Incarto n.
17.2012.165

Locarno

25 gennaio 2013/mi

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Corte di appello e di revisione penale

 

 

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Damiano Stefani e Giovanni Celio

 

segretario:

Ugo Peer, vicecancelliere

 

 

nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico

 

ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 12 novembre 2012 da

 

 

 AP 1

        

rappr. dall'  DI 1  

 

 

contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 8 novembre 2012 dalla Pretura penale

 

 

 

richiamata la dichiarazione di appello 23 novembre 2012;

 

esaminati gli atti;

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto d’accusa n. 645/2011 del 21 febbraio 2011 il procuratore pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di ingiuria per avere, a __________ il 18 marzo 2010, tramite invio fax, offeso l’onore di ACPR 1 (recte ACPR 1), scrivendo di proprio pugno la frase “Non vi dobbiamo niente stronzi!” sulla lettera speditagli il 17 marzo 2010 dalla __________ e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, di 3 aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-, oltre alla multa di fr. 100.-.

Contro tale decreto d’accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione.

 

                                  B.   Con sentenza 8 novembre 2012, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione e la pena contenuta nel decreto d’accusa.

 

                                  C.   In data 12 novembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio di appello contro la sentenza. Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 23 novembre 2012 ha precisato di impugnare l’intera sentenza di prima sede, chiedendo la propria assoluzione e protestando tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. Nella sua dichiarazione l’appellante ha chiesto lo svolgimento del procedimento in procedura scritta.

 

                                  D.   In data 26 novembre 2012 la presidente di questa Corte ha assegnato ad AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta (art. 406 cpv. 3 CPP) che è stata inoltrata dall’appellante il 17 dicembre 2012.

 

                                  E.   Con scritto 19 dicembre 2012, la Pretura penale, rimettendosi al giudizio di questa Corte, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Con scritto in pari data, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato la reiezione dell’appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini in Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).

Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure.

Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

 

                                   2.   Giusta l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1; Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173).

 

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag 73).

 

Fatti e antefatti emersi dall’inchiesta

 

                                   3.   ACPR 1 è amministratore unico, con firma individuale, della __________, che gestisce il condominio __________ .

AP 1 è amministratore unico, con firma individuale, della __________ , società di gestione immobiliare.

 

                                   4.   Con lettera del 1° dicembre 2009, la __________, in rappresentanza del condominio __________, ha chiesto alla __________ la restituzione dell’importo di fr. 968.40, in quanto versatole indebitamente ed le ha assegnato un termine di 10 giorni per il relativo pagamento (MP inc. 2010.4828, scritto 01.12.2009 allegato ad AI 1).

Il giorno successivo, AP 1 ha rispedito, via fax, tale scritto alla __________ con l’aggiunta di suo pugno: “Siamo in Ticino __________ parla italiano!” (PRPEN inc. 81.2011.52 scritto 01.12.2009 allegato ad AI 10).

                                   5.   lI 15 dicembre 2009 la __________, constatata la scadenza infruttuosa del termine assegnato, ha fatto spiccare a nome e per conto del Condominio __________, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ , un precetto esecutivo nei confronti di __________ (MP inc. 2010.4828, PE 15.12.2009 allegato ad AI 1).

 

Il 16 marzo 2010 __________ ha inviato una lettera alla __________ in cui ha chiesto l’immediata “cancellazione di tale precetto oppure a fornirci i nominativi di tale insulso gesto che saranno chiamati in giustizia”, prospettando l’avvio di una non meglio precisata procedura “contro la vostra società, i membri dirigenti e del condominio” per i danni subiti (MP inc. 2010.4828, lettera 16.03.2010 allegata ad AI 1).

 

Con scritto 17 marzo 2010 __________ ha risposto che avrebbe annullato il precetto esecutivo solo qualora __________ avesse pagato del relativo debito, comprensivo di interessi e spese (MP inc. 2010.4828, lettera 17.03.2010 allegata ad AI 1).

 

Il 18 marzo 2010 AP 1 ha ritrasmesso, tramite fax, lo scritto alla __________ apponendovi a mano la frase: “Non vi dobbiamo niente stronzi! Imparate a leggere cosa c’è scritto prima di rispondere” (MP inc. 2010.4828, lettera 17.03.2010 annotata allegata ad AI 1).

 

                                   6.   Nel corso dell’inchiesta AP 1 ha ammesso di essere stato l’autore della suddetta frase che ha scritto, a suo dire, in risposta alla provocazione subìta, costituita dal precetto esecutivo spiccato a carico della __________ che ne ha ostacolato l’operatività.

AP 1 ha, tuttavia, precisato che la frase non era rivolta a ACPR 1, bensì “a chi ha dato l’ordine di inviare un precetto esecutivo alla __________” (MP inc. 2010.4828 esposto 04.10.2010 allegato ad AI 7).

 

                                   7.   Ritenendo diversamente, il procuratore pubblico ha emanato il decreto d’accusa indicato alla lett. A. In esito al dibattimento di primo grado - celebrato l’8 novembre 2012 - i primi giudici hanno reso il giudizio di cui s’è detto alla lett. B.

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui la presente procedura.

 

 

 

Appello

 

                                   8.   AP 1 chiede di essere prosciolto dal reato di ingiuria sostenendo, come già fatto in primo grado, che l’epiteto “stronzi” da lui scritto di proprio pugno sulla lettera speditagli il 17 marzo 2010 dalla __________, non era rivolto all’amministratore unico di quest’ultima, ACPR 1, bensì ai comproprietari del condominio __________ ad Ascona.

 

                               8.1.   Per l’appellante l’assenza di un suo intento ingiurioso nei confronti di ACPR 1 si evince dai seguenti elementi correlati:

 

a) __________, e per essa l’amministratore ACPR 1, si è sempre rivolta alla __________ in qualità di rappresentante dei comproprietari del condominio __________.

b) L’amministrazione rappresenta per legge i comproprietari (art. 712s CC).

c) AP 1, cognito della materia poiché fiduciario e amministratore di immobili, era ben cosciente del fatto che le pretese nei confronti della __________ erano avanzate dai comproprietari del Condominio __________ e non dal loro rappresentante ACPR 1.

d) Lo scritto 16 marzo 2010, in cui viene utilizzato il plurale, è stato redatto dai collaboratori della __________ e non direttamente dal signor AP 1.

e) AP 1, allorquando ha inteso rivolgersi al signor ACPR 1, si è rivolto allo stesso in prima persona e non a una pluralità di persone. Ne è prova l’aggiunta a mano sullo scritto 1 dicembre 2009: “Siamo in Ticino __________ parla italiano.”

(motivazione scritta 17 dicembre 2012 pag. 4).

 

L’appellante postula, infine, la sua assoluzione, quanto meno in applicazione del principio in dubio pro reo (motivazione scritta 17 dicembre 2012 pag. 5).

 

                               8.2.   Giusta l’art. 177 cpv. 1 CP, si rende colpevole di ingiuria chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona.

Il reato di ingiuria presuppone un’offesa all’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere una persona onesta e rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere considerato con disprezzo (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ª ed., Berna 2010, ad art. 177 CP, n. 3; DTF 117 IV 27, consid. 2c).

Il reato di ingiuria, che è sussidiario rispetto alla diffamazione (art. 173 CP) e alla calunnia (art. 174 CP), si caratterizza per la comunicazione delle affermazioni ingiuriose direttamente alla vittima stessa, e non a terze persone, ciò che invece contraddistingue il comportamento diffamatorio e calunnioso (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève Zurich Bâle 2009, ad art. 177 CP, n. 2124; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 177 CP, n. 1).

L’ingiuria, che può essere espressa a parole, per scritto, con immagini, gesti o vie di fatto, può concretizzarsi mediante tre modalità differenti: con un giudizio di valore, tale da mettere in dubbio l’onestà, la correttezza e la moralità dell’ingiuriato, rendendolo disprezzabile quale essere umano (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 12; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo, 2008, ad art. 177 CP, n. 2), tramite una semplice espressione di disprezzo, priva di particolari giudizi di valore, ma sufficientemente grave da eccedere quanto socialmente tollerabile (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 14-18; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2) oppure nell’evocazione, all’esclusivo indirizzo dell’ingiuriato, di un particolare fatto atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 20-21; Trechsel, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2). Quest’ultima modalità di ingiuria presuppone dunque, a differenza delle altre due, che i termini ingiuriosi abbiano un rapporto riconoscibile con un determinato fatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2127; Riklin, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2. edizione, Basilea 2007, ad art. 177 CP, n. 3-4).

Dal profilo soggettivo l’ingiuria è un reato intenzionale: l’autore deve volere, o perlomeno accettare, che il suo comportamento sia offensivo per la vittima ed atto a danneggiarne l’onore (Corboz, op. cit., ad art. 177 CP, n. 24; Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130; Riklin, op. cit., ad art. 177 CP, n. 9). Non è invece necessario né che l’autore sia a conoscenza della falsità delle sue affermazioni, né che il giudizio di valore da lui espresso sia inesatto (Pozo, op. cit., ad art. 177 CP, n. 2130).

 

                            8.3.a)   Che il termine “stronzi” scritto a mano sulla lettera datata 17 marzo 2010 inviata da __________ a __________ sia un epiteto ingiurioso non ha da essere dimostrato (STF del 29 settembre 2009, inc. 6B.602/2009 e del 10 agosto 2005, inc. 6P.58/2005 6S.185/2005 in cui l’epiteto “connard” è stato ritenuto ingiurioso). Nemmeno è dubbia la paternità dell’insulto, avendo lo stesso AP 1 ammesso di essere stato l’autore dell’ingiuria apposta sul predetto scritto da lui rispedito via fax il 18 marzo 2010 a __________.

Resta da accertare a chi intendesse rivolgere AP 1 l’ingiuria ed, in particolare, se l’epiteto “stronzi” è indirizzato anche all’amministratore unico della __________ ACPR 1, oppure, come asserito dall’appellante, unicamente ai comproprietari del condominio __________ .

 

                                  b)   Al riguardo, il primo giudice ha accertato che ACPR 1 è fra i destinatari dell’epiteto “stronzi” sulla scorta di considerazioni condivise da questa Corte e che, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, vengono qui riprodotte:

 

che prima di tutto si rileva che cliente della __________ è il Condominio __________ e che l’amministratrice si rivolge alla __________ a nome di questa entità;

che lo scambio epistolare è tra la __________ e la __________: nello stesso si usa il plurale (vostra, vi …) perché questo è l’uso quando ci si rivolge a una società, ossia a una pluralità di persone;

che in quest’ottica l’epiteto “stronzi” appare d’acchito rivolto ai componenti della società alla quale si scrive e in primis ai suoi rappresentanti principali e quindi in concreto all’amministratore unico che aveva firmato la lettera;

che dalla lettura delle missive nulla permette di dedurre che ci si volesse rivolgere ad altri che non erano neppure menzionati negli scritti;

che sostenere una tale intenzione appare pretestuoso;

che a tale conclusione si giunge anche a causa della ruggine, che si può evincere dai documenti prodotti, esistente fra gli amministratori unici delle due società” (sentenza impugnata, pag. 3).

 

                                  c)   Alle considerazioni di cui sopra questa Corte ne aggiunge delle altre che suffragano l’accertamento secondo cui AP 1 intendeva ingiuriare, fra gli altri, anche ACPR 1:

 

                                         -     la lettera 17 marzo 2010 di __________ è stata firmata da ACPR 1, amministratore unico della __________: il querelante, in quanto autore dello scritto, era pertanto interlocutore di riferimento di AP 1 e, già solo per questo, destinatario presunto della sua replica ingiuriosa;

                                         -     il querelato, inviando il fax ingiurioso a __________, se avesse voluto, come da lui asserito, fare astrazione da questa società e dai suoi rappresentanti e dare degli “stronzi” ai soli condomini avrebbe dovuto palesare questa sua intenzione in maniera non equivoca ad esempio specificandola nella frase ingiuriosa da lui aggiunta, oppure indicando i condomini quali unici destinatari dello scritto, ciò che non è stato;

                                         -     che l’ingiuria di AP 1 fosse rivolta anche a ACPR 1 è, del resto, confermato dal fatto che essa fa seguito ad un precedente attacco personale rivolto esplicitamente dal primo al secondo con la frase sprezzante “Siamo in Ticino __________ parla italiano” aggiunta a mano dal querelato sullo scritto 1° dicembre 2009.

 

                                  d)   Rilevato come tutti gli elementi convergano nella direzione della colpevolezza di AP 1 e come la motivazione scritta 17 dicembre 2012 dell’appellante non apporti elementi di segno contrario sufficienti ad ingenerare un ragionevole dubbio, deve essere confermato il giudizio di primo grado secondo cui AP 1 è autore colpevole di ingiuria ai danni di ACPR 1.

 

                                   9.   La pena pecuniaria di 3 aliquote giornaliere da fr. 300.- cadauna e la multa di fr. 100.- inflitte dal primo giudice - non contestate nella loro commisurazione - appaiono adeguate alla colpa dell’autore, segnatamente alla gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.

Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2 anni.

 

Sulla tassa di giustizia e sulle spese

 

                                10.   Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 600.- e nelle spese procedurali di fr. 100.-, sono posti a carico di AP 1.

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono parimente accollati all’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

 

Per questi motivi,

 

visti gli art.                      6, 10, 80, 81, 139, 398 e segg. CPP;

34, 42, 44, 47, 106, 177 CP;

32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 2 CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

                                     

dichiara e pronuncia:                                       

 

                                   1.   L’appello è respinto.

Di conseguenza:

 

                               1.1.   AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

                                     

                                         ingiuria, per avere a Losone il 18 marzo 2010, offeso l’onore di ACPR 1, con la frase “Non vi dobbiamo niente stronzi!”.

                               1.2.   AP 1 è condannato:

 

                            1.2.1.   alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 300.- (trecento) cadauna, per un totale di fr. 900.- (novecento);

 

                            1.2.2.   alla multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

 

                            1.2.3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) per il procedimento di primo grado.

 

                               1.3.   L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

 

                                   2.   Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:

 

-  tassa di giustizia                     fr.            500.-          

-  altri disborsi                            fr.            200.-          

                                                     fr.            700.-          

 

sono posti a carico di AP 1.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

 

 

                                   4.   Comunicazione a:

 

 

 

P_GLOSS_TERZI

 

 

                                            

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente                                                        Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.