erano dati appuntamento al bar, lì l’aveva fatto ubriacare e poi l’aveva portato nell’appartamento di via [...] e lì gli aveva dato una botta in testa con l’ascia che si era pure spaccata e che gli aveva fatto impressione vedere il muco che usciva dalla nuca”

(IM 2, verb dib d’appello, pag. 10).

 

                                  b.   Sul momento in cui ha rivelato a IM 2 di avere ucciso, TE 5 - che ha sempre negato di avere raccontato la storia dell’uomo di Airolo (MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 10 e 11) - non è stato costante.

In sostanza, le sue dichiarazioni possono, così, essere riassunte.

All’inizio ha negato di averglielo detto (sostenenendo che non avrebbe mai voluto mettere nei guai l’amico che sapeva avere delle condanne con la condizionale, cfr. PS 25.7.2011, all. 85 RPG, pag. 10).

Poi ha dichiarato che glielo disse al mercato sabato 2 luglio verso le 12.00 e che, poco dopo, quando si trovavano vicino al cassonetto, gli chiese aiuto per far sparire il corpo (PS 8.8.2011, all. 167 RPG, pag. 15 e 20-21; MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 4, 10 e 16-17).

Al dibattimento d’appello, ha, sostanzialmente, confermato le sue ultime dichiarazioni (con incertezze riconducibili al tempo trascorso):

 

  Quando sono usciti, io sono uscito con loro. Con IM 2 sono andato a buttare qualcosa nel cassonetto. A domanda della presidente rispondo che non so se era in quel momento, ma so di avere detto a IM 2 che avevo ucciso VITT_1. Per meglio dire, non so se gliel’ho detto prima al mercato o solo in quel momento” (verb. dib. d’appello, pag. 37).

 

                                   c.   Al rientro in negozio, nel retrobottega, IM 2 raccontò a IM 3 del colloquio avuto con TE 5.

Nella sua prima audizione, IM 3 ha detto che IM 2 gli raccontò che, vicino al cassonetto, TE 5 gli aveva confidato di avere ucciso un uomo - “amico della madre” - e che il sacco conteneva l’arma utilizzata per l’uccisione e il materiale usato per non sporcare attorno al cadavere (PS 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2).

In un successivo interrogatorio, IM 3 ha detto, invece, che IM 2 gli disse di essere convinto che TE 5 “aveva fatto fuori il marito della madre” (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 8).

Al GPC IM 3 ha, poi, detto che IM 2 gli disse di essere convinto che “TE 5 aveva fatto qualcosa di brutto” (GP 5.8.2011, AI 51, pag. 2).

Nell’interrogatorio successivo, IM 3 è tornato a dire che IM 2 gli disse che “secondo lui, il ragazzo aveva fatto fuori il patrigno” (PS 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 5).

Al procuratore pubblico, ha dichiarato che IM 2 gli riferì che TE 5 gli aveva detto “di aver colpito VITT_1 con un colpo di ascia alla nuca e che il cranio si era fracassato tanto da notare la fuoriuscita delle budella del cervello, di liquido e di una specie di muco (IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 4).

 

Al dibattimento d’appello, IM 3 ha riferito:

 

  Preciso che, prima, nel negozio, IM 2 mi aveva fatto entrare nello sgabuzzino e lì mi aveva detto che nel sacco della spazzatura c’era l’ascia rotta e dei sacchi sporchi di sangue. Mi aveva detto che con quell’ascia TE 5 aveva ucciso una persona. IM 2 mi aveva detto, nel negozio, che, anche se TE 5 gli aveva detto che si trattava di un altro, lui pensava che l’uomo ucciso da TE 5 fosse il patrigno. Ricordo che IM 2 si stupiva del fatto che l’ascia si era rotta: infatti diceva che si trattava di un’ascia solida.

  A domanda dell’avv. DI 1, rispondo quanto segue:

  -   IM 2 mi ha detto di seguirlo nello sgabuzzino;

 -   dopo aver fatto i suoi bisogni nella toilette che è lì vicino e mentre si lavava le mani, IM 2 mi ha detto che:

      --   TE 5 gli aveva detto che nel sacco c’era l’ascia rotta e dei sacchi sporchi di sangue;

      --   con quell’ascia aveva spaccato il cranio di uno e che era uscito del liquido dal cervello;

      --   IM 2 pensava che quel qualcuno fosse il patrigno;

      --   l’ascia si era rotta;

      --   IM 2 trovava strano che l’ascia si fosse rotta perché era un’ascia resistente;

      --   era stato lui a vendere l’ascia a TE 5.

  Ricordo che IM 2 mi aveva detto che lui pensava che TE 5 aveva ucciso il patrigno perché gli sembrava strano che lui vendesse i CD a fr. 1.- al pezzo quando valevano di più” (verb. dib. d’appello, pag. 10 e 11).

 

                                  d.   Questa Corte, al di là dei distinguo fatti da IM 2, ha accertato che questi ha saputo, nel primo pomeriggio del sabato 2 luglio, che TE 5 aveva ucciso un uomo e che quell’uomo era il patrigno (così come, poi, ha riferito a IM 3).

Sostengono questo accertamento l’inverosimiglianza del racconto sull’uomo di Airolo “fatto ubriacare al bar” e poi trasportato nell’appartamento (peraltro, sempre smentito da TE 5) ed anche le dichiarazioni di IM 3 che, pur se indicative dei suoi limiti, contengono almeno un nucleo coerente che aiuta nell’accertamento dei fatti.

La Corte ha, poi, accertato che, così come ha raccontato il ragazzo, vicino al cassonetto, TE 5 chiese a IM 2 di aiutarlo a liberarsi del cadavere. Non c’è, infatti, altra spiegazione per una simile rivelazione: l’autore di un reato (soprattutto se grave) non va a raccontare ad un terzo di averlo commesso se non perché da questo terzo (di cui si fida) vuole un aiuto e, in concreto, questo aiuto non poteva essere altro che finalizzato a far sparire il cadavere.

 

                                   e.   IM 2, come suo solito, rispose prendendo tempo. Del resto, i suoi pensieri erano occupati in altro: sappiamo che egli aveva un fitto scambio di messaggi con le sue “amiche” e che stava pensando alla trasferta in Italia per fare compere (MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 9).

In effetti, al riguardo, al dibattimento (in cui ha ha preteso che, quel giorno, TE 5 non gli chiese aiuto, ma si limitò a raccontargli di avere ucciso un uomo), IM 2 ha detto che al racconto di TE 5 lui reagì così:

 

  Io ho pensato che si trattava ancora una volta di racconti strani e gli ho detto che noi andavamo via perché dovevamo andare in Italia” (verb. dib. d’appello, pag. 10).

 

TE 5 riceve tre telefonate dalla madre

 

                                72.   Risulta dai tabulati che, alle 15.56, TE 5 ricevette un’altra telefonata dalla madre (al numero). La conversazione durò soli 20 secondi ma, poco dopo, alle 16.11, IM 1 chiamò nuovamente il figlio. Questa volta la conversazione fu più lunga e durò ben 6 minuti e 37 secondi. Una decina di minuti dopo la fine di questa conversazione, alle 16.28, IM 1 chiamò di nuovo TE 5. La durata di questo collegamento fu di 1 minuto e 20 secondi.

ritorno di TE 5 con IM 3 e l’amica di lui, l’amica di IM 2 e la di lei figlia e XX1 nell’appartamento in via [...]

 

                            73. a.   Attorno alle 16.00, IM 3, la di lui compagna [...] (pure presente in negozio), la compagna di IM 2 (XX2) con la sua bambina e XX1 (un uomo relativamente anziano che gravitava attorno a IM 2) tornarono con TE 5 a [...] (PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 4; MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 3; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 7; MP IM 2 11.8.2011, AI 111, pag. 12; PS IM 2 4.10.2011, all. 341 RPG, pag. 7).

IM 2 non si aggregò perché era impegnato con le sue faccende e seppe della trasferta solo in un secondo momento (MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 3).

 

                                  b.   Solo i tre uomini (TE 5, IM 3 e [...]) salirono nell’appartamento (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 9; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 2; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 2; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 7; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 4; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 6; PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 3; PS XX1 17.8.2011, all. 204 RPG, pag. 4; MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 5).

Le donne rimasero, invece, in macchina ad aspettare.

 

                                   c.   Nell’appartamento, senza più preoccuparsi del sacco della spazzatura di cui aveva parlato con IM 2, IM 3 acquistò le sigarette che aveva provato in occasione della sua prima visita (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 3; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 7 e 9; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 4-5; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 3-4 e 21; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 3-4; MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 5).

 

IM 3, IM 2 e le rispettive compagne vanno a Milano a fare acquisti

 

                                74.   Uscito dall’appartamento, IM 3, con le due donne (e la bambina) che lo aspettavano in macchina, fece ritorno al negozio e, verso le 16.30, tutti, IM 2 compreso, andarono a Milano per fare compere (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 2; PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 11; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 7; cfr. PS [...]5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 4; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 14; PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 17).

Secondo il dire di IM 3, durante il viaggio, IM 2 parlò ancora di ciò che TE 5 gli aveva confidato (PS IM 3 3.8.2011, all. 116 RPG, pag. 20; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 2).

Anche IM 2 - pur se le dichiarazioni dei due non si sovrappongono completamente - ha detto di avere parlato, durante il viaggio a Milano, del sacco con l’ascia ed i sacchi sporchi di sangue e del fatto che TE 5 aveva ucciso qualcuno (MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 3; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 11 in cui IM 2 ammette di avere detto a IM 3, “nel negozio o, più tardi, nel viaggio verso Milano, (…) che TE 5 mi aveva detto di aver ucciso un uomo e che nel sacco della spazzatura c’era l’ascia rotta sporca di sangue e dei sacchi sporchi di sangue”)

 

TE 5 passa il pomeriggio e parte della serata nell’appartamento con XX1

 

                            75. a.   XX1 rimase nell’appartamento con TE 5 a lungo, fin verso le 22.00.

XX1 ha detto che vi rimase per esaminare la merce che il ragazzo - che gli aveva assicurato di agire con l’autorizzazione del proprietario - voleva vendere (PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 5 e 6; MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 3; PS XX1 17.8.2011, all. 204 RPG, pag. 2 e 5; MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 5-6).

Oltre che esaminare la merce, XX1 passò il tempo bevendo e mangiando panini (PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 4, 7 e 8; MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 3-4; PS XX1 17.8.2011, all. 204, pag. 4).

Al dibattimento d’appello, TE 5 ha, al riguardo, dichiarato quanto segue:

 

  Ho passato il pomeriggio nell’appartamento, con [...]. Mi ricordo che gli ho anche preparato dei panini. Lui ha scelto la merce che gli interessava e poi abbiamo parlato, o meglio, lui ha parlato ed io ascoltavo. Non mi sembra che XX1 abbia avuto bisogno di andare alla toilette” (verb. dib. d’appello, pag. 37).

 

                                  b.   A parte il disordine, la sporcizia, i resti di cibo e un sacco della spazzatura in sala (PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 4 e 6; MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 3; MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 8-9), nell’appartamento XX1 non notò nulla di anomalo, se non odore strano:

 

  l’unica cosa particolare era l’odore di qualcosa che mi ricordava l’alcol. Era un odore come quando disinfetti. Un odore fastidioso. Mi viene chiesto se l’odore in questione poteva essere candeggina e da parte mia rispondo che io la candeggina la uso, ma non è che ne metto litri. Forse era proprio candeggina” (PS XX1 8.7.2011, all. 39 RPG, pag. 6);

  quando ero nell’appartamento avevo sentito una puzza come di disinfettante. Non escludo che poteva essere odore di candeggina. (…) Altri odori non li ho sentiti” (MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 5);

 

  l’unica cosa di strano che ho sentito era la puzza che ho sentito in casa” (PS XX1 17.8.2011, all. 204 RPG, pag. 4);

 

  In casa c’era odore di disinfettante” (MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 6).

 

contatti telefonici fra TE 5 e la madre la sera del sabato 2 luglio 2011

 

                                76.   Dopo avere chiamato [...] (alle ore 21.48’07”) con cui parlò per 59 secondi, alle 22.58 TE 5 tentò di chiamare la madre utilizzando lo. Non vi riuscì.

Tentò nuovamente un minuto più tardi. Questa volta ebbe maggior fortuna: vi fu una conversazione della durata di 31 secondi.

 

 

                            XXIII.   cosa succede la domenica 3 luglio 2011

 

IM 2, IM 3 e XX1 vanno insieme al mercato di Bienne

 

                            77. a.   Domenica 3 luglio, di primo mattino, IM 2, IM 3 e XX1 partirono in direzione di Bienne per partecipare ad un mercato (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 3; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 9; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3; PS [...]5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 5; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 16; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 9).

Risulta dalle loro dichiarazioni che, nel viaggio, i tre parlarono ancora di quanto TE 5 aveva detto a IM 2 chiedendosi - in ogni caso, è quel che sostengono tutti - se davvero lui avesse fatto quello che raccontava (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 9; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 16).

In sintesi, tutti hanno sostenuto che ne discussero senza realmente crederci ma, comunque, ipotizzando che quanto raccontato fosse davvero avvenuto poiché alcuni elementi lo confermavano. Fra questi, il fatto che TE 5 vendeva gli oggetti del patrigno, il fatto che non avevano potuto entrare in bagno, l’acquisto dei sacchi e della candeggina nonché le domande su come sbarazzarsi di un cadavere e cosa sarebbe successo se si fosse buttato nel lago (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 9 e 10; IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 3; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 16 e 19; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 9-10; MP IM 2 11.8.2011, AI 111, pag. 14; MP IM 2/IM 3 31.1.2012, AI 844, pag. 8; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 7-8; MP XX1 7.8.2011, AI 65, pag. 5; MP XX1 11.4.2012, AI 949, pag. 7).

Al dibattimento d’appello, IM 2 ha dichiarato:

 

  Nel viaggio e durante la giornata abbiamo parlato di TE 5. Ricordo che XX1 aveva detto che aveva acquistato della merce da TE 5 ma che a lui TE 5 aveva fatto un prezzo più alto di quello che aveva proposto a me. Abbiamo parlato della faccenda del bagno, o meglio del fatto che non mi aveva lasciato andare in bagno. Avevamo messo in relazione la proibizione di andare in bagno con la storia del cadavere. XX1 diceva che, nelle ore passate con TE 5, questi gli aveva chiesto come sbarazzarsi di un cadavere. Io gli ho detto che aveva chiesto la stessa cosa anche a me una decina di giorni prima. Quindi abbiamo pensato di andare a vedere se in bagno c’era un cadavere. Questo perché prima di allarmare la polizia volevamo essere sicuri. (…) A domanda del PP, rispondo che è vero che, nel viaggio di andata verso Bienne, abbiamo scherzato sul fatto della grigliata. È vero che io ho detto che forse si trattava di bruciare il cadavere ed è anche vero che abbiamo riso ricordando il divieto di accendere fuochi all’aperto(IM 2, verb. dib d’appello, pag. 11 e 14).

 

                                  b.   Sulla via del ritorno, i tre maturarono - si fa per dire - l’idea di tornare nell’appartamento di [...] “per vedere se c’era qualcosa che non andava”, in particolare volevano cercare il modo di entrare nel bagno per verificare se davvero vi fosse il cadavere di VITT_1 (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 10; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 3; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 9-10).

Al dibattimento d’appello, IM 3 ha riferito:

 

  Non mi ricordo esattamente di cosa si è parlato nel viaggio di andata. Ricordo però che, in quello di ritorno, avevamo parlato della faccenda. Allora io ho detto che, per vedere se realmente ci fosse un cadavere nel bagno, io avrei telefonato a TE 5 con la scusa di comperare altre stecche di sigarette. Così, intanto che io e TE 5 trattavamo le sigarette, IM 2 sarebbe entrato in bagno per controllare se c’era il cadavere. Preciso che io non so di cosa si è parlato nel viaggio di andata perché, non sopportando [...], io cerco di nemmeno ascoltarlo e, in quel momento, io ascoltavo la musica con le cuffiette e cercavo di dormire” (verb. dib. d’appello, pag. 11).

 

Il progetto di verifica naufragò perché TE 5 non rispose al telefono:

 

  Nel viaggio di ritorno, ho chiamato due volte TE 5 per cercare di fissare l’appuntamento di cui ho detto. TE 5 non ha risposto. Verso mezzanotte ho ancora provato a chiamare TE 5. Questa volta l’ho fatto con il cellulare di IM 2: questo perché pensavo che, magari, TE 5 non volesse rispondere alle mie chiamate. Invece TE 5 non ha risposto neanche alla chiamata fatta con il cellulare di IM 2” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 11; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 3; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 10; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3).

 

contatti telefonici tra madre e figlio la domenica 3 luglio

 

                            78. a.   Alle 07.40’57” del mattino, TE 5 scrisse alla madre un sms (in serbo).

La traduzione (il messaggio è stato trovato nel suo cellulare) è la seguente:

 

  tu rimani ancora una settimana giù. I miei amici arrivano domani, voglio che tutti lo sanno che tu eri giù e che ti senti meglio. Torna al 17. spero che mi hai capito” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 19 e 20).

 

Quattro minuti più tardi, alle 07.44, TE 5 inviò un secondo sms alla madre:

 

  Casella di testo:  
Foglio n. 135
lo ti manderò 1000 fr. fra qualche giorno per avere soldi giù per spendere” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 20).

 

Cinque minuti più tardi, alle 07.49, IM 1 chiamò TE 5. La loro conversazione durò 9 minuti e 50 secondi.

Poco meno di un’ora più tardi, alle 08.48, la madre chiamò nuovamente il figlio: questo colloquio durò per 3 minuti.

Due minuti dopo la fine di questa telefonata, TE 5 chiamò la madre e i due rimasero in contatto per poco meno di un quarto d'ora (886 secondi).

Nuovamente, alle ore 09.08, cioè pochi secondi dopo la fine della precedente conversazione, TE 5 richiamò la madre e i due si parlarono per altri 3 minuti.

 

Tra le 08.00 e le 09.15 di quel 3 luglio 2011, TE 5 parlò, dunque, al telefono con la madre complessivamente per una buona mezz’ora.

 

                                  b.   Più tardi, alle 12.41, la madre chiamò nuovamente TE 5 (allo). Il collegamento durò 4 secondi.

Appena un minuto dopo, lo richiamò, con più successo, allo  e, questa volta, il collegamento durò 4 minuti e 15 secondi.

Poco dopo, alle 13.13, IM 1 inviò un sms a TE 5.

Vi fu, poi, un silenzio che durò sino alle 16.34, quando TE 5 chiamò la madre: il collegamento è durato poco meno di 3 minuti.

IM 1 tentò, poi, di chiamare nuovamente il figlio alle 17.18. Invano.

Riprovò alle 17.24 (e qui risulta un collegamento della durata di 7 secondi).

Un minuto dopo, alle 17.25, TE 5 chiamò la madre con cui parlò per 4 minuti e 46 secondi.

Alle 17.30 vi fu una nuova chiamata di TE 5 alla madre e una conversazione di altri 4 minuti e 46 secondi.

A questa telefonata ne fece subito seguito un’altra, alle 17.36, sempre di TE 5 alla madre: la conversazione proseguì per 1 minuto e 38 secondi.

 

TE 5 va a [...]

 

                            79. a.   Oltre che a parlare per telefono con la madre, TE 5 impiegò la domenica 3 luglio 2011 andando due volte a [...], nella casa di VITT_1.

Da quanto emerge dagli atti, in particolare dalle dichiarazioni della madre della vittima, l’intento del ragazzo era di prendere le armi da fuoco che aveva visto in occasione della sua prima visita (quella del 29 giugno con VITT_1).

Raggiunse i luoghi una prima volta, al mattino, in taxi.

Fu, in particolare, visto verso le 10.00 dalla cameriera del ristorante [...], [...](cui lui chiese dove fosse la casa di VITT_1) che notò che il ragazzo aveva con sé un mazzo di banconote da fr. 100.- (all. 107 RPG).

 

                                  b.   TE 5 non riuscì nel suo intento poiché si fece sorprendere nella casa (di cui aveva le chiavi) dalla madre di VITT_1 che lo trovò seduto sul divano che fumava una sigaretta e a cui disse, per giustificare la sua presenza, di essere stato incaricato da VITT_1 di arieggiare la casa. Alla donna offrì, poi, fr. 2'000.- per le pistole, ma lei declinò l’offerta (all. 51 RPG, pag. 4).

Così, a TE 5 non restò null’altro da fare che andarsene.

 

                                   c.   In serata TE 4 tornò a [...]con un altro taxi (in cui lasciò, non si sa se per dimenticanza o per altre ragioni, alcuni oggetti, tra cui il telefono cellulare e la Postcard di VITT_1; cfr. PS 12.7.2011 del taxista [...], all. 49 RPG).

Secondo quanto dichiarato dal taxista, TE 5 non aveva denaro a sufficienza per pagare la corsa di ritorno da [...], ma gli disse che presto avrebbe avuto fr. 4'000.-, 5'000.- o anche 6'000.-, avendo delle armi da vendere (cfr. PS 19.10.2011, all. 368 RPG, pag. 3 in cui TE 5 sostiene di aver lasciato gli oggetti in pegno al tassista per il denaro mancante).

 

                                  d.   Anche la seconda volta - e si era verso le 22.00 - a [...]TE 5 trovò la madre di VITT_1 cui disse di essere tornato per restituire le chiavi e cui chiese, nuovamente ed ancora invano, di poter acquistare le pistole (all. 51 RPG; cfr., pure, PS B. _______ 7.7.2011, all. 26 RPG, pag. 5 e 6).

                                   e.   Poco più tardi, alle 22.20, gli agenti della polizia del canton Grigioni fermarono TE 5 mentre percorreva a piedi la semiautostrada e lo accompagnarono sino a [...](all. 276 RPG). Da osservare che TE 5 è apparso ai poliziotti del tutto tranquillo:

 

  Arrivati alla rotonda di Arbedo si faceva scendere dalla vettura TE 5 che ci salutava e ci ringraziava del passaggio, aggiungendo che ci vorrebbero più agenti di polizia così gentili e bravi. Durante tutto il tempo trascorso con TE 5 questi aveva un comportamento tranquillo e non ha mostrato momenti di agitazione” (all. 276 RPG, pag. 2).

 

 

                            XXIV.   cosa succede lunedì 4 luglio 2011

 

                            80. a.   Lunedì 4 luglio 2011, in un momento imprecisato, TE 5 andò a Locarno (o meglio, alla gioielleria [...], situata in [...]) dove vendette dei gioielli (un bracciale e degli anelli del peso complessivo di circa 40/45 grammi; cfr. all. 44, 73 e 74 RPG). Secondo quanto risulta dagli atti, per questi gioielli TE 5 ottenne fr. 1'259.- (all. 74 RPG).

 

                                  b.   Più tardi, verso mezzogiorno, TE 5 incontrò IM 2 e gli pagò (verosimilmente attingendo a quanto ricavato dalla vendita dei gioielli), la merce che aveva preso a credito il venerdì precedente.

Sempre quel lunedì, TE 5 andò nel negozio [...] per acquistare una pistola ad aria compressa e una doppia fondina ascellare (PS [...] 8.8.2011, all. 168 RPG).

 

Alle 17.45 di quello stesso lunedì, TE 5 acquistò bigiotteria per fr. 190.- al 2 FR Shop (PS [...] 21.7.2011, all. 75 RPG).

 

nuovi contatti telefonici fra madre e figlio

 

                                81.   Non si hanno notizie su come TE 5 trascorse la serata di lunedì (al dibattimento d’appello, TE 5 ha detto di non ricordare; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 38).

Dagli atti risulta che, alle 19.23’28” di quel 4 luglio, TE 5 scrisse un sms alla madre e che un paio d’ore dopo, alle 21.53, la madre telefonò al figlio e che la loro conversazione durò 10 minuti e 39 secondi.

Dai tabulati risulta, poi, anche che TE 5 ebbe, per tutta la sera, diversi contatti telefonici con [...] e [...]

 

 

 

                             XXV.   cosa succede il martedì 5 luglio 2011

 

TE 5 chiede aiuto a IM 2 per liberarsi del cadavere

 

                                82.   Si era, ormai, al quarto giorno dopo l’uccisione di VITT_1.

 

                                   a.   Quel giorno, TE 5 si recò ad Ascona (dove, il martedì, si tiene un mercato delle pulci) per vendere della bigiotteria (probabilmente quella che aveva comprato il giorno prima).

Lì, nel primo pomeriggio, chiese a IM 2 se, dietro compenso di fr. 500.-, egli sarebbe stato disposto a portare via con il furgone una valigia che doveva essere buttata nel fiume (MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, Al 61, pag. 2 e 4; verb. dib. d’appello, pag. 50 in cui IM 2 conferma che TE 5 gli offrì fr. 500.-.

 

                                  b.   IM 2 ha dichiarato che TE 5 non gli disse che si trattava di far sparire il cadavere di VITT_1 e ha inizialmente sostenuto che il ragazzo gli parlò semplicemente di una valigia che doveva essere gettata in un fiume (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP 5.8.2011, AI 50, pag. 5 e 13; MP 11.8.2011, AI 111, pag. 16).

 

Questa versione è, già in sé, inverosimile: per far “sparire” una valigia basta buttarla nella spazzatura e il compenso promesso era, fra l’altro, manifestamente sproporzionato per un simile lavoro.

Ma occorre, anche, dire che, al riguardo, IM 2 non ha reso dichiarazioni propriamente cristalline e costanti e che, in esse, si manifesta, in modo evidente, la preoccupazione di sostanziare la sua estraneità ai fatti con dei distinguo tra quel che TE 5 gli diceva, quel che lui credeva (o non credeva) di quel che TE 5 gli diceva e quel che lui ipotizzava.

IM 2 ha, infatti, detto che:

 

                                -     pur non avendo creduto alla storia di TE 5 che aveva ucciso un uomo, pensò che la valigia contenesse un cadavere (PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20) ma che non pensava che si trattasse del corpo del patrigno (MP 5.8.2011, AI 50, pag. 6);

                                -     TE 5 gli aveva detto che doveva far sparire un corpo e che fu lui a pensare che l’avesse messo nella valigia (MP 5.8.2011, AI 50, pag. 6);

                                -     TE 5 gli chiese di aiutarlo a portare via una valigia con dentro un cadavere (GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP 30.3.2012, AI 935, pag. 8), che non ricorda se TE 5 gli aveva detto di chi era il corpo, ma che aveva immaginato che si trattasse del patrigno (GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 4);

                                -     TE 5 gli chiese di portar via una valigia contenente un cadavere ma senza specificargli di chi fosse e che lui ha pensato che fosse quello di VITT_1 perché IM 3 gli aveva detto di aver visto la licenza di condurre o la carta d’identità di VITT_1 nella valigia che TE 5 aveva portato al mercato (MP 11.8.2011, AI 111, pag. 16-17);

                                -     non sapeva di chi fosse il cadavere (MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 6 e 10).

 

Al dibattimento d’appello, IM 2 ha nuovamente parlato di “una valigia con un cadavere dentro”:

 

  TE 5 mi ha chiesto se potevo aiutarlo a trasportare una valigia con un cadavere dentro e che per quello mi avrebbe dato fr. 500.-. Io ho risposto “non voglio sapere niente di questa storia, prova a parlare col IM 3 che lui ha la macchina” (verb. dib. d’appello, pag. 50).

 

                                   c.   E’ evidente che, in realtà, al di là delle molte versioni date, quando TE 5 gli chiese di aiutarlo, IM 2 ben sapeva che quello che bisognava far sparire non era una semplice valigia, ma era un cadavere e che tale cadavere era quello di VITT_1.

 

Del resto, a conferma dell’ormai - a quel giorno - piena consapevolezza di IM 2 di quanto era accaduto in via [...]vi sono le dichiarazioni di [...] che, nel verbale di confronto con IM 2, ha detto che la sera di martedì 5 luglio 2011 IM 2 gli disse che TE 5 “doveva fare a pezzi o stava facendo a pezzi il cadavere del patrigno”, che “aveva difficoltà a tagliare le ossa” e che gli aveva chiesto di aiutarlo a “portare via le borse contenenti le parti di cadavere” (MP [...] 6.2.2012, AI 849, pag. 2; MP [...]/IM 2 15.2.2012, AI 886, pag. 3; MP [...] 29.2.2012, AI 898, pag. 2-3).

 

Che le dichiarazioni di [...] non siano destituite di fondamento è, poi, provato dai dettagli sull’uccisione che egli ha riferito.

Secondo [...], IM 2 - che mentre gli parlava era tranquillo e non tradiva particolari emozioni (MP [...] 6.2.2012, AI 849, pag. 3; MP [...] 29.2.2012, AI 898, pag. 3) - gli raccontò che TE 5 aveva “attirato il patrigno in bagno con la scusa di fargli prendere qualcosa che aveva gettato per terra o da qualche altra parte” e che “quando il patrigno si è chinato TE 5 lo ha colpito con qualcosa di duro alla parte posteriore della testa” (MP [...]6.2.2012, AI 849, pag. 3; MP [...]/IM 2 15.2.2012, AI 886, pag. 6-7; MP Kerellaj 29.2.2012, AI 898, pag. 2-3).

Se è vero che questi dettagli, teoricamente, avrebbero potuto essere stati riferiti a IM 2 da IM 3 nel pomeriggio di martedì (TE 5, come vedremo in seguito, raccontò a IM 3 quel pomeriggio che cosa era successo), è anche soprattutto vero che IM 2 ha sempre negato che IM 3 gli abbia riferito le modalità d’esecuzione dell’uccisione (MP 23.3.2012, pag. 11; MP 30.3.2012, pag. 6).

 

                                  d.   Come visto sopra, IM 2 - proprio perché ben cosciente di quello che il ragazzo gli chiedeva e dei rischi a ciò legati - rifiutò di aiutarlo (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 12; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 8; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 50).

 

Gli disse, però, di rivolgersi a IM 3 che era una persona fidata e che disponeva pure di un’automobile (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 2; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2/TE 5 2.12.2011, AI 732, pag. 6; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 8; IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 15 e 50).

 

Ma non solo.

Secondo quanto dichiarato da IM 3, IM 2 gli preannunciò che avrebbe dovuto aiutare TE 5 a spostare un cadavere e che, per questo, TE 5 lo avrebbe pagato bene (PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 13; MP IM 3 17.4.2012, AI 961, pag. 9).

Al dibattimento d’appello, al riguardo, IM 3 ha dichiarato quanto segue:

 

  Ricordo di aver visto TE 5 e IM 2 che parlavano. Subito dopo, IM 2 è venuto da me e mi ha detto che il ragazzo mi avrebbe offerto dei soldi per aiutarlo a spostare il cadavere. IM 2 mi ha detto che si trattava del cadavere del patrigno. IM 2 mi aveva detto che TE 5 era disposto a pagarmi se io lo avessi aiutato a sbarazzarsi del cadavere del patrigno. Io ho risposo a IM 2 che volevo parlare con TE 5” (verb. dib. d’appello, pag. 15).

 

TE 5 e IM 3

 

                            83. a.   Seguendo il consiglio ricevuto, TE 5 si rivolse a IM 3 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 12; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 3; cfr., pure, PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 7; TE 5, verb. dib d’appello, pag. 38).

 

I due andarono, insieme, in un bar e lì TE 5 raccontò a IM 3 di avere ucciso VITT_1, precisando di avere attirato in bagno il patrigno fingendo di aver perso un orecchino nello scarico della vasca e di avere atteso che questi si chinasse per colpirlo alla nuca con un’ascia e poi ancora ripetutamente con un coltello al collo e alla schiena (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 11-12 e 16; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 3 e 5; PS IM 3 9.8.2011, all. 170 RPG, pag. 20; MP IM 3 10.8.2011, AI 105, pag. 2; MP IM 3 29.11.2011, AI 707, pag. 4 e 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 2).

Queste le dichiarazioni rese da IM 3, al riguardo, al dibattimento d’appello:

 

Io e TE 5 siamo andati al ristorante. Lì TE 5 mi ha spiegato:

-   che aveva attirato il patrigno nel bagno con la scusa di aver perso l’orecchino dentro nel buco della vasca da bagno;

-   che il patrigno è andato a vedere ma che, non riuscendo a vedere nel buco, gli aveva chiesto di andare a prendere una pila o una torcia;

-   che lui era andato a prendere la pila e l’ascia;

-   che intanto che il patringo guardava nel buco con la pila, gli ha tirato l’ascia in testa;

-   che al patrigno si è spaccato il cranio e che TE 5 poi l’aveva finito con un coltello” (verb. dib. d’appello, pag. 15).

 

Non ha da essere spiegato come la sostanziale concordanza con la realtà dei dettagli riferiti da IM 3 deponga per la credibilità delle sue dichiarazioni.

 

                                  b.   Sentite le gesta di TE 5, IM 3 si disse disposto ad aiutarlo a far sparire il cadavere.

Precisò che l’avrebbe fatto in serata.

Come detto, per il suo aiuto, TE 5 gli promise un compenso. Sull’entità del compenso le dichiarazioni di IM 3 non sono né costanti né sempre concordanti con quelle degli altri: ha, infatti, parlato di fr. 300.-, 1’000.- e 1'500.- (PS 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 4; MP 4.8.2011, AI 47, pag. 12; MP 18.4.2012, AI 962, pag. 3).

In ogni caso, del compenso pattuito ricevette, seduta stante, soltanto un acconto di fr. 300.- e la promessa che il resto gli sarebbe stato versato a lavoro finito:

 

  Per tornare a martedì 5 luglio 2011, mentre TE 5 ed io eravamo ancora al ristorante, lui mi ha chiesto se lo aiutavo a portare via il cadavere del patrigno. TE 5 diceva che voleva buttare il cadavere in un fiume o in un lago. lo ho risposto affermativamente alla richiesta di TE 5 dicendogli che alla sera io sarei passato a casa sua e l'avrei aiutato a nascondere il cadavere. Gliel'ho detto così, proprio come un idiota. TE 5 mi ha detto che mi avrebbe dato un compenso di CHF 1'000.00 per l'aiuto prestatogli. Tuttavia a quel momento non aveva tutta la somma per cui mi ha dato CHF 300.00. Il resto me l'avrebbe consegnato a lavoro finito” (MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 3);

 

  TE 5 mi ha detto che mi avrebbe dato fr. 1'000.-. In quel momento me ne ha anticipati 300.- perché non ne aveva di più e mi ha detto che il resto me lo avrebbe dato a lavoro finito” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 15).

 

                                   c.   IM 3 ha sostenuto, durante tutta l’inchiesta, di non avere creduto che TE 5 avesse effettivamente ucciso il patrigno e di averlo assecondato per scoprire come fossero davvero andate le cose.

Al dibattimento d’appello, in più occasioni, IM 3 ha ribadito che quello che lui voleva ottenere, assecondando (o meglio, fingendo di assecondare) TE 5, era la possibilità di verificare se quello che il ragazzo diceva corrispondeva alla realtà così da potere, poi, avvisare la polizia.

Ha, fra l’altro, spiegato di avere accettato i soldi, non perché volesse davvero tenerseli (tant’è che glieli ha ridati subito, la sera stessa), ma per non insospettire TE 5 e potere, così, continuare a fare i suoi “accertamenti” in vista di avvisare la polizia:

 

  Alla presidente che mi chiede come mai ho accettato i fr. 300.- che TE 5 mi aveva offerto, rispondo che l’ho fatto per non insospettirlo. Avevo paura che, se avessi rifiutato i soldi, TE 5 non ne avrebbe più fatto nulla.

  Voglio però che sia ben chiaro che fino a martedì, TE 5 non mi aveva detto nulla e io non volevo che lui scoprisse che io già sapevo perché IM 2 me lo aveva già detto il sabato” (verb. dib. d’appello, pag. 23).

 

Alla presidente che gli chiedeva come mai non avesse avvisato subito la polizia, IM 3 ha risposto - con toni accorati - che non poteva farlo perché raccontare alla polizia qualcosa di cui non si è sicuri può essere pericoloso: “ rischiavo di mettermi io nei guai” ha detto.

“Alla polizia bisogna dire solo cose di cui si è sicuri”, ha precisato per poi soggiungere, come preso da un dubbio, rivolgendosi alla presidente “ma è giusto, no? Si deve fare così. O no?”

Questo è quanto verbalizzato al proposito (il “colloquio” fra IM 3 e la presidente di cui s’è detto, svoltosi alla fine di una giornata di dibattimento, non è stato verbalizzato):

 

  Io sono tornato da IM 2. A lui ho raccontato tutto quello che TE 5 mi aveva detto. Non ricordo cosa IM 2 mi ha detto. Io ho detto a IM 2 che avevo accettato di aiutare TE 5. Gli ho detto anche che avevo preso i fr. 300.-. Non è che io veramente volessi aiutare TE 5. Volevo vedere se davvero la cosa era vera. Non è che non ci credessi, un po’ ci credevo e un po’ no. Non ci credevo al 100%. Però un po’ ci credevo.

  A domanda dell’avv. DI 4, rispondo che volevo accertarmi se era vero perché io e IM 2 non volevamo denunciare il ragazzo senza essere sicuri per paura di essere a nostra volta denunciati di aver fatto una falsa denuncia” (verb. dib. d’appello, pag. 15).

 

La scrivente Corte, per le ragioni che verranno spiegate in seguito, ha creduto che IM 3 fosse davvero convinto che per denunciare qualcuno agli inquirenti bisogna “essere sicuri” e che lui, fino alla sera di martedì 5 luglio 2011, non aveva ancora capito che, davvero, TE 5 aveva fatto quello che diceva di avere fatto.

 

acquisto della sega elettrica

 

                            84. a.   Così come già accertato dai primi giudici, nella discussione fra i due deve essere emerso il tema dello smembramento del cadavere al fine di facilitarne il trasporto perché TE 5 e IM 3 andarono insieme al centro [...] di Locarno dove il ragazzo acquistò una sega elettrica:

 

  Rispondendo alla presidente rispondo che TE 5 non mi ha detto che il cadavere era nel bagno ma solo che lo aveva ucciso nel bagno. Quando ancora eravamo al bar TE 5 mi ha detto che voleva mettere il cadavere in una valigia e buttare via la valigia. Non so se è stato lì o se è stato solo nel negozio che TE 5 mi ha detto che voleva tagliare il corpo. Anzi, quando ancora eravamo al mercato, TE 5 mi ha detto che voleva tagliare il corpo. Se non sbaglio mi ha detto che voleva tagliargli le gambe e metterlo in una valigia, la più grande che c’era.

  Arrivati alla [...], io sono dapprima andato con la mia amica a scegliere la pittura ed i rulli. Ad un certo punto, TE 5 mi ha chiamato per mostrarmi la sega che voleva comprare. Mi ha chiesto di verificare se il contenuto della scatola fosse davvero quello che risultava dall’involucro. Io ho preso la sega, l’ho aperta e ho visto che dentro c’era effettivamente tutto quello che doveva esserci. Io sapevo che lui con quella sega voleva tagliare il corpo. Ma secondo me con quella sega non ci si riusciva: era una sega per tagliare il legno e non so come sarebbe riuscito con quella a tagliare le ossa”

(IM 3, verb. dib. d’appello, pag.16);

 

  dopo avere discusso come fare a farlo sparire, abbiamo deciso di buttare il cadavere da una diga. La sega serviva per tagliarlo a pezzi. Questo perché potevamo essere visti mentre portavamo via dall’appartamento il corpo. Tagliandolo a pezzi e trasportandolo in più pezzi saremmo passati più inosservati” (SMM TE 5 26.09.2011, AI 629, pag. 4);

 

  Siamo poi andati alla [...], penso, dove io ho acquistato la sega elettrica e non so cos’altro. IM 3 mi ha aiutato a scegliere la sega. Mi ha fatto vedere dov’erano. Ne abbiamo presa una, abbiamo aperto la custodia e guardato le lame. Abbiamo guardato le lame per vedere se erano sufficienti per tagliare il corpo. IM 3 mi ha detto che quelle lame sarebbero andate benissimo. Non so se sono stato io o se è stato IM 3 a pagare la sega”

(TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 38).

 

Va, qui, rilevato che, a conferma delle sue dichiarazioni, un’impronta digitale di IM 3 è stata ritrovata sulla confezione dell'attrezzo.

 

                                  b.   Vero è che TE 5 aveva già acquistato da IM 2, il venerdì precedente, un seghetto proprio con quell’intento. Tuttavia, il ragazzo non era riuscito a farlo funzionare e, inoltre, lo strumento non era adatto al taglio di oggetti di grandi dimensioni.

 

                                   c.   Terminati gli acquisti, IM 3 accompagnò alla stazione di Locarno TE 5 che gli disse che sarebbe rientrato al domicilio per tagliare il corpo (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 4; cfr., pure, PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 8; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 9).

 

I due rimasero d’accordo che quella stessa sera IM 3 lo avrebbe raggiunto a casa per caricare il cadavere in auto e gettarlo dalla diga della Verzasca (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 4).

 

IM 3 ha pure ammesso di essere stato lui a proporre a TE 5 di gettare il corpo dalla diga della Verzasca: ha spiegato di essere stato disperato e di avere pensato alla diga della Verzasca nella speranza che - grazie alle telecamere che lui pensava ci fossero - la polizia li scoprisse, cosicché tutta la faccenda avrebbe avuto fine (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6).

Al dibattimento d’appello, IM 3 ha ribadito che lui aveva proposto quella diga perché sperava in un intervento della polizia:

 

  A domanda del mio avvocato preciso che TE 5 mi aveva chiesto di aiutarlo a trasportare il cadavere e a buttarlo in un lago o in un fiume. È vero che ad un certo punto io ho proposto a TE 5 di buttare il cadavere nella diga della Verzasca. Ho fatto quella proposta perché sapevo, o almeno perché a me risultava, che sulla diga della Verzasca ci sono delle telecamere e quindi contavo sul fatto che saremmo stati filmati e quindi che la polizia sarebbe intervenuta” (verb. dib. d’appello, pag. 15).

 

La storia - che alla lettura degli atti appariva inverosimile - è apparsa alla scrivente Corte del tutto congruente con la personalità di IM 3 e, pertanto, in sé credibile.

smembramento del cadavere

 

                                85.   Rientrato al domicilio, TE 5, con il machete acquistato al mercato di Ascona, fece un buco nel petto di VITT_1 e vi versò della candeggina sperando che, dall’interno, il liquido avesse un effetto “distruttore” maggiore rispetto a quello sin lì constatato (SMM 26.9.2011, all. 327 RPG, pag. 3-4; SMM 28.9.2011, all. 334 RPG, pag. 3; PS 15.11.2011, all. 409 RPG, pag. 6; SMM 30.11.2011, all. 419 RPG, pag. 7).

Poi, fatto uno schizzo del lavoro (cfr. disegni in atti; PS 15.11.2011, all. 409 RPG, pag. 8; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 38), tolse il cadavere dalla vasca e iniziò a tagliarlo:

 

  La presidente mi ricorda dello schizzo ritrovato nell’appartamento.

  L’ho fatto io per sapere dove tagliare il corpo.

  Ho tagliato solo le gambe. Non ce la facevo a tagliarlo tutto. Non mi andava di tagliarlo tutto. Mi faceva impressione. Non so, già mi faceva impressione quello che avevo fatto e non sapevo che cosa mi aspettava nel livello successivo.

  Poi ho cominciato ad imballare il corpo. Ho messo le gambe in una valigia che ho trovato nell’appartamento. Ho poi avvolto il corpo con una plastica trasparente, delle fodere del piumone che erano nella camera da letto e con un tappeto che era anche nella camera da letto. Ho avvolto la parte delle gambe con lo scotch. Ho messo lo scotch anche sul tappeto e anche all’altezza della testa.

Nella valigia ho messo anche un tubo di scappamento di una moto.

  La presidente mi chiede come mai ho messo quel tubo nella valigia.

  L’ho fatto perché IM 3 mi aveva detto che dovevamo appesantire il corpo. Che dovevo usare qualcosa di pesante che avevo a casa, imballandolo insieme al corpo. IM 3 mi aveva anche detto che poi, arrivati alla diga, avremmo messo dei sassi. Non so esattamente come li avremmo attaccati” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 38; cfr., anche, GPC TE 5 13.7.2011, all. 54 RPG, pag. 3; PS TE 5 15.7.201, all. 62 RPG, pag. 6-7; PS TE 5 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 9 e 13-14; PS TE 5 8.8.2011, all. 167 RPG, pag. 2-3, 5-8 e 11; SMM TE 5 26.9.2011, AI 629, pag. 5-6; SMM TE 5 28.9.2011, all. 334 RPG, fasi 23-30; PS TE 5 23.11.2011, all. 415 RPG, pag. 3-4; MP TE 5 21.3.2012, pag. 4).

 

contatti telefonici fra madre e figlio

 

                                86.   Alle 19.32 di quel martedì, TE 5 ricevette una telefonata dalla madre con cui parlò per 15 minuti e 45 secondi. Poco dopo la fine di quella telefonata, il ragazzo ricevette due sms dalla madre: uno alle 19.57’25” e l’altro sei secondi dopo (alle 19.57’31”).

 

 

 

TE 5 va a cena al [...]con IM 3 e la di lui compagna

 

                            87. a.   Quella sera IM 3, sempre preso dal suo intento “investigativo”, invitò TE 5 ad andare a mangiare, con lui e la compagna, al [...]:

 

  Finite le spese alla [...], martedì 5 luglio 2011, ho accompagnato TE 5 alla stazione. Io sapevo, perché me lo aveva detto lui, che TE 5, arrivato nell’appartamento di via [...], avrebbe smezzato il cadavere. Non mi ricordo se mi aveva spiegato come avrebbe proceduto per smezzarlo. Ricordo che TE 5 ha preso il treno che partiva da Locarno alle 16.30. Su richiesta del mio avvocato, preciso che la macchina la guidava la mia compagna.

  Io e la mia amica siamo tornati a casa. Da lì, verso le 19.30, siamo partiti alla volta di Bellinzona. Per strada ho deciso di chiamare TE 5 per verificare se era vero che aveva tagliato il cadavere. Volevo in sostanza vedere se era sporco di sangue. Vicino alla [...] di Bellinzona ho chiamato TE 5 e gli ho chiesto se voleva venire con noi al [...] di Bellinzona a mangiare. Gli ho anche detto che gli avrei offerto io la cena. TE 5 ha detto subito di sì” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 23; cfr., anche, TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 39 che conferma le dichiarazioni di IM 3; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4).

 

Nella testa di IM 3, le eventuali macchie di sangue sarebbero state la conferma che gli occorreva per poter denunciare il tutto.

 

                                  b.   Invece delle macchie di sangue, fu l’odore - o meglio, la puzza terribile - che TE 5 emanava a dare a IM 3 la conferma di cui abbisognava:

 

  È sceso subito. È salito in macchina. Aveva un odore strano. Odorava come qualcosa di marcio. Allora io gli ho chiesto se poteva abbassare il finestrino di dietro dicendogli che era proprio perché emanava questo odore. Non ricordo cosa TE 5 mi abbia risposto. Però ha abbassato il finestrino. Così abbiamo fatto anche io e la mia amica perché l’odore era forte. Al [...], io ho osservato il ragazzo a lungo per vedere se aveva qualche macchia di sangue. Non ne ho vista nessuna” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 23; cfr., anche, PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5 in cui IM 3 ha detto che “puzzava proprio, non penso di aver mai sentito l’odore, non sono in grado di descriverlo”; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15 in cui IM 3 ha parlato di un “odore fastidioso ed insopportabile” che aveva sentito “una volta in galleria ed era un cane schiacciato che era stato lasciato lì. (…) l’odore che aveva TE 5 era più penetrante”; PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4 in cui la donna ha parlato di un “odore di sangue marcio”).

 

Confermando le dichiarazioni di IM 3 e della [...], TE 5 ha ammesso sia che quella sera emanava un odore particolare, sia che I due se ne lamentarono:

  Mi ricordo che in macchina i due hanno detto qualcosa per l’odore che avevo. Ricordo che mi hanno detto che puzzavo di sangue. Non so cosa ho risposto”

(verb. dib. d’appello, pag. 39; cfr., anche, PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 5).

 

                                   c.   Durante la cena TE 5 chiese a IM 3 di restituirgli i fr. 300.- che gli aveva dato nel pomeriggio quale anticipo dicendo che gli servivano per acquistare una pistola. IM 3 glieli restituì. Poi, si lasciarono con l’intento di ritrovarsi - lui e IM 3 - a mezzanotte per fare il lavoro (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; sms ad all. 449 RPG; IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 26).

 

IM 3 e l’amica vanno a giocare a tombola

 

                            88. a.   Dopo aver riaccompagnato a casa TE 5, IM 3 e l’amica andarono a giocare a tombola presso l’espocentro di Bellinzona (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 6; PS [...]5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 11; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10).

 

                                  b.   Secondo il loro racconto, TE 5 telefonò a IM 3 più volte.

Secondo IM 3 (le cui dichiarazioni sono confermate anche dall’amica, cfr. PS [...]7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 4 e 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 9 e 11; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10), TE 5 lo tempestò di telefonate per sollecitarlo a raggiungerlo per aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere che aveva iniziato a puzzare (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 14; GPC IM 3 5.8.2011, AI 51, pag. 5; MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9).

 

TE 5 chiamò IM 3 una prima volta verso le 22.00 per dirgli che aveva quasi finito di tagliare il corpo e per chiedergli quando sarebbe potuto andare da lui (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5). Gli chiese pure di salire per dargli una mano a trasportare il corpo che era pesante, ciò che IM 3 rifiutò di fare (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5). TE 5 - che disse che si sarebbe allora fatto aiutare da un amico - e IM 3 rimasero d’accordo che il secondo sarebbe passato a casa del primo verso mezzanotte per fare il lavoro (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 5; sms ad all. 449 RPG).

 

 

 

 

IM 3 parla con IM 2

 

                            89. a.   Lasciato [...], IM 3 andò da IM 2. Il motivo era il seguente:

 

  Quando ero [...], verso le 22.30, ho ricevuto un messaggio da IM 2 che mi chiedeva se gli potevo prestare la macchina il giorno successivo. Gli ho detto che avrei dovuto chiedere alla [...] perché la macchina è la sua e poi gli ho detto sì, che non c’era nessun problema. Al che IM 2 mi ha mandato un messaggio proponendomi di rimanere a dormire a casa sua, così avremmo potuto partire presto la mattina successiva” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51).

 

                                  b.   Mentre parlava con IM 2, IM 3 ricevette una telefonata. Era TE 5, evidentemente spazientito:

 

  Quando ero lì ho ricevuto una telefonata di TE 5 che mi ha detto di muovermi perché c’era il cadavere che puzzava e mi ha chiesto se potevo andare su ad aiutarlo a trasportare il cadavere perché pesava. Io gli ho detto di no, che assolutamente non sarei andato su ad aiutarlo a portarlo giù e che, se voleva, lo doveva portare giù da solo che io l’avrei messo in macchina. Lui ha detto che non c’era problema, che avrebbe telefonato ad un suo amico e si sarebbe fatto dare una mano da lui. Non mi ha detto chi fosse questo amico. Durante questa telefonata eravamo fermi vicino a dei garage. Eravamo lì io, la mia amica e IM 2. La XX2 era a casa con la figlia”

(IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51).

 

Al dibattimento d’appello, pur se con le confusioni dovute al tempo trascorso, TE 5 ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni di IM 3 (che, pure, soffrono delle sue difficoltà):

 

  Al [...] ho detto a IM 3 che avevo tagliato le gambe. IM 3 mi ha detto di tagliare di più, cioè di tagliarlo in più pezzi. Io gli ho risposto che non potevo più continuare a tagliare perché non mi andava più perché non me la sentivo. Gli ho detto anche che il corpo era abbastanza pesante. Lui mi ha detto che quando lo avremmo messo in macchina, la sua amica mi avrebbe aiutato. Sarebbe stata lei ad aiutarmi perché IM 3 aveva qualche problema. Non so di quale problema si trattasse. Non credo che al [...] ci siamo detti altro. IM 3 mi ha poi riaccompagnato a casa.

  A casa ho messo il corpo davanti alla porta insieme alla valigia con le gambe. L’ho messo lì per prepararlo per portarlo via. IM 3 mi aveva detto che l’avremmo portato via il giorno dopo.

  Non ricordo se quella sera ho ancora telefonato a IM 3”

(TE 5, verb. dib. d’apppello, pag. 39).

 

IM 3 - che non sapeva più cosa fare - prese tempo dicendogli che stava arrivando (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9 e 10; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; MP [...]10.4.2012, AI 947, pag. 10).

 

                                   c.   IM 3 voleva chiamare la polizia, ma IM 2 - cui questi aveva detto che, quella sera, TE 5 puzzava di uno strano odore - lo dissuase (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 18-19; cfr., pure, MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 10 e 11 in cui la [...] ha confermato che IM 2, che diceva di avere già avuto dei problemi con la polizia, non voleva che si allertassero le forze dell’ordine).

Queste le dichiarazioni rese da IM 3 al dibattimento d’appello:

 

  Lì noi tre parlavamo di TE 5 ed io dicevo che bisognava chiamare la polizia. Mi è stato negato nel senso che IM 2 mi ha detto che saremmo finiti in una brutta situazione, ci avrebbero fatto un sacco di domande e saremmo finiti nei casini. Mi aveva detto che lui era anche dentro in un pignoramento e che, se ci fosse stata anche questa storia qui, gli avrebbero aumentato la pena” (verb. dib. d’appello, pag. 51).

 

                                  d.   IM 3 disse, quindi, a IM 2 della sua intenzione di gettare il cadavere dalla diga della Verzasca, ma IM 2 gli consigliò di non farsi coinvolgere, gli suggerì di non rispondere più al telefono e di non presentarsi all’appuntamento con TE 5 (MP IM 3 24.8.2011, AI 174, pag. 6-7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 9 e 10; MP IM 3 18.4.2012, AI 962, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 21; MP IM 2 5.8.2011, AI 50, pag. 6; MP IM 2 5.8.2011, AI 55, pag. 5; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 2; MP IM 2 30.3.2012, AI 935, pag. 10; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 11).

Al dibattimento, IM 3 ha ribadito le sue precedenti dichiarazioni:

 

  A quel punto ho ricevuto un’altra telefonata da TE 5. IM 2 mi ha detto di non rispondergli, dicendomi fra l’altro che lui non rispondeva più a TE 5” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51; cfr., pure, MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 3).

 

e.A quel punto, non volendolo più incontrare, a TE 5 che lo chiamò nuovamente, IM 3 rispose dicendo che l’appuntamento andava rinviato per un guasto alla macchina.

Durante l’inchiesta, i due si sono contesi la paternità dell’idea:

 

                                     -   in MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, a pag. 9 e 10 IM 3 ha detto di essere stato lui ad aver avuto l’idea del guasto mentre a pag. 11 IM 2 ha preteso che l’idea fu sua;

                                     -   in MP 18.4.2012, AI 962, pag.6-7 IM 3 ha precisato di aver detto a TE 5 che doveva aspettare il TCS e di averlo rassicurato dicendogli che avrebbe trovato qualcuno per aiutarlo;

                                     -   in MP 24.4.2012, AI 966, pag. 3 IM 3 ha ribadito di essere stato lui, e non IM 2, ad avere avuto l’idea della panne;

                                     -   in MP 10.4.2012, AI 947, pag. 11 la [...] ha detto che l’idea del guasto alla macchina fu di IM 3;

                                     -   in PS 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 21 IM 2 ha detto di aver suggerito a IM 3 di inventare una scusa, precisando che l’idea del guasto alla macchina fu di IM 3;

                                     -   in GPC 6.8.2011, AI 61, pag. 3 IM 2 ha detto di aver suggerito lui la scusa della macchina guasta a IM 3.

 

Ancora al dibattimento d’appello, IM 3 ha rivendicato la paternità dell’idea:

 

  Io ho detto che invece gli avrei risposto e avrei inventato una scusa, gli avrei detto che la macchina non funziona. Difatti ho fatto così: ho risposto e ho detto a TE 5 che la macchina non funzionava e che stavo aspettando il Touring Club. (…) Al mio avvocato rispondo che ho inventato la scusa del guasto alla macchina perché stavo cercando di prendere tempo perché non avevo il coraggio di andare su. Sempre a domanda del mio avvocato rispondo che io non ho mai avuto intenzione di andare su a prendere il cadavere. Al mio avvocato rispondo che ho fatto tutto questo tira e molla per prendere tempo ed avere la possibilità di parlarne con il mio psicologo. Avevo paura di quello che il IM 2 mi aveva detto, e cioè che saremmo finiti nei casini” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 51 e 52).

 

Sia quel che sia, l'appuntamento fu rinviato alla sera successiva.

 

                                    f.   Per finire, IM 2 e IM 3 accompagnarono l’amica di quest’ultimo a casa sua. Poi, insieme, tornarono a casa di IM 2 dove IM 3 dormì così da poter partire presto il mattino successivo dato che bisognava accompagnare il figlio di IM 2 all’aeroporto di Bergamo (MP IM 3 4.8.2011, AI 47, pag. 15; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 5; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 2; PS [...] 7.7.2011, all. 24 RPG, pag. 6; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 11-12; PS [...]2 5.8.2011, all. 218 RPG, pag. 3; MP [...] 10.4.2012, AI 947, pag. 11; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 20; MP IM 2 5.8.2011, AI 55, pag. 5).

 

 

                            XXVI.   cosa succede il mercoledì 6 luglio 2011

 

                                90.   Durante il viaggio da/per Bergamo, IM 3 e IM 2 riparlarono della situazione. Per farla breve - ognuno dei due si arroga il merito di avere pensato di passare, per avvisare la polizia, attraverso lo psichiatra di IM 3 pensando che, in forza del segreto professionale, il loro nome non sarebbe venuto fuori (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 52 e 54) - i due convennero, per finire, che la cosa migliore da farsi era denunciare:

 

  Sempre nel viaggio di ritorno, io ho detto a IM 2 che volevo chiamare la polizia ma lui non voleva perché saremmo finiti nei casini. Mi diceva che non potevo neanche immaginarmi quello che mi sarebbe potuto succedere. Allora mi è venuto in mente di dire al IM 2 che sarei passato attraverso il mio psicologo. Avevo promesso al IM 2 che non avrei mai fatto il nome di nessuno. Difatti anche per telefono, parlando con lo psicologo, io non ho mai fatto il nome di nessuno” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 52);

 

  io gli ho detto (…) chiama il tuo psichiatra che, come vedo sempre nei film, ha il segreto professionale e così lui fa sapere alla polizia che c’è qualcosa che non va e noi non siamo coinvolti” (IM 2, verb. dib. d’appello, pag. 54).

 

contatti telefonici fra madre e figlio

 

                                91.   Alle 10.34 del mattino, TE 5 inviò alla madre il seguente sms:

 

  mi puoi chiamare?” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 30).

 

Poco dopo, alle 10.55, la madre chiamò TE 5 e la loro conversazione durò 10 minuti e 55 secondi.

 

Alle 12.44, TE 5 inviò alla madre un nuovo sms la cui traduzione è la seguente:

 

  Mi hanno fatto sapere che domani il lavoro è finito e che non devo preoccuparmi" (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 30).

 

 

IM 1 chiama un parente

 

                                92.   Dalla [...], IM 1 chiamò un parente in Ticino cui chiese di andarla a prendere al [...] al suo rientro previsto per il 10 luglio:

 

  il 6 luglio 2011 avevo ricevuto una telefonata da IM 1, la quale mi diceva di trovarsi in [...] e mi chiedeva di andarla a prendere al suo rientro previsto appunto per il 10 luglio 2011. (…) Solo dopo i fatti, (…) avevo saputo da Petra che IM 1 alla partenza per la [...] era stata accompagnata all’area di servizio dal marito VITT_1” (PS [...] 18.7.2011, all. 65 RPG, pag. 3).

 

passi verso la denuncia

 

                            93. a.   Di rientro a [...] verso le 11.00, IM 3 fu nuovamente contattato da TE 5 che gli chiese un prestito di fr. 300.- (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6). Dopo discussione, IM 3 finì per acconsentire a dargli fr. 100.- in cambio di 22 stecche di sigarette (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6).

Tuttavia, accortosi, al momento di prelevare l’importo, di non avere con sé il suo borsello, IM 3 disse a TE 5 (che lo aveva raggiunto alla Posta di [...] con le sigarette) di tenerle finché non avesse avuto a disposizione i soldi da consegnargli (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 5-6).

 

                                  b.   A quel punto, però, IM 3 tornò da IM 2 al quale disse che “di questa storia non ne potevo più” e che “la situazione stava diventando veramente pesante” (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 6).

Appurato che TE 5 non era in casa (ma al bar [...] ad aspettare IM 3 per le sigarette; PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 4), IM 2 e IM 3 andarono in via [...] per a verificare i nomi sulla buca delle lettere. Lo fecero - hanno detto sostanzialmente concordi - per poter “dare nome e cognome al mio psicologo se si voleva andare in polizia” (PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22; PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 8 e 15; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 7).

Raggiunto il palazzo, IM 2 salì fino all’appartamento VITT_1 per poter leggere sul campanello della porta d’entrata il cognome della madre del ragazzo che non risultava sulla buca delle lettere sita all’esterno dell’immobile (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 7; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 5 e 22; GPC IM 2 6.8.2011, AI 61, pag. 4; PS [...] 5.8.2011, all. 140 RPG, pag. 19-20).

 

In seguito, IM 3 andò al bar [...] dove incontrò TE 5 che, in cambio dei soldi, gli consegnò 21 delle 22 stecche di sigarette che gli aveva chiesto (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3 25.8.2011, AI 185, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22).

Anche in quell’occasione, il ragazzo - che, a dire di IM 3, emanava un forte odore di candeggina - ribadì la sua richiesta d’aiuto, manifestando urgenza poiché il cadavere “iniziava a puzzare”, precisando di averlo dovuto bucare “per farlo sgonfiare” (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7). IM 3 gli disse allora che sarebbe passato a casa sua verso le 21.00/21.30. I due si separarono verso le 13.30 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7), non prima però che TE 5 gli dicesse che la madre del suo patrigno cominciava a chiedere a lui del figlio e ad insospettirsi, ragion per cui egli voleva recarsi presto in polizia per denunciare la scomparsa del patrigno e allontanare così ogni sospetto dalla sua persona (PS IM 3 7.7.2011, all. 20 RPG, pag. 3; cfr., pure, MP IM 3 25.8.2011, AI 185, pag. 2; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 6; PS IM 2 7.7.2011, all. 27 RPG, pag. 22).

 

                                   c.   Sempre più preoccupato, IM 3 chiamò il suo psichiatra chiedendogli un incontro. Non avendo tempo quel giorno, il dott. Mattia gli diede appuntamento per il giorno seguente verso le 19.00 (PS IM 3 7.7.2011, all. 18 RPG, pag. 7; MP IM 3/IM 2 31.1.2012, AI 844, pag. 7; MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 3) e lo invitò a rivolgersi alla polizia (MP IM 3 24.4.2012, AI 966, pag. 4; PS dott. [...] 14.2.2012, AI 900, pag 3-5).

Al dibattimento d’appello, su questo tema, IM 3 ha reso le seguenti dichiarazioni che, pur tenendo conto di eventuali inesattezze dovute al tempo trascorso, disegnano, secondo la scrivente Corte, sostanzialmente correttamente quanto accaduto:

 

  Ho quindi chiamato il dott. [...] (dapprima con il mio cellulare e poi con quello di IM 2 perché il mio si era scaricato) e gli ho spiegato che c’era questo ragazzo che diceva di aver ucciso una persona e di aver tagliato un corpo. Dal momento che io non riuscivo a capire se questo ragazzo diceva la verità, ho chiesto al mio psicologo se potevamo chiamarlo insieme per verificare se lui diceva la verità o meno e che, se questa storia era vera, gli ho chiesto se potevamo chiamare insieme la polizia. Lui mi ha risposto che la cosa era fattibile ma solo al giovedì perché non aveva uno spazio prima” (verb. dib. d’appello, pag. 52).

 

                                  d.   Fortunatamente, quella sera, verso le 21.30, IM 3 chiese consiglio al suo amico, dott. [...]:

 

  Dopo ho chiamato il mio amico [...]. Lui mi ha detto di andare a casa sua. Insieme abbiamo chiamato TE 5 e lui ci ha detto che stava tagliando il cadavere, che aveva messo i piedi in una valigia e aveva messo metà corpo in un armadietto e che aspettava che io andassi a prenderlo con la macchina. Il telefono era in viva-voce. [...] mi ha detto “chiama la polizia”. Io ho avuto paura che TE 5 avesse sentito “polizia”. Così ho attaccato e poi ho mandato un messaggio a TE 5 in cui mi scusavo perché la batteria era scarica” (IM 3, verb. dib. d’appello, pag. 52).

 

Allertata da IM 3, la polizia intervenne alle 01.20 di giovedì 7 luglio 2011, trovando, nell’appartamento di via [...], TE 5 e il cadavere di VITT_1.

 

 

 

 

                           XXVII.   cosa succede il giovedì 7 luglio 2011

 

PIFA 1 scrive a IM 1 che l’uccisione è stata scoperta

 

                                94.   Risulta dalle sue dichiarazioni - all’inizio non del tutto conformi al vero (PS 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 6 ) ma, poi, come detto, corrette - che PIFA 1 informò IM 1 che la notizia dell’uccisione del marito era diventata di pubblico dominio. Lo fece perché così gli aveva chiesto la donna:

 

  Quando è uscita la notizia del ritrovamento di un corpo sul teletext, ho capito che si parlava di VITT_1. (…) Allora ho pensato che dovevo telefonare alla IM 1, come mi aveva chiesto. Le ho detto che era uscito sulla stampa, che avevano trovato il morto a casa sua e che la polizia aveva fermato un sedicenne. Io ho capito che si trattava di TE 5. A quel punto è caduta la linea. Io ho provato a richiamarla, ma era sempre occupato. Sono riuscito a ricontattarla e mi ha detto che stava parlando con la nipote. (…) quando l’ho richiamata mi ha detto che in polizia aveva già chiamato sua nipote”

(GPC 3.9.2011, AI 246, pag. 5; cfr., anche, MP 1.9.2011, AI 231, pag. 2 e 4; PS 23.9.2011, all. 319 RPG, pag. 8);

 

  A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che giovedì ho visto che sul teletext c’era scritto che era stato trovato un cadavere in via [...]. Io ho chiamato subito la IM 1. Alla presidente che mi contesta quello che ho dichiarato al GPC il 3.9.2011, rispondo che ho chiamato IM 1 perché lei mi aveva detto che se c’erano novità dovevo farglielo sapere. Questo vuol dire il “come mi aveva chiesto”. (…) Adesso però non mi ricordo se la notizia è uscita mercoledì o giovedì. (…) A domanda dell’avv. DI 2, rispondo che quella volta è caduta la linea. Io ho tentato di richiamare IM 1 ma il telefono era sempre occupato. Quando mi ha risposto, IM 1 mi ha detto che le aveva telefonato sua nipote che le aveva detto che aveva letto la notizia. Non ho capito bene quello che mi ha detto al telefono. Mi ha parlato della polizia, che la nipote provava a chiamare la polizia. Non so come è andata a finire esattamente la telefonata” (verb. dib. d’appello, pag. 28).

 

A fronte di quanto si dirà al considerando successivo, il riferimento alla linea sempre occupata e ai contatti tra la nipote di IM 1 e la polizia dimostrano come PIFA 1 - ancora una volta - dica il vero. In questo senso, queste sue dichiarazioni concorrono a sostenere la valutazione della generale sua credibilità già operata ai considerandi precedenti.

 

                                95.   Sempre il 7 luglio 2011, infatti, per il tramite di una nipote della donna, gli inquirenti contattarono telefonicamente IM 1. Questo il resoconto di quanto successo:

 

  Avevamo così profittato della disponibilità della nipote [...], che si era offerta di dare personalmente e telefonicamente notizia della morte di VITT_1, alla zia. Tramite il viva-voce avevamo quindi assistito alla telefonata, eseguita dalla nipote col proprio cellulare perché il numero era già in memoria e le telefonate erano gratuite. Avevamo anche noi percepito quello che [...] ci aveva detto poco prima, sullo stato fisico della zia. La parlata di IM 1 era strana e per noi tipica di una persona sotto importante influsso di medicamenti e/o alcol.

Viste le sue non buone condizioni fisiche, dopo un paio di minuti [...] aveva interrotto la comunicazione, senza darle la notizia. Dopo nuova comune riflessione, la nipote aveva però cambiato idea. Per gli stessi motivi già indicati aveva concordato sull'opportunità di dare notizia alla zia della morte del coniuge.

  Qualche minuto dopo, verso le ore 14:00, [...] aveva quindi nuovamente chiamato IM 1. In questa seconda telefonata, durata una decina di minuti, le aveva detto che il marito VITT_1 era morto, senza però scendere in particolari, vista anche l'improvvisa reazione della zia, la quale si era subito messa a gridare asserendo che non era possibile, che non poteva essere vero... [...] le disse che le avrebbe mandato qualcuno, per stare con lei; le disse di cercare di stare tranquilla e di non agitarsi.

  [...] aveva quindi chiamato la cugina (figlia di IM 1) per chiederle di andare a casa a supportare la propria madre. La cugina aveva però risposto che si trovava in servizio nel [...] e che non poteva rincasare.

  Dopo un po' [...] aveva chiamato nuovamente la zia chiedendole se nel frattempo fosse arrivato qualcuno. IM 1 aveva detto che in sua compagnia c'era un familiare. Aggiunse che sarebbe rientrata in Ticino prima possibile”

  (AI 688, rapporto di segnalazione 23.11.2011).

 

 

                          XXVIII.   cosa succede il venerdì 8 luglio

 

rientro in Svizzera di IM 1

 

                                96.   Giunta in Svizzera il giorno successivo, IM 1 è stata subito sentita dagli inquirenti cui ha raccontato di avere subito, il giorno precedente, uno shock alla notizia della morte del marito:

 

  ho saputo dal signor [...] che mio marito era morto e che mio figlio era sospettato quale autore dell’uccisione di mio marito. Mi aveva anche detto che mio marito era stato trovato morto ieri mattina. Dopo la telefonata ho dovuto chiamare l’ambulanza per farmi fare una puntura per calmarmi. Ho poi chiamato mio cugino (…) lui mi diceva di calmarmi visto che piangevo (…) avevo preso del tranquillante 40 mg di tranxilium perché il cuore mi batteva forte. Ho preso questo medicamento subito dopo la telefonata del signor [...]. Ho detto che se muoio, muoio solo due volte e non una, perché mio marito era morto. (…)

  Ieri sera ho ricevuto una telefonata da mia suocera, che mi diceva che dovevo stare attenta, sia io che mio figlio, e poi mi sgridava (…) Io avevo detto a mia suocera che se era vero che mio figlio aveva ucciso suo figlio, mio marito e il mio grande amore, avrei chiesto alla polizia di uccidere mio figlio, perché era giusto così” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 2 in fine e 3).

 

Non ha da essere spiegato che IM 1 ha mentito: come visto sopra, lei sapeva della morte del marito e delle circostanze in cui era avvenuta sin dal sabato precedente.

 

 

                            XXIX.   cosa fa IM 1 dopo il suo rientro

 

                                97.   Durante tutta l’inchiesta, IM 1 si è dipinta come la vedova inconsolabile che, perduto l’amato, avrebbe voluto dedicare la sua vita a coltivarne la memoria:

 

  Voglio stare qua per essere vicina a mio marito che amo ancora e che quando riesco vado a trovare al cimitero per parlargli come se fosse ancora vivo” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12);

 

  ADR: voglio rimanere in Svizzera per mio marito che vado a trovare al cimitero ogni domenica” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 3).

 

IM 1 preleva

 

                            98. a.   L’11 luglio - cioè, il primo giorno utile dopo il suo rientro in Svizzera - IM 1 ha prelevato pressoché l’intero saldo del conto corrente postale del marito (cfr. estratto conto in atti sub all. 206 RPG, da cui risulta, in data 11.7.2011, un prelevamento a contanti di fr. 15'750.- ed un saldo residuo di fr. 61.-).

 

                                  b.   Interrogata su tale prelevamento - dopo avere affermato che “i soldi sui conti che erano di VITT_1 sono stati subito bloccati” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12) - IM 1, rispondendo a precisa domanda del PP, ha ammesso di avere prelevato l’importo di cui sopra e ha sostenuto di averlo fatto perché doveva restituire un prestito di circa fr. 12'000.- che era stato concesso a lei e al marito da una “anziana signora di Giubiasco” (di cui ha rifiutato di fare il nome) per l’acquisto dell’Audi che VITT_1 le aveva regalato:

 

  L’interrogante mi chiede se l’11 luglio 2011 ho effettuato prelevamenti.

  Confermo che effettivamente attorno a quella data ho prelevato dalla Posta circa CHF 15'000.--. Dovevo restituire un prestito di circa CHF 12'000.-- che un’anziana signora di Giubiasco aveva dato ad VITT_1 e a me per l’acquisto dell’Audi.

  L’interrogante mi chiede chi è questa signora ed io rispondo che non voglio fornire l’identità di questa donna anziana in quanto è stata lei che mi ha chiesto esplicitamente di non fare il suo nome” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12).

 

Nonostante le sollecitazioni del PP, l’accusata ha continuato a non voler indicare il nome della generosa signora di Giubiasco:

 

  L’interrogante mi rende attenta al fatto che se non fornisco il nome della signora questa mia versione non potrà essere verificata e che quindi il prelevamento di una somma importante di 10 giorni appena dopo l’uccisione di mio marito lascia molti sospetti.

Da parte mia potete scrivere quello che volete” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 12).

 

Nel successivo verbale reso davanti al GPC, IM 1 ha precisato che dei fr. 15'000.- prelevati l’11 luglio 2011, fr. 12'000.- erano destinati al rimborso del prestito ricevuto per l’acquisto della vettura, mentre i restanti fr. 3'000.- le sono serviti per far fronte ad altre spese correnti. Neppure al GPC ha rivelato il nome di colei che - secondo le sue dichiarazioni - le aveva prestato il denaro:

 

  Non posso dire il nome di questa signora perché lei non vuole che lo dica. Io non avevo firmato nessuna ricevuta. Conosco questa persona da anni” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5).

 

                                   c.   L’inverosimiglianza della tesi del prestito è evidente e non ha da essere dimostrata. Sulla questione si dirà più ampiamente nel capitolo dedicato all’appropriazione indebita.

Qui ci si limita a sottolineare le seguenti circostanze che depongono per la falsità delle dichiarazioni di IM 1:

-     l’importo asseritamente mutuato non corrisponde al prezzo della vettura per il cui acquisto IM 1 sostiene che il prestito era stato concesso (fr 12’000.- a fronte di circa fr. 4’000.- pagati per la vettura) e

-     l’inesistenza di un contratto scritto a fronte di un importo mutuato considerevole.

Del resto, nel contesto di un’inchiesta per assassinio, il rifiuto di rivelare il nome della persona che potrebbe allontanare da sé il sospetto di un comportamento oggettivamente indiziante si può spiegare soltanto con il fatto che tale persona non esiste.

 

IM 1 chiede la rendita di vedovanza

 

                                99.   In data imprecisata, ma comunque prima del 27 luglio 2011, IM 1 ha inoltrato all’Ufficio competente la richiesta per ottenere la rendita di vedovanza.

Interrogata al riguardo, la donna ha detto, prima, che la rendita è arrivata “da sola” (“io non ho chiesto niente, la vedovanza è arrivata da sola”; cfr. GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 3) e, in seguito, modificando la sua versione, ha detto di non essere stata lei a richiedere la rendita visto che non sapeva di averne diritto e che, a farlo, è stata un’assistente sociale (“io non sapevo che la potevo ricevere”, MP IM 1 25.4.2012, AI 971, pag. 6).

 

Ancora una volta, la donna ha mentito.

Ha mentito due volte.

Prima dicendo che la rendita è “arrivata da sola” e, poi, dicendo di non averla richiesta lei ritenuto che sul formulario in atti sub AI 307 è apposta proprio la sua firma.

 

Del resto, che IM 1 sapesse benissimo, oltre che delle possibilità per ottenere il permesso di dimora, anche del diritto di ottenere la rendita di vedovanza, risulta pure dalla deposizione di TE 2:

 

  L’avv. DI 1 mi chiede come IM 1 sapesse che, sposando uno svizzero, avrebbe potuto rimanere in Svizzera. Rispondo che, oramai, al giorno d’oggi, gli stranieri sanno tutto, in particolare di queste cose. (…)

  Dopo la morte di VITT_1, non ricordo esattamente quando ma più o meno si era nell’estate 2011, ho incontrato IM 1 sulla terrazza ristorante dell’albergo [...]. Lì abbiamo parlato. IM 1 fingeva di essere triste, diceva “sono disperata e qua e là”, faceva finta di piangere. Aveva sempre il fazzoletto in mano, le scendevano le lacrime ma io penso che erano lacrime false.

  Rispondendo alla presidente spiego che io pensavo che era tutta una montatura perché lei aveva sposato questo signore solo per potere restare in Svizzera e poi diceva che “adesso devo aspettare la vedovanza” (verb. dib. d’appello, pag. 18 e 19).

 

                              100.   Nonostante le asserite sofferenze, IM 1 non ha dimenticato le cose terrene.

Oltre che svuotare il conto del marito e aspettare la vedovanza, in quelle settimane la donna si è attivata per far arrivare in [...] una vettura per il tramite di [...]:

 

  circa un mese fa, o forse anche due mesi fa, questa donna mi ha contattato sul cellulare. Mi diceva che aveva una macchina acquistata qui in Svizzera e mi chiedeva se avevo un amico o un connazionale il quale poteva portare l’auto in [...] e che poi il viaggio di ritorno l’avrebbe fatto con il mio furgone. (…) la cosa non è andata in porto” (PS [...] 21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 7);

 

  ricordo di averlo chiamato per questa faccenda dell’auto. Io volevo portare giù una Opel Astra. L’avevo vista in un garage di Castione (…) L’auto la volevo per mia figlia [...]. Penso che l’auto costava CHF 7’200.- (…) non ho concretizzato l’acquisto (…) [...] non mi ha chiesto di volere un veicolo, sono io che ho pensato di comprargliela, anche perché l’auto può servire anche a me quando vado in [...]” (PS IM 1 11.11.2011, all. 410 RPG, pag. 9 e 10).

 

Inoltre, risulta dagli atti che, sempre in quei giorni e sempre malgrado la pretesa sofferenza, IM 1 si è anche resa conto della sparizione della televisione (che il figlio aveva venduto a IM 3 il sabato 2 luglio) e delle sigarette e ha cercato di recuperarle:

 

  ho incontrato IM 1 una sola volta dopo l’arresto di suo figlio. Si trattava del giorno prima dei funerali di VITT_1 (…) mi ricordo che subito mi ha chiesto, o meglio rimproverato il fatto di avere preso cose da casa sua. In particolare mi chiedeva informazioni su dove fossero televisore e sigarette” (PS IM 2 14.9.2011, all. 306 RPG, pag. 2 e 3).

 

arresto di IM 1 e scoperta dei soldi in borsetta

 

                          101. a.   IM 1 è stata arrestata il 1. settembre 2011.

Nella sua borsetta sono stati rinvenuti:

                                -     fr. 25’470.-;

                                -     euro 5’370.-;

                                -     RSD (dinari serbi) 1’450.-;

                                -     due monete ducati;

                                -     svariati gioielli (cinque collane, tre bracciali, quattro anelli, due paia di orecchini);

                                -     ulteriori Euro 100.- (cfr. rapporto d’arresto 1.9.2011, AI 242, pag. 3; verbale di perquisizione e sequestro 1.9.2011, all. 255 RPG).

 

                                  b.   IM 1 ha, in un primo tempo, giustificato il possesso di tutto quel denaro affermando che la maggior parte dei soldi era di un parente - di cui, però, non conosceva il nome - che gliel’aveva consegnata affinché lei la facesse arrivare in [...], dove sarebbe stata impiegata per pagare dei lavori da eseguire alla casa di proprietà di lui. Strano a dirsi, i soldi - ha dichiarato IM 1 - li avrebbe dovuti consegnare proprio quel giorno all’autista del bus:

 

  a parte una piccola quantità di denaro che tenevo in un mio borsellino all’interno della mia borsa, il resto, ovvero il grosso della somma è di un mio parente lontano che abita nei Grigioni, e che ha la casa d’origine in [...]. Lui si chiama o [...] o [...]. Non conosco il suo cognome che ha preso dalla madre. Questo mio parente mi ha dato in questa occasione i soldi da far portare in [...] e poi in [...] per i lavori che sta facendo alla sua casa. Io avrei dovuto dare oggi i soldi all’autista del bus che scende e poi lui li avrebbe dati a mia figlia che poi li avrebbe fatti proseguire. Io non avevo ancora avvisato l’autista del bus che gli avrei dato i soldi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 10).

 

                                   c.   Al GPC IM 1 ha riproposto la storia del parente. Tuttavia, con delle modifiche: questa volta, i soldi servivano per rinnovare, non la casa di [...] in [...], ma quella in cui lei abita in [...] (e di cui [...] è comproprietario) e la consegna del denaro all’autista era subordinata alla conoscenza dei turni di lavoro della figlia:

 

  Si tratta di soldi che io devo dare a parenti in [...], che servono per far rinnovare la casa dove abito in [...] e dove sono in affitto. Quei soldi vengono da un signore [...] che abita nei Grigioni. Questo signore è un comproprietario di casa mia.

  Questo signore mi ha portato i soldi a [...], due settimane fa. Io dovevo poi consegnarli ad un autista di bus che scendeva in [...]. Non li avevo ancora consegnati perché dovevo aspettare di conoscere i turni di lavoro di mia figlia, che doveva prendere in consegna il denaro dall’autista. Questo signore si chiama [...]. Non ho altri dati” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5).

 

                                  d.   Nel successivo verbale, i soldi sono tornati a servire al rinnovo della casa di [...]in [...] (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 2-4). In quell’occasione, confrontata con la contraddittorietà delle sue dichiarazioni sulla consegna dei soldi all’autista, IM 1 ha detto:

 

  Mi viene fatto notare che al Procuratore Pubblico, nel suo verbale del 2 settembre 2011, avevo dichiarato che i soldi che [...] mi aveva consegnato avrei dovuto darli all’autista del bus il giorno del mio interrogatorio, quindi il 2 settembre 2011. Mentre oggi ho dichiarato che non avevo ancora contattato l’autista visto che mia figlia [...] era via e non poteva prendere in consegna il denaro.

  Domanda: Qual è la verità, visto che le sue dichiarazioni sono decisamente contrastanti?

  Risposta: …eh mia figlia… guarda io ho parlato con mia figlia lei non era in città, quindi non ho organizzato il viaggio. Mi viene detto che sono dichiarazioni diverse. In merito rispondo che io non avevo preso contatto con l’autista perché mia figlia non era in città. Avete capito male.

  Domanda: Per quale motivo al Procuratore Pubblico ha dichiarato diversamente?

  Risposta: Non lo so perché ho dichiarato così, ormai l’ho detto. Non so perché.

  Mi viene fatto notare che questa mia contraddizione lascia perplessi gli inquirenti.

  Non so proprio perché ho dichiarato diversamente da oggi” (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 11-12).

 

                                   e.   Il 29 settembre 2011, dopo avere riconfermato le sue precedenti dichiarazioni (all. 335 RPG, pag. 2-3), IM 1 è stata confrontata con quelle di senso contrario rilasciate da [...]. Inizialmente, la donna ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che - se questi negava che i soldi erano suoi - significava che glieli regalava:

 

  Se lui nega questo, vuol dire che lascia i soldi a me ed io sono contentissima. Io non so che dire, la situazione è quella che vi ho raccontato” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 3).

 

Poi IM 1 è tornata sui suoi passi, ammettendo di avere mentito riguardo a [...] e dichiarando che i soldi erano suoi ed erano il frutto dei suoi risparmi, di prestiti concessi da membri della sua famiglia e della vendita dei gioielli dei suoi figli:

 

  Mi potete scusare??? [...] era una bugia. I soldi sono i miei. Sono soldi risparmiati, anni e anni di risparmio. Sono soldi che io ho risparmiato con la mia invalidità e poi sono soldi che le mie sorelle mi hanno dato. Mi hanno dato spesso CHF 200.--/300.--, non posso dire con precisione quanti soldi mi hanno dato. (…) Anche Petra mi dà del denaro quando mi vede in [...]. Mi dà CHF 200.--, CHF 100.-- a [...] e altrettanti a TE 5. Mi da soldi tutte le volte che mi vede giù. Non so dire quante volte l’ho vista in [...]e quanti me ne ha dati. (…) quando ero giù, cioè fino a maggio 2010, li tenevo a casa. Da quando sono ritornata in Svizzera li ho sempre tenuti in borsa. (…) Avevo circa CHF 26'000.- ed Euro 6'000.-. (…) Servivano a me ed erano solo per me. (…) Voglio anche dire che io ho venduto dell’oro, 14 carati. Ho venduto dei gioielli dei miei figli, quelli che non usavano più e che portavano da piccoli. Ho venduto braccialetti, anelli, collane per un totale Euro 3'800.-. Io avevo chiesto a mia figlia [...] se potevo vendere i suoi gioielli e lei mi aveva detto di sì. A TE 5 non ho chiesto nulla, lui è piccolo” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 4-5).

 

La tesi dei risparmi e dei prestiti è stata sostenuta anche in seguito (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3).

 

                                    f.   Secondo la nuova versione, quei soldi dovevano servire per eventuali emergenze:

 

  Non si sa mai quando e se ti succede qualcosa e si ha quindi bisogno di soldi. Questo riferito sia a me che ai miei figli. Io avevo bisogno di una riserva per far fronte alle spese di un’eventuale malattia di mia figlia, di mio figlio o di me. Si trattava di risparmi da usare solo in caso di emergenza. Io dovevo avere una riserva per casi particolari” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3);

  Quei soldi sono i miei risparmi e non si toccano perché sono lì per la mia morte. Vale a dire per pagare il mio funerale perché non so chi potrà farlo. lo prendevo soldi dai miei risparmi solo per le urgenze” (MP 8.5.2012, AI 989, pag. 3).

 

                                  g.   IM 1 non è stata lineare nemmeno nel rispondere alla domanda con cui gli inquirenti volevano sapere il motivo per cui custodisse tutti quei soldi nella borsetta.

Dapprima ha detto di non avere dove depositarli (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 5).

Poi ha detto che “non mi fidavo a lasciarli a casa o in banca. Io mi fido solo di me stessa per cui i soldi dovevano restare con me” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3).

Poi ha detto di avere pensato, prima della morte di VITT_1, di depositarli in banca (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 3-4).

                                  h.   Ancora una volta, IM 1 ha dato prova della sua inaffidabilità.

Detto della menzogna sui soldi di [...], nessuna delle altre dichiarazioni di IM 1 circa la provenienza dei soldi rinvenuti nella sua borsetta al momento del suo fermo è credibile.

La tesi dei risparmi è inverosimile vista l’entità delle sue entrate.

Altrettanto inverosimile è la tesi dei prestiti (al riguardo, si ricorda che la stessa IM 1 - per quel che vale - aveva dichiarato, all’inizio dell’inchiesta, di non avere debiti, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 12).

 

Al proposito, l’unico accertamento che può essere fatto è che l’origine di quei soldi è misteriosa, tranne che per i fr. 15'750.- prelevati dal conto del marito dopo la sua morte.

 

 

TEMI DA RISOLVERE

 

                                  A.   perché TE 5 ha ucciso VITT_1 e coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione

 

                              102.   Il primo grande tema da risolvere riguarda il movente dell’uccisione di VITT_1 e il coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione.

Si tratta di due temi che si intersecano e per la cui risoluzione vanno considerate, oltre agli altri elementi probatori (di cui si dirà in seguito), anche le rispettive dichiarazioni.

 

 

                               A.1.   valutazione della credibilità di IM 1

 

                              103.   Durante l’inchiesta è emerso che IM 1 ha mentito praticamente su tutto.

 

                                   a.   Ha mentito - o, comunque, cambiato versione (ciò che equivale a menzogna) - sui rapporti fra TE 5 ed il padre:

 

  per quanto riguarda il padre di TE 5, devo dire che mio figlio non l’ha mai conosciuto e non hanno mai avuto contatti. TE 5 era piccolo quando io e [...] ci siamo separati. Solo una volta TE 5 ha voluto vedere la sua fotografia. Questo fatto è capitato l’anno scorso, verso la fine dell’anno. (…) TE 5 non ha mai chiesto di conoscere e vedere suo padre, anzi sono stata io a dirglielo, ma lui non ha mai voluto (…) devo però dire che ho la sensazione che TE 5 abbia avuto contatti con [...] verso la fine dell’anno scorso. E’ solo un pensiero che ho perché TE 5 ha conosciuto una ragazza che stava nel paese di [...]. Ho pensato proprio per questo che avesse visto suo padre” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 5 e 6; n.d.r: in relazione alla pretesa “solo sensazione”, va sottolineato che era stata IM 1 a chiedere al padre di occuparsi di TE 5, cfr. PS TE 5 10.11.2011, all. 399 RPG, pag. 4 e SMM TE 5 9.12.2011, all. 431 RPG, pag. 6-7);

 

  Danjela e TE 5 avevano contatti con lui” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 10);

 

  Quando lui è andato ad abitare con suo padre era il 20.1.2009. E’ rimasto con suo padre per tre mesi” (PS 6.12.2011, AI 743, pag 10).

 

                                  b.   IM 1 ha mentito (cfr., in particolare, consid. 14) anche sostenendo che:

 

TE 5 dalla sua nascita non si è mai separato da me” (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 5).

 

                                   c.   Ha mentito sui motivi del suo matrimonio con [...] (cfr. consid. 15) e sulla loro - in realtà inesistente - vita in comune (cfr., al riguardo, PS [...] 17.7.2011, all. 364, pag. 4; cfr., pure, PS TE 5 10.11.2011, all. 399 RPG, pag. 3 da cui risulta che non c’è mai stata la comunione domestica di cui, invece, ha parlato IM 1 in PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 16).

 

                                  d.   Ha, poi, palesemente mentito sul suo desiderio di trovare un uomo da sposare per poter rimanere in Svizzera (cfr. consid. 20 e, in particolare, PS [...]21.9.2011, all. 315 RPG, pag. 7).

 

                                   e.   Ha mentito anche sulle proposte di matrimonio fatte a TE 2 e a PIFA 1.

E lo ha fatto senza alcun pudore, anche utilizzando argomentazioni “surreali”: ci si limita, qui, a ricordare che, non potendo più negare di avere chiesto a PIFA 1 l’atto di nascita, la donna ha giustificato tale sua richiesta con la necessità di dimostrare alle ragazze cui proponeva di conoscerlo che l’età di PIFA 1 non corrispondeva al suo aspetto fisico.

 

                                    f.   Ha, poi, ancora palesemente mentito sui motivi del suo matrimonio con VITT_1.

 

                                  g.   Ha, pure, sfacciatamente mentito quando, rispondendo agli inquirenti che le contestavano le dichiarazioni degli operatori sanitari secondo cui il marito era arrabbiato perché lei era interessata ai soldi (cfr., al riguardo, consid. 26), ha affermato:

 

  mio marito voleva darmi di più di quello che già mi dava ed io gli ho cercato di spiegare che ne avevo a sufficienza e che non ce n’era bisogno. Per questo lui si era innervosito” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 7).

                                  h.   Ha, poi, mentito quando, in un primo tempo, ha preteso di non avere saputo della proposta di istituzione di una curatela amministrativa:

 

  VITT_1 non aveva mai parlato con me del fatto di mettere una terza persona che si occupasse dei suoi soldi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 8);

 

  VITT_1 mi aveva detto che [...] stava facendo i passi per istituire una curatela amministrativa. Io avevo detto ad VITT_1 “a cosa ti serve?” Non ce n’era bisogno” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 8).

 

                                    i.   Ha ancora mentito quando - contro ogni evidenza (cfr. consid. 26.d) - ha affermato di non avere mai voluto che il marito cambiasse psicologo e che, anzi, era lei a doverlo spingere a presentarsi agli appuntamenti :

 

  io ero contenta che VITT_1 andava dallo psicologo, non gli ho mai detto di cambiarlo. Quando lui tornava gli chiedevo com’era andata ed in un paio di occasioni lui mi aveva detto che era stufo ed ero io ad insistere che doveva andare da questa persona, che doveva prendere anche come un amico a cui confidare i suoi problemi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 8).

 

Va, qui, sottolineato che, evidentemente, IM 1 faticava a ricordare nel dettaglio tutte le sue bugie. In effetti, il 31 ottobre 2011, confrontata con le dichiarazioni di TE 3, la sua versione è leggermente cambiata:

 

  VITT_1 mi aveva detto di essere stufo di [...] che non lo aiutava per niente. A questa sua esternazione io gli ho detto che se [...]non gli andava più bene, di cambiarlo con un altro psicologo. Avevo anche detto ad VITT_1 che, dato che pagava la cassa malati, aveva diritto anche ad avere un altro medico” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 8).

 

Su questo tema, significativo è il fatto che, ad un certo punto, IM 1 si è, addirittura, spinta ad affermare di essere stata lei ad inviare il marito dallo psicologo:

 

“ero stata io a consigliare ad VITT_1 di rivolgersi allo specialista per parlare dei suoi problemi” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 6).

 

                                    l.   IM 1 ha mentito anche sulla questione della notte passata dalla sorella:

 

  Non ricordo la data, però quando la prima volta mio marito aveva reagito da nervoso (…) in quel momento sono andata via. Sono uscita di casa, sono andata in città a bere un caffè. Non ero andata da mia sorella” (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 4).

 

Che abbia mentito su questo punto è provato dalle dichiarazioni concordi della sorella di IM 1, di [...] e di A. _______ (PS [...], 21.9.2011 pag 5; PS [...] 9.7.2011, all. 43 RPG, pag. 3; PS A. _______ 20.7.2011, all. 68 RPG, pag. 9; cfr., inoltre, consid. 29).

 

                                 m.   IM 1 ha mentito anche sostenendo di non essersi mai lamentata di VITT_1 con nessuno, in particolare con TE 5 e PIFA 1 (cfr. consid. 29; cfr., pure, PS 6.12.2011, AI 743, pag. 17; PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 6 e 7).

 

                                  n.   Ha mentito - e, poi, faticato a ricordare il contenuto della menzogna - anche riguardo alla proposta fatta ad VITT_1 di un trasferimento in [...]:

 

  L’interrogante mi fa prendere atto che nella visita del 23 maggio 2011 VITT_1 diceva allo psicologo che era molto in dubbio su una proposta da me fatta e cioè ritirare il terzo pilastro e prendere una casa in [...] dove andare a vivere.

  A mia conoscenza VITT_1 non aveva il terzo pilastro e non so cosa abbia detto allo psicologo” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 7);

 

  Ad VITT_1 piaceva molto stare in [...]. Io gli avevo però detto di aspettare prima di andare a stabilirci giù perché un conto è andare in vacanza in un posto e un altro conto è andare a viverci stabilmente. Io avevo quindi detto ad VITT_1 che potevamo andare in [...]un paio di anni e che se effettivamente gli piaceva potevamo comprare qualcosa di piccolo per noi. Io devo dire che qui in Svizzera mi trovo bene come se ci fossi nata; in [...], invece, mi piace andare per fare le vacanze ma niente di più” (MP 31.10.2011, AI 614, pag. 7).

 

                                  o.   Ha mentito - o, comunque, cambiato versione - sulla questione della gelosia del marito nei confronti di PIFA 1:

 

  mio marito non diceva niente sul fatto che frequentavo questo ragazzo. Lui vedeva che io rispondevo al telefono e forse solo all’inizio aveva dei dubbi. Ma poi aveva capito che non c’era niente fra me e PIFA 1 tranne l’amicizia” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 4);

 

  PIFA 1 era molto geloso di mio marito ed anche mio marito era geloso di PIFA 1. VITT_1 aveva detto a PIFA 1 che lo odiava perché era geloso di lui” (MP 28.12.2011, AI 798, pag. 7; cfr., anche, MP 12.3.2012, AI 912, pag. 12).

 

                                  p.   Ha, poi, mentito quando ha dichiarato che da tempo non scriveva più sms:

 

  da circa un anno e mezzo non leggo o scrivo sms. Il motivo di questa mia scelta è dovuto al fatto che a quel tempo c’era una persona che avevo conosciuto in [...]a cui non avevo dato il mio numero cellulare ma che era riuscito ad ottenerlo ugualmente da altri, il quale in una notte mi ha inviato 180 sms. Erano messaggi d’amore, dichiarazioni d’amore (…) da quel momento ho scelto e deciso di non scrivere più e non leggere più alcun sms. Sono praticamente diventata allergica” (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 7 e 8).

 

Che abbia mentito al riguardo, è provato dai tabulati telefonici (ad esempio, all. 447 RPG).

Inoltre, che abbia mentito risulta anche, oltre che dalle numerose considerazioni svolte in questa sentenza, dalle stesse successive dichiarazioni di IM 1:

 

(n.d.r: durante il suo soggiorno in [...]) ho messaggiato e telefonato con i miei connazionali in [...]” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 14).

 

Parimenti, ha mentito sostenendo che, in genere, non leggeva gli sms che riceveva (PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 3 in cui ha dichiarato che “TE 5 spesso mi faceva gli squilli così che poi ero io a richiamarlo. Oppure mi mandava degli sms…” mentre a pag. 21 ha sostenuto “non leggo messaggi e non scrivo messaggi”).

 

Ha mentito anche affermando che “VITT_1 non ha mai scritto messaggi” (PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 21): dai tabulati emerge una realtà diversa (fra l’altro, danno atto di diversi sms scritti da VITT_1 a IM 1).

 

                                  q.   Ha dato, inoltre, risposte non credibili agli interroganti che le chiedevano di spiegare i motivi per cui, nonostante le entrate regolari della rendita di invalidità (complessivamente più di fr. 4’000.- mensili), il conto di VITT_1 era passato dai fr. 16'512.45 del 14 dicembre 2010 ai fr. 395.- del 31 marzo 2011. Al riguardo, si rinvia alla lettura del verbale reso da IM 1 il 14 novembre 2011 (AI 659). Qui ci si limita ad osservare che, ad un certo punto, la donna ha abbozzato, anche, la tesi secondo cui i soldi sarebbero stati spesi dal marito con il gioco d’azzardo (“mi diceva “esco e vado a giocare”. Io non so dove andava; partiva da solo da casa. Una volta mi ha detto che andava vicino al bar [...]a [...]. Non so a cosa giocava”, AI 659, pag. 11) ed è arrivata anche a dire:

 

Non so dove sono finiti questi soldi. Io quei soldi non li ho visti”

  (MP 14.11.2011, AI 659, pag. 10).

 

Significative sono, anche, le dichiarazioni rese da IM 1 nel verbale 28 dicembre 2011 (AI 798) in cui la donna veniva interrogata sui prelevamenti fatti dal conto del marito nei mesi da maggio a luglio 2011.

                                   r.   IM 1 non è stata lineare nemmeno sulla questione del motivo del suo viaggio in [...]. In effetti, ha a lungo sostenuto di esservi andata solo per ottenere il visto del figlio:

 

  A domanda rispondo che sono partita dal Ticino il 1 luglio 2011 ed ero andata all’ufficio degli stranieri due o tre giorni prima della mia partenza. Il viaggio serviva esclusivamente per farmi fare il visto sul passaporto di TE 5” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 8; cfr.,pure, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 5, 8 e 11);

 

  L’unico motivo per cui sono andata in [...] era la necessità di procurare un visto sul passaporto di mio figlio TE 5 in modo da regolarizzare la sua permanenza in Svizzera” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 3).

 

Anche dopo che le erano state contestate le diverse dichiarazioni di PIFA 1, IM 1 ha mantenuto a lungo la sua primitiva versione prima di decidersi ad affermare che il viaggio aveva più scopi:

 

  ADR che io avevo detto a PIFA 1 che sarei andata in [...] il 1 luglio 2011 per la questione del permesso del figlio.

L'interrogante mi fa prendere atto che nel verbale davanti alla PP PP 1 1 settembre 2011 PIFA 1 ha dichiarato quanto segue:

"(…) Quando l'ho sentita, IM 1 mi ha spiegato che era dovuta partire in tutta fretta perché aveva un problema alla pancia e doveva recarsi da un medico in [...]. (…)."

Sentendo queste cose devo dire che secondo me PIFA 1 si confonde con il precedente viaggio (…) Devo anche dire che PIFA 1 era una persona invalida e secondo me ha qualche problema mentale” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 4-5);

 

  Avevo deciso questo viaggio negli ultimi due o tre giorni prima di partire perché dovevo chiedere il visto per mio figlio all’ambasciata Svizzera in [...]. (…) Questo era l’unico scopo del mio viaggio. Non mi sono recata in [...] per motivi di salute.

  Che effettivamente io, avendo subito un’operazione all’addome in [...], durante il mio ultimo soggiorno, ho pensato di farmi controllare dal medico. Avevo quindi chiamato la clinica e, avendo il viaggio di ritorno in Svizzera la domenica successiva, ho preso appuntamento per il controllo il venerdì 8 luglio. Ho saltato l’appuntamento perché il primo volo per Milano c’era solo venerdì 8 luglio. Io non ho detto a nessuno che mi sarei fatta controllare dal medico, non ho avuto neppure tempo di parlare di questo. Avevo detto a PIFA 1 che andavo in [...]per chiedere il visto per mio figlio e che ne approfittavo per fare un controllo medico” (GPC IM 1 3.9.2011, AI 247, pag. 2);

 

  Io sono andata in [...] il 01 luglio perché dovevo mettere a posto la questione del visto di mio figlio non per altri motivi” (MP IM 1 28.12.2011, AI 798, pag. 7);

 

  PIFA 1 sapeva, già qualche giorno prima della mia partenza del 1. luglio 2011 che mi dovevo recare in [...] per la questione del visto di TE 5; inoltre avrei dovuto fare un controllo medico il venerdì della settimana successiva. Questo perché ero stata operata in [...] il 10 maggio 2011 perché avevo dell’acqua nella pancia. PIFA 1 sapeva tutte queste cose perché il lunedì/martedì dell'ultima settimana di giugno 2011 io mi ero recata all'ufficio stranieri con TE 5 e con VITT_1 e li mi avevano detto che mancava il visto sul passaporto di mio figlio. Ho quindi deciso di recarmi in [...] da sola per fare apporre il visto sul passaporto di TE 5”

(MP IM 1 11.1.2011, AI 815, pag. 4).

 

                                   s.   IM 1 ha mentito - o, comunque, è stata reticente e non trasparente - anche sui contatti telefonici avuti con PIFA 1 durante il suo soggiorno in [...]:

 

  Mi viene fatto presente che nel mio verbale d’interrogatorio dell’8 luglio 2011 ho dichiarato:

  “D: nel periodo che è stata in [...] ha avuto contatti con TE 5 e VITT_1?

  R: Con TE 5 ho avuto 2 o 3 contatti, mentre con VITT_1 neppure uno. Ho sentito alcuni amici, PIFA 1 mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stavo. (…)”

  D: Cosa dichiara in merito?

  R: ora che me lo dite, mi ricordo che effettivamente ho sentito PIFA 1 (…) PIFA 1 mi ha chiamato tante volte. Mi chiamava tutti i giorni. (…)

  A precisa domanda rispondo che è sempre stato PIFA 1 a chiamarmi. Non ho bisogno di chiamarlo, non ne avevo motivo. (…) Non mi ha neppure mandato degli sms ed io neppure a lui” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 15 e 16).

 

                                    t.   IM 1 ha reso dichiarazioni contraddittorie anche sulla scoperta della - da lei pretesa, ma non dimostrata - inclinazione al bere del figlio. Infatti, al riguardo, prima ha detto che era stato PIFA 1 a dirglielo e, poi, ha sostenuto di averlo personalmente scoperto quando era in [...]:

 

  TE 5 beve whisky. E’ stato PIFA 1 a dirmelo”

(PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 7);

 

  In [...] avevo scoperto che TE 5 ogni tanto beveva alcol”

(MP 2.9.2011, AI 243, pag. 3).

 

                                  u.   IM 1 ha, poi, mentito quando, a PIFA 1 che, verso le 11.00 del 2 luglio 2011, le diceva che TE 5 aveva ucciso VITT_1, ha dimostrato incredulità e sorpresa (cfr. consid. 67).

Ha, poi, mentito agli inquirenti che, il 7 luglio 2011, la informavano della morte del marito e ha, poi, continuato a farlo il giorno successivo, parlando del ricorso a cure mediche.

 

 

Ha, poi, ancora mentito:

- sul prelevamento (cfr. consid. 98);

- sulla rendita AVS (cfr. consid. 99);

- sulla provenienza dei soldi che sono stati trovati nella sua borsetta al momento dell’arresto (cfr. consid. 101);

- sui problemi con la giustizia che TE 5 ha avuto in [...](PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 7);

- sull’inclinazione a bere di VITT_1 (ha sostenuto varie versioni, fra cui che il marito bevesse tre o quattro bottiglie al giorno di varie bevande alcoliche, PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 9) mentre il dott. TE 4 ha escluso l’esistenza di problemi di etilismo (PS dott. TE 4 30.8.2011, all. 237 RPG, pag. 10; cfr., pure, PS TE 3 22.8.2011, all. 212 RPG, pag. 4);

- sul perché dei molti bagagli con cui lei partiva per la [...](PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 11 dove sostiene che le molte valigie erano necessarie perché lei portava con sé il nostro cibo non sopportando quello [...]mentre dagli atti risulta piuttosto che le valigie servivano per portare qui sigarette [...]da vendere);

- sui litigi fra VITT_1 e TE 5 (questione su cui da versioni diverse fra loro, cfr. PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 13; GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 4; PS 1.9.2011, all 254 RPG, pag. 7);

- sull’infarto (MP 25.4.2012, AI 971, pag. 2 e segg. in cui ha sostenuto si avere avuto un infarto mentre è accertato che così non è);

- negando che la suocera l’avesse informata circa gli averi di VITT_1 (PS 11.11.2011, all. 401 RPG, pag. 2);

- sulla disdetta della polizza assicurativa (cfr. consid. 38).

    Si potrebbe continuare ancora (per esempio, rilevando le diverse versioni date sui motivi dei suoi viaggi in Svizzera dopo il 2009, oppure ancora sulle sue “preoccupazioni” per VITT_1, oppure ancora le sue dichiarazioni secondo cui VITT_1 non si lamentava mai o secondo cui con VITT_1 non aveva mai litigato per soldi mai, …).

Ma quanto sin qui annotato basta a dimostrare come IM 1 altro non abbia fatto che mentire.

La sua credibilità è, dunque, nulla.

 

 

                               A.2.   valutazione della credibilità di TE 5

 

                              104.   Occorre osservare che alcune dichiarazioni di TE 5 non si caratterizzano per costanza nel tempo e che la lettura progressiva e critica dei suoi molti (forse troppi) verbali ne evidenzia, a volte, l’atteggiamento capriccioso, la natura affabulatrice e il desiderio di essere colui che guida il gioco e riesce a portare gli interlocutori là dove lui vuole.

Ne deriva che le dichiarazioni del giovane non possono sempre essere prese per oro colato, vanno sfrondate dagli “abbellimenti letterari” spesso evidenti - come, ad esempio, nello scritto che lui ha chiamato “l’ultima dichiarazione” e che ha letto nel corso del dibattimento davanti al Tribunale dei minorenni (come si è visto, a TE 5 piaceva giocare al “duro” e a questo gioco ha evidentemente giocato anche in questo caso) - e vanno, comunque, confrontate e verificate con altro materiale probatorio.

 

Riguardo alla credibilità di TE 5 - o meglio, riguardo alla sua tendenza a mentire e ad adattare le sue dichiarazioni a dipendenza delle sue necessità o dei suoi capricci - non si può non rilevare come i periti abbiano parlato di una sua capacità a mentire e di una sua attitudine e abilità alla manipolazione e alla strumentalizzazione (perizia, AI 132 in AI 881, pag. 16; complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 2, 3, 4, 5 e 10).

Del resto, è lo stesso TE 5 ad avere ammesso, al dibattimento d’appello, di avere spesso mentito durante l’inchiesta:

 

  durante l’inchiesta ho detto tante cose non vere”

(verb. dib. d’appello, pag. 36).

 

Ciò rilevato, va detto che non sempre TE 5 ha mentito agli inquirenti. Anzi. Sfrondate da alcuni “arricchimenti letterari” e “pulite” da alcune ritrattazioni o da alcune modifiche avvenute in corso d’opera, buona parte delle dichiarazioni di TE 5 - o almeno il loro nucleo centrale - ha trovato conferma, prima, in altri elementi probatori e, poi, negli accertamenti, non solo di questa Corte, ma anche delle precedenti.

Fra queste, si citano, ad esempio, le dichiarazioni sulla dinamica dell’uccisione (sostanzialmente costanti per tutta l’inchiesta e complete sin dall’inizio, eccezion fatta per l’orecchino di cui ha parlato solo nella lettera 18 settembre 2011 intitolata “Confessione”, all. 309 RPG).

Oppure, ancora, le sue dichiarazioni sul fatto di essere il solo autore materiale dell’uccisione, anche queste costanti nel tempo, se si eccettua la breve caduta dell’“ultima dichiarazione” di cui s’è detto e da cui si è, però, subito correttamente rialzato (cfr. dichiarazione 19.2.2013).

Confermate - e pure queste costanti nel tempo - sono, poi, anche le sue dichiarazioni sul fatto di essere il solo autore anche delle operazioni di smembramento del cadavere.

TE 5 ha sempre detto il vero anche parlando del tentativo di vendere a diverse persone gli oggetti di VITT_1 immediatamente dopo la sua uccisione e dell’arrivo e della permanenza di queste persone nell’appartamento di [...].

Ha, poi, detto il vero da subito anche raccontando (già a partire dal 25 luglio 2011) della trasferta, con IM 2, alla [...] di [...].

Pure ha detto il vero ammettendo quasi da subito (già a partire dall’8 agosto 2011) di avere parlato della sua volontà di uccidere all’interno del negozio di IM 2.

Parimenti, ha detto il vero - perché così è stato accertato - quando ha dichiarato, praticamente da subito (già a partire dall’8 agosto 2011, dopo un iniziale tentativo di proteggere l’amico), di avere informato IM 2 dell’uccisione già il sabato pomeriggio e di avergli da subito chiesto aiuto.

E ha detto il vero da subito anche quando ha parlato delle richieste d’aiuto per far sparire il cadavere formulate, il martedì 5 luglio 2011 ad [...], prima a IM 2 e, poi, a IM 3.

Parimenti, ha da subito detto il vero sul contenuto del colloquio in cui vennero definite, con IM 3, le modalità per far sparire il cadavere, su quanto fatto subito dopo (trasferta alla [...], acquisto sega, …), sull’invito al [...], sulle richieste di IM 3 e dell’amica di aprire i finestrini della macchina a causa dell’odore che egli emanava e sulle successive reticenze di IM 3 che accampava la scusa di un guasto alla macchina per ritardare l’aiuto promesso.

Meno costanti sono, invece, le dichiarazioni fatte da TE 5 sul coinvolgimento della madre. Di queste diremo in seguito.

 

 

dichiarazioni di TE 5 sul movente

 

gesto premeditato

 

                              105.   Nel primo interrogatorio, TE 5 ha detto di essersi deciso ad uccidere in un impeto di rabbia:

 

  verso le ore 1900, era ancora chiaro, ho trovato a casa VITT_1. Lui era seduto al tavolo quello del salotto. Lui era arrabbiato. Insultava me e mia madre per quella casa che doveva vendere. Insultava tutti, diceva che sua madre era una puttana e una troia e così lo era anche mia madre. Mi diceva che io non facevo niente. A questo punto è diventato tutto nero, non mi sono controllato, ho preso l'ascia e l'ho colpito in testa”

(PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 11).

 

In seguito, il 13 luglio 2011, ha ribadito la versione del gesto quasi inconsapevole (“non sapevo perché l’avevo fatto”; all. 55 RPG, pag. 8).

Come già sottolineato dai primi giudici, queste prime dichiarazioni peccano di incongruenza ritenuto come esse presuppongano che, in quel momento, senza alcun motivo, VITT_1 si sia spostato dal salotto al bagno (dove è stato ucciso) per mettersi a svitare il tappo dello scarico della vasca da bagno.

Ma, soprattutto, la tesi dell’aver agito in un impeto di rabbia è chiaramente e definitivamente smentita, oltre che dalle successive sue dichiarazioni (rimaste, al riguardo, costanti), dall’accertamento secondo cui TE 5 si è attivato per procurarsi le armi con cui uccidere (pistola e/o ascia) prima del suo passaggio all’atto.

Del resto, è quanto TE 5 stesso ha ammesso al dibattimento d’appello:

 

  La presidente mi chiede perché ho deciso di uccidere VITT_1 il venerdì 1. luglio.

  Ho deciso di ucciderlo quel giorno perché mia madre partiva per la [...]e io la credevo una buona opportunità per ucciderlo ed avere tutto il tempo per sbarazzarmi del corpo.(…)

  La presidente mi chiede quando ho deciso di uccidere VITT_1.

  Ho deciso di ucciderlo qualche giorno prima del 1. luglio. Non so esattamente quando. Credo due o tre giorni prima del 1. luglio.

  È vero che da subito dopo il mio arrivo in Svizzera ho cominciato a cercare di acquistare una pistola. Però, a quel momento, la pistola la volevo per me, perché mi piacciono le armi. Non la volevo per uccidere perché non l’avevo ancora deciso.

  La presidente mi chiede per quanto tempo ho pensato all’idea di uccidere.

  L’ho deciso due o tre giorni prima di farlo ma non so dire quanto ci ho pensato. È stato tutto troppo veloce. Quando ho deciso di ucciderlo, avevo paura di farlo. Mi sono però deciso ad agire quando lui, dopo aver accompagnato mia madre, è rientrato in casa e ha sbattuto la porta e ha iniziato a parlare con se stesso insultando mia madre. Ha detto che era una puttana. (…)

  A casa ho aspettato VITT_1 in camera mia. Riflettevo su come farlo, cioè su come ucciderlo. Mi mancava il coraggio. Ero indeciso. Ero bloccato. Ero deciso ad ucciderlo però ero… come bloccato. Non so come spiegarlo. Poi VITT_1 è arrivato in casa ed è cominciato tutto.

  Mi sono deciso ad agire quando ho sentito VITT_1 dire che mia madre era una puttana. Mi sono preparato come per la doccia ma in realtà era un’esca. Ho infilato l’ascia e il pugnale che era in casa negli slip e sopra ho messo l’accappatoio che avevo appena comprato da IM 2. Mi sono diretto in bagno. Lì ho tolto l’orecchino che avevo e l’ho messo nello scarico della vasca da bagno. Poi sono uscito dal bagno e ho chiamato VITT_1”

  (verb. dib. d’appello, pag. 34 e 35).

 

Si è trattato, dunque, di un gesto premeditato.

 

 

dichiarazioni di TE 5 sul movente precedenti alla chiamata in correità nei confronti della madre

 

                              106.   Dopo avere sostenuto di avere agito in un momento di rabbia, TE 5 ha dato altre versioni. Riassumendo, ha detto di avere ucciso VITT_1:

 

                                   a.   -     per timore di perdere la madre a causa dell'agire violento del patrigno:

 

  non voglio che mia madre ci rimane, che muore, che veniva uccisa da un idiota ubriaco. (...) Pensavo che faceva male a mia madre, le aveva tirato un piatto in testa, non potevo permetterlo. (...) non mi potevo permettere di perdere mia madre. Lui le aveva tirato un piatto addosso, le butta le cose addosso, era arrivata anche la polizia. Prende i coltelli. (...) la verità è che io ho ucciso VITT_1 perché aggrediva mia madre e io lo sapevo" (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 11; cfr., anche, PS 22.7.2011, all. 81 RPG, pag. 5 in cui ha detto “non potevo sopportarlo più. Aggressione a mia madre, io mia madre l’amo come il mio Dio. Sono protettivo verso mia madre”; PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 15 in cui ha detto “mio padre è morto l’anno scorso, non riuscirei a sopportare di perdere anche mia madre. E’ quindi giusto dire che nella mia testa ho pensato che liberarmi di VITT_1 voleva anche dire aiutare mamma perché lei non avrebbe più dovuto vivere questa situazione”).

 

In queste dichiarazioni TE 5 ha mentito.

Sappiamo che VITT_1 non picchiava la moglie. TE 5 stesso lo ha ammesso più volte, sia nello stesso verbale (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 14, 16 e 17) che in seguito (PS 4.10.2011, all. 343 RPG, pag. 3-4; MP TE 5 1.12.2011, AI 726, pag. 2 e 3).

Nemmeno ha preteso il contrario al dibattimento d’appello, quando ancora cercava di proteggere la madre: pur dichiarando che percepiva VITT_1 “come una minaccia” e che temeva che lui “ferisse sua madre”, TE 5 ha esplicitamente dichiarato che

 

  VITT_1 non ha mai picchiato mia madre” (verb. dib. d’appello, pag. 34).

Le dichiarazioni riguardo al timore di perdere la madre sono, dunque, pretestuose: non è credibile che TE 5 abbia potuto percepire VITT_1 come una minaccia per l’incolumità della madre quando VITT_1 non l’aveva mai nemmeno sfiorata (la storia dei coltelli è una bugia bella e buona).

 

                                  b.   -     perché quel giorno VITT_1 era “come impazzito”:

 

  Ho fatto quello che ho fatto perché quel giorno VITT_1 era come impazzito. Spesso si comportava in quel modo. Aveva cominciato ad insultare sia sua madre che la mia, tremava e aveva un comportamento nervoso. lo so che VITT_1 beveva tanto e che quando era ubriaco era violento” (GPC 13.7.2011, all. 54 RPG, pag. 3).

Che anche in questo caso TE 5 abbia mentito è provato già dal fatto che, quella sera, VITT_1 non era ubriaco.

 

                                   c.   -     perché non sopportava che VITT_1 toccasse la madre nelle parti intime davanti a lui:

 

  lo ero arrabiato con VITT_1 e discustato perché toccava mia madre nelle parti intime davanti a me; in quel momento lo desideravo morto anche io” (scritto 15.9.2011 denominato "confessione", AI 349).

 

TE 5 ha parlato per la prima volta di queste abitudini di VITT_1 portandole a giustificazione del suo gesto solo in questo scritto, quindi a più di due mesi dall’inizio dell’inchiesta. Ne ha, poi, riparlato, ma solo in due verbali e, comunque, solo “en passant” (SMM 26.9.2011, all. 327 RPG, pag. 2; PS 4.10.2011, all. 343 RPG, pag. 8). Al dibattimento d’appello, non ha più parlato di simili - e, per la Corte, solo pretese - abitudini di VITT_1.

Ne deriva che non può essere questo il movente.

 

                                  d.   -     perché non sopportava che VITT_1 fosse attratto sessualmente da sua sorella:

 

  lo ho ucciso VITT_1 perché non riuscivo più a soportare lui come persona, i motivi sono: il suo comportamento quando è ubriaco e succedeva molto spesso, perché lo atraeva mia sorella sessualmente, i suoi scatti di rabbia, e la paura che potesse ferire mia madre. Tutte queste cose mi facevano arrabiare e sofrire, anche se io lo perdonavo troppe volte quando mi agrediva, e picchiava. lo ero buono e gentile con lui anche dopo tutto questo” (scritto 18.9.2011 denominato "confessione", AI 349).

 

Va, qui, rilevato che, dopo appena tre giorni dallo scritto in cui aveva detto di avere ucciso perché VITT_1 toccava la madre davanti a lui, il movente è già cambiato. Secondo questo nuovo scritto, TE 5 ha ucciso VITT_1 per la sua attrazione sessuale per la sorella (peraltro, mai rivelata prima e che, comunque, non poteva creare problemi visto che la sorella viveva in [...]).

Ancora una volta, è evidente che TE 5 ha mentito e che si è lasciato prendere la mano dalla voglia di “arricchire” il suo racconto.

 

                                   e.   E’, dunque, palese che queste dichiarazioni di TE 5 sulle ragioni che lo hanno spinto ad uccidere VITT_1 non sono affidabili.

 

                                    f.   Durante la prima parte della sua audizione al dibattimento d’appello, quando ancora cercava di non coinvolgere la madre, TE 5 ha dato, del suo gesto, una motivazione dal chiaro sapore psicologico:

La presidente mi chiede il motivo per cui ho ucciso VITT_1.

La verità è che quando sono arrivato in Svizzera, il 15 maggio 2011, ero molto turbato. Ero caduto in una specie di depressione a causa della morte di mio padre.

È vero che al momento della mia partenza per la Svizzera non vivevo più con mio padre. Però avevo vissuto con lui per sette mesi. La nostra convivenza si era conclusa per un litigio dovuto a banalità.

Non mi trovavo bene in Svizzera. Avevo cominciato un apprendistato. O meglio ho provato a lavorare come autoelettricista ma non mi è piaciuto e ho smesso subito.

Di VITT_1 non mi piaceva il fatto che beveva troppo, che spaccava le cose in casa, che era aggressivo con chiunque gli capitasse a tiro.

Ho personalmente assistito ad un episodio in cui VITT_1 ha aggredito una persona solo perché era geloso. Si trattava di PIFA 1. VITT_1 lo ha preso per la maglietta e voleva picchiarlo però mia madre lo ha tranquillizzato. Questo è successo a casa di PIFA 1.

Non ho assistito ad altri eposodi di questo genere.

Oltre a quanto ho detto prima, non c’è null’altro di VITT_1 che mi desse fastidio.

Io non mi trovavo bene qui. Mi chiudevo sempre in camera. Il lavoro non mi andava. In sostanza mi sentivo sfortunato e, in qualche modo, davo la colpa di tutto ad VITT_1” (verb. dib. d’appello, pag. 34).

 

E’ proprio la sua natura che ha convinto la scrivente Corte a non credere a questa dichiarazione. Con questa spiegazione “introspettiva”, TE 5 ha, evidentemente, voluto aggiungere alle spiegazioni sin qui date un elemento - verosimilmente più volte discusso con educatori e psicologi - che, nella sua immaturità, era convinto potesse dare loro uno spessore maggiore nell’obiettivo di convincere la Corte che egli aveva un movente suo personale per uccidere e, quindi, allontanare i sospetti dalla madre.

 

Del resto, la scrivente Corte è convinta che non si uccida “perché ci si sente sfortunati” e si dà “la colpa di tutto” alla propria vittima. Soltanto precise patologie portano ad uccidere per simili motivazioni e, in concreto, gli psichiatri che hanno esaminato TE 5 non hanno riscontrato patologie particolari.

 

 

chiamata in correità nei confronti della madre

 

                          107. a.   All’inizio dell’inchiesta TE 5 ha detto di avere “un buonissimo rapporto” con la madre (PS 7.7.2011, all. 22 RPG, pag. 7) che ha descritto come “una santa” che amava VITT_1 del quale non si era mai lamentata e che lo aiutava in tutto nonostante lui non ricambiasse:

 

  per me mia madre è una santa. (…) credo che mamma amasse VITT_1. Lo aiutava in tutto, lo calmava anche. Lui però non la ricambiava” (PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 15).

 

Ha anche aggiunto che la madre “era una donna diversa, non era come tutte le altre” ed era “gentile, buona e voleva aiutare” (PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 16).

 

TE 5, in questa prima parte dell’inchiesta, ha più volte ribadito, non solo di avere fatto tutto da solo, ma anche di non averne parlato con altri, in particolare con la madre (PS 25.7.2011, all. 86 RPG, pag. 15: “non le avevo mai detto che prima o poi lo facevo fuori”).

 

                                  b.   A partire dal 15 settembre 2012, TE 5 ha, invece, chiamato in causa la madre.

Le sue dichiarazioni sono, però, cambiate nel tempo.

Dapprima, ha detto che la madre, che non sopportava più il marito, gli aveva detto che lo voleva morto e che, perciò, in sostanza per esaudire il desiderio materno (che, però, aveva fatto suo), “dopo 3 giorni di pianificazione”, lo aveva ucciso all’insaputa della madre che era partita per la [...] (all. 309 RPG; dichiarazioni sostanzialmente analoghe sono state rese nel SMM 26.9.2011, all. RPG 327, pag. 2 anche se, in quest’occasione, ha aggiunto che lui disse alla madre che anche lui lo desiderava morto ma che la donna lo dissuase dicendogli di lasciar perdere).

In seguito, nell’interrogatorio che ha avuto luogo il 4 ottobre 2011, TE 5 ha modificato le proprie dichiarazioni affermando che la madre, oltre a manifestare il desiderio di vedere morto il marito, gli chiese se conoscesse qualcuno che potesse ucciderlo e, ricevuta risposta affermativa (TE 5 le parlò di sicari italiani), gli disse che si sarebbe dovuto attendere almeno un mese per permetterle di raggranellare i soldi sufficienti (all. 343 RPG, pag. 1-2).

Il 6 ottobre 2011, TE 5 ha modificato tale dichiarazione affermando che la madre era partita per la [...] sapendo che il marito sarebbe stato ucciso, sempre ad opera degli italiani che lui conosceva, durante la sua assenza (all 348 RPG; il 12 ottobre 2011, TE 5 ha aggiunto di avere detto alla madre (già in [...]) che il lavoro era stato fatto dagli italiani, non potendole dire di essere stato lui perché aveva “paura che le venisse un attacco di cuore”, all. 357 RPG, pag. 2; il 27 ottobre 2011 TE 5 ha precisato che il 28 giugno fu la prima volta che la madre gli disse di volere morto il marito ma che, già prima, molto spesso gli aveva detto che non lo sopportava più e, perciò, “visto che era un suo desiderio, così è poi capitato”, all. 386 RPG, pag. 5).

Il 4 novembre 2011, TE 5 ha modificato nuovamente il racconto sul ruolo avuto dalla madre:

 

  Mi si chiede se non ho esplicitamente detto a mia madre che sarei stato io ad uccidere VITT_1 ed io rispondo che effettivamente più volte le ho detto: "lo uccido io". E questa non era una semplice frase che si può dire quando si è arrabbiati. Mia madre mi rispondeva che non sarebbe stato il caso che lo facessi io, perché c'erano troppi rischi di finire in galera. Mi diceva che dovevamo studiare bene come fare e cosa fare per non farci scoprire dalla Polizia. Mamma non mi ha mai ordinato di non farlo. Riflettendo posso immaginare che forse lei fosse cosciente che l'avrei fatto io. Non so se ha "bevuto" la storia degli italiani, quel che è certo è che lei è partita dalla Svizzera sapendo che sarebbe rientrata a [...] vedova” (PS 4.11.2011, AI 633, pag. 2).

 

Nell’interrogatorio del 30 novembre 2011, TE 5 ha detto di essersi deciso “in maniera definitiva” ad uccidere VITT_1 dopo avere sentito la madre dire che ne desiderava la morte e ha ribadito la storia degli italiani:

 

  D 11: L’interrogante fa notare che la storia degli italiani appare poco credibile.

  R 11: Ribadisco quanto raccontato a mia madre. Credo che lei abbia bevuto la storia degli italiani in quanto sa che ho avuto dei problemi in [...]. (…) Ribadisco di non aver detto a mia madre che l’avrei fatto io. Lei sapeva che sarebbe rientrata dalla [...] vedova” (SMM 30.11.2011, AI 725, pag. 4).

 

Il 1. dicembre 2011, rispondendo alle domande del difensore della madre, TE 5 ha ancora ribadito che la madre non gli disse di uccidere il marito ma di trovare un modo per farlo uccidere (MP 1.12.2001, AI 726, pag. 6), mentre il 15 maggio 2012, nuovamente interrogato, ha detto, modificando una sua precedente dichiarazione, che la madre, prima del 28 giugno, gli aveva già detto di voler vedere morto il marito:

 

  D28: Conferma che sua madre ha dichiarato di voler uccidere VITT_1 il 28 giugno 2011?

  R28: Sì in linea generale è stata la prima volta che l’ha detto seriamente. E’ capitato nel periodo precedente il 28 giugno che lei ogni tanto dicesse che lo voleva ammazzare. Io non l’ho mai considerata come un’affermazione seria. Da quando sono arrivato i rapporti tra mia madre ed VITT_1 erano molto tesi, litigavano quasi ogni giorno e poi stavano dei giorni senza parlarsi” (SMM 15.5.2012, pag. 6).

 

Nel manoscritto 6 novembre 2012 (intitolato “L’ultima dichiarazione”) - della cui fantasiosità già s’è detto - TE 5 nulla ha detto sulla madre.

 

Per contro, nel manoscritto 19 febbraio 2013 con cui ha ritirato l’appello presentato contro la sentenza del Tribunale dei minorenni, sulla madre TE 5 ha detto quanto segue:

 

  Come ho detto già nei verbali alla signora [...], ammetto di aver sentito mia madre il 28.06.2011 parlare in modo molto vago della morte di VITT_1, ma che lei non l’ha mai voluta e richiesta. Io ero giovane e capisco ora che ho frainteso mia madre e che l’ho accusata ingiustamente per i tanti abbandoni che ho subito da giovane” (doc. CARP XVI inc. 17.2013.2 acquisita agli atti del presente incarto con decreto sulle prove 28.2.2013).

 

TE 5 ha, poi, modificato nel tempo le sue dichiarazioni anche in relazione ad altri dettagli.

Di questi, la prima Corte ha lungamente detto per cui ci si esime, qui, dal farlo.

 

                                   c.   A mente della scrivente Corte, le dichiarazioni di TE 5 andrebbero valutate con minor rigore formale di quanto fatto dai primi giudici avuto, in particolare, riguardo alle caratteristiche particolari della sua personalità, alla sua immaturità, al contesto in cui è maturata la sua decisione di chiamare in causa la madre, alla carica emotiva insita in una tale decisione e nella sua concretizzazione nel tempo.

Ciò detto, è condivisa la tesi difensiva secondo cui, quando TE 5 chiama in causa la madre, le sue dichiarazioni non hanno le caratteristiche - in particolare, quelle della costanza nel tempo - che, di norma, si richiedono affinché una chiamata in correità possa, da sola o quasi, sostenere un’ipotesi accusatoria.

 

 

                               A.3.   elementi indizianti il coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione del marito

 

                              108.   L’impossibilità di attribuire valenza probatoria autonoma alla chiamata in correità fatta da TE 5 non comporta automaticamente un giudizio assolutorio per la madre.

E questo perché in atti vi sono altri elementi indizianti il coinvolgimento di IM 1 nell’uccisione del marito.

Questi elementi vengono indicati, discussi e valutati di seguito.

 

 

mancato ritorno di IM 1 dopo avere saputo della morte del marito per mano del figlio

 

                          109. a.   Come visto sopra (cfr. consid. 65), è accertato che IM 1 ha saputo che il figlio aveva ucciso VITT_1 praticamente da subito: se non la sera stessa, in ogni caso, al più tardi, alle 9.00 del mattino dopo.

Ci¿nonostante, IM 1 è rimasta in [...].

Ma non solo.

Risulta dagli atti che l’orribile notizia avuta non ha nemmeno modificato i suoi piani iniziali: in effetti, il lunedì 4 luglio 2011 IM 1 è andata a [...] a prendere il visto per il figlio (cfr. consid. 43.b).

 

                                  b.   Volendo fare astrazione dal suo essere moglie della vittima, IM 1 era la madre cui il figlio sedicenne aveva annunciato di avere appena ucciso un uomo il cui cadavere giaceva nell’appartamento in cui il figlio ancora viveva.

Ad un simile annuncio, una madre che, completamente ignara, si trova lontana centinaia di km per sbrigare formalità amministrative non può che reagire tornando immediatamente a casa.

Non tanto per denunciare il figlio (come ipotizzava nei suoi ragionamenti la prima Corte).

Ma per essergli accanto - si ricorda, qui, ancora, che TE 5 era appena sedicenne - e aiutarlo ad affrontare una situazione che, oggettivamente, era tragica per entrambi i protagonisti: non solo per l’innocente vittima, ma anche per il colpevole autore.

Una madre che non sia coinvolta in quanto accaduto non avrebbe avuto altra reazione: una simile notizia sarebbe stata - sempre per una madre ignara di tutto - talmente devastante da relegare in secondo piano ogni altra circostanza o considerazione, prendere il sopravvento e imporre, tenuto in particolare conto dell’età del figlio, il ritorno a casa.

Nessuna madre sarebbe rimasta, in una simile situazione, lontana.

 

                                   c.   Il discorso non cambia volendo, invece, fare astrazione dallo status di madre dell’autore e considerando soltanto quello di moglie della vittima.

L’annuncio secondo cui il marito è stato ucciso provocherebbe, certamente, l’immediato ritorno di qualsiasi moglie.

Non solo di una moglie innamorata.

Ma anche di una moglie che nutre per il marito sentimenti più tiepidi di quel grande amore che IM 1 sostiene di aver nutrito per VITT_1 (“i rapporti con mio marito erano meravigliosi”, MP IM 1 2.9.2011, AI 243, pag. 2; “Con VITT_1 c’era grande amore”, GPC IM 1 3.9.2011, AI 247, pag. 3; “dove andava lui ci andavo anch’io. Sarei andata in capo al mondo”, PS IM 1 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 9).

 

                                  d.   Che IM 1 non costituisca un’eccezione alla regola “naturale” di comportamento sopra descritta risulta dalle stesse sue dichiarazioni. Infatti, per sostenere le sue continue negazioni di avere avuto da subito la notizia dell’uccisione del marito, la donna ha, fra l’altro, detto:

 

  Ho saputo che VITT_1 era morto solo giovedì (…) Se l’avessi saputo prima, sarei arrivata dalla [...] a piedi” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 15).

 

                                   e.   Da quanto sopra deriva che la permanenza di IM 1 in [...]è fortemente indiziante del suo coinvolgimento in quanto accaduto.

 

                                    f.   Secondo i primi giudici, il valore indiziante di questo mancato rientro sarebbe in qualche modo compensato dal rientro in Svizzera della donna dopo la telefonata degli inquirenti e dalla sua permanenza nel nostro Paese dopo il primo interrogatorio.

La scrivente Corte non condivide tale opinione.

Il rientro dopo la chiamata degli inquirenti era d’obbligo: esso si imponeva per il mantenimento della storiella della vedova afflitta (di cui s’è detto e di cui diremo) e, dunque, per la buona riuscita del piano e l’ottenimento, poi, della rendita.

La successiva permanenza nel nostro Paese non ha, poi, alcun valore in senso contrario a quello qui considerato ritenuto come la donna era, a quel momento, ben convinta che la sua storia avesse convinto gli inquirenti che - non va dimenticato - l’avevano lasciata in libertà per quasi due mesi dopo il suo primo interrogatorio (in cui, appunto, aveva recitato la parte della vedova inconsolabile).

 

sceneggiata di IM 1

 

                          110. a.   Il 7 luglio 2011, quando la polizia l’ha chiamata e le ha detto che era stato scoperto il cadavere del marito, IM 1 ha reagito urlando che non era possibile, che una cosa del genere non poteva essere accaduta e agitandosi al punto che gli inquirenti hanno cercato, dalla Svizzera, di trovare, in [...], qualcuno che potesse accorrere e dare soccorso alla vedova e madre disperata (cfr. consid. 95).

 

Il giorno successivo, sentita dalla polizia subito dopo il suo rientro in Svizzera, la donna ha rincarato la dose (cfr. consid. 96), affermando che, per l’orrore che la notizia della morte del marito e dei sospetti che gravavano sul figlio le aveva causato, aveva dovuto far ricorso a cure mediche, chiamando addirittura l’ambulanza:

 

  Dopo la telefonata ho dovuto chiamare l’ambulanza per farmi fare una puntura per calmarmi. (…) Ho detto che se muoio, muoio solo due volte e non una, perché mio marito era morto” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 3).

 

                                  b.   È accertato che, a quel momento, IM 1 sapeva che il figlio aveva ucciso il marito da almeno sei giorni.

Ciò dimostra che la reazione della donna era una menzogna, una sceneggiata recitata ad uso e consumo degli inquirenti per sorreggere la versione che, poi, ha portato avanti per tutto il procedimento.

Questa sceneggiata non può che essere considerata indiziante del suo coinvolgimento in quanto accaduto.

 

bugie di IM 1 sui contatti telefonici con TE 5

 

                          111. a.   IM 1 ha, poi, per tutta l’inchiesta, sostenuto di avere avuto, durante il suo soggiorno in [...], pochissimi e veloci contatti telefonici con il figlio.

Nel primo interrogatorio, ha detto di avere avuto con lui “due o tre contatti” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 11). Nel secondo interrogatorio ha detto che, il sabato 2 luglio, aveva chiamato TE 5 e il marito “forse 10 volte” ma senza successo poiché “il cellulare di VITT_1 e TE 5 suonava un paio di volte, forse 5 o 6 volte e poi cadeva la comunicazione” e ha ribadito di avere, in quei giorni, sentito il figlio solo tre volte, precisando quanto segue:

 

  Erano telefonate brevi perché costa tanto. Quindi se chiamo dall’estero sto poco al telefono. (…) A precisa domanda rispondo che non sono proprio in grado di dire quando sono avvenute quelle tre chiamate con TE 5. (…) Era comunque nel lasso di tempo da lunedì a mercoledì. Non l’ho comunque sentito più di una volta al giorno. Quindi sono sicura che sabato 2 luglio 2011 e domenica 3 luglio 2011 non ho sentito TE 5. L’ho quindi sentito lunedì, martedì e mercoledì, rispettivamente il 4, 5 o il 6 luglio 2011. (…) Ribadisco quindi che non ho inviato sms e non ne ho neppure ricevuti, né da TE 5 né da VITT_1 (…) Quindi ho ricevuto solo le tre chiamate di TE 5 citate in precedenza” (PS 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 13 e 14).

 

 

Sempre in quell’interrogatorio (e, poi, anche in seguito, per esempio, PS 6.12.2011, AI 743, pag. 13 e segg.), agli inquirenti che le contestavano i tabulati da cui risultava una realtà diversa da quella che lei raccontava e che le mostravano i (pochi) testi (ritrovati) degli sms, la donna ha:

 

                                -     continuato ad affermare di non avere mai avuto altri contatti telefonici all’infuori dei tre ammessi;

                                -     dichiarato di non avere mai letto gli sms;

                                -     detto che, forse, i contatti telefonici TE 5 li aveva avuti con la di lei figlia;

                                -     sostenuto di non ricordare;

                                -     preteso di avere problemi di memoria;

                                -     dichiarato di non avere risposto perché a quell’ora dormiva e che, quindi, alle telefonate aveva risposto la figlia cui aveva dato indicazioni in tal senso;

                                -     detto che non poteva essere stata lei a parlare con TE 5 per quasi cinque minuti (le veniva, a quel momento, contestata la telefonata delle ore 17.30 del 3 luglio 2011) poiché lei al figlio non aveva nulla da dire (“…come stanno e cosa fanno. Di cosa posso parlare d’altro con mio figlio, gli chiedevo dov’era VITT_1, io volevo sentire mio marito”).

 

                                  b.   Al dibattimento di primo grado, IM 1 ha dato, sugli sms, una nuova versione, mai neppure ventilata in precedenza:

 

  dichiara di avere preso conoscenza del tenore degli sms inviati da TE 5 tra il 2 e il 6 luglio per il tramite della figlia che li ha aperti e poi ne ha letto il contenuto e poi glieli ha riferiti” (verb. dib. di primo grado, pag. 3).

 

                                   c.   Che IM 1 abbia mentito sui contatti telefonici è già stato dimostrato.

Qui ci si limita a evidenziare che la tesi delle telefonate ricevute dalla figlia e ad essa indirizzate è smentita:

                                -     dalle ripetute contrarie dichiarazioni di TE 5 (ed anche di [...], cfr. verbale rogatoriale 15.12.2011, AI 976, pag. 2);

                                -     dal fatto che alcuni contatti sono avvenuti quando la donna era sul bus (cfr. supra, consid. 56 e 64.a);

                                -     dal fatto che la figlia, almeno a partire dal 3 luglio, era impossibilitata a ricevere telefonate per motivi di lavoro (MP IM 1 8.5.2012, AI 989, pag. 5; verbale rogatoriale [...] 15.12.2011, AI 976, pag. 2);

                                -     dal cambiamento di versione sugli sms che, siccome non motivato, è di per sé indiziante di menzogna;

                                -     infine, dal testo dell’sms del 3 luglio che costituisce la prova certa che l’interlocutore di TE 5 era la madre e non la sorella (non avrebbe, infatti, avuto senso scrivere alla sorella “tu rimani ancora una settimana giù…”).

 

Detto questo, non deve essere dimostrato che le bugie sui lunghi e ripetuti contatti telefonici tra lei e il figlio non possono che essere finalizzate a nascondere la realtà di un accordo fra madre e figlio che da essi emerge con evidenza.

Che questo fosse lo scopo delle menzogne di IM 1 è, poi, evidenziato in modo plateale dal fatto che la donna si è detta sicura che quelle uniche tre telefonate erano tutte avvenute a partire da lunedì e di non avere mai assolutamente sentito il figlio né il sabato né la domenica. Perché questa precisazione (menzognera)? L’unica spiegazione è che IM 1 voleva distanziarsi dai numerosi contatti di quei giorni poiché ne conosceva perfettamente, non solo l’esistenza, ma anche il contenuto “pericoloso”.

Da qui, dunque, la natura indiziante di queste menzogne.

 

altre menzogne di IM 1

 

                              112.   Come visto al considerando 103, IM 1, mentendo continuamente su tutto e su tutti, non ha mai collaborato con gli inquirenti.

Ora se è vero che l’imputato ha il diritto di tacere e di non collaborare (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), è altrettanto vero che l’assenza di una sua piena collaborazione nell’accertamento di fatti di cui si prevale (per esempio, per dimostrare un alibi o la sua buona fede) può, nell’ambito della libera valutazione delle prove che compete al giudice penale, essere considerato come un indizio della sua colpevolezza (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/ San Gallo 2009, § 13, n. 231, pag. 89-90; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 563, pag. 192-193; STF 1P.277/2004 del 15 settembre 2004 consid. 2.1).

 

 

traffico telefonico fra TE 5 e la madre nei primi giorni del luglio 2011

 

                          113. a.   Come visto sopra, alle 16.54’53’’ del 1. luglio 2011, IM 1 ha telefonato al figlio (la conversazione è durata 13 secondi).

Lo ha fatto - ha detto - per avvisarlo che stava partendo e che, da lì in poi, non avrebbe più né telefonato né risposto al telefono poiché, dall’Italia, telefonare costava troppo.

 

                                  b.   Dopo questo primo contatto telefonico, vi è un silenzio di circa quattro ore interrotto, alle 20.37’10’’, da un sms di TE 5 alla madre il cui testo non è stato ritrovato.

A questo proposito, vanno fatte alcune riflessioni.

 

                               b.1.   Il messaggio inviato alla madre alle 20.37’10’’ è il primo che TE 5 ha scritto dopo avere ucciso VITT_1.

Ora, perché TE 5 decide, subito dopo avere ucciso, di scrivere alla madre?

Durante l’inchiesta, a TE 5 nulla è stato chiesto al proposito.

Al dibattimento d’appello, il ragazzo ha, dapprima, detto di non ricordare cosa lui abbia scritto alla madre in quel primo sms e, poi, che gli sembrava di averle “scritto che gli italiani avevano ucciso VITT_1” (verb. dib. d’appello, pag. 35 e 42).

 

Quello che è certo è che TE 5 non ha scritto il messaggio alla madre per chiederle aiuto perché sopraffatto e spaventato dall’enormità del suo gesto. È, infatti, accertato che, quella sera, TE 5 era tranquillo: ciò risulta dalle dichiarazioni di [...] (che lo ha visto poco dopo) e dal fatto che, sempre quella sera, TE 5 ha, senza mostrare problemi di sorta, contrattato e concluso (con l’incasso, anche laborioso, del prezzo convenuto) la vendita di alcuni oggetti di proprietà della sua vittima.

 

Il fatto che il messaggio sia stato spedito subito dopo l’uccisione di VITT_1 lo mette, necessariamente, in relazione con tale evento.

Occorre, perciò, ritenere che, così come ha detto (pur se senza certezze), con esso, TE 5 abbia voluto avvisare la madre di quanto fatto (o scrivendolo direttamente come ipotizzato al dibattimento d’appello o chiedendole di mettersi in contatto con lui).

 

La normale logica esclude, però, l’ipotesi che TE 5 abbia voluto informare immediatamente la madre di quanto fatto se, davvero, questa - come lei ha sostenuto - fosse stata l’ignara moglie innamorata dell’uomo appena ucciso.

In questa ipotesi, il figlio avrebbe tenuto all’oscuro la madre il più a lungo possibile.

E questo non solo nell’ipotesi di una moglie innamorata, come IM 1 sostiene di essere stata, perché in questo caso l’uccisione sarebbe avvenuta anche a suo danno.

Ma anche nell’ipotesi - che è quella reale - di una donna che ha sposato la vittima per interesse: l’eliminazione fisica del coniuge non è, infatti, il corollario di ogni matrimonio di interesse.

Nell’ipotesi di una moglie ignara - sia essa innamorata o meno - non solo non c’era necessità di immediata comunicazione ma, soprattutto, la comunicazione poteva essere fonte di problemi.

 

La tempestività del contatto, dunque, non può che essere indiziante del coinvolgimento della madre nell’uccisione, nel senso che essa si spiega solo nell’ipotesi di un accordo fra madre e figlio sull’uccisione e nella conseguente necessità di comunicare che quanto concordato era stato eseguito.

 

                                   c.   Quattro ore dopo, alle 00.31’09”, TE 5 ha scritto alla madre un nuovo sms (“urgente fatti sentire. TE 5”) e, poi, un paio di minuti dopo, alle 00.33’26’’, ha tentato, senza successo, di telefonarle.

 

                               c.1.   Durante l’inchiesta, TE 5 ha, dapprima, detto di averle scritto “perché avevo ucciso VITT_1 e mi servivano ancora soldi” e, poi, perché voleva “dirle che VITT_1 era morto”.

La prima spiegazione (“mi servivano i soldi”) non è credibile poiché si inserisce nella storia dei sicari italiani che, come abbiamo visto, è un’invenzione di TE 5.

Inoltre, essa è contraddetta dall’sms che lui ha inviato alla madre la domenica e in cui le diceva di volerle inviare dei soldi per permetterle di rimanere in [...] più a lungo del previsto.

Ritenuta come vera la seconda spiegazione, questo sms dimostrerebbe che, con quello precedente, TE 5 aveva chiesto alla madre di mettersi in contatto con lui e, con questo, ripete la richiesta, sottolineandone l’urgenza.

Sia come sia, anche questo sms, dunque, è indiziante di un accordo fra madre e figlio.

 

                                  d.   Dopo lo squillo delle 05.11’37’’ (con cui IM 1 ha voluto avvertire il figlio del suo arrivo a destinazione), vi è un nuovo silenzio di circa quattro ore che viene interrotto, alle 09.15, da una telefonata di TE 5 alla madre. Questa volta fra i due vi è stata una conversazione di circa 4 minuti (242”) e, dopo un breve silenzio (circa cinque minuti), alle 09.34, la madre ha richiamato TE 5 e i due hanno parlato ancora per 5 minuti e 2 secondi.

Come indicato al considerando 65.b, è evidente - perché è conclusione obbligata dalla necessità di TE 5 non soddisfatta la sera precedente - che quello che è stato discusso nei dieci minuti di conversazione telefonica è l’uccisione di VITT_1

 

Nel pomeriggio la madre ha telefonato per ben tre volte al figlio (alle 15.56, alle 16.11 e, poi, ancora alle 16.28) e i due hanno parlato per complessivi dieci minuti.

L’inusuale intensità e durata di queste conversazioni prova che esse non potevano che riferirsi alla morte di VITT_1.

Si ricorda, poi, che della questione la donna aveva parlato, alle 11.25 di quel mattino e, poi, ancora, nel pomeriggio, anche con PIFA 1 (cfr. consid. 67).

 

Va ancora annotato che, la sera del 1. luglio, dopo un tentativo andato a vuoto (alle 22.58), TE 5 ha ancora chiamato la madre con cui ha parlato per 31 secondi a partire dalle 22.59.

 

                                   e.   Alle 07.40 del mattino successivo (si era alla domenica 3 luglio 2011), TE 5 ha inviato alla madre il seguente sms:

 

  tu rimani ancora una settimana giù. I miei amici arrivano domani, voglio che tutti lo sanno che tu eri giù e che ti senti meglio. Torna al 17. spero che mi hai capito” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 19 e 20).

 

Dopo appena quattro minuti, alle 07.44, TE 5 ne ha inviato un secondo:

 

  lo ti manderò 1000 fr. fra qualche giorno per avere soldi giù per spendere” (PS IM 1 1.9.2011, all. 254 RPG, pag. 20).

 

Letti nel contesto degli altri contatti telefonici tra madre e figlio e avuto riguardo alle considerazioni sin qui sviluppate, questi sms non fanno altro che confermare la tesi del coinvolgimento della madre nell’uccisione.

L’immagine che emerge dai due sms è, evidentemente, quella di un TE 5 che si preoccupa che la madre abbia un alibi, cioè non possa essere sospettata di avere partecipato all’uccisione: non può avere altro senso, infatti, il “voglio che tutti lo sanno che tu eri giù” e quello “spero che mi hai capito” è, evidentemente, indicativo di pregresse conversazioni sul tema che è meglio non formalizzare per iscritto.

E non deve essere spiegato che l’autore di un reato si preoccupa di fornire un alibi soltanto a chi ha partecipato al reato stesso.

Ma non solo.

E’ fortemente indiziante del coinvolgimento della madre il fatto che, dopo avere ricevuto questo sms, lei è, appunto, rimasta “giù”, cioè ha fatto quello che il figlio le aveva detto di fare.

Gli “amici” che “arrivano domani” sono, invece, IM 2, IM 3 e XX1 che, come visto, quella domenica erano partiti per un mercatino dell’usato in Svizzera interna e che, come visto, avevano passato molto tempo, il giorno precedente, con TE 5.

Al riguardo, la scrivente Corte ha creduto a TE 5 quando ha detto che, vicino al famoso cassonetto, lui non solo ha informato IM 2 di quanto avvenuto, ma gli ha anche chiesto aiuto per far sparire il cadavere. Del resto, che così sia stato lo dice il comune buon senso. Di norma, non si racconta a terzi di avere commesso un reato (a maggior ragione, se grave). Se lo si fa, è solo per ottenere qualcosa. In questo caso, quel qualcosa poteva solo essere l’aiuto per far scomparire il cadavere.

 

                                    f.   Dopo questi sms vi è una fitta rete di contatti telefonici fra madre e figlio che iniziano alle 07.49 (quindi, dopo appena cinque minuti dall’invio del secondo sms) e proseguono fino alle 09.15 per, complessivamente, una buona mezz’ora di conversazione.

Avuto riguardo alla parsimonia con cui, di norma, IM 1 gestiva i contatti telefonici (in particolare, quelli dall’estero), è evidente che la durata delle conversazioni si spiega soltanto con l’eccezionalità del loro oggetto.

O meglio, visto che IM 1 già sapeva da più di 24 ore di quanto accaduto e che della cosa già si era discusso il giorno precedente, la durata e l’intensità dei contatti telefonici si spiegano soltanto con la necessità di trovare il modo di gestire una situazione difficile che altro non può essere che la presenza, nel bagno di casa, di un cadavere che il ragazzo non era riuscito né a tagliare con la sega comprata il venerdì precedente né a far sciogliere con la candeggina.

 

Avuto riguardo alle considerazioni sin qui sviluppate, anche questa partecipazione alla gestione della situazione contribuisce a corroborare la tesi di un coinvolgimento, ab initio, di IM 1 nell’uccisione di VITT_1.

 

                                  g.   I contatti telefonici fra madre e figlio continuano, quel giorno, ad essere intensi anche nel pomeriggio. Vi sono stati, infatti, oltre ad un sms inviato dalla madre a TE 5, conversazioni per una quindicina di minuti, con inizio alle 12.41 e conclusione alle 17.30 circa (cfr. consid. 78.b).

Al riguardo, valgono le considerazioni espresse al punto precedente.

 

 

                                  h.   All’intensità di contatti telefonici della domenica, ha fatto seguito la loro totale assenza nella giornata di lunedì. Infatti, il 4 luglio 2011, i due hanno avuto contatti soltanto in tarda serata: vi è stato un sms spedito da TE 5 alla madre alle 19.23 ed una telefonata fatta alle 21.53 dalla madre a TE 5 con una conversazione di 10 minuti e 39 secondi (cfr. consid. 81).

 

La totale assenza di contatti durante la giornata di lunedì esclude la tesi - ritenuta più probabile dalla prima Corte - di una madre che, informata solo après coup di quanto avvenuto, se ne sta, pur soffrendo, lontano perché così convinta dal figlio.

Infatti, in quell’ipotesi, un tale silenzio è inconcepibile.

Una madre che ha saputo e che soffre cerca notizie.

Non se ne va tranquillamente a [...]a prendere il visto.

Oltre a corroborare la tesi secondo cui i due erano d’accordo sin dall’inizio, quel lungo silenzio prova poi che le numerose e lunghe telefonate del giorno precedente erano volte a trovare il modo di gestire la situazione.

E la tranquillità con cui TE 5 ha trascorso la giornata di lunedì 4 luglio 2011 (cfr. consid. 80) è prova del fatto che egli era convinto di avere trovato il modo di farlo.

Non lo fosse stato, infatti, TE 5 avrebbe usato quella giornata per cercare una maniera per far sparire il cadavere invece di andarsene tranquillamente in giro per gioiellerie e negozi. Oppure avrebbe usato i soldi ricevuti dalla gioielleria [...]per scappare. Il fatto che sia, invece, rimasto in Ticino ed abbia trascorso la giornata di lunedì in uno stato di evidente tranquillità non può che significare che egli era convinto di avere trovato il modo di risolvere il suo “problema”.

Parimenti, il “silenzio telefonico” della madre per tutta la giornata di lunedì ed il suo occuparsi del disbrigo di faccende del tutto normali non può essere inteso che come la prova che anche lei era, quel giorno, convinta che la soluzione al “problema” fosse stata trovata.

 

                                    i.   Il martedì 5 luglio 2011 presenta, dal profilo dei contatti fra madre e figlio, una situazione analoga a quella del giorno precedente: silenzio durante tutta la giornata, telefonata della madre al ragazzo alle 19.32 (con conversazione di 15 minuti e 45 secondi) e, poi, alle 19.57, due sms inviati dalla madre al figlio (il cui testo non è stato ritrovato).

 

Ancora una volta, l’assenza di contatti durante la giornata è indicativa della sostanziale tranquillità dei due. Si ricorda, qui, peraltro, che quel giorno TE 5 aveva ottenuto la promessa dell’aiuto di IM 3, con lui era andato a comprare la sega elettrica e, certamente, quando la madre gli ha telefonato, o stava tagliando il cadavere o lo aveva appena fatto.

Molto verosimilmente di questo i due hanno parlato in quei quasi 16 minuti di conversazione.

 

                                    l.   Il giorno successivo - si era al mercoledì 6 luglio 2011 - alle 10.34 del mattino, TE 5 ha inviato alla madre il seguente sms:

 

  Mi hanno fatto sapere che domani il lavoro è finito e che non devo preoccuparmi” (PS IM 1 1.9.2911, all. 254 RPG, pag. 21).

 

Evidente è il riferimento alle conversazioni con IM 3 che, come visto al considerando 89.e, prendeva tempo adducendo la scusa di un guasto alla macchina che aveva reso necessario spostare il tutto (cioè, lo sbarazzarsi del cadavere) prima a mercoledì e, poi, a giovedì.

 

Pochi minuti dopo la ricezione dell’sms, alle 10.55, la madre ha chiamato TE 5 e i due hanno parlato per 10 minuti e 55 secondi.

Infine, alle 12.44, TE 5 ha inviato un sms (il cui testo non è stato ritrovato) alla madre.

 

E’ evidente che, con l’sms delle 10.43, TE 5 ha voluto informare la madre dell’evolversi della situazione e che, con la successiva e lunga telefonata, questa ha voluto maggiori particolari.

Unito a quanto sin qui evidenziato, questo dettagliare sull’evoluzione della situazione è indiziante del pieno coinvolgimento della donna nell’uccisione di VITT_1.

 

prelevamento dei soldi dal conto di VITT_1

 

                              114.   Come visto sopra (cfr. consid. 98), appena arrivata in Svizzera, IM 1 ha svuotato il conto del marito.

Tale comportamento è la prova del nove della falsità dell’immagine di moglie innamorata e distrutta dalla morte del marito che IM 1 ha cercato, con ogni mezzo, di propinare agli inquirenti.

Ma non solo.

E’ la dimostrazione che il motore dei comportamenti di IM 1 è l’avidità di cui il marito si era reso conto, di cui aveva parlato ai medici e di cui questi hanno riferito agli inquirenti prima e in sede di dibattimento d’appello poi (cfr. consid. 26.c e d).

 

 

Del resto, dell’avidità di IM 1 sono prova le sue stesse parole:

 

  Avevo circa CHF 26'000.- ed Euro 6'000.-. (…) Servivano a me ed erano solo per me. (…) Voglio anche dire che io ho venduto dell’oro, 14 carati. Ho venduto dei gioielli dei miei figli, quelli che non usavano più e che portavano da piccoli. Ho venduto braccialetti, anelli, collane per un totale Euro 3'800.-” (PS 29.9.2011, all. 335 RPG, pag. 5);

 

  Quei soldi sono i miei risparmi e non si toccano perché sono li per la mia morte. Vale a dire per pagare il mio funerale perché non so chi potrà farlo” (MP 8.5.2012, AI 989, pag. 3).

 

Indiziante nello stesso senso - cioè, prova dell’avidità e della lucidità di IM 1 dopo la morte del marito - è anche il tentativo di far portare in [...] un’autovettura “che avrebbe potuto servire anche a lei” (cfr. consid. 100).

 

Anche questo comportamento è, dunque, indiziante del coinvolgimento della donna.

 

tentativo di influenzare le dichiarazioni di PIFA 1

 

                          115. a.   Risulta dagli atti che IM 1 ha cercato di influenzare PIFA 1 - di cui conosceva la fragilità - per indurlo, in particolare, a dire agli inquirenti che sia il figlio che il marito bevevano e si ubriacavano e a non dire che TE 5 cercava della marijuana:

 

  D: PIFA 1, sia sincero. IM 1 le ha detto di dire qualcosa in particolare alla polizia?

  R: Ehm si, che TE 5 beve e si ubriaca (…)

  Poi mi ha detto che se vi avessi raccontato una cosa voi vi sareste messi a ridere. Quel sabato al mercato TE 5 mi ha chiesto se potevo trovargli dell’erba da fumare, io però queste cose non so dove si vanno a prendere. Lo avevo raccontato a IM 1 e lei si era messa a ridere e diceva che avreste riso anche voi. Poi aggiungeva che TE 5 sicuramente stava scherzando” (PS PIFA 1 22.7.2011, all. 79 RPG, pag. 6);

 

  Mi viene chiesto se qualcuno mi ha detto di riferire questo in polizia ed io rispondo che effettivamente IM 1 mi ha detto di dire alla polizia che VITT_1 beveva e che anche TE 5 beveva. (…) E’ vero che IM 1 mi ha detto di dire che entrambi bevevano, VITT_1 un po’ più di TE 5” (PS PIFA 1 1.9.2011, all. 246 RPG, pag. 6 e 7);

IM 1 mi aveva detto di dire alla polizia che TE 5 e VITT_1 abusavano di bevande alcoliche” (MP PIFA 1 1.9.2011, AI 231, pag. 5).

 

                                  b.   Sul tema, le dichiarazioni di IM 1 non sono lineari.

Il 2 settembre 2011 ha detto:

 

non ricordo di avere detto a PIFA 1 queste cose in vista del primo verbale di polizia di cui io l’avrei informato. E’ vero che quando lo incontravo gli dicevo che avevo scoperto che TE 5 beveva troppo e che anche VITT_1 beveva” (MP 2.9.2011, AI 243, pag. 5).

 

Poi, il 12 marzo 2012, a confronto con PIFA 1, ha detto “può darsi, sinceramente non mi ricordo” (MP 12.3.2012, AI 912, pag. 6).

 

                                   c.   Non deve essere spiegato che il tentativo di indirizzare le dichiarazioni di PIFA 1, cioè il tentativo di portare gli inquirenti ad ipotizzare una lite fra ubriachi, dimostra come IM 1 tentasse in ogni modo di allontanare i sospetti di un suo coinvolgimento.

Questo tentativo è un ulteriore - pur se piccolo - tassello che supporta la tesi accusatoria.

 

tentativo di istigare PIFA 1

 

                              116.   Da ultimo, ulteriore elemento indiziante - di spessore significativo - è il fatto che è accertato che, prima di parlarne con il figlio, IM 1 ha “fatto la testa come un pallone” a PIFA 1 sul fatto che lei non sopportava più il marito e che lo desiderava morto e gli ha chiesto di trovare qualcuno che potesse esaudire questo suo desiderio (cfr. consid. 33).

Il valore indiziante dei precedenti tentativi fatti con PIFA 1 e del loro fallimento è evidente.

 

                               A.4.   conclusioni sul ruolo di IM 1 nell’uccisione

 

                              117.   Questi elementi indizianti si inseriscono in una situazione relazionale estremamente degradata, caratterizzata dal fatto che:

 

                                -     IM 1 ha sposato VITT_1, non solo senza amore, ma anche senza il benché minimo affetto, unicamente per ottenere la possibilità di vivere in Svizzera e, con ciò, un certo agio finanziario;

                                -     fatto allontanare il marito dalla sua famiglia (in particolare, dalla madre), IM 1 ha da subito messo in atto una sistematica spoliazione dei beni del marito tanto che, già nella primavera 2011, i soldi di VITT_1 erano quasi completamente consumati;

                                -     a causa del comportamento egoistico e prevaricatore di IM 1, la vita matrimoniale era ben presto diventata fonte di gravi sofferenze per VITT_1 che, per questo, aveva chiesto aiuto al proprio medico che lo aveva indirizzato ad uno psichiatra provocando, così, l’intervento, nella dinamica di coppia, di elementi estranei che disturbavano IM 1 nella messa in atto del suo progetto di controllo totale sulla vita (o meglio, sui soldi) del marito;

                                -     a pochi mesi dal matrimonio, la donna ha, a più persone e ripetutamente, dichiarato di non sopportare più il marito e di desiderare di vederlo morto;

                                -     a fine giugno si prospettava l’istituzione di una curatela amministrativa che avrebbe tolto a IM 1 il controllo sui soldi del marito.

 

Posti in questa tela di fondo ed analizzati nel loro complesso, gli elementi indizianti qui riassunti:

 

                                -     la comunicazione da parte del figlio dell’avvenuta uccisione del marito poco tempo dopo il fatto;

                                -     l’essere stata la prima persona che TE 5 ha contattato subito dopo avere ucciso;

                                -     il mancato rientro in Svizzera dopo essere stata avvisata dell’intervenuta uccisione;

                                         -     le continue menzogne durante tutto il procedimento;

                                -     l’intenso traffico telefonico con il figlio nei giorni immediatamente successivi all’uccisione;

                                -     la sceneggiata recitata ad uso e consumo degli inquirenti durante le telefonate del 7 luglio e nell’interrogatorio dell’8 luglio 2011;

                                -     lo svuotamento del conto del marito a pochi giorni dal proprio rientro e le menzogne sui motivi di tale prelevamento;

                                -     la menzogna riguardo alla richiesta della rendita vedovile;

                                -     le menzogne relative all’importante somma di denaro trovata dagli inquirenti nella sua borsetta al momento del suo arresto;

                                -     l’avidità di denaro palesata, oltre che dal suo comportamento, dalle sue dichiarazioni riguardo ai soldi di cui è stata trovata in possesso;

                                -     il tentativo di sviare le indagini cercando di influenzare le dichiarazioni di PIFA 1;

                                -     il tentativo fallito di istigare PIFA 1 a trovare qualcuno che uccidesse il marito,

hanno convinto la scrivente Corte - che richiama, sulle circostanze surricordate, le considerazioni e le argomentazioni sviluppate ai considerandi 111-118 (con particolare riguardo a quelle relative al mancato rientro dopo l’annuncio, alle bugie di IM 1 sui contatti telefonici con il figlio, al significato del traffico telefonico e al tentativo di istigazione nei confronti di PIFA 1, ritenute particolarmente significative) - che IM 1 era coinvolta, sin dall’inizio, nell’uccisione del marito.

 

                              118.   Ma non solo.

Che IM 1 abbia giocato un ruolo attivo e principale in questa tragica vicenda è dimostrato anche dal fatto che è solo il suo coinvolgimento a dare un senso plausibile all’uccisione di VITT_1.

Un assassinio - come qualsiasi reato - ha sempre un movente.

 

Questa Corte ha cercato a lungo un possibile movente di TE 5 ma non è giunta ad individuarne alcuno o, perlomeno, nessuno che avrebbe, in qualche modo, potuto spingerlo a volere, autonomamente, la morte del marito della madre.

Quelli che il ragazzo ha indicato quando cercava di tenere fuori la madre non reggono.

O perché sono, manifestamente, delle bugie (come quello secondo cui avrebbe ucciso per paura che VITT_1 facesse del male alla madre) o perché sono inconsistenti (come quello per cui avrebbe ucciso perché VITT_1 aveva detto di essere attratto dalla sorella di TE 5) o perché sono dei palesi tentativi di “crearsi un movente” facendo capo ad inconsistenti considerazioni psicologiche.

Questa Corte ha considerato anche, come ipotesi di lavoro, la possibilità che TE 5 abbia ucciso il patrigno soltanto per poterne vendere gli oggetti.

Anche volendo fare astrazione dalle dichiarazioni di TE 5 che ha detto di essersi deciso a vendere le cose di VITT_1 solo dopo averlo ucciso e per “avere i soldi per andare via dalla Svizzera” (verb. dib. d’appello, pag. 35), la Corte ha scartato tale ipotesi perché nessuno - che non sia un pazzo (ciò che TE 5 non è, come è dimostrato dalla perizia psichiatrica cui è stato sottoposto) - potrebbe anche solo pensare di uccidere per poche centinaia di franchi che avrebbe potuto, facilmente, ottenere con minor rischio.

 

La sola di tutti gli attori di questa vicenda ad avere avuto un movente per uccidere - ad avere, cioè, un motivo che spiega l’uccisione di VITT_1 - è IM 1.

Questo movente è da individuare nel fatto che la moglie - che detestava il marito, faticava a sopportarne la presenza e vedeva, con la prospettiva dell’istituzione della curatela amministrativa, svanire la possibilità di continuare ad approfittare finanziariamente della situazione - ha voluto liberarsene mantenendo, nel contempo, alcuni dei vantaggi finanziari che le derivavano dal vincolo matrimoniale.

Certo, la rendita percepita dal marito vivo era più alta della rendita vedovile.

Tuttavia, una rendita vedovile di fr. 1’618.- (AI 307) permette, comunque, una vita dignitosa, soprattutto se si considera la possibilità di chiedere, in caso di difficoltà, la rendita complementare.

E, soprattutto, la rendita vedovile sarebbe stata completamente nella sua disponibilità, mentre lo spettro della curatela amministrativa le sottraeva totalmente la possibilità di fare il bello e il cattivo tempo con la rendita del marito.

Nemmeno da sottovalutare, poi, erano le aspettative ereditarie, ritenuto che l’attesa della premorienza della suocera - di cui parlano i primi giudici (sentenza impugnata, consid. 117, pag. 141) - non era praticabile proprio perché avrebbe richiesto di continuare una convivenza che più non le era sopportabile e che non sarebbe nemmeno più stata alleviata, sempre a causa della citata curatela, dalla possibilità di dar fondo alla rendita del marito.

Inoltre, contrariamente a quanto considerato dai primi giudici, questa Corte ritiene che IM 1, avendo sposato uno svizzero, fosse convinta che la morte del marito non avrebbe pregiudicato la sua possibilità di rimanere nel nostro Paese: non va, infatti, dimenticato che l’esperienza precedente (quando aveva dovuto lasciare la Svizzera) era diversa ritenuto come, allora, l’obbligo di partenza era legato alla procedura di separazione da un coniuge straniero.

 

E’ possibile che al movente della madre TE 5 abbia, personalmente, aggiunto altri elementi, soprattutto per trovare il coraggio che gli mancava per passare all’atto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 35), e che, perciò, in tale ottica, abbia caricato di significato negativo alcuni aspetti della personalità di VITT_1 (in particolare, alcune conseguenze dell’incidente) che non erano propriamente piacevoli o facili da vivere. Tuttavia - se così è stato - si è trattato di elementi marginali che, da soli, non l’avrebbero mai indotto ad uccidere il patrigno con cui - peraltro - risulta che egli avesse un buon rapporto. Lo si ricorda qui: i due giravano insieme nei mercati, nei bar e nei grotti, VITT_1 accompagnava il ragazzo qui è là e, insieme, i due erano andati, pochi giorni prima del fatto, a [...]a prendere una bicicletta che VITT_1 ha regalato a TE 5.

 

Queste considerazioni hanno rafforzato la convinzione della Corte - già maturata sulla scorta delle argomentazioni di cui ai considerandi precedenti - secondo cui IM 1 ha giocato, nell’uccisione di VITT_1, un ruolo principale sin dall’inizio.

 

                          119. a.   Questo accertamento - che, come visto, è stato effettuato indipendentemente dalle dichiarazioni di TE 5 - ridà alla sua chiamata in correità la forza e la valenza probatoria che era andata, almeno in parte, perduta a causa dell’assenza del presupposto della costanza.

In parole povere, l’accertamento, sulla base degli indizi citati, del coinvolgimento ab initio di IM 1 nell’uccisione del marito dimostra che, nonostante l’incostanza e le contraddizioni delle sue dichiarazioni, TE 5 ha detto la verità quando ha chiamato in causa la madre.

 

                                  b.   Ma non solo.

Citato come teste, al dibattimento d’appello, TE 5 ha risposto alle domande che gli sono state poste.

 

                               b.1.   Nella prima fase della sua audizione, egli ha tentato di proteggere la madre dicendo che, in quel colloquio del 28 giugno 2011, la madre gli aveva solo detto di essere stanca di VITT_1:

 

  Rispondendo alla presidente, dichiaro che è vero che il 28 giugno 2011, ho avuto un colloquio con mia mamma. VITT_1 dormiva. Era di pomeriggio. VITT_1 era andato a riposare perché non stava bene, siccome la sera precedente aveva avuto un incidente ed era caduto. Mia mamma mi ha detto che era stanca di VITT_1 perché si ubriacava troppo. Non sapeva più come fare a resistere. Quel giorno mia mamma non mi ha detto altro di VITT_1. Ma in altre occasioni si era lamentata per com’era aggressivo, mi diceva che VITT_1 litigava tanto con sua madre e che per questo era aggressivo. Mia mamma era stanca del fatto che VITT_1 rompeva le cose davanti a lei e spaccava. Io ho visto soltanto che VITT_1 ha rotto un piatto. Non ho visto altre cose di questo genere. Ho visto però che VITT_1 ha buttato per terra il telefono molte volte, sempre dopo aver parlato con sua madre. Dava calci alle sedie, anche questo sempre dopo aver parlato con la madre. Mia mamma era stanca di vedere queste cose. Con me si lamentava di queste cose. Questo è successo molte volte.

  Alla domanda della presidente, rispondo ancora una volta che, quel 28 giugno, mia mamma si è solo lamentata di queste cose. Non mi ha detto altro” (verb. dib. d’appello, pag. 39 e 40)

 

e dicendo di non ricordare assolutamente cosa si fosse detto con la madre in tutte le telefonate, se non che lei, preoccupata, gli chiedeva di VITT_1:

 

  La presidente mi ricorda che dai tabulati telefonici risulta che in ogni caso dalle 9.00 circa del sabato mattina fino alla sera del giorno successivo vi sono stati numerosi contatti telefonici tra me e mia madre.

  Francamente non mi ricordo di cosa parlavamo. Ricordo solo che mia madre mi chiedeva di VITT_1. Io temporeggiavo. Ricordo che le raccontavo che VITT_1 era a Locarno a lavorare da un suo amico e che non aveva preso con sé il cellulare.

  Ricordo che ho parlato anche con mia sorella. Ma con lei ho parlato soltanto del suo lavoro e dei due tatuaggi che si era fatta” (verb. dib. d’appello, pag. 36).

 

Tuttavia, anche in quella fase, confrontato con quanto egli aveva scritto alla CARP, ha dovuto ammettere che la madre gli aveva detto più volte di desiderare la morte di VITT_1:

 

  La presidente mi ricorda che nella lettera manoscritta del 19.2.2013 che ho spedito alla CARP, io ho scritto “ammetto di avere sentito mia madre il 28 giugno 2011 parlare in modo molto vago della morte di VITT_1”.

  Non mi ricordo di avere scritto queste parole.

  Alla presidente che mi chiede di fare uno sforzo di memoria, rispondo che mi ricordo di avere sentito più volte mia madre dire che voleva vedere VITT_1 morto. Questo capitava quando lei era nervosa o arrabbiata. Lo diceva a me. Mi ricordo che mia madre diceva “oh, come lo vorrei morto”. Non mi ricordo che dicesse altre cose” (verb. dib. d’appello, pag. 40).

 

Ha, però, precisato:

 

  Ribadisco che lei non mi ha istigato ad uccidere VITT_1”

(verb. dib. d’appello, pag. 40).

 

Richiesto, quindi, di spiegare come mai avesse tirato in ballo la madre se questa era innocente, TE 5 ha detto di averlo fatto perché amareggiato dalla scoperta di quel che la madre pensava di lui:

 

  Alla presidente che mi chiede come mai ad un certo punto dell’inchiesta ho tirato in ballo mia madre e non l’ho fatto subito invece, rispondo che l’ho fatto perché ho scoperto quello che mia madre pensava di me. Non so come io ho scoperto questo: non so se è perché me lo hanno detto i periti oppure se è perché il mio avvocato mi ha dato una copia di quella specie di interrogatorio che i periti hanno avuto con mia madre. Io ho scoperto che mia madre aveva detto che io non sono più suo figlio, che per lei sono una vergogna, che non esisto più per lei. Ho deciso di accusare ingiustamente mia madre dopo avere scoperto che lei aveva detto queste cose” (verb. dib. d’appello, pag. 40)..

 

 

 

 

                               b.2.   Ad un certo punto dell’audizione, l’avv. DI 1, patrocinatore delle accusatrici private, ha esortato TE 5 a riflettere sul dolore delle sue patrocinate e sul loro diritto di conoscere la verità sul motivo per cui VITT_1 era stato ucciso (cfr. verb.dib. d’appello, pag. 45).

Dopo questa esortazione, il dibattimento è stato sospeso per una pausa. Alla sua ripresa, TE 5 ha interrotto la presidente che stava continuando con l’interrogatorio, dicendo quanto segue:

 

Ho riflettuto su tutto e adesso voglio dire la verità. Mi scuso con tutti per le bugie che ho detto. Adesso voglio proprio dire la verità perché ho capito che non è giusto che la famiglia di VITT_1, soprattutto la mamma, non sappia per cosa lui è morto. È stata mia madre che mi ha detto di trovare un assassino per uccidere VITT_1. Me l’ha detto il 28 giugno.

Quel giorno, quando VITT_1 stava dormendo, abbiamo discusso di VITT_1. Mia madre mi ha detto che non lo sopportava più e mi diceva come sarebbe meglio per tutti noi che lui morisse.

  Mia madre sapeva che io conoscevo diverse persone con precedenti penali, sia per droga che per traffico d’armi. Queste persone le conoscevo in [...] ma anche in Svizzera. Mia madre sapeva che in [...]io frequentavo un bar dove venivano a bere anche persone poco raccomandabili, cioè persone con precedenti penali. Sapendo questa cosa mia madre mi ha chiesto di trovare qualcuno disposto ad uccidere. Io avrei potuto contattare queste persone perché avevo il loro numero di telefono.

  Conoscevo il capo di quel bar che mi avrebbe messo in contatto con qualcuno. Lui si chiama [...], non so il cognome. Avevo il suo numero di telefono registrato in un’agenda che è stata sequestrata dai poliziotti. Mi pare che quell’agenda avesse la copertina nera.

  Come ho detto in precedenza, a mia madre ho risposto che conoscevo degli italiani che avrebbero potuto uccidere. Io le ho detto che li avrei contattati. Sono andato in camera fingendo con lei che avrei telefonato loro. Sono tornato in salotto e le ho detto che avrebbero ucciso VITT_1 per fr. 3'000.-.

  Lei mi ha detto di accettare. Quel giorno la discussione è finita lì.

  Gli italiani non esistevano. Erano una mia invenzione.

  Io avevo deciso che, visto che era una questione familiare, l’avrei ucciso io.

  Non ho detto a mia madre che avrei agito io perché lei non me lo avrebbe permesso. È per quello che ho inventato la storia degli italiani.

  Alla presidente che mi chiede come mai, visto che ho detto che mia madre sapeva che io frequentavo questo bar di malavitosi in [...], io non ho parlato dei serbi ma ho parlato degli italiani, rispondo che non so. Semplicemente mi è venuta in mente la storia degli italiani.

  Non abbiamo più parlato dell’uccisione di VITT_1, né quel giorno né i successivi. Non abbiamo parlato di questo neanche il 1. luglio: quel giorno, quando mia madre è partita, io non ero in casa. O meglio, adesso non mi ricordo bene. (…)

  A domanda dell’avv. DI 1, mi giro verso la mamma e la sorella di VITT_1, le guardo in faccia e giuro che questa è la verità. Loro possono credere che quello che dico adesso è la verità. (…) Prima che partisse per la [...], mia madre sapeva che sarebbe tornata vedova. Lo sapeva perché io, non ricordo esatamente quando, ma sicuramente prima della sua partenza, le avevo detto che tutto sarebbe successo in quella settimana che lei era via. (…)

  Alla presidente che mi chiede se ho discusso con mia madre del pagamento dei sicari italiani, rispondo che non mi ricordo esattamente quando ma ricordo che lei mi aveva detto che avrebbe pagato a lavoro effettuato. Mi sembra di ricordare che lei aveva detto che in quel momento i soldi non li aveva.

  Alla presidente che mi chiede che cosa mi fa dire che, se le avessi detto che volevo uccidere io, mia mamma non avrebbe voluto, rispondo che io penso che sarebbe stato così. Contrariamente a quello che ho detto in inchiesta, io non ho mai detto a mia mamma che avrei ucciso VITT_1 personalmente e non è vero quindi che lei mi aveva risposto dicendomi di non farlo. Del fatto che avrei ucciso io, io e mia mamma non abbiamo parlato prima. Confermo che nelle telefonate a mia mamma dopo l’uccisione io le ho sempre detto che erano stati i sicari ad uccidere VITT_1. (…)

  A domanda della presidente ribadisco che è vero che mia madre è partita per la [...]sapendo che tutto sarebbe stato fatto durante la settimana in cui lei era via, cioè sapeva che VITT_1 sarebbe stato ucciso in quella settimana. Lo sapeva perché glielo avevo detto io.

  A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che mia madre aveva manifestato altre volte il desiderio di volere VITT_1 morto. Penso che lo abbia detto almeno due o tre volte da quando io sono arrivato in Svizzera, in momenti in cui io e lei eravamo da soli. Diceva che non lo sopportava più. Ora che mi ricordo, in un’occasione mi aveva chiesto come lo potevamo uccidere, forse con qualche veleno che non era riconoscibile. Non so quando me l’ha chiesto, non so se me lo ha chiesto prima o dopo il 28 giugno 2011” (verb. dib. d’appello, pag. 42, 43, 46 e 48).

 

L’audizione di TE 5 è stata interrotta a fine pomeriggio di giovedì 23 maggio 2011 ed è stata ripresa il lunedì successivo. TE 5 ha mantenuto la chiamata in causa della madre, sostanzialmente nei termini già indicati.

Richiesto di spiegare il motivo per cui, nello scritto del 19 febbraio 2013 alla CARP, egli avesse in qualche modo ritrattato, TE 5 ha dichiarato quanto segue:

 

  Alla presidente che mi chiede come mai, nello scorso febbraio, nello scritto che ho inviato alla CARP, io ho ritrattato le mie dichiarazioni su mia madre, rispondo di averlo fatto perché il mio avvocato mi aveva spiegato che cosa mia madre rischiava. Non so esattamente quando me lo ha spiegato, era nel periodo degli interrogatori. Allora io mi sono preoccupato perché io voglio bene a mia mamma e ho ritrattato” (verb. dib. d’appello, pag. 47).

 

E all’avvocato DI 2, patrocinatore della madre, che insisteva, ha risposto:

 

  All’avv. DI 2 che mi dice che quanto ho detto in questi giorni significa che io desidero che mia madre finisca i suoi giorni in carcere, rispondo che non è quello che desidero. Quello che io voglio, dopo avere riflettuto, è che la famiglia di VITT_1 sappia chi c’è davvero dietro a questa storia.

  A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che io attualmente non odio mia madre.

  In passato, mi è capitato di odiare mia madre. L’ho fatto quando, dopo i fatti e durante l’inchiesta, ha dichiarato che non sono più suo figlio e che mio padre era un alcolizzato e che era violento e tutte queste cose, nonostante lui fosse morto da pochi mesi” (verb. dib. d’appello, pag. 47).

 

                               b.3.   Quando ha deciso di nuovamente ammettere TE 5 ha, in pratica, riproposto dichiarazioni già rese in corso d’inchiesta, agli inquirenti (la storia dei sicari italiani) e ai periti (la questione dell’uccidere senza lasciare tracce).

 

La scrivente Corte - messa in guardia, in particolare, dalle annotazioni degli psichiatri sulle capacità manipolatorie di TE 5 - ha mantenuto un atteggiamento critico nei confronti delle sue dichiarazioni. Tuttavia, dopo avere ben riflettuto, ha ritenuto di dover dar loro credito.

Da un lato, perché quanto dichiarato al dibattimento non è una novità: in esso, si ritrovano - sfrondate da alcuni dettagli e pulite da elementi su cui TE 5 ha ammesso di avere mentito (per esempio, la questione dell’avere detto alla madre che avrebbe agito personalmente) - dichiarazioni già rese, in termini analoghi, in precedenza.

D’altro canto, ma soprattutto, perché TE 5, al momento del dibattimento d’appello, non aveva alcun motivo per accusare falsamente la madre. Dal coinvolgimento della madre egli non aveva, a quel momento, nulla da guadagnare visto che il suo processo era già stato celebrato e che il giudizio reso nei suoi confronti era, ormai, passato in giudicato. Al contrario. Dalle sue dichiarazioni sul coinvolgimento della madre a TE 5 potevano derivare, ormai, soltanto svantaggi. La madre (tolta la sorella che, comunque, vive vicino alla madre) è la sola famiglia che gli resta e TE 5 - al momento in cui ha reso le sue dichiarazioni - ben sapeva che, con grande probabilità, esse gli avrebbero valso il ripudio della madre (che puntualmente è arrivato nell’intervista rilasciata dalla [...]al Corriere del Ticino, cfr. doc. dib d’appello 15).

D’altro lato, ancora, a contribuire a convincere la scrivente Corte della sincerità della chiamata in causa è stata la genesi di tale dichiarazione: TE 5, che è arrivato in aula deciso a tenere fuori la madre, è stato convinto a cambiare atteggiamento dall’esortazione - ferma, ma quasi commossa - del patrocinatore delle accusatrici private a considerare che era un loro diritto sapere la verità riguardo ai motivi della morte di VITT_1. La Corte ha escluso l’ipotesi di una “manipolazione” di TE 5 o di un suo gesto teatrale ritenuto che, posto per la prima volta nel procedimento (se si eccettua il primo dibattimento durante il quale, però, ha rifiutato di rispondere) a confronto con le altre (oltre ad VITT_1) vittime del suo gesto, il ragazzo - cui gli anni di detenzione sin qui subiti e la maturazione dovuta al tempo che passa hanno fatto perdere quell’atteggiamento da “spaccone” di cui tanto si parla negli atti (egli è apparso, per tutta la sua audizione, composto, dimesso e riservato) - ha mostrato di avere riflettuto su un aspetto che, evidentemente, sin lì non aveva considerato. Indubbiamente colpito dall’esortazione dell’avv. DI 1 e dalla presenza della madre e della sorella di VITT_1 (il cui dolore era palpabile), TE 5 ha deciso - dopo congrua riflessione - di aderirvi e ha mantenuto tale sua decisione sino alla fine della sua audizione. Al riguardo, la Corte ha considerato significativo - e sintomo di sincerità - il fatto che TE 5 abbia mantenuto il suo proposito anche al momento della ripresa della sua audizione e, cioè, dopo quattro giorni, continuando a rendere dichiarazioni coerenti con la chiamata effettuata.

Parimenti, la Corte ha considerato come segni di sincerità sia la palese assenza di livore nei confronti della madre verso cui, nonostante tutto, il ragazzo, non nutre alcun risentimento (trova, per esempio, comprensibile che lei non voglia parlare con lui), sia la descrizione dei suoi sentimenti per la madre, pacata e coerente con il vissuto che i due hanno alle spalle:

 

  Non ho mai parlato con mia mamma: avevo chiesto a mia sorella se mia mamma voleva parlare con me ma mia mamma ha rifiutato. Il rifiuto di mia mamma un po’ mi ha fatto arrabbiare ma d’altra parte lo trovo un po’ comprensibile. (…)

  A domanda dell’avv. DI 2 rispondo che io attualmente non odio mia madre.

  In passato, mi è capitato di odiare mia madre. L’ho fatto quando, dopo i fatti e durante l’inchiesta, ha dichiarato che non sono più suo figlio e che mio padre era un alcolizzato e che era violento e tutte queste cose, nonostante lui fosse morto da pochi mesi” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 40 e 47).

 

                               b.4.   La scrivente Corte ha, poi, creduto che, al di là dei suoi “eccessi dichiarativi” e delle fantasie spacciate per realtà, le dichiarazioni rese da TE 5 in inchiesta riguardo alla madre siano espressione anche di un tormento interiore (certamente immaturo, ma reale) che non è stato considerato dai primi giudici.

E’ evidente che, nelle sue prime dichiarazioni (quelle, per intenderci, in cui definiva “santa” la madre e sosteneva che lei amava VITT_1 che, invece, non la ricambiava), TE 5 ha mentito. E’ evidente perché il contrario risulta da tutto il materiale probatorio. Ed è altrettanto evidente che, se TE 5 ha mentito, lo ha fatto per impedire agli inquirenti di sospettare di lei. Lo ha ammesso lo stesso TE 5 al dibattimento:

 

  alla domanda della presidente rispondo che mia mamma non è né una santa né una donna che fa del bene a tutti ma è una donna diversa. Alla presidente che mi chiede come mai allora, all’inizio dell’inchiesta, io ho dato quei giudizio su di lei (una santa, …) rispondo che l’ho fatto perché, all’epoca, io la proteggevo” (verb. dib. d’appello, pag. 47).

 

Rilevato come si sia già detto che l’autore di un reato protegge solo chi ha partecipato al reato poiché chi è innocente non ha bisogno di allontanare da sé i sospetti, è, poi, significativo il fatto che TE 5 si sia deciso, in inchiesta, a parlare del coinvolgimento della madre soltanto quando ha saputo che cosa questa diceva di lui, o meglio quando ha saputo che andava dicendo che lui non era più suo figlio e si è sentito tradito (va, qui, precisato che dai periti la madre è stata sentita il 10 agosto 2011, cfr. AI 132 in AI 881, pag. 1, quindi prima che lui la tirasse in ballo). Ma non ha da essere dimostrato che TE 5 poteva sentirsi tradito dalle dichiarazioni rese dalla madre ai periti soltanto se egli aveva agito con il suo consenso o dietro sua richiesta. Non ne avrebbe avuto motivo se, invece, avesse agito a sua insaputa.

L’“evoluzione” delle dichiarazioni sulla madre (il passaggio dal “ho capito che lo voleva e l’ho fatto” al “mi ha chiesto di trovare qualcuno disposto ad uccidere”) potrebbe trovare una sua giustificazione nella difficoltà emotiva di coinvolgere l’unico reale suo punto di riferimento affettivo e, quindi, potrebbe essere vista - abbandonando un rigore interpretativo probabilmente eccessivo visti i personaggi di questa tragedia - come la graduale completazione di dichiarazioni in un primo tempo incomplete.

Di questo dramma interiore è, poi, testimone la ritrattazione fatta in un momento - il 19 febbraio 2013 - in cui, se avesse mantenuto l’appello contro la sentenza del Tribunale dei minorenni, il coinvolgimento della madre gli avrebbe ancora potuto far comodo perché avrebbe potuto essere usato ad attenuazione della sua colpa. Ciò nonostante, TE 5 ha rinunciato a coinvolgere la madre, non solo ritirando l’appello, ma ritrattando le accuse a lei rivolte (anche se non completamente, visto che ha detto di avere parlato con lei della morte di VITT_1, ciò che è, francamente, poco comune). E questa Corte non ha ragioni per dubitare che, davvero, il motivo di questa ritrattazione sia il fatto che il suo avvocato gli aveva spiegato che cosa rischiava la madre.

 

                               b.5.   A tutto quanto sin qui evidenziato si aggiunge che la scrivente Corte non ha condiviso il giudizio di inverosimiglianza intrinseca operato riguardo alle dichiarazioni di TE 5 dai primi giudici:

 

  La chiamata di correo è inoltre intrinsecamente non credibile. Stabilita una versione finale tra quelle rese dal chiamante, si constata che il nucleo duro di questa versione comporta di ammettere per vero che egli avrebbe conosciuto dei mafiosi italiani, sia in [...] che in Ticino all'epoca della scuola media. Andrebbe poi ammesso che TE 5 avrebbe detto alla madre che egli poteva procurare dei sicari per fr. 2'000.- e si dovrebbe ritenere che egli si sarebbe appartato un attimo per telefonare a uno di loro, e si dovrebbe credere che egli, come se avesse ordinato una pizza a domicilio, dopo qualche istante avrebbe riferito alla madre che era cosa fatta.

Si dovrebbe infine credere che, a dire di TE 5, la madre avrebbe creduto a questa storia. Pertanto, l'accusata avrebbe creduto che il bravo figlio adorato da lei cresciuto, ancorché ultimamente sfaccendato e bevitore, avrebbe memorizzato nelCasella di testo:  
Foglio n. 143
cellulare il numero di assassini mafiosi italiani, che sarebbero stati disposti a prendere sul serio uno sbarbatello sedicenne e a dichiararsi immediatamente disponibili a compiere un omicidio, senza esattamente sapere come e dove, il tutto da farsi entro una settimana e al ridicolo prezzo di fr. 2'000.- (con cui non si pagano nemmeno i costi di trasferta) di cui (forse) fr. 600.- anticipati, altrimenti a credito.

Questa non è una chiamata in correità intrinsecamente credibile, questa è una baggianata.

L'accusata è persona scaltra e con sufficiente esperienza di vita per sapere che una storia simile non si regge in piedi. La conseguenza di questo accertamento è però solamente quella di dovere ammettere che la chiamata in correità è intrinsecamente non credibile, ovvero che una simile conversazione tra madre e figlio non può essere ritenuta provata e quindi non è mai esistita, mentre che costituisce un puro arbitrio della pubblica accusa quello di sostenere, avvedendosi dell'enormità delle fesserie raccontate da TE 5 (…), che l’accusata avrebbe in realtà saputo che TE 5 avrebbe ucciso lui VITT_1” (sentenza impugnata, consid. 120, pag. 142 e 143).

 

Riguardo al prezzo di un omicidio a pagamento ci si limita, qui, a rilevare che un tribunale tedesco ha giudicato un caso in cui il killer aveva ucciso su commissione in cambio di una mercede di Euro 1’000.- (BGH 2 StR 229/04, sentenza del 12.1.2005) e che gli organi di stampa hanno recentemente dato notizia di un caso in cui per l’uccisione di una giocatrice di pallavolo i sicari avrebbero chiesto al mandante lo stesso importo (http://www.tio.ch/News/Sport/740235/Ingrid-Visser-uccisa -a-seguito-di-una-truffa/).

Per il resto, è certamente vero che la versione secondo cui una madre chiede al figlio sedicenne di trovare dei sicari è inverosimile se riferita a situazioni diverse da quella che ci occupa, o meglio se riferita a situazioni relazionali e sociali normali secondo i nostri canoni di giudizio (per esempio, se riferita ad una famiglia ticinese o, più in generale, europea di medio livello).

Non lo è, invece, in concreto.

Non deve essere dimenticato che IM 1 ha - per dirla con il suo avvocato - vissuto una vita “sopra le righe”, cioè ha vissuto secondo regole che la maggior parte delle persone non condivide, e che ha avuto, per quanto qui consta, relazioni unicamente con personaggi di basso calibro tanto che non si è fatta scrupolo alcuno di chiedere quanto, poi, chiesto a TE 5 anche a PIFA 1, cioè ad una persona con evidenti handicap psichici (che, peraltro, frequentava assiduamente). Inoltre, nell’analisi della verosimiglianza della situazione descritta non va dimenticato quanto rilevato dai periti, e meglio che fra madre e figlio vi era una sorta di ribaltamento dei ruoli per cui nella relazione il figlio assumeva, perché così richiedeva la madre, un ruolo “quasi genitoriale”. E, infine, non va dimenticato che, per quanto risulta dagli atti, effettivamente TE 5, in [...], aveva avuto comportamenti problematici con frequentazione di ambienti delinquenziali tanto che egli era stato, fra l’altro, fermato con delle armi dalla polizia serba che, peraltro, ancora lo cercava per questioni di furti/ricettazione (cfr. all. 225 RPG; PS TE 5 10.11.2011 pag 5) e che di queste circostanze IM 1 era perfettamente a conoscenza (cfr., fra gli altri, verb. dib. d’appello, pag. 42).

Contestualizzata nel suo ambiente e tenuto conto delle caratteristiche dei personaggi coinvolti, la situazione descritta da TE 5 diventa, contrariamente al parere dei primi giudici, in sé verosimile.

 

In conclusione, sulla scorta delle argomentazioni sin qui sviluppate, la scrivente Corte ha creduto a TE 5 quando, in aula, ha chiamato in causa la madre.

 

                              120.   Ne segue che questa Corte ha maturato il profondo convincimento che IM 1 era coinvolta sin dall’inizio e con un ruolo principale nell’uccisione del marito.

 

Sulle modalità precise di tale coinvolgimento rimangono delle ombre. Ciò detto, non si può che concludere, sulla scorta di quanto dichiarato da TE 5, che IM 1 ha chiesto al figlio di trovare qualcuno che uccidesse il marito e che, poi, dopo che lui finse di avere trovato dei sicari disposti ad uccidere per fr. 2'000.-/3'000.-, gli disse di accettare e che, infine, partì per la [...] sapendo che il tutto sarebbe stato fatto durante la sua assenza.

 

 

 

 

                               A.5.   diritto

 

                          121. a.   assassinio

Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

E’, invece, applicabile l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni - quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112 CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 segg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2010, Vol. I, ad art. 112, n. 3-23, pag. 35-39). Come sottolineato dallo stesso legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali, che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag. 322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità dell’autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art. 26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; STF 6S.9/2007 del 17 maggio 2007 consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, Berna 2010, § 1, n. 19, pag. 29).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118 IV 122 consid. 1b; 115 IV 187 consid. 2 e 3), per ereditare o beneficiare di prestazioni assicurative (STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.368/2002 del 6 ottobre 2003 consid. 4), per vendetta senza un motivo serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF 127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 8, pag. 36; STF 6B.943/2009 del 3 dicembre 2009 consid. 3.3; 6S.145/2006 del 2 giugno 2006 consid. 2.2; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006 consid. 7.2). Lo scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, Vol. 1: Delikte gegen Leib und Leben, Art. 111-136 StGB, Berna 1982, ad art. 112, n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 13-17, pag. 37; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 313 a 322; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6S.400/2001 del 10 gennaio 2002 consid. 8b). Va, qui, annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op. cit., § 1, n. 20, pag. 30).

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità dell'autore (DTF 127 IV 10 consid. 1a; 117 IV 369 consid. 17; STF 6P.252/2006 del 1. febbraio 2001 consid. 9.1; Schwarzenegger, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 112, n. 6, pag. 42-43).

La premeditazione non è un presupposto necessario del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

La legge non enumera i casi di particolare perversione (indicata dal movente, dallo scopo o dalle modalità) che realizzano la particolare mancanza di scrupoli: si potrà anche affermare che una morte per strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 6P.96/2001 e 6S.413/2001 del 15 gennaio 2001 e STF 6S.435/2005 del 16 febbraio 2006 - entrambi casi di strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi, dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 3 e segg. con numerosi riferimenti; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7 e segg. con rinvii). Nella valutazione di questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’, segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150 consid. 2; 106 IV 342 consid. 4; 118 IV 122; 120 IV 265 consid. 3a; 127 IV 10; STF 6B_236/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1; 6B_740/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 3 e 3.1; 6P.140/2006 del 10 novembre 2006 consid. 11.2; 6P.41/2006 del 2 maggio 2006 consid. 7.2.3; 6P.49/2006 del 6 aprile 2006 consid. 5.2; 6S.424/2004 del 16 febbraio 2005 consid. 1.3.1; 6S.359/2004 del 22 novembre 2004 consid. 2.1 e 2.2; 6S.10/2004 del 1. aprile 2004 consid. 5.2; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 4, pag. 31, n. 8, pag. 32 e n. 23, pag. 34-35; Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 7, pag. 43-44 e n. 15a, pag. 47-48; Disch, op. cit., pag. 316, capitolo 6.3.1.2.1; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Basilea 2008, ad art. 112, pag. 11).

La valutazione del carattere più o meno perverso del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura oggettiva (Disch, op. cit., pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

Per giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure, considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 24, pag. 50; Corboz, op. cit., ad art. 112, n. 22, pag. 38 e riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op. cit., ad art. 112, n. 25, pag. 50-51).

 

                                  b.   istigazione

Giusta l'art. 24 cpv. 1 CP, è istigatore chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto. L'istigazione consiste nel suscitare in una persona la decisione di commettere un determinato atto (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Deve esistere un rapporto di causalità fra il comportamento incitatore dell’istigatore e la decisione dell’istigato di commettere l’atto. Non è, tuttavia, necessario che l’istigatore abbia dovuto vincere la resistenza dell’istigato. E’, invece, necessario che l’istigatore abbia esercitato un’influenza psichica o intellettuale diretta sulla formazione della volontà dell’istigato. Tale influenza può essere esercitata anche presso colui che è già disposto ad agire o nei confronti di colui che si offre per compiere un reato e ciò sino a che l’autore non ha ancora deciso di passare concretamente all’atto.

Non c’è, invece, istigazione se l’autore dell’atto già era deciso ad agire (DTF 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b.aa; 116 IV 1 consid. 3c; 100 IV 1 consid. 4b; STF 6B_704/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 5.1; 6B_491/2010 del 30 agosto 2010 consid. 4.3; 6B_890/2008 del 6 aprile 2008 consid. 6.1; 6S.32/2004 del 22 aprile 2004 consid. 2.1).

Qualsiasi comportamento idoneo a provocare la determinazione ad agire - un invito, una proposta, una suggestione, eventualmente anche una semplice richiesta - può costituire mezzo d’istigazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a e riferimenti).

L'istigazione non costituisce un reato indipendente, bensì una forma di partecipazione al reato commesso da un'altra persona. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli dell'infrazione commessa dalla persona istigata (DTF 128 IV 11 consid. 2a). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3d). È dunque necessario che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento fosse idoneo a decidere l'istigato a commettere l'infrazione (DTF 128 IV 11 consid. 2a; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1).

 

                          122. a.   Stabilire se quanto fatto da IM 1 costituisca correità o istigazione non è facile, ritenuto come l’accertamento dei fatti qui operato lasci - per forza di cose - alcune zone d’ombra (cfr. consid. 120) e perché i comportamenti di IM 1 evidenziano aspetti dell’una e dell’altra forma di partecipazione (indicativo di un’istigazione è, in particolare, il fatto che IM 1 fosse l’unica dei due ad avere un movente per cui è evidente che essa ha avuto un ruolo istigatore nella nascita di una convergente intenzione nel figlio, mentre i suoi successivi contatti telefonici con il figlio sembrano evidenziare una sua partecipazione alla gestione della situazione più tipica di un correo)

La discussione è, comunque, puramente scolastica (art. 24 CP) e, per finire, questa Corte ha deciso di seguire l’impostazione generale data al caso dalla pubblica accusa - che ha rinviato a giudizio IM 1 per istigazione - e che trova conforto nelle dichiarazioni di TE 5.

In diritto, dunque, IM 1 ha istigato il figlio ad istigare altri ad uccidere, cioè lo ha istigato a partecipare all’assassinio in una forma che, per gravità ed importanza, è equiparabile a quella dell’autore materiale.

In questo senso, irrilevante è, per la sua responsabilità, il fatto che il figlio abbia, poi, deciso di agire personalmente, ritenuto che, comunque, il risultato voluto da IM 1 è stato raggiunto.

Va, qui, sottolineato che è accertato con sicurezza che, senza IM 1 e le sue richieste, TE 5 non si sarebbe mai deciso ad agire e, dunque, che l’agire di IM 1 fu determinante per la nascita e la concretizzazione della di lui volontà delittuosa.

Al riguardo, si riportano, qui, alcune significative dichiarazioni di TE 5:

 

  A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che, se mia madre non lo avesse voluto morto, non credo che avrei ucciso VITT_1 perché non avevo un valido motivo per farlo. (…)

  A domanda della presidente rispondo che non avevo mai nemmeno pensato di uccidere VITT_1 prima che mia madre mi dicesse “come sarebbe meglio per tutti se VITT_1 morisse”.

  A domanda della presidente rispondo che le diverse dichiarazioni che, su questo punto, cioè sulla nascita dell’idea di uccidere VITT_1, ho fatto in inchiesta non corrispondono al vero. Non ho mai avuto né l’idea né l’intenzione di uccidere VITT_1 prima che mia madre mi dicesse quello che ho appena riferito” (verb. dib. d’appello, pag. 46).

 

Va, qui, aggiunto che la Corte ha accertato che IM 1 aveva una grande influenza sul figlio. Al riguardo, si citano, fra le altre, le seguenti dichiarazioni:

 

  A domanda dell’avv. DI 1 rispondo che io ubbidivo sempre a mia madre perché, quando lei voleva una cosa, bisognava farla. Se non ubbidivo, mia mamma si arrabbiava e non mi parlava” (TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 41);

 

  una donna intelligente, furba, che è meglio non fare arrabbiare altrimenti diventa un serpente (…) è una donna che combatte, che non conosce la parola perdere, ottiene tutto quello che vuole (…) ho ricevuto un’educazione da militare, tutto quello che diceva mia madre io dovevo farlo, tutto quello che dice mia madre è santo” (dichiarazioni di TE 5 sulla madre riportate in perizia, AI 132 in AI 881, pag. 7);

 

  emerge però anche l’immagine di una madre severa, dura, pericolosa, estremamente esigente, dominante, determinata e che tende a stabilire con gli altri dei rapporti di potere e che ottiene “sempre” quello che vuole. Supponiamo che TE 5 viva la madre come una figura autoritaria che costringe gli altri a piegarsi alla sua volontà”

(complemento peritale, AI 208 in AI 881, pag. 3 ad 4).

 

                                  b.   Non ha da essere argomentato molto per spiegare che quanto fatto da IM 1 con TE 5 si configura, in diritto, quale istigazione in assassinio.

La particolare assenza di scrupoli è data,

                                -     da un lato, dal fatto che ha deciso e progettato la morte del marito - cui nulla poteva rimproverare - soltanto perché non ne sopportava più la presenza (DTF 101 IV 279; 77 IV 64; 70 IV 8; STF 6S.3092003 del 9 ottobre 2003; 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004; 6S.584/2006 del 1. febbraio 2007; sentenza 24 novembre 2010 della Corte delle assise criminali in re M. S., confermata con sentenza CARP 17.2011.3 del 24 maggio 2011) e per mantenere i vantaggi economici (rendita di vedovanza, aspettative ereditarie e possibilità di rimanere in Svizzera) che derivano dal vincolo matrimoniale e che un divorzio avrebbe, invece, vanificato

                                -     e, dall’altro, dal fatto che ha coinvolto in questo suo turpe disegno il figlio sedicenne, lasciandolo, peraltro, solo a fronteggiare una situazione non solo tragica, ma da vero e proprio film dell’orrore e, poi, abbandonandolo completamente a se stesso durante il procedimento penale e scaricando su di lui qualsiasi responsabilità.

 

                              123.   Analogamente, quanto IM 1 ha fatto con PIFA 1 (cfr. consid. 33) configura, in diritto, istigazione ad assassinio nella forma del tentativo, ritenuto come l’amico non abbia dato seguito alle sue richieste.

In questo caso, la particolare assenza di scrupoli è data, non soltanto dai motivi per cui la donna voleva la morte del marito (cfr. sopra), ma anche dal fatto che ha cercato di coinvolgere in questo suo tristissimo progetto una persona particolarmente fragile ed indifesa a causa dei suoi handicap psichici.

 

 

ruolo di IM 2 nell’uccisione

 

                              124.   Come visto, la scrivente Corte, condividendo in ciò l’opinione del Tribunale dei minorenni e della Corte delle assise criminali che ha celebrato il processo di primo grado, ha accertato che TE 5 ha ucciso VITT_1 attirandolo nel bagno con il pretesto dell’orecchino caduto nello scarico e colpendolo più volte, mentre era chinato per cercare di vedere qualcosa, prima con l’ascia e, poi, con il coltello.

Ha, invece, ritenuto che non ci sono elementi probatori che possano sostenere la tesi accusatoria secondo cui IM 2 sarebbe stato, nel tardo pomeriggio di quel venerdì 1. luglio 2011, nell’appartamento di via [...]e secondo cui, dopo che VITT_1 venne fatto cadere a terra, inerme, dai pugni di TE 5, egli avrebbe consapevolmente abbandonato VITT_1 nelle mani del minore che aveva, poco prima, consapevolmente armato.

IM 2 è, dunque, stato assolto dall’imputazione di correità in assassinio/omicidio che gli era stata rivolta ai punti 1 e 2 dell’AA.

 

                              125.   La Corte ha anche riflettuto su un eventuale coinvolgimento di IM 2 nell’assassinio di VITT_1 per avere venduto a TE 5 l’ascia nonostante il ragazzo gli avesse detto che l’arnese gli serviva per uccidere e per averlo, poi, aiutato a procurarsi la candeggina e gli altri oggetti di cui s’è ampiamente detto.

 

                                   a.   Se IM 2 avesse consegnato l’ascia a TE 5 pensando che davvero il ragazzo l’avrebbe usata per uccidere - cioè, se IM 2 gli avesse dato l’ascia dopo aver dato credito alle sue parole - saremmo confrontati con una complicità in assassinio per dolo diretto.

La Corte ha accertato che così non è.

Non tanto (o non solo) perché IM 2 sostiene di non avere dato peso alle parole di TE 5:

  Lui scherzava. Lui lo ripeteva spesso, diceva che era un duro e che faceva il lavoro di sicario” (MP Pavia 11.8.2011, AI 111, pag. 3).

 

Ma perché è accertato - attraverso la testimonianza di [...](il ragazzo che era in negozio quel venerdì pomeriggio) - che IM 2 ha davvero creduto che quella manifestazione di intenzione omicida fosse una delle solite vanterie di TE 5:

 

  IM 2 non gli credeva e gli diceva di smetterla di dire stupidate.

Ad un certo punto, IM 2 gli ha detto “va bene”… tanto per farlo stare zitto” (PS [...]10.10.2011, all. 351 RPG, pag. 4).

 

E’, dunque, accertato che IM 2 non ha creduto che TE 5 parlasse sul serio.

Ne deriva che egli non può essere dichiarato autore colpevole di complicità in assassinio per dolo diretto.

 

                                  b.   La Corte ha, poi, esaminato l’ipotesi del coinvolgimento di IM 2 nell’uccisione dal profilo del dolo eventuale.

Cioè, ha verificato se si può ritenere che, quando ha venduto l’ascia a TE 5 che gli diceva che l’avrebbe usata per uccidere, IM 2 avesse gli elementi per seriamente considerare che TE 5 avrebbe potuto fare quello che diceva di voler fare e che, pur non desiderando direttamente la morte di VITT_1, abbia accettato l’eventualità che essa si producesse per il caso in cui TE 5 avesse davvero agito.

 

                               b.1.   L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2) che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c pag. 251 con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

                               b.2.   Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4 pag. 62; STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1).

La differenza si opera quindi al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore, per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene possibile, non si realizzi.

Vi è per contro dolo eventuale quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante, agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi, accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

                               b.3.   Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3; 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2).

La probabilità deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

 

                               b.4.   Occorre, dunque, dapprima determinare - fondandosi sulla situazione quo ante, cioè senza usare il senno di poi - se consegnare un’ascia ad un sedicenne che ha le caratteristiche di TE 5 e che dice di volerla usare per uccidere costituisce una negligenza e, nell’affermativa, se si tratta di una negligenza talmente grave da rendere altamente probabile il realizzarsi dell’evento morte.

Questa Corte ritiene che nessuna persona normalmente ragionevole e prudente consegnerebbe un’ascia a qualcuno - ragazzo o uomo che sia - che dice di volerla usare per uccidere.

E questo, nemmeno se a manifestare l’intenzione omicida è un ragazzo sedicenne che si era, in precedenza, dimostrato un mitomane o uno sbruffone (raccontando di essere un killer con legami con la mafia). In effetti, la messa in atto della dichiarata volontà omicida non poteva essere del tutto esclusa, non solo perché il ragazzo stava acquistando un attrezzo che era oggettivamente atto ad uccidere, ma anche perché, in ogni caso per quel che sapeva IM 2, TE 5 non era solito tagliare legna e perché, conoscendo VITT_1, IM 2 poteva escludere che l’ascia servisse al patrigno.

Ne risulta che, agendo come ha agito - cioè, consegnando l’ascia a TE 5 nonostante la dichiarata volontà di usarla per uccidere - IM 2 ha violato un’elementare norma di prudenza che qualunque persona normalmente ragionevole avrebbe ossequiato.

IM 2 ha, dunque, agito con negligenza.

Si tratta di una negligenza grave già solo per il fatto che nulla rendeva difficile a IM 2 l’ossequio della norma generale di prudenza di cui abbiamo appena detto: gli sarebbe bastato non consegnare l’ascia a TE 5.

Il semplice rifiuto di consegnargli l’ascia avrebbe evitato ogni possibile rischio, tanto più che, come IM 2 ben sapeva, TE 5 non aveva soldi e, quindi, non avrebbe potuto comprarla da nessun’altra parte.

 

Tuttavia, sempre ponendosi e ragionando nella situazione quo ante, il quadro che si presentava a IM 2 quel venerdì 1. luglio 2011 non era tale per cui egli dovesse ritenere altamente probabile che TE 5 avrebbe davvero messo in atto la sua dichiarata volontà omicida.

Al contrario.

C’erano diversi elementi che potevano far legittimamente pensare a IM 2 che la realizzazione del rischio fosse, invece, altamente improbabile.

Vi era, dapprima, la sbruffoneria e la mitomania del ragazzo che portavano a non dar credito alle sue parole.

Vi erano, poi, la tranquillità e la faciloneria con cui TE 5 ha manifestato la sua volontà omicida in un luogo pubblico e alla presenza di più persone che hanno fatto credere anche a Lombardo - che non lo conosceva - che egli stesse scherzando. Del resto, è opinione comune che chi vuole davvero uccidere o, più generalmente, commettere un reato non lo sbandiera ai quattro venti.

Vi era, poi, il fatto che, insieme all’ascia, TE 5 ha acquistato una serie di oggetti del tutto innocui.

Vi era, infine, il fatto che, per quanto IM 2 sapesse, i rapporti fra TE 5 e il patrigno erano, tutto sommato, buoni - lui li vedeva girare insieme e andare insieme nei bar (PS IM 2 4.8.2011, all. 129 RPG, pag. 13) - o, comunque, non erano più problematici di quanto siano i normali rapporti fra genitori e figli adolescenti.

 

A questi elementi - che, insieme, escludono, già di per sé, il dolo eventuale - va aggiunto che IM 2 non aveva alcun movente per volere morto VITT_1. Non ne aveva di suoi personali. E non si può pretendere che egli abbia agito per lucro: da un lato, non vi sono elementi che permettano anche solo di ipotizzare che gli sia stato promesso un compenso e, d’altro canto, non è nemmeno concepibile che qualcuno decida o accetti di rendersi complice di un omicidio per i pochi franchi ricavati dalla vendita dell’ascia.

 

Del resto, che IM 2 non abbia nemmeno considerato che TE 5 potesse mettere in atto quello che diceva è provato dal fatto che, il giorno successivo, al ragazzo che gli proponeva di acquistare degli oggetti che lui sapeva essere di proprietà di VITT_1, ha risposto che, prima di farlo, voleva parlare con VITT_1.

E’, questa, un’affermazione che IM 2 non avrebbe fatto se, già nel pomeriggio precedente, avesse preso seriamente in considerazione che TE 5 potesse davvero uccidere il patrigno e, ciò nonostante, lo avesse consapevolmente armato.

 

In queste condizioni, la Corte ha concluso che non vi sono elementi di fatto che permettano di ritenere che IM 2 ha partecipato, per dolo eventuale, come complice all’uccisione di VITT_1.

 

Egli è, dunque, stato assolto anche dall’imputazione alternativa che gli è stata prospettata al dibattimento d’appello.

 

 

come si configura, in diritto, quanto fatto da IM 3 e IM 2 nei giorni successivi

 

                              126.   Giusta l’art. 305 cpv. 1 CP - che protegge l’amministrazione della giustizia penale - chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli art. 59-61, 63 e 64 CP, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

 

La nozione di “sottrazione ad atti di procedimento penale” presuppone che l’autore abbia impedito almeno per un certo periodo di tempo un’azione dell’autorità nel corso di un procedimento penale: l’art. 305 CP è, infatti, un reato di evento e non di sola messa in pericolo (DTF 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, StGB II, Basilea 2007, ad art. 305, n. 22, pag. 2181; Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Code pénal suisse, Partie spéciale, Vol. 9: Crimes ou délits contre l'administration de la justice, Berna 1996, ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berna 2010, ad art. 305, n. 26, pag. 606).

Tale impedimento si realizza, ad esempio, quando una misura coercitiva del diritto processuale quale l’arresto è ritardata per colpa dell’azione dell’autore (DTF 106 IV 189 consid. 2c; 104 IV 186 consid. 1b; 103 IV 98 consid. 1; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1). Entrano, poi, in considerazione, fra gli altri, la dissimulazione di mezzi di prova, la modifica della situazione di fatto o una descrizione inveritiera di tale situazione, il nascondere o il trasportare in altro luogo o il sostenere finanziariamente la persona ricercata e latitante (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.1; 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007 consid. 8.1; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 15, pag. 42; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/S.Gallo 2008, ad art. 305, n. 7-9, pag. 1246-1247; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 28, pag. 607).

Perché l’art. 305 CP possa trovare applicazione deve essere dimostrato che l’autore del reato (o il sospetto autore) è stato sottratto per un certo lasso di tempo all’azione della polizia a seguito del comportamento del favoreggiatore (DTF 129 IV 138 consid. 2.1; 117 IV 467 consid. 3; STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 26, pag. 606; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 13-14, pag. 41-42). E’, infatti, necessario che il favoreggiatore con il suo comportamento causi - anche solo temporaneamente - un aggravio delle indagini o del perseguimento della persona sospettata (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, § 98, pag. 382). Un semplice atto di assistenza che turba il procedimento solo in modo passeggero o in maniera insignificante non è, dunque, sufficiente (STF 6B_471/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).

Non importa, infine, se al momento del favoreggiamento non era ancora stata avviata una procedura penale o che nessun procedimento venga mai aperto (Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 16, pag. 604 e rinvii; Cassani, op. cit., ad art. 305, n. 10, pag. 39-40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 2.3).

Generalmente il favoreggiamento presuppone un’azione (DTF 117 IV 471 consid. 3; 40; CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a). Il reato può essere commesso anche per omissione, tuttavia è necessario che l’autore abbia un obbligo di agire in virtù della sua posizione di garante. Ciò è il caso quando la persona ha un dovere di protezione o di sorveglianza (DTF 123 IV 72 consid. 2; 40; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

L’infrazione richiede l’intenzione; il dolo eventuale è però sufficiente (DTF 103 IV 98 consid. 2; 99 IV 278 consid. II.4; Corboz, op. cit., ad art. 305, n. 40, pag. 610; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, Straftaten gegen Gemeininteressen, Berna 2008, § 55, n. 15, pag. 396; sentenza CCRP 17.2003.49 del 15 dicembre 2005 consid. 5a).

 

IM 3

 

                              127.   L’avv. DI 4, patrocinatore di IM 3, ha sostenuto che, per quanto fatto nel pomeriggio del martedì 5 luglio 2011, il suo cliente non può essere ritenuto autore colpevole di favoreggiamento.

E questo, non solo perché IM 3 non ha realizzato i presupposti soggettivi del reato.

Ma anche perché quel che lui ha fatto non realizza nemmeno i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento ritenuto come IM 3 altro non abbia fatto che aderire ad un piano già stabilito da TE 5. Tutt’al più - ha detto - si tratterebbe di una complicità in autofavoreggiamento che, non essendo questo punibile, neppure lo potrebbe essere.

 

La Corte non ha condiviso interamente tale opinione.

Ragionando in astratto - cioè, facendo astrazione dalle caratteristiche personali di IM 3 - colui che, dopo avere discusso con l’autore di un’uccisione che gli chiede aiuto per far sparire un cadavere, accetta la richiesta e dopo,

 

                                -     avere ricevuto un anticipo del compenso convenuto;

                                -     avere discusso sul modo in cui sbarazzarsi del cadavere convenendo che esso andava fatto a pezzi, che i diversi pacchi andavano appesantiti e che, poi, andavano portati con l’autovettura di sua proprietà fino alla diga della Verzasca e, lì, buttati nel bacino d’acqua,

 

passa all’azione

 

                                -     accompagnando l’autore alla [...] a comprare una sega elettrica;

                               -     verificando con lui che l’attrezzo scelto sia adatto per fare a pezzi il cadavere;

                                -     accompagnandolo con la sua vettura fino alla stazione sapendo che, da lì, prenderà il treno per raggiungere l’appartamento dove giace il cadavere per farlo a pezzi con l’attrezzo appena acquistato;

                                -     fissando l’appuntamento per il trasporto del cadavere depezzato

                                -     e, infine, effettivamente andando all’appuntamento, caricando o lasciando caricare il cadavere nella sua vettura, trasportandolo fino alla diga della Verzasca dove, poi, il cadavere viene gettato

 

realizzerebbe, senza ombra di dubbio, i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento.

 

E questo anche se questa persona ipotetica avesse soltanto aderito ad un progetto già elaborato dall’autore dell’uccisione, quindi anche se l’idea di fare a pezzi il cadavere e di buttarlo in un bacino d’acqua fosse tutta farina del sacco dell’omicida/assassino.

Non deve essere dimostrato, infatti, che, se l’autore di un reato chiede aiuto a un terzo non coinvolto, è perché da solo non ce la fa e nemmeno deve essere argomentato molto per dimostrare che la sparizione del cadavere ostacola in modo importante l’attività degli inquirenti.

Sempre ragionando in astratto, nemmeno devono essere fatti sforzi particolari per dimostrare che chi si comporta come descritto agisce proprio con l’intenzione e la volontà di sottrarre un delinquente all’azione delle autorità e che, quindi, sarebbero pacificamente realizzati anche i presupposti soggettivi del favoreggiamento.

Pertanto, in astratto, una situazione come quella descritta realizzerebbe manifestamente i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di favoreggiamento.

 

Se questa stessa persona - che non è IM 3 - ci ripensa e non si presenta all’appuntamento, si rende autore colpevole di un tentativo di favoreggiamento nella misura in cui la messa in atto del piano concordato è iniziata, ai sensi dell’art. 22 CP, con l’accompagnamento dell’autore alla [...], il successivo aiuto nella scelta della sega e, poi, l’accompagnamento alla stazione e la fissazione dell’appuntamento per il trasporto del cadavere fino alla diga.

 

Questo, ragionando in astratto.

Ma la scrivente Corte non ha potuto limitarsi a ragionare in astratto perché doveva giudicare IM 3.

Cioè, doveva giudicare un uomo che:

 

                                -     ha un Q.I che lo pone al di sotto della soglia di normalità;

                                -     soffre di diverse patologie di natura psichica per cui è, da anni, al beneficio di una rendita AI del 100%;

                                -     per il regolare riacutizzarsi delle sintomatologie di queste patologie ha subito numerosi ricoveri coatti alla Clinica psichiatrica cantonale ed in altre strutture ospedaliere.

 

Risulta dagli atti - e non solo da quelli medici - che, posto in una situazione problematica, IM 3 fatica a percepirne gli esatti contorni. Ha bisogno di tempo - molto più di quello che serve ad altri - per comprendere le varie sfaccettature delle normali situazioni della vita, per valutarle e, soprattutto, per decidere come comportarsi.

Che sia davvero così risulta anche dall’episodio (descritto nel verbale di cui l’avv. DI 4 ha dato lettura nella sua arringa) in cui, posto di fronte ad una situazione problematica di cui non comprendeva il senso poiché era stato confrontato, senza preavviso, all’intervento della polizia (chiamata dall’amica che aveva “litigato” con il fratello di lui), IM 3 ha reagito buttandosi a capofitto contro l’acquario e rompendolo.

Non solo l’irragionevolezza, ma soprattutto la natura autolesionistica della sua reazione dimostra come, davvero, IM 3 abbia bisogno, per formare una propria volontà coerente e conseguente, di tempi (molto) più lunghi del normale.

 

Per IM 3 - cioè, per “l’uomo dai tempi lunghi”, così come lo ha definito lo stesso procuratore pubblico - le poche ore trascorse con TE 5 nel pomeriggio di martedì non erano sufficienti per permettergli di percepire la reale dimensione di quello che gli veniva prospettato e, perciò, di determinarsi in relazione a tale dimensione e formare una reale volontà propria di azione.

Nei diversi giorni di dibattimento - in cui lui è stato lungamente ascoltato - IM 3 ha convinto la Corte che, ancora in quelle ore di martedì 5 luglio 2011, lui stava davvero, come ha detto, “facendo l’investigatore perché non poteva denunciare alla polizia qualcosa di cui non era sicuro perché rischiava di mettersi nei guai”.

Che questo sia vero è, poi, dimostrato dal fatto che, avuta finalmente la certezza che davvero TE 5 aveva fatto quello che diceva allorquando, il martedì sera, ha sentito che il ragazzo “puzzava di sangue marcio”, IM 3 (naturalmente come poteva) si è tirato indietro adducendo la scusa del guasto alla macchina e ha cercato di avere da IM 2 - da cui, in qualche modo, dipendeva affettivamente e che non voleva coinvolgere - il permesso di chiamare la polizia.

Ma non solo.

Nonostante le sue fragilità, IM 3 non si è fermato al primo rifiuto di IM 2.

Poche ore dopo, infatti, nel viaggio verso [...], è ritornato alla carica e, non solo ha ottenuto da IM 2 il permesso di chiamare la polizia (pur se con l’accorgimento dello psichiatra), ma lo ha anche convinto ad aiutarlo ad andare in via [...] e leggere “i nomi sulle bucalettere” per scoprire il cognome di TE 5 così da poter dare le giuste indicazioni alla polizia.

 

In queste circostanze, avuto riguardo alle caratteristiche della personalità di IM 3 e alle particolarità dei suoi percorsi mentali ed affettivi, la scrivente Corte è giunta al convincimento che, nonostante l’effettività dei suoi gesti, egli non ha mai maturato l’intenzione di aiutare TE 5 a sottrarsi all’intervento delle autorità.

Del resto, come ha osservato il suo avvocato, è l’unica delle persone che stavano attorno a TE 5 in quei giorni ad avere avuto, pur se con lentezza, la giusta reazione chiamando la polizia.

 

Non essendo, dunque, realizzati i presupposti soggettivi del reato, IM 3 è stato assolto dall’imputazione di favoreggiamento.

 

 

IM 2

 

                              128.   IM 2 - che non ha le limitazioni di IM 3 ma è uomo sufficientemente navigato e sveglio per comprendere senza difficoltà le situazioni della vita - è, per contro, stato dichiarato autore colpevole di favoreggiamento, nella forma del tentativo, per avere indirizzato a IM 3 TE 5 che gli chiedeva aiuto per far sparire il cadavere.

A quel momento - si era a martedì 5 luglio 2011 - IM 2 aveva tutti gli elementi che gli permettevano di ritenere, con una più che sufficiente sicurezza, che TE 5 aveva davvero ucciso il patrigno e che, quindi, l’aiuto che questi gli chiedeva era effettivamente volto a far sparire un cadavere (cfr. consid. 71.d).

La Corte non ha creduto che, indirizzandolo a IM 3, egli abbia semplicemente voluto dargli un “menavia” per toglierselo di torno, come ha sostenuto il suo diligente e scrupoloso difensore.

Non solo perché IM 3 era davvero in grado di aiutare TE 5 (avendo la macchina e avendo chi la poteva condurre). Ma soprattutto perché un adulto che vuole levarsi di torno un ragazzino importuno ha ben altri mezzi per farlo.

A maggior ragione se questo adulto sa - come Pavia a quel momento sapeva perfettamente (cfr. consid. 71.d) - che questo ragazzino importuno aveva davvero ucciso un uomo.

Il reato è solo tentato ritenuto che TE 5 non è, poi, effettivamente stato sottratto all’azione degli inquirenti.

 

 

                                  B.   imputazioni minori

 

appropriazione indebita

 

                              129.   La pubblica accusa rimprovera a IM 1 anche un’appropriazione indebita per avere, l'11 luglio 2011, prelevato dal conto corrente postale di VITT_1, grazie alla procura di cui disponeva, l’importo di fr. 15'750.- in danno della comunione ereditaria (punto 3 AA).

I primi giudici hanno prosciolto l’imputata da questa accusa considerando non adempiuto l’elemento soggettivo del reato:

 

  La circostanza è ammessa dall'accusata e del resto è attestata dalla documentazione in atti, nondimeno la Corte non l'ha ritenuta costitutiva dell'ascritto reato.

  Non va infatti disatteso che dal punto di vista soggettivo la prevenuta poteva in buona fede credere di identificarsi con la comunione ereditaria, rispettivamente poteva credere che se ella non avesse potuto effettuare il prelevamento, la Posta (che non poteva a quel momento ignorare l'avvenuta morte del titolare del conto, stante il clamore mediatico) non l'avrebbe consentito. Ancor più importanti sono però le combinate circostanze per cui da una parte alla prevenuta spettavano i 3/4 della successione (art. 462 cifra 2 CC) e d'altra parte essa si è limitata a trasferire la liquidità nella propria disponibilità, ossia nella sua borsetta dove i soldi ancora si trovavano al momento dell'arresto, avendo perciò ella la possibilità di restituire in ogni momento sia tutti i fr. 15'750.- di cui al prelevamento che, a maggior ragione, la quota di 1/4, meno di fr. 4'000.-, di spettanza della stirpe dei genitori” (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156).

 

                              130.   L’argomentazione della prima Corte non può essere condivisa.

 

 

 

                                   a.   Dagli atti risulta che l’11 luglio 2011 IM 1 ha prelevato pressoché l’intero saldo del conto (cfr. estratto conto in atti sub all. 206 RPG, da cui risulta, in data 11.7.2011, un prelevamento a contanti di fr. 15'750.- ed un saldo residuo di fr. 61.-).

Il prelevamento è stato effettuato il primo giorno utile dopo il rientro - avvenuto la sera dell’8 luglio 2011 (cfr. PS IM 1 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 2) - dell’accusata in Svizzera.

 

Al momento del suo arresto, il 1. settembre 2011, nella borsetta di IM 1 sono stati rinvenuti - oltre che due monete ducati e svariati gioielli (cinque collane, tre bracciali, quattro anelli e due paia di orecchini) - ingenti importi di denaro e, meglio, 1'450.- dinari serbi, Euro 5'370.- (più ulteriori Euro 100.-) e complessivi fr. 25'470.- (cfr. verbale di perquisizione e sequestro 1.9.2011, all. 255 RPG; rapporto di arresto provvisorio 1.9.2011, all. 262 RPG).

Sulle numerose bugie e sui cambiamenti di versione di IM 1 su questo argomento - e meglio sul motivo del prelevamento e sui soldi trovati nella sua borsetta - si rinvia ai considerandi 98 e 101.

Qui ci si limita ad alcune considerazioni riguardo alle sue dichiarazioni in relazione all’asserito rimborso del prestito.

 

                                  b.   Come detto, l’inverosimiglianza della tesi del rimborso del prestito è evidente. Da un lato, davanti ad un’accusa di istigazione all’assassinio, chiunque farebbe tutto quanto in suo potere per permettere agli inquirenti di verificare l’attendibilità di una dichiarazione che smentisce un elemento a carico. Dall’altro, nulla in atti permette di supporre che l’etica di IM 1 fosse tale da spingerla a proteggere ad oltranza - e contro i suoi stessi interessi - l’anonimato e la privacy di chicchessia. Tanto più che, nella versione proposta dall’imputata, non si intravvede, per colei che le avrebbe prestato il denaro, altro interesse che quello fiscale (o, comunque sia, economico), interesse che impallidisce davanti a quello dell’imputata di difendersi da un’accusa tanto grave quanto quella di assassinio.

A ciò aggiungasi che, nel suo primo verbale, IM 1 ha dichiarato che lei non aveva altri prestiti privati oltre a quello “sui generis” (e non ancora effettivo) che ha preteso esserle stato concesso da [...] in vista dell’acquisto di una casa per la figlia. Sempre in quel verbale, IM 1 ha poi sostenuto di non essere a conoscenza di eventuali prestiti privati del marito:

 

 

  Non so dire se VITT_1 aveva dei prestiti privati, lui non mi ha mai raccontato nulla (…) A precisa domanda rispondo che personalmente ho un prestito privato che ho ottenuto da un mio parente in [...]che si chiama [...] (…) Non ho altri prestiti privati” (PS 8.7.2011, all. 41 RPG, pag. 12).

 

Sempre davanti al GPC, poche righe dopo aver dichiarato che il prestito di fr. 12'000.- era finalizzato all’acquisto dell’Audi, l’imputata ha precisato di avere pagato solo fr. 4'000.- per la vettura e che il resto dei soldi le è servito per “pagare l’assicurazione, le targhe e per altre fatture di giugno, tasse ed altro. Poi ho ricevuto subito una multa di CHF 870.-” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5).

 

A fronte del previsto acquisto di una vettura del valore di fr. 4'000.- (che risulta peraltro essere stata pagata soltanto fr. 3'800.-, cfr. all. 447 RPG) e anche volendo considerare che esso non dovesse coprire solo le spese di acquisto, ma anche quelle relative a targhe e assicurazione, la richiesta di un prestito di fr. 12'000.- (vale a dire pari al triplo del prezzo dell’Audi) non è plausibile.

 

Nel suo verbale 14 settembre 2011, IM 1, ribadendo - nonostante la sua inattendibilità (rilevata anche dagli interroganti) - la tesi del prestito concesso dall’anziana signora di Giubiasco, ha modificato le sue precedenti dichiarazioni precisando che lei ed il marito avevano chiesto, nel mese di marzo 2011, un prestito di fr. 12'000.- poiché avevano in vista l’acquisto di una vettura per fr. 9'500.- che, però, non è per finire andato in porto.

Dapprima ha sostenuto di avere utilizzato il resto dei soldi (complessivi fr. 11'000.-, pari alla differenza tra fr. 12'000.- e fr. 4'000.- sommata alla la differenza tra fr. 15'000.- e fr. 12'000.-) per pagare le fatture di giugno.

In seguito, a fronte dell’impossibilità di giustificare fatture per quell’importo, ha, invece, dichiarato di non avere avuto a disposizione fr. 11'000.- in quanto fr. 12'000.- dei fr. 15'000.- prelevati l’11 luglio 2011 li aveva restituiti alla signora di Giubiasco (PS 14.9.2011, all. 302 RPG, pag. 12-14; MP 28.12.2011, AI 798, pag. 5-9).

 

IM 1 non ha, dunque, saputo spiegare dove siano finiti tutti i soldi prelevati.

Partendo dall’assunto (che va considerato corretto in quanto confermato da altri elementi agli atti) che per l’autovettura sono stati spesi soltanto fr. 4’000.-, non si comprende - né IM 1 è riuscita a spiegare - dove siano finiti i rimanenti fr. 8’000.- (cui, peraltro, si sommano gli ulteriori fr. 3'000.- pari alla differenza tra fr. 15'000.- e fr. 12'000.-) dei fr. 12'000.- asseritamenti prestati dalla signora di [...].

Soltanto due sono le possibili ipotesi: o il resto dei soldi è davvero stato speso per onorare fatture (ciò che però IM 1 non è stata in grado di giustificare) o IM 1 non avrebbe avuto bisogno di prelevare un importo così ingente per rimborsare l’asserito prestito (disponendo ancora degli 8'000.- franchi non spesi e che, quindi, non sarebbe stato necessario prelevare). Del resto, non risulta che da marzo 2011, mese in cui secondo l’accusata è stato concesso il prestito, vi siano stati versamenti cospicui e fuori dalla norma sui conti bancari dei coniugi VITT_1 (cfr. all. 206 RPG; AI 530a), ragion per cui si dovrebbe ritenere - ragionando nell’ipotesi proposta da IM 1 - che l’eccedenza del prestito (rispetto al costo della vettura) era rimasta a loro disposizione in contanti.

 

                                   c.   Le dichiarazioni di IM 1 sono, evidentemente, una bugia.

Come dimostrato, la tesi del rimborso del prestito è del tutto inverosimile.

Neppure sono attendibili, così come dimostrano le considerazioni di cui al punto precedente, le affermazioni dell’imputata circa la destinazione data al denaro prelevato e a quello asseritamente ricevuto in prestito.

 

Ne deriva che il prelevamento non aveva altra giustificazione che non fosse la volontà di IM 1 di garantirsi la possibilità di disporre a piacimento dei soldi.

Evidentemente, la donna temeva che, in un modo o nell’altro, i conti del marito sarebbero stati bloccati (cfr. sua dichiarazione secondo cui “i conti di VITT_1 sono bloccati”). Ha, quindi, agito prima che ciò si verificasse e - così come peraltro accertato dai primi giudici - ha trasferito i soldi dal conto del marito alla sua borsetta.

 

                                  d.   E’ proprio lo svuotamento del conto - con il trasferimento dei soldi nella borsetta - che nessuna necessità (pagamento di fatture o altro) giustificava che dimostra come l’intenzione della donna fosse di appropriarsi del denaro.

Non convince l’argomentazione dei primi giudici secondo cui IM 1 “poteva in buona fede credere di identificarsi con la comunione ereditaria” (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156). Gli atti smentiscono questa ipotesi.

A domanda del GPC, IM 1 ha, infatti, risposto:

  ADR se dovessi vendere la macchina, una parte dell’incasso va a mia suocera” (GPC 3.9.2011, AI 247, pag. 5).

 

Al di là degli effettivi rapporti di proprietà (si osserva che la vettura risulta intestata a IM 1, cfr. AI 940a), la citata affermazione dimostra che la donna riteneva che l’auto fosse di proprietà del marito. Con l’affermazione secondo cui, in caso di vendita, una parte del ricavato sarebbe stata di spettanza della suocera, l’imputata ha dimostrato di essere perfettamente consapevole di non identificarsi con la comunione ereditaria.

 

                                   e.   Pure da respingere è la tesi della prima Corte secondo cui l’imputata, avendo semplicemente trasferito la liquidità prelevata nella sua borsetta dove essa ancora si trovava al momento del suo arresto, era in grado di restituire in ogni tempo sia tutti i fr. 15'750.- sia, a maggior ragione, la quota di 1/4 (pari a meno di fr. 4'000.-) di spettanza della stirpe dei genitori (sentenza impugnata, consid. 139, pag. 156).

 

I primi giudici dimenticano che l’Ersatzbereitschaft (che scagiona dall’accusa di appropriazione indebita per assenza del proposito di conseguire un indebito profitto) implica, non solo la possibilità di risarcire in ogni tempo la vittima (che, in effetti, a fronte del ritrovamento di ingenti somme di denaro nella borsetta dell’imputata, è data), ma anche la volontà dell’autore di farlo (DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 126 IV 209 consid. 2d; 118 IV 27 consid. 3a; 118 IV 32 consid. 2a; STF 6B_160/2012 del 5 aprile 2013 consid. 2.1). Ciò che, manifestamente, non è il caso in concreto: a chi svuota un conto per mettere i soldi in un luogo cui è il solo ad avere accesso (ciò che è il caso per la borsetta) non può, certamente, essere attribuita una buona fede.

Del resto, neppure IM 1 - che, pure, ha detto in quest’inchiesta tutto e il contrario di tutto - ha mai preteso di avere avuto la volontà di restituire il maltolto alla comunione ereditaria. Al contrario, tutte le bugie dette riguardo alla titolarità dei soldi ritrovati nella sua borsetta e riguardo alla destinazione data al prelevamento (Milutin e compagnia) dimostrano platealmente la sua volontà di sottrarre quei soldi agli aventi diritto.

 

                                    f.   Per tutto quanto sopra esposto, con quanto fatto IM 1 ha pacificamente adempiuto i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP (STF 6B_17/2009 del 16 marzo 2009 consid. 2.1.1 e 2.2.1).

 

Di transenna, si sottolinea quanto già osservato e, cioè, che questo prelevamento - sia in quanto tale, sia per il momento in cui esso è avvenuto - è del tutto coerente con l’immagine di donna avida e calcolatrice che emerge con evidenza da tutti gli elementi probatori in atti (cfr. consid. 26).

 

 

infrazione alla LStr

 

                              131.   IM 1 è, invece, stata prosciolta dall’imputazione relativa alla violazione della LStr: la Corte ha considerato che la donna ha legittimamente ritenuto di poter far venire in Svizzera il figlio come turista (si ricorda che, al momento dell’arresto, TE 5 era nel nostro Paese, da neppure due mesi).

 

 

bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

 

                          132. a.   A IM 2 è stato, inoltre, imputato il reato di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (art. 163 CP) per avere sottaciuto ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione di Locarno e di Lugano una serie di circostanze.

I primi giudici hanno considerato realizzati i presupposti del reato in relazione ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dell'AA, ritenendo, in particolare, “sicuramente truffaldini” sia l'adduzione del pagamento di una pigione inesistente, sia l'aver formalmente intestato due veicoli ad XX1 con l'intento - riconosciuto - di evitare che fossero colpiti da sequestri o pignoramenti. Giudicando “risibili” le giustificazioni addotte dall'imputato, secondo cui la merce depositata nel negozio di [...]e nel magazzino di [...]non sarebbe stata di alcun valore, la Corte di primo grado ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli anche per avere volontariamente omesso di dichiarare ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione la proprietà di questi beni (sentenza impugnata, consid. 145, pag. 158).

 

Per contro, nel primo giudizio è stata negata la colpevolezza di IM 2 in relazione all'imputazione 3.1 dell’AA, e meglio per avere sottaciuto la proprietà immobiliare in [...]. E questo perché l'omissione andava piuttosto ricondotta ad una dimenticanza (MP IM 2 25.4.2012, AI 970, pag. 3) oppure alla “mancata considerazione del rilievo della circostanza ai fini delle esecuzioni in Svizzera” (sentenza impugnata, consid. 145, pag. 158).

Di tale proscioglimento la Corte delle assise criminali non ha però dato corretto riscontro nel dispositivo, avendo condannato IM 2 per il reato ascrittogli rinviando genericamente all'atto di accusa che, come visto, contempla, appunto, anche la fattispecie dell’aver sottaciuto ai funzionari l'esistenza del bene immobiliare in [...].

 

In questa sede, con appello adesivo, IM 2 ha chiesto di essere assolto dalla fattispecie della merce.

In sede di dibattimento, dopo che la presidente gli aveva fatto notare il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, la richiesta di assoluzione è stata estesa anche alla fattispecie relativa all’immobile.

                                  b.   Per il periodo considerato nell'atto d'accusa - dal 1. gennaio 2010 al 19 settembre 2011 - l'incarto richiamato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno fa stato unicamente:

 

                                -     di un verbale interno per le operazioni di pignoramento del 19 luglio 2010, in cui l'imputato aveva dichiarato - contrariamente al vero - di versare fr. 400.- mensili per la pigione di Magadino e di vivere da solo.

Nello stesso verbale IM 2 aveva dichiarato anche di essere

proprietario di un furgone Ford Transit del 1995 con 190’000

km e che “non ci sono altri beni pignorabili, né veicoli, né

mobilio, né immobili, né altri di nessun genere”;

 

                                -     di un verbale di pignoramento del 26 agosto 2011, eseguito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano durante la detenzione preventiva di IM 2, in cui questi aveva dichiarato di “non possedere beni di qualsiasi genere da poter sottoporre a pignoramento” (doc. CARP XLIV).

 

Altri due verbali di pignoramento del 1. e del 2 settembre 2011, allestiti senza l'intervento dell'escusso e in cui viene constatata l'assenza di beni e/o salario pignorabili, sono sfociati in altrettanti attestati di carenza di beni (all. C ad AI 920).

 

                                   c.   In linea con il giudizio di primo grado, questa Corte ritiene penalmente irrilevante il fatto che IM 2 abbia sottaciuto l'esistenza del bene immobile in [...]. Per il principio della territorialità, i beni immobili siti all'estero sfuggono al pignoramento in Svizzera. Nondimeno, l'escusso ha l'obbligo - derivante dall'art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF - di segnalarne l'esistenza nell'ambito di un pignoramento, perlomeno nel caso in cui essi potrebbero incidere sul calcolo del minimo vitale ai sensi dell'art. 93 LEF (DTF 114 IV 11 consid. 1; Corboz, op. cit., ad art. 163, n. 22 e 26, pag. 497-498). In concreto, è assodato che l'appartamento in Portogallo era gravato da un diritto d'abitazione vita natural durante a favore del padre dell'imputato. Stante simile aggravio, non v'è ragione di credere, né peraltro risulta provato, che il bene in questione fosse, per l’imputato, generatore di entrate suscettibili di incidere sul calcolo del suo minimo esistenziale ai fini del diritto esecutivo. Da osservare, poi, che l'avv. DI 3 ha informato il Tribunale penale cantonale della morte del padre dell'imputato l'8 novembre 2011 (AI 638a), sicché il decesso va fatto risalire ad un'epoca certamente successiva all'ultima dichiarazione fatta dall'escusso ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti, risalente al 26 agosto 2011 (doc. CARP XLIV).

In ogni caso, non v'è ragione di non credere a quest'ultimo allorquando dichiara che la mancata segnalazione del bene in Portogallo era dovuta a pura dimenticanza (MP IM 2 25.4.2012, AI 970, pag. 3), venendo così meno, in concreto, anche l'elemento soggettivo del reato.

Ne segue che IM 2 non è punibile per aver omesso il 19 luglio 2010 e il 26 agosto 2011 di dichiarare ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione l'esistenza del bene in [...](punto 3.1 AA).

 

                                  d.   Vi è poi la merce - destinata alla vendita - depositata nel [...] gestito dall'imputato in Viale [...] a [...], come pure in un magazzino di [...]. Dichiarando di non possedere merce pignorabile, l'imputato ne aveva, di fatto, sottaciuto l'esistenza. Da qui l'imputazione 3.3 dell’AA.

Davanti al procuratore pubblico, IM 2 si era giustificato argomentando che si trattava di merce usata, raccolta in parte presso il deposito di rifiuti ingombranti di [...] e quindi, a suo giudizio, senza valore.

Il 21 ottobre 2011 un funzionario dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti ha inventariato e pignorato la merce del negozio di [...], stimandone il valore complessivamente in fr. 3'510.-. Nel gennaio 2012, questi beni sono poi stati trasferiti in un magazzino di Avegno, a disposizione dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. CARP XLIV).

Nell'ambito di un pignoramento del mese di ottobre 2012 - durante il quale l'imputato aveva ancora una volta dichiarato di non possedere beni pignorabili - l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha deciso di non sottoporre a pignoramento gli oggetti, frattanto visionati dallo stesso Ufficio e trasferiti in un magazzino a Locarno, siccome “privi di un valore commerciale sostenibile”. Il creditore aveva inoltre rinunciato ad anticipare le spese e chiesto l'emissione di un attestato di carenza di beni (audizione testimoniale del funzionario UEF TE 1, verb. dib. d’appello, pag. 13).

Nelle descritte circostanze, non v’è motivo per ritenere che quella merce avesse, poco prima, un valore degno di pignoramento: non sono, dunque, dati i presupposti oggettivi della distrazione, rispettivamente dell'occultamento di valori patrimoniali, la merce essendo impignorabile proprio poiché priva di valore.

 

                                   e.   L’imputazione relativa alle due vetture (punto 3.2 AA) e quella relativa alla pigione (punto 3.4 AA) - la cui conferma in primo grado non è stata contestata dall’imputato - vanno confermate.

 

 

infrazione alla LArm

 

                              133.   Altrettanto confermata - in quanto non contestata - è la condanna di IM 2 per violazione della LArm.

 

 

infrazione alla LStr

 

                              134.   IM 2 è, invece, stato assolto dall’imputazione di infrazione alla LStr: l’avere compensato con pochi franchi di mancia un ragazzo che gli ha dato un aiuto in un mercatino non significa impiegare uno straniero ai sensi della LStr (DTF 137 IV 297).

 

 

commisurazione della pena

 

                              135.   Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il CPP federale permette, ora, invece, di censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo: Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l’appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d’appello un pieno potere d’esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3; cfr., anche, STF 6B_434/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 1.2, destinata alla pubblicazione, confermata in STF 6B_54/2012 del 14 gennaio 2013 consid. 4).

 

                              136.   Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

 

                              137.   Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

 

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

 

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

 

 

IM 1

 

                              138.   Giusta l’art. 112 CP, se l’autore di un omicidio intenzionale ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

 

Per l’art. 24 cpv. 1 CP, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore. Il capoverso 2 della medesima norma dispone che chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

 

Giusta l’art. 138 cifra 1 CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

 

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

 

                              139.   Giusta l’art. 40 CP, di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi, mentre la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

 

                                   a.   E’ il caso dell’art. 112 CP secondo cui per l’autore colpevole di assassinio la pena è la detenzione a vita o la detenzione non inferiore a dieci anni.

Sebbene il Codice penale e il Codice penale militare prevedano altri casi in cui può essere pronunciata una pena detentiva a vita, nella pratica dei tribunali svizzeri tale sanzione è pronunciata quasi esclusivamente in caso di assassinio (Baechtold, Exécution des peines, Berna 2008, n. 8, pag. 90).

La possibilità alternativa di infliggere all’autore colpevole di assassinio il carcere a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni è stata introdotta il 1. gennaio 1990: secondo la norma precedentemente in vigore, l’assassinio era, infatti, punibile unicamente con la reclusione perpetua.

 

                                  b.   La pena detentiva a vita è la pena più severa che conosce il Codice penale svizzero. Essa dura, di principio, fino alla morte del condannato (Brägger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 40, n. 7, pag. 715) ritenuto, tuttavia, che al condannato a vita può essere concessa dall’autorità competente la liberazione condizionale al più presto dopo 15 anni (art. 86 cpv. 5 CP in combinazione con il cpv. 1; cfr. art. 87 cpv. 1 CP secondo cui al liberato condizionalmente va imposto un periodo di prova di una durata compresa tra uno e cinque anni).

L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente (art. 86 cpv. 2 CP) e, se non concede la liberazione condizionale, essa riesamina la questione almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Eccezionalmente, alle condizioni dell’art. 86 cpv. 4 CP, il condannato a vita può essere liberato condizionalmente già dopo dieci anni (art. 86 cpv. 5 CP).

La dottrina ha osservato che, trascorsi 15 anni dalla condanna, la liberazione condizionale sembra essere, nella prassi, divenuta la regola e che, pertanto, se si paragonano i termini cui soggiace la liberazione condizionale, di fatto, il carcere a vita costituisce ormai soltanto un grado supplementare nella scala delle pene di durata determinata, il condannato ad una pena detentiva a vita liberato condizionalmente dopo 15 anni avendo in effetti scontato soltanto un anno e otto mesi in più di colui che è stato condannato ad una pena detentiva della durata (determinata) di vent’anni e che beneficia al più presto della liberazione condizionale (Disch, L’homicide intentionnel, tesi, Losanna 1999, pag. 296).

 

                                   c.   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un aggravamento della pena dovuto al concorso di reati può condurre ad una pena detentiva a vita soltanto quando l’autore ha commesso più reati per i quali è comminata tale sanzione.

Se, invece, entrano in concorso più reati ma soltanto per uno di essi è comminata la pena detentiva a vita, tale sanzione può essere effettivamente inflitta soltanto se essa si giustifica per quel solo reato. In un’ipotesi del genere, infatti, l’aggravamento della pena fino alla pena detentiva a vita violerebbe il principio dell’aumento sancito dall’art. 49 cpv. 1 CP poiché tale aggravamento si ripercuoterebbe in maniera spesso ancor più pesante sull’autore che se si cumulassero le singole pene di durata determinata.

Quindi, se un autore ha commesso più reati di cui uno solo prevede la pena detentiva a vita e se per tale reato preso a sé stante si giustifica soltanto una pena di durata determinata, il giudice non può aggravare la pena a causa del concorso di reati e pronunciare una pena detentiva a vita (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

In altre parole, il concorso di reati non può fondare, di per sé, la pronuncia di una pena detentiva a vita se il reato per il quale è comminata una tale sanzione, preso a sé stante, non giustifica, alla luce della colpa dell’autore, la pronuncia di tale pena (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1).

 

                                  d.   Il concorso di reati può, invece, compensare eventuali circostanze attenuanti e permettere, nonostante la presenza di queste ultime, la pronuncia della pena massima.

Il Tribunale federale ha, infatti, già avuto modo di stabilire che circostanze aggravanti e circostanze attenuanti possono compensarsi (DTF 127 IV 101 consid. 2b, 116 IV 300 consid. 2a; STF 6S.20/2006 del 12.6.2006 consid. 4; 6S.444/2004 del 14.3.2006 consid. 2; STF 6S.151/2004 del 15.6.2004 consid. 2.2; 6S.145/2003 del 13.6.2003 consid. 4.1) sicché la pena massima prevista per un determinato reato - in concreto, la pena detentiva a vita - può essere pronunciata anche in presenza di circostanze attenuanti, nella misura in cui queste siano compensate da circostanze aggravanti la colpa come, ad esempio, in caso di concorso di reati (cfr. DTF 116 IV 300 in cui il TF ha, fra l’altro, stabilito che, in caso di concorso fra assassinio commesso in stato di responsabilità scemata e un altro reato, può essere pronunciata la pena detentiva a vita).

 

                                   e.   Essendo la sanzione più pesante che prevede il CP, la pena detentiva a vita esige una motivazione particolarmente completa e precisa (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4; 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 consid. 1.2; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1), tanto più se viene inflitta nell’ambito di un processo indiziario (STF 1B_381/2011 del 5 agosto 2011 consid. 4.4). Quando decide di superare la soglia dei 20 anni, il giudice deve indicare per quale ragione egli non ritiene sufficiente una pena di durata determinata, anche di 20 anni (STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.4).

 

Quando l’assassinio entra in concorso con altri reati (art. 49 cpv. 1 CP), la motivazione deve anche spiegare come è stata stabilita la pena globale. Deve, quindi, permettere d’identificare la pena di base e la pena complementare e, meglio, di capire quale reato giustifica, da solo, la pronuncia della pena detentiva a vita e per quali motivi. Come visto, nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati di cui uno solo è punibile con l’ergastolo, tale sanzione può essere inflitta unicamente se la sua pronuncia si giustifica già solo per quel reato (DTF 132 IV 102 consid. 9.1; STF 6B_284,285/2012 del 29 ottobre 2012 consid. 4.1.5; 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.1; 6B_262/2011 del 23 settembre 2011 consid. 5.1; 6S.144/2005 del 14 novembre 2006 consid. 2.2).

 

                              140.   In concreto, IM 1 risponde di tre reati: istigazione in assassinio, tentata istigazione in assassinio e appropriazione indebita.

 

                               a.1.   Estremamente grave, dal profilo oggettivo, è l’istigazione in assassinio. Il comportamento di IM 1 ha, infatti, provocato la morte di VITT_1. L’estrema gravità in sé della soppressione di una vita umana aumenta ancor più se si considera che la vittima designata era il marito di IM 1, l’uomo, cioè, che - forse più di altri - lei avrebbe dovuto rispettare ed onorare e se si considera che, a lui, IM 1 non aveva nulla di oggettivo da rimproverare. Particolarmente reprensibile è, poi, il fatto che, pur di raggiungere il suo obiettivo, IM 1 non si è fatta scrupoli a coinvolgere nel suo turpe disegno il figlio che, all’epoca dei fatti, aveva soltanto 16 anni e nei cui confronti aveva un dovere di protezione oltre che di educazione. IM 1 sapeva che il forte attaccamento che TE 5 provava per lei (che lo aveva portato, fin da piccolo, ad avere, verso di lei, un atteggiamento protettivo), unito alla fragilità del figlio che aveva da poco perso il padre e per cui, quindi, lei rimaneva l’unico punto di riferimento genitoriale, non potevano che affievolire l’eventuale resistenza che questi avrebbe potuto opporre al suo progetto. Di fatto, chiedendo al figlio di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1, IM 1 ha - con una noncuranza dei valori primari su cui si fonda il vivere civile talmente grave da spaventare - causato, non solo la morte del marito, ma anche la rovina della vita del figlio.

Altro elemento che qualifica la colpa oggettiva di IM 1 è il fatto che, con la sua inaudita richiesta, IM 1 ha messo TE 5 nell’orrenda posizione - in cui nessuno dovrebbe mai trovarsi - di dover scegliere (ciò che, per i motivi ricordati poc’anzi, non era davvero libero di fare!) tra l’amore per la madre ed il rispetto della legge. Avendo scelto la via dell’illegalità, TE 5 è stato spinto a causare (più o meno direttamente) la morte di un uomo che nulla gli aveva fatto se non accoglierlo in casa propria.

IM 1 ha, quindi, indotto il figlio ad un comportamento che ne ha devastato la vita: al di là della perdita temporanea della libertà e della sostanziale perdita dell’essenziale (soprattutto per un adolescente) riferimento familiare (al dibattimento d’appello, TE 5 ha detto di non avere sostanzialmente più alcun significativo rapporto con la famiglia), l’agire della madre ha, in sostanza, tolto al ragazzo le prospettive e le potenzialità di vita che ogni adolescente ha di fronte a sé. Se è auspicabile che TE 5 possa, scontata la sua pena, reinserirsi socialmente, è certamente vero che, con quanto l’ha spinto a fare, la madre ha posto una pesantissima ipoteca sulle prospettive future del figlio.

Questo, senza contare che, anche nella migliore delle ipotesi (cioè, in quella in cui il ragazzo saprà ritrovare la giusta via), con quel che l’ha spinto a fare, IM 1 ha costretto il figlio a convivere con il rimorso per avere soppresso una vita umana e per avere provocato un immenso dolore ai familiari e, in genere, alle persone vicine alla vittima.

In definitiva, oggettivamente, con quanto fatto, IM 1 ha, non solo provocato l’uccisione del marito, ma anche pregiudicato in modo irreparabile la vita del figlio.

 

Occorre, poi, considerare, sempre dal profilo oggettivo, che, con il suo agire, IM 1 ha provocato un dolore enorme ai familiari di VITT_1 che sono stati privati - in particolare la madre e la sorella - della presenza e dell’affetto del loro caro.

A rendere ancora più drammatica tale perdita - e, quindi, ancor più foriera di sofferenze - è, specialmente per la madre, il fatto che ella ha dovuto, in sostanza, crescere per ben due volte il proprio figlio visto come il gravissimo incidente di cui s’è detto avesse ridotto VITT_1 in uno stato di totale dipendenza dal quale ha potuto affrancarsi soltanto grazie alle costanti cure della madre (che, per poterlo seguire, ha lasciato anche il lavoro). Non ha da essere dimostrato come, quindi, A. _______ sia rimasta “particolarmente madre” visto che le crudeli vicissitudini della vita non le avevano permesso di tagliare il cordone ombelicale con il figlio: in queste circostanze, è altrettanto evidente come il dolore causato da una morte innaturale sia particolarmente profondo.

Mutatis mutandis, analogo discorso vale per la sorella di VITT_1 che, come visto, ha coadiuvato la madre nel suo percorso di assistenza e rieducazione e, quindi, è rimasta intensamente legata al fratello.

Non va inoltre trascurato che l’uccisione di un figlio, che rappresenta per qualunque madre un colpo durissimo, non può che essere vissuta in maniera ancor più intensa dal profilo emotivo da una madre anziana e non più nel pieno delle forze.

IM 1, dal profilo oggettivo, risponde, dunque, anche di queste particolari sofferenze.

 

                               a.2.   Aggrava ancor di più la colpa oggettiva di IM 1 il fatto che la donna, prima di coinvolgere il figlio, aveva interpellato anche PIFA 1, persona di cui ha consapevolmente sfruttato le debolezze cognitive per tentare di raggiungere il suo sordido scopo (tra l’altro, instillandogli il dubbio che la loro amicizia potesse finire a causa della gelosia di VITT_1).

Con lui, sull’arco di mesi, si era ripetutamente lamentata del comportamento del marito, giungendo anche a sostenere - mentendo - che egli fosse violento nei suoi confronti. Anche a lui aveva, quindi, ripetutamente chiesto di trovare qualcuno che uccidesse VITT_1.

In relazione a PIFA 1, sempre dal profilo oggettivo, a favore di IM 1 va considerato il fatto che l’istigazione in assassinio si è fermata allo stadio del tentativo (art. 24 cpv. 2 CP). Nonostante (soggettivamente) abbia intrapreso tutto quanto in suo potere per persuadere PIFA 1 a dar seguito alla sua richiesta (lamentandosi con lui, sull’arco di mesi, del trattamento che - a suo dire - il marito le riservava, chiedendogli poi ripetutamente e senza mezzi termini di trovare qualcuno che fosse disposto ad eliminare VITT_1 e, infine, insistendo con lui dicendo che aveva i soldi per pagare il sicario), IM 1 non è riuscita a convincere l’uomo (che ha subito rifiutato l’insana proposta di quella che credeva essere un’amica): il risultato da lei voluto, ovvero la morte del marito, era, dunque, (oggettivamente) ancora molto lontano e il reato risulta, quindi, meno grave rispetto all’ipotesi in cui l’istigatore riesce a convincere l’istigato che, però, non tenta almeno di portare a compimento il suo proposito. Di ciò occorre tener conto nella commisurazione della pena, così come stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (STF 6B_621/2012 del 23 maggio 2013 consid. 3; 6S.44/2007 del 6 giugno 2007 consid. 4.5.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Petit commentaire, Basilea 2008, ad art. 24, n. 18, pag. 407).

 

L’insistenza con cui IM 1 ha tentato di convincere l’amico è, poi, dimostrata dal fatto che, in un momento di delirio alcolico, memore di quanto la donna gli aveva detto, a PIFA 1 era venuta l’idea di sabotare i freni dello scooter di VITT_1 e che, con tale idea in testa, si era avviato in bicicletta alla volta di [...], salvo poi tornare sui suoi passi ancor prima di compiere, al riguardo, anche solo degli atti preparatori (cfr., al riguardo, consid. 33).

 

                               a.3.   Di gravità oggettiva media è, invece, l’appropriazione indebita di cui, pure, IM 1 risponde.

Da un lato, qualifica la sua colpa il fatto che IM 1 ha messo in atto il suo progetto di spoliazione a pochi giorni dalla realizzazione della sua istigazione mediante l’uccisione del marito per mano del figlio, procedendo al prelevamento incriminato il primo giorno utile dopo il suo rientro in Svizzera e dimostrando, così, particolare egoismo e freddezza che devono essere debitamente presi in considerazione.

D’altro lato, occorre considerare il danno relativamente contenuto causato da IM 1 con tale prelevamento: pur se è vero che l’imputata ha inteso svuotare il conto del defunto marito (e che, se per finire la somma di cui si è appropriata risulta essere di entità relativamente esigua, ciò è dovuto soltanto al fatto che il conto non presentava un saldo maggiore), trattandosi di un reato contro il patrimonio va soprattutto considerato, dal profilo oggettivo, che IM 1 si è appropriata di poco più di fr. 15’000.-.

 

 

 

                               b.1.   Dal profilo soggettivo, per quanto riguarda il reato di ripetuta istigazione in assassinio (in parte tentata), rilevante è il fatto che IM 1 ha agito con dolo diretto e spinta da un movente estremamente basso ed egoistico quale l’avidità.

Dopo avere sposato VITT_1 al solo scopo di poter rimanere in Svizzera e dopo averlo spremuto finanziariamente, la donna ha infatti deciso di liberarsi del marito che era divenuto per lei insopportabile in un modo che le consentisse di non dover rinunciare ai vantaggi economici derivanti dal matrimonio (versamento della rendita AVS e aspettativa ereditaria).

Così agendo, IM 1 ha dimostrato totale disprezzo per la vita altrui, ciò che è tanto più grave se solo si pon mente al fatto che, in concreto, la vita di cui si trattava era quella dell’uomo che, generosamente, l’aveva, dapprima, accolta in casa sua, poi, amata e, infine, sposata, accettando in casa sua anche il figlio di lei verso il quale, nelle poche settimane di convivenza, aveva dimostrato grande disponibilità. Facendo prevalere i suoi interessi personali su ogni altra considerazione, IM 1 ha dato prova di una sconcertante bassezza morale.

Neppure si è preoccupata delle conseguenze che il suo agire avrebbe avuto sulla vita della figlia [...] che, benché abituata ad abitare lontano dalla madre, si è, d’un colpo, vista costretta alla lontananza non solo dalla madre, ma anche dal fratello cui, in particolare, era molto legata prima dei fatti.

Con riguardo al criterio della libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l’illegalità, va detto che nulla - se non appunto il suo smisurato egoismo e la sua sconfinata avidità - le impediva di mettere lecitamente termine alla vita in comune con il marito. Del resto, IM 1 era pienamente capace di valutare il carattere illecito del suo comportamento e di determinarsi in funzione delle sue valutazioni.

Particolarmente significativa quale fattore di aggravamento della sua colpa è, poi, dal profilo soggettivo, la determinazione con la quale si è prodigata per raggiungere il suo scopo, chiedendo, dapprima, più volte a PIFA 1 di trovare qualcuno disposto ad uccidere il marito e, in seguito, incassato il rifiuto dell’amico, rivolgendosi a TE 5 con la stessa richiesta.

 

                               b.2.   Qualifica la colpa soggettiva di IM 1 in relazione all’appropriazione indebita, l’aver agito per pura avidità, cioè per lo stesso movente che l’aveva portata a volere e chiedere l’eliminazione fisica del marito. Sempre in quest’ambito e sempre ad aggravamento della colpa, va, poi, considerata l’assenza di impedimenti specifici atti a compromettere la libertà di IM 1 di scegliere se delinquere o meno. Neppure va disatteso che, anche in questo caso, IM 1 ha agito con dolo diretto.

 

                                   c.   Ora, tutto considerato, la colpa dell’imputata per il reato principale risulta essere gravissima.

Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale posto dall’art. 112 CP, della prassi cantonale anche recente (sentenza 1. dicembre 1994 della Corte delle assise criminali in re R. R.; sentenza 24 novembre 2010 della Corte delle assise criminali in re M. S. confermata dalla CARP con sentenza 24 maggio 2011) nonché di quanto emerge dalla giurisprudenza del TF, avuto riguardo, in particolare, ai seguenti casi:

 

                                     -   STF 6S.309/2003 del 9 ottobre 2003, 6S.292/2003 del 25 settembre 2003 e 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003 in cui, per lo stesso caso, il TF ha confermato, per un autore, la pena detentiva a vita, confermato, per un correo, la rinuncia alla pena detentiva a vita unicamente perché questi aveva agito in stato di lieve scemata imputabilità e precisato, per il terzo correo, che, senza i fattori di attenuazione costituiti dal ruolo minore giocato dall’autore nella commissione dei reati e dalla sua lieve scemata responsabilità, sarebbe stata adeguata la reclusione a vita o almeno una pena che vi si avvicinasse;

                                     -   STF 6S.357/2004 del 20 ottobre 2004 da cui emerge che in sede cantonale l’ergastolo non è stato inflitto unicamente a motivo della lieve scemata imputabilità dell’autore dell’assassinio;

                                     -   STF 6S.164/2004 del 7 giugno 2004 da cui risulta che per un assassinio, delle lesioni intenzionali semplici aggravate ed una violazione del dovere di assistenza o educazione si giustificava la pena detentiva a vita;

                                     -   STF 6S.20/2006 del 12 giugno 2006 in cui il TF ha condiviso la valutazione delle istanze precedenti secondo cui la gravità dell’assassinio commesso meritava la pena detentiva a vita che, però, non è stata inflitta in ragione delle attenuanti di cui poteva beneficiare l’autore;

                                     -   STF 6B_89/2012 del 29 giugno 2012 in cui il TF ha chiarito che la pena detentiva a vita non è riservata ai casi in cui non si può immaginare una colpa più grave ritenuto come sia sempre possibile ipotizzare una colpa più pesante;

 

la scrivente Corte ha ritenuto che, già solo per questo reato, la colpa di IM 1 giustifica l’inflizione della pena detentiva a vita che appare equa e proporzionata all’estrema gravità oggettiva e soggettiva della colpa di IM 1 (cfr., anche, STF 6B_530/2012 del 19 dicembre 2012; 6B_251/2008 del 14 agosto 2008; 6S.584/2006 del 1. febbraio 2007).

Nelle concrete circostanze, la scrivente Corte ha ritenuto che una pena detentiva di 20 anni non avrebbe tenuto adeguatamente conto dell’agghiacciante e disumana spietatezza di cui ha dato prova l’imputata che istigando, dopo il fallimento con PIFA 1, il figlio ad uccidere il marito, ha dimostrato il più totale disprezzo per qualsivoglia valore morale e per qualunque regola del vivere civile e, quindi, non sarebbe stata adeguatamente commisurata alla sua colpa.

A ciò aggiungasi che IM 1 risponde anche di un’ulteriore episodio di istigazione in assassinio rimasto allo stadio del tentativo e di un’appropriazione indebita consumata di gravità media (alla quale, tuttavia, alla luce della giurisprudenza del tribunale federale, non può essere attribuita alcuna incidenza sulla pena).

 

                                  d.   In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

 

Nemmeno su questo versante abbondano gli elementi positivi.

Al contrario.

Dalla sua storia personale emerge, con evidenza, che IM 1 ha sempre cercato di raggiungere i suoi obiettivi senza alcun rispetto per le regole che governano il vivere civile, siano esse quelle definite e contenute nel corpo legislativo, siano esse quelle, di portata più ampia, che possono dirsi morali o etiche.

Non solo, infatti, ha contratto ben due matrimoni soltanto per aggirare la legislazione regolante il soggiorno degli stranieri nel nostro Paese e ha - dopo l’intervento dell’autorità competente che aveva scoperto che la comunione domestica con Radovanovic era cessata (noi sappiamo che, in realtà, non era mai giunta in essere, cfr. consid. 15) - millantato false malattie per potersi sottrarre all’ordine di rimpatrio (riuscendo, così, a posticipare il suo rientro di ben 16 mesi). Ma ha dimostrato, anche nella gestione dei rapporti con i suoi mariti, di non avere alcuna capacità di empatia e di usare l’altro unicamente come mezzo per soddisfare le proprie esigenze. Si rinvia, per la descrizione dei suoi rapporti con [...], al considerando 15, limitandosi, qui, a ricordare che a lui la donna ha fatto - per usare le parole del malcapitato - patire le pene dell’inferno.

Per il seguito, si ricorda brevemente che, pur di evitare il ritorno in patria, la donna ha tentato di convincere altri due uomini - pure facilmente manipolabili a causa dei loro problemi di varia natura - ad acconsentire ad un matrimonio di facciata offrendo loro, quale compenso, delle belle ragazze e, infine, che ha sedotto VITT_1 - che pure era debilitato fisicamente e mentalmente a causa delle conseguenze del suo grave incidente motociclistico ed era, di conseguenza, facile vittima delle sue manipolazioni - convincendolo a sposarla, non esitando, per questo, ad allontanarlo dalla sua famiglia che era stata, sin lì, il suo punto di riferimento e di sostegno. Neppure può essere dimenticato che, durante il pur breve matrimonio, IM 1 ha riservato al quarto marito trattamento evidentemente analogo a quello offerto al terzo, tanto da ridurlo allo stato di disperazione descritto dal suo medico curante e da rendere necessario il ricorso a cure psichiatriche (cure che, nonostante i gravi problemi avuti, non si erano mai rese necessarie in precedenza).

 

Dalla vita della condannata non emergono elementi positivi nemmeno valutando il modo in cui IM 1 si è assunta, negli anni, il proprio ruolo genitoriale. Anche facendo astrazione dai fatti per cui oggi è giudicata, la donna non può infatti - e di lunga - essere considerata una buona madre, ritenuto come abbia sempre anteposto i suoi interessi al bene dei figli, o almeno a quello di TE 5, che ha abbandonato - ancora bambino - in [...]alle cure dell’altra figlia (allora appena sedicenne) mentre lei veniva in Svizzera a cercar fortuna (leggasi: marito) nonostante la sua convinzione - esplicitata ai periti - secondo cui “lasciare un minore in [...]è un crimine” (cfr. AI 132 in AI 881, pag. 3) e, poi, affidandolo al di lui padre che, pure, disprezzava e considerava un ubriacone e un violento.

Parlando delle sue “doti genitoriali”, non va, peraltro, dimenticato che, durante l’inchiesta, IM 1 ha omesso - eccetto che su esplicita domanda degli inquirenti - di parlare del primo figlio avuto dal suo primo matrimonio, figlio che, dopo essere stata abbandonata dal marito che l’aveva costretta a lasciarglielo, non ha più né rivisto, né sentito e ciò nonostante, nel 2003, questi avesse tentato, telefonandole, di riallacciare i rapporti.

 

Nemmeno IM 1 può derivare circostanze attenuanti dalla sua età. Al contrario. Va considerato un elemento aggravante il fatto che IM 1 ha agito nei modi descritti nonostante la sua età non più giovanissima e la maturità che da essa avrebbe dovuto derivare avrebbero dovuto spingerla a comportamenti ben diversi.

 

Nemmeno derivano alla condannata elementi attenuanti dall’atteggiamento tenuto dopo i fatti.

Dopo avere istigato il figlio ad uccidere il marito, la donna è infatti riparata in [...], costituendosi così un alibi per il momento dell’uccisione del marito e, poi, informata di quanto avvenuto, è rimasta in [...], lasciando TE 5 solo a fronteggiare una situazione, non solo tragica, ma da vero e proprio film dell’orrore. La scrivente Corte non ha potuto dimenticare che, mentre se ne stava tranquillamente in [...], IM 1 sapeva che il figlio (appena sedicenne) condivideva (e si era in piena estate) l’appartamento con il cadavere dell’uomo che aveva ucciso. Nonostante la piena consapevolezza dell’orribile situazione che il figlio si trovava a fronteggiare, la donna si è limitata - per non essere messa in mezzo - a seguire da lontano e per telefono l’evolversi della situazione.

La Corte non ha nemmeno potuto far astrazione, nel valutare la colpa di IM 1, dalla sceneggiata da lei recitata quando è stata contattata dalla polizia e portata avanti, con sfacciataggine, per tutta l’inchiesta nonché del fatto che, pur di salvare se stessa, in questa messinscena è arrivata a rinnegare il figlio (per esempio, ai periti ha detto che, se davvero TE 5 aveva fatto quello che gli veniva rimproverato, non era più “nel suo cuore” ), non solo a parole, ma anche concretamente, disinteressandosene e tacciandolo di bugiardo quando questi la chiamava in causa.

Ma non finisce qui.

Non paga di cotanta crudeltà, ancora durante il processo d’appello, dalla [...] la donna ha rilasciato un’intervista alla stampa nella quale - dopo avere (metaforicamente) urlato il suo dolore per la morte del marito e nuovamente professato la sua innocenza - ha, in sostanza, di nuovo abbandonato il figlio al proprio destino affermando di non sapere “se e quando” riuscirà a riavvicinarsi a lui (va ricordato che la donna ha persino rifiutato di parlare con lui al telefono, cfr. TE 5, verb. dib. d’appello, pag. 40) e che questi “deve pagare per ciò che ha fatto”. Con tale intervista - scellerata ed estremamente inopportuna (non foss’altro che per il momento in cui è stata rilasciata, nel bel mezzo dell’audizione di TE 5 durante il dibattimento di appello a cui lei non ha presenziato) - IM 1 ha, ancora una volta, dimostrato il suo crasso egoismo non esitando, per difendere se stessa, a nuovamente calpestare il legame madre-figlio che, per sua natura, è il più sacro.

 

Neppure la Corte ha potuto evitare di rilevare che, nell’intervista citata, IM 1 ha, ancora una volta, mostrato la sua vera natura affermando - in un contesto in cui qualsiasi altra persona avrebbe avuto altre preoccupazioni e altri pensieri - di essere intenzionata a chiedere, non appena possibile, un risarcimento al Cantone per l’ingiusta carcerazione subita: non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare come il pensare ai soldi in un simile momento sia congruente con la persona avida e priva di scrupoli che queste pagine hanno disegnato (in particolare, laddove si parla della spoliazione dei soldi del marito durante la convivenza, poi dello svuotamento del conto del defunto marito, poi, ancora, del suo tentativo di nascondere tutto il possibile mettendo i soldi nella borsetta, cioè in un posto in cui nessuno penserebbe di cercarli e, infine, progettando di far portare un’autovettura in [...]) e ne confermi la correttezza.

A questo riguardo, in negativo parla anche il fatto che IM 1 - che, pure, come sappiamo, aveva in borsa tutti i soldi del marito - si è ben guardata dal contribuire ai costi del funerale (che ha lasciato interamente sulle spalle dei familiari della vittima).

 

Nemmeno IM 1 può derivare elementi attenuanti dal suo atteggiamento processuale. Infatti, come visto, la sceneggiata della madre e moglie ignara di tutto è continuata durante l’intera inchiesta e agli inquirenti la donna ha mentito sempre e su tutto. Del resto, emerge dagli atti che l’inganno, la menzogna e la manipolazione delle persone sono delle costanti nel comportamento di IM 1: l’essere bugiarda è, infatti, un tratto caratteriale che contraddistingue l’imputata in ogni aspetto della sua vita.

Negando ogni suo coinvolgimento nell’assassinio di VITT_1, IM 1 non ha prestato alcuna collaborazione agli inquirenti, ciò che costituisce, sì, un suo diritto, ma non può valerle attenuazioni di sorta. Con il suo comportamento ha, infatti, concretamente dimostrato di non volersi assumere la benché minima responsabilità dell’accaduto (che ha, invece, completamente scaricato sul figlio) e di non essersi affatto pentita né di quanto commesso né del dolore provocato.

Inoltre, sempre con riferimento al suo comportamento processuale, non va dimenticato che l’imputata ha anche tentato di influenzare le indagini, istruendo, agli albori dell’inchiesta, PIFA 1 a fare alla polizia dichiarazioni contrarie al vero.

La non collaborazione di IM 1 si è spinta fino al punto che, scarcerata in esito al processo di primo grado, si è ben guardata dal presenziare al dibattimento d’appello.

A tal proposito occorre, poi, precisare che, nonostante abbia sempre pubblicamente sostenuto di non poter essere presente per motivi medici, l’imputata si è, in realtà, sottratta volontariamente al procedimento: in due scritti inviati a questa Corte poco prima dell’inizio del dibattimento (doc. CARP XXIV e doc. CARP L), la donna, per il tramite del suo difensore, aveva, infatti, chiaramente manifestato la sua rinuncia a prendervi parte, indipendentemente dall’esistenza o meno di motivi di ordine medico che ne avrebbero potuto giustificare la mancata comparsa (ciò che il patrocinatore ha confermato in aula; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2 e 63).

 

Quale fattore attenuante, la Corte ha considerato che la condannata proviene da una realtà sfavorita e in cui è certamente stata confrontata a difficoltà maggiori (in particolare, di natura economica) rispetto a quelle cui è confrontato un ticinese medio. Sempre ad attenuazione della sua colpa, la Corte ha considerato il fatto che IM 1 ha, comunque, dovuto vivere il dramma della guerra (quando ha vissuto in [...] con il secondo marito).

Sempre a favore della condannata, la Corte ha considerato la carcerazione (preventiva e di sicurezza) già sofferta (trascorsa, comunque, soltanto per poco meno di nove mesi in regime straordinario, dato che il 23 maggio 2012 è stata sottoposta al regime ordinario): al riguardo, tuttavia, ha anche dovuto prendere atto che IM 1 non ha avuto in carcere un comportamento esemplare: pur lamentando spesso di sentirsi poco bene (stipsi, asserito peggioramento dei suoi dolori cronici), ha reso tutt’altro che facile il compito del servizio medico del carcere che ha, comunque, fatto il possibile per migliorare il quadro clinico della detenuta (cfr. AI 588 e 742). Giunta finanche a rifiutare i controlli medici, IM 1 ha poi messo in allarme il preposto servizio intraprendendo (il 2 dicembre 2011; cfr. AI 742), per protesta contro la sua situazione giudiziaria, uno sciopero della fame, cui ha messo termine quattro giorni dopo (AI 769).

A suo favore, la Corte ha, poi, considerato l’effetto che l’espiazione di una pena lunga e pesante (la liberazione condizionale potendo essere concessa soltanto dopo 15 o, eccezionalmente, dieci anni) avrà sulla vita dell’imputata, ritenuto, peraltro, che IM 1 non è giovanissima e ha alcuni problemi di salute (alle sue pregresse patologie si è aggiunto, durante la carcerazione in vista del dibattimento di primo grado, un problema al cuore per cui ha subito un intervento per l’inserimento di stent coronarici, cfr. AI 894). In sostanza, la scrivente Corte ha valutato e considerato una sensibilità alla pena relativamente accresciuta, anche in considerazione di una (solo) eventuale esecuzione della pena in Svizzera, anche se, al riguardo, non va trascurato che parte della famiglia di IM 1 risiede nel nostro Paese (una parte addirittura in Ticino).

 

Nessun’ulteriore attenuazione può essere concessa all’imputata ritenuto, peraltro, come, per costante giurisprudenza dell’Alta Corte federale, l’incensuratezza abbia, di regola, nell’ambito della commisurazione della pena, un effetto neutro e non debba, quindi, essere considerata in senso attenuante (DTF 136 IV 1 consid. 2.6; STF 6B_36/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 2.3.2).

Il valore attenuante dei (pochi) elementi favorevoli (individuati non senza fatica da questa Corte) non è, certamente, sufficiente a diminuire in modo, non solo rilevante, ma nemmeno percettibile la gravissima colpa di cui IM 1 risponde anche solo per avere istigato il figlio all’assassinio.

Ma quand’anche si volesse attribuire - con una generosità particolare - a tali elementi un valore attenuante di un certo peso, tale valore sarebbe annullato e vanificato dai numerosi elementi personali negativi evidenziati e, soprattutto, dal concorso di reati di cui IM 1 risponde (si ricorda, qui, che dalla giurisprudenza del TF si evince che Corti cantonali hanno rinunciato ad infliggere la detenzione a vita ad autori colpevoli di assassinio e di altri reati unicamente perché essi beneficiavano di circostanze attenuanti [in particolare, l’avere agito in stato di scemata imputabilità e la giovane età] di cui, invece, IM 1 non può beneficiare; cfr., in particolare, STF 6B_762/2009 del 4 dicembre 2009 ; 6S.292/2003 del 25 settembre 2003; 6S.307/2003 del 9 ottobre 2003).

 

IM 1 deve, quindi, essere condannata alla pena detentiva a vita, nella quale va computato il carcere preventivo sofferto.

 

 

IM 2

 

                              141.   IM 2 risponde di tre reati: favoreggiamento, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e violazione della LArm.

 

                                   a.   La legge commina:

                                -     per il favoreggiamento, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 305 cpv. 1 CP);

                                -     per la bancarotta fraudolenta e la frode nel pignoramento, una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria (art. 163 cifra 1 CP);

                                -     per la violazione della LArm, una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 33 cpv. 1 LArm).

 

 

Giusta l’art. 23 cpv. 1 CP, se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

 

                                  b.   Per il favoreggiamento, la colpa di IM 2 è grave poiché, al di là di quanto effettivamente fatto (concretamente si può dire poco), egli ha agito per sottrarre alle autorità l’autore di un reato estremamente grave e lo ha fatto, non tanto per amicizia o affetto, quanto per noncuranza e per pochezza di valori etici e umani.

Non si può, poi, dimenticare che, indicando IM 3 a TE 5, IM 2 non ha esitato, per non sporcarsi le mani, a mettere nei guai (da cui lui voleva tenersi lontano) un giovane di cui conosceva l’estrema fragilità e sul quale, perciò, sapeva di esercitare una certa influenza.

Come fattore attenuante è stato, dapprima, considerato che si è trattato solo di un tentativo. Poi, è stato considerato - e questo ha avuto un sensibile effetto attenuante - che IM 2 ha dato prova di un pentimento attivo ai sensi dell’art. 23 CP, aderendo alla proposta di IM 3 di avvisare la polizia ed attivandosi (con la ricerca del cognome del ragazzo sulla buca delle lettere) per trovare le informazioni necessarie per l’intervento dell’autorità inquirente.

Quale fattore aggravante è, invece, stato considerato il fatto che egli ha alle spalle precedenti condanne (STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2).

Pertanto, avuto riguardo anche al concorso di reati, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 2 la pena detentiva di 16 mesi.

 

                              142.   La pena è da scontare (art. 42 CP).

Per IM 2 non può che essere posta una prognosi negativa. Non solo per le precedenti condanne e per il fatto che egli ha delinquito in pieno periodo di prova. Ma, soprattutto, perché le motivazioni che l’hanno spinto a commettere i reati di cui oggi risponde - in particolare il favoreggiamento - sono, in sostanza, le stesse che l’hanno spinto a delinquere in precedenza: qui come prima egli ha, infatti, agito per pochezza di valori etici e morali e per noncuranza.

Per gli stessi motivi, la Corte ha deciso di revocare la sospensione condizionale concessa alla pena inflittagli con DA 16 gennaio 2008.

 

 

 

pretese civili

 

                              143.   Giusta l’art. 41 CO, chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.

Per l’art. 45 cpv 1 CO, nel caso di morte di un uomo si dovranno rimborsare le spese cagionate, in ispecie quelle di sepoltura.

Giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa.

 

Per l’art 47 CO, in caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (si tratta di un caso particolare di applicazione, in ambito di riparazione morale, della regola generale di cui all’art. 49 CO; SJ 2013 I 170 del 9 aprile 2013; DTF 123 III 204).

 

L’entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall’offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l’indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L’indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l’entità rapportandola alla gravità dell’offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d’acquisto del denaro (STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.1).

In ogni caso, per stabilire l’ammontare dell’indennità prevista dall’art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce differentemente all’offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d’interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF 6B_369/2012 del 28 settembre 2012 consid. 2.1.2).

                                   a.   In concreto, le richieste formulate a titolo di risarcimento del torto morale subito non possono certamente essere definite inadeguate (cfr., sul tema, Hütte/Ducksch/Gross/Guerrero, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, stato agosto 2005: cfr. in particolare n. 4.3.1, 4.3.2 e 6.17; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47, n. 10 segg., pag. 337 segg.).

Al contrario. Gli importi richiesti - in particolare dalla madre - risultano irrisori se si considera l’enorme sofferenza causata dalla perdita di un figlio, cresciuto non una ma due volte (A. _______ ha, in pratica, riportato, con anni di dedizione, il figlio ad una vita autonoma dopo che l’infortunio l’aveva ridotto a un vegetale), e la cui vita viene stroncata in modo innaturale.

Analogo discorso vale per la sorella che, così come risulta dagli atti, ha aiutato la madre e sostenuto il fratello nel suo percorso di recupero.

Non va, d’altra parte, dimenticato che, in concreto, la famiglia di VITT_1 ha avuto notizia della morte del congiunto dalla stampa, ciò che ne ha, senz¿ltro, aggravato le sofferenze.

 

                                  b.   Parimenti accolte sono le richieste di risarcimento dei costi di patrocinio - ritenuti adeguati così come esposti - e dei costi legati alle esequie.

 

                                   c.   IM 1 è stata condannata a risarcire il torto morale e le spese funerarie in solido con il figlio ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 CO.

 

 

risarcimenti

 

                              144.   Ai sensi dell’art. 436 cpv. 1 CPP, le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429-434 CPP.

 

                                   a.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b).

Inoltre, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lett. c).

La norma stabilisce una responsabilità causale dello Stato, chiamato a rispondere della totalità del danno che presenta un nesso causale ai sensi del diritto della responsabilità civile con il procedimento penale conclusosi con un decreto di non luogo a procedere, un decreto di abbandono o con un’assoluzione, anche in assenza di colpa o di irregolarità da parte delle autorità penali (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1804, pag. 829; Schmid, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 429, n. 6, pag. 833; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 429, n. 21, pag. 1870; Griesser, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 429, n. 2, pag. 2066; Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 429, n. 6, pag. 2843; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 429, n. 1, pag. 793).

 

                                  b.   Ha diritto all’indennità l’accusato che è stato totalmente o parzialmente prosciolto.

In precedenza, l’art. 317 CPP (TI) stabiliva il diritto all’indennità solo in caso di assoluzione totale ma, negli anni, la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali aveva, comunque, esteso il diritto all’indennizzo, in alcuni casi, anche all’accusato solo parzialmente prosciolto (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 3, pag. 793-794; CRP 60.2010.150 del 12 novembre 2010; CRP 60.2010.119 del 10 novembre 2010; CRP 60.2009.427 del 20 aprile 2010; CRP 60.2009.55 del 3 dicembre 2009; CRP 60.2002.106 del 5 febbraio 2008; CRP 60.2004.305 del 7 dicembre 2005; STF 1P.35/2006 del 7 marzo 2006).

Secondo quanto si legge nel Messaggio, in caso di proscioglimento parziale o di abbandono parziale del procedimento, per il calcolo del danno patito, le spese non possono essere semplicemente suddivise proporzionalmente: occorre, invece, verificare se l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale per i reati per i quali è stato assolto o per cui il procedimento è stato abbandonato (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231). Se è ammessa una riparazione per proscioglimento parziale, la stessa può essere compensata con le spese procedurali a carico dell’imputato e conseguenti alla parziale condanna, come peraltro espressamente previsto dall’art. 442 cpv. 4 CPP (fed) (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231; Mini, op. cit., ad art. 429, n. 3, pag. 793-794).

 

                                   c.   Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l’indennità prevista dall’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP concerne i costi assunti dall'imputato per un avvocato di fiducia. L'imputato pienamente o parzialmente assolto, posto al beneficio del gratuito patrocinio, non deve sostenere i costi relativi alla difesa d'ufficio e non può, perciò, pretendere un'indennità per le spese di patrocinio (DTF 138 IV 205 consid. 1).

 

                                  d.   Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. b CPP, l’imputato pienamente o parzialmente assolto deve essere risarcito per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento.

Si tratta principalmente della perdita di salario o di guadagno subita a causa della carcerazione provvisoria o della partecipazione agli atti procedurali (Schmid, Praxiskommentar, ad art. 429, n. 8, pag. 833-834; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 41 e segg., pag. 1875 e segg.).

Perché sia indennizzabile, occorre che vi sia un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale e il pregiudizio (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 5, pag. 794).

Per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 e segg. CO (Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 41, pag. 1875; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., ad art. 429, n. 25, pag. 2848).

 

                                   e.   Secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se, a causa del procedimento, ha subito lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali ai sensi degli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO, l’imputato pienamente o parzialmente assolto ha diritto ad una riparazione del torto morale. Questa è, di regola, concessa se l’imputato è stato posto in carcerazione preventiva o di sicurezza (Messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, pag. 1231).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 43, 44 e 49 CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; 113 Ib 155; Rep. 1973, pag. 229; Griesser, op. cit., ad art. 429, n. 7, pag. 2068).

In presenza di una carcerazione preventiva, la prassi adottata dalla CRP per la quantificazione del torto morale si basava sul cosiddetto “metodo bifasico” (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, stato agosto 2005, I/105 e segg.; Munch, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug, in: ZBJV 1998, pag. 237 e segg.; Rep. 1998, n. 126, nota 5), secondo il quale nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione soprattutto della durata della detenzione. Al riguardo, la CRP riconosceva in generale un importo forfetario di fr. 100.-/200.- per ogni giornata di detenzione (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 7, pag. 795; Rep. 1998, n. 126, nota 5.1 con riferimenti). Per il Tribunale federale, nel caso di carcerazioni di breve durata e in assenza di circostanze straordinarie, può essere ritenuto adeguato l’importo di fr. 200.- per ogni giorno di detenzione; in caso di carcerazioni più lunghe, l’importo giornaliero deve essere diminuito, ritenuto che la prima fase di detenzione è certamente quella più gravosa per l’imputato (STF 6B_111/2012 del 15 maggio 2012 consid. 4.2).

Nella seconda fase l'importo base ottenuto veniva corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso e, in particolare, delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato; ciò ben consapevoli che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica (Mini, op. cit., ad art. 429, n. 7, pag. 795).

 

 

IM 3

 

                              145.   La sua istanza di risarcimento, fondata sull’art. 429 lett. c CPP (torto morale legato all’ingiusta carcerazione), è accolta così come presentata.

 

 

IM 2

 

                              146.   Le pretese formulate da IM 2 sono motivate dalla carcerazione preventiva da lui subita, definita “ingiustificata, ritenuto come egli sia stato assolto dalle imputazioni maggiori e la pena finale di quattro mesi di detenzione sia stata posta al beneficio della sospensione condizionale” (istanza, pag. 2).

Le poste di danno da lui fatte valere sono le seguenti:

                                -     fr. 200.-/giorno (fr. 73'000.-) oltre interessi quale torto morale per ingiusta carcerazione;

                                -     fr 3'000.-/mensili (fr. 36'000.-) oltre interessi quale risarcimento per perdita di guadagno;

                                -     fr. 5'048.90 oltre interessi quale risarcimento per le spese legali non direttamente connesse alla sua difesa nel procedimento;

                                -     fr. 5'820.85 oltre interessi quale risarcimento per la locazione del suo negozio.

 

                                   a.   L’assoluzione di cui beneficia IM 2 è unicamente parziale, in relazione alle accuse di correità/complicità in assassinio/omicidio, di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento (in parte) e di infrazione alla LStr.

Rilevante, per la questione dell’indennizzo, è il proscioglimento di IM 2 dall’accusa più pesante che gli era stata rivolta, ovvero quella di correità/complicità nell’assassinio/omicidio di VITT_1. E’, dunque, in relazione a quest’ultima imputazione, e al suo peso, che devono essere esaminate le pretese risarcitorie di IM 2.

 

                                  b.   Le pretese formulate da IM 2 sono motivate dal periodo di carcerazione preventiva da lui subita, definita “ingiusta” alla luce della successiva - parziale - assoluzione.

 

                               b.1.   Secondo la dottrina, se l’imputato è stato oggetto di più procedimenti penali e solo alcuni di essi terminano con un’assoluzione, la carcerazione subita a torto in relazione all’accusa da cui è stato scagionato va dedotta dalla durata della carcerazione per cui è invece stato condannato (in base ad altre imputazioni), come deriva dall’art. 431 cpv. 2 CPP e dalla giurisprudenza emanata in relazione all’art. 51 CP (Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 50, pag. 1878). Infatti, ai sensi dell’art. 431 cpv. 2 CPP, l’imputato ha diritto ad un’indennità e ad una riparazione del torto morale adeguate se la durata della carcerazione preventiva o di sicurezza ha ecceduto quella consentita e la privazione di libertà eccedente non può essere computata nelle sanzioni inflitte per altri reati. La privazione di libertà subita a torto deve, infatti, essere imputata sull’insieme delle pene pronunciate nei confronti dell’imputato, anche se la procedura che ha dato origine alla carcerazione preventiva si è conclusa con un proscioglimento (DTF 133 IV 150; STF 6B_346/2009 16 giugno 2009 consid. 1.4; Mizel/Rétornaz, op. cit., ad art. 429, n. 50 e note, pag. 1878). Il diritto al risarcimento decade anche se l’imputato è condannato ad una pena detentiva sospesa condizionalmente la cui durata eccede quella della carcerazione preventiva o di sicurezza sofferta (art. 431 cpv. 3 lett. b CPP, la cui applicazione si estende anche ai risarcimenti di cui all’art. 429 CPP, cfr. Schmid, Praxiskommentar, ad art. 431, n. 2, pag. 837).

 

                               b.2.   Nella fattispecie, IM 2 è stato condannato ad una pena di 16 mesi sulla base delle imputazioni di tentato favoreggiamento, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento nonché infrazione alla LArm.

Tale pena eccede ampiamente quella scontata quale carcerazione preventiva e di sicurezza, corrispondente a 12 mesi. Poco importa, ai fini del diritto al risarcimento, che essa sia stata originata (almeno in parte: anche l’accusa di favoreggiamento poteva infatti dare legittimamente luogo ad un periodo di detenzione preventiva, come accaduto per l’altro coimputato IM 3) dall’accusa di correità/complicità nell’assassinio/omicidio di VITT_1. Ciò che conta, in considerazione dei principi evocati al considerando precedente, è che la pena detentiva pronunciata nei confronti di IM 2 ecceda la durata della privazione di libertà subita (parzialmente) a torto.

In presenza di una condanna ad una pena detentiva di tale entità, considerato che la durata della carcerazione preventiva e di sicurezza è stata inferiore, non vi è spazio per l’erogazione di un’indennità né di una riparazione del torto morale.

L’istanza di risarcimento di IM 2 deve, dunque, essere integralmente respinta.

 

 

tassazione delle note d’onorario

 

                              147.   Le note d’onorario dei tre patrocinatori d’ufficio sono state tassate così come presentate.

In applicazione del principio di cui alla sentenza OG ZH 7.5.2012 (SB120074-O/U/jv) e in applicazione per analogia dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, ritenuto come IM 2 sia stato assolto dalle imputazioni più gravi, è stato stabilito che, in caso di ritorno a miglior fortuna, egli dovrà rimborsare allo Stato soltanto il 20% dell’importo riconosciuto a favore del suo patrocinatore (art. 135 cpv. 4 lett. a e 5 CPP).

 

 

sequestri

 

                              148.   Ritenuto come si tratti di beni di spettanza della comunione ereditaria fu VITT_1, sono stati dissequestrati in suo favore l’importo di fr. 15’750.- e la vettura.

Sul resto del denaro sequestrato a IM 1 così come sulle monete ducati e sui gioielli è stato ordinato, in applicazione dell’art. 268 cpv. 1 lett.a CPP, il sequestro a copertura delle spese procedurali e delle indennità riconosciute alle accusatrici private per le spese di patrocinio.

 

Degli altri oggetti in sequestro - ad eccezione del materiale di prova - è stato ordinato il dissequestro a favore degli aventi diritto.

 

 

spese

 

                              149.   Le spese sono state attribuite, in applicazione dell’art. 428 cpv. 1 e 3 CPP, secondo il grado di soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 9, 10, 76 e segg., 80 e segg., 84, 122 e segg., 132-135, 139, 268 cpv. 1 lett. a, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 366 e segg., 429 e segg., 433 e 436 CPP;

                                         12, 22, 23, 24, 25, 40, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 111, 112, 138, 163 e 305 CP;

                                         116 LStr;

                                         33 LArm,

                                         41 e segg. CO;

32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese di giustizia e sulle spese di patrocinio, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                    I.  

                                   1.   L’appello del procuratore pubblico riguardante la posizione di IM 1 e quello di IM 3 sono accolti.

 

                                   2.   L’appello del procuratore pubblico riguardante la posizione di IM 2, quello delle accusatrici private e l’appello incidentale di IM 2 sono parzialmente accolti.

 

Di conseguenza, annullata la sentenza di primo grado:

 

 

                                   II.   IM 1

                                   1.   IM 1 è autrice colpevole di:

 

                               1.1.   ripetuta istigazione in assassinio (in parte tentata)

per avere, a [...]ed in altre località non meglio precisate, nel periodo gennaio 2011/1. luglio 2011, agendo con particolare mancanza di scrupoli, intenzionalmente:

 

                            1.1.1.   tentato di determinare PIFA 1 a trovare qualcuno che commettesse l'assassinio del marito VITT_1;

 

                            1.1.2.   chiesto al figlio minorenne TE 5 di cercare qualcuno che commettesse l'assassinio del marito VITT_1, ritenuto che l’uccisione si è effettivamente realizzata, per mano del figlio D. D., il 1. luglio 2011;

 

                               1.2.   appropriazione indebita

per avere, a [...], l'11 luglio 2011, prelevato, in danno della comunione ereditaria, l'importo di fr. 15'750.- dal conto corrente postale  intestato all'ormai defunto VITT_1;

 

                                   2.   IM 1 è prosciolta dall’imputazione di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale.

 

                                   3.   IM 1 è condannata alla pena detentiva a vita, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

 

                                   4.   IM 1 è inoltre condannata a versare alle accusatrici private i seguenti importi:

 

                               4.1.   fr. 75'310.60 per le spese di patrocinio da loro sostenute;

                               4.2.   fr. 9'966.90 per le spese funerarie (in solido con il figlio TE 5);

                               4.3.   fr. 40'000.- a favore di A. _______ e fr. 10'000.- a favore di B. _______ a titolo di risarcimento del torto morale subito (in solido con il figlio TE 5).

 

                                   5.   È ordinato il dissequestro a favore della comunione ereditaria fu VITT_1 dell’importo di fr. 15'750.- e della vettura sequestrati a IM 1.

Sul rimanente del denaro, sulle monete ducati e sui gioielli sequestrati a IM 1 è ordinato il sequestro a copertura delle spese procedurali e delle indennità riconosciute alle accusatrici private ex art. 433 CPP (pari a fr. 75'310.60).

                                  III.   IM 2

                                   1.   IM 2 è autore colpevole di:

 

                               1.1.   tentato favoreggiamento

per avere, ad [...], il 5 luglio 2011, indicandogli IM 3 come la persona che sarebbe stata disposta e in grado di aiutarlo a sbarazzarsi del cadavere del patrigno, tentato di sottrarre il minore TE 5 ad atti di procedimento penale con riferimento all’uccisione di VITT_1;

 

                               1.2.   bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

per avere, a [...]e a [...], nel periodo 1. gennaio 2010/19 settembre 2011, in qualità di debitore e a danno dei suoi creditori:

 

                            1.2.1.   sottaciuto di essere proprietario di un veicolo a motore Opel Astra del valore di fr. 3'000.- e, successivamente, di un veicolo a motore Fiat Stilo del valore di fr. 1'500.- (facendoli immatricolare a nome di [...]);

 

                            1.2.2.   affermato di versare una pigione inesistente;

 

                               1.3.   infrazione alla Legge federale sulle armi e sulle munizioni

per avere, a [...], nel periodo 15 maggio 2011/30 giugno 2011, venduto al minore TE 5 un coltello a farfalla.

 

                                   2.   IM 2 è prosciolto da ogni altra imputazione.

 

                                   3.   Avendo dato prova di pentimento attivo in relazione al reato di tentato favoreggiamento, IM 2 è condannato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

                                   4.   È revocata la sospensione condizionale relativa alla pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 90.- cadauna di cui al DA 16 gennaio 2008.

 

                                   5.   L’istanza di risarcimento presentata da IM 2 è respinta.

                                 IV.   IM 3

                                   1.   IM 3 è prosciolto dall’imputazione di favoreggiamento.

 

                                   2.   Lo Stato è condannato a versare a IM 3 l’importo di fr. 4'600.- a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

                                     

 

                                  V.   Dissequestri

                                   1.   È ordinato il dissequestro dei telefoni, dei relativi caricatori e della chiavetta USB indicati nell’atto di accusa emesso nei confronti di IM 1, mentre il resto di quanto a lei sequestrato rimane in atti in quanto mezzo di prova.

 

                                   2.   È ordinato il dissequestro, in favore degli aventi diritto, degli oggetti in sequestro ed elencati negli atti di accusa emessi nei confronti di IM 3 e IM 2.

 

 

                                 VI.   Note d’onorario

                                   1.   La nota professionale dell’avv. DI 2 è approvata per:

- onorario                                                               fr. 51'070.00

- spese                                                                    fr.   1'460.50

- IVA (8% dal 1.1.2011)                                        fr.   4'202.45

Totale                                                                      fr. 56'732.95

 

a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

 

                                   2.

                               2.1.   La nota professionale dell’avv. DI 3 è approvata per:

- onorario                                                               fr.   98'776.35

- spese                                                                    fr.     4'039.40

- IVA (8% dal 1.1.2011)                                        fr.     8'225.25

Totale                                                                      fr. 111'041.00

 

a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

 

                               2.2.   Visto il suo parziale proscioglimento, in caso di ritorno a miglior fortuna, a IM 2 potrà essere chiesto il rimborso della retribuzione soltanto nella misura del 20%.

 

                                   3.   La nota professionale dell’avv. DI 4 è approvata per:

- onorario                                                               fr. 65'500.00

- spese                                                                    fr.   2'593.50

- IVA (8% dal 1.1.2011)                                        fr.   5'447.50

Totale                                                                      fr. 73'541.00

 

a carico dello Stato (voce contabile 117.023).

 

                                   4.   Contro la presente decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

 

                                   5.   La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

                                VII.   Spese

                                   1.   La tassa di giustizia e le spese relative al procedimento di prima sede sono poste a carico dello Stato.

 

                                   2.   La tassa di giustizia d’appello di fr. 15'000.- è posta a carico di IM 1 in ragione di fr. 12’000.-, dello Stato in ragione di fr. 2'000.- e di IM 2 in ragione di fr. 1'000.-.

                                         Le spese processuali, consistenti in:

- inchiesta preliminare                                                fr. 37'027.30

- testi                                                                               fr.   1'482.60

- altri disborsi                                                                fr.      500.00

Totale                                                                             fr. 39'009.90

 

sono poste a carico di IM 1 in ragione del 95% e per il rimanente 5% a carico di IM 2.

 

 

                               VIII.   Intimazione a:

 

 

 

                              XIX.   Comunicazione a:

 

-   Corte delle assise criminali, 6901 Lugano

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

-   Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,

    6501 Bellinzona

-   Ufficio federale di Polizia, Ufficio centrale armi, 3003 Berna

- Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        La segretaria

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.