Incarto n.
17.2012.164

Locarno

13 maggio 2013/cv

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Orio Filippini, vicecancelliere

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Divisione dell’ambiente

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 ottobre 2012 da

 

 

AP 1

 

rappr. dall' DI 1

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 12 dicembre 2012;

 

esaminati gli atti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa 67/710 del 20 gennaio 2012, la Divisione dell’ambiente ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:

                                         contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 per avere, in data 20 novembre 2011, a __________, in territorio del Comune di __________, in qualità di cacciatore, percorso con il veicolo a motore targato la strada non consentita ai cacciatori per il trasporto proprio, dell’arma (fucile a pallini sovrapposto, marca __________) e delle munizioni e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 150.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva) oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.-.
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa.

 

                                  B.   Dopo il dibattimento, con sentenza del 17 ottobre 2012, il presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali di complessivi fr. 620.-.

                                  C.   In data 26 ottobre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che ha confermato, il 12 dicembre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui ha postulato il suo integrale proscioglimento con protesta di tasse e spese.

                                  D.   In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 13 dicembre 2012, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP).
Col relativo allegato, inoltrato il 9 gennaio 2013, l’appellante ha confermato le richieste formulate con la dichiarazione d’appello protestando anche le ripetibili.

                                  E.   Con scritto 14 gennaio 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle motivazioni scritte dell’appellante e di rimettersi al giudizio della scrivente Corte.
Con osservazioni 31 gennaio 2013, la Divisione dell’ambiente, Ufficio della caccia e della pesca, ha postulato la reiezione del gravame.

 

Considerando

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio
(Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

 

                               2.a.   La Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (RS 922.0) - concepita quale legge-quadro - accorda vaste competenze ai cantoni chiamati, in particolare, a disciplinare e a pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1). L’art. 20 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 novembre 1990 (RL 8.5.1.1, in seguito LCC) conferisce al Consiglio di Stato la facoltà di disciplinare l’uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia. In attuazione di tale norma, l’art. 50 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 (RL 8.5.1.1.1, in seguito RALCC) elenca le strade lungo le quali è consentito l’uso dei veicoli a motore per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni. Nella versione in vigore al momento dei fatti qui in discussione, si trattava delle strade nazionali e cantonali, esclusa la vecchia __________ dal __________ fino al confine con il Canton __________ (lett. a) ed alcune altre strade espressamente menzionate (lett. b). Dal 31 agosto 2012 il disposto è stato assortito della nuova lett. d secondo cui nelle zone del piano l’utilizzo dei veicoli a motore e dei ciclomotori è consentito fino a un massimo di 50 m dalle strade cantonali (cfr. BU 2012, 348 pag. 353).
Con il divieto di utilizzazione dei veicoli a motore si è voluto - oltre che facilitare il controllo dei guardiacaccia - ridurre la mobilità del cacciatore e la sua possibilità  di spostamento da una zona di caccia all’altra, rendendo inaccessibili con l’automezzo determinate località e ciò per meglio proteggere gli ambienti montani e, quindi, gli habitat naturali ancora esistenti e indispensabili allo sviluppo della selvaggina stanziale (cfr. il messaggio n. 2084 del 16 settembre 1975 relativo all’introduzione nella previgente Legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 di un disposto analogo al vigente art. 20 LCC; il messaggio relativo alla vigente LCC è per contro silente sulla ratio legis del disposto).

                                  b.   Il TRAM - nella sua giurisprudenza relativa al previgente ordinamento sulla caccia - ha già avuto modo di stabilire che il divieto di fare uso dei veicoli a motore si concretizza ogniqualvolta vi è l’intenzione di raggiungere una località servita da una strada vietata dall’art. 50 RALCC per catturare dei selvatici. L’utilizzazione di una strada vietata non è, invece, punibile se il cacciatore ridiscende a valle prima dell’apertura della caccia e se la trasferta non è servita per trasportare in loco materiale da caccia. Nemmeno punibile è l’utilizzazione di una strada vietata per abbandonare una zona di caccia, poiché in tale eventualità la pregressa cessazione dell’attività venatoria (ad esempio terminato l’ultimo giorno di caccia) fa sì che l’individuo trasportato non sia più cacciatore e tutto quanto oggetto del trasporto non più finalizzato all’esercizio della caccia. A detta del TRAM - alla cui giurisprudenza può essere fatto riferimento - deve quindi sussistere una connessione naturale e funzionale tra l’utilizzazione del mezzo di trasporto e l’esercizio successivo della caccia, senza il quale l’uso del mezzo non consentito non costituisce un illecito (cfr. STA del 1° marzo 1993 in re F., consid. 4; del 26 giugno 1991 in re B., consid. 7.2; del 20 giugno 1991 in re C., consid. 7.2).

                                   c.   L’art. 41 LCC sancisce che chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-. L’art. 67 RALCC prevede che le infrazioni alle disposizioni del regolamento sulla caccia sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.

                                         Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado

 

                                   3.   Nel rapporto di contravvenzione 21 novembre 2011 del Dipartimento dell’ambiente, Ufficio Caccia e pesca (cfr. AI 2), si legge:

 

Domenica 20 novembre 2011 eravamo appostati in località “__________” per un normale controllo riguardante la strada vietata ai cacciatori che da __________ sale verso i monti di __________. Alle ore 08’20 circa abbiamo visto sopraggiungere l’auto marca Audi targata con alla guida il sig. AP 1 salire in direzione dei monti di __________. Alle ore 09.10 ci siamo diretti con l’auto di servizio verso __________ e poi __________ per il controllo di un altro veicolo di cacciatore che avevamo visto salire alle ore 09’05. Una volta fatto il controllo __________, mentre stavamo scendendo, in località “__________”, abbiamo incontrato il sig. AP 1 con l’auto descritta che stava salendo. Fermato per le dovute verifiche il sig. AP 1 diceva che stava andando a fare una passeggiata. All'interno della sua auto vi era un sacco da montagna con l'autorizzazione di caccia bassa e degli alimenti per la giornata. Inoltre sull'auto aveva una cartucciera con le munizioni a pallini e nel baule un cane razza setter inglese munito di campanellino. A precisa domanda di dove aveva deposto il fucile a pallini il sig. AP 1 rispondeva di averlo lasciato presso lo stabile del sig. __________, suo conoscente presente in loco, dove si era fermato una volta giunto ai __________. Ammetteva infatti di essere salito con la sua auto da __________ __________ con tutto il necessario per la caccia (fucile sovrapposto marca Marocchi, munizione, cane setter inglese e autorizzazione di caccia bassa) e di essere a conoscenza che quella strada è vietata ai cacciatori ma che lui non si sarebbe recato a caccia. (…). Lo stesso asseriva inoltre di avere riconosciuto l'auto dei guardiacaccia passare da __________ in direzione dell'__________ quando era fermo alla cascina dei sig. __________”.

4.Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha spiegato che:

 

iI giorno dei fatti mi sono recato ai __________ perché un mio amico mi aveva telefonato invitandomi a pranzo. La telefonata è avvenuta verso le 8.00 più o meno. II mio amico è il signor __________ che mi ha chiamato poiché sapeva che ero in __________ e desiderava vedere il mio nuovo cane. Devo dire che posseggo una casa a __________, Probabilmente il signor __________ sapeva che ero in __________ perché ci eravamo sentiti il giorno precedente per telefono.
Ero partito dal mio domicilio il giorno dei fatti per recarmi a __________. Avevo preso con me l'occorrente per andare a caccia poiché ero intenzionato una volta in __________ a prendere contatto con amici cacciatori per vedere se c'era in giro qualcosa. Se fosse stato il caso si sarebbe poi eventualmente potuto fare una battuta di caccia.
Peraltro il giorno dei fatti non mi sentivo del tutto bene, avendo problemi di emorroidi.
Era mia intenzione fermarmi a __________ per far correre il cane. Tuttavia giunto in loco, in zona campo di calcio, ho notato che vi erano altri cacciatori con i cani e ho quindi rinunciato a far correre il mio dal momento che non lo conoscevo ancora bene e sapevo che si comportava in modo aggressivo con gli altri cani. Ho allora proseguito in direzione di __________. Ancor prima di raggiungere questa località, forse in zona __________, vi è stata la telefonata di __________.
Non ho detto nulla di quanto sopra in occasione dell'opposizione perché non ci ho pensato.(…). Non mi ricordo se ho accennato del motivo che mi ha condotto ai __________ quel giorno con il guardacaccia __________ al momento dei fermo. Con lui avevo comunque parlato dei miei problemi di salute. (…). Il fucile è stato lasciato ai __________ dall'amico __________ per precauzione e per non avere discussioni con i guardacaccia. Infatti non si sa mai. Quando sono partito da casa avevo un abbigliamento che mi avrebbe permesso di andare a caccia (avevo dei pantaloni verdi o grigi e gli scarponi).
Non ho lasciato correre il cane ai __________ sapendo che c'erano altri cani in giro e non volevo lasciarlo andare nel bosco che si trova attorno ai monti. Ho quindi deciso di andare più su finanziaria (recte fin) dove finisce la strada e lasciarlo andare lì. A domanda del difensore rispondo di avere mostrato il telefono ai guardacaccia per dimostrare che non ero al telefono con il signor __________. Inoltre il mio cane aveva due campanellini al collo”
(cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).

 

                                         Dal canto suo __________ (uno dei due agenti di sorveglianza che ha effettuato il fermo e il controllo dell’appellante) - pure sentito dal pretore - ha sostanzialmente confermato il contenuto del rapporto di contravvenzione (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).

 

            Appello

 

                                   5.   Con l’appello AP 1 - dopo aver ricordato la giurisprudenza prolata dal TRAM in materia - sostiene innanzitutto che non può esservi una violazione dell’art. 50 RALCC se - come nel caso concreto - non vi è stato un effettivo esercizio dell’attività venatoria (motivazione d’appello, pag. 4-6).
La censura si rivela palesemente infondata.
Come spiegato anche dal TRAM (cfr. consid. 2b), è infatti evidente che ciò che configura l’illecito ai sensi dell’art. 50 RALCC è il fatto di servirsi di una strada vietata con l’intenzione di raggiungere un luogo di caccia per svolgervi l’attività venatoria. Poco importa se il cacciatore ha poi effettivamente praticato la caccia o se egli, a seguito dell’intervento degli agenti di sorveglianza o per altri motivi, abbia desistito dal suo intento.

 

                                   6.   Continuando nel suo esposto, l’appellante assevera che la conclusione del giudice di prime cure secondo cui, il 20 novembre 2011, egli era salito ai __________ con l’intenzione di cacciare è “il frutto di una valutazione totalmente arbitraria delle prove”.

 

                               6.1.   Il presidente della Pretura penale ha rilevato che la versione fornita da AP 1 al dibattimento “è per nulla credibile”.
In primo luogo il pretore ha spiegato come sia piuttosto anomalo che una persona con dolori importanti a causa di emorroidi decida “di mettersi alla guida di domenica mattina equipaggiata di tutto punto per una battuta di caccia (compreso il cane con due campanellini) per portare l’animale a passeggio ed eventualmente cacciare in compagnia dei soci”.
A detta del pretore desta poi perplessità l’argomentazione secondo cui egli si sarebbe recato ai __________ perché invitato a pranzo dall’amico __________. Se così fosse stato, ha spiegato, non si comprende perché egli non l’abbia detto subito ai guardiaccia, invece di limitarsi “a far valere la corsetta del cane e a giustificarsi con il fatto di essere convinto che il transito fosse tollerato”. La versione del pranzo, rileva poi il pretore, appare ancor più dubbia se si considerano le “spiegazioni strampalate” fornite a giustificazione della stessa. A mente del primo giudice, infatti, non solo è strano che l’invito sia stato stato rivolto all’appellante il mattino stesso alle 8’00, nonostante egli avesse sentito __________ “già la sera prima, comunicandogli che si sarebbe recato in valle l’indomani”, ma altrettanto strano è il fatto che, dopo l’invito a pranzo, “l’imputato non abbia depositato il proprio fucile e tutto l’equipaggiamento nella sua abitazione di __________, che dista tre minuti da __________”.
Il pretore rileva poi ancora che, “al di là della supposta aggressività del cane”, neppure convince l’affermazione di AP 1 secondo cui egli sarebbe “salito lungo la strada proibita unicamente per lasciar scorazzare liberamente l’animale”, ritenuto che non solo “non mancavano spazi idonei in prossimità dei __________, ma per di più tale attività era vietata dalla legislazione venatoria”.
In definitiva, ha concluso il primo giudice, “è palese che quella domenica il multato è salito ai __________ allo scopo di cacciare (…) e che tutta la pantomima improvvisata in seguito è da ricondurre al fatto che erano stati notati i guardacaccia. Nulla muta se poi l’imputato, essendo in zona, oltre a cacciare volesse eventualmente anche mangiare a casa dell’amico” (sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4-5).

 

                               6.2.   L’appellante - sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare per esteso - sostiene che il giudizio impugnato è fondato “esclusivamente sulla base di congetture e supposizioni, per di più spesso sprovviste di logica e buon fondamento”. A suo dire il giudice di prime cure ha “valutato i pochi elementi a disposizione cercando a tutti i costi di estrapolarvi degli indizi di colpevolezza” e ciò per supplire alla “pressoché totale mancanza di prove” (motivazione d’appello, pag. 6-7 e 18).
Passando in rassegna le ragioni che hanno indotto il pretore a ritenere “per nulla credibile” la sua versione dei fatti, AP 1 ha innanzitutto rilevato che, così come deducibile dagli atti, il suo malessere non era presente già al momento della partenza dal suo domicilio, ma si è manifestato (o comunque intensificato) solo durante il tragitto verso la __________ (motivazione d’appello, pag. 8-9).
L’appellante ha poi rimarcato che dalla circostanza secondo cui egli non ha detto subito ai guardiacaccia dell’invito a pranzo (circostanza comunque a suo dire non provata) non possono essere dedotti indizi a suo carico, ritenuto che nulla gli era stato chiesto al riguardo e che, oltretutto, egli aveva il diritto di tacere e di non collaborare. A mente dell’insorgente, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, il fatto che __________ non l’ha invitato a pranzo già la sera prima (quando già si erano sentiti per telefono) non è strano, se si considera che solo alla domenica mattina lui ha riferito all’amico che non intendeva cacciare a causa di un malore. Quanto all’osservazione del primo giudice secondo cui, se veramente intendeva solo pranzare, egli avrebbe depositato il proprio fucile e tutto l’equipaggiamento nella sua abitazione di __________ prima di recarsi presso l’amico, AP 1 rileva che egli non ha agito in quel senso perché era certo che non sarebbe incorso in nessun problema salendo fino a __________ sia perché non intendeva recarvisi per cacciare sia perché credeva che l’utilizzo di quella strada fosse tollerato (motivazione d’appello, pag. 10-15).
Ponendo, infine, l’accento sugli argomenti con i quali il pretore ha ritenuto non convincente la sua affermazione secondo cui egli era salito verso __________ solo per lasciar scorazzare liberamente il suo cane, l’insorgente rileva che - contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato - il semplice “far correre” il cane (da distinguere dalla prova dei cani ai sensi dell’art. 38 RALCC) non è vietato dalla legislazione venatoria. Quanto alla circostanza secondo cui egli non ha fatto correre l’animale a __________ - ritenuta dal primo giudice anomala e, dunque, indiziante la poca attendibilità della sua versione - AP 1 ha infine spiegato che, come dichiarato al dibattimento, egli è salito lungo la strada che conduce all’alpe __________ poiché sapeva che nei dintorni di __________ vi erano altri cani da caccia in giro che lui non voleva disturbare (motivazione d’appello, pag. 15-17).

                            6.3.a.   Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento, ritenuto che, non essendovi una gerarchia fra i diversi mezzi di prova, egli non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010).
Il giudice forma, così, il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173).

                                  b.   Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc. 6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid. 2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

 

                                   c.   Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa - disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008 consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002, inc. 1P.20/2002 consid. 3.2). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).

                                  d.   Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 125 IV 242 consid 3c; 121 IV 249 consid. 2a/aa; STF del 16 settembre 2011, inc. 6B_440/2011 consid. 2.1). Su questi aspetti, gli accertamenti del primo giudice vincolano dunque questa Corte, riservato il caso di arbitrio (cfr. art. 398 cpv. 4 CPP).

                               6.4.   L’accertamento pretorile secondo cui AP 1, il 20 novembre 2011, ha percorso la strada che collega __________ ai __________ con l’intenzione di cacciare resiste alle censure d’arbitrio sollevate col gravame.
Questa conclusione s’impone già solo alla luce del fatto che l’appellante, quel giorno, si è recato sui monti di __________ equipaggiato con un fucile sovrapposto, una cartucciera con munizione a pallini, un sacco di montagna con gli alimenti per la giornata, pantaloni mimetici (“verdi o grigi”) e scarponi, provvisto di un’autorizzazione per la caccia bassa e accompagnato da un setter inglese munito di campanellini (cfr. quanto dichiarato dallo stesso appellante nel suo verbale d’interrogatorio e la descrizione contenuta nel rapporto di contravvenzione, non contestata). Ora, non occorre argomentare per dimostrare che chi, durante un giorno di caccia, equipaggiato così come descritto sopra, si reca su un monte della __________, lo fa per praticare l’arte venatoria.
È d’altra parte con una motivazione sostenibile nel risultato - seppur fondata su argomenti a tratti discutibili - che il primo giudice ha ritenuto non credibile la versione di AP 1 secondo cui, quel giorno, egli aveva desistito dall’intento di cacciare a causa di un malore manifestatosi (o intensificatosi) durante la sua trasferta in __________ e secondo cui egli si era recato sui __________ solo perché invitato a pranzo dall’amico __________.

                                         Senza voler entrare nel merito dei singoli argomenti esposti in sentenza dal pretore (e delle relative censure ricorsuali), si osserva al riguardo che il racconto fornito dall’insorgente al dibattimento appare inverosimile già solo considerato l’orario in cui egli ha raggiunto la località di __________. È infatti del tutto anomalo che una persona che da __________ si sta recando a __________ (dove possiede una casa secondaria) e che alle 8’00, all’altezza di __________, viene raggiunta telefonicamente da un amico per un invito a pranzo sui __________, decida di recarsi subito in loco (AP 1 è transitato dalla località “__________”, a 2,5 km da __________, alle 8’20 e vi è dunque giunto pochi minuti dopo). Molto più logico sarebbe stato che l’insorgente - a maggior ragione se, come da lui sostenuto, sofferente di emorroidi - avesse dapprima raggiunto la sua casa di __________ (distante soli 2,5 km da __________ lungo la cantonale che conduce a __________) e si fosse recato solo più tardi, verso mezzogiorno, presso l’amico __________. L’appellante non ha del resto fornito un spiegazione plausibile del motivo che lo ha spinto a raggiungere l’amico così di buon mattino. Di certo, la sua decisione non può essere ricondotta all’evocata intenzione di far correre il cane “in attesa dell’ora di pranzo” (motivazione d’appello, pag. 3), ritenuto che egli stesso ha spiegato che non intendeva “camminare parecchio” con l’animale, ma semplicemente lasciarlo sfogare “per alcuni minuti” (motivazione d’appello, pag. 17). Oltretutto, come rilevato anche dal pretore, recandosi dapprima a __________, egli avrebbe potuto depositare presso la sua abitazione il materiale da caccia che portava con sé, ciò che gli avrebbe permesso di evitare discussioni in caso di un controllo da parte degli agenti di sorveglianza. Al riguardo si osserva che l’appellante non può essere seguito quando sostiene di avere creduto che l’utilizzo, da parte dei cacciatori, della strada che conduce a __________ fosse tollerato. Il divieto di transitarvi è infatti chiaramente deducibile dall’art. 50 RALCC (disposto che AP 1, in qualità di cacciatore, non poteva ignorare) e nulla agli atti dimostra la pretesa esistenza di una tolleranza contraria alla legge degli agenti di sorveglianza. Si rileva infine che, se è vero che l’imputato ha il diritto di tacere e di non collaborare (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), è altrettanto vero che l’assenza di una sua piena collaborazione nell’accertamento di fatti di cui si prevale (per esempio, per dimostrare un alibi o la sua buona fede) può, nell’ambito della libera valutazione delle prove che compete al giudice penale, essere considerato come un indizio della sua colpevolezza (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/ San Gallo 2009, § 13 n. 231, Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 563; STF del 15 settembre 2004, inc. 1P.277/2004 consid. 2.1). Ne discende che, a fronte di un complesso indiziario come quello summenzionato, l’atteggiamento poco trasparente di AP 1 - che solo al dibattimento ha sostenuto di essersi recato sui __________ perché invitato a pranzo dall’amico __________ (cfr. l’opposizione al DA - cfr. AI 4 - in cui egli giustifica il suo comportamento senza fare allusione all’invito a pranzo) e che, oltretutto, nemmeno ha chiesto l’audizione dell’amico a sostegno della sua versione - depone a suo sfavore e contribuisce a confermare quanto già risultava dalle circostanze indicate all’inizio di questo considerando, o meglio  che egli, il 20 novembre 2011, intendesse recarsi sui __________ per cacciare.

                                   7.   Visto quanto precede e ritenuto come sia pacifico che la strada che collega __________ ai __________ è vietata ai sensi dell’art. 50 RALCC (non è una strada nazionale o cantonale ai sensi della lett. a né è menzionata nella lista di cui alla lett. b), AP 1 si è pacificamente reso colpevole di contravvenzione alla LCC.

 

                                   8.   Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto - se non quello di una quasi eccessiva benevolenza - può essere mosso alla multa di fr. 150.- inflitta all’appellante.

 

                                   9.   Di conseguenza, richiamato, per la pena, il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP;  la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      80, 81, 398 e segg. CPP,
20, 41 LCC, 50 e 67 RALCC;
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   L’appello è respinto.

 

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 per avere, in data 20 novembre 2011, a __________, in territorio del Comune di __________, in qualità di cacciatore, percorso con il veicolo a motore targato la strada non consentita ai cacciatori per il trasporto proprio, dell’arma (fucile a pallini sovrapposto marca Marocchi) e delle munizioni.

 

                               1.2.   AP 1 è condannato alla multa di fr. 150.- (centocinquanta).

 

                            1.2.1.   In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

 

                               1.3.   Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 620.-, sono posti a carico dell’appellante.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            600.-          

-  altri disborsi                            fr.            100.-          

                                                     fr.            700.-          

sono posti a carico dell’appellante.

                                     

                                   3.   Intimazione a:

 

 

                                     

                                   4.   Comunicazione a:

 

-  Pretura penale, 6501 Bellinzona

-   Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona

-   Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona

-   Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

 

 

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.