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Incarto n. |
Locarno 8 aprile 2013/cv |
In nome |
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La Corte di appello e di revisione penale |
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composta dai giudici: |
Giovanna Roggero-Will, presidente, Damiano Stefani e Giovanni Celio |
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segretario: |
Orio Filippini, vicecancelliere |
nell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 15 novembre 2012 da
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AP 1
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contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 7 novembre 2012 dalla Pretura penale di Bellinzona |
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richiamata la dichiarazione di appello 20 dicembre 2012;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n. 859/2011 del 7 marzo 2011 il procuratore
pubblico ha ritenuto AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme
della circolazione per avere, il 14 luglio 2010 sul tratto autostradale
della A2 fra __________ e __________, circolando con la vettura Mercedes
targata __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza
dall’antistante veicolo, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di
sorpasso sulla destra.
Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 23’400.-
(corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 780.-) e alla multa di fr.
2’000.-.
Contro il decreto d’accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.
B. Dopo
il dibattimento, con sentenza 7 novembre 2012, il presidente della Pretura
penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel
decreto d’accusa ed ha condannato AP 1 alla pena pecuniaria - sospesa
condizionalmente per un periodo di prova 3 anni - di fr. 18’000.-
(corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 600.-) oltre che alla multa di
fr. 2’000.-.
Il primo giudice ha, inoltre, caricato al condannato gli oneri processuali per
complessivi fr. 1’210.-.
C. Con
scritto 15 novembre 2012 AP 1 ha presentato annuncio d’appello che ha
confermato, il 20 dicembre 2012, con la dichiarazione scritta d’appello in cui
sostiene che il pretore, nel rifiutare l’audizione dei due testi da lui proposti,
ha violato il suo diritto di essere sentito. Egli, in ogni caso, contesta di
essere l’autore delle infrazioni imputategli, chiedendo, in via principale, la
sua assoluzione e, in via subordinata, “il rinvio dell’incarto alla prima
istanza perché abbia a ripetere il procedimento garantendo all’imputato
integralmente i suoi diritti di difesa”.
D. Con
istanza probatoria del 7 febbraio 2013, l’appellante ha chiesto nuovamente
l’audizione dei testi X e Y.
L’istanza è stata respinta con decreto 21 febbraio 2013 (cfr. act. XIII in inc.
CARP n. 17.2012.175).
E. Con
scritti 30 (recte 20), rispettivamente 21 marzo 2013, AP 1 e il procuratore
pubblico hanno comunicato a questa Corte il loro consenso allo svolgimento
della procedura scritta.
L’appellante, interpellato dalla Presidente della scrivente Corte, ha inoltre
riferito di avere esaurientemente esposto i motivi d’appello nella sua
dichiarazione e di rinunciare pertanto all’assegnazione di un nuovo termine per
esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei
tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le
violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza
(lett. c).
L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo
del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta
l’art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d’appello esaminerà soltanto i punti
impugnati. Questo principio soffre, però, di un’importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore
dell’imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai
punti non appellati (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741).
Giusta l’art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d’appello esamina per
estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in
tutti i punti impugnati – il tribunale di secondo grado ha una cognizione
completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza
di prime cure.
Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l’appello
porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha
spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad
individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio, ma
deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione – che
sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero
convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle
prove autonomamente amministrate (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011 che
cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr.,
inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale
svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7,
pag. 766).
2.a. Giusta l’art. 26 cpv.
1 LCStr ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di
ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme
stabilite. L’art. 34 cpv. 4 LCStr prevede che il conducente deve tenersi ad una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare,
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro, l’art. 35
cpv. 1 LCStr che i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra.
b. Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr, nel testo vigente al momento dei
fatti qui in discussione, chiunque contravviene alle norme della circolazione
contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio
federale, è punito con la multa. Giusta la cifra 2 chiunque, violando
gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la
sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
L’art. 90 LCStr, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012, pag. 6291; FF 2010,
pag. 7455), ripropone i suddetti disposti con un formulazione leggermente
diversa, ma lasciandone immutato il tenore normativo (cpv. 1 e 2). Il nuovo
art. 90 cpv. 3 LCStr prevede inoltre che chiunque, violando intenzionalmente
norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un
incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso
la grave inosservanza di un limite di velocità, l’effettuazione di sorpassi
temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore, è
punito con una pena detentiva da uno a quattro anni.
Inchiesta
3. Con
scritto 2 agosto 2010 XY segnalava alla Sezione della circolazione i seguenti
fatti, verificatisi il 14 luglio 2010 alle ore 14’45:
“
circolavo sull'autostrada __________ -__________, in direzione
sud, il giorno e ora indicati, ed ero sulla corsia di sorpasso ad una velocità
di circa 125 km/h intento a sorpassare alcune vetture. Dallo specchietto
retrovisore ho visto arrivare ad alta velocità una Mercedes targata __________
che mi ha tallonato facendo continuamente i fari abbaglianti, ostacolando la
mia regolare manovra di sorpasso.
Ad un certo punto, tra due vetture,
il menzionato veicolo si è spostato sulla destra, mi ha superato (a
destra !), rischiando di collidere lateralmente con il sottoscritto. Inoltre,
subito dopo il sorpasso, si è immediatamente
riportato sulla corsia di sinistra ed ha compiuto una brusca quanto
pericolosa frenatura, ed è successivamente ripartito ad alta velocità. II
conducente in questione si è infine permesso di gesticolare contro di me”
(cfr. scritto 2 agosto 2010 di XY alla Sezione
della circolazione, allegato all’AI 1).
4.Dalle verifiche effettuate dalla
polizia cantonale è emerso che la vettura targata __________ era intestata a AP
1, cittadino austriaco domiciliato nel Canton __________.
Interrogato dalla polizia cantonale __________ (cfr. al riguardo il
verbale d’interrogatorio del 28 ottobre 2010, allegato all’AI 1, pag. 2-3), AP 1 ha innanzitutto dichiarato di trovarsi, il 14 luglio 2010,
alla guida della suindicata vettura, diretto in Italia (“damals war ich mit
dem Personenwagen __________ in Richtung Italien unterwegs”). Pur non
rammentando il momento esatto in cui ha percorso il tratto di autostrada tra __________
e __________, egli ha altresì spiegato che l’orario indicato nel rapporto
(ovvero le 14’45) poteva all’incirca corrispondere con il suo passaggio in quei
luoghi (“wenn genau ich die Strecke zwischen __________ und __________
befuhr, kann ich nicht sagen, wenn im Rapport aber als Uhrzeit ca. 14’45 Uhr
angegeben wird, kann das in etwas stimmen”).
Messo, poi, a confronto con la versione dei fatti di XY, il prevenuto si è
appellato al suo diritto di non rispondere, limitandosi ad osservare che la
condotta descritta dallo stesso denunciante non corrisponde al suo stile di
guida (“ich muss allerdings betonen, dass die vom Anzeigeerstatter
beschriebene Fahrweise nicht meinem Fahrstil entspricht”).
Risultanze
dibattimentali
5.
Durante il dibattimento in Pretura penale
l’imputato, interrogato dal primo giudice, ha negato di avere commesso
l’infrazione contestatagli. Egli si è detto sicuro di non aver mai sorpassato
sulla destra e di non ricordare che sia successo qualcosa di particolare nel
tratto di autostrada tra __________ e __________, precisando tuttavia come
fosse possibile che “trovandomi di fronte un veicolo che permane a lungo
sulla sinistra io abbia utilizzato anche due o tre volte i fari abbaglianti”.
Quanto alla circostanza secondo cui egli non aveva risposto alle domande sui
fatti postegli dalla polizia, l’imputato ha spiegato di non ricordarsi “assolutamente
dove mi trovavo il giorno dei fatti” e di avere creduto “persino di
essere in vacanza in quel periodo” per cui “ho dovuto fare mente locale”.
Inoltre, ha ancora rilevato AP 1, “considerato la gravità di quanto mi
veniva contestato ho preferito, prima di rispondere alle domande, consultarmi
con un legale” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al
verbale del dibattimento).
6.
Il pretore ha poi provveduto ad interrogare __________,
indicato quale teste dal denunciante.
Egli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:
“
mi ricordo che nell'estate del 2010 mi ero recato a una gita in montagna e stavo ritornando già nel primo pomeriggio perché il tempo
si era fatto brutto. Penso che il giudice si riferisca a quel giorno perché
ricordo di avere poi assistito a qualcosa di particolare. Ero al volante dei
mio veicolo e accanto a me sedeva mia moglie. Ricordo che vi era abbastanza
traffico. lo procedevo sulla corsia di sorpasso a una velocità di circa 120 km/h intento a superare un veicolo e dietro di me sempre sulla corsia di sorpasso seguiva l'auto
condotta dal mio amico XY, il quale mi aveva accompagnato in montagna. (…). A
un certo momento guardando nello specchietto retrovisore ho notato che dietro
all'auto dell'amico ve n'era una che potevo intuire molto vicina. Non sono in
grado di dire per quanto tempo è rimasta in quella posizione perché stavo
guidando e dovevo quindi anche e primariamente guardare in avanti. Ho comunque
potuto vedere che improvvisamente questo veicolo si è spostato sulla corsia di
destra e ha superato su detta corsia il veicolo XY per riportarsi poi subito e
in modo brusco sulla corsia di sinistra tra me e il veicolo superato. Devo dire
che ho poi visto questa automobile proseguire per un certo momento davanti al
veicolo XY alla stessa velocità e non si è portato subito dietro di me. Da
parte mia sono ritornato sulla corsia di destra così che il veicolo che aveva
effettuato il sorpasso sulla destra ha potuto proseguire liberamente sulla
corsia di sinistra anche se non per molto perché come detto vi era abbastanza
traffico e ha poi dovuto rallentare ben presto. Mi ricordo di ciò perché avevo
detto a mia moglie che il fatto di avere superato a destra non era servito a
granché dal momento che aveva ben presto dovuto rallentare di nuovo. Ricordo
anche che prima di tornare sulla corsia di destra avevo fatto notare a mia
moglie che stava sopraggiungendo un veicolo di fianco. (…).
Il veicolo che ha eseguito il sorpasso a destra era un'auto che posso definire
sportiva di colore grigio metallizzato, se ben ricordo doveva essere una
Mercedes. (…). Se non erro avevo notato che l'automobile era targata __________.
(….) Non ho visto il conducente della Mercedes, non posso quindi dire oggi di
riconoscere la persona qui presente. (…). Ribadisco che il tutto si è svolto
molto velocemente e che la manovra di spostamento a destra e poi di nuovo a
sinistra è stata brusca. Confermo pure che quando mi stavo riportando a destra
ho notato che la Mercedes per un certo momento ha proseguito alla stessa
velocità del veicolo XY. Non posso dire se per farlo ha frenato”
(cfr. verbale
d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento).
Appello
7. Col
gravame, AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo cui egli sarebbe
l’autore della manovra di sorpasso descritta nel DA.
7.1. In
particolare l’appellante sostiene che il pretore ha dato troppa rilevanza alla
testimonianza di XY, attribuendogli una fedefacenza accresciuta solo perché
medico e disattendendo che la giurisprudenza impone cautela nel valutare non
solo le constatazioni di privati cittadini, ma anche quelle degli agenti di
polizia. Inoltre, pur non volendone mettere in dubbio la buona fede,
l’insorgente rileva come il denunciante possa “senz’altro essersi confuso o
sbagliato”, visto che “il signor AP 1 non è certo l’unico titolare
svittese di una Mercedes in viaggio in __________, in estate rispettivamente
quel giorno preciso”.
Quanto al teste sentito in aula, l’appellante spiega come esso non sia stato in
grado “di descrivere l’auto nel dettaglio” né abbia saputo ricordare “il
numero di targa o la persona del signor AP 1 alla guida” per cui non si
vede come esso “possa essere servito a corroborare l’accusa”
(dichiarazione d’appello, pag. 2 e 4).
7.2.a. Giusta l’art. 139 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza. I fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova. Ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 CPP il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; STF del 30 marzo 2007 inc. 6P.218/2006, consid. 3.4.1; Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15, 16, 23, pag. 48 e 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23 e ad art. 139, n. 1, pag. 244; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72 e ad art. 139, n. 2, pag. 603; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg. e n. 58, pag. 173).
b. Il principio della
presunzione d’innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14
cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare
l’attribuzione dell’onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la
valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto
di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione
del materiale probatorio conforme ai principi sull’accertamento dei fatti,
permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie
medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31
consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19
aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF
120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011 inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF
del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar,
StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur
schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13,
pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).
7.3. Gli
elementi in atti permettono di dipanare ogni ragionevole dubbio sul fatto che
proprio AP 1 sia l’autore del tallonamento e del sorpasso ai danni del
denunciante.
A sostegno di questo accertamento vi sono in primo luogo le constatazioni
contenute nella denuncia di XY, sulla cui attendibilità questa Corte non ha
motivo di dubitare (non risulta che conoscesse l’appellante o che avesse motivo
di risentimento nei suoi confronti e non si vede perché avrebbe dovuto
inventarsi l’episodio qui in discussione). In essa XY, oltre ad illustrare in
modo preciso e circostanziato quanto occorsogli il 14 luglio 2010, ha infatti fornito una descrizione del veicolo incriminato (“una mercedes targata __________”)
chiaramente riconducibile a AP 1.
Ora se è vero che, come osservato dall’appellante, le affermazioni del
denunciante devono essere valutate con prudenza, si osserva che, nel caso
concreto, il contenuto della denuncia di XY è avvalorato da altri riscontri
probatori.
La circostanza secondo cui proprio AP 1 fosse alla guida del veicolo autore
della manovra descritta nel DA è in particolare confermato dalle dichiarazioni
di __________ (sulla cui attendibilità pure non vi è motivo di dubitare)
secondo cui “il veicolo che ha eseguito il sorpasso a destra era un'auto che
posso definire sportiva di colore grigio metallizzato, se ben ricordo doveva
essere una Mercedes. (…). Se non erro avevo notato che l'automobile era targata
__________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio, allegato al verbale del
dibattimento). Una tale descrizione è infatti del tutto compatibile con la
vettura indicata dal denunciante e riconducibile a AP 1 (cfr. al riguardo
l’estratto MOFIS allegato all’AI 1 dal quale risulta che la vettura targata __________
è una Mercedes-Benz, modello SL 55 AMG ovvero sportivo, di colore grigio).
Ma non è tutto. Quanto emerge dalla denuncia è confortato anche dalle
dichiarazioni dello stesso appellante che - interrogato dalla polizia - ha
ammesso come il 14 luglio 2010 egli fosse diretto in Italia alla guida del
veicolo indicato dal denunciante, precisando inoltre che l’orario indicato
nella segnalazione (le 14’45) poteva coincidere con il suo passaggio sul tratto
di autostrada tra __________ e __________ (cfr. verbale d’interrogatorio del 28
ottobre 2010, allegato all’AI 1, pag. 2).
In queste condizioni ammettere, come sostenuto da AP 1, che il denunciante si
sia “confuso o sbagliato” nel rilevare il numero della targa del veicolo che lo
aveva sorpassato, equivale ad ammettere che, proprio nell’orario indicato nella
denuncia (ovvero alle 14’45 del 14 luglio 2010), siano transitate sul tratto di
autostrada tra __________ e __________ due vetture Mercedes, modello sportivo,
di colore grigio, con targa svittese, ciò che appare inverosimile.
Non è
quindi credibile la tesi difensiva secondo la quale la chiamata in causa
dell’imputato sia la scellerata conseguenza di un errore fatto dal denunciante
al momento di indicare la targa. La probabilità che dando a caso o erroneamente
un numero di 5 cifre di una targa di uno dei 26 cantoni svizzeri, si possa
cadere su un veicolo estraneo ai fatti ma che si trovava proprio in quel
momento sul luogo ove è stata commessa l’infrazione è talmente bassa da
consentire di escludere con sufficiente certezza che ci si possa trovare di
fronte ad un malinteso.
7.4. Solo
di transenna è qui ancora il caso di osservare che, diversamente da quanto
sostenuto da AP 1, il rifiuto di sentire i testi da lui proposti non configura
una violazione del suo diritto di essere sentito.
Il Tribunale federale ha, infatti, avuto modo di stabilire che se, per
principio, l'imputato ha diritto all'assunzione delle prove offerte, l'autorità
può procedere ad un apprezzamento anticipato di tali prove e rifiutarle nella
misura in cui le ritenga irrilevanti per il giudizio (DTF 125 I 127 consid.
6c/cc pag. 134, 124 I 208 consid. 4 pag. 211, 122 II 464 consid. 4a, 120 Ib 224
consid. 2 b; STF del 23 maggio 2008 inc. 6B.570/2007, consid. 5.1).
In concreto, visto quanto illustrato nel considerando precedente, può essere
escluso che le dichiarazioni dei testi X e Y potessero sconfessare
l’accertamento secondo cui proprio AP 1 fosse l’autore del sorpasso descritto
nel DA.
Come spiegato nel decreto sulle prove è infatti inverosimile che i due testi -
in viaggio con l’appellante su auto diverse - abbiano avuto sotto controllo la Mercedes di AP 1 per tutto il tratto di autostrada tra __________ e __________, per cui,
vista la repentinità in cui si sono svolti i fatti, una loro eventuale
deposizione a suo favore sarebbe comunque stata irrilevante per il presente
giudizio (cfr. act. XIII in inc. CARP n. 17.2012.175).
8. Visto
quanto precede ed essendo pacifico che la sua manovra, oltre che lesiva degli
art. 34 cpv. 4 e 35 cpv. 1 LCStr, era certamente suscettibile di mettere in
serio pericolo la sicurezza dei conducenti che transitavano su quel tratto di
autostrada, AP 1 si è reso colpevole di una grave infrazione alle norme della
circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 vLCStr.
9. Per
quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica
contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 600.- cadauna e alla multa di fr.
2'000.- inflitte a AP 1 dal primo giudice. La pena è infatti certamente
ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3
CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore, segnatamente alla
gravità dell’infrazione ed alle circostanze in cui quest’ultima ha avuto luogo.
Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un
periodo di prova di tre anni, pure non oggetto di specifica contestazione.
10. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 1'210.-, sono posti a carico dell’appellante.
Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per
complessivi fr. 600.-, sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv.
1 CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP,
26 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 1, 90 cifra 2 vLCStr (vigente art. 90 cpv. 2
LCStr),
34, 42, 47 e segg., 106 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è respinto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 14 luglio 2010 sul tratto autostradale della A2 fra __________ e __________, circolando con la vettura Mercedes targata __________, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dall’antistante veicolo, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra.
1.2. AP 1 è condannato:
1.2.1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 600.- (seicento) cadauna, per un totale di fr. 18’000.- (diciottomila);
1.2.2. alla multa di fr. 2’000.- (duemila); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’210.- (milleduecentodieci) per il procedimento di primo grado.
1.3. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a carico di AP 1.
3. Intimazione a:
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4. Comunicazione a:
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- Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona
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P_GLOSS_TERZI |
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Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.