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Incarto n. |
Locarno 7 febbraio 2013/mi |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Damiano Stefani, presidente delegato, Giovanni Celio e Stefano Manetti |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 30 ottobre 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 25 ottobre 2012 dalla Pretura penale |
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richiamata la dichiarazione di appello 3 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto che: - con decreto d’accusa n. 830/2011 del 7 marzo 2011 il procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 (in seguito AP 1) autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per avere, il 18 dicembre 2010 a __________, condotto l’autovettura Jaguar targata essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:
min. 1.17 – max. 1.63 grammi per mille).
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1’950.-
(corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 130.-) e alla multa di fr. 1’000.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione;
- dopo il
dibattimento, con sentenza 25 ottobre 2012, il presidente della Pretura penale,
statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel decreto
d’accusa e ha condannato l’imputato alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente
per un periodo di prova 3 anni - di fr. 1'050.- (corrispondente a 15 aliquote
giornaliere da fr. 70.-), nonché alla multa di fr. 700.-. Il primo giudice ha
inoltre caricato al condannato gli oneri processuali per complessivi fr. 1'150.-;
preso atto che: - con scritto 30 ottobre 2012 AP 1 ha presentato annuncio d’appello contro la
sentenza pretorile che ha confermato, il 3 dicembre 2012, con dichiarazione
scritta d’appello in cui ha postulato il suo proscioglimento con protesta di
tasse e ripetibili.
Nell’ambito della predetta dichiarazione d’appello, l’appellante ha pure
chiesto l’audizione di tre testimoni a sostegno della sua versione dei fatti.
L’istanza probatoria è stata accolta;
esperito il
pubblico dibattimento il 7 febbraio 2013 durante il quale AP 1 ha postulato il suo proscioglimento, sostenendo che il giudice
della Pretura penale lo ha condannato senza che esistessero delle prove a suo
carico.
Ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile
censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo
del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta
l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto ciò che è
stato fatto oggetto di impugnativa. Questo principio soffre, però, di
un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo
cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si
estende anche ai punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in
tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello
porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato
che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare
gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma deve tenere i
propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la
precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato
sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente
amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri,
Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea
2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo
concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag.
261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
2. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.
49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea
2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5,
pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art.
10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti
all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono
oggetto di prova.
3. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione
delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon
volere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,
invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte
riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di
un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli
elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza
essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di
prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,
Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia
401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera
valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di
prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior
valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello
stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, n. 744 ad § 100, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione,
Basilea 2005, n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009;
STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc.
6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza di persuasiva - valutata in modo approfondito e
oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art.
10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,
in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare
conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010, inc.
6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.
6P.218/2006).
Inchiesta e giudizio di primo grado
4. Nel rapporto della polizia cantonale del 22 dicembre 2010 (“Rapporto di costatazione”) si legge:
“
II 18.12.2010 alle ore 07:45, presso i posteggi dell'area di
servizio di __________ direzione S/N, si aveva modo di controllare il AP 1, il
quale si trovava da solo nell'abitacolo ed era seduto al posto di guida. II suo
veicolo occupava un parcheggio riservato alle persone disabili senza la
necessaria autorizzazione.
Alle ore 07:50 è stato effettuato il test
preliminare dell'alito del conducente, con esito di 0.99 g/kg. A precisa
domanda, il rubricato ha dichiarato di aver
trascorso la notte in alcuni EP del __________, consumando alcune bevande
alcoliche. Successivamente si è messo alla guida dell'autoveicolo per rientrare
al proprio domicilio a __________. Giunto in territorio di __________ ha
interrotto la guida poiché questa gli risultava difficoltosa”.
(Rapporto di
costatazione 22 dicembre 2010, in AI 1, pag. 2).
AP 1 si è
rifiutato di sottoscrivere il suddetto rapporto.
5. Durante
il dibattimento in Pretura penale l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha
spiegato che il 17 dicembre 2010, dopo aver cenato con un’amica al ristorante __________,
dove ha bevuto una mezza bottiglia di vino, e dopo aver trascorso in sua
compagnia alcune ore a __________, senza più bere nulla, si è recato con lei e
un’altra coppia di amici alla discoteca __________, dove ha consumato “3
o 4 amari”. AP 1 ha poi riferito che “attorno
alle 4’30 avevamo fame e abbiamo quindi deciso di recarci al __________
autostradale di __________, perché sapevo che lì si poteva mangiare caldo tutta la notte (…). Ci siamo recati
lì con due auto, la mia amica TE 3 conduceva il mio veicolo”. Continuando
nella sua esposizione dei fatti, l’imputato ha dichiarato che, dopo aver
mangiato, non sentendosi in grado di guidare fino a casa, “ho cercato
qualcuno che mi potesse portare a __________.
Ho telefonato tra le sei e le sette a due amici, dapprima a TE 1 e poi a
TE 2. II primo non ha neppure risposto al telefono e il secondo mi ha
detto che si trovava in Svizzera interna con il suo camion, ma che se aspettavo
un'ora/un'ora e mezza sarebbe stato di ritorno e dopo avere consegnato il
camion sarebbe venuto a prendermi o avrebbe fatto in modo che qualcuno lo
facesse”. AP 1 ha infine spiegato che, ad un certo punto, l’altra coppia ha
invitato TE 3 a rientrare a casa con loro per cui egli, rimasto in auto da
solo, si è addormentato (cfr. verbale d’interrogatorio
dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).
6. Nel giudizio impugnato, il presidente della Pretura penale ha
ritenuto che, in assenza di elementi contrari, gli indizi emergenti dagli atti
- in particolare la circostanza secondo cui nell’area di servizio non è
possibile procurarsi bevande alcoliche e quella secondo cui l’imputato era solo
sul veicolo, seduto al posto di guida - fanno presumere senza arbitrio che
proprio AP 1 avesse condotto la sua automobile fino a __________ (sentenza
impugnata, consid. 6 pag. 4).
Quanto alla versione fornita dal prevenuto, il primo giudice ha spiegato che “dovendo
giustificare il fatto di trovarsi fermo in un’area autostradale con un tasso
alcolico superiore al consentito” egli ha rilasciato “affermazioni che
appaiono fatte su misura per rispondere a ogni e qualsiasi appunto gli possa
essere mosso”. A detta del primo giudice, tuttavia, la versione
dell’imputato, “differisce sostanzialmente” da quella degli agenti di
polizia, i quali, spiega, non possono di certo essersi inventato tutto, visto
il rischio di subire pesanti conseguenze disciplinari e penali. Inoltre, ha
ancora osservato il primo giudice, la versione dibattimentale differisce anche
da quanto dichiarato da AP 1 al medico, “al quale ha detto di aver dormito
dalle 4’00 alle 8’00 e di avere mangiato l’ultima volta alle 19’30 della sera
precedente e non dopo le 4’30 come asserito in aula”.
Visto quanto precede e dopo avere rilevato come l’imputato non risulta
credibile, il primo giudice è giunto al convincimento che “egli è autore
colpevole del reato che gli viene imputato” (sentenza impugnata, consid. 7
pag. 4-5).
Appello
7. Con il suo appello, AP 1 sostiene di non aver commesso i fatti imputatigli nel DA, rilevando come il primo giudice lo abbia condannato nonostante l’assenza di prove a suo carico.
7.1. Al dibattimento d’appello egli ha fornito la seguente versione dei fatti, ribadendo essenzialmente quanto già dichiarato in Pretura penale:
“
Verso le 16’00-16’30 sono tornato a casa
(dall’ufficio ndr.), mi sono cambiato, ho preso la macchina e sono andato fino
a __________ a prendere quella che oggi è diventata mia moglie. In seguito
siamo andati al ristorante Il __________. Mi ricordo benissimo di aver mangiato
cinghiale e di essere rimasto lì un paio di ore, fin verso le 21’00 - 21’30. Ho
bevuto una mezza bottiglia di Merlot (3/8). Essendo ancora presto ci siamo poi
recati ai posteggi del Lido di __________, dove sapevo potevamo stare
tranquilli in macchina senza essere disturbati e senza disturbare. Verso mezzanotte
ci siamo recati alla __________, dove avevamo appuntamento con due amici della
mia attuale moglie che venivano da __________ e con i quali ci saremmo dovuti
recare alla discoteca __________. Mia moglie a quel tempo era venuta dal __________
in vacanza a __________ e risiedeva presso questi amici. Ci siamo quindi recati
alla discoteca dove siamo arrivati un po’ dopo la una. Lì ho bevuto tre o
quattro Ramazzotti. Verso le 4-4’30 la discoteca stava chiudendo. Avendo tutti
un po’ di fame, abbiamo deciso di andare all’area di servizio autostradale di __________
poiché sapevo che lì sono aperti 24 ore su 24. Essendo io già ubriaco ho fatto
guidare la mia macchina alla mia amica che non beve alcol di norma. La mia
intenzione era quella di farla venire poi a __________ con me. Sono
convintissimo di non aver guidato io. Avevo persino chiesto ai poliziotti di
controllare i filmati delle telecamere dell’area di servizio.
Al __________ ho mangiato un hamburger e ho bevuto una Coca Cola. Lì ho ancora
chiesto alla mia amica di venire a casa mia con me. Lei ha rifiutato perché
diceva che doveva rientrare con gli amici che la ospitavano. Inoltre non sapeva
nemmeno dov’era __________.
Ho cercato di vedere se c’era in giro qualcuno che poteva guidare la mia
macchina, ma non ho visto nessuno che potesse farlo, così ho chiamato il mio
amico TE 2 che guida i camion. Egli lavora anche il fine settimana perché
effettua trasporti postali e alimentari per la __________ (se non sbaglio). Gli
ho detto che ero ubriaco con l’amica in macchina e gli ho chiesto se poteva
venire a prendermi. Lui mi ha risposto che era ancora in Svizzera interna, ma
che sarebbe venuto entro un paio di ore. Dopo un po’ l’ho ancora sollecitato
perché non arrivava e mi ha risposto che stava scendendo e che sarebbe giunto a
breve. In seguito mi sono addormentato nella posizione in cui mi ha poi trovato
la polizia. In effetti sono stato svegliato da un agente e la prima cosa che ho
chiesto è stato “dov’è la mia amica?”. In seguito sono stato sottoposto all’esame
dell’alito. Confermo che l’auto era parcheggiata su un parcheggio per
andicappati e meglio su uno di quelli a destra guardando la porta d’entrata. In
seguito sono stato condotto a __________ e poi all’ospedale per gli esami del
sangue. Infine TE 2 e TE 1 sono poi venuti a recuperarmi a __________”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2-3).
7.2. Nel corso del dibattimento sono poi stati sentiti i tre testimoni di cui l’appellante aveva chiesto l’audizione.
TE 3, ovvero l’amica con cui l’appellante aveva
trascorso la serata del 17 dicembre 2010 (nonché sua attuale moglie), ha
riferito:
Quella sera lui è venuto a prendermi a __________ a fine pomeriggio, in seguito siamo venuti qui e abbiamo mangiato in un ristorante. Dopo la cena siamo venuti in macchina fino a __________ per vedere il lago e stare un po’ tranquilli in attesa dell’orario per andare in discoteca. A cena mio marito ha bevuto una piccola bottiglia di vino. Qui a __________ mio marito non ha bevuto nulla. Non siamo nemmeno usciti dalla macchina. Ci siamo trovati alla una in discoteca con i nostri amici. Mio marito lì ha bevuto. Credo si trattasse di whiskey. Ha bevuto più di un bicchiere, ma non so dire quanti. Non mi sembrava ubriaco, ma lo conoscevo da poco. Visto che aveva bevuto ho tuttavia chiesto di guidare io l’auto per recarci a mangiare al __________. Era la prima volta che guidavo la sua macchina. Rilevo che la sua macchina era automatica e che io in __________ vendevo macchine per cui non ho avuto nessun problema nella guida. Io seguivo la macchina del mio amico che sapeva già dove andare perché lavora in Svizzera. Non ricordo esattamente su quale parcheggio ho lasciato l’auto. Dopo aver mangiato io avrei dovuto rientrare con i miei amici a __________. Mio marito ha quindi chiamato un suo conoscente che gli ha detto che sarebbe venuto a prenderlo. Abbiamo così deciso di aspettare in macchina e mio marito si è addormentato. Nel frattempo io ho preso il suo telefono e ho chiamato TE 2 per chiedere quando sarebbe arrivato visto che tardava e io dovevo andare con i miei amici a __________. Lui mi ha risposto di pure andare che sarebbe giunto a breve, cosa che io ho fatto” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 4-5).
TE 2 ha dal canto suo affermato:
“
Ricordo che il 18 dicembre 2010, credo attorno
alle 5 di mattina, mi ha chiamato AP 1 dicendomi se potevo andare a prenderlo
perché non poteva più guidare essendo ubriaco. Io a quel momento ero per strada
nel __________ perché dovevo portare la posta alla centrale di __________. Ho
chiesto ad AP 1 dove era stato. Lui mi ha detto in una discoteca di __________.
Io gli ho chiesto se non aveva fatto stupidate nel senso di aver guidato lui
fino all’area di servizio. Lui mi ha risposto che aveva guidato una signora. A
quel momento non conoscevo ancora sua moglie per cui il nome non mi diceva
nulla.
Ho detto ad AP 1 che avrei finito il mio turno entro un paio di ore e quindi di
aspettarmi lì senza assolutamente prendere la macchina. Lui mi ha risposto che
mi avrebbe aspettato seduto in macchina o dentro. Al termine del mio turno gli
avrei organizzato il rientro a casa, suo e della macchina. In seguito ho
ricevuto la telefonata di una signora che in portoghese con l’accento
brasiliano mi ha detto che era un’amica di AP 1 e che doveva rientrare urgentemente
con i suoi colleghi, assicurandomi che AP 1 mi avrebbe aspettato lì. Io le ho
risposto che sarei arrivato in una mezz’oretta e di partire pure. Lei mi ha
anche detto che AP 1 non sarebbe stato in grado di muoversi perché era in uno
stato tale da non poterlo fare.
Nel frattempo ho provato a contattare TE 1 più volte, ma ovviamente a quell’ora
non mi ha risposto. Avendo bisogno di qualcuno per guidare la seconda auto,
sono quindi salito verso le 7’00 e ho bussato alla sua porta. Il tempo di rivestirsi
e siamo ripartiti per giungere all’area di servizio un po’ dopo le 8’00. Lì non
abbiamo più trovato né AP 1 né la macchina. Ho cercato di telefonargli ma non
mi ha risposto. In un secondo tempo ha poi risposto a TE 1 dicendogli che era
in polizia a __________. Noi siamo così andati a prenderlo lì. TE 1 ha guidato
la Jaguar fino a __________”
(verbale del dibattimento
d’appello, pag. 7).
TE 1 ha infine
dichiarato:
“
Mi ricordo che quella mattina verso le 7’00 mi
ha chiamato l’amico TE 2 al telefono, ma io non ho risposto perché non ho
sentito. Egli è quindi venuto a bussare alla mia porta dicendomi che doveva
andare a recuperare AP 1 all’area di servizio di __________ perché aveva bevuto
e non poteva guidare. Ci siamo così recati al __________, ma non lo abbiamo
trovato, così come non abbiamo nemmeno visto la sua auto. Ci siamo quindi
fermati ad aspettare e a bere un caffè e dopo un po’ ci ha contattati di nuovo
e dopo siamo andati a prenderlo alla centrale di polizia. Io ho poi guidato la
sua macchina fino a __________”
(verbale del dibattimento
d’appello, pag. 6).
7.3. Ora, la versione resa da AP 1 al dibattimento d’appello, oltre a corrispondere con quanto da lui
già dichiarato in Pretura penale, trova piena conferma nelle dichiarazioni dei
tre testimoni, i quali, nonostante i loro rapporti di amicizia e di affinità
con l’imputato, sono parsi assolutamente credibili.
TE 3 ha ricostruito con dovizia di particolari quanto avvenuto tra il 17 e il
18 dicembre 2010, confermando in particolare che, in discoteca, l’appellante
aveva bevuto e che, pertanto, essa aveva deciso di guidare la sua vettura da __________
sino all’area di servizio autostradale. La teste ha
inoltre fornito una spiegazione del tutto plausibile del motivo per cui AP 1 si
era seduto al posto di guida nonostante non avesse intenzione di condurre la
sua auto, rilevando come “la macchina dei miei amici era sulla destra della
nostra e io potevo parlare con loro attraverso il finestrino” (verbale del
dibattimento d’appello, pag. 5).
Inoltre, ella è riuscita a dipanare i possibili dubbi circa la difficoltà che avrebbe potuto trovare nel guidare un’auto mai vista prima di allora e quelli su come ha fatto a trovare la strada per giungere all’area di servizio, non conoscendo la zona e avendo un compagno di viaggio ebbro: asserendo, in maniera più che credibile e senza alcuna titubanza, di aver avuto dimestichezza con le automobili con il cambio automatico perché in __________ si occupava della vendita di veicoli, ha giustificato compiutamente i primi, mentre i secondi sono stati sciolti con la semplice spiegazione di aver seguito la macchina dell’amico, che lavorava in Svizzera e già conosceva il ristorante __________ in questione.
Anche TE 1 e TE 2 hanno rilasciato delle dichiarazioni perfettamente in linea con il racconto dell’appellante, fornendo a questa Corte una descrizione circostanziata del loro intervento in soccorso dell’amico. L’unica incongruenza riscontrata è quella tra la versione dell’appellante e quella di TE 2 sul luogo in cui quest’ultimo si trovava al momento di ricevere la telefonata dall’amico (“in Svizzera interna” secondo AP 1, “nel __________” secondo l’amico). Questa divergenza - verosimilmente da ricondurre ad una erronea deduzione tratta dall’appellante dalle parole di TE 2 secondo cui egli sarebbe passato a prenderlo solo due ore più tardi – appare tuttavia del tutto marginale e non intacca la sostanza della versione resa dal prevenuto e confermata dai testimoni.
A mente della scrivente Corte deve, pertanto, essere dato per assodato che, diversamente da quanto indicato nel DA e ritenuto dal pretore (il quale, va detto, ha fondato il suo convincimento su una presunzione, come da lui precisato al consid. n. 6, pag. 4, della sentenza impugnata), la vettura Jaguar targata è stata condotta fino all’area di servizio autostradale di __________ non dall’appellante, ma da sua moglie TE 3.
Di passata si osserva poi che il rapporto di costatazione della polizia (cfr.
AI 1) è, dal profilo probatorio, del tutto inconsistente, soprattutto laddove
gli agenti hanno riportato quanto a loro dire il prevenuto avrebbe riconosciuto
di aver fatto. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti già avuto modo di
rilevare che un rapporto scritto, a maggior ragione se contestato
dall’interessato - nella fattispecie AP 1 si è addirittura rifiutato di
sottoscriverlo dopo aver consultato il proprio legale ed aver spiegato di non
condividerne i contenuti - non può, per garanzia costituzionale e
convenzionale, essere la prova unica o determinante per fondare una condanna,
ma deve quantomeno essere corroborato dall’interrogatorio del suo estensore
(cfr. CARP, sentenza del 16 gennaio 2012, inc. 17.2011.70 consid. 3.4.d).
Nulla può essere dedotto nemmeno dal rapporto medico in atti (cfr. Rapporto
dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o farmaci e
richiesta di analisi, allegato all’AI 1), ritenuto che non risulta che lo
stesso riporti dichiarazioni dell’appellante in contrasto con la versione
dibattimentale (si osserva al riguardo che neppure il rapporto in questione,
redatto dal medico, è stato firmato da AP 1).
Se in prima sede, a fronte della mancata richiesta da parte del prevenuto di sentire i testi a suo scarico (mancanza a tutt’oggi incomprensibile), i due rapporti, abbinati agli elementi oggettivamente riscontrati ed all’assenza di qualsiasi indizio a favore dell’appellante, potevano contribuire a costruire il castello accusatorio, con le nuove emergenze essi hanno perso qualsiasi valenza.
In definitiva, per tutto quanto precede, il gravame di AP 1 deve essere accolto
ed egli deve essere prosciolto dall’accusa di guida in stato di inattitudine
per i fatti descritti nel DA.
8. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'150.-, sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- a titolo di ripetibili di prima sede.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello sono pure posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili per la procedura d’appello, ritenuto che AP 1, in questa sede, non era rappresentato da un legale.
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84,
348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, e 454 CPP,
91 cpv. 1 LCStr,
nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428
cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è accolto.
Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e AP 1 è prosciolto
dall’accusa di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel DA
830/2011 del 7 marzo 2011.
2. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, di complessivi fr. 1'150.- (millecentocinquanta), sono posti a carico dello Stato che rifonderà all’appellante fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili di prima sede.
3. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- testi fr. 250.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 1'150.-
sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
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5. Comunicazione a:
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
Il presidente delegato Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.