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Incarto n. |
Locarno 13 maggio 2013/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dalla Divisione dell’ambiente
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 26 ottobre 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 17 ottobre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 12 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 67/710 del 20 gennaio 2012, la Divisione dell’ambiente ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
contravvenzione
alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
dell’11 luglio 2006 per avere, in data 20 novembre 2011, a __________, in territorio del Comune di __________, in qualità di cacciatore, percorso con il
veicolo a motore targato la strada non consentita ai cacciatori per il
trasporto proprio, dell’arma (fucile a pallini sovrapposto, marca __________) e
delle munizioni e ne ha proposto la condanna alla multa
di fr. 150.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena
detentiva) oltre che al pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.-.
AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione contro il decreto d’accusa.
B. Dopo il dibattimento, con sentenza del 17 ottobre 2012, il
presidente della Pretura penale ha confermato l’imputazione e la multa
contenute nel decreto d’accusa, caricando al condannato gli oneri processuali
di complessivi fr. 620.-.
C. In data 26 ottobre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza pretorile che
ha confermato, il 12 dicembre 2012, con dichiarazione scritta d’appello in cui
ha postulato il suo integrale proscioglimento con protesta di tasse e spese.
D. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in
particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente
contravvenzioni, con decreto 13 dicembre 2012, la presidente di questa Corte ha
informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed
ha impartito a AP 1 un termine
di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3
CPP).
Col relativo allegato, inoltrato il 9 gennaio 2013, l’appellante ha confermato
le richieste formulate con la dichiarazione d’appello protestando anche le
ripetibili.
E. Con scritto 14 gennaio 2013, la Pretura penale ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle
motivazioni scritte dell’appellante e di rimettersi al giudizio della scrivente
Corte.
Con osservazioni 31 gennaio 2013, la Divisione dell’ambiente, Ufficio della caccia e della pesca, ha postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la
procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente
contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la
sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è
manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono
essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.
Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto
per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al
diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo
2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad
art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767
e seg.).
L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento
fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.
La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata
dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini,
in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit.,
ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op.
cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la
portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di
un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l’esito della vertenza,
oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di
causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5;
136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140
consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF
dell’8 agosto 2011, inc. 6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in
arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque
sostenibili nel risultato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209
consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9,
129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).
Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile
anche se fondato su una violazione del diritto.
Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il
legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e
andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come
motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.
398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come
l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,
durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti
all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione
dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,
pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,
Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,
infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i
fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo
incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della
verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).
2.a. La Legge federale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (RS 922.0) - concepita
quale legge-quadro - accorda vaste competenze ai cantoni chiamati, in
particolare, a disciplinare e a pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1). L’art.
20 della Legge cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli
uccelli selvatici dell’11 novembre 1990 (RL 8.5.1.1, in seguito LCC) conferisce
al Consiglio di Stato la facoltà di disciplinare l’uso di veicoli a motore e
ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e
bottino di caccia. In attuazione di tale norma, l’art. 50 del Regolamento sulla
caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio
2006 (RL 8.5.1.1.1, in seguito RALCC) elenca le strade lungo le quali è
consentito l’uso dei veicoli a motore per il trasporto di cacciatori, armi e
munizioni. Nella versione in vigore al momento dei fatti qui in discussione, si
trattava delle strade nazionali e cantonali, esclusa la vecchia __________ dal __________
fino al confine con il Canton __________ (lett. a) ed alcune altre strade
espressamente menzionate (lett. b). Dal 31 agosto 2012 il disposto è stato
assortito della nuova lett. d secondo cui nelle zone del piano l’utilizzo dei
veicoli a motore e dei ciclomotori è consentito fino a un massimo di 50 m dalle strade cantonali (cfr. BU 2012, 348 pag. 353).
Con il divieto di utilizzazione dei veicoli a motore si è voluto - oltre che
facilitare il controllo dei guardiacaccia - ridurre la mobilità del cacciatore
e la sua possibilità di spostamento da una zona di caccia all’altra, rendendo
inaccessibili con l’automezzo determinate località e ciò per meglio proteggere
gli ambienti montani e, quindi, gli habitat naturali ancora esistenti e
indispensabili allo sviluppo della selvaggina stanziale (cfr. il messaggio n.
2084 del 16 settembre 1975 relativo all’introduzione nella previgente Legge
cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 di un
disposto analogo al vigente art. 20 LCC; il messaggio relativo alla vigente LCC
è per contro silente sulla ratio legis del disposto).
b. Il TRAM - nella sua giurisprudenza relativa al previgente
ordinamento sulla caccia - ha già avuto modo di stabilire che il divieto di
fare uso dei veicoli a motore si concretizza ogniqualvolta vi è l’intenzione di
raggiungere una località servita da una strada vietata dall’art. 50 RALCC per
catturare dei selvatici. L’utilizzazione di una strada vietata non è, invece,
punibile se il cacciatore ridiscende a valle prima dell’apertura della caccia e
se la trasferta non è servita per trasportare in loco materiale da caccia.
Nemmeno punibile è l’utilizzazione di una strada vietata per abbandonare una
zona di caccia, poiché in tale eventualità la pregressa cessazione
dell’attività venatoria (ad esempio terminato l’ultimo giorno di caccia) fa sì
che l’individuo trasportato non sia più cacciatore e tutto quanto oggetto del
trasporto non più finalizzato all’esercizio della caccia. A detta del TRAM -
alla cui giurisprudenza può essere fatto riferimento - deve quindi sussistere
una connessione naturale e funzionale tra l’utilizzazione del mezzo di
trasporto e l’esercizio successivo della caccia, senza il quale l’uso del mezzo
non consentito non costituisce un illecito (cfr. STA del 1° marzo 1993 in re F., consid. 4; del 26 giugno 1991 in re B., consid. 7.2; del 20 giugno 1991 in re C., consid. 7.2).
c. L’art. 41 LCC sancisce che chi, intenzionalmente o per negligenza,
contravviene alla LCC e alle relative norme di applicazione è punibile con una
multa fino a fr. 20'000.-. L’art. 67 RALCC prevede che le infrazioni alle
disposizioni del regolamento sulla caccia sono perseguite giusta gli art. 41 e
segg. LCC.
Risultanze dell’inchiesta e del dibattimento di primo grado
3. Nel rapporto di contravvenzione 21 novembre 2011 del Dipartimento dell’ambiente, Ufficio Caccia e pesca (cfr. AI 2), si legge:
“
Domenica 20 novembre 2011 eravamo appostati in
località “__________” per un normale controllo riguardante la strada vietata ai
cacciatori che da __________ sale verso i monti di __________. Alle ore 08’20
circa abbiamo visto sopraggiungere l’auto marca Audi targata con alla guida il
sig. AP 1 salire in direzione dei monti di __________. Alle ore 09.10 ci siamo
diretti con l’auto di servizio verso __________ e poi __________ per il
controllo di un altro veicolo di cacciatore che avevamo visto salire alle ore
09’05. Una volta fatto il controllo __________, mentre stavamo scendendo, in
località “__________”, abbiamo incontrato il sig. AP 1 con l’auto descritta che
stava salendo. Fermato per le dovute verifiche il sig. AP 1 diceva che stava
andando a fare una passeggiata. All'interno della sua auto vi era un sacco da
montagna con l'autorizzazione di caccia bassa e degli alimenti per la giornata. Inoltre sull'auto aveva una cartucciera
con le munizioni a pallini e nel
baule un cane razza setter inglese munito di campanellino. A precisa domanda di
dove aveva deposto il fucile a pallini il sig. AP 1 rispondeva di averlo
lasciato presso lo stabile del sig. __________, suo conoscente presente in
loco, dove si era fermato una volta giunto ai __________. Ammetteva infatti di
essere salito con la sua auto da __________ __________ con tutto il necessario
per la caccia (fucile sovrapposto marca Marocchi, munizione, cane setter
inglese e autorizzazione di caccia bassa) e di essere a conoscenza che quella
strada è vietata ai cacciatori ma che lui non si sarebbe recato a caccia. (…).
Lo stesso asseriva inoltre di avere riconosciuto l'auto dei guardiacaccia
passare da __________ in direzione dell'__________ quando era fermo alla
cascina dei sig. __________”.
4.Durante il dibattimento in Pretura penale l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha spiegato che:
“
iI giorno dei fatti mi sono recato ai __________
perché un mio amico mi aveva telefonato invitandomi a pranzo. La telefonata è
avvenuta verso le 8.00 più o meno. II mio amico è il signor __________ che mi
ha chiamato poiché sapeva che ero in __________ e desiderava vedere il mio nuovo
cane. Devo dire che posseggo una casa a __________, Probabilmente il signor __________
sapeva che ero in __________ perché ci eravamo sentiti il giorno precedente per
telefono.
Ero partito dal mio domicilio il giorno dei fatti per recarmi a __________. Avevo
preso con me l'occorrente per andare a caccia poiché ero intenzionato una volta
in __________ a prendere contatto con amici cacciatori per vedere se c'era in
giro qualcosa. Se fosse stato il caso si sarebbe poi eventualmente potuto fare
una battuta di caccia.
Peraltro il giorno dei fatti non mi sentivo del tutto bene, avendo problemi di
emorroidi.
Era mia intenzione fermarmi a __________ per far correre il cane. Tuttavia
giunto in loco, in zona campo di calcio, ho notato che vi erano altri
cacciatori con i cani e ho quindi rinunciato a far correre il mio dal momento
che non lo conoscevo ancora bene e sapevo che si comportava in modo aggressivo
con gli altri cani. Ho allora proseguito in direzione di __________. Ancor
prima di raggiungere questa località, forse in zona __________, vi è stata la
telefonata di __________.
Non ho detto nulla di quanto sopra in occasione dell'opposizione perché non ci
ho pensato.(…). Non mi ricordo se ho accennato del motivo che mi ha condotto ai
__________ quel giorno con il guardacaccia __________ al momento dei fermo. Con
lui avevo comunque parlato dei miei problemi di salute. (…). Il fucile è stato
lasciato ai __________ dall'amico __________ per precauzione e per non avere
discussioni con i guardacaccia. Infatti non si sa mai. Quando sono partito da
casa avevo un abbigliamento che mi avrebbe permesso di andare a caccia (avevo
dei pantaloni verdi o grigi e gli scarponi).
Non ho lasciato correre il cane ai __________ sapendo che c'erano altri cani in
giro e non volevo lasciarlo andare nel bosco che si trova attorno ai monti. Ho
quindi deciso di andare più su finanziaria (recte fin) dove finisce la strada e
lasciarlo andare lì. A domanda del difensore rispondo di avere mostrato il
telefono ai guardacaccia per dimostrare che non ero al telefono con il signor __________.
Inoltre il mio cane aveva due campanellini al collo”
(cfr. verbale
d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento di primo
grado).
Dal canto suo __________ (uno dei due agenti di sorveglianza che ha effettuato il fermo e il controllo dell’appellante) - pure sentito dal pretore - ha sostanzialmente confermato il contenuto del rapporto di contravvenzione (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale del dibattimento di primo grado).
Appello
5. Con l’appello AP 1 - dopo aver ricordato la giurisprudenza prolata
dal TRAM in materia - sostiene innanzitutto che non può esservi una violazione
dell’art. 50 RALCC se - come nel caso concreto - non vi è stato un effettivo
esercizio dell’attività venatoria (motivazione d’appello, pag. 4-6).
La censura si rivela palesemente infondata.
Come spiegato anche dal TRAM (cfr. consid. 2b), è infatti evidente che ciò che
configura l’illecito ai sensi dell’art. 50 RALCC è il fatto di servirsi di una
strada vietata con l’intenzione di raggiungere un luogo di caccia per svolgervi
l’attività venatoria. Poco importa se il cacciatore ha poi effettivamente
praticato la caccia o se egli, a seguito dell’intervento degli agenti di
sorveglianza o per altri motivi, abbia desistito dal suo intento.
6. Continuando nel suo esposto, l’appellante assevera che la conclusione del giudice di prime cure secondo cui, il 20 novembre 2011, egli era salito ai __________ con l’intenzione di cacciare è “il frutto di una valutazione totalmente arbitraria delle prove”.
6.1. Il presidente della Pretura penale ha rilevato che la versione
fornita da AP 1 al dibattimento “è per nulla credibile”.
In primo luogo il pretore ha spiegato come sia piuttosto anomalo che una
persona con dolori importanti a causa di emorroidi decida “di mettersi alla
guida di domenica mattina equipaggiata di tutto punto per una battuta di caccia
(compreso il cane con due campanellini) per portare l’animale a passeggio ed
eventualmente cacciare in compagnia dei soci”.
A detta del pretore desta poi perplessità l’argomentazione secondo cui egli
si sarebbe recato ai __________ perché invitato a pranzo dall’amico __________.
Se così fosse stato, ha spiegato, non si comprende perché egli non l’abbia
detto subito ai guardiaccia, invece di limitarsi “a far valere la corsetta
del cane e a giustificarsi con il fatto di essere convinto che il transito
fosse tollerato”. La versione del pranzo, rileva poi il pretore, appare
ancor più dubbia se si considerano le “spiegazioni strampalate” fornite
a giustificazione della stessa. A mente del primo giudice, infatti, non solo è
strano che l’invito sia stato stato rivolto all’appellante il mattino stesso
alle 8’00, nonostante egli avesse sentito __________ “già la sera prima, comunicandogli
che si sarebbe recato in valle l’indomani”, ma altrettanto strano è il
fatto che, dopo l’invito a pranzo, “l’imputato non abbia depositato il
proprio fucile e tutto l’equipaggiamento nella sua abitazione di __________,
che dista tre minuti da __________”.
Il pretore rileva poi ancora che, “al di là della supposta aggressività del
cane”, neppure convince l’affermazione di AP 1 secondo cui egli sarebbe “salito
lungo la strada proibita unicamente per lasciar scorazzare liberamente
l’animale”, ritenuto che non solo “non mancavano spazi idonei in
prossimità dei __________, ma per di più tale attività era vietata dalla
legislazione venatoria”.
In definitiva, ha concluso il primo giudice, “è palese che quella
domenica il multato è salito ai __________ allo scopo di cacciare (…) e che
tutta la pantomima improvvisata in seguito è da ricondurre al fatto che erano
stati notati i guardacaccia. Nulla muta se poi l’imputato, essendo in zona,
oltre a cacciare volesse eventualmente anche mangiare a casa dell’amico”
(sentenza impugnata, consid. 6 pag. 4-5).
6.2. L’appellante
- sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare
per esteso - sostiene che il giudizio impugnato è fondato “esclusivamente
sulla base di congetture e supposizioni, per di più spesso sprovviste di logica
e buon fondamento”. A suo dire il giudice di prime cure ha “valutato i
pochi elementi a disposizione cercando a tutti i costi di estrapolarvi degli
indizi di colpevolezza” e ciò per supplire alla “pressoché totale mancanza
di prove” (motivazione d’appello, pag. 6-7 e 18).
Passando in rassegna le ragioni che hanno indotto il pretore a ritenere “per
nulla credibile” la sua versione dei fatti, AP 1 ha innanzitutto rilevato
che, così come deducibile dagli atti, il suo malessere non era presente già al
momento della partenza dal suo domicilio, ma si è manifestato (o comunque
intensificato) solo durante il tragitto verso la __________ (motivazione
d’appello, pag. 8-9).
L’appellante ha poi rimarcato che dalla circostanza secondo cui egli non ha
detto subito ai guardiacaccia dell’invito a pranzo (circostanza comunque a suo
dire non provata) non possono essere dedotti indizi a suo carico, ritenuto che
nulla gli era stato chiesto al riguardo e che, oltretutto, egli aveva il diritto
di tacere e di non collaborare. A mente dell’insorgente, inoltre,
contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, il fatto che __________ non l’ha
invitato a pranzo già la sera prima (quando già si erano sentiti per telefono)
non è strano, se si considera che solo alla domenica mattina lui ha riferito
all’amico che non intendeva cacciare a causa di un malore. Quanto
all’osservazione del primo giudice secondo cui, se veramente intendeva solo
pranzare, egli avrebbe depositato il proprio fucile e tutto l’equipaggiamento
nella sua abitazione di __________ prima di recarsi presso l’amico, AP 1 rileva
che egli non ha agito in quel senso perché era certo che non sarebbe incorso in
nessun problema salendo fino a __________ sia perché non intendeva recarvisi
per cacciare sia perché credeva che l’utilizzo di quella strada fosse tollerato
(motivazione d’appello, pag. 10-15).
Ponendo, infine, l’accento sugli argomenti con i quali il pretore ha ritenuto
non convincente la sua affermazione secondo cui egli era salito verso __________
solo per lasciar scorazzare liberamente il suo cane, l’insorgente rileva che -
contrariamente a quanto indicato nel giudizio impugnato - il semplice “far
correre” il cane (da distinguere dalla prova dei cani ai sensi dell’art. 38 RALCC)
non è vietato dalla legislazione venatoria. Quanto alla circostanza secondo cui
egli non ha fatto correre l’animale a __________ - ritenuta dal primo giudice
anomala e, dunque, indiziante la poca attendibilità della sua versione - AP 1
ha infine spiegato che, come dichiarato al dibattimento, egli è salito lungo la
strada che conduce all’alpe __________ poiché sapeva che nei dintorni di __________
vi erano altri cani da caccia in giro che lui non voleva disturbare
(motivazione d’appello, pag. 15-17).
6.3.a. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le
prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento, ritenuto che,
non essendovi una gerarchia fra i diversi mezzi di prova, egli non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme riguardo il
valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16,
pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.
10, n. 35-41, pag. 70-72; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; DTF 133 I
33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 23 aprile 2010, inc.
6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011,
inc. 6B_936/2010).
Il giudice forma, così, il proprio convincimento unicamente sulla concreta
forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un
determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21, pag.
49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in
Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag.
173).
b. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di
cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio
2010 6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto
procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129
I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.
6P.218/2006).
Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la
decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,
necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal
primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con
gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il
sentimento di equità e di giustizia (DTF 138 V 74 consid. 7; 137 I 1 consid.
2.4; 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I
173 consid. 3.1 con richiami) o si basa unilateralmente su talune prove ad
esclusione di tutte le altre (118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).
c. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa - disciplina la valutazione delle prove nel senso che il
giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché
ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle
incertezze - non sono sufficienti ad imporre l’applicazione del principio (DTF
127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b
pag. 40; STF del 13 maggio 2008, inc. 6B.230/2008 consid. 2.1.; STF del 19
aprile 2002, inc. 1P.20/2002 consid. 3.2). Sotto questo profilo il precetto in
dubio pro reo ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I
149; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
d. Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in
considerazione è una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 125 IV 242 consid 3c; 121 IV 249 consid.
2a/aa; STF del 16 settembre 2011, inc. 6B_440/2011
consid. 2.1). Su questi aspetti, gli accertamenti del primo giudice vincolano
dunque questa Corte, riservato il caso di arbitrio (cfr. art. 398 cpv. 4 CPP).
6.4. L’accertamento pretorile secondo cui AP 1, il 20 novembre 2011, ha percorso la strada che collega __________ ai __________ con l’intenzione di cacciare resiste
alle censure d’arbitrio sollevate col gravame.
Questa conclusione s’impone già solo alla luce del fatto che l’appellante, quel
giorno, si è recato sui monti di __________ equipaggiato con un fucile
sovrapposto, una cartucciera con munizione a pallini, un sacco di montagna con
gli alimenti per la giornata, pantaloni mimetici (“verdi o grigi”) e
scarponi, provvisto di un’autorizzazione per la caccia bassa e accompagnato da
un setter inglese munito di campanellini (cfr. quanto dichiarato dallo stesso
appellante nel suo verbale d’interrogatorio e la descrizione contenuta nel
rapporto di contravvenzione, non contestata). Ora, non occorre argomentare per
dimostrare che chi, durante un giorno di caccia, equipaggiato così come descritto
sopra, si reca su un monte della __________, lo fa per praticare l’arte
venatoria.
È d’altra parte con una motivazione sostenibile nel risultato - seppur fondata
su argomenti a tratti discutibili - che il primo giudice ha ritenuto non
credibile la versione di AP 1 secondo cui, quel giorno, egli aveva desistito
dall’intento di cacciare a causa di un malore manifestatosi (o intensificatosi)
durante la sua trasferta in __________ e secondo cui egli si era recato sui __________
solo perché invitato a pranzo dall’amico __________.
Senza voler entrare nel merito dei singoli argomenti esposti in
sentenza dal pretore (e delle relative censure ricorsuali), si osserva al
riguardo che il racconto fornito dall’insorgente al dibattimento appare
inverosimile già solo considerato l’orario in cui egli ha raggiunto la località
di __________. È infatti del tutto anomalo che una persona che da __________ si
sta recando a __________ (dove possiede una casa secondaria) e che alle 8’00,
all’altezza di __________, viene raggiunta telefonicamente da un amico per un
invito a pranzo sui __________, decida di recarsi subito in loco (AP 1 è
transitato dalla località “__________”, a 2,5 km da __________, alle 8’20 e vi è dunque giunto pochi minuti dopo). Molto più logico sarebbe
stato che l’insorgente - a maggior ragione se, come da lui sostenuto,
sofferente di emorroidi - avesse dapprima raggiunto la sua casa di __________
(distante soli 2,5 km da __________ lungo la cantonale che conduce a __________)
e si fosse recato solo più tardi, verso mezzogiorno, presso l’amico __________.
L’appellante non ha del resto fornito un spiegazione plausibile del motivo che
lo ha spinto a raggiungere l’amico così di buon mattino. Di certo, la sua
decisione non può essere ricondotta all’evocata intenzione di far correre il
cane “in attesa dell’ora di pranzo” (motivazione d’appello, pag. 3),
ritenuto che egli stesso ha spiegato che non intendeva “camminare parecchio”
con l’animale, ma semplicemente lasciarlo sfogare “per alcuni minuti”
(motivazione d’appello, pag. 17). Oltretutto, come rilevato anche dal pretore,
recandosi dapprima a __________, egli avrebbe potuto depositare presso la sua
abitazione il materiale da caccia che portava con sé, ciò che gli avrebbe
permesso di evitare discussioni in caso di un controllo da parte degli agenti
di sorveglianza. Al riguardo si osserva che l’appellante non può essere seguito
quando sostiene di avere creduto che l’utilizzo, da parte dei cacciatori, della
strada che conduce a __________ fosse tollerato. Il divieto di transitarvi è
infatti chiaramente deducibile dall’art. 50 RALCC (disposto che AP 1, in
qualità di cacciatore, non poteva ignorare) e nulla agli atti dimostra la
pretesa esistenza di una tolleranza contraria alla legge degli agenti di
sorveglianza. Si rileva infine che, se è vero che l’imputato ha il diritto di
tacere e di non collaborare (art. 113 cpv. 1 e art. 158 cpv. 1 lett. b CPP), è
altrettanto vero che l’assenza di una sua piena collaborazione
nell’accertamento di fatti di cui si prevale (per esempio, per dimostrare un
alibi o la sua buona fede) può, nell’ambito della libera valutazione delle
prove che compete al giudice penale, essere considerato come un indizio della
sua colpevolezza (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,
Zurigo/ San Gallo 2009, § 13 n. 231, Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3a edizione, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 563; STF del 15 settembre
2004, inc. 1P.277/2004 consid. 2.1). Ne discende che, a fronte di un complesso
indiziario come quello summenzionato, l’atteggiamento poco trasparente di AP 1 -
che solo al dibattimento ha sostenuto di essersi recato sui __________ perché
invitato a pranzo dall’amico __________ (cfr. l’opposizione al DA - cfr. AI 4 -
in cui egli giustifica il suo comportamento senza fare allusione all’invito a
pranzo) e che, oltretutto, nemmeno ha chiesto l’audizione dell’amico a sostegno
della sua versione - depone a suo sfavore e contribuisce a confermare quanto
già risultava dalle circostanze indicate all’inizio di questo considerando, o
meglio che egli, il 20 novembre 2011, intendesse recarsi sui __________ per
cacciare.
7. Visto quanto precede e ritenuto come sia pacifico che la strada che collega __________ ai __________ è vietata ai sensi dell’art. 50 RALCC (non è una strada nazionale o cantonale ai sensi della lett. a né è menzionata nella lista di cui alla lett. b), AP 1 si è pacificamente reso colpevole di contravvenzione alla LCC.
8. Quanto alla commisurazione della pena, si osserva che nessun appunto - se non quello di una quasi eccessiva benevolenza - può essere mosso alla multa di fr. 150.- inflitta all’appellante.
9. Di conseguenza, richiamato, per la pena, il divieto della reformatio in pejus posto dall’art. 391 cpv. 2 CPP; la sentenza impugnata è integralmente confermata.
Gli oneri processuali di seconda sede seguono la
soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e
segg. CPP,
20, 41 LCC, 50 e 67 RALCC;
47 e segg., 106 CP,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell’11 luglio 2006 per avere, in data 20 novembre 2011, a __________, in territorio del Comune di __________, in qualità di cacciatore, percorso con il veicolo a motore targato la strada non consentita ai cacciatori per il trasporto proprio, dell’arma (fucile a pallini sovrapposto marca Marocchi) e delle munizioni.
1.2. AP 1 è condannato alla multa di fr. 150.- (centocinquanta).
1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
1.3. Gli oneri processuali del procedimento di primo grado, per complessivi fr. 620.-, sono posti a carico dell’appellante.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 700.-
sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano |
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.